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Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2017

Per i titolari di una licenza di condurre che si sono sottoposti a una visita di controllo di un medico di fiducia secondo l’articolo 15d capoverso 2 del diritto anteriore l’innalzamento del limite di età a 75 anni compiuti non comporta una riduzione dell’intervallo di due anni fra le visite.

Data dell’entrata in vigore:
art. 10 cpv. 3, 104 a 107: 1° ottobre 1959288
art. 58 a 75, 77 a 89, 96, 97, 99 n. 4: 1° gennaio 1960289
art. 8, 9, 93, 100, 101, 103: 1° novembre 1960290
art. 10 cpv. 1, 2, 4, art. 95, 99 n. 3: 1° dicembre 1960291
le rimanenti disposizioni, salvo l’art. 12: 1° gennaio 1963292
art. 12: 1° marzo 1967293

288N. 4 del DCF del 25 ago. 1959 (RU 1959 725).

289Art. 61 cpv. 1 dell’O del 20 nov. 1959 (RS 741.31). Vedi nondimeno gli art. 71 cpv. 1 e 73cpv. 1 di questa O.

290Art. 29 cpv. 1 lett. a, art. 30 del DCF del 21 ott. 1960 (RU 1960 1205).

291Art. 4 cpv. 1 del DCF dell’8 nov. 1960 (RU 19601365).

292Art. 99 cpv. 2 dell’O del 13 nov. 1962 (RS 741.11).

293Art. 14 cpv. 1 del DCF del 22 nov. 1966 (RU 1966 1531).

Disposizione finale della modifica del 23 giugno 1995 294

1 L’articolo 63 capoverso 3 lettera a modificato è applicabile a tutti i sinistri che si verificano dopo l’entrata in vigore della presente modificazione. Sono inefficaci le disposizioni del contratto d’assicurazione aventi tenore diverso.

2 I contratti di assicurazione devono essere adeguati all’articolo 63 capoverso 3 lettera a modificato, entro la fine dell’anno di assicurazione.

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001 295

1 Le disposizioni della presente modifica si applicano al conducente che dopo l’entrata in vigore della stessa commette un’infrazione lieve, mediograve o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale.

2 I provvedimenti ordinati prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono applicati in base al diritto previgente.

3 Le disposizioni degli articoli 16b capoverso 2 lettera f e 16c capoverso 2 lettera e si applicano anche alle revoche di licenze di condurre secondo il previgente articolo 16 capoverso 3 lettera e.

Versione originaria dell’art. 25 cpv. 3 lett. e 296

296Resta applicabile fino all’entrata in vigore dell’art. 16e della cifra I della mod. del 15 giu. 2012 (RU 2016 2307).

3 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa:

e.
l’insegnamento delle norme della circolazione ai conducenti di veicoli a motore e ai ciclisti che hanno ripetutamente contravvenuto a dette norme.

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