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Art. 150 Esecuzione
1 Le autorità cantonali hanno libertà di scegliere la forma da dare ai moduli contenuti negli allegati 2 a 4.355 2 L’USTRA emana direttive riguardo alle esigenze concernenti forma, contenuto, aspetto, materiale e stampa per:356 - a.
- licenze per allievo conducente;
- b.357
- licenze di condurre;
- c.
- licenze di circolazione, incluse licenze di circolazione per ciclomotori;
- d.358
- abilitazioni a maestro conducente;
- e.
- permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri;
- f.
- permessi speciali.359
3 Le iscrizioni nelle licenze e nei permessi possono essere fatte solo da autorità o da persone autorizzate per iscritto. Le iscrizioni successive che hanno per effetto di giustificare, modificare o sopprimere diritti o obblighi, non fondate su una decisione firmata e notificata separatamente al titolare, devono essere munite del bollo dell’autorità competente e della firma. 4 Un duplicato della licenza di circolazione che l’autorità può contrassegnare come tale può essere rilasciato soltanto se la perdita dell’originale è stata confermata per scritto. Il titolare deve restituire il duplicato all’autorità entro 14 giorni dopo il ritrovamento dell’originale.360 5 L’USTRA può:361 - a.362
- ...
- b.363
- pubblicare una guida ufficiale per i medici relativa all’esecuzione degli esami medici di idoneità alla guida;
- c.364
- raccomandare metodi uniformi per eseguire gli esami di cui agli articoli 9, 11b capoverso 1 e 27;
- d.
- fissare le esigenze che i conducenti di veicoli a motore devono soddisfare in materia di psicologia del traffico;
- e.365 modificare i termini fissati per il riconoscimento delle targhe e delle licenze straniere nonché rinunciare alla corsa di controllo giusta l’articolo 44 capoverso 1 e all’esame teorico giusta l’articolo 44 capoverso 2 nei confronti di conducenti di Stati che, in materia di formazione ed esame, pongono esigenze analoghe a quelle che vigono in Svizzera;
- f.366
- ...
6 L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza e, in casi particolari, permettere deroghe a certe disposizioni. Esso prende decisioni d’ordine generale, di regola, dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della materia. 7 L’USTRA riconosce come corsi per condurre trattori ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 i corsi di perfezionamento durante i quali ai partecipanti sono insegnate la necessaria comprensione di base della dinamica di condotta per la guida nella circolazione e la padronanza del veicolo. L’USTRA emana direttive sull’esecuzione di questi corsi.367 8 In casi motivati, e in deroga alle disposizioni dell’articolo 115 capoverso 1 lettera d, l’UDSC può autorizzare trasporti interni con veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione della tassa dovuta.368 355 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). 356 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). 357 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). 358 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013). 359 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 1 dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). 360 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). 361 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). 362 Abrogata dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). 363 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). 364 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). 365Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726). 366 Abrogata dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013). 367 Introdotto dal n. 3 dell’all. 1 dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). 368 Introdotto dall’art. 59 n. 3 dell’O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 20001170).
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Art. 151 Disposizioni transitorie
1 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformi all’allegato 10 possono già essere rilasciate a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza; a partire dal 1° luglio 1977, il loro rilascio è obbligatorio. Le licenze rilasciate secondo le vecchie prescrizioni danno diritto a condurre veicoli come finora; esse dovranno essere sostituite con licenze conformi all’allegato 10 quando l’autorità lo ordina ai detentori; i Cantoni vigileranno a che tutte le licenze rilasciate secondo il diritto anteriore siano sostituite entro il 31 dicembre 1995.369 Rilasciando nuove licenze ai vecchi conducenti, si devono osservare le norme seguenti: - a.
- i titolari di una licenza per allievo conducente, rilasciata secondo le vecchie prescrizioni, sostengono l’esame di conducente secondo le norme in vigore fino ad ora; ai candidati che hanno superato l’esame è rilasciata una licenza di condurre conforme all’allegato 10 per le corrispondenti nuove categorie di veicoli;
- b.
- le vecchie licenze di condurre devono essere sostituite con nuove licenze che menzionano le categorie di veicoli e i permessi corrispondenti alle iscrizioni della vecchia licenza;
- c.
- i titolari di vecchie licenze di condurre beneficiano dei diritti stabiliti dalla presente ordinanza;
- d.
- la categoria di licenza di condurre prescritta dalla presente ordinanza è rilasciata senza esami di conducente alle persone che conducevano fino ad ora macchine semoventi la cui velocità massima è superiore a 40 km/h; questa licenza è limitata alle macchine semoventi;
- e.
- la licenza di condurre, necessaria secondo la presente ordinanza, è rilasciata senza esami ai conducenti di veicoli a motore agricoli e forestali, attualmente sprovvisti di licenza di condurre di una qualsiasi categoria, alla condizione che ne facciano domanda entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza; trascorso questo termine, la licenza di condurre è rilasciata soltanto dopo un esame teorico semplificato.
2 I conducenti di ciclomotori che compiono i 14 anni dopo il 30 giugno 1977 e che non sono titolari di una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono essere in possesso della licenza di condurre per ciclomotori. Coloro che compiono i 14 anni avanti il 1° luglio 1977 e che non posseggono una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono procurarsi, entro il 1° gennaio 1980, la licenza di condurre per ciclomotori che fino a quella data sarà loro rilasciata senza esame. Trascorso detto termine, la licenza di condurre per ciclomotori è rilasciata conformemente alle disposizioni della presente ordinanza. 3 Restano valevoli i permessi rilasciati secondo l’attuale diritto a maestri conducenti di scuole di guida o a maestri conducenti della Confederazione per esercitare la loro attività senza una licenza per maestro conducente. 4 Le targhe munite di un segno speciale, previsto nell’articolo 82 capoverso 2 lettere b e c, sono rilasciate a partire dal 1° luglio 1977. Le targhe attuali per veicoli da noleggio, le targhe professionali e le targhe di prova, devono essere sostituite con targhe munite di un segno speciale entro il termine di tre anni a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 5 Le targhe di formati anteriori devono essere sostituite quando l’autorità competente lo ordini ai detentori.370 6 I ciclomotori importati o costruiti in Svizzera dopo il 1° gennaio 1978 devono essere muniti di una licenza di circolazione e di targhe conformi alla presente ordinanza.371 I ciclomotori importati prima di tale data sono ammessi secondo le norme del diritto precedente (etichetta, contrassegno trasferibile dell’assicurazione) fino al 31 dicembre 1983, a condizione che il detentore presenti la licenza rilasciata secondo il precedente diritto o il ciclomotore munito dell’etichetta; a partire dal 1° gennaio 1984, anche questi ciclomotori saranno immatricolati sulla base un esame successivo conforme alla presente ordinanza. I Cantoni possono applicare la presente ordinanza già avanti il 1° gennaio 1984 ai ciclomotori ammessi secondo il precedente diritto e contestati in occasione di esami. Se un ciclomotore è stato ammesso secondo le norme del diritto precedente in virtù di un certificato di controllo, quest’ultimo dev’essere sempre portato seco.372 7 Se ragioni impellenti lo esigono, il DATEC può prorogare i termini fissati dalle presenti disposizioni transitorie e se necessario emanare norme transitorie per altri casi. 8 Se norme in vigore fino ad ora rimangono applicabili in virtù delle disposizioni transitorie, restano applicabili anche i provvedimenti e le pene in vigore sinora. 369Nuovo testo del per. 2 giusta il n. III cpv. 3 dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628). 370Nuovo testo giusta il n. III cpv. 3 dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628). 371Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753). 372Per. introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).
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Art. 151a Disposizioni transitorie relative alla modificazione del 19 giugno 1995 373
1 I titolari di una licenza di condurre, rilasciata secondo il diritto in vigore finora, beneficiano dei diritti introdotti dalla presente modificazione dell’ordinanza, anche senza iscrizione nella licenza. 2 I conducenti titolari soltanto della licenza di condurre F possono chiedere all’autorità d’inserirvi un’iscrizione che li autorizzi a condurre veicoli la cui velocità massima non superi i 45 km/h. 3 Le prescrizioni attuali possono continuare ad essere applicate per i veicoli a motore immatricolati prima del 1° ottobre 1995 che, giusta il nuovo diritto, sono qualificati come quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore o tricicli a motore. 373Introdotto dall’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
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Art. 151b Disposizioni transitorie alla modifica dell’11 aprile 2001 374
1 I titolari della licenza di condurre della categoria B limitata a veicoli piccoli, per le corse nel traffico internazionale possono chiedere la cancellazione della rubrica 05. La limitazione decade nel traffico interno anche senza cancellazione. 2 Le targhe contrassegnate con la lettera «V» devono essere sostituite entro un anno dall’entrata in vigore dell’articolo 82 capoverso 2 modificato da targhe della serie ordinaria. Su richiesta, il detentore può chiedere la cancellazione dell’iscrizione «veicolo da noleggio». 374 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).
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Art. 151c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2001 375
1 La licenza di condurre della categoria D limitata a un determinato percorso in virtù dell’articolo 11 capoverso 5 del diritto previgente dà al titolare il diritto di condurre torpedoni, nella stessa misura che in passato. 2 La limitazione è soppressa se l’idoneità alla guida senza limitazioni di torpedoni è stabilita in un esame pratico di guida con un veicolo per l’esame della categoria D (all. 12 n. V). A questo esame è ammesso chi ha condotto un siffatto veicolo durante un anno nel traffico regionale di linea oppure dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l’allegato 10 numero 2.376 375 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1821). 376 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
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Art. 151d Disposizioni transitorie alla modifica del 3 luglio 2002 377
1 La portata delle autorizzazioni rilasciate anteriormente è mantenuta, tranne per i titolari della licenza di condurre della vecchia categoria C per il trasporto non professionale di persone in torpedone. 2 È rilasciata una nuova licenza di condurre: - a.
- se sono constatate modifiche delle circostanze ai sensi dell’articolo 26;
- b.
- alla scadenza della durata della revoca, se è stato revocata una licenza di condurre secondo il diritto anteriore.
3 Se contro il titolare di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre secondo il diritto anteriore è decisa la revoca dell’autorizzazione a condurre veicoli a motore di una categoria o sottocategoria secondo il nuovo diritto, senza che in pari tempo sia stata vietata la guida di veicoli a motore di categorie speciali, l’autorizzazione a condurre veicoli a motore della categoria speciale F rimane valida soltanto per i veicoli a motore menzionati nell’articolo 3 capoverso 3. 4 Per il rilascio della licenza di condurre a titolari della licenza per allievo conducente secondo il diritto anteriore si applica la procedura secondo il diritto anteriore. I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 devono frequentare la formazione pratica di base secondo l’articolo 19. 5 I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 possono, con un permesso dell’autorità d’ammissione: - a.
- eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg;
- b.
- eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoriaA con una potenza del motore di oltre 25 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto superiore a 0,16 kW/kg se hanno già compiuto 25 anni d’età.
6 I veicoli adatti all’esame delle categorie C, D e CE, che adempiono i requisiti secondo il diritto anteriore, devono adempiere i nuovi requisiti entro il 1° gennaio 2006. 7...378 8 La vecchia categoria C1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1 e C1E e autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli del servizio antincendio di oltre 7500 kg. 9 La vecchia categoria D1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1, C1E, D1 e D1E nonché al trasporto professionale di persone secondo l’articolo 25. L’autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.379 10 La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie D1 e D1E, limitata alla guida di furgoncini fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. La limitazione ai furgoncini fino a 3500 kg non si applica ai titolari di una licenza di condurre della vecchia categoria C1. La limitazione viene tolta con l’ottenimento della nuova categoria C1. L’obbligo della visita di controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera a numero 1 vige soltanto per titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 non limitata. L’autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.380 11 La vecchia categoria F autorizza, dopo il rilascio di una nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore della nuova categoria speciale F nonché della nuova sottocategoria A1, limitata a motoveicoli con una velocità massima di 45 km/h. 12 L’obbligo della visita di controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera b non si applica alle persone già titolari di una licenza di condurre per ciclomotori. 13 ...381 14 La vecchia categoria C senza l’autorizzazione di trainare rimorchi della categoria E con veicoli a motore della categoria C (vecchia rubrica 09), autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre le nuove categorie BE e DE nonché le nuove sottocategorie C1E e D1E, qualora sia stata rilasciata una licenza di condurre per il corrispondente veicolo trattore. 377 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). 378 Abrogato dal n. I dell’O del 18 dic. 2015, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405). 379 Per. introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719). 380 Per. introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719). 381 Abrogato dal n. I dell’O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
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Art. 151e Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 settembre 2003 382
1 I maestri conducenti che hanno ottenuto la licenza di maestro conducente della categoria I prima del 1° aprile 2003 possono formare candidati alla licenza di condurre della sottocategoria D1 utilizzando veicoli con un peso totale fino al 3500 kg. 2 I maestri conducenti che hanno ottenuto la licenza di maestro conducente della categoria IV prima del 1° aprile 2003 possono dispensare la formazione pratica di base ai sensi dell’articolo 19 dopo aver seguito il corso di perfezionamento prescritto dall’USTRA. 382 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
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Art. 151f Disposizioni transitorie della modifica del 27 ottobre 2004 383
1 La licenza di condurre non è rilasciata in prova alle persone che hanno presentato la loro domanda di una licenza per allievo conducente della categoria A o B prima del 1° dicembre 2005 e che sono nate prima del 1° dicembre 1987. 2 Le autorità di ammissione rilasciano un’autorizzazione provvisoria alle imprese che intendono organizzare corsi di formazione complementare, se fino a quel momento sono state attive nella formazione o nel perfezionamento di conducenti di veicoli a motore e rendono attendibile che adempiono le condizioni di cui all’articolo 27e. L’autorizzazione provvisoria è valida sino all’ammissione ordinaria in qualità di organizzatore dei corsi, ma al massimo per due anni. A partire dal 1° dicembre 2007 non possono più essere rilasciate autorizzazioni provvisorie. 383 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
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Art. 151g Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 febbraio 2005 384
I maestri conducenti della Confederazione devono annunciarsi all’autorità di immatricolazione del loro Cantone di domicilio entro e non oltre il 30 giugno 2005 presentando la licenza per maestro conducente della Confederazione. 384 Introdotto dall’all. n. II 4 dell’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 20051167).
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Art. 151h Disposizioni transitorie della modifica del 28 marzo 2007 385
1 Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni d’età e che hanno fatto domanda per ottenere una licenza per allievo conducente per i veicoli della categoria speciale F prima del 1° gennaio 2008 o che a questa data sono titolari della licenza di condurre per i veicoli della categoria speciale F, in deroga all’articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 2 possono condurre tutti i veicoli della categoria speciale F già prima di aver compiuto 18 anni. 2 In caso di rilascio della licenza di condurre per veicoli della categoria speciale F a persone che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente ai sensi del capoverso 1, le autorità incaricate del rilascio delle licenze confermano per iscritto che il titolare è autorizzato a guidare tutti i veicoli della categoria speciale F anche prima del compimento dei 18 anni. 385 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2183). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
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Art. 151i Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2012 386
Le targhe delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché le targhe dei rispettivi rimorchi possono essere rilasciate nel formato previsto dal diritto previgente (lunghezza 18 cm e altezza 14 cm) fino al 31 dicembre 2017. Le targhe attualmente esistenti possono continuare a essere utilizzate a tempo indeterminato. 386 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).
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Art. 151j Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2015 387
1 Alle persone che presentano per la prima volta una domanda per una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone e che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto, l’autorità cantonale può rilasciare una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone se sono soddisfatti i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e la domanda è stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza. 2 L’autorità cantonale può decidere di non revocare la licenza di condurre secondo l’articolo 16d capoverso 1 lettera a LCStr alle persone che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto se tali persone soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e non hanno commesso infrazioni alle norme della circolazione stradale riconducibili alla non conformità con i nuovi requisiti minimi. 3 Ai titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone o di una licenza di condurre secondo i gruppi medici del diritto previgente che soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente ma non quelli del nuovo diritto, l’autorità cantonale può: - a.
- rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie dello stesso gruppo medico o di un gruppo di livello inferiore tra quelli del diritto previgente;
- b.
- rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie di un gruppo medico di livello superiore tra quelli del diritto previgente, se la domanda è stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.
4 Le perizie mediche e psicologiche secondo il diritto previgente devono essere riconosciute da tutti i Cantoni entro il 31 dicembre 2018 se, in conformità con l’articolo 11c capoverso 3 del diritto previgente, sono redatte da un soggetto designato dall’autorità cantonale e non risalgono a più di un anno prima. 5 I moduli 4–6 dei corsi di aggiornamento in medicina del traffico della SSML frequentati dal 1° luglio 2010 sono validi per il riconoscimento di cui all’articolo 5b. 6 I medici di livello 1 possono continuare a effettuare gli esami di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettera b fino al 31 dicembre 2017 secondo il diritto previgente senza riconoscimento dell’autorità cantonale di cui all’articolo 5abis capoverso 1 lettera a. 7 Fino al 31 dicembre 2019, le autorità cantonali possono incaricare di effettuare esami medici di idoneità alla guida di competenza di un medico di cui all’articolo 5abis capoverso 1 anche persone prive dell’apposito riconoscimento o riconoscere i risultati del relativo esame, se: - a.
- la persona incaricata ha eseguito finora tali esami; e
- b.
- la persona da esaminare ha dovuto attendere eccessivamente a lungo l’esecuzione dell’esame a causa della mancanza di personale medico in possesso di apposito riconoscimento.
8 I risultati di esami effettuati in virtù del capoverso 7 da medici privi di riconoscimento secondo l’articolo 5abiscapoverso 1 non devono essere riconosciuti da autorità cantonali diverse da quella del Cantone di domicilio del titolare della licenza di condurre. 387 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
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Art. 151k Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 dicembre 2015 388
1 Una licenza di condurre rilasciata prima del 1° aprile 2003 per la guida di motoveicoli della categoria A1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre motoveicoli della nuova categoria A con potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. Questa limitazione viene abrogata su richiesta del titolare della licenza se questi ha superato l’esame pratico di conducente con un motoveicolo conforme ai requisiti previsti per i veicoli per gli esami della categoria A. L’autorità di ammissione rilascia la corrispondente licenza per allievo conducente. 2 I titolari della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre della categoria A limitata a 25 kW sono autorizzati alla guida di motoveicoli con potenza del motore compresa tra 25 e 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto compreso tra 0,16 e 0,20 kW/kg. Chi intende guidare tali veicoli deve richiedere all’autorità di ammissione l’iscrizione della corrispondente autorizzazione nella licenza di condurre. 3 I titolari della licenza per allievo conducente della categoria A limitata a 25 kW ottengono, dopo aver superato l’esame di conducente, la categoria A limitata a motoveicoli con potenza del motore di non oltre 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto di non oltre 0,20 kW/kg. 4 Per l’abrogazione della limitazione della potenza di cui all’articolo 24 capoverso 5 è computata l’intera durata del possesso della categoria A limitata a 25 kW. 5 I titolari della licenza per allievo conducente della categoria A limitata a 25 kW devono svolgere l’esame pratico con un motoveicolo che soddisfi i requisiti anteriori per i veicoli per gli esami. 388 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405).
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Art. 151l Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2018 389
1 Chi il 31 dicembre 2020 è titolare della licenza per allievo conducente della categoria B e non ha ancora compiuto 20 anni è ammesso all’esame pratico di conducente anche se possiede detta licenza da meno di un anno. 1bis Chi compie i 18 anni nel 2021 e ottiene nello stesso anno la licenza per allievo conducente della categoria B è ammesso all’esame pratico a partire dal compimento dei 18 anni, anche se possiede detta licenza da meno di un anno.390 2 Chi il 31 dicembre 2019 è titolare di una licenza di condurre in prova deve seguire soltanto un giorno di formazione complementare. L’articolo 27cnon è applicabile. 3 A chi ha conseguito prima del 1° gennaio 2021 la licenza di condurre di categoria A limitata a una potenza del motore di 35 kW e un rapporto tra questa e il peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg, continua ad applicarsi l’articolo 24 capoverso 5 del diritto previgente. 4 Le persone che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente della sottocategoria A1 prima del 1° gennaio 2021 e hanno svolto la formazione pratica di base della durata di otto ore conformemente al diritto previgente sono ammesse all’esame pratico di conducente. Se già titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria B1, tali persone ottengono la licenza di condurre senza dover superare l’esame pratico di conducente. 5 Alle persone la cui licenza di condurre è limitata alla guida di veicoli provvisti di dispositivi che agevolano il cambio di marcia o a trazione elettrica la limitazione è soppressa, su richiesta, se non vi sono carenze nell’idoneità alla guida. 6 I titolari di una licenza di condurre cartacea devono sostituirla entro il 31 gennaio 2024 con un documento in formato carta di credito. Come data di rilascio del nuovo documento va riportata la data del giorno in cui l’autorità cantonale ha proceduto alla sostituzione. Trascorso il suddetto termine, i documenti cartacei perdono la loro validità come attestato delle autorizzazioni a condurre. 389 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, cpv. 5 e 6in vigore dal 1° feb. 2019, cpv. 2 in vigore dal 1° gen. 2020, cpv. 1, 3e 4in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191). 390 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 2143).
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Art. 151m Valutazione delle modifiche del 14 dicembre 2018 relative all’età minima per l’ottenimento di determinate licenze per allievo conducente 391
1 Entro tre anni dall’entrata in vigore delle disposizioni relative all’età minima di 17 anni per l’ottenimento della licenza per allievo conducente della categoria B o BE (art. 6 cpv. 1 lett. cbis, 22 cpv. 1bis e all. 12 n. I lett. b), il DATEC ne valuta gli effetti. 2 Esso pubblica i risultati della valutazione e presenta al Consiglio federale una proposta circa il seguito da dare. 391 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).
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Art. 151n Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021 392
Chi, in virtù dell’articolo 151d capoversi 9 e 10, è autorizzato a condurre veicoli con peso totale superiore a 3500 kg e più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente, può condurre autobus con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 425 kg, se a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV393) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.
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Art. 152 Modifica del diritto vigente
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Art. 153 Abrogazione di disposizioni attuali
Tutte le disposizioni contrarie alla presente ordinanza sono abrogate alla data della sua entrata in vigore, in particolare: - a.
- Decreto del Consiglio federale del 10 maggio 1957395 concernente la circolazione internazionale degli autoveicoli;
- b.
- Decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 1960396 concernente i controlli della circolazione stradale;
- c.
- Decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 1965397 concernente i requisiti ai quali devono soddisfare i veicoli adoperati per le scuole di guida e per gli esami di guida;
- d.
- Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1966398 concernente i veicoli a motore e i conducenti provenienti dall’estero;
- e.
- Decreto del Consiglio federale del 10 gennaio 1967399 concernente le licenze per allievo conducente per gli apprendisti conducenti di autocarri;
- f.
- Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1967400 concernente la forma delle licenze per i veicoli a motore e per i loro conducenti;
- g.
- Decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1968401 concernente l’accertamento dell’ebrietà degli utenti della strada;
- h.
- Decreto del Consiglio federale del 22 gennaio 1969402 concernente le targhe per i veicoli a motore dei beneficiari di privilegi o immunità diplomatiche o consolari;
- i.
- Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1969403 concernente i maestri conducenti e le scuole di guida;
- k.
- Decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969404 concernente le disposizioni amministrative per l’esecuzione della legge federale sulla circolazione stradale;
- l.
- Decreto del Consiglio federale del 28 aprile 1971405 concernente i requisiti medici minimi per i conducenti di veicoli e l’esame medico;
- m.
- Articolo 20 dell’ordinanza del 6 luglio 1951406 sulle filovie.
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Art. 154 Entrata in vigore
1 L’articolo 19 non si applica ai conducenti che si sono annunciati per l’esame di conducente avanti il 1° marzo 1977. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1977.
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