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Art. 11 Accesso alla rete da parte dei consumatori finali
1 Per il diritto d’accesso alla rete da parte di consumatori finali è determinante il consumo annuo registrato nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l’ultima lettura. Per consumo annuo s’intende la somma dell’energia elettrica ricevuta in un anno dal consumatore finale per centro di consumo nonché l’energia elettrica prodotta in proprio. Un centro di consumo è l’ubicazione dell’esercizio di un consumatore finale costituente un’unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo, a prescindere dal fatto se dispone di uno o più punti di immissione e di prelievo. 2 I consumatori finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh che ancora non ricevono energia elettrica in base ad un contratto di fornitura scritto negoziato individualmente possono, entro il 31 ottobre, comunicare al gestore della rete di distribuzione nel loro comprensorio che, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, eserciteranno il loro diritto d’accesso alla rete. In tal caso l’obbligo di fornitura del gestore della rete di distribuzione ai sensi dell’articolo 6 LAEl decade definitivamente. 2bis Se un centro di consumo, per cui in passato si era già esercitato il diritto di accesso alla rete, partecipa a un raggruppamento ai fini del consumo proprio già esistente o di nuova costituzione, ciò non esime il gestore della rete di distribuzione dall’obbligo di fornire il raggruppamento. Qualora quest’ultimo rivendichi detto obbligo di fornitura, il diritto di accesso alla rete del centro di consumo in questione può essere nuovamente esercitato non prima che siano trascorsi sette anni dalla sua partecipazione al raggruppamento.91 3 Il consumatore finale con un consumo annuo stimato di almeno 100 MWh che viene allacciato alla rete di distribuzione comunica al gestore di rete, due mesi prima della messa in esercizio del suo allacciamento, se esercita il suo diritto di accesso alla rete. 4 Hanno diritto di accesso alla rete anche i consumatori finali allacciati alle linee elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a LAEl, purché abbiano un consumo annuo di almeno 100 MWh. Le parti interessate concordano le modalità di utilizzazione di queste linee elettriche. 91 Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 772).
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Art. 12 Costi d’esercizio computabili
1 ...92 2 I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d’esercizio. 92 Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
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Art. 13 Costi del capitale computabili
1 I gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. 2 Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. Per costi di acquisto e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione. 3 Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti:93 - a.
- sono computabili quali beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete, al massimo:
- 1.
- i valori residui contabili di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti risultanti alla fine dell’anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2, e
- 2.
- il capitale netto d’esercizio necessario all’esercizio della rete;
- b.94
- il tasso d’interesse calcolatorio corrisponde al tasso dei costi medi del capitale investito (costo medio ponderato del capitale, «Weighted Average Cost of Capital», WACC).
3bis Il DATEC fissa ogni anno il WACC secondo l’allegato 1.95 4 Nel caso in cui eccezionalmente non fosse più possibile determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, occorre calcolarli nel modo seguente: i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell’acquisto e della costruzione. Devono essere detratti i costi d’esercizio e i costi del capitale già fatturati per i beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete. In ogni caso è computabile al massimo il valore di un impianto paragonabile. Dal valore così ottenuto deve essere detratto il 20 per cento.96 93 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013559). 94 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013559). 95 Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 gen. 2013 (RU 2013559). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). 96 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6467).
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Art. 13a Attribuzione dei costi per provvedimenti in caso di minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto 97
I seguenti costi non sono computabili come costi per provvedimenti in caso di minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto secondo l’articolo 20a capoverso 5 LAEl: - a.
- costi sostenuti dai gestori di rete per i provvedimenti compresi nei loro compiti ordinari di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a LAEl;
- b.
- costi sostenuti dai produttori, dai consumatori finali e dai gestori di impianti di stoccaggio per provvedimenti di sostegno ai gestori delle reti di distribuzione secondo l’articolo 8 capoverso 1bis, primo periodo LAEl;
97 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706).
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Art. 13abis Costi computabili dei sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione 98
Per costi computabili si intendono: - a.
- i costi del capitale e i costi d’esercizio dei sistemi di misurazione secondo la presente ordinanza;
- b.99
- i costi del capitale e i costi d’esercizio dei sistemi di controllo e regolazione impiegati ai sensi dell’articolo 8c, compresa la rimunerazione versata (art. 8c cpv. 1 lett. c).
98 Originario art. 13a. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). 99 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
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Art. 13b Costi computabili delle misure innovative per reti intelligenti 100
1 Una misura innovativa per reti intelligenti è tale se consente di sperimentare e utilizzare metodi e prodotti innovativi del settore ricerca e sviluppo al fine di rendere in futuro la rete più sicura, performante o efficiente. 2 I costi di tali misure sono computabili fino a un importo massimo dell’1 per cento dei costi di esercizio e del capitale del gestore di rete computabili nell’anno corrispondente, ma non oltre i seguenti importi annui: - a.
- un milione di franchi per misure innovative della società nazionale di rete; e
- b.
- 500 000 franchi per misure innovative degli altri gestori di rete.
3 I gestori di rete documentano le proprie misure innovative e pubblicano la documentazione. Essi descrivono segnatamente il progetto, il metodo da applicare, i vantaggi previsti e ottenuti nonché le spese. La ElCom può stabilire requisiti minimi. 100 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
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Art. 13c Costi computabili delle misure di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo 101
1 Sono computabili come costi per misure di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumoi costi che il gestore di rete deve sostenere per trattare i dati di misurazione dei consumatori finali del suo comprensorio in modo che questi ultimi possano confrontare il proprio consumo di elettricità individuale durante diversi periodi con quello di altri consumatori finali dalle caratteristiche di consumo analoghe. 2 I costi di dette misure sono computabili come costi d’esercizio fino a un importo massimo dello 0,5 per cento dei costi d’esercizio del gestore di rete computabili nel rispettivo anno, al massimo tuttavia fino a un importo di 250 000 franchi all’anno. 101 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
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Art. 13d Costi computabili delle misure di informazione e dell’informazione dell’opinione pubblica 102
1 Sono considerati costi computabili delle misure di informazione i costi sostenuti dal gestore di rete per la messa a disposizione di informazioni nel quadro di un progetto secondo l’articolo 15 capoverso 3bis lettera b LAEl, precisamente circa l’entità, la necessità e i tempi di attuazione del progetto nonché le previste ripercussioni sull’ambiente, sul territorio e sulle persone interessate dal progetto, sempre che queste informazioni siano necessarie per consentire a tali persone di crearsi un’opinione ed eventualmente partecipare alla procedura. 2 Sono considerati costi computabili dell’informazione dell’opinione pubblica le tasse riscosse dall’UFE presso i gestori di rete per l’informazione dell’opinione pubblica da parte dei Cantoni secondo l’articolo 6b. 3 I costi computabili ai sensi del presente articolo devono essere attribuiti ai costi di esercizio e del capitale, conformemente ai principi degli articoli 12 e 13. 102 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
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Art. 13e Potenziamenti dovuti alla produzione: costi 103
1 I potenziamenti della rete dovuti all’allacciamento di impianti al livello di trasformazione tra la rete a bassa e media tensione rientrano nell’articolo 15b capoverso 3 LAEl. 2 La rimunerazione forfettaria di cui all’articolo 15b capoverso 4 LAEl ammonta a 59 franchi per kW di nuova potenza di produzione installata. 3 Le rimunerazioni per i costi dei potenziamenti delle linee di raccordo secondo l’articolo 15b capoverso 5 LAEl ammontano al massimo a 50 franchi per kW di nuova potenza di produzione installata. 4 I gestori delle reti di distribuzione detraggono dalle immobilizzazioni regolatorie le rimunerazioni secondo l’articolo 15b capoversi 3 e 4 LAEl per i potenziamenti della rete. 103 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706).
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Art. 13f Potenziamenti dovuti alla produzione: compiti 104
1 I gestori delle reti di distribuzione: - a.
- notificano ai fini dell’ottenimento delle rimunerazioni di cui all’articolo 13e capoversi 2 e 3 per il proprio comprensorio:
- 1.
- mensilmente alla società nazionale di rete: potenza, ubicazione e data di messa in esercizio dei nuovi impianti di produzione allacciati,
- 2.
- annualmente alla ElCom: i dati di cui al numero 1 e l’importo annuo degli investimenti effettivamente eseguiti per potenziamenti della rete a bassa tensione dovuti alla produzione e al consumo;
- b.
- presentano ogni mese alla società nazionale di rete la domanda di rimunerazione di cui all’articolo 13e capoverso 3 e restituiscono la rimunerazione ai produttori;
- c.
- indicano ogni anno nel rapporto di gestione le rimunerazioni ricevute e i potenziamenti di rete effettuati;
- d.
- elaborano basi unitarie per le rimunerazioni di cui all’articolo 13e capoverso 3.
2 La società nazionale di rete: - a.
- versa l’anno successivo ai gestori delle reti di distribuzione le rimunerazioni richieste secondo l’articolo 15b capoversi 4 e 5 LAEl;
- b.
- riferisce ogni anno alla ElCom in merito alle rimunerazioni versate.
3 La ElCom: - a.
- esamina e approva le domande di rimunerazione secondo l’articolo 15b capoverso 3 LAEl;
- b.
- effettua controlli a campione sull’esecuzione dell’articolo 15b capoversi 4 e 5 LAEl;
- c.
- disciplina il trattamento delle rimunerazioni per i potenziamenti della rete secondo l’articolo 13e capoverso 4 nell’ambito delle immobilizzazioni dei gestori di rete.
104 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706).
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Art. 14 Utilizzazione transfrontaliera della rete
1 Per il calcolo dei costi generati dalle forniture transfrontaliere di cui all’articolo 16 LAEl sono fatte salve le disposizioni internazionali. 2 Le entrate risultanti dall’utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto nell’ambito della compensazione tra gestori europei della rete di trasporto («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) sono da impiegare interamente per la copertura dei costi computabili della rete di trasporto, previa deduzione della tassa di vigilanza di cui all’articolo 28 LAEl. 3 Nel calcolo delle entrate di cui al capoverso 2 possono essere dedotte solamente quelle perdite di guadagno che non possono essere attribuite ad una causa determinata o che risultano da un’eccezione all’accesso alla rete per le capacità nella rete di trasporto transfrontaliera (art. 17 cpv. 6 LAEl). Le restanti perdite di guadagno sono fatturate a chi le ha generate secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera c.
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Art. 15 Imputazione dei costi della rete di trasporto
1 La società nazionale di rete fattura individualmente: - a.
- ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto i costi per la compensazione delle perdite di energia e la fornitura di energia reattiva da essi generati;
- b.105
- ai gruppi di bilancio i costi per l’energia di compensazione, comprese le quote della potenza messa in riserva per la regolazione secondaria e terziaria, e per la gestione del programma previsionale nonché i prelievi dalla riserva di energia elettrica secondo l’OREI106;
- c.107
- ai responsabili di minori ricavi per l’utilizzazione transfrontaliera della rete l’importo corrispondente; il DATEC può prevedere regole derogatorie per concedere eccezioni secondo l’articolo 17 capoverso 6 LAEl.
2 Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura, proporzionalmente all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi: - a.108
- i costi per la gestione del sistema e dei dati di misurazione, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, il mantenimento della tensione, la regolazione primaria e le quote della potenza messa in riserva per la regolazione secondaria e terziaria, che non possono essere attribuiti ad un gruppo di bilancio. La ElCom fissa ogni anno l’importo massimo;
- abis.109
- i costi in relazione alla riserva di energia elettrica secondo l’OREI;
- b.110
- i costi per i potenziamenti delle reti di distribuzione e delle linee di raccordo secondo l’articolo 15b capoversi 3–5 LAEl;
- c.111
- ...
3 Ai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto e ai gestori di rete la società nazionale di rete fattura, in modo non discriminatorio e secondo una tariffa unitaria per la zona di regolazione Svizzera, i rimanenti costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici in base al seguente schema: - a.
- al 30 per cento in base all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali allacciati direttamente e da tutti i consumatori finali allacciati alla rete del livello inferiore;
- b.
- al 60 per cento in base alla media annua della potenza massima mensile effettiva richiesta alla rete di trasporto da ogni consumatore finale allacciato direttamente e da ogni rete del livello inferiore;
- c.
- al 10 per cento in base a una tariffa di base fissa per punto di prelievo nella rete di trasporto.
105 Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43). 106 RS 734.722 107 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). 108 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6467). 109 Introdotta dall’art. 12 dell’O del 7 set. 2022 sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (RU 2022 514). Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43). 110 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). 111 Abrogata dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109).
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Art. 16 Imputazione dei costi della rete di distribuzione
1 I costi computabili, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici non fatturati individualmente nonché la partecipazione ad una rete del livello superiore sono attribuiti ai consumatori finali e ai gestori di rete allacciati direttamente alla rete in questione in base al seguente schema: - a.
- al 30 per cento in base all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali allacciati direttamente alla rete e da tutti i consumatori finali allacciati alla rete del livello inferiore;
- b.
- al 70 per cento in base alla media annua della potenza massima mensile effettiva richiesta alla rete del livello superiore da ogni consumatore finale allacciato direttamente alla rete e dalle reti del livello inferiore.
2 Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non deve superare, per livello di rete, i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici del livello di rete in questione. 3 Se l’allacciamento o l’esercizio di impianti di produzione o di impianti di stoccaggio senza consumo finale generano costi supplementari sproporzionati nelle reti di distribuzione, tali costi non rientrano nei costi di rete. Devono essere sostenuti in misura adeguata dai produttori e dai gestori degli impianti di stoccaggio senza consumo finale.112 112 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706).
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Art. 17 Imputazione dei costi tra reti e determinazione della potenza massima
I gestori di rete emanano direttive trasparenti e non discriminatorie per l’imputazione dei costi tra reti dello stesso livello direttamente collegate tra di loro e per la determinazione uniforme della media annua della potenza massima mensile effettiva.
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Art. 18 Tariffe per l’utilizzazione della rete 113
1 I gestori di rete sono responsabili della determinazione delle tariffe per l’utilizzazione della rete. 2 All’interno di un livello di tensione i consumatori finali con profili di acquisto comparabili costituiscono un gruppo di clienti. A livelli di tensione inferiori a 1 kV i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l’anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh appartengono allo stesso gruppo di clienti (gruppo di clienti di base). 3 I gestori di rete devono offrire ai consumatori finali del gruppo di clienti di base una tariffa per l’utilizzazione della rete con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) almeno del 70 per cento. 4 I gestori di rete possono proporre loro altre tariffe per l’utilizzazione della rete; ai consumatori finali con misurazione della potenza possono offrire anche tariffe con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) inferiore al 70 per cento. 113 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
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Art. 18a Differenze di copertura nell’ambito dei costi di rete 114
1 Se la somma del corrispettivo per l’utilizzazione della rete che il gestore della rete ha riscosso nel corso di un anno tariffario non corrisponde ai costi di rete computabili (differenza di copertura), il gestore della rete deve compensare tale differenza entro i tre anni tariffari successivi. In caso di copertura insufficiente, può rinunciare alla compensazione. 2 In casi giustificati, la ElCom può estendere il periodo entro il quale compensare una differenza di copertura. 3 Il tasso di interesse che il gestore di rete deve applicare al consumatore finale corrisponde: - a.
- in caso di copertura insufficiente: al massimo al costo del capitale di terzi conformemente all’allegato 1;
- b.
- in caso di copertura in eccesso: almeno al costo del capitale di terzi conformemente all’allegato 1.
114 Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 772).
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Art. 18b Esenzione dall’obbligo di versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete 115
L’esenzione dall’obbligo di versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete (art. 14a cpv. 1 e 3 LAEl) comprende anche i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, la riserva di energia elettrica secondo la OREI116, il supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne e i costi correlati agli articoli 15a e 15b LAEl.
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Art. 19 Studi comparativi di efficienza e verifica delle tariffe per l’utilizzazione della rete e per l’elettricità o di singole componenti di costo 117
1 Per verificare le tariffe e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete nonché le tariffe dell’elettricità o di singole componenti di costo di una rete efficiente, di una fornitura efficiente di energia ai consumatori finali nel servizio universale o di un sistema di misurazione efficiente nel servizio universale, la ElCom può considerare i costi di gestori di rete comparabili. In questi studi comparativi di efficienza applica per quanto possibile metodi statistico-econometrici. Nell’ambito di tali confronti dell’efficienza, che si riferiscono ai costi di rete complessivi, la ElCom consulta preventivamente le cerchie interessate. 2 Il confronto è effettuato secondo criteri oggettivi. In tale contesto si considerano i principali fattori di costo. 3 Se in seguito al confronto i costi si rivelano ingiustificati, la ElCom dispone che siano compensati nel quadro dell’appianamento delle differenze di copertura delle tariffe per l’utilizzazione della rete, dell’elettricità e di misurazione secondo gli articoli 4f e 18a. 117 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706).
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