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Art. 88 Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna
1 Chiunque intenzionalmente: - a.
- costruisce o fornisce elementi difettosi di un impianto nucleare, essenziali per la sicurezza interna o esterna;
- b.
- danneggia, elimina, rende inservibile, aziona in modo contrario alle prescrizioni, mette fuori esercizio, non installa o non rende pronto all’esercizio un dispositivo di un impianto nucleare, essenziale per la sicurezza interna ed esterna;
- c.
- omette di prendere provvedimenti di protezione essenziali per la sicurezza interna ed esterna allorquando manipola materiali nucleari o scorie radioattive,
è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.48 2 Chiunque in tal modo causa scientemente un pericolo per la vita o la salute di un numero elevato di persone o per la proprietà altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.49 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.50 48 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 49 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 50 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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Art. 89 Infrazioni con beni nucleari e scorie radioattive
1 Chiunque intenzionalmente: - a.
- senza disporre della corrispondente licenza, manipola beni nucleari o scorie radioattive o non rispetta le condizioni o gli oneri stabiliti in una licenza;
- b.
- fornisce in una domanda indicazioni errate o incomplete, essenziali per il rilascio di un’autorizzazione o di una licenza, o utilizza una domanda di questo tipo redatta da un terzo;
- c.51
- non notifica o non notifica correttamente beni nucleari o scorie radioattive per l’importazione, l’esportazione o il transito;
- d.
- fornisce, cede, procura per intermediazione o per mezzo di un terzo beni nucleari o scorie radioattive a un acquirente finale o a un luogo di destinazione diversi da quelli nominati nella licenza;
- e.
- fa pervenire beni nucleari o scorie radioattive a una persona di cui sa o deve presumere che intende trasmetterli direttamente o indirettamente a un acquirente finale al quale la trasmissione sarebbe preclusa;
- f.
- partecipa al disbrigo finanziario di un affare illegale relativo a beni nucleari o scorie radioattive o fa da intermediario per il finanziamento,
è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.52 2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.53 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.54 51 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071411; FF 2004485). 52 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 53 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 54 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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Art. 90 Inosservanza degli obblighi di autorizzazione o licenza per impianti nucleari
1 Chiunque intenzionalmente: - a.
- costruisce o gestisce senza licenza un impianto nucleare;
- b.
- non rispetta gli obblighi derivanti dall’autorizzazione di massima di un impianto nucleare (art. 22 e 38), gli obblighi di disattivazione (art. 26) o l’obbligo di smaltimento delle scorie radioattive e di chiusura di un deposito in strati geologici profondi (art. 31 e 39 cpv. 1 e 2);
- c.
- senza licenza esegue operazioni con le quali viene toccata l’area di protezione di un deposito in strati geologici profondi;
- d.
- effettua un’operazione senza disporre del relativo nullaosta,
è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.55 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.56 3 Chiunque intenzionalmente effettua senza autorizzazione o licenza altre operazioni che, secondo la presente legge o un’ordinanza di esecuzione, sono soggette ad autorizzazione o licenza è punito con una pena pecuniaria.57 4 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.58 55 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 56 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 57 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 58 Introdotto dal n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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Art. 91 Violazione del segreto
1 Chiunque intenzionalmente: - a.
- indaga su fatti o provvedimenti segreti che servono alla protezione di impianti nucleari, di materiali nucleari o di scorie radioattive contro effetti dovuti a terzi o contro eventi bellici, per comunicarli o renderli accessibili a persone non autorizzate o per utilizzare egli stesso in modo non autorizzato le conoscenze così acquisite;
- b.
- comunica o rende accessibili tali fatti o provvedimenti a persone non autorizzate,
è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.59 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.60 59 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 60 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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Art. 92 Abbandono del possesso 61
1 Chiunque abbandona intenzionalmente il possesso di materiali nucleari o di scorie radioattive senza esserne autorizzato è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. 61 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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Art. 93 Contravvenzioni
1 Chiunque intenzionalmente: - a.
- rifiuta di fornire le informazioni, di produrre i documenti, di permettere l’accesso ai locali commerciali e la visione di documenti secondo l’articolo 73 o in tal ambito fornisce indicazioni errate;
- b.
- non adempie un obbligo di notifica, un obbligo di controllo e di tenere la contabilità o un obbligo di documentazione secondo la presente legge o un’ordinanza d’esecuzione;
- c.
- contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una prescrizione di esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile o contravviene a una decisione emanata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, senza che vi sia un comportamento punibile secondo un’altra fattispecie penale,
è punito con la multa fino a 100 000 franchi.62 2 Il tentativo e la complicità sono punibili. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.63 62 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 63 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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Art. 94 Infrazioni commesse nell’azienda
Alle infrazioni secondo la presente legge è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197464 sul diritto penale amministrativo.
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Art. 95 Reato commesso all’estero, partecipazione a un reato commesso all’estero
1 Lo Svizzero che commette all’estero un crimine o un delitto secondo gli articoli 89 e 91 è punibile anche se il fatto non è considerato reato nel luogo in cui è stato commesso. 2 Se il complice di un reato commesso all’estero ha agito in Svizzera, per la complicità si applica il diritto penale svizzero, per quanto il reato principale sia punibile in Svizzera, indipendentemente dal diritto dello Stato in cui il reato principale è stato commesso.
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Art. 96 Prescrizione di contravvenzioni 65
Il procedimento penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni. 65 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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Art. 97 Confisca di oggetti 66
Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Gli oggetti confiscati nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200467 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. 66 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36b della L sull’energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 20043503; FF 2002389). 67 RS 312.4
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Art. 98 Confisca di valori patrimoniali o di risarcimenti equivalenti 68
I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200469 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. 68 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36c della L sull’energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 20043503; FF 2002389). 69 RS 312.4
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Art. 99 Rapporto con il Codice penale 70
Del rimanente, alla confisca secondo gli articoli 97 e 98 sono applicabili gli artico-li 69–72 del Codice penale71.
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Art. 100 Giurisdizione, obbligo di denuncia
1 Il procedimento e il giudizio dei crimini e dei delitti di cui agli articoli 88–92 sottostanno alla giurisdizione penale federale. 2 Le contravvenzioni di cui all’articolo 93 sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale. Alla procedura si applica la legge federale del 22 marzo 197472 sul diritto penale amministrativo. 3 Le autorità concedenti e di vigilanza, gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli organi doganali denunciano al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge da loro scoperte o di cui sono venuti a conoscenza nella loro attività di servizio.
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