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Art. 9d Forma e personalità giuridiche
1 Il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (Servizio di assegnazione delle tracce) è un istituto di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica. 2 È indipendente dalle imprese ferroviarie e da altri terzi interessati. 3 Si organizza in modo autonomo e tiene una contabilità propria. 4 È gestito secondo i principi dell’economia aziendale. 5 È iscritto nel registro di commercio con la denominazione «Servizio svizzero di assegnazione delle tracce». Ha sede a Berna.
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Art. 9e Obiettivi
Con il Servizio di assegnazione delle tracce la Confederazione persegue l’accesso trasparente e non discriminatorio alla rete ferroviaria, una sana evoluzione della concorrenza nel traffico ferroviario e l’utilizzazione ottimale delle capacità ferroviarie.
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Art. 9f Compiti e competenze
1 Il Servizio di assegnazione delle tracce ha i compiti seguenti: - a.
- pianificazione e assegnazione delle tracce nonché elaborazione dell’orario della rete;
- b.
- riscossione del prezzo di traccia e suo versamento ai gestori dell’infrastruttura;
- c.
- coordinamento e scambio d’informazioni con i servizi esteri competenti;
- d.
- gestione di un registro contenente le indicazioni necessarie per l’accesso alla rete (registro dell’infrastruttura) e pubblicazione dei piani d’investimento dei gestori dell’infrastruttura.
2 Può esigere dalle imprese ferroviarie l’accesso a tutti i documenti e la consegna di informazioni, nella misura necessaria all’adempimento dei suoi compiti. 3 Per l’adempimento di singoli compiti, in particolare per l’elaborazione dell’orario, il Servizio di assegnazione delle tracce può fare ricorso a terzi. Questi assicurano l’esecuzione non discriminatoria dei compiti e il coinvolgimento dei gestori dell’infrastruttura nonché delle imprese che hanno il diritto di chiedere l’accesso alla rete secondo l’articolo 9a capoverso 4. 4 Il ricorso a terzi non costituisce una commessa pubblica ai sensi della legge federale del 16 dicembre 199452 sugli acquisti pubblici (LAPub). Non è impugnabile. 5 Il Servizio di assegnazione delle tracce pubblica la convenzione. L’articolo 7 della legge del 17 dicembre 200453 sulla trasparenza (LTras) è applicabile. 6 Il Consiglio federale può escludere parti della rete dalla competenza del Servizio di assegnazione delle tracce, in particolare tratte a scartamento ridotto e tratte a scartamento normale non interoperabili.
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Art. 9g Organi
Gli organi del Servizio di assegnazione delle tracce sono: - a.
- il consiglio d’amministrazione;
- b.
- la direzione;
- c.
- l’ufficio di revisione.
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Art. 9h Consiglio d’amministrazione: composizione, nomina e organizzazione
1 Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo superiore. È composto di almeno cinque e al massimo sette membri esperti della materia. 2 Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti per i membri del consiglio d’amministrazione. 3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente. Li nomina per un periodo massimo di quattro anni; può rinnovarne due volte il mandato. Può revocarli in ogni momento per gravi motivi. 4 Il Consiglio federale stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d’amministrazione. Il contratto tra questi ultimi e il Servizio di assegnazione delle tracce è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni54. 5 I membri del consiglio d’amministrazione non possono svolgere un’attività commerciale o di altra natura né ricoprire una carica che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza. In particolare devono essere indipendenti dalle imprese ferroviarie sottoposte all’ambito di competenza del Servizio di assegnazione delle tracce. I candidati alla nomina nel consiglio d’amministrazione dichiarano al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse. 6 I membri del consiglio d’amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con ogni diligenza e tutelano in buona fede gli interessi del Servizio di assegnazione delle tracce. Sono tenuti al segreto d’ufficio durante il mandato e dopo la cessazione dello stesso. 7 Comunicano senza indugio al consiglio d’amministrazione qualsiasi cambiamento nelle loro relazioni d’interesse. Il consiglio d’amministrazione ne informa il Consiglio federale nella relazione annuale sulla gestione. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al consiglio d’amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione ne propone la revoca al Consiglio federale.
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Art. 9i Consiglio d’amministrazione: compiti
Il consiglio d’amministrazione ha i compiti seguenti: - a.
- fissa gli obiettivi strategici del Servizio di assegnazione delle tracce, li sottopone per approvazione al Consiglio federale, ne assicura l’attuazione e riferisce annualmente al Consiglio federale sul loro raggiungimento;
- b.
- emana il regolamento di organizzazione;
- c.
- prende i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi del Servizio di assegnazione delle tracce e per prevenire conflitti d’interessi;
- d.
- emana l’ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- e.
- decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sono subordinate all’approvazione del Consiglio federale;
- f.
- decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;
- g.
- vigila sull’operato della direzione;
- h.
- rappresenta il Servizio di assegnazione delle tracce in qualità di parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 terzo periodo della legge del 24 marzo 200055 sul personale federale (LPers);
- i.
- adotta il preventivo e chiede al Consiglio federale le indennità della Confederazione secondo l’articolo 9o capoverso 1 lettera b;
- j.
- provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato al Servizio di assegnazione delle tracce;
- k.
- redige e adotta la relazione sulla gestione per ogni esercizio; sottopone per approvazione al Consiglio federale la relazione sulla gestione riveduta e nel contempo gli presenta una proposta di discarico e di impiego degli utili; pubblica la relazione sulla gestione dopo l’approvazione.
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Art. 9j Direzione
1 La direzione è l’organo operativo. Vi è preposto un direttore. 2 La direzione ha i compiti seguenti: - a.
- gestisce gli affari;
- b.
- emana le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce in conformità al regolamento di organizzazione del consiglio d’amministrazione;
- c.
- elabora le basi decisionali del consiglio d’amministrazione;
- d.
- riferisce a scadenze regolari al consiglio d’amministrazione e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
- e.
- decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del rimanente personale;
- f.
- svolge tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.
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Art. 9k Ufficio di revisione
1 Il Consiglio federale nomina l’ufficio di revisione. Può revocarlo. 2 All’ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria. 3 L’ufficio di revisione verifica il conto annuale. Verifica inoltre che la relazione annuale contenga informazioni veritiere sull’attuazione di una gestione dei rischi adeguata al Servizio di assegnazione delle tracce e sullo sviluppo del personale. 4 Riferisce al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale in modo esauriente sul risultato della sua verifica. 5 Il Consiglio federale può incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti.
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Art. 9l Rapporti d’impiego
1 La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers56. 2 Il Servizio di assegnazione delle tracce è il datore di lavoro.
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Art. 9m Sistema d’informazione concernente il personale
1 Il Servizio di assegnazione delle tracce gestisce un sistema d’informazione per la gestione del personale. 2 Nel sistema d’informazione possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione: - a.
- dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;
- b.
- dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
- c.
- dati necessari nell’ambito della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;
- d.
- atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.
3 Il consiglio d’amministrazione emana disposizioni d’esecuzione concernenti: - a.
- l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
- b.
- il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, la comunicazione e la distruzione degli stessi;
- c.
- le autorizzazioni al trattamento dei dati;
- d.
- le categorie di dati;
- e.
- la sicurezza e la protezione dei dati.
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Art. 9n Cassa pensioni
1 La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente agli articoli 32a–32m LPers57. 2 Il Servizio di assegnazione delle tracce è affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione.
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Art. 9o Finanziamento
1 Il Servizio di assegnazione delle tracce finanzia le sue attività mediante: - a.
- emolumenti;
- b.
- indennità versate dalla Confederazione.
2 Gli emolumenti coprono i costi a carico del Servizio di assegnazione delle tracce per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 9f. Sono fatturati ai gestori dell’infrastruttura proporzionalmente ai chilometri di traccia attribuiti sulle rispettive reti. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti nel quadro dell’articolo 46a della legge del 21 marzo 199758 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 3 Le indennità della Confederazione coprono i costi dei compiti di cui all’articolo 9v capoverso 4.
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Art. 9p Relazione sulla gestione
1 La relazione sulla gestione comprende il conto annuale e la relazione annuale. 2 Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato. 3 La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d’interesse dei membri del consiglio d’amministrazione.
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Art. 9q Presentazione dei conti
1 La presentazione dei conti del Servizio di assegnazione delle tracce espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi. 2 È retta dai principi della presentazione regolare dei conti, in particolare dai principi dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo. 3 Si fonda su norme generalmente riconosciute. 4 Le norme d’iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno espressamente indicate nell’allegato del bilancio. 5 La contabilità d’esercizio documenta i costi e i ricavi delle singole attività finanziate mediante gli emolumenti e le indennità.
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Art. 9r Tesoreria
1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità del Servizio di assegnazione delle tracce nell’ambito della sua tesoreria centrale. 2 L’AFF può concedere mutui a condizioni di mercato al Servizio di assegnazione delle tracce per garantirne la solvibilità necessaria all’adempimento dei suoi compiti. 3 L’AFF e il Servizio di assegnazione delle tracce disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.
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Art. 9s Imposte
Nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti il Servizio di assegnazione delle tracce è esente da qualsiasi imposta diretta federale, cantonale e comunale.
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Art. 9t Vigilanza
1 Il Consiglio federale esercita la vigilanza sul Servizio di assegnazione delle tracce rispettandone l’indipendenza sotto il profilo tecnico. 2 La vigilanza del Consiglio federale comprende in particolare le attribuzioni seguenti: - a.
- la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d’amministrazione;
- b.
- la nomina e la revoca dell’ufficio di revisione;
- c.
- l’approvazione:
- 1.
- della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore,
- 2.
- dell’ordinanza sul personale,
- 3.
- della relazione sulla gestione e della decisione in merito all’impiego degli utili;
- d.
- l’approvazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;
- e.
- il discarico del consiglio d’amministrazione.
3 Il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all’attività del Servizio di assegnazione delle tracce e informarsi in ogni momento sulle sue attività. 4 Almeno una volta all’anno il Servizio di assegnazione delle tracce esamina con il Consiglio federale i propri obiettivi strategici, l’adempimento dei propri compiti e la situazione della concorrenza nel trasporto ferroviario.
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Art. 9u Registro dell’infrastruttura
1 I gestori dell’infrastruttura forniscono al Servizio di assegnazione delle tracce i loro piani d’investimento attuali e gli altri dati necessari alla gestione del registro dell’infrastruttura. 2 Il Servizio di assegnazione delle tracce può disciplinare ulteriori dettagli della gestione del registro dopo aver sentito l’UFT e i gestori dell’infrastruttura.
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Art. 9v Regolamentazioni del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce e il ricorso a terzi. 2 Stabilisce le informazioni che le imprese di trasporto ferroviario e i gestori dell’infrastruttura devono fornire periodicamente al Servizio di assegnazione delle tracce. 3 Può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere al Servizio di assegnazione delle tracce deroghe alle norme di presentazione dei conti riconosciute o complementi. 4 Può affidare altri compiti al Servizio di assegnazione delle tracce dietro indennità.
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Art. 9w Procedura e tutela giurisdizionale
1 La procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 Le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce sull’accesso alla rete sono impugnabili con ricorso alla ComFerr. Il ricorso ha effetto sospensivo soltanto se la ComFerr lo dispone, d’ufficio o ad istanza di parte. 3 Nel suo ambito di competenza il Servizio di assegnazione delle tracce è legittimato a interporre ricorso contro le decisioni della ComFerr, di altre autorità federali o del Tribunale amministrativo federale.
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