Ordinanza
sulle strade nazionali
(OSN)
del 7 novembre 2007 (Stato 1° ottobre 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 2, 7a capoverso 3, 21 capoverso 3, 41 capoverso 2,
49a capoverso 3, 60 e 62a capoversi 3, 5 e 7 della legge federale dell’8 marzo 19601 sulle strade nazionali (LSN);
visti gli articoli 3 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582
sulla circolazione stradale (LCStr),3
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali.
Art. 2 Parti costitutive delle strade nazionali
Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica:
- a.
- il corpo stradale;
- b.
- i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione delle strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi;
- c.
- i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie;
- d.
- gli impianti accessori con le vie d’accesso, d’uscita e le eventuali vie di collegamento;
- e.
- le aree di sosta comprese le vie d’accesso e d’uscita e le relative costruzioni e impianti;
- f.
- le installazioni per l’esercizio e la manutenzione stradale quali punti d’appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, depositi di materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il controllo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati;
- g.4
- le costruzioni e gli impianti di drenaggio, di sfruttamento di energie rinnovabili, di illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;
- h.
- le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti;
- i.5
- le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico e per la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, aree di attesa e di stazionamento, sistemi di regolazione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati;
- j.
- la vegetazione e le scarpate, la cui cura non possa ragionevolmente essere richiesta ai confinanti;
- k.
- i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali;
- l.
- le costruzioni e gli impianti per la protezione dell’ambiente;
- m.
- i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori;
- n.
- corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d’accesso e di uscita;
- o.6
- gli impianti doganali, ad eccezione delle infrastrutture che servono allo sdoganamento.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 479).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).
6 Introdotto dal il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
Art. 3 Iscrizione nel registro fondiario
I fondi delle strade nazionali devono essere menzionati come tali nel registro fondiario.
Art. 3a Rapporto sul programma di sviluppo strategico 7
Il rapporto di cui all’articolo 11a capoverso 2 LSN comprende in particolare:
- a.
- il piano generale per lo sviluppo della rete delle strade nazionali, pianificato a lungo termine, inclusa una rappresentazione grafica;
- b.
- dati sulle condizioni generali del traffico, in particolare scenari demografici, previsioni del traffico e criteri di valutazione;
- c.
- dati sull’evoluzione del traffico e dei problemi di capacità della rete delle strade nazionali nonché sullo stato di attuazione delle misure di potenziamento già decise e dei maggiori progetti sulla rete delle strade nazionali;
- d.
- un elenco delle misure di potenziamento e dei maggiori progetti sulla rete delle strade nazionali con l’indicazione di costi e benefici.
7 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).
Art. 4 Programma di costruzione annuale
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce il programma di costruzione annuale.
Art. 5
8 Abrogato dal n. I 4 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).
Art. 6 Impianti accessori
1 Gli impianti accessori sono gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio (aree di servizio) e le stazioni di distribuzione di carburanti nonché i relativi parcheggi. Per tutte le categorie di veicoli a motore deve essere a disposizione un numero sufficiente di parcheggi, adeguato alla capacità dell’impianto. Le stazioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente. Per i veicoli a motore può essere autorizzato un accesso posteriore, tramite una strada di servizio, soltanto per le forniture e i tragitti del personale dei gestori degli impianti accessori.
2 L’attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada.9
3 Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti accessibili alle persone disabili. Le stazioni di distribuzione di carburanti e i gabinetti devono essere aperti 24 ore su 24. Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi.10
4 Sentiti i Cantoni, il DATEC stabilisce l’ubicazione e il tipo di impianti accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati.
5 I contratti tra il Cantone e il gestore degli impianti accessori devono essere sottoposti all’Ufficio federale delle strade (USTRA) per approvazione.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2137).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2137).
Art. 7 Aree di sosta 11
1 Chi intende gestire sulle aree di sosta impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi, quali stazioni di ricarica veloce, oppure strutture per il rifornimento e il vitto, quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti o bancarelle, necessita di un’autorizzazione da parte dell’USTRA. Le autorizzazioni vengono rilasciate:
- a.
- per una durata massima di 30 anni per gli impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi;
- b.
- per una durata massima di cinque anni per le strutture per il rifornimento e il vitto.
2 L’utilizzo dell’infrastruttura delle strade nazionali per l’esercizio di impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi e di strutture per il rifornimento e il vitto è soggetto al versamento di un’indennità. Nel determinarne l’importo si deve tenere conto in particolare di eventuali prefinanziamenti sostenuti dalla Confederazione per la realizzazione delle condutture sino ai punti di erogazione nelle aree di sosta.
3 Prima del rilascio o del rinnovo di un’autorizzazione per una struttura per il rifornimento e il vitto devono essere sentiti il Cantone di stanza e il Cantone confinante, se un’area di servizio si trova sul territorio di quest’ultimo a una distanza di dieci chilometri prima o dopo l’area di sosta interessata.
4 L’attrezzatura delle strutture per il rifornimento e il vitto e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.
5 Le strutture per il rifornimento e il vitto non devono essere installate in modo fisso.
6 Lungo la carreggiata continua è vietato collocare cartelli che segnalano le strutture per il rifornimento e il vitto.
7 L’USTRA crea i presupposti tecnici necessari alla costruzione e all’esercizio di impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).
Art. 7a Interessi della protezione della natura e del paesaggio 12
1 La Confederazione chiarisce in sede di pianificazione e progettazione se sono necessari provvedimenti a tutela degli interessi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 196613 sulla protezione della natura e del paesaggio. Essa partecipa ai costi dei lavori di esecuzione dei provvedimenti che rientrano nell’ambito di competenza dei Cantoni.
2 I provvedimenti e la partecipazione ai costi sono definiti nell’ambito del progetto esecutivo.
3 L’esecuzione dei provvedimenti e la partecipazione definitiva ai costi da parte della Confederazione sono disciplinate in una convenzione sulle prestazioni tra il Cantone compente e l’USTRA.
4 Se durante la fase di costruzione si rendono necessari provvedimenti non previsti, segnatamente per reperti archeologici trovati casualmente, il Cantone competente e l’USTRA stipulano una convenzione sulle prestazioni. Essa disciplina in particolare i provvedimenti come anche la partecipazione ai costi da parte della Confederazione.
5 Se nei casi di cui ai capoversi 3 e 4 non è stipulata una convenzione, il DATEC decide sulla partecipazione ai costi da parte della Confederazione.
6 Dopo aver consultato i servizi cantonali, l’USTRA coordina i lavori nell’area permanentemente o temporaneamente necessaria per la costruzione di strade nazionali.
12 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4603).
Art. 7b Trasferimento della proprietà 14
1 Una volta conclusi i lavori di cui all’articolo 8a capoverso 4 LSN, la Confederazione assume, per successione universale, gli impegni contrattuali del Cantone. Essa è, in particolare, legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d’appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.
2 Se al momento dell’integrazione di strade esistenti nella rete delle strade nazionali sono ancora in corso operazioni di acquisto fondiario, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo il regolamento delle procedure.
14 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).
Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade nazionali
Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione
Art. 8 Portata del piano di sistemazione
1 I piani di sistemazione devono comprendere:
- a.
- il piano di situazione, di regola in scala 1:25 000;
- b.
- il profilo longitudinale in scala 1:25 000/2500;
- c.
- il profilo normale;
- d.
- il rapporto tecnico;
- e.
- la stima dei costi.
2 Durante l’elaborazione del piano di sistemazione deve essere verificato l’impatto sull’economia, l’ambiente e la società. I provvedimenti proposti tengono conto della situazione territoriale e dei differenti modi di trasporto.
Art. 9 Zone riservate
1 Le zone riservate devono essere determinate secondo lo stato della progettazione. Va lasciato un margine sufficiente alla progettazione successiva, in particolare nei punti di collegamento.
2 Laddove il tracciato generale di una strada non è ancora determinato oppure sono esaminate varianti di un tracciato, le zone riservate devono essere adeguatamente estese oppure stabilite per ogni variante.
3 Nelle zone riservate è vietato eseguire senza permesso lavori edilizi, aprire cave di sabbia e discariche o modificare considerevolmente il terreno.
Art. 10 Progetto generale
1 Il progetto generale deve comprendere il tracciato, inclusi i tronchi sotterranei e a cielo aperto, i punti di collegamento con le vie d’accesso e d’uscita, le opere d’intersezione e il numero di corsie.
2 Il progetto generale deve essere elaborato e messo a punto in modo tale da evitare ulteriori notevoli spostamenti e modifiche. Esso deve essere conforme al piano direttore cantonale.
Art. 11 Stesura definitiva e approvazione del progetto generale
1 I documenti del progetto generale devono comprendere:
- a.
- il piano della situazione in scala 1:5000;
- b.
- il profilo longitudinale in scala 1:5000 per le lunghezze e 1:500 per le altezze;
- c.
- il rapporto tecnico e le relative misure di accompagnamento;
- d.
- le analisi costi-benefici;
- e.
- le indicazioni relative ai costi;
- f.
- il rapporto sull’esame di impatto ambientale, fase 2;
- g.
- le proposte del Cantone e i pareri dei Comuni;
- h.15
- i corapporti dei seguenti servizi:
- 1.
- servizio cantonale della protezione dell’ambiente e della pianificazione del territorio,
- 2.
- servizio cantonale incaricato della protezione della natura e del paesaggio,
- 3.
- servizio cantonale incaricato della tutela degli interessi archeologici, e
- 4.
- servizio cantonale competente in materia di traffico lento.
2 Il DATEC sottopone al Consiglio federale per decisione il progetto generale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti, concordata con il Cantone interessato.
3 Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell’ambito dell’approvazione.
4 Se, durante l’elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di oltre il 10 per cento senza tenere conto del rincaro, l’aumento dei costi deve essere sottoposto per decisione al Consiglio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).
Art. 12 Progetto esecutivo
1 Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato dei seguenti documenti:
- a.
- il piano d’insieme;
- b.
- i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1:1000;
- c.
- il profilo longitudinale in scala 1:1000 per le lunghezze e 1:100 per le altezze;
- d.
- il profilo normale in scala 1:50;
- e.
- i profili trasversali in scala 1:100;
- f.
- le dimensioni principali delle opere di costruzione;
- g.
- il rapporto tecnico comprese le misure complementari;
- gbis.16 breve rapporto sul traffico lento, se del caso;
- h.
- il piano di drenaggio;
- i.
- il rapporto sull’impatto ambientale, 3a tappa;
- j.
- la stima dei costi;
- k.
- il piano di espropriazione;
- l.
- la tabella dei fondi;
- m.
- i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confederazione;
- n.17
- eventuale piano di protezione e scavo per il luogo di ritrovamento di reperti archeologici e paleontologici.
2 Il DATEC esamina entro dieci giorni se l’incartamento è completo e lo trasmette al Cantone per parere e pubblicazione.
3 Il DATEC approva il progetto esecutivo entro sei mesi dalla conclusione della procedura d’istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d’istruzione.
16 Introdotta dal n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).
17 Introdotta dal n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4603).
Art. 13 Distanze degli allineamenti
1 Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono:
| 25 m |
| |
| 25 m |
| 20–25 m |
| 10–25 m |
| 20–25 m |
2 Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l’allineamento e il corpo stradale devono essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1.
3 Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente.
4 Per i nuovi tratti integrati nella rete delle strade nazionali secondo l’articolo 8a capoverso 1 LSN gli allineamenti e le linee di arretramento stabiliti secondo il diritto cantonale si applicano fino alla determinazione legale degli allineamenti delle strade nazionali.19
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).
19 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).
Art. 13a Pubblicazione degli allineamenti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà 20
La pubblicazione degli allineamenti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, secondo l’articolo 16 della legge del 5 ottobre 200721 sulla geoinformazione, deve considerarsi una pubblicazione ai sensi dell’articolo 29 LSN.
20 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).
Art. 14 Picchettamento
Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell’articolo 27a LSN:
- a.
- il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare deve essere evidenziato così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitutive;
- b.
- gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all’installazione devono essere evidenziati mediante profili;
- c.
- qualora si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da dissodare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.
Art. 15 Procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali del progetto
Se il progetto iniziale subisce considerevoli modifiche nel corso della procedura di approvazione dei piani, il progetto modificato deve essere sottoposto nuovamente agli interessati per parere e, all’occorrenza, pubblicato.
Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico
1 Durante l’elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere a un esame plurifase dell’impatto ambientale in conformità al numero 11.1 dell’allegato all’ordinanza del 19 ottobre 198822 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente.
2 In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l’impatto sull’ambiente in quanto questi elementi siano indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.
3 Il DATEC può vincolare l’autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, entro tre anni dalla messa in esercizio dell’opera, sia accertato che le misure di protezione dell’ambiente sono state applicate in modo adeguato ed è stato raggiunto l’effetto auspicato.
Art. 17 Costi
1 L’USTRA stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi.
2 Occorre stimare i costi e i benefici del progetto generale e del progetto esecutivo; i costi di costruzione, di manutenzione e d’esercizio devono essere esposti separatamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a prescindere dalle norme per la costruzione stradale.
3 In ogni fase della progettazione occorre tener conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico e ambientale, nonché nell’ottica dei costi e dei benefici.
4 Le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo devono essere adattate in funzione di eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.
Art. 18 Esame dei progetti dettagliati
L’esame dei progetti dettagliati può essere affidato a un ingegnere verificatore. Questo esame non costituisce una consegna dell’opera e non esime l’ingegnere incaricato del progetto dalle sue responsabilità.23
23 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
Art. 19 Annuncio all’autorità di sorveglianza sulla misurazione ufficiale
Le autorità competenti informano entro un termine di 30 giorni il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale circa i cambiamenti che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.
Sezione 2: Acquisto del terreno
Art. 20 Acquisto a trattativa privata
L’acquisto a trattativa privata è ammissibile se il terreno può essere acquistato a un prezzo che corrisponde al massimo al suo valore venale. Nel determinare questo valore va tenuto adeguatamente conto dei prezzi nella regione considerata, della situazione e della possibilità d’impiego del fondo.
Art. 21 Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione
Nell’elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto segnatamente delle disposizioni del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell’ambiente.
Art. 22 Presentazione ed esame dei progetti di rilottizzazione
I progetti preliminari di rilottizzazione devono essere presentati all’USTRA. Quest’ultimo accerta che siano rispettati gli interessi della costruzione stradale. In caso di raggruppamenti agricoli, l’USTRA affida all’Ufficio federale dell’agricoltura e all’Ufficio federale dell’ambiente il compito di verificare il rispetto delle disposizioni concernenti i contributi.
Art. 23 Stima del valore venale e indennità
Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d’esecuzione, l’applicazione della LEspr24.
Art. 24 Eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e all’obbligo di restituire i contributi
Per le eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e di frazionamento nonché all’obbligo di restituire i contributi si applicano gli articoli 36 lettera d e 37 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 199825 sui miglioramenti strutturali.
Art. 25 Eccezioni nella procedura di rilottizzazione
Laddove la procedura di rilottizzazione non basta manifestamente a soddisfare le pretese legittime di risarcimento del proprietario di un determinato fondo, va esperita, su domanda del proprietario o d’ufficio, la procedura d’espropriazione.
Art. 26 Deposito suppletivo dei piani 26
1 e 2 ... 27
3 Se, dopo il deposito dei piani, occorre disporre in permanenza o temporaneamente di altri fondi o di parti di essi per la costruzione stradale, per installazioni, discariche o lavori d’adattamento, si procede a un deposito suppletivo dei piani solamente se l’ampliamento pregiudica i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.28
26 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).
27 Abrogati dal n. I 4 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).
28 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).
Art. 27 Tasse
1 Per l’accertamento e l’epurazione dei diritti reali dovuti in seguito alla rilottizzazione nel perimetro di una strada nazionale, possono essere riscosse tasse secondo le aliquote corrispondenti delle tariffe cantonali del registro fondiario. Non è tuttavia riscossa alcuna tassa per le iscrizioni in questo registro (art. 954 Codice civile29), tranne quando la loro causa risiede esclusivamente nella costruzione stradale oppure quando riguardano aziende non agricole.
2 Le tasse per le operazioni del registro fondiario nell’ambito di espropriazioni necessarie alla costruzione di strade nazionali sono riscosse in conformità delle disposizioni di diritto federale concernenti le tasse e le indennità nella procedura d’espropriazione.
Sezione 3: Sistemazione e utilizzazione
Art. 28 Sistemazione di strade nazionali
Per la sistemazione di strade nazionali sono applicabili le disposizioni sull’elaborazione e l’approvazione dei progetti generali ed esecutivi e sulla costruzione delle strade nazionali.
Art. 29 Utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali
1 L’utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali è soggetta all’autorizzazione dell’USTRA.
2 L’utilizzazione è soggetta al versamento di un’indennità e deve essere limitata nel tempo secondo le specificità di ciascun caso. L’indennità deve di regola corrispondere al valore di mercato.30
2bis Sono esenti da indennità:
- a.
- l’utilizzazione da parte di Cantoni e Comuni per esigenze proprie, a condizione che venga concessa la reciprocità;
- b.
- l’utilizzazione da parte di terzi per la realizzazione e l’esercizio di costruzioni e impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili.31
3 Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio provocate da un’utilizzazione molteplice sono a carico dei terzi.
4 L’USTRA può adottare le misure necessarie al ripristino dello stato originario a spese del trasgressore, indipendentemente dall’avvio o dall’esito di un procedimento penale.32
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 479).
31 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 479).
32 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).
Art. 30 Progetti di costruzione di terzi nel settore delle strade nazionali
1 L’USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all’interno degli allineamenti conformemente all’articolo 44 LSN.
2 I progetti di costruzione non devono pregiudicare la sicurezza del traffico, la destinazione dell’opera né un’eventuale futura sistemazione della strada. Ciò vale segnatamente per:
- a.
- la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d’acqua, teleferiche, condotte e simili impianti;
- b.
- la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o
- c.
- le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia.
3 L’USTRA stabilisce le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso.
Capitolo 3: Completamento della rete delle strade nazionali approvata
Sezione 1: In generale
Art. 31 Principio
Nella misura in cui le disposizioni del presente titolo non stabiliscano altrimenti, si applica il capitolo 2.
Art. 32 Completamento
L’allegato 1 designa i tratti che saranno realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata.
Art. 33 Acquisto del terreno nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata
Il DATEC disciplina i dettagli dell’acquisto del terreno al momento del completamento della rete delle strade nazionali approvata.
Art. 34 Progettazione e costruzione nelle zone urbane
I Cantoni possono affidare ai Comuni urbani, interamente o in parte, la progettazione e la costruzione delle strade nazionali nelle zone urbane. In tale caso, i Comuni urbani devono adempiere i compiti che la legge sulle strade nazionali e la presente ordinanza conferiscono al Cantone; essi devono collaborare costantemente e strettamente con il Cantone e, per il tramite di quest’ultimo, con l’USTRA e con gli altri servizi federali interessati.
Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione
Art. 35 Progetto generale
1 L’USTRA può affidare l’elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare fino al termine della progettazione in stretta collaborazione con l’USTRA e gli altri servizi federali interessati. Se del caso, l’USTRA fissa le condizioni per l’elaborazione del progetto generale e le inoltra al Cantone sotto forma di istruzioni.
2 Per la stesura definitiva e l’approvazione il Cantone inoltra all’USTRA i documenti secondo l’articolo 11.
Art. 36 Progetto esecutivo
1 L’USTRA verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo inoltri al DATEC per l’approvazione. Entro tre mesi l’USTRA comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione.
2 Se l’USTRA e il Cantone non giungono a un accordo, quest’ultimo inoltra al DATEC, per approvazione, il progetto nella forma in cui l’USTRA ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.
Art. 37 Progetto dettagliato
1 L’USTRA decide per quali elementi delle costruzioni occorre sottoporgli un progetto dettagliato per approvazione.
2 L’USTRA decide in merito al progetto dettagliato entro due mesi dalla trasmissione di tutti i documenti da parte del Cantone.
Sezione 3: Acquisti pubblici
Art. 38 Procedura
1 Le seguenti commesse per lavori, forniture e servizi sono oggetto di pubblica gara:
- a.
- le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;
- b.33
- le commesse per forniture e servizi a partire da 350 000 franchi.
2 Possono essere deliberate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno:
- a.
- le commesse edili a partire da 500 000 franchi;
- b.34
- le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.
3 Le altre commesse possono essere deliberate mediante trattative private.
4 L’offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l’appalto.
5 D’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca35 e il Dipartimento federale delle finanze, il DATEC adegua i valori soglia alle disposizioni dell’Accordo del 15 aprile 199436 sugli appalti pubblici (Accordo GATT).37
33 Nuovo testo giusta il n. I dellO del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
35 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013.
37 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
Art. 39 Diritto applicabile
Per il resto è applicabile il diritto cantonale.
Art. 40 Approvazione dell’USTRA
1 Prima dell’aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all’approvazione dell’USTRA le seguenti commesse:
- a.
- le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;
- b.38
- le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.
2 L’USTRA decide dell’approvazione entro un mese.
3 Le altre commesse devono essere rese note all’USTRA prima dell’inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.
4 Il DATEC adegua i valori del capoverso 1 alle disposizioni dell’Accordo GATT39.40
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
40 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
Sezione 4: Esecuzione
Art. 41 Inizio e svolgimento dei lavori di costruzione
1 I lavori di costruzione non possono essere cominciati prima che l’USTRA abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e la delibera.
2 I Cantoni informano periodicamente l’USTRA sullo stato dei lavori. Quest’ultimo può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.
3 I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l’apertura alla circolazione del tratto interessato.
Art. 42 Sorpasso del preventivo
1 Occorre il consenso dell’USTRA per le modifiche del progetto dettagliato, rilevanti dal profilo tecnico, che si rendono necessarie prima o durante la costruzione, oppure per le modifiche che provocano una spesa supplementare superiore a 500 000 franchi. Ciò vale anche quando si prevedono notevoli sorpassi del preventivo.
2 Il consenso dell’USTRA va ottenuto per tempo prima dell’inizio dei lavori.
3 Il cambiamento dei piani o il superamento del preventivo devono essere annunciati all’USTRA prima dell’inizio dei lavori.
Art. 43 Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti
I Cantoni devono presentare all’USTRA un conto finale per ogni opera costruita. Entro due anni dall’entrata in servizio provvedono alla stesura dei documenti conformi ai lavori eseguiti (piani, dati elettronici) di tutte le opere e le installazioni tecniche.
Art. 44 Documentazione
Al momento della consegna devono essere disponibili i documenti necessari all’esercizio, alla sorveglianza e alla manutenzione di tutte le opere e le installazioni tecniche.41 Essi vanno consegnati all’USTRA.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
Sezione 5: Trasmissione della proprietà
Art. 45
1 Il DATEC determina i fondi e designa i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico, gli obblighi contrattuali e le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione. L’USTRA può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall’apertura alla circolazione del tratto in questione.
2 Dopo la messa in esercizio del tratto, i Cantoni mantengono la competenza di regolare le operazioni d’acquisto fondiario non ancora concluse.
3 Con la conclusione del progetto, gli impegni vincolati alla costruzione sono trasmessi alla Confederazione per successione universale. Il progetto è considerato concluso non appena terminata la consegna dell’opera senza che siano state riscontrate importanti manchevolezze.42 La Confederazione è legittimata a far valere pretese da contratti d’opera e mandati conferiti a imprese, ingegneri e architetti.
42 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali
Art. 46
1 L’USTRA provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade.
2 Pianifica le misure di manutenzione a lungo termine. Le misure devono essere coordinate in modo che sia garantita l’efficienza delle strade nazionali e che il numero dei cantieri su una sezione sia ridotto al minimo.
Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali
Sezione 1: Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione
Art. 47 Delimitazione delle unità territoriali
Le unità territoriali per l’esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono fissate nell’allegato 2.
Art. 48 Convenzioni sulle prestazioni
1 L’USTRA, in nome della Confederazione, conclude con i gestori le convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione corrente e agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione e vigila affinché siano rispettate.
2 Nelle convenzioni sulle prestazioni l’USTRA può, per ragioni economiche o legate al traffico, scostarsi leggermente dai limiti delle unità territoriali fissati nell’allegato 2.
Art. 49 Attribuzione delle unità territoriali
1 Se un solo Cantone o ente si candida per un’unità territoriale, l’USTRA può designarlo quale gestore.
2 Se nessun Cantone o ente è disposto ad assumere la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione per un’unità territoriale, si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L’USTRA esegue la procedura e procede all’aggiudicazione.
3 Nella misura in cui singole unità territoriali, o parti di esse, sono gestite dalla Confederazione stessa, la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono di competenza dell’USTRA.
Sezione 2: Sicurezza nelle gallerie
Art. 50
1 Il DATEC emana istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie. A tal fine si attiene alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 200443, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea, o a una regolamentazione successiva.
43 GU L 167 del 30.04.2004, pag. 39.
Sezione 3: Gestione del traffico
Art. 51 Competenza dell’USTRA
1 L’USTRA è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico e provvede all’informazione stradale per le strade nazionali.
2 Se le circostanze lo esigono, esso coordina i suoi provvedimenti con gli Stati confinanti. Li informa in merito alle particolari situazioni del traffico sulle strade nazionali.
3 Può affidare questi compiti parzialmente o interamente ai Cantoni, a enti da essi istituiti o a terzi.
4 Emana istruzioni circa i dati sul traffico che i Cantoni sono tenuti a comunicare.
5 Può far eseguire installazioni di gestione del traffico (ad es. cartelli informativi). anche negli impianti accessori.
Art. 52 Piani cantonali di gestione del traffico
1 Per le strade su cui si verificano frequentemente eventi con ripercussioni significative sulle strade nazionali tali da richiedere misure nazionali di gestione del traffico, i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico. Queste strade sono indicate nell’allegato 3.44
2 Se mutano le condizioni, l’USTRA può modificare l’allegato.45
3 I Cantoni allestiscono i piani di gestione del traffico secondo le istruzioni dell’USTRA e li sottopongono alla sua approvazione.
4 I Cantoni eseguono le misure previste nei piani di gestione del traffico approvati dall’USTRA.
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).
Art. 53 Ordini della polizia alla centrale di gestione del traffico
La centrale di gestione del traffico attua le misure ordinate dalla polizia nei casi di cui all’articolo 3 capoverso 6 LCStr per la gestione operativa o la regolazione del traffico sulle strade nazionali.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 54 Esecuzione
1 Se l’esecuzione non è demandata al DATEC, l’USTRA esegue la presente ordinanza ed emana istruzioni.
2 Per quanto attiene ai fondi delle strade nazionali, sono in particolare di sua competenza le misure seguenti:
- a.
- acquisto e vendita nonché costituzione, modifica, esercizio e soppressione di diritti di prelazione, di acquisto e di ricupera;
- b.
- costituzione, modifica e soppressione di diritti di superficie e altri diritti reali limitati;
- c.
- locazione e affitto.46
46 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
Art. 54a Rilevamento di immagini relative all’infrastruttura delle strade nazionali 47
1 Nel quadro dell’adempimento dei propri compiti, l’USTRA può rilevare immagini relative all’infrastruttura delle strade nazionali. Se i rilevamenti comprendono dati personali, questi devono essere analizzati in forma anonimizzata.
2 Su richiesta, può consentire alle unità territoriali di accedere al materiale fotografico anche mediante una procedura di richiamo, se ciò risulta necessario per l’adempimento dei loro compiti.
47 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).
Art. 55 Diritto vigente: abrogazione e modifica
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 4.
Art. 56 Disposizioni transitorie
1 La Confederazione, per successione universale, assume con la proprietà tutti gli impegni cantonali connessi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade nazionali ed è segnatamente legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d’appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.
2 Nel quadro dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso su strade nazionali completate (art. 62a cpv. 7 LSN), l’USTRA stabilisce i lavori che i Cantoni devono eseguire secondo la procedura previgente. In questi casi la Confederazione si assume gli impegni connessi con i lavori di sistemazione e manutenzione soltanto alla conclusione dei lavori.
3 Non sono trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali superfici residue e centri di manutenzione che non saranno più utilizzati per l’esercizio, la manutenzione e la sistemazione futura delle strade nazionali e che i Cantoni desiderano conservare.
4 Non sono parimenti trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali i centri d’intervento della polizia di cui i Cantoni necessitano per l’adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali.
5 Se sono ancora in corso operazioni d’acquisto fondiario concernenti le strade nazionali già aperte al traffico al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo regolamento delle procedure.
6 In caso di domande d’approvazione dei piani pendenti nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione, il Cantone rimane competente fino alla conclusione delle procedure.
Art. 57 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Allegato 1 4848 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).
48 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).
Tratti realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata (stato: 31 dicembre 2017)
1. Elenco dei tratti in cantiere
2. Elenco dei tratti in esercizio oggetto di lavori o pagamenti residui
3. Elenco dei tratti non ancora iniziati
Allegato 2 4949 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3459).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3459).
Unità territoriali
Allegato 3 5050 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3459).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3459).