Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
del 27 ottobre 1976 (Stato 1° gennaio 2022)
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12 capoversi 1, 3 e 4, 13 capoversi 2 e 4, 15 capoversi 4–6,
15a capoverso 2bis, 15c capoversi 2 e 3, 22 capoverso 1, 25, 57, 103 capoversi 1 e 3, nonché 104–106 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),3
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3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
Introduzione
Art. 1 Oggetto 4
La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei conducenti di veicoli e dei veicoli alla circolazione stradale, la formazione e il perfezionamento dei conducenti nonché le esigenze poste agli esperti della circolazione.
4Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
Art. 2 Abbreviazioni 5
1 Per le autorità e le organizzazioni sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:6
- a.
- DATEC: Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni;
- b.
- USTRA: Ufficio federale delle strade;
- c.7
- FSP: Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi;
- d.8
- SSML: Società Svizzera di Medicina Legale;
- e.9
- SPC: Società svizzera di psicologia della circolazione.
2 Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
- a.
- LCStr: legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
- b.
- ONC: ordinanza del 13 novembre 196210 sulle norme della circolazione stradale;
- c.
- OAV: ordinanza del 20 novembre 195911 sull’assicurazione dei veicoli;
- d.
- OETV: ordinanza del 19 giugno 199512 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- e.
- LIAut: legge federale del 21 giugno 199613 sull’imposizione dei veicoli;
- f.
- OLR1: ordinanza del 19 giugno 199514 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore;
- g.
- OLR2: ordinanza del 6 maggio 198115 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.
3Per i sottosistemi del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
- a.
- SIAC Provvedimenti: sottosistema SIAC Provvedimenti;
- b.
- SIAC Persone: sottosistema SIAC Persone.16
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
9 Introdotta dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
10 RS 741.11
11 RS 741.31
12 RS 741.41
13 RS 641.51
14 RS 822.221
15 RS 822.222
16 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
1 Ammissione di persone 1717 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
11 Disposizioni generali1818 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 3 Categorie di licenze
1 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie seguenti:
- A:
- motoveicoli;
- B:19
- autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e non più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente;
- combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
- combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 3500 kg;
- C:20
- autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, con peso totale superiore a 3500 kg;
- combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
- D:21
- autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente;
- combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
- BE:
- le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio che come combinazione non rientrano nella categoria B;
- CE:
- le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg;
- DE:
- le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg.
2 La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti:
- A1:
- motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e una potenza del motore massima di 11 kW;
- B1:
- quadricicli e tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 550 kg;
- C1:22
- autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, con peso totale superiore a 3500 kg, ma non a 7500 kg;
- combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
- D1:23
- autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di sedici, escluso quello del conducente;
- combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
- C1E:24
- combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg;
- D1E:25
- combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il rimorchio non sia adibito al trasporto di persone.
3 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti:
- F:26
- veicoli a motore, esclusi motoveicoli, la cui velocità massima non supera 45 km/h;
- G:
- 27 veicoli a motore agricoli e forestali28, come pure carri di lavoro, carri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo e forestale, esclusi i veicoli speciali, la cui velocità massima non supera 30 km/h, esclusi i veicoli speciali;
- M:
- ciclomotori.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).
26 Correzione del 19 ago. 2014 (RU 2014 2601).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4191).
28 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018 in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
Art. 4 Autorizzazioni
1 La licenza di condurre della categoria:
- A:
- autorizza a condurre veicoli della sottocategoria A1 e B1 e delle categorie speciali F, G e M;
- B:
- autorizza a condurre veicoli a motore della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;
- C:
- autorizza a condurre veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M;
- D:
- autorizza a condurre veicoli della categoria B, delle sottocategorie B1, C1 e D1 e delle categorie speciali F, G e M;
- BE:
- autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria DE e delle sottocategorie C1E e D1E , se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore;
- CE:
- autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e delle sottocategorie C1E e D1E, se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore;
- DE:
- autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria BE e delle sottocategorie C1E e D1E.
2 La licenza di condurre della sottocategoria:
- A1:
- autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M;
- B1:29
- autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M nonché motoslitte;
- C1:
- autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;
- D1:
- autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M;
- C1E:
- autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria D1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore;
- D1E:
- autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria C1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore.
3 La licenza di condurre della categoria speciale:
- F:
- autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali G e M;
- G:30
- autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e forestali speciali e trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo e forestale la cui velocità massima non supera 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall’USTRA.
4 Le autorizzazioni giusta i capoversi 1–3 devono essere registrate nel SIAC Persone.31
5 Inoltre, nel traffico interno:
- a.
- la licenza di condurre della categoria D autorizza a condurre filobus vuoti;
- b.32
- la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli adibiti al trasporto di agenti di polizia e autoveicoli del servizio antincendio con più di otto posti a sedere, veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti;
- c.
- la licenza di condurre della sottocategoria C1 autorizza a condurre veicoli vuoti della sottocategoria D1;
- d.
- la licenza di condurre delle categorie B e C e della sottocategoria C1 autorizza a trainare rimorchi agricoli e forestali o rimorchi del servizio antincendio, della polizia e della protezione civile;
- e.
- la licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M autorizza a trainare rimorchi con veicoli di queste categorie speciali;
- f.33
- la licenza di condurre della categoria B autorizza a condurre autoveicoli leggeri della sottocategoria D1 per la riparazione di guasti, per il rimorchio, per corse di trasferimento e di prova connesse al commercio di veicoli, a riparazioni o a modifiche dei veicoli, per corse di prova di veicoli nuovi da parte di fabbricanti e importatori, per collaudi di veicoli da parte di esperti nonché per collaudi ufficiali di veicoli e corse effettuate fino al luogo di questi collaudi;
- g.34
- la licenza di condurre delle categorie B e F autorizza a condurre risciò elettrici.
6 Qualora il capoverso 5 autorizzi a condurre veicoli vuoti di altre categorie o sottocategorie e filobus, è consentito trasportare le persone incaricate di constatare i difetti, di controllare le riparazioni nonché di eseguire i collaudi ufficiali dei veicoli.35
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
31 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).
33 Introdotta dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
34 Introdotta dal n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).
35 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
Art. 5 Eccezioni all’obbligo di possedere una licenza
1 Non necessitano di una licenza per allievo conducente:
- a.
- i titolari della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che fanno domanda di una licenza di condurre della sottocategoria D1;
- b.
- i titolari della licenza di condurre della categoria C che fanno domanda di una licenza di condurre della categoria D;
- c.
- i richiedenti una licenza di condurre delle categorie speciali G e M.
2 Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:
- a.
- conducono a piedi un monoasse senza rimorchio;
- b.
- conducono un carro a mano provvisto di motore;
- c.
- conducono un autoveicolo di lavoro utilizzato in cantieri delimitati non completamente chiusi alla circolazione;
- d.
- conducono un ciclomotore leggero;
- e.36
- conducono un monopattino elettrico;
- f.37
- conducono una sedia a rotelle motorizzata con una velocità massima di 20 km/h.
3 Autorizzando il traffico interno di una impresa conformemente all’articolo 33 OAV38, l’autorità cantonale può permettere eccezioni in merito alla categoria, alla sottocategoria o categoria speciale della licenza di condurre necessaria (art. 3).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).
37 Introdotta dal n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).
38 RS 741.31
11a Esami medici e psicologici di idoneità alla guida3939 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
39 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Art. 5a Principio
1 Gli esami medici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di medici riconosciuti.
2 Gli esami psicologici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di psicologi riconosciuti.
Art. 5abis Livelli di riconoscimento
1 L’autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:
- a.40
- livello 1: visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza di condurre che abbiano superato i 75 anni di età;
- b.
- livello 2:
- 1.
- primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, oppure a un permesso per il trasporto professionale di persone,
- 2.
- visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre di cui al numero 1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone,
- 3.
- esami di esperti della circolazione di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettera d;
- c.
- livello 3:
- 1.
- secondo esame di persone di cui alle lettere a e b, se il primo esame non consente di giungere a un risultato univoco sull’idoneità alla guida,
- 2.
- primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell’autorità cantonale,
- 3.
- primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone che abbiano superato i 65 anni di età o presentino disabilità fisiche,
- 4.
- visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie, e
- 5.
- esami medici di idoneità alla guida nei casi previsti all’articolo 15d capoverso 1 lettere d ed e LCStr;
- d.
- livello 4: tutti gli esami e perizie medici di idoneità e abilità alla guida.
2 I medici specialisti consultati da un medico riconosciuto di cui al capoverso 1 per esami di verifica dell’idoneità alla guida non necessitano di alcun riconoscimento.
3 I titolari di riconoscimento di livello superiore possono effettuare tutti gli esami per i quali sia prescritto un riconoscimento di livello inferiore.
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2809).
Art. 5b Requisiti per il riconoscimento dei medici che effettuano esami di idoneità alla guida
1 I medici che intendono effettuare esami di livello 1 sono riconosciuti:
- a.
- se possiedono un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto; e
- b.
- se dispongono delle conoscenze e competenze di cui all’allegato 1bis e sono in grado di attestarlo all’autorità cantonale.
2 I medici che intendono effettuare esami di livello 2 sono riconosciuti:
- a.
- se possiedono il riconoscimento di livello 1; e
- b.
- se hanno superato i moduli 4 e 5 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.
3 I medici che intendono effettuare esami di livello 3 sono riconosciuti:
- a.
- se possiedono il riconoscimento di livello 2; e
- b.
- se hanno superato il modulo 6 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.
4 I medici che intendono effettuare esami di livello 4 sono riconosciuti se possiedono il titolo di «Medico del traffico SSML» o un titolo riconosciuto come equivalente dalla SSML.
5 Come requisito per l’ottenimento del riconoscimento dei livelli 2 e 3 possono essere richiesti soltanto i moduli di aggiornamento in medicina del traffico della SSML la cui durata e contenuto siano stati approvati dall’USTRA.
Art. 5c Requisiti per il riconoscimento degli psicologi che effettuano esami di idoneità alla guida
Gli psicologi che intendono effettuare esami di idoneità alla guida sono riconosciuti dall’autorità cantonale:
- a.
- se possiedono il titolo di «Psicologo/a specialista in psicologia del traffico FSP» con specifiche competenze in diagnostica;
- b.
- se possiedono un titolo riconosciuto come equivalente dalla SPC.
Art. 5d Procedura di riconoscimento
1 Il riconoscimento è concesso dall’autorità del Cantone nel quale il medico o lo psicologo svolge prevalentemente la sua attività.
2 L’autorità cantonale può prescrivere che l’attestazione di cui all’articolo 5b capoverso 1 lettera b sia effettuata elettronicamente.
Art. 5e Entità e validità del riconoscimento
1 Il riconoscimento è valido in tutta la Svizzera.
2 Ha durata quinquennale.
Art. 5f Proroga del riconoscimento
1 Il riconoscimento viene prorogato di cinque anni per i medici:
- a.
- di livello 1, se il titolare attesta all’autorità cantonale di continuare a soddisfare i requisiti di cui all’allegato 1bis o ha ottenuto il riconoscimento di un livello superiore;
- b.
- di livello 2 e 3, se il titolare ha partecipato a un corso di aggiornamento in medicina del traffico di almeno mezza giornata ovvero quattro ore o ha ottenuto il riconoscimento di un livello superiore;
- c.
- di livello 4, se il titolare dimostra di aver partecipato a un corso di aggiornamento secondo il regolamento sui titoli della sezione Medicina del traffico della SSML.
2 L’autorità cantonale può prescrivere che l’attestazione di cui al capoverso 1 lettera a sia effettuata elettronicamente.
3 Il riconoscimento di uno psicologo del traffico viene prorogato di cinque anni se questi dimostra di aver frequentato i corsi previsti dal programma di formazione postuniversitaria per il conseguimento del titolo di «Psicologo/a specialista in psicologia del traffico FSP» o un corso di aggiornamento riconosciuto come equivalente dalla SPC.
Art. 5g Estinzione del riconoscimento 41
Il riconoscimento si estingue alla fine dell’anno in cui il titolare compie 75 anni.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2809).
Art. 5h Garanzia della qualità
1 Le attività di aggiornamento finalizzate alla proroga del riconoscimento dei livelli 2 e 3 sono accreditate solo se sono state approvate dai Cantoni. L’approvazione avviene d’intesa con la SSML e la SPC.
2 I Cantoni possono affidare a terzi la verifica dell’adempimento dei requisiti per il riconoscimento e della qualità dei corsi di aggiornamento offerti.
Art. 5i Esecuzione degli esami e comunicazione dei risultati
1 L’autorità cantonale mette a disposizione del medico o dello psicologo tutti i documenti concernenti l’idoneità alla guida della persona da esaminare.
2 I medici devono effettuare gli esami di cui agli articoli 11b, 27 capoverso 1 nonché 65 capoverso 2 lettera d conformemente agli allegati 2 e 2a.
3 I medici e gli psicologi devono comunicarne i risultati alle autorità cantonali.
4 Per la notifica dei risultati alle autorità cantonali, i medici utilizzano i moduli di cui:
- a.
- all’allegato 3 per esami secondo gli articoli 6 capoverso 4 lettera a numero 1, 11b, 27 capoverso 1 e 65 capoverso 2 lettera d;
- b.
- all’allegato 3aper esami secondo gli articoli 7 capoverso 1bis e 9 capoverso 4;
- c.
- all’allegato 4 per esami secondo l’articolo 9 capoverso 1.
Art. 5j Procedura in caso di risultato non univoco degli esami
1 Se l’esame di verifica dell’idoneità alla guida non consente di giungere a un risultato univoco, il medico può richiedere all’autorità cantonale che un medico in possesso di riconoscimento di un livello superiore esegua un esame complementare. In caso di risultato non univoco in seguito a un esame di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettera b, è necessario il riconoscimento almeno di livello 3.
2 Per dissipare eventuali dubbi in merito al risultato dell’esame, il medico in possesso del riconoscimento di livello 4 può chiedere all’autorità cantonale di disporre una corsa di controllo cui partecipino un medico e un esperto della circolazione.
3 Se la persona esaminata non supera la corsa di controllo, l’esperto della circolazione le ritira immediatamente la licenza di condurre e la inoltra all’autorità cantonale.
12 Esame di conducente4242 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
121 Requisiti per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre
Art. 5k Domicilio in Svizzera 43
1 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre e i permessi per il trasporto professionale di persone sono rilasciati soltanto a persone domiciliate in Svizzera, che vi soggiornano oppure che vogliono condurre per professione veicoli a motore immatricolati in Svizzera.
2 Per i dimoranti settimanali il domicilio della famiglia vale come domicilio se vi ritornano regolarmente in media due volte al mese.
43 Originario art. 5a.
Art. 6 Età minima
1 L’età minima per condurre veicoli a motore è:
- a.
- di 14 anni per le categorie speciali G e M;
- b.44
- per la categoria speciale F:
- 1.
- per i veicoli a motore di lavoro e i trattori la cui velocità massima non supera i 45 km/h nonché i carri a motore e i veicoli agricoli e forestali: 16 anni,
- 2.
- per gli altri veicoli: 18 anni;
- c.45
- per la sottocategoria A1:
- 1.
- per le motoleggere: 15 anni,
- 2.
- per gli altri veicoli: 16 anni;
- cbis.46
- per le categorie B e BE: 17 anni;
- d.47
- per le categorie A, C e CE e le sottocategorie B1, C1 e C1E: 18 anni;
- e.
- di 21 anni per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E;
- f.48
- per i veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre: 16 anni.
2 Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC» possono ottenere la licenza per allievo conducente delle categorie C e CE già a 17 anni compiuti. L’esame di conducente delle categorie B, C e CE può essere sostenuto al più presto sei mesi prima del compimento dei 18 anni, mentre la licenza di condurre può essere rilasciata soltanto una volta compiuti i 18 anni.49
3 ...50
3bis ...51
4 L’autorità cantonale può:
- a.
- alle persone con disabilità che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di guidarlo con sicurezza:52
- 1.53
- rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria B1 o delle categorie speciali F o M prima del raggiungimento dell’età minima richiesta, basandosi sulla notifica di cui all’allegato 3 da parte di un medico che possieda almeno il riconoscimento di livello 3,
- 2.
- autorizzare la guida di veicoli per cui non è necessaria una licenza di condurre prima del raggiungimento dell’età minima richiesta;
- b.
- rilasciare la licenza di condurre della categoria speciale M prima del raggiungimento dell’età minima richiesta, se non si può ragionevolmente esigere l’impiego di un altro mezzo di trasporto.
5 I titolari della licenza di condurre delle categorie speciali G o M che non hanno ancora compiuto i 16 anni possono condurre anche veicoli a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre (art. 5 cpv. 2).
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
46 Introdotta dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
48 Introdotta dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
50 Abrogato dal n. I dell’O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).
51 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Abrogato dal n. I dell’O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Art. 7 Requisiti medici minimi
1 Chi fa domanda di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui nell’allegato 1.
1bis Chi raggiunge i valori di acuità visiva di cui all’allegato 1 numero 1.1 soltanto con un ausilio visivo deve indossare quest’ultimo durante la guida. In caso di successiva comparsa di visione monoculare occorre astenersi dalla guida per un periodo di quattro mesi, presentare un certificato oftalmologico e superare una corsa di controllo con un esperto della circolazione.54
2 Chi conduce un veicolo a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre deve avere un’acuità visiva minima corretta o non corretta dello 0,2 per occhio e non avere un campo visivo troppo ridotto.
3 L’autorità cantonale può derogare ai requisiti medici minimi previsti se il richiedente soddisfa i requisiti di idoneità alla guida di cui all’articolo 14 capoverso 2 LCStr e tale condizione è attestata da un medico titolare di riconoscimento di livello 4.55
54 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2599). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Art. 8 Pratica di guida
1 Il candidato alla licenza di condurre della categoria D deve dimostrare di aver condotto regolarmente un autoveicolo della categoria C o un filobus durante un anno.56
2 L’obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo il capoverso 2bis e abbia condotto:
- a.
- durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus; o
- b.
- regolarmente durante almeno due anni autoveicoli della categoria B.57
2bis Nell'ambito della formazione minima l’allievo conducente deve imparare a manovrare correttamente il veicolo e acquisire gli automatismi necessari. A seguito della formazione, l'allievo deve inoltre essere in grado di guidare rispettando gli altri utenti della strada nonché di condurre il veicolo in modo autonomo e senza pericolo per gli altri utenti. La formazione minima deve essere seguita presso un maestro conducente autorizzato a impartire lezioni di guida con un veicolo a motore o una combinazione di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E e che possiede una licenza di condurre della categoria D. 58
2ter La formazione minima comprende:
- a.
- 52 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria C1 o D1;
- b.
- 24 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria C;
- c.
- 12 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria D limitata al traffico di linea.59
3 Il candidato alla licenza di condurre della sottocategoria D1 deve aver condotto:
- a.60
- durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus, o
- b.
- regolarmente durante almeno un anno autoveicoli della categoria B.
4 Per trasportare professionalmente persone con veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 o C1 oppure della categoria speciale F, occorre aver condotto regolarmente durante un anno un veicolo a motore della corrispondente o di una categoria di licenza superiore, eccettuate la categoria A e la sottocategoria A1.
5 Salvo disposizione contraria, vale come pratica di guida ai sensi del presente articolo la guida regolare di veicoli a motore effettuata nei due anni precedenti la presentazione della domanda di licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre. Le corse di scuola di guida non valgono come pratica di guida.
6 Durante il periodo di prova secondo i capoversi 1–5, ma almeno nell’anno precedente il rilascio della licenza per allievo conducente o, se detta licenza non è necessaria, l’ammissione all’esame pratico di conducente, il richiedente non deve aver commesso con un veicolo a motore infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre.61
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).
58 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).
59 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
Art. 9 Esame della vista 62
1 Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente deve sottoporsi a un controllo della vista effettuato:
- a.
- da un medico in possesso di un diploma federale o estero riconosciuto esercitante in Svizzera; oppure
- b.
- da un ottico diplomato esercitante in Svizzera.
2 Durante l’esame devono essere controllati l’acuità visiva, il campo visivo e la motilità oculare (diplopia).
3 L’esame della vista non deve risalire a più di 24 mesi prima della presentazione della domanda.
4 ...63
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
63 Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
Art. 10 Corso di pronto soccorso
1 Per annunciarsi all’esame teorico di base, il candidato alla licenza di condurre delle categorie A, B o C oppure delle sottocategorie A1, B1 o C1 deve dimostrare di aver partecipato a un corso di pronto soccorso.
2 La prova della formazione di pronto soccorso è prodotta mediante un certificato di un istituto riconosciuto dall’USTRA. Il certificato può essere rilasciato soltanto ai partecipanti che hanno seguito interamente il corso. Il corso non deve risalire a più di sei anni prima.
3 Il corso impartisce:
- a.
- istruzioni riguardo alla sicurezza sul luogo dell’incidente e all’allarme delle forze di salvataggio;
- b.
- conoscenze sui provvedimenti che devono essere presi per garantire le funzioni vitali della persona ferita fino all’intervento del medico; e
- c.
- conoscenze in particolare sul collocamento corretto della persona ferita, sulla respirazione artificiale, sul comportamento in caso di gravi emorragie e le basi del massaggio cardiaco.
4 L’organizzazione e il programma dei corsi di pronto soccorso nonché le esigenze imposte agli istruttori devono essere approvate dall’USTRA.
5 Sono dispensati dal corso di pronto soccorso:
- a.
- i titolari di una licenza di condurre delle categorie e sottocategorie menzionate nel capoverso 1;
- b.
- medici, dentisti e veterinari;
- c.
- il personale sanitario in possesso di un diploma o di un certificato di idoneità;
- d.
- gli istruttori che impartiscono i corsi di pronto soccorso;
- e.
- altre persone non menzionate nelle lettere a-d che possono provare di aver ricevuto la formazione in materia di pronto soccorso presso un istituto riconosciuto dall’USTRA.
122 Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza per condurre
Art. 11 Presentazione della domanda
1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all’autorità d’ammissione o a un ufficio da questa designato:
- a.
- un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l’allegato 4;
- b.64
- due fotografie attuali a colori formato passaporto 35×45 mm;
- c.
- un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell’articolo 10.
2 L’apprendista conducente di autocarri che non ha ancora compiuto 18 anni e l’apprendista meccanico di motoveicoli devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell’Ufficio cantonale per la formazione professionale che provi la conclusione di un contratto di tirocinio valido.
3 Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre una carta d’identità valida con fotografia. La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l’identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all’autorità d’ammissione.
4 Se presentata dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all’articolo 5c attestante l’idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima.65
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
65 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Art. 11a66
66 Abrogato dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Art. 11b Esame della domanda 67
1 L’autorità cantonale verifica se sono adempiuti i requisiti per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone. Essa:
- a.
- invita i richiedenti che intendono conseguire una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 oppure un permesso per il trasporto professionale di persone a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia il riconoscimento di livello 2;
- b
- invita i richiedenti che hanno superato il 65° anno d’età, presentano disabilità fisiche oppure sulla cui idoneità medica a condurre veicoli a motore sussistono dubbi per altri motivi a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia almeno un riconoscimento di livello 3;
- c.
- invita i richiedenti a sottoporsi a una visita presso uno psicologo del traffico riconosciuto secondo l’articolo 5c qualora nutra dei dubbi circa l’idoneità caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore;
- d.
- convoca un richiedente minorenne o sotto curatela generale e il suo rappresentante legale se quest’ultimo si rifiuta di firmare il modulo di domanda;
- e.68
- verifica se il richiedente è registrato nel SIAC Provvedimenti.
2 L’autorità cantonale può richiedere un estratto del casellario giudiziale e, in caso di dubbio, un certificato di buona condotta rilasciato dalla polizia.
3 Le persone che soffrono di epilessia sono ammesse alla circolazione soltanto su presentazione di un rapporto favorevole rilasciato da un medico specialista in neurologia.
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
68 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
Art. 11c Segreto d’ufficio, riconoscimento dei certificati d’idoneità
1 I membri, i funzionari e gli impiegati delle autorità d’ammissione nonché le autorità di ricorso sottostanno all’obbligo di mantenere il segreto riguardo agli accertamenti e ai rapporti loro forniti in merito allo stato di salute fisica e psichica e all’esame dell’acuità visiva dei richiedenti la licenza per allievi conducenti e dei titolari di una licenza di condurre. Questa disposizione non si applica allo scambio d’informazioni tra tali autorità o con gli istituti incaricati degli esami.
2 Gli accertamenti e i rapporti concernenti lo stato di salute fisica e psichica devono essere conservati in modo che non siano accessibili a persone non autorizzate.
3 Le perizie e i rapporti ai sensi della presente ordinanza che non risalgono a più di tre mesi prima devono essere riconosciuti da tutti i Cantoni. I Cantoni si comunicano reciprocamente i nominativi dei medici e degli psicologi riconosciuti rispettivamente secondo gli articoli 5abis e 5c.69
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
123 Disposizioni comuni agli esami teorici e all’esame pratico di conducente
Art. 12 Luogo dell’esame
1 Il Cantone di domicilio può autorizzare che l’esame teorico di base, l’esame teorico complementare e l’esame pratico di conducente siano sostenuti in un altro Cantone.
2 L’autorizzazione non è necessaria se la formazione e l’esame avvengono in corsi dell’esercito.
Art. 12a Risultato dell’esame
Il risultato dell’esame deve essere comunicato al candidato. Il non superamento dell’esame deve essere motivato, su richiesta, in forma scritta.
124 Esame teorico di base e prima registrazione dei dati nel SIAC Persone 7070 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
70 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
Art. 13 Esame teorico di base
1 L’esame teorico di base permette all’autorità d’ammissione di stabilire se il richiedente dispone delle conoscenze di cui all’allegato 11 numero II. 1.71
1bis Il candidato può sostenere l’esame teorico di base al più presto un mese prima dell’età minima richiesta.72
2 I Cantoni elaborano le domande d’esame d’intesa con l’USTRA.
3 Sono dispensate dall’esame teorico di base le persone che si candidano:
- a.
- a una licenza di condurre delle categorie A, B, C o D oppure delle sottocategorie A1, B1, C1 o D1, già titolari di una licenza di condurre di una di dette categorie o sottocategorie;
- b.
- a una licenza di condurre della categoria speciale F, già titolari di una licenza di condurre della categoria speciale G;
- c.
- a una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE oppure delle sottocategorie C1E o D1E, già titolari di una licenza di condurre per il veicolo trattore.
4 Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie speciali F, G o M deve sostenere un esame teorico di base adattato alla pertinente categoria del veicolo.
5 Chi, dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova, intende richiedere una nuova licenza per allievo conducente deve ripetere l’esame teorico di base.73
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4519).
72 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
Art. 14 Prima registrazione dei dati nel SIAC Persone 74
Prima del rilascio della licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M l’autorità d’ammissione trasmette al SIAC Persone le generalità del richiedente e i dati necessari per il rilascio della licenza.
74 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
125 Licenza per allievo conducente
Art. 15 Rilascio
1 La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell’esame teorico di base. Se siffatto esame non deve essere sostenuto, la licenza per allievo conducente è rilasciata se sono adempiuti i requisiti per ottenerla.
2 La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata per motoveicoli, compresi quelli con carrozzino laterale, con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. Tale limitazione non si applica a:
- a.
- apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC» e sono formati da un maestro conducente della categoria A;
- b.75
- persone formate su motoveicoli durante corsi di polizia;
- c.
- esperti della circolazione durante la propria formazione e perfezionamento.76
2bis La licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza è rilasciata a chi è in possesso da almeno due anni della licenza di condurre della categoria A con limitazione della potenza e può dimostrare una pratica di guida ineccepibile ai sensi dell’articolo 8 capoverso 6.77
3 Nella licenza per allievo conducente possono essere iscritte le stesse condizioni, restrizioni e indicazioni supplementari come nella licenza di condurre.78
4 I titolari devono annunciare entro 14 giorni all’autorità, presentando la loro licenza per allievo conducente, ogni circostanza che richiede una modifica o una sostituzione della licenza.
5 Il maestro di tirocinio è tenuto ad annunciare tempestivamente all’autorità d’ammissione che ha rilasciato la licenza per allievo conducente l’interruzione del tirocinio con l’apprendista meccanico di motoveicoli durante la durata di validità della licenza per allievo conducente. L’autorità invita il titolare della licenza a depositarla e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg.79
75 La correzione del 7 lug. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 419).
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
77 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
79 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405).
Art. 16 Validità
1 La licenza per allievo conducente è valida:
- a.
- quattro mesi per la categoria A e la sottocategoria A1;
- b.
- 12 mesi per la sottocategoria B1 e la categoria speciale F;
- c.
- 24 mesi per tutte le altre categorie.
2 La validità della licenza per allievo conducente della categoria A e della sottocategoria A1 è prorogata di 12 mesi se è provato il superamento della formazione pratica di base secondo l’articolo 19.
3 La validità della licenza per allievo conducente si estingue se:
- a.
- il titolare non ha superato per tre volte l’esame di conducente e l’autorità d’ammissione in base a una perizia nega l’idoneità a condurre del candidato;
- b.
- il rapporto di tirocinio è disdetto prima che l’apprendista conducente di autocarri abbia compiuto i 18 anni d’età.80
4 Può richiedere una seconda licenza per allievo conducente soltanto chi, in base a una perizia dell’autorità d’ammissione, è ritenuto idoneo a condurre oppure chi, alla scadenza della durata di validità della prima licenza per allievo conducente, non ha ancora usufruito di tutte le possibilità di ripetere l’esame. L’autorità d’ammissione stabilisce eventuali condizioni.
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
Art. 17 Scuola di guida
1 È considerata corsa di scuola di guida ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente deve essere titolare di una licenza per allievo conducente.
2 La licenza per allievo conducente della categoria A, delle sottocategorie A1 e B1 e della categoria speciale F autorizza a effettuare corse di scuola di guida senza accompagnatore.
2bis La licenza per allievo conducente della sottocategoria D1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con veicoli della sottocategoria C1, quella della sottocategoria D1E corse di scuola di guida con una combinazione di veicoli della sottocategoria C1E.81
3 Il titolare della licenza per allievo conducente delle categorie BE, CE o DE e delle sottocategorie C1E o D1E può effettuare, senza accompagnatore, corse di scuola di guida con autotreni se è già in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore.
4 Nelle corse di scuola di guida con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 non possono essere trasportate persone. Sono eccettuati l’accompagnatore ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l’esperto della circolazione e altri allievi conducenti.82
5 Nella licenza per allievo conducente devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni e condizioni:
- a.
- la licenza per allievo conducente della categoria C o della sottocategoria C1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con un autoveicolo della categoria B;
- b.83
- i sordi e le persone che presentano disabilità fisiche possono effettuare corse di scuola di guida soltanto se accompagnati da una persona ufficialmente autorizzata a formarli;
- c.
- gli apprendisti conducenti di autocarri possono effettuare corse di scuola di guida soltanto se accompagnati da un maestro conducente o da una persona autorizzata a formarli. Nelle corse di scuola di guida con un veicolo a motore della categoria B questo accompagnamento è necessario soltanto fino al compimento dei 18 anni d’età;
- d.84
- la licenza per allievo conducente della sottocategoria C1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso totale supera i 7500 kg e con un autocarro per la scuola guida della categoria C.
6 Durante le corse di scuola di guida gli allievi conducenti non possono effettuare trasporti professionali di persone.
81 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
84 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
Art. 17a Corsa di esercitazione 85
1 È considerata corsa di esercitazione ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente non deve essere titolare di una licenza per allievo conducente e che serve da preparazione a un esame pratico di conducente.
2 Durante le corse d’esercitazione con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 per cui non è necessaria la licenza per allievo conducente, possono essere trasportati l’accompagnatore giusta l’articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l’esperto della circolazione e altri allievi conducenti; il conducente deve recare seco una conferma dell’ammissione all’esame di conducente della categoria D o della sottocategoria D1.
3 La conferma dell’iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 autorizza i titolari della licenza di condurre della categoria speciale G a effettuare corse di esercitazione con trattori la cui velocità massima non superi 40 km/h. Non è ammesso condurre veicoli speciali. Il traino di rimorchi è ammesso soltanto durante il tragitto verso il luogo dove si svolge il corso e durante il corso. Gli organizzatori di corsi di guida di trattori possono confermare l’iscrizione al più presto un mese prima della data del corso.
85 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
126 Formazione di guida
Art. 18 Corsi di teoria della circolazione
1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie A o B oppure delle sottocategorie A1 o B1 deve poter provare di aver frequentato un corso di teoria della circolazione.86
2 La frequenza del corso presuppone il possesso di una licenza per allievo conducente.
3 Sono dispensate dal corso le persone già titolari di una licenza di condurre di una delle categorie o sottocategorie di cui nel capoverso 1.
4 Il corso, segnatamente mediante una formazione sul comportamento nella circolazione e sui suoi pericoli, deve motivare a una condotta di guida responsabile e difensiva. Il corso dura complessivamente otto ore. È impartito da un maestro conducente.
5 Il maestro conducente rilascia all’allievo conducente un attestato che conferma la frequenza del corso di teoria della circolazione.
86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
Art. 19 Formazione pratica di base degli allievi motociclisti
1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1 deve seguire, entro quattro mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base presso un maestro conducente in possesso dell’abilitazione della categoria A. Se viene rilasciata una nuova licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base non deve essere ripetuta.87
2 Durante la formazione pratica di base, l’allievo conducente deve acquisire le conoscenze di base della dinamica di guida e della tecnica d’osservazione, necessarie per la guida nel traffico, e imparare a servirsi correttamente del veicolo. La formazione di base deve inoltre motivare a una condotta di guida difensiva, responsabile e parsimoniosa dal profilo energetico. I candidati alla licenza di condurre della categoria A non hanno il diritto di seguire con veicoli della sottocategoria A1 la formazione pratica di base.88
3 La formazione pratica di base dura 12 ore.89
4 Il maestro conducente attesta per scritto all’allievo conducente che ha partecipato alla formazione pratica di base e ha raggiunto lo scopo del corso.
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
88 Per. introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
Art. 19a Esecuzione
L’USTRA emana istruzioni concernenti la presentazione e il contenuto dei corsi di teoria della circolazione e della formazione pratica di base.
Art. 20 Formazione degli apprendisti conducenti di autocarri
1 Chi vuole formare apprendisti conducenti di autocarri necessita di un permesso di formazione. Questo è rilasciato dall’autorità cantonale soltanto ai maestri di tirocinio o alle persone occupate nell’impresa che siano esperte nella professione dell’autista e abbiano guidato durante almeno tre anni autocarri senza commettere infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico, che godono di una buona reputazione e offrono la garanzia che può essere loro affidata l’istruzione di giovani adulti.
2 Chi vuole ottenere il permesso di formazione deve seguire un corso di istruzione e dimostrare di possedere le necessarie conoscenze in materia di circolazione (all. 11 n. II). L’USTRA emana direttive concernenti i corsi d’istruzione.
3 Il permesso di formazione è rilasciato per sei anni. Può essere prolungato per un nuovo periodo di sei anni se il titolare dimostra che, dal rilascio o dall’ultima proroga del permesso, ha frequentato un corso di ripetizione e almeno uno degli apprendisti da lui regolarmente accompagnati ha superato l’esame di conducente di autocarri.
4 Se la licenza per allievo conducente è stata rilasciata a un apprendista conducente di autocarri prima del compimento dei 18 anni d’età, il maestro conducente deve notificare immediatamente ogni interruzione anticipata del tirocinio all’autorità cantonale d’ammissione che ha rilasciato la licenza per allievo conducente.
127 Esame teorico complementare per la guida di autocarri e autobus
Art. 21
1 L’esame teorico complementare permette all’autorità d’ammissione di stabilire se il richiedente di una licenza di condurre delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 dispone delle conoscenze di cui all’allegato 11 numero II. 2.
2 I Cantoni elaborano le domande d’esame d’intesa con l’USTRA.
3 ...90
4 ...91
90 Abrogato dal n. I dell’O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
91 Abrogato dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
128 Esame pratico di conducente
Art. 22 Esame pratico di conducente
1 Con l’esame pratico, l’esperto ufficiale della circolazione verifica se il richiedente è in grado, anche in situazioni difficili del traffico, di condurre un veicolo a motore della categoria corrispondente alla licenza secondo le norme della circolazione stradale e tenendo conto degli altri utenti della strada.
1bis Per essere ammessi all’esame pratico di conducente, i richiedenti una licenza di condurre della categoria B devono essere in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno se l’hanno ottenuta prima del compimento dei 20 anni. Ciò non vale per gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC».92
2 I requisiti d’ammissione e la materia d’esame si basano sull’allegato 12.
3 Non devono superare l’esame pratico di conducente:
- a.
- i titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria B1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria A1 e hanno concluso la formazione pratica di base secondo l’articolo 19;
- b.
- le persone che vogliono ottenere una licenza di condurre delle categorie speciali G o M. È fatto salvo l’articolo 28 capoverso 2;
- c.93
- i titolari di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria D1.
4 Se durante l’esame pratico di conducente risulta che il richiedente non conosce sufficientemente le norme della circolazione, l’autorità d’ammissione ordina un nuovo esame teorico di base.
92 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021(RU 2019 191).
93 Introdotta dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
Art. 23 Ripetizione
1 Chi non supera per due volte l’esame pratico di conducente è ammesso a un ulteriore esame soltanto se un maestro conducente attesta che la formazione di guida è conclusa.
2 Chi non supera per tre volte l’esame pratico di conducente può essere ammesso a un quarto esame soltanto in base a una perizia che ne attesta l’idoneità secondo l’articolo 16 capoverso 3.
129 Licenza di condurre
Art. 24 Rilascio 94
1 Alle persone che, in virtù dell’articolo 42 capoverso 3bis lettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a).95
2 La licenza di condurre è rilasciata per tutte le categorie, sottocategorie e la categoria specialeF dopo aver superato l’esame pratico di conducente; per le categorie speciali G e M dopo aver superato l’esame teorico di base. È fatto salvo l’articolo 28 capoverso 2.
3 La licenza di condurre della categoria A con limitazione della potenza è rilasciata a chi possiede una licenza per allievo conducente con limitazione della potenza e ha superato l’esame pratico di conducente. La licenza di condurre della categoria A senza limitazione della potenza è rilasciata a chi possiede una licenza per allievo conducente senza limitazione della potenza e ha superato l’esame pratico di conducente.96
4 e 5...97
94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
97 Abrogati dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
Art. 24a Licenza di condurre in prova 98
1 La licenza di condurre delle categorie A e B è rilasciata in prova. Questa disposizione non si applica alle persone che sono già titolari di una licenza di condurre di durata illimitata di una di queste categorie.
2 Le sottocategorie e le categorie speciali ottenute prima del rilascio della licenza di condurre in prova, nonché le altre categorie e sottocategorie ottenute durante il periodo di prova sono parimenti limitate alla data di scadenza della licenza di condurre in prova.
98 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 24b Rilascio di un permesso di guida limitato o della licenza di condurre definitiva delle categorie speciali o della sottocategoria A1 99
1 Al titolare della licenza di condurre in prova che non abbia seguito la formazione complementare durante il periodo di prova, l’autorità cantonale rilascia un permesso di guida limitato alla giornata di formazione complementare, se intende recuperarla e presenta l’attestato di iscrizione di un organizzatore di corsi riconosciuto.
2 Al titolare della licenza di condurre in prova che non abbia seguito la formazione complementare né durante il periodo di prova né più tardi e intenda condurre solo veicoli delle categorie speciali e della sottocategoria A1, l’autorità d’ammissione può rilasciare, su richiesta:
- a.
- la licenza di condurre definitiva delle categorie speciali;
- b.
- la licenza di condurre definitiva della sottocategoria A1, a condizione che ne fosse già in possesso.
99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
Art. 24c Iscrizioni di autorizzazioni 100
Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni:
- a.
- il permesso di trasportare professionalmente persone secondo l’articolo 25 con indicazione della categoria, sottocategoria o categoria speciale del veicolo con cui possono essere effettuati i trasporti;
- b.
- il permesso di condurre filobus secondo l’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 luglio 1951101 sulle filovie;
- c.
- il permesso di far uso del segno distintivo «medico/urgente» concesso ai medici designati per il servizio d’urgenza su proposta della società cantonale dei medici;
- d.102
- il permesso, per i titolari della sottocategoria C1, di condurre autoveicoli dei servizi antincendio il cui peso totale è superiore a 7500 kg, indipendentemente dal numero di posti, a condizione di aver superato l’esame di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso effettivo è superiore a 7500 kg o con un autocarro per la scuola guida della categoria C;
- e.103
- il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci giusta l’ordinanza del 15 giugno 2007104 sull’ammissione degli autisti, con indicazione della categoria o sottocategoria con la quale possono essere effettuati i trasporti e della durata di validità.
100 Originario art. 24a.
101 RS 744.211
102 Introdotta dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
103 Introdotta dal n. I dell’O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5569). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).
104 RS 741.521
Art. 24d Iscrizione di condizioni, restrizioni e altri dati supplementari 105
Per le condizioni, le restrizioni e i dati supplementari che devono essere iscritti nella licenza di condurre come decisione, devono essere utilizzati codici o scritte abbreviate. L’USTRA emana le pertinenti istruzioni.
105 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 24e Eliminazione di condizioni, restrizioni e altri dati supplementari 106
1 L’autorità d’ammissione stralcia le condizioni e le restrizioni quando il titolare della licenza adempie i requisiti per la guida senza restrizioni di veicoli della categoria, sottocategoria, categoria speciale corrispondente.
2 Altri dati supplementari sono stralciati se le condizioni necessarie per la loro iscrizione non esistono più.
106 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 24f Rilascio di una nuova licenza per allievo conducente o licenza di condurre 107
1 Se l’autorizzazione a condurre è ampliata o limitata, oppure sono modificati i dati che figurano sulla licenza, ne deve essere rilasciata una nuova. La vecchia licenza decade con il rilascio della nuova e deve essere restituita all’autorità.
2 In sostituzione di una licenza smarrita, può essere rilasciata una nuova licenza per allievo conducente o una licenza di condurre soltanto se lo smarrimento è attestato per iscritto. Se la licenza sostituita viene ritrovata, deve essere consegnata entro 14 giorni all’autorità. Alle persone domiciliate all’estero si applica l’articolo 24h capoversi 2 e 3.108
107 Originario art. 24c.
108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
Art. 24g Obbligo di recare seco le licenze in casi particolari 109
1 I conducenti di veicoli a motore agricoli e forestali non sono obbligati a recare seco la licenza di condurre o la conferma dell’iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto, se circolano fra la sede dell’azienda e il luogo di svolgimento dell’attività.110
2 ...111
109 Originario art. 24d.
110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
111 Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
Art. 24h Licenze di condurre rilasciate a persone domiciliate all’estero 112
1 Alle persone che, in virtù dell’articolo 42 capoverso 3bis lettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a).113
2 Le persone che hanno trasferito il proprio domicilio all’estero e la cui licenza di condurre svizzera è andata persa ricevono un attestato delle autorizzazioni a condurre registrate in Svizzera.
3 Su richiesta, l’autorità d’ammissione rilascia una licenza di condurre valida al massimo cinque anni:
- a.
- per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa, se questa era stata rilasciata in virtù dell’articolo 42 capoverso 3bis lettera b;
- b.
- per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa, se il nuovo Stato di domicilio non riconosce l’attestato di cui al capoverso 2 come prova dell’autorizzazione a condurre ottenuta in Svizzera; oppure
- c.
- per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa o scaduta, se il nuovo Stato di domicilio aveva riconosciuto la licenza di condurre svizzera come attestato che legittima le autorizzazioni a condurre da esso emesse senza che fosse stata rilasciata una licenza di condurre nazionale; una licenza di condurre in prova scaduta può essere sostituita soltanto se il titolare ha frequentato la formazione complementare prescritta dal diritto svizzero.
112 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
129a Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone e con automobili pesanti
Art. 25 Permesso
1 Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2114) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all’obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.115
2 Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per:
- a.
- il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV116) se:117
- 1.
- con un veicolo che appartiene all’azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell’azienda,
- 2.
- il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell’ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l’amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l’autorità ne ha dato l’autorizzazione;
- b.
- trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km.
3 Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato:
- a.
- in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, b o c OLR 2; e
- b.
- in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.118
4 Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame.
4bis Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell’anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l’esame teorico complementare di cui all’allegato 11 numero 2.119
5 Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre.
114 RS 822.222
115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).
116 RS 741.41
117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
118 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
119 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
12a Obblighi di annunciare e visite di controllo di idoneità alla guida 120120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Art. 26 Obblighi di annunciare 121
1 Il titolare deve annunciare all’autorità entro 14 giorni, presentando la propria licenza di condurre o il permesso speciale, ogni circostanza che esige la sostituzione della licenza o del permesso.
2 Il titolare di una licenza che cambia domicilio, deve comunicare entro 14 giorni il nuovo indirizzo all’autorità competente del nuovo domicilio. In caso di cambiamento di domicilio all’estero, deve annunciare la partenza all’autorità competente fino a quel momento.
121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 26a122
122 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 1979 (RU 1979 1753). Abrogato dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, con effetto dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 26b123
123 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001 (RU 2001 1387). Abrogato dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, con effetto dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 27 Visite di controllo di idoneità alla guida 124
1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:
- a.
- ogni cinque anni fino al 50° anno di età e successivamente ogni tre anni, i seguenti conducenti di veicoli:
- 1.
- i titolari di una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1,
- 2.
- i titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone di cui all’articolo 25;
- b.125
- ogni due anni, i titolari di licenza che hanno superato i 75 anni di età;
- c.
- i titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie.
2 La visita di controllo di idoneità alla guida deve essere effettuata sotto la responsabilità di un medico di cui all’articolo 5abis.
3 L’autorità cantonale può:
- a.
- su richiesta del medico, ridurre i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b;
- b.
- limitare la validità della licenza di condurre alla successiva visita di controllo di idoneità alla guida, se non sussiste alcuna garanzia che il titolare della licenza si sottoponga volontariamente agli esami più frequenti di cui alla lettera a.
4 L’autorità cantonale può, in singoli casi, disporre che una visita di controllo di idoneità alla guida sia limitata a taluni punti o estesa ad altri; in questi casi il medico non è vincolato ai moduli di cui agli allegati 2 e 2a.
124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2809).
12b Formazione complementare per i titolari di una licenza di condurre in prova126126 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
126 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 27a Condizioni generali
1 La formazione complementare dura sette ore e si svolge in una sola giornata.127
2 La formazione complementare è svolta in gruppi di 6/12 persone. Un gruppo è costituito di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria A o di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria B. Il contenuto del corso è impostato in base alla rispettiva categoria. Chiunque possieda la licenza di condurre in prova delle categorie A e B può scegliere se intende seguire la formazione complementare con un motoveicolo della categoria A o con un autoveicolo della categoria B.
3 Ogni gruppo è assistito dal numero di animatori necessario a uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e alla realizzazione degli obiettivi prefissati.
4 Di norma, il candidato segue la formazione complementare con il proprio veicolo. L’organizzatore del corso può mettere dei veicoli a disposizione dei partecipanti che non ne possiedono.
127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
Art. 27b Obiettivi 128
1 Al termine della formazione complementare i partecipanti devono essere in grado di frenare con prontezza, in modo sicuro e con la massima forza frenante tecnicamente possibile nonché di applicare i principi di una guida rispettosa dell’ambiente ed efficiente sul piano energetico.
2 I partecipanti devono inoltre acquisire nozioni sui principali fattori di incidenti sperimentando situazioni di guida in condizioni realistiche.
128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
Art. 27c Momento della partecipazione alla formazione complementare 129
La formazione complementare deve essere seguita entro 12 mesi dal rilascio della licenza di condurre in prova.
129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
Art. 27d Attestato di partecipazione al corso e comunicazione all’autorità cantonale 130
1 Al termine della formazione complementare l’organizzatore deve rilasciare ai partecipanti un attestato di partecipazione sulla base del modulo di cui all’allegato 4a e informarne in via elettronica l’autorità cantonale.
2 L’organizzatore dei corsi che attesta la partecipazione alla formazione complementare deve essere in grado di fornire all’autorità d’ammissione, per cinque anni, informazioni relative a cognome, nome, indirizzo e numero della licenza di condurre dei partecipanti.
130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
Art. 27e Organizzatori dei corsi
Per organizzare la formazione complementare è necessaria un’autorizzazione. L’autorità competente del Cantone in cui ha sede il richiedente la rilascia se constata che questi:131
- a.132
- dispone dei locali e delle piazze d’istruzione nonché del materiale didattico per garantire uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e il raggiungimento degli obiettivi;
- b.
- può impiegare almeno quattro animatori; gli animatori che impartiscono la formazione complementare ai titolari della licenza di condurre in prova della categoria A devono inoltre disporre di una formazione di maestro conducente per motoveicoli;
- c.
- dispone di un’assicurazione responsabilità civile sufficiente e di un’assicurazione casco totale per i veicoli dei partecipanti ai corsi;
- d.
- offre pubblicamente i corsi di formazione complementare; sono esclusi i corsi di formazione complementare dell’esercito;
- e.133
- ...
- f.
- dispone di un sistema di garanzia della qualità secondo l’articolo 27f.
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
133 Abrogata dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
Art. 27f Garanzia della qualità
Ogni organizzatore di corsi deve gestire un sistema di garanzia della qualità dell’insegnamento delle materie e del raggiungimento degli obiettivi della formazione complementare.
Art. 27g Competenze dei Cantoni
1 I Cantoni:
- a.
- sorvegliano lo svolgimento della formazione complementare;
- b.
- effettuano test d’idoneità sociopedagogica per l’ammissione alla formazione degli animatori;
- c.
- decidono se tener conto delle conoscenze anteriori degli animatori in materia di formazione;
- d.
- organizzano gli esami per ottenere l’attestato di competenza di animatore;
- e.
- sorvegliano i centri di formazione per animatori.
2 Possono delegare l’esecuzione di questi compiti ad altri servizi.
13 Provvedimenti 134134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
131 Nuovo esame di conducente, corsa di controllo, esame di verifica dell’idoneità alla guida e revoca preventiva 135136135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
Art. 28 Nuovo esame di conducente
1 Se il conducente ha commesso infrazioni che fanno dubitare della sua capacità di condurre, l’autorità d’ammissione ordina un nuovo esame teorico o pratico di conducente oppure entrambi gli esami.137
2 L’autorità può ordinare che il richiedente di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M o un conducente di veicoli a motore per i quali non è richiesta una licenza di condurre siano sottoposti a un esame pratico di conducente se sussistono dubbi sulla loro capacità di condurre.
3 Se il nuovo esame è ordinato in relazione con una revoca della licenza di condurre, di norma può aver luogo al più presto un mese dopo la scadenza della revoca; l’autorità rilascia alla persona interessata una licenza per allievo conducente.
4 Se la persona interessata non supera il nuovo esame, si applica l’articolo 23.
5 La data del nuovo esame di conducente non è iscritta nella licenza di condurre.
137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
Art. 28a Esame di verifica dell’idoneità alla guida 138
1 Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida di una persona (art. 15d cpv. 1 LCStr), l’autorità cantonale dispone:
- a.
- per questioni mediche: un esame di verifica dell’idoneità alla guida effettuato da un medico di cui all’articolo 5abis;
- b.
- per questioni psicologiche, in particolare secondo l’articolo 15d capoverso 1 lettera c LCStr: un esame di verifica dell’idoneità alla guida effettuato da uno psicologo del traffico di cui all’articolo 5c.
2 Il medico che effettua l’esame di verifica dell’idoneità alla guida deve:
- a.
- nei casi di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettere a e b LCStr, disporre del riconoscimento di livello 4;
- b.
- nei casi di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettere d ed e LCStr, disporre del riconoscimento almeno di livello 3.
3 In presenza di questioni medico-psicologiche legate al traffico è richiesto un esame di idoneità alla guida effettuato da un medico titolare del riconoscimento di livello 4 e da uno psicologo titolare del riconoscimento di cui all’articolo 5c.
138 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4697). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Art. 29 Corsa di controllo
1 Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di un conducente, l’autorità cantonale può disporre una corsa di controllo con un esperto della circolazione per stabilire i provvedimenti necessari. Una corsa di controllo accompagnata da un medico allo scopo di verificare l’idoneità alla guida può essere disposta soltanto nei casi di cui all’articolo 5j capoverso 2.139
2 Se la persona interessata non supera la corsa di controllo:
- a.140
- la licenza di condurre è revocata oppure l’uso della licenza di condurre straniera è vietato. La persona interessata può chiedere una licenza per allievo conducente;
- b.
- è deciso un divieto di circolare se la corsa di controllo è effettuata con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre.
3 La corsa di controllo non può essere ripetuta.
4 Se la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di controllo, questa è considerata non superata. L’autorità, quando ordina la corsa di controllo, deve informare sulle conseguenze dell’omessa partecipazione.
139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
Art. 30 Revoca preventiva 141
Se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo.
141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
Art. 30a Notifiche trasmesse da privati in merito a carenze nell’idoneità alla guida 142
1 Se un privato notifica all’autorità cantonale i propri dubbi in merito all’idoneità alla guida di un’altra persona, l’autorità cantonale può chiedere al medico curante di redigere un rapporto. Se la persona che ha trasmesso la notifica lo desidera, l’autorità cantonale le garantisce la riservatezza dei suoi dati. La sua identità non può essere divulgata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo.
2 Se la persona in questione non ha un medico curante o non ne comunica l’identità, l’autorità cantonale può ordinare, in virtù del suo potere di apprezzamento, un esame secondo l’articolo 28a.
142 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2013 4697).
132 Revoca della licenza di condurre 143143 Originario avanti art. 30. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
143 Originario avanti art. 30. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 31 Obbligo d’informare 144
Se la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre è decisa per una durata indeterminata o definitivamente, l’autorità di revoca notifica la sua decisione all’interessato informandolo delle condizioni per riottenere la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre.
144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
Art. 32 Restituzione volontaria della licenza di condurre 145
Se la licenza di condurre è restituita volontariamente all’autorità, gli effetti sono gli stessi che per la revoca; l’autorità deve dare conferma per scritto.
145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
Art. 33 Portata della revoca 146
1 La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria comporta la revoca della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie e della categoria speciale F.147
2 La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria speciale comporta la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di tutte le categorie speciali.
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è decisa per ragioni mediche.
4 L’autorità di revoca può revocare:
- a.148
- unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria, anche la licenza di condurre delle categorie speciali G e M;
- b.
- unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria speciale, anche la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre delle categorie e delle sottocategorie.
5 In casi di rigore, la revoca della licenza per qualsiasi categoria, sottocategoria o categoria speciale può essere decisa per durate differenti, osservando la durata minima stabilita dalla legge, segnatamente se il titolare della licenza:
- a.
- ha commesso l’infrazione implicante la revoca alla guida di un veicolo a motore che non gli serve per l’esercizio della sua professione; e
- b.
- gode di buona reputazione come conducente di un veicolo a motore della categoria, sottocategoria o della categoria speciale per la quale verrebbe ridotta la durata della revoca.
146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
Art. 34 Licenza di condurre con limitazioni 149
1 L’autorità cantonale può limitare, invece di revocarla del tutto, la licenza di condurre delle persone che non soddisfano più integralmente, pur servendosi di mezzi ausiliari, i requisiti medici minimi di cui all’allegato 1.
2 Un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 deve valutare con quali limitazioni è comunque possibile una guida sicura.
3 La licenza di condurre può segnatamente essere limitata a determinate zone, a un determinato periodo di tempo, a determinati tipi di strade o di veicoli oppure a veicoli che sono stati modificati o equipaggiati in modo personalizzato.
149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
132a Misure nei confronti dei titolari della licenza di condurre in prova150150 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
150 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 35 Proroga del periodo di prova 151
1 Se il titolare della licenza di condurre in prova commette un’infrazione che comporta la revoca della licenza di condurre delle categorie e sottocategorie, e questa revoca si conclude durante il periodo di prova, l’autorità rilascia un nuova licenza di condurre in prova. Il nuovo periodo di prova termina un anno dopo la data di scadenza della licenza di condurre in prova revocata.
2 Se la revoca della licenza scade dopo il periodo di prova, l’autorità rilascia una nuova licenza di condurre in prova, la cui validità è limitata a un anno.
151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 35a Annullamento 152
1 Se il titolare di una licenza di condurre in prova commette una seconda infrazione che comporta la revoca della licenza di condurre delle categorie e sottocategorie, l’autorità annulla la licenza, anche se nel frattempo è stata rilasciata la licenza di condurre per una durata illimitata.
2 L’annullamento si applica a tutte le categorie e sottocategorie. Si applica anche alle categorie speciali se il titolare della licenza non offre alcuna garanzia che in futuro non commetterà infrazioni con veicoli delle categorie speciali.
3 Se l’annullamento concerne soltanto le categorie e sottocategorie, l’autorità d’ammissione rilascia una licenza di condurre delle categorie speciali.
4 L’autorità di revoca informa il conducente interessato sulle condizioni alle quali può nuovamente ottenere una licenza per allievo conducente.
152 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 35b Nuova licenza per allievo conducente 153
Chiunque desideri condurre veicoli a motore dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova deve chiedere una licenza per allievo conducente. Rimane salvo l’articolo 35acapoverso 3.
153 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
132b Divieto di circolare e ammonimento154154 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
154 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 36 Divieto di circolare e ammonimento 155
1 L’autorità amministrativa del Cantone di domicilio deve vietare di circolare con veicoli a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre alle persone che, a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcoolismo o altre forme di tossicomania o per altre ragioni non ne sono idonee.156
2 Un divieto di circolare può essere ordinato per al minimo un mese se il conducente, violando le norme della circolazione, ha messo in pericolo in modo grave o ripetutamente il traffico o disturbato ripetutamente gli utenti della circolazione. Se rinuncia a un divieto di circolare, l’autorità può impartire un ammonimento.157
3 Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere deciso nei confronti delle persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre:
- a.
- circolano con una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l oppure con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille;
- b.
- circolano in condizioni di inabilità alla guida sotto l’effetto di stupefacenti o medicinali;
- c.
- avendo guidato il veicolo, si oppongono o sottraggono intenzionalmente a un esame del sangue, a un accertamento etilometrico o a un test preliminare precedentemente disposto o prevedibile o a una visita medica aggiuntiva, oppure eludono lo scopo di tali provvedimenti;
- d.
- sottraggono il veicolo per utilizzarlo;
- e.
- guidano nonostante il divieto di circolare;
- f.
- fuggono dopo aver ferito o ucciso una persona.158
4 Può essere disposto un ammonimento nei confronti di un conducente che presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l ma inferiore a 0,40 mg/l, oppure un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille ma inferiore allo 0,80 per mille.159
155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2631).
159 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2853). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2631).
Art. 37 Portata del divieto di circolare 160
Il divieto di circolare vale per i tipi di veicoli indicati nella decisione.
160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
133 ...
Art. 38e39161
161 Abrogati dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
134 Corsi d’educazione stradale come formazione complementare 162162Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).
162Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).
Art. 40 Disposizioni generali
1 I Cantoni organizzano corsi d’educazione stradale conformemente all’articolo 25 capoverso 3 lettera e LCStr.163
2 I partecipanti ai corsi devono essere indotti, mediante una formazione complementare adeguata, a comportarsi correttamente nella circolazione.164
3 Possono essere convocati a partecipare ad un corso di insegnamento delle norme della circolazione i conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi che ripetutamente hanno compromesso la sicurezza del traffico violando norme della circolazione. La convocazione è ordinata dalle autorità competenti per la revoca delle licenze di condurre.
4 Oltre all’obbligo di frequentare un corso sulle norme della circolazione, possono essere decisi altri provvedimenti (ammonimento, revoca della licenza, divieto di circolare).165
5 Le spese del corso vanno a carico dei partecipanti.
163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
164Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).
165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
Art. 41 Organizzazione, procedura
1 Chi intende tenere corsi d’educazione stradale necessita del riconoscimento delle autorità cantonali.166
1bis Il riconoscimento è rilasciato se:
- a.
- la direzione si fa garante di uno svolgimento irreprensibile dell’insegnamento;
- b.
- la direzione dispone di docenti idonei all’insegnamento;
- c.
- l’organizzatore dispone di un locale d’insegnamento adatto e di materiale didattico confacente;
- d.
- il programma e le materie di insegnamento garantiscono il raggiungimento della formazione prescritta.167
1ter Il riconoscimento per l’organizzazione di corsi d’educazione stradale è valido in tutta la Svizzera.168
2 La durata dei corsi dipende dalla natura e dall’impostazione, ma di norma è di otto ore.169
3 Se, durante il corso, si nutrono dubbi circa l’idoneità a condurre di un partecipante, l’autorità cantonale deve esserne informata. Questa prende i provvedimenti che s’impongono; può segnatamente ordinare la ripetizione del corso, lezioni di guida oppure un nuovo esame di guida (art. 28).170
4 La convocazione al corso deve menzionare come motivo l’infrazione commessa.
5 Se, senza giustificarsi, l’interessato non dà seguito alla convocazione, l’autorità cantonale fissa un nuovo termine; l’interessato deve assumersi le spese derivanti dalla mancata partecipazione al corso. Non è ammesso il ricorso contro successive convocazioni risultanti dal fatto che si è dovuto convenire un altro termine.171
6 ...172
166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
167 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
168 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
169Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).
170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
171 Per. introdotto dal n. II 64 dell’O dell’8 nov. 2006 (revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
172 Abrogato dal n. II 64 dell’O dell’8 nov. 2006 (revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
14 Conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero
Art. 42 Riconoscimento delle licenze
1 I conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:
- a.
- di una licenza di condurre nazionale valevole; o
- b.
- di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 1926173 per la circolazione degli autoveicoli, dalla Convenzione del 19 settembre 1949174 sulla circolazione stradale o dalla Convenzione dell’8 novembre 1968175 sulla circolazione stradale, e sono in grado di esibire tale licenza unitamente alla corrispondente licenza di condurre nazionale.176
2 La licenza di condurre straniera, nazionale o internazionale, autorizza il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini.177
3 I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e forestali e di veicoli a motore di lavoro provenienti dall’estero non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d’origine. Questi conducenti devono sempre portar seco una carta d’identità con fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.178
3bis Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:
- a.
- i conducenti provenienti dall’estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero;
- b.179
- le persone che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o hanno bisogno di un permesso secondo l’articolo 25.
3ter Non hanno bisogno di un permesso di condurre svizzero le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007180 sullo Stato ospite, a condizione che:
- a.
- siano titolari di un permesso di condurre nazionale valevole;
- b.
- non possiedano la cittadinanza svizzera o non abbiano avuto la loro residenza permanente in Svizzera prima di entrare in funzione; e
- c.
- siano titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri che attesti che sono al beneficio dell’immunità di giurisdizione.181
4 La licenza di condurre straniera che il conducente ha ottenuto eludendo le disposizioni della presente ordinanza sull’ottenimento della licenza svizzera, o quelle di competenza dello Stato dove è domiciliato, non può essere utilizzata in Svizzera.
173 RS 0.741.11
174 Non ratificata dalla Svizzera
175 RS 0.741.10. Cfr. anche l’Acc. europeo del 1° mag. 1971 completante la Conv. sulla circolazione stradale (RS 0.741.101).
176 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
177 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
178 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).
179Introdotta dal n. I dell’O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
180 RS 192.12
181 Introdotto dall’all. n. 11 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076657).
Art. 43 Età minima
1 Le licenze di condurre straniere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle persone che hanno raggiunto l’età minima richiesta nella presente ordinanza per i conducenti svizzeri. Per la guida senza accompagnatore di autoveicoli della categoria B si applica l’età minima di 18 anni.182
2 Raggiunta l’età minima richiesta nel loro paese d’origine, i conducenti di ciclomotori, motoleggere e motoveicoli di una cilindrata di 125 cm3 al massimo, in provenienza dall’estero, sono ammessi a circolare in Svizzera, se hanno raggiunto almeno l’età di 16 anni e non vi si oppongono ragioni di esclusione.
3 In casi fondati, l’USTRA183 può ammettere eccezioni concernenti l’età minima di conducenti provenienti dall’estero.
182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
183 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 44 Ottenimento della licenza di condurre svizzera 184
1 Al titolare di una licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza è valevole. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie iscritte nella licenza. Se il titolare della licenza è inoltre autorizzato a condurre un motoveicolo, non è effettuata nessuna ulteriore corsa di controllo per quest’ultima categoria. Agli esami medici si applicano per analogia gli articoli 7 capoversi 1 e 1bis, 9, 11b capoverso 1 e 27.185
2 La licenza di condurre svizzera per autisti professionali di veicoli a motore è rilasciata a conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero soltanto se, oltre alla corsa di controllo, provano ad un esame di conoscere il disciplinamento in vigore in Svizzera per tale tipo di conducenti.
3 I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e forestali e di veicoli a motore di lavoro esteri, che desiderano ottenere la licenza di condurre svizzera devono sostenere un esame di conducente se non sono titolari di una licenza straniera corrispondente.
4 Al rilascio di una licenza di condurre svizzera le autorità ritirano le licenze rilasciate dagli Stati dell’UE o dell’AELS e le restituiscono all’autorità di emissione. Esse annotano nelle licenze rilasciate da altri Stati la non validità per la Svizzera. È registrato il contenuto delle licenze straniere.
184Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).
185 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Art. 44a Licenza di condurre in prova 186
1 Ai titolari di una licenza di condurre estera valevole che dà il diritto di condurre veicoli a motore delle categorie A o B, è rilasciata una licenza di condurre in prova svizzera. Il periodo di prova decorre dal rilascio della licenza di condurre svizzera. Esso dura tre anni, dedotta la durata compresa tra la data di rilascio della licenza di condurre estera e l’ultimo termine per cambiarla regolarmente conformemente all’articolo 42 capoverso 3bis lettera a. Esso concerne tutte le categorie di licenze già ottenute e le altre categorie e sottocategorie ottenute durante il periodo di prova.
2 La licenza di condurre svizzera non è rilasciata in prova alle persone la cui licenza di condurre delle categorie A o B:
- a.
- è stata rilasciata prima del 1° dicembre 2005; o
- b.
- è stata rilasciata il 1° dicembre 2005 o dopo questa data, ed era valevole già da un anno al momento in cui hanno preso domicilio in Svizzera
186 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
Art. 45 Divieto di far uso della licenza; revoca
1 L’uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Inoltre, l’uso della licenza di condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata se il titolare ha ottenuto la sua licenza all’estero eludendo le disposizioni svizzere o straniere di competenza. Il divieto di far uso di una licenza di condurre straniera deve essere comunicato all’autorità straniera competente, direttamente o tramite l’USTRA.
2 Con la revoca della licenza di condurre svizzera, deve sempre essere vietato l’uso di una eventuale licenza di condurre straniera.
3 Il divieto di far uso di una licenza di condurre internazionale deve essere iscritto nello spazio appositamente previsto nel documento. L’iscrizione deve essere munita del bollo ufficiale.
4 La licenza di condurre straniera il cui uso è stato vietato va depositata presso l’autorità. Essa deve essere restituita al titolare:
- a.
- alla scadenza del periodo di divieto oppure dopo l’abrogazione del divieto;
- b.
- su richiesta quando lascia la Svizzera se il titolare non vi ha il domicilio. Se la durata del divieto è illimitata, può essere iscritto nella licenza che essa non è valida in Svizzera qualora esista il pericolo di abusi.187
5 Se il divieto di uso della licenza non può essere notificato al titolare in Svizzera, l’USTRA si incarica di farlo notificare per la via dell’assistenza giudiziaria.
6 Il divieto di far uso della licenza di condurre, pronunciato perché sono state eluse le disposizioni svizzere o straniere di competenza, diventa privo di effetti se il titolare della licenza fornisce la prova che egli, da quella data:
- a.
- ha eletto domicilio per almeno tre mesi nello Stato che gli ha rilasciato la licenza disconosciuta, oppure
- b.
- ha ottenuto una licenza valevole nel nuovo Stato dove è domiciliato.188
7 Le revoche di licenze di condurre straniere ordinate da autorità straniere devono essere eseguite se l’USTRA lo ordina.
187Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).
188Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).
Art. 46 Licenze di condurre internazionali
1 Le licenze di condurre internazionali possono essere rilasciate soltanto ai titolari di una licenza nazionale svizzera o straniera domiciliati in Svizzera. Le licenze di condurre internazionali rilasciate in base a licenze svizzere non sono valevoli in Svizzera.189
2 La durata di validità è di tre anni; essa non può superare la durata di validità della licenza di condurre nazionale.190
3 Il I Cantoni possono autorizzare associazioni degli utenti della strada a rilasciare licenze di condurre internazionali ai titolari di licenze di condurre svizzere.191
4 In caso di revoca o di divieto di far uso di una licenza di condurre nazionale, la licenza di condurre internazionale deve essere pure revocata per la durata del provvedimento.
189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
190Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
191Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
15 ...
Art. 47a64192
192 Abrogati dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
15a Animatori di corsi di formazione complementare193193 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
193 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 64a Obbligo dell’autorizzazione
1 Gli animatori di corsi di formazione complementare necessitano di un’autorizzazione.
2 L’autorizzazione è rilasciata dal Cantone di domicilio ed è valida per tutta la Svizzera.
Art. 64b Condizioni
1 Per ottenere l’autorizzazione è necessario frequentare una formazione di animatore presso un centro di formazione riconosciuto dall’USTRA e aver ottenuto un attestato di competenza secondo l’articolo 64d.
2 Chi intende essere ammesso alla formazione deve presentare all’autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata del curriculum vitae, di indicazioni concernenti la formazione anteriore e dei certificati professionali.
3 È ammesso alla formazione chi:
- a.
- ha compiuto 25 anni;
- b.
- prova di aver superato un esame di maestro conducente, esperto della circolazione, istruttore della circolazione o un’altra formazione equivalente;
- c.
- dimostra di avere un’esperienza professionale di tre anni in uno dei settori d’attività di cui alla lettera b;
- d.
- ha avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della professione;
- e.
- ha superato un test d’ammissione che attesta la sua idoneità sociopedagogica.
Art. 64c Formazione
1 A seguito della formazione, il candidato deve essere in grado di:194
- a.
- conoscere la materia d’insegnamento e di esame della teoria di base, del corso sulla teoria della circolazione, della formazione pratica di base degli allievi motociclisti e dell’esame pratico di conducente;
- b.195
- insegnare secondo un metodo appropriato i contenuti della formazione complementare di cui all’articolo 27b capoversi 1 e 2;
- c.
- riconoscere e valutare i diversi caratteri dei partecipanti al corso e le varie dinamiche di gruppo e applicare conseguentemente il metodo d’insegnamento più adatto;
- d.
- conoscere le principali cause d’incidenti della circolazione considerando in particolare che i nuovi conducenti ne sono spesso all’origine;
- e.
- conoscere le fasi di sviluppo dei giovani adulti e le loro incidenze sul comportamento nella circolazione stradale;
- f.
- influenzare l’atteggiamento interiore dei partecipanti e motivarli ad adottare una guida senza pericoli, rispettosa dell’ambiente e degli altri utenti.
2 Le conoscenze anteriori sono computate dopo aver consultato il centro di formazione. L’articolo 27g si applica alle competenze.
194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).
195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
Art. 64d Attestato di competenza
1 Per ottenere l’attestato di competenza il candidato deve:
- a.
- dimostrare nel corso di un esame scritto di essere in grado di impartire l’insegnamento teorico e pratico a gruppi di persone variamente composti; e
- b.196
- tenere, a titolo di prova, un corso che copra tutti i temi della formazione complementare.
2 Il risultato dell’esame deve essere comunicato al candidato per scritto indicando la nota complessiva. In caso di insuccesso, occorre indicare i rimedi giuridici. Il risultato dell’esame deve essere comunicato al Cantone di domicilio del candidato.
3 Il candidato che non ha superato l’esame di animatore può ripetere in un successivo esame le materie nelle quali non ha ottenuto la sufficienza. Se fallisce anche il secondo tentativo, il candidato deve superare una seconda volta il modulo principale prima di essere ammesso a un terzo e ultimo esame.197
196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
Art. 64e Durata di validità dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è limitata a tre anni. La sua durata di validità è prorogata ogni volta di tre anni se il titolare prova che durante i tre anni:
- a.
- ha impartito per almeno 30 giorni corsi di formazione complementare ai titolari di una licenza di condurre in prova; e
- b.
- ha frequentato due giornate intere di corsi di perfezionamento per animatori.
2 I Cantoni fissano, d’intesa con l’USTRA, le esigenze concernenti gli organizzatori e il contenuto dei corsi di perfezionamento per animatori.
3 Gli organizzatori dei corsi di formazione complementare attestano per scritto agli animatori i corsi impartiti da questi ultimi e gli organizzatori dei corsi di perfezionamento i corsi di una giornata intera frequentati dagli animatori stessi.
Art. 64f Centri di formazione per animatori
1 I centri di formazione per animatori devono essere riconosciuti dall’USTRA. Il riconoscimento è accordato se:
- a.
- la direzione garantisce una gestione irreprensibile del centro di formazione e una sorveglianza competente dell’insegnamento;
- b.
- il centro di formazione dispone di docenti qualificati;
- c.
- il centro di formazione dispone di un locale d’insegnamento, di materiale didattico e di piazze d’istruzione idonei;
- d.
- il programma di insegnamento e le materie proposte garantiscono la formazione prescritta.
2 L’USTRA può revocare il riconoscimento se le condizioni necessarie non sono più adempiute o il centro di formazione non forma più animatori da oltre due anni.
3 I centri di formazione devono provvedere affinché i loro docenti trasmettano agli animatori le conoscenze e le capacità necessarie. Sono tenuti a iscrivere il candidato all’esame per ottenere l’attestato di competenza.
16 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli
Art. 65 Esigenze
1 Gli esperti della circolazione incaricati degli esami ufficiali di conducente e dei controlli ufficiali dei veicoli devono soddisfare le esigenze prescritte dai capoversi 2–5.198
2 L’esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve:
- a.
- aver compiuti 24 anni;
- b.
- aver superato l’esame finale di tirocinio come meccanico per automobili o in un’altra professione tecnica equivalente e aver esercitato la professione durante almeno un anno dalla fine dell’apprendistato;
- c.
- possedere da almeno tre anni la licenza di condurre svizzera delle categorie B o C, senza aver compromesso durante questo periodo la sicurezza del traffico mediante infrazione alle norme della circolazione;
- d.199
- dimostrare che soddisfa i requisiti medici minimi di cui all’allegato 1, presentando una notifica di cui all’allegato 3 rilasciata da un medico titolare del riconoscimento di livello 2;
- e.200
- produrre una perizia attestante l’idoneità psicologica alla guida rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all’articolo 5c.
3 L’esperto della circolazione incaricato degli esami di condurre non è obbligato ad adempiere le esigenze del capoverso 2 lettera b, ma deve aver superato l’esame finale di tirocinio in una professione qualsiasi o possedere una formazione equivalente.
4 Il requisito del capoverso 2 lettera e non è richiesto per gli esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli.
5 I maestri conducenti che desiderano diventare esperti della circolazione devono aver esercitato la professione di maestro conducente durante almeno un anno senza dare adito a lamentele e avere 24 anni compiuti. Devono completare la loro formazione e superare gli esami nelle materie che non figurano nel programma d’esame di maestro conducente.
198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).
199 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
200 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Art. 66 Formazione
1 La formazione come esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e/o dei controlli dei veicoli avviene nelle materie menzionate nell’allegato 7. L’esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per entrambe queste due funzioni deve completare la sua formazione nei gruppi di materie per i quali non ha ricevuto la formazione.
2 Quanto alle conoscenze teoriche, la materia da insegnare deve essere adattata all’attività pratica degli esperti della circolazione. Durante la formazione pratica, il candidato viene istruito nello svolgimento delle operazioni tecniche e delle procedure amministrative dell’ufficio della circolazione e messo in grado di procedere da solo agli esami di conducente e/o ai controlli dei veicoli.
3 L’insegnamento teorico avviene in corsi dati da maestri con formazione tecnica e pedagogica.
4 La formazione pratica comprende istruzioni e lavori pratici. La formazione pratica degli esperti della circolazione istruiti per effettuare i controlli dei veicoli è affidata alle autorità d’immatricolazione che dispongono delle installazioni e degli apparecchi necessari.
Art. 67 Esame
1 Dopo aver terminato un corso, e dopo almeno sei mesi di attività presso l’ufficio della circolazione, il futuro esperto della circolazione deve sostenere un esame finale nelle materie indicate nell’allegato 7. L’esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per le due funzioni deve sostenere un esame che comprende le materie nelle quali non è ancora stato esaminato.201
1bis L’esame nelle materie di cui all’allegato 7 numeri 12, 22 e 32 può essere suddiviso in diversi esami parziali. Gli esami parziali possono essere sostenuti prima della conclusione di un corso, ma dopo almeno tre mesi di attività presso un ufficio della circolazione.202
2 Nel giudicare l’esame devono essere tenute in considerazione le note assegnate durante la formazione.
3 Il risultato dell’esame deve essere comunicato al candidato dall’ufficio della circolazione dove egli fa la pratica, con indicazione della nota di valutazione complessiva e delle note assegnate per ogni gruppo di materie. Se il candidato supera l’esame gli viene rilasciato un certificato.
201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).
202 Introdotto dal n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).
Art. 68 Ripetizione dell’esame
1 L’esame di esperto della circolazione può essere sostenuto tre volte.
2 Chi non ha superato l’esame può essere riammesso non prima della scadenza di un termine di sei mesi.
3 Il secondo esame comprende solo le materie per le quali il risultato è stato insufficiente. Il terzo esame comprende invece tutte le materie del secondo esame.
Art. 68a Impiego degli esperti della circolazione 203
1 Gli esperti della circolazione sono autorizzati a effettuare esami ufficiali di conducente o controlli ufficiali dei veicoli dopo aver concluso la formazione di cui all’articolo 66 e aver superato l’esame di cui all’articolo 67.
2 Qualora abbiano superato un esame parziale di cui all’articolo 67 capoverso 1bis, possono effettuare autonomamente esami di conducente o controlli dei veicoli già durante la formazione, a condizione che:
- a. attraverso tale esame abbiano acquisito le competenze necessarie; e
- b. siano opportunamente assistiti da un formatore.
203 Introdotto dal n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).
Art. 69 Compiti delle autorità 204
1 I Cantoni e la competente autorità della Confederazione emanano un regolamento di formazione e d’esame.
2 La formazione degli esperti della circolazione è compito dei Cantoni. Gli esami sono sostenuti davanti a commissioni cantonali o intercantonali nelle quali sono delegati, oltre a capi degli uffici della circolazione, capi esperti della circolazione e altri specialisti.
3 I Cantoni e la competente autorità federale sono responsabili del perfezionamento dei loro esperti della circolazione. Hanno l’obbligo in particolare di assicurare il perfezionamento degli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e dei controlli tecnici sui veicoli.
204 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 20051167).
17 Noleggiatori di autoveicoli
Art. 70
1 Chi noleggia professionalmente veicoli a motore a terze persone, per il loro uso, deve tenere un elenco dei locatari. Su richiesta, deve dare la possibilità agli organi di controllo di prenderne visione.
2 Gli elenchi devono essere conservati durante due anni.
2 Veicoli
21 Veicoli a motore e loro rimorchi
211 Ammissione
Art. 71 Principi
1 La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:
- a.205
- l’assicurazione responsabilità civile prescritta è stata stipulata o il detentore è dispensato dall’obbligo di assicurazione in virtù dell’articolo 73 capoverso 1 LCStr;
- b.206
- il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento e sono disponibili i dati necessari per l’immatricolazione;
- c.
- il veicolo è assoggettato all’imposta secondo la LIAut207 o esonerato dall’imposizione;
- d.208
- il veicolo fabbricato all’estero è stato oggetto d’imposizione o è stato esonerato dall’imposizione;
- e.209
- la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 1997210 sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa. 211
1bis La procedura di verifica dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b è retta dall’OETV212.213
2 Per il rilascio di licenze di circolazione temporanee e licenze di circolazione collettive come anche per rilasciare le corrispondenti targhe (art. 20 a 26 OAV214) non è necessario il permesso dell’amministrazione doganale.
3 L’immatricolazione provvisoria dei veicoli è retta dagli articoli 16 a 19 OAV.
4 I conducenti devono sempre portar seco l’originale della licenza di circolazione, a meno che non sia stato rilasciato un duplicato. Non è obbligatorio portar seco la licenza in caso di spostamenti con veicoli a motore agricoli e forestali fra la sede dell’azienda e il luogo di svolgimento dell’attività, né per spostamenti con i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile all’interno del territorio comunale.215
205 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 20051167).
206 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
207 RS 641.51
208 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
209 Introdotta dal n. II dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).
210 RS 641.81
211Nuovo testo giusta l’appendice n. 5 dell’O del 20 nov. 1996 sull’imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19963058).
212RS 741.41
213 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
214 RS 741.31
215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
Art. 72 Eccezioni
1 Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:
- a.
- i monoassi senza rimorchi guidati da una persona a piedi;
- b.
- i carri a mano provvisti di motore;
- c.216
- i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali:
- 1.
- rimorchi agricoli e forestali la cui velocità massima non supera i 30 km/h trainati da trattori come anche da veicoli a motore la cui velocità massima non supera i 30 km/h,
- 2.
- rimorchi agricoli e forestali la cui velocità massima non supera i 30 km/h e con un peso garantito di 1500 kg al massimo trainati da veicoli a motore con una velocità massima, per la loro costruzione, di oltre 30 km/h e con tutte le ruote motrici,
- 3.
- rimorchi trainati da carri con motore e carri di lavoro,
- 4.
- rimorchi e assi rimorchiati che costituiscono un veicolo indipendente trainati da monoassi,
- 5.217rimorchi a slitta;
- d.
- i veicoli di lavoro utilizzati in cantieri stradali delimitati ma non completamente chiusi al traffico;
- e.
- i veicoli a motore e i rispettivi rimorchi adibiti al traffico interno di un’impresa ma autorizzati a circolare su strada pubblica;
- f.
- i carrelli di sostegno;
- g.218
- casse mobili montate su ruote; il permesso per rimorchiarle dalla o verso la stazione di carico è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinati tipi di contenitori;
- h.219
- i veicoli a motore trainati;
- i.220
- i veicoli che vengono trasportati su un autoveicolo di trasporto o un rimorchio, e guidati durante il loro carico o scarico, purché sia stata stipulata un’assicurazione giusta l’articolo 27 capoverso 1 OAV221;
- j.222
- i veicoli che vengono spostati da imprese del settore automobilistico su un’area interna all’azienda, purché sia stata stipulata un’assicurazione giusta l’articolo 27 capoverso 1 OAV;
- k.223
- ciclomotori leggeri;
- l.224
- sedie a rotelle225 con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.
2 ...226
3 Se dispongono di un attestato d’assicurazione valido, i Cantoni, ricorrendo a una convocazione, possono permettere che un veicolo sia trasferito per la via più breve al luogo d’esame.227
216 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 3 dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
217 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
218Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
219Introdotta dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).
220 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).
221 RS 741.31
222 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).
223 Introdotta dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
224 Introdotta dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
225 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).
226 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).
227 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200793).
212 Licenza di circolazione
Art. 73 Generi di licenze
Esistono i seguenti generi di licenze di circolazione:
- a.
- la licenza di circolazione per l’immatricolazione normale di veicoli a motore o rimorchi;
- b.
- la licenza di circolazione per l’immatricolazione provvisoria di veicoli a motore o rimorchi;
- c.
- la licenza temporanea per veicoli a motore o rimorchi;
- d.
- la licenza di circolazione collettiva per i veicoli a motore o i rimorchi delle imprese dell’industria automobilistica;
- e.
- la licenza per i veicoli di riserva.
Art. 74 Rilascio
1 L’autorità d’immatricolazione del Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione al detentore quando essa dispone del rispettivo attestato di assicurazione e dei documenti seguenti:228
- a.
- all’atto della prima immatricolazione di un veicolo di provenienza svizzera o dell’immatricolazione di un veicolo di provenienza estera:
- 1.
- il rapporto di perizia (mod. 13.20 A), se del caso munito dell’impronta del bollo doganale o scortato da un’autorizzazione doganale separata,
- 2.229
- ...;
- b.
- all’atto della nuova immatricolazione di un veicolo che ha cambiato Cantone di stanza o detentore:
2 Chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo e quest’ultimo non deve essere immatricolato nel Cantone di stanza.232
3 La licenza di circolazione collettiva è rilasciata dal Cantone nel quale l’azienda ha la sua sede, al nome dell’azienda o del suo capo responsabile.
4 La licenza per veicoli di riserva può essere rilasciata anche dal Cantone nel quale il veicolo originale è divenuto inutilizzabile ed è stato preso in consegna il veicolo di riserva.
5 I titolari devono annunciare entro 14 giorni all’autorità, presentando la loro licenza di circolazione, ogni circostanza che rende necessaria una modificazione o una sostituzione del documento. Essi devono informare l’autorità del ritiro definitivo del veicolo dalla circolazione restituendo la licenza di circolazione. Se il detentore non fa immatricolare un altro veicolo entro 14 giorni, deve restituire immediatamente anche le targhe.
228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200793).
229 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
230 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
231Nuovo testo giusta l’appendice n. 5 dell’O del 20 nov. 1996 sull’imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19963058).
232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).
Art. 75 Rapporto di perizia
1 In presenza dell’approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV233) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall’importatore.234
2 In assenza dell’approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall’autorità di immatricolazione.235
3 Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2 OETV236) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).237
4 I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall’autorità durante 15 anni a far data dalla prima messa in circolazione dei veicoli.
5 L’USTRA, d’intesa con i Cantoni, l’autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)238, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.239
233RS 741.511
234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
235 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
236 RS 741.41
237Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
238 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
239 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3373).
Art. 76 Controllo dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione 240
1 Il rapporto di perizia (mod. 13.20 A) munito dell’impronta del bollo doganale serve da prova dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione conformemente alla LIAut241.
2 Il diritto di utilizzare in Svizzera un veicolo per il quale non vi è stata un’imposizione doganale o per il quale non vi è stata una tassazione deve fondarsi su un’autorizzazione delle autorità doganali.
3 L’UDSC comunica alle autorità d’immatricolazione i generi di veicoli per i quali non sono necessari la prova dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione secondo il capoverso 1 o un’autorizzazione secondo il capoverso 2.
240Nuovo testo giusta dell’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
241 RS 641.51
Art. 77 Luogo di stanza
1 È considerato luogo di stanza il luogo dove di regola il veicolo è custodito durante la notte dopo l’uso.
2 Il domicilio del detentore vale come luogo di stanza:
- a.
- per i veicoli utilizzati durante la settimana fuori del Cantone di domicilio del detentore e ricondotti a fine settimana, in media almeno due volte al mese;
- b.
- per i veicoli utilizzati alternativamente durante meno di nove mesi consecutivi in più Cantoni;
- c.
- per i veicoli il cui periodo di stanza è uguale sia all’esterno sia all’interno del Cantone di domicilio del detentore.
Art. 78 Detentore
1 La qualità di detentore si determina secondo le circostanze di fatto. È considerato in particolare detentore chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse.
1bisSe per un veicolo vi sono più detentori, questi ultimi sono tenuti a segnalare all’autorità d’ammissione la persona responsabile. Nella licenza di condurre essa figurerà quale detentore.242
2 L’autorità cantonale deve esaminare la qualità di detentore solo in caso di dubbio, segnatamente se l’attestato d’assicurazione non è rilasciato al nome di chi richiede la licenza di circolazione, se il richiedente non è titolare di una licenza di condurre, quando sono rilasciate targhe trasferibili e quando veicoli di una azienda sono messi a disposizione di dipendenti.
242 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
Art. 79 Validità
1 La licenza di circolazione per l’immatricolazione normale dei veicoli e la licenza di circolazione collettiva hanno una durata di validità illimitata.
2 La durata di validità della licenza dei veicoli di riserva, della licenza di circolazione per l’immatricolazione provvisoria dei veicoli e della licenza temporanea è regolata dalla OAV243. Per quanto concerne la validità dei permessi speciali è determinante la ONC244.
3 Entro i limiti dell’articolo 17 OAV, la durata di validità della licenza di circolazione per l’immatricolazione provvisoria dei veicoli non sdoganati può essere fissata o prolungata oltre a quella dell’autorizzazione doganale solo se detta autorizzazione lo prevede esplicitamente.
Art. 80 Iscrizioni
1 Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3245 e 96 numero 1 capoverso 3246 LCStr:
- a.
- le decisioni dell’autorità iscritte nella licenza di circolazione, o nell’allegato alla licenza di circolazione, ad esempio, in merito alla velocità massima;
- b.
- le iscrizioni che stabiliscono il massimo ammesso per i pesi e le dimensioni dei veicoli;
- c.247
- le iscrizioni relative al numero dei posti.
2 Nella licenza di circolazione è iscritto l’utilizzo di un veicolo per il trasporto professionale di persone di cui all’articolo 3 OLR 2, eccettuati i veicoli giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2.248
3 La licenza di circolazione dei veicoli speciali menziona l’obbligo di possedere un permesso speciale. Se si tratta di veicoli destinati a trainare rimorchi particolarmente pesanti, i pesi del convoglio che derogano alle prescrizioni della LCStr sono indicati nella licenza di circolazione alla rubrica «Decisioni dell’autorità».
4 Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all’autorità d’immatricolazione, mediante formulario elettronico ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella di un’altra persona fisica o giuridica menzionata nel formulario. Se non può ricorrere al formulario elettronico, può presentare la richiesta per iscritto. L’autorità d’immatricolazione riporta questa limitazione nella licenza di circolazione e trasmette i dati al sistema d’informazione all’ammissione alla circolazione se è in possesso della richiesta al momento dell’immatricolazione.249
5 L’autorità d’immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in forma elettronica fintanto che esiste l’iscrizione nonché per i dieci anni seguenti.250
245 Questo cpv. è abrogato.
246 Ora: art. 96 cpv. 1 lett. c.
247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
248Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).
249 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001 (RU 2001 1387). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
250 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001 (RU 2001 1387). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).
Art. 81 Annullamento 251
1 Quando un veicolo è tolto dalla circolazione o sostituito con un altro veicolo, il detentore deve fare annullare dall’autorità la licenza di circolazione e l’eventuale duplicato. Se il detentore trascura questo obbligo, le targhe indicate nella licenza non gli sono più attribuite, salvo qualora egli fornisca la prova che il veicolo è stato demolito o immatricolato al nome di un altro detentore.
2 Se le è presentata una licenza di circolazione che contiene un’iscrizione giusta l’articolo 80 capoverso 4, l’autorità d’immatricolazione rifiuta:
- a.
- il rilascio della licenza di circolazione a un nuovo detentore;
- b.
- la cancellazione dell’iscrizione.252
3 Il rifiuto è nullo se è data l’approvazione scritta o elettronica della persona fisica o giuridica menzionata nel formulario oppure se vi è una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato sui rapporti di proprietà.253
251 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).
252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).
253 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).
213 Targhe
Art. 82 Genere di targhe
1 L’autorità rilascia:
- a.254
- targhe con lettere e cifre nere su fondo bianco per gli autoveicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli a motore, monoassi e i rimorchi;
- b.
- targhe con lettere e cifre nere su fondo celeste per i veicoli da lavoro;
- c.
- targhe con lettere e cifre nere su fondo marrone chiaro per i veicoli speciali;
- d.255 targhe con lettere e cifre nere su fondo verde chiaro per i veicoli agricoli e forestali;
- e.256 targhe con lettere e cifre nere su fondo giallo per le motoleggere e i quadricicli a motore;
- f.
- targhe con lettere e cifre bianche su fondo grigio scuro per i veicoli dell’esercito; se queste targhe non possono essere applicate in modo adatto, lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte sulla carrozzeria su fondo grigio scuro;
- g.257
- ...
2 Le targhe seguenti sono munite di un segno speciale:
- a.
- le targhe per l’immatricolazione provvisoria secondo l’articolo 18 OAV258;
- b.259
- ...
- c.
- le targhe professionali portano la lettera «U».
- d.260
- le targhe dei veicoli dei detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari che portano il segno «CD», «CC» o «AT» sul fondo verde scuro o blu scuro.
3 Occorre procedere al cambio delle targhe se cambia la categoria del veicolo e se per la nuova categoria è previsto un altro tipo di targhe. Il cambio delle targhe non è necessario:
- a.
- per i veicoli a motore aventi un peso totale non superiore a 3500 kg se la categoria cambia per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi;
- b.
- per i restanti veicoli a motore se la categoria cambia per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi.261
254 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 3 dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
255Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
256Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
257Abrogata dall’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, con effetto dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
258 RS 741.31
259 Abrogata dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, con effetto dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).
260Introdotta dall’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
261 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).
Art. 83 Materiale; costruzione
1 Le targhe sono di metallo inossidabile; possono essere munite di un rivestimento riflettente. L’USTRA può ammettere l’impiego di altri materiali adatti e fissare esigenze minime per il materiale riflettente.262
2 Gli stemmi, le lettere e le cifre sono impressi con un rilievo di 1,5 mm. Gli stemmi devono corrispondere al modello ufficiale.263
3 Le targhe, i cui angoli devono essere arrotondati (raggio di 1 cm), hanno le dimensioni seguenti:
- a.
- la targa anteriore degli autoveicoli nonché la targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e forestali e dei rimorchi di lavoro hanno una lunghezza di 30 cm e un’altezza di 8 cm;
- b.
- la targa posteriore degli autoveicoli nonché la targa dei rimorchi per trasporto agganciati ad autoveicoli hanno una lunghezza di 30 cm e un’altezza di 16 cm (formato alto) o una lunghezza di 50 cm e un’altezza di 11 cm (formato lungo);
- c.
- la targa dei motoveicoli, dei quadricicli a motore e dei tricicli a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi hanno una lunghezza di 18 cm e un’altezza di 14 cm;
- d.
- la targa delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi hanno una lunghezza di 10 cm e un’altezza di 14 cm.264
4 L’USTRA può fissare un formato differente per le targhe destinate ai veicoli i cui detentori beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.
5 Per i rimorchi dell’esercito la targa, con una scritta su due linee, ha il formato delle targhe dei motoveicoli, quelle con la scritta su una linea, il formato della targa anteriore degli autoveicoli.
262Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).
263Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).
264Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 7149).
Art. 84 Sistema di numerazione
1 Ogni Cantone è designato con le due lettere maiuscole seguenti:
Zurigo | ZH | Sciaffusa | SH |
Berna | BE | Appenzello interno | AI |
Lucerna | LU | Appenzello esterno | AR |
Uri | UR | San Gallo | SG |
Svitto | SZ | Grigioni | GR |
Obvaldo | OW | Argovia | AG |
Nidvaldo | NW | Turgovia | TG |
Glarona | GL | Ticino | TI |
Zugo | ZG | Vaud | VD |
Friburgo | FR | Vallese | VS |
Soletta | SO | Neuchâtel | NE |
Basilea Città | BS | Ginevra | GE |
Basilea Campagna | BL | Giura | JU265 |
2 Le targhe degli autoveicoli, dei monoassi e dei rimorchi da una parte, e quelle dei motoveicoli, delle motoleggere e dei tricicli a motore, dall’altra, come pure ogni genere di targa, secondo il colore e le caratteristiche speciali, sono numerate separatamente, di regola a partire dalla cifra 1.266
3 Le targhe della Confederazione portano solamente lo stemma federale, con l’aggiunta della lettera M se si tratta di targhe militari.267
4 Le targhe per i veicoli i cui detentori sono beneficiari di privilegi e immunità diplomatiche o consolari non hanno stemmi, ma sono provviste delle lettere in nero del Cantone. Le sigle e le lettere possono essere applicate in maniera indelebile mediante un processo fotografico.268 Le cifre e il punto in colore nero possono essere applicati mediante lo stesso procedimento o consistere in pezzi di alluminio ritagliati e ribaditi sulla targa. Il primo dei due gruppi di cifre separate da un punto serve da numero d’ordine per ogni missione, sede, delegazione o organizzazione; il secondo gruppo designa la nazione o l’organizzazione. Le cifre più basse sono riservate al capo della rappresentanza o dell’organizzazione come pure ai suoi sostituti.
265Cantone introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1805).
266Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
267 Nuovo testo giusta l’all.n. II 4 dell’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 20051167).
268Nuovo testo dei per. 1 e 2giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
Art. 85 Disposizione; caratteri
1 Sulla targa anteriore degli autoveicoli e sulla targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e forestali e dei rimorchi di lavoro devono essere iscritte da sinistra a destra le lettere, un punto a mezz’altezza e i numeri.269
2 Nella parte superiore della targa posteriore di formato alto degli autoveicoli come pure della targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli e dei tricicli a motore, dei rimorchi per trasporto e dei rimorchi speciali devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere e lo stemma cantonale e, nella parte inferiore il numero.270 Sulla targa posteriore di formato lungo degli autoveicoli e dei loro rimorchi devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere del Cantone, un punto a mezza altezza, il numero e lo stemma cantonale.271
3 Sulla targa con due righe di iscrizione, ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa con una sola riga di iscrizione, si lascia uno spazio maggiore tra la seconda e la terza cifra.272 Lo stemma è soppresso.
4 Sulla targa anteriore come su quella posteriore di formato lungo dei veicoli utilizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, dalle delegazioni permanenti o dalle organizzazioni internazionali, devono figurare, da sinistra a destra, il campo nel quale si iscrive l’una delle tre sigle, le lettere del Cantone e i due gruppi di cifre separati da un punto. Sulla targa posteriore di formato alto figurano, nella parte superiore, la sigla iscritta nel campo colorato e le lettere del Cantone e, nella parte inferiore, i due gruppi di cifre.273
5 La forma dei caratteri e le dimensioni delle lettere e delle cifre sono fissate dall’USTRA.274
269Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
270Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
271Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).
272Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
273Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
274 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 dell’O del 6 dic. 1999 sull’organizzazione del DATEC, in vigore dal 1° gen. 2000, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000243).
Art. 86 Sigle CD, CC e AT
1 La sigla «CD» è destinata:
- a.
- ai veicoli di servizio delle missioni diplomatiche e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di quelle missioni;
- b.275
- ai veicoli di servizio delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di queste missioni;
- c.276
- ai veicoli di servizio dei beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007277 sullo Stato ospite e ai veicoli a motore dei funzionari di tali beneficiari istituzionali più elevati di rango che godono in Svizzera dello statuto diplomatico.
2 La sigla «CC» è destinata ai veicoli di servizio delle sedi consolari dirette da un funzionario di carriera e ai veicoli a motore dei funzionari consolari di carriera.
3 La sigla «AT» è destinata ai veicoli a motore dei membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche.
4 È vietato l’impiego separato delle sigle «CD» o «AT». La sigla «CC» separata è ammessa al massimo su un unico veicolo di ciascun caposede onorario di sede consolare cui il Consiglio federale abbia attribuito l’exequatur. Sulla licenza di circolazione del veicolo deve esserci la menzione «Sigla CC autorizzata».
275 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076657).
276 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076657).
277 RS 192.12
Art. 87 Rilascio delle targhe
1 Dopo esser stato attribuito, il numero di targa resta riservato per il detentore. L’attribuzione di altri numeri è ammessa qualora le targhe siano state depositate o revocate per oltre un anno; per il resto, l’attribuzione avviene conformemente all’articolo 81.
2 La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore all’autorità, la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il numero delle targhe perse nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).278
3 I fabbricanti non hanno la facoltà di rilasciare targhe direttamente ai detentori.
4 Le targhe munite delle sigle «CD», «CC» e «AT» sono rilasciate d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.
5 Le targhe restano proprietà dell’autorità eccetto quelle destinate all’immatricolazione provvisoria.
278 Nuovo testo giusta il n. I 17 dell’O del 15 ott. 2008 (sistemi d’informazione di polizia della Confederazione), in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
Art. 87a Rilascio di targhe munite di rivestimento riflettente 279
I Cantoni mettono a disposizione targhe munite di un rivestimento riflettente. Essi decidono se occorra rilasciare tali targhe o sostituire quelle esistenti per tutti i veicoli o soltanto dietro richiesta del detentore.
279Introdotto dal n. I dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).
22 Veicoli per gli esami 280280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
Art. 88 Veicoli per gli esami 281
1 Per gli esami di guida si deve far uso dei veicoli menzionati nell’allegato 12 numero V.
2 I veicoli per gli esami non devono essere provvisti di accessori speciali che facilitano la guida.
281 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 88a Veicoli speciali per gli esami 282
1 ...283
2 L’esame pratico di conducente della sottocategoria A1 sostenuto con un motoveicolo la cui velocità è limitata a 45 km/h dà diritto a condurre soltanto motoveicoli corrispondenti.
3 Le restrizioni devono essere iscritte nella licenza di condurre (art. 24d).284
282 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
283 Abrogato dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).
284 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 89285
285 Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
23 Ciclomotori
Art. 90 Ammissione 286
I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori, della targa ivi indicata e di un contrassegno di assicurazione valido.
286 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).
Art. 91 Licenza di circolazione
1 La licenza di circolazione è rilasciata se:
- a.
- il tipo di veicolo è stato riconosciuto come ciclomotore sulla base dell’esame del tipo;
- b.
- il veicolo presentato è conforme al tipo riconosciuto;
- c.287
- è stata fornita la prova che il ciclomotore costruito all’estero è stato oggetto dell’imposizione doganale o ne è esonerato.
2 La licenza di circolazione è rilasciata sulla base di un esame per gruppi di ciclomotori effettuato presso il fabbricante o l’importatore ai sensi dell’articolo 92 o sulla base di un esame singolo ai sensi dell’articolo 93. La sua validità è illimitata.
3 In caso di esami per gruppi, l’autorità d’immatricolazione del Cantone dove si trova l’azienda è competente a rilasciare la licenza di circolazione. ...288
4 Il conducente di ciclomotori deve sempre portar seco la licenza di circolazione.
287 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
288 Per. abrogato dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).
Art. 92 Esami per gruppi
1 Prima dell’esame per gruppi di nuovi ciclomotori, presso i fabbricanti o gli importatori, l’azienda deve consegnare all’autorità gli elenchi completi in duplice esemplare, nei quali devono figurare, per ogni ciclomotore, la marca, il numero del telaio, il numero del certificato di tipo come pure il marchio di omologazione del motore.
2 L’imposizione doganale di ciclomotori costruiti all’estero deve essere provata mediante il bollo ufficiale della dogana apposto sugli elenchi.289
3 I Cantoni consegnano ai costruttori o gli importatori il numero di licenze di circolazione corrispondente a quello dei ciclomotori indicati sugli elenchi. I costruttori o gli importatori devono iscrivere nella licenza di circolazione290 i dati tecnici relativi a ogni ciclomotore e confermare che esso è conforme al tipo approvato.
4 I Cantoni tengono dei registri relativi alle licenze di circolazione rilasciate ai costruttori o agli importatori i quali vanno conservati unitamente agli elenchi durante cinque anni. Essi inviano una copia degli elenchi all’USTRA. L’USTRA e l’UDSC sono autorizzati a consultare in ogni momento i registri e gli elenchi.
5 I ciclomotori esaminati per gruppi possono essere messi in commercio soltanto con le licenze di circolazione loro attribuite. In sostituzione di licenze perse il Cantone competente per il rilascio (art. 91 cpv. 3 prima frase) ne emette delle nuove fondandosi sugli elenchi.
289 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
290RU 1978 20
Art. 93 Esame singolo
1 I ciclomotori importati singolarmente devono essere esaminati da un esperto della circolazione ufficiale prima di essere ammessi alla circolazione. L’imposizione doganale deve essere provata mediante piombo doganale intatto, l’esenzione dall’imposizione mediante autorizzazione delle dogane.291
2 I ciclomotori usati le cui licenze di circolazione e la cui targa sono state revocate dall’autorità o la cui licenza di circolazione è andata persa devono essere esaminati singolarmente da un esperto della circolazione prima della loro riammissione. Il controllo dell’imposizione doganale non è effettuato se il veicolo presenta chiare tracce d’uso o se il detentore può provare che il veicolo è stato acquistato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.292
3 Qualora un motore ausiliario venga montato in un secondo tempo su un velocipede, l’autorità cantonale rilascia la licenza di circolazione se ha costatato, mediante esame, che il veicolo è conforme alle esigenze stabilite per i ciclomotori.
4 Nei casi previsti ai capoversi 1 a 3, l’autorità di immatricolazione apporta tutte le iscrizioni necessarie nella licenza di circolazione e attesta che il veicolo è conforme al tipo approvato o alle prescrizioni.
5 L’autorità può permettere di presentare all’esame un ciclomotore sprovvisto della licenza di circolazione e della targa se viene fornita la prova che il ciclomotore è assicurato. Alle stesse condizioni, il Cantone può autorizzare un fornitore, dispensato dall’obbligo di presentare i veicoli, a effettuare corse di prova con ciclomotori non provvisti della licenza di circolazione e della targa o a far eseguire tali corse da eventuali compratori.
291 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
292 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
Art. 94 Targa 293
1 Se i ciclomotori sono esaminati per gruppi, la targa è rilasciata dal Cantone del luogo di stanza, qualora il detentore presenti la licenza di circolazione prevista dall’articolo 92 capoverso 3 della presente ordinanza e l’attestato di assicurazione richiesto dall’articolo 35 capoverso 2 OAV294.
2 Se i ciclomotori sono esaminati singolarmente, il Cantone del luogo di stanza rilascia la targa e la licenza di circolazione, se il detentore presenta l’attestato di assicurazione richiesto dall’articolo 35 capoverso 2 OAV.
3 L’autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione. Su richiesta del detentore, il medesimo numero di targa può essere iscritto nella licenza di circolazione di altri ciclomotori dello stesso detentore con stanza nel medesimo Cantone. Il contrassegno di assicurazione viene incollato unicamente in una licenza di circolazione. Detta licenza di circolazione deve essere recata seco insieme alla licenza del ciclomotore utilizzato.
4 La targa di un ciclomotore inutilizzabile e il contrassegno di assicurazione possono essere trasferiti senza il permesso dell’autorità (art. 9 cpv. 2 OAV) a un ciclomotore di riserva in perfetto stato di funzionamento durante al massimo 30 giorni.
5 Nel caso di cambio di veicolo, la targa del ciclomotore tolto dalla circolazione può essere attribuita, con il contrassegno di assicurazione, a un altro ciclomotore appartenente allo stesso detentore.
6 Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in metallo inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo superiore a sinistra figurano le lettere attribuite al Cantone e nella parte inferiore figura il numero, entrambi in nero e in rilievo.
7 L’USTRA stabilisce la forma e le dimensioni delle lettere e delle cifre.
293 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).
294 RS 741.31
Art. 95 Controlli 295
1 Per controllare se il veicolo è ammesso alla circolazione, il Cantone del luogo di stanza si fonda sulle targhe e sui contrassegni di assicurazione inviati e sulle informazioni trasmesse dai servizi di rilascio (art. 37 cpv. 3 OAV).
2 Durante tutta la durata dell’immatricolazione, è considerato come luogo di stanza del ciclomotore il Cantone competente per il rilascio della targa. Se il luogo di stanza di un ciclomotore è trasferito in un altro Cantone, si deve chiedere una nuova targa nel nuovo Cantone di stanza non appena scade la validità del contrassegno di assicurazione.
3 Se il ciclomotore passa a un altro detentore, questi deve annunciarlo all’autorità entro 14 giorni. L’autorità iscrive il nuovo detentore nella licenza di circolazione.
4 Se un ciclomotore è sostituito con un altro e non vi è cambiamento di targa (art. 94 cpv. 5), il detentore deve comunicarlo entro 14 giorni all’autorità. L’autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione.
5 Una targa smarrita è sostituita con una nuova avente un altro numero e un contrassegno di assicurazione dell’anno corrente (art. 36 cpv. 1 OAV). L’autorità iscrive il nuovo numero della targa nella licenza di circolazione e appone il contrassegno d’assicurazione nell’apposito spazio.
295 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).
Art. 96 Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni
1 Per l’immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono applicabili le norme speciali seguenti:
- a.296
- le targhe sono rilasciate dai servizi competenti secondo l’ordinanza del 23 febbraio 2005297 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC). La loro durata di validità è illimitata; devono figurare da sinistra a destra, nel terzo superiore, una croce federale e le lettere di cui all’OVCC;
- b.
- l’attestato di assicurazione non è necessario;
- c.
- le licenze di circolazione non devono essere prese seco ma depositate presso il servizio che le rilascia.
2 I ciclomotori dei Cantoni, per i quali non è stata stipulata l’assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 2 LCStr), vengono muniti di targhe cantonali ordinarie portanti il numero di una serie speciale fissata dal Cantone.
296 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).
297 RS 514.31
Art. 97 Rimorchi trainati da ciclomotori 298
Per i rimorchi trainati da ciclomotori non occorre né una licenza di circolazione né una targa o un contrassegno di assicurazione.
298 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).
24 ...
Art. 98 a 104299
299Abrogati dall’art. 46 dell’O del 19 giu. 1995 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali, con effetto dal 1° ott. 1995 (RU 19953997).
Art. 105300
300 Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
25 Provvedimenti amministrativi
251 Revoca della licenza di circolazione
Art. 106 Motivi della revoca
1 La licenza di circolazione deve essere revocata se:
- a.
- le condizioni fissate dalla LCStr o dalle prescrizioni di esecuzione relative al rilascio della licenza non sono più adempiute;
- b.
- senza motivi sufficienti, il detentore non ottempera all’invito di presentare il suo veicolo all’esame.
2 La licenza di circolazione può essere revocata se:
- a.
- non sono state osservate le restrizioni o le condizioni speciali (art. 80) cui la licenza era stata vincolata;
- b.
- vi è stato abuso della licenza o delle targhe;
- c.301
- non sono state pagate le imposte o le tasse dovute per i veicoli del medesimo detentore;
- d.302
- la tassa o le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 1997303 sul traffico pesante non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato oppure il veicolo non è equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
3 La revoca della licenza di circolazione comporta sempre il ritiro delle targhe. Nel caso di targhe trasferibili, esse possono essere lasciate al detentore per uno dei veicoli. Il sequestro di veicoli è regolato dall’articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV304.305
301 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
302 Introdotta dal n. II dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).
303 RS 641.81
304 RS 741.41
305Nuovo testo della frase giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
Art. 107 Durata e esecuzione
1 La licenza di circolazione e le targhe devono essere revocate per un tempo indeterminato. La revoca a causa di uso abusivo e di inosservanza delle restrizioni e delle condizioni speciali può essere pronunciata per una durata limitata.
2 Se il motivo della revoca è divenuto privo di oggetto, la licenza di circolazione e le targhe devono essere restituite su richiesta.
3 La licenza di circolazione e le targhe di cui è stata decisa la revoca devono essere richieste al detentore cui è fissato un breve termine. Scaduto il termine la licenza di circolazione e le targhe devono essere ritirate dalla polizia.
Art. 108 Procedura
1 Prima di revocare la licenza di circolazione e le targhe, l’autorità competente deve dare al detentore la possibilità di pronunciarsi verbalmente o per iscritto.
2 La decisione di revoca deve essere notificata per iscritto con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.
3 La licenza di circolazione può essere revocata immediatamente, a titolo preventivo, per ragioni di sicurezza della circolazione o per mancanza dell’assicurazione.
252 Veicoli senza licenza
Art. 109 Uso vietato
Se al momento di un esame o di un controllo si costata che dei veicoli, per i quali non è necessaria una licenza di circolazione ai sensi dell’articolo 72, non sono in perfetto stato di sicurezza o non sono conformi alle prescrizioni, l’autorità può vietarne l’uso finché non siano state eliminate le deficienze. Il sequestro di veicoli è regolato dall’articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV306.307
306 RS 741.41
307Nuovo testo della frase giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
Art. 110308
308 Abrogato dal n. II 64 dell’O dell’8 nov. 2006 (revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
253 ...
Art. 111a113309
309 Abrogati dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
26 Veicoli stranieri
Art. 114 Riconoscimento dell’immatricolazione
1 I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all’estero possono circolare in Svizzera se sono ammessi a circolare nel Paese d’immatricolazione e se sono provvisti:
- a.
- di una licenza nazionale di circolazione valevole o di un certificato internazionale per automobili valevole previsti nella Convenzione internazionale del 24 aprile 1926310 per la circolazione degli autoveicoli; e
- b.
- di targhe valevoli, menzionate nel documento di cui alla lettera a.
2 I ciclomotori, le motoleggere, i motoveicoli con una cilindrata massima di 125 cm3, i veicoli a motore agricoli e forestali, i veicoli a motore di lavoro e i rimorchi che provengono dall’estero e per i quali il Paese di provenienza non esige né targhe né licenza di circolazione possono circolare in Svizzera senza targhe.311 Al posto della licenza di circolazione è richiesto un documento contenente le informazioni essenziali in merito al veicolo e al detentore.
3 La targa posteriore basta per i veicoli a motore provenienti da Stati che non rilasciano targhe anteriori.312
4 I veicoli stranieri devono essere muniti del segno distintivo dello Stato d’immatricolazione.
310RS 0.741.11. Vedi anche la Conv. dell’8 nov. 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10) e l’Acc. europeo del 1° mag. 1971 (RS 0.741.101).
311Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536).
312Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
Art. 115 Immatricolazione svizzera
1 I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all’estero devono essere muniti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere se:
- a.
- hanno il loro luogo di stanza da più di un anno in Svizzera senza una interruzione superiore a tre mesi consecutivi;
- b.
- il detentore risiede in Svizzera da più di un anno senza un’interruzione superiore a tre mesi consecutivi e vi adopera il suo veicolo da più di un mese;
- c.
- il detentore che ha il suo domicilio legale in Svizzera risiede durante meno di 12 mesi consecutivi all’estero e fa uso del suo veicolo in Svizzera durante più di un mese;
- d.313
- servono a trasportare, contro rimunerazione, persone o merci tra due località svizzere (trasporti interni);
- e.
- se non adempiono le condizioni fissate dall’articolo 114 capoversi 1 e 2.
2 Se la durata di validità di una immatricolazione straniera è scaduta all’estero, le autorità doganali possono autorizzare l’uso del veicolo in Svizzera durante un periodo massimo di 30 giorni consecutivi; scaduto questo termine, il veicolo deve essere immatricolato in Svizzera.
3 ...314
4 I ciclomotori stranieri devono essere immatricolati come motoveicoli o motoleggere fintantoché non siano conformi in tutte le parti a un tipo di ciclomotore riconosciuto in Svizzera.315
5 Prima di venir immatricolati in Svizzera, i veicoli stranieri devono essere sottoposti ad un esame ufficiale.
6 L’autorità che rilascia la licenza di circolazione e le targhe svizzere deve ritirare le licenze e le targhe straniere. L’autorità cantonale annulla le licenze e distrugge o oblitera le targhe. Essa restituisce le licenze all’autorità d’immatricolazione annunciandole che il veicolo è stato immatricolato in Svizzera e che le targhe sono state distrutte o obliterate. Il detentore può esigere la restituzione delle targhe obliterate o la conferma scritta che sono state distrutte.316
7 Il capoverso 6 non si applica quando veicoli esteri sono ammessi soltanto temporaneamente con una licenza e targhe svizzere o se è necessaria una doppia immatricolazione poiché:
- a.
- il detentore è domiciliato in Svizzera ma lavora all’estero;
- b.
- il veicolo estero è utilizzato anche per trasporti all’interno della Svizzera; o
- c.
- il luogo di stanza del veicolo si trova alternativamente e per una durata grossomodo equivalente in Svizzera e all’estero.317
313 Nuovo testo giusta l’art. 59 n. 3 dell’O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 20001170).
314Abrogato dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).
315Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
316Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
317 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200793).
Art. 116 Provvedimenti amministrativi
1 Il divieto di far uso della licenza di circolazione e delle targhe o il sequestro del veicolo sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che non offrono manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e costituiscono un pericolo per il traffico.318
2 Il divieto di far uso della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è pure ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate abusivamente. È riservato l’articolo 60 numero 4 secondo periodo OAV319.320
3 La procedura è retta dall’articolo 108 della presente ordinanza e dall’articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV321.322
4 Le misure ordinate ai sensi del capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo contestato offre nuovamente tutte le garanzie di sicurezza; altrimenti, è applicabile per analogia l’articolo 115 capoverso 6.
5 Se la revoca della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è stata decisa da autorità straniere, l’esecuzione deve essere ordinata dall’USTRA in quanto le decisioni di revoca non siano trasmesse direttamente ai Cantoni.
318 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
319 RS 741.31
320 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
321 RS 741.41
322 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
Art. 117 Imposizione
I veicoli stranieri sono tassati dal Cantone di stanza a partire dal giorno in cui sono provvisti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere oppure avrebbero dovuto esserne provvisti ai sensi di quest’ordinanza.
3 Notificazione, statistica, controlli della circolazione
31 Notificazioni
311 ...
Art. 118323
323Abrogato dall’art. 22 dell’O del 18 ott. 2000 sul registro ADMAS, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 20002800).
312 Notificazione del rilascio di nuove licenze
Art. 119324
324 Abrogato dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, con effetto dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 120 Cambiamento del luogo di stanza
1 Se un veicolo o un rimorchio è immatricolato in un altro Cantone, l’autorità di immatricolazione invia la licenza di circolazione annullata e le targhe all’autorità del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.325
2 Su richiesta, il Cantone di stanza precedente deve trasmettere al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo o una copia autenticata.326
325 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200793).
326 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
Art. 121327
327Abrogato dal n. I dell’O del 3 set. 2003, con effetto dal 1° ott. 2003 (RU 20033373).
Art. 122 Controllo da parte dell’UDSC 328
1 L’UDSC fissa con i Cantoni le norme da applicare per il controllo posticipato dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione secondo la LIAut329, nonché per la tenuta dei controlli in generale. Esso è autorizzato ad effettuare le rispettive verifiche.
2 In caso di immatricolazione provvisoria di veicoli per i quali non vi è stata un’imposizione doganale o una tassazione, i Cantoni consegnano al Controllo federale dei veicoli i documenti relativi all’esenzione, richiesti dall’UDSC. D’intesa con il Controllo federale dei veicoli l’UDSC può prevedere un sistema elettronico di trasmissione delle informazioni.
328Nuovo testo giusta l’all. 4 n.35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
329 RS 641.51
313 Notificazione di infrazioni e di altri fatti
Art. 123 Notificazione alle autorità competenti in materia di circolazione stradale 330
1 Le autorità penali notificano alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore:
- a.
- le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale;
- b.
- su richiesta, nei singoli casi, le condanne per infrazioni alle norme della circolazione stradale.331
2 L’autorità competente in materia di circolazione stradale distrugge le notificazioni concernenti denunce e condanne giusta il capoverso 1 se è accertato che queste non danno luogo ad alcuna misura.332
3 Se un’autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di tossicomania, lo comunica all’autorità competente in materia di circolazione stradale.333
330Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536).
331 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
332 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
333 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
Art. 124334
334Abrogato dal n. I dell’O del 13 nov. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536).
314 ...
Art. 125 e 126335
335 Abrogati dall’all. 4 n. II 8 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
32 Statistica
Art. 127 Statistica dei veicoli
1 La statistica dei veicoli è tenuta dall’Ufficio federale di statistica.
2 La statistica dei veicoli comprende:
- a.336
- l’effettivo dei veicoli a motore in circolazione il 30 settembre;
- b.
- il numero mensile dei veicoli a motore, secondo la lettera a, immatricolati per la prima volta;
- c.
- l’effettivo dei rimorchi per trasporto e di lavoro in circolazione il 30 settembre;
- d.
- l’effettivo dei ciclomotori e dei velocipedi a fine anno;
- e.
- il numero di ciclomotori e veicoli a motore, secondo la lettera a, importato ogni mese.
3 In conformità di quanto previsto dall’Ufficio federale di statistica, la documentazione per la statistica dei veicoli a motore, giusta il capoverso 2 lettere a e b, è messa a disposizione dal Controllo federale dei veicoli, mentre la documentazione per la statistica dei rimorchi nonché dei ciclomotori e velocipedi (cpv. 2 lett. c e d), dai Cantoni e per la statistica dell’importazione (cpv. 2 lett. e), dall’UDSC.337
4 I moduli necessari per i rilevamenti statistici sono forniti dall’Ufficio federale di statistica. Su domanda di quell’ufficio l’USTRA può disciplinare diversamente la procedura di notificazione.
336Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
337Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).
Art. 128338
338 Abrogato dal n. I dell’O del 14 apr. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1651).
Art. 129339
339Abrogato dall’art. 22 dell’O del 18 ott. 2000 sul registro ADMAS, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 20002800).
Art. 130a142c340
340 Abrogati dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
4 Disposizioni penali
Art. 143 Conducenti di veicoli a motore; targhe
1. Chi conduce, prima di aver raggiunto l’età minima richiesta, un veicolo a motore, per il quale non è necessaria la licenza di condurre, è punito con una multa.
2. Chi conduce, nonostante il divieto di farne uso, un veicolo a motore, per il quale non è necessaria la licenza di condurre, è punito con la multa341.
3. Chi, come titolare di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre, di una licenza di circolazione o di un permesso non annuncia entro il termine i fatti che rendono necessaria una modifica o la sostituzione di questi documenti o, in caso di cambiamento di domicilio, non annuncia tempestivamente il nuovo indirizzo all’autorità competente del nuovo domicilio svizzero,
chi non restituisce entro il termine all’autorità il duplicato di una licenza dopo averne ritrovato l’originale,
chi, essendo titolare della licenza di condurre della categoria A limitata a 25 kW, guida un motoveicolo con potenza del motore compresa tra 25 e 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto compreso tra 0,16 e 0,20 kW/kg, ma non si è fatto iscrivere nella licenza di condurre la corrispondente autorizzazione dall’autorità di ammissione,
è punito con la multa fino a 100 franchi.342
4. Chi appone una sigla «CD» o «AT» separata al suo veicolo o fa uso di una sigla «CC» separata, senza esserne autorizzato, è punito con la multa fino a cento franchi.
5. I fabbricanti di targhe che consegnano targhe direttamente a detentori di veicoli sono puniti con la multa343.
341 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
342 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405).
343 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 144 Notifica dell’interruzione del tirocinio 344
Il maestro di tirocinio che non annuncia l’interruzione del tirocinio con l’apprendista conducente d’autocarro al quale la licenza per allievo conducente è stata rilasciata prima del compimento dei 18 anni di età o l’interruzione del tirocinio con l’apprendista meccanico di motoveicoli, avvenuta durante la durata di validità della licenza per allievo conducente della categoria A, è punito con la multa.
344 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 145 Conducenti di ciclomotori
1. e 2. ... 345
3. Chi conduce un ciclomotore senza la licenza di circolazione o la targa necessarie, chi permette a terzi di usare un ciclomotore senza targhe o senza licenza di circolazione,
chi fa uso di un ciclomotore provvisto illegalmente di una licenza di circolazione,
è punito con la multa.
4. Chi conduce un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l’assicurazione prescritta sulla responsabilità civile,
chi lascia usare ad altri un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l’assicurazione prescritta sulla responsabilità civile,
è punito con la multa.346
5. Il detentore di un ciclomotore che non annuncia entro il termine il cambiamento di detentore e la sostituzione del veicolo,
il titolare di una licenza di condurre per ciclomotori che non notifica tempestivamente una circostanza che esige la modificazione o la sostituzione di questo documento,
è punito con la multa.347
345 Abrogati dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, con effetto dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
346Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).
347Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).
Art. 146 Insegnamento delle norme della circolazione
Chi, senza scusarsi, non dà seguito ad una convocazione che lo obbliga a seguire l’insegnamento delle norme della circolazione, è punito con la multa.
Art. 147 Conducenti provenienti dall’estero
1. Chi conduce con una licenza di condurre straniera, o fa uso di un veicolo provvisto di licenza di circolazione straniera e targhe straniere, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere,
chi conduce un ciclomotore, una motoleggera, un motoveicolo fino a 125 cm3 di cilindrata o un rimorchio in provenienza dall’estero, senza licenza di circolazione e senza targhe, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere,
chi conduce un veicolo straniero non provvisto del segno distintivo del paese d’immatricolazione,
è punito con la multa.348
2. ...349.
348Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).
349Abrogato dal n. II dell’O del 7 apr. 1982, con effetto dal 1° giu. 1982 (RU 1982 535).
Art. 148 Formazione complementare non seguita 350
1 I titolari di una licenza di condurre in prova che non hanno seguito la formazione complementare entro 12 mesi dal rilascio di detta licenza sono puniti con la multa fino a 300 franchi.
2 Il capoverso 1 non è applicabile se la persona dimostra di non essere stata oggettivamente in grado di seguire la formazione complementare. Ciò vale in particolare se:
- a.
- non ha potuto condurre veicoli a motore per revoca della licenza di condurre;
- b.
- ha trascorso un periodo all’estero a scopo di formazione o perfezionamento;
- c.
- non soddisfaceva i requisiti di idoneità alla guida di cui all’articolo 14 capoverso 2 LCStr; o
- d.
- ha prestato servizio militare in ferma continuata ai sensi dell’ordinanza del 22 novembre 2017351 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.
350 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
351 RS 512.21
Art. 149 Noleggiatori di veicoli a motore
Chiunque cede a nolo a titolo professionale veicoli a motore a persone che li conducono loro stesse e non tiene l’elenco obbligatorio dei locatari o nega agli organi di controllo la possibilità di prenderne visione è punito con la multa.
5 Disposizioni finali
Art. 150 Esecuzione
1 Le autorità cantonali hanno libertà di scegliere la forma da dare ai moduli contenuti negli allegati 2 a 4.352
2 L’USTRA emana direttive riguardo alle esigenze concernenti forma, contenuto, aspetto, materiale e stampa per:353
- a.
- licenze per allievo conducente;
- b.354
- licenze di condurre;
- c.
- licenze di circolazione, incluse licenze di circolazione per ciclomotori;
- d.355
- abilitazioni a maestro conducente;
- e.
- permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri;
- f.
- permessi speciali.356
3 Le iscrizioni nelle licenze e nei permessi possono essere fatte solo da autorità o da persone autorizzate per iscritto. Le iscrizioni successive che hanno per effetto di giustificare, modificare o sopprimere diritti o obblighi, non fondate su una decisione firmata e notificata separatamente al titolare, devono essere munite del bollo dell’autorità competente e della firma.
4 Un duplicato della licenza di circolazione che l’autorità può contrassegnare come tale può essere rilasciato soltanto se la perdita dell’originale è stata confermata per scritto. Il titolare deve restituire il duplicato all’autorità entro 14 giorni dopo il ritrovamento dell’originale.357
5 L’USTRA può:358
- a.359
- ...
- b.360
- pubblicare una guida ufficiale per i medici relativa all’esecuzione degli esami medici di idoneità alla guida;
- c.361
- raccomandare metodi uniformi per eseguire gli esami di cui agli articoli 9, 11b capoverso 1 e 27;
- d.
- fissare le esigenze che i conducenti di veicoli a motore devono soddisfare in materia di psicologia del traffico;
- e.362 modificare i termini fissati per il riconoscimento delle targhe e delle licenze straniere nonché rinunciare alla corsa di controllo giusta l’articolo 44 capoverso 1 e all’esame teorico giusta l’articolo 44 capoverso 2 nei confronti di conducenti di Stati che, in materia di formazione ed esame, pongono esigenze analoghe a quelle che vigono in Svizzera;
- f.363
- ...
6 L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza e, in casi particolari, permettere deroghe a certe disposizioni. Esso prende decisioni d’ordine generale, di regola, dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della materia.
7 L’USTRA riconosce come corsi per condurre trattori ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 i corsi di perfezionamento durante i quali ai partecipanti sono insegnate la necessaria comprensione di base della dinamica di condotta per la guida nella circolazione e la padronanza del veicolo. L’USTRA emana direttive sull’esecuzione di questi corsi.364
8 In casi motivati, e in deroga alle disposizioni dell’articolo 115 capoverso 1 lettera d, l’UDSC può autorizzare trasporti interni con veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione della tassa dovuta.365
352 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
353 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
354 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
355 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
356 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 1 dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
357 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
358 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
359 Abrogata dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
360 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
361 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
362Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).
363 Abrogata dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
364 Introdotto dal n. 3 dell’all. 1 dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
365 Introdotto dall’art. 59 n. 3 dell’O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 20001170).
Art. 151 Disposizioni transitorie
1 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformi all’allegato 10 possono già essere rilasciate a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza; a partire dal 1° luglio 1977, il loro rilascio è obbligatorio. Le licenze rilasciate secondo le vecchie prescrizioni danno diritto a condurre veicoli come finora; esse dovranno essere sostituite con licenze conformi all’allegato 10 quando l’autorità lo ordina ai detentori; i Cantoni vigileranno a che tutte le licenze rilasciate secondo il diritto anteriore siano sostituite entro il 31 dicembre 1995.366 Rilasciando nuove licenze ai vecchi conducenti, si devono osservare le norme seguenti:
- a.
- i titolari di una licenza per allievo conducente, rilasciata secondo le vecchie prescrizioni, sostengono l’esame di conducente secondo le norme in vigore fino ad ora; ai candidati che hanno superato l’esame è rilasciata una licenza di condurre conforme all’allegato 10 per le corrispondenti nuove categorie di veicoli;
- b.
- le vecchie licenze di condurre devono essere sostituite con nuove licenze che menzionano le categorie di veicoli e i permessi corrispondenti alle iscrizioni della vecchia licenza;
- c.
- i titolari di vecchie licenze di condurre beneficiano dei diritti stabiliti dalla presente ordinanza;
- d.
- la categoria di licenza di condurre prescritta dalla presente ordinanza è rilasciata senza esami di conducente alle persone che conducevano fino ad ora macchine semoventi la cui velocità massima è superiore a 40 km/h; questa licenza è limitata alle macchine semoventi;
- e.
- la licenza di condurre, necessaria secondo la presente ordinanza, è rilasciata senza esami ai conducenti di veicoli a motore agricoli e forestali, attualmente sprovvisti di licenza di condurre di una qualsiasi categoria, alla condizione che ne facciano domanda entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza; trascorso questo termine, la licenza di condurre è rilasciata soltanto dopo un esame teorico semplificato.
2 I conducenti di ciclomotori che compiono i 14 anni dopo il 30 giugno 1977 e che non sono titolari di una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono essere in possesso della licenza di condurre per ciclomotori. Coloro che compiono i 14 anni avanti il 1° luglio 1977 e che non posseggono una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono procurarsi, entro il 1° gennaio 1980, la licenza di condurre per ciclomotori che fino a quella data sarà loro rilasciata senza esame. Trascorso detto termine, la licenza di condurre per ciclomotori è rilasciata conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.
3 Restano valevoli i permessi rilasciati secondo l’attuale diritto a maestri conducenti di scuole di guida o a maestri conducenti della Confederazione per esercitare la loro attività senza una licenza per maestro conducente.
4 Le targhe munite di un segno speciale, previsto nell’articolo 82 capoverso 2 lettere b e c, sono rilasciate a partire dal 1° luglio 1977. Le targhe attuali per veicoli da noleggio, le targhe professionali e le targhe di prova, devono essere sostituite con targhe munite di un segno speciale entro il termine di tre anni a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
5 Le targhe di formati anteriori devono essere sostituite quando l’autorità competente lo ordini ai detentori.367
6 I ciclomotori importati o costruiti in Svizzera dopo il 1° gennaio 1978 devono essere muniti di una licenza di circolazione e di targhe conformi alla presente ordinanza.368 I ciclomotori importati prima di tale data sono ammessi secondo le norme del diritto precedente (etichetta, contrassegno trasferibile dell’assicurazione) fino al 31 dicembre 1983, a condizione che il detentore presenti la licenza rilasciata secondo il precedente diritto o il ciclomotore munito dell’etichetta; a partire dal 1° gennaio 1984, anche questi ciclomotori saranno immatricolati sulla base un esame successivo conforme alla presente ordinanza. I Cantoni possono applicare la presente ordinanza già avanti il 1° gennaio 1984 ai ciclomotori ammessi secondo il precedente diritto e contestati in occasione di esami. Se un ciclomotore è stato ammesso secondo le norme del diritto precedente in virtù di un certificato di controllo, quest’ultimo dev’essere sempre portato seco.369
7 Se ragioni impellenti lo esigono, il DATEC può prorogare i termini fissati dalle presenti disposizioni transitorie e se necessario emanare norme transitorie per altri casi.
8 Se norme in vigore fino ad ora rimangono applicabili in virtù delle disposizioni transitorie, restano applicabili anche i provvedimenti e le pene in vigore sinora.
366Nuovo testo del per. 2 giusta il n. III cpv. 3 dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).
367Nuovo testo giusta il n. III cpv. 3 dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).
368Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).
369Per. introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).
Art. 151a Disposizioni transitorie relative alla modificazione del 19 giugno 1995 370
1 I titolari di una licenza di condurre, rilasciata secondo il diritto in vigore finora, beneficiano dei diritti introdotti dalla presente modificazione dell’ordinanza, anche senza iscrizione nella licenza.
2 I conducenti titolari soltanto della licenza di condurre F possono chiedere all’autorità d’inserirvi un’iscrizione che li autorizzi a condurre veicoli la cui velocità massima non superi i 45 km/h.
3 Le prescrizioni attuali possono continuare ad essere applicate per i veicoli a motore immatricolati prima del 1° ottobre 1995 che, giusta il nuovo diritto, sono qualificati come quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore o tricicli a motore.
370Introdotto dall’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
Art. 151b Disposizioni transitorie alla modifica dell’11 aprile 2001 371
1 I titolari della licenza di condurre della categoria B limitata a veicoli piccoli, per le corse nel traffico internazionale possono chiedere la cancellazione della rubrica 05. La limitazione decade nel traffico interno anche senza cancellazione.
2 Le targhe contrassegnate con la lettera «V» devono essere sostituite entro un anno dall’entrata in vigore dell’articolo 82 capoverso 2 modificato da targhe della serie ordinaria. Su richiesta, il detentore può chiedere la cancellazione dell’iscrizione «veicolo da noleggio».
371 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).
Art. 151c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2001 372
1 La licenza di condurre della categoria D limitata a un determinato percorso in virtù dell’articolo 11 capoverso 5 del diritto previgente dà al titolare il diritto di condurre torpedoni, nella stessa misura che in passato.
2 La limitazione è soppressa se l’idoneità alla guida senza limitazioni di torpedoni è stabilita in un esame pratico di guida con un veicolo per l’esame della categoria D (all. 12 n. V). A questo esame è ammesso chi ha condotto un siffatto veicolo durante un anno nel traffico regionale di linea oppure dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l’allegato 10 numero 2.373
372 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1821).
373 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 151d Disposizioni transitorie alla modifica del 3 luglio 2002 374
1 La portata delle autorizzazioni rilasciate anteriormente è mantenuta, tranne per i titolari della licenza di condurre della vecchia categoria C per il trasporto non professionale di persone in torpedone.
2 È rilasciata una nuova licenza di condurre:
- a.
- se sono constatate modifiche delle circostanze ai sensi dell’articolo 26;
- b.
- alla scadenza della durata della revoca, se è stato revocata una licenza di condurre secondo il diritto anteriore.
3 Se contro il titolare di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre secondo il diritto anteriore è decisa la revoca dell’autorizzazione a condurre veicoli a motore di una categoria o sottocategoria secondo il nuovo diritto, senza che in pari tempo sia stata vietata la guida di veicoli a motore di categorie speciali, l’autorizzazione a condurre veicoli a motore della categoria speciale F rimane valida soltanto per i veicoli a motore menzionati nell’articolo 3 capoverso 3.
4 Per il rilascio della licenza di condurre a titolari della licenza per allievo conducente secondo il diritto anteriore si applica la procedura secondo il diritto anteriore. I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 devono frequentare la formazione pratica di base secondo l’articolo 19.
5 I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 possono, con un permesso dell’autorità d’ammissione:
- a.
- eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg;
- b.
- eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoriaA con una potenza del motore di oltre 25 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto superiore a 0,16 kW/kg se hanno già compiuto 25 anni d’età.
6 I veicoli adatti all’esame delle categorie C, D e CE, che adempiono i requisiti secondo il diritto anteriore, devono adempiere i nuovi requisiti entro il 1° gennaio 2006.
7...375
8 La vecchia categoria C1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1 e C1E e autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli del servizio antincendio di oltre 7500 kg.
9 La vecchia categoria D1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1, C1E, D1 e D1E nonché al trasporto professionale di persone secondo l’articolo 25. L’autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.376
10 La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie D1 e D1E, limitata alla guida di furgoncini fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. La limitazione ai furgoncini fino a 3500 kg non si applica ai titolari di una licenza di condurre della vecchia categoria C1. La limitazione viene tolta con l’ottenimento della nuova categoria C1. L’obbligo della visita di controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera a numero 1 vige soltanto per titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 non limitata. L’autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.377
11 La vecchia categoria F autorizza, dopo il rilascio di una nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore della nuova categoria speciale F nonché della nuova sottocategoria A1, limitata a motoveicoli con una velocità massima di 45 km/h.
12 L’obbligo della visita di controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera b non si applica alle persone già titolari di una licenza di condurre per ciclomotori.
13 ...378
14 La vecchia categoria C senza l’autorizzazione di trainare rimorchi della categoria E con veicoli a motore della categoria C (vecchia rubrica 09), autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre le nuove categorie BE e DE nonché le nuove sottocategorie C1E e D1E, qualora sia stata rilasciata una licenza di condurre per il corrispondente veicolo trattore.
374 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
375 Abrogato dal n. I dell’O del 18 dic. 2015, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405).
376 Per. introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
377 Per. introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
378 Abrogato dal n. I dell’O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
Art. 151e Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 settembre 2003 379
1 I maestri conducenti che hanno ottenuto la licenza di maestro conducente della categoria I prima del 1° aprile 2003 possono formare candidati alla licenza di condurre della sottocategoria D1 utilizzando veicoli con un peso totale fino al 3500 kg.
2 I maestri conducenti che hanno ottenuto la licenza di maestro conducente della categoria IV prima del 1° aprile 2003 possono dispensare la formazione pratica di base ai sensi dell’articolo 19 dopo aver seguito il corso di perfezionamento prescritto dall’USTRA.
379 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
Art. 151f Disposizioni transitorie della modifica del 27 ottobre 2004 380
1 La licenza di condurre non è rilasciata in prova alle persone che hanno presentato la loro domanda di una licenza per allievo conducente della categoria A o B prima del 1° dicembre 2005 e che sono nate prima del 1° dicembre 1987.
2 Le autorità di ammissione rilasciano un’autorizzazione provvisoria alle imprese che intendono organizzare corsi di formazione complementare, se fino a quel momento sono state attive nella formazione o nel perfezionamento di conducenti di veicoli a motore e rendono attendibile che adempiono le condizioni di cui all’articolo 27e. L’autorizzazione provvisoria è valida sino all’ammissione ordinaria in qualità di organizzatore dei corsi, ma al massimo per due anni. A partire dal 1° dicembre 2007 non possono più essere rilasciate autorizzazioni provvisorie.
380 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
Art. 151g Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 febbraio 2005 381
I maestri conducenti della Confederazione devono annunciarsi all’autorità di immatricolazione del loro Cantone di domicilio entro e non oltre il 30 giugno 2005 presentando la licenza per maestro conducente della Confederazione.
381 Introdotto dall’all. n. II 4 dell’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 20051167).
Art. 151h Disposizioni transitorie della modifica del 28 marzo 2007 382
1 Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni d’età e che hanno fatto domanda per ottenere una licenza per allievo conducente per i veicoli della categoria speciale F prima del 1° gennaio 2008 o che a questa data sono titolari della licenza di condurre per i veicoli della categoria speciale F, in deroga all’articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 2 possono condurre tutti i veicoli della categoria speciale F già prima di aver compiuto 18 anni.
2 In caso di rilascio della licenza di condurre per veicoli della categoria speciale F a persone che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente ai sensi del capoverso 1, le autorità incaricate del rilascio delle licenze confermano per iscritto che il titolare è autorizzato a guidare tutti i veicoli della categoria speciale F anche prima del compimento dei 18 anni.
382 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2183). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
Art. 151i Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2012 383
Le targhe delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché le targhe dei rispettivi rimorchi possono essere rilasciate nel formato previsto dal diritto previgente (lunghezza 18 cm e altezza 14 cm) fino al 31 dicembre 2017. Le targhe attualmente esistenti possono continuare a essere utilizzate a tempo indeterminato.
383 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).
Art. 151j Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2015 384
1 Alle persone che presentano per la prima volta una domanda per una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone e che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto, l’autorità cantonale può rilasciare una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone se sono soddisfatti i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e la domanda è stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.
2 L’autorità cantonale può decidere di non revocare la licenza di condurre secondo l’articolo 16d capoverso 1 lettera a LCStr alle persone che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto se tali persone soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e non hanno commesso infrazioni alle norme della circolazione stradale riconducibili alla non conformità con i nuovi requisiti minimi.
3 Ai titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone o di una licenza di condurre secondo i gruppi medici del diritto previgente che soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente ma non quelli del nuovo diritto, l’autorità cantonale può:
- a.
- rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie dello stesso gruppo medico o di un gruppo di livello inferiore tra quelli del diritto previgente;
- b.
- rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie di un gruppo medico di livello superiore tra quelli del diritto previgente, se la domanda è stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.
4 Le perizie mediche e psicologiche secondo il diritto previgente devono essere riconosciute da tutti i Cantoni entro il 31 dicembre 2018 se, in conformità con l’articolo 11c capoverso 3 del diritto previgente, sono redatte da un soggetto designato dall’autorità cantonale e non risalgono a più di un anno prima.
5 I moduli 4–6 dei corsi di aggiornamento in medicina del traffico della SSML frequentati dal 1° luglio 2010 sono validi per il riconoscimento di cui all’articolo 5b.
6 I medici di livello 1 possono continuare a effettuare gli esami di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettera b fino al 31 dicembre 2017 secondo il diritto previgente senza riconoscimento dell’autorità cantonale di cui all’articolo 5abis capoverso 1 lettera a.
7 Fino al 31 dicembre 2019, le autorità cantonali possono incaricare di effettuare esami medici di idoneità alla guida di competenza di un medico di cui all’articolo 5abis capoverso 1 anche persone prive dell’apposito riconoscimento o riconoscere i risultati del relativo esame, se:
- a.
- la persona incaricata ha eseguito finora tali esami; e
- b.
- la persona da esaminare ha dovuto attendere eccessivamente a lungo l’esecuzione dell’esame a causa della mancanza di personale medico in possesso di apposito riconoscimento.
8 I risultati di esami effettuati in virtù del capoverso 7 da medici privi di riconoscimento secondo l’articolo 5abiscapoverso 1 non devono essere riconosciuti da autorità cantonali diverse da quella del Cantone di domicilio del titolare della licenza di condurre.
384 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Art. 151k Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 dicembre 2015 385
1 Una licenza di condurre rilasciata prima del 1° aprile 2003 per la guida di motoveicoli della categoria A1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre motoveicoli della nuova categoria A con potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. Questa limitazione viene abrogata su richiesta del titolare della licenza se questi ha superato l’esame pratico di conducente con un motoveicolo conforme ai requisiti previsti per i veicoli per gli esami della categoria A. L’autorità di ammissione rilascia la corrispondente licenza per allievo conducente.
2 I titolari della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre della categoria A limitata a 25 kW sono autorizzati alla guida di motoveicoli con potenza del motore compresa tra 25 e 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto compreso tra 0,16 e 0,20 kW/kg. Chi intende guidare tali veicoli deve richiedere all’autorità di ammissione l’iscrizione della corrispondente autorizzazione nella licenza di condurre.
3 I titolari della licenza per allievo conducente della categoria A limitata a 25 kW ottengono, dopo aver superato l’esame di conducente, la categoria A limitata a motoveicoli con potenza del motore di non oltre 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto di non oltre 0,20 kW/kg.
4 Per l’abrogazione della limitazione della potenza di cui all’articolo 24 capoverso 5 è computata l’intera durata del possesso della categoria A limitata a 25 kW.
5 I titolari della licenza per allievo conducente della categoria A limitata a 25 kW devono svolgere l’esame pratico con un motoveicolo che soddisfi i requisiti anteriori per i veicoli per gli esami.
385 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405).
Art. 151l Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2018 386
1 Chi il 31 dicembre 2020 è titolare della licenza per allievo conducente della categoria B e non ha ancora compiuto 20 anni è ammesso all’esame pratico di conducente anche se possiede detta licenza da meno di un anno.
1bis Chi compie i 18 anni nel 2021 e ottiene nello stesso anno la licenza per allievo conducente della categoria B è ammesso all’esame pratico a partire dal compimento dei 18 anni, anche se possiede detta licenza da meno di un anno.387
2 Chi il 31 dicembre 2019 è titolare di una licenza di condurre in prova deve seguire soltanto un giorno di formazione complementare. L’articolo 27cnon è applicabile.
4 Le persone che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente della sottocategoria A1 prima del 1° gennaio 2021 e hanno svolto la formazione pratica di base della durata di otto ore conformemente al diritto previgente sono ammesse all’esame pratico di conducente. Se già titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria B1, tali persone ottengono la licenza di condurre senza dover superare l’esame pratico di conducente.
5 Alle persone la cui licenza di condurre è limitata alla guida di veicoli provvisti di dispositivi che agevolano il cambio di marcia o a trazione elettrica la limitazione è soppressa, su richiesta, se non vi sono carenze nell’idoneità alla guida.
5 Alle persone la cui licenza di condurre è limitata alla guida di veicoli provvisti di dispositivi che agevolano il cambio di marcia o a trazione elettrica la limitazione è soppressa, su richiesta, se non vi sono carenze nell’idoneità alla guida.
6 I titolari di una licenza di condurre cartacea devono sostituirla entro il 31 gennaio 2024 con un documento in formato carta di credito. Come data di rilascio del nuovo documento va riportata la data del giorno in cui l’autorità cantonale ha proceduto alla sostituzione. Trascorso il suddetto termine, i documenti cartacei perdono la loro validità come attestato delle autorizzazioni a condurre.
386 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, cpv. 5 e 6in vigore dal 1° feb. 2019, cpv. 2 in vigore dal 1° gen. 2020, cpv. 1, 3e 4in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
387 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 2143).
Art. 151m Valutazione delle modifiche del 14 dicembre 2018 relative all’età minima per l’ottenimento di determinate licenze per allievo conducente 388
1 Entro tre anni dall’entrata in vigore delle disposizioni relative all’età minima di 17 anni per l’ottenimento della licenza per allievo conducente della categoria B o BE (art. 6 cpv. 1 lett. cbis, 22 cpv. 1bis e all. 12 n. I lett. b), il DATEC ne valuta gli effetti.
2 Esso pubblica i risultati della valutazione e presenta al Consiglio federale una proposta circa il seguito da dare.
388 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
Art. 152 Modifica del diritto vigente
Art. 153 Abrogazione di disposizioni attuali
Tutte le disposizioni contrarie alla presente ordinanza sono abrogate alla data della sua entrata in vigore, in particolare:
- a.
- Decreto del Consiglio federale del 10 maggio 1957390 concernente la circolazione internazionale degli autoveicoli;
- b.
- Decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 1960391 concernente i controlli della circolazione stradale;
- c.
- Decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 1965392 concernente i requisiti ai quali devono soddisfare i veicoli adoperati per le scuole di guida e per gli esami di guida;
- d.
- Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1966393 concernente i veicoli a motore e i conducenti provenienti dall’estero;
- e.
- Decreto del Consiglio federale del 10 gennaio 1967394 concernente le licenze per allievo conducente per gli apprendisti conducenti di autocarri;
- f.
- Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1967395 concernente la forma delle licenze per i veicoli a motore e per i loro conducenti;
- g.
- Decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1968396 concernente l’accertamento dell’ebrietà degli utenti della strada;
- h.
- Decreto del Consiglio federale del 22 gennaio 1969397 concernente le targhe per i veicoli a motore dei beneficiari di privilegi o immunità diplomatiche o consolari;
- i.
- Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1969398 concernente i maestri conducenti e le scuole di guida;
- k.
- Decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969399 concernente le disposizioni amministrative per l’esecuzione della legge federale sulla circolazione stradale;
- l.
- Decreto del Consiglio federale del 28 aprile 1971400 concernente i requisiti medici minimi per i conducenti di veicoli e l’esame medico;
- m.
- Articolo 20 dell’ordinanza del 6 luglio 1951401 sulle filovie.
390[RU 1957 432]
391[RU 1960 1233, 1971 1200]
392[RU 1965 1037]
393[RU 1966 353]
394[RU 1967 45, 1973 949n. II]
395[RU 1967 1713]
396[RU 1968 263]
397[RU 1969 170, 1971 1284]
398[RU 1969 475, 1971 1360]
399[RU 1969 8111138, 1971 479art. 10 cpv. 2 716, 1972 535, 670art. 7 cpv. 2, 1973 2155n. II, 1974 57 art. 25]
400[RU 1971 479]
401RS 744.211
Art. 154 Entrata in vigore
1 L’articolo 19 non si applica ai conducenti che si sono annunciati per l’esame di conducente avanti il 1° marzo 1977.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1977.
Disposizioni finali della modifica del 15 aprile 1987 402402RU 1987 628
402RU 1987 628
Disposizioni finali della modifica del 13 febbraio 1991 403403RU 1991 982
403RU 1991 982
Disposizioni finali della modifica del 13 novembre 1991 404404RU 1991 2536
404RU 1991 2536
Disposizione finale della modifica del 7 marzo 1994 405405RU 1994 726
405RU 1994 726
Allegato 1 406406Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). La correzione del 4 giu. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 1645).
406Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). La correzione del 4 giu. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 1645).
Requisiti medici minimi
Allegato 1 bis407407 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2599). Aggiornato dal n. II dell’O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2809).
407 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2599). Aggiornato dal n. II dell’O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2809).
Requisiti per i medici di livello 1
Allegato 2 410410 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
410 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Risultato dell’esame medico
Allegato 2a 411411 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
411 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Risultato dell’esame medico
Allegato 3 412412 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
412 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Risultato dell’esame medico di idoneità alla guida
Allegato 3a 413413 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
413 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
Certificato oftalmologico
Allegato 4 414414Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell’O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719), dal n. II cpv. 3 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 2015 25996001) e dal n. II cpv. 1 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).
414Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell’O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719), dal n. II cpv. 3 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 2015 25996001) e dal n. II cpv. 1 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).
Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre
Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre
Allegato 4a 415415 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
415 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).
Attestato di formazione complementare
Allegati 5 e 6 416416Abrogati dal n. II cpv. 1 dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
416Abrogati dal n. II cpv. 1 dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
Allegato 7 417417Aggiornato dall’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 19954425) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
417Aggiornato dall’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 19954425) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
Gruppi di materie per gli esami di esperti della circolazione
1 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e degli esami dei veicoli
11 Conoscenze teoriche
12 Lavori pratici
2 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente
21 Conoscenze teoriche
22 Lavori pratici
3 Perito incaricato degli esami dei veicoli
31 Conoscenze teoriche
32 Lavori pratici
Allegati 8 e 9 418418 Abrogati dal n. II cpv. 1 dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
418 Abrogati dal n. II cpv. 1 dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
Allegato 10 419419 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell’O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).
419 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell’O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).
Allegato 11 420420 Introdotto dal n. II dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell’O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719), dal n. II cpv. 2 dell’O del 15 giu. 2007 (RU 2007 3533) e dal n. I dell’O del 21 nov. 2018 in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).
420 Introdotto dal n. II dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell’O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719), dal n. II cpv. 2 dell’O del 15 giu. 2007 (RU 2007 3533) e dal n. I dell’O del 21 nov. 2018 in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).
Verifica delle conoscenze teoriche
I. Conoscenze
II. Requisiti minimi
1 Esame teorico di base (art. 13)
2 Esame teorico complementare (art. 21)
Allegato 12 421421 Introdotto dal n. II dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell’O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719, 2011 1937), dal n. II 2 dell’O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2853), dal n. II cpv. 2 dell’O del 15 giu. 2007 (RU 2007 3533) e dai n. II delle O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4697) e del 18 dic. 2015 (RU 2016 405), dal n. I dell’O del 21 nov. 2018 (RU 2019 321) e dal n. II cpv. 3 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191)
421 Introdotto dal n. II dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell’O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719, 2011 1937), dal n. II 2 dell’O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2853), dal n. II cpv. 2 dell’O del 15 giu. 2007 (RU 2007 3533) e dai n. II delle O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4697) e del 18 dic. 2015 (RU 2016 405), dal n. I dell’O del 21 nov. 2018 (RU 2019 321) e dal n. II cpv. 3 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191)