Ordinanza del DATEC
concernente le specifiche relative all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
(OEE-AAT)
del 29 giugno 2021 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),
visti gli articoli 12 capoverso 1 e 17a capoverso 1 dell’ordinanza
del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica,
ordina:
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Art. 1 Limiti delle categorie di efficienza energetica
Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2022 sono definite come segue:
Categoria di efficienza energetica | Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria) |
A | ≤ 5,35 |
B | > 5,35 fino a ≤ 6,10 |
C | > 6,10 fino a ≤ 6,60 |
D | > 6,60 fino a ≤ 7,30 |
E | > 7,30 fino a ≤ 8,29 |
F | > 8,29 fino a ≤ 10,14 |
G | > 10,14 |
Art. 2 Media delle emissioni di CO 2
Per il 2022 la media delle emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta è di 149 g/km.
Art.3 Calcolo dell’equivalente benzina 3
L’equivalente benzina per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:
- a.
- diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 1,14;
- b.
- gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m3/100 km × 1,03 l/m3;
- c.
- gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 0,80;
- d.
- miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 0,72;
- e.
- elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 0,11 l/kWh;
- f.
- idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m3/100 km × 0,34 l/m3.
3 Basi di calcolo conformemente alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa per l’Ufficio federale dell’energia 2019 e fattori di emissione di CO2 dell’Inventario svizzero dei gas serra dell’UFAM 2019.
Art. 4 Calcolo dell’equivalente benzina per l’energia primaria 4
L’equivalente benzina per l’energia primaria per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:
- a.
- diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 1,09;
- b.
- gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m3/100 km × 0,78 l/m3;
- c.
- gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 0,78;
- d.
- miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 1,67;
- e.
- elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 0,17 l/kWh;
- f.
- idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m3/100 km × 0,61 l/m3.
4 Basi di calcolo conformemente alla banca dati ecoinvent (stato dei dati ecoinvent v2.2, aggiornamento dei dati DATEC DQRv2:2018); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.
Art. 5 Emissioni di CO 2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica 5
Le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica in g/km per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità si calcolano come segue:
- a.
- benzina: consumo di energia (benzina) in l/100 km × 506 g CO2/l;
- b.
- diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 484 g CO2/l;
- c.
- gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m3/100 km × 273 g CO2/m3;
- d.
- gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 390 g CO2/l;
- e.
- miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 464 g CO2/l;
- f.
- elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 25 g CO2/kWh;
- g.
- idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m3/100 km × 68 g CO2/m3.
5 Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati ecoinvent v2.2, aggiornamento dei dati DATEC DQRv2:2018); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.
Art. 6 Disposizioni speciali per i veicoli NEDC
1 Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV6 (veicoli NEDC), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2022 sono definite come segue:
Categoria di efficienza energetica | Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria) |
A | ≤ 4,80 |
B | > 4,80 fino a ≤ 5,12 |
C | > 5,12 fino a ≤ 5,56 |
D | > 5,56 fino a ≤ 6,00 |
E | > 6,00 fino a ≤ 6,65 |
F | > 6,65 fino a ≤ 7,52 |
G | > 7,52 |
2L’etichettaEnergia per i veicoli NEDC contiene:
- a.
- un’indicazione secondo cui i valori riportati sono stati ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC);
- b.
- l’obiettivo di emissioni di CO2 pari a 95 g/km.
3Per tutti gli altri ambiti di applicazione deve essere indicato in modo ben visibile e leggibile che si tratta di valori ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC).
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DATEC del 1° luglio 20207 concernente le indicazioni sull’efficienza energetica delle automobili nuove è abrogata.
7 [RU 2020 2855]
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.