|
Art. 27
1 Se nell’esercizio di un impianto a corrente forte o a corrente debole, sia esso di proprietà privata o pubblica, vien uccisa o ferita una persona, il gestore dell’impianto è responsabile del danno causato, se non può provare che l’infortunio è dovuto sia a forza maggiore, sia a colpa o a negligenza di terzi, sia infine a colpa grave dell’ucciso o del ferito. 2 La responsabilità sussiste nella stessa misura per il danno causato alle cose, non però pel caso d’interruzione dell’esercizio.
|
Art. 28
1 Se l’impianto elettrico si compone di più parti esercitate da imprenditori differenti, la responsabilità spetta: - a.
- quando il danno è stato causato e si è prodotto nella stessa parte dell’impianto, all’esercente questa parte dell’impianto;
- b.
- quando il danno è stato causato in una parte dell’impianto e si è prodotto in un’altra, agli esercenti le due parti, in solido fra loro.
2 Se l’esercente della parte dove si è verificato il danno vien citato in giudizio, egli ha diritto di regresso contro l’esercente la parte dell’impianto dove si è prodotta la causa del danno.
|
Art. 29
Le indennità per danni derivanti da un incendio causato dall’esercizio di un impianto elettrico, sono regolate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni84. 84[RU 5 577, 11 490, 24718art. 103 cpv. 1. RU 27377disp. trans., 53189 in fine, art. 18 disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII]. Ora: dalle disposizioni del CO (RS 220). Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 25 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
|
Art. 30
Se nascono dei danni dall’incontro di varie linee elettriche, le imprese ne sono responsabili in solido. Il danno si ripartisce in parti eguali fra le varie imprese interessate, eccetto che non sia provato che la colpa è imputabile a una o all’altra di dette imprese, o che queste non abbiano concluso delle convenzioni in deroga al principio della ripartizione in parti uguali. Tali convenzioni possono esser stipulate anche anticipatamente.
|
Art. 31
Se degli impianti elettrici si danneggiano vicendevolmente, il danno cagionato dovrà essere ripartito fra loro in giusta proporzione, tenendo conto di tutte le circostanze, salvo che non sia provato che la colpa è imputabile a uno o all’altro di detti impianti.
|
Art. 32
1 Il gestore dell’impianto a corrente forte o a corrente debole ha l’obbligo di dare avviso immediatamente all’autorità locale dichiarata competente dall’articolo 4 della legge federale del 23 marzo 187785 sul lavoro nelle fabbriche, di ogni infortunio personale di qualche importanza, nonché di ogni danno rilevante cagionato a cose appartenenti a terzi. 2 Quest’autorità avvia senza indugio un’inchiesta ufficiale sulla causa e le conseguenze dell’infortunio e può farsi assistere da esperti nei casi importanti. Informa dell’infortunio il Governo cantonale, affinché ne dia comunicazione al DATEC.86 85[RU 3 241. CS 8 3 art. 95 cpv. 1]. Ancorchè le disp. cit. non siano state riprese nella legislazione federale, il presente articolo è sempre applicato. 86 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 33
L’eccezione di forza maggiore nel senso della presente legge, non potrà essere invocata nel caso di danni che si sarebbero potuti evitare facendo uso di congegni rispondenti alle prescrizioni da emanarsi in conformità dell’articolo 3 della presente legge.
|
Art. 34
1 I gestori degl’impianti elettrici sono responsabili di tutte le persone di cui si servono per l’esercizio di essi impianti. 2 I gestori responsabili d’impianti elettrici hanno diritto di regresso contro queste persone, quando il danno sia ad esse imputabile.
|
Art. 35
Se può esser provato che l’ucciso o il ferito, o la persona lesa nella sua proprietà, si erano posti a contatto coll’impianto elettrico commettendo un atto illecito o violando scientemente delle prescrizioni di sicurezza (ammonimenti, divieti, ecc.), non si potrà domandare il risarcimento dei danni nel senso degli articoli 27 e 28 della presente legge, nemmeno nel caso che l’infortunio sia avvenuto senza colpa del danneggiato.
|
Art. 36
1 Per la determinazione delle indennità fanno regola le disposizioni del Codice delle obbligazioni87. 2 Nel caso di danni cagionati a persone l’indennità pel mantenimento o il guadagno futuro è fissata dal tribunale sotto forma di un capitale o d’una rendita annua. 3 Se le conseguenze d’una lesione corporale non possono essere ancora esattamente apprezzate al momento in cui è pronunziata la sentenza, il giudice può eccezionalmente riservare una revisione ulteriore del giudicato, tanto pel caso di morte o d’un peggioramento, quanto pel caso d’un miglioramento nello stato del ferito. Le domande in proposito devono essere presentate, al più tardi, entro un anno dalla data della sentenza. 87Ora: le disposizioni del CO (RS 220).
|
Art. 3788
Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni89 sugli atti illeciti. 88 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 25 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). 89 RS 220
|
Art. 38
Nelle cause concernenti simili domande d’indennità il tribunale pronunzia sui fatti, dopo averne verificata l’esattezza, e sull’importo dell’indennità, apprezzando liberamente l’insieme della causa, senza esser vincolato dalle norme delle leggi di procedura in materia di prove.
|
Art. 39
I regolamenti, le pubblicazioni o gli accordi speciali, con cui venisse esclusa o limitata in anticipazione la responsabilità secondo le disposizioni della presente legge, non hanno forza giuridica.
|
Art. 4090
90Abrogato dall’art. 128 della LF del 13 giu. 1911 sull’assicurazione contro le malattie, con effetto dal 4 apr. 1918 (CS 8 273)
|
Art. 41
Le disposizioni concernenti la responsabilità, contenute nel capitolo V, non sono applicabili agl’impianti domestici.
|