Ordinanza
sull’energia
(OEn)
del 1° novembre 2017 (Stato 1° aprile 2023)
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità;
- b.
- la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili;
- c.
- l’immissione di energia di rete e il consumo proprio;
- d.
- i bandi di gara per misure di efficienza;
- e.2
- le garanzie per la geotermia;
- f.
- l’indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici;
- g.
- il supplemento rete;
- h.
- l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia negli edifici e nelle imprese;
- i.
- le misure di promozione nel settore dell’energia;
- j.
- la collaborazione internazionale nell’ambito di applicazione della LEne;
- k.
- la verifica degli effetti e il trattamento dei dati.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Capitolo 2: Garanzia di origine ed etichettatura dell’elettricità
Sezione 1: Garanzia di origine
Art. 2 Obblighi 3
1 I produttori di elettricità devono registrare l’impianto di produzione presso l’organo d’esecuzione e far attestare l’elettricità prodotta mediante garanzia di origine.
2 Da questi obblighi sono esclusi i produttori i cui impianti:4
- a.
- sono in funzione al massimo per 50 ore all’anno;
- b.
- non sono collegati né direttamente né indirettamente alla rete elettrica (impianti a isola);
- c.5
- dispongono di una potenza nominale in corrente alternata di 30 kVA al massimo;
- d.6
- sono classificati secondo l’ordinanza del 4 luglio 20077 sulla protezione delle informazioni; o
- e.8
- sono protetti secondo gli articoli 1 e 2 dell’ordinanza del 2 maggio 19909 concernente la protezione delle opere militari.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
Art. 3 Annullamento
1 I proprietari di garanzie di origine devono annullare le garanzie di origine che:
- a.
- sono utilizzate per l’etichettatura dell’elettricità;
- b.
- concernono elettricità utilizzata dalle ferrovie; oppure
- c.
- sono rilasciate per l’elettricità non ceduta dal produttore perché utilizzata per il consumo proprio.
2 In caso di stoccaggio, in particolare nelle centrali di stoccaggio con pompaggio, devono essere annullate le garanzie di origine per la quota di energia persa durante lo stoccaggio.
3 I proprietari di garanzie di origine devono notificare senza indugio gli annullamenti all’organo d’esecuzione.
Sezione 2: Etichettatura dell’elettricità
Art. 4
1 L’etichettatura dell’elettricità di cui all’articolo 9 capoverso 3 lettera b LEne deve essere eseguita annualmente mediante garanzia di origine per ogni chilowattora fornito ai consumatori finali. Nel caso delle ferrovie, ai fini dell’etichettatura dell’elettricità le rispettive imprese ferroviarie sono considerate come consumatori finali.10
2 L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura dell’elettricità deve effettuare l’etichettatura per tutti i propri consumatori finali con la seguente modalità:
- a.
- per la totalità dell’elettricità fornita ai propri consumatori finali (mix del fornitore); oppure
- b.
- per l’elettricità fornita singolarmente a ogni consumatore finale (mix del prodotto).
3 Indipendentemente dal tipo di etichettatura, l’azienda deve pubblicare il proprio mix del fornitore e la quantità totale di elettricità fornita ai propri consumatori finali al più tardi entro la fine di giugno dell’anno civile successivo. La pubblicazione deve avvenire in particolare sul sito Internet liberamente accessibile www.etichettatura-elettricita.ch, gestito dalle aziende soggette all’obbligo di etichettatura dell’elettricità.11
4 L’azienda che fornisce ai consumatori finali meno di 500 MWh all’anno è esonerata dall’obbligo di pubblicazione dell’etichettatura dell’elettricità.
5 La quota relativa all’elettricità soggetta a etichettatura degli impianti partecipanti al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità viene ripartita in eguale misura fra tutti i consumatori finali.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913).
Sezione 3: Requisiti tecnici, procedura e obbligo di notifica
Art. 5 Requisiti tecnici e procedura
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina in particolare:
- a.
- i requisiti della garanzia di origine e la sua validità;
- b.
- la procedura per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione della garanzia di origine e per il suo annullamento;
- c.
- i requisiti della registrazione degli impianti per i quali deve essere provata l’origine della produzione, nonché la relativa procedura;
- d.
- i requisiti dell’etichettatura dell’elettricità.
2 A tal fine esso si orienta alle norme internazionali, in particolare a quelle dell’Unione europea e dell’Association of Issuing Bodies (AIB).
Art. 6 Obbligo di notifica
I gestori di rete devono notificare ogni trimestre all’organo d’esecuzione la quantità di elettricità secondo l’articolo 19 capoverso 1 LEne che un produttore produce in un impianto che non dispone:
- a.
- né di un sistema di misurazione intelligente in base all’articolo 8a dell’ordinanza del 14 marzo 200812 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl);
- b.
- né di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati in base all’articolo 8 capoverso 5 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico nella versione del 1° marzo 2008.
Capitolo 3: Guichet unique, progetti nel settore idroelettrico e piani direttori cantonali, interesse nazionale, costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia nonché grandi impianti fotovoltaici secondo l’articolo 71a LEne 1313 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 143).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 143).
Sezione 1: Guichet unique 1414 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
Art. 7
1 Per gli impianti eolici, il coordinamento dei pareri e delle procedure di autorizzazione secondo l’articolo 14 capoverso 4 LEne compete all’Ufficio federale dell’energia (UFE).
2 I servizi federali competenti devono presentare all’UFE i propri pareri e le proprie autorizzazioni entro due mesi dalla richiesta dell’UFE, sempre che altri atti legislativi federali non prevedano termini diversi. In caso di procedure particolarmente complesse, l’UFE può prorogare il termine di due mesi di al massimo due mesi.15
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3465).
Sezione 1a: Progetti nel settore idroelettrico e piani direttori cantonali1616 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
16 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
Art. 7a
1 Per il rilascio di concessioni o di autorizzazioni per impianti idroelettrici non è necessaria la definizione delle sezioni di corsi d’acqua adeguate di cui all’articolo 10 LEne. I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente continuano a necessitare, come finora, di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 della legge del 22 giugno 197917 sulla pianificazione del territorio).
2 Gli impianti idroelettrici privi di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente non necessitano di una base nel piano direttore, anche se sono considerati di interesse nazionale.
Sezione 2: Interesse nazionale
Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale
1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
- a.
- una produzione media prevista di almeno 20 GWh all’anno; oppure
- b.
- una produzione media prevista di almeno 10 GWh all’anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
2 Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
- a.
- raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all’anno; oppure
- b.
- raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all’anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza.18
2bis Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l’interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l’ampliamento.19
2ter Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 196620 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN, l’impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
- nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
- b.
- nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.21
2quater Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh.22
3 Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all’anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all’anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
4 Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
19 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
21 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
22 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
Art. 9 Impianti eolici di interesse nazionale
1 Per valutare se un impianto eolico è di interesse nazionale è possibile considerare cumulativamente diversi impianti, se questi sono ubicati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro (parco eolico). Un parco eolico sussiste se:
- a.
- gli impianti si trovano nella medesima zona di produzione di energia eolica stabilita nel piano direttore cantonale; oppure
- b.
- per gli impianti viene redatto un rapporto unico sull’impatto ambientale.
2 I nuovi impianti eolici e i nuovi parchi eolici sono considerati di interesse nazionale se presentano una produzione media prevista di almeno 20 GWh all’anno.
3 Gli impianti eolici e i parchi eolici esistenti sono considerati di interesse nazionale se attraverso il loro ampliamento o rinnovamento si raggiunge una produzione media prevista di almeno 20 GWh all’anno.
Sezione 3: Costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia2323 Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
23 Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
Art. 9a Costruzioni e impianti finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione di impianti eolici 24
1 Le costruzioni e gli impianti destinati a esaminare l’adeguatezza dell’ubicazione di impianti eolici possono essere edificati o modificati per una durata massima di 18 mesi senza autorizzazione edilizia.
2 I Cantoni possono prevedere una procedura di notifica.
24 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Art. 9b Costruzioni e impianti finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione di grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne 25
1 Costruzioni e impianti, finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione dei grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne (impianti di prova) possono essere edificati o modificati senza autorizzazione edilizia per una durata non superiore a 24 mesi.
2 Il committente notifica all’autorità competente gli impianti di prova di cui al capoverso 1 prima di iniziare i lavori, consegnando la seguente documentazione:
- a.
- la configurazione prevista per le prove;
- b.
- le questioni da chiarire in relazione all’impianto di prova;
- c.
- una documentazione fotografica dei luoghi prima dell’edificazione dell’impianto di prova.
3 Terminate le prove, il committente smantella completamente l’impianto e ripristina immediatamente la situazione originaria, fornendone la relativa prova all’autorità.
25 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Sezione 4: Grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne2626 Introdotta dal n. I dell’O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 143).
26 Introdotta dal n. I dell’O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 143).
Art. 9c Campo d’applicazione materiale
I grandi impianti fotovoltaici e le linee di allacciamento di cui all’articolo 71a capoverso 1 LEne comprendono anche gli impianti e le installazioni necessari per la realizzazione e l’esercizio di un grande impianto fotovoltaico.
Art. 9d Campo d’applicazione territoriale
Le aree di esclusione secondo l’articolo 71a capoverso 1 lettera e LEne comprendono anche le superfici per l’avvicendamento delle colture.
Art. 9e Soglia della produzione complessiva annua supplementare di 2 TWh
1 Determinante per il calcolo ai fini della produzione complessiva annua di 2 TWh di cui all’articolo 71a capoverso 1 LEne è la produzione annua attesa degli impianti autorizzati con decisioni passate in giudicato.
2 Le autorizzazioni, che sono state concesse sulla base dell’articolo 71a LEne, possono essere utilizzate solo se, nel momento del passaggio in giudicato della decisione, non è stata già raggiunta la produzione complessiva annua di 2 TWh attesa da parte degli impianti autorizzati con decisioni passate in giudicato.
Art. 9f Consenso del Comune
Se il diritto cantonale o comunale non stabilisce una competenza diversa, il consenso del Comune deve essere ottenuto con la stessa procedura che è determinante per la promulgazione delle leggi comunali.
Art. 9g Competenza dei Cantoni
Art. 9h Notifiche da parte dei Cantoni e dei servizi federali
1 I Cantoni e i servizi federali notificano immediatamente per iscritto all’UFE:
- a.
- il deposito pubblico di una domanda;
- b.
- la concessione di un’autorizzazione di prima istanza;
- c.
- il passaggio in giudicato di un’autorizzazione;
- d.
- la messa in esercizio di un impianto o di parti di un impianto;
- e.
- il ritiro di una domanda e la rinuncia a un’autorizzazione.
2 La notifica deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:
- a.
- l’ubicazione del grande impianto fotovoltaico;
- b.
- la produzione di elettricità annua attesa, la produzione di elettricità attesa nel semestre invernale e la potenza prevista o realizzata del grande impianto fotovoltaico.
3 L’UFE allestisce un elenco accessibile al pubblico con le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e lo aggiorna costantemente.
Capitolo 4: Immissione di energia di rete e consumo proprio
Sezione 1: Obbligo di ritiro e di rimunerazione dell’energia secondo l’articolo 15 LEne
Art. 10 Condizioni di raccordo
1 I produttori di energia secondo l’articolo 15 LEne e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo. Esse disciplinano in particolare:
- a.
- i costi di raccordo;
- b.
- la potenza massima immessa;
- c.
- se una quota dell’energia secondo gli articoli 16 e 17 LEne prodotta viene consumata nel luogo di produzione;
- d.
- la rimunerazione.
2 I produttori sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete.
3 Se il capoverso 2 è soddisfatto, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l’immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari. Per il rimborso delle spese relative al necessario potenziamento della rete si applica l’articolo 22 capoverso 3 OAEl28.
Art. 11 Elettricità da ritirare e da rimunerare
1 Il gestore di rete deve ritirare e rimunerare:
- a.
- a un produttore che utilizza per il consumo proprio nel luogo di produzione (art. 14) una parte dell’elettricità prodotta o che in tale luogo la lascia utilizzare a uno o più terzi (consumo proprio): la produzione eccedente offerta al gestore di rete;
- b.
- a un produttore che cede al gestore di rete tutta l’energia prodotta: la produzione netta;
- c.
- a un produttore che vende alla società nazionale di rete l’elettricità come energia di regolazione: la produzione eccedente o la produzione netta dedotta l’elettricità di regolazione.
2 La produzione eccedente corrisponde alla quantità di elettricità effettivamente immessa nella rete del gestore. La produzione netta corrisponde alla quantità di elettricità prodotta dall’impianto (produzione lorda), dedotta la quantità di elettricità consumata dall’impianto stesso (alimentazione ausiliaria).
3 I produttori che intendono passare dalle rimunerazioni secondo il capoverso 1 lettera a alle rimunerazioni secondo il capoverso 1 lettera b o viceversa devono comunicarlo con tre mesi di anticipo al gestore di rete.
Art. 12 Rimunerazione
1 Se il produttore e il gestore di rete non trovano un accordo, la rimunerazione è stabilita in funzione dei costi che il gestore di rete sostiene per l’acquisto di elettricità equivalente presso terzi e dei costi di produzione dei propri impianti; i costi per le garanzie di origine non sono considerati. Il termine «equivalente» si riferisce alle caratteristiche tecniche dell’elettricità, in particolare alla quantità di energia e al profilo della potenza nonché alla possibilità di pilotare e prevedere la produzione.
2 Nella rimunerazione dell’elettricità da impianti di cogenerazione alimentati interamente o parzialmente con vettori energetici fossili il prezzo di mercato risulta dai prezzi orari sul mercato spot (day-ahead) per l’area di mercato Svizzera.
Art. 13 Potenza dell’impianto
1 La potenza di un impianto fotovoltaico si misura in base alla potenza di punta normalizzata in corrente continua sul lato anteriore del generatore solare.29
2 La potenza di un impianto idroelettrico si riferisce alla potenza meccanica lorda media. Per il suo calcolo si applica l’articolo 51 della legge del 22 dicembre 191630 sulle forze idriche.
3 La potenza degli impianti a biomassa, eolici e geotermici si misura in base alla potenza nominale del generatore elettrico.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Sezione 2: Consumo proprio
Art. 14 Luogo di produzione 31
1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione.
2 Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l’elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Art. 15 Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio 32
1 Il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso se la potenza di produzione dell’impianto o degli impianti è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del raggruppamento.
2 Gli impianti in funzione al massimo 500 ore all’anno non sono considerati nella determinazione della potenza di produzione.
3 Se a posteriori un raggruppamento ai fini del consumo proprio non rispetta più il requisito di cui al capoverso 1, può continuare a esistere solamente se i motivi alla base di questo cambiamento riguardano i partecipanti attuali del raggruppamento.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913).
Art. 16 Partecipazione di locatari e affittuari al raggruppamento
1 Il proprietario fondiario addebita ai singoli locatari e affittuari conformemente ai seguenti principi:
- a.
- per l’elettricità acquistata esternamente, i costi in funzione del consumo, comprendenti, oltre a tutte le tasse, i costi dell’energia, dell’utilizzazione della rete e della misurazione nel punto di misurazione del raggruppamento;
- b.
- per l’elettricità prodotta internamente e per i costi della misurazione interna, della fornitura dei dati, dell’amministrazione e della contabilizzazione del raggruppamento (costi interni) può essere addebitato a titolo forfettario al massimo l’80 per cento dell’importo che, in caso di mancata partecipazione al raggruppamento, sarebbe dovuto nel quadro del prodotto elettrico standard esterno per la quantità di energia elettrica corrispondente.33
1bis ...34
2 Per quanto riguarda i costi interni, il proprietario fondiario può addebitare, anziché l’importo forfettario di cui al capoverso 1 lettera b, anche i costi effettivamente sostenuti, dedotti i ricavi conseguiti attraverso l’elettricità immessa in rete.35
2bis...36
3 Qualora i costi interni vengano contabilizzati secondo il capoverso 2, il proprietario fondiario può fatturare al massimo l’importo che sarebbe dovuto nel quadro del prodotto elettrico standard esterno per la quantità di energia elettrica corrispondente. Qualora i costi interni risultino inferiori ai costi di tale prodotto standard esterno, oltre ai costi interni può essere fatturata al massimo la metà del risparmio ottenuto.37
4 Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno:
- a.
- il rappresentante del raggruppamento verso l’esterno;
- b.
- le modalità di misurazione del consumo interno, di fornitura dei dati, di amministrazione e di contabilizzazione;
- c.
- il prodotto elettrico che deve essere acquistato esternamente nonché le modalità per un cambio di questo prodotto.
5 I locatari e gli affittuari possono uscire dal raggruppamento soltanto se:
- a.
- hanno diritto di accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 LEne) e intendono farlo valere per sé; oppure
- b.
- il proprietario fondiario non è in grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni di cui ai capoversi 1–3.
6 L’uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al proprietario fondiario per scritto con un preavviso di tre mesi e corredata di una motivazione.
7 I proprietari fondiari a cui spetta l’approvvigionamento elettrico di locatari o affittuari sono esentati dall’obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all’articolo 4 OAEl38.
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
34 Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019 (RU 2019 913). Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
36 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021 (RU 2021 828). Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Art. 17 Impiego di sistemi di accumulazione di elettricità nei raggruppamenti ai fini del consumo proprio
1 Chi utilizza un sistema di accumulazione di elettricità è tenuto a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete.
2 Il gestore di rete è tenuto ad allacciare il sistema di accumulazione alle medesime condizioni di un produttore o consumatore finale comparabile.
3 I sistemi di accumulazione che possono solo prelevare elettricità dalla rete di distribuzione o solo cedere elettricità alla rete di distribuzione non devono necessariamente disporre di un dispositivo di misurazione separato.
4 Il gestore di rete deve gestire i dispositivi di misurazione nel punto di misurazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c OAEl39 con la modalità basata sul saldo di tutte le fasi.
Art. 18 Rapporto con il gestore di rete
1 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi:
- a.40
- la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, il nominativo del rappresentante di questo raggruppamento e dei locatari e affittuari che partecipano a tale raggruppamento e che dopo la costituzione dello stesso non risultano più come consumatori finali;
- b.
- lo scioglimento di un raggruppamento;
- c.
- l’impiego di un sistema di accumulazione e le relative modalità;
- d.41
- il superamento in senso negativo del valore di cui all’articolo 15 capoverso 1.
2 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare senza indugio al gestore di rete l’eventuale uscita dal raggruppamento di un locatario o di un affittuario. Il gestore di rete è tenuto ad accogliere nel servizio universale secondo l’articolo 6 o 7 della legge del 23 marzo 200742 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), entro tre mesi, tale locatario o affittuario.
3 Se il proprietario fondiario non è in grado di approvvigionare di elettricità i membri e i partecipanti del raggruppamento, il gestore di rete deve intervenire immediatamente per garantire tale approvvigionamento.
4 I costi per il gestore di rete derivanti dai capoversi 2 e 3 sono a carico del proprietario fondiario.
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
41 Introdotta dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913).
Capitolo 5: Bandi di gara per misure di efficienza, garanzie per la geotermia e indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici 4343 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Sezione 1: Bandi di gara per le misure di efficienza 4444 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Art. 19 Bandi di gara e condizioni di partecipazione
1 L’UFE indice ogni anno bandi di gara per la realizzazione di misure temporanee di efficienza nel settore elettrico.
2 Esso fissa ogni anno le condizioni di partecipazione alla procedura di gara. Stabilisce priorità per quanto riguarda la promozione e può escludere singoli settori o applicazioni. Può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o programma ed escludere dalla partecipazione progetti della Confederazione.
3 Non sussiste alcun diritto al prolungamento di un progetto o di un programma.
4 Chi partecipa ai bandi di gara può presentare il medesimo progetto o programma soltanto una volta nello stesso anno di gara.
Art. 20 Presa in considerazione e selezione
1 Per i contributi di promozione sono presi in considerazione unicamente i progetti e i programmi che:
- a.
- soddisfano le condizioni di partecipazione alla procedura di gara; e
- b.
- non verrebbero realizzati in assenza di un contributo di promozione.
2 I progetti e i programmi con il migliore rapporto tra contributo di promozione richiesto e risparmio di elettricità computabile a tale contributo (efficacia dei costi in ct./kWh) ottengono un contributo di promozione.
Art. 21 Versamento e restituzione
1 Il contributo di promozione viene versato dopo che le misure di efficienza sono state attuate. Se entro il termine previsto esse non sono attuate o sono attuate solo parzialmente, il contributo non viene versato o viene debitamente ridotto.
2 Nel caso di progetti e programmi di lunga durata possono essere effettuati versamenti prima che le misure siano state completamente attuate, a condizione che gli obiettivi intermedi preliminarmente definiti vengano raggiunti. Se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, possono essere rifiutati ulteriori contributi.
3 Se a pagamento avvenuto le misure non sono state integralmente attuate o se tale attuazione si rivela carente, l’UFE può esigere la restituzione del contributo di promozione in misura totale oppure proporzionale in base alla differenza tra il risparmio di elettricità previsto e quello effettivamente conseguito.
4 Il beneficiario di un contributo di promozione deve trasmettere all’UFE e ai soggetti terzi incaricati dell’esecuzione i dati atti a verificare il guadagno in termini di efficienza elettrica e consentire l’accesso ai propri impianti.
Art. 22 Pubblicazione
1 L’UFE pubblica annualmente le seguenti indicazioni concernenti i bandi di gara:
- a.
- il numero di programmi e di progetti che beneficiano dei contributi di promozione;
- b.
- il risparmio di elettricità atteso e realizzato nell’ambito di tali programmi e progetti;
- c.
- i mezzi di promozione impiegati per ogni chilowattora risparmiato (efficacia rispetto ai costi).
2 Esso può inoltre pubblicare i dati trasmessi dai responsabili del progetto o del programma nonché i rapporti intermedi e finali stilati, nel rispetto del segreto d’affari e di fabbricazione.
Sezione 2: Garanzie per la geotermia 4545 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Art. 23 Requisiti per il diritto e domanda 46
1Possono essere prestate garanzie per la geotermia se un progetto soddisfa i requisiti di cui all’allegato 2.
2 La domanda di garanzia per la geotermia viene presentata all’UFE. Essa deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3.1 e contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito.
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Art. 24 Esame della domanda e decisione
1 Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente dal progetto composto di un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.
2 Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.
3 La procedura si basa sull’allegato 2 numero 3.47
4 Se sono soddisfatti i requisiti per la prestazione di una garanzia per la geotermia, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso si stabiliscono in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 27.48
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Art. 25 Ordine di presa in considerazione
1 Se il Fondo per il supplemento rete non dispone di risorse sufficienti, l’UFE inserisce il progetto in una lista d’attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L’UFE ne dà comunicazione al richiedente.
2 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti hanno lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.
Art. 26 Versamento della garanzia per la geotermia
La garanzia per la geotermia è versata previa presentazione della domanda se un progetto è valutato come successo parziale o come insuccesso. Essa è versata proporzionalmente:
- a.
- in caso di successo parziale;
- b.
- in caso di insuccesso, se il progetto è utilizzato per altri scopi e permette di conseguire un utile.
Art. 27 Restituzione 49
1 Per la restituzione delle garanzie per la geotermia si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 199050 sui sussidi (LSu).
2 Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l’UFE può disporre la restituzione parziale o totale delle garanzie per la geotermia prestate.
3 Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a:
- a.
- il tipo di utilizzazione previsto;
- b.
- i rapporti di proprietà e i responsabili;
- c.
- eventuali utili e il relativo ammontare.
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Sezione 3: Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici
Art. 28 Domanda
1 Il titolare di un impianto idroelettrico può presentare alla competente autorità cantonale una domanda di rimborso dei costi per le misure di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 199151 sulla protezione delle acque (LPAc) o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199152 sulla pesca (LFSP).
2 Tale domanda va presentata prima di iniziare i lavori o di procedere ad acquisti importanti (art. 26 cpv. 1 LSu53).
3 I requisiti della domanda sono disciplinati nell’allegato 3 numero 1.
Art. 29 Comunicazione ed esame della domanda da parte delle autorità cantonali
1 Dopo il ricevimento della domanda, l’autorità cantonale comunica immediatamente all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM):
- a.
- la data di presentazione della domanda;
- b.
- il nome del richiedente;
- c.
- il genere di misure;
- d.
- i costi presumibilmente computabili;
- e.
- la data presumibile di conclusione dell’attuazione delle misure;
- f.
- le indicazioni in merito a domande di pagamenti parziali eventualmente previsti per le misure.
2 L’autorità cantonale valuta la domanda secondo i criteri di cui all’allegato 3 numeri 2 e 3 e la inoltra corredata del proprio parere all’UFAM.
3 Se la domanda è incompleta, l’autorità cantonale informa immediatamente l’UFAM. Essa informa nuovamente l’UFAM non appena sono stati forniti i documenti richiesti a completamento della domanda.
Art. 30 Garanzia dell’indennizzo
1 L’UFAM valuta la domanda secondo i criteri di cui all’allegato 3 numeri 2 e 3 e coordina la propria valutazione con l’autorità cantonale.
2 Se i requisiti per l’ottenimento dell’indennizzo sono soddisfatti, l’UFAM garantisce l’indennizzo al titolare dell’impianto idroelettrico e ne stabilisce l’ammontare presunto.
3 Se dopo aver ottenuto la garanzia dell’indennizzo il titolare dell’impianto idroelettrico constata costi supplementari, lo comunica senza indugio all’autorità cantonale e all’UFAM. Se i costi supplementari sono rilevanti, si applica per analogia la procedura di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 31 Piano di pagamento
1 Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, l’UFAM elabora un piano di pagamento.
2 Per l’ordine dei pagamenti è determinante la data di presentazione delle domande all’autorità cantonale.
Art. 32 Pagamento dell’indennizzo e restituzione
1 Una volta attuate le misure, il titolare dell’impianto idroelettrico trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effettivamente sostenuti.
2 I costi computabili sono disciplinati nell’allegato 3 numero 3.
3 Il DATEC disciplina i dettagli per il calcolo dei costi computabili relativi alle misure d’esercizio.
4 L’autorità cantonale valuta la computabilità dei costi fatti valere nel riepilogo e inoltra quest’ultimo all’UFAM corredato del proprio parere.
5 L’UFAM esamina il riepilogo dei costi, coordina la propria valutazione con l’autorità cantonale e dispone l’indennizzo.
6 Esso chiede la restituzione di eventuali indennizzi pagati in eccesso.
Art. 33 Pagamenti parziali
1 In caso di misure di risanamento onerose, il titolare di un impianto idroelettrico può richiedere al massimo due pagamenti parziali all’anno, se ciò è previsto nella garanzia dell’indennizzo e il progetto presenta un adeguato grado d’avanzamento.
2 L’autorità cantonale valuta le domande di pagamenti parziali e le inoltra all’UFAM corredate del proprio parere.
3 L’UFAM valuta le domande di pagamenti parziali, coordina la propria valutazione con l’autorità cantonale ed esegue i pagamenti parziali.
Capitolo 6: Supplemento rete
Sezione 1: Riscossione e utilizzo
Art. 35 Riscossione
1 Il supplemento rete ammonta a 2,3 ct./kWh.
2 L’organo d’esecuzione addebita con cadenza almeno trimestrale ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto il supplemento rete in funzione dell’elettricità prelevata dai consumatori finali e lo versa immediatamente nel Fondo per il supplemento rete.55
3 Se, in base alla regola di cui all’articolo 38 LEne, risulta una modifica del fabbisogno di mezzi di almeno 0,05 ct./kWh, il DATEC presenta al Consiglio federale una domanda di ridefinizione del supplemento rete. In tale domanda indica le modalità con cui il supplemento è presumibilmente ripartito tra i singoli tipi di utilizzo.
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913).
Art. 36 Utilizzo
1 L’assegnazione dei mezzi disponibili avviene in funzione del fabbisogno di mezzi e dei costi di esecuzione dei singoli utilizzi, dei costi proporzionali per il rimborso del supplemento rete secondo l’articolo 39 LEne, della liquidità totale del Fondo per il supplemento rete nonché del contributo dei singoli utilizzi per il raggiungimento dello scopo della legge e dei valori indicativi di cui agli articoli 2 e 3 LEne.
2 Le quote massime previste dalla legge per il premio di mercato per l’elettricità prodotta dai grandi impianti idroelettrici esistenti, per i contributi d’investimento agli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW e per gli indennizzi di cui all’articolo 34 LEne vengono sfruttate se necessario a seguito del fabbisogno di mezzi.
Sezione 2: Rimborso
Art. 37 Aventi diritto
1 Il fatto che un consumatore finale svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali secondo l’articolo 39 capoverso 3 LEne è stabilito in base al rispettivo ricavo.
2 I grandi impianti di ricerca per i quali è possibile richiedere il rimborso del supplemento rete in virtù dell’articolo 39 capoverso 3 secondo periodo LEne sono elencati nell’allegato 4. Il DATEC può apportare modifiche a questo allegato.
Art. 38 Periodo determinante
L’eventuale diritto del consumatore finale al rimborso è valutato in relazione a un anno contabile concluso.
Art. 39 Convenzione sugli obiettivi
1 Chi intende presentare una domanda di rimborso del supplemento rete deve elaborare, in collaborazione con un terzo incaricato ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 lettera a, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all’esame dell’UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell’anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso.
1bis La convenzione sugli obiettivi ingloba tutte le misure che presentano una durata di ammortamento non superiore a sei anni. Nel caso di misure infrastrutturali, in particolare misure relative a edifici, a impianti a lunga durata di vita o orientati su diversi prodotti o processi, vale una durata di ammortamento non superiore a dodici anni.56
2 La convenzione sugli obiettivi ha una durata minima di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio. La convenzione deve comprendere interamente ogni anno contabile per il quale è richiesto il rimborso.
3 La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile un obiettivo di efficienza energetica. Di regola l’aumento dell’efficienza energetica deve essere strutturato in maniera lineare.
4 La convenzione sugli obiettivi si considera rispettata se il grado di efficienza energetica durante il periodo di validità della convenzione resta al di sotto dell’obiettivo di efficienza energetica fissato per l’anno in questione per non più di due anni consecutivi e complessivamente per non più della metà degli anni previsti.
56 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
Art. 40 Rendiconto
1 Il consumatore finale presenta all’UFE entro il 31 maggio dell’anno successivo un rendiconto sull’attuazione della convenzione sugli obiettivi nell’anno civile in esame.
2 Il rendiconto contiene tutti i dati rilevanti per l’anno civile in relazione alla convenzione sugli obiettivi, confrontati con i dati degli anni precedenti. Esso contiene almeno le seguenti indicazioni:
- a.
- il consumo totale di energia del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;
- b.
- le misure di efficienza energetica adottate e i loro effetti;
- c.
- l’efficienza energetica del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;
- d.
- le previste misure correttive corredate di una motivazione, se per l’anno in questione l’obiettivo di efficienza energetica fissato non è stato raggiunto.
3 L’UFE può richiedere ulteriori dati, nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi.
Art. 41 Adeguamento della convenzione sugli obiettivi
1 L’UFE valuta, d’ufficio o su richiesta, l’adeguamento della convenzione sugli obiettivi.
2 Esso valuta l’adeguamento in ogni caso se:
- a.
- il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 10 per cento al di sotto o al di sopra dell’obiettivo di efficienza fissato per l’anno in questione; e
- b.
- lo scarto rispetto all’obiettivo di efficienza energetica è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi e il cambiamento non è di natura transitoria, in particolare se riguarda una fondamentale e duratura trasformazione della struttura o dell’attività imprenditoriale del consumatore finale.
3 Il consumatore finale deve informare immediatamente l’UFE in caso di cambiamenti delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi.
4 Un eventuale adeguamento della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroattivo dall’inizio dell’anno in cui la modifica ha prodotto i suoi effetti.
Sezione 3: Procedura per il rimborso
Art. 42 Domanda
1 La domanda di rimborso del supplemento rete deve essere presentata all’UFE al più tardi sei mesi dopo la fine dell’anno contabile per il quale si chiede il rimborso.
2 La domanda deve contenere i giustificativi e i documenti seguenti:
- a.
- i giustificativi del plusvalore lordo dell’ultimo anno contabile concluso;
- b.
- il rapporto dell’organo di revisione relativo alla revisione ordinaria o limitata;
- c.
- i giustificativi relativi ai costi dell’elettricità dell’ultimo anno contabile concluso;
- d.
- i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nell’ultimo anno contabile concluso e il corrispondente supplemento rete pagato.
3 Per i consumatori finali di cui all’articolo 39 capoverso 3 secondo periodo LEne la domanda, in deroga al capoverso 2, deve contenere:
- a.
- il giustificativo della quantità di elettricità da essi acquistata nell’ultimo anno contabile concluso per l’esercizio del grande impianto di ricerca in questione di cui all’allegato 4; e
- b.
- il corrispondente supplemento rete versato.
4 L’UFE può richiedere altri giustificativi e documenti oltre a quelli indicati ai capoversi 2 e 3.
Art. 43 Plusvalore lordo 57
1 Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base del conto annuale dell’impresa soggetta all’obbligo di tenuta della contabilità e presentazione dei conti conformemente all’articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)58.
2 Se, ai sensi dell’articolo 962 CO, un’impresa ha l’obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta, il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base di questo conto.
3 Il plusvalore lordo si calcola in base all’allegato 5.
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3465).
Art. 44 Costi dell’elettricità, quantità di elettricità e supplemento rete
1 I costi dell’elettricità, la quantità di elettricità acquistata e il corrispondente supplemento rete versato devono essere determinati sulla base dei giustificativi contabili.
2 I costi dell’elettricità corrispondono ai costi fatturati al consumatore finale per la fornitura di energia elettrica, l’utilizzazione della rete nonché per le tasse e le prestazioni a favore degli enti pubblici, compreso il supplemento rete ed esclusa l’imposta sul valore aggiunto.
3 Sono altresì computati come costi dell’elettricità i costi sostenuti dai consumatori finali che nello svolgimento della propria attività gestiscono una propria rete elettrica per la distribuzione dell’elettricità acquistata. Ne sono esclusi i costi per le installazioni domestiche e quelle specifiche dell’impianto.
4 Non sono considerati costi dell’elettricità ai sensi dei capoversi 2 e 3 i costi per l’elettricità addebitati ad altri consumatori finali.
Art. 45 Esame della domanda
1 L’UFE decide in merito al diritto al rimborso sulla base della domanda di rimborso e del rendiconto contenente le informazioni sull’attuazione della convenzione sugli obiettivi.
2 Se all’UFE non è stato ancora trasmesso alcun rendiconto contenente informazioni sull’intero anno contabile da esaminare e si prospetta la possibilità che la convenzione sugli obiettivi non sia rispettata, l’UFE può rinviare la decisione fino alla presentazione e alla valutazione del rendiconto successivo.
Art. 46 Versamento annuale
1 Se l’UFE approva la domanda di rimborso, ne stabilisce l’importo deducendo eventuali versamenti mensili.
2 In caso di rimborso parziale il calcolo dell’importo è disciplinato nell’allegato 6 numero 1.
3 Sugli importi del rimborso non sono calcolati interessi.
Art. 47 Versamento mensile
1 Il consumatore finale può presentare all’UFE una domanda di versamento mensile per l’anno contabile in corso. Tale domanda vale anche per i successivi anni contabili. Essa deve contenere le informazioni e i documenti di cui all’articolo 42 capoverso 2 lettere a, c e d, qualora essi non siano già stati presentati unitamente alla domanda di rimborso.
2 In caso di versamento mensile è versato l’80 per cento del rimborso atteso nell’anno contabile in corso. L’ammontare del versamento mensile è calcolato secondo l’allegato 6 numero 2.
3 Dopo l’approvazione della domanda sono versati:
- a.
- l’80 per cento del rimborso atteso per l’ultimo anno contabile concluso;
- b.
- l’importo calcolato secondo il capoverso 2 per i mesi dell’anno contabile in corso trascorsi fino all’approvazione della domanda.
4 L’UFE può adeguare in ogni momento i versamenti mensili se:
- a.
- cambiano i parametri rilevanti ai fini del loro calcolo;
- b.
- nell’anno contabile in corso il consumo di energia elettrica del consumatore finale diverge in misura considerevole dal consumo dell’ultimo anno contabile concluso.
5 Se cambiano i parametri di cui al capoverso 4, in particolare la quantità di elettricità acquistata, il consumatore finale deve notificarlo immediatamente all’UFE.
Art. 48 Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente
1 Il consumatore finale che, in virtù dell’articolo 47, ha ricevuto in versamento importi eccessivi oppure non ha raggiunto l’importo minimo di cui all’articolo 40 lettera d LEne è tenuto a restituire gli importi ricevuti in eccesso a titolo di rimborso per l’anno contabile in questione.
2 Il consumatore finale che non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi è tenuto a restituire tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione (art. 41 cpv. 3 LEne).
3 Gli importi restituiti confluiscono nel Fondo per il supplemento rete. Agli importi non viene applicato alcun interesse.
Art. 49 Coinvolgimento di terzi
1 L’UFE può incaricare terzi di svolgere segnatamente i seguenti compiti:
- a.
- elaborazione della proposta di convenzione sugli obiettivi insieme ai consumatori finali;
- b.
- verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi;
- c.
- assistenza al consumatore finale nell’allestimento del rendiconto annuale relativo all’attuazione della convenzione sugli obiettivi;
- d.
- verifica delle indicazioni fornite in occasione della presentazione della domanda nonché della documentazione presentata.
2 I consumatori finali sono tenuti a collaborare con i terzi incaricati. Essi devono in particolare mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari e garantire l’accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.
Capitolo 7: Impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia negli edifici e nelle imprese
Art. 50 Edifici
1 Nell’emanare le disposizioni di cui all’articolo 45 capoverso 3 LEne, i Cantoni si orientano ai criteri armonizzati tra i Cantoni stessi.
2 Per rinnovamenti considerevoli ai sensi dell’articolo 45 capoverso 3 lettera c LEne s’intende in particolare:
- a.
- il risanamento completo dell’impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda;
- b.
- il risanamento energetico di edifici collegati a reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio, nell’ambito dei quali gli involucri di uno o più edifici vengono risanati in misura superiore al 75 per cento.
Art. 51 Imprese
1 Per le convenzioni sugli obiettivi stipulate tra la Confederazione e le imprese nell’ambito dell’esecuzione sia di prescrizioni della Confederazione in materia di convenzioni sugli obiettivi sia di prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l’articolo 46 capoverso 3 LEne, nella redazione dei requisiti generali la Confederazione coinvolge i Cantoni.
2 Chi intende utilizzare una tale convenzione sugli obiettivi, elabora una corrispondente proposta insieme a un terzo incaricato secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera a e la trasmette per l’esame all’UFE. La verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi compete all’UFE.
3 L’UFE può assumersi, su richiesta di un Cantone, i compiti di cui al capoverso 2 anche quando la convenzione sugli obiettivi è utilizzata esclusivamente per l’esecuzione delle prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l’articolo 46 capoverso 3 LEne.
4 Esso può incaricare terzi dello svolgimento dei compiti di cui al capoverso 2.
Capitolo 8: Promozione
Sezione 1: Misure
Art. 52 Informazione e consulenza
1 La Confederazione può sostenere Cantoni, Comuni e organizzazioni private segnatamente per quanto riguarda:
- a.
- la pubblicazione di documentazione;
- b.
- i contributi dei media;
- c.
- lo svolgimento di esposizioni, attività e concorsi;
- d.
- l’utilizzo di media digitali a fini informativi e di consulenza;
- e.
- l’allestimento di offerte di consulenza;
- f.
- lo svolgimento di consulenze.
2 Per poter essere sostenute, queste attività devono essere conformi alla politica energetica della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 53 Formazione e formazione continua
1 La Confederazione sostiene la formazione e la formazione continua delle persone incaricate dei compiti previsti dalla legge e dalla presente ordinanza, in particolare attraverso:
- a.
- contributi ad attività organizzate dai Cantoni e dai Comuni o da organizzazioni;
- b.
- attività organizzate dall’UFE.
2 In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni formative, essa può sostenere la formazione professionale e la formazione continua degli specialisti dell’energia, segnatamente con i mezzi seguenti:
- a.
- l’elaborazione di un’offerta di corsi per la formazione e la formazione continua;
- b.
- la preparazione di materiale didattico;
- c.
- la formazione continua degli insegnanti;
- d.
- lo sviluppo e la gestione di un sistema d’informazione.
3 La promozione di corsi di formazione e di formazione continua individuali è esclusa.
Art. 54 Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione
1 Possono usufruire del sostegno:
- a.
- gli impianti e i progetti pilota che:
- 1.
- servono al collaudo tecnico di sistemi, metodi o concetti energetici, e
- 2.
- vengono realizzati in una scala che consente la determinazione di dati scientifici, tecnici, economici e sociali;
- b.
- gli impianti e i progetti di dimostrazione che:
- 1.
- servono a provare il corretto funzionamento in un ambiente vicino al mercato, e
- 2.
- permettono una valutazione globale sotto il profilo tecnico, economico e sociale, nell’ottica dell’effettiva introduzione sul mercato di tecnologie o soluzioni energetiche innovative.
2 Gli impianti e i progetti di dimostrazione possono essere riconosciuti dall’UFE come progetti faro, se servono a far conoscere tecnologie e concetti nuovi e all’avanguardia e favoriscono il dialogo sull’energia in buona parte della popolazione.
Sezione 2: Contributi globali
Art. 55 Condizioni generali
1 Possono essere concessi contributi globali a programmi cantonali per:
- a.
- l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne);
- b.
- la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne);
- c.
- la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne).
2 I contributi globali a tali programmi vengono concessi soltanto se:
- a.
- il programma in questione poggia su basi giuridiche cantonali;
- b.
- il Cantone stanzia un credito per il programma in questione; e
- c.
- per il programma in questione il Cantone non riceve già sotto altre forme un contributo della Confederazione.
Art. 56 Contributi globali a programmi cantonali per l’informazione e la consulenza, nonché per la formazione e la formazione continua
Nell’ambito della promozione di programmi cantonali per l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne), possono essere concessi contributi globali in particolare per:
- a.
- documentazione e attività mediatica;
- b.
- mostre, manifestazioni e concorsi;
- c.
- corsi e formazioni;
- d.
- consulenze relative a oggetti e processi;
- e.
- analisi.
Art. 57 Contributi globali a programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo
1 Nell’ambito della promozione di programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) le misure costruttive possono essere promosse attraverso contributi globali soltanto se le relative domande di promozione vengono presentate prima dell’inizio dei lavori di costruzione.
2 I contributi globali non possono essere impiegati per:
- a.
- edifici e impianti pubblici della Confederazione e dei Cantoni;
- b.
- impianti alimentati con energie fossili.
3 I contributi globali possono essere concessi anche per programmi d’investimento e di marketing finalizzati ad accrescere la notorietà dei programmi cantonali per la promozione di misure di cui all’articolo 50 LEne.
Art. 58 Certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza
1 Nei propri programmi di promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne), i Cantoni prevedono la possibilità di sostenere le misure costruttive concernenti gli edifici soltanto se per questi è disponibile un certificato energetico cantonale degli edifici con rapporto di consulenza (CECE Plus).
2 Negli edifici per i quali non può essere emesso un CECE Plus, i requisiti per la redazione del certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza si basano sulle norme tecniche riconosciute.
3 Per la promozione delle seguenti misure costruttive non è necessaria la presentazione di un CECE Plus se le misure costruttive non sono promosse insieme ad altre misure per le quali l’esistenza di un CECE Plus costituisca un requisito per l’ottenimento del contributo:
- a.
- il risanamento dell’isolamento termico per il quale viene riconosciuto un contributo di promozione inferiore a 10 000 franchi per ogni domanda;
- b.
- la sostituzione di un riscaldamento elettrico, a olio combustibile o gas naturale con nuovi impianti tecnici;
- c.
- l’installazione di impianti di collettori solari termici;
- d.
- l’installazione di impianti di aerazione degli appartamenti;
- e.
- il risanamento dell’edificio realizzato in tappe più consistenti e con calcolo a regola d’arte del fabbisogno termico e di energia termica conformemente alle norme SIA;
- f.
- il risanamento globale, ossia non a tappe, per il quale viene rilasciato un certificato Minergie;
- g.
- le nuove costruzioni;
- h.
- i progetti per reti di riscaldamento.
Art. 59 Rendiconto
1 I Cantoni presentano all’UFE entro il 15 marzo dell’anno successivo un rapporto sullo svolgimento dei programmi promossi attraverso i contributi globali.59
2 Per quanto riguarda i programmi cantonali per l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:
- a.
- il numero e il tipo di misure realizzate e i mezzi finanziari impiegati a tale scopo;
- b.
- i mezzi finanziari non utilizzati e l’eventuale riporto della quota residua della Confederazione all’anno successivo.
3 Per quanto riguarda i programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:
- a.
- i risparmi di energia previsti e conseguiti grazie al programma, nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore sull’energia consumata;
- b.
- gli investimenti previsti e avviati grazie al programma, prendendo in considerazione eventuali ricadute;
- c.
- i controlli a campione svolti in loco per verificare la corretta utilizzazione dei mezzi forniti attraverso i contributi globali;
- d.
- l’importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della Confederazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e precisando l’importo medio degli aiuti finanziari versati;
- e.
- i mezzi finanziari non utilizzati e l’eventuale riporto all’anno seguente della quota rimanente della Confederazione.
4 L’UFE stabilisce i requisiti per l’elaborazione dei dati necessari a valutare l’efficacia del programma di promozione cantonale.
5 Su sua richiesta, vanno messi a disposizione dell’UFE i documenti relativi al rapporto necessari a valutare l’efficacia.
6 L’UFE può utilizzare i dati per scopi statistici e metterli a disposizione della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (CdEN).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
Art. 60 Controllo
1 I Cantoni controllano e garantiscono il corretto impiego dei contributi globali.
2 Inseriscono i risultati dei controlli nel proprio rendiconto e conservano i documenti per dieci anni.
3 Nell’ambito della promozione di misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) effettuano controlli a campione in loco.
4 L’UFE effettua controlli a campione concernenti:
- a.
- l’esecuzione di singole misure;
- b.
- l’utilizzazione dei contributi globali;
- c.
- la contabilità finanziaria;
- d.
- la prassi dell’esame della domanda; e
- e.
- il controllo di qualità dei Cantoni.
Sezione 3: Aiuti finanziari per progetti individuali
Art. 61 Aiuti finanziari per impianti nonché progetti pilota e di dimostrazione e per esperimenti sul terreno e analisi
1 Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti nonché progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e 3 LEne), se:
- a.
- favoriscono l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia o l’impiego delle energie rinnovabili;
- b.
- il potenziale di applicazione e le probabilità di successo sono sufficientemente grandi;
- c.
- corrispondono alla politica energetica della Confederazione; e
- d.
- i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico e resi noti alle cerchie interessate.
2 Questi requisiti si applicano per analogia al sostegno a esperimenti sul terreno e analisi (art. 49 cpv. 2 lett. b LEne).
3 L’UFE stabilisce l’ammontare dell’aiuto finanziario sulla base dei costi computabili, tenendo conto in particolare:
- a.
- del tipo di progetto;
- b.
- della vicinanza al mercato;
- c.
- della situazione finanziaria dei richiedenti; e
- d.
- della potenziale risonanza del progetto a livello nazionale.
Art. 62 Aiuti finanziari per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo
Gli aiuti finanziari a progetti individuali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) sono concessi soltanto se i progetti:
- a.
- sono conformi alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tecnica;
- b.
- riducono l’inquinamento ambientale dovuto al consumo di energia oppure favoriscono l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia;
- c.
- non pregiudicano notevolmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e
- d.
- non sarebbero redditizi in assenza del sostegno.
Sezione 4: Procedura
Art. 63 Contenuto delle domande
1 Le domande di contributi globali devono contenere tutte le informazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, in particolare:
- a.
- una descrizione del programma di promozione cantonale con l’indicazione delle relative basi giuridiche;
- b.
- l’importo del credito cantonale stanziato o richiesto.
1bis Eventuali mezzi finanziari di terzi confluiti nel credito cantonale di cui al capoverso 1 lettera b devono essere dichiarati. Questi mezzi devono essere vincolanti, irrevocabili e messi a disposizione su tutto il territorio del Cantone per il programma di promozione cantonale.60
2 Le domande di aiuti finanziari per progetti individuali devono contenere tutte le informazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, tecniche, economiche e d’esercizio, in particolare:
- a.
- il nome o la ragione sociale del richiedente;
- b.
- la lista dei Cantoni e dei Comuni sul cui territorio sono pianificati i lavori;
- c.
- la descrizione, l’obiettivo, l’inizio e la probabile durata dei lavori previsti;
- d.
- i costi, con l’indicazione dei contributi di terzi e di quelli attesi dalla Confederazione.
3 L’UFE può richiedere ulteriori informazioni e documenti da presentare unitamente alla domanda.
60 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
Art. 64 Presentazione delle domande
1 Le domande di contributi globali vanno presentate all’UFE entro il 31 ottobre dell’anno precedente.
2 Le domande di aiuti finanziari per progetti individuali di promozione di misure di cui all’articolo 49 capoversi 2 e 3 LEne vanno presentate all’UFE almeno tre mesi prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto.
3 L’UFE stabilisce le ulteriori modalità attraverso direttive.
Art. 65 Selezione mediante procedura di gara
Se in virtù dell’articolo 49 capoverso 4 LEne una misura viene selezionata nell’ambito di una procedura di gara, il bando di gara comprende almeno le seguenti indicazioni:
- a.
- la delimitazione tematica dell’oggetto della promozione;
- b.
- il termine di presentazione della domanda;
- c.
- le condizioni di partecipazione;
- d.
- i criteri di valutazione e selezione.
Art. 66 Parere dei Cantoni
L’UFE sottopone per parere al Cantone di ubicazione interessato le domande di aiuti finanziari per progetti individuali rilevanti per i Cantoni dal punto di vista tecnico-energetico o della politica energetica.
Art. 67 Decisione
1 L’UFE si pronuncia sulle domande di aiuti finanziari per progetti individuali e sulle domande di contributi globali entro tre mesi dal loro ricevimento. Eccezionalmente esso può prorogare questo termine al massimo di due mesi.
2 Per valutare le domande esso può ricorrere a periti.
3 Esso informa i Cantoni circa la decisione in merito agli aiuti finanziari per progetti individuali, se questa è di grande importanza per il Cantone interessato.
Capitolo 9: Cooperazione internazionale
Art. 68
1 Il DATEC è autorizzato, nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia e dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, a concludere trattati internazionali di portata limitata in materia di cooperazione nella ricerca energetica ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199761 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Esso può attribuire questa competenza all’UFE e all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.
3 L’organo d’esecuzione rappresenta la Svizzera in materia di certificati di origine nell’ambito della collaborazione con le corrispondenti autorità partner a livello internazionale, in particolare con l’Association of Issuing Bodies (AIB).
Capitolo 10: Verifica degli effetti, geodati e trattamento dei dati 6262 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
Art. 69 Monitoraggio
1 Nell’ambito del monitoraggio l’UFE osserva in particolare i seguenti ambiti:
- a.
- la produzione di elettricità da energie rinnovabili;
- b.
- il consumo di energia e di elettricità;
- c.
- lo sviluppo della rete;
- d.
- la sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
- e.
- i prezzi e le spese dell’energia;
- f.
- le ripercussioni sull’ambiente dovute al consumo di energia;
- g.
- gli sviluppi tecnologici rilevanti nel settore energetico anche sotto il profilo internazionale;
- h.
- le conseguenze e l’efficacia delle misure di politica energetica.
2 L’UFE pubblica i risultati del monitoraggio di regola una volta all’anno.
3 Se non ricavabili da statistiche federali, l’UFE reperisce i dati necessari per il monitoraggio da altre autorità federali, dai Cantoni e dai Comuni nonché da altre persone giuridiche di diritto pubblico e, nella misura del possibile, rinuncia a svolgere ulteriori rilevamenti diretti. Esso può inoltre accordarsi con gli organi menzionati nell’articolo 56 LEne affinché, nell’ambito dei loro rilevamenti, questi rilevino anche i dati necessari all’adempimento dei suoi compiti di monitoraggio.
Art. 69a Panoramica territoriale degli impianti di produzione dell’elettricità 63
1 L’organo d’esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell’UFE tutti gli impianti di produzione dell’elettricità registrati sotto forma di geodati e fornisce i geodati all’UFE.
2 L’UFE elabora e pubblica una visione d’insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell’elettricità:
- a.
- ubicazione;
- b.
- tecnologia;
- c.
- categoria dell’impianto;
- d.
- potenza;
- e.
- data della messa in esercizio.
3 Se un impianto di produzione dell’elettricità viene ampliato, la visione d’insieme contiene inoltre le informazioni concernenti la categoria dell’impianto, la potenza e la data della messa in esercizio dell’ampliamento.
4 Per gli impianti fotovoltaici l’UFE pubblica anche informazioni sull’orientamento e sull’inclinazione dei moduli, se tali informazioni sono disponibili presso l’organo d’esecuzione.
63 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
Art. 70 Trattamento di dati personali
I dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali, possono essere conservati al massimo per dieci anni.
Capitolo 11: Esecuzione
Art. 71
1 L’UFE esegue la presente ordinanza, nella misura in cui la legge o la presente ordinanza non assegni la competenza ad altro organo.
2 Altri uffici federali, con l’approvazione dell’UFE, possono concedere contributi di promozione secondo gli articoli 52–54.
Capitolo 12: Organo d’esecuzione
Art. 72 Preventivo
1 L’organo d’esecuzione redige per ogni anno civile un preventivo dei costi di esecuzione previsti e degli introiti da essa derivanti.
2 Esso allestisce tale preventivo sulla base di un catalogo delle prestazioni.
3 Il preventivo deve essere allestito in modo chiaro quanto all’utilizzazione prevista dei mezzi.
4 Il preventivo e il catalogo delle prestazioni per il successivo anno civile vanno presentati per approvazione all’UFE entro il 31 ottobre.
Art. 73 Approvazione e mandato di prestazioni
1 L’UFE esamina il preventivo e, se necessario, consente all’organo d’esecuzione di formulare un parere.
2 Il preventivo e il catalogo delle prestazioni vengono stabiliti per scritto in un mandato di prestazioni. Se questo non viene stilato entro il 15 dicembre, l’UFE ne stabilisce il contenuto mediante decisione prima della fine dell’anno.
3 Se le circostanze mutano considerevolmente, il mandato di prestazioni può essere modificato. Il capoverso 2 è applicabile per analogia.
Art. 74 Conteggio dei costi di esecuzione
1 L’organo d’esecuzione trasmette per approvazione all’UFE, entro il 30 aprile dell’anno civile successivo, il conteggio dei costi di esecuzione effettivamente sostenuti per le prestazioni fornite in un anno civile.
2 Se i costi di esecuzione approvati sono superiori al preventivo stabilito nel mandato di prestazioni, l’UFE provvede affinché l’importo della differenza venga trasferito dal Fondo per il supplemento rete all’organo d’esecuzione; se sono inferiori, l’organo d’esecuzione versa immediatamente l’importo della differenza nel Fondo per il supplemento rete.
Art. 75 Presentazione dei conti
1 L’anno contabile corrisponde all’anno civile.
2 Il conto annuale viene redatto conformemente alle prescrizioni del CO64 in materia di tenuta della contabilità commerciale e presentazione dei conti e alle «Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti» (Swiss GAAP FER)65 della Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti.
Art. 76 Rendiconto 66
L’organo d’esecuzione trasmette all’UFE entro il 6 gennaio dell’anno successivo le indicazioni necessarie al rendiconto finanziario dell’Amministrazione federale.
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
Art. 77 Direttive
L’UFE emana direttive concernenti il contenuto e la struttura del preventivo, del catalogo delle prestazioni, del conteggio dei costi di esecuzione e del rendiconto.
Capitolo 13: Disposizioni finali
Art. 78 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 7.
Art. 79 Disposizioni transitorie relative all’etichettatura dell’elettricità
1 Le disposizioni relative all’etichettatura dell’elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell’anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente.
2 L’etichettatura dell’elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all’anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente.
3 Il mix del fornitore può essere pubblicato per l’anno di fornitura 2018 entro la fine del 2019 secondo l’articolo 4 capoverso 3.67
67 Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913).
Art. 80 Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete
Per i consumatori finali non aventi diritto al rimborso secondo l’articolo 39 capoverso 3 primo periodo LEne, che hanno concluso un accordo sugli obiettivi secondo il diritto previgente, a partire dall’entrata in vigore della LEne decade l’obbligo di rispetto della convenzione sugli obiettivi.
Art. 81 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Allegato 1 6868 Abrogato dal n. II dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
68 Abrogato dal n. II dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Allegato 2 6969 Aggiornato dal n. II dell’O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 143).
69 Aggiornato dal n. II dell’O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 143).
Garanzie per la geotermia
1 Requisiti minimi
2 Costi d’investimento computabili
3 Procedura
4 Geodati
Allegato 3
Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici
1 Requisiti della domanda
2 Criteri di valutazione della domanda
3 Costi computabili
Allegato 4
Grandi impianti di ricerca per i quali è possibile richiedere il rimborso del supplemento rete
Allegato 5 7676 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3465).
76 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3465).