Ordinanza
che disciplina l’esercizio della professione
di maestro conducente
(Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC)
del 28 settembre 2007 (Stato 1° aprile 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15 capoverso 3, 25 capoverso 2 lettera c, 103 capoverso 1 e
106 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei maestri conducenti, l’esercizio della loro professione e il loro perfezionamento professionale.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza ricorrono i termini seguenti:
- a.
- maestro conducente: titolare di un’abilitazione a maestro conducente;
- b.
- scuola guida: azienda il cui scopo principale è quello di impartire lezioni di guida tramite una o più persone;
- c.
- maestro conducente indipendente: maestro conducente che non è al servizio di un datore di lavoro o non è soggetto a rapporti di subordinazione;
- d.
- durata del lavoro: tempo durante il quale il maestro conducente dipendente deve tenersi a disposizione del datore di lavoro, inclusi il solo tempo di presenza e le pause inferiori a un quarto d’ora; la durata del lavoro comprende inoltre il tempo durante il quale il maestro conducente esercita un’attività lucrativa presso un altro datore di lavoro nonché la durata di un’attività lucrativa indipendente;
- e.
- lezioni di guida:corsi di formazione teorica e pratica impartiti ad allievi conducenti che desiderano ottenere una licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25 dell’ordinanza del 27 ottobre 19762 sull’ammissione alla circolazione (OAC); le lezioni di guida includono anche l’insegnamento col sussidio di simulatori di guida;
- f.3
- pratica diformazione:corsi di formazione per allievi conducenti descritti nei moduli B7, A7 e C7 dell’allegato 1 e svolti sotto la sorveglianza degli organizzatori riconosciuti.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705).
Sezione 2: Abilitazione a maestro conducente
Art. 3 Necessità dell’abilitazione a maestro conducente
1 Necessita di un’abilitazione a maestro conducente chi:
- a.
- forma più di un allievo conducente all’anno;
- b.
- è incaricato della formazione degli impiegati di una azienda, se le lezioni di guida costituiscono l’attività esclusiva o preponderante nell’azienda.
2 L’abilitazione a maestro conducente non è necessaria per:
- a.
- impartire lezioni di guida a persone con le quali esiste una stretta relazione;
- b.
- impartire lezioni di guida per le categorie speciali G e M;
- c.
- impartire lezioni di guida nell’ambito della pratica di formazione;
- d.
- l’insegnamento a non udenti di nozioni in materia di circolazione per consentire loro di seguire successivamente le lezioni di guida.
Art. 4 Categorie di abilitazioni
Sono rilasciate abilitazioni a maestro conducente per le seguenti categorie:
- a.
- Categoria A Veicoli a motore della categoria A e della sottocategoria A1;
- b.
- Categoria B Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie B e BE, della sottocategoria B1 nonché della categoria speciale F; formazione per il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25 OAC4 con questi veicoli;
- c.
- Categoria C Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie C, D, CE e DE, delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E; formazione per il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25 OAC con veicoli della categoria C e della sottocategoria C1.
Art. 5 Requisiti
1 L’abilitazione a maestro conducente della categoria B è rilasciata a chi:
- a.5
- è in possesso di un attestato professionale federale di «maestro conducente» (modulo B), se include le competenze di cui all’allegato 1 numero 1;
- b.
- è titolare di una licenza di condurre di durata illimitata della categoria B e durante gli ultimi due anni ha guidato veicoli a motore senza commettere infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico;
- c.
- è in possesso del permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25 OAC6; e
- d.
- ha avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della professione.
2 L’abilitazione a maestro conducente della categoria A è rilasciata a chi:
- a.
- è in possesso dell’abilitazione a maestro conducente della categoria B; e
- b.7
- è in possesso di un attestato professionale federale di «maestro conducente per motoveicoli» (modulo A), se include le competenze di cui all’allegato 1 numero 2.
3 L’abilitazione a maestro conducente della categoria C è rilasciata a chi:
- a.
- è in possesso dell’abilitazione a maestro conducente della categoria B; e
- b.8
- è in possesso di un attestato professionale federale di «maestro conducente per autocarri» (modulo C), se include le competenze di cui all’allegato 1 numero 3.
4 Chi intende impartire lezioni di guida con combinazioni di veicoli deve essere in possesso delle licenze di condurre corrispondenti.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705).
Art. 6 Rilascio dell’abilitazione a maestro conducente
1 L’abilitazione a maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio.
2 L’abilitazione a maestro conducente per le persone domiciliate all’estero è rilasciata dal Cantone nel quale esse svolgono prevalentemente la loro attività.
3 L’abilitazione a maestro conducente è di durata illimitata ed è valida per tutta la Svizzera.
4 L’abilitazione a maestro conducente è iscritta nella licenza di condurre.
Art. 7 Attestati professionali federali 9
1 L’organizzazione del mondo del lavoro responsabile degli attestati professionali federali di «maestro conducente», «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri» garantisce che i candidati siano messi nelle condizioni di impartire lezioni di guida di elevata qualità.
2 L’identificazione del modulo e degli organizzatori come pure il programma quadro d’insegnamento delle formazioni professionali per il conseguimento degli attestati professionali federali devono essere approvati dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705).
Sezione 3: Esercizio della professione
Art. 8 Requisiti per l’esercizio della professione
Art. 9 Obbligo di notifica dell’inizio e della fine dell’attività professionale
Prima di iniziare o di interrompere la loro attività, i maestri conducenti devono annunciarsi all’autorità competente del Cantone in cui svolgono prevalentemente la loro professione. I maestri conducenti che svolgono la loro attività solo in seno all’esercito devono annunciarsi al loro Cantone di domicilio.
Art. 10 Veicoli per la scuola guida
1 I veicoli utilizzati dai maestri conducenti nelle lezioni pratiche di guida devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i veicoli per gli esami (allegato 12 numero V OAC11).
2 Nei veicoli per la scuola guida della categoria B devono essere messe a disposizione del maestro conducente le stesse installazioni con comando a pedale dell’allievo conducente, nei veicoli per la scuola guida delle categorie C e D nonché delle sottocategorie C1 e D1 un doppio pedale del freno e della frizione. Fanno eccezione i veicoli di riserva.
3 Il capoverso 2 non si applica alle lezioni di guida su veicoli adattati alle disabilità fisiche degli allievi conducenti portatori di handicap fisici e ammessi alla circolazione dall’autorità d’ammissione. È sufficiente che il veicolo sia dotato di un freno di stazionamento ad azione progressiva facilmente raggiungibile dal maestro conducente.
4 I veicoli per la scuola guida devono essere muniti di specchi retrovisori supplementari per offrire al maestro conducente una visuale simile a quella dell’allievo conducente. Fanno eccezione gli specchi d’accostamento e quelli anteriori.
5 Sui veicoli per la scuola guida i tachimetri e i principali indicatori necessari all’esercizio devono essere visibili dal posto del passeggero.
Art. 11 Mezzi e locali per l’insegnamento
Per l’insegnamento teorico, il maestro conducente deve disporre di un locale adatto nonché del materiale per le dimostrazioni e le esercitazioni necessario alla formazione.
Art. 12 Simulatori di guida
1 L’impiego di simulatori di guida necessita del permesso dell’USTRA. Ogni sistema è autorizzato singolarmente.
2 Tale permesso è rilasciato se il sistema è adattato al diritto svizzero in materia di circolazione stradale e se è adatto all’insegnamento delle materie dei corsi di formazione nonché al conseguimento degli obiettivi prefissati.
Art. 13 Dubbi sull’idoneità dell’allievo conducente
Se durante le lezioni di guida sorgono dubbi sull’idoneità dell’allievo, il maestro conducente è autorizzato a informare l’autorità cantonale.
Art. 14 Durata massima consentita del lavoro e delle lezioni di guida pratiche
1 La durata massima della settimana lavorativa dei maestri conducenti dipendenti è di 55 ore.
2 La durata complessiva delle lezioni di guida pratiche che i maestri conducenti, sia indipendenti che dipendenti, possono impartire giornalmente ammonta mediamente a nove ore e non può superare 11 ore, da compensare entro sei mesi.
Art. 15 Mezzi di controllo
1 Per controllare il rispetto della durata del lavoro e delle lezioni di guida i maestri conducenti devono tenere:
- a.
- una cartella concernente la formazione di ogni allievo conducente, dove sono annotate le lezioni teoriche e pratiche, con relativa data e ora, il grado di formazione ed eventualmente gli esami di guida sostenuti; e
- b.
- un foglio settimanale che indichi, per giorno feriale e per settimana, le lezioni pratiche calcolate in minuti e, per i maestri conducenti dipendenti, anche le lezioni teoriche.
2 I mezzi di controllo vanno compilati regolarmente e tenuti aggiornati.
Art. 16 Doveri dei proprietari di aziende di scuola guida
1 I proprietari di aziende di scuola guida devono:
- a.
- comunicare all’autorità di vigilanza tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente ordinanza e permetterle di accedere all’azienda e di procedere agli accertamenti necessari;
- b.
- conservare per due anni, presso la sede dell’azienda, le cartelle concernenti la formazione, i fogli settimanali ed eventualmente i controlli della durata complessiva del lavoro.
2 I proprietari di aziende di scuola guida che impiegano maestri conducenti devono inoltre:
- a.
- accertarsi che i maestri conducenti osservino le disposizioni sulla durata del lavoro e delle lezioni pratiche, tengano correttamente i mezzi di controllo e glieli consegnino per tempo;
- b.
- tenere un controllo della durata complessiva del lavoro;
- c.
- mettere a disposizione dei maestri conducenti le cartelle concernenti la formazione e i fogli settimanali.
3 Le succursali che impiegano maestri conducenti in maniera autonoma conservano questi documenti conformemente al capoverso 1 lettera b presso la propria sede. Su richiesta, i documenti devono essere messi a disposizione dell’autorità cantonale presso la sede della scuola guida o della succursale.
Sezione 4: ...
Art. 17a2112
12 Abrogati dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705).
Sezione 5: Perfezionamento professionale
Art. 22 Obbligo di seguire corsi di perfezionamento professionale
1 Una volta ottenuta l’abilitazione a maestro conducente della categoria B, i titolari devono seguire, entro cinque anni e come minimo durante cinque giornate di sette ore, corsi di perfezionamento professionale nelle seguenti materie:
- a.
- aspetti psicopedagogici dell’insegnamento della guida;
- b.
- metodologia dell’insegnamento;
- c.
- conoscenze giuridiche e tecniche;
- d.
- tecnica di guida;
- e.
- comportamento responsabile nel traffico e percezione dei pericoli;
- f.
- guida rispettosa dell’ambiente e orientata al risparmio energetico.
2 I titolari di abilitazioni a maestro conducente delle categorie A e C devono inoltre seguire, per ogni categoria, corsi di perfezionamento professionale specifici della durata di almeno due giornate di sette ore.
3 Gli organizzatori rilasciano ai titolari delle abilitazioni a maestro conducente un certificato per ogni corso di perfezionamento professionale cui hanno partecipato. Questo certificato è rilasciato solo a persone che hanno seguito l’intero corso.
Art. 23 Autorizzazione per lo svolgimento di corsi di perfezionamento professionale 13
Per lo svolgimento di corsi di perfezionamento professionale per maestri conducenti è necessaria un’autorizzazione. Essa è rilasciata dal Cantone in cui ha sede l’organizzatore del corso, di comune accordo con l’organizzazione del mondo del lavoro responsabile degli attestati professionali federali di «maestro conducente», «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri».
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705).
Sezione 6: Sorveglianza, provvedimenti amministrativi e disposizioni penali
Art. 24 Sorveglianza
1 I Cantoni sorvegliano, con ispezioni periodiche, le lezioni teoriche e pratiche dei maestri conducenti che si sono annunciati presso di essi come pure le loro installazioni.
2 I Cantoni controllano l’adempimento dell’obbligo di seguire corsi di perfezionamento professionale da parte dei maestri conducenti annunciati, gli organizzatori dei corsi e il loro regolare svolgimento.
3 I Cantoni presso cui i maestri conducenti sono annunciati trasmettono eventualmente una notifica anche ai loro rispettivi Cantoni di residenza.
4 I Cantoni possono delegare a terzi le attività di cui ai capoversi 1 e 2 e all’articolo 25, in particolare all’organizzazione del mondo del lavoro responsabile degli attestati professionali federali di «maestro conducente», «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri».14
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705).
Art. 25 Esame di controllo
Se durante un’ispezione le lezioni di guida risultano lacunose, l’autorità cantonale può disporre che il maestro conducente sostenga un esame di controllo.
Art. 26 Ammonimento e revoca a tempo determinato dell’abilitazione a maestro conducente
1 Se il maestro conducente non adempie o adempie solo parzialmente l’obbligo di seguire corsi di perfezionamento professionale, l’autorità cantonale stabilisce un termine di proroga per il recupero della formazione e dispone:
- a.
- un ammonimento;
- b.
- in caso di recidiva, una revoca dell’abilitazione a maestro conducente fino a che viene recuperata la formazione entro il termine di proroga.
2 Se il maestro conducente non osserva il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del 13 novembre 196215 sulle norme della circolazione stradale, le prescrizioni sull’esercizio della professione (art. 8–16) o sulla formazione di guida conformemente all’OAC16, l’autorità cantonale dispone:17
- a.
- un ammonimento:
- 1.
- nei casi di lieve gravità,
- 2.18
- se durante la guida il maestro conducente:
- –
- presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l ma inferiore a 0,25 mg/l
- –
- presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille, oppure
- –
- ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui al secondo trattino;
- b.
- una revoca a tempo determinato dell’abilitazione a maestro conducente:
- 1.
- nei casi gravi,
- 2.
- nei casi di lieve gravità, se nei due anni precedenti l’abilitazione è stata revocata o è stato disposto un altro provvedimento ai sensi del presente articolo,
- 3.19
- se durante la guida il maestro conducente:
- –
- presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l
- –
- presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, oppure
- –
- ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui al secondo trattino.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2633).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2633).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2633).
Art. 27 Revoca a tempo indeterminato dell’abilitazione a maestro conducente
L’abilitazione a maestro conducente è revocata per un periodo indeterminato se:
- a.
- il maestro conducente non è più in possesso del permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25 OAC20 o non è più garantito, per altri motivi, lo svolgimento sicuro delle corse di scuola guida; a seconda del caso, l’abilitazione di maestro conducente può essere limitata a singole categorie o alle lezioni teoriche;
- b.
- il maestro conducente ha abusato in maniera grave della sua posizione o se per motivi legati al suo carattere non si può più pretendere che gli allievi conducenti seguano i suoi corsi;
- c.
- da un’ispezione emergono gravi lacune nelle lezioni di guida;
- d.
- il maestro conducente non supera l’esame di controllo disposto ai sensi dell’articolo 25;
- e.
- è decorso il termine per il recupero della formazione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1.
Art. 28 Conseguenze della revoca della licenza di condurre 21
Il maestro conducente cui è stata revocata la licenza di condurre non può, per il periodo della revoca, tenere lezioni pratiche di guida né seguire praticanti in formazione, salvo che disponga di un’autorizzazione corrispondente dell’autorità cantonale secondo l’articolo 33 capoverso 5 OAC22.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 408).
Art. 29 Disposizioni penali
1 È punito con una multa chiunque:
- a.23
- violi le disposizioni concernenti la durata del lavoro e la durata delle lezioni pratiche;
- b.
- non tenga i mezzi di controllo prescritti o ostacola i controlli;
- c.
- non osservi gli obblighi di notifica concernenti l’inizio e la fine dell’attività professionale;
- d.
- impieghi veicoli per la scuola guida non equipaggiati come prescritto;
- e.
- impartisca lezioni di guida o segua praticanti in formazione nonostante la revoca dell’abilitazione a maestro conducente;
- f.
- impartisca lezioni pratiche di guida o segua praticanti in formazione nonostante la revoca della licenza di condurre.
2 È punito con una multa il detentore di una scuola guida con personale dipendente che induce un maestro conducente a commettere un atto punibile ai sensi del capoverso 1 o che non l’abbia impedito nei limiti delle sue possibilità.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705).
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 30 Esecuzione
1 L’USTRA può emanare istruzioni in merito all’esecuzione della presente ordinanza.
2 In casi particolari l’USTRA può autorizzare deroghe a singole disposizioni.
Art. 31 Disposizioni transitorie
1 I titolari delle licenze di maestro conducente rilasciate secondo il diritto previgente devono iscrivere l’abilitazione a maestro conducente nella loro licenza di condurre in formato carta di credito oppure richiedere un licenza di condurre in formato carta di credito entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Per le licenze della precedente categoria I vengono rilasciate le licenze della categoria B, per quelle della precedente categoria II quelle della categoria C e per quelle della precedente categoria IV quella della categoria A, senza necessità di sostenere un esame né seguire formazioni supplementari. Inoltre va assegnato il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25 OAC24 e iscritto nella licenza di condurre. Restano validi i permessi e le limitazioni (p.es. lezioni di guida senza corsi di teoria della circolazione) in vigore.
2 I titolari delle licenze della precedente categoria III mantengono il loro titolo e sono esonerati dall’obbligo di conversione della licenza. Il Cantone di domicilio stabilisce caso per caso l’obbligo di seguire corsi di perfezionamento professionale ai sensi dell’articolo 22.
3 La formazione secondo il diritto previgente può essere portata a termine ancora nel corso dei due anni che seguono l’entrata in vigore della presente ordinanza. Per poter terminare la formazione secondo il diritto previgente, bisogna superare l’esame preliminare entro l’entrata in vigore della presente ordinanza. Entro questa data, i candidati che non devono sostenere un esame preliminare devono essersi annunciati presso l’autorità d’ammissione.
4 Per coloro che intendono completare la formazione secondo il diritto previgente si applicano le disposizioni in materia di formazione e esami stabilite nell’allegato 2 della presente ordinanza.
5 I veicoli per la scuola guida che non adempiono i requisiti secondo l’articolo 10 devono essere adeguatamente equipaggiati entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 32 Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2 L’allegato 2 della presente ordinanza rimane in vigore fino al 31 dicembre 2009.
Allegato 1 2525 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705). Correzione del 22 nov. 2016 (RU 2016 4143).
25 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705). Correzione del 22 nov. 2016 (RU 2016 4143).
1. Attestato professionale di «maestro conducente»: competenze richieste per il modulo B
2. Attestato professionale di «maestro conducente per motoveicoli»: competenze richieste per il modulo A
3. Attestato professionale di «maestro conducente per autocarri»: competenze richieste per il modulo C
Allegato 2 2626 In vigore fino al 31 dic. 2009 (vedi l’art. 32 cpv. 2).
26 In vigore fino al 31 dic. 2009 (vedi l’art. 32 cpv. 2).