1 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 4 che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche.
2 I costruttori e gli importatori di veicoli trasmettono al SIAC i dati relativi al veicolo di cui all’allegato 1 numeri 11–14.
3 Gli organi di polizia nonché gli organi doganali con compiti di polizia stradale trasmettono al SIAC i dati sul blocco e sullo sblocco di veicoli e targhe oggetto di segnalazioni di ricerca, registrati nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 20164.
4 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)5 trasmette al SIAC i dati necessari per il controllo di sdoganamento e imposizione fiscale secondo la legge federale del 21 giugno 19966 sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut). Esso può anche affidare tale compito alle autorità competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione.
5 L’autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport trasmette al SIAC i dati necessari per il razionamento del carburante nonché l’occupazione e il noleggio di veicoli destinati all’esercito, alla protezione civile e all’approvvigionamento economico del Paese.
6 Gli assicuratori trasmettono al SIAC i dati di cui all’allegato 1 lettera A numero 2 dell’ordinanza del 20 novembre 19597 sull’assicurazione dei veicoli nonché i dati relativi alla sospensione o alla cessazione dell’assicurazione.
4 RS 361.0
5 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
6 RS 641.51
7 RS 741.31