1 Ogni apparecchio deve recare il marchio di conformità di cui all’Allegato 1 numero 1 o il marchio di conformità estero di cui all’Allegato 1 numero 2.
2Il marchio di conformità deve essere apposto in modo ben visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla sua targhetta. Qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchio non lo consentano, esso deve essere apposto in modo ben visibile e leggibile sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
3Ogni apparecchio deve recare l’indicazione del tipo, del lotto, del numero di serie o qualsiasi altra informazione adeguata che ne consenta un’identificazione univoca. Qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchio non lo consentano, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’apparecchio o in un documento di accompagnamento.
4 Ogni apparecchio deve recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fabbricante, nonché l’indirizzo postale al quale quest’ultimo può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. L’indirizzo precisa un servizio centrale dove il fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.
5 Se il fabbricante non risiede in Svizzera, ogni apparecchio deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’importatore, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’apparecchio o in un documento di accompagnamento. I dati di contatto vanno indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.
6 Se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera e l’importatore importa l’apparecchio per il proprio utilizzo, ogni apparecchio deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fornitore di servizi su ordinazione, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’apparecchio o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.19
19 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).