Ordinanza
sull’energia nucleare
(OENu)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare (LENu),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione per materiali nucleari 2  

1 Per ma­te­ria­li nu­clea­ri s’in­ten­do­no:

a.
i ma­te­ria­li grez­zi:
1.
ura­nio na­tu­ra­le, os­sia ura­nio che pre­sen­ta la mi­sce­la iso­to­pi­ca esi­sten­te in na­tu­ra,
2.
ura­nio im­po­ve­ri­to, os­sia ura­nio con un te­no­re di ura­nio 235 in­fe­rio­re a quel­lo dell’ura­nio na­tu­ra­le,
3.
to­rio,
4.
tut­te le so­stan­ze di cui ai n. 1–3, sot­to for­ma di me­tal­li, le­ghe, com­po­sti chi­mi­ci o con­cen­tra­ti, non­ché al­tri ma­te­ria­li che con­ten­go­no una o più del­le so­stan­ze so­pra in­di­ca­te in una con­cen­tra­zio­ne pa­ri o su­pe­rio­re a quel­la fis­sa­ta dall’Agen­zia in­ter­na­zio­na­le per l’ener­gia ato­mi­ca;
b.
i ma­te­ria­li fis­si­li spe­cia­li:
1.
plu­to­nio 239,
2.
ura­nio 233,
3.
ura­nio 235,
4.
ura­nio ar­ric­chi­to, os­sia ura­nio con un te­no­re di ura­nio 233, di ura­nio 235 o di en­tram­bi gli iso­to­pi su­pe­rio­re a quel­lo dell’ura­nio na­tu­ra­le,
5.
tut­te le so­stan­ze di cui ai n. 1–4, sot­to for­ma di me­tal­li, le­ghe, com­po­sti chi­mi­ci o con­cen­tra­ti, non­ché al­tri ma­te­ria­li che con­ten­go­no una o più del­le so­stan­ze so­pra in­di­ca­te in unacon­cen­tra­zio­ne pa­ri o su­pe­rio­re a quel­la fis­sa­ta dall’Agen­zia in­ter­na­zio­na­le per l’ener­gia ato­mi­ca.

2 Non so­no con­si­de­ra­ti ma­te­ria­li nu­clea­ri:

a.
i mi­ne­ra­li di ura­nio e di to­rio;
b.
i ma­te­ria­li grez­zi e i pro­dot­ti ri­ca­va­ti dai ma­te­ria­li grez­zi che non ven­go­no uti­liz­za­ti per la pro­du­zio­ne di ener­gia me­dian­te pro­ces­si di fis­sio­ne nu­clea­re, se­gna­ta­men­te scher­mi di pro­te­zio­ne, son­de per stru­men­ti di mi­su­ra, com­po­sti ce­ra­mi­ci e le­ghe;
c.
i ma­te­ria­li fis­si­li spe­cia­li fi­no a un quan­ti­ta­ti­vo di 15 g non­ché i pro­dot­ti ri­ca­va­ti dai ma­te­ria­li fis­si­li spe­cia­li che non ven­go­no uti­liz­za­ti per la pro­du­zio­ne di ener­gia me­dian­te pro­ces­si di fis­sio­ne nu­clea­re, se­gna­ta­men­te son­de per stru­men­ti di mi­su­ra e al­tri pro­dot­ti fi­ni­ti dai qua­li i ma­te­ria­li fis­si­li spe­cia­li pos­so­no es­se­re re­cu­pe­ra­ti uni­ca­men­te con un di­spen­dio di mez­zi tec­ni­ci o eco­no­mi­ci spro­por­zio­na­to.

2 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 6 n. II 2 dell’O del 21 mar. 2012 sull’ap­pli­ca­zio­ne del­le sal­va­guar­die, in vi­go­re dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1703).

Art. 2 Campo d’applicazione per impianti nucleari  

1 Non so­no con­si­de­ra­ti im­pian­ti nu­clea­ri gli im­pian­ti in cui ven­go­no ot­te­nu­ti, pro­dot­ti, im­pie­ga­ti, trat­ta­ti o de­po­si­ta­ti i se­guen­ti ma­te­ria­li nu­clea­ri:

a.
so­stan­ze il cui te­no­re di ura­nio na­tu­ra­le, ura­nio im­po­ve­ri­to o to­rio non su­pe­ra com­ples­si­va­men­te 1000 kg;
b.
ma­te­ria­li grez­zi, se può es­se­re com­pro­va­to che, a cau­sa del lo­ro sta­to chi­mi­co-fi­si­co e del­le con­di­zio­ni d’eser­ci­zio, è im­pos­si­bi­le una rea­zio­ne a ca­te­na au­to­so­ste­nu­ta;
c.
ma­te­ria­li fis­si­li spe­cia­li il cui te­no­re glo­ba­le di plu­to­nio 239, ura­nio 233 o ura­nio 235 non su­pe­ra com­ples­si­va­men­te i 150 g.

1bis Non so­no con­si­de­ra­ti im­pian­ti nu­clea­ri nep­pu­re gli im­pian­ti al di fuo­ri di im­pian­ti nu­clea­ri in cui ven­go­no de­po­si­ta­te sco­rie ra­dioat­ti­ve per il de­ca­di­men­to con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 117 dell’or­di­nan­za del 26 apri­le 20173 sul­la ra­dio­pro­te­zio­ne (ORaP).4

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’ener­gia (Uf­fi­cio fe­de­ra­le) ac­cer­ta se i ma­te­ria­li grez­zi adem­pio­no i re­qui­si­ti di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra b.

3 RS 814.501

4 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).

Art. 3 Campo d’applicazione per l’intermediazione  

Non so­no con­si­de­ra­te in­ter­me­dia­zio­ne le at­ti­vi­tà con be­ni nu­clea­ri ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra k LE­Nu, se i be­ni nu­clea­ri so­no de­sti­na­ti in Sviz­ze­ra all’uso pro­prio.

Art. 4 Definizioni  

Le de­fi­ni­zio­ni uti­liz­za­te nel­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no elen­ca­te nell’al­le­ga­to 1.

Art. 5 Piano settoriale di depositi in strati geologici profondi  

La Con­fe­de­ra­zio­ne fis­sa in ma­nie­ra vin­co­lan­te in un pia­no set­to­ria­le de­sti­na­to al­le au­to­ri­tà gli obiet­ti­vi e i prin­ci­pi per l’im­ma­gaz­zi­na­men­to del­le sco­rie ra­dioat­ti­ve in de­po­si­ti in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di.

Art. 6 Autorità di vigilanza 5  

Le au­to­ri­tà di vi­gi­lan­za so­no:

a.
per quan­to con­cer­ne la si­cu­rez­za nu­clea­re e la si­cu­rez­za ester­na, l’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re (IF­SN);
b.
per i ri­ma­nen­ti set­to­ri nell’ese­cu­zio­ne del­la LE­Nu, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le.

5 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Capitolo 2: Principi relativi alla sicurezza nucleare interna ed esterna

Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna  

Per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za nu­clea­re in­ter­na è ne­ces­sa­rio os­ser­va­re i se­guen­ti prov­ve­di­men­ti di pro­te­zio­ne:

a.
per la pro­get­ta­zio­ne, la co­stru­zio­ne, la mes­sa in eser­ci­zio e l’eser­ci­zio di im­pian­ti nu­clea­ri van­no uti­liz­za­ti pro­ce­di­men­ti, ma­te­ria­li di la­vo­ra­zio­ne, tec­ni­che, strut­tu­re e pro­to­col­li or­ga­niz­za­ti­vi spe­ri­men­ta­ti o di ele­va­ta qua­li­tà com­pro­va­ta; que­sto si ap­pli­ca in par­ti­co­la­re ai set­to­ri del­la pia­ni­fi­ca­zio­ne, del­la fab­bri­ca­zio­ne, del­la ve­ri­fi­ca, del­la di­re­zio­ne d’eser­ci­zio, del­la sor­ve­glian­za, del­la ma­nu­ten­zio­ne, del­la ga­ran­zia di qua­li­tà, del­la va­lu­ta­zio­ne del­le espe­rien­ze, del­la di­spo­si­zio­ne er­go­no­mi­ca co­me pu­re del­la for­ma­zio­ne e del per­fe­zio­na­men­to;
b.
qua­lo­ra il fun­zio­na­men­to si al­lon­ta­ni dal re­gi­me di nor­ma­le eser­ci­zio, l’im­pian­to de­ve rea­gi­re se­con­do un com­por­ta­men­to per quan­to pos­si­bi­le au­to­re­go­lan­te e po­co sen­si­bi­le agli er­ro­ri; a tal sco­po dev’es­se­re pia­ni­fi­ca­to per quan­to pos­si­bi­le un com­por­ta­men­to ca­rat­te­riz­za­to da si­cu­rez­za ine­ren­te; per si­cu­rez­za ine­ren­te s’in­ten­de lo sta­to in cui un si­ste­ma tec­ni­co fun­zio­na in mo­do si­cu­ro di per sé os­sia sen­za si­ste­mi au­si­lia­ri;
c.
per te­ne­re sot­to con­trol­lo gli in­ci­den­ti, l’im­pian­to dev’es­se­re pro­get­ta­to in mo­do ta­le che non pos­sa­no ve­ri­fi­car­si ri­ca­du­te ra­dio­lo­gi­che inam­mis­si­bi­li nei suoi din­tor­ni; al ri­guar­do van­no pre­vi­sti si­ste­mi di si­cu­rez­za pas­si­vi e at­ti­vi;
d.
per evi­ta­re in­ci­den­ti che pos­so­no li­be­ra­re so­stan­ze ra­dioat­ti­ve in quan­ti­tà pe­ri­co­lo­se, oc­cor­re inol­tre adot­ta­re mi­su­re pre­ven­ti­ve e le­ni­ti­ve in am­bi­to tec­ni­co, or­ga­niz­za­ti­vo e am­mi­ni­stra­ti­vo.
Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti  

1 Ne­gli im­pian­ti nu­clea­ri, van­no adot­ta­ti prov­ve­di­men­ti di pro­te­zio­ne con­tro gli in­ci­den­ti ori­gi­na­ti all’in­ter­no o all’ester­no dell’im­pian­to.

2 Per in­ci­den­ti ori­gi­na­ti all’in­ter­no dell’im­pian­to s’in­ten­do­no in par­ti­co­la­re per­tur­ba­zio­ni a li­vel­lo di reat­ti­vi­tà, fuo­riu­sci­te del li­qui­do di raf­fred­da­men­to, per­di­te dei poz­zi di ca­lo­re, in­cen­di, inon­da­zio­ni, in­flus­si mec­ca­ni­ci in se­gui­to al man­ca­to fun­zio­na­men­to del­le com­po­nen­ti, dan­neg­gia­men­to del­le guai­ne nel­la ma­ni­po­la­zio­ne di ele­men­ti di com­bu­sti­bi­le, man­ca­to fun­zio­na­men­to dei si­ste­mi d’eser­ci­zio, azio­na­men­to in­de­si­de­ra­to o fun­zio­na­men­to di­fet­to­so di si­ste­mi di si­cu­rez­za ed er­ro­re uma­no.

3 Per in­ci­den­ti ori­gi­na­ti all’ester­no dell’im­pian­to s’in­ten­do­no in par­ti­co­la­re gli in­ci­den­ti che pos­so­no es­se­re sca­te­na­ti da ter­re­mo­ti, inon­da­zio­ni, ca­du­ta in­ci­den­ta­le di ae­rei ci­vi­li e mi­li­ta­ri sull’im­pian­to, raf­fi­che di ven­to, ful­mi­ni, on­de di pres­sio­ne, in­cen­di, per­di­te dell’ap­prov­vi­gio­na­men­to ester­no di ener­gia, dan­ni o in­ter­ru­zio­ni dell’af­flus­so ester­no di ac­qua di raf­fred­da­men­to.

4 Nel­la pro­get­ta­zio­ne di un im­pian­to nu­clea­re ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 7 let­te­ra c, gli in­ci­den­ti di cui al ca­po­ver­so 2 e gli in­ci­den­ti non ca­gio­na­ti da cau­se na­tu­ra­li se­con­do il ca­po­ver­so 3 van­no sud­di­vi­si in fun­zio­ne del­la fre­quen­za co­me sta­bi­li­to nell’ar­ti­co­lo 123 ca­po­ver­so 2 ORaP6.In ta­le con­te­sto, ol­tre all’even­to ini­zia­to­re va ipo­tiz­za­to un fal­li­men­to sin­go­lo in­di­pen­den­te. Oc­cor­re com­pro­va­re che le do­si di cui all’ar­ti­co­lo 123 ca­po­ver­so 2 ORaP pos­so­no es­se­re ri­spet­ta­te.7

4bis Nel­la pro­get­ta­zio­ne di un im­pian­to nu­clea­re ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 7 let­te­ra c, in ca­so di in­ci­den­ti ca­gio­na­ti da cau­se na­tu­ra­li se­con­do il ca­po­ver­so 3 oc­cor­re di vol­ta in vol­ta ipo­tiz­za­re una cau­sa na­tu­ra­le con una fre­quen­za an­nua di 10‑3 e una cau­sa na­tu­ra­le con una fre­quen­za an­nua di 10‑4. Ol­tre all’even­to na­tu­ra­le ini­zia­to­re va ipo­tiz­za­to un fal­li­men­to sin­go­lo in­di­pen­den­te. Oc­cor­re com­pro­va­re che la do­se ri­sul­tan­te da un sin­go­lo in­ci­den­te di que­sto ti­po per gli in­di­vi­dui del­la po­po­la­zio­ne am­mon­ta:

a.
al mas­si­mo a 1 mSv per even­ti con una fre­quen­za an­nua di 10-3;
b.
al mas­si­mo a 100 mSv per even­ti con una fre­quen­za an­nua di 10-4.8

5 Me­dian­te ana­li­si pro­ba­bi­li­sti­che oc­cor­re di­mo­stra­re che vi è una pro­te­zio­ne suf­fi­cien­te con­tro in­ci­den­ti che su­pe­ra­no la ba­se di pro­get­to. A que­sto ri­guar­do pos­so­no es­se­re con­si­de­ra­te le mi­su­re pre­ven­ti­ve e le­ni­ti­ve di cui all’ar­ti­co­lo 7 let­te­ra d.9

6 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (Di­par­ti­men­to) fis­sa in un’or­di­nan­za le ipo­te­si spe­ci­fi­che di pe­ri­co­lo e i cri­te­ri di va­lu­ta­zio­ne.

6 RS 814.501

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).

8 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).

Art. 9 Requisiti in materia di sicurezza esterna  

1 La pro­te­zio­ne de­gli im­pian­ti nu­clea­ri e dei ma­te­ria­li nu­clea­ri dal sa­bo­tag­gio, da in­ter­ven­ti vio­len­ti o da sot­tra­zio­ni dev’es­se­re ba­sa­ta su un si­ste­ma gra­dua­le di di­fe­sa in pro­fon­di­tà, che pre­ve­da mi­su­re edi­li­zie, tec­ni­che, or­ga­niz­za­ti­ve, am­mi­ni­stra­ti­ve e di per­so­na­le.

2 I prin­ci­pi per le zo­ne e le bar­rie­re di si­cu­rez­za ester­na, non­ché per la pro­te­zio­ne dei ma­te­ria­li nu­clea­ri e del­le sco­rie ra­dioat­ti­ve so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 2.

3 Il Di­par­ti­men­to fis­sa in un’or­di­nan­za i prin­ci­pi per le ipo­te­si di pe­ri­co­lo e per i re­qui­si­ti edi­li­zi, tec­ni­ci, or­ga­niz­za­ti­vi e am­mi­ni­stra­ti­vi cui de­vo­no adem­pie­re le mi­su­re di si­cu­rez­za ester­na.

Art. 10 Principi relativi alla progettazione di centrali nucleari  

1 Al­le cen­tra­li nu­clea­ri si ap­pli­ca­no in par­ti­co­la­re i se­guen­ti prin­ci­pi:

a.
le fun­zio­ni di si­cu­rez­za de­vo­no ri­sul­ta­re ef­fi­ca­ci an­che qua­lo­ra si ve­ri­fi­chi un qual­si­vo­glia fal­li­men­to sin­go­lo in­di­pen­den­te dall’even­to ini­zia­to­re, os­sia an­che quan­do un com­po­nen­te non sia di­spo­ni­bi­le per­ché in ma­nu­ten­zio­ne; è con­si­de­ra­to fal­li­men­to sin­go­lo il fal­li­men­to ca­sua­le di un com­po­nen­te lad­do­ve il com­po­nen­te per­da la ca­pa­ci­tà di adem­pie­re la pre­vi­sta fun­zio­ne di si­cu­rez­za; i fal­li­men­ti di­ret­ta­men­te de­ri­van­ti da ta­le fal­li­men­to ca­sua­le so­no con­si­de­ra­ti par­te in­te­gran­te del fal­li­men­to sin­go­lo;
b.
le fun­zio­ni di si­cu­rez­za de­vo­no ri­spon­de­re, per quan­to pos­si­bi­le, ai prin­ci­pi del­la ri­don­dan­za e del­la di­ver­si­tà; per ri­don­dan­za s’in­ten­de l’esi­sten­za di un nu­me­ro di di­spo­si­ti­vi pron­ti a fun­zio­na­re su­pe­rio­re a quel­lo ne­ces­sa­rio per adem­pie­re la pre­vi­sta fun­zio­ne di si­cu­rez­za; per di­ver­si­tà s’in­ten­de l’ap­pli­ca­zio­ne di prin­ci­pi fi­si­ci o tec­ni­ci di na­tu­ra di­ver­sa;
c.
i tre­ni di di­spo­si­ti­vi ri­don­dan­ti im­pie­ga­ti per adem­pie­re una fun­zio­ne di si­cu­rez­za de­vo­no es­se­re, se pos­si­bi­le, in­di­pen­den­ti sul pia­no fun­zio­na­le gli uni da­gli al­tri, va­le a di­re sia dal pun­to di vi­sta dei si­ste­mi mec­ca­ni­ci sia dei si­ste­mi di sup­por­to qua­li la stru­men­ta­zio­ne di con­trol­lo e l’ap­prov­vi­gio­na­men­to di ener­gia, il raf­fred­da­men­to e la ven­ti­la­zio­ne;
d.
i tre­ni di di­spo­si­ti­vi ri­don­dan­ti im­pie­ga­ti per adem­pie­re una fun­zio­ne di si­cu­rez­za de­vo­no es­se­re, per quan­to pos­si­bi­le, ubi­ca­ti in am­bien­ti se­pa­ra­ti;
e.
i tre­ni di di­spo­si­ti­vi ri­don­dan­ti im­pie­ga­ti per adem­pie­re una fun­zio­ne di si­cu­rez­za de­vo­no po­ter es­se­re, per quan­to pos­si­bi­le, ve­ri­fi­ca­ti in­te­gral­men­te op­pu­re per seg­men­ti il più pos­si­bi­le este­si sia me­dian­te azio­na­men­to ma­nua­le sia me­dian­te im­pul­so au­to­ma­ti­co si­mu­la­to, an­che in con­di­zio­ni di ali­men­ta­zio­ne elet­tri­ca d’emer­gen­za;
f.
le fun­zio­ni di si­cu­rez­za de­vo­no es­se­re au­to­ma­tiz­za­te in mo­do ta­le che, in ca­so di in­ci­den­te di cui all’ar­ti­co­lo 8, nei pri­mi 30 mi­nu­ti che se­guo­no l’even­to ini­zia­to­re non si ren­da­no ne­ces­sa­ri in­ter­ven­ti di si­cu­rez­za da par­te del per­so­na­le;
g.
nel­la pro­get­ta­zio­ne dei si­ste­mi e dei com­po­nen­ti si de­vo­no pre­ve­de­re suf­fi­cien­ti mar­gi­ni di si­cu­rez­za;
h.
se pos­si­bi­le, in ca­so di di­sfun­zio­ni de­gli equi­pag­gia­men­ti, dev’es­se­re ga­ran­ti­to che il com­por­ta­men­to del si­ste­ma ten­da dal­la par­te del­la si­cu­rez­za;
i.
le fun­zio­ni di si­cu­rez­za pas­si­ve de­vo­no es­se­re pre­fe­ri­te a quel­le at­ti­ve;
j.
gli am­bien­ti di la­vo­ro e lo svol­gi­men­to del­le ope­ra­zio­ni di ge­stio­ne e di ma­nu­ten­zio­ne dell’im­pian­to de­vo­no es­se­re or­ga­niz­za­ti in mo­do da te­ner con­to del­le ca­pa­ci­tà uma­ne e dei lo­ro li­mi­ti;
k.
in ca­so di pa­ri gua­da­gno in ter­mi­ni di si­cu­rez­za, van­no pre­fe­ri­te mi­su­re di pre­ven­zio­ne de­gli in­ci­den­ti di cui all’ar­ti­co­lo 7 let­te­ra d ri­spet­to a mi­su­re at­te a le­ni­re le con­se­guen­ze de­gli stes­si.

2 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve i prin­ci­pi spe­ci­fi­ci per la pro­get­ta­zio­ne di reat­to­ri ad ac­qua leg­ge­ra.10

10 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 11 Principi relativi alla progettazione di depositi in strati geologici profondi  

1 Per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za a lun­go ter­mi­ne, il si­to di un de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di de­ve pre­sen­ta­re le se­guen­ti ca­rat­te­ri­sti­che:

a.
esten­sio­ne suf­fi­cien­te di roc­cia ospi­tan­te ade­gua­ta;
b.
con­di­zio­ni idro­geo­lo­gi­che fa­vo­re­vo­li;
c.
sta­bi­li­tà geo­lo­gi­ca a lun­go ter­mi­ne.

2 Un de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di dev’es­se­re pre­di­spo­sto in mo­do che:

a.
i prin­ci­pi di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 1 sia­no adem­piu­ti per ana­lo­gia;
b.
la si­cu­rez­za a lun­go ter­mi­ne sia ga­ran­ti­ta da bar­rie­re di si­cu­rez­za pas­si­ve sca­glio­na­te;
c.
le mi­su­re adot­ta­te per age­vo­la­re il con­trol­lo e le ri­pa­ra­zio­ni del de­po­si­to o per re­cu­pe­ra­re le sco­rie non com­pro­met­ta­no le bar­rie­re di si­cu­rez­za pas­si­ve do­po la chiu­su­ra del de­po­si­to;
d.
il de­po­si­to pos­sa es­se­re chiu­so en­tro al­cu­ni an­ni.

3 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve:

a.
prin­ci­pi spe­ci­fi­ci per la pro­get­ta­zio­ne dei de­po­si­ti in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di;
b.
i re­qui­si­ti del­la pro­va del­la si­cu­rez­za a lun­go ter­mi­ne di ta­li de­po­si­ti.11

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vi­go­re dal 1° lug. 2024 (RU 2024280).

Art. 12 Principi relativi alla progettazione di altri impianti nucleari  

1 Per la pro­get­ta­zio­ne di im­pian­ti nu­clea­ri di­ver­si dal­le cen­tra­li nu­clea­ri e dai de­po­si­ti in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di si ap­pli­ca per ana­lo­gia l’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 1.

2 In ag­giun­ta, un de­po­si­to in­ter­me­dio per sco­rie ra­dioat­ti­ve dev’es­se­re pro­get­ta­to in mo­do che:

a.
non sia com­pro­mes­sa la ca­pa­ci­tà dei fu­sti di sco­rie di es­se­re smal­ti­ti in un de­po­si­to de­fi­ni­ti­vo;
b.
sia di­spo­ni­bi­le una suf­fi­cien­te ca­pa­ci­tà di de­po­si­to per il fab­bi­so­gno pre­ve­di­bi­le.

3 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re, all’oc­cor­ren­za, me­dian­te di­ret­ti­ve i prin­ci­pi spe­ci­fi­ci per la pro­get­ta­zio­ne di al­tri ti­pi di im­pian­ti nu­clea­ri.12

12 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Capitolo 3: Beni nucleari

Art. 13 Competenza  

L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le è com­pe­ten­te per il ri­la­scio:

a.
di li­cen­ze per la ma­ni­po­la­zio­ne di ma­te­ria­li nu­clea­ri;
abis.13
di li­cen­ze per l’espor­ta­zio­ne e l’in­ter­me­dia­zio­ne di tec­no­lo­gia con­cer­nen­te ma­te­ria­li nu­clea­ri;
b.14
dell’ap­pro­va­zio­ne di con­ven­zio­ni sul ri­ti­ro di sco­rie ra­dioat­ti­ve.

13 In­tro­dot­ta dall’all. 8 n. 1 dell’O del 3 giu. 2016 sul con­trol­lo dei be­ni a du­pli­ce im­pie­go, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2195).

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 20177107).

Art. 14 Procedura di licenza per l’esportazione e l’intermediazione di materiali nucleari e di tecnologia concernente materiali nucleari 15  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le ap­pro­va le do­man­de di li­cen­za per l’espor­ta­zio­ne e l’in­ter­me­dia­zio­ne di ma­te­ria­li nu­clea­ri e di tec­no­lo­gia con­cer­nen­te ma­te­ria­li nu­clea­ri se non vi so­no in­di­zi di un man­ca­to adem­pi­men­to del­le con­di­zio­ni per il ri­la­scio del­la li­cen­za di cui all’ar­ti­co­lo 7 LE­Nu.

2 Es­so ri­fiu­ta le do­man­de se una del­le con­di­zio­ni ne­ces­sa­rie per il ri­la­scio del­la li­cen­za di cui all’ar­ti­co­lo 7 LE­Nu non è adem­piu­ta.

3 Ne­gli al­tri ca­si de­ci­de d’in­te­sa con gli or­ga­ni com­pe­ten­ti del Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le de­gli af­fa­ri este­ri, del Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’eco­no­mia, del­la for­ma­zio­ne e del­la ri­cer­ca e del Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­la di­fe­sa, del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e del­lo sport e do­po aver con­sul­ta­to il Ser­vi­zio del­le at­ti­vi­tà in­for­ma­ti­ve del­la Con­fe­de­ra­zio­ne. Se non è rag­giun­ta un’in­te­sa de­ci­de il Con­si­glio fe­de­ra­le su pro­po­sta del Di­par­ti­men­to.

15 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 8 n. 1 dell’O del 3 giu. 2016 sul con­trol­lo dei be­ni a du­pli­ce im­pie­go, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2195).

Art. 15 Domanda e relativa documentazione  

1 La do­man­da di li­cen­za per il tra­spor­to o l’im­por­ta­zio­ne, l’espor­ta­zio­ne o il tran­si­to di ma­te­ria­li nu­clea­ri dev’es­se­re pre­sen­ta­ta con­giun­ta­men­te dal­lo spe­di­to­re, dal de­sti­na­ta­rio, dal tra­spor­ta­to­re e dall’or­ga­niz­za­to­re del tra­spor­to.

2 La do­cu­men­ta­zio­ne de­ve con­te­ne­re tut­ti i da­ti ne­ces­sa­ri al­la va­lu­ta­zio­ne del­la do­man­da, in par­ti­co­la­re i da­ti con­cer­nen­ti:16

a.
la com­po­si­zio­ne e le pro­prie­tà del ma­te­ria­le;
b.
le par­ti­co­la­ri­tà tec­ni­che dell’equi­pag­gia­men­to;
c.
il luo­go di fab­bri­ca­zio­ne;
d.
il luo­go di de­sti­na­zio­ne e il de­sti­na­ta­rio;
e.
lo sco­po di uti­liz­za­zio­ne;
f.
le con­di­zio­ni d’ac­qui­sto o di ven­di­ta;
g.
il tra­spor­to, in par­ti­co­la­re la pro­va che i re­qui­si­ti in ma­te­ria di tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se so­no ri­spet­ta­ti;
h.17
l’eser­cen­te ci­vil­men­te re­spon­sa­bi­le di un im­pian­to nu­clea­re (art. 2 lett. b del­la leg­ge fe­de­ra­le del 13 giu­gno 200818 sul­la re­spon­sa­bi­li­tà ci­vi­le in ma­te­ria nu­clea­re);
i.19
la pro­va del­la co­per­tu­ra se­con­do gli ar­ti­co­li 1 let­te­ra b e 2 ca­po­ver­so 3 dell’or­di­nan­za del 25 mar­zo 201520 sul­la re­spon­sa­bi­li­tà ci­vi­le in ma­te­ria nu­clea­re.

3 La do­cu­men­ta­zio­ne re­la­ti­va al­la do­man­da di li­cen­za per l’in­ter­me­dia­zio­ne di ma­te­ria­li nu­clea­ri o l’espor­ta­zio­ne o l’in­ter­me­dia­zio­ne di tec­no­lo­gia con­cer­nen­te ma­te­ria­li nu­clea­ri de­ve con­te­ne­re:

a.
per quan­to at­tie­ne ai ma­te­ria­li nu­clea­ri, in par­ti­co­la­re da­ti cir­ca:
1.
la com­po­si­zio­ne del ma­te­ria­le;
2.
la quan­ti­tà;
3.
il luo­go di ori­gi­ne e di de­sti­na­zio­ne o, qua­lo­ra que­sto sia sco­no­sciu­to al mo­men­to del­la pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da, il luo­go d’adem­pi­men­to;
b.
per quan­to at­tie­ne al­la tec­no­lo­gia, per ana­lo­gia i da­ti di cui al ca­po­ver­so 2 let­te­re c–f, non­ché da­ti su for­ma e con­te­nu­to del­la tec­no­lo­gia.

4 Su ri­chie­sta, il ti­to­la­re di una li­cen­za per l’in­ter­me­dia­zio­ne di ma­te­ria­li nu­clea­ri de­ve pre­sen­ta­re pe­rio­di­ca­men­te all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le un rap­por­to con­te­nen­te i da­ti se­guen­ti:

a.
la com­po­si­zio­ne del ma­te­ria­le;
b.
le quan­ti­tà;
c.
il luo­go di ori­gi­ne e di de­sti­na­zio­ne o, qua­lo­ra que­sto sia sco­no­sciu­to al mo­men­to del­la pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da, il luo­go d’adem­pi­men­to;
d.
il ge­ne­re e la da­ta d’adem­pi­men­to dell’af­fa­re prin­ci­pa­le;
e.
le par­ti con­traen­ti.

5 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le può, all’oc­cor­ren­za, ri­chie­de­re del­la do­cu­men­ta­zio­ne sup­ple­men­ta­re.

16 Nuo­vo te­sto giu­sta l’art. 21 cpv. 2 dell’O del 25 mar. 2015 sul­la re­spon­sa­bi­li­tà ci­vi­le in ma­te­ria nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021860).

17 In­tro­dot­ta dall’art. 21 cpv. 2 dell’O del 25 mar. 2015 sul­la re­spon­sa­bi­li­tà ci­vi­le in ma­te­ria nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021860).

18 RS 732.44

19 In­tro­dot­ta dall’art. 21 cpv. 2 dell’O del 25 mar. 2015 sul­la re­spon­sa­bi­li­tà ci­vi­le in ma­te­ria nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021860).

20 RS 732.441

Art. 16 Accertamenti preliminari  

1 Su do­man­da del ri­chie­den­te, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le ef­fet­tua ac­cer­ta­men­ti pre­li­mi­na­ri per sta­bi­li­re se e a qua­li con­di­zio­ni pos­sa es­se­re ri­la­scia­ta una li­cen­za in vir­tù del pre­sen­te ca­pi­to­lo.

2 Gli ac­cer­ta­men­ti pre­li­mi­na­ri non dan­no di­rit­to al­la li­cen­za.

3 Le con­di­zio­ni già esa­mi­na­te per il ri­la­scio del­la li­cen­za de­vo­no es­se­re ri­ve­du­te ai fi­ni del­la de­ci­sio­ne, so­lo se la si­tua­zio­ne rea­le o giu­ri­di­ca si è mo­di­fi­ca­ta do­po gli ac­cer­ta­men­ti pre­li­mi­na­ri o se so­no ve­nu­ti al­la lu­ce nuo­vi fat­ti.

Art. 17 Rappresentanze diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali, depositi doganali, depositi franchi doganali ed enclavi doganali svizzere 21  

So­no equi­pa­ra­te a im­por­ta­zio­ni ed espor­ta­zio­ni le for­ni­tu­re:

a.
in pro­ve­nien­za o a de­sti­na­zio­ne di rap­pre­sen­tan­ze di­plo­ma­ti­che o con­so­la­ri;
b.
in pro­ve­nien­za o a de­sti­na­zio­ne di or­ga­niz­za­zio­ni in­ter­na­zio­na­li;
c.
in pro­ve­nien­za o a de­sti­na­zio­ne di de­po­si­ti do­ga­na­li aper­ti, de­po­si­ti di mer­ci di gran con­su­mo, de­po­si­ti fran­chi do­ga­na­li o en­cla­vi do­ga­na­li.

21 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 4 n. 31 dell’O del 1° nov. 2006 sul­le do­ga­ne, in vi­go­re dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).

Art. 18 Durata di validità  

Le li­cen­ze so­no ri­la­scia­te per un pe­rio­do di do­di­ci me­si al mas­si­mo e pos­so­no es­se­re pro­ro­ga­te di sei me­si al mas­si­mo.

Art. 1922  

22 Abro­ga­to dall’all. 8 n. 1 dell’O del 3 giu. 2016 sul con­trol­lo dei be­ni a du­pli­ce im­pie­go, con ef­fet­to dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2195).

Art. 20 Conservazione della documentazione  

Tut­ta la do­cu­men­ta­zio­ne es­sen­zia­le per l’ot­te­ni­men­to del­la li­cen­za dev’es­se­re con­ser­va­ta per cin­que an­ni dal ri­la­scio del­la li­cen­za e pre­sen­ta­ta, su ri­chie­sta, al­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti.

Art. 21 Obbligo di notifica  

1 Nel tra­spor­to di ma­te­ria­li nu­clea­ri, il ti­to­la­re del­la li­cen­za è te­nu­to a no­ti­fi­ca­re all’IF­SN in par­ti­co­la­re i se­guen­ti even­ti e ri­scon­tri at­ti­nen­ti al set­to­re del­la si­cu­rez­za in­ter­na:23

a.
su­pe­ra­men­to dei va­lo­ri li­mi­te re­la­ti­vi all’in­ten­si­tà di do­se, all’at­ti­vi­tà o al­la con­ta­mi­na­zio­ne;
b.
di­fet­ti tec­ni­ci dei con­te­ni­to­ri de­sti­na­ti al tra­spor­to sog­get­ti all’ob­bli­go d’omo­lo­ga­zio­ne;
c.
al­tri even­ti e ri­scon­tri che com­pro­met­to­no o pos­so­no com­pro­met­te­re la si­cu­rez­za in­ter­na.

2 Egli de­ve no­ti­fi­ca­re sen­za in­du­gio all’IF­SN i se­guen­ti even­ti e ri­scon­tri at­ti­nen­ti al set­to­re del­la si­cu­rez­za ester­na:24

a.
sa­bo­tag­gio e ten­ta­ti­vo di sa­bo­tag­gio;
b.
mi­nac­cia di at­ten­ta­to con bom­ba;
c.
ri­cat­to e pre­sa di ostag­gi;
d.
di­sfun­zio­ni, dan­ni o gua­sti a di­spo­si­ti­vi e si­ste­mi di si­cu­rez­za ester­ni che per­du­ra­no ol­tre le 24 ore;
e.
al­tri even­ti e ri­scon­tri che pre­giu­di­ca­no o pos­so­no pre­giu­di­ca­re la si­cu­rez­za ester­na.

3 Per ogni even­to o ri­scon­tro egli de­ve pre­sen­ta­re all’IF­SN un rap­por­to. Il rap­por­to su­gli even­ti e ri­scon­tri at­ti­nen­ti al set­to­re del­la si­cu­rez­za dev’es­se­re al­le­sti­to se­con­do l’al­le­ga­to 6. Il rap­por­to re­la­ti­vo al set­to­re del­la si­cu­rez­za dev’es­se­re pre­sen­ta­to e clas­si­fi­ca­to en­tro 30 gior­ni.25

23 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

24 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

25 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Capitolo 4: Impianti nucleari

Sezione 1: Autorizzazione di massima

Art. 22 Impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo  

1 Gli im­pian­ti nu­clea­ri non ne­ces­si­ta­no di un’au­to­riz­za­zio­ne di mas­si­ma, se la fre­quen­za di tut­ti gli in­ci­den­ti di cui all’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­si 2 e 3 con una do­se ri­sul­tan­te su­pe­rio­re a 1 mSv per gli in­di­vi­dui del­la po­po­la­zio­ne am­mon­ta al mas­si­mo a 10–6 all’an­no; in ag­giun­ta, per i de­po­si­ti in­ter­me­di e i de­po­si­ti in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di, la som­ma del­le at­ti­vi­tà di tut­ti i nu­cli­di da de­po­si­ta­re non de­ve su­pe­ra­re 1016 g LL con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 3 co­lon­na 9 ORaP26.27

2 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve la me­to­di­ca e le con­di­zio­ni mar­gi­na­li per l’ana­li­si de­gli in­ci­den­ti ri­chie­sta dal ca­po­ver­so 1.28

26RS814.501

27 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 11 n. 4 dell’O del 26 apr. 2017 sul­la ra­dio­pro­te­zio­ne, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).

28 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 23 Documentazione relativa alla domanda  

Il ri­chie­den­te di un’au­to­riz­za­zio­ne di mas­si­ma de­ve pre­sen­ta­re la do­cu­men­ta­zio­ne se­guen­te:

a.
il rap­por­to re­la­ti­vo al­la si­cu­rez­za in­ter­na ed ester­na, da cui ri­sul­ta­no:
1.
le ca­rat­te­ri­sti­che del si­to;
2.
lo sco­po e gli ele­men­ti prin­ci­pa­li del pro­get­to;
3.
la pre­vi­sta espo­si­zio­ne a ra­dia­zio­ni nei din­tor­ni dell’im­pian­to;
4.
i da­ti or­ga­niz­za­ti­vi e di per­so­na­le im­por­tan­ti;
5.
inol­tre per de­po­si­ti in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di, la si­cu­rez­za a lun­go ter­mi­ne;
b.
il rap­por­to d’im­pat­to am­bien­ta­le;
c.
il rap­por­to sul­la con­for­mi­tà con la pia­ni­fi­ca­zio­ne del ter­ri­to­rio;
d.
una con­ce­zio­ne per la di­sat­ti­va­zio­ne o per la fa­se di os­ser­va­zio­ne e la chiu­su­ra dell’im­pian­to;
e.
la pro­va del­lo smal­ti­men­to del­le sco­rie ra­dioat­ti­ve pro­dot­te.

Sezione 2: Licenza di costruzione ed esecuzione

Art. 24 Domanda  

1 Chi ri­chie­de una li­cen­za di co­stru­zio­ne de­ve di­mo­stra­re che:

a.
i prin­ci­pi di cui agli ar­ti­co­li 7–12 pos­so­no es­se­re ri­spet­ta­ti;
b.29
c.
per im­pian­ti nu­clea­ri con un esi­guo po­ten­zia­le di pe­ri­co­lo i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 22 so­no ri­spet­ta­ti.

2 De­ve a tal fi­ne for­ni­re la se­guen­te do­cu­men­ta­zio­ne:

a.
gli at­ti re­la­ti­vi al­la li­cen­za di co­stru­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 4;
b.
il rap­por­to d’im­pat­to am­bien­ta­le;
c.
il rap­por­to sul­la con­for­mi­tà con la pia­ni­fi­ca­zio­ne ter­ri­to­ria­le;
d.
il pro­gram­ma di ge­stio­ne del­la qua­li­tà per la fa­se di pro­get­ta­zio­ne e di co­stru­zio­ne;
e.
il con­cet­to di pro­te­zio­ne in ca­so di emer­gen­za;
f.
il pia­no di di­sat­ti­va­zio­ne o il pro­get­to per la fa­se di os­ser­va­zio­ne e il pia­no per la chiu­su­ra dell’im­pian­to;
g.
il rap­por­to sul­la con­for­mi­tà del pro­get­to con l’au­to­riz­za­zio­ne di mas­si­ma.

3 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve il ge­ne­re, il con­te­nu­to, la for­ma e il nu­me­ro di esem­pla­ri del­la ne­ces­sa­ria do­cu­men­ta­zio­ne.30

29 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, con ef­fet­to dal 1° gen. 2018 (RU 20177107).

30 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 25 Programma di gestione della qualità  

1 Nel pro­gram­ma di ge­stio­ne del­la qua­li­tà, il ri­chie­den­te de­ve il­lu­stra­re l’or­ga­niz­za­zio­ne e i pro­ces­si re­la­ti­vi al­le fa­si di pro­get­ta­zio­ne e co­stru­zio­ne, com­pre­si i mec­ca­ni­smi di col­la­bo­ra­zio­ne tra ri­chie­den­te e dit­te in­ca­ri­ca­te, co­me pu­re tra ri­chie­den­te e au­to­ri­tà pre­po­ste al ri­la­scio del­la li­cen­za e au­to­ri­tà di vi­gi­lan­za.

2 Il pro­gram­ma di ge­stio­ne del­la qua­li­tà de­ve te­ner con­to del­lo sta­to at­tua­le del­la tec­ni­ca in ma­te­ria di si­cu­rez­za nu­clea­re in­ter­na ed ester­na.

3 Il ri­chie­den­te è te­nu­to a fa­re ve­ri­fi­ca­re pe­rio­di­ca­men­te il pro­gram­ma da or­ga­ni ester­ni in ba­se agli at­tua­li stan­dard in­du­stria­li e, all’oc­cor­ren­za, ad ag­gior­nar­lo.

4 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve i re­qui­si­ti det­ta­glia­ti cui de­ve adem­pie­re il pro­gram­ma di ge­stio­ne del­la qua­li­tà.31

31 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 26 Nullaosta  

1 Per quan­to con­cer­ne gli edi­fi­ci e le par­ti dell’im­pian­to che ne­ces­si­ta­no del nul­lao­sta con­for­me­men­te al­la li­cen­za di co­stru­zio­ne, l’IF­SN ri­la­scia il nul­lao­sta per:32

a.
la rea­liz­za­zio­ne di par­ti del­la co­stru­zio­ne, com­pre­si ele­men­ti di rin­for­zo in­ce­men­ta­ti e la po­sa dell’ar­ma­tu­ra o il mon­tag­gio di ele­men­ti del­la co­stru­zio­ne in ac­cia­io, co­me pu­re per la me­to­di­ca in ca­so di in­ter­ven­ti nel­la co­stru­zio­ne grez­za e per rin­for­zi po­sa­ti suc­ces­si­va­men­te;
b.
la fab­bri­ca­zio­ne dei com­po­nen­ti mec­ca­ni­ci prin­ci­pa­li;
c.
il mon­tag­gio di si­ste­mi mec­ca­ni­ci ed elet­tri­ci, com­pre­sa la re­la­ti­va stru­men­ta­zio­ne di con­trol­lo, co­me pu­re per gli equi­pag­gia­men­ti di si­cu­rez­za ester­na.

2 Per ot­te­ne­re il nul­lao­sta, il ri­chie­den­te de­ve inol­tra­re la do­cu­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­ria per la va­lu­ta­zio­ne del­la do­man­da co­me pre­vi­sto nell’al­le­ga­to 4.

3 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve il ge­ne­re, il con­te­nu­to, la for­ma e il nu­me­ro di esem­pla­ri del­la ne­ces­sa­ria do­cu­men­ta­zio­ne.33

32 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

33 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 27 Documentazione relativa alla costruzione  

1 Il ti­to­la­re del­la li­cen­za de­ve po­ter do­cu­men­ta­re in qual­sia­si mo­men­to in ma­nie­ra chia­ra la rea­liz­za­zio­ne del­la co­stru­zio­ne non­ché la fab­bri­ca­zio­ne e il mon­tag­gio de­gli equi­pag­gia­men­ti tec­ni­ci, co­me pu­re i con­trol­li e gli esa­mi ese­gui­ti.

2 Egli de­ve con­ser­va­re in ma­nie­ra si­cu­ra la do­cu­men­ta­zio­ne fi­no al­la con­clu­sio­ne del­la di­sat­ti­va­zio­ne o fi­no al­la chiu­su­ra dell’im­pian­to o fi­no al­la sca­den­za del ter­mi­ne di sor­ve­glian­za.

3 Le mo­di­fi­che all’im­pian­to, com­pre­sa la di­sat­ti­va­zio­ne o la chiu­su­ra, de­vo­no es­se­re ag­gior­na­te nel­la do­cu­men­ta­zio­ne.

4 A con­clu­sio­ne del­la di­sat­ti­va­zio­ne, il ti­to­la­re del­la li­cen­za de­ve con­se­gna­re la do­cu­men­ta­zio­ne all’IF­SN, do­po la chiu­su­ra dell’im­pian­to o la sca­den­za del ter­mi­ne di sor­ve­glian­za al Di­par­ti­men­to.34

5 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve i re­qui­si­ti det­ta­glia­ti con­cer­nen­ti la do­cu­men­ta­zio­ne e la sua con­ser­va­zio­ne.35

34 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

35 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Sezione 3: Licenza d’esercizio

Art. 28 Documentazione relativa alla domanda  

1 Il ri­chie­den­te di una li­cen­za d’eser­ci­zio de­ve pre­sen­ta­re la do­cu­men­ta­zio­ne se­guen­te:

a.
i per­ti­nen­ti do­cu­men­ti or­ga­niz­za­ti­vi e tec­ni­ci pre­vi­sti nell’al­le­ga­to 3;
b.
gli at­ti re­la­ti­vi al­la li­cen­za d’eser­ci­zio pre­vi­sti nell’al­le­ga­to 4;
c.
la pro­va del­la pro­te­zio­ne as­si­cu­ra­ti­va;
d.
il rap­por­to sul­la con­for­mi­tà dell’im­pian­to all’au­to­riz­za­zio­ne di mas­si­ma e al­la li­cen­za di co­stru­zio­ne.

2 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve il ge­ne­re, il con­te­nu­to, la for­ma e il nu­me­ro di esem­pla­ri del­la ne­ces­sa­ria do­cu­men­ta­zio­ne.36

36 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 29 Nullaosta  

1 La li­cen­za d’eser­ci­zio pre­ve­de, se­gna­ta­men­te per le se­guen­ti fa­si del­la mes­sa in eser­ci­zio, l’ob­bli­go del nul­lao­sta per:

a.
il pri­mo im­ma­gaz­zi­na­men­to di com­bu­sti­bi­le nu­clea­re;
b.
il pri­mo ca­ri­ca­men­to di com­bu­sti­bi­le;
c.
la pri­ma cri­ti­ci­tà;
d.
le ul­te­rio­ri fa­si se­con­do il pro­gram­ma di mes­sa in eser­ci­zio;
e.
il fun­zio­na­men­to con­ti­nuo nel pri­mo ci­clo d’eser­ci­zio;
f.
il pri­mo im­ma­gaz­zi­na­men­to di fu­sti di sco­rie di un cer­to ti­po;
g.
l’im­ma­gaz­zi­na­men­to di con­te­ni­to­ri per il tra­spor­to e il de­po­si­to con ele­men­ti di com­bu­sti­bi­le esau­sti o sco­rie al­ta­men­te at­ti­ve.

2 Per ot­te­ne­re il nul­lao­sta, il ri­chie­den­te de­ve inol­tra­re la do­cu­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­ria al­la va­lu­ta­zio­ne del­la do­man­da co­me pre­vi­sto nell’al­le­ga­to 4.

3 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve il ge­ne­re, il con­te­nu­to, la for­ma e il nu­me­ro di esem­pla­ri del­la ne­ces­sa­ria do­cu­men­ta­zio­ne.37

37 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 30 Requisiti in materia di organizzazione  

1 L’eser­ci­zio dell’im­pian­to nu­clea­re dev’es­se­re or­ga­niz­za­to in mo­do che la re­spon­sa­bi­li­tà, al­me­no per i se­guen­ti set­to­ri di at­ti­vi­tà e aree spe­ci­fi­che, pos­sa es­se­re as­sun­ta dall’or­ga­niz­za­zio­ne stes­sa:

a.
eser­ci­zio dell’im­pian­to in tut­te le con­di­zio­ni d’eser­ci­zio;
b.
ma­nu­ten­zio­ne, tec­ni­ca dei ma­te­ria­li e di ve­ri­fi­ca non­ché as­si­sten­za tec­ni­ca;
c.
pro­get­ta­zio­ne e sor­ve­glian­za del noc­cio­lo del reat­to­re;
d.
ra­dio­pro­te­zio­ne e sco­rie ra­dioat­ti­ve;
e.
chi­mi­ca dell’ac­qua e im­pie­go di so­stan­ze chi­mi­che au­si­lia­rie;
f.
pia­ni­fi­ca­zio­ne in ca­so di emer­gen­za e pre­pa­ra­zio­ne al­le si­tua­zio­ni di emer­gen­za;
g.
sor­ve­glian­za e va­lu­ta­zio­ne del­la si­cu­rez­za nu­clea­re;
h.
si­cu­rez­za ester­na;
i.
ga­ran­zia del­la qua­li­tà sul­le pre­sta­zio­ni for­ni­te dai man­da­ta­ri;
j.
for­ma­zio­ne e per­fe­zio­na­men­to del per­so­na­le;
k.
pro­mo­zio­ne del­la con­sa­pe­vo­lez­za in ma­te­ria di si­cu­rez­za.

2 Il ti­to­la­re del­la li­cen­za de­ve sud­di­vi­de­re il per­so­na­le in un nu­me­ro con­trol­la­bi­le e non trop­po gran­de di uni­tà or­ga­niz­za­ti­ve, ognu­na di­ret­ta da una per­so­na re­spon­sa­bi­le. Per le fun­zio­ni di­ret­ti­ve de­vo­no es­se­re de­si­gna­ti i so­sti­tu­ti.

3 Egli de­ve co­sti­tui­re un grup­po in­ca­ri­ca­to di ana­liz­za­re even­ti e ri­scon­tri aven­ti per cau­sa dei fat­to­ri uma­ni, di pro­por­re mi­su­re mi­glio­ra­ti­ve e sor­ve­gliar­ne l’at­tua­zio­ne.

4 De­si­gna un or­ga­no re­spon­sa­bi­le dell’eser­ci­zio tec­ni­co dell’im­pian­to nu­clea­re, do­ta­to del­le ne­ces­sa­rie com­pe­ten­ze e ri­sor­se e che si as­su­ma la re­spon­sa­bi­li­tà del­le de­ci­sio­ni in ma­te­ria di si­cu­rez­za in­ter­na ed ester­na.

5 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve i re­qui­si­ti det­ta­glia­ti in ma­te­ria di or­ga­niz­za­zio­ne.38

38 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 31 Sistema di gestione della qualità per l’esercizio  

Il si­ste­ma di ge­stio­ne del­la qua­li­tà per l’eser­ci­zio de­ve adem­pie­re in par­ti­co­la­re i se­guen­ti re­qui­si­ti:

a.
le re­spon­sa­bi­li­tà e le com­pe­ten­ze re­la­ti­ve ai pro­ces­si in­ter­ni dell’or­ga­niz­za­zio­ne de­vo­no es­se­re uni­vo­ca­men­te de­fi­ni­te sia sul pia­no og­get­ti­vo sia su quel­lo for­ma­le;
b.
le at­ti­vi­tà im­por­tan­ti ai fi­ni del­la si­cu­rez­za in­ter­na ed ester­na de­vo­no es­se­re in­se­ri­te in un cir­cui­to ge­stio­na­le, pia­ni­fi­ca­te si­ste­ma­ti­ca­men­te, svol­te, con­trol­la­te, do­cu­men­ta­te, ve­ri­fi­ca­te e ade­gua­te pe­rio­di­ca­men­te sul pia­no sia in­ter­no sia ester­no;
c.
es­so de­ve cor­ri­spon­de­re al­lo sta­to at­tua­le del­la tec­ni­ca in ma­te­ria di si­cu­rez­za nu­clea­re in­ter­na ed ester­na.

Sezione 4: Esercizio

Art. 32 Manutenzione  

1 Il ti­to­la­re del­la li­cen­za è te­nu­to ad al­le­sti­re pro­gram­mi si­ste­ma­ti­ci per la ma­nu­ten­zio­ne de­gli equi­pag­gia­men­ti ri­le­van­ti dal pro­fi­lo del­la si­cu­rez­za in­ter­na ed ester­na, non­ché ad at­tua­re le mi­su­re mi­glio­ra­ti­ve pre­vi­ste, se­gna­ta­men­te per:

a.
la ma­nu­ten­zio­ne;
b.
gli esa­mi non di­strut­ti­vi pe­rio­di­ci;
c.
i te­st di fun­zio­na­men­to pe­rio­di­ci.

2 Qua­lo­ra con­sta­ti di­ver­gen­ze ri­spet­to al­lo sta­to pre­vi­sto, de­ve ese­gui­re i per­ti­nen­ti la­vo­ri per ri­pri­sti­na­re ta­le sta­to.

3 Per la ma­nu­ten­zio­ne de­vo­no es­se­re im­pie­ga­ti esclu­si­va­men­te pro­ce­di­men­ti, equi­pag­gia­men­ti e per­so­na­le qua­li­fi­ca­ti.

4 Il ti­to­la­re del­la li­cen­za de­ve do­cu­men­ta­re e va­lu­ta­re pe­rio­di­ca­men­te i ri­sul­ta­ti del­la ma­nu­ten­zio­ne. All’oc­cor­ren­za, de­ve com­ple­ta­re i pro­gram­mi.

Art. 33 Valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna  

1 Il ti­to­la­re del­la li­cen­za de­ve ef­fet­tua­re va­lu­ta­zio­ni si­ste­ma­ti­che del­la si­cu­rez­za in­ter­na nei se­guen­ti set­to­ri:

a.
ri­per­cus­sio­ni di mo­di­fi­che dell’im­pian­to, di even­ti e ri­scon­tri sul­la si­cu­rez­za dell’im­pian­to e in par­ti­co­la­re sul ri­schio; la va­lu­ta­zio­ne del ri­schio av­vie­ne fra l’al­tro me­dian­te un’ana­li­si pro­ba­bi­li­sti­ca di si­cu­rez­za (APS) ag­gior­na­ta e spe­ci­fi­ca al­la cen­tra­le;
b.
espe­rien­za d’eser­ci­zio re­la­ti­va agli equi­pag­gia­men­ti elet­tri­ci e mec­ca­ni­ci ri­le­van­ti dal pun­to di vi­sta del­la si­cu­rez­za, agli ele­men­ti di com­bu­sti­bi­le, al­le co­stru­zio­ni ri­le­van­ti dal pun­to di vi­sta del­la si­cu­rez­za e al­la chi­mi­ca dell’ac­qua;
c.
ra­dio­pro­te­zio­ne e sco­rie ra­dioat­ti­ve;
d.
or­ga­niz­za­zio­ne e per­so­na­le;
e.
pia­ni­fi­ca­zio­ne in ca­so di emer­gen­za;
f.
cri­te­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 44 ca­po­ver­so 1.

2 De­ve al­le­sti­re va­lu­ta­zio­ni si­ste­ma­ti­che del­la si­cu­rez­za ester­na nei se­guen­ti set­to­ri:

a.
con­cet­to di si­cu­rez­za ester­na;
b.
mi­su­re di si­cu­rez­za ester­na.

3 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve i re­qui­si­ti det­ta­glia­ti re­la­ti­vi al­le va­lu­ta­zio­ni si­ste­ma­ti­che del­la si­cu­rez­za in­ter­na ed ester­na.39

39 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 33a Controlli di affidabilità 40  

1 I con­trol­li pe­rio­di­ci di af­fi­da­bi­li­tà di per­so­ne im­pie­ga­te in fun­zio­ni es­sen­zia­li per la si­cu­rez­za in­ter­na ed ester­na de­gli im­pian­ti nu­clea­ri so­no di­sci­pli­na­ti nell’or­di­nan­za dell’8 no­vem­bre 202341 sul con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne (OC­SP).

2 I co­sti del con­trol­lo so­no as­sun­ti dal ser­vi­zio pro­mo­to­re di cui all’ar­ti­co­lo 15 ca­po­ver­so 4 let­te­ra a OC­SP.

40 In­tro­dot­to dall’all. 8 n. II 7 dell’O dell’8 nov. 2023 sui con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).

41 RS 128.31

Art. 34 Verifica approfondita della sicurezza nelle centrali nucleari 42  

1 Il ti­to­la­re di una li­cen­za d’eser­ci­zio per una cen­tra­le nu­clea­re de­ve pro­ce­de­re ogni die­ci an­ni a una ve­ri­fi­ca com­ple­ta del­la si­cu­rez­za (ve­ri­fi­ca pe­rio­di­ca del­la si­cu­rez­za, VPS).

2 A ta­le sco­po de­ve:

a.
il­lu­stra­re e va­lu­ta­re il con­cet­to di si­cu­rez­za in­ter­na, non­ché la ge­stio­ne d’eser­ci­zio e il re­la­ti­vo an­da­men­to;
b.
ef­fet­tua­re un’ana­li­si de­ter­mi­ni­sti­ca di si­cu­rez­za e un’APS;
c.
il­lu­stra­re e va­lu­ta­re glo­bal­men­te il li­vel­lo di si­cu­rez­za;
d.
il­lu­stra­re e va­lu­ta­re se l’or­ga­niz­za­zio­ne e il per­so­na­le sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za.

3 La do­cu­men­ta­zio­ne re­la­ti­va al­la VPS de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta all’IF­SN al più tar­di due an­ni pri­ma del­la con­clu­sio­ne di un de­cen­nio d’eser­ci­zio.

4 Per il pe­rio­do suc­ces­si­vo al quar­to de­cen­nio d’eser­ci­zio de­ve es­se­re inol­tre pre­sen­ta­ta, qua­le par­te in­te­gran­te del­la VPS, una pro­va del­la si­cu­rez­za per l’eser­ci­zio a lun­go ter­mi­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 34a.

5 L’IF­SN di­sci­pli­na me­dian­te di­ret­ti­ve i re­qui­si­ti det­ta­glia­ti con­cer­nen­ti la VPS. Può pre­ve­de­re age­vo­la­zio­ni per le cen­tra­li nu­clea­ri per il pe­rio­do suc­ces­si­vo al­la mes­sa fuo­ri ser­vi­zio de­fi­ni­ti­va op­pu­re eso­ne­rar­le in­te­gral­men­te dall’ob­bli­go di pre­sen­ta­re una VPS.

42 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 26 apr. 2017, in vi­go­re dal 1° giu. 2017 (RU 20172829).

Art. 34a Prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine 43  

1 La pro­va del­la si­cu­rez­za per l’eser­ci­zio a lun­go ter­mi­ne con­tie­ne se­gna­ta­men­te le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
la du­ra­ta d’eser­ci­zio sul­la qua­le si ba­sa;
b.
la pro­va che i li­mi­ti di pro­get­ta­zio­ne del­le par­ti dell’im­pian­to ri­le­van­ti per la si­cu­rez­za in­ter­na non sa­ran­no rag­giun­ti nell’am­bi­to del­la du­ra­ta d’eser­ci­zio pro­gram­ma­ta;
c.
le mi­su­re di rie­qui­pag­gia­men­to e di mi­glio­ra­men­to tec­ni­co o or­ga­niz­za­ti­vo pre­vi­ste per la du­ra­ta d’eser­ci­zio pro­gram­ma­ta;
d.
le mi­su­re pre­vi­ste, nell’am­bi­to del­la du­ra­ta d’eser­ci­zio pro­gram­ma­ta, per as­si­cu­ra­re un or­ga­ni­co suf­fi­cien­te e le ne­ces­sa­rie co­no­scen­ze spe­cia­li­sti­che;

2 L’IF­SN di­sci­pli­na me­dian­te di­ret­ti­ve i re­qui­si­ti det­ta­glia­ti con­cer­nen­ti la pro­va del­la si­cu­rez­za per l’eser­ci­zio a lun­go ter­mi­ne.

43 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 apr. 2017, in vi­go­re dal 1° giu. 2017 (RU 20172829).

Art. 35 Sorveglianza dell’invecchiamento  

1 Sul­la ba­se del pro­gram­ma di sor­ve­glian­za dell’in­vec­chia­men­to, il ti­to­la­re del­la li­cen­za de­ve pro­ce­de­re a una sor­ve­glian­za si­ste­ma­ti­ca dell’in­vec­chia­men­to di tut­ti gli equi­pag­gia­men­ti e di tut­te le co­stru­zio­ni, il cui fun­zio­na­men­to e la cui in­te­gri­tà so­no im­por­tan­ti ai fi­ni del­la si­cu­rez­za in­ter­na ed ester­na.

2 Egli de­ve va­lu­ta­re i ri­sul­ta­ti di ta­le pro­gram­ma, de­dur­ne mi­su­re mi­glio­ra­ti­ve e at­tuar­le.

3 Sul­la ba­se del pro­gram­ma di sor­ve­glian­za dell’in­vec­chia­men­to, de­ve do­cu­men­ta­re l’av­ve­nu­ta ve­ri­fi­ca dell’im­pian­to re­la­ti­va­men­te agli ef­fet­ti dell’in­vec­chia­men­to e ag­gior­na­re pe­rio­di­ca­men­te il pro­gram­ma con­for­me­men­te al­lo sta­to at­tua­le dell’im­pian­to.

4 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­ta di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve i me­to­di e la por­ta­ta del­la sor­ve­glian­za dell’in­vec­chia­men­to.44

44 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 36 Stato attuale della scienza e della tecnica e esperienze d’esercizio in impianti paragonabili  

1 Il ti­to­la­re del­la li­cen­za de­ve man­te­ner­si ag­gior­na­to ri­guar­do all’evo­lu­zio­ne del­la scien­za nel suo am­bi­to di at­ti­vi­tà, e se­gui­re in par­ti­co­la­re la ri­cer­ca; de­ve va­lu­ta­re in che mi­su­ra da que­ste co­no­scen­ze pos­so­no es­se­re trat­te con­clu­sio­ni per la si­cu­rez­za del suo im­pian­to.

2 De­ve se­gui­re l’evo­lu­zio­ne del­la tec­ni­ca, com­pre­si gli aspet­ti le­ga­ti all’or­ga­niz­za­zio­ne e al per­so­na­le, e ve­ri­fi­ca­re in che mi­su­ra pos­so­no es­se­re trat­te con­clu­sio­ni per la si­cu­rez­za in­ter­na ed ester­na del suo im­pian­to. A ta­le sco­po so­no de­ter­mi­nan­ti in par­ti­co­la­re:

a.
le nor­me tec­ni­che ri­co­no­sciu­te in Sviz­ze­ra e all’este­ro;
b.
le nor­ma­ti­ve in ma­te­ria di tec­ni­ca nu­clea­re del Pae­se for­ni­to­re dell’im­pian­to nu­clea­re e di al­tri Pae­si;
c.
le rac­co­man­da­zio­ni di or­ga­niz­za­zio­ni in­ter­na­zio­na­li;
d.
lo sta­to at­tua­le del­la tec­ni­ca in im­pian­ti nu­clea­ri pa­ra­go­na­bi­li e in al­tri im­por­tan­ti im­pian­ti tec­ni­ci.

3 De­ve se­gui­re le espe­rien­ze d’eser­ci­zio di im­pian­ti pa­ra­go­na­bi­li e va­lu­tar­ne l’im­por­tan­za per il suo im­pian­to.

Art. 37 Rapporti periodici  

1 Il ti­to­la­re del­la li­cen­za pre­sen­ta all’IF­SN i rap­por­ti di va­lu­ta­zio­ne del­lo sta­to e dell’eser­ci­zio dell’im­pian­to se­con­do l’al­le­ga­to 5.45

2 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve i re­qui­si­ti per il ge­ne­re, il con­te­nu­to, la for­ma e il nu­me­ro di esem­pla­ri dei sud­det­ti rap­por­ti.46

45 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

46 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 38 Obblighi di notifica nel settore della sicurezza interna 47  

1 Il ti­to­la­re di una li­cen­za d’eser­ci­zio no­ti­fi­ca all’IF­SN pri­ma del­la lo­ro ese­cu­zio­ne in par­ti­co­la­re le se­guen­ti at­ti­vi­tà:

a.
ar­re­sti pia­ni­fi­ca­ti del reat­to­re;
b.
riat­ti­va­zio­ne del reat­to­re do­po il suo ar­re­sto per di­stur­bi di fun­zio­na­men­to;
c.
la­vo­ri in cui si pre­ve­de una do­se col­let­ti­va su­pe­rio­re a 50 mSv;
d.
ri­la­sci ra­dioat­ti­vi nell’am­bien­te pia­ni­fi­ca­ti ma non di rou­ti­ne;
e.
so­sti­tu­zio­ne del car­bo­ne at­ti­vo nei fil­tri d’emer­gen­za ne­gli im­pian­ti di ven­ti­la­zio­ne;
f.
pia­ni­fi­ca­zio­ne ed ese­cu­zio­ne di eser­ci­ta­zio­ni d’emer­gen­za;
g.
te­st su si­ste­mi o com­po­nen­ti ri­le­van­ti per la si­cu­rez­za.

2 Egli no­ti­fi­ca all’IF­SN le se­guen­ti at­ti­vi­tà:

a.
mo­di­fi­che dell’im­pian­to, che non so­no sog­get­te ad au­to­riz­za­zio­ne o nul­lao­sta;
b.
mo­di­fi­che so­stan­zia­li al­la do­cu­men­ta­zio­ne se­con­do gli ar­ti­co­li 27 e 41.

3 Egli no­ti­fi­ca all’IF­SN i se­guen­ti even­ti e ri­scon­tri:

a.
even­ti che com­pro­met­to­no o pos­so­no com­pro­met­te­re la si­cu­rez­za;
b.
al­tri even­ti di in­te­res­se pub­bli­co;
c.
ri­scon­tri che pos­so­no com­pro­met­te­re la si­cu­rez­za e non han­no pro­vo­ca­to un even­to.

4 Per ogni even­to o ri­scon­tro pre­sen­ta all’IF­SN i ne­ces­sa­ri rap­por­ti al­le­sti­ti se­con­do l’al­le­ga­to 6.

5 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve la pro­ce­du­ra da se­gui­re per le no­ti­fi­che se­con­do i ca­po­ver­si 1 e 2 e per la clas­si­fi­ca­zio­ne di even­ti e ri­scon­tri se­con­do il ca­po­ver­so 3.

47 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 39 Obblighi di notifica nel settore della sicurezza esterna 48  

1 Il ti­to­la­re di una li­cen­za d’eser­ci­zio no­ti­fi­ca all’IF­SN pri­ma del­la lo­ro ese­cu­zio­ne in par­ti­co­la­re le se­guen­ti at­ti­vi­tà:

a.49
b.
eser­ci­ta­zio­ni im­por­tan­ti per la si­cu­rez­za ester­na in col­la­bo­ra­zio­ne con or­ga­ni mi­li­ta­ri, can­to­na­li o co­mu­na­li;
c.
at­ti­vi­tà straor­di­na­rie at­ti­nen­ti al­la si­cu­rez­za ester­na.

2 Egli no­ti­fi­ca sen­za in­du­gio all’IF­SN i se­guen­ti even­ti e ri­scon­tri:

a.
at­ti di vio­len­za con­tro il per­so­na­le;
b.
sa­bo­tag­gio e ten­ta­ti­vo di sa­bo­tag­gio;
c.
mi­nac­cia di at­ten­ta­to con bom­ba;
d.
ri­cat­to e pre­sa d’ostag­gi;
e.
di­sfun­zio­ni, dan­ni o gua­sti a di­spo­si­ti­vi e si­ste­mi di si­cu­rez­za ester­na che per­du­ra­no ol­tre 24 ore;
f.
even­ti ne­gli im­pian­ti nu­clea­ri o nei lo­ro din­tor­ni, che so­no da ri­con­dur­re a in­ter­ven­ti non au­to­riz­za­ti o che ne fan­no sup­por­re l’esi­sten­za;
g.
al­tri even­ti e ri­scon­tri che pre­giu­di­ca­no o pos­so­no pre­giu­di­ca­re la si­cu­rez­za ester­na.

3 Per ogni even­to o ri­scon­tro pre­sen­ta sen­za in­du­gio all’IF­SN un rap­por­to en­tro 30 gior­ni. Il rap­por­to de­ve es­se­re clas­si­fi­ca­to.

48 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

49 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 31 mag. 2024, con ef­fet­to dal 1° lug. 2024 (RU 2024280).

Art. 40 Modifiche soggette a nullaosta  

1 So­no con­si­de­ra­te di re­go­la mo­di­fi­che non es­sen­zia­li in de­ro­ga al­la li­cen­za e sog­get­te a nul­lao­sta se­con­do l’ar­ti­co­lo 65 ca­po­ver­so 3 LE­Nu in par­ti­co­la­re:

a.
le mo­di­fi­che a co­stru­zio­ni, par­ti d’im­pian­to, si­ste­mi ed equi­pag­gia­men­ti clas­si­fi­ca­ti per la si­cu­rez­za in­ter­na o ester­na, non­ché a di­spo­si­ti­vi im­por­tan­ti per la si­cu­rez­za in­ter­na o ester­na, nel­la mi­su­ra in cui le at­tua­li fun­zio­ni di si­cu­rez­za in­ter­na ed ester­na ven­go­no man­te­nu­te in­tat­te o mi­glio­ra­te;
b.
le se­guen­ti mo­di­fi­che al noc­cio­lo del reat­to­re:
1.
mo­di­fi­che al ca­ri­ca­men­to del noc­cio­lo del reat­to­re con ele­men­ti di com­bu­sti­bi­le nel qua­dro del­la so­sti­tu­zio­ne del com­bu­sti­bi­le;
2.
mo­di­fi­che e la­vo­ri di ma­nu­ten­zio­ne a ele­men­ti di com­bu­sti­bi­le e bar­re di con­trol­lo;
3.
au­men­to del tas­so di com­bu­stio­ne am­mis­si­bi­le;
4.
mo­di­fi­che di me­to­di di pro­va;
5.
mo­di­fi­che di cri­te­ri di si­cu­rez­za;
6.
au­men­to nel noc­cio­lo del reat­to­re del­la par­te di ele­men­ti di com­bu­sti­bi­le di os­si­di mi­sti di ura­nio e plu­to­nio fi­no a un mas­si­mo del 50 per cen­to;
c.
mo­di­fi­che so­stan­zia­li ai se­guen­ti do­cu­men­ti:
1.
re­go­la­men­to del­la cen­tra­le e d’eser­ci­zio;
2.
re­go­la­men­to in ca­so d’emer­gen­za;
3.
re­go­la­men­to sul­la ra­dio­pro­te­zio­ne;
4.
spe­ci­fi­che tec­ni­che;
5.
pre­scri­zio­ni e di­ret­ti­ve nel set­to­re del­la si­cu­rez­za ester­na.

2 Per ot­te­ne­re il nul­lao­sta al­le mo­di­fi­che di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re a e b il ri­chie­den­te de­ve for­ni­re la do­cu­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­ria ai fi­ni del­la va­lu­ta­zio­ne del­la do­man­da di cui all’al­le­ga­to 4.

3 Per ot­te­ne­re il nul­lao­sta al­le mo­di­fi­che di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra c egli de­ve for­ni­re la do­cu­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­ria ai fi­ni del­la va­lu­ta­zio­ne del­la do­man­da, uni­ta­men­te a una mo­ti­va­zio­ne del­le mo­di­fi­che.

4 Per mo­di­fi­che re­la­ti­ve a spe­ci­fi­che tec­ni­che de­ve inol­tre il­lu­stra­re i me­to­di e i cri­te­ri tec­ni­ci in ba­se ai qua­li egli va­lu­ta le ri­per­cus­sio­ni del­le mo­di­fi­che sul­la si­cu­rez­za dell’im­pian­to.

5 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve il ge­ne­re, il con­te­nu­to, la for­ma e il nu­me­ro di esem­pla­ri del­la ne­ces­sa­ria do­cu­men­ta­zio­ne.50

50 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 41 Documentazione  

1 Il ti­to­la­re del­la li­cen­za ag­gior­na i do­cu­men­ti or­ga­niz­za­ti­vi e tec­ni­ci di cui all’al­le­ga­to 3 per tut­ta la du­ra­ta d’eser­ci­zio dell’im­pian­to nu­clea­re si­no al­la con­clu­sio­ne del­la di­sat­ti­va­zio­ne ri­spet­ti­va­men­te si­no al­la chiu­su­ra e li ade­gua al­lo sta­to at­tua­le dell’im­pian­to nu­clea­re.

2 De­ve do­cu­men­ta­re chia­ra­men­te in ogni mo­men­to l’eser­ci­zio sul­la ba­se del­le re­la­ti­ve re­gi­stra­zio­ni pre­vi­ste nell’al­le­ga­to 3 e del­le pez­ze giu­sti­fi­ca­ti­ve ine­ren­ti a te­st di fun­zio­na­li­tà e a ope­ra­zio­ni di ma­nu­ten­zio­ne.

3 De­ve con­ser­va­re in mo­do si­cu­ro la do­cu­men­ta­zio­ne si­no al­la con­clu­sio­ne del­la di­sat­ti­va­zio­ne ri­spet­ti­va­men­te si­no al­la chiu­su­ra o si­no al­la sca­den­za del ter­mi­ne di sor­ve­glian­za.

4 A con­clu­sio­ne del­la di­sat­ti­va­zio­ne de­ve con­se­gna­re la do­cu­men­ta­zio­ne all’IF­SN, do­po la chiu­su­ra o do­po la sca­den­za del ter­mi­ne di sor­ve­glian­za al di­par­ti­men­to.51

5 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve i re­qui­si­ti det­ta­glia­ti con­cer­nen­ti la do­cu­men­ta­zio­ne e la sua con­ser­va­zio­ne.52

51 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

52 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 42 Aggiornamento del piano o del progetto per la disattivazione e la chiusura  

1 Ogni die­ci an­ni, il ti­to­la­re di una li­cen­za d’eser­ci­zio ve­ri­fi­ca e ag­gior­na il pia­no per la di­sat­ti­va­zio­ne dell’im­pian­to nu­clea­re op­pu­re, se si trat­ta di un de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di, il pro­get­to per la fa­se di os­ser­va­zio­ne e il pia­no per la chiu­su­ra.

2 Un ag­gior­na­men­to è inol­tre ne­ces­sa­rio se:

a.
so­no sta­te ap­por­ta­te mo­di­fi­che es­sen­zia­li all’im­pian­to;
b.
so­no sta­ti mo­di­fi­ca­ti re­qui­si­ti es­sen­zia­li per la di­sat­ti­va­zio­ne o per la fa­se di os­ser­va­zio­ne e la chiu­su­ra;
c.
im­por­tan­ti svi­lup­pi del­la tec­ni­ca lo im­pon­go­no.
Art. 43 Arresto di centrali nucleari  

1 Il ti­to­la­re di una li­cen­za d’eser­ci­zio per una cen­tra­le nu­clea­re ar­re­sta l’im­pian­to se è adem­piu­to un cri­te­rio di ar­re­sto pre­vi­sto nel­le spe­ci­fi­che tec­ni­che o nel re­go­la­men­to del­la cen­tra­le.

2 Può ri­pren­de­re l’eser­ci­zio con una po­ten­za del reat­to­re su­pe­rio­re al 5 per cen­to so­lo una vol­ta adot­ta­te le mi­su­re ne­ces­sa­rie.

Art. 44 Criteri per la messa fuori servizio temporaneo e il riequipaggiamento di centrali nucleari 53  

1 Il ti­to­la­re di una li­cen­za d’eser­ci­zio de­ve met­te­re sen­za in­du­gio fuo­ri ser­vi­zio tem­po­ra­neo la cen­tra­le nu­clea­re e rie­qui­pag­giar­la se è adem­piu­to uno o più dei se­guen­ti cri­te­ri:

a.
le ana­li­si de­gli in­ci­den­ti mo­stra­no che il raf­fred­da­men­to del noc­cio­lo, nel ca­so di un in­ci­den­te di cui all’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­si 2 e 3, non è più ga­ran­ti­to e di con­se­guen­za si su­pe­ra una do­se di 100 mSv;
b.
l’in­te­gri­tà del cir­cui­to pri­ma­rio non è più ga­ran­ti­ta;
c.
l’in­te­gri­tà del con­te­ni­to­re non è più ga­ran­ti­ta.

2 Nell’ana­li­si di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra a si de­vo­no con­si­de­ra­re gli in­ci­den­ti non ca­gio­na­ti da cau­se na­tu­ra­li con una fre­quen­za an­nua su­pe­rio­re a 10‑6 e gli even­ti na­tu­ra­li con una fre­quen­za an­nua di 10‑4.

3 Il Di­par­ti­men­to fis­sa in un’or­di­nan­za la me­to­di­ca e le con­di­zio­ni mar­gi­na­li per la ve­ri­fi­ca dei cri­te­ri.

53 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).

Sezione 5: Disattivazione

Art. 45 Documentazione relativa al progetto  

Chi è sog­get­to all’ob­bli­go di di­sat­ti­va­zio­ne pre­sen­ta i se­guen­ti do­cu­men­ti ri­guar­dan­ti il pro­get­to di di­sat­ti­va­zio­ne:

a.
il rap­por­to com­pa­ra­ti­vo tra di­ver­se va­rian­ti per le fa­si, per il ca­len­da­rio dei la­vo­ri di di­sat­ti­va­zio­ne e del pre­ve­di­bi­le sta­to fi­na­le, co­me pu­re la mo­ti­va­zio­ne per la va­rian­te scel­ta;
b.
la de­scri­zio­ne del­le sin­go­le fa­si ope­ra­ti­ve e dei mez­zi im­pie­ga­ti a que­sto sco­po, se­gna­ta­men­te l’ac­cer­ta­men­to del­lo sta­to ra­dio­lo­gi­co dell’im­pian­to, lo smon­tag­gio, la scom­po­si­zio­ne e la de­con­ta­mi­na­zio­ne de­gli equi­pag­gia­men­ti, la de­con­ta­mi­na­zio­ne e lo sman­tel­la­men­to de­gli edi­fi­ci;
c.
la pro­ce­du­ra di se­pa­ra­zio­ne del­le sco­rie ra­dioat­ti­ve da quel­le non ra­dioat­ti­ve e lo smal­ti­men­to del­le sco­rie ra­dioat­ti­ve;
d.
i prov­ve­di­men­ti per la ra­dio­pro­te­zio­ne dei la­vo­ra­to­ri e per im­pe­di­re il ri­la­scio di ma­te­ria­le ra­dioat­ti­vo nei din­tor­ni dell’im­pian­to;
e.
i prov­ve­di­men­ti di si­cu­rez­za ester­na;
f.
le ana­li­si in­ci­den­ta­li, se­gna­ta­men­te l’in­di­vi­dua­zio­ne di even­tua­li in­ci­den­ti du­ran­te la di­sat­ti­va­zio­ne, la va­lu­ta­zio­ne del­la fre­quen­za de­gli in­ci­den­ti e del­le lo­ro con­se­guen­ze ra­dio­lo­gi­che, non­ché le con­tro­mi­su­re ed le even­tua­li mi­su­re in ca­so di emer­gen­za;
g.
la pro­va del­la di­spo­ni­bi­li­tà di suf­fi­cien­te per­so­na­le ido­neo e spe­cia­liz­za­to, ne­ces­sa­rio per l’ese­cu­zio­ne e la sor­ve­glian­za dei la­vo­ri di di­sat­ti­va­zio­ne, non­ché di un’ade­gua­ta strut­tu­ra or­ga­niz­za­ti­va con una chia­ra at­tri­bu­zio­ne del­le re­spon­sa­bi­li­tà;
h.
il pro­gram­ma di ge­stio­ne del­la qua­li­tà;
i.
il rap­por­to d’im­pat­to am­bien­ta­le;
j.
l’elen­co di tut­ti i co­sti de­ri­van­ti dal­la di­sat­ti­va­zio­ne, in­clu­si quel­li per lo smal­ti­men­to del­le sco­rie ra­dioat­ti­ve e non ra­dioat­ti­ve e la ga­ran­zia del fi­nan­zia­men­to.
Art. 46 Decisione di disattivazione  

La de­ci­sio­ne di di­sat­ti­va­zio­ne sta­bi­li­sce in par­ti­co­la­re:

a.
la por­ta­ta dei la­vo­ri di di­sat­ti­va­zio­ne;
b.
le sin­go­le fa­si di di­sat­ti­va­zio­ne, se­gna­ta­men­te la du­ra­ta di un’even­tua­le con­fi­na­men­to di si­cu­rez­za dell’im­pian­to nu­clea­re;
c.
i li­mi­ti per il ri­la­scio di so­stan­ze ra­dioat­ti­ve nell’am­bien­te;
d.
la sor­ve­glian­za del­le im­mis­sio­ni di so­stan­ze ra­dioat­ti­ve e dell’ir­rag­gia­men­to di­ret­to;
e.
l’or­ga­niz­za­zio­ne.
Art. 47 Nullaosta  

La de­ci­sio­ne di di­sat­ti­va­zio­ne di­sci­pli­na l’ob­bli­go del nul­lao­sta se­gna­ta­men­te per le se­guen­ti at­ti­vi­tà:

a.54
la pro­ce­du­ra di de­clas­sa­men­to dei ma­te­ria­li pro­dot­ti;
b.
il con­di­zio­na­men­to del­le sco­rie ra­dioat­ti­ve pro­dot­te;
c.55
lo sman­tel­la­men­to di edi­fi­ci do­po la lo­ro de­con­ta­mi­na­zio­ne e de­clas­sa­men­to;
d.
il riu­ti­liz­zo non nu­clea­re di par­ti dell’im­pian­to pri­ma del­la con­clu­sio­ne del­la di­sat­ti­va­zio­ne;
e.
la re­vo­ca di prov­ve­di­men­ti di si­cu­rez­za ester­na;
f.
in ca­so di di­sat­ti­va­zio­ne di cen­tra­li nu­clea­ri, an­che lo smon­tag­gio del re­ci­pien­te in pres­sio­ne del reat­to­re e del­le par­ti dell’edi­fi­cio cir­co­stan­ti.

54 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).

55 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).

Art. 48 Rapporto sulla disattivazione 56  

Chi è sog­get­to all’ob­bli­go di di­sat­ti­va­zio­ne de­ve pre­sen­ta­re all’IF­SN un rap­por­to an­nuo sul­lo sta­to dei la­vo­ri e un rap­por­to fi­na­le.

56 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 49 Obblighi di notifica  

Per gli ob­bli­ghi di no­ti­fi­ca in ca­so di di­sat­ti­va­zio­ne si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia gli ar­ti­co­li 38 e 39.

Capitolo 5: Scorie radioattive

Sezione 1: In generale

Art. 50 Minimizzazione delle scorie radioattive  

Gli im­pian­ti nu­clea­ri de­vo­no es­se­re pro­get­ta­ti, co­strui­ti e ge­sti­ti in mo­do da ri­dur­re al mi­ni­mo, quan­to ad at­ti­vi­tà e vo­lu­me, le sco­rie ra­dioat­ti­ve ri­sul­tan­ti dall’eser­ci­zio e dal­la di­sat­ti­va­zio­ne. A que­sto sco­po è ne­ces­sa­rio se­gna­ta­men­te:

a.
per la co­stru­zio­ne de­gli im­pian­ti nu­clea­ri, sce­glie­re ma­te­ria­li in cui la for­ma­zio­ne dei pro­dot­ti di at­ti­va­zio­ne è esi­gua;
b.
nell’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti nu­clea­ri, li­mi­ta­re al­lo stret­to ne­ces­sa­rio i ma­te­ria­li di con­su­mo nel­la zo­na con­trol­la­ta;
c.
de­con­ta­mi­na­re per quan­to pos­si­bi­le e ap­pro­pria­to i ma­te­ria­li con­ta­mi­na­ti con so­stan­ze ra­dioat­ti­ve.
Art. 51 Categorie di scorie radioattive  

Le sco­rie ra­dioat­ti­ve de­vo­no ve­nir sud­di­vi­se in vi­sta del lo­ro smal­ti­men­to nel­le se­guen­ti ca­te­go­rie:

a.
sco­rie al­ta­men­te ra­dioat­ti­ve:
1.
ele­men­ti di com­bu­sti­bi­le esau­sti che non ven­go­no più riu­ti­liz­za­ti;
2.
pro­dot­ti di fis­sio­ne ve­tri­fi­ca­ti ri­sul­tan­ti dal ri­trat­ta­men­to di ele­men­ti di com­bu­sti­bi­le esau­sti;
b.
sco­rie al­fa­tos­si­che: sco­rie con un con­te­nu­to di emet­ti­to­ri al­fa su­pe­rio­re al va­lo­re di 20 000 Bec­que­rel/g di sco­rie con­di­zio­na­te;
c.
sco­rie de­bol­men­te e me­dia­men­te ra­dioat­ti­ve: tut­te le al­tre sco­rie ra­dioat­ti­ve.
Art. 51a Composizione delle scorie radioattive  

Le sco­rie ra­dioat­ti­ve pos­so­no con­te­ne­re so­stan­ze chi­mi­co-tos­si­che e chi­mi­co-reat­ti­ve, pur­ché la lo­ro pre­sen­za per­met­ta uno smal­ti­men­to si­cu­ro.

57 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vi­go­re dal 1° lug. 2024 (RU 2024280).

Art. 51abis Eccezioni all’obbligo di smaltimento 58  

Non rien­tra­no nell’ob­bli­go di smal­ti­men­to di cui all’ar­ti­co­lo 31 LE­Nu:

a.
le sco­rie ra­dioat­ti­ve a bas­sa at­ti­vi­tà che so­no im­mes­se nell’am­bien­te con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 111–116 ORaP59;
b.
le sco­rie ra­dioat­ti­ve che so­no de­sti­na­te al­lo stoc­cag­gio per il de­ca­di­men­to ra­dioat­ti­vo con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 117 ORaP.

58 Ori­gi­na­rio art. 51a. In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).

59 RS 814.501

Art. 52 Programma di smaltimento delle scorie  

1 Chi è sog­get­to all’ob­bli­go di smal­ti­men­to del­le sco­rie in­di­ca nel re­la­ti­vo pro­gram­ma quan­to se­gue:

a.
la pro­ve­nien­za, il ge­ne­re e la quan­ti­tà del­le sco­rie ra­dioat­ti­ve;
b.
i ne­ces­sa­ri de­po­si­ti in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di, com­pre­so il con­cet­to per la lo­ro pro­get­ta­zio­ne;
c.
l’at­tri­bu­zio­ne del­le sco­rie ai de­po­si­ti in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di;
d.
il pia­no ope­ra­ti­vo per la rea­liz­za­zio­ne dei de­po­si­ti in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di;
e.
la du­ra­ta e la ca­pa­ci­tà ri­chie­sta del de­po­si­to in­ter­me­dio cen­tra­liz­za­to e di quel­lo de­cen­tra­liz­za­to;
f.
il pia­no di fi­nan­zia­men­to per i la­vo­ri di smal­ti­men­to del­le sco­rie si­no al­la mes­sa fuo­ri ser­vi­zio dell’im­pian­to nu­clea­re, con in­for­ma­zio­ni cir­ca:
1.
i la­vo­ri da ef­fet­tua­re;
2.
l’am­mon­ta­re dei co­sti;
3.
il mo­do di fi­nan­zia­men­to;
g.
la con­ce­zio­ne in ma­te­ria d’in­for­ma­zio­ne.

2 Chi è sog­get­to all’ob­bli­go di smal­ti­men­to de­ve ade­gua­re il pro­gram­ma ogni cin­que an­ni.

3 L’IF­SN e l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le so­no com­pe­ten­ti per la ve­ri­fi­ca e la sor­ve­glian­za del ri­spet­to del pro­gram­ma.60

60 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Sezione 2: Declassamento e condizionamento

Art. 53 Declassamento di materiali  

1 Chi in­ten­de aspor­ta­re ma­te­ria­li da zo­ne con­trol­la­te di un im­pian­to nu­clea­re de­ve ese­gui­re e do­cu­men­ta­re un de­clas­sa­men­to qua­li­ta­ti­va­men­te ga­ran­ti­to.61

2 Quan­ti­ta­ti­vi di ma­te­ria­le su­pe­rio­ri a 1000 kg o a 1 m3 de­vo­no es­se­re no­ti­fi­ca­ti all’IF­SN al­me­no die­ci gior­ni pri­ma del­la pre­vi­sta eva­cua­zio­ne dall’im­pian­to nu­clea­re. I do­cu­men­ti pro­ba­to­ri de­vo­no es­se­re al­le­ga­ti al­la no­ti­fi­ca.62

3 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve i re­qui­si­ti det­ta­glia­ti per il de­clas­sa­men­to e per l’ob­bli­go di no­ti­fi­ca.63

61 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).

62 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

63 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 54 Condizionamento  

1 Le sco­rie ra­dioat­ti­ve de­vo­no es­se­re con­di­zio­na­te quan­to più ra­pi­da­men­te pos­si­bi­le. È con­sen­ti­to l’ac­cu­mu­lo di sco­rie non con­di­zio­na­te in vi­sta di cam­pa­gne pe­rio­di­che di con­di­zio­na­men­to.

2 I fu­sti di sco­rie con­di­zio­na­te de­vo­no pre­star­si al tra­spor­to, all’im­ma­gaz­zi­na­men­to in de­po­si­ti in­ter­me­di e al­lo stoc­cag­gio de­fi­ni­ti­vo.

3 Ogni fu­sto dev’es­se­re con­tras­se­gna­to e ac­com­pa­gna­to da una do­cu­men­ta­zio­ne che ne in­di­chi la fab­bri­ca­zio­ne, la com­po­si­zio­ne e le ca­rat­te­ri­sti­che. La do­cu­men­ta­zio­ne dev’es­se­re con­ser­va­ta e con­se­gna­ta all’im­pre­sa in­ca­ri­ca­ta di at­tua­re le suc­ces­si­ve ope­ra­zio­ni di smal­ti­men­to.

4 Per la pro­du­zio­ne di un fu­sto di sco­rie con­di­zio­na­te oc­cor­re pre­sen­ta­re all’IF­SN una do­man­da d’ap­pro­va­zio­ne sin­go­la o d’ap­pro­va­zio­ne per ti­po.64

5 La do­man­da dev’es­se­re cor­re­da­ta del­la do­cu­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­ria al­la va­lu­ta­zio­ne e con­te­ne­re in par­ti­co­la­re in­for­ma­zio­ni cir­ca:

a.
il pro­ce­di­men­to di con­di­zio­na­men­to;
b.
il fu­sto per le sco­rie e le sue com­po­nen­ti;
c.
la ga­ran­zia di qua­li­tà;
d.
la do­cu­men­ta­zio­ne.

6 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re me­dian­te di­ret­ti­ve i re­qui­si­ti det­ta­glia­ti per il con­di­zio­na­men­to e per la do­cu­men­ta­zio­ne del­la do­man­da.65

64 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

65 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Sezione 3: Manipolazione di scorie radioattive

Art. 55 Competenza  

1L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le è com­pe­ten­te per il ri­la­scio:

a.
di li­cen­ze per la ma­ni­po­la­zio­ne di sco­rie ra­dioat­ti­ve;
b.
del con­sen­so al­la con­ven­zio­ne per la ri­pre­sa di sco­rie ra­dioat­ti­ve con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 34 ca­po­ver­so 3 let­te­ra d e ca­po­ver­so 4 LE­Nu.

2 La com­pe­ten­za spe­cia­le di cui all’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 2 let­te­ra f ORaP66 è fat­ta sal­va.67

3 Il Di­par­ti­men­to è com­pe­ten­te del­la con­clu­sio­ne dell’ac­cor­do in­ter­na­zio­na­le di cui all’ar­ti­co­lo 34 ca­po­ver­so 3 let­te­ra a LE­Nu in ca­so di espor­ta­zio­ne di sco­rie a bas­sa e me­dia at­ti­vi­tà a sco­po di con­di­zio­na­men­to.68

66 RS 814.501

67 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).

68 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023765).

Art. 56 Domanda e relativa documentazione  

1 La do­man­da di li­cen­za per il tra­spor­to, per l’im­por­ta­zio­ne, l’espor­ta­zio­ne o il tran­si­to di sco­rie ra­dioat­ti­ve dev’es­se­re pre­sen­ta­ta con­giun­ta­men­te dal­lo spe­di­to­re, dal de­sti­na­ta­rio, dal tra­spor­ta­to­re e dall’or­ga­niz­za­to­re del tra­spor­to.

2 La do­cu­men­ta­zio­ne de­ve con­te­ne­re tut­ti i da­ti ne­ces­sa­ri al­la va­lu­ta­zio­ne del­la do­man­da, in par­ti­co­la­re:

a.
la com­po­si­zio­ne e le pro­prie­tà del­le sco­rie ra­dioat­ti­ve;
b.
le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di smal­ti­men­to, lo spe­di­to­re e il de­sti­na­ta­rio;
c.
la pro­ve­nien­za e il luo­go di de­sti­na­zio­ne;
d.
il tra­spor­to, in par­ti­co­la­re la pro­va che i re­qui­si­ti in ma­te­ria di tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se so­no ri­spet­ta­ti.
Art. 57 Accertamenti preliminari, durata di validità, conservazione della documentazione e obbligo di notifica  

Per la ma­ni­po­la­zio­ne di sco­rie ra­dioat­ti­ve si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia gli ar­ti­co­li 16, 18, 20 e 21.

Sezione 4: Indagini geologiche

Art. 58 Documentazione relativa alla domanda  

Il ri­chie­den­te di una li­cen­za per in­da­gi­ni geo­lo­gi­che de­ve pre­sen­ta­re la se­guen­te do­cu­men­ta­zio­ne:

a.
un pro­gram­ma d’in­da­gi­ne;
b.
un rap­por­to geo­lo­gi­co;
c.
un rap­por­to sul­le pos­si­bi­li ri­per­cus­sio­ni del­le in­da­gi­ni sul­la geo­lo­gia e sull’am­bien­te;
d.
car­ti­ne e pia­ni d’in­sie­me;
e.
in­di­ca­zio­ni con­cer­nen­ti la du­ra­ta au­spi­ca­ta del­la li­cen­za.
Art. 59 Programma d’indagine  

Il pro­gram­ma d’in­da­gi­ne de­ve con­te­ne­re in­for­ma­zio­ni cir­ca:

a.
gli sco­pi del­le in­da­gi­ni;
b.
l’esten­sio­ne pre­vi­sta del­le in­da­gi­ni;
c.
l’ini­zio e la du­ra­ta pre­vi­sta del­le in­da­gi­ni.
Art. 60 Rapporto geologico  

Il rap­por­to geo­lo­gi­co con­tie­ne in par­ti­co­la­re le in­for­ma­zio­ni se­guen­ti:

a.
una de­scri­zio­ne geo­lo­gi­ca del­la re­gio­ne con­si­de­ra­ta;
b.
una ri­ca­pi­to­la­zio­ne del­le in­da­gi­ni geo­lo­gi­che già ese­gui­te nel­la re­gio­ne con­si­de­ra­ta al­le qua­li il ri­chie­den­te ha ac­ces­so, co­me pu­re un som­ma­rio dei ri­sul­ta­ti ac­qui­si­ti;
c.
una de­scri­zio­ne dei fat­to­ri geo­lo­gi­ci e idro­geo­lo­gi­ci che so­no sta­ti de­ter­mi­nan­ti nel­la scel­ta del­la re­gio­ne con­si­de­ra­ta.
Art. 61 Eccezione all’obbligo della licenza  

1 Le se­guen­ti in­da­gi­ni geo­lo­gi­che non so­no sog­get­te a li­cen­za:

a.
ri­le­va­men­ti si­smi­ci e al­tri ri­le­va­men­ti geo­fi­si­ci qua­li mi­su­ra­zio­ni gra­vi­me­tri­che, geoe­let­tri­che ed elet­tro­ma­gne­ti­che;
b.
ri­le­va­men­ti geo­lo­gi­ci in su­per­fi­cie e in co­stru­zio­ni sot­ter­ra­nee già esi­sten­ti, com­pre­so il pre­lie­vo di cam­pio­ni di roc­cia;
c.
pre­lie­vo di cam­pio­ni di suo­lo e di ac­qua sor­gi­va, mi­su­ra­zio­ni di sor­gen­ti, ri­le­va­men­ti pie­zo­me­tri­ci non pro­fon­di e pro­ve di de­mar­ca­zio­ne;
d.
mi­su­ra­zio­ni dei gas al suo­lo.

2 So­no fat­te sal­ve even­tua­li li­cen­ze ne­ces­sa­rie per l’ese­cu­zio­ne di que­ste at­ti­vi­tà se­con­do il di­rit­to can­to­na­le o fe­de­ra­le.

Sezione 5: Disposizioni speciali per depositi in strati geologici profondi

Art. 62 Domanda di un’autorizzazione di massima  

Il ri­chie­den­te di un’au­to­riz­za­zio­ne di mas­si­ma per un de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di de­ve pre­sen­ta­re, ol­tre al­la do­cu­men­ta­zio­ne re­la­ti­va al­la do­man­da di cui all’ar­ti­co­lo 23, un rap­por­to con le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni:

a.
un con­fron­to tra le op­zio­ni di­spo­ni­bi­li in ri­fe­ri­men­to al­la si­cu­rez­za del de­po­si­to pia­ni­fi­ca­to;
b.
una va­lu­ta­zio­ne del­le ca­rat­te­ri­sti­che de­ter­mi­nan­ti per la scel­ta del si­to;
c.
l’am­mon­ta­re dei co­sti.
Art. 63 Criteri d’idoneità  

I cri­te­ri da de­fi­ni­re nell’au­to­riz­za­zio­ne di mas­si­ma ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 14 ca­po­ver­so 1 let­te­ra f nu­me­ro 1 LE­Nu ri­guar­da­no:

a.
l’esten­sio­ne di zo­ne di roc­ce ospi­tan­ti ade­gua­te;
b.
la si­tua­zio­ne idro­geo­lo­gi­ca del si­to;
c.
la du­ra­ta di per­ma­nen­za del­le ac­que sot­ter­ra­nee pro­fon­de.
Art. 64 Elementi di un deposito in strati geologici profondi  

Un de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di si com­po­ne del de­po­si­to prin­ci­pa­le de­sti­na­to ad ac­co­glie­re le sco­rie ra­dioat­ti­ve, di un de­po­si­to pi­lo­ta e di zo­ne per espe­ri­men­ti.

Art. 65 Zone per esperimenti  

1 Nel­le zo­ne per espe­ri­men­ti de­vo­no es­se­re ac­cu­ra­ta­men­te ac­cer­ta­te, in ma­nie­ra spe­ci­fi­ca per il si­to, le ca­rat­te­ri­sti­che del­la roc­cia ospi­tan­te sot­to il pro­fi­lo del­la si­cu­rez­za, al fi­ne di con­fer­mar­ne la si­cu­rez­za.

2 Pri­ma del­la mes­sa in eser­ci­zio del de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di è ne­ces­sa­rio spe­ri­men­ta­re le tec­ni­che im­por­tan­ti per la si­cu­rez­za e ac­cer­tar­ne il cor­ret­to fun­zio­na­men­to. Que­sto ri­guar­da in par­ti­co­la­re:

a.
l’ap­por­to del ma­te­ria­le di riem­pi­men­to;
b.
la ri­mo­zio­ne del ma­te­ria­le di riem­pi­men­to ai fi­ni di un even­tua­le re­cu­pe­ro di fu­sti di sco­rie;
c.
la tec­ni­ca per il re­cu­pe­ro di fu­sti di sco­rie.

3 Du­ran­te l’eser­ci­zio del de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di è ne­ces­sa­rio spe­ri­men­ta­re la si­gil­la­tu­ra di ca­ver­ne e gal­le­rie e pro­var­ne il fun­zio­na­men­to.

Art. 66 Deposito pilota  

1 Nel de­po­si­to pi­lo­ta si sor­ve­glia­no il com­por­ta­men­to del­le sco­rie, del riem­pi­men­to e del­la roc­cia ospi­tan­te fi­no al­la sca­den­za del­la fa­se di os­ser­va­zio­ne. Du­ran­te la sor­ve­glian­za van­no ri­le­va­ti, in vi­sta del­la chiu­su­ra, da­ti at­ti a con­fer­mar­ne la si­cu­rez­za.

2 I ri­sul­ta­ti del­la sor­ve­glian­za de­vo­no po­ter es­se­re tra­sfe­ri­ti ai pro­ces­si nel de­po­si­to prin­ci­pa­le. Es­si co­sti­tui­sco­no la ba­se per la de­ci­sio­ne ri­guar­dan­te la chiu­su­ra del de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di.

3 Nel­la pro­get­ta­zio­ne del de­po­si­to pi­lo­ta so­no da os­ser­va­re i se­guen­ti prin­ci­pi:

a.
le con­di­zio­ni geo­lo­gi­che e idro­geo­lo­gi­che de­vo­no es­se­re pa­ra­go­na­bi­li a quel­le del de­po­si­to prin­ci­pa­le;
b.
il de­po­si­to pi­lo­ta dev’es­se­re se­pa­ra­to sot­to il pro­fi­lo spa­zia­le e idrau­li­co dal de­po­si­to prin­ci­pa­le;
c.
le mo­da­li­tà di co­stru­zio­ne del de­po­si­to pi­lo­ta e il mo­do d’im­ma­gaz­zi­na­men­to del­le sco­rie e del riem­pi­men­to de­vo­no es­se­re con­for­mi a quel­le del de­po­si­to prin­ci­pa­le;
d.
il de­po­si­to pi­lo­ta de­ve con­te­ne­re una pic­co­la quan­ti­tà rap­pre­sen­ta­ti­va di sco­rie.
Art. 67 Riempimento  

1 Do­po l’im­ma­gaz­zi­na­men­to dei fu­sti di sco­rie, il pro­prie­ta­rio di un de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di de­ve riem­pi­re ca­ver­ne e gal­le­rie del de­po­si­to.

2 Egli ef­fet­tua il riem­pi­men­to in mo­do che sia ga­ran­ti­ta la si­cu­rez­za a lun­go ter­mi­ne e le sco­rie pos­sa­no es­se­re re­cu­pe­ra­te sen­za gran­di one­ri.

Art. 68 Fase di osservazione  

1 Nel pia­no ag­gior­na­to per la fa­se di os­ser­va­zio­ne, il pro­prie­ta­rio di un de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di de­ve de­scri­ve­re le mi­su­re pre­vi­ste al ter­mi­ne dell’im­ma­gaz­zi­na­men­to per la sor­ve­glian­za del de­po­si­to. Pro­po­ne an­che la du­ra­ta del­la fa­se di os­ser­va­zio­ne.

2 Il Di­par­ti­men­to pre­di­spo­ne la sor­ve­glian­za e fis­sa la du­ra­ta del­la fa­se di os­ser­va­zio­ne. Può all’oc­cor­ren­za pro­lun­gar­la.

Art. 69 Chiusura  

1 Al mo­men­to del­la chiu­su­ra il pro­prie­ta­rio di un de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di de­ve riem­pi­re tut­te le par­ti an­co­ra aper­te del de­po­si­to e si­gil­la­re le par­ti de­ter­mi­nan­ti per la si­cu­rez­za in­ter­na a lun­go ter­mi­ne e la si­cu­rez­za ester­na.

2 Nel pia­no per la chiu­su­ra de­ve de­scri­ve­re in par­ti­co­la­re:

a.
il riem­pi­men­to e la si­gil­la­tu­ra de­gli ac­ces­si ai lo­ca­li di de­po­si­to;
b.
la tra­sfor­ma­zio­ne del de­po­si­to pi­lo­ta ne­ces­sa­ria a ga­ran­tir­ne la si­cu­rez­za a lun­go ter­mi­ne;
c.
il riem­pi­men­to e la si­gil­la­tu­ra de­gli ac­ces­si al de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di;
d.
la ga­ran­zia del­la si­cu­rez­za a lun­go ter­mi­ne.

3 Con la chiu­su­ra de­ve ga­ran­ti­re in par­ti­co­la­re che:

a.
at­tra­ver­so gli ac­ces­si riem­pi­ti non av­ven­ga un ri­la­scio inam­mis­si­bi­le di ra­dio­nu­cli­di;
b.
la se­pa­ra­zio­ne del­le fal­de ac­qui­fe­re esi­sten­te pri­ma del­la co­sti­tu­zio­ne del de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di sia ri­pri­sti­na­ta a lun­go ter­mi­ne;
c.
la de­mar­ca­zio­ne del de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di sia du­ra­tu­ra.
Art. 70 Area di protezione  

1 L’area di pro­te­zio­ne di un de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di de­ve es­se­re sta­bi­li­ta sul­la ba­se del rap­por­to per la si­cu­rez­za a lun­go ter­mi­ne pre­sen­ta­to per l’ap­pro­va­zio­ne del pia­no. Ta­le area com­pren­de:

a.
tut­te le par­ti del de­po­si­to, ac­ces­si com­pre­si;
b.
le zo­ne roc­cio­se che de­ter­mi­na­no il con­te­ni­men­to idrau­li­co del de­po­si­to;
c.
le zo­ne roc­cio­se che con­tri­bui­sco­no in mo­do es­sen­zia­le al­la ri­ten­zio­ne dei ra­dio­nu­cli­di che nel cor­so del tem­po po­treb­be­ro li­be­rar­si dal de­po­si­to.

2 Do­po il ri­la­scio dell’au­to­riz­za­zio­ne di mas­si­ma, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le no­ti­fi­ca all’uf­fi­cio del re­gi­stro fon­dia­rio la men­zio­ne «area di pro­te­zio­ne prov­vi­so­ria del de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di» per i fon­di com­pre­si nel pe­ri­me­tro. Do­po il ri­la­scio del­la li­cen­za d’eser­ci­zio no­ti­fi­ca la men­zio­ne «area di pro­te­zio­ne de­fi­ni­ti­va del de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di».

3 Il Di­par­ti­men­to de­ci­de cir­ca l’abro­ga­zio­ne dell’area di pro­te­zio­ne prov­vi­so­ria o de­fi­ni­ti­va. L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le in­vi­ta l’uf­fi­cio del re­gi­stro fon­dia­rio a can­cel­la­re la men­zio­ne.

4 Il Di­par­ti­men­to ri­la­scia li­cen­ze per l’ese­cu­zio­ne di pro­get­ti che ri­guar­da­no l’area di pro­te­zio­ne. Con­di­zio­ne per il ri­la­scio di una si­mi­le li­cen­za è che non ven­ga pre­giu­di­ca­ta la si­cu­rez­za a lun­go ter­mi­ne del de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di.

Art. 71 Documentazione  

1 Il pro­prie­ta­rio di un de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di de­ve al­le­sti­re una do­cu­men­ta­zio­ne che sia adat­ta a ga­ran­ti­re la sal­va­guar­dia a lun­go ter­mi­ne del­le co­no­scen­ze sul de­po­si­to me­de­si­mo.

2 La do­cu­men­ta­zio­ne de­ve con­te­ne­re:

a.
si­tua­zio­ne ed esten­sio­ne del­le co­stru­zio­ni sot­ter­ra­nee;
b.
in­ven­ta­rio del­le sco­rie ra­dioat­ti­ve im­ma­gaz­zi­na­te, ri­par­ti­te per ge­ne­re e quan­ti­tà in cia­scun lo­ca­le di de­po­si­to;
c.
pro­get­ta­zio­ne del­le bar­rie­re tec­ni­che di si­cu­rez­za, com­pre­sa la si­gil­la­tu­ra de­gli ac­ces­si;
d.
ba­si e ri­sul­ta­ti dell’ana­li­si de­fi­ni­ti­va del­la si­cu­rez­za a lun­go ter­mi­ne.

3 Do­po la chiu­su­ra del de­po­si­to o do­po la sca­den­za del ter­mi­ne di sor­ve­glian­za, il pro­prie­ta­rio con­se­gna la do­cu­men­ta­zio­ne al Di­par­ti­men­to.

Art. 72 Utilizzazione dei dati geologici  

1 I da­ti geo­lo­gi­ci sca­tu­ri­ti dal­le in­da­gi­ni geo­lo­gi­che o ac­qui­si­ti du­ran­te la co­stru­zio­ne di un de­po­si­to in stra­ti geo­lo­gi­ci pro­fon­di de­vo­no es­se­re tra­smes­si al Cen­tro d’in­for­ma­zio­ni geo­lo­gi­che del­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

2 Il Cen­tro d’in­for­ma­zio­ni geo­lo­gi­che del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e chi è te­nu­to a for­ni­re da­ti geo­lo­gi­ci se­con­do il ca­po­ver­so 1 re­go­la­no con­trat­tual­men­te l’ac­ces­so a que­sti da­ti e la lo­ro uti­liz­za­zio­ne.

Capitolo 6: Procedura, informazione e promozione

Art. 73 Parere dell’IFSN 69  

L’IF­SN espri­me il suo pa­re­re in me­ri­to al­le do­man­de di li­cen­ze e d’ap­pro­va­zio­ne di pro­get­ti se­con­do gli ar­ti­co­li 49–63 LE­Nu.

69 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 74 Termini di trattazione  

Per la trat­ta­zio­ne di do­man­de per il ri­la­scio di li­cen­ze e per l’ap­pro­va­zio­ne di pro­get­ti se­con­do gli ar­ti­co­li 49–63 LE­Nu si ap­pli­ca­no di re­go­la i se­guen­ti ter­mi­ni:

a.
un me­se a par­ti­re dal ri­ce­vi­men­to del­la do­man­da com­ple­ta fi­no al­la tra­smis­sio­ne ai Can­to­ni e ai ser­vi­zi fe­de­ra­li in­te­res­sa­ti o fi­no al­la pub­bli­ca­zio­ne e all’espo­si­zio­ne pub­bli­ca del­la do­man­da;
b.
sei me­si dal­la con­clu­sio­ne del­la pro­ce­du­ra di istru­zio­ne fi­no al­la de­ci­sio­ne.
Art. 75 Procedura in caso di nullaosta e approvazione individuale o approvazione del tipo  

1 Non so­no pub­bli­ca­te né espo­ste pub­bli­ca­men­te:

a.
la do­man­da di nul­lao­sta se­con­do gli ar­ti­co­li 26, 29, 40 e 47 del­la pre­sen­te or­di­nan­za non­ché se­con­do l’ar­ti­co­lo 36 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b LE­Nu;
b.
la do­man­da di ap­pro­va­zio­ne sin­go­la o ap­pro­va­zio­ne del ti­po se­con­do l’ar­ti­co­lo 54 ca­po­ver­so 4.

2 L’IF­SN sot­to­po­ne, per pa­re­re, la do­man­da di nul­lao­sta o ap­pro­va­zio­ne ai ser­vi­zi spe­cia­liz­za­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne. Es­se fis­sa­no a que­sto pro­po­si­to un ade­gua­to ter­mi­ne.70

3 Il nul­lao­sta è ri­la­scia­to se le con­di­zio­ni dell’au­to­riz­za­zio­ne o del­la de­ci­sio­ne su cui si fon­da il nul­lao­sta so­no co­me sem­pre ri­spet­ta­te e gli one­ri pre­vi­sti dall’au­to­riz­za­zio­ne o dal­la de­ci­sio­ne so­no con­si­de­ra­ti.

471

70 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

71 Abro­ga­to dall’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, con ef­fet­to dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 76 Obbligo di informazione in caso di eventi e riscontri particolari relativi alla sicurezza nucleare 72  

1 L’IF­SN in­for­ma sen­za in­du­gio l’opi­nio­ne pub­bli­ca in ca­so di even­ti e ri­scon­tri par­ti­co­la­ri nell’im­pian­to nu­clea­re che:

a.
co­sti­tui­sco­no un pe­ri­co­lo per l’im­pian­to o il per­so­na­le op­pu­re han­no con­se­guen­ze ra­dio­lo­gi­che ri­le­van­ti sui din­tor­ni dell’im­pian­to (even­ti o ri­scon­tri del li­vel­lo 3 o più ele­va­ti del­la sca­la INES se­con­do l’al­le­ga­to 6);
b.
so­no im­por­tan­ti dal pun­to di vi­sta del­la si­cu­rez­za, ma han­no con­se­guen­ze ra­dio­lo­gi­che mi­ni­me o nul­le sui din­tor­ni dell’im­pian­to (even­ti o ri­scon­tri del li­vel­lo 2 del­la sca­la INES se­con­do l’al­le­ga­to 6).

2 In ca­so di par­ti­co­la­ri even­ti e ri­scon­tri di in­te­res­se pub­bli­co che non sog­giac­cio­no al ca­po­ver­so 1, l’IF­SN prov­ve­de a in­for­ma­re l’opi­nio­ne pub­bli­ca.

72 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Art. 77 Promozione della ricerca, dell’insegnamento e della formazione  

1 Le au­to­ri­tà di vi­gi­lan­za so­sten­go­no, nel qua­dro dei cre­di­ti ap­pro­va­ti, pro­get­ti di ri­cer­ca ap­pli­ca­ta, l’in­se­gna­men­to e la for­ma­zio­ne di spe­cia­li­sti nei set­to­ri del­la si­cu­rez­za in­ter­na ed ester­na de­gli im­pian­ti nu­clea­ri non­ché del­lo smal­ti­men­to di sco­rie nu­clea­ri.

2 Il so­ste­gno av­vie­ne in for­ma di aiu­ti fi­nan­zia­ri o at­tra­ver­so la par­te­ci­pa­zio­ne di col­la­bo­ra­to­ri dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le o dell’IF­SN.73

73 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

Capitolo 7: Disposizioni penali e finali

Art. 78 Disposizioni penali  

Se­con­do l’ar­ti­co­lo 93 LE­Nu è pu­ni­to chiun­que vio­la, in­ten­zio­nal­men­te o per ne­gli­gen­za, l’ob­bli­go di cu­sto­dia di cui agli ar­ti­co­li 20, 27 ca­po­ver­so 2 e 41 ca­po­ver­so 3.

Art. 79 Modifica degli allegati 2 e 6  

Il Di­par­ti­men­to può mo­di­fi­ca­re gli al­le­ga­ti 2 e 6 in fun­zio­ne del­le de­ci­sio­ni dei re­gi­mi di con­trol­lo dell’espor­ta­zio­ne so­ste­nu­ti dal­la Sviz­ze­ra e del­le rac­co­man­da­zio­ni dell’Agen­zia in­ter­na­zio­na­le dell’ener­gia nu­clea­re.

Art. 80 Abrogazione del diritto previgente  

Le se­guen­ti or­di­nan­ze so­no abro­ga­te:

1.
or­di­nan­za dell’11 lu­glio 197974 sul­la pro­ce­du­ra per l’au­to­riz­za­zio­ne di mas­si­ma agli im­pian­ti nu­clea­ri con li­cen­za di si­to;
2.
or­di­nan­za del 27 no­vem­bre 198975sui prov­ve­di­men­ti pre­pa­ra­ti­vi;
3.
or­di­nan­za del 18 gen­na­io 198476 sull’ener­gia nu­clea­re;
4.
or­di­nan­za del 14 mar­zo 198377con­cer­nen­te la sor­ve­glian­za de­gli im­pian­ti nu­clea­ri.
Art. 81 Modifica del diritto vigente  

La mo­di­fi­ca del di­rit­to vi­gen­te è di­sci­pli­na­ta nell’al­le­ga­to 7.

Art. 82 Disposizione transitoria  

Nel de­fi­ni­re la por­ta­ta del rie­qui­pag­gia­men­to di im­pian­ti nu­clea­ri che so­no sta­ti mes­si in ser­vi­zio pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la LE­Nu, oc­cor­re adem­pie­re i re­qui­si­ti e prin­ci­pi pre­vi­sti ne­gli ar­ti­co­li 7–12 te­nu­to con­to dell’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 2 let­te­ra g LE­Nu.

Art. 82a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 aprile 2017 78  

Su ri­chie­sta, l’IF­SN può pro­ro­ga­re al mas­si­mo fi­no al­la fi­ne del 2019 il ter­mi­ne di inol­tro del­la VPS cor­re­da­ta di una pro­va del­la si­cu­rez­za per l’eser­ci­zio a lun­go ter­mi­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 34 ca­po­ver­so 4 in com­bi­na­to di­spo­sto con l’ar­ti­co­lo 34 ca­po­ver­so 3.

78 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 apr. 2017, in vi­go­re dal 1° giu. 2017 (RU 20172829).

Art. 83 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° feb­bra­io 2005.

Allegato 1 79

79 Aggiornato dall’all. 8 n. 1 dell’O del 3 giu. 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego (RU 2016 2195) e dell’all. 11 n. 4 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).

(art. 4)

Definizioni

Nella presente ordinanza, s’intende per:

a.
riscontro: l’accertamento in parti dell’impianto di uno stato che può pregiudicare la sicurezza e che non ha tuttavia portato a un evento;
b.
evento: svolgimento erroneo nell’esercizio di un impianto o in occasione di un trasporto che può pregiudicare la sicurezza;
c.
declassamento: prova dell’esenzione dall’obbligo di licenza e dalla vigilanza secondo l’articolo 106 ORaP80;
d.
manutenzione: tutti i provvedimenti per il mantenimento e il ripristino dello stato previsto e per l’accertamento e la valutazione dello stato attuale di equipaggiamenti e sistemi;
e.
raffreddamento del nocciolo: il trasferimento dell’energia termica del nocciolo del reattore ai sistemi di raffreddamento al fine di evitare di superare la temperatura di riferimento in tutte le parti del nocciolo;
f.
frequenza di danneggiamento del nocciolo: la frequenza annua di danneggiamento del nocciolo del reattore in seguito a incidente, così come calcolata mediante l’analisi probabilistica di sicurezza (APS);
g.
regime di esercizio normale: lo stato dell’impianto entro i limiti di esercizio specificati e conformemente alle prescrizioni vigenti;
h.
classificazione ai fini della sicurezza interna: la suddivisione delle costruzioni, dei sistemi e degli equipaggiamenti di un impianto nucleare in classi di costruzione, di sicurezza e di terremoto sulla base della loro importanza per la sicurezza nucleare interna;
i.
incidente: ogni stato dell’impianto che si discosta dal regime di esercizio normale e che richiede l’intervento di un sistema di sicurezza;
j.
sistema: la combinazione di equipaggiamenti meccanici o elettrici necessari ad assolvere una determinata funzione;
k.
tecnologia: le conoscenze specifiche, in generale non accessibili al pubblico o che non servono alla ricerca scientifica fondamentale,sotto forma di dati tecnici o di assistenza tecnica, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all’utilizzazione;
l.
Stato partner:Stato che partecipa a misure di controllo internazionali non vincolanti dal profilo del diritto internazionale e sostenute dalla Svizzera.

Allegato 2 81

81 Aggiornato dall’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

(art. 9 cpv. 2)

Principi per la sicurezza esterna di impianti nucleari, materiali nucleari e scorie radioattive

1. Sicurezza esterna di impianti nucleari

La disposizione delle zone o aree e delle barriere rilevanti per la sicurezza esterna deve avvenire in maniera scaglionata secondo il seguente schema:

Le diverse barriere di sicurezza esterna assolvono le seguenti funzioni:

la protezione antiveicoli protegge dagli attacchi portati da veicoli e ostacola il trasporto di mezzi d’attacco nel perimetro di protezione antiveicoli fino alla barriera perimetrale.
La barriera perimetrale delimita l’area di sicurezza esterna. Serve a individuare aggressori, a localizzare il luogo dell’attacco e a fare scattare l’allarme.
Le barriere di sicurezza esterna D, C e B offrono una resistenza spaziale sempre maggiore dall’esterno verso l’interno. Esse proteggono e delimitano le aree dove sono ubicati i sistemi e gli equipaggiamenti rilevanti per la sicurezza interna.

Per i depositi intermedi e per i depositi in strati geologici profondi, l’IFSN decide se si può rinunciare a singole barriere di sicurezza esterna.

I sistemi di sicurezza esterna (ad es. centrali di sicurezza esterna, cabine per custodi ecc.), che consentono l’accesso a piedi o con veicoli alle zone di sicurezza esterna, devono trovarsi dietro una barriera di sicurezza esterna che offra la stessa resistenza della barriera a protezione della relativa zona.

Il valore di resistenza di una barriera di sicurezza esterna deve sostanzialmente rimanere invariato. I passaggi che l’attraversano necessitano perciò di una serranda. Se, in casi eccezionali, si deve derogare al principio della serranda o viene abolita la funzione della serranda, il passaggio deve essere assicurato dalla guardia d’esercizio.

2. Sicurezza esterna dei materiali nucleari e delle scorie radioattive

Suddivisione delle categorie di materiali nucleari e di scorie radioattive

Materiale

Forma

Categoria

I

II

III

1.
Plutonioa

Non irradiatob

2 kg o più

meno di 2 kg, ma oltre 500 g

500 g o meno, ma oltre 15 g

2.
Uranio-235

Non irradiatob

uranio arricchito con tenore in 235U del 20 % o più

5 kg o più

meno di 5 kg, ma oltre 1 kg

1 kg o meno, ma oltre 15 g

uranio arricchito con tenore in 235U tra il 10 % e il 20 %

10 kg o più

meno di 10 kg, ma oltre 1 kg

uranio arricchito con tenore in 235U superiore al tenore naturale, ma inferiore al 10 %

10 kg o più

3.
Uranio-233

Non irradiatob

2 kg o più

meno di 2 kg, ma oltre 500 g

500 g o meno, ma oltre 15 g

4.
Combustibile irradiato

Uranio naturale o impoverito, torio o combustibile debolmente arricchito (tenore di prodotto fissile inferiore al 10 %)

5.
Scorie radioattive

Vetrificate

Altamente radioattive

a
Plutonio, ad eccezione del plutonio con un tenore in 238Pu di oltre l’80 %.
b
Materiale che non è stato irradiato in un reattore o materiale che è stato irradiato in un reattore e che, senza schermatura, presenta a un metro di distanza un rateo di dose di 1 Gy all’ora.

Categoria I

I materiali che rientrano in questa categoria devono essere protetti con sistemi altamente affidabili contro qualsiasi utilizzazione non autorizzata come segue:

Utilizzazione e immagazzinamento in una zona altamente protetta, ossia una zona protetta così come definita per la categoria II, il cui accesso è inoltre limitato a persone di accertata affidabilità e collocato sotto l’osservazione di guardie che sono in stretto contatto con le forze d’intervento in caso d’emergenza. I provvedimenti specifici adottati in quest’ambito devono avere come finalità l’intercettazione e la prevenzione di qualsiasi attacco, accesso non autorizzato o prelievo non autorizzato di materiale.

Trasporto nel rispetto di speciali precauzioni così come sono definite per il trasporto di materiali delle categorie II e III e inoltre sotto l’osservazione costante di personale di scorta in condizioni che garantiscono uno stretto contatto con le forze di intervento.

Categoria II

Utilizzazione e immagazzinamento all’interno di una zona protetta il cui accesso è sorvegliato ossia di una zona collocata sotto l’osservazione costante di guardie o dispositivi elettronici e circondata da una delimitazione fisica con un numero limitato di entrate sufficientemente controllate, oppure di una zona con un livello di protezione fisica equivalente.

Trasporto nel rispetto di speciali precauzioni comprendenti accordi prestabiliti tra mittente, destinatario e trasportatore, nonché, nel caso di un trasporto internazionale, un accordo prestabilito tra soggetti di diritto che sottostanno alla sovranità e alla competenza normativa degli Stati mittenti e destinatari specificante l’ora, il luogo, la procedura di trasferimento della responsabilità del trasporto.

Categoria III

Utilizzazionee immagazzinamento all’interno di una zona il cui accesso è controllato.

Trasporto nel rispetto di speciali precauzioni comprendenti accordi prestabiliti tra il mittente, il destinatario e il trasportatore, nonché, nel caso di un trasporto internazionale, un accordo prestabilito tra soggetti di diritto che sottostanno alla sovranità e alla competenza normativa degli Stati mittenti e destinatari specificante l’ora, il luogo e la procedura di trasferimento della responsabilità del trasporto.

Allegato 3 82

82 Aggiornato dall’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (RU 20085747) e dell’all. 11 n. 4 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).

(art. 28 e 41)

Documentazione relativa all’esercizio

La documentazione relativa all’esercizio di un impianto nucleare si compone di documenti organizzativi e tecnici, come pure di dati operativi.

1. Documenti organizzativi

Regolamento della centrale/ Regolamento d’esercizio

Il regolamento della centrale e il regolamento d’esercizio documentano le condizioni in materia di organizzazione e di personale per un esercizio sicuro, compresi i criteri organizzativi per l’arresto dell’impianto.

Regolamento per situazioni d’emergenza

Il regolamento in caso d’emergenza documenta l’organizzazione e le responsabilità in caso di emergenza. Le istruzioni per il comportamento dello stato maggiore d’emergenza (istruzioni in caso d’emergenza) sono parte integrante del regolamento.

Regolamento di radioprotezione

Il regolamento di radioprotezione disciplina i compiti del titolare della licenza d’esercizio in materia di radioprotezione, in particolare la misurazione dei rilasci radioattivi nei dintorni dell’impianto e la radioprotezione delle persone impiegate nella zona controllata dell’impianto nucleare.

Manuale di gestione della qualità

Il manuale di gestione della qualità descrive un sistema di gestione della qualità completo e sistematico per l’esercizio dell’impianto nucleare.

Prescrizioni e istruzioni nel settore della sicurezza esterna

Le prescrizioni e le istruzioni nel settore della sicurezza esterna contengono le istruzioni generali sulla sicurezza esterna degli impianti nucleari e le prescrizioni di servizio per il corpo di guardia d’esercizio.

Direttive in materia di cultura della sicurezza

Le direttive in materia di cultura della sicurezza definiscono come la direzione dell’impianto nucleare interpreta e promuove la cultura della sicurezza e in base a quali caratteristiche e criteri ne viene misurata l’efficacia.

2. Documenti tecnici

Rapporto sulla sicurezza interna

Il rapporto sulla sicurezza interna descrive gli aspetti tecnici e organizzativi dell’impianto nucleare. Esso costituisce la base per la valutazione continua della sicurezza. Per un deposito in strati geologici profondi, il documento include in particolare la prova della sicurezza a lungo termine dopo la chiusura del deposito.

Rapporto sulla sicurezza esterna

Il rapporto sulla sicurezza interna concernente gli impianti nucleari descrive lo stato attuale delle misure sulla sicurezza interna secondo le direttive dell’IFSN. Il rapporto sulla sicurezza interna deve essere archiviato.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche contengono prescrizioni per l’esercizio dell’impianto nucleare e dei suoi sistemi di sicurezza, compresi i criteri tecnici per l’arresto dell’impianto.

Programma di controlli periodici

Il programma descrive i controlli periodici delle componenti sotto pressione e dei sistemi delle classi di sicurezza 1–4.

Programma di sorveglianza dell’invecchiamento

Il programma di sorveglianza dell’invecchiamento descrive lo stato e la sorveglianza delle componenti meccaniche ed elettriche nonché degli edifici dell’impianto nucleare.

Prescrizioni d’esercizio e in caso di incidenti

Le prescrizioni d’esercizio e in caso di incidenti disciplinano il sicuro esercizio dell’impianto, in particolare durante l’esercizio normale e in caso di incidenti secondo l’articolo 8.

Supporti decisionali per la gestione degli incidenti

I supporti decisionali per la gestione degli incidenti forniscono un aiuto nella lotta agli incidenti in cui possono essere liberate sostanze radioattive in misura inammissibile.

APS aggiornata specifica all’impianto

Per una centrale nucleare l’APS aggiornata e specifica all’impianto include per tutte le condizioni d’esercizio determinanti in particolare:

a.
un’analisi probabilistica degli incidenti secondo l’articolo 8 provocati da eventi interni o esterni e in occasione dei quali possono essere liberate sostanze radioattive;
b.
una valutazione quantitativa dei provvedimenti contro simili incidenti;
c.
una valutazione quantitativa del rischio di una liberazione di sostanze radioattive in misura pericolosa (rischio di rilascio).

Descrizioni tecniche

Le descrizioni tecniche contengono in particolare schemi, disegni, documentazione dell’impianto con base di progettazione, piani di costruzione, programmi per la manutenzione, liste delle componenti, piani di zona nonché altre descrizioni tecniche che illustrano l’attuale stato dell’impianto.

3. Dati operativi

Dati operativi

I dati operativi forniscono informazioni sull’andamento dell’esercizio. Comprendono in particolare dati d’esercizio, misurazioni d’esercizio, parametri d’esercizio dell’impianto, controlli dell’intensità di dose ambientale e della contaminazione nonché la sorveglianza dei dintorni dell’impianto e le analisi dei materiali d’esercizio e delle scorie solidi, liquidi o gassosi.

Libro di servizio a turni

Nel libro di servizio ai turni vengono riportati i nomi e la ripartizione dei compiti dei collaboratori del servizio a turni nonché importanti eventi relativi all’esercizio e importanti operazioni di comando, come pure le divergenze constatate nei dati d’esercizio e nelle misurazioni importanti per la sicurezza.

Diario di guardia

Nel diario di guardia vengono riportati i nomi e le ripartizioni dei compiti dei collaboratori del gruppo di guardia nonché i controlli di routine, l’attività di pattugliamento, le osservazioni e gli eventi straordinari, nonché i contatti con i servizi esterni.

Allegato 4

(art. 24, 26, 28, 29, 40)

Documenti per licenze e nullaosta nonché classificazione ai fini della sicurezza interna

Le domande relative al rilascio di licenze e nullaosta per impianti nucleari devono essere corredate dei documenti di cui ai numeri 1 e 2, poiché importanti per valutare la domanda specifica.

I documenti principali sono indicati al numero 2.

Legenda per la tavola al numero 1:

G
impianto nella sua globalità
R
tecnica dei reattori
B
tecnica delle costruzioni
S
tecnica dei sistemi
M
ingegneria meccanica
E
elettrotecnica e strumentazione di controllo
U
radioprotezione, scorie e protezione in caso d’emergenza
D
sicurezza esterna
P
organizzazione d’esercizio e personale
SA
sistemi delle classi di sicurezza 1, 2, 3 e 1E
SB
sistemi della classe di sicurezza 4 e sistemi 0E relativi alla sicurezza
MA
equipaggiamenti meccanici che hanno determinanti per il primo nullaosta di costruzione, ad es. recipiente in pressione del reattore, contenitore di sicurezza in acciaio, condutture del circuito primario, generatori di vapore, pressurizzatore, pompe di ricircolo del circuito primario
MB
altri equipaggiamenti meccanici delle classi di sicurezza 1–4.

1. Documenti secondo tipo di domanda e settori specialistici

Settore specia-
listico

Domanda
per

G

R

B

S

M

E

U

D

P

Licenza di costruzione rispettivamente nullaosta relativo al concetto (in caso di modifiche)

G1

R1/R2

B1

S1

M1

E1

U1

D1

P1

Primo nullaosta di costruzione rispettivamente nullaosta delle specifiche di progettazione

G2

B2 e B3 per la 1a parte dell’edi-ficio

S2 per SA

M2 per MA

E2

U2

P2

Altri nullaosta di costruzione (edifici o parti di edifici)

B2/B3

S2 per SB (se rilevante dal profilo edile per la parte dell’edificio)

D2

Nullaosta di fabbricazione

M2 per MB M3

D3

Nullaosta di montaggio

S2 per SB S3 per SA

E3

U3

Licenza di esercizio

G3

R3

P3

Nullaosta di messa in esercizio e per l’esercizio in potenza o per l’esercizio continuativo

G4

R4

B4

S4

M4

E4

U4

D4

P4

2. Documenti secondo i settori specialistici

G Impianto nella sua globalità

G1

G2

G3

G4

Concetti d’impianto/ Basi di progettazione

Progettazione e disposizione dell’impianto

Documentazione per la licenza d’esercizio

Documentazione per la messa in esercizio e l’esercizio continuativo

Rapporto sulla sicurezza per la licenza di costruzione

APS per la licenza di costruzione

Concetti per l’impianto nella sua globalità

Specifiche di rischio

Piani di disposizione per l’impianto

Insieme dei regolamenti applicabili

Concetto per la manutenzione e la sorveglianza dell’invecchiamento

Piani di costruzione e di disposizione degli edifici e degli equipaggiamenti principali

Specifica delle condizioni nei dintorni

Programmi di gestione della qualità dei fornitori principali

Programmi di messa in esercizio

Rapporto sulla garanzia della qualità per la costruzione e valutazione dei risultati

Risultati dei test pre-esercizio e dei test nucleari di messa in esercizio

R Tecnica dei reattori

R1

R2

R3

R4

Basi di progettazione

Analisi di sicurezza provvisoria

Analisi di sicurezza definitiva

Valutazione della messa in esercizio nucleare

Progettazione degli elementi di combustibile

Progettazione provvisoria del nocciolo

Definizione degli incidenti e dei limiti di sicurezza

Definizione delle condizioni quadro importanti

Analisi delle condizioni d’esercizio e degli incidenti determinanti per la progettazione e delle loro ripercussioni sull’impianto e sui dintorni

Ipotesi, modelli di calcolo riguardo al comportamento delle sostanze radioattive

Analisi degli incidenti e delle loro ripercussioni

Analisi degli incidenti e specificazioni tecniche

Programmi di messa in esercizio

Progettazione definitiva del nocciolo

Valutazione dei test di messa in esercizio e dei loro risultati

B Tecnica delle costruzioni

B1

B2

B3

B4

Basi di progettazione

Progettazione dell’edificio

Progettazione ed esecuzione di parti di edificio

Documentazione edilizia

Classificazione degli edifici

Conversione delle specifiche di rischio in parametri ingegneristici

Caratteristiche del terreno

Concetto per la protezione delle acque sotterranee

Basi di progettazione

Requisiti per le pareti di schermatura

Specifiche di progettazione/Criteri di misurazione

Ipotesi di carico

Modellazione dei sostegni/prestatica

Dimensioni principali

Spettri di comportamento dei piani

Requisiti in materia di ermeticità, protezione delle acque sotterranee, drenaggio, protezione contro i fulmini e protezione contro gli incendi

Concezione di fortificazione

Misurazioni della statica di dettaglio e prova della tensione ovvero prova di solidità e di utilizzabilità

Sviluppo costruttivo

Piani di cassaforma e di armatura

Verifica delle procedure

Speciali requisiti in materia di fabbricazione

Piani di controllo della qualità

Documentazione dell’esecuzione dei lavori (atti delle costruzioni)

Relazione sulla garanzia della qualità

Rapporto di controllo edilizio degli esperti

Programmi di manutenzione

S Tecnica dei sistemi

S1

S2

S3

S4

Concetti per i sistemi

Progettazione dei sistemi

Esecuzione dei sistemi

Messa in esercizio dei sistemi

Classificazione dei sistemi/ Concetti per i sistemi

Specifiche provvisorie dei sistemi

Piani di connessione dei sistemi

Schemi di funzionamento

Liste dei componenti, meccanici ed elettrici

Valutazione della sicurezza in caso di modifiche dell’impianto

Specifiche definitive dei sistemi inclusi dati tecnici

Piani di disposizione

Piani di connessione dei sistemi

Schemi di funzionamento

Lista dei componenti, meccanici

Descrizioni dei sistemi inclusa analisi delle interazioni dei sistemi

Schemi logici

Lista dei componenti, elettrici

Prescrizioni per i test pre-esercizio

Risultati dei test sui sistemi

Prescrizioni per i test periodici di funzionamento dei sistemi e dei componenti

Piani definitivi di connessione dei sistemi e schemi di funzionamento

M Ingegneria meccanica

M1

M2

M3

M4

Basi di progettazione

Progettazione

Esecuzione

Messa in esercizio e documentazione

Regolamenti e prescrizioni edili applicabili

Formazione costruttiva

Scelta dei materiali per i componenti principali

Specifiche di progettazione

Disegni d’insieme di componenti rilevanti per la sicurezza

Programmi per prove o qualifiche speciali

Documenti su esami preliminari per la costruzione e la fabbricazione come eseguiti dal fabbricante dei componenti rilevanti per la sicurezza

Programma di base per i test

Risultati di particolari test di omologazione e qualificazione

Documentazione finale su fabbricazione delle componenti, test di base, controllo del montaggio finale e garanzia della qualità

Analisi della tensione

Programma dei test periodici

Rapporto di controllo edilizio

Programmi di manutenzione

E Elettrotecnica e strumentazione di controllo

E1

E2

E3

E4

Basi degli equipaggiamenti elettrici

Progettazione

Prove dell’esecuzione

Messa in esercizio e documentazione

Tecnica da applicare ai componenti principali e alla strumentazione di controllo

Suddivisione dei componenti in treni

Basi di progettazione delle componenti 1E

Regolamenti applicabili

Procedura di qualifica per pezzi singoli e di serie

Specifiche e schede dati

Prescrizioni per le qualifiche

Risultati delle qualifiche

Programmi di test per la messa in esercizio di componenti speciali

Risultati dei test

Documentazione tecnica

Rapporto sulla garanzia della qualità

Programmi di manutenzione

U Radioprotezione, gestione delle scorie, protezione in caso d’emergenza

U1

U2

U3

U4

Criteri di progettazione e concetti

Progettazione di equipaggiamenti radiologici

Prova dell’esecuzione

Messa in esercizio e documentazione

Concetti per zone radiologiche, schermatura, sorveglianza dei dintorni, sorveglianza dei locali, dei sistemi e delle emissioni, protezione in caso d’emergenza, acque di scarico

Procedura di condizionamento delle scorie

Immagazzinamento intermedio delle scorie

Specifiche di progettazione

Stima della dose collettiva dovuta all’esercizio, all’esecuzione dei test periodici e alle fasi d’arresto del reattore

Verbali di test e di collaudo

Risultati di test particolari

Formazione e perfezionamento del personale di sorveglianza

Programmi d’esercizio, di test e di manutenzione

D Sicurezza esterna

D1

D2

D3

D4

Basi di progettazione (Concetto per la sicurezza esterna)

Specifiche di progettazione (per costruzioni, sistemi e componenti)

Documentazione d’esecuzione (per equipaggiamenti della sicurezza esterna)

Documentazione d’esercizio (per la messa in esercizio)

Analisi delle minacce Documentazione del progetto (piano di situazione, piani di costruzione, programma edilizio ecc.) Basi per zone di sicurezza, andamento delle barriere di sicurezza esterna, accessi e vie di fuga, sicurezza durante la costruzione e l’esercizio

Organizzazione della sicurezza esterna (direzione e comunicazione, equipaggiamenti e armamenti) Formazione e perfezionamento

Specifiche (piani di costruzione e disposizione, penetrazioni, condotte, ventilazione, mezzi di comunicazione, schemi di funzionamento e di svolgimento, approvvigionamento energetico, certificati dei controlli)

Regolamento per la sicurezza esterna

Elenchi degli obblighi del personale addetto alla sicurezza esterna

Piani di esecuzione Prescrizioni per la messa in esercizio

Test di funzionamento e collaudo degli equipaggiamenti della sicurezza esterna

Verbali di test e di collaudo

Formazione della guardia d’esercizio

Integrazione nel rapporto sulla sicurezza esterna

P Organizzazione d’esercizio a livello di personale

P1

P2

P3

P4

Concetti organizzativi e per l’impiego del personale

Struttura dell’organizzazione

Prova della competenza professionale

Determinazioni per l’esercizio continuativo

Struttura organizzativa

Effettivo del personale

Formazione e impiego del personale durante la fase di costruzione

Concezione di formazione e perfezionamento

Principi organizzativi Elenchi degli obblighi

Programma di formazione per la messa in esercizio

Documenti provvisori sull’esercizio, regolamenti, processi di lavoro

Idoneità e competenza professionale del personale, con compiti dirigenziali e obbligo di licenza, addetto alla protezione contro le radiazioni e del personale rimanente

Effettivo del personale

Programma di formazione e perfezionamento per l’esercizio permanente

3. Classificazione della tecnica della sicurezza

3.1. Classi di sicurezza (SK)

Gli equipaggiamentimeccanici vengono suddivisi in quattro classi di sicurezza in funzione della loro importanza per la sicurezza nucleare e per la radioprotezione:

a.
SK 1: equipaggiamenti sotto pressione del circuito di raffreddamento primario fino alla seconda valvola di chiusura inclusa, il cui guasto può portare a una perdita non tamponabile del liquido di raffreddamento primario;
b.
SK 2: equipaggiamenti di sistemi con funzione di sicurezza o importanti per la sicurezza che non sono assegnati alla classe di sicurezza 1;
c.
SK 3: equipaggiamenti di sistemi di supporto (sistemi ausiliari) per le funzioni di sicurezza o di importanza per la sicurezza;
d.
SK 4: equipaggiamenti che contengono o possono contenere attività e che servono al contenimento, alla preparazione o all’immagazzinamento di sostanze radioattive liquide o solide e che non sono assegnati alle classi di sicurezza 1–3;
e.
equipaggiamenti non classificati: equipaggiamenti non assegnati alle classi di sicurezza 1–4.

Gli equipaggiamenti elettrici vengono suddivisi in due classi di sicurezza in funzione della loro importanza per la sicurezza nucleare:

a.
equipaggiamenti classificati 1E: equipaggiamenti elettrici relativi ai componenti e ai sistemi meccanici assegnati alle classi di sicurezza 1–3 nonché sistemi di sicurezza elettrici e strumentali;
b.
equipaggiamenti classificati 0E: altri equipaggiamenti e sistemi elettrici che possono anche svolgere funzioni importanti per la sicurezza.

3.2. Classi di terremoti (EK)

Gli equipaggiamenti elettrici e meccanici vengono suddivisi in 2 classi di terremoti (EK) a secondo della loro funzione di sicurezza,:

a.
EK I: equipaggiamenti meccanici delle classi di sicurezza 1 - 3 ed equipaggiamenti elettrici classificati 1E. Le funzioni di sicurezza o l’integrità degli equipaggiamenti devono essere garantite durante e dopo un terremoto di sicurezza (SSE);
b.
EK II: equipaggiamenti meccanici della classe di sicurezza 4. L’integrità degli equipaggiamenti deve essere garantita durante un terremoto d’esercizio (OBE);
c.
Equipaggiamenti e costruzioni non assegnati alle classi di terremoto I o II sono considerati come non classificati per i terremoti.

3.3. Classi di fabbricati nucleari (BK)

Le costruzioni vengono suddivise in due classi di fabbricati nucleari (BK) in funzione della loro importanza per la sicurezza nucleare e per la radioprotezione:

a.
BK I: fabbricati in cui sono integrati equipaggiamenti elettrici e meccanici della CT I;
b.
BK II: fabbricati in cui sono integrati equipaggiamenti elettrici e meccanici della CT II o non classificati per i terremoti.

Allegato 5 83

83 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).

(art. 37)

Rendiconto periodici

Rapporto

Contenuto/termine d’inoltro

Periodicità

Rapporto annuo sulla sicurezza interna

Rapporto degli impianti nucleari con una sintesi e una valutazione riguardanti in particolare l’esercizio e la sicurezza interna, lo stato dell’impianto, le modifiche specifiche al sito, l’organizzazione e il personale, la radioprotezione, le scorie radioattive, la situazione radiologica e le conoscenze derivanti dall’evoluzione della scienza e della tecnica. Il rapporto comprende altresì i risultati delle valutazioni sistematiche della sicurezza interna e informa sulle questioni pendenti presso l’IFSN, su eventi e riscontri, su modifiche come pure su lavori di manutenzione.

Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

Anno civile

Rapporto annuo sulla sicurezza esterna

Rapporto degli impianti nucleari con le indicazioni essenziali relative all’organizzazione della sicurezza esterna e una sintesi di tutti gli eventi registrati nell’anno trascorso nell’ambito della sicurezza esterna. Il rapporto informa in particolare su personale e organizzazione della sicurezza esterna, interventi speciali della guardia d’esercizio, ricorso a ditte terze per compiti di sorveglianza, esperienze nel settore della sicurezza esterna durante le fasi di arresto del reattore per lavori di revisione, frequenza e risultati di verifiche e di test di funzionamento dei dispositivi di sicurezza esterna, mancato funzionamento di importanti componenti di sicurezza esterna, modifiche edilizie, eventi e riscontri particolari, statistica sui movimenti nelle zone di sicurezza. Il rapporto deve essere classificato.

Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

Anno civile

Rapporto trimestrale

Rapporto del deposito centrale intermedio, del deposito in strati geologici profondi e dell’Istituto Paul Scherrer in particolare su dosi individuali, dosimetria degli impianti e dell’area di ubicazione, rilascio di sostanze radioattive attraverso l’aria e le acque di scarico, sorveglianza dei dintorni, scorie radioattive, campagne di condizionamento, eventi e riscontri, modifiche e lavori di manutenzione.

Da inoltrare al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre.

Trimestrale

Rapporto mensile

Rapporto delle centrali nucleari sull’esercizio dell’impianto con analisi comparative rispetto ai mesi precedenti (trend), in particolare su esercizio, sicurezza interna, chimica, radioprotezione con dati sulla dosimetria individuale, rilascio di sostanze radioattive, scorie radioattive, eventi e riscontri, organizzazione, personale e formazione, così come su progetti, analisi, osservazioni dedotte dalle esperienze d’esercizio, eventi registrati in impianti analoghi, attività e risultati dei lavori di manutenzione.

Da inoltrare al più tardi entro la fine del mese successivo.

Mensile

Rapporto di revisione – Tecnica

Rapporto delle centrali nucleari con descrizione e valutazione di tutte le misure importanti per la sicurezza interna, dei risultati e delle conoscenze derivanti dalle attività svolte durante la revisione dell’impianto.

Da inoltrare:

a.
prima versione: 4 giorni lavorativi prima della data prevista per la ripresa dell’esercizio dell’impianto;
b.
rapporto completo: al più tardi entro 3 mesi dalla ripresa dell’esercizio dell’impianto.

Ad ogni revisione dell’impianto

Rapporto di revisione – Radioprotezione

Rapporto delle centrali nucleari sulla revisione, con indicazioni dettagliate sulle misurazioni di radioprotezione effettuate e le conclusioni che da queste se ne possono trarre, così come una loro valutazione da parte del gestore della centrale con proposte per ulteriori misure di riduzione delle dosi.

Da inoltrare al più tardi entro 3 mesi dalla ripresa dell’esercizio dell’impianto.

Ad ogni revisione dell’impianto

Rapporto di revisione – Fisica

Rapporto delle centrali nucleari con i risultati e la valutazione delle misurazioni fisiche sul reattore a vari livelli di potenza eseguite in occasione della sua ripartenza dopo la revisione.

Da inoltrare:

a.
risultati delle misurazioni a potenza zero e alla ripartenza prima della risalita oltre il 5 % di potenza nominale;
b.
rapporto completo: al più tardi entro 3 mesi dalla ripresa dell’esercizio dell’impianto.

Ad ogni revisione dell’impianto

Rapporto sulla dosimetria

Rapporto degli impianti nucleari con dati sulle dosi collettive, la ripartizione delle dosi, le dosi individuali e le dosi collettive specifiche per ogni genere di attività lavorativa.

Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

Anno civile

Rapporto sulla sorveglianza dei dintorni

Rapporto delle centrali nucleari, del deposito centrale intermedio, del deposito in strati geologici profondi e dell’Istituto Paul Scherrer, con dati sul rilascio di sostanze radioattive e sulla sorveglianza della radioattività e della radiazione diretta nei dintorni dell’impianto. Può essere integrato nel rapporto mensile o trimestrale.

Da inoltrare al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre.

Trimestrale

Rapporto sulle sorgenti radioattive

Rapporto degli impianti nucleari con un elenco di tutte le sorgenti radioattive presenti nell’impianto.

Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

Anno civile

Rapporto sull’esame approfondito della sicurezza

Rapporto delle centrali nucleari sull’esame periodico della sicurezza con i relativi risultati e una loro valutazione.

Da inoltrare conformemente alle istruzioni dell’IFSN.

Ogni 10 anni

Dati relativi all’indisponibilità di sistemi e componenti

Rapporto delle centrali nucleari sulle indisponibilità dei componenti importanti per il rischio considerati dal modello APS, contenente per evento data e durata dell’indisponibilità, denominazione dei componenti coinvolti e breve descrizione delle cause dell’indisponibilità.

Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

Anno civile

Elenco delle modifiche dell’impianto rilevanti per l’APS

Rapporto delle centrali nucleari con un elenco delle modifiche dell’impianto che potrebbero essere rilevanti per l’APS, ma non ancora considerate dal modello APS.

Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

Anno civile

Allegato 6 84

84 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 4 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261). La correzione del 16 ott. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 3441).

(art. 21 e 38)

Rapporto su eventi e riscontri nell’ambito della sicurezza interna

A. Rapporto su eventi e rapporto sulle misure successive

Rapporto

Contenuto

Periodicità

Rapporto d’evento

Rapporto su eventi e riscontri prodottisi nell’impianto e contenente:

a.
classificazione in base ai criteri sottostanti, descrizione sintetica dell’evento o del riscontro e conclusioni al momento note;
b.
stato dell’impianto prima dell’evento o al momento del riscontro;
c.
svolgimento dell’evento e risposta dell’impianto o genere di riscontro;
d.
causa dell’evento o del riscontro;
e.
misure immediate;
f.
allegati.

Ad ogni evento o riscontro che soggiace all’obbligo di notifica

Rapporto sulle misure successive

Rapporto su eventi e riscontri prodottisi nell’impianto e contenente:

a.
misure successive;
b.
valutazione dell’importanza per la sicurezza;
c.
allegati.

Ad ogni evento o riscontro che soggiace all’obbligo di notifica

B. Categorizzazione di eventi e riscontri

1. Classificazione:

Eventi e riscontri di cui agli articoli 21 capoverso 1 e 38 capoverso 3 lettere a e c vanno classificati come segue.

Classe

Criteri

Emergenza generale

(General Emergency)

Evento che costituisce un serio rischio radiologico attuale o previsto per i dintorni e che rende assolutamente necessaria la preparazione o l’attuazione di misure di protezione in prossimità degli impianti nucleari.

Emergenza nell’area del sito

(Site Area Emergency)

evento che potrebbe trasformarsi in un’emergenza generale o che rappresenta un serio rischio radiologico nell’area del sito. È possibile un rischio radiologico futuro (previsto) per i dintorni che rende necessario l’intervento dello stato maggiore d’emergenza dell’impianto nucleare e di organizzazioni d’emergenza esterne.

Allerta

(Alert)

Evento che conduce a un abbassamento notevole del grado di protezione per il personale addetto all’esercizio o che potrebbe trasformarsi in un’emergenza nell’area del sito o in un’emergenza generale e, a seconda dell’evento, potrebbe richiedere anche l’intervento dello stato maggiore d’emergenza o di stati maggiori ristretti dell’impianto nucleare.

Evento che soggiace all’obbligo di notifica

Evento o riscontro significativo per la sicurezza nucleare, ma che non rappresenta un’emergenza.

2. Classificazione in base alla scala internazionale degli eventi INES dell’AIEA

Gli eventi e i riscontri di cui all’articolo 21 capoverso 1 e all’articolo 38 capoverso 3 lettere a e c devono inoltre essere classificati in base alla scala internazionale degli eventi INES dell’AIEA (cfr. INES User’s Manual edizione 2008, AIEA, Vienna 2009).

Livello

Denominazione

Criteri

7

Incidente grave

Rilascio nei dintorni dell’impianto di gran parte dell’inventario del nocciolo, sotto forma di una miscela di sostanze radioattive a breve e lunga vita media (in quantità radiologicamente equivalenti a più di 50 000 TBq di iodio 131).

6

Incidente serio

Rilascio nei dintorni dell’impianto di sostanze radioattive (in quantità radiologicamente equivalenti a iodio 131 fra i 5000 e i 50 000 TBq).

5

Incidente con pericolo per i dintorni dell’impianto

Rilascio nei dintorni dell’impianto di sostanze radioattive (in quantità radiologicamente equivalenti a iodio 131 fra i 500 e i 5000 TBq).
Grave danneggiamento del nocciolo e rilascio di una grande quantità di radioattività all’interno dell’impianto.

4

Incidente senza pericolo significativo per i dintorni dell’impianto

Rilascio nei dintorni dell’impianto di sostanze radioattive in quantità superiore ai limiti consentiti che comporta per le persone più esposte alle radiazioni una dose dell’ordine di alcuni millisievert.
Danneggiamento parziale del nocciolo del reattore dovuto a cause meccaniche o a fusione.
Irradiazione del personale risultante in un’alta probabilità di decesso a breve termine.

3

Avaria seria

Rilascio nei dintorni dell’impianto di sostanze radioattive in quantità superiore ai limiti consentiti che comporta per le persone più esposte alle radiazioni una dose dell’ordine di alcuni decimi di millisievert.
Irradiazione del personale tale da rendere verosimili patologie acute da radiazioni. Grave contaminazione nell’impianto.
Avarie che, in concomitanza con l’ulteriore fallimento di sistemi di sicurezza, potrebbero portare ad incidenti; oppure una situazione in cui i sistemi di sicurezza non sarebbero in grado di evitare un incidente, nel caso in cui si verificassero certi eventi iniziatori.

2

Avaria

Evento o riscontro caratterizzato da importanti disfunzioni dei sistemi di sicurezza ma con un sufficiente margine di sicurezza da ovviare anche ad ulteriori fallimenti. Eventi e riscontri del livello 1, ma che fanno intravedere in aggiunta significative lacune organizzative o relative alla cultura della sicurezza.
Evento con un’irradiazione del personale maggiore della dose limite annua. Diffusione significativa di radioattività all’interno dell’impianto non prevedibile in base alla progettazione.

1

Anomalia

Anomalia non prevista dalle condizioni di esercizio prescritte. Piò essere riconducibile al mancato funzionamento di equipaggiamenti, a errori umani o a lacune procedurali. Evento o riscontro senza conseguenze dirette sulla sicurezza, ma caratterizzato da notevoli lacune organizzative o relative alla cultura della sicurezza.

0

Eventi e riscontri non significativi per la sicurezza

Eventi e riscontri che non comportano il superamento di limiti e condizioni d’esercizio e che possono essere gestiti con le procedure appropriate.

Esempi: singoli errori all’interno di un sistema ridondante constatati in occasione di test periodici, arresto automatico del reattore con risposta normale dell’impianto, perdite entro i limiti d’esercizio previsti.

Tutti gli esempi sono da considerarsi senza grandi implicazioni per la cultura della sicurezza.

3. Valutazione dell’interesse pubblico

Per gli eventi e i riscontri di cui all’articolo 21 capoverso 1 e all’articolo 38 capoverso 3 lettere a e c e per altri eventi deve essere valutato se esiste un interesse pubblico.

Scadenze per la notifica e il rapporto:

Sicurezza nucleare

S

Emergenza generale

A

Emergenza nell’area del sito

B

Allerta

M

Evento che soggiace all’obbligo di notifica

Ö

Evento d’interesse pubblico

Notifica telefonica (prima informazione)

immediatamente

immediatamente

immediatamente

24 ore1

immediatamente2

Conferma scritta della notifica

secondo i dettami dell’organizzazione di emergenza dell’IFSN

secondo i dettami dell’organizzazione di emergenza dell’IFSN

secondo i dettami dell’organizzazione di emergenza dell’IFSN

24 ore1

entro 2 ore dopo la prima informazione

Rapporto d’evento

36 ore

36 ore

10 giorni

30 giorni

Rapporto mensile3

Rapporto sulle misure successive

Secondo le esigenze

Secondo le esigenze

30 giorni

30 giorni

Rapporto mensile3

1
Entro 24 ore, fra le 08:00 e le 17:00.
2
Se sussiste un obbligo di notifica sia a causa dell’importanza per la sicurezza nucleare, sia a causa dell’interesse pubblico, vige la scadenza più breve.
3
Nel rapporto trimestrale o annuo, se non è necessario un rapporto mensile

Allegato 7

(art. 81)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

85

85 Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 601.

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