Ordinanza
sull’energia nucleare
(OENu)
del 10 dicembre 2004 (Stato 1° febbraio 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare (LENu),
ordina:
1 RS 732.1
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione per materiali nucleari 2
1 Per materiali nucleari s’intendono:
- a.
- i materiali grezzi:
- 1.
- uranio naturale, ossia uranio che presenta la miscela isotopica esistente in natura,
- 2.
- uranio impoverito, ossia uranio con un tenore di uranio 235 inferiore a quello dell’uranio naturale,
- 3.
- torio,
- 4.
- tutte le sostanze di cui ai n. 1–3, sotto forma di metalli, leghe, composti chimici o concentrati, nonché altri materiali che contengono una o più delle sostanze sopra indicate in una concentrazione pari o superiore a quella fissata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica;
- b.
- i materiali fissili speciali:
- 1.
- plutonio 239,
- 2.
- uranio 233,
- 3.
- uranio 235,
- 4.
- uranio arricchito, ossia uranio con un tenore di uranio 233, di uranio 235 o di entrambi gli isotopi superiore a quello dell’uranio naturale,
- 5.
- tutte le sostanze di cui ai n. 1–4, sotto forma di metalli, leghe, composti chimici o concentrati, nonché altri materiali che contengono una o più delle sostanze sopra indicate in unaconcentrazione pari o superiore a quella fissata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
2 Non sono considerati materiali nucleari:
- a.
- i minerali di uranio e di torio;
- b.
- i materiali grezzi e i prodotti ricavati dai materiali grezzi che non vengono utilizzati per la produzione di energia mediante processi di fissione nucleare, segnatamente schermi di protezione, sonde per strumenti di misura, composti ceramici e leghe;
- c.
- i materiali fissili speciali fino a un quantitativo di 15 g nonché i prodotti ricavati dai materiali fissili speciali che non vengono utilizzati per la produzione di energia mediante processi di fissione nucleare, segnatamente sonde per strumenti di misura e altri prodotti finiti dai quali i materiali fissili speciali possono essere recuperati unicamente con un dispendio di mezzi tecnici o economici sproporzionato.
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 6 all’O del 21 mar. 2012 sull’applicazione delle salvaguardie, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1703).
Art. 2 Campo d’applicazione per impianti nucleari
1 Non sono considerati impianti nucleari gli impianti in cui vengono ottenuti, prodotti, impiegati, trattati o depositati i seguenti materiali nucleari:
- a.
- sostanze il cui tenore di uranio naturale, uranio impoverito o torio non supera complessivamente 1000 kg;
- b.
- materiali grezzi, se può essere comprovato che, a causa del loro stato chimico-fisico e delle condizioni d’esercizio, è impossibile una reazione a catena autosostenuta;
- c.
- materiali fissili speciali il cui tenore globale di plutonio 239, uranio 233 o uranio 235 non supera complessivamente i 150 g.
1bis Non sono considerati impianti nucleari neppure gli impianti al di fuori di impianti nucleari in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento conformemente all’articolo 117 dell’ordinanza del 26 aprile 20173 sulla radioprotezione (ORaP).4
2 L’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale) accerta se i materiali grezzi adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera b.
4 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).
Art. 3 Campo d’applicazione per l’intermediazione
Non sono considerate intermediazione le attività con beni nucleari ai sensi dell’articolo 3 lettera k LENu, se i beni nucleari sono destinati in Svizzera all’uso proprio.
Art. 4 Definizioni
Le definizioni utilizzate nella presente ordinanza sono elencate nell’allegato 1.
Art. 5 Piano settoriale di depositi in strati geologici profondi
La Confederazione fissa in maniera vincolante in un piano settoriale destinato alle autorità gli obiettivi e i principi per l’immagazzinamento delle scorie radioattive in depositi in strati geologici profondi.
Art. 6 Autorità di vigilanza 5
Le autorità di vigilanza sono:
- a.
- per quanto concerne la sicurezza nucleare e la sicurezza esterna, l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);
- b.
- per i rimanenti settori nell’esecuzione della LENu, l’Ufficio federale.
5 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Capitolo 2: Principi relativi alla sicurezza nucleare interna ed esterna
Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna
Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione:
- a.
- per la progettazione, la costruzione, la messa in esercizio e l’esercizio di impianti nucleari vanno utilizzati procedimenti, materiali di lavorazione, tecniche, strutture e protocolli organizzativi sperimentati o di elevata qualità comprovata; questo si applica in particolare ai settori della pianificazione, della fabbricazione, della verifica, della direzione d’esercizio, della sorveglianza, della manutenzione, della garanzia di qualità, della valutazione delle esperienze, della disposizione ergonomica come pure della formazione e del perfezionamento;
- b.
- qualora il funzionamento si allontani dal regime di normale esercizio, l’impianto deve reagire secondo un comportamento per quanto possibile autoregolante e poco sensibile agli errori; a tal scopo dev’essere pianificato per quanto possibile un comportamento caratterizzato da sicurezza inerente; per sicurezza inerente s’intende lo stato in cui un sistema tecnico funziona in modo sicuro di per sé ossia senza sistemi ausiliari;
- c.
- per tenere sotto controllo gli incidenti, l’impianto dev’essere progettato in modo tale che non possano verificarsi ricadute radiologiche inammissibili nei suoi dintorni; al riguardo vanno previsti sistemi di sicurezza passivi e attivi;
- d.
- per evitare incidenti che possono liberare sostanze radioattive in quantità pericolose, occorre inoltre adottare misure preventive e lenitive in ambito tecnico, organizzativo e amministrativo.
Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti
1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all’interno o all’esterno dell’impianto.
2 Per incidenti originati all’interno dell’impianto s’intendono in particolare perturbazioni a livello di reattività, fuoriuscite del liquido di raffreddamento, perdite dei pozzi di calore, incendi, inondazioni, influssi meccanici in seguito al mancato funzionamento delle componenti, danneggiamento delle guaine nella manipolazione di elementi di combustibile, mancato funzionamento dei sistemi d’esercizio, azionamento indesiderato o funzionamento difettoso di sistemi di sicurezza ed errore umano.
3 Per incidenti originati all’esterno dell’impianto s’intendono in particolare gli incidenti che possono essere scatenati da terremoti, inondazioni, caduta incidentale di aerei civili e militari sull’impianto, raffiche di vento, fulmini, onde di pressione, incendi, perdite dell’approvvigionamento esterno di energia, danni o interruzioni dell’afflusso esterno di acqua di raffreddamento.
4 Nella progettazione di un impianto nucleare ai sensi dell’articolo 7 lettera c, gli incidenti di cui al capoverso 2 e gli incidenti non cagionati da cause naturali secondo il capoverso 3 vanno suddivisi in funzione della frequenza come stabilito nell’articolo 123 capoverso 2 ORaP6. In tale contesto, oltre all’evento iniziatore va ipotizzato un fallimento singolo indipendente. Occorre comprovare che le dosi di cui all’articolo 123 capoverso 2 ORaP possono essere rispettate.7
4bis Nella progettazione di un impianto nucleare ai sensi dell’articolo 7 lettera c, in caso di incidenti cagionati da cause naturali secondo il capoverso 3 occorre di volta in volta ipotizzare una causa naturale con una frequenza annua di 10‑3 e una causa naturale con una frequenza annua di 10‑4. Oltre all’evento naturale iniziatore va ipotizzato un fallimento singolo indipendente. Occorre comprovare che la dose risultante da un singolo incidente di questo tipo per gli individui della popolazione ammonta:
- a.
- al massimo a 1 mSv per eventi con una frequenza annua di 10-3;
- b.
- al massimo a 100 mSv per eventi con una frequenza annua di 10-4.8
5 Mediante analisi probabilistiche occorre dimostrare che vi è una protezione sufficiente contro incidenti che superano la base di progetto. A questo riguardo possono essere considerate le misure preventive e lenitive di cui all’articolo 7 lettera d.9
6 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) fissa in un’ordinanza le ipotesi specifiche di pericolo e i criteri di valutazione.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).
8 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).
Art. 9 Requisiti in materia di sicurezza esterna
1 La protezione degli impianti nucleari e dei materiali nucleari dal sabotaggio, da interventi violenti o da sottrazioni dev’essere basata su un sistema graduale di difesa in profondità, che preveda misure edilizie, tecniche, organizzative, amministrative e di personale.
2 I principi per le zone e le barriere di sicurezza esterna, nonché per la protezione dei materiali nucleari e delle scorie radioattive sono fissati nell’allegato 2.
3 Il Dipartimento fissa in un’ordinanza i principi per le ipotesi di pericolo e per i requisiti edilizi, tecnici, organizzativi e amministrativi cui devono adempiere le misure di sicurezza esterna.
Art. 10 Principi relativi alla progettazione di centrali nucleari
1 Alle centrali nucleari si applicano in particolare i seguenti principi:
- a.
- le funzioni di sicurezza devono risultare efficaci anche qualora si verifichi un qualsivoglia fallimento singolo indipendente dall’evento iniziatore, ossia anche quando un componente non sia disponibile perché in manutenzione; è considerato fallimento singolo il fallimento casuale di un componente laddove il componente perda la capacità di adempiere la prevista funzione di sicurezza; i fallimenti direttamente derivanti da tale fallimento casuale sono considerati parte integrante del fallimento singolo;
- b.
- le funzioni di sicurezza devono rispondere, per quanto possibile, ai principi della ridondanza e della diversità; per ridondanza s’intende l’esistenza di un numero di dispositivi pronti a funzionare superiore a quello necessario per adempiere la prevista funzione di sicurezza; per diversità s’intende l’applicazione di principi fisici o tecnici di natura diversa;
- c.
- i treni di dispositivi ridondanti impiegati per adempiere una funzione di sicurezza devono essere, se possibile, indipendenti sul piano funzionale gli uni dagli altri, vale a dire sia dal punto di vista dei sistemi meccanici sia dei sistemi di supporto quali la strumentazione di controllo e l’approvvigionamento di energia, il raffreddamento e la ventilazione;
- d.
- i treni di dispositivi ridondanti impiegati per adempiere una funzione di sicurezza devono essere, per quanto possibile, ubicati in ambienti separati;
- e.
- i treni di dispositivi ridondanti impiegati per adempiere una funzione di sicurezza devono poter essere, per quanto possibile, verificati integralmente oppure per segmenti il più possibile estesi sia mediante azionamento manuale sia mediante impulso automatico simulato, anche in condizioni di alimentazione elettrica d’emergenza;
- f.
- le funzioni di sicurezza devono essere automatizzate in modo tale che, in caso di incidente di cui all’articolo 8, nei primi 30 minuti che seguono l’evento iniziatore non si rendano necessari interventi di sicurezza da parte del personale;
- g.
- nella progettazione dei sistemi e dei componenti si devono prevedere sufficienti margini di sicurezza;
- h.
- se possibile, in caso di disfunzioni degli equipaggiamenti, dev’essere garantito che il comportamento del sistema tenda dalla parte della sicurezza;
- i.
- le funzioni di sicurezza passive devono essere preferite a quelle attive;
- j.
- gli ambienti di lavoro e lo svolgimento delle operazioni di gestione e di manutenzione dell’impianto devono essere organizzati in modo da tener conto delle capacità umane e dei loro limiti;
- k.
- in caso di pari guadagno in termini di sicurezza, vanno preferite misure di prevenzione degli incidenti di cui all’articolo 7 lettera d rispetto a misure atte a lenire le conseguenze degli stessi.
2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i principi specifici per la progettazione di reattori ad acqua leggera.10
10 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 11 Principi relativi alla progettazione di depositi in strati geologici profondi
1 Per garantire la sicurezza a lungo termine, il sito di un deposito in strati geologici profondi deve presentare le seguenti caratteristiche:
- a.
- estensione sufficiente di roccia ospitante adeguata;
- b.
- condizioni idrogeologiche favorevoli;
- c.
- stabilità geologica a lungo termine.
2 Un deposito in strati geologici profondi dev’essere predisposto in modo che:
- a.
- i principi di cui all’articolo 10 capoverso 1 siano adempiuti per analogia;
- b.
- la sicurezza a lungo termine sia garantita da barriere di sicurezza passive scaglionate;
- c.
- le misure adottate per agevolare il controllo e le riparazioni del deposito o per recuperare le scorie non compromettano le barriere di sicurezza passive dopo la chiusura del deposito;
- d.
- il deposito possa essere chiuso entro alcuni anni.
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i principi specifici per la progettazione dei siti per i depositi in strati geologici profondi.11
11 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 12 Principi relativi alla progettazione di altri impianti nucleari
1 Per la progettazione di impianti nucleari diversi dalle centrali nucleari e dai depositi in strati geologici profondi si applica per analogia l’articolo 10 capoverso 1.
2 In aggiunta, un deposito intermedio per scorie radioattive dev’essere progettato in modo che:
- a.
- non sia compromessa la capacità dei fusti di scorie di essere smaltiti in un deposito definitivo;
- b.
- sia disponibile una sufficiente capacità di deposito per il fabbisogno prevedibile.
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare, all’occorrenza, mediante direttive i principi specifici per la progettazione di altri tipi di impianti nucleari.12
12 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Capitolo 3: Beni nucleari
Art. 13 Competenza
L’Ufficio federale è competente per il rilascio:
- a.
- di licenze per la manipolazione di materiali nucleari;
- a.bis13
- di licenze per l’esportazione e l’intermediazione di tecnologia concernente materiali nucleari;
- b.14
- dell’approvazione di convenzioni sul ritiro di scorie radioattive.
13 Introdotta dal n. 1 dell’all. 8 all’O del 3 giu. 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2195).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20177107).
Art. 14 Procedura di licenza per l’esportazione e l’intermediazione di materiali nucleari e di tecnologia concernente materiali nucleari 15
1 L’Ufficio federale approva le domande di licenza per l’esportazione e l’intermediazione di materiali nucleari e di tecnologia concernente materiali nucleari se non vi sono indizi di un mancato adempimento delle condizioni per il rilascio della licenza di cui all’articolo 7 LENu.
2 Esso rifiuta le domande se una delle condizioni necessarie per il rilascio della licenza di cui all’articolo 7 LENu non è adempiuta.
3 Negli altri casi decide d’intesa con gli organi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione. Se non è raggiunta un’intesa decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento.
15 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 8 all’O del 3 giu. 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2195).
Art. 15 Domanda e relativa documentazione
1 La domanda di licenza per il trasporto o l’importazione, l’esportazione o il transito di materiali nucleari dev’essere presentata congiuntamente dallo speditore, dal destinatario, dal trasportatore e dall’organizzatore del trasporto.
2 La documentazione deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione della domanda, in particolare:
- a.
- la composizione e le proprietà del materiale;
- b.
- le particolarità tecniche dell’equipaggiamento;
- c.
- il luogo di fabbricazione;
- d.
- il luogo di destinazione e il destinatario;
- e.
- lo scopo di utilizzazione;
- f.
- le condizioni d’acquisto o di vendita;
- g.
- il trasporto, in particolare la prova che i requisiti in materia di trasporto di merci pericolose sono rispettati.
3 La documentazione relativa alla domanda di licenza per l’intermediazione di materiali nucleari o l’esportazione o l’intermediazione di tecnologia concernente materiali nucleari deve contenere:
- a.
- per quanto attiene ai materiali nucleari, in particolare dati circa:
- 1.
- la composizione del materiale;
- 2.
- la quantità;
- 3.
- il luogo di origine e di destinazione o, qualora questo sia sconosciuto al momento della presentazione della domanda, il luogo d’adempimento;
- b.
- per quanto attiene alla tecnologia, per analogia i dati di cui al capoverso 2 lettere c–f, nonché dati su forma e contenuto della tecnologia.
4 Su richiesta, il titolare di una licenza per l’intermediazione di materiali nucleari deve presentare periodicamente all’Ufficio federale un rapporto contenente i dati seguenti:
- a.
- la composizione del materiale;
- b.
- le quantità;
- c.
- il luogo di origine e di destinazione o, qualora questo sia sconosciuto al momento della presentazione della domanda, il luogo d’adempimento;
- d.
- il genere e la data d’adempimento dell’affare principale;
- e.
- le parti contraenti.
5 L’Ufficio federale può, all’occorrenza, richiedere della documentazione supplementare.
Art. 16 Accertamenti preliminari
1 Su domanda del richiedente, l’Ufficio federale effettua accertamenti preliminari per stabilire se e a quali condizioni possa essere rilasciata una licenza in virtù del presente capitolo.
2 Gli accertamenti preliminari non danno diritto alla licenza.
3 Le condizioni già esaminate per il rilascio della licenza devono essere rivedute ai fini della decisione, solo se la situazione reale o giuridica si è modificata dopo gli accertamenti preliminari o se sono venuti alla luce nuovi fatti.
Art. 17 Rappresentanze diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali, depositi doganali, depositi franchi doganali ed enclavi doganali svizzere 16
Sono equiparate a importazioni ed esportazioni le forniture:
- a.
- in provenienza o a destinazione di rappresentanze diplomatiche o consolari;
- b.
- in provenienza o a destinazione di organizzazioni internazionali;
- c.
- in provenienza o a destinazione di depositi doganali aperti, depositi di merci di gran consumo, depositi franchi doganali o enclavi doganali.
16 Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
Art. 18 Durata di validità
Le licenze sono rilasciate per un periodo di dodici mesi al massimo e possono essere prorogate di sei mesi al massimo.
Art. 1917
17 Abrogato dal n. 1 dell’all. 8 all’O del 3 giu. 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2195).
Art. 20 Conservazione della documentazione
Tutta la documentazione essenziale per l’ottenimento della licenza dev’essere conservata per cinque anni dal rilascio della licenza e presentata, su richiesta, alle autorità competenti.
Art. 21 Obbligo di notifica
1 Nel trasporto di materiali nucleari, il titolare della licenza è tenuto a notificare all’IFSN in particolare i seguenti eventi e riscontri attinenti al settore della sicurezza interna:18
- a.
- superamento dei valori limite relativi all’intensità di dose, all’attività o alla contaminazione;
- b.
- difetti tecnici dei contenitori destinati al trasporto soggetti all’obbligo d’omologazione;
- c.
- altri eventi e riscontri che compromettono o possono compromettere la sicurezza interna.
2 Egli deve notificare senza indugio all’IFSN i seguenti eventi e riscontri attinenti al settore della sicurezza esterna:19
- a.
- sabotaggio e tentativo di sabotaggio;
- b.
- minaccia di attentato con bomba;
- c.
- ricatto e presa di ostaggi;
- d.
- disfunzioni, danni o guasti a dispositivi e sistemi di sicurezza esterni che perdurano oltre le 24 ore;
- e.
- altri eventi e riscontri che pregiudicano o possono pregiudicare la sicurezza esterna.
3 Per ogni evento o riscontro egli deve presentare all’IFSN un rapporto. Il rapporto sugli eventi e riscontri attinenti al settore della sicurezza dev’essere allestito secondo l’allegato 6. Il rapporto relativo al settore della sicurezza dev’essere presentato e classificato entro 30 giorni.20
18 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
19 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
20 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Capitolo 4: Impianti nucleari
Sezione 1: Autorizzazione di massima
Art. 22 Impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo
1 Gli impianti nucleari non necessitano di un’autorizzazione di massima, se la frequenza di tutti gli incidenti di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 3 con una dose risultante superiore a 1 mSv per gli individui della popolazione ammonta al massimo a 10–6 all’anno; in aggiunta, per i depositi intermedi e i depositi in strati geologici profondi, la somma delle attività di tutti i nuclidi da depositare non deve superare 1016 g LL conformemente all’allegato 3 colonna 9 ORaP21.22
2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive la metodica e le condizioni marginali per l’analisi degli incidenti richiesta dal capoverso 1.23
21 RS 814.501
22 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 11 all’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).
23 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 23 Documentazione relativa alla domanda
Il richiedente di un’autorizzazione di massima deve presentare la documentazione seguente:
- a.
- il rapporto relativo alla sicurezza interna ed esterna, da cui risultano:
- 1.
- le caratteristiche del sito;
- 2.
- lo scopo e gli elementi principali del progetto;
- 3.
- la prevista esposizione a radiazioni nei dintorni dell’impianto;
- 4.
- i dati organizzativi e di personale importanti;
- 5.
- inoltre per depositi in strati geologici profondi, la sicurezza a lungo termine;
- b.
- il rapporto d’impatto ambientale;
- c.
- il rapporto sulla conformità con la pianificazione del territorio;
- d.
- una concezione per la disattivazione o per la fase di osservazione e la chiusura dell’impianto;
- e.
- la prova dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte.
Sezione 2: Licenza di costruzione ed esecuzione
Art. 24 Domanda
1 Chi richiede una licenza di costruzione deve dimostrare che:
- a.
- i principi di cui agli articoli 7–12 possono essere rispettati;
- b.24
- …
- c.
- per impianti nucleari con un esiguo potenziale di pericolo i requisiti di cui all’articolo 22 sono rispettati.
2 Deve a tal fine fornire la seguente documentazione:
- a.
- gli atti relativi alla licenza di costruzione di cui all’allegato 4;
- b.
- il rapporto d’impatto ambientale;
- c.
- il rapporto sulla conformità con la pianificazione territoriale;
- d.
- il programma di gestione della qualità per la fase di progettazione e di costruzione;
- e.
- il concetto di protezione in caso di emergenza;
- f.
- il piano di disattivazione o il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura dell’impianto;
- g.
- il rapporto sulla conformità del progetto con l’autorizzazione di massima.
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.25
24 Abrogata dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 20177107).
25 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 25 Programma di gestione della qualità
1 Nel programma di gestione della qualità, il richiedente deve illustrare l’organizzazione e i processi relativi alle fasi di progettazione e costruzione, compresi i meccanismi di collaborazione tra richiedente e ditte incaricate, come pure tra richiedente e autorità preposte al rilascio della licenza e autorità di vigilanza.
2 Il programma di gestione della qualità deve tener conto dello stato attuale della tecnica in materia di sicurezza nucleare interna ed esterna.
3 Il richiedente è tenuto a fare verificare periodicamente il programma da organi esterni in base agli attuali standard industriali e, all’occorrenza, ad aggiornarlo.
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati cui deve adempiere il programma di gestione della qualità.26
26 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 26 Nullaosta
1 Per quanto concerne gli edifici e le parti dell’impianto che necessitano del nullaosta conformemente alla licenza di costruzione, l’IFSN rilascia il nullaosta per:27
- a.
- la realizzazione di parti della costruzione, compresi elementi di rinforzo incementati e la posa dell’armatura o il montaggio di elementi della costruzione in acciaio, come pure per la metodica in caso di interventi nella costruzione grezza e per rinforzi posati successivamente;
- b.
- la fabbricazione dei componenti meccanici principali;
- c.
- il montaggio di sistemi meccanici ed elettrici, compresa la relativa strumentazione di controllo, come pure per gli equipaggiamenti di sicurezza esterna.
2 Per ottenere il nullaosta, il richiedente deve inoltrare la documentazione necessaria per la valutazione della domanda come previsto nell’allegato 4.
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.28
27 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
28 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 27 Documentazione relativa alla costruzione
1 Il titolare della licenza deve poter documentare in qualsiasi momento in maniera chiara la realizzazione della costruzione nonché la fabbricazione e il montaggio degli equipaggiamenti tecnici, come pure i controlli e gli esami eseguiti.
2 Egli deve conservare in maniera sicura la documentazione fino alla conclusione della disattivazione o fino alla chiusura dell’impianto o fino alla scadenza del termine di sorveglianza.
3 Le modifiche all’impianto, compresa la disattivazione o la chiusura, devono essere aggiornate nella documentazione.
4 A conclusione della disattivazione, il titolare della licenza deve consegnare la documentazione all’IFSN, dopo la chiusura dell’impianto o la scadenza del termine di sorveglianza al Dipartimento.29
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la documentazione e la sua conservazione.30
29 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
30 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Sezione 3: Licenza d’esercizio
Art. 28 Documentazione relativa alla domanda
1 Il richiedente di una licenza d’esercizio deve presentare la documentazione seguente:
- a.
- i pertinenti documenti organizzativi e tecnici previsti nell’allegato 3;
- b.
- gli atti relativi alla licenza d’esercizio previsti nell’allegato 4;
- c.
- la prova della protezione assicurativa;
- d.
- il rapporto sulla conformità dell’impianto all’autorizzazione di massima e alla licenza di costruzione.
2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.31
31 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 29 Nullaosta
1 La licenza d’esercizio prevede, segnatamente per le seguenti fasi della messa in esercizio, l’obbligo del nullaosta per:
- a.
- il primo immagazzinamento di combustibile nucleare;
- b.
- il primo caricamento di combustibile;
- c.
- la prima criticità;
- d.
- le ulteriori fasi secondo il programma di messa in esercizio;
- e.
- il funzionamento continuo nel primo ciclo d’esercizio;
- f.
- il primo immagazzinamento di fusti di scorie di un certo tipo;
- g.
- l’immagazzinamento di contenitori per il trasporto e il deposito con elementi di combustibile esausti o scorie altamente attive.
2 Per ottenere il nullaosta, il richiedente deve inoltrare la documentazione necessaria alla valutazione della domanda come previsto nell’allegato 4.
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.32
32 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 30 Requisiti in materia di organizzazione
1 L’esercizio dell’impianto nucleare dev’essere organizzato in modo che la responsabilità, almeno per i seguenti settori di attività e aree specifiche, possa essere assunta dall’organizzazione stessa:
- a.
- esercizio dell’impianto in tutte le condizioni d’esercizio;
- b.
- manutenzione, tecnica dei materiali e di verifica nonché assistenza tecnica;
- c.
- progettazione e sorveglianza del nocciolo del reattore;
- d.
- radioprotezione e scorie radioattive;
- e.
- chimica dell’acqua e impiego di sostanze chimiche ausiliarie;
- f.
- pianificazione in caso di emergenza e preparazione alle situazioni di emergenza;
- g.
- sorveglianza e valutazione della sicurezza nucleare;
- h.
- sicurezza esterna;
- i.
- garanzia della qualità sulle prestazioni fornite dai mandatari;
- j.
- formazione e perfezionamento del personale;
- k.
- promozione della consapevolezza in materia di sicurezza.
2 Il titolare della licenza deve suddividere il personale in un numero controllabile e non troppo grande di unità organizzative, ognuna diretta da una persona responsabile. Per le funzioni direttive devono essere designati i sostituti.
3 Egli deve costituire un gruppo incaricato di analizzare eventi e riscontri aventi per causa dei fattori umani, di proporre misure migliorative e sorvegliarne l’attuazione.
4 Designa un organo responsabile dell’esercizio tecnico dell’impianto nucleare, dotato delle necessarie competenze e risorse e che si assuma la responsabilità delle decisioni in materia di sicurezza interna ed esterna.
L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati in materia di organizzazione.33
33 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 31 Sistema di gestione della qualità per l’esercizio
Il sistema di gestione della qualità per l’esercizio deve adempiere in particolare i seguenti requisiti:
- a.
- le responsabilità e le competenze relative ai processi interni dell’organizzazione devono essere univocamente definite sia sul piano oggettivo sia su quello formale;
- b.
- le attività importanti ai fini della sicurezza interna ed esterna devono essere inserite in un circuito gestionale, pianificate sistematicamente, svolte, controllate, documentate, verificate e adeguate periodicamente sul piano sia interno sia esterno;
- c.
- esso deve corrispondere allo stato attuale della tecnica in materia di sicurezza nucleare interna ed esterna.
Sezione 4: Esercizio
Art. 32 Manutenzione
1 Il titolare della licenza è tenuto ad allestire programmi sistematici per la manutenzione degli equipaggiamenti rilevanti dal profilo della sicurezza interna ed esterna, nonché ad attuare le misure migliorative previste, segnatamente per:
- a.
- la manutenzione;
- b.
- gli esami non distruttivi periodici;
- c.
- i test di funzionamento periodici.
2 Qualora constati divergenze rispetto allo stato previsto, deve eseguire i pertinenti lavori per ripristinare tale stato.
3 Per la manutenzione devono essere impiegati esclusivamente procedimenti, equipaggiamenti e personale qualificati.
4 Il titolare della licenza deve documentare e valutare periodicamente i risultati della manutenzione. All’occorrenza, deve completare i programmi.
Art. 33 Valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna
1 Il titolare della licenza deve effettuare valutazioni sistematiche della sicurezza interna nei seguenti settori:
- a.
- ripercussioni di modifiche dell’impianto, di eventi e riscontri sulla sicurezza dell’impianto e in particolare sul rischio; la valutazione del rischio avviene fra l’altro mediante un’analisi probabilistica di sicurezza (APS) aggiornata e specifica alla centrale;
- b.
- esperienza d’esercizio relativa agli equipaggiamenti elettrici e meccanici rilevanti dal punto di vista della sicurezza, agli elementi di combustibile, alle costruzioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza e alla chimica dell’acqua;
- c.
- radioprotezione e scorie radioattive;
- d.
- organizzazione e personale;
- e.
- pianificazione in caso di emergenza;
- f.
- criteri secondo l’articolo 44 capoverso 1.
2 Deve allestire valutazioni sistematiche della sicurezza esterna nei seguenti settori:
- a.
- concetto di sicurezza esterna;
- b.
- misure di sicurezza esterna.
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati relativi alle valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna.34
34 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 34 Verifica approfondita della sicurezza nelle centrali nucleari 35
1 Il titolare di una licenza d’esercizio per una centrale nucleare deve procedere ogni dieci anni a una verifica completa della sicurezza (verifica periodica della sicurezza, VPS).
2 A tale scopo deve:
- a.
- illustrare e valutare il concetto di sicurezza interna, nonché la gestione d’esercizio e il relativo andamento;
- b.
- effettuare un’analisi deterministica di sicurezza e un’APS;
- c.
- illustrare e valutare globalmente il livello di sicurezza;
- d.
- illustrare e valutare se l’organizzazione e il personale soddisfano i requisiti di sicurezza.
3 La documentazione relativa alla VPS deve essere presentata all’IFSN al più tardi due anni prima della conclusione di un decennio d’esercizio.
4 Per il periodo successivo al quarto decennio d’esercizio deve essere inoltre presentata, quale parte integrante della VPS, una prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine ai sensi dell’articolo 34a.
5 L’IFSN disciplina mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la VPS. Può prevedere agevolazioni per le centrali nucleari per il periodo successivo alla messa fuori servizio definitiva oppure esonerarle integralmente dall’obbligo di presentare una VPS.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 20172829).
Art. 34a Prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine 36
1 La prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine contiene segnatamente le seguenti indicazioni:
- a.
- la durata d’esercizio sulla quale si basa;
- b.
- la prova che i limiti di progettazione delle parti dell’impianto rilevanti per la sicurezza interna non saranno raggiunti nell’ambito della durata d’esercizio programmata;
- c.
- le misure di riequipaggiamento e di miglioramento tecnico o organizzativo previste per la durata d’esercizio programmata;
- d.
- le misure previste, nell’ambito della durata d’esercizio programmata, per assicurare un organico sufficiente e le necessarie conoscenze specialistiche;
2 L’IFSN disciplina mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine.
36 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 20172829).
Art. 35 Sorveglianza dell’invecchiamento
1 Sulla base del programma di sorveglianza dell’invecchiamento, il titolare della licenza deve procedere a una sorveglianza sistematica dell’invecchiamento di tutti gli equipaggiamenti e di tutte le costruzioni, il cui funzionamento e la cui integrità sono importanti ai fini della sicurezza interna ed esterna.
2 Egli deve valutare i risultati di tale programma, dedurne misure migliorative e attuarle.
3 Sulla base del programma di sorveglianza dell’invecchiamento, deve documentare l’avvenuta verifica dell’impianto relativamente agli effetti dell’invecchiamento e aggiornare periodicamente il programma conformemente allo stato attuale dell’impianto.
4 L’IFSN è incaricata di disciplinare mediante direttive i metodi e la portata della sorveglianza dell’invecchiamento.37
37 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 36 Stato attuale della scienza e della tecnica e esperienze d’esercizio in impianti paragonabili
1 Il titolare della licenza deve mantenersi aggiornato riguardo all’evoluzione della scienza nel suo ambito di attività, e seguire in particolare la ricerca; deve valutare in che misura da queste conoscenze possono essere tratte conclusioni per la sicurezza del suo impianto.
2 Deve seguire l’evoluzione della tecnica, compresi gli aspetti legati all’organizzazione e al personale, e verificare in che misura possono essere tratte conclusioni per la sicurezza interna ed esterna del suo impianto. A tale scopo sono determinanti in particolare:
- a.
- le norme tecniche riconosciute in Svizzera e all’estero;
- b.
- le normative in materia di tecnica nucleare del Paese fornitore dell’impianto nucleare e di altri Paesi;
- c.
- le raccomandazioni di organizzazioni internazionali;
- d.
- lo stato attuale della tecnica in impianti nucleari paragonabili e in altri importanti impianti tecnici.
3 Deve seguire le esperienze d’esercizio di impianti paragonabili e valutarne l’importanza per il suo impianto.
Art. 37 Rapporti periodici
1 Il titolare della licenza presenta all’IFSN i rapporti di valutazione dello stato e dell’esercizio dell’impianto secondo l’allegato 5.38
2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti per il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari dei suddetti rapporti.39
38 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
39 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 38 Obblighi di notifica nel settore della sicurezza interna 40
1 Il titolare di una licenza d’esercizio notifica all’IFSN prima della loro esecuzione in particolare le seguenti attività:
- a.
- arresti pianificati del reattore;
- b.
- riattivazione del reattore dopo il suo arresto per disturbi di funzionamento;
- c.
- lavori in cui si prevede una dose collettiva superiore a 50 mSv;
- d.
- rilasci radioattivi nell’ambiente pianificati ma non di routine;
- e.
- sostituzione del carbone attivo nei filtri d’emergenza negli impianti di ventilazione;
- f.
- pianificazione ed esecuzione di esercitazioni d’emergenza;
- g.
- test su sistemi o componenti rilevanti per la sicurezza.
2 Egli notifica all’IFSN le seguenti attività:
- a.
- modifiche dell’impianto, che non sono soggette ad autorizzazione o nullaosta;
- b.
- modifiche sostanziali alla documentazione secondo gli articoli 27 e 41.
3 Egli notifica all’IFSN i seguenti eventi e riscontri:
- a.
- eventi che compromettono o possono compromettere la sicurezza;
- b.
- altri eventi di interesse pubblico;
- c.
- riscontri che possono compromettere la sicurezza e non hanno provocato un evento.
4 Per ogni evento o riscontro presenta all’IFSN i necessari rapporti allestiti secondo l’allegato 6.
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive la procedura da seguire per le notifiche secondo i capoversi 1 e 2 e per la classificazione di eventi e riscontri secondo il capoverso 3.
40 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 39 Obblighi di notifica nel settore della sicurezza esterna 41
1 Il titolare di una licenza d’esercizio notifica all’IFSN prima della loro esecuzione in particolare le seguenti attività:
- a.
- modifiche o nuove installazioni edilizie e tecniche d’impianto per le quali è richiesto il nullaosta dell’IFSN;
- b.
- esercitazioni importanti per la sicurezza esterna in collaborazione con organi militari, cantonali o comunali;
- c.
- attività straordinarie attinenti alla sicurezza esterna.
2 Egli notifica senza indugio all’IFSN i seguenti eventi e riscontri:
- a.
- atti di violenza contro il personale;
- b.
- sabotaggio e tentativo di sabotaggio;
- c.
- minaccia di attentato con bomba;
- d.
- ricatto e presa d’ostaggi;
- e.
- disfunzioni, danni o guasti a dispositivi e sistemi di sicurezza esterna che perdurano oltre 24 ore;
- f.
- eventi negli impianti nucleari o nei loro dintorni, che sono da ricondurre a interventi non autorizzati o che ne fanno supporre l’esistenza;
- g.
- altri eventi e riscontri che pregiudicano o possono pregiudicare la sicurezza esterna.
3 Per ogni evento o riscontro presenta senza indugio all’IFSN un rapporto entro 30 giorni. Il rapporto deve essere classificato.
41 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 40 Modifiche soggette a nullaosta
1 Sono considerate di regola modifiche non essenziali in deroga alla licenza e soggette a nullaosta secondo l’articolo 65 capoverso 3 LENu in particolare:
- a.
- le modifiche a costruzioni, parti d’impianto, sistemi ed equipaggiamenti classificati per la sicurezza interna o esterna, nonché a dispositivi importanti per la sicurezza interna o esterna, nella misura in cui le attuali funzioni di sicurezza interna ed esterna vengono mantenute intatte o migliorate;
- b.
- le seguenti modifiche al nocciolo del reattore:
- 1.
- modifiche al caricamento del nocciolo del reattore con elementi di combustibile nel quadro della sostituzione del combustibile;
- 2.
- modifiche e lavori di manutenzione a elementi di combustibile e barre di controllo;
- 3.
- aumento del tasso di combustione ammissibile;
- 4.
- modifiche di metodi di prova;
- 5.
- modifiche di criteri di sicurezza;
- 6.
- aumento nel nocciolo del reattore della parte di elementi di combustibile di ossidi misti di uranio e plutonio fino a un massimo del 50 per cento;
- c.
- modifiche sostanziali ai seguenti documenti:
- 1.
- regolamento della centrale e d’esercizio;
- 2.
- regolamento in caso d’emergenza;
- 3.
- regolamento sulla radioprotezione;
- 4.
- specifiche tecniche;
- 5.
- prescrizioni e direttive nel settore della sicurezza esterna.
2 Per ottenere il nullaosta alle modifiche di cui al capoverso 1 lettere a e b il richiedente deve fornire la documentazione necessaria ai fini della valutazione della domanda di cui all’allegato 4.
3 Per ottenere il nullaosta alle modifiche di cui al capoverso 1 lettera c egli deve fornire la documentazione necessaria ai fini della valutazione della domanda, unitamente a una motivazione delle modifiche.
4 Per modifiche relative a specifiche tecniche deve inoltre illustrare i metodi e i criteri tecnici in base ai quali egli valuta le ripercussioni delle modifiche sulla sicurezza dell’impianto.
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.42
42 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 41 Documentazione
1 Il titolare della licenza aggiorna i documenti organizzativi e tecnici di cui all’allegato 3 per tutta la durata d’esercizio dell’impianto nucleare sino alla conclusione della disattivazione rispettivamente sino alla chiusura e li adegua allo stato attuale dell’impianto nucleare.
2 Deve documentare chiaramente in ogni momento l’esercizio sulla base delle relative registrazioni previste nell’allegato 3 e delle pezze giustificative inerenti a test di funzionalità e a operazioni di manutenzione.
3 Deve conservare in modo sicuro la documentazione sino alla conclusione della disattivazione rispettivamente sino alla chiusura o sino alla scadenza del termine di sorveglianza.
4 A conclusione della disattivazione deve consegnare la documentazione all’IFSN, dopo la chiusura o dopo la scadenza del termine di sorveglianza al dipartimento.43
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la documentazione e la sua conservazione.44
43 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
44 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 42 Aggiornamento del piano o del progetto per la disattivazione e la chiusura
1 Ogni dieci anni, il titolare di una licenza d’esercizio verifica e aggiorna il piano per la disattivazione dell’impianto nucleare oppure, se si tratta di un deposito in strati geologici profondi, il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura.
2 Un aggiornamento è inoltre necessario se:
- a.
- sono state apportate modifiche essenziali all’impianto;
- b.
- sono stati modificati requisiti essenziali per la disattivazione o per la fase di osservazione e la chiusura;
- c.
- importanti sviluppi della tecnica lo impongono.
Art. 43 Arresto di centrali nucleari
1 Il titolare di una licenza d’esercizio per una centrale nucleare arresta l’impianto se è adempiuto un criterio di arresto previsto nelle specifiche tecniche o nel regolamento della centrale.
2 Può riprendere l’esercizio con una potenza del reattore superiore al 5 per cento solo una volta adottate le misure necessarie.
Art. 44 Criteri per la messa fuori servizio temporaneo e il riequipaggiamento di centrali nucleari 45
1 Il titolare di una licenza d’esercizio deve mettere senza indugio fuori servizio temporaneo la centrale nucleare e riequipaggiarla se è adempiuto uno o più dei seguenti criteri:
- a.
- le analisi degli incidenti mostrano che il raffreddamento del nocciolo, nel caso di un incidente di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 3, non è più garantito e di conseguenza si supera una dose di 100 mSv;
- b.
- l’integrità del circuito primario non è più garantita;
- c.
- l’integrità del contenitore non è più garantita.
2 Nell’analisi di cui al capoverso 1 lettera a si devono considerare gli incidenti non cagionati da cause naturali con una frequenza annua superiore a 10‑6 e gli eventi naturali con una frequenza annua di 10‑4.
3 Il Dipartimento fissa in un’ordinanza la metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri.
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).
Sezione 5: Disattivazione
Art. 45 Documentazione relativa al progetto
Chi è soggetto all’obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione:
- a.
- il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta;
- b.
- la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l’accertamento dello stato radiologico dell’impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici;
- c.
- la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive;
- d.
- i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell’impianto;
- e.
- i provvedimenti di sicurezza esterna;
- f.
- le analisi incidentali, segnatamente l’individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza;
- g.
- la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l’esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un’adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità;
- h.
- il programma di gestione della qualità;
- i.
- il rapporto d’impatto ambientale;
- j.
- l’elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento.
Art. 46 Decisione di disattivazione
La decisione di disattivazione stabilisce in particolare:
- a.
- la portata dei lavori di disattivazione;
- b.
- le singole fasi di disattivazione, segnatamente la durata di un’eventuale confinamento di sicurezza dell’impianto nucleare;
- c.
- i limiti per il rilascio di sostanze radioattive nell’ambiente;
- d.
- la sorveglianza delle immissioni di sostanze radioattive e dell’irraggiamento diretto;
- e.
- l’organizzazione.
Art. 47 Nullaosta
La decisione di disattivazione disciplina l’obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività:
- a.46
- la procedura di declassamento dei materiali prodotti;
- b.
- il condizionamento delle scorie radioattive prodotte;
- c.47
- lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento;
- d.
- il riutilizzo non nucleare di parti dell’impianto prima della conclusione della disattivazione;
- e.
- la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna;
- f.
- in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell’edificio circostanti.
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).
Art. 48 Rapporto sulla disattivazione 48
Chi è soggetto all’obbligo di disattivazione deve presentare all’IFSN un rapporto annuo sullo stato dei lavori e un rapporto finale.
48 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 49 Obblighi di notifica
Per gli obblighi di notifica in caso di disattivazione si applicano per analogia gli articoli 38 e 39.
Capitolo 5: Scorie radioattive
Sezione 1: In generale
Art. 50 Minimizzazione delle scorie radioattive
Gli impianti nucleari devono essere progettati, costruiti e gestiti in modo da ridurre al minimo, quanto ad attività e volume, le scorie radioattive risultanti dall’esercizio e dalla disattivazione. A questo scopo è necessario segnatamente:
- a.
- per la costruzione degli impianti nucleari, scegliere materiali in cui la formazione dei prodotti di attivazione è esigua;
- b.
- nell’esercizio degli impianti nucleari, limitare allo stretto necessario i materiali di consumo nella zona controllata;
- c.
- decontaminare per quanto possibile e appropriato i materiali contaminati con sostanze radioattive.
Art. 51 Categorie di scorie radioattive
Le scorie radioattive devono venir suddivise in vista del loro smaltimento nelle seguenti categorie:
- a.
- scorie altamente radioattive:
- 1.
- elementi di combustibile esausti che non vengono più riutilizzati;
- 2.
- prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti;
- b.
- scorie alfatossiche: scorie con un contenuto di emettitori alfa superiore al valore di 20 000 Becquerel/g di scorie condizionate;
- c.
- scorie debolmente e mediamente radioattive: tutte le altre scorie radioattive.
Art. 51a Eccezioni all’obbligo di smaltimento 49
Non rientrano nell’obbligo di smaltimento di cui all’articolo 31 LENu:
- a.
- le scorie radioattive a bassa attività che sono immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP50;
- b.
- le scorie radioattive che sono destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP.
49 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).
50 RS 814.501
Art. 52 Programma di smaltimento delle scorie
1 Chi è soggetto all’obbligo di smaltimento delle scorie indica nel relativo programma quanto segue:
- a.
- la provenienza, il genere e la quantità delle scorie radioattive;
- b.
- i necessari depositi in strati geologici profondi, compreso il concetto per la loro progettazione;
- c.
- l’attribuzione delle scorie ai depositi in strati geologici profondi;
- d.
- il piano operativo per la realizzazione dei depositi in strati geologici profondi;
- e.
- la durata e la capacità richiesta del deposito intermedio centralizzato e di quello decentralizzato;
- f.
- il piano di finanziamento per i lavori di smaltimento delle scorie sino alla messa fuori servizio dell’impianto nucleare, con informazioni circa:
- 1.
- i lavori da effettuare;
- 2.
- l’ammontare dei costi;
- 3.
- il modo di finanziamento;
- g.
- la concezione in materia d’informazione.
2 Chi è soggetto all’obbligo di smaltimento deve adeguare il programma ogni cinque anni.
3 L’IFSN e l’Ufficio federale sono competenti per la verifica e la sorveglianza del rispetto del programma.51
51 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Sezione 2: Declassamento e condizionamento
Art. 53 Declassamento di materiali
1 Chi intende asportare materiali da zone controllate di un impianto nucleare deve eseguire e documentare un declassamento qualitativamente garantito.52
2 Quantitativi di materiale superiori a 1000 kg o a 1 m3 devono essere notificati all’IFSN almeno dieci giorni prima della prevista evacuazione dall’impianto nucleare. I documenti probatori devono essere allegati alla notifica.53
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati per il declassamento e per l’obbligo di notifica.54
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).
53 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
54 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 54 Condizionamento
1 Le scorie radioattive devono essere condizionate quanto più rapidamente possibile. È consentito l’accumulo di scorie non condizionate in vista di campagne periodiche di condizionamento.
2 I fusti di scorie condizionate devono prestarsi al trasporto, all’immagazzinamento in depositi intermedi e allo stoccaggio definitivo.
3 Ogni fusto dev’essere contrassegnato e accompagnato da una documentazione che ne indichi la fabbricazione, la composizione e le caratteristiche. La documentazione dev’essere conservata e consegnata all’impresa incaricata di attuare le successive operazioni di smaltimento.
4 Per la produzione di un fusto di scorie condizionate occorre presentare all’IFSN una domanda d’approvazione singola o d’approvazione per tipo.55
5 La domanda dev’essere corredata della documentazione necessaria alla valutazione e contenere in particolare informazioni circa:
- a.
- il procedimento di condizionamento;
- b.
- il fusto per le scorie e le sue componenti;
- c.
- la garanzia di qualità;
- d.
- la documentazione.
6 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati per il condizionamento e per la documentazione della domanda.56
55 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
56 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Sezione 3: Manipolazione di scorie radioattive
Art. 55 Competenza
1L’Ufficio federale è competente per il rilascio:
- a.
- di licenze per la manipolazione di scorie radioattive;
- b.
- del consenso alla convenzione per la ripresa di scorie radioattive conformemente all’articolo 34 capoverso 3 lettera d e capoverso 4 LENu.
2 La competenza speciale di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP57 è fatta salva.58
57 RS 814.501
58 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).
Art. 56 Domanda e relativa documentazione
1 La domanda di licenza per il trasporto, per l’importazione, l’esportazione o il transito di scorie radioattive dev’essere presentata congiuntamente dallo speditore, dal destinatario, dal trasportatore e dall’organizzatore del trasporto.
2 La documentazione deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione della domanda, in particolare:
- a.
- la composizione e le proprietà delle scorie radioattive;
- b.
- le persone soggette all’obbligo di smaltimento, lo speditore e il destinatario;
- c.
- la provenienza e il luogo di destinazione;
- d.
- il trasporto, in particolare la prova che i requisiti in materia di trasporto di merci pericolose sono rispettati.
Art. 57 Accertamenti preliminari, durata di validità, conservazione della documentazione e obbligo di notifica
Per la manipolazione di scorie radioattive si applicano per analogia gli articoli 16, 18, 20 e 21.
Sezione 4: Indagini geologiche
Art. 58 Documentazione relativa alla domanda
Il richiedente di una licenza per indagini geologiche deve presentare la seguente documentazione:
- a.
- un programma d’indagine;
- b.
- un rapporto geologico;
- c.
- un rapporto sulle possibili ripercussioni delle indagini sulla geologia e sull’ambiente;
- d.
- cartine e piani d’insieme;
- e.
- indicazioni concernenti la durata auspicata della licenza.
Art. 59 Programma d’indagine
Il programma d’indagine deve contenere informazioni circa:
- a.
- gli scopi delle indagini;
- b.
- l’estensione prevista delle indagini;
- c.
- l’inizio e la durata prevista delle indagini.
Art. 60 Rapporto geologico
Il rapporto geologico contiene in particolare le informazioni seguenti:
- a.
- una descrizione geologica della regione considerata;
- b.
- una ricapitolazione delle indagini geologiche già eseguite nella regione considerata alle quali il richiedente ha accesso, come pure un sommario dei risultati acquisiti;
- c.
- una descrizione dei fattori geologici e idrogeologici che sono stati determinanti nella scelta della regione considerata.
Art. 61 Eccezione all’obbligo della licenza
1 Le seguenti indagini geologiche non sono soggette a licenza:
- a.
- rilevamenti sismici e altri rilevamenti geofisici quali misurazioni gravimetriche, geoelettriche ed elettromagnetiche;
- b.
- rilevamenti geologici in superficie e in costruzioni sotterranee già esistenti, compreso il prelievo di campioni di roccia;
- c.
- prelievo di campioni di suolo e di acqua sorgiva, misurazioni di sorgenti, rilevamenti piezometrici non profondi e prove di demarcazione;
- d.
- misurazioni dei gas al suolo.
2 Sono fatte salve eventuali licenze necessarie per l’esecuzione di queste attività secondo il diritto cantonale o federale.
Sezione 5: Disposizioni speciali per depositi in strati geologici profondi
Art. 62 Domanda di un’autorizzazione di massima
Il richiedente di un’autorizzazione di massima per un deposito in strati geologici profondi deve presentare, oltre alla documentazione relativa alla domanda di cui all’articolo 23, un rapporto con le seguenti informazioni:
- a.
- un confronto tra le opzioni disponibili in riferimento alla sicurezza del deposito pianificato;
- b.
- una valutazione delle caratteristiche determinanti per la scelta del sito;
- c.
- l’ammontare dei costi.
Art. 63 Criteri d’idoneità
I criteri da definire nell’autorizzazione di massima ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera f numero 1 LENu riguardano:
- a.
- l’estensione di zone di rocce ospitanti adeguate;
- b.
- la situazione idrogeologica del sito;
- c.
- la durata di permanenza delle acque sotterranee profonde.
Art. 64 Elementi di un deposito in strati geologici profondi
Un deposito in strati geologici profondi si compone del deposito principale destinato ad accogliere le scorie radioattive, di un deposito pilota e di zone per esperimenti.
Art. 65 Zone per esperimenti
1 Nelle zone per esperimenti devono essere accuratamente accertate, in maniera specifica per il sito, le caratteristiche della roccia ospitante sotto il profilo della sicurezza, al fine di confermarne la sicurezza.
2 Prima della messa in esercizio del deposito in strati geologici profondi è necessario sperimentare le tecniche importanti per la sicurezza e accertarne il corretto funzionamento. Questo riguarda in particolare:
- a.
- l’apporto del materiale di riempimento;
- b.
- la rimozione del materiale di riempimento ai fini di un eventuale recupero di fusti di scorie;
- c.
- la tecnica per il recupero di fusti di scorie.
3 Durante l’esercizio del deposito in strati geologici profondi è necessario sperimentare la sigillatura di caverne e gallerie e provarne il funzionamento.
Art. 66 Deposito pilota
1 Nel deposito pilota si sorvegliano il comportamento delle scorie, del riempimento e della roccia ospitante fino alla scadenza della fase di osservazione. Durante la sorveglianza vanno rilevati, in vista della chiusura, dati atti a confermarne la sicurezza.
2 I risultati della sorveglianza devono poter essere trasferiti ai processi nel deposito principale. Essi costituiscono la base per la decisione riguardante la chiusura del deposito in strati geologici profondi.
3 Nella progettazione del deposito pilota sono da osservare i seguenti principi:
- a.
- le condizioni geologiche e idrogeologiche devono essere paragonabili a quelle del deposito principale;
- b.
- il deposito pilota dev’essere separato sotto il profilo spaziale e idraulico dal deposito principale;
- c.
- le modalità di costruzione del deposito pilota e il modo d’immagazzinamento delle scorie e del riempimento devono essere conformi a quelle del deposito principale;
- d.
- il deposito pilota deve contenere una piccola quantità rappresentativa di scorie.
Art. 67 Riempimento
1 Dopo l’immagazzinamento dei fusti di scorie, il proprietario di un deposito in strati geologici profondi deve riempire caverne e gallerie del deposito.
2 Egli effettua il riempimento in modo che sia garantita la sicurezza a lungo termine e le scorie possano essere recuperate senza grandi oneri.
Art. 68 Fase di osservazione
1 Nel piano aggiornato per la fase di osservazione, il proprietario di un deposito in strati geologici profondi deve descrivere le misure previste al termine dell’immagazzinamento per la sorveglianza del deposito. Propone anche la durata della fase di osservazione.
2 Il Dipartimento predispone la sorveglianza e fissa la durata della fase di osservazione. Può all’occorrenza prolungarla.
Art. 69 Chiusura
1 Al momento della chiusura il proprietario di un deposito in strati geologici profondi deve riempire tutte le parti ancora aperte del deposito e sigillare le parti determinanti per la sicurezza interna a lungo termine e la sicurezza esterna.
2 Nel piano per la chiusura deve descrivere in particolare:
- a.
- il riempimento e la sigillatura degli accessi ai locali di deposito;
- b.
- la trasformazione del deposito pilota necessaria a garantirne la sicurezza a lungo termine;
- c.
- il riempimento e la sigillatura degli accessi al deposito in strati geologici profondi;
- d.
- la garanzia della sicurezza a lungo termine.
3 Con la chiusura deve garantire in particolare che:
- a.
- attraverso gli accessi riempiti non avvenga un rilascio inammissibile di radionuclidi;
- b.
- la separazione delle falde acquifere esistente prima della costituzione del deposito in strati geologici profondi sia ripristinata a lungo termine;
- c.
- la demarcazione del deposito in strati geologici profondi sia duratura.
Art. 70 Area di protezione
1 L’area di protezione di un deposito in strati geologici profondi deve essere stabilita sulla base del rapporto per la sicurezza a lungo termine presentato per l’approvazione del piano. Tale area comprende:
- a.
- tutte le parti del deposito, accessi compresi;
- b.
- le zone rocciose che determinano il contenimento idraulico del deposito;
- c.
- le zone rocciose che contribuiscono in modo essenziale alla ritenzione dei radionuclidi che nel corso del tempo potrebbero liberarsi dal deposito.
2 Dopo il rilascio dell’autorizzazione di massima, l’Ufficio federale notifica all’ufficio del registro fondiario la menzione «area di protezione provvisoria del deposito in strati geologici profondi» per i fondi compresi nel perimetro. Dopo il rilascio della licenza d’esercizio notifica la menzione «area di protezione definitiva del deposito in strati geologici profondi».
3 Il Dipartimento decide circa l’abrogazione dell’area di protezione provvisoria o definitiva. L’Ufficio federale invita l’ufficio del registro fondiario a cancellare la menzione.
4 Il Dipartimento rilascia licenze per l’esecuzione di progetti che riguardano l’area di protezione. Condizione per il rilascio di una simile licenza è che non venga pregiudicata la sicurezza a lungo termine del deposito in strati geologici profondi.
Art. 71 Documentazione
1 Il proprietario di un deposito in strati geologici profondi deve allestire una documentazione che sia adatta a garantire la salvaguardia a lungo termine delle conoscenze sul deposito medesimo.
2 La documentazione deve contenere:
- a.
- situazione ed estensione delle costruzioni sotterranee;
- b.
- inventario delle scorie radioattive immagazzinate, ripartite per genere e quantità in ciascun locale di deposito;
- c.
- progettazione delle barriere tecniche di sicurezza, compresa la sigillatura degli accessi;
- d.
- basi e risultati dell’analisi definitiva della sicurezza a lungo termine.
3 Dopo la chiusura del deposito o dopo la scadenza del termine di sorveglianza, il proprietario consegna la documentazione al Dipartimento.
Art. 72 Utilizzazione dei dati geologici
1 I dati geologici scaturiti dalle indagini geologiche o acquisiti durante la costruzione di un deposito in strati geologici profondi devono essere trasmessi al Centro d’informazioni geologiche della Confederazione.
2 Il Centro d’informazioni geologiche della Confederazione e chi è tenuto a fornire dati geologici secondo il capoverso 1 regolano contrattualmente l’accesso a questi dati e la loro utilizzazione.
Capitolo 6: Procedura, informazione e promozione
Art. 73 Parere dell’IFSN 59
L’IFSN esprime il suo parere in merito alle domande di licenze e d’approvazione di progetti secondo gli articoli 49–63 LENu.
59 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 74 Termini di trattazione
Per la trattazione di domande per il rilascio di licenze e per l’approvazione di progetti secondo gli articoli 49–63 LENu si applicano di regola i seguenti termini:
- a.
- un mese a partire dal ricevimento della domanda completa fino alla trasmissione ai Cantoni e ai servizi federali interessati o fino alla pubblicazione e all’esposizione pubblica della domanda;
- b.
- sei mesi dalla conclusione della procedura di istruzione fino alla decisione.
Art. 75 Procedura in caso di nullaosta e approvazione individuale o approvazione del tipo
1 Non sono pubblicate né esposte pubblicamente:
- a.
- la domanda di nullaosta secondo gli articoli 26, 29, 40 e 47 della presente ordinanza nonché secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera b LENu;
- b.
- la domanda di approvazione singola o approvazione del tipo secondo l’articolo 54 capoverso 4.
2 L’IFSN sottopone, per parere, la domanda di nullaosta o approvazione ai servizi specializzati della Confederazione. Esse fissano a questo proposito un adeguato termine.60
3 Il nullaosta è rilasciato se le condizioni dell’autorizzazione o della decisione su cui si fonda il nullaosta sono come sempre rispettate e gli oneri previsti dall’autorizzazione o dalla decisione sono considerati.
4 …61
60 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
61 Abrogato dal n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 76 Obbligo di informazione in caso di eventi e riscontri particolari relativi alla sicurezza nucleare 62
1 L’IFSN informa senza indugio l’opinione pubblica in caso di eventi e riscontri particolari nell’impianto nucleare che:
- a.
- costituiscono un pericolo per l’impianto o il personale oppure hanno conseguenze radiologiche rilevanti sui dintorni dell’impianto (eventi o riscontri del livello 3 o più elevati della scala INES secondo l’allegato 6);
- b.
- sono importanti dal punto di vista della sicurezza, ma hanno conseguenze radiologiche minime o nulle sui dintorni dell’impianto (eventi o riscontri del livello 2 della scala INES secondo l’allegato 6).
2 In caso di particolari eventi e riscontri di interesse pubblico che non soggiacciono al capoverso 1, l’IFSN provvede a informare l’opinione pubblica.
62 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 77 Promozione della ricerca, dell’insegnamento e della formazione
1 Le autorità di vigilanza sostengono, nel quadro dei crediti approvati, progetti di ricerca applicata, l’insegnamento e la formazione di specialisti nei settori della sicurezza interna ed esterna degli impianti nucleari nonché dello smaltimento di scorie nucleari.
2 Il sostegno avviene in forma di aiuti finanziari o attraverso la partecipazione di collaboratori dell’Ufficio federale o dell’IFSN.63
63 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Capitolo 7: Disposizioni penali e finali
Art. 78 Disposizioni penali
Secondo l’articolo 93 LENu è punito chiunque viola, intenzionalmente o per negligenza, l’obbligo di custodia di cui agli articoli 20, 27 capoverso 2 e 41 capoverso 3.
Art. 79 Modifica degli allegati 2 e 6
Il Dipartimento può modificare gli allegati 2 e 6 in funzione delle decisioni dei regimi di controllo dell’esportazione sostenuti dalla Svizzera e delle raccomandazioni dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare.
Art. 80 Abrogazione del diritto previgente
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- 1.
- ordinanza dell’11 luglio 197964 sulla procedura per l’autorizzazione di massima agli impianti nucleari con licenza di sito;
- 2.
- ordinanza del 27 novembre 198965 sui provvedimenti preparativi;
- 3.
- ordinanza del 18 gennaio 198466 sull’energia nucleare;
- 4.
- ordinanza del 14 marzo 198367 concernente la sorveglianza degli impianti nucleari.
64 [RU 1979 972]
65 [RU 1989 2476]
66 [RU 1984 209, 1987 5461484, 1991 1450, 1993 901all. n. 10, 1994 140, 1995 4959, 1996 208art. 2 lett. g 2243 n. I 65, 1997 2128, 2002 349n. I art. 29]
67 [RU 1983 283]
Art. 81 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 7.
Art. 82 Disposizione transitoria
Nel definire la portata del riequipaggiamento di impianti nucleari che sono stati messi in servizio prima dell’entrata in vigore della LENu, occorre adempiere i requisiti e principi previsti negli articoli 7–12 tenuto conto dell’articolo 22 capoverso 2 lettera g LENu.
Art. 82a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 aprile 2017 68
Su richiesta, l’IFSN può prorogare al massimo fino alla fine del 2019 il termine di inoltro della VPS corredata di una prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine ai sensi dell’articolo 34 capoverso 4 in combinato disposto con l’articolo 34 capoverso 3.
68 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 20172829).
Art. 83 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2005.
Allegato 1 6969 Aggiornato dal n. 1 dell’all. 8 all’O del 3 giu. 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego (RU 2016 2195) e dal n. 4 dell’all. 11 all’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).
69 Aggiornato dal n. 1 dell’all. 8 all’O del 3 giu. 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego (RU 2016 2195) e dal n. 4 dell’all. 11 all’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).
Definizioni
Allegato 2 7171 Aggiornato dal n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
71 Aggiornato dal n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Principi per la sicurezza esterna di impianti nucleari, materiali nucleari e scorie radioattive
1. Sicurezza esterna di impianti nucleari
2. Sicurezza esterna dei materiali nucleari e delle scorie radioattive
Suddivisione delle categorie di materiali nucleari e di scorie radioattive
Categoria I
Categoria II
Categoria III
Allegato 3 7272 Aggiornato dal n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (RU 20085747) e dal n. 4 dell’all. 11 all’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).
72 Aggiornato dal n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (RU 20085747) e dal n. 4 dell’all. 11 all’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).
Documentazione relativa all’esercizio
1. Documenti organizzativi
2. Documenti tecnici
3. Dati operativi
Allegato 4
Documenti per licenze e nullaosta nonché classificazione ai fini della sicurezza interna
Legenda per la tavola al numero 1:
1. Documenti secondo tipo di domanda e settori specialistici
2. Documenti secondo i settori specialistici
3. Classificazione della tecnica della sicurezza
3.1. Classi di sicurezza (SK)
3.2. Classi di terremoti (EK)
3.3. Classi di fabbricati nucleari (BK)
Allegato 5 7373 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
73 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Rendiconto periodici
Allegato 6 7474 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 11 all’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261). La correzione del 16 ott. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 3441).
74 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 11 all’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261). La correzione del 16 ott. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 3441).