Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)1
del 13 novembre 1962 (Stato 15 luglio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 541).
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 1 lettera b e 2, 9 capoversi 1bis, 2 e 3, 30 capoverso 1, 31 capoversi 2bis e 2ter, 41 capoverso 2bis, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoversi 1 e 5 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),3
ordina:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Introduzione
Art. 1 Definizioni 4
(art. 1 LCStr5)
1 Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni.
2 Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all’uso privato.
3 Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5 set. 19796 sulla circolazione stradale, OSStr).7 Le autostrade hanno carreggiate separate per ogni senso e non hanno crocevia a raso.
4 La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli.
5 Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74 OSStr).8
6 Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr).9
7 Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr10).11
8 Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l’uscita da una autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni.
9 Regolazione* del traffico è l’ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi.
10 I mezzi simili a veicoli sono pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o mezzi di spostamento analoghi muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell’utente. I velocipedi per bambini sono equiparati ai mezzi simili a veicoli.12
* Cfr. art. 6 cpv. 1 e 2, e art. 47 cpv. 2
4 Giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002, i titoli marginali sono stati sostituiti da titoli mediani (RU 2002 1931).
5Abbreviazione introdotta dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
6RS 741.21. Ora: l’O sulla segnaletica stradale
7Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
8Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
9Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
10 Ora: art. 74a cpv. 1 OSStr.
11Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
12 Introdotto dal n. I dell’O del 15 mag. 2002 (RU 2002 1931). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Art. 1a Numeri dopo la designazione di segnali e demarcazioni 13
I numeri tra parentesi che figurano dopo la designazione di un segnale o di una demarcazione si riferiscono alle figure numerate dell’allegato 2 OSStr14.
13 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Parte prima: Norme per i veicoli
Capo primo: Norme generali
Art. 2 Stato del conducente 15
(art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 1 LCStr)16
1 Chiunque, per spossatezza, influsso dell’alcol, di medicamenti o di stupefacenti oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un veicolo.17
2 Un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di:
- a.
- tetraidrocannabinolo (cannabis);
- b.
- morfina libera (eroina/morfina);
- c.
- cocaina;
- d.
- amfetamina (amfetamina);
- e.
- metamfetamina;
- f.
- MDEA (metilendiossietilamfetamina); o
- g.
- MDMA (metilendiossimetilamfetamina).18
2bis L’Ufficio federale delle strade (USTRA) emana, d’intesa con gli esperti, direttive concernenti la prova della presenza delle sostanze di cui al capoverso 2.19
2ter La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 2 non è sufficiente per stabilire l’inabilità alla guida di una persona in grado di provare di consumare una o più di queste sostanze su prescrizione medica.20
3 Nessuno può affidare un veicolo a un conducente inabile alla guida.
4 ...21
5 ...22
15Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2851).
19 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2851).
20 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2851).
21 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2) (RU 2009 5959). Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).
22Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).
Art. 2a Divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol 23
(art. 31 cpv. 2bis e 2ter LCStr)
1 È vietato guidare sotto l’influsso dell’alcol:
- a.
- durante lo svolgimento dell’attività di trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada;
- b.
- durante il trasporto professionale di persone;
- c.24
- autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con un peso totale superiore a 3,5 t;
- d.
- durante il trasporto di merci pericolose, con unità di trasporto soggette all’obbligo del contrassegno;
- e.
- ai maestri conducenti, durante l’esercizio della professione;
- f.
- ai conducenti, durante le corse di scuola guida e d’esercitazione;
- g.
- agli accompagnatori, durante le corse di scuola guida;
- h.
- ai titolari della licenza di condurre in prova, eccetto durante le corse con veicoli delle categorie speciali F, G e M.
1bis Il divieto di cui al capoverso 1 lettera c non si applica nel caso di:
- a.
- interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio di milizia;
- b.
- interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della protezione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da queste organizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di picchetto;
- c.
- veicoli la cui velocità massima per la loro costruzione non superi i 45 km/h;
- d.
- veicoli equiparati agli autoveicoli di lavoro secondo l’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 giugno 199525 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).26
2 Una persona è sotto l’influsso dell’alcol se:
- a.
- presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l;
- b.
- presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille; oppure
- c.
- ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui alla lettera b.27
23 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163837).
26 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163837).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 20152595).
Art. 3 Manovra del veicolo
(art. 31 cpv. 1 LCStr)
1 Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.28
2 I conducenti di torpedoni non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, dare ragguagli ai passeggeri sul paesaggio e su altro. Essi non devono servirsi di microfoni manuali.
3 I conducenti di veicoli a motore e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida.29
3bis Durante le manovre di parcheggio effettuate utilizzando un apposito sistema di assistenza, il conducente può abbandonare il dispositivo di guida e scendere dal veicolo se il sistema lo prevede. Il conducente deve sorvegliare le manovre e, se necessario, interromperle.30
4 Il conducente deve tenere continuamente in funzione il tachigrafo prescritto e utilizzarlo correttamente:
- a.
- se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi;
- b.
- se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale, le carte del conducente e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l'attività lavorativa. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il veicolo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa.31
28Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
30 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
31Introdotto dall’art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l’esecuzione della L sulla circolazione stradale (RU 1969 811). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Art. 3a Allacciatura con cintura di sicurezza 32
(art. 57 cpv. 5 LCStr)
1 Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli al di sotto dei 12 anni siano assicurati correttamente.33
2 L’obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza di cui al capoverso 1 non è applicabile:
- a.34
- alle persone le quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di allacciarsi con la cintura di sicurezza; per le corse all’estero l’autorità cantonale rilascia a queste persone un attestato medico d’esonero giusta la direttiva 91/671/CEE35;
- b.
- ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;
- c.
- ai conducenti e passeggeri che circolano su strade rurali, strade forestali e entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;
- d.
- ai conducenti durante le manovre effettuate a passo d’uomo;
- e.
- ai conducenti e ai passeggeri di autoveicoli nel traffico di linea regionale di imprese di trasporto in concessione;
- f.
- agli accompagnatori di persone particolarmente bisognose di assistenza in veicoli dei servizi sanitario e di trasporto di persone disabili;
- g.36
- ai conducenti e passeggeri di autoveicoli di lavoro, trattori e carri con motore se la velocità non supera 25 km/h.
3 I passeggeri in autobus e in furgoncini devono essere resi attenti in modo idoneo sull’obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza.
4 Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni devono essere assicurati con un dispositivo di ritenuta per fanciulli, ad esempio un seggiolino, omologato in base al regolamento UNECE n. 44 o n. 129 di cui all’allegato 2 OETV37. Ai dispositivi secondo il regolamento UNECE n. 44 si applica l’articolo 222r capoverso 3 OETV. L’impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per:38
- a.
- fanciulli alti almeno 150 cm;
- b.
- fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli;
- c.
- fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su autobus;
- d.
- fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.39
32Introdotto dal n. I dell’O del 10 mar. 1975 (RU 1975 541). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
35 Direttiva 91/671/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5tonnellate. GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/37/UE della Commissione del 27 febbraio 2014, GU L 59 del 28.02.2014, pag. 32.
36 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129).
38 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 327).
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Art. 3b Porto del casco 40
(art. 57 cpv. 5 LCStr)
1 I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione.
2 L’obbligo di portare il casco non è applicabile:
- a.
- ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;
- b.
- alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;
- c.
- alle persone in cabine chiuse;
- d.
- alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza;
- e.
- alle persone su veicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita;
- f.
- ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione;
- g.
- ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV41).
3 Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all’allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107742 o SN EN 107843, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.44
40Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 1981 (RU 1981 507). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
42 SN EN 1077, 2007, Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
43 SN EN 1078, 2013, Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
44Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Art. 4 Velocità adeguata
(art. 32 cpv. 1 LCStr)
1 Il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.
2 e 3 ...45
4 ...46
5 Egli non deve senza motivi impellenti, circolare così lentamente da impedire un flusso uniforme del traffico.
45 Abrogati dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
46 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 4a Limitazioni generali della velocità; norma fondamentale 47
(art. 32 cpv. 2 LCStr)
1 La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli:
- a.
- 50 km/h nelle località;
- b.
- 80 km/h fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade;
- c.
- 100 km/h sulle semiautostrade;
- d.
- 120 km/h sulle autostrade.48
2 La limitazione generale della velocità a 50 km/h (cpv. 1 lett. a) si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione incomincia al segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) e termina al segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1). Per i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.
3 La limitazione generale della velocità a 80 km/h (cpv. 1 lett. b) vale a partire dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1) o «Fine della velocità massima» (2.53) e, lasciando una semiautostrada o un’autostrada, a partire dal segnale «Fine della semiautostrada» (4.04) o dal segnale «Fine dell’autostrada» (4.02).49
3bis La limitazione generale della velocità a 100 km/h (cpv. 1 lett. c) vale a partire dal segnale «Semiautostrada» (4.03) e termina al segnale «Fine della semiautostrada» (4.04).50
4 La limitazione generale della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell’autostrada» (4.02).51
5 Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 1); lo stesso vale per le velocità inferiori imposte a certi generi di veicoli dall’articolo 5 o a certi veicoli per decisione dell’autorità competente.
47Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1651).
48Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).
49Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).
50Introdotto dal n. I dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).
51Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).
Art. 5 Velocità massima per certi generi di veicoli 52
(art. 32 cpv. 2 LCStr)
1 La velocità massima è di:
- a.
- 80 km/h per:
- 1.
- gli autoveicoli pesanti, escluse le automobili pesanti,
- 2.
- gli autotreni,
- 3.
- gli autoarticolati,
- 4.
- i veicoli con pneumatici spikes;
- b.
- 60 km/h per i trattori industriali;
- c.
- 40 km/h per:
- 1.
- la rimorchiatura, anche se una parte del veicolo rimorchiato grava su un carrello di sostegno o sul veicolo trattore; in casi speciali, l’autorità competente può autorizzare una velocità di rimorchiatura più elevata, segnatamente se un dispositivo rigido di traino assicura lo sterzo del veicolo rimorchiato,
- 2.
- il traino di un carrello di sostegno non carico; in casi speciali, l’autorità competente può permettere una velocità più elevata, segnatamente per interventi sulle autostrade o sulle semiautostrade;
- d.
- 30 km/h per:
- 1.
- il traino di rimorchi agricoli o forestali53 non immatricolati,
- 2.
- il traino di rimorchi agricoli o forestali immatricolati, nella misura in cui nella licenza di circolazione non sia ammessa una velocità superiore,
- 3.
- veicoli con ruote metalliche o con gomme piene.54
2 Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per:
- a.55
- autobus, esclusi gli autobus snodati nonché gli autobus del servizio di linea in concessione con posti in piedi autorizzati;
- b.
- autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione;
- c.56
- autoveicoli leggeri con rimorchio, se il peso totale del rimorchio non supera 3,5 t.57
2bis ...58
3 Le predette velocità massime non devono essere superate neppure dove è segnalato un limite di velocità più alto.
4 Commette un’infrazione alle norme della circolazione il conducente che supera la velocità massima prescritta per la categoria cui appartiene il suo veicolo; ciò non vale per i conducenti di ciclomotori.59
52Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
53 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).
56 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
58Introdotto l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425). Abrogato dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20121821).
Art. 6 Comportamento verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli 60
(art. 33 LCStr)
1 Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo.61 Deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo.62
2 Alle intersezioni con regolazione del traffico, il conducente di un veicolo che volta deve accordare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli che attraversano la strada trasversale .63 Ciò non vale qualora segnali luminosi indichino la via libera con una freccia di colore verde, senza luce gialla intermittente.
3 Sulle strade senza passaggi pedonali, il conducente d’un veicolo che circola in colonna deve, se necessario, fermarsi, qualora i pedoni o gli utenti di mezzi simili a veicoli aspettino di attraversare la carreggiata.64
4 Ai pedoni ciechi non accompagnati, che, alzando il bastone bianco, indicano di voler attraversare la carreggiata, deve sempre essere accordata la precedenza.
5 Se uno scuolabus, contrassegnato come tale, è fermo con le luci di avvertimento lampeggianti accese (art. 23 cpv. 3 lett. a), i conducenti possono sorpassarlo solamente ad andatura ridotta e con particolare prudenza; all’occorrenza devono fermarsi.65
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
62Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° giu. 1994 (RU 1994 816).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
65Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Capo secondo: Singole manovre
Art. 766
66 Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Art. 8 Corsie, circolazione in colonna, immissione a cerniera 67
(art. 44 LCStr)
1 Sulle strade a più corsie per una medesima direzione deve essere adoperata la corsia più a destra. Questa norma non si applica in caso di sorpasso, preselezione, circolazione in colonne parallele nonché all’interno delle località.68
2 Nel caso di traffico intenso, è permesso circolare in colonne parallele, se la metà destra della carreggiata offre spazio sufficiente. I veicoli lenti devono circolare nella colonna più a destra.
3 Nella circolazione in colonne parallele e, all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli.69 È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro.70
4 Se veicoli a motore a ruote simmetriche e velocipedi utilizzano la medesima corsia, i veicoli a motore devono circolare a sinistra e i velocipedi a destra. I ciclisti possono derogare all’obbligo di circolare a destra:
- a.
- sulle corsie che permettono di svoltare a sinistra;
- b.
- sulle corsie riservate alla svolta a destra sulle quali, a differenza del restante traffico, i velocipedi sono autorizzati dalla demarcazione (art. 74a cpv. 7 lett. e OSStr71) a proseguire dritto.72
5 Sulle strade a più corsie in una direzione, in caso di interruzione del traffico su una corsia o nei pressi della fine di una corsia, ai veicoli impediti nel proseguimento della loro marcia va consentita l’immissione alternata nella corsia adiacente subito prima del restringimento di carreggiata.73
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
69Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
70Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
73Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Art. 9 Incrocio
(art. 34 cpv. 4, e 35 cpv. 1 LCStr)
1 Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l’incrocio è reso difficile da un ostacolo situato sulla metà di carreggiata da lui adoperata.
2 Se una strada stretta non permette l’incrocio, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri.74 Se si tratta di veicoli dello stesso genere deve retrocedere quello più vicino ad uno spiazzo d’incrocio;* all’incrocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna si applica l’articolo 38 capoverso 1 primo periodo.75
* ...76
74Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
75Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
76Nota abrogata dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Art. 10 Sorpasso in generale
(art. 34 cpv. 3 e 4, e 35 LCStr)
1 Il conducente che vuole sorpassare deve spostarsi a sinistra* con prudenza senza ostacolare i veicoli che seguono. Egli non deve sorpassare, se davanti al veicolo che lo precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che attraversano la strada.
2 Eseguito il sorpasso, il conducente deve riportarsi a destra, quando non vi è più alcun pericolo per il veicolo sorpassato. ...77
3 Fuori delle località, i conducenti di autoveicoli pesanti devono agevolare in modo adeguato il sorpasso ai veicoli più veloci, circolando all’estrema destra, tenendo tra di loro una distanza di almeno 100 m e fermandosi, se necessario, nelle apposite piazzuole. La norma è parimente applicabile agli altri veicoli a motore che circolano lentamente.
* Per le segnalazioni, cfr. art. 28.
77Per. 2 abrogato dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Art. 11 Sorpasso in casi speciali
(art. 35 cpv. 4 LCStr)
1 Sulle strade in cui i sensi di circolazione non sono separati, il conducente non deve servirsi, per il sorpasso, della corsia esterna sinistra sulle strade a tre corsie e della metà sinistra della carreggiata sulle strade a quattro corsie.78
2 Il conducente non deve sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro, salvo che:
- a.79
- i due veicoli sorpassati non siano ciascuno più larghi di un metro e la carreggiata sia larga e con buona visibilità;
- b.
- circoli su una strada i cui sensi di circolazione siano separati e vi siano almeno tre corsie nello stesso senso.80
3 È permesso sorpassare a destra della linea di sicurezza anche nelle curve e prima di un dosso, se la manovra non disturba chi circola sulla medesima metà della carreggiata. Sui passaggi a livello sprovvisti di barriere, il conducente può sorpassare soltanto pedoni, utenti di mezzi simili a veicoli e ciclisti, in quanto la visibilità sia buona.81
4 Nelle intersezioni senza visuale sugli sbocchi di altre strade, il conducente può sorpassare soltanto se si trova su una strada con diritto di precedenza oppure se la circolazione è regolata dalla polizia o con segnali luminosi.82
78Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
80Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
81 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
82Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Art. 12 Veicoli in colonna
(art. 34 cpv. 4, e 37 cpv. 1 LCStr)
1 Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.83
2 Le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno.
3 Nel caso d’arresto della circolazione, il conducente non deve fermarsi su un passaggio pedonale e, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso trasversale.
83Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).
Art. 13 Preselezione e cambiamento di direzione
(art. 34 cpv. 3, e 36 cpv. 1 e 3 LCStr)
1 I conducenti in manovra di svolta devono mettersi per tempo in preselezione. Questa norma si applica anche quando si svolta senza che vi sia un’intersezione e, per quanto possibile, nelle strade strette.84
2 Il conducente che si mette in preselezione per voltare a sinistra non deve occupare lo spazio destinato alla circolazione in senso inverso. Sulle strade a tre corsie, demarcate o no, egli può occupare la corsia centrale usando la necessaria prudenza.
3 Sui tratti di strada che servono alla preselezione, è vietato cambiare corsia per effettuare un sorpasso, a meno che le corsie indichino gli stessi luoghi di destinazione.85
4 Il conducente che volta a sinistra nelle intersezioni non deve tagliare la curva. Nei crocevia, i veicoli provenienti da sensi opposti, che si accingono a voltare a sinistra, incrociano a sinistra.
5 Il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.
6 Se il carico di un veicolo a motore o di un rimorchio ostacola la visibilità, il conducente che si mette in preselezione o svolta deve usare speciale prudenza. Se necessario deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.86
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
85Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
86Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Art. 14 Esercizio del diritto di precedenza
(art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr)
1 Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.
2 Chi gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della strada che hanno raggiunto l’intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo.
3 La precedenza dei veicoli che circolano in colonne parallele deve essere rispettata anche se la colonna più vicina è ferma.
4 I cavallerizzi e i conducenti di cavalli e di altri animali grossi sono equiparati ai conducenti di veicoli per quanto riguarda la precedenza.87
5 I conducenti devono usare speciale prudenza e intendersi sull’ordine delle precedenze nei casi non regolati dalle prescrizioni, per esempio quando veicoli provenienti da tutte le direzioni giungono contemporaneamente a una intersezione.
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Art. 15 Casi speciali di precedenza 88
(art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr)
1 Se una strada principale cambia direzione in un punto dove sboccano strade secondarie, il conducente che dalla strada principale svolta in una strada secondaria deve dare la precedenza soltanto ai veicoli che circolano in senso inverso sulla strada principale.
2 Se due o più strade munite del segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02) sboccano nel medesimo luogo in una strada con diritto di precedenza, gli utenti delle strade confluenti senza precedenza devono, tra di loro, rispettare la precedenza da destra.
3 Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.89
88Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Art. 16 Veicoli con diritto di precedenza
(art. 27 cpv. 2 LCStr)
1 Tutti gli utenti della strada devono dare la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano con luce blu e avvisatore a suoni alternati, anche se la circolazione è regolata con segnali luminosi.90
2 Se indispensabile per lasciare immediatamente libera la carreggiata, i conducenti devono spostarsi sul marciapiede, con la necessaria prudenza.91
3 La luce blu e l’avvisatore a suoni alternati possono essere adoperati soltanto se il servizio è urgente e se le norme della circolazione non possono essere rispettate.92
4 In caso di guida notturna in servizio d’emergenza la luce blu può essere utilizzata senza avvisatore a suoni alternati se il conducente non deroga considerevolmente alle norme della circolazione e non ricorre al diritto di precedenza straordinario.93
90Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 33 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
92Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
93 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Art. 17 Manovre di partenza, di retromarcia e di inversione
(art. 36 cpv. 4 LCStr)
1 Prima di partire, il conducente deve assicurarsi che non causa pericoli a bambini o ad altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l’aiuto di un’altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi pericolo.
2 La retromarcia deve essere eseguita a passo d’uomo. È vietato attraversare in retromarcia i passaggi a livello e le intersezioni senza visuale.
3 Su lunghi tratti la retromarcia è consentita soltanto se non è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.94
4 Il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreggiata. L’inversione è vietata nei luoghi senza visuale e quando il traffico è intenso.
5 Se il conducente di un veicolo del servizio di linea nelle località annuncia mediante gli indicatori di direzione lampeggianti, a una fermata segnalata, l’intenzione di partire, i veicoli che sopraggiungono da tergo devono se necessario moderare la velocità o fermarsi per agevolargli la partenza; ciò non vale se la fermata si trova sul margine sinistro della carreggiata. Il conducente del veicolo del servizio di linea deve azionare gli indicatori di direzione lampeggianti solo quando è pronto a partire; egli deve aspettare se i veicoli che sopraggiungono da tergo non possano fermarsi per tempo.95
94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
95Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 2155).
Art. 18 Fermata
(art. 37 cpv. 2 LCStr)
1 I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all’asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:
- a.
- se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
- b.
- se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
- c.
- sulle strade strette e a traffico debole;
- d.
- sulle strade a senso unico.96
2 È vietato fermarsi volontariamente*:
- a.
- in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
- b.
- nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
- c.97
- nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
- d.98
- alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
- e.99
- sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
- f.
- sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
- g.
- davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
3 A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati.100
4 La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.
* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,
cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.
96Nuovo testo del per. 3 giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
97Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
98Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
99Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).
100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 19 Parcheggio, in generale
(art. 37 cpv. 2 LCStr)
1 Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci.
2 Il parcheggio è vietato:
- a.
- dove la fermata non è permessa*;
- b.
- sulle strade principali fuori delle località;
- c.
- sulle strade principali all’interno delle località se non resta spazio per l’incrocio di due autoveicoli;
- d.
- sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata;
- e.101
- a meno di 20 m dai passaggi a livello;
- f.
- sui ponti;
- g.
- davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.
3 Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata.
4 I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata.
* Cfr. art. 18.
101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 20 Parcheggio in casi speciali
(art. 37 cpv. 2 LCStr)
1 I veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi pubblici; è fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pubblico, appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta. L’autorità competente può permettere eccezioni in casi speciali.102
2 ...103
3 ...104
102Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
103 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
104 Abrogato dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
Art. 20a Facilitazioni di parcheggio per persone disabili 105
(art. 57 cpv. 1 LCStr)
1 Le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (allegato 3 n. 2 OSStr106):
- a.107
- parcheggiare per tre ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di parcheggio di cui all’articolo 19 capoversi 2–4;
- b.108
- parcheggiare per un tempo illimitato nei parcheggi;
- c.
- parcheggiare per due ore al massimo nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso alla zona.
2 Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto:
- a.
- se il resto del traffico non è messo in pericolo o inutilmente ostacolato;
- b.
- se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo;
- c.
- se e fintanto che il conducente, sebbene non sia disabile, trasporta e accompagna persone disabili.
3 Le facilitazioni di parcheggio non si applicano nelle zone di parcheggio gestite da privati.
4 Il contrassegno di parcheggio per persone disabili va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.109
5 Un contrassegno di parcheggio viene rilasciato alle persone che comprovano, mediante certificato medico, una netta riduzione della capacità deambulatoria e ai detentori di veicoli che vengono utilizzati frequentemente e in modo dimostrabile per il trasporto di persone notevolmente disabili. Il contrassegno di parcheggio è rilasciato dall’autorità cantonale.
105 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20121821).
108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20121821).
109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20121821).
Art. 21 Salita e discesa, carico e scarico delle merci
(art. 37 cpv. 2 LCStr)
1 Chi sale o scende da un veicolo non deve mettere in pericolo gli utenti della strada; prima di aprire le portiere, deve essere usata particolare attenzione a chi proviene da tergo.
2 Se i veicoli non possono essere caricati o scaricati fuori della strada o lontano dal traffico, deve essere evitato il più possibile il disturbo degli altri utenti della strada e l’operazione deve essere terminata senza indugio.
3 Se, per il carico o lo scarico, un veicolo deve fermarsi in un punto dove la circolazione potrebbe essere messa in pericolo, per esempio su una strada di montagna con molte curve, devono essere collocati segnali di veicolo fermo o incaricate persone di avvertire gli altri utenti della strada.
Art. 22 Misure di sicurezza
(art. 37 cpv. 3 LCStr)
1 Il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare ch’esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene.
2 Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve tirare il freno e prendere un’altra efficace misura di sicurezza affinché non si muova, in particolare innestando la marcia più bassa o dirigendo le ruote verso un ostacolo al bordo della carreggiata.
3 Sulle strade in forte pendio, l’immobilità degli autoveicoli deve essere garantita, inoltre, con cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei devono essere collocati sotto le ruote degli autoveicoli pesanti, degli autotreni e dei rimorchi staccati anche sulle strade in leggero pendio. Prima di ripartire, la strada deve essere liberata dagli oggetti adoperati come cunei.
Art. 23 Uso del segnale di veicolo fermo e delle luci di avvertimento lampeggianti 110
(art. 4 cpv. 1 LCStr)
1 Il segnale di veicolo fermo prescritto (art. 90 cpv. 2 OETV111) deve trovarsi in un posto facilmente accessibile del veicolo.112
2 Il segnale di veicolo fermo deve essere collocato al margine della carreggiata appena un veicolo, per motivi impellenti, è lasciato in sosta sulla carreggiata contrariamente alle prescrizioni come pure per segnalare un veicolo in sosta sulla corsia di emergenza. Il segnale deve essere collocato dietro il veicolo ad almeno 50 m da esso e, sulle strade a traffico rapido, ad almeno 100 m e, se il veicolo è in sosta su una corsia di emergenza, sul margine destro di questa. Non è necessario collocare il segnale di veicolo fermo in caso di fermata d’emergenza in uno spiazzo con segnale di posto di fermata per veicoli in panne (4.16).113
3 Le luci di avvertimento lampeggianti (art. 110 cpv. 1 lett. g OETV) possono essere usate solamente per segnalare un pericolo nel modo seguente:114
- a.
- sul veicolo fermo, a complemento del segnale di veicolo fermo nonché sugli scuolabus segnalati come tali per permettere agli scolari di salire e scendere (art. 6 cpv. 5);
- b.
- sui veicoli in marcia, in caso di rallentamento improvviso del traffico causato segnatamente da un incidente o da un ingorgo oppure in caso di rimorchiatura sulle autostrade e sulle semiautostrade.115
4 e5 ...116
6 Il segnale di veicolo fermo deve pure essere applicato sulla parte posteriore dei veicoli rimorchiati.
110Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
112Introdotto l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
114Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
115Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
116 Abrogati dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 24 Comportamento ai passaggi a livello e alle barriere
(art. 28 e 32 cpv. 1 LCStr)
1 ...117
2 I passaggi a livello devono essere attraversati senza indugiare; i veicoli con ruote o cingoli metallici, i veicoli a trazione animale e i cavalieri devono, però, attraversarli a passo d’uomo.118
3 Gli utenti della strada non devono aprire le barriere, comprese quelle degli aeroporti e simili, passarvi intorno o sotto o scavalcarle. Le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta sono equiparate alle barriere. Le barriere con apertura a richiesta possono però essere aperte mediante l’apposito comando.119
4 ...120
* Cfr. anche art. 52 cpv. 4.
117 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
119 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).
120 Abrogato dall’all. n. II 2 dell’O del 12 nov. 2003, con effetto dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).
Art. 25 Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada
(art. 38 LCStr)
1 La tranvia o la ferrovia su strada che non circola sul margine della carreggiata può essere sorpassata a sinistra soltanto dove non sboccano altre strade e quando non è intralciato il traffico in senso inverso.
2 Se la tranvia o la ferrovia su strada circola a sinistra, il conducente del veicolo che circola nel medesimo senso deve lasciare spazio sufficiente, affinché i veicoli provenienti in senso inverso possano scansare a sinistra i veicoli su rotaia.
3 Se, alle fermate sprovviste di banchine, i passeggeri d’una tranvia o ferrovia su strada devono scendere dal lato della circolazione, i veicoli che circolano nella medesima metà della strada devono fermarsi sino a che i passeggeri abbiano lasciato libera la carreggiata.
4 Se nessuna tranvia o ferrovia su strada si avvicina, i veicoli che voltano a sinistra possono portarsi sulle rotaie per mettersi in preselezione.
5 I veicoli non devono fermarsi sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada né a meno di 1.50 metri dalla rotaia più vicina.121
121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 26122
122 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 27 Scuola guida 123
(art. 15 LCStr)
1 I veicoli a motore guidati da un allievo conducente devono essere muniti di una targa recante una «L» bianca su fondo blu. La targa deve essere fissata in modo tale da essere facilmente riconoscibile da dietro. Deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente.124
2 Sugli autoveicoli adoperati per corse di scuola guida e per corse d’esame, l’accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui terreni di esercitazione chiusi come pure per eseguire la retromarcia e parcheggiare. L’accompagnatore deve potersi facilmente servire almeno del freno a mano, tranne in caso di corse di scuola guida effettuate con autoveicoli della categoria C, a condizione che il conducente sia pronto all’esame di guida.125
3 Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri che non posseggono la licenza di condurre pertinente:
- a.
- su motoveicoli;
- b.
- su altri veicoli a motore senza rimorchio con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore.126
4 Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a forte traffico solo se hanno una formazione sufficiente e sulle autostrade e semiautostrade soltanto quando sono pronti all’esame di guida.
5 Sulle strade a forte traffico sono vietate esercitazioni di partenza in salita, d’inversione di marcia, di marcia indietro e analoghe; nei quartieri abitati, esse devono essere evitate il più possibile.
6 Durante le corse di scuola guida e di esame la retromarcia è consentita su lunghi tratti anche quando è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.127
123 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023255).
124 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023255).
125 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023255).
126 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023255).
127 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Capo terzo: Misure di sicurezza
Art. 28 Segnalazioni
(art. 39 LCStr)
1 Il conducente deve segnalare qualsiasi cambiamento di direzione, compresa la svolta a destra. Anche il ciclista, che per sorpassarne un altro si scansa, deve segnalarlo.
2 Il segnale deve cessare subito dopo il cambiamento di direzione. I ciclisti possono cessare il segnale già durante il cambiamento di direzione128.
3 Se un veicolo è sprovvisto di indicatori di direzione o se essi non sono efficaci, il conducente o un passeggero indica col braccio la direzione che sarà presa. Se ciò non è possibile, la manovra di svolta deve essere eseguita con speciale prudenza.
4 Se il carico dei carri con motore, dei carri di lavoro, dei veicoli a motore agricoli e forestali o dei loro rimorchi copre la visuale, il conducente deve adoperare una paletta indicatrice di direzione (allegato 4 OETV129), salvo se il veicolo è provvisto di un apparecchio speciale col quale il conducente può simultaneamente vedere a tergo e segnalare gli spostamenti sulla sinistra, oppure se gli indicatori di direzione lampeggianti sono applicati dietro il convoglio e quelli del veicolo trattore sono visibili.130 L’uso dell’apparecchio sopraindicato e della paletta non deve mettere in pericolo gli altri utenti della strada.131
128 Per. introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).
130Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
131Nuovo testo giusta l’art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l’esecuzione della LF sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 811).
Art. 29 Avvisatori 132
(art. 40 LCStr)
1 Il conducente deve comportarsi in modo da dover usare il meno possibile avvisatori acustici o dispositivi di segnalazione ottica. Ha diritto di farne uso solamente se lo esige la sicurezza del traffico; questa norma si applica anche alle luci di pericolo (art. 109 cpv. 6 e 110 cpv. 3 lett. b OETV133).134
2 Il conducente deve usare l’avvisatore acustico se fanciulli, ai bordi della strada o su di essa, non prestano attenzione al traffico e prima delle curve strette e senza visuale fuori delle località.
3 Dall’imbrunire in poi possono essere dati soltanto segnali luminosi. Possono essere usati gli avvisatori acustici solo in caso di pericolo.
132Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Art. 30 Uso delle luci durante la corsa 135
(art. 41 LCStr)
1 Dall’imbrunire al far del giorno, in caso di cattive condizioni di visibilità e nelle gallerie si devono accendere durante la corsa i fari a luce anabbagliante. Sui veicoli sprovvisti di fari a luce anabbagliante si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.
2 Per il resto, sui veicoli a motore si devono accendere le luci di circolazione diurna o i fari a luce anabbagliante e su quelli che ne sono sprovvisti, le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione. Sono esclusi:
- a.
- i veicoli a motore condotti da una persona a piedi;
- b.
- i veicoli a motore con una velocità massima di 10 km/h;
- c.
- i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970.136
3 All’occorrenza, si possono usare i fari di profondità; per quanto possibile, si deve tuttavia evitarne l’uso nelle località. I fari di profondità devono essere spenti:
- a.
- per tempo, prima dell’incrocio con altri utenti della strada o con una ferrovia proveniente, accanto alla strada, in senso inverso;
- b.
- nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia.
4 I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è notevolmente ridotta a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.
5 In caso di fermata prolungata è possibile passare alle luci di posizione.
135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).
136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213).
Art. 31 Uso delle luci sui veicoli in sosta 137
(art. 41 LCStr)
1 Sui veicoli a ruote simmetriche in sosta fuori delle località si devono accendere le luci di posizione o le luci di posteggio dal lato del traffico. Sui veicoli sprovvisti di tali luci si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.
2 Sui veicoli a ruote simmetriche non a motore si deve accendere almeno una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia.
3 All’interno delle località e sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m sono sufficienti i catarifrangenti.
137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).
Art. 32 Illuminazione di rimorchi e veicoli rimorchiati nonché uso di luci di lavoro e luci orientabili 138
(art. 41 LCStr)
1 Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore, salvo qualora sul veicolo trattore siano usate soltanto le luci di circolazione diurna. In presenza di più rimorchi, è sufficiente che siano accese le luci posteriori dell’ultimo rimorchio.
2 Le luci di lavoro e le luci orientabili possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per svolgere l’attività in questione.
138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).
Art. 33 Divieto di rumori
(art. 42 cpv. 1 LCStr)
I conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte. È segnatamente vietato:
- a.
- di usare in modo continuo e inadeguato l’avviamento e di inutilmente riscaldare e far girare il motore di veicoli fermi;
- b.
- di far girare a regime elevato il motore, a vuoto o nelle marce basse;
- c.
- di accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza;
- d.
- di effettuare continuamente giri inutili nell’interno delle località;
- e.
- di circolare troppo rapidamente, soprattutto con veicoli provvisti di cerchioni metallici, con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f.
- di caricare e scaricare veicoli senza precauzione e di trasportare bidoni e analoghi carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g.
- di sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del portabagagli e simili;
- h.
- di disturbare con apparecchi radio e altri apparecchi per la riproduzione del suono, istallati o trasportati nel veicolo.
Art. 34 Divieto di altre molestie
(art. 42 cpv. 1 LCStr)
1 I veicoli a motore devono essere tenuti e usati in modo che non sviluppino fumo evitabile.
2 Il motore deve essere spento anche durante brevi fermate, se ciò non ritarda la partenza.
3 Sulle strade polverose, sporche o bagnate, segnatamente quando la neve si scioglie, il conducente deve circolare in modo da non molestare gli utenti della strada e gli abitanti della zona.
Capo quarto: Strade speciali
Art. 35 Uso delle autostrade e semiautostrade
(art. 43 cpv. 3 LCStr)
1 Le autostrade e le semiautostrade sono accessibili soltanto ai veicoli a motore capaci di raggiungere una velocità di almeno 80 km/h e autorizzati a farlo. La disposizione non è applicabile ai veicoli per la manutenzione delle strade nonché ai veicoli e ai trasporti eccezionali.139
2 I trattori, i veicoli cingolati, i veicoli muniti di pneumatici chiodati come anche i motoveicoli di cilindrata fino a 50 cm3 o con una potenza massima del motore di 4,00 kW non possono circolare sulle autostrade e sulle semiautostrade.140
3 I veicoli in panne possono essere trainati solo sino alla prossima uscita.
4 Sulle autostrade e sulle semiautostrade è vietato effettuare corse di prova e manifestazioni sportive.141
139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
141Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).
Art. 36 Norme speciali sulle autostrade e sulle semi-autostrade
(art. 43 cpv. 3 LCStr)
1 Sulle autostrade e sulle semiautostrade è permesso cambiare direzione solo nei punti espressamente designati a tale scopo. È vietato voltare e fare marcia indietro.
2 Lo spartitraffico centrale nelle autostrade non può essere superato nemmeno nei punti destinati al passaggio trasversale.
3 Solo in caso di necessità, il conducente può fermarsi nelle corsie di emergenza e sugli spiazzi appositamente segnalati per veicoli in panne, altrimenti solo nei posti di parcheggio indicati con segnali. Gli occupanti del veicolo non devono accedere alla carreggiata.142
4 Gli utenti delle autostrade e delle semiautostrade hanno la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade di accesso. In caso di traffico fortemente rallentato si applica l’articolo 8 capoverso 5.143
5 È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro. I conducenti possono tuttavia, con la dovuta prudenza, avanzare sulla destra accanto ad altri veicoli:
- a.
- in caso di circolazione in colonna sulla corsia di sinistra o su quella centrale;
- b.
- sui tratti che servono alla preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di destinazione;
- c.
- se la corsia di sinistra è delimitata da una linea di sicurezza (6.01) o, in presenza di una linea doppia (6.04), da una linea di sicurezza applicata sulla sinistra, fino al termine della demarcazione corrispondente, in particolare sulle corsie d’accelerazione delle entrate;
- d.
- sulle corsie di decelerazione delle uscite.144
6 Sulle autostrade ad almeno tre corsie nello stesso senso, la corsia esterna sinistra può essere utilizzata soltanto da veicoli a motore che sono autorizzati a circolare ad oltre 100 km/h.145
7 I veicoli che sulle autostrade e semiautostrade con almeno due corsie in una direzione circolano a passo d’uomo o sono fermi devono lasciare un corridoio libero per il passaggio dei veicoli della polizia, del servizio sanitario, del servizio antincendio, del servizio doganale e ausiliari tra la corsia di sinistra più esterna e quella situata alla sua destra.146
142Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).
143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
144Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
145Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
146 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). La correzione del 9 feb. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 76).
Art. 37 Strade a senso unico
(art. 57 cpv. 1 LCStr)
1 Le strade a senso unico sono equiparate alla metà destra di una strada aperta al traffico nei due sensi.
2 Il conducente può passare a destra o a sinistra delle isole spartitraffico e degli ostacoli, come anche delle tranvie e delle ferrovie su strada in moto.
3 La retromarcia è vietata, salvo nel parcheggiare, attaccare un rimorchio, ecc.
Art. 38 Strade a forte pendenza e strade di montagna
(art. 45 LCStr)
1 Se, su strade a forte pendenza e su strade di montagna, veicoli dello stesso genere* non possono incrociare, il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l’altro non si trovi vicino a uno spiazzo d’incrocio. L’incrocio di veicoli di diverso genere è disciplinato dall’articolo 9 capoverso 2 primo periodo.147
2 ...148
3 Sulle strade postali di montagna, qualora l’incrocio o il sorpasso sia difficile, è obbligo attenersi ai cenni e alle istruzioni dei conducenti dei veicoli di linea.149
* ...150
147Per. 2 introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
148 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
149Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).
150Nota abrogata dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Art. 39 Gallerie
(art. 57 cpv. 1 LCStr)
1 Nelle gallerie è vietato fare retromarcia e invertire il senso di marcia.151
2 Le luci del veicolo devono sempre essere tenute accese.152
3 I conducenti possono fermarsi solo in caso di necessità. Il motore deve essere spento immediatamente.
151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
152Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).
Art. 40 Ciclopiste e corsie ciclabili
(art. 43 cpv. 2, e 46 cpv. 1 LCStr)
1 I ciclisti devono dare la precedenza, se da una ciclopista o da una corsia ciclabile accedono alla carreggiata attigua e se, sorpassando, lasciano la corsia.
2 I pedoni possono usare la ciclopista dove mancano i marciapiedi e le strade pedonali.153
3 I conducenti di altri veicoli possono circolare sulla corsia ciclabile delimitata da una linea discontinua (6.09) purché non ostacolino la circolazione dei velocipedi.154
4 Se devono attraversare una ciclopista o una corsia ciclabile all’infuori di intersezioni, per esempio per accedere a un immobile, i conducenti di altri veicoli devono dare la precedenza ai ciclisti.155
5 Se una ciclopista corre a una distanza massima di 2 m lungo una carreggiata per il traffico dei veicoli a motore, per i ciclisti alle intersezioni vigono le norme di precedenza cui sottostanno i conducenti dei veicoli che circolano sulla carreggiata contigua. Quando svoltano, i conducenti dei veicoli a motore sulla carreggiata contigua devono dare la precedenza ai ciclisti.156
153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
154Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
155Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 1979 (RU 1979 1583). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
156Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Art. 41 Strade pedonali, marciapiedi
(art. 43 cpv. 1 e 2 LCStr)
1 I velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio almeno di 1,50 m per i pedoni.157
1bis Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile.158
2 Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osservare una prudenza particolare verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli; deve dare loro la precedenza.159
3 Le corsie pedonali longitudinali (6.19) demarcate sulla carreggiata possono essere usate dai veicoli solo se il traffico pedonale non ne è ostacolato.160
4 In mancanza di una ciclopista o di una corsia ciclabile, i fanciulli fino a 12 anni possono circolare in velocipede su strade pedonali e marciapiedi. Essi devono adeguare la velocità e il modo di circolare alle circostanze. In particolare, devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.161
157Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
158Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).
160Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Art. 41a Quartieri residenziali o analoghi 162
(art. 57 cpv. 1 LCStr)
Sulle strade secondarie nei quartieri residenziali oppure sulle strade secondarie a circolazione parzialmente limitata, i conducenti di veicoli devono usare speciale prudenza e avere riguardo verso gli altri.
162Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).
Art. 41b Aree con percorso rotatorio obbligato 163
(art. 57 cpv. 1 LCStr)164
1 Prima di entrare in un’area con percorso rotatorio obbligato (segnale 2.41.1 in relazione con il segnale 3.02), il conducente deve rallentare e dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria.
2 All’entrata nell’area con percorso rotatorio obbligato e, se non segue nessun cambiamento di corsia, all’interno della rotatoria il conducente non deve segnalare la direzione. Tuttavia deve segnalare la direzione quando lascia la rotatoria.
3 Nelle aree con percorso rotatorio obbligato i ciclisti possono derogare dall’obbligo di circolare a destra.165
163Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar,. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
164Rinvio introdotto dall’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Capo quinto: Categorie speciali di veicoli
Art. 42 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale
(art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr)166
1 I motociclisti e i ciclisti devono occupare il posto loro destinato. I fanciulli possono usare un velocipede solo se riescono a pedalare.167
2 I conducenti di motoveicoli e ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo gli altri utenti della strada. La larghezza degli oggetti trasportati non deve superare 1 m.
3 I ciclisti possono avanzare sulla destra di una colonna di veicoli a motore se vi è sufficiente spazio libero; è loro vietato di avanzare tra i veicoli della colonna. Essi non devono impedire alla colonna di proseguire né segnatamente porsi davanti a veicoli fermi.168
4 I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono attenersi alle norme per i ciclisti. Devono inoltre rispettare le velocità massime generali e quelle segnalate.169
166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1315).
167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129).
168Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213).
Art. 43 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: circolazione in fila indiana 170
(art. 46 cpv. 2, e 47 cpv. 1 LCStr)
1 I conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due:
- a.
- se circolano in formazione chiusa di oltre dieci velocipedi o ciclomotori;
- b.
- se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa;
- c.
- sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo indicate da segnali su strade secondarie;
- d.171
- nelle zone d’incontro.172
2 I conducenti di motoveicoli non devono circolare né affiancati, né accanto a velocipedi o a ciclomotori. I ciclisti e i conducenti di ciclomotori non devono circolare accanto a motoveicoli.
170Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1976 2810)
171 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
172Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).
Art. 43a Sedie a rotelle e monopattini autobilanciati 173
(art. 43 cpv. 2 LCStr)174
1 Sulle aree di traffico destinate ai pedoni, l’uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini autobilanciati possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.175
2 Le sedie a rotelle per invalidi possono essere utilizzate sulle superfici riservate ai veicoli. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni in vigore per i ciclisti. Quando circolano sulla carreggiata o su una ciclopista, le sedie a rotelle per invalidi devono essere provviste, di notte e in caso di cattive condizioni di visibilità, di una luce ben visibile, bianca davanti e rossa dietro.
173 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213).
175 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213).
Art. 44176
176Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Art. 45 Tranvie e ferrovie su strada
(art. 48 LCStr)
1 I conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono circolare con speciale prudenza quando voltano al capolinea, cambiano il lato della carreggiata, incrociano su una strada stretta o circolano in senso inverso al traffico. Prima di sorpassare, essi devono assicurarsi che lo spazio è sufficiente.
2 Essi danno la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano con gli speciali segnalatori. Circolando su una strada secondaria, essi devono dare la precedenza quando si immettono in una principale.177
3 Ogni qualvolta sia richiesto dalla sicurezza del traffico segnatamente prima della partenza, essi devono avvertire gli utenti della strada con i loro avvisatori luminosi o acustici.
177 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 33 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Parte seconda: Norme per gli altri utenti della strada
Capo primo: Pedoni
Art. 46 Uso della strada
(art. 49 cpv. 1 LCStr)
1 Sulla carreggiata, i pedoni devono circolare a destra e non a sinistra, quando solamente su quel lato vi è la possibilità di scansarsi oppure quando essi conducono un veicolo che non sia una carrozzella per bambini. Essi evitano di passare frequentemente da un lato all’altro della strada.
2 I pedoni evitano di sostare inutilmente sulla carreggiata, soprattutto nei punti senza visuale e stretti, sulle intersezioni, di notte o per cattivo tempo.
2bis Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un’area delimitata, può essere utilizzata l’area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d’abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.178
3 Alle fermate delle tranvie e delle ferrovie su strada, sprovviste di banchina, i pedoni possono lasciare il marciapiede solo dopo che il veicolo si sia fermato.
178 Introdotto dal n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
Art. 47 Attraversamento della carreggiata
(art. 49 cpv. 2 LCStr)
1 I pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m.
2 Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tuttavia non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo.179
3 Dove il passaggio pedonale, senza regolazione del traffico, è suddiviso da un’isola spartitraffico, ciascuna parte è considerata come un passaggio pedonale indipendente.180
4 ...181
5 Fuori dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli.
6 ...182
179Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
180Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
181 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
182 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 48 Casi speciali
(art. 49 LCStr)
1 Le persone che spingono carri a mano, di larghezza non superiore a 1 m, carrozzelle per bambini, sedie a rotelle per invalidi o velocipedi devono osservare almeno le norme e i segnali per i pedoni. Sulla carreggiata, tuttavia, esse devono sempre procedere in fila indiana.
1bis L’impiego di sci e di slitte come mezzi di circolazione è permesso dove è di uso locale.183
2 ...184
3 Le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della stessa devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manutenzione devono indossare abiti fluorescenti e catarifrangenti che le rendano ben visibili sia di giorno sia di notte.185
4 ...186
183 Introdotto dal n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
184 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
185Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
186Abrogato dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
Art. 49187
187 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Capo 1a: Utenti di mezzi simili a veicoli 188188 Introdotto dal n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
188 Introdotto dal n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
Art. 50 Uso della strada 189
1 I mezzi simili a veicoli possono essere impiegati come mezzi di circolazione per circolare su:
- a.
- aree di traffico destinate ai pedoni quali marciapiedi, strade pedonali, corsie pedonali, zone pedonali;
- b.
- ciclopiste;
- c.
- carreggiate di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e zone d’incontro;
- d.
- carreggiate di strade secondarie, se lungo la strada mancano il marciapiede, il sentiero pedonale o la ciclopista e il volume di traffico nel momento dell’utenza è esiguo.
2 Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un’area delimitata, può essere utilizzata l’area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d’abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.
3 ...190
189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
190 Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).
Art. 50a Uso come mezzo di circolazione 191
1 Agli utenti di mezzi simili a veicoli si applicano le norme di circolazione vigenti per i pedoni.
2 Devono sempre adeguare la velocità e il loro modo di circolare alle circostanze nonché alle peculiarità del mezzo. In particolare devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza. Nell’attraversare la carreggiata possono circolare soltanto a passo d’uomo.
3 Sulla carreggiata, gli utenti di mezzi simili a veicoli circolano a destra. Sulle ciclopiste mantengono la direzione di circolazione prescritta per i ciclisti.
4 Di notte o se le condizioni di visibilità lo esigono, sulla carreggiata e sulle ciclopiste i mezzi simili a veicoli o i loro utenti devono essere provvisti davanti di una luce bianca luminosa e dietro di una luce rossa luminosa ben visibili.
191 Introdotto dal n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
Capo secondo: Cavalli montati, animali
Art. 51 Cavalli montati
(art. 50 cpv. 1 e 4 LCStr)
1 Sulle strade di grande traffico, l’equitazione è permessa solo ai cavalieri esperti che montano cavalli abituati al traffico. Cavalcando, è permesso condurre per la briglia solo un altro cavallo.
2 È permesso cavalcare affiancati a due a due solamente in gruppi di almeno sei cavalieri o, durante il giorno sulle strade di poco traffico, fuori delle località.
Art. 52 Singoli animali, mandrie e greggi
(art. 50 cpv. 2 a 4 LCStr)
1 Chiunque conduce un animale deve tenerlo costantemente sotto la sua padronanza. Gli animali devono essere affidati solo a guardiani capaci.
2 Nelle regioni di montagna, un animale isolato può essere guidato sul margine sinistro della strada, se la sicurezza è maggiore per il guardiano e l’animale.
3 Gli animali fermi non devono ostacolare il traffico; se sono lasciati incustoditi, essi devono essere legati in modo sicuro.
4 I guardiani che conducono mandrie o greggi su strade principali devono vigilare affinché la parte sinistra della strada sia lasciata libera agli altri utenti. Ai passaggi a livello, se occorre, la mandria o il gregge deve essere frazionato.
Art. 53 Disposizioni comuni
(art. 50 LCStr)
1 Per quanto possibile, le colonne di cavalli montati, le mandrie e i greggi devono essere frazionati per agevolare il sorpasso ai veicoli.
2 Di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, chi va a cavallo o conduce animali deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una luce gialla anabbagliante, visibile davanti e di dietro. Inoltre la cavalcatura dev’essere munita di gambali catarifrangenti. Le colonne di cavallerizzi e i gruppi di animali devono portare, a sinistra, almeno una luce gialla davanti e di dietro.192
192Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Parte terza: Comportamento in caso d’infortunio
Art. 54 Misure di sicurezza sul luogo dell’infortunio
(art. 51 cpv. 1 e 4 LCStr)
1 Se per causa di un infortunio, di una panne a un veicolo, di merci cadute o di olio dispersosi risultano ostacoli o altri pericoli, le persone coinvolte, compresi anche i passeggeri, devono prendere subito i provvedimenti di sicurezza appropriati.
2 La polizia deve essere subito avvertita, se un pericolo non può essere eliminato immediatamente, in particolare se liquidi dispersisi possono inquinare fiumi e laghi o acque sotterranee. Qualora l’esercizio ferroviario sia ostacolato, ad esempio se veicoli o il loro carico cadono sugli impianti ferroviari, l’amministrazione della ferrovia deve essere subito informata.
3 ...193
193 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 55 Infortuni con danni alle persone
(art. 51 cpv. 1 e 2 LCStr)
1 In caso di infortunio con danni alle persone, la polizia deve essere subito avvertita, se una persona ha subito ferite esterne o presumibilmente ferite interne.
2 Non è necessario avvertire la polizia, se si tratta solo di escoriazioni o di lievi contusioni; tuttavia, l’autore del danno deve indicare al ferito il nome e l’indirizzo. La polizia non deve parimente essere avvertita, se solo il conducente, i suoi parenti o i membri della comunione domestica sono stati feriti in modo insignificante e nessun terzo è coinvolto nell’infortunio.
3 ...194
194 Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Art. 56 Accertamento dei fatti
(art. 51 cpv. 2 e 3 LCStr)
1 Sul luogo dell’infortunio, lo stato di fatto non può essere modificato prima dell’arrivo della polizia che per proteggere i feriti o garantire la sicurezza del traffico. Prima di spostare le vittime o le cose, è necessario segnare sulla strada la loro posizione.
1bis La polizia procede agli accertamenti in caso di incidenti della circolazione che devono essere annunciati secondo l’articolo 51 LCStr; negli altri casi, deve compiere gli accertamenti qualora una persona implicata lo richieda. È fatta salva l’azione penale.195
2 Se una parte lesa vuole chiamare la polizia, sebbene non vi sia obbligo, le altre persone coinvolte devono collaborare all’accertamento dei fatti, sino a quando sono congedate dalla polizia.
3 I conducenti di veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale in corse urgenti e i conducenti dei veicoli delle aziende di trasporto pubbliche in corse soggette a orario possono proseguire, se l’aiuto ai feriti e l’accertamento dei fatti sono garantiti.196
4 Il conducente che apprende di essere stato o di poter essere stato coinvolto in un infortunio deve ritornare immediatamente sul luogo dell’infortunio o annunciarsi presso il posto di polizia più vicino.
195 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2101).
196 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 33 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Parte quarta: Uso dei veicoli
Capo primo: Disposizioni generali
I. Misure di sicurezza
Art. 57 In generale
(art. 29 LCStr)
1 Il conducente deve accertarsi che il veicolo e il carico siano conformi alle prescrizioni e che il veicolo sia provvisto dei necessari accessori, come il segnale di veicolo fermo.197
2 Le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili; i dispositivi delle luci, i catarifrangenti, i vetri e gli specchi retrovisori devono essere puliti. Il carico, i portacarichi, le attrezzature di lavoro e oggetti analoghi non devono celare né le targhe né i dispositivi d’illuminazione.198 199
3 Se, durante la circolazione, si manifestano difetti poco gravi, il conducente può proseguire con speciale prudenza; la riparazione deve essere effettuata senza indugio.
4 I veicoli a motore in costruzione, in trasformazione o in riparazione possono circolare per trasferimenti, qualora almeno il dispositivo di guida e i freni diano le necessarie garanzie di sicurezza, il veicolo sia provvisto della luce di fermata, le luci, durante la notte o per cattivo tempo, corrispondano alle prescrizioni e il rumore non sia eccessivo.200
197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
198 Per. introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
199Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
200Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 1973, in vigore dal 1° gen.1973 (RU 1973 2155).
Art. 58 Misure di protezione
(art. 29 LCStr)
1 Parti integranti, attrezzature di lavoro o carichi, che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di dispositivi protettivi.201
2 Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati chiaramente, di giorno con banderuole o pannelli e di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono con luci o catarifrangenti di colore bianco, davanti, e rosso, dietro; i catarinfrangenti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. In caso di trasporti speciali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono essere segnalati mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa; di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, detti contrassegni devono essere illuminati o completati da luci d’ingombro.202
2bis L’estremità di carichi o singole parti che sporgono posteriormente di oltre 1 m dal veicolo deve essere contrassegnata chiaramente.203
3 Durante la circolazione, le parti mobili, come bracci di gru e ganci, devono essere immobilizzate e le forche sollevatrici vanno fissate verticalmente o munite di casse protettrici ben visibili.
4 ...204
5 I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che impediscono la visibilità devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta al conducente di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di almeno 100 m.205
6 I dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica (art. 38 cpv. 1 lett. s OETV206) che sporgono sul retro del veicolo più di 500 mm oltre la lunghezza massima autorizzata devono essere retratti su strade con una velocità massima segnalata di 50 km/h o inferiore.207
201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
203 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
204Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410). Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
205 Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
207 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213).
Art. 59 Protezione della carreggiata 208
(art. 29 LCStr)
Il conducente di un veicolo deve evitare di sporcare la carreggiata in qualsiasi modo. La carreggiata che sia stata sporcata deve essere segnalata agli altri utenti della strada e pulita rapidamente.
208 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
I.a Emissioni dei gas di scarico. Manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli209209Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1841). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
209Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1841). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
Art. 59a Obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento 210
1 Gli autoveicoli immatricolati in Svizzera sono sottoposti all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 35 OETV). Fanno eccezione:
- a.
- gli autoveicoli provvisti di un sistema di diagnosi «On Board» riconosciuto (sistema OBD);
- b.
- gli autoveicoli equipaggiati di motore ad accensione comandata, il cui genere di costruzione permette velocità massime inferiori a 50 km/h nonché gli autoveicoli pesanti equipaggiati di motore ad accensione comandata;
- c.
- i carri di lavoro agricoli e forestali;
- d.
- gli autoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1976;
- e.
- i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari.
2 Un sistema OBD è riconosciuto nel caso dei seguenti autoveicoli:
- a.
- autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione comandata che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 3;
- b.
- autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione per compressione che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4;
- c.
- autoveicoli pesanti che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4 e immatricolati per la prima volta dopo il 30 settembre 2006.
210Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 1985 (RU 1985 1841). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20127085).
Art. 59b Intervalli di manutenzione 211
1 Il detentore di un veicolo sottoposto all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti:
- a.
- per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre:
- 1.
- senza catalizzatore: ogni 12 mesi,
- 2.
- con catalizzatore: ogni 24 mesi;
- b.
- per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di oltre 30 km/h: ogni 24 mesi;
- c.
- per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 30 km/h e meno: ogni 48 mesi.
211 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20127085).
Art. 59c Obblighi del conducente e del detentore 212
1 Il conducente di un veicolo sottoposto all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve portare seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo, su richiesta, agli organi incaricati del controllo.
2 Se l’indicatore di funzionamento errato del sistema OBD indica un difetto dell’equipaggiamento rilevante in materia di gas di scarico, il detentore di un veicolo provvisto di un sistema OBD riconosciuto deve far controllare e ripristinare il veicolo entro un mese dalla prima volta che si è presentato il difetto.
212 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20127085).
II. Passeggeri
Art. 60 In generale 213
(art. 30 cpv. 1 LCStr)
1 ...214
2 Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore e i loro rimorchi non deve superare quello dei posti autorizzati. Durante la corsa devono essere utilizzati i posti autorizzati; negli autobus è permesso lasciare per breve tempo il posto a sedere.215
3 Sui veicoli cingolati possono essere eccezionalmente trasportati feriti e altre persone addette a prestare assistenza al di fuori dei posti a sedere ammessi, se è garantita una protezione adeguata.216
4 È vietato trasportare persone in compartimenti di autoveicoli che non si possono aprire dall’interno; sono eccettuati i trasporti di polizia.
5 Se i veicoli a motore, tranvie e ferrovie su strada sono in moto, è vietato salirvi, scendervi e sporgersi.
6 Conducenti e passeggeri non possono far sporgere né gettare alcun oggetto dal veicolo, salvo nei cortei su percorso chiuso.
213Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
214Abrogato dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° ott. 1994 (RU 1994 816).
215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).
216Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Art. 61 Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e su veicoli agricoli e forestali 217
(art. 30 cpv. 1 LCStr)
1 Sui posti in piedi autorizzati dei veicoli adibiti al trasporto di cose può essere trasportato solamente il personale necessario per caricare, scaricare e sorvegliare il carico.
2Sui seguenti veicoli, i fanciulli fino a 7 anni devono essere sorvegliati da un passeggero di età superiore a 14 anni oppure viaggiare in un seggiolino per fanciulli sicuro:
- a.
- sui veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi;
- b.
- sui trattori industriali con una velocità massima di 40 km/h, sui carri con motore e sui carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui sono utilizzati per trasporti agricoli e forestali.218
3 Sui veicoli di cui al capoverso 2 possono essere trasportate per brevi tratti persone nel quadro dell’articolo 86 capoverso 1 lettera c anche sul ponte di carico e sul carico, quando è garantita un’adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti.219
4 Per interventi del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per spostamenti con veicoli cingolati o l’impiego di veicoli militari nel quadro di manifestazioni non militari né controllate dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport oppure per traslochi e simili, l’autorità cantonale può permettere altri trasporti di persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e forestali e relativi rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza.220
5 Più di nove persone possono essere trasportate su autoveicoli adibiti al trasporto di cose o autotreni soltanto se ciò è previsto nella licenza di circolazione; ne è presupposto una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile.
217Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006, il cpv. 1 entra in vigore il 1° gen. 2008 (RU 20054487).
218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).
219 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).
220Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Art. 62221
221 Abrogato dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
Art. 63 Passeggeri su motoveicoli e velocipedi 222
(art. 30 cpv. 1 LCStr)
1 I passeggeri dei motoveicoli nonché dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei veicoli a motore a tre ruote simili a motoveicoli devono sedersi a cavalcioni e devono poter utilizzare predellini e poggiapiedi. Un fanciullo al di sotto dei sette anni può prendere posto soltanto su un apposito sedile autorizzato dall’autorità d’ammissione.
2 Nei carrozzini dei motoveicoli possono prendere posto soltanto tante persone quanti sono i sedili autorizzati. Sui rimorchi dei motoveicoli non possono essere trasportate persone.
3 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:
- a.
- sui velocipedi a più posti, tante persone quante sono le paia supplementari di pedali disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto se sono in grado di pedalare restando seduti;
- b.
- su un elemento rimorchiato ai sensi dell’articolo 210 capoverso 5 OETV223 collegato a un velocipede a uno o due posti: un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o una persona disabile in una sedia a rotelle;
- c.224
- su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle: una persona disabile; oppure
- d.225
- su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti oppure su un velocipede appositamente predisposto: al massimo due fanciulli sistemati su sedili protetti.
4 Oltre alle possibilità di cui nel capoverso 3, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino sicuro. Il seggiolino, in particolare, deve proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente.
5 ...226
6 Sui velocipedi aventi due ruote sul medesimo asse l’autorità cantonale può autorizzare più posti delle paia di pedali a disposizione.
222 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1315).
225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).
226 Abrogato dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 20121821).
III. Dimensioni e peso
Art. 64 Larghezza 227
(art. 9 cpv. 1 e 4, 20, 25 LCStr)228
1 La larghezza dei veicoli a motore e dei rimorchi non deve superare 2,55 m; quella dei veicoli climatizzati le cui carrozzerie fisse o amovibili sono equipaggiate appositamente per il trasporto di merci a uno stato di temperatura determinato e le cui pareti laterali, compreso l’isolamento termico, hanno uno spessore di almeno 45 mm, non deve superare 2,60 m.229 Per lo sbalzo laterale si applica l’articolo 73 capoverso 2.
2 I veicoli di lavoro, i veicoli adibiti al trasporto di bestiame, i veicoli aventi una velocità massima di 30 km/h, i veicoli agricoli e forestali aventi una velocità massima di 40 km/h e i veicoli a trazione animale aventi una larghezza massima di m 2,55 possono circolare anche sulle strade segnalate con una larghezza massima di m 2,30.230
3 I dispositivi sgombraneve possono essere più larghi del veicolo, con il quale sono usati; tuttavia devono essere contrassegnati in modo ben visibile.
227Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
228Introdotto dall’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
229Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).
230 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
Art. 65 Lunghezza 231
(art. 9 cpv. 1 LCStr)232
1 La lunghezza dei veicoli, senza il carico, non deve superare:
Metri | |
---|---|
| 12,00 |
| 12,00 |
| 13,50 |
| 15,00 |
| 16,50 |
| 18,75 |
| 18,75.233 |
2 Nel caso degli autobus snodati e degli altri autobus, compresi gli accessori amovibili quali i box porta-sci, non deve essere superata la lunghezza massima di cui al capoverso 1.234
3 In caso di veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto di veicoli a motore con ruote disposte simmetricamente, i dispositivi d’appoggio per mantenere a posto i veicoli trasportati possono superare la lunghezza ammessa al massimo di 1,10 m posteriormente e al massimo di 0,50 m anteriormente nei limiti dello sbalzo ammesso (art. 73 cpv. 3).
4 In caso di autoarticolati che trasportano container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi nell’ambito del trasporto combinato non accompagnato, la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera e può essere superata, anche a vuoto, al massimo di 0,15 m.235
5 In caso di veicoli a motore pesanti dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione (art. 94 cpv. 1ter OETV236) possono essere superate le lunghezze di cui al capoverso 1 lettere a ed e, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 65a.237
6 In caso di autotreni dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione può essere superata la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera f e all’articolo 9 capoverso 1 LCStr, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 65a.238
231Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).
234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).
235 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).
237 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213).
238 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 202213).
Art. 65a Percorso circolare 239
Gli autoveicoli e gli autotreni in moto devono poter muoversi entro i limiti di una superficie a corona circolare di diametro esterno di 25 m e di diametro interno di 10.60 m, senza che la proiezione di una parte del veicolo sulla carreggiata (ad eccezione dei retrovisori e degli indicatori di direzione lampeggianti anteriori) sia situata fuori della superficie a corona circolare. Questa disposizione non è applicabile ai veicoli a motore agricoli e alle combinazioni di veicoli agricoli e forestali.240
239Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
240 Per. introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
Art. 66 Altezza
(art. 9 cpv. 1 e 4 LCStr)241
L’altezza dei veicoli, compreso il carico, non deve superare i 4 m. ...242
241 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
242Per. 2 abrogato dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
Art. 67 Pesi 243
(art. 9 cpv. 1, 2 e 4 LCStr)244
1 Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:245
- a.246
- 40,00 t per i veicoli a motore con più di 4 assi, gli autotreni e gli autoarticolati, ovvero 44,00 t per i medesimi veicoli nel trasporto combinato non accompagnato;
- b.247
- 32,00 t per i veicoli a motore con 4 assi;
- c.
- 28 t per gli snodati a tre assi;
- d.
- 25 t per i veicoli a motore con tre assi, nel caso normale, 26,00 t per i veicoli a motore con tre assi, se l’asse motore è equipaggiato di pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente o se entrambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati di pneumatici gemellati e il carico massimo per asse non supera le 9,50 t;
- dbis.248
- 19,50 t per gli autobus a due assi;
- e.
- 18 t per i veicoli a motore con due assi;
- f.249
- 32,00 t per i rimorchi con più di tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido;
- g.250
- 24,00 t per i rimorchi con tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido;
- h.251
- 18,00 t per i rimorchi con due assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido.
1bis Per trasporto combinato non accompagnato si intende il trasporto di unità di carico (container, cassa mobile) o il trasferimento di un semirimorchio da o verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo oppure da o verso un porto svizzero senza che la merce trasportata cambi di contenitore all’atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all’altro. Il DATEC può stabilire quali stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine sono equiparate a quelle svizzere. Nel trasporto combinato non accompagnato, il conducente del veicolo deve disporre di un documento giustificativo adeguato (per es. lettera ferroviaria di vettura).252
1ter Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere b–d ed e a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV253) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t.254
1quater Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettera a a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all’articolo 9 capoverso 1 LCStr.255
2 Il carico per asse non può superare:
Tonnellate | |
---|---|
| 10,00 |
| 14,00 |
| 14,00 |
| 11,50 |
| 11,50 |
| |
| 11,50 |
| 11,00 |
| 16,00 |
| 18,00 |
| 19,00 |
| 20,00 |
| 21,00 |
| 24,00 |
| 27,00 |
3 Se i valori iscritti nella licenza di circolazione sono inferiori ai valori massimi indicati nei capoversi 1, 2, 6, e 7, tali valori non devono essere superati.
4 Il peso sugli assi motori deve essere almeno pari al (peso minimo d’aderenza):
- a.
- 22 per cento del peso effettivo per combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h e fino a 40 km/h;
- b.
- 25 per cento del peso effettivo per veicoli e combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.264
5 Il peso effettivo dei rimorchi non può superare il carico rimorchiabile iscritto nella licenza di circolazione del veicolo trattore.
6 e 7 ...265
8 I carichi per asse autorizzati ai sensi dei capoversi 2 e 3 possono essere superati al massimo del 2 per cento, se è rispettato il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli ai sensi dei capoversi 1 e 3.266
9 L’USTRA può emanare istruzioni sui carichi massimi autorizzati per asse e sul peso minimo d’aderenza per i veicoli e i trasporti speciali.267
243Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
244 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
245 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2882).
246 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
248 Introdotta dal n. I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).
249 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
250 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
251 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
252 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
254 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 2017 (RU 2017 2649). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 202213).
255 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 202213).
256 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
257 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129).
258 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
260 Introdotto dal I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
261 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
262 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
263 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
264 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
265 Abrogati dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
266 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
267 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
IV. Traino di rimorchi e rimorchiatura
Art. 68 Rimorchi 268269
1 I veicoli a motore e i velocipedi possono trainare un solo rimorchio.270
2 Sono applicabili le seguenti eccezioni:
- a.
- i carri industriali con motore possono trainare due rimorchi o, con autorizzazione cantonale, tre rimorchi;
- b.
- i trattori industriali possono trainare due rimorchi industriali o due rimorchi agricoli e forestali;
- c.
- nel traffico locale l’autorità cantonale può autorizzare, per i veicoli della Confederazione, due rimorchi industriali.271
3 I trattori e i carri con motore agricoli e forestali possono trainare due rimorchi agricoli e forestali, così come i monoassi agricoli e forestali, se l’asse del primo rimorchio è azionato dal motore. Se utilizzati a scopo agricolo e forestale, i convogli agricoli e forestali possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di lavoro leggero.272
4 I rimorchi per il trasporto di persone possono essere utilizzati soltanto per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione. Gli autobus possono trainare soltanto un rimorchio per il bagaglio di peso totale massimo di 3,50 t.273
5 ...274
6 Nel caso di sinistri e per esercizi d’intervento in caso di sinistri, è permesso trainare con autoveicoli due rimorchi del servizio antincendio o della protezione civile oppure due attrezzi antincendio concepiti per trazione animale o manuale.275
7 I rimorchi trainati da velocipedi non possono superare, compreso il carico, 1,00 m di larghezza. Sul lato posteriore il carico può sporgere al massimo di 50 cm. Il peso effettivo non può superare 80 kg.276
268Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
269 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
270 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
271 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
272 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
273 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
274 Abrogato dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 202213).
275Introdotto dall’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
276 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 69277
277Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 70 Misure di sicurezza per i rimorchi
1 Prima di partire, il conducente deve controllare che il rimorchio o il semirimorchio sia agganciato in modo sicuro, che i freni e le luci siano efficienti e che, nella marcia in avanti, segnatamente nelle curve, sia evitato l’urto fra i due veicoli.
2 Se è necessario, il conducente e i suoi aiuti devono prendere i provvedimenti di sicurezza richiesti, in particolare, devono azionare correttamente l’eventuale dispositivo di direzione del rimorchio quando deve essere affrontata una curva stretta con un rimorchio che non può essere sterzato facilmente.278
3 ...279
278Nuovo testo giusta l’art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l’esecuzione della LF sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 811).
279Abrogato dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
Art. 71 Rimorchiatura a traino e a spinta, in generale
1 I conducenti di veicoli a motore e dei velocipedi* come anche i passeggeri non devono tirare né rimorchiare a traino o a spinta veicoli od oggetti. È parimente vietato tirare sciatori, slitte per sport e simili e condurre animali. I ciclisti adulti possono, tuttavia, tenere, con la necessaria prudenza, un cane al guinzaglio.
2 L’autorità cantonale può consentire di rimorchiare a traino legna e simili, come anche di tirare sciatori nelle regioni di sport invernali.280
3 ...281
* Per i ciclisti, cfr. anche art. 46 cpv. 4 LCStr.
280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
281 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 72 Rimorchiatura a traino di veicoli a motore
1 I veicoli a motore (ad eccezione dei motoveicoli), possono rimorchiare a traino al massimo un altro veicolo a motore senza rimorchio, i motoveicoli non più di un altro motoveicolo. La rimorchiatura di veicoli a pedale efficienti è vietata. L’autorità cantonale può autorizzare la rimorchiatura di due trattori o di due veicoli a motore leggeri – ad eccezione dei motoveicoli.282
2 Il veicolo rimorchiato deve essere guidato da una persona provvista di licenza di condurre, se il dispositivo di traino non ne garantisce la sterzatura. Nessuno può prendere posto su veicoli a motore poggianti interamente o in parte su un dispositivo di traino mobile.283
3 I veicoli a motore che non possono essere frenati con dispositivi propri devono essere agganciati rigidamente al veicolo rimorchiante, del quale non devono, di regola, superare il peso effettivo.284
4 I motoveicoli possono essere rimorchiati, posando la loro parte anteriore su un veicolo a motore – ad eccezione di un motoveicolo con carrozzino.285 Nessuno può prendere posto sul veicolo rimorchiato; questo non deve potersi staccare né rovesciare. Con la corda, può essere rimorchiato solo un motoveicolo in panne; il suo conducente deve, se è necessario, poter lasciare immediatamente la corda.
5 La lunghezza massima di una sbarra di rimorchiatura è di 5 m e di una corda di rimorchiatura 8 m. La corda deve essere contrassegnata nel mezzo, in modo ben visibile. L’uso di catene è vietato; è parimente vietato l’uso di cavi per rimorchiare motoveicoli.
282Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
283 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
284Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
285Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
V. Carico
Art. 73 Carico, in generale
(art. 30 cpv. 2 LCStr)
1 Il carico dev’essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all’asse.286
2 Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:287
- a.288
- attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi;
- b.289
- balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli e forestali;
- c.
- fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli e forestali; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza carico;
- d.290
- velocipedi fissati dietro ai veicoli a motore, a condizione che la loro sporgenza non superi i 20 cm da una parte e dall’altra (art. 38 cpv. 1bis OETV) e non superino la larghezza massima di 2 m.291
3 Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell’asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.292
4 Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l’autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza.
5 Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per la loro costruzione di 40 km/h.293
6 Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale.
7 Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d’acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili.
286Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
287 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
288Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).
289 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).
290 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
291Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° apr. 1992 (RU 1992 536).
292Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
293 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 74 Trasporto di animali 294
(art. 30 cpv. 4 LCStr)
1 Nel trasporto di animali, le escrezioni non devono giungere all’esterno. Se necessario, il pavimento dev’essere coperto di materiale sufficientemente assorbente.
2 I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto regolare di ungulati soltanto se autorizzati a tale scopo come da iscrizione nella licenza di circolazione. Le pareti sino all’altezza prescritta e il pavimento devono essere stagni in modo che gli escrementi non possano giungere all’esterno.295
3 Su motoveicoli e velocipedi gli animali possono essere trasportati soltanto in gabbie o cesti.
4 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 1995296 sulle epizoozie e dell’ordinanza del 23 aprile 2008297 sulla protezione degli animali.298
294Nuovo testo giusta l’art. 72 n. 2 dell’O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 572).
295 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
298 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 75299
299 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
VI. Casi speciali
Art. 76 Servizio di linea 300301
(art. 9 cpv. 3 LCStr)302
1 Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli di imprese di trasporto in concessione adibiti al trasporto di persone impiegati esclusivamente per corse regionali soggette a orario, deroghe per quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare e, giusta i capoversi 2–4, anche l’impiego di rimorchi, nonché le dimensioni dei veicoli. Se la circolazione avviene su strade nazionali, le deroghe possono essere autorizzate soltanto previo assenso dell’USTRA.303
2 I Cantoni possono permettere che gli autobus trainino:
- a.304
- un rimorchio normale adibito al trasporto di persone e, in più, un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t; oppure
- b.
- un rimorchio adibito al trasporto di cose.
3 I Cantoni possono permettere che gli autobus snodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone trainino un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t.
4 I Cantoni possono ammettere una larghezza di 2,55 m anche sulle strade segnalate per una larghezza massima inferiore nonché le seguenti lunghezze massime:
- a.
- 25 m per gli autobus snodati
- b.305
- 18 m 75 per gli autoarticolati con rimorchio per il bagaglio;
- c.
- 25 m per gli autobus con rimorchio adibito al trasporto di persone;
- d.
- 28 m per gli autobus, se sono simultaneamente trainati un rimorchio adibito al trasporto di persone e un rimorchio per il bagaglio e per gli autobus snodati con rimorchio per il bagaglio.
5 ...306
300Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).
302 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
303 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).
304 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
305 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).
306 Abrogato dal n. I dell’O del 16 ott. 2002, con effetto dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).
Art. 77 Autoveicoli di lavoro; rimorchi a slitta; casse mobili 307
(art. 57 cpv. 1 LCStr)
1 Sugli autoveicoli di lavoro e sui loro rimorchi non può essere trasportata alcuna merce, salvo i carburanti e le parti integranti delle macchine nonché gli attrezzi e le attrezzature di lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.308
2 L’autorità cantonale può permettere il trasporto di merci nel traffico interno di un’azienda che si svolge sulla strada pubblica, per il trasbordo di merci fra stazioni vicine di aziende di trasporti pubblici e per il trasporto di terra attraverso la strada o lungo un cantiere per mezzo di veicoli provvisti di benne.
3 Il traino di rimorchi a slitta è ammesso solo da parte di trattori, autoveicoli a trazione integrale e veicoli cingolati. Deve essere autorizzato dall’autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79). L’autorità determina le tratte e dispone i necessari provvedimenti di sicurezza. Essa può autorizzare il trasporto di persone.309
3bis Non necessita di alcuna autorizzazione il traino dei rimorchi seguenti, se essi non superano la larghezza del veicolo trattore:
- a.
- rimorchi a slitta adibiti al trasporto di merci fino a un peso effettivo massimo di 150 kg;
- b.
- rimorchi a slitta utilizzati a scopo agricolo e forestale;
- c.
- slitte a mano da salvataggio a un posto.310
4 Con il permesso del Cantone sul cui territorio avviene il trasporto, le casse mobili montate su ruote possono essere trainate da veicoli appropriati in provenienza dalla stazione di trasbordo o a destinazione di essa. Il permesso è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinate specie di casse mobili.311
307Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
308 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
309 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
310 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
311Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar,. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
Capo secondo: Veicoli speciali e trasporti speciali
Art. 78 Permessi
1 I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli speciali (art. 25 OETV313), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.314 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.315I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.316
2 Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l’altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:317
- a.
- trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta;
- b.
- trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale;
- c.318
- utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;
- d.
- trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale;
- e.319
- trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone;
- f.320
- trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli speciali nel quadro dei limiti stabiliti dall’articolo 79 capoverso 2 lettera a.321
2bis Per i veicoli speciali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all’articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell’autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l’articolo 65a.322
3 Una copia dei permessi unici rilasciati per più viaggi e di permessi duraturi deve essere trasmessa all’USTRA e, per quanto si tratta di deroghe alle dimensioni e al peso legali, in viaggi sul territorio di più Cantoni (art. 79 cpv. 2), anche ai Cantoni toccati.323
4 Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.
314Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
315 Per introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
316 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3212).
317 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
318 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
319 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
320 Introdotta dal n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
321 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
322 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
323Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
Art. 79 C ompetenza
1 Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l’USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito transfrontaliere e di importazione.324
2 Se le dimensioni e il peso legali sono superati, i permessi possono essere rilasciati per tutta la Svizzera alle seguenti condizioni:325
- a.326
- i veicoli e le combinazioni di veicoli non devono superare 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza e 44 t di peso effettivo; il carico sugli assi non deve superare 12 t per asse;
- b.
- possono essere usate soltanto strade di grande transito, ai sensi degli allegati 1 e 2, lettere A e B dell’ordinanza del 18 dicembre 1991327 concernente le strade di grande transito, nonché la rete stradale delle località toccate da tali strade.328
3 Nel caso dei permessi unici, il peso effettivo di cui al capoverso 2 lettera a può arrivare fino a 50 t se il transito attraverso i Cantoni interessati dalle tratte extracantonali viene effettuato esclusivamente in autostrada.329
4 Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, ogni Cantone interessato dalla corsa rilascia un permesso valido sul proprio territorio o dà il proprio assenso ai permessi rilasciati dall’USTRA.330
5 Se le dimensioni e il peso legali secondo il capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere le strade nazionali può essere rilasciato solo previo assenso dell’USTRA.331
324Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).
325 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).
326 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
328Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
329 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
330 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 1992 (RU 19931142). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).
331 Introdotto dall’all. 4 n. II 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).
Art. 80 Dimensioni e pesi eccezionali
1 Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse soltanto:332
- a.333
- per il trasferimento e l’uso di veicoli speciali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni;
- b.334
- per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l’uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru;
- c.335
- per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru.
2 Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l’urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l’uso di un altro mezzo di trasporto.336
3 Entro i limiti del territorio cantonale, l’autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono.337
4 ... 338
332Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
333 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
334Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
335Introdotta dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).
336Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
337Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).
338 Abrogato dal n. I dell’O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
Art. 81339
339Abrogato dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
Art. 82 Condizioni per i rimorchi speciali 340
1 Per la limitazione del peso effettivo dei rimorchi speciali è applicabile l’articolo 67 capoverso 5 o il peso del convoglio iscritto nel permesso giusta l’articolo 78.341
2 Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare nel contempo alcun altro veicolo. In casi giustificati, l’autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri trainino, al massimo, due rimorchi speciali e che veicoli a motore, ad eccezione dei motoveicoli, tranino, al massimo, due piccole casse mobili. Per gli espositori di fiere può autorizzare due rimorchi per una lunghezza complessiva massima della combinazione di veicoli di 30 m.342
3 Il permesso per i rimorchi speciali, eccettuate le casse mobili montate su ruote (art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori.
340Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
341Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).
342 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 83343
343 Abrogato dal n. I dell’O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
Art. 84 Misure protettive
1 L’autorità che rilascia il permesso ordina le misure necessarie richieste dalle particolarità del veicolo allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, di proteggere la carreggiata, di evitare rumore e di impedire ogni ostacolo alla circolazione. L’USTRA emana direttive uniformi.
2 Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria iniziativa, le altre misure di sicurezza imposte dalle circostanze.
Art. 85 Comportamento nella circolazione
1 I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l’incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.
2 ...344
3 Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli e trasporti speciali possono derogare alle norme della circolazione così come agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai relativi veicoli d’accompagnamento nonché ai veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulizia della strada.345
344Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).
345 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129).
Capo terzo: Veicoli agricoli e forestali 346346 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
346 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Art. 86 Trasporti ammessi
1 I veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi (veicoli agricoli e forestali) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli e forestali, segnatamente:347
- a.348
- per i trasporti di merci in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola o forestale;
- b.
- per i trasferimenti da un luogo di lavoro a un altro o cagionati dall’acquisto e dalla manutenzione del veicolo e simili;
- c.349
- per i trasporti di persone in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola o forestale.
2 Sono equiparate alle aziende agricole e forestali:350
- a.351
- ...
- b.
- le aziende ortofrutticole, vitivinicole e simili;
- c.
- le aziende vivaistiche;
- d.
- le aziende di apicoltura.352
3 I veicoli agricoli e forestali possono essere parimenti adoperati per trasporti agricoli e forestali per conto di terzi, anche dietro compenso. Le persone e le aziende che non operano nel settore agricolo o forestale possono tenere veicoli agricoli e forestali, a condizione che se ne servano soltanto per effettuare lavori e trasporti agricoli e forestali per conto di terzi.353
347 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
348 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
349 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
350 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
351 Abrogata dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
352Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404). Correzione delle lett. b e c del 20 mag. 2021 (RU 2021 284).
353 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Art. 87 Trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola e forestale 354
1 Sono considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola e forestale i trasporti fra le diverse parti dell’azienda, segnatamente fra la sede e il luogo di svolgimento dell’attività.355
2 Sono parimenti considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola e forestale i seguenti trasporti, se non sono effettuati per fornitori o acquirenti che commerciano, producono o trasformano a titolo professionale le merci trasportate:356
- a.357
- il carico e lo scarico di beni dell’azienda come foraggi, strame, concimi, sementi, di macchine e apparecchi agricoli, forestali o domestici, di mobili e materiali da costruzione;
- b.
- i trasporti di bestiame, ad esempio in relazione con l’alpeggio, i mercati e le esposizioni;
- c.
- le consegne al primo acquirente dei prodotti dell’azienda per la trasformazione o l’utilizzazione;
- d.358
- i trasporti per una cava, una torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di un’azienda agricola o forestale quale azienda accessoria.
3 Sono equiparati ai trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola o forestale:359
- a.
- i trasporti in relazione con lavori di bonifica, di formazione di nuove terre, di raggruppamento parcellare e di dissodamento eseguiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo e forestale;
- b.
- i trasporti in relazione con lavori di arginatura e di protezione, ai quali il detentore del veicolo partecipa direttamente;
- c.
- i trasporti in relazione con lavori comunali e altri che il detentore del veicolo è tenuto a eseguire per la comunità;
- d.360
- i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario;
- e.361
- le corse per il servizio antincendio e per la protezione civile;
- f.362
- le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli e forestali che servono come beni culturali tecnici.
354 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
355 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
356 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
357 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
358 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
359 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
360 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
361Introdotta dal n. I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).
362Introdotta dal n. I dell’O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
Art. 88 Trasporti vietati
È vietato l’impiego di veicoli agricoli e forestali per trasporti diversi da quelli agricoli e forestali, segnatamente:363
- a.
- i trasporti per un’azienda accessoria non designata nell’articolo 87 capoverso 2 lettera d, come fabbrica di sidro, segherie, commercio di foraggi o di bestiame;
- b.364
- i trasporti per aziende attive nel settore agricolo o forestale, come la raccolta del latte o di altri prodotti agricoli per un centro di raccolta e il trasporto dei prodotti a partire dal centro, il trasporto di legna per segherie o altri commercianti, il trasporto di cereali dal cliente al mulino e la riconsegna dei prodotti macinati;
- c.
- i trasporti eseguiti per aggiudicazione o in relazione con compiti industriali spettanti alle amministrazioni pubbliche, eccettuati i casi previsti nell’articolo 87 capoverso 3.
363 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
364 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Art. 89 Cooperative 365
Le cooperative agricole e forestali possono tenere veicoli agricoli e forestali ed effettuare con essi trasporti e lavori agricoli e forestali per i membri della cooperativa o altre aziende attive nel settore agricolo o forestale. È invece vietato utilizzare i veicoli al servizio di un’azienda commerciale o industriale appartenente alla cooperativa.
365 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Art. 90 Permessi speciali
1 L’autorità cantonale può permettere l’uso industriale di un veicolo agricolo e forestale:
- a.366
- per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sentieri, per il trasporto delle immondizie e per lo sgombero della neve;
- b.
- per gli altri trasporti conformi a un bisogno generale, come la raccolta del latte, il trasporto di esso dal centro di raccolta alle stazioni ferroviarie, il servizio di camionaggio della ferrovia per i Comuni isolati.
2 Questi permessi sono concessi soltanto per motivi impellenti e solo nelle località ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in modo adeguato tali trasporti. I trasporti permessi devono essere poco importanti e l’uso agricolo e forestale deve restare predominante. I permessi possono essere revocati in qualsiasi momento.
3 L’autorità cantonale può permettere l’uso di veicoli agricoli e forestali per cortei ecc.; essa ordina, all’occorrenza, le necessarie misure di sicurezza. Circa l’assicurazione è applicabile per analogia l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 1959367 sull’assicurazione dei veicoli.368
4 Una copia di ogni permesso deve essere inviata all’assicuratore del veicolo e all’Ufficio federale per gli uffici federali interessati.
366Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).
368 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
Parte quinta: Disposizioni varie
Capo primo: Divieto di circolare la notte e la domenica
Art. 91 Norma 370
1 È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.
2 È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.
3 Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
- a.
- gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV371);
- b.
- i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro;
- c.
- gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore a 5 t;
- d.
- i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore a 3,5 t.
370 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).
Art. 91a Eccezioni al divieto 372
1 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
- a.
- i veicoli adibiti al trasporto di persone;
- b.
- i veicoli agricoli e forestali;
- c.
- i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;
- d.
- i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall’esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;
- e.
- i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli (art. 86–90) durante le ore di divieto di circolare;
- f.373
- i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera SA e dalle società del gruppo Posta secondo l’articolo 1 lettera e dell’ordinanza del 29 agosto 2012374 sulle poste (OPO) nell’ambito dell’obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010375 sulle poste);
- g.376
- i trasporti di derrate alimentari (art. 4 della legge del 24 giugno 2014377 sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;
- h.
- i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;
- i.
- i trasporti di fiori recisi;
- j.
- i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d’attualità;
- k.378
- i veicoli cingolati impiegati per la preparazione delle piste da sci;
- l.379
- i veicoli il cui interno è adibito a locale appositamente attrezzato per donazioni di sangue;
- m.380
- gli autoveicoli pesanti con un peso totale di al massimo 4250 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV381) e il peso superiore a 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero;
- n.382
- gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) di al massimo 5750 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il peso superiore a 5000 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.
2 Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne di veicoli o in caso di guasti d’esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale.
2bis Non sono assoggettati al divieto di circolare la domenica i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione.383
3 Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 1 lettere f–j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all’articolo 92 capoverso 1.
4 Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.
372 Introdotto dal n. I dell’O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).
373 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).
376 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
378 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
379 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
380 Introdotta dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213).
382 Introdotta dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213).
383 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Art. 92 Trasporti con permessi 384
1 Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.
2 I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:
- a.385
- per il trasporto di invii postali da parte di subappaltatori secondo l’articolo 1 lettera b OPO386 nell’ambito dell’obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali;
- abis.387
- per il trasporto di invii postali da parte di fornitori secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 8 capoverso 1 OPO oppure di subappaltatori secondo l’articolo 1 lettera b OPO, in quanto tale trasporto sia incluso nell’offerta del servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010388 sulle poste);
- b.
- per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d’orchestra, scenari di teatro e simili;
- c.
- per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione;
- d.
- per spostamenti di veicoli speciali e trasporti speciali che ostacolano la circolazione;
- e.
- in caso di viaggi per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande.
3 Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso 2, i permessi sono rilasciati solamente con il consenso dell’USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l’USTRA.
4 Il Cantone di stanza oppure quello nel quale inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione e per le corse di cui al capoverso 2 lettera abis il permesso è rilasciato dall’USTRA.389
5 Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci.
384 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).
385 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).
387 Introdotta dall’all. 2 n. II 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).
389 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).
Art. 93 Procedura
1 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. I permessi duraturi devono essere limitati al massimo a 12 mesi.390
2 Il permesso deve contenere le seguenti indicazioni:
- a.
- nel caso dei permessi unici: la natura della merce trasportata, il giorno del trasporto e l’itinerario;
- b.
- nel caso dei permessi duraturi: la natura della merce trasportata, la regione interessata e i giorni dei trasporti.391
3 ...392
4 Il permesso può essere revocato in ogni momento, segnatamente in caso di abuso o se il motivo, per il quale è stato rilasciato, decade.
390Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).
391 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).
392 Abrogato dal n. II 62 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Capo secondo: Manifestazioni sportive
Art. 94 Manifestazioni vietate; eccezioni
1 Sono sottoposte al divieto di effettuare gare di velocità con veicoli a motore su circuito alla presenza di pubblico tutte le siffatte gare in cui la stessa tratta è percorsa più volte senza interruzione.
2 Sono, inoltre, vietate le manifestazioni, il cui regolamento permette ai concorrenti di eliminare gli avversari danneggiando il loro veicolo (corse di stock-car e simili), e le gare d’inseguimento degli aerostati con classificazione in base al tempo impiegato.
3 L’autorità cantonale può, tuttavia, permettere:
- a.
- gare di velocità con motoveicoli su prato;
- b.
- gare di abilità su terreno accidentato;
- c.
- gare di velocità con veicoli speciali di cilindrata massima di 250 cm3;
- d.
- slalom automobilistici;
- e.
- gare di velocità nell’ambito dei campionati di formula E.393
393 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016, la lett. e si applica fino al 31 mar. 2026 (RU 2016 403, 2020 2139).
Art. 95 Permessi
1 Le domande per manifestazioni, assoggettate al permesso devono essere presentate all’autorità cantonale, almeno un mese prima della gara. Sono da allegare un disegno del regolamento, un piano del percorso e l’orario, come anche indicazioni circa i provvedimenti di protezione previsti, l’organizzazione del servizio sanitario e il numero approssimativo dei partecipanti.*
2 Gli organizzatori non hanno alcun diritto al permesso. Esso deve essere rifiutato, se è prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti. Per le manifestazioni su pista, esso deve essere, inoltre, rifiutato se l’esercizio della pista, non assoggettato a un permesso, è contrario agli scopi dell’educazione stradale e della lotta contro i rumori.
3 Il permesso di organizzare «rally-papier», corse d’orientamento e simili è rilasciato solo se la classificazione non è fondata sul tempo impiegato. Le prove di velocità con veicoli a motore, come le corse in salita, sono permesse solo su strade chiuse al traffico.
4 Se il regolamento di gara prevede delle velocità medie, gli organizzatori devono approntare controlli segreti; eccessi di velocità devono essere adeguatamente considerati nella classificazione.
5 Per le gare nell’ambito dei campionati di formula E l’autorità cantonale definisce nell’autorizzazione una velocità massima adeguata al circuito e ai veicoli. L’autorità cantonale garantisce il controllo e il rispetto della velocità massima.394
* Circa l’attestato di assicurazione, cfr. art. 30 e 31 dell’O del 20 nov. 1959 sull’assicurazione dei veicoli (RS 741.31).
394 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 al 31 mar. 2026 (RU 2016 403, 2020 2139).
Capo terzo: Disposizioni penali
Art. 96
Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la multa395, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale.
395 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).
Capo quarto: Disposizioni transitorie e finali
Art. 97 Permessi
(art. 106 cpv. 1 LCStr)
1 L’USTRA può regolamentare dettagli tecnici ed emanare istruzioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza. In singoli casi può concedere deroghe alle singole disposizioni, segnatamente circa l’uso dei veicoli.396
2 Sono riservate le prescrizioni speciali concernenti la circolazione dei veicoli militari.
396 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Art. 97a Sistemi d’informazione delle autorità di rilascio dei permessi 397
1 Ai fini dell’adempimento della propria attività, le autorità preposte al rilascio dei permessi possono gestire, entro i limiti della propria competenza, sistemi d’informazione autonomi riguardanti:
- a.
- permessi per veicoli e trasporti speciali;
- b.
- permessi di circolare la notte e la domenica.
2 Detti sistemi d’informazione contengono in particolare i seguenti dati:
- a.
- nome e indirizzo del richiedente, del destinatario della fattura e del titolare del permesso;
- b.
- data del viaggio e percorso;
- c.
- tipo di veicolo;
- d.
- dati tecnici relativi al veicolo utilizzato;
- e.
- dati relativi alla merce trasportata.
3 I sistemi d’informazione contengono inoltre gli indirizzi di tutti i corpi di polizia stradale cantonale e delle autorità di rilascio dei permessi nonché dei collaboratori competenti.
4 Le autorità di rilascio dei permessi possono scambiarsi elettronicamente i dati di cui al capoverso 2 mediante apposita interfaccia.
5 Nell’ambito della propria attività di controllo, le competenti autorità di esecuzione ottengono, su richiesta, accesso a determinati permessi rilasciati dall’USTRA.
6 Per verificare i dati dei richiedenti, l’USTRA può accedere, mediante un’interfaccia, ai dati del veicolo necessari a tal fine contenuti nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.
397 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Art. 98 Disposizione transitoria della modifica del 15 maggio 2002 398
I veicoli già in circolazione che corrispondono alla definizione vigente prima del 1° agosto 2002 di velocipede secondo l’articolo 24 capoverso 1 OETV399 e adempiono tutte le esigenze tecniche dei velocipedi possono essere utilizzati come tali fino al 31 dicembre 2003 se provvisti di un contrassegno per velocipedi.
398Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
Art. 98a Disposizione transitoria della modifica del 24 giugno 2015 400
1 I caschi di protezione per conducenti di ciclomotori che erano ammessi secondo il diritto previgente possono essere ancora impiegati fino al 31 dicembre 2020.401
2 Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse di cui all’articolo 67 capoverso 2 lettere b e c può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 12,00 t, purché non vengano superati i valori massimi indicati nella licenza di circolazione.
3 Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse autorizzato di cui all’articolo 67 capoverso 2 lettera f può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 20,00 t, purché non vengano superati il carico massimo autorizzato di 10,00 t per ciascun asse e i valori massimi indicati nella licenza di circolazione.
400 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
401 La correzione del 15 set. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 3145).
Art. 99 Entrata in vigore; abrogazioni
(art. 107 cpv. 1 e 3 LCStr)
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1963.
2 Alla stessa data entrano in vigore le disposizioni non ancora applicabili della LCStr e la legge federale del 23 giugno 1961402 che modifica quella sulla circolazione stradale. L’articolo 12 della LCStr, è, tuttavia, applicabile ai veicoli a motore e ai rimorchi solamente da quando il Consiglio federale avrà emanato le necessarie prescrizioni esecutive.
3 Sono abrogati: la legge federale del 15 marzo 1932403 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, tutte le norme della circolazione sinora vigenti e il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1939404 concernente gli autoveicoli impiegati pel trasporto di animali vivi.
4 Le ordinanze ed i decreti emanati dal Consiglio federale in esecuzione della legge federale del 15 marzo 1932405 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi restano in vigore, eccettuate le norme di circolazione ivi contenute, se non sono contrarie alla LCStr o alle sue prescrizioni d’esecuzione. Il DATEC allestisce un elenco delle disposizioni ancora in vigore.
402RS 741.01art. 33 cpv. 1. e 2 e 49cpv. 2.
403[CS 7 535, 555; RU 1948 478; 1949 II 1525art. 4; 1959 685art. 107 cpv. 3; 1960 1205art. 28 cpv. 1 n. 1, 1365art. 4 cpv. 6]
404[CS 9 363]
405[CS 7 535, 555; RU 1948 478; 1949 II 1525art. 4; 1959 685art. 107 cpv. 3; 1960 1205art. 28 cpv. 1 n. 1, 1365art. 4 cpv. 6]
Disposizioni finali della modifica del 25 gennaio 1989 406
Disposizioni finali della modifica del 22 dicembre 1993 407
Disposizione finale della modifica del 22 ottobre 1997 409
Allegato I 410410Abrogato dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
410Abrogato dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
Allegato II 411411Abrogato dall’art. 72 n. 2 dell’O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali, con effetto dal 1° lug. 1981 (RU 1981 572).
411Abrogato dall’art. 72 n. 2 dell’O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali, con effetto dal 1° lug. 1981 (RU 1981 572).