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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali.
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Art. 2 Parti costitutive delle strade nazionali
Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica: - a.
- il corpo stradale;
- b.
- i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione delle strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi;
- c.
- i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie;
- d.
- gli impianti accessori con le vie d’accesso, d’uscita e le eventuali vie di collegamento;
- e.
- le aree di sosta comprese le vie d’accesso e d’uscita e le relative costruzioni e impianti;
- f.
- le installazioni per l’esercizio e la manutenzione stradale quali punti d’appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, depositi di materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il controllo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati;
- g.
- le costruzioni e impianti di drenaggio, d’illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;
- h.
- le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti;
- i.4
- le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico e per la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, aree di attesa e di stazionamento, sistemi di regolazione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati;
- j.
- la vegetazione e le scarpate, la cui cura non possa ragionevolmente essere richiesta ai confinanti;
- k.
- i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali;
- l.
- le costruzioni e gli impianti per la protezione dell’ambiente;
- m.
- i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori;
- n.
- corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d’accesso e di uscita;
- o.5
- gli impianti doganali, ad eccezione delle infrastrutture che servono allo sdoganamento.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791). 5 Introdotto dal il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
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Art. 3 Iscrizione nel registro fondiario
I fondi delle strade nazionali devono essere menzionati come tali nel registro fondiario.
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Art. 3a Rapporto sul programma di sviluppo strategico 6
Il rapporto di cui all’articolo 11a capoverso 2 LSN comprende in particolare: - a.
- il piano generale per lo sviluppo della rete delle strade nazionali, pianificato a lungo termine, inclusa una rappresentazione grafica;
- b.
- dati sulle condizioni generali del traffico, in particolare scenari demografici, previsioni del traffico e criteri di valutazione;
- c.
- dati sull’evoluzione del traffico e dei problemi di capacità della rete delle strade nazionali nonché sullo stato di attuazione delle misure di potenziamento già decise e dei maggiori progetti sulla rete delle strade nazionali;
- d.
- un elenco delle misure di potenziamento e dei maggiori progetti sulla rete delle strade nazionali con l’indicazione di costi e benefici.
6 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).
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Art. 4 Programma di costruzione annuale
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce il programma di costruzione annuale.
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Art. 5
7 Abrogato dal n. I 4 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).
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Art. 6 Impianti accessori
1 Gli impianti accessori sono gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio (aree di servizio) e le stazioni di distribuzione di carburanti nonché i relativi parcheggi. Per tutte le categorie di veicoli a motore deve essere a disposizione un numero sufficiente di parcheggi, adeguato alla capacità dell’impianto. Le stazioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente. Per i veicoli a motore può essere autorizzato un accesso posteriore, tramite una strada di servizio, soltanto per le forniture e i tragitti del personale dei gestori degli impianti accessori. 2 L’attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada.8 3 Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti accessibili alle persone disabili. Le stazioni di distribuzione di carburanti e i gabinetti devono essere aperti 24 ore su 24. Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi.9 4 Sentiti i Cantoni, il DATEC stabilisce l’ubicazione e il tipo di impianti accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati. 5 I contratti tra il Cantone e il gestore degli impianti accessori devono essere sottoposti all’Ufficio federale delle strade (USTRA) per approvazione. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2137). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2137).
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Art. 7 Aree di sosta 10
1 Chi intende gestire sulle aree di sosta impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi, quali stazioni di ricarica veloce, oppure strutture per il rifornimento e il vitto, quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti o bancarelle, necessita di un’autorizzazione da parte dell’USTRA. Le autorizzazioni vengono rilasciate: - a.
- per una durata massima di 30 anni per gli impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi;
- b.
- per una durata massima di cinque anni per le strutture per il rifornimento e il vitto.
2 L’utilizzo dell’infrastruttura delle strade nazionali per l’esercizio di impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi e di strutture per il rifornimento e il vitto è soggetto al versamento di un’indennità. Nel determinarne l’importo si deve tenere conto in particolare di eventuali prefinanziamenti sostenuti dalla Confederazione per la realizzazione delle condutture sino ai punti di erogazione nelle aree di sosta. 3 Prima del rilascio o del rinnovo di un’autorizzazione per una struttura per il rifornimento e il vitto devono essere sentiti il Cantone di stanza e il Cantone confinante, se un’area di servizio si trova sul territorio di quest’ultimo a una distanza di dieci chilometri prima o dopo l’area di sosta interessata. 4 L’attrezzatura delle strutture per il rifornimento e il vitto e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate. 5 Le strutture per il rifornimento e il vitto non devono essere installate in modo fisso. 6 Lungo la carreggiata continua è vietato collocare cartelli che segnalano le strutture per il rifornimento e il vitto. 7 L’USTRA crea i presupposti tecnici necessari alla costruzione e all’esercizio di impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).
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Art. 7a Interessi della protezione della natura e del paesaggio 11
1 La Confederazione chiarisce in sede di pianificazione e progettazione se sono necessari provvedimenti a tutela degli interessi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio. Essa partecipa ai costi dei lavori di esecuzione dei provvedimenti che rientrano nell’ambito di competenza dei Cantoni. 2 I provvedimenti e la partecipazione ai costi sono definiti nell’ambito del progetto esecutivo. 3 L’esecuzione dei provvedimenti e la partecipazione definitiva ai costi da parte della Confederazione sono disciplinate in una convenzione sulle prestazioni tra il Cantone compente e l’USTRA. 4 Se durante la fase di costruzione si rendono necessari provvedimenti non previsti, segnatamente per reperti archeologici trovati casualmente, il Cantone competente e l’USTRA stipulano una convenzione sulle prestazioni. Essa disciplina in particolare i provvedimenti come anche la partecipazione ai costi da parte della Confederazione. 5 Se nei casi di cui ai capoversi 3 e 4 non è stipulata una convenzione, il DATEC decide sulla partecipazione ai costi da parte della Confederazione. 6 Dopo aver consultato i servizi cantonali, l’USTRA coordina i lavori nell’area permanentemente o temporaneamente necessaria per la costruzione di strade nazionali. 11 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4603). 12 RS 451
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Art. 7b Trasferimento della proprietà 13
1 Una volta conclusi i lavori di cui all’articolo 8a capoverso 4 LSN, la Confederazione assume, per successione universale, gli impegni contrattuali del Cantone. Essa è, in particolare, legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d’appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti. 2 Se al momento dell’integrazione di strade esistenti nella rete delle strade nazionali sono ancora in corso operazioni di acquisto fondiario, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo il regolamento delle procedure. 13 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).
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