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4 Disposizioni penali

Art. 143 Conducenti di veicoli a motore; targhe  

1. Chi con­du­ce, pri­ma di aver rag­giun­to l’età mi­ni­ma ri­chie­sta, un vei­co­lo a mo­to­re, per il qua­le non è ne­ces­sa­ria la li­cen­za di con­dur­re, è pu­ni­to con una mul­ta.

2. Chi con­du­ce, no­no­stan­te il di­vie­to di far­ne uso, un vei­co­lo a mo­to­re, per il qua­le non è ne­ces­sa­ria la li­cen­za di con­dur­re, è pu­ni­to con la mul­ta344.

3. Chi, co­me ti­to­la­re di una li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te, di una li­cen­za di con­dur­re, di una li­cen­za di cir­co­la­zio­ne o di un per­mes­so non an­nun­cia en­tro il ter­mi­ne i fat­ti che ren­do­no ne­ces­sa­ria una mo­di­fi­ca o la so­sti­tu­zio­ne di que­sti do­cu­men­ti o, in ca­so di cam­bia­men­to di do­mi­ci­lio, non an­nun­cia tem­pe­sti­va­men­te il nuo­vo in­di­riz­zo all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te del nuo­vo do­mi­ci­lio sviz­ze­ro,

chi non re­sti­tui­sce en­tro il ter­mi­ne all’au­to­ri­tà il du­pli­ca­to di una li­cen­za do­po aver­ne ri­tro­va­to l’ori­gi­na­le,

chi, es­sen­do ti­to­la­re del­la li­cen­za di con­dur­re del­la ca­te­go­ria A li­mi­ta­ta a 25 kW, gui­da un mo­to­vei­co­lo con po­ten­za del mo­to­re com­pre­sa tra 25 e 35 kW e un rap­por­to tra po­ten­za del mo­to­re e pe­so a vuo­to com­pre­so tra 0,16 e 0,20 kW/kg, ma non si è fat­to iscri­ve­re nel­la li­cen­za di con­dur­re la cor­ri­spon­den­te au­to­riz­za­zio­ne dall’au­to­ri­tà di am­mis­sio­ne,

è pu­ni­to con la mul­ta fi­no a 100 fran­chi.345

4. Chi ap­po­ne una si­gla «CD» o «AT» se­pa­ra­ta al suo vei­co­lo o fa uso di una si­gla «CC» se­pa­ra­ta, sen­za es­ser­ne au­to­riz­za­to, è pu­ni­to con la mul­ta fi­no a cen­to fran­chi.

5. I fab­bri­can­ti di tar­ghe che con­se­gna­no tar­ghe di­ret­ta­men­te a de­ten­to­ri di vei­co­li so­no pu­ni­ti con la mul­ta346.

344 Nuo­va espres­sio­ne giu­sta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

345 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vi­go­re dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405).

346 Nuo­va espres­sio­ne giu­sta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 144 Notifica dell’interruzione del tirocinio 347  

Il mae­stro di ti­ro­ci­nio che non an­nun­cia l’in­ter­ru­zio­ne del ti­ro­ci­nio con l’ap­pren­di­sta con­du­cen­te d’au­to­car­ro al qua­le la li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te è sta­ta ri­la­scia­ta pri­ma del com­pi­men­to dei 18 an­ni di età o l’in­ter­ru­zio­ne del ti­ro­ci­nio con l’ap­pren­di­sta mec­ca­ni­co di mo­to­vei­co­li, av­ve­nu­ta du­ran­te la du­ra­ta di va­li­di­tà del­la li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te del­la ca­te­go­ria A, è pu­ni­to con la mul­ta.

347 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vi­go­re dal 1° feb. 2005 (RU 2004 5057).

Art. 145 Conducenti di ciclomotori  

1. e 2. ... 348

3. Chi con­du­ce un ci­clo­mo­to­re sen­za la li­cen­za di cir­co­la­zio­ne o la tar­ga ne­ces­sa­rie, chi per­met­te a ter­zi di usa­re un ci­clo­mo­to­re sen­za tar­ghe o sen­za li­cen­za di cir­co­la­zio­ne,

chi fa uso di un ci­clo­mo­to­re prov­vi­sto il­le­gal­men­te di una li­cen­za di cir­co­la­zio­ne,

è pu­ni­to con la mul­ta.

4. Chi con­du­ce un ci­clo­mo­to­re per il qua­le non è sta­ta sti­pu­la­ta l’as­si­cu­ra­zio­ne pre­scrit­ta sul­la re­spon­sa­bi­li­tà ci­vi­le,

chi la­scia usa­re ad al­tri un ci­clo­mo­to­re per il qua­le non è sta­ta sti­pu­la­ta l’as­si­cu­ra­zio­ne pre­scrit­ta sul­la re­spon­sa­bi­li­tà ci­vi­le,

è pu­ni­to con la mul­ta.349

5. Il de­ten­to­re di un ci­clo­mo­to­re che non an­nun­cia en­tro il ter­mi­ne il cam­bia­men­to di de­ten­to­re e la so­sti­tu­zio­ne del vei­co­lo,

il ti­to­la­re di una li­cen­za di con­dur­re per ci­clo­mo­to­ri che non no­ti­fi­ca tem­pe­sti­va­men­te una cir­co­stan­za che esi­ge la mo­di­fi­ca­zio­ne o la so­sti­tu­zio­ne di que­sto do­cu­men­to,

è pu­ni­to con la mul­ta.350

348 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, con ef­fet­to dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

349Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vi­go­re dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

350Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vi­go­re dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

Art. 146 Insegnamento delle norme della circolazione  

Chi, sen­za scu­sar­si, non dà se­gui­to ad una con­vo­ca­zio­ne che lo ob­bli­ga a se­gui­re l’in­se­gna­men­to del­le nor­me del­la cir­co­la­zio­ne, è pu­ni­to con la mul­ta.

Art. 147 Conducenti provenienti dall’estero  

1. Chi con­du­ce con una li­cen­za di con­dur­re stra­nie­ra, o fa uso di un vei­co­lo prov­vi­sto di li­cen­za di cir­co­la­zio­ne stra­nie­ra e tar­ghe stra­nie­re, seb­be­ne aves­se do­vu­to pro­cu­rar­si li­cen­ze e tar­ghe sviz­ze­re,

chi con­du­ce un ci­clo­mo­to­re, una mo­to­leg­ge­ra, un mo­to­vei­co­lo fi­no a 125 cm3 di ci­lin­dra­ta o un ri­mor­chio in pro­ve­nien­za dall’este­ro, sen­za li­cen­za di cir­co­la­zio­ne e sen­za tar­ghe, seb­be­ne aves­se do­vu­to pro­cu­rar­si li­cen­ze e tar­ghe sviz­ze­re,

chi con­du­ce un vei­co­lo stra­nie­ro non prov­vi­sto del se­gno di­stin­ti­vo del pae­se d’im­ma­tri­co­la­zio­ne,

è pu­ni­to con la mul­ta.351

2. ...352.

351Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vi­go­re dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

352Abro­ga­to dal n. II dell’O del 7 apr. 1982, con ef­fet­to dal 1° giu. 1982 (RU 1982 535).

Art. 148 Formazione complementare non seguita 353  

1 I ti­to­la­ri di una li­cen­za di con­dur­re in pro­va che non han­no se­gui­to la for­ma­zio­ne com­ple­men­ta­re en­tro 12 me­si dal ri­la­scio di det­ta li­cen­za so­no pu­ni­ti con la mul­ta fi­no a 300 fran­chi.

2 Il ca­po­ver­so 1 non è ap­pli­ca­bi­le se la per­so­na di­mo­stra di non es­se­re sta­ta og­get­ti­va­men­te in gra­do di se­gui­re la for­ma­zio­ne com­ple­men­ta­re. Ciò va­le in par­ti­co­la­re se:

a.
non ha po­tu­to con­dur­re vei­co­li a mo­to­re per re­vo­ca del­la li­cen­za di con­dur­re;
b.
ha tra­scor­so un pe­rio­do all’este­ro a sco­po di for­ma­zio­ne o per­fe­zio­na­men­to;
c.
non sod­di­sfa­ce­va i re­qui­si­ti di ido­nei­tà al­la gui­da di cui all’ar­ti­co­lo 14 ca­po­ver­so 2 LC­Str; o
d.
ha pre­sta­to ser­vi­zio mi­li­ta­re in fer­ma con­ti­nua­ta ai sen­si dell’or­di­nan­za del 22 no­vem­bre 2017354 con­cer­nen­te l’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re.

353 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

354 RS 512.21

Art. 149 Noleggiatori di veicoli a motore  

Chiun­que ce­de a no­lo a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le vei­co­li a mo­to­re a per­so­ne che li con­du­co­no lo­ro stes­se e non tie­ne l’elen­co ob­bli­ga­to­rio dei lo­ca­ta­ri o ne­ga agli or­ga­ni di con­trol­lo la pos­si­bi­li­tà di pren­der­ne vi­sio­ne è pu­ni­to con la mul­ta.

5 Disposizioni finali

Art. 150 Esecuzione  

1 Le au­to­ri­tà can­to­na­li han­no li­ber­tà di sce­glie­re la for­ma da da­re ai mo­du­li con­te­nu­ti ne­gli al­le­ga­ti 2 a 4.355

2 L’USTRA ema­na di­ret­ti­ve ri­guar­do al­le esi­gen­ze con­cer­nen­ti for­ma, con­te­nu­to, aspet­to, ma­te­ria­le e stam­pa per:356

a.
li­cen­ze per al­lie­vo con­du­cen­te;
b.357
li­cen­ze di con­dur­re;
c.
li­cen­ze di cir­co­la­zio­ne, in­clu­se li­cen­ze di cir­co­la­zio­ne per ci­clo­mo­to­ri;
d.358
abi­li­ta­zio­ni a mae­stro con­du­cen­te;
e.
per­mes­si per for­ma­re ap­pren­di­sti con­du­cen­ti di au­to­car­ri;
f.
per­mes­si spe­cia­li.359

3 Le iscri­zio­ni nel­le li­cen­ze e nei per­mes­si pos­so­no es­se­re fat­te so­lo da au­to­ri­tà o da per­so­ne au­to­riz­za­te per iscrit­to. Le iscri­zio­ni suc­ces­si­ve che han­no per ef­fet­to di giu­sti­fi­ca­re, mo­di­fi­ca­re o sop­pri­me­re di­rit­ti o ob­bli­ghi, non fon­da­te su una de­ci­sio­ne fir­ma­ta e no­ti­fi­ca­ta se­pa­ra­ta­men­te al ti­to­la­re, de­vo­no es­se­re mu­ni­te del bol­lo dell’au­to­ri­tà com­pe­ten­te e del­la fir­ma.

4 Un du­pli­ca­to del­la li­cen­za di cir­co­la­zio­ne che l’au­to­ri­tà può con­tras­se­gna­re co­me ta­le può es­se­re ri­la­scia­to sol­tan­to se la per­di­ta dell’ori­gi­na­le è sta­ta con­fer­ma­ta per scrit­to. Il ti­to­la­re de­ve re­sti­tui­re il du­pli­ca­to all’au­to­ri­tà en­tro 14 gior­ni do­po il ri­tro­va­men­to dell’ori­gi­na­le.360

5 L’USTRA può:361

a.362
...
b.363
pub­bli­ca­re una gui­da uf­fi­cia­le per i me­di­ci re­la­ti­va all’ese­cu­zio­ne de­gli esa­mi me­di­ci di ido­nei­tà al­la gui­da;
c.364
rac­co­man­da­re me­to­di uni­for­mi per ese­gui­re gli esa­mi di cui agli ar­ti­co­li 9, 11b ca­po­ver­so 1 e 27;
d.
fis­sa­re le esi­gen­ze che i con­du­cen­ti di vei­co­li a mo­to­re de­vo­no sod­di­sfa­re in ma­te­ria di psi­co­lo­gia del traf­fi­co;
e.365 mo­di­fi­ca­re i ter­mi­ni fis­sa­ti per il ri­co­no­sci­men­to del­le tar­ghe e del­le li­cen­ze stra­nie­re non­ché ri­nun­cia­re al­la cor­sa di con­trol­lo giu­sta l’ar­ti­co­lo 44 ca­po­ver­so 1 e all’esa­me teo­ri­co giu­sta l’ar­ti­co­lo 44 ca­po­ver­so 2 nei con­fron­ti di con­du­cen­ti di Sta­ti che, in ma­te­ria di for­ma­zio­ne ed esa­me, pon­go­no esi­gen­ze ana­lo­ghe a quel­le che vi­go­no in Sviz­ze­ra;
f.366
...

6 L’USTRA può ema­na­re istru­zio­ni per l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za e, in ca­si par­ti­co­la­ri, per­met­te­re de­ro­ghe a cer­te di­spo­si­zio­ni. Es­so pren­de de­ci­sio­ni d’or­di­ne ge­ne­ra­le, di re­go­la, do­po aver con­sul­ta­to i Can­to­ni e spe­cia­li­sti del­la ma­te­ria.

7 L’USTRA ri­co­no­sce co­me cor­si per con­dur­re trat­to­ri ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 4 ca­po­ver­so 3 i cor­si di per­fe­zio­na­men­to du­ran­te i qua­li ai par­te­ci­pan­ti so­no in­se­gna­te la ne­ces­sa­ria com­pren­sio­ne di ba­se del­la di­na­mi­ca di con­dot­ta per la gui­da nel­la cir­co­la­zio­ne e la pa­dro­nan­za del vei­co­lo. L’USTRA ema­na di­ret­ti­ve sull’ese­cu­zio­ne di que­sti cor­si.367

8 In ca­si mo­ti­va­ti, e in de­ro­ga al­le di­spo­si­zio­ni dell’ar­ti­co­lo 115 ca­po­ver­so 1 let­te­ra d, l’UD­SC può au­to­riz­za­re tra­spor­ti in­ter­ni con vei­co­li este­ri, sem­pre che sia ga­ran­ti­ta la ri­scos­sio­ne del­la tas­sa do­vu­ta.368

355 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

356 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vi­go­re dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

357 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vi­go­re dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

358 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

359 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 3 dell’all. 1 dell’O del 2 set. 1998, in vi­go­re dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

360 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vi­go­re dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

361 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vi­go­re dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

362 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, con ef­fet­to dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

363 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

364 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

365Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vi­go­re dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

366 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con ef­fet­to dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

367 In­tro­dot­to dal n. 3 dell’all. 1 dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vi­go­re dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

368 In­tro­dot­to dall’art. 59 n. 3 dell’O del 6 mar. 2000 sul traf­fi­co pe­san­te, in vi­go­re dal 1° gen. 2001 (RU 20001170).

Art. 151 Disposizioni transitorie  

1 Le li­cen­ze per al­lie­vo con­du­cen­te e le li­cen­ze di con­dur­re con­for­mi all’al­le­ga­to 10 pos­so­no già es­se­re ri­la­scia­te a par­ti­re dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za; a par­ti­re dal 1° lu­glio 1977, il lo­ro ri­la­scio è ob­bli­ga­to­rio. Le li­cen­ze ri­la­scia­te se­con­do le vec­chie pre­scri­zio­ni dan­no di­rit­to a con­dur­re vei­co­li co­me fi­no­ra; es­se do­vran­no es­se­re so­sti­tui­te con li­cen­ze con­for­mi all’al­le­ga­to 10 quan­do l’au­to­ri­tà lo or­di­na ai de­ten­to­ri; i Can­to­ni vi­gi­le­ran­no a che tut­te le li­cen­ze ri­la­scia­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re sia­no so­sti­tui­te en­tro il 31 di­cem­bre 1995.369 Ri­la­scian­do nuo­ve li­cen­ze ai vec­chi con­du­cen­ti, si de­vo­no os­ser­va­re le nor­me se­guen­ti:

a.
i ti­to­la­ri di una li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te, ri­la­scia­ta se­con­do le vec­chie pre­scri­zio­ni, so­sten­go­no l’esa­me di con­du­cen­te se­con­do le nor­me in vi­go­re fi­no ad ora; ai can­di­da­ti che han­no su­pe­ra­to l’esa­me è ri­la­scia­ta una li­cen­za di con­dur­re con­for­me all’al­le­ga­to 10 per le cor­ri­spon­den­ti nuo­ve ca­te­go­rie di vei­co­li;
b.
le vec­chie li­cen­ze di con­dur­re de­vo­no es­se­re so­sti­tui­te con nuo­ve li­cen­ze che men­zio­na­no le ca­te­go­rie di vei­co­li e i per­mes­si cor­ri­spon­den­ti al­le iscri­zio­ni del­la vec­chia li­cen­za;
c.
i ti­to­la­ri di vec­chie li­cen­ze di con­dur­re be­ne­fi­cia­no dei di­rit­ti sta­bi­li­ti dal­la pre­sen­te or­di­nan­za;
d.
la ca­te­go­ria di li­cen­za di con­dur­re pre­scrit­ta dal­la pre­sen­te or­di­nan­za è ri­la­scia­ta sen­za esa­mi di con­du­cen­te al­le per­so­ne che con­du­ce­va­no fi­no ad ora mac­chi­ne se­mo­ven­ti la cui ve­lo­ci­tà mas­si­ma è su­pe­rio­re a 40 km/h; que­sta li­cen­za è li­mi­ta­ta al­le mac­chi­ne se­mo­ven­ti;
e.
la li­cen­za di con­dur­re, ne­ces­sa­ria se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za, è ri­la­scia­ta sen­za esa­mi ai con­du­cen­ti di vei­co­li a mo­to­re agri­co­li e fo­re­sta­li, at­tual­men­te sprov­vi­sti di li­cen­za di con­dur­re di una qual­sia­si ca­te­go­ria, al­la con­di­zio­ne che ne fac­cia­no do­man­da en­tro cin­que an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za; tra­scor­so que­sto ter­mi­ne, la li­cen­za di con­dur­re è ri­la­scia­ta sol­tan­to do­po un esa­me teo­ri­co sem­pli­fi­ca­to.

2 I con­du­cen­ti di ci­clo­mo­to­ri che com­pio­no i 14 an­ni do­po il 30 giu­gno 1977 e che non so­no ti­to­la­ri di una li­cen­za di con­dur­re di una ca­te­go­ria qual­sia­si de­vo­no es­se­re in pos­ses­so del­la li­cen­za di con­dur­re per ci­clo­mo­to­ri. Co­lo­ro che com­pio­no i 14 an­ni avan­ti il 1° lu­glio 1977 e che non pos­seg­go­no una li­cen­za di con­dur­re di una ca­te­go­ria qual­sia­si de­vo­no pro­cu­rar­si, en­tro il 1° gen­na­io 1980, la li­cen­za di con­dur­re per ci­clo­mo­to­ri che fi­no a quel­la da­ta sa­rà lo­ro ri­la­scia­ta sen­za esa­me. Tra­scor­so det­to ter­mi­ne, la li­cen­za di con­dur­re per ci­clo­mo­to­ri è ri­la­scia­ta con­for­me­men­te al­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

3 Re­sta­no va­le­vo­li i per­mes­si ri­la­scia­ti se­con­do l’at­tua­le di­rit­to a mae­stri con­du­cen­ti di scuo­le di gui­da o a mae­stri con­du­cen­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne per eser­ci­ta­re la lo­ro at­ti­vi­tà sen­za una li­cen­za per mae­stro con­du­cen­te.

4 Le tar­ghe mu­ni­te di un se­gno spe­cia­le, pre­vi­sto nell’ar­ti­co­lo 82 ca­po­ver­so 2 let­te­re b e c, so­no ri­la­scia­te a par­ti­re dal 1° lu­glio 1977. Le tar­ghe at­tua­li per vei­co­li da no­leg­gio, le tar­ghe pro­fes­sio­na­li e le tar­ghe di pro­va, de­vo­no es­se­re so­sti­tui­te con tar­ghe mu­ni­te di un se­gno spe­cia­le en­tro il ter­mi­ne di tre an­ni a par­ti­re dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

5 Le tar­ghe di for­ma­ti an­te­rio­ri de­vo­no es­se­re so­sti­tui­te quan­do l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te lo or­di­ni ai de­ten­to­ri.370

6 I ci­clo­mo­to­ri im­por­ta­ti o co­strui­ti in Sviz­ze­ra do­po il 1° gen­na­io 1978 de­vo­no es­se­re mu­ni­ti di una li­cen­za di cir­co­la­zio­ne e di tar­ghe con­for­mi al­la pre­sen­te or­di­nan­za.371 I ci­clo­mo­to­ri im­por­ta­ti pri­ma di ta­le da­ta so­no am­mes­si se­con­do le nor­me del di­rit­to pre­ce­den­te (eti­chet­ta, con­tras­se­gno tra­sfe­ri­bi­le dell’as­si­cu­ra­zio­ne) fi­no al 31 di­cem­bre 1983, a con­di­zio­ne che il de­ten­to­re pre­sen­ti la li­cen­za ri­la­scia­ta se­con­do il pre­ce­den­te di­rit­to o il ci­clo­mo­to­re mu­ni­to dell’eti­chet­ta; a par­ti­re dal 1° gen­na­io 1984, an­che que­sti ci­clo­mo­to­ri sa­ran­no im­ma­tri­co­la­ti sul­la ba­se un esa­me suc­ces­si­vo con­for­me al­la pre­sen­te or­di­nan­za. I Can­to­ni pos­so­no ap­pli­ca­re la pre­sen­te or­di­nan­za già avan­ti il 1° gen­na­io 1984 ai ci­clo­mo­to­ri am­mes­si se­con­do il pre­ce­den­te di­rit­to e con­te­sta­ti in oc­ca­sio­ne di esa­mi. Se un ci­clo­mo­to­re è sta­to am­mes­so se­con­do le nor­me del di­rit­to pre­ce­den­te in vir­tù di un cer­ti­fi­ca­to di con­trol­lo, que­st’ul­ti­mo dev’es­se­re sem­pre por­ta­to se­co.372

7 Se ra­gio­ni im­pel­len­ti lo esi­go­no, il DA­TEC può pro­ro­ga­re i ter­mi­ni fis­sa­ti dal­le pre­sen­ti di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie e se ne­ces­sa­rio ema­na­re nor­me tran­si­to­rie per al­tri ca­si.

8 Se nor­me in vi­go­re fi­no ad ora ri­man­go­no ap­pli­ca­bi­li in vir­tù del­le di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie, re­sta­no ap­pli­ca­bi­li an­che i prov­ve­di­men­ti e le pe­ne in vi­go­re si­no­ra.

369Nuo­vo te­sto del per. 2 giu­sta il n. III cpv. 3 dell’O del 15 apr. 1987, in vi­go­re dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

370Nuo­vo te­sto giu­sta il n. III cpv. 3 dell’O del 15 apr. 1987, in vi­go­re dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

371Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 17 ott. 1979, in vi­go­re dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

372Per. in­tro­dot­to dal n. I dell’O del 17 ott. 1979, in vi­go­re dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

Art. 151a Disposizioni transitorie relative alla modificazione del 19 giugno 1995 373  

1 I ti­to­la­ri di una li­cen­za di con­dur­re, ri­la­scia­ta se­con­do il di­rit­to in vi­go­re fi­no­ra, be­ne­fi­cia­no dei di­rit­ti in­tro­dot­ti dal­la pre­sen­te mo­di­fi­ca­zio­ne dell’or­di­nan­za, an­che sen­za iscri­zio­ne nel­la li­cen­za.

2 I con­du­cen­ti ti­to­la­ri sol­tan­to del­la li­cen­za di con­dur­re F pos­so­no chie­de­re all’au­to­ri­tà d’in­se­rir­vi un’iscri­zio­ne che li au­to­riz­zi a con­dur­re vei­co­li la cui ve­lo­ci­tà mas­si­ma non su­pe­ri i 45 km/h.

3 Le pre­scri­zio­ni at­tua­li pos­so­no con­ti­nua­re ad es­se­re ap­pli­ca­te per i vei­co­li a mo­to­re im­ma­tri­co­la­ti pri­ma del 1° ot­to­bre 1995 che, giu­sta il nuo­vo di­rit­to, so­no qua­li­fi­ca­ti co­me qua­dri­ci­cli leg­ge­ri a mo­to­re, qua­dri­ci­cli a mo­to­re o tri­ci­cli a mo­to­re.

373In­tro­dot­to dall’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 con­cer­nen­te le esi­gen­ze tec­ni­che per i vei­co­li stra­da­li, in vi­go­re dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).

Art. 151b Disposizioni transitorie alla modifica dell’11 aprile 2001 374  

1 I ti­to­la­ri del­la li­cen­za di con­dur­re del­la ca­te­go­ria B li­mi­ta­ta a vei­co­li pic­co­li, per le cor­se nel traf­fi­co in­ter­na­zio­na­le pos­so­no chie­de­re la can­cel­la­zio­ne del­la ru­bri­ca 05. La li­mi­ta­zio­ne de­ca­de nel traf­fi­co in­ter­no an­che sen­za can­cel­la­zio­ne.

2 Le tar­ghe con­tras­se­gna­te con la let­te­ra «V» de­vo­no es­se­re so­sti­tui­te en­tro un an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re dell’ar­ti­co­lo 82 ca­po­ver­so 2 mo­di­fi­ca­to da tar­ghe del­la se­rie or­di­na­ria. Su ri­chie­sta, il de­ten­to­re può chie­de­re la can­cel­la­zio­ne dell’iscri­zio­ne «vei­co­lo da no­leg­gio».

374 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vi­go­re dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

Art. 151c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2001 375  

1 La li­cen­za di con­dur­re del­la ca­te­go­ria D li­mi­ta­ta a un de­ter­mi­na­to per­cor­so in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 5 del di­rit­to pre­vi­gen­te dà al ti­to­la­re il di­rit­to di con­dur­re tor­pe­do­ni, nel­la stes­sa mi­su­ra che in pas­sa­to.

2 La li­mi­ta­zio­ne è sop­pres­sa se l’ido­nei­tà al­la gui­da sen­za li­mi­ta­zio­ni di tor­pe­do­ni è sta­bi­li­ta in un esa­me pra­ti­co di gui­da con un vei­co­lo per l’esa­me del­la ca­te­go­ria D (all. 12 n. V). A que­sto esa­me è am­mes­so chi ha con­dot­to un sif­fat­to vei­co­lo du­ran­te un an­no nel traf­fi­co re­gio­na­le di li­nea op­pu­re di­mo­stra di aver con­clu­so la for­ma­zio­ne mi­ni­ma se­con­do l’al­le­ga­to 10 nu­me­ro 2.376

375 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vi­go­re dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1821).

376 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vi­go­re dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Art. 151d Disposizioni transitorie alla modifica del 3 luglio 2002 377  

1 La por­ta­ta del­le au­to­riz­za­zio­ni ri­la­scia­te an­te­rior­men­te è man­te­nu­ta, tran­ne per i ti­to­la­ri del­la li­cen­za di con­dur­re del­la vec­chia ca­te­go­ria C per il tra­spor­to non pro­fes­sio­na­le di per­so­ne in tor­pe­do­ne.

2 È ri­la­scia­ta una nuo­va li­cen­za di con­dur­re:

a.
se so­no con­sta­ta­te mo­di­fi­che del­le cir­co­stan­ze ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 26;
b.
al­la sca­den­za del­la du­ra­ta del­la re­vo­ca, se è sta­to re­vo­ca­ta una li­cen­za di con­dur­re se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re.

3 Se con­tro il ti­to­la­re di una li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te o di una li­cen­za di con­dur­re se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re è de­ci­sa la re­vo­ca dell’au­to­riz­za­zio­ne a con­dur­re vei­co­li a mo­to­re di una ca­te­go­ria o sot­to­ca­te­go­ria se­con­do il nuo­vo di­rit­to, sen­za che in pa­ri tem­po sia sta­ta vie­ta­ta la gui­da di vei­co­li a mo­to­re di ca­te­go­rie spe­cia­li, l’au­to­riz­za­zio­ne a con­dur­re vei­co­li a mo­to­re del­la ca­te­go­ria spe­cia­le F ri­ma­ne va­li­da sol­tan­to per i vei­co­li a mo­to­re men­zio­na­ti nell’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 3.

4 Per il ri­la­scio del­la li­cen­za di con­dur­re a ti­to­la­ri del­la li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re si ap­pli­ca la pro­ce­du­ra se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re. I ti­to­la­ri di una li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te del­la vec­chia ca­te­go­ria A1 de­vo­no fre­quen­ta­re la for­ma­zio­ne pra­ti­ca di ba­se se­con­do l’ar­ti­co­lo 19.

5 I ti­to­la­ri di una li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te del­la vec­chia ca­te­go­ria A1 pos­so­no, con un per­mes­so dell’au­to­ri­tà d’am­mis­sio­ne:

a.
ese­gui­re cor­se di scuo­la di gui­da con mo­to­vei­co­li del­la ca­te­go­ria A con una po­ten­za del mo­to­re non su­pe­rio­re a 25 kW e un rap­por­to tra po­ten­za del mo­to­re e pe­so a vuo­to non su­pe­rio­re a 0,16 kW/kg;
b.
ese­gui­re cor­se di scuo­la di gui­da con mo­to­vei­co­li del­la ca­te­go­riaA con una po­ten­za del mo­to­re di ol­tre 25 kW o un rap­por­to tra po­ten­za del mo­to­re e pe­so a vuo­to su­pe­rio­re a 0,16 kW/kg se han­no già com­piu­to 25 an­ni d’età.

6 I vei­co­li adat­ti all’esa­me del­le ca­te­go­rie C, D e CE, che adem­pio­no i re­qui­si­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re, de­vo­no adem­pie­re i nuo­vi re­qui­si­ti en­tro il 1° gen­na­io 2006.

7...378

8 La vec­chia ca­te­go­ria C1 au­to­riz­za, do­po il ri­la­scio del­la nuo­va li­cen­za di con­dur­re, a con­dur­re vei­co­li a mo­to­re del­le nuo­ve sot­to­ca­te­go­rie C1 e C1E e au­to­vei­co­li adi­bi­ti ad abi­ta­zio­ne e au­to­vei­co­li del ser­vi­zio an­tin­cen­dio di ol­tre 7500 kg.

9 La vec­chia ca­te­go­ria D1 au­to­riz­za, do­po il ri­la­scio del­la nuo­va li­cen­za di con­dur­re, a con­dur­re vei­co­li a mo­to­re del­le nuo­ve sot­to­ca­te­go­rie C1, C1E, D1 e D1E non­ché al tra­spor­to pro­fes­sio­na­le di per­so­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 25. L’au­to­riz­za­zio­ne ri­la­scia­ta an­te­rior­men­te per la gui­da di vei­co­li fi­no a un pe­so to­ta­le di 3500 kg e con più di 16 po­sti a se­de­re ol­tre a quel­lo del con­du­cen­te è iscrit­ta a ti­to­lo di in­di­ca­zio­ne sup­ple­men­ta­re nel­la li­cen­za di con­dur­re ed è va­li­da sol­tan­to per il traf­fi­co in­ter­no.379

10 La vec­chia ca­te­go­ria D2 au­to­riz­za, do­po il ri­la­scio del­la nuo­va li­cen­za di con­dur­re, a con­dur­re vei­co­li a mo­to­re del­le nuo­ve sot­to­ca­te­go­rie D1 e D1E, li­mi­ta­ta al­la gui­da di fur­gon­ci­ni fi­no a 3500 kg per il tra­spor­to non pro­fes­sio­na­le di per­so­ne. La li­mi­ta­zio­ne ai fur­gon­ci­ni fi­no a 3500 kg non si ap­pli­ca ai ti­to­la­ri di una li­cen­za di con­dur­re del­la vec­chia ca­te­go­ria C1. La li­mi­ta­zio­ne vie­ne tol­ta con l’ot­te­ni­men­to del­la nuo­va ca­te­go­ria C1. L’ob­bli­go del­la vi­si­ta di con­trol­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a nu­me­ro 1 vi­ge sol­tan­to per ti­to­la­ri di una li­cen­za di con­dur­re del­la sot­to­ca­te­go­ria D1 non li­mi­ta­ta. L’au­to­riz­za­zio­ne ri­la­scia­ta an­te­rior­men­te per la gui­da di vei­co­li fi­no a un pe­so to­ta­le di 3500 kg e con più di 16 po­sti a se­de­re ol­tre a quel­lo del con­du­cen­te è iscrit­ta a ti­to­lo di in­di­ca­zio­ne sup­ple­men­ta­re nel­la li­cen­za di con­dur­re ed è va­li­da sol­tan­to per il traf­fi­co in­ter­no.380

11 La vec­chia ca­te­go­ria F au­to­riz­za, do­po il ri­la­scio di una nuo­va li­cen­za di con­dur­re, a con­dur­re vei­co­li a mo­to­re del­la nuo­va ca­te­go­ria spe­cia­le F non­ché del­la nuo­va sot­to­ca­te­go­ria A1, li­mi­ta­ta a mo­to­vei­co­li con una ve­lo­ci­tà mas­si­ma di 45 km/h.

12 L’ob­bli­go del­la vi­si­ta di con­trol­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b non si ap­pli­ca al­le per­so­ne già ti­to­la­ri di una li­cen­za di con­dur­re per ci­clo­mo­to­ri.

13 ...381

14 La vec­chia ca­te­go­ria C sen­za l’au­to­riz­za­zio­ne di trai­na­re ri­mor­chi del­la ca­te­go­ria E con vei­co­li a mo­to­re del­la ca­te­go­ria C (vec­chia ru­bri­ca 09), au­to­riz­za, do­po il ri­la­scio del­la nuo­va li­cen­za di con­dur­re, a con­dur­re le nuo­ve ca­te­go­rie BE e DE non­ché le nuo­ve sot­to­ca­te­go­rie C1E e D1E, qua­lo­ra sia sta­ta ri­la­scia­ta una li­cen­za di con­dur­re per il cor­ri­spon­den­te vei­co­lo trat­to­re.

377 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vi­go­re dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

378 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 18 dic. 2015, con ef­fet­to dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405).

379 Per. in­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vi­go­re dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

380 Per. in­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vi­go­re dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

381 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 26 set. 2003, con ef­fet­to dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Art. 151e Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 settembre 2003 382  

1 I mae­stri con­du­cen­ti che han­no ot­te­nu­to la li­cen­za di mae­stro con­du­cen­te del­la ca­te­go­ria I pri­ma del 1° apri­le 2003 pos­so­no for­ma­re can­di­da­ti al­la li­cen­za di con­dur­re del­la sot­to­ca­te­go­ria D1 uti­liz­zan­do vei­co­li con un pe­so to­ta­le fi­no al 3500 kg.

2 I mae­stri con­du­cen­ti che han­no ot­te­nu­to la li­cen­za di mae­stro con­du­cen­te del­la ca­te­go­ria IV pri­ma del 1° apri­le 2003 pos­so­no di­spen­sa­re la for­ma­zio­ne pra­ti­ca di ba­se ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 19 do­po aver se­gui­to il cor­so di per­fe­zio­na­men­to pre­scrit­to dall’USTRA.

382 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vi­go­re dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Art. 151f Disposizioni transitorie della modifica del 27 ottobre 2004 383  

1 La li­cen­za di con­dur­re non è ri­la­scia­ta in pro­va al­le per­so­ne che han­no pre­sen­ta­to la lo­ro do­man­da di una li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te del­la ca­te­go­ria A o B pri­ma del 1° di­cem­bre 2005 e che so­no na­te pri­ma del 1° di­cem­bre 1987.

2 Le au­to­ri­tà di am­mis­sio­ne ri­la­scia­no un’au­to­riz­za­zio­ne prov­vi­so­ria al­le im­pre­se che in­ten­do­no or­ga­niz­za­re cor­si di for­ma­zio­ne com­ple­men­ta­re, se fi­no a quel mo­men­to so­no sta­te at­ti­ve nel­la for­ma­zio­ne o nel per­fe­zio­na­men­to di con­du­cen­ti di vei­co­li a mo­to­re e ren­do­no at­ten­di­bi­le che adem­pio­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 27e. L’au­to­riz­za­zio­ne prov­vi­so­ria è va­li­da si­no all’am­mis­sio­ne or­di­na­ria in qua­li­tà di or­ga­niz­za­to­re dei cor­si, ma al mas­si­mo per due an­ni. A par­ti­re dal 1° di­cem­bre 2007 non pos­so­no più es­se­re ri­la­scia­te au­to­riz­za­zio­ni prov­vi­so­rie.

383 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vi­go­re dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Art. 151g Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 febbraio 2005 384  

I mae­stri con­du­cen­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne de­vo­no an­nun­ciar­si all’au­to­ri­tà di im­ma­tri­co­la­zio­ne del lo­ro Can­to­ne di do­mi­ci­lio en­tro e non ol­tre il 30 giu­gno 2005 pre­sen­tan­do la li­cen­za per mae­stro con­du­cen­te del­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

384 In­tro­dot­to dall’all. n. II 4 dell’O del 23 feb. 2005 con­cer­nen­te i vei­co­li del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e i lo­ro con­du­cen­ti, in vi­go­re dal 1° mar. 2005 (RU 20051167).

Art. 151h Disposizioni transitorie della modifica del 28 marzo 2007 385  

1 Le per­so­ne che non han­no an­co­ra com­piu­to i 18 an­ni d’età e che han­no fat­to do­man­da per ot­te­ne­re una li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te per i vei­co­li del­la ca­te­go­ria spe­cia­le F pri­ma del 1° gen­na­io 2008 o che a que­sta da­ta so­no ti­to­la­ri del­la li­cen­za di con­dur­re per i vei­co­li del­la ca­te­go­ria spe­cia­le F, in de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 6 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b nu­me­ro 2 pos­so­no con­dur­re tut­ti i vei­co­li del­la ca­te­go­ria spe­cia­le F già pri­ma di aver com­piu­to 18 an­ni.

2 In ca­so di ri­la­scio del­la li­cen­za di con­dur­re per vei­co­li del­la ca­te­go­ria spe­cia­le F a per­so­ne che han­no ot­te­nu­to la li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te ai sen­si del ca­po­ver­so 1, le au­to­ri­tà in­ca­ri­ca­te del ri­la­scio del­le li­cen­ze con­fer­ma­no per iscrit­to che il ti­to­la­re è au­to­riz­za­to a gui­da­re tut­ti i vei­co­li del­la ca­te­go­ria spe­cia­le F an­che pri­ma del com­pi­men­to dei 18 an­ni.

385 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2183). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

Art. 151i Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2012 386  

Le tar­ghe del­le mo­to­leg­ge­re e dei qua­dri­ci­cli leg­ge­ri a mo­to­re non­ché le tar­ghe dei ri­spet­ti­vi ri­mor­chi pos­so­no es­se­re ri­la­scia­te nel for­ma­to pre­vi­sto dal di­rit­to pre­vi­gen­te (lun­ghez­za 18 cm e al­tez­za 14 cm) fi­no al 31 di­cem­bre 2017. Le tar­ghe at­tual­men­te esi­sten­ti pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re uti­liz­za­te a tem­po in­de­ter­mi­na­to.

386 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).

Art. 151j Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2015 387  

1 Al­le per­so­ne che pre­sen­ta­no per la pri­ma vol­ta una do­man­da per una li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te, una li­cen­za di con­dur­re o un per­mes­so per il tra­spor­to pro­fes­sio­na­le di per­so­ne e che non sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti me­di­ci mi­ni­mi pre­vi­sti dal nuo­vo di­rit­to, l’au­to­ri­tà can­to­na­le può ri­la­scia­re una li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te, una li­cen­za di con­dur­re o un per­mes­so per il tra­spor­to pro­fes­sio­na­le di per­so­ne se so­no sod­di­sfat­ti i re­qui­si­ti me­di­ci mi­ni­mi pre­vi­sti dal di­rit­to pre­vi­gen­te e la do­man­da è sta­ta pre­sen­ta­ta pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te mo­di­fi­ca di or­di­nan­za.

2 L’au­to­ri­tà can­to­na­le può de­ci­de­re di non re­vo­ca­re la li­cen­za di con­dur­re se­con­do l’ar­ti­co­lo 16d ca­po­ver­so 1 let­te­ra a LC­Str al­le per­so­ne che non sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti me­di­ci mi­ni­mi pre­vi­sti dal nuo­vo di­rit­to se ta­li per­so­ne sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti me­di­ci mi­ni­mi pre­vi­sti dal di­rit­to pre­vi­gen­te e non han­no com­mes­so in­fra­zio­ni al­le nor­me del­la cir­co­la­zio­ne stra­da­le ri­con­du­ci­bi­li al­la non con­for­mi­tà con i nuo­vi re­qui­si­ti mi­ni­mi.

3 Ai ti­to­la­ri di un per­mes­so per il tra­spor­to pro­fes­sio­na­le di per­so­ne o di una li­cen­za di con­dur­re se­con­do i grup­pi me­di­ci del di­rit­to pre­vi­gen­te che sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti me­di­ci mi­ni­mi pre­vi­sti dal di­rit­to pre­vi­gen­te ma non quel­li del nuo­vo di­rit­to, l’au­to­ri­tà can­to­na­le può:

a.
ri­la­scia­re per­mes­si o li­cen­ze di con­dur­re per al­tre ca­te­go­rie del­lo stes­so grup­po me­di­co o di un grup­po di li­vel­lo in­fe­rio­re tra quel­li del di­rit­to pre­vi­gen­te;
b.
ri­la­scia­re per­mes­si o li­cen­ze di con­dur­re per al­tre ca­te­go­rie di un grup­po me­di­co di li­vel­lo su­pe­rio­re tra quel­li del di­rit­to pre­vi­gen­te, se la do­man­da è sta­ta pre­sen­ta­ta pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te mo­di­fi­ca di or­di­nan­za.

4 Le pe­ri­zie me­di­che e psi­co­lo­gi­che se­con­do il di­rit­to pre­vi­gen­te de­vo­no es­se­re ri­co­no­sciu­te da tut­ti i Can­to­ni en­tro il 31 di­cem­bre 2018 se, in con­for­mi­tà con l’ar­ti­co­lo 11c ca­po­ver­so 3 del di­rit­to pre­vi­gen­te, so­no re­dat­te da un sog­get­to de­si­gna­to dall’au­to­ri­tà can­to­na­le e non ri­sal­go­no a più di un an­no pri­ma.

5 I mo­du­li 4–6 dei cor­si di ag­gior­na­men­to in me­di­ci­na del traf­fi­co del­la SS­ML fre­quen­ta­ti dal 1° lu­glio 2010 so­no va­li­di per il ri­co­no­sci­men­to di cui all’ar­ti­co­lo 5b.

6 I me­di­ci di li­vel­lo 1 pos­so­no con­ti­nua­re a ef­fet­tua­re gli esa­mi di cui all’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b fi­no al 31 di­cem­bre 2017 se­con­do il di­rit­to pre­vi­gen­te sen­za ri­co­no­sci­men­to dell’au­to­ri­tà can­to­na­le di cui all’ar­ti­co­lo 5abis ca­po­ver­so 1 let­te­ra a.

7 Fi­no al 31 di­cem­bre 2019, le au­to­ri­tà can­to­na­li pos­so­no in­ca­ri­ca­re di ef­fet­tua­re esa­mi me­di­ci di ido­nei­tà al­la gui­da di com­pe­ten­za di un me­di­co di cui all’ar­ti­co­lo 5abis ca­po­ver­so 1 an­che per­so­ne pri­ve dell’ap­po­si­to ri­co­no­sci­men­to o ri­co­no­sce­re i ri­sul­ta­ti del re­la­ti­vo esa­me, se:

a.
la per­so­na in­ca­ri­ca­ta ha ese­gui­to fi­no­ra ta­li esa­mi; e
b.
la per­so­na da esa­mi­na­re ha do­vu­to at­ten­de­re ec­ces­si­va­men­te a lun­go l’ese­cu­zio­ne dell’esa­me a cau­sa del­la man­can­za di per­so­na­le me­di­co in pos­ses­so di ap­po­si­to ri­co­no­sci­men­to.

8 I ri­sul­ta­ti di esa­mi ef­fet­tua­ti in vir­tù del ca­po­ver­so 7 da me­di­ci pri­vi di ri­co­no­sci­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 5abisca­po­ver­so 1 non de­vo­no es­se­re ri­co­no­sciu­ti da au­to­ri­tà can­to­na­li di­ver­se da quel­la del Can­to­ne di do­mi­ci­lio del ti­to­la­re del­la li­cen­za di con­dur­re.

387 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

Art. 151k Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 dicembre 2015 388  

1 Una li­cen­za di con­dur­re ri­la­scia­ta pri­ma del 1° apri­le 2003 per la gui­da di mo­to­vei­co­li del­la ca­te­go­ria A1 au­to­riz­za, do­po il ri­la­scio del­la nuo­va li­cen­za di con­dur­re, a con­dur­re mo­to­vei­co­li del­la nuo­va ca­te­go­ria A con po­ten­za del mo­to­re non su­pe­rio­re a 35 kW e un rap­por­to tra po­ten­za del mo­to­re e pe­so a vuo­to non su­pe­rio­re a 0,20 kW/kg. Que­sta li­mi­ta­zio­ne vie­ne abro­ga­ta su ri­chie­sta del ti­to­la­re del­la li­cen­za se que­sti ha su­pe­ra­to l’esa­me pra­ti­co di con­du­cen­te con un mo­to­vei­co­lo con­for­me ai re­qui­si­ti pre­vi­sti per i vei­co­li per gli esa­mi del­la ca­te­go­ria A. L’au­to­ri­tà di am­mis­sio­ne ri­la­scia la cor­ri­spon­den­te li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te.

2 I ti­to­la­ri del­la li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te o del­la li­cen­za di con­dur­re del­la ca­te­go­ria A li­mi­ta­ta a 25 kW so­no au­to­riz­za­ti al­la gui­da di mo­to­vei­co­li con po­ten­za del mo­to­re com­pre­sa tra 25 e 35 kW e un rap­por­to tra po­ten­za del mo­to­re e pe­so a vuo­to com­pre­so tra 0,16 e 0,20 kW/kg. Chi in­ten­de gui­da­re ta­li vei­co­li de­ve ri­chie­de­re all’au­to­ri­tà di am­mis­sio­ne l’iscri­zio­ne del­la cor­ri­spon­den­te au­to­riz­za­zio­ne nel­la li­cen­za di con­dur­re.

3 I ti­to­la­ri del­la li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te del­la ca­te­go­ria A li­mi­ta­ta a 25 kW ot­ten­go­no, do­po aver su­pe­ra­to l’esa­me di con­du­cen­te, la ca­te­go­ria A li­mi­ta­ta a mo­to­vei­co­li con po­ten­za del mo­to­re di non ol­tre 35 kW e un rap­por­to tra po­ten­za del mo­to­re e pe­so a vuo­to di non ol­tre 0,20 kW/kg.

4 Per l’abro­ga­zio­ne del­la li­mi­ta­zio­ne del­la po­ten­za di cui all’ar­ti­co­lo 24 ca­po­ver­so 5 è com­pu­ta­ta l’in­te­ra du­ra­ta del pos­ses­so del­la ca­te­go­ria A li­mi­ta­ta a 25 kW.

5 I ti­to­la­ri del­la li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te del­la ca­te­go­ria A li­mi­ta­ta a 25 kW de­vo­no svol­ge­re l’esa­me pra­ti­co con un mo­to­vei­co­lo che sod­di­sfi i re­qui­si­ti an­te­rio­ri per i vei­co­li per gli esa­mi.

388 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vi­go­re dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405).

Art. 151l Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2018 389  

1 Chi il 31 di­cem­bre 2020 è ti­to­la­re del­la li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te del­la ca­te­go­ria B e non ha an­co­ra com­piu­to 20 an­ni è am­mes­so all’esa­me pra­ti­co di con­du­cen­te an­che se pos­sie­de det­ta li­cen­za da me­no di un an­no.

1bis Chi com­pie i 18 an­ni nel 2021 e ot­tie­ne nel­lo stes­so an­no la li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te del­la ca­te­go­ria B è am­mes­so all’esa­me pra­ti­co a par­ti­re dal com­pi­men­to dei 18 an­ni, an­che se pos­sie­de det­ta li­cen­za da me­no di un an­no.390

2 Chi il 31 di­cem­bre 2019 è ti­to­la­re di una li­cen­za di con­dur­re in pro­va de­ve se­gui­re sol­tan­to un gior­no di for­ma­zio­ne com­ple­men­ta­re. L’ar­ti­co­lo 27cnon è ap­pli­ca­bi­le.

3 A chi ha con­se­gui­to pri­ma del 1° gen­na­io 2021 la li­cen­za di con­dur­re di ca­te­go­ria A li­mi­ta­ta a una po­ten­za del mo­to­re di 35 kW e un rap­por­to tra que­sta e il pe­so a vuo­to non su­pe­rio­re a 0,20 kW/kg, con­ti­nua ad ap­pli­car­si l’ar­ti­co­lo 24 ca­po­ver­so 5 del di­rit­to pre­vi­gen­te.

4 Le per­so­ne che han­no ot­te­nu­to la li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te del­la sot­to­ca­te­go­ria A1 pri­ma del 1° gen­na­io 2021 e han­no svol­to la for­ma­zio­ne pra­ti­ca di ba­se del­la du­ra­ta di ot­to ore con­for­me­men­te al di­rit­to pre­vi­gen­te so­no am­mes­se all’esa­me pra­ti­co di con­du­cen­te. Se già ti­to­la­ri di una li­cen­za di con­dur­re del­la ca­te­go­ria B o del­la sot­to­ca­te­go­ria B1, ta­li per­so­ne ot­ten­go­no la li­cen­za di con­dur­re sen­za do­ver su­pe­ra­re l’esa­me pra­ti­co di con­du­cen­te.

5 Al­le per­so­ne la cui li­cen­za di con­dur­re è li­mi­ta­ta al­la gui­da di vei­co­li prov­vi­sti di di­spo­si­ti­vi che age­vo­la­no il cam­bio di mar­cia o a tra­zio­ne elet­tri­ca la li­mi­ta­zio­ne è sop­pres­sa, su ri­chie­sta, se non vi so­no ca­ren­ze nell’ido­nei­tà al­la gui­da.

6 I ti­to­la­ri di una li­cen­za di con­dur­re car­ta­cea de­vo­no so­sti­tuir­la en­tro il 31 gen­na­io 2024 con un do­cu­men­to in for­ma­to car­ta di cre­di­to. Co­me da­ta di ri­la­scio del nuo­vo do­cu­men­to va ri­por­ta­ta la da­ta del gior­no in cui l’au­to­ri­tà can­to­na­le ha pro­ce­du­to al­la so­sti­tu­zio­ne. Tra­scor­so il sud­det­to ter­mi­ne, i do­cu­men­ti car­ta­cei per­do­no la lo­ro va­li­di­tà co­me at­te­sta­to del­le au­to­riz­za­zio­ni a con­dur­re.

389 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, cpv. 5 e 6in vi­go­re dal 1° feb. 2019, cpv. 2 in vi­go­re dal 1° gen. 2020, cpv. 1, 3e 4in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

390 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 lug. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2019 2143).

Art. 151m Valutazione delle modifiche del 14 dicembre 2018 relative all’età minima per l’ottenimento di determinate licenze per allievo conducente 391  

1 En­tro tre an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­le di­spo­si­zio­ni re­la­ti­ve all’età mi­ni­ma di 17 an­ni per l’ot­te­ni­men­to del­la li­cen­za per al­lie­vo con­du­cen­te del­la ca­te­go­ria B o BE (art. 6 cpv. 1 lett. cbis, 22 cpv. 1bis e all. 12 n. I lett. b), il DA­TEC ne va­lu­ta gli ef­fet­ti.

2 Es­so pub­bli­ca i ri­sul­ta­ti del­la va­lu­ta­zio­ne e pre­sen­ta al Con­si­glio fe­de­ra­le una pro­po­sta cir­ca il se­gui­to da da­re.

391 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

Art. 151n Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021 392  

Chi, in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 151d ca­po­ver­si 9 e 10, è au­to­riz­za­to a con­dur­re vei­co­li con pe­so to­ta­le su­pe­rio­re a 3500 kg e più di 16 po­sti a se­de­re, esclu­so quel­lo del con­du­cen­te, può con­dur­re au­to­bus con pe­so to­ta­le su­pe­rio­re a 3500 kg ma non ol­tre 425 kg, se a emis­sio­ni ze­ro (art. 9a cpv. 2 OETV393) e il su­pe­ra­men­to dei 3500 kg è do­vu­to uni­ca­men­te al pe­so ag­giun­ti­vo del si­ste­ma di pro­pul­sio­ne a emis­sio­ni ze­ro.

392 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vi­go­re dal 1° apr. 2022 (RU 2022 15).

393 RS 741.41

Art. 152 Modifica del diritto vigente  

...394

394 Le mod. pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te al­la RU 1976 2423.

Art. 153 Abrogazione di disposizioni attuali  

Tut­te le di­spo­si­zio­ni con­tra­rie al­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no abro­ga­te al­la da­ta del­la sua en­tra­ta in vi­go­re, in par­ti­co­la­re:

a.
De­cre­to del Con­si­glio fe­de­ra­le del 10 mag­gio 1957395 con­cer­nen­te la cir­co­la­zio­ne in­ter­na­zio­na­le de­gli au­to­vei­co­li;
b.
De­cre­to del Con­si­glio fe­de­ra­le del 21 ot­to­bre 1960396 con­cer­nen­te i con­trol­li del­la cir­co­la­zio­ne stra­da­le;
c.
De­cre­to del Con­si­glio fe­de­ra­le del 3 di­cem­bre 1965397 con­cer­nen­te i re­qui­si­ti ai qua­li de­vo­no sod­di­sfa­re i vei­co­li ado­pe­ra­ti per le scuo­le di gui­da e per gli esa­mi di gui­da;
d.
De­cre­to del Con­si­glio fe­de­ra­le del 28 gen­na­io 1966398 con­cer­nen­te i vei­co­li a mo­to­re e i con­du­cen­ti pro­ve­nien­ti dall’este­ro;
e.
De­cre­to del Con­si­glio fe­de­ra­le del 10 gen­na­io 1967399 con­cer­nen­te le li­cen­ze per al­lie­vo con­du­cen­te per gli ap­pren­di­sti con­du­cen­ti di au­to­car­ri;
f.
De­cre­to del Con­si­glio fe­de­ra­le del 10 no­vem­bre 1967400 con­cer­nen­te la for­ma del­le li­cen­ze per i vei­co­li a mo­to­re e per i lo­ro con­du­cen­ti;
g.
De­cre­to del Con­si­glio fe­de­ra­le del 14 feb­bra­io 1968401 con­cer­nen­te l’ac­cer­ta­men­to dell’ebrie­tà de­gli uten­ti del­la stra­da;
h.
De­cre­to del Con­si­glio fe­de­ra­le del 22 gen­na­io 1969402 con­cer­nen­te le tar­ghe per i vei­co­li a mo­to­re dei be­ne­fi­cia­ri di pri­vi­le­gi o im­mu­ni­tà di­plo­ma­ti­che o con­so­la­ri;
i.
De­cre­to del Con­si­glio fe­de­ra­le del 2 lu­glio 1969403 con­cer­nen­te i mae­stri con­du­cen­ti e le scuo­le di gui­da;
k.
De­cre­to del Con­si­glio fe­de­ra­le del 27 ago­sto 1969404 con­cer­nen­te le di­spo­si­zio­ni am­mi­ni­stra­ti­ve per l’ese­cu­zio­ne del­la leg­ge fe­de­ra­le sul­la cir­co­la­zio­ne stra­da­le;
l.
De­cre­to del Con­si­glio fe­de­ra­le del 28 apri­le 1971405 con­cer­nen­te i re­qui­si­ti me­di­ci mi­ni­mi per i con­du­cen­ti di vei­co­li e l’esa­me me­di­co;
m.
Ar­ti­co­lo 20 dell’or­di­nan­za del 6 lu­glio 1951406 sul­le fi­lo­vie.
Art. 154 Entrata in vigore  

1 L’ar­ti­co­lo 19 non si ap­pli­ca ai con­du­cen­ti che si so­no an­nun­cia­ti per l’esa­me di con­du­cen­te avan­ti il 1° mar­zo 1977.

2 La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 1977.

Disposizioni finali della modifica del 15 aprile 1987 407

1 I Cantoni mettono a disposizione le targhe munite di un rivestimento riflettente al più tardi a partire dal 1° gennaio 1988.

2 Le targhe per l’immatricolazione provvisoria che scadranno nel 1988 possono essere rilasciate conformemente alle prescrizioni attuali.

Disposizioni finali della modifica del 13 febbraio 1991 408

1 Le persone che hanno l’età minima richiesta e presentano innanzi il 1° gennaio 1993 una domanda di licenza per allievo conducente delle categorie A, A1, A2, B, C, C1 o D2 non sono tenute a seguire il corso di teoria della circolazione conformemente all’articolo 17a o la formazione pratica di base conformemente all’articolo 17b.

2 Fatta salva la cifra 3, le licenze per maestro conducente rilasciate innanzi il 1° gennaio 1992 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida come finora se, nell’ambito del loro perfezionamento professionale, hanno seguito entro il 31 dicembre 1992 un corso sull’insegnamento della teoria della circolazione. L’attestato di partecipazione al corso deve essere inoltrato all’autorità cantonale competente. Se il corso non è stato frequentato entro i termini, l’autorizzazione scade il 31 dicembre 1992 e la licenza per maestro conducente è revocata.

3 Le licenze per maestro conducente della categoria I rilasciate innanzi il 1° giugno 1991 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida di motoveicoli e a rilasciare i certificati conformemente all’articolo 17b se sono titolari della licenza di condurre della categoria A e si sono perfezionati al fine di poter impartire lezioni ai motociclisti.

4 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformemente al nuovo allegato 10 possono essere rilasciate dal momento dell’entrata in vigore della presente modificazione; devono però esserlo a contare dal 1° gennaio 1992.

5 I titolari di licenze di condurre rilasciate secondo le prescrizioni previgenti possono far valere i diritti introdotti con la presente modificazione senza cambiare la licenza.

6 I veicoli per gli esami di guida delle categorie C e C + E rispondenti alle esigenze del diritto previgente possono essere utilizzati sino al 31 dicembre 1995; tuttavia il peso effettivo della combinazione di veicoli utilizzata per l’esame di guida della categoria C + E non deve essere inferiore a 15 t.

Disposizioni finali della modifica del 13 novembre 1991 409

1 Sono iscritte nel registro dei provvedimenti amministrativi (ADMAS) presso l’USTRA le ammonizioni pronunciate a contare dal 1° gennaio 1993. Le autorità giudiziarie nelle procedure per reati perpetrati in materia di circolazione stradale e le autorità amministrative federali e cantonali competenti per rilasciare e revocare le licenze di circolazione possono, nei singoli casi, chiedere all’autorità competente in materia di circolazione stradale del domicilio attuale o precedente del conducente di comunicare loro le ammonizioni antecedentemente pronunciate, per consentire la valutazione dei precedenti di un conducente.

2 Le iscrizioni fatte secondo il diritto vigente nei registri cantonali in merito a condanne per reati in materia di circolazione stradale devono essere radiate entro il 1° gennaio 1997. Anche prima di questa data non possono più essere annunciate alle autorità giudiziarie simili iscrizioni e le autorità competenti in materia di circolazione stradale non possono tenerne conto se sono intercorsi più di cinque anni tra l’infrazione attuale e quella precedente.

Disposizione finale della modifica del 7 marzo 1994 410

I Cantoni possono utilizzare ancora per due anni i formulari per permessi speciali allestiti conformemente al diritto vigente.

Allegato 1 411

411Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). La correzione del 4 giu. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 1645).

(art. 7, 9, 34 e 65 cpv. 2 lett. d)

Requisiti medici minimi

1° gruppo

2° gruppo

a.
Licenza di condurre delle categorie A e B
b.
Licenza di condurre delle sottocategorie A1 e B1
c.
Licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M
a.
Licenza di condurre delle categorie C e D
b.
Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1
c.
Permesso per il trasporto professionale di persone
d.
Esperti della circolazione

1Vista

1.1 Acuità visiva

occhio più sano: 0,5 / occhio meno sano: 0,2

(misurati separatamente)

Visione monoculare (inclusa un’acuità visiva

dell’occhio meno sano < 0,2): 0,6

occhio più sano: 0,8 / occhio meno sano: 0,5

(misurati separatamente)

1.2 Campo visivo

Visione binoculare: campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 50 gradi. Estensione verso l’alto e verso il basso di almeno 20 gradi. Il campo visivo centrale deve essere normale fino a 20 gradi.

Visione monoculare: campo visivo normale se la motilità oculare è normale.

Campo visivo orizzontale di almeno 140 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 70 gradi. Estensione verso l’alto e verso il basso di almeno 30 gradi. Il campo visivo centrale di ogni occhio deve essere normale fino a 30 gradi.

1.3 Diplopia

Nessuna limitazione legata alla diplopia.

Motilità oculare normale (nessuna diplopia)

1.4 Acuità visiva crepuscolare e sensibilità all’abbagliamento

Nessuna riduzione importante dell’acuità visiva crepuscolare. Nessun aumento importante della sensibilità all’abbagliamento.

2Udito

Voce di conversazione a 3 m per ogni orecchio. In caso di sordità da un orecchio: 6 m. Nessuna malattia grave dell’orecchio interno o medio.

3Alcol, stupefacenti e medicamenti psicotropi

Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida.

Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida. Nessuna terapia sostitutiva.

4Disturbi psichici

Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida.

Nessun sintomo maniacale o di depressione grave.

Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale.

Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettiva.

Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali.

Nessun sintomo maniacale o di depressione grave.

Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale.

Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettiva.

Nessun disturbo affettivo o schizofrenico di rilievo, con recidive o a progressione fasica.

5Disturbi cerebrali di origine organica

Nessuna malattia o disturbo psichico di origine organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l’orientamento, la memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Nessun sintomo maniacale o di depressione grave. Nessun disturbo del comportamento avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida.

Nessuna malattia che alteri la capacità cerebrale. Nessun disturbo psichico di origine organica.

6Malattie neurologiche

Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore. Nessun disturbo o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell’equilibrio.

Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico. Nessun disturbo o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell’equilibrio.

7Malattie cardiache e circolatorie

Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell’irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell’efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in un peggioramento dello stato di salute generale permanente o parossistico.

Nessuna anomalia rilevante della pressione arteriosa.

Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell’irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell’efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in altre menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche.

Nessun disturbo significativo del ritmo cardiaco. Test da sforzo normale in presenza di una malattia cardiaca.

Nessuna anomalia della pressione arteriosa che non possa essere normalizzata mediante trattamento.

8Malattie metaboliche

In presenza di diabete mellito, il tasso di glicemia nel sangue deve essere costante e non indicare ipoglicemia né iperglicemia aventi ripercussioni sulla guida.

Nessun’altra malattia metabolica avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.

In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un’ipoglicemia, quale effetto collaterale di una terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene meno l’idoneità alla guida per la categoria D o la sottocategoria D1.

Per la categoria C o la sottocategoria C1, per il permesso per il trasporto professionale di persone e per gli esperti della circolazione l’idoneità alla guida può sussistere in condizioni particolarmente favorevoli.

Nessun’altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l’efficienza nella guida.

9Malattie degli organi respiratori e addominali

Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun’altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.

Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun’altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l’efficienza nella guida.

10Malattie della colonna vertebrale e dell’apparato locomotore

Nessuna malformazione, malattia, paralisi, nessuna conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore e non sufficientemente correggibile mediante appositi ausili.

Allegato 1 bis412

412 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2599). Aggiornato dal n. II dell’O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2809).

(art. 5b cpv. 1 lett. b)

Requisiti per i medici di livello 1

I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età (art. 27 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti conoscenze e competenze:

a.
conoscenza e comprensione delle basi giuridiche pertinenti ai fini delle predette visite di controllo (LCStr, OCCS413, ONC414, OAC, disposizioni d’esecuzione cantonali);
b.
conoscenza delle procedure amministrative tra l’autorità cantonale e il medico preposto;
c.
conoscenza delle indicazioni concernenti gli accertamenti medici di idoneità alla guida, gli esami supplementari e le corse di controllo accompagnate da un medico nonché della relativa procedura;
d.
conoscenza della procedura relativa all’esecuzione della visita;
e.
capacità di valutare l’idoneità alla guida in base ai requisiti medici minimi (allegato 1) nei singoli gruppi diagnostici e rilevamento di un’assunzione di sostanze problematiche;
f.
conoscenza delle limitazioni e malattie con ripercussioni sulla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età e capacità di valutare l’idoneità alla guida, in particolare in presenza di deficit cognitivi;
g.
conoscenza delle diverse direttive mediche delle associazioni professionali (ad es. Direttive concernenti l’idoneità alla guida in presenza di diabete mellito della Società Svizzera di Endocrinologia e di Diabetologia) e capacità di applicarle;
h.
conoscenza delle condizioni che l’autorità cantonale può imporre;
i.
capacità di trasmettere correttamente le informazioni alle autorità cantonali (allegato 3 OAC).

Allegato 2 415

415 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

(art. 5i e 27 cpv. 4)

Risultato dell’esame medico

Categorie A o B, sottocategorie A1 o B1, categorie speciali F, G o M

(copia per il medico)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

NPA/Domicilio:

Indirizzo:

A. Anamnesi

malattie e conseguenze di un infortunio con ripercussioni sull’idoneità medica alla guida, assunzione di medicamenti, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna

B. Risultato dell’esame

1
Stato generale di salute / impressione generale:
2
Vista
Da lontano:
A destra: non corr.: corr.:
A sinistra: non corr.: corr.:
Visione monoculare:
Diplopia:
Reazione alla luce:
Motilità:
Campo visivo:
3
Pelle
Siti di iniezione:
Anomalie del setto nasale:
Macchie epatiche:
Altre anomalie:
4
Psiche
Umore:
Stato di eccitazione:
Attenzione:
Concentrazione:
Memoria:
Deficit cognitivi:
Indizi di demenza iniziale:
Altre anomalie:
5
Sistema nervoso
Motricità (coordinazione, test di Romberg, riflessi):
Sensibilità (senso della vibrazione e senso della posizione):
Camminata lungo una linea:
Segni vegetativi/tremore:
6
Sistema cardiovascolare
Polso:
Pressione arteriosa: Eventuale valore diastolico:
Polsi periferici:
Auscultazione / area cardiaca:
Vene:
Segni di insufficienza:
7
Organi respiratori
Torace:
Vie respiratorie superiori:
Auscultazione:
Percussione:
8
Organi addominali
Dimensioni del fegato:
Altre anomalie:
9
Apparato locomotore
Alterazioni:
Paralisi:
Conseguenze di infortuni:
Limitazioni funzionali e locomotorie (in particolare giramenti di testa):
10
Altre anomalie

Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (ad es. marcatori dell’abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l’individuazione di deficit cerebrali (ad es. Trail Making Test A e B/Mini Mental Status Test, test dell’orologio):

Valutazione, diagnosi:

Data dell’esame:

Timbro e firma del medico:

Allegato 2a 416

416 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

(art. 5i e 27 cpv. 4)

Risultato dell’esame medico

Categorie C o D, sottocategorie C1 o D1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione

(copia per il medico)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

NPA/Domicilio:

Indirizzo:

A. Anamnesi

malattie e conseguenze di un infortunio con ripercussioni sull’idoneità medica alla guida, assunzione di medicamenti, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna

B. Risultato dell’esame

1
Stato generale di salute / impressione generale:
2
Vista
Da lontano:
A destra: non corr.: corr.:
A sinistra: non corr.: corr.:
Visione monoculare:
Diplopia:
Reazione alla luce:
Motilità:
Campo visivo:
3
Udito
Voce di conversazione: ...... metri (a destra / a sinistra)
Voce sussurrata: ...... metri (a destra / a sinistra)
Malattie dell’orecchio interno o medio:
4
Pelle
Siti di iniezione:
Anomalie del setto nasale:
Macchie epatiche:
Altre anomalie:
5
Psiche
Umore:
Stato di eccitazione:
Attenzione:
Concentrazione:
Memoria:
Deficit cognitivi:
Indizi di demenza iniziale:
Altre anomalie:
6
Sistema nervoso
Motricità (coordinazione, test di Romberg, riflessi):
Sensibilità (senso della vibrazione e senso della posizione):
Camminata lungo una linea:
Segni vegetativi/tremore:
7
Sistema cardiovascolare
Polso:
Pressione arteriosa: Eventuale valore diastolico:
Polsi periferici:
Auscultazione / area cardiaca:
Vene:
Segni di insufficienza:
8
Organi respiratori
Torace:
Vie respiratorie superiori:
Auscultazione:
Percussione:
9
Organi addominali
Dimensioni del fegato:
Altre anomalie:
10
Apparato locomotore
Alterazioni:
Paralisi:
Conseguenze di infortuni:
Limitazioni funzionali e locomotorie:
11
Altre anomalie:

Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (ad es. marcatori dell’abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l’individuazione di deficit cerebrali (ad es. Trail Making Test A e B/Mini Mental Status Test, test dell’orologio):

Valutazione, diagnosi:

Data dell’esame:

Timbro e firma del medico:

Allegato 3 417

417 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

(art. 5i)

Risultato dell’esame medico di idoneità alla guida

(notifica all’autorità cantonale)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

NPA/Domicilio:

Indirizzo:

1
Risultati
1.1
Acuità visiva:
A destra: non corr.: corr.:
A sinistra: non corr.: corr.:
1.2
Non sussistono malattie o condizioni aventi ripercussioni sull’idoneità medica alla guida, quali ad esempio:
limitazioni del campo visivo
malattia progressiva degli occhi
abuso di o dipendenza da alcol, stupefacenti o medicamenti
epilessia o altre malattie neurologiche
diabete
disturbi dello stato di coscienza
malattie psichiche
sincopi
sonnolenza
sviluppo di demenza
deficit cognitivi
Sussistono le seguenti malattie o condizioni aventi ripercussioni sull’idoneità medica alla guida:
2
Conclusioni
2.1
I requisiti medici minimi (allegato 1 OAC)

del 1° gruppo medico

(A, A1, B, B1, F, G, M) sono:

del 2° gruppo medico

(D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione) sono:

soddisfatti

soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3)

non soddisfatti

Breve motivazione:

soddisfatti

soddisfatti soltanto alle

condizioni sottostanti (n. 3)

non soddisfatti

Breve motivazione:

2.2
Risultato non chiaro: la valutazione definitiva dovrà essere effettuata da un medico riconosciuto di livello 3 o 4
Sussistono seri dubbi circa l’idoneità alla guida, per cui sarebbe bene evitare di guidare fino a ulteriore accertamento
3
Condizioni

3.1

Indossare un ausilio visivo per:

il 1° gruppo medico

il 2° gruppo medico

3.2

Visita di controllo periodica presso:

medico di livello 1

medico specialista in

Comunicazione del risultato della visita di controllo all’autorità cantonale tra ...... mese/i
3.3
Altre condizioni (ad es. misurazione della glicemia prima di mettersi alla guida in caso di trattamento del diabete con rischio di ipoglicemia):
4
Visita di controllo successiva
Intervalli conformi all’OAC
Intervalli più frequenti di quelli previsti dall’OAC:
Prossima visita di controllo tra ...... mese/i effettuata da un medico riconosciuto di livello ......

Data dell’esame:

Global Location Number (GLN) del medico:

Timbro e firma del medico:

Allegato 3a 418

418 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

(art. 5i)

Certificato oftalmologico

(notifica all’autorità cantonale)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

NPA/Domicilio:

Indirizzo:

A. I requisiti visivi minimi secondo l’allegato 1 OAC sono stati verificati per:

il 1° gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M)
il 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione)

B. Risultati

1
Per tutte le categorie di licenze
1.1
Acuità visiva

Da lontano:

non corr.:

corr.:

a destra:

a sinistra:

a destra:

a sinistra:

1.2

Campo visivo:

soddisfa i requisiti minimi secondo l’allegato 1 OAC per:

il 1° gruppo medico

il 2° gruppo medico

è limitato*:

1.3

Motilità oculare:

senza limitazioni

con limitazioni*

1.4

Diplopia:

no

sì*

*
Alla voce «osservazioni» indicare lo stato oculare cui sono dovute le limitazioni.

Osservazioni:

C. Valutazione

Requisiti visivi minimi secondo l’allegato 1 OAC per:

il 1° gruppo medico:

soddisfatti senza ausilio

visivo

soddisfatti solo con ausilio

visivo

non soddisfatti

è necessaria la valutazione

di un medico di cui

all’articolo 5abis.

il 2° gruppo medico:

soddisfatti senza ausilio

visivo

soddisfatti solo con ausilio

visivo

non soddisfatti

è necessaria la valutazione

di un medico di cui

all’articolo 5abis.

Data dell’esame:

Global Location Number (GLN) del medico:

Timbro e firma del medico:

Allegato 4 419

419Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell’O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719), dal n. II cpv. 3 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 2015 25996001) e dal n. II cpv. 1 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).

(art. 11)

Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre

1

Dati personali

Cognome

(anche cognome da nubile):

Nome:

Eventuali cognomi precedenti:

Cognome dei genitori:

Data di nascita

(giorno/mese/anno):

Indirizzo esatto:

NPA/Domicilio:

Comune di origine

(stranieri: Paese di origine)

Domicilio precedente:

fino al:

Foto attuale formato

passaporto

(35×45 mm)

Firma:

Campo del modulo

per lo scanning della firma

si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o

una licenza di condurre

della(e) categoria(e):

A

B

C

D

BE

CE

DE

della(e) sottocategoria(e):

A1

B1

C1

D1

C1E

D1E

della(e) categoria(e) speciale(i):

F

G

M

o di un permesso per il trasporto professionale di persone

(Descrizione delle categorie della licenza: cfr. allegato)

Il richiedente

dichiara:

2

Licenze già rilasciate

2.1

Possiede o ha posseduto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone?

No

2.2

In caso affermativo, per quale(i) categoria(e) di veicolo?

2.3

Da quale Cantone o Stato è stata(o) rilasciata(o)?

2.4

Data del rilascio:

2.5

In caso di conversione della licenza di condurre straniera: in quale Stato ha superato l’esame di conducente?

3

Pratica di guida

Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di persone

Ha pratica nella guida di veicoli delle categorie o sottocategorie di seguito indicate? In caso affermativo, da quanto tempo?

B

anni

mesi

B1

anni

mesi

C

anni

mesi

C1

anni

mesi

F

anni

mesi

Filobus

anni

mesi

4

Provvedimenti

No

Si è già visto negare o revocare la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone, oppure vietare la guida di veicoli?

5

Malattie, disabilità e assunzione di sostanze

5.1

Soffre di una delle seguenti malattie o è sotto trattamento medico per:

No

(osservazioni)

diabete mellito o altre malattie metaboliche?

malattie cardiovascolari (disturbo grave della pressione arteriosa, infarto, trombosi, embolia, disturbi del ritmo cardiaco ecc.)?

malattie oftalmologiche?

malattie degli organi respiratori
(esclusi i raffreddamenti)?

malattie degli organi addominali?

malattie del sistema nervoso (sclerosi multipla, Parkinson, malattie con episodi di paralisi)?

malattie renali?

eccessiva sonnolenza diurna?

dolori cronici?

lesioni da infortunio non completamente guarite (lesioni al cranio, al cervello, alla schiena, agli arti)?

malattie con disturbi cerebrali (disturbi della concentrazione, della memoria, della capacità di reazione ecc.)

5.2

Ha o ha avuto:

problemi legati all’alcol, agli stupefacenti e/o medicamenti?

Se sì: segue o ha seguito un trattamento (terapia di disintossicazione/trattamento ambulatoriale)?

una malattia psichica (schizofrenia, psicosi, malattia maniacale o depressiva grave ecc.)?

Se sì: segue o ha seguito un trattamento (ospedaliero/ambulatoriale)?

epilessia o crisi analoghe?

svenimenti/stati di debolezza / malattie con eccessiva sonnolenza?

5.3

Soffre di altre malattie o disabilità che potrebbero ostacolarla nella guida sicura di un veicolo a motore?

5.4
Osservazioni o integrazioni alle informazioni fornite:
In caso di risposta affermativa a una delle domande da 5.1 a 5.3, si deve allegare alla presente un rapporto del medico curante (altrimenti la domanda va trasmessa imperativamente a un medico riconosciuto di al minimo livello 3).
5.5
Esame della vista (valido 24 mesi):

5.51

Acuità visiva:

Da lontano:

non corr.:

corr.:

A destra:

A sinistra:

A destra:

A sinistra:

5.52

Campo visivo orizzontale

1° gruppo medico

≥ 120

< 120

2° gruppo medico

≥ 140

< 140

Difetti campimetrici

no

destra

sinistra

verso l’alto

verso il basso

5.53

Motilità oculare

verificata verso l’alto a destra, a destra, in basso a destra, verso l’alto a sinistra, a sinistra, in basso a sinistra

Diplopia

no

sì, direzione:

5.54
Osservazioni

5.55

Valutazione

Requisiti del:

1° gruppo medico

2° gruppo medico

soddisfatti senza ausilio visivo

soddisfatti senza ausilio visivo

soddisfatti solo con ausilio visivo

soddisfatti solo con ausilio visivo

non soddisfatti

non soddisfatti

Data:

Timbro e firma:

6
Tutela e curatela
È minorenne o sotto curatela generale? No
Nome e indirizzo del rappresentante legale:

Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).

Il sottoscritto conferma di aver compilato il modulo di domanda in maniera veritiera:

Luogo e data:

Firma del rappresentante legale:

(per minorenni o persone sotto curatela generale)

La persona autorizzata a ricevere la presente domanda deve certificare l’identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente, a una licenza di condurre o a un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11 cpv. 3 OAC):

Certifica l’identità del richiedente:

(timbro e firma)

Documenti allegati

(Contrassegnare i documenti corrispondenti)

Eventualmente (art. 10 cpv. 1 OAC): certificato di superamento di un corso riconosciuto di pronto soccorso
Apprendisti della professione di conducente di autocarri che non hanno ancora compiuto 18 anni d’età: certificato dell’Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC)
Apprendisti della professione di meccanico di motoveicoli: certificato dell’Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC)
Cittadini stranieri: libretto per stranieri e licenza di condurre estera

Annesso

Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre

Categorie:
A:
Motoveicoli;
B:
Autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso totale del convoglio non superi 3500 kg;
C:
Autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, con peso totale superiore a 3500 kg;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
D:
Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
BE:
Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio la cui combinazione non rientri nella categoria B;
CE:
Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg;
DE:
Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg.
Sottocategorie:
A1:
Motoveicoli con una cilindrata non superiore a 125 cm3 e una potenza del motore massima di 11 kW;
B1:
Quadricicli a motore e tricicli a motore con peso a vuoto massimo non superiore a 550 kg;
C1:
Autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, con peso totale superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
D1:
Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto, ma meno di sedici posti a sedere, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
C1E:
Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg;
D1E:
Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il rimorchio non sia adibito al trasporto di persone.
Categorie speciali:
F:
Veicoli a motore con una velocità massima di 45 km/h, esclusi i motoveicoli;
G:
Veicoli a motore agricoli e forestali con una velocità massima di 30 km/h, esclusi i veicoli speciali;
M:
Ciclomotori.
M
Ciclomotori.

Allegato 4a 420

420 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

(art. 27d)

Attestato di formazione complementare

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Via e n.:

NPA/località:

Numero licenza di condurre:

Attestato di partecipazione ai corsi di formazione complementare

Data di scadenza della licenza di condurre in prova:

Corso di formazione complementare

Timbro e firma
dell’organizzatore:

Data:

Allegati 5 e 6 421

421Abrogati dal n. II cpv. 1 dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

Allegato 7 422

422Aggiornato dall’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 19954425) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

(art. 66 e 67)

Gruppi di materie per gli esami di esperti della circolazione

1 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e degli esami dei veicoli

11 Conoscenze teoriche

1° gruppo di materie: Diritto

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri degli esperti della circolazione; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile ed assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

2° gruppo di materie: Psicologia

Conoscenza generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell’esame di conducente; attività dell’esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3° gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli

Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; istallazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

4° gruppo di materie: Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli

Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli stradali.

5° Gruppo di materie: Senso della guida

Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell’ingerire alcool, stupefacenti e medicamenti.

12 Lavori pratici

6° gruppo di materie: Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

7° gruppo di materie: Procedere all’esame tecnico di un autoveicolo leggero (autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

2 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente

21 Conoscenze teoriche

1° gruppo di materie: Diritto

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dell’esperto della circolazione; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

2° gruppo di materie: Psicologia

Conoscenze generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell’esame di conducente; attività dell’esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3° gruppo di materie: Senso della guida

Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell’ingerire alcool, stupefacenti e medicamenti.

22 Lavori pratici

4° gruppo di materie: Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

3 Perito incaricato degli esami dei veicoli

31 Conoscenze teoriche

1° gruppo di materie: Diritto

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dell’esperto della circolazione.

2° gruppo di materie: Psicologia

Principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; attività dell’esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3° gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli

Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; istallazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

4° gruppo di materie: Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli

Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli stradali.

32 Lavori pratici

5° gruppo di materie: Procedere all’esame tecnico di un autoveicolo leggero (autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

Allegati 8 e 9 423

423 Abrogati dal n. II cpv. 1 dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Allegato 10 424

424 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell’O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

Allegato 11 425

425 Introdotto dal n. II dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell’O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719), dal n. II cpv. 2 dell’O del 15 giu. 2007 (RU 2007 3533) e dal n. I dell’O del 21 nov. 2018 in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

(art. 13 e 21)

Verifica delle conoscenze teoriche

I. Conoscenze

I conducenti di veicoli a motore devono avere sempre le capacità e i comportamenti che consentano loro di:

riconoscere i pericoli della circolazione e valutarne la gravità
individuare i difetti tecnici più importanti del loro veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio
tener conto di tutti i fattori che influiscono sull’idoneità alla guida (alcool, medicinali, droghe, fatica, difetti della vista, ecc.) per conservare appieno l’uso delle capacità necessarie per condurre con sicurezza il veicolo.

II. Requisiti minimi

La prova delle conoscenze di cui al numero 1 è fornita mediante esame dei seguenti aspetti:

1 Esame teorico di base (art. 13)

1.1 Prescrizioni in materia di circolazione stradale:

in particolare la segnaletica, compresi demarcazioni e segnali luminosi, le regole di precedenza e le prescrizioni sulle limitazioni della velocità.

1.2 Il conducente:

1.2.1
importanza dell’atteggiamento vigile e del comportamento corretto nei confronti degli altri utenti;
1.2.2
percezione, valutazione e decisione riguardo alle situazioni del traffico, in particolare tempi di reazione e cambiamenti nel comportamento del conducente indotti da alcool, droghe e medicinali, stati d’animo e affaticamento;
1.2.3
regole per un utilizzo dei veicoli rispettoso dell’ambiente (guida parsimoniosa ed ecologica, riduzione del rumore), in particolare:
utilizzare la marcia più alta possibile
passare tempestivamente alla marcia superiore
spegnere il motore non appena possibile (soprattutto davanti a passaggi a livello chiusi e semafori)
conoscenza del principio di sfruttamento della spinta.

1.3 La strada:

1.3.1
i più importanti principi relativi all’osservanza delle distanze di sicurezza tra veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada del veicolo nelle diverse condizioni meteorologiche e secondo lo stato della strada;
1.3.2
fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada – in particolare secondo le condizioni atmosferiche e nelle ore diurne e notturne;
1.3.3
caratteristiche dei diversi tipi di strade e relative norme di comportamento.

1.4 Gli altri utenti della strada:

1.4.1
fattori di rischio specificamente legati all’inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
1.4.2
rischi che si verificano quando al traffico stradale partecipano diversi tipi di veicolo, differenti per caratteristiche di guida e campo visivo offerto al conducente.

1.5 Prescrizioni generali e regole diverse:

1.5.1
prescrizioni sui documenti amministrativi per l’impiego dei veicoli;
1.5.2
regole generali di comportamento del conducente del veicolo in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo, segnalazione dell’incidente, misure di prima assistenza agli infortunati);
1.5.3
fattori di sicurezza legati al carico del veicolo e alle persone trasportate.

1.6 Precauzioni da adottare nel lasciare il veicolo:

1.6.1
elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci, fari e fari a luce anabbagliante, indicatori di direzione, catarifrangenti, specchi retrovisori, tergicristalli, lavavetri, dispositivo di scappamento, cinture di sicurezza e dispositivi di avvertimento acustico;
1.6.2
dispositivi di sicurezza dei veicoli, in particolare impiego delle cinture di sicurezza, dei poggiatesta e dei dispositivi per la sicurezza dei bambini.

2 Esame teorico complementare (art. 21)

2.1
campo d’applicazione dell’ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo, compreso l’impiego del tachigrafo per trasporti per i quali esso è prescritto;
2.2
prescrizioni generali sul trasporto di merci e persone;
2.3
comportamento in caso di incidente; conoscenza delle misure da adottare in caso di incidente o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l’evacuazione dei passeggeri e degli aiuto conducenti;
2.4
prescrizioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
2.5
prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli;
2.6
particolarità della limitazione del campo visivo del conducente in funzione delle caratteristiche del veicolo;
2.7
conoscenza dei principi di costruzione, corretto impiego e manutenzione degli pneumatici;
2.8
conoscenza dei principi dei diversi tipi di dispositivi di agganciamento dei rimorchi, dei loro componenti principali, dei collegamenti, dell’impiego e della manutenzione ordinaria;
2.9
conoscenza dei metodi per individuare le cause dei guasti dei veicoli a motore;
2.10
manutenzione a scopo preventivo dei veicoli a motore e riparazioni da effettuare tempestivamente;
2.11
conoscenza dei principi di costruzione e funzionamento dei seguenti elementi: motore, liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, sostanze lubrificanti e antigelo), dispositivo d’alimentazione del carburante, impianto elettrico, accensione, trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
2.12
conoscenza dei principi dei diversi tipi di impianti di frenatura e dispositivi di limitazione della velocità (incluse le prescrizioni), loro funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;
2.13
norme della circolazione, segnaletica e demarcazioni che disciplinano l’utilizzazione dei veicoli delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1;
2.14
norme fondamentali in materia di stivaggio.

Allegato 12 426

426 Introdotto dal n. II dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell’O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719, 2011 1937), dal n. II 2 dell’O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2853), dal n. II cpv. 2 dell’O del 15 giu. 2007 (RU 2007 3533) e dai n. II delle O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4697) e del 18 dic. 2015 (RU 2016 405), dal n. I dell’O del 21 nov. 2018 (RU 2019 321) e dal n. II cpv. 3 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191)

(art. 22)

Esame pratico di conducente

I. Requisiti d’ammissione

Sono ammessi all’esame pratico di conducente:

a.
i richiedenti una licenza di condurre della categoria A che
1.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria A
2.
hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e
3.
hanno frequentato la formazione pratica di base per allievi conducenti di motoveicoli (art. 19),
b.
i richiedenti una licenza di condurre della categoria B che
1.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria B,
2.
sono in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno, se l’hanno ottenuta prima di aver compiuto 20 anni (art. 22), e
3.
hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18);
c.
i richiedenti una licenza di condurre della categoria C che
1.
sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B
2.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria C, e
3.
hanno superato l’esame teorico complementare (art. 21),
d.
i richiedenti una licenza di condurre della categoria D che
1.
sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria C, o
2.
sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di una licenza per allievo conducente valida della categoria D, e
3.
hanno superato l’esame teorico complementare (art. 21),
e.
i richiedenti una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE nonché delle sottocategorie C1E o D1E che
1.
sono in possesso di una licenza di condurre valida per il veicolo trattore, e
2.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida per la pertinente combinazione di rimorchi,
f.
i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria A1 che
1.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria A1
2.
hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e
3.
hanno frequentato la formazione pratica di base degli allievi motociclisti (art. 19),
g.
i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria B1 che
1.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria B1, e
2.
hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18),
h.
i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria C1 che
1.
sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B
2.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria C1, e
3.
hanno superato l’esame teorico complementare (art. 21),
i.
i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria D1 che:
1.
sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria D1, e
2.
hanno superato l’esame teorico complementare (art. 21).
j.
i richiedenti una licenza di condurre della categoria speciale F che sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria speciale F.

II. Capacità e comportamento

I conducenti di veicoli a motore devono avere in qualsiasi momento le capacità e i comportamenti che consentano loro di:

avere la padronanza del loro veicolo per non dare luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino
osservare le prescrizioni sulla circolazione stradale, segnatamente quelle che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico
contribuire alla sicurezza degli altri utenti, in particolare dei più deboli, mediante un atteggiamento attento alla personalità altrui
guidare in modo parsimonioso e rispettoso dell’ambiente.

III. Requisiti minimi

La prova delle capacità e dei comportamenti di cui al numero I è fornita mediante esame dei seguenti aspetti:

A. Tutte le categorie e sottocategorie

1 Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura:

devono effettuare un controllo, scelto a caso, della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catene, livello dell’olio, luci, catarifrangenti, indicatori di direzione e dispositivi di avvertimento acustico.

2 Comportamento nel traffico:

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

2.1
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, lasciare l’autostrada,
2.2
guida su strada rettilinea: incrocio con veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in spazio limitato,
2.3
guida in curva,
2.4
affrontare e superare incroci e raccordi,
2.5
cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra, cambiamento di corsia,
2.6
ingresso o uscita dall’autostrada o semiautostrada (se disponibile): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione,
2.7
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di veicoli parcheggiati o fermi e di ostacoli, sorpasso da parte di altri veicoli (se opportuno),
2.8
elementi stradali speciali (se disponibili): intersezioni con percorso rotatorio obbligato, passaggi a livello, fermate di bus/tram; passaggi pedonali; guida su lunghe salite/discese,
2.9
rispetto delle necessarie precauzioni nel lasciare il veicolo.

B. Categoria A e sottocategoria A1

1 Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:

1.1
regolare correttamente l’equipaggiamento protettivo quale guanti, stivali, abbigliamento e casco,
1.2
effettuare un controllo, scelto a caso, dell’interruttore d’emergenza (se presente), delle catene e del livello dell’olio,
1.3
padroneggiare i fattori di rischio, connessi con le differenti condizioni stradali, in particolare tenendo in considerazione le condizioni di scivolosità su coperture di condotte, demarcazioni stradali e rotaie tranviarie.

2 Conoscenza di manovre particolari in relazione con la sicurezza stradale:

2.1
togliere il motoveicolo dal cavalletto e, senza l’aiuto del motore, spostarlo stando a fianco del veicolo,
2.2
issare il motoveicolo sul cavalletto,
2.3
almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom per verificare la capacità di utilizzare in modo combinato frizione e freno, di rimanere in equilibrio, di dirigere lo sguardo e di stare seduto sul motoveicolo, tenendo i piedi sui poggiapiedi,
2.4
almeno due manovre da eseguire a velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h e l’altra consistente nello schivare un ostacolo alla velocità costante di 50 km/h per verificare la posizione sul motoveicolo, la direzione dello sguardo, l’equilibrio, la tecnica di guida e la tecnica di cambio delle marce,
2.5
frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d’emergenza ad una velocità minima di 50 km/h per verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motoveicolo.

C. Categorie B, BE, C, CE, D e DE e sottocategorie B1, C1, C1E, D1 e D1E

Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:

regolazione del sedile nella corretta posizione di guida,
regolazione degli specchi retrovisori, delle cinture di sicurezza e di eventuali poggiatesta.

D. Categorie B e BE nonché sottocategoria B1

1 Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:

1.1
controllo della chiusura delle porte,
1.2
controllo, scelto a caso, delle condizioni dei liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri),
1.3
controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di copertura, chiusura del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (soltanto per la categoria BE),
1.4
controllo del meccanismo della frizione, dei freni e dei collegamenti elettrici (soltanto per la categoria BE).

2 Categoria B e sottocategoria B1: scelte a caso, manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale. Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due manovre indicate nei numeri 2.1-2.4, di cui una a marcia indietro):

2.1
marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi accostato al bordo della strada,
2.2
inversione di marcia del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti sia alla marcia indietro,
2.3
parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo al margine della carreggiata; marcia avanti o indietro; in piano, in pendenza o in discesa),
2.4
frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l’esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

3 Categoria BE: manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale:

3.1
aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all’inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l’uno dietro l’altro),
3.2
marcia indietro in curva,
3.3
parcheggio sicuro per operazioni di carico e scarico.

E. Categorie C, D, CE e DE nonché sottocategorie C1, D1, C1E e D1E

1 Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:

1.1
controllo del servofreno e del servosterzo, delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo e impiego della strumentazione installata, compreso il tachigrafo,
1.2
controllo della pressione dell’aria, del serbatoio dell’aria compressa e delle sospensioni,
1.3
controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di copertura, chiusura del compartimento merci (se del caso) e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico,
1.4
controllo di frizione e freno nonché dei collegamenti elettrici (soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E),
1.5
adozione di misure di sicurezza particolari per il veicolo; controllo di: carrozzeria del veicolo, aperture di servizio, uscite d’emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E),
1.6
lettura di una cartina stradale (facoltativo).

2 Manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale:

2.1
aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trattore (soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E); all’inizio della manovra il veicolo trattore e il rimorchio o il semirimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l’uno dietro l’altro),
2.2
marcia indietro in curva,
2.3
parcheggio in sicurezza per operazioni di carico o scarico tramite apposita rampa/piattaforma o strutture similari (soltanto per le categorie C e CE e le sottocategorie C1 e C1E),
2.4
parcheggio in sicurezza per permettere la salita e la discesa dei passeggeri (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E).

F. Categoria speciale F

L’esame deve tener conto delle peculiarità di questa categoria speciale, in particolare della ridotta velocità massima:

preparazione prima della partenza (dispositivo d’illuminazione, specchio retrovisore, dispositivo di protezione, ecc.),
controlli generali: licenza di circolazione, dispositivo d’illuminazione, specchio retrovisore, catarifrangenti, indicatori di direzione lampeggianti, pneumatici e cerchioni, carico (tipo, baricentro, sicurezza ed equipaggiamento complementare, ad es. gru), sponde, copertura con telone (ghiaccio, neve), controllo sotto il veicolo, scarico dell’acqua condensata dai serbatoi dell’aria compressa,
controlli funzionali: posizionamento dello specchio retrovisore, indicatori di direzione lampeggianti, dispositivo di avvertimento, cruscotto, controllo dei freni (pressione di riserva, spia del sistema di freno a doppio circuito, fuga d’aria), avviamento, tachigrafo,
tenere particolarmente conto del peso e delle dimensioni del veicolo che serve agli esami e delle velocità massime, evitare impedimenti alla circolazione e la formazione di colonne,
attenzione alla buona visibilità,
assicurare il veicolo in salita e in discesa (provvedimenti in caso di assenza del bloccaggio di marcia),
particolare attenzione alle peculiarità del veicolo nell’entrata in una colonna, nell’utilizzo dello spazio libero e nell’attraversamento della carreggiata (accelerazione e velocità massime limitate),
condurre debitamente a destra,
conoscere il comportamento dei freni.

G. Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone

Si richiede uno stile di guida regolare e fluido con una buona percezione del traffico. I requisiti minimi specifici per ogni categoria devono essere ampiamente superati.

IV. Durata dell’esame e distanza percorsa

La durata dell’esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti conformemente al presente allegato. La durata dell’esame non deve essere in nessun caso inferiore a:

30 minuti per la categoria A e la sottocategoria A1,
60 minuti per le categorie B, BE, DE, le sottocategorie B1, C1, D1, C1E e D1E, la categoria speciale F come anche per il permesso per il trasporto professionale di persone giusta l’articolo 25. La corsa d’esame per conseguire il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci giusta l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 giugno 2007427 sull’ammissione degli autisti può essere effettuata subito dopo,
90 minuti per le categorie C e CE,
120 minuti per la categoria D.

V. Veicoli per gli esami

Categoria A

senza limitazione della potenza:

un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza del motore di oltre 35 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto superiore a 0,20 kW/kg e due posti a sedere;

Categoria A

con limitazione della potenza:

un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza del motore di al massimo 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto di al massimo 0,20 kW/kg e due posti a sedere; sono esclusi i motoveicoli della sottocategoria A1;

Sottocategoria A1:

un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozzino laterale con una velocità massima superiore ai 30 km/h;

Categoria B:

un autoveicolo della categoria B che raggiunge una velocità di almeno 120 km/h;

Categoria C:

un veicolo a motore della categoria C con un peso effettivo di almeno 12 t, una lunghezza di almeno 8 m e una larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente;

Categoria D:

un autobus con lunghezza di almeno 10 m e larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h;

Categoria BE:

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto alla prova della categoria B e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1000 kg, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/he che non rientra nella categoria B. La sovrastruttura chiusa del rimorchio deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. Essa può essere anche leggermente meno larga a condizione che la visione posteriore risulti garantita attraverso gli specchi retrovisori esterni del veicolo trattore. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;

Categoria CE:

un autoarticolato o una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all’esame della categoria C e un rimorchio lungo almeno 7,5 m. Sia l’autoarticolato sia la combinazione di veicoli devono avere un peso totale ammesso di almeno 21 t, un peso effettivo di almeno 15 t, una lunghezza di almeno 14 m e una larghezza di almeno 2,30 m e devono raggiungere una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente;

Categoria DE:

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all’esame della categoria D e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere larga e alta almeno 2 m; il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;

Sottocategoria A1:

un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozzino laterale;

Sottocategoria B1:

un quadriciclo a motore o un triciclo a motore con un peso a vuoto massimo di 550 kg, che raggiunge una velocità di almeno 60 km/h;

Sottocategoria C1:

un veicolo a motore della sottocategoria C1 con un peso totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente;

Sottocategoria D1:

un torpedone della sottocategoria D1 con un peso totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h; può essere utilizzato anche un veicolo adatto all’esame della sottocategoria C1;

Sottocategoria C1E

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all’esame della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, lungo almeno 8 m e che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. La sovrastruttura chiusa del rimorchio può essere anche leggermente meno larga, a condizione che la visione posteriore risulti garantita soltanto attraverso gli specchi retrovisori esterni. Il rimorchio deve essere utilizzato con un minimo di 800 kg di peso effettivo;

Sottocategoria D1E:

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all’esame della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere alta e larga almeno 2 m. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg; può essere utilizzato anche un veicolo adatto all’esame della sottocategoria C1E;

Categoria speciale F:

un veicolo a motore della categoria speciale F con una velocità di almeno 30 km/h;

Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone

un veicolo a motore della categoria della licenza con il quale saranno effettuati i trasporti professionali di persone.

VI. Luogo dell’esame

La parte d’esame di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su un apposito percorso d’esame. La parte di esame volta a valutare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, strade interurbane e autostrade (o semiautostrade) nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone con limite di velocità fissato a 30 km/h, zone residenziali e strade urbane a scorrimento veloce) rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. L’esame pratico di conducente deve preferibilmente essere effettuato in diverse condizioni di intensità di traffico. La durata dell’esame deve essere impiegata al meglio per valutare le capacità dell’allievo conducente nelle diverse zone di circolazione, ponendo in modo particolare l’accento sul passaggio da una zona all’altra.

VII. Valutazione

1
Per ciascuna delle situazioni di guida, deve essere valutata la padronanza dimostrata dall’allievo conducente nel maneggiare i vari comandi del veicolo e nell’affrontare senza impaccio e in piena sicurezza il traffico. L’esperto della circolazione deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento dell’esame. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettono a repentaglio l’incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l’esperto della circolazione o l’accompagnatore abbia dovuto intervenire o no, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all’esperto della circolazione decidere se l’esame pratico di conducente debba essere portato a termine o no.
2
Nel corso della prova l’esperto della circolazione deve prestare particolare attenzione al fatto che l’allievo conducente dimostri nella guida un atteggiamento difensivo, cortese e rispettoso dell’ambiente. Questi aspetti si riflettono anche nella valutazione dell’immagine complessiva presentata dal candidato in merito ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada – in particolare i più vulnerabili – anticipandone le mosse.
3
L’esperto della circolazione deve inoltre valutare le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
3.1
controllo degli elementi di comando del veicolo: corretto impiego delle cinture di sicurezza, degli specchi retrovisori, dei poggiatesta, del sedile, dei dispositivi d’illuminazione, della frizione, del cambio, dell’acceleratore, del sistema di frenatura (sistema terziario compreso, se disponibile) e dello sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse e a diverse velocità; guida regolare; caratteristiche, peso e dimensioni del veicolo nonché peso e tipo di carico (soltanto per le categorie C, BE, CE e DE e sottocategorie C1, C1E e D1E); comfort dei passeggeri (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida) (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E);
3.2
guida parsimoniosa e rispettosa dell’ambiente, che tenga conto del numero dei giri, del cambio delle marce, delle frenate e delle accelerazioni;
3.3
attenzione: osservazione a 360 gradi, corretto impiego degli specchi retrovisori, visuale a lunga e media distanza nonché a distanza ravvicinata;
3.4
precedenze: precedenza agli incroci, precedenza in situazioni diverse (in caso di inversione e cambiamento di corsia, esecuzione di manovre speciali);
3.5
corretto posizionamento sulla carreggiata: corretto posizionamento sulla strada, nelle corsie, in un percorso rotatorio obbligato, a seconda del tipo di veicolo a motore e delle sue caratteristiche; posizionamento previdente sulla strada;
3.6
distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede, da quello che segue e da quelli a fianco; mantenimento di una distanza adeguata dagli altri utenti della strada;
3.7
velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento delle velocità alle condizioni di traffico e climatiche, guida ad una velocità che permetta l’arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella degli utenti del traffico del medesimo genere;
3.8
semafori, segnaletica stradale e altre segnalazioni di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica e della demarcazione stradale;
3.9
segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; reazione corretta in risposta alle segnalazioni degli altri utenti della strada;
3.10
frenata: tempestiva riduzione della velocità, frenate adeguate alle circostanze, anticipo, utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (soltanto per le categorie C, D, CE e DE); utilizzo di altri sistemi di riduzione della velocità (soltanto per le categorie C, D, CE e DE).

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