Legge federale
sulle ferrovie
(Lferr)1
1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81, 87 e 87a della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 19564,
decreta:
3 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
4 BBl 1956 I 213ediz. ted.; FF 1956 I 205ediz. franc.
Capitolo 1: Disposizioni generali 55 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
5 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 6
1 La presente legge disciplina la costruzione e l’esercizio delle ferrovie.
2 La ferrovia comprende l’infrastruttura e i trasporti effettuati avvalendosene.7
3 Il Consiglio federale decide dell’assoggettamento alla presente legge di altri impianti e veicoli a guida vincolata.
6 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
7 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 2 Imprese ferroviarie 8
Le imprese ferroviarie sono imprese che:
- a.
- costruiscono ed esercitano l’infrastruttura (gestori dell’infrastruttura);
- b.
- effettuano trasporti avvalendosi dell’infrastruttura (imprese di trasporto ferroviario).
8 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Art. 3 Espropriazione 910
1 Per la costruzione e l’esercizio delle ferrovie può essere esercitato il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 193011 sulla espropriazione.12
2 La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o mediante ricomposizione particellare.
3 I diritti sui fondi appartenenti alle ferrovie non possono essere acquisiti per usucapione.
9 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
10 Giusta la LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457), in tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche centrali. I numeri e le lettere non sono ripresi.
12 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 4 Sistema di gestione della sicurezza 13
1 Chi intende costruire o esercitare un’infrastruttura ferroviaria oppure effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un sistema di gestione della sicurezza.
2 Il sistema di gestione della sicurezza deve essere idoneo a garantire la sicurezza della costruzione e dell’esercizio dell’infrastruttura nonché dei trasporti ferroviari.
13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 4a Tronchi di confine e tratte in prossimità della frontiera 14
1 Sulle tratte che conducono dall’ultimo punto d’esercizio in Svizzera al primo all’estero (tronchi di confine) l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può consentire l’applicazione delle prescrizioni tecniche e d’esercizio vigenti nei Paesi confinanti.
2 Sui tronchi di confine e sulle tratte in prossimità della frontiera ad essi collegate può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri.
14 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Capitolo 2: Imprese ferroviarie 151615 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
16 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
16 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Sezione 1: Gestori dell’infrastruttura 1717 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 20052183, 2007 2457).
17 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 20052183, 2007 2457).
Art. 5 Concessione d’infrastruttura e autorizzazione di sicurezza 18
1 Chi intende costruire ed esercitare un’infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d’infrastruttura (concessione).19
2 L’impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l’obbligo di costruire ed esercitare l’infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni della legislazione ferroviaria e della concessione.
3 L’esercizio dell’infrastruttura comprende l’allestimento e la manutenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, di direzione dell’esercizio e di sicurezza.
4 Per l’esercizio dell’infrastruttura è inoltre necessaria un’autorizzazione di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per le imprese attive a livello regionale.20
5 La concessione d’infrastruttura secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 201921 sugli appalti pubblici.22
18 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
19 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
20 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
22 Introdotto dall’all. 7 n. II 5 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
Art. 6 Rilascio, modifica e rinnovo della concessione 23
1 Il Consiglio federale rilascia la concessione se:
- a.
- sussiste un interesse pubblico alla costruzione e all’esercizio dell’infrastruttura; o
- b.
- ci si può attendere un esercizio finanziato con mezzi propri.
2 Per il rilascio della concessione il presupposto è inoltre che:
- a.
- non vi si oppongano interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione dell’ambiente, protezione della natura e del paesaggio o cooperazione nazionale in materia di sicurezza;
- b.
- l’esercizio di una ferrovia senza funzione di collegamento adempia le condizioni secondo l’articolo 11 della legge del 20 marzo 200924 sul trasporto di viaggiatori; e
- c.
- l’impresa sia iscritta nel registro di commercio.
3 Prima di rilasciare la concessione il Consiglio federale sente i Cantoni interessati.
4 Per le tranvie deve essere stata concessa o garantita l’autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l’uso della strada pubblica.
5 La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.
6 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per:
- a.
- le modifiche della concessione, salvo le estensioni;
- b.
- il rinnovo della concessione.25
23 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
25 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 7 Trasferimento della concessione 2627
1 Su richiesta del titolare della concessione, il DATEC può trasferire la concessione a un’altra impresa.28 I Cantoni interessati devono essere previamente consultati.
2 Se sono trasferiti solo taluni diritti od obblighi legali o derivanti dalla concessione, il titolare della concessione sottopone all’UFT, per conoscenza, i contratti d’esercizio conclusi a tale scopo.29 Il titolare della concessione continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell’adempimento degli obblighi legali o derivanti dalla concessione.
26 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
27 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
28 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 8 Ritiro, revoca ed estinzione della concessione 30
1 Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale ritira la concessione del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:
- a.
- le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o
- b.
- l’impresa ferroviaria violi ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge o dalla concessione.
2 Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale può revocare la concessione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l’impresa ferroviaria è indennizzata adeguatamente.
3 La concessione si estingue:
- a.
- qualora la costruzione non sia iniziata o ultimata, o l’esercizio non sia avviato, entro i termini stabiliti nella concessione;
- b.
- alla sua scadenza;
- c.
- mediante riscatto da parte della Confederazione;
- d.
- in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l’autorizza;
- e.
- se, nella liquidazione forzata, l’impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.
30 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 8a Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di sicurezza 31
1 L’UFT rilascia l’autorizzazione di sicurezza se il gestore dell’infrastruttura dispone di un sistema di gestione della sicurezza.
2 L’autorizzazione di sicurezza è rilasciata per cinque anni al massimo. Può essere rinnovata.
3 L’UFT può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti di cooperare nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni di sicurezza per le infrastrutture transfrontaliere.
31 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 8b Ritiro dell’autorizzazione di sicurezza 32
L’UFT ritira l’autorizzazione di sicurezza del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:
- a.
- le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o
- b.
- il gestore dell’infrastruttura violi ripetutamente o gravemente la legge o l’autorizzazione.
32 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Sezione 2: Imprese di trasporto ferroviario 3333 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
33 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Art. 8c Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza 34
1 Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di una licenza in quanto impresa di trasporto ferroviario (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certificato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per trasporti ferroviari esclusivamente locali, nonché per trasporti su tratte a scartamento ridotto e su tratte a scartamento normale non interoperabili.35
2 ...36
3 L’impresa di trasporto ferroviario deve rispettare le prescrizioni legali svizzere, in particolare:
- a.
- le prescrizioni tecniche e d’esercizio;
- b.
- le prescrizioni sulle attività rilevanti per la sicurezza.
4 È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 200937 sul trasporto di viaggiatori.
34 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
36 Abrogato dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 8d Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di accesso alla rete 38
1 L’UFT rilascia l’autorizzazione di accesso alla rete se l’impresa di trasporto ferroviario:
- a.
- dispone di un’organizzazione sufficiente e delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per garantire un esercizio sicuro e affidabile;
- b.
- ha una capacità finanziaria e una copertura assicurativa sufficienti;
- c.
- soddisfa i requisiti in materia di affidabilità dei responsabili della direzione;
- d.
- osserva le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro abituali nel settore;
- e.
- ha la propria sede in Svizzera.
2 L’autorizzazione è rilasciata per dieci anni al massimo. Può essere rinnovata.
3 Se il riconoscimento reciproco è convenuto con altri Stati, le autorizzazioni rilasciate da questi Stati sono valide anche in Svizzera.
38 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Art. 8e Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza 39
1 L’UFT rilascia il certificato di sicurezza se l’impresa di trasporto ferroviario dispone di un sistema di gestione della sicurezza.
2 Il certificato di sicurezza è rilasciato per cinque anni al massimo. Può essere rinnovato.
3 Il Consiglio federale può concludere con l’Unione europea (UE) un accordo sul riconoscimento da parte della Svizzera dei certificati di sicurezza rilasciati dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA).
4 L’UFT disciplina con l’ERA la cooperazione nell’ambito del rilascio dei certificati di sicurezza.
5 L’UFT può concludere con le competenti autorità dei Paesi confinanti accordi sul riconoscimento di certificati di sicurezza per le tratte in prossimità della frontiera.
39 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 8f Ritiro dell’autorizzazione di accesso alla rete e del certificato di sicurezza 40
L’UFT ritira l’autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:
- a.
- le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o
- b.
- l’impresa di trasporto ferroviario violi ripetutamente o gravemente la legge, l’autorizzazione o il certificato.
40 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 941
41 Abrogato dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Art. 9a Garanzia dell’accesso alla rete 42
1 Il gestore dell’infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario l’accesso senza discriminazioni alla rete.43
2 e 3 ...44
4 L’accesso alla rete su un percorso definito nello spazio e nel tempo (traccia) può essere chiesto da ogni impresa interessata a svolgere il trasporto ferroviario. L’impresa deve presentare, almeno un mese prima dell’inizio dell’esercizio, un’autorizzazione di accesso alla rete oppure incaricare un’impresa di trasporto ferroviario di svolgere il trasporto. L’impresa di trasporto ferroviario che effettua il trasporto deve presentare il certificato di sicurezza al più tardi al momento dell’inizio delle corse.45
5 Le tracce non possono essere né vendute né trasferite a un’altra impresa. L’incarico di cui al capoverso 4 non è considerato vendita o trasferimento.46
6 Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi dell’accesso alla rete e disciplina i particolari. Può concludere con altri Stati accordi che garantiscono l’accesso alla rete alle imprese estere. A tal fine tiene conto del principio di reciprocità.47
42 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
43 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823).
44 Abrogati dall’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 1845; FF 2014 3253).
45 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823).
46 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823).
47 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823).
Art. 9b Utilizzazione della rete e attribuzione delle tracce 48
1 Il Consiglio federale stabilisce in un programma di utilizzazione della rete il numero minimo di tracce da riservare ai singoli generi di trasporto. Al riguardo considera in particolare:
- a.
- gli scopi degli investimenti effettuati o decisi dalla Confederazione, dai Cantoni e dai privati per il traffico ferroviario;
- b.
- la richiesta di catene di trasporto concertate nel traffico viaggiatori e merci;
- c.
- le capacità necessarie per soddisfare la domanda prevista nel traffico viaggiatori e merci;
- d.
- la possibilità di ottenere un’esecuzione economica del traffico viaggiatori e merci per ferrovia.
2 Se necessario, il Consiglio federale adegua il programma alle mutate condizioni.
3 I gestori dell’infrastruttura elaborano un piano di utilizzazione della rete per ciascuno dei sei anni che precedono ogni anno d’orario. Nel piano concretizzano il programma di utilizzazione della rete e stabiliscono in particolare la ripartizione giornaliera e settimanale delle tracce per i singoli generi di trasporto. Sottopongono il piano per approvazione all’UFT.
4 Le tracce sono attribuite conformemente ai piani di utilizzazione della rete. Nella misura in cui esistano capacità libere, la priorità è data al traffico viaggiatori cadenzato. Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questa priorità tenuto conto delle esigenze macroeconomiche e della pianificazione del territorio.
5 L’UFT disciplina la procedura di attribuzione delle tracce e i dettagli relativi ai piani di utilizzazione della rete. Può stabilire il modo di procedere per il caso in cui vi siano più ordinazioni della stessa traccia.49
48 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 1845; FF 2014 3253).
49 Per. introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 9c Prezzo di traccia 50
1 I gestori dell’infrastruttura hanno diritto a un compenso per l’utilizzazione della loro infrastruttura (prezzo di traccia).
2 Le imprese interessate disciplinano in una convenzione i dettagli del diritto di accesso. Se non trovano un accordo, decide la Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr).
3 Il prezzo di traccia è stabilito in modo non discriminatorio. Copre almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna; l’UFT fissa questi costi per ogni categoria di tratta.
4 Il prezzo di traccia è stabilito tenendo conto in particolare dei diversi costi esistenti sulla rete, dell’impatto ambientale dei veicoli e della domanda.
5 Nel trasporto regolare di viaggiatori, il prezzo di traccia corrisponde ai costi marginali fissati dall’UFT per la categoria di tratta e alla quota sui proventi del trasporto fissata dall’autorità concedente.
6 Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo del prezzo di traccia e ne disciplina la pubblicazione. Assicura che i prezzi di traccia siano uguali sulle tratte comparabili e che le capacità ferroviarie siano sfruttate in modo ottimale.
50 Originario art. 9b. Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Capitolo 2a: Servizio di assegnazione delle tracce5151 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020, gli art. 9e, 9f, 91– 9q, 9ue 9w entrano in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). Vedi anche le disp trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
51 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020, gli art. 9e, 9f, 91– 9q, 9ue 9w entrano in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). Vedi anche le disp trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
Art. 9d Forma e personalità giuridiche
1 Il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (Servizio di assegnazione delle tracce) è un istituto di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.
2 È indipendente dalle imprese ferroviarie e da altri terzi interessati.
3 Si organizza in modo autonomo e tiene una contabilità propria.
4 È gestito secondo i principi dell’economia aziendale.
5 È iscritto nel registro di commercio con la denominazione «Servizio svizzero di assegnazione delle tracce». Ha sede a Berna.
Art. 9e Obiettivi
Con il Servizio di assegnazione delle tracce la Confederazione persegue l’accesso trasparente e non discriminatorio alla rete ferroviaria, una sana evoluzione della concorrenza nel traffico ferroviario e l’utilizzazione ottimale delle capacità ferroviarie.
Art. 9f Compiti e competenze
1 Il Servizio di assegnazione delle tracce ha i compiti seguenti:
- a.
- pianificazione e assegnazione delle tracce nonché elaborazione dell’orario della rete;
- b.
- riscossione del prezzo di traccia e suo versamento ai gestori dell’infrastruttura;
- c.
- coordinamento e scambio d’informazioni con i servizi esteri competenti;
- d.
- gestione di un registro contenente le indicazioni necessarie per l’accesso alla rete (registro dell’infrastruttura) e pubblicazione dei piani d’investimento dei gestori dell’infrastruttura.
2 Può esigere dalle imprese ferroviarie l’accesso a tutti i documenti e la consegna di informazioni, nella misura necessaria all’adempimento dei suoi compiti.
3 Per l’adempimento di singoli compiti, in particolare per l’elaborazione dell’orario, il Servizio di assegnazione delle tracce può fare ricorso a terzi. Questi assicurano l’esecuzione non discriminatoria dei compiti e il coinvolgimento dei gestori dell’infrastruttura nonché delle imprese che hanno il diritto di chiedere l’accesso alla rete secondo l’articolo 9a capoverso 4.
4 Il ricorso a terzi non costituisce una commessa pubblica ai sensi della legge federale del 16 dicembre 199452 sugli acquisti pubblici (LAPub). Non è impugnabile.
5 Il Servizio di assegnazione delle tracce pubblica la convenzione. L’articolo 7 della legge del 17 dicembre 200453 sulla trasparenza (LTras) è applicabile.
6 Il Consiglio federale può escludere parti della rete dalla competenza del Servizio di assegnazione delle tracce, in particolare tratte a scartamento ridotto e tratte a scartamento normale non interoperabili.
52 [RU 1996 508, 1997 2465all. n. 3, 2006 2197all. n. 11, 2007 5635art. 25 n. 1, 2011 5659all. n. 1 6515art. 26 n. 1, 2012 3655n. I 2, 2015 773, 2017 7563all. n. II 1, 2019 4101art. 1. RU 2020 641all. 7 n. I]. Vedi ora la LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1).
Art. 9g Organi
Gli organi del Servizio di assegnazione delle tracce sono:
- a.
- il consiglio d’amministrazione;
- b.
- la direzione;
- c.
- l’ufficio di revisione.
Art. 9h Consiglio d’amministrazione: composizione, nomina e organizzazione
1 Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo superiore. È composto di almeno cinque e al massimo sette membri esperti della materia.
2 Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti per i membri del consiglio d’amministrazione.
3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente. Li nomina per un periodo massimo di quattro anni; può rinnovarne due volte il mandato. Può revocarli in ogni momento per gravi motivi.
4 Il Consiglio federale stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d’amministrazione. Il contratto tra questi ultimi e il Servizio di assegnazione delle tracce è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni54.
5 I membri del consiglio d’amministrazione non possono svolgere un’attività commerciale o di altra natura né ricoprire una carica che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza. In particolare devono essere indipendenti dalle imprese ferroviarie sottoposte all’ambito di competenza del Servizio di assegnazione delle tracce. I candidati alla nomina nel consiglio d’amministrazione dichiarano al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse.
6 I membri del consiglio d’amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con ogni diligenza e tutelano in buona fede gli interessi del Servizio di assegnazione delle tracce. Sono tenuti al segreto d’ufficio durante il mandato e dopo la cessazione dello stesso.
7 Comunicano senza indugio al consiglio d’amministrazione qualsiasi cambiamento nelle loro relazioni d’interesse. Il consiglio d’amministrazione ne informa il Consiglio federale nella relazione annuale sulla gestione. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al consiglio d’amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione ne propone la revoca al Consiglio federale.
Art. 9i Consiglio d’amministrazione: compiti
Il consiglio d’amministrazione ha i compiti seguenti:
- a.
- fissa gli obiettivi strategici del Servizio di assegnazione delle tracce, li sottopone per approvazione al Consiglio federale, ne assicura l’attuazione e riferisce annualmente al Consiglio federale sul loro raggiungimento;
- b.
- emana il regolamento di organizzazione;
- c.
- prende i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi del Servizio di assegnazione delle tracce e per prevenire conflitti d’interessi;
- d.
- emana l’ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- e.
- decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sono subordinate all’approvazione del Consiglio federale;
- f.
- decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;
- g.
- vigila sull’operato della direzione;
- h.
- rappresenta il Servizio di assegnazione delle tracce in qualità di parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 terzo periodo della legge del 24 marzo 200055 sul personale federale (LPers);
- i.
- adotta il preventivo e chiede al Consiglio federale le indennità della Confederazione secondo l’articolo 9o capoverso 1 lettera b;
- j.
- provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato al Servizio di assegnazione delle tracce;
- k.
- redige e adotta la relazione sulla gestione per ogni esercizio; sottopone per approvazione al Consiglio federale la relazione sulla gestione riveduta e nel contempo gli presenta una proposta di discarico e di impiego degli utili; pubblica la relazione sulla gestione dopo l’approvazione.
Art. 9j Direzione
1 La direzione è l’organo operativo. Vi è preposto un direttore.
2 La direzione ha i compiti seguenti:
- a.
- gestisce gli affari;
- b.
- emana le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce in conformità al regolamento di organizzazione del consiglio d’amministrazione;
- c.
- elabora le basi decisionali del consiglio d’amministrazione;
- d.
- riferisce a scadenze regolari al consiglio d’amministrazione e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
- e.
- decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del rimanente personale;
- f.
- svolge tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.
Art. 9k Ufficio di revisione
1 Il Consiglio federale nomina l’ufficio di revisione. Può revocarlo.
2 All’ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria.
3 L’ufficio di revisione verifica il conto annuale. Verifica inoltre che la relazione annuale contenga informazioni veritiere sull’attuazione di una gestione dei rischi adeguata al Servizio di assegnazione delle tracce e sullo sviluppo del personale.
4 Riferisce al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale in modo esauriente sul risultato della sua verifica.
5 Il Consiglio federale può incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti.
Art. 9l Rapporti d’impiego
1 La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers56.
2 Il Servizio di assegnazione delle tracce è il datore di lavoro.
Art. 9m Sistema d’informazione concernente il personale
1 Il Servizio di assegnazione delle tracce gestisce un sistema d’informazione per la gestione del personale.
2 Nel sistema d’informazione possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
- a.
- dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;
- b.
- dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
- c.
- dati necessari nell’ambito della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;
- d.
- atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.
3 Il consiglio d’amministrazione emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
- a.
- l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
- b.
- il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, la comunicazione e la distruzione degli stessi;
- c.
- le autorizzazioni al trattamento dei dati;
- d.
- le categorie di dati;
- e.
- la sicurezza e la protezione dei dati.
Art. 9n Cassa pensioni
1 La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente agli articoli 32a–32m LPers57.
2 Il Servizio di assegnazione delle tracce è affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione.
Art. 9o Finanziamento
1 Il Servizio di assegnazione delle tracce finanzia le sue attività mediante:
- a.
- emolumenti;
- b.
- indennità versate dalla Confederazione.
2 Gli emolumenti coprono i costi a carico del Servizio di assegnazione delle tracce per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 9f. Sono fatturati ai gestori dell’infrastruttura proporzionalmente ai chilometri di traccia attribuiti sulle rispettive reti. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti nel quadro dell’articolo 46a della legge del 21 marzo 199758 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
3 Le indennità della Confederazione coprono i costi dei compiti di cui all’articolo 9v capoverso 4.
Art. 9p Relazione sulla gestione
1 La relazione sulla gestione comprende il conto annuale e la relazione annuale.
2 Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato.
3 La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d’interesse dei membri del consiglio d’amministrazione.
Art. 9q Presentazione dei conti
1 La presentazione dei conti del Servizio di assegnazione delle tracce espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
2 È retta dai principi della presentazione regolare dei conti, in particolare dai principi dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo.
3 Si fonda su norme generalmente riconosciute.
4 Le norme d’iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno espressamente indicate nell’allegato del bilancio.
5 La contabilità d’esercizio documenta i costi e i ricavi delle singole attività finanziate mediante gli emolumenti e le indennità.
Art. 9r Tesoreria
1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità del Servizio di assegnazione delle tracce nell’ambito della sua tesoreria centrale.
2 L’AFF può concedere mutui a condizioni di mercato al Servizio di assegnazione delle tracce per garantirne la solvibilità necessaria all’adempimento dei suoi compiti.
3 L’AFF e il Servizio di assegnazione delle tracce disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.
Art. 9s Imposte
Nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti il Servizio di assegnazione delle tracce è esente da qualsiasi imposta diretta federale, cantonale e comunale.
Art. 9t Vigilanza
1 Il Consiglio federale esercita la vigilanza sul Servizio di assegnazione delle tracce rispettandone l’indipendenza sotto il profilo tecnico.
2 La vigilanza del Consiglio federale comprende in particolare le attribuzioni seguenti:
- a.
- la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d’amministrazione;
- b.
- la nomina e la revoca dell’ufficio di revisione;
- c.
- l’approvazione:
- 1.
- della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore,
- 2.
- dell’ordinanza sul personale,
- 3.
- della relazione sulla gestione e della decisione in merito all’impiego degli utili;
- d.
- l’approvazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;
- e.
- il discarico del consiglio d’amministrazione.
3 Il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all’attività del Servizio di assegnazione delle tracce e informarsi in ogni momento sulle sue attività.
4 Almeno una volta all’anno il Servizio di assegnazione delle tracce esamina con il Consiglio federale i propri obiettivi strategici, l’adempimento dei propri compiti e la situazione della concorrenza nel trasporto ferroviario.
Art. 9u Registro dell’infrastruttura
1 I gestori dell’infrastruttura forniscono al Servizio di assegnazione delle tracce i loro piani d’investimento attuali e gli altri dati necessari alla gestione del registro dell’infrastruttura.
2 Il Servizio di assegnazione delle tracce può disciplinare ulteriori dettagli della gestione del registro dopo aver sentito l’UFT e i gestori dell’infrastruttura.
Art. 9v Regolamentazioni del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce e il ricorso a terzi.
2 Stabilisce le informazioni che le imprese di trasporto ferroviario e i gestori dell’infrastruttura devono fornire periodicamente al Servizio di assegnazione delle tracce.
3 Può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere al Servizio di assegnazione delle tracce deroghe alle norme di presentazione dei conti riconosciute o complementi.
4 Può affidare altri compiti al Servizio di assegnazione delle tracce dietro indennità.
Art. 9w Procedura e tutela giurisdizionale
1 La procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2 Le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce sull’accesso alla rete sono impugnabili con ricorso alla ComFerr. Il ricorso ha effetto sospensivo soltanto se la ComFerr lo dispone, d’ufficio o ad istanza di parte.
3 Nel suo ambito di competenza il Servizio di assegnazione delle tracce è legittimato a interporre ricorso contro le decisioni della ComFerr, di altre autorità federali o del Tribunale amministrativo federale.
Capitolo 3: Vigilanza 5959 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
59 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 10 Autorità di vigilanza
1 La costruzione e l’esercizio delle ferrovie sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale. Esso può adeguatamente limitarla per le ferrovie che servono prevalentemente il traffico locale o che si trovano in condizioni particolarmente semplici e non sono tecnicamente congiunte ad altre ferrovie.60
2 L’UFT è l’autorità di vigilanza.61
60 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
61 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 1162
62Abrogato dall’all. n. 75 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 20013764).
Art. 12 Competenze speciali dell’UFT 63
L’UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi dell’impresa ferroviaria che sono contrarie alla presente legge, alla concessione o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.
63 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 1364
64Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3199; FF 1993 I 609).
Art. 14 Informazione sulla vigilanza 65
1 L’UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.
2 La LTras66 non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d’esercizio e ispezioni dell’UFT e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell’esercizio.
65 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 14a Obbligo di collaborazione 67
1 Le imprese ferroviarie e i servizi responsabili della manutenzione dei veicoli forniscono all’UFT, su richiesta, le informazioni e i documenti di cui necessita nell’ambito della sua attività di vigilanza. Concedono inoltre all’UFT libero accesso a tutti gli impianti ferroviari, veicoli e altri impianti rilevanti per l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura e dei veicoli e lo coadiuvano a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.
2 Nell’ambito del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese di trasporto ferroviario hanno nei confronti dell’ERA gli stessi obblighi.
67 Introdotto dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 15 Notifica e inchiesta sugli incidenti e i quasi incidenti 68
1 Le imprese ferroviarie notificano gli incidenti e i quasi incidenti verificatisi nell’esercizio delle ferrovie:
- a.
- al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), immediatamente;
- b.
- all’UFT, entro 30 giorni.
2 Per ogni incidente e quasi incidente nell’esercizio delle ferrovie il SISI apre un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, la dinamica e le cause.
3 L’inchiesta serve a impedire incidenti analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.
4 Gli interessati e le persone che possono contribuire al chiarimento delle cause dell’incidente o del quasi incidente forniscono al SISI le informazioni e i documenti necessari. Concedono inoltre al SISI libero accesso al luogo dell’incidente nonché agli impianti ferroviari, ai veicoli e agli altri impianti interessati rilevanti per l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura e dei veicoli e lo coadiuvano a titolo gratuito nelle attività di inchiesta.
68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 15a Commissione d’inchiesta 69
1 Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d’inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge federale del 21 marzo 199770 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 La Commissione d’inchiesta si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti.
3 La Commissione d’inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di un proprio ufficio d’inchiesta.71 È amministrativamente aggregata al DATEC.
3bis Per indagare su incidenti e quasi incidenti può concludere accordi con servizi d’inchiesta esteri.72
3ter In singoli casi l’ufficio d’inchiesta può inoltre cooperare, su richiesta di un’autorità estera, all’inchiesta su incidenti e quasi incidenti all’estero.73
4 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione della Commissione d’inchiesta. Può accorparla con la Commissione d’inchiesta di cui all’articolo 25 della legge federale del 21 dicembre 194874 sulla navigazione aerea.
69 Introdotto dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 11194573; FF 2009 4263). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
72 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
73 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 15b Procedura della Commissione d’inchiesta 75
1 La Commissione d’inchiesta redige un rapporto per ogni inchiesta.76 Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.
2 Per chiarire i fatti, l’ufficio d’inchiesta può ordinare:77
- a.
- la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;
- b.
- perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni, nonché perquisizioni di persone e oggetti;
- c.
- sequestri;
- d.
- analisi mediche quali prove del sangue e dell’urina;
- e.
- autopsie;
- f.
- analisi dei dati contenuti in apparecchi di registrazione;
- g.
- perizie.
3 Se tange diritti od obblighi, l’ufficio d’inchiesta emana decisioni formali.78 Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 196879 sulla procedura amministrativa.
4 Le decisioni emanate dall’ufficio d’inchiesta nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione davanti alla Commissione.80
5 La Commissione d’inchiesta gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.
6 Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.
75 Introdotto dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 11194573; FF 2009 4263). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 15c Spese della procedura d’inchiesta 81
1 Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato intenzionalmente o per negligenza grave l’evento oggetto di inchiesta, la Commissione d’inchiesta può addossargli una parte delle spese d’inchiesta.
2 Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tali spese. Al riguardo considera la gravità della colpa.
81 Introdotto dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 11194573; FF 2009 4263). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 16 Trattamento di dati da parte dell’UFT 82
1 Nell’ambito della sua attività di vigilanza l’UFT è autorizzato a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a elaborarli. Le imprese ferroviarie forniscono i dati necessari per la statistica ufficiale dei trasporti.83
1bis L’UFT può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per la sicurezza dell’infrastruttura, in particolare per la costruzione e l’esercizio della medesima:
- a.
- i dati concernenti la salute;
- b.
- i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali.84
2 L’UFT può rilevare dati che servono per allestire una licenza presso le persone interessate e elaborarli.
3 Ai fini della pianificazione dei trasporti, l’UFT può chiedere alle imprese ferroviarie di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati e se sussiste un interesse pubblico preponderante.
4 Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l’UFT può pubblicare dati degni di particolare protezione se essi consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell’impresa ferroviaria. Può in particolare pubblicare informazioni concernenti:
- a.
- il ritiro o la revoca di concessioni e autorizzazioni;
- b.
- violazioni delle disposizioni concernenti la protezione del lavoro o le condizioni di lavoro.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblicazione.
82 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
83 Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
84 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 16a Trattamento di dati da parte del gestore dell’infrastruttura 85
1 Per il trattamento di dati personali, il gestore dell’infrastruttura sottostà agli articoli 33–42 della legge federale del 25 settembre 202086 sulla protezione dei dati (LPD). Se agisce secondo il diritto privato, sottostà agli articoli 30–32 LPD.
2 Il gestore dell’infrastruttura può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione secondo l’articolo 16 capoverso 1bis, se è necessario per la sicurezza dell’infrastruttura, in particolare per la costruzione e l’esercizio della medesima. Ciò vale anche per terzi che svolgono compiti del gestore dell’infrastruttura. Quest’ultimo rimane responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.
85 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 16b Videosorveglianza 87
1 A tutela dell’infrastruttura, il titolare della concessione può installare una videosorveglianza.
2 Il titolare della concessione può affidare la videosorveglianza a terzi ai quali ha affidato compiti di sicurezza. È responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.
3 I segnali video possono essere registrati. Di principio devono essere analizzati al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione.
4 Dopo l’analisi i segnali video devono essere conservati in un luogo a prova di furto. I segnali video conservati devono essere protetti dagli abusi e distrutti al più tardi entro 100 giorni.
5 Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali le imprese presentano una denuncia o fanno valere pretese legali.
6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente il modo in cui i segnali video devono essere conservati e protetti dagli abusi.
87 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Capitolo 4: Piani, costruzione ed esercizio 8888Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
88Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Sezione 1: Principi 8989 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
89 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 17 Esigenze del traffico, dell’ambiente e della sicurezza 9091
1 Gli impianti ferroviari e i veicoli devono essere costruiti, gestiti, conservati e rinnovati secondo le esigenze del traffico, dell’ambiente e i progressi della tecnica. I bisogni delle persone con mobilità ridotta vanno pure considerati adeguatamente.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costruzione e l’esercizio, nonché l’unità tecnica e l’ammissione alla circolazione ferroviaria, fermi restando l’interoperabilità e uno standard di sicurezza conforme alla tratta.92 Il Consiglio federale fa in modo che non si abusi delle prescrizioni tecniche per impedire la libera concorrenza.
3 L’UFT emana prescrizioni relative al servizio ferroviario.93
4 Nel quadro delle prescrizioni, le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza d’esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli. Esse sono tenute a redigere le prescrizioni necessarie per la sicurezza dell’esercizio e a presentarle all’UFT.
90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
91Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
92 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
93 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 17a Registro dei veicoli ammessi alla circolazione 9495
1 L’UFT tiene un registro di tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera conformemente alla presente legge, sempre che non siano iscritti in un registro dei veicoli dell’UE.96
2 I titolari di un’autorizzazione d’esercizio (detentori) sono tenuti ad annunciare i loro veicoli all’UFT per l’immatricolazione.97
3 Il registro è accessibile a tutte le autorità svizzere ed estere preposte alla sicurezza e a tutti i servizi svizzeri ed esteri d’inchiesta sugli incidenti nonché a tutte le altre persone che hanno un interesse legittimo.
4 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- l’identificazione dei veicoli;
- b.
- i dettagli concernenti l’accesso al registro;
- c.
- i contenuti del registro accessibili al pubblico.
5 Il Consiglio federale può:
- a.
- delegare a terzi la tenuta del registro;
- b.98
- designare categorie di veicoli esentate dall’obbligo di immatricolazione.
6 Il Consiglio federale può convenire con l’UE la registrazione dei veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera nei registri dei veicoli dell’UE.99
94 Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti) (RU 2009 5973; FF 2007 3997). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
95 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
97 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
98 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
99 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 17b Manutenzione dei veicoli 100
1 È responsabile della manutenzione del veicolo la persona iscritta come tale nel registro dei veicoli immatricolati in Svizzera.
2 Se il veicolo non è registrato o se nel registro non è indicato un responsabile della manutenzione, tale responsabilità incombe al detentore o, a titolo sussidiario, alla persona che ha il potere di disporre effettivamente del veicolo.
3 Il Consiglio federale può stabilire i requisiti che devono adempiere le persone responsabili della manutenzione e le persone incaricate della manutenzione.
100 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Art. 17c Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza 101
1 L’UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza della costruzione e dell’esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli in funzione dei rischi mediante controlli a campione.
2 Nell’ambito delle procedure di autorizzazione l’UFT valuta questi aspetti sulla base della prova fornita in merito alla sicurezza. Stabilisce i punti per i quali il richiedente deve produrre perizie volte a fornire la prova in merito alla sicurezza nell’ambito delle procedure di autorizzazione.
3 L’UFT può scambiare i dati necessari per la valutazione e i risultati della stessa con l’ERA, altre autorità preposte alla sicurezza, le imprese ferroviarie, i detentori e le persone responsabili della manutenzione.
101 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani 102102 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
102 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 18 Principio 103
1 Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità competente.
1bis È considerata modifica di un impianto ferroviario anche l’integrazione di costruzioni e impianti non ferroviari, purché l’impianto ferroviario continui a essere destinato prevalentemente alla costruzione o all’esercizio della ferrovia.104
2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani è l’UFT.105
3 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti dell’impresa ferroviaria.
5 Per l’approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di principio un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979106 sulla pianificazione del territorio.
6 Sono considerati impianti ferroviari anche le strutture di raccordo e gli impianti connessi con la costruzione e l’esercizio nonché le ubicazioni per il riciclaggio e il deposito di materiale di scavo o di detriti che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l’impianto progettato.
103 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
104 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
105 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175).
Art. 18a Diritto applicabile 107
1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968108 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi.
2 Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930109 sull’espropriazione (LEspr).
107 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 18b Introduzione della procedura 110111
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all’autorità competente per l’approvazione dei piani. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.
110 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
111 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 18c Atti preparatori 112
1 Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa di costruzioni113 deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.
2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione di profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani.
3 Agli altri atti preparatori, all’eliminazione delle divergenze o per consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all’articolo 15 LEspr114. Circa le obiezioni di terzi decide l’autorità competente per l’approvazione dei piani.
112 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
113 Rettifica della Commissione di redazione dell’AF: invece di «impresa di costruzioni» leggasi «impresa ferroviaria».
Art. 18d Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani 115
1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
3 ...116
115 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
116 Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 18e117
117 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 18f Opposizione 118
1 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968119 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani.120 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
2 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr121 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.122
3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
118 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
120 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
122 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 18g Eliminazione delle divergenze 123124
L’eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997125 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
123 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
124 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 18h Durata di validità 126127
1 Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.
2 Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.
3 L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.
4 Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.
5 ...128
126 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
127 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
128 Abrogato dall’all. n. 75 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 20013764).
Art. 18i Procedura semplificata 129
1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
- a.
- progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- b.
- impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
- c.
- impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
129 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 18k Procedura di conciliazione e di stima, immissione in possesso anticipata 130131
1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr132.133
2 ...134
3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.
130 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
131 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
133 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
134 Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 18l Partecipazione dei Cantoni 135
1 Se la costruzione di impianti ferroviari, in particolare di gallerie, genera considerevoli quantità di materiali di scavo o di detriti che non possono essere riciclati o depositati nei pressi dell’impianto, i Cantoni interessati designano i siti necessari per la loro eliminazione.
2 Se al momento dell’approvazione dei piani non vi è un’autorizzazione passata in giudicato del Cantone interessato, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condizioni e gli oneri connessi al suo uso. In tal caso si applicano le disposizioni procedurali relative agli impianti ferroviari. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per l’eliminazione dei materiali.
135 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 18m Impianti accessori 136
1 L’edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all’esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L’edificazione e la modifica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell’impresa ferroviaria se gli impianti accessori:
- a.
- occupano terreni della ferrovia o confinano con essi;
- b.
- potrebbero pregiudicare la sicurezza dell’esercizio.
2 L’autorità cantonale sente l’UFT prima di autorizzare un impianto accessorio:
- a.
- su proposta di una delle parti, se il committente della costruzione e l’impresa ferroviaria non giungono a un’intesa;
- b.
- se la costruzione rende impossibile il futuro sviluppo dell’impianto ferroviario o lo complica considerevolmente;
- c.
- se il terreno edificabile è incluso in una zona riservata o in un allineamento di diritto ferroviario.
3 L’UFT può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’applicazione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.
136 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Sezione 3: Zone riservate 137137 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
137 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 18n Determinazione 138139
1 L’UFT può, di propria iniziativa o su proposta di un’impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a impianti ferroviari futuri.140 I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.
2 Le decisioni sulla determinazione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione del termine di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
138Originario art. 18b. Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 14291435; FF 1981 I 313).
139Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
140 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 18o Effetti 141142
1 Nelle zone riservate non può essere eseguita alcuna trasformazione contraria al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore.
2 Nelle zone riservate, fissate o previste, possono aver luogo atti preparatori. L’articolo 15 della LEspr143 è applicabile per analogia.
141Originario art. 18c.Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313).
142Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 18p Soppressione 144
1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.
2 L’UFT sopprime una zona riservata, d’ufficio o su domanda dell’impresa ferroviaria, del Cantone o del Comune, quando constata che l’impianto ferroviario progettato non sarà eseguito.
3 Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.
144Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Sezione 4: Allineamenti 145145 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
145 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 18q Determinazione 146147
1 L’UFT può determinare allineamenti per assicurare impianti ferroviari esistenti o futuri.148 I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.
2 La determinazione di allineamenti presuppone l’esistenza di piani che indicano con sufficiente precisione, almeno a livello di particelle, l’ubicazione degli impianti ferroviari esistenti o pianificati.149
3 Le decisioni sulla determinazione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione del termine di ricorso.
146Originario art. 18e.Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313).
147Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
148 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
149 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 18r Effetti 150
1 Entro gli allineamenti, come anche fra un allineamento e un impianto ferroviario non può essere eseguita alcuna trasformazione o altro intervento contrari allo scopo dell’allineamento. Sono eccettuati i provvedimenti presi per la manutenzione degli immobili o per l’eliminazione di pericoli e di effetti nocivi. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore.
2 Nell’interno degli allineamenti fissati o previsti possono aver luogo atti preparatori. L’articolo 15 della LEspr151 è applicabile per analogia.
150Originario art. 18f.Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313).
Art. 18s Soppressione 152
1 L’UFT sopprime d’ufficio o su proposta di un’impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune gli allineamenti divenuti privi d’oggetto.
2 Le decisioni sulla soppressione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione del termine di ricorso.
3 I principi dell’indebito arricchimento s’applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un’indennità. Se trattasi di alienazione, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di litigio, decide la Commissione di stima. ...153
152Originario art. 18g.Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313).
153 Per. abrogato dall’all. n. 75 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 20013764).
Art. 18t Riserva del diritto cantonale 154
D’intesa con l’UFT, possono essere determinati, oltre a quelli nel senso della presente legge, anche allineamenti secondo il diritto cantonale, se esplicano effetti giuridici più estesi.
154Originario art. 18h.Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313).
Sezione 5: Indennità per restrizioni della proprietà 155155 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
155 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 18u ... 156157
1 Se equivalgono a un’espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n–18t danno luogo a un’indennità integrale. È fatto salvo l’articolo 21. Per il calcolo dell’indennità sono determinanti le condizioni esistenti all’entrata in vigore della restrizione della proprietà.
2 L’indennità è dovuta dall’impresa ferroviaria oppure, se manca l’impresa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà.
3 L’interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all’impresa ferroviaria, entro 10 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, la procedura è retta dalla LEspr158.159
4 Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare autorizzazioni di impianti accessori (art. 18m), zone riservate e allineamenti.
5 L’indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.
156 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
157 Abrogata dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
159 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Sezione 6: Ricomposizione particellare 160160 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
160 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 18v ... 161162
1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev’essere ordinata su domanda dell’autorità competente per l’approvazione dei piani entro un termine da essa fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.
2 Nella procedura di ricomposizione particellare:
- a.
- possono essere inseriti fondi dell’impresa ferroviaria;
- b.
- può essere ridotta la superficie dei fondi inclusa nella procedura;
- c.
- possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione ferroviaria;
- d.
- l’impresa ferroviaria può essere anticipatamente immessa in possesso;
- e.
- possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.
3 Il terreno ceduto all’impresa ferroviaria per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all’impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.
4 Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione ferroviaria.
5 Alla costruzione ferroviaria sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione ferroviaria, l’impresa ferroviaria sopporta integralmente le spese.
161 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
162 Abrogata dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Sezione 7: Sicurezza 163163 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
163 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 18vbis Prova in merito alla sicurezza 164
Chi intende esercitare un impianto ferroviario o un veicolo deve provarne la sicurezza.
164 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 18w Autorizzazione d’esercizio per impianti ferroviari 165
1 Per gli impianti ferroviari modificati in modo rilevante è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell’UFT.
2 Per gli impianti ferroviari nuovi, ristrutturati o rinnovati è necessaria un’autorizzazione d’esercizio se l’UFT lo stabilisce.
3 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e l’impianto ferroviario è conforme alle prescrizioni determinanti.
4 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.
165 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 18wbis Autorizzazione d’esercizio per veicoli 166
1 Per i veicoli nuovi o modificati in modo sostanziale è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell’UFT.
2 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il veicolo è conforme alle prescrizioni determinanti.
3 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.
166 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 18x Omologazione di tipo 167
L’UFT rilascia un’omologazione di tipo per i veicoli, gli elementi dei veicoli e gli elementi degli impianti ferroviari che devono essere utilizzati allo stesso modo e nella stessa funzione, se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti.
167 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 18y Ritiro dell’autorizzazione d’esercizio o dell’omologazione di tipo 168
1 L’UFT ritira l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione di tipo del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:
- a.
- le condizioni vigenti al momento del suo rilascio non siano più soddisfatte; o
- b.
- le condizioni vigenti al momento del suo ritiro non siano soddisfatte e la sicurezza lo esiga.
2 Può ritirare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione di tipo del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora l’impresa ferroviaria violi ripetutamente o gravemente la legge, l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione di tipo.
168 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 19 Misure di sicurezza
1 Conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale e alle condizioni stabilite nell’approvazione dei piani, l’impresa ferroviaria prende tutte le misure per garantire la sicurezza della costruzione e dell’esercizio della ferrovia e per evitare che persone o cose siano esposte a pericolo. Qualora i lavori di costruzione pregiudichino opere pubbliche, come strade e vie, condutture e impianti simili, l’impresa ferroviaria deve provvedere ad assicurarne l’uso, per quanto sia richiesto dall’interesse pubblico.
2 L’impresa ferroviaria sopperisce alle spese cagionate da queste misure. Le spese derivate da misure rese necessarie da progetti di costruzione o da altre esigenze di terzi sono a carico di questi ultimi.
Art. 20 Obbligo d’indennità
L’obbligo d’indennità, per i danni cagionati dall’impresa ferroviaria con una violazione di diritti di terzi, che non deve essere tollerata conformemente al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni legali e che è una conseguenza inevitabile o difficilmente evitabile della costruzione o dell’esercizio della ferrovia, è disciplinato dalla legislazione federale sull’espropriazione.
Art. 21 Limitazioni nell’interesse della sicurezza della ferrovia
1 I terzi che con lavori, impianti, alberi od opere pregiudicano la sicurezza della ferrovia devono, a domanda dell’impresa ferroviaria, rimediarvi169. Se le parti non si accordano, l’UFT, su proposta dell’impresa ferroviaria e sentite le parti, decide le misure da prendere. Nel frattempo, deve essere tralasciato qualsiasi intervento che pregiudica la sicurezza della ferrovia. Nei casi di grande urgenza, l’impresa ferroviaria può adottare i provvedimenti opportuni alla rimozione del pericolo.170
2 Se gli impianti e le opere dei terzi esistevano già prima dell’entrata in vigore della presente legge o prima della costruzione degli impianti ferroviari, il diritto dei terzi all’indennità, alla quale è tenuta l’impresa ferroviaria, è disciplinato dalla legislazione federale sulla espropriazione. Per gli impianti o le opere dei terzi eseguiti dopo, il loro titolare deve sopperire alle spese cagionate dalle misure previste nel capoverso 1; inoltre, non ha diritto ad alcuna indennità. I costi per provvedimenti volti alla rimozione di alberi pregiudizievoli alla sicurezza della ferrovia secondo il capoverso 1 sono a carico dell’impresa ferroviaria ove non comprovi il dolo del terzo responsabile.171
169Nuovo testo della frase giusta l’art. 55 n. 2 della LF del 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922521; FF 1988III 137).
170Introdotto dall’art. 55 n. 2 della LF 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922521; FF 1988III 137).
171Introdotto dall’art. 55 n. 2 della LF 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922521; FF 1988III 137).
Art. 22 Impianti di segnalazione e di telecomunicazione
Le imprese ferroviarie possono collocare ed esercitare gli impianti e apparecchi elettrici e radioelettrici necessari al loro servizio. Il DATEC designa gli impianti e gli apparecchi e ne disciplina l’uso. Gli impianti di telecomunicazioni soggiacciono in ogni caso alla procedura d’approvazione dei piani prevista dagli articoli 18–18i.172
172 Nuovo testo del per. giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 23 Prescrizioni sull’uso 173
1 I gestori dell’infrastruttura possono emanare prescrizioni sull’uso dei loro impianti, nella misura in cui tali prescrizioni siano necessarie per un esercizio sicuro e senza intoppi.
2 Possono emanare decisioni volte ad attuare le prescrizioni sull’uso.
3 Pubblicano le prescrizioni sull’uso.
173 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175).
Sezione 7a: Interoperabilità con il sistema ferroviario europeo174174 Introdotta dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
174 Introdotta dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Art. 23a Principio
Le ferrovie a scartamento normale devono adempiere, secondo le disposizioni della presente sezione, le condizioni tecniche e d’esercizio necessarie per consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni nel sistema ferroviario europeo (interoperabilità).
Art. 23b Campo d’applicazione
1 Le disposizioni della presente sezione si applicano alla costruzione e all’esercizio delle tratte a scartamento normale e dei veicoli utilizzati su queste tratte.
2 Il Consiglio federale può decidere che le disposizioni della presente sezione non si applicano o si applicano solo parzialmente a determinate tratte e ai veicoli impiegati su tali tratte.
Art. 23c Autorizzazione d’esercizio per impianti ferroviari 175
1 Per gli impianti ferroviari nuovi o modificati in modo rilevante è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell’UFT.
2 Per gli impianti ferroviari ristrutturati o rinnovati è necessaria un’autorizzazione d’esercizio se l’UFT lo stabilisce.
3 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se l’impianto ferroviario, comprese le sue interfacce, soddisfa i requisiti essenziali ed è conforme alle disposizioni tecniche d’esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.
4 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.
5 Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.
175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 23cbis Messa in circolazione di veicoli 176
1 I veicoli nuovi o modificati in modo sostanziale possono essere messi in circolazione su un’infrastruttura ferroviaria soltanto se il detentore dispone di un’apposita autorizzazione dell’UFT.
2 L’UFT rilascia l’autorizzazione se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se il veicolo, comprese le sue interfacce, soddisfa i requisiti essenziali ed è conforme alle disposizioni tecniche d’esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.
3 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.
4 Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.
5 Stabilisce quali autorizzazioni di Stati esteri o dell’ERA sono riconosciute. Può prevedere che le autorizzazioni destinate a essere valide non solo in Svizzera siano di esclusiva competenza dell’ERA.
6 L’UFT disciplina con l’ERA la cooperazione nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni per i veicoli.
7 L’UFT può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti la validità delle autorizzazioni per la messa in circolazione di veicoli su tratte in prossimità della frontiera.
176 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 23d Ristrutturazione e rinnovo di sottosistemi 177
1 Per ristrutturazione s’intendono i lavori di modifica di un sottosistema che ne migliorano le prestazioni complessive.
2 Per rinnovo s’intendono importanti lavori di sostituzione di un sottosistema che non ne modificano le prestazioni complessive.
177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 23e Modifiche 178
1 I sottosistemi ristrutturati o rinnovati e altre modifiche, comprese le sostituzioni effettuate nell’ambito di lavori di manutenzione, devono soddisfare i requisiti essenziali ed essere conformi alle disposizioni tecniche d’esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti. Per le deroghe è richiesta un’autorizzazione dell’UFT.
2 La sostituzione di elementi di costruzione sottoposti al diritto previgente con elementi di costruzione dello stesso tipo è consentita se attuata nell’ambito di lavori di manutenzione.
3 La prova in merito alla sicurezza deve essere aggiornata.
178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 23ebis Libera circolazione di sottosistemi mobili 179
I veicoli e il controllo-comando e segnalamento di bordo possono essere immessi in commercio soltanto se soddisfano i requisiti essenziali e se è stata ottenuta la pertinente dichiarazione di verifica.
179 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 23eter Immissione in commercio di componenti di interoperabilità 180
Gli elementi di costruzione destinati a essere incorporati in un sottosistema (componenti di interoperabilità) possono essere immessi in commercio soltanto se soddisfano i requisiti essenziali e se è stata ottenuta la pertinente dichiarazione.
180 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 23f Competenze 181
1 Tenuto conto del diritto internazionale, il Consiglio federale:
- a.
- stabilisce i requisiti essenziali per i sottosistemi e i componenti d’interoperabilità;
- b.
- emana le altre prescrizioni necessarie per garantire l’interoperabilità con il sistema ferroviario europeo.
2 Il Consiglio federale può concludere con Stati esteri od organismi internazionali accordi sulla cooperazione nell’ambito dell’elaborazione e dell’applicazione di prescrizioni e norme internazionali.
3 Tenuto conto del diritto internazionale, l’UFT emana:
- a.
- le disposizioni tecniche d’esecuzione per i sottosistemi e i componenti d’interoperabilità;
- b.
- le disposizioni applicabili a complemento o in deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI); notifica queste disposizioni alla Commissione europea e le comunica le parti del sistema ferroviario per le quali nelle STI sono necessarie disposizioni particolari, temporanee o permanenti.
4 L’UFT notifica alla Commissione europea o all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia le altre disposizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili a complemento o in deroga al diritto europeo o internazionale.
5 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d’esecuzione. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale.
181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 23g Adempimento dei requisiti essenziali
1 Se il sottosistema o il componente di interoperabilità è allestito o fabbricato conformemente alle disposizioni tecniche d’esecuzione e alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano soddisfatti.
2 Chi intende mettere in servizio sottosistemi o immettere in commercio componenti di interoperabilità che non sono conformi alle disposizioni tecniche d’esecuzione o alle norme tecniche, deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono soddisfatti in altro modo.
Art. 23h182
182 Abrogato dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 23i Sorveglianza del mercato
1 L’UFT esercita una sorveglianza in funzione dei rischi per verificare se i sottosistemi o i componenti di interoperabilità immessi in commercio soddisfano i requisiti essenziali.
2 A questo scopo gli organi di controllo dell’UFT possono:
- a.
- esigere gli attestati e le informazioni necessari;
- b.
- prelevare campioni;
- c.
- effettuare o far effettuare controlli;
- d.
- accedere a scopo di ispezione, durante il normale orario di lavoro, ai locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni;
- e.
- esigere che i documenti o le informazioni siano redatti in una delle lingue ufficiali;
- f.183
- scambiare informazioni con la Commissione europea, l’ERA e altre autorità e servizi coinvolti nella sorveglianza del mercato.
3 L’UFT può esigere che per un determinato periodo di tempo l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini gli notifichi l’importazione di componenti di interoperabilità, designati con precisione.184
4 Le ulteriori competenze dell’UFT sono rette dall’articolo 10 capoversi 2–6 della legge federale del 12 giugno 2009185 sulla sicurezza dei prodotti.
183 Introdotta dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
184 Nuovo testo giusta il n. I 28 dell’O del 12 giu. 2020sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
Art. 23j Valutazione della conformità
1 La prova che il sottosistema o il componente di interoperabilità soddisfa i requisiti essenziali è fornita mediante:
- a.
- una dichiarazione di verifica oppure una dichiarazione di conformità o di idoneità all’impiego rilasciata dal fabbricante o da un suo mandatario; e
- b.
- un attestato di conformità rilasciato da un organismo di valutazione della conformità o da un organismo designato.186
2 Gli organismi di valutazione della conformità devono:
- a.
- essere accreditati in Svizzera e disporre di un’assicurazione di responsabilità civile; o
- b.187
- essere nominati da uno Stato membro dell’UE
3 Gli attestati di conformità rilasciati da organismi di valutazione della conformità esteri sono riconosciuti se un accordo internazionale lo prevede.
186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 23k Organismo federale di valutazione della conformità
Il Consiglio federale può istituire un organismo di valutazione della conformità, indipendente dall’UFT. Tale organismo dev’essere accreditato in Svizzera.
Art. 23l Trattamento dei dati
1 L’UFT è abilitato a raccogliere presso le imprese ferroviarie i dati necessari per l’interoperabilità, a trattarli ulteriormente e a pubblicarli.
2 Può scambiare i dati necessari per l’esercizio sicuro di veicoli interoperabili con l’ERA e con le autorità di Stati esteri preposte alla sicurezza188
188 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Sezione 8: Incroci tra strade pubbliche e ferrovie 189189 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
189 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 24 Approvazione 190
1 La costruzione, la modificazione e lo spostamento di incroci tra ferrovie e strade pubbliche o private soggiacciono all’approvazione dell’UFT. Sono applicabili gli articoli 18–18i e 18m.191
2 Gli incroci con strade pubbliche, destinate all’uso comune, devono essere approvati, se, durante e dopo la loro costruzione, il regolare esercizio della ferrovia è garantito da misure appropriate e da impianti di sicurezza e se non pregiudicano una prevista sistemazione degli impianti ferroviari.
3 Nuovi incroci con strade pubbliche devono essere eseguiti, d’ordinario, mediante sotto o soprappassaggi. Nella procedura d’approvazione dei piani, l’UFT, su proposta delle autorità interessate, deve consultare periti delle costruzioni e della circolazione stradali.
190 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
191 Nuovo testo del per. giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 25 Spese 192
1 Se una nuova linea ferroviaria, destinata al traffico pubblico, incrocia una strada pubblica o se una nuova strada pubblica incrocia una linea ferroviaria, il proprietario della nuova via di comunicazione deve sopperire alle spese cagionate da tutti gli impianti nel luogo d’incrocio.
2 L’uso del fondo stradale o ferroviario nei luoghi d’incrocio è gratuito.
192 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 26 Modifiche di incroci esistenti 193
1 Se un passaggio a livello deve essere sostituito con un sotto o soprappassaggio, oppure deve essere soppresso a causa dello spostamento della strada, le spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari o stradali sono a carico:
- a.
- dell’impresa ferroviaria se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico ferroviario;
- b.
- dei proprietari della strada se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico stradale.194
2 Per tutte le altre modificazioni eseguite a un incrocio, compreso l’adeguamento e il miglioramento degli impianti di sicurezza, l’impresa ferroviaria e il proprietario della strada devono sopperire alle spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari e stradali nella misura in cui le modificazioni sono richieste dallo sviluppo del traffico su l’una o l’altra di queste vie di comunicazione.
3 È applicabile l’articolo 25 capoverso 2.
193 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
194 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 27 Partecipazione in proporzione ai vantaggi
1 In ogni caso, ciascuna delle parti deve partecipare alle spese nella misura in cui trae vantaggi dalla modificazione delle condizioni.
2 La parte, che, nell’interesse di uno stabile miglioramento o di una ulteriore sistemazione dei suoi impianti, pone speciali esigenze, deve sopperire da sola alle maggiori spese nel luogo d’incrocio.
Art. 28 Nuove strade private 195
L’articolo 25 è applicabile per analogia all’incrocio di una ferrovia con una nuova strada privata. L’impresa ferroviaria può esigere, per le spese, l’anticipazione o la prestazione di garanzie e, per l’uso del fondo della ferrovia, un’equa indennità.
195 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 29 Incrocio con nuove strade private
Gli articoli 25 a 28 sono applicabili per analogia alle spese cagionate dai lavori di manutenzione e di rinnovamento e da tutte le misure temporanee e permanenti prese allo scopo di prevenire infortuni nei luoghi d’incrocio, comprese quelle causate dal servizio degli impianti destinati a tale scopo.
Art. 30 Incroci tra ferrovie
Gli articoli 24 a 27 e 29 sono applicabili per analogia agli incroci tra ferrovie.
Art. 31 Incroci con altri impianti
1 L’articolo 24 è applicabile per analogia agli incroci di una ferrovia con corsi d’acqua pubblici o privati, impianti di trasmissione, teleferiche, condutture e altri simili impianti.
2 Le spese di costruzione, di manutenzione e di rinnovamento cagionate dall’esecuzione di un nuovo incrocio o dalla modificazione di un incrocio già esistente, come pure da tutte le misure temporanee o permanenti destinate a prevenire danni nei luoghi d’incrocio sono sopportate dal committente. L’impresa ferroviaria può esigere una equa indennità per l’uso della sua proprietà a vantaggio di impianti privati. Gli articoli 25 capoverso 2, e 26 capoverso 3 sono applicabili per analogia agli incroci con impianti pubblici.
3 È riservata la legislazione federale concernente gli incroci di impianti elettrici.
Art. 32 Convenzioni speciali
Gli articoli 25 a 31 non sono applicabili, qualora le parti abbiano conchiuso o conchiudano convenzioni che disciplinano diversamente la ripartizione delle spese.
Sezione 8a: Costi di mantenimento degli enti di difesa 196197196 Introdotta dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
197 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
196 Introdotta dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
197 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
Art. 32a198
1 I gestori dell’infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all’intervento sugli impianti ferroviari.
2 I gestori dell’infrastruttura concludono con i Cantoni interessati convenzioni sulla fornitura di siffatte prestazioni e sull’assunzione delle relative spese.
3 Il DATEC stabilisce in particolare quali prestazioni può comportare la preparazione all’intervento degli enti di difesa e le modalità di calcolo dei costi di mantenimento.
198 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
Sezione 9: Collaborazione tra le ferrovie 199199 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
199 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 33 Stazioni nodali 200
1 Se le infrastrutture di diverse imprese ferroviarie con uguale scartamento e con standard tecnici uguali si incrociano, le imprese ferroviarie concordano chi realizza ed esercita il nodo.
2 Il confine di proprietà e d’esercizio tra le infrastrutture delle due imprese si situa di regola fuori del nodo vero e proprio. Le imprese interessate lo fissano in modo che sia possibile una chiara delimitazione della responsabilità.
3 Nella costruzione e nell’esercizio del nodo, il traffico da e verso l’infrastruttura altrui non deve essere svantaggiato rispetto al traffico da e verso la propria infrastruttura.
4 Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione le prestazioni reciproche nell’esercizio del nodo e delle tratte collegate.
200 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 34 Raccordo dal profilo tecnico e dell’esercizio 201
1 Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere il raccordo dal profilo tecnico e dal profilo dell’esercizio a un’altra ferrovia in modo che:
- a.
- i viaggiatori possano passare senza difficoltà dai treni di una linea ferroviaria a quelli dell’altra linea ferroviaria;
- b.
- il materiale rotabile di uguale scartamento possa passare senza difficoltà da una linea ferroviaria all’altra;
- c.
- in caso di scartamento diverso sia possibile il raccordo a impianti di trasbordo o a fosse per carrelli trasportatori.
2 Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione l’utilizzazione in comune di costruzioni, impianti e installazioni e le prestazioni reciproche, per quanto esse non facciano parte dell’accesso alla rete.
201 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 35 Raccordo con altre imprese di trasporti pubblici 202
L’articolo 34 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 si applica per analogia al raccordo tra ferrovie e altre imprese di trasporti pubblici.
202 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 35a Stazioni di interscambio 203
1 Nel caso di progetti concernenti stazioni con offerte che presentano diverse funzioni di collegamento od offerte di più imprese ferroviarie o di diversi vettori di trasporto, gli enti pubblici e le imprese di trasporto coinvolti disciplinano in una convenzione scritta la ripartizione dei costi di costruzione, esercizio e manutenzione.
2 La convenzione rispetta i principi seguenti:
- a.
- ogni ente pubblico e impresa di trasporto sostiene i costi relativi ai propri fondi; si tiene adeguatamente conto dei singoli interessi;
- b.
- in presenza di circostanze particolari, i costi sono ripartiti secondo gli interessi degli enti pubblici e delle imprese di trasporto coinvolti.
3 In ogni caso, le parti partecipano inoltre ai costi nella misura in cui traggano altri vantaggi determinanti
203 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 36 Assunzione di compiti preminenti senza incarico dell’UFT 204205
1 L’impresa che assume compiti preminenti di esercizio o sviluppo dell’infrastruttura disciplina per scritto con tutte le altre imprese interessate che esercitano un’infrastruttura ferroviaria i compiti, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Se le imprese non giungono a un accordo, decide l’UFT.
2 Se per i lavori di sviluppo, inclusa la determinazione di standard, è necessario coinvolgere imprese di trasporto ferroviarie, tutte le imprese interessate devono essere coinvolte senza discriminazione.
204 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
205 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 37 Assunzione di compiti preminenti su incarico dell’UFT 206
1 L’UFT può incaricare i gestori dell’infrastruttura o terzi di assumere compiti preminenti per il trasporto ferroviario o per l’insieme dei trasporti pubblici (compiti sistemici) se ciò consente di migliorare l’efficienza o l’interoperabilità, di offrire soluzioni uniformi per la clientela o di garantire una sana evoluzione della concorrenza nel traffico ferroviario.
2 L’UFT e gli incaricati disciplinano in una convenzione scritta contenuti e portata del compito sistemico. Convengono in particolare:
- a.
- la rimunerazione;
- b.
- il coinvolgimento delle imprese e dei gruppi di aventi diritto interessati e l’eventuale formazione di un comitato;
- c.
- i diritti relativi a sistemi e applicazioni informatici;
- d.
- il tipo e la portata di un’eventuale rifatturazione di prestazioni alle imprese interessate.
3 L’UFT pubblica la convenzione. L’articolo 7 LTras207 è applicabile.
4 I costi non coperti pianificati per l’adempimento dei compiti sistemici delegati sono finanziati dal fondo di cui all’articolo 1 della legge del 21 giugno 2013208 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.
5 Gli incaricati e tutte le imprese interessate disciplinano in una convenzione scritta i compiti sistemici delegati, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Le imprese sono tenute a collaborare. Sono periodicamente informate e adeguatamente coinvolte nell’ulteriore sviluppo.
6 Gli incaricati assicurano l’adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici.
7 L’incarico di assumere compiti sistemici secondo il presente articolo non costituisce una commessa pubblica ai sensi della LAPub209. Non è impugnabile.
8 L’articolo 9 LPD210 è applicabile.211
206 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
211 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 61 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 37a Diritto di partecipazione delle imprese di trasporto ferroviario 212
1 Il gestore dell’infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario interessate e ai raccordati interessati il diritto di partecipare alla pianificazione di progetti d’investimento concernenti la propria rete.
2 Il diritto di partecipazione sussiste anche nel caso in cui il gestore dell’infrastruttura è incaricato di assumere ulteriori compiti, in particolare compiti sistemici.
212 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Sezione 10: Interruzione dell’esercizio 213213 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
213 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 38 ... 214215
1 L’impresa ferroviaria che causa o constata un’interruzione dell’esercizio è tenuta a informare immediatamente le altre imprese interessate e a concordare con esse i provvedimenti necessari. Il trasporto regolare di viaggiatori deve essere garantito mediante deviazioni del traffico o altri mezzi di trasporto, eccetto in caso di forza maggiore.
1bis La revoca di tracce già attribuite non dà diritto a risarcimento del danno se avviene a seguito della chiusura imprevedibile di una tratta e allo scopo di sfruttare al meglio la capacità esistente.216
2 Le ferrovie che servono esclusivamente o prevalentemente al trasporto di viaggiatori nel traffico locale o che, secondo la concessione, non sono tenute ad assicurare l’esercizio durante tutto l’anno, non devono organizzare alcun servizio sostitutivo. Lo stesso vale durante l’interruzione dell’esercizio per la revisione obbligatoria degli impianti.
214 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
215 Abrogata dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
216 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1845; FF 2014 3253).
Sezione 11: Servizi accessori 217217 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
217 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 39218
1 L’impresa ferroviaria che esercita l’infrastruttura è autorizzata a istituire nelle aree delle stazioni servizi accessori a scopi commerciali, purché tali servizi corrispondano alle esigenze degli utenti della ferrovia.
2 L’impresa ferroviaria che effettua il trasporto è autorizzata a istituire sui treni servizi accessori a scopi commerciali.
3 Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. Tali servizi soggiacciono tuttavia alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e alle regolamentazioni del rapporto di lavoro dichiarate vincolanti dalle autorità competenti.
4 Le controversie tra i locatari di locali per servizi accessori e le imprese ferroviarie sottostanno alla giurisdizione civile.219
218 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
219 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175).
Sezione 12: Competenza dell’UFT in caso di controversie 220220 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183 2007 2457). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
220 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183 2007 2457). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Art. 40 ... 221222
1 Sentiti gli interessati, l’UFT decide sulle controversie concernenti:223
- a.224
- esigenze della costruzione e dell’esercizio ferroviari (art. 18 e 18m);
- b.225 i provvedimenti per garantire la sicurezza della costruzione e dell’esercizio delle ferrovie e per proteggere le persone e le cose (art. 19 cpv. 1, 21 cpv. 1, 24, 30, 31 cpv. 1 e 32a);
- c.
- il collocamento e l’esercizio di impianti elettrici e radioelettrici di segnalazione e di telecomunicazione (art. 22);
- d.226
- il rifiuto di prestarsi al raccordo o le pretese eccessive per prestarvisi e la ripartizione dei costi (art. 33–35a);
- e.
- la necessità d’istituire servizi accessori e il loro orario d’apertura e di chiusura (art. 39).
2 L’UFT giudica anche le controversie relative all’applicazione delle disposizioni del presente capitolo concernenti le spese e la loro ripartizione nonché le indennità (art. 19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 25–35).227
221 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
222 Abrogata dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
223 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
224 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
225 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
226 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
227 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Sezione 12a: Commissione del trasporto ferroviario 228228 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
228 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 40a Organizzazione 229
1 La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l’articolo 57a della legge del 21 marzo 1997230 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC.
2 La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente.
3 I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi.
4 La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.
229 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 40abis Segreteria 231
1 La ComFerr dispone di una segreteria. Quest’ultima prepara i lavori della ComFerr e li coordina con quelli dell’UFT.
2 Il presidente della ComFerr è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale della segreteria.
3 Il rapporto d’impiego è retto dalla LPers232.
231 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 40ater Compiti 233
1 La ComFerr giudica le controversie concernenti:
- a.
- la concessione dell’accesso alla rete;
- b.
- le convenzioni sull’accesso alla rete;
- c.
- il calcolo del prezzo di traccia;
- d.
- l’accesso agli impianti di trasbordo per il traffico combinato e ai binari di raccordo cofinanziati dalla Confederazione;
- e.
- l’adempimento di compiti sistemici;
- f.
- il diritto di partecipazione secondo l’articolo 37a.
2 Sorveglia:
- a.
- l’applicazione delle regole sulle priorità in situazioni normali e in caso di perturbazione;
- b.
- l’applicazione non discriminatoria dei processi di gestione dell’esercizio;
- c.
- l’assegnazione non discriminatoria delle tracce;
- d.
- l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 capoverso 1; sono fatte salve le competenze della Commissione della concorrenza in caso di controversie fra imprese di trasporto ferroviario;
- e.
- l’adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici, per quanto tale sorveglianza non sia assicurata dall’UFT nell’ambito dell’incarico.
3 Osserva l’evoluzione del mercato ferroviario ai fini di un trattamento non discriminatorio di tutti gli interessati e di una sana evoluzione della concorrenza.
4 Può avviare inchieste d’ufficio.
5 Si coordina con le autorità di regolamentazione di altri Stati. Può scambiare con queste le informazioni e i dati necessari.
6 La legge del 6 ottobre 1995234 sui cartelli non è applicabile all’accesso alla rete.
233 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merc (RU 2016 1845; FF 2014 3253). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020, il cpv. 1 lett. f in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 40aquater Fornitura di dati e obbligo di fornire informazioni 235
1 Nell’ambito della vigilanza sul mercato la ComFerr è autorizzata a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a trattarli. Le imprese ferroviarie forniscono le informazioni necessarie per la statistica ufficiale dei trasporti e gli altri documenti di cui la ComFerr necessita per adempiere i suoi compiti.
2 I servizi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della ComFerr e a fornirle i documenti necessari.
235 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci (RU 2016 1845; FF 2014 3253). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 40aquinquies Principi procedurali 236
1 I procedimenti davanti alla ComFerr sono retti dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968237 sulla procedura amministrativa (PA) e per analogia dagli articoli 23 e 39 della legge del 17 giugno 2005238 sul Tribunale amministrativo federale.
2 Al procedimento su azione si applicano per analogia le disposizioni della PA relative alla procedura di ricorso, in particolare gli articoli 52, 56, 57, 60 e 63–69.
3 Sono ammessi l’intervento accessorio, il cumulo di azioni, il litisconsorzio e la domanda riconvenzionale. In questi casi si applicano per analogia gli articoli 15, 24, 26 e 31 della legge del 4 dicembre 1947239 di procedura civile federale.
4 Il presidente apre il procedimento d’ufficio o confermando per scritto il ricevimento del ricorso o dell’azione.
236 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci (RU 2016 1845; FF 2014 3253). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 40asexies Sanzioni amministrative 240
1 La ComFerr addossa all’impresa che contravviene al divieto di discriminazione nell’accesso alla rete un importo corrispondente alla cifra d’affari conseguita dall’impresa stessa o da terzi grazie alla discriminazione.
2 Addossa all’impresa che contravviene a una conciliazione, a una decisione della ComFerr o a una decisione di un’autorità di ricorso un importo sino a 100 000 franchi.
240 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci (RU 2016 1845; FF 2014 3253). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 40asepties Finanziamento 241
1 Per le sue decisioni la ComFerr riscuote emolumenti. Questi sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
2 La Confederazione assume i costi della ComFerr che non sono coperti dagli emolumenti.
3 Il Consiglio federale stabilisce i contributi della Confederazione e la tariffa degli emolumenti e disciplina la riscossione degli stessi.
241 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 40aocties Tutela giurisdizionale 242
1 La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2 I ricorsi contro le decisioni della ComFerr hanno effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo dispone, d’ufficio o ad istanza di parte.
3 Nel suo ambito di competenza la ComFerr è legittimata a interporre ricorso contro le decisioni di altre autorità federali e del Tribunale amministrativo federale.
242 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Sezione 13: Responsabilità 243244243 Introdotta dal n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5973; FF 2007 3997).
244 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183 2007 2457).
243 Introdotta dal n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5973; FF 2007 3997).
244 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183 2007 2457).
Art. 40b
1 Se i rischi caratteristici legati all’esercizio della ferrovia causano la morte o il ferimento di una persona o un danno materiale, il titolare dell’impresa ferroviaria risponde del danno.
2 Il titolare dell’impresa ferroviaria risponde dei danni causati:
- a.245
- agli oggetti che si trovano sotto la custodia del viaggiatore, esclusivamente in virtù della legge del 20 marzo 2009246 sul trasporto di viaggiatori;
- b.247
- agli oggetti trasportati, esclusivamente in virtù del Codice delle obbligazioni248 e dei pertinenti accordi internazionali.
3 In quanto la responsabilità nei casi di cui al capoverso 2 non sia disciplinata dalla legge sul trasporto di viaggiatori o dalla legge del 25 settembre 2015249 sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative ai contratti.250
245 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
247 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1845; FF 2014 3253).
250 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1845; FF 2014 3253).
Art. 40bbis Assicurazione di responsabilità civile 251
Il titolare di un’impresa di trasporto ferroviario deve stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per una somma di copertura di almeno 100 milioni di franchi.
251 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 40c Esonero
1 Il titolare è liberato dalla responsabilità se un fatto che non gli è imputabile ha contribuito a produrre il danno in misura tale da dover esserne ritenuto la causa principale.
2 Sono fatti di tale genere in particolare:
- a.
- la forza maggiore; o
- b.
- la colpa grave del danneggiato o di un terzo.
Art. 40d Utilizzazione dell’infrastruttura
1 Il titolare di un’impresa ferroviaria che utilizza l’infrastruttura di un’altra impresa ferroviaria risponde nei confronti dei danneggiati.
2 Ha diritto di regresso verso il titolare dell’impresa che esercita l’infrastruttura se questa ha concorso a causare il verificarsi del danno.
3 Se non è possibile determinare quale impresa ferroviaria abbia causato il danno, risponde il titolare dell’impresa che esercita l’infrastruttura.
Art. 40e Convenzioni
1 Ogni convenzione che escluda o restringa la responsabilità civile disciplinata dalla presente legge è nulla.
2 Ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.
Capitolo 5:Prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche 253253 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
253 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 41 Norma fondamentale
Salvo disposizioni contrarie della presente legge o convenzioni speciali fra le parti, le prestazioni particolari delle imprese ferroviarie a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altre corporazioni di diritto pubblico, come pure dei loro stabilimenti e servizi devono essere risarcite secondo i principi generalmente ammessi nel commercio.
Art. 42 Difesa nazionale 254
1 Ove fosse ordinato dal Consiglio federale, gli impianti ferroviari, i veicoli e il loro parco devono essere costruiti, completati e tenuti pronti al servizio conformemente ai bisogni della difesa nazionale militare ed economica. È applicabile l’articolo 18.
2 La Confederazione assume le spese cagionate dalle misure richieste a tal fine.255
254 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
255 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 43 Trasporti militari
1 Le imprese ferroviarie, nei limiti della loro capacità, devono eseguire per l’esercito e l’amministrazione militare i trasporti ordinati dai competenti organi militari. Sono riservate le eccezioni e le limitazioni decise dal Consiglio federale.
2 ...256
3 La Confederazione sopperisce alle spese cagionate da misure speciali di sicurezza che dovessero essere prese per eseguire trasporti militari.
256Abrogato dall’art. 53 n. 4 della LF del 4 ott. 1985 sul trasporto pubblico, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU 19861974; FF 1983 II 159).
Art. 44 Responsabilità della Confederazione
1 La Confederazione è responsabile nei confronti delle imprese ferroviarie dei danni cagionati dai trasporti militari, in quanto nessuna colpa possa essere attribuita all’impresa o al personale di questa.
2 La Confederazione è responsabile nei confronti delle imprese ferroviarie, secondo le norme del diritto civile, dei danni cagionati dalla costruzione, dalla presenza e dall’uso di opere e impianti militari sul fondo della ferrovia o nelle vicinanze di esso.
Art. 45257
257 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 46258
258 Abrogato dall’all. n. 15 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 20071411; FF 2004485).
Art. 47 Igiene pubblica
La legislazione federale concernente l’igiene degli uomini e degli animali, il traffico delle merci e la lotta contro i parassiti stabilisce le prestazioni delle imprese ferroviarie richieste dalla sua esecuzione. Per tali prestazioni, le imprese ferroviarie hanno diritto a un’equa indennità.
Art. 48 Controversie 259
1 L’UFT decide sulle controversie relative alla presente sezione.
2 Le decisioni dell’UFT possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
259 Nuovo testo giusta l’all. n. 75 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 20013764).
Capitolo 5a: Ampliamento dell’infrastruttura260260 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
260 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 48a Obiettivi
L’ampliamento dell’infrastruttura persegue i seguenti obiettivi:
- a.
- traffico viaggiatori:
- 1.
- migliorare i collegamenti con le aree metropolitane europee,
- 2.
- migliorare i collegamenti tra le aree metropolitane svizzere e al loro interno,
- 3.
- migliorare i collegamenti all’interno della rete urbana svizzera e con i centri delle aree metropolitane,
- 4.
- ampliare il traffico regionale e il traffico d’agglomerato,
- 5.
- migliorare i collegamenti con le regioni di montagna e le regioni turistiche;
- b.
- traffico merci:
- 1.
- trasferire il traffico pesante transalpino dalla strada alla ferrovia,
- 2.
- migliorare il traffico interno, nonché il traffico di importazione e di esportazione,
- 3.
- migliorare la disponibilità delle tracce.
Art. 48b Programma di sviluppo strategico
1 L’infrastruttura è ampliata per fasi nell’ambito di un programma di sviluppo strategico.
2 La Confederazione aggiorna periodicamente il programma di sviluppo strategico d’intesa con i Cantoni delle rispettive regioni di pianificazione e con le imprese ferroviarie interessate.
3 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo stato dell’ampliamento, sui necessari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla successiva fase di ampliamento pianificata.
Art. 48c Fasi di ampliamento
1 Gli atti normativi sulle singole fasi di ampliamento sono emanati in forma di decreto federale. Tali decreti federali sottostanno a referendum facoltativo.
2 Le misure previste nelle fasi di ampliamento si basano su una prova della necessità e su un’analisi dell’offerta effettuata secondo criteri di economia aziendale e macroeconomici.
3 Nei messaggi relativi alle fasi di ampliamento il Consiglio federale illustra in particolare i costi susseguenti per l’intero sistema ferroviario.
4 In ogni fase di ampliamento è perseguito anche l’obiettivo di assicurare la qualità dell’offerta sulla rete già esistente del traffico a lunga distanza e sono previsti i crediti necessari a tale scopo.
Art. 48d Pianificazione delle fasi di ampliamento
1 In quanto responsabile del processo, l’UFT dirige e coordina le pianificazioni necessarie per le fasi di ampliamento. Tiene conto delle pianificazioni regionali dei Cantoni e coinvolge le imprese ferroviarie interessate.
2 I Cantoni assicurano la pianificazione regionale dell’offerta. A tal fine definiscono regioni di pianificazione adeguate. Le imprese ferroviarie interessate sono coinvolte in modo adeguato.
Art. 48e Progettazione ed esecuzione delle misure
1 Le imprese ferroviarie e i terzi incaricati della realizzazione delle misure (società costruttrici) progettano le misure per l’ampliamento dell’infrastruttura, le coordinano con le esigenze del mantenimento della qualità e le eseguono.
2 In tale contesto, tengono costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione aziendale ed economica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.
Art. 48f Convenzioni di attuazione
1 La Confederazione conclude convenzioni di attuazione relative alle misure di ampliamento con le imprese ferroviarie o le società costruttrici. In tali convenzioni sono stabiliti in dettaglio le misure per le singole tratte e i singoli nodi, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione.
2 Se le misure necessitano di interventi subordinati correlati per il mantenimento della qualità, anche questi sono stabiliti nelle convenzioni di attuazione.
3 Le convenzioni sono concluse dal DATEC. Gli adeguamenti di minore entità, in particolare di carattere organizzativo o tecnico, possono essere convenuti dall’UFT.
Capitolo 6: Finanziamento dell’infrastruttura 261262261Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).
262Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
261Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).
262Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Sezione 1: In generale 263263 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
263 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 49 Principi 264
1 Fatto salvo l’articolo 9b, la Confederazione assume l’onere principale del finanziamento dell’infrastruttura.
2 I Cantoni partecipano al finanziamento dell’infrastruttura.
3 Fatte salve le prestazioni di cui all’articolo 59, dalle prestazioni federali ai sensi della presente legge sono escluse le tratte che:
- a.
- assicurano il collegamento capillare;
- b.
- collegano località che non sono abitate tutto l’anno;
- c.
- non servono per il trasporto di consistenti quantità di merci.
264 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 50 Condizioni 265
1 Hanno diritto all’indennità le imprese:
- a.
- la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze del capitolo 9;
- b.
- la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore; e
- c.
- che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale di viaggiatori e l’eventuale infrastruttura ferroviaria.
2 La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese straniere con poche linee in Svizzera.
265 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 51 Convenzioni sulle prestazioni 266
1 La Confederazione, rappresentata dall’UFT, e le imprese ferroviarie concludono convenzioni sulle prestazioni ogni quattro anni. In tali convenzioni sono anticipatamente convenuti l’offerta di prestazioni nonché le indennità e i mutui previsti nel settore dell’infrastruttura sulla scorta delle priorità in materia di politica dei trasporti della Confederazione e dei conti di previsione delle imprese.
2 Se il mantenimento della qualità necessita di misure di ampliamento subordinate, anche queste sono stabilite nella convenzione sulle prestazioni.
3 Le indennità e i mutui servono in primo luogo a mantenere l’infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica. In tale contesto sono in particolare considerati:
- a.
- i collegamenti basilari adeguati;
- b.
- gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite;
- c.
- gli imperativi della politica di assetto del territorio e d’agglomerato;
- d.
- gli imperativi della protezione dell’ambiente.
266 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 51a Controversie relative alle convenzioni sulle prestazioni 267
1 Se l’UFT e le imprese ferroviarie non riescono ad accordarsi su una convenzione sulle prestazioni o sulla sua applicazione, la decisione spetta al DATEC.
2 Le decisioni del DATEC possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Possono essere fatti valere:
- a.
- la violazione del diritto federale, compresi l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezzamento;
- b.
- l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
3 I ricorsi interposti contro le decisioni del DATEC non hanno effetto sospensivo.
267 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 51b Modalità di finanziamento dell’esercizio e del mantenimento della qualità 268
1 I costi pianificati e non coperti per l’esercizio e il mantenimento della qualità, compresi gli ammortamenti e i costi d’investimento non attivabili, sono finanziati mediante indennità.
2 Gli investimenti che superano i mezzi finanziari destinati all’ammortamento e le riserve di liquidità disponibili sono finanziati con mutui senza interessi e rimborsabili condizionalmente. Se i mezzi finanziari destinati all’ammortamento superano gli investimenti, i mutui in corso rimborsabili condizionalmente devono essere rimborsati al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria conformemente alla legge del 21 giugno 2013269 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria o compensati con le altre prestazioni di tale Fondo.
3 I mutui rimborsabili condizionalmente della Confederazione possono essere convertiti in capitale proprio, fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima. La Confederazione può inoltre rinunciare al rimborso dei mutui se vi rinuncia pure il Cantone o a titolo di partecipazione alle misure di risanamento finanziario necessarie.
268 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 52 Gestione razionale 270
1 Le imprese ferroviarie aderiscono ad associazioni professionali e organizzazioni di categoria adatte a rafforzare la propria posizione sul mercato.
2 L’UFT può obbligare le imprese ferroviarie a svolgere congiuntamente importanti gare d’appalto.271
3 Può disporre misure per raggiungere gli obiettivi o esigere il rimborso di prestazioni finanziarie se l’impresa:
- a.
- non fornisce come convenuto le prestazioni ordinate;
- b.
- non raggiunge gli obiettivi fissati;
- c.
- non rispetta le scadenze fissate; o
- d.
- non è gestita in modo economicamente razionale.272
270 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 19 giu. 2015 sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4747; FF 2013 727, 2014 7247).
271 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
272 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 53273
273 Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 54274
274 Abrogato dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Art. 55
Abrogato
Art. 56275
275Abrogato dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 57 Partecipazione dei Cantoni al finanziamento 276
1 I Cantoni versano un contributo di 500 milioni all’anno al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria per finanziare i costi dell’infrastruttura.
1bis Il contributo si basa sui prezzi del 2016. È adeguato annualmente all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e segue l’indice nazionale dei prezzi al consumo.277 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d’intesa con il DATEC.278
2 La partecipazione di ogni Cantone è determinata dalle prestazioni di traffico regionale ordinate alle imprese ferroviarie (viaggiatori–chilometri e treni–chilometri) secondo la chiave di ripartizione intercantonale279.
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari per via d’ordinanza, dopo aver consultato i Cantoni.
276 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
277 Nuovo testo per. per giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).
278 Introdotto dal n. I 6 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135).
279 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
Sezione 2: Finanziamento dell’ampliamento dell’infrastruttura 280280 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
280 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 58 Crediti d’impegno 281
1 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno necessari per le fasi di ampliamento secondo l’articolo 48c.
2 Se singole misure subiscono ritardi, i crediti d’impegno previsti per le stesse possono, qualora non siano esauriti, essere destinati alla realizzazione di altre misure la cui pianificazione è prevista da un decreto federale.
3 Il Consiglio federale stabilisce le misure da realizzare secondo il capoverso 2.
281 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 58a Modalità di finanziamento dell’ampliamento 282
1 La Confederazione, mediante il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui senza interessi, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.
2 I dettagli sono disciplinati nelle convenzioni di attuazione di cui all’articolo 48f.
282 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 58b Finanziamento di misure supplementari o alternative da parte di terzi 283
1 I Cantoni e altri terzi possono finanziare misure supplementari o alternative se queste possono essere integrate nel programma di sviluppo strategico.
2 Essi assumono:
- a.
- in caso di misure supplementari: tutti i costi;
- b.
- in caso di misure alternative: la differenza tra i costi delle misure previste dalla Confederazione e quelle da loro previste.
3 La partecipazione di terzi non deve comportare un onere supplementare per la Confederazione né nella fase di costruzione né in quella d’esercizio.
4 La Confederazione conclude con i terzi e le imprese ferroviarie convenzioni concernenti le misure. In tali convenzioni sono stabiliti in dettaglio le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione.
283 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 58c Prefinanziamento 284
Le imprese ferroviarie possono concludere con i Cantoni interessati e con terzi convenzioni sul prefinanziamento delle misure la cui realizzazione o pianificazione è stata decisa dall’Assemblea federale. Tali convenzioni sottostanno all’approvazione dell’UFT.
284 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 58d Disposizioni di esecuzione 285
Il DATEC emana le disposizioni di esecuzione relative alla supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze concernenti le misure approvate.
285 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 58e Rapporto 286
Il Consiglio federale riferisce annualmente all’Assemblea federale in merito al finanziamento dell’ampliamento dell’infrastruttura, segnatamente:
- a.
- sullo stato e sul seguito dei lavori;
- b.
- sulle spese in base ai crediti d’impegno stanziati.
286 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Capitolo 7: Aiuto in caso di gravi danni causati dalle forze della natura 287287 Originario avanti l’art. 56. Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
287 Originario avanti l’art. 56. Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 59 Danni causati dalle forze della natura 288
La Confederazione può concedere alle imprese ferroviarie che hanno subìto gravi danni causati dalle forze della natura aiuti finanziari per il ripristino o la sostituzione di impianti danneggiati o distrutti e per i lavori di sgombero.
288Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 60e61289
289 Abrogati dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 61a290
290Originario art. 60a. Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi (RU 1991857; FF 1987 I 297). Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Capitolo 8: Separazione dei trasporti e dell’infrastruttura 291291 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
291 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 62 Estensione dell’infrastruttura 292
1 L’infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell’ambito dell’accesso alla rete, in particolare:
- a.
- la via di corsa;
- b.
- gli impianti di alimentazione elettrica, segnatamente le sottostazioni e i raddrizzatori;
- c.
- gli impianti di sicurezza;
- d.293
- gli impianti per il pubblico;
- e.
- le stazioni di smistamento e gli impianti per ricevere e formare i treni;
- f.
- gli impianti di carico pubblici, consistenti in binari e aree di carico, in cui le merci possono essere trasbordate autonomamente e indipendentemente (impianti di carico e scarico);
- g.
- i locomotori di smistamento nelle stazioni di smistamento;
- h.
- gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l’esercizio dell’infrastruttura secondo le lettere a–g.
2 L’infrastruttura può inoltre comprendere le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono legati all’esercizio dell’infrastruttura ma non sono oggetto dell’accesso alla rete. Vi rientrano in particolare:
- a.
- gli impianti per la manutenzione giornaliera del materiale rotabile;
- b.
- le centrali elettriche e gli elettrodotti;
- c.
- le installazioni di vendita;
- d.
- i locali per servizi accessori;
- e.
- i locali di servizio per le imprese di trasporto ferroviarie;
- f.
- gli alloggi di servizio;
- g.
- le gru e le altre apparecchiature di trasbordo negli impianti di carico e scarico;
- h.
- gli impianti di trasbordo per il trasporto di merci, compresi i binari per gru e di carico.
3 Fanno parte delle ferrovie ai sensi della presente legge, ma non dell’infrastruttura:
- a.
- i binari e gli edifici per la manutenzione del materiale rotabile (impianti per la manutenzione e officine);
- b.
- i binari e gli edifici per lo stazionamento a lungo termine del materiale rotabile (impianti di stazionamento);
- c.
- i binari ubicati in cantieri ferroviari o utilizzati per l’accesso a tali cantieri (binari di cantiere).
4 Non fa parte dell’infrastruttura nemmeno la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori.
292 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1845; FF 2014 3253).
293 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 63 Esercizio dell’infrastruttura
Rientrano nell’infrastruttura anche l’esercizio e la manutenzione delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni di cui all’articolo 62.
Art. 64 Organizzazione
1 L’impresa ferroviaria deve separare a livello organizzativo il settore dell’infrastruttura dagli altri settori aziendali, rendendolo indipendente. L’UFT può dispensare da quest’obbligo le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori.
2 L’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 capoverso 2 e le relative prestazioni di servizio possono essere separate dal settore dell’infrastruttura a livello organizzativo. I loro costi devono essere fatturati integralmente ai beneficiari delle prestazioni.
Art. 65 Esenzione fiscale
L’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 capoversi 1 e 2 è esente dalle imposte cantonali e comunali sui beni immobili.
Capitolo 9: Contabilità 294294 Originario avanti l’art. 63. Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
294 Originario avanti l’art. 63. Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 66 Principi 295
1 La contabilità delle imprese ferroviarie è retta dalla sezione 7 della legge del 20 marzo 2009296 sul trasporto di viaggiatori, fatte salve le disposizioni della presente legge.
2 Nel bilancio e nel conto investimenti, l’impresa ferroviaria deve separare il settore dell’infrastruttura dagli altri settori.
3 Nel conto economico l’impresa ferroviaria tiene un conto settoriale per l’infrastruttura.
295 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 67 Impiego dell’utile e rimunerazione del capitale proprio 297
Non sono ammesse le ripartizioni dell’utile e la rimunerazione del capitale proprio a carico del conto settoriale dell’infrastruttura. L’utile è attribuito completamente a una riserva speciale del settore dell’infrastruttura destinata alla copertura di futuri disavanzi o a spese straordinarie.298
297 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
298 Nuovo testo del per. giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 68 e 69299
299Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).
Art. 70a72300
300 Abrogati dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 73301
301Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).
Art. 74302
302 Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Capitolo 10: Diritto di compera degli enti pubblici 303303 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
303 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 75 Diritto di compera nell’interesse del Paese 304
1 Se l’interesse del Paese lo esige, la Confederazione può acquistare al valore contabile l’infrastruttura oggetto di una concessione di qualsiasi impresa ferroviaria. I mutui che la Confederazione avesse concesso all’impresa sono computati nel prezzo d’acquisto.
2 Il diritto di compera di cui al capoverso 1 spetta anche ai Cantoni e ai Comuni cui la concessione conferisce tale facoltà. Se Cantoni o Comuni hanno acquistato un’infrastruttura ferroviaria, la Confederazione può esigere che la stessa le sia ceduta alle condizioni stabilite nella presente legge.
304 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 76a78305
305 Abrogati dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 79 Contestazioni 306
In caso di contestazione sulla determinazione del prezzo d’acquisto decide l’autorità di sorveglianza.
306Nuovo testo giusta l’all. n. 15 all’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).
Capitolo 11: Attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario 307307Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
307Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 80 Esame di capacità
1Il Consiglio federale può prescrivere che:
- a.
- le persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario debbano sostenere un esame di capacità teorico e pratico; può prevedere la consegna di una licenza se l’esame viene superato;
- b.
- le persone che intendono seguire una formazione per svolgere un’attività secondo la lettera a necessitano di una tessera d’allievo rilasciata dall’UFT;
- c.
- le persone che svolgono un’attività secondo la lettera a o che intendono seguire una formazione a tal fine devono soddisfare determinati requisiti personali e tecnici; il Consiglio federale può prevedere anche esami psicologici e medici volti ad accertare i requisiti personali.
2 Per persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza, l’UFT può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti la validità delle abilitazioni su tratte in prossimità della frontiera.308
308 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 80a Accertamento dell’idoneità 309
1 Se sussistono dubbi sull’idoneità di una persona che svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario, la persona interessata è sottoposta a un esame d’idoneità, segnatamente se vi è una comunicazione di un medico attestante l’incapacità della persona di svolgere in modo sicuro un’attività rilevante per la sicurezza a causa di una malattia fisica o psichica, di un’infermità oppure di una dipendenza.
2 I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1. Possono inviare la comunicazione direttamente all’UFT, al datore di lavoro oppure all’autorità di sorveglianza dei medici.
309 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 81 Inidoneità a prestare servizio
Chi sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti o per altri motivi non dispone della necessaria capacità fisica e mentale è inidoneo a prestare servizio e nel periodo in questione non può svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.
Art. 82 Accertamento dell’inidoneità a prestare servizio
1 Le persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario possono essere sottoposte a un’analisi alcolemica dell’alito.
2 Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno o non vanno unicamente ricondotti all’influsso dell’alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, in particolare all’esame dell’urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.
3 È ordinata una prova del sangue se:
- a.
- vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o
- b.
- la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione dell’analisi alcolemica dell’alito o elude lo scopo di questa misura.
4 Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio. Sono fatti salvi altri mezzi di prova.
Art. 83 Revoca della licenza
1 Se una persona che svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario si trova in uno stato che esclude l’esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l’esercizio fintanto che è necessario; deve inoltre esserle ritirata la licenza.
2 Le licenze ritirate devono essere trasmesse immediatamente all’autorità che le ha rilasciate; questa decide immediatamente sulla revoca. Fino a tale decisione, il ritiro della licenza ha l’effetto di una revoca.
Art. 83a Comunicazioni alle autorità estere 310
1 L’UFT informa le competenti autorità estere nel caso in cui:
- a.
- vieta a una persona di un’impresa estera che svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario l’esercizio di tale attività;
- b.
- ritira una licenza estera valida in Svizzera;
- c.
- annulla la validità in Svizzera di una licenza estera.
2 Le licenze ritirate sono trasmesse immediatamente all’autorità estera che le ha rilasciate.
310 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Art. 84 Competenze
L’ordine e l’esecuzione di misure secondo gli articoli 82 e 83 competono:
- a.
- alle persone o unità aziendali designate dalle imprese ferroviarie;
- b.
- alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;
- c
- all’UFT;
- d.
- alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.
Art. 85 Disposizioni di esecuzione
1Il Consiglio federale:
- a.
- fissa il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 81 (stato di ebrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata;
- b.
- può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l’idoneità a prestare servizio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 81;
- c
- emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 82 cpv. 2), la procedura per l’analisi alcolemica dell’alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l’ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;
- d.
- può prescrivere che per l’accertamento di una dipendenza che riduce l’idoneità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l’articolo 82 capoversi 2 e 3;
- e.
- stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l’articolo 84 lettera a.
2 Il Consiglio federale definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.
Capitolo 12: Disposizioni penali e misure amministrative 311311 Originario avanti l’art. 88. Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
311 Originario avanti l’art. 88. Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 86 Contravvenzioni 312
1 Chiunque, intenzionalmente, entra senza permesso nelle aree connesse con l’esercizio ferroviario, vi circola senza permesso con un veicolo o le pregiudica in altro modo è punito con la multa.
2 A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all’obbligo di diligenza (art. 17 cpv. 4), all’obbligo di notifica (art. 14a cpv. 1) o all’obbligo di collaborazione (art. 14a cpv. 2).
3 Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d’applicazione o delle prescrizioni sull’uso.
312 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175).
Art. 86a Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all’esercizio 313
1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:314
- a.
- esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l’approvazione dei piani necessaria secondo l’articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
- b.315
- mette o fa mettere in servizio un impianto o un veicolo senza disporre dell’autorizzazione d’esercizio necessaria secondo l’articolo 18w, 23c o 23d o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell’autorizzazione d’esercizio;
- c.
- contravviene a una concessione rilasciata in virtù della presente legge;
- d.316
- esercita o fa esercitare un impianto senza disporre della concessione d’infrastruttura o dell’autorizzazione di sicurezza necessarie secondo l’articolo 5 o senza osservare gli obblighi, le condizioni, gli oneri o le prescrizioni che ne derivano;
- e.317
- esercita o fa esercitare un veicolo senza disporre dell’autorizzazione di accesso alla rete o del certificato di sicurezza necessari secondo l’articolo 8c o senza osservare gli obblighi, le condizioni, gli oneri o le prescrizioni che ne derivano;
- f.
- registra, conserva, utilizza o comunica segnali video violando l’articolo 16.
- g.318
- ...
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.319
313 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
314 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
315 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175).
316 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
317 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
318 Introdotta dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Abrogata dall’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175).
319 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Art. 87 Svolgimento di un’attività rilevante per la sicurezza in uno stato non idoneo a prestare servizio 320
1 Chiunque in stato di ebrietà svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario è punito con la multa. È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un’alcolemia qualificata.
2 Chiunque a causa dell’influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell’articolo 81 e in questo stato svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3 Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi dei capoversi 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.
320 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 87a Elusione di misure per accertare l’inidoneità a prestare servizio 321
1 Chiunque svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi alcolemica dell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, misure queste formalmente ordinate o su cui bisognava contare, oppure si oppone o si sottrae a un altro esame medico oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.
321 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 87b Svolgimento di un’attività rilevante per la sicurezza senza abilitazione 322
1 Chiunque intenzionalmente svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario sebbene i documenti di abilitazione siano stati rifiutati o revocati oppure il riconoscimento di tali documenti sia stato revocato, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
3 Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.
322 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175).
Art. 88 Perseguimento d’ufficio 323
I reati previsti dal Codice penale324 sono perseguiti d’ufficio se sono commessi contro gli impiegati delle imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l’articolo 5 durante il loro servizio.
323 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 d LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175).
Art. 88a Competenza 325
1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolo competono ai Cantoni.
2 ...326
325 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
326 Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175).
Art. 89 Misure amministrative 327
1 L’UFT può ritirare provvisoriamente o definitivamente autorizzazioni, permessi e licenze o limitarne il campo di applicazione se:
- a.
- si contravviene alla presente legge o alle sue disposizioni di esecuzione;
- b.
- non ci si attiene alle limitazioni o agli oneri connessi al rilascio.
2 L’UFT ritira autorizzazioni, permessi e licenze qualora le condizioni legali per il rilascio non siano più adempiute.
3 Su richiesta dell’UFT, gli impiegati, gli incaricati o i membri degli organi di un’impresa ferroviaria titolare di una concessione secondo l’articolo 5 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009328 sul trasporto di viaggiatori che nell’esercizio delle loro funzioni hanno ripetutamente dato adito a reclami fondati devono essere destituiti da tali funzioni.
4 Le misure di cui ai capoversi 1–3 possono essere prese indipendentemente dall’avvio e dall’esito di un procedimento penale.
327 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 89a Obbligo di notifica 329
Le autorità di polizia e penali notificano all’autorità competente tutte le infrazioni passibili di misure secondo l’articolo 89.
329 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 89b Decisioni della ComFerr 330331
1 Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione della ComFerr passata in giudicato o a una decisione di un’autorità di ricorso, è punito con la multa fino a 100 000 franchi.
2 Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una decisione della ComFerr concernente l’obbligo di fornire informazioni (art. 40abis cpv. 4), è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
3 La ComFerr persegue e giudica le infrazioni di cui al presente articolo. Si applica la legge federale del22 marzo 1974332 sul diritto penale amministrativo.
330 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
331 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° lug. 2020. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 90333
333 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Capitolo 13: Disposizioni finali 334334 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
334 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 91 Validità delle vecchie concessioni 335
1 Le disposizioni della concessione contrarie alla presente legge sono abrogate; inoltre, sono abrogate quelle concernenti il sistema di trazione, il numero dei binari e dei treni da far circolare giornalmente, la velocità dei treni, il trasporto dei bagagli a mano e la riduzione o l’aumento delle tasse secondo l’utile netto.
2 Le disposizioni della concessione concernenti il riscatto rimangono in vigore fino alla scadenza di questa.
3 Se non stabiliscono altrimenti, le concessioni rilasciate prima del 1999 sono valide fino alla loro scadenza sia come concessioni per la costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura sia come concessioni per il trasporto regolare di viaggiatori ai sensi dell’articolo 6 della legge del 20 marzo 2009336 sul trasporto di viaggiatori.337
4 Per le concessioni dell’infrastruttura rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, l’interesse pubblico secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della presente legge è presunto se per l’infrastruttura sono versati contributi d’indennità.338
335 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
337 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
338 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 92339
339 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 93 Liquidazione forzata e concordato dopo la revoca della concessione
1 Se la concessione è revocata in virtù dell’articolo 8 della presente legge, la liquidazione forzata dell’impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale dell’11 aprile 1889340 sull’esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno conformemente all’articolo 9 della legge federale del 25 settembre 1917341 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15.342
2 Lo stesso vale per il concordato. È applicabile l’articolo 52 numeri 1 e 3 a 7 della legge federale del 25 settembre 1917concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese.
342 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 94343
343 Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 95 Applicazione della legislazione sulle ferrovie ad altre imprese 344
Se appare opportuno per ottenere basi giuridiche unitarie per diversi tipi di imprese di trasporto, il Consiglio federale è autorizzato a estendere l’applicazione delle disposizioni della presente e di altre leggi sulle ferrovie ai servizi di trasporto esercitati a complemento o in luogo della ferrovia dalla ferrovia stessa o da altre imprese.
344 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 96 Modificazione o abrogazione di disposizioni
1 Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, segnatamente:
- 1.
- la legge federale del 23 dicembre 1872345 su la costruzione e l’esercizio delle strade ferrate sul territorio della Confederazione Svizzera;
- 2.
- la legge federale del 28 giugno 1889346 sulle casse di soccorso delle società di ferrovie e di piroscafi;
- 3.
- la legge federale del 28 giugno 1895347 sul diritto di voto degli azionisti delle società ferroviarie e sulla partecipazione dello Stato all’amministrazione di queste;
- 4.
- la legge federale del 27 marzo 1896348 sulla contabilità delle strade ferrate;
- 5.
- la legge federale del 21 dicembre 1899349 concernente la costruzione e l’esercizio delle ferrovie secondarie svizzere, riservato l’articolo 92 della presente legge;
- 6.
- la legge federale del 18 giugno 1914350 sulle tasse da pagarsi per le concessioni di imprese di trasporto;
- 7.
- l’articolo 111 lettere c a e della legge federale del 16 dicembre 1943351 sulla organizzazione giudiziaria;
- 8.
- gli articoli 9 e 11 ultimo periodo della legge federale del 18 febbraio 1878352 su la polizia delle strade ferrate;
- 9.
- l’articolo 17 capoverso 1 della legge del 29 marzo 1950353 sulle imprese filoviarie;
- 10.
- il decreto federale del 23 dicembre 1904354 che autorizza il Consiglio federale a consentire modificazioni del sistema d’esercizio delle strade ferrate;
- 11.
- il decreto federale del 14 dicembre 1921355 concernente il calcolo del prodotto netto delle ferrovie private, riservato l’articolo 92 della presente legge;
- 12.
- il decreto federale del 21 giugno 1907356 che applica la legislazione federale in materia di espropriazione per causa di utilità pubblica alle imprese di navigazione concedute.
2 Riservati i diritti e i crediti che ne derivano alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati, sono abrogati:
- 13.
- la legge federale del 2 ottobre 1919357 concernente il soccorso finanziario da accordarsi alle imprese private di strade ferrate e di navigazione a vapore allo scopo di promuoverne l’elettrificazione;
- 14.
- la legge federale del 6 aprile 1939358 concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione;
- 15.
- a legge federale del 21 dicembre 1949359 che completa quella concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione;
- 16.
- il decreto federale del 18 giugno 1907360 che accorda al Cantone dei Grigioni una sovvenzione di cinque milioni di franchi per la costruzione di linee ferroviarie da Bevers a Schuls e da Ilanz a Disentis;
- 17.
- il decreto federale del 18 dicembre 1918361 concernente il soccorso finanziario alle imprese di trasporto in condizioni critiche;
- 18.
- il decreto federale del 22 ottobre 1937362 concernente il soccorso per mantenere in esercizio le imprese ferroviarie e di navigazione private minacciate dalla crisi.
3 ...363
345[CS 7 3; RU 1949 I 571 art. 55 lett. b]
346[CS 8 576]
347[CS 7 217]
348[CS 7 220]
349[CS 7 117; RU 1949 563art. 55 lett. c, 1997 2465 all. n. 17, 1998 2835n. II 1]
350[CS 7 923]
351[CS 3 499]
352[CS 3 422; RU 1958347art. 96 cpv. 1 n. 8 cpv. 3, 1986 1974art. 53 n. 5, 2010 1881all. 1 n. II 23. RU 2011 3961art. 11 cpv. 1]
354[CS 7 30]
355[CS 7234; RU 1958 347art. 96 al. 1 n. 11. RU 2003 210n. I 13]
356[CS 7 393]
357[CS 7 241]
358[CS 7 247; RU 1950 I 359 art. 1 e 2]
359[RU 1950 I 359]
360[CS 7 240]
361[CS 7 244]
362[CS 7 245]
363 Le mod. possono esse consultate alla RU 1958 347.
Art. 96a Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017 364
Fino alla fine del 2018 il contributo dei Cantoni al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria ammonta a 500 milioni di franchi all’anno.
364 Introdotto dal n. I 6 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135).
Art. 96b Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023 365
I certificati di sicurezza di altri Stati che si applicano anche in Svizzera restano validi fino alla loro scadenza, ma al massimo per cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023.
365 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
Art. 97 Entrata in vigore ed esecuzione
1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni d’esecuzione. Ove la presente legge attribuisca compiti ai Cantoni, essi emaneranno le necessarie disposizioni di esecuzione.366
2 L’UFT può emanare disposizioni d’esecuzione tecniche e d’esercizio dell’ordinanza d’esecuzione del Consiglio federale.367
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 1958368
366Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).
367 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
368DCF del 24 giu. 1958
Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 1995 369369RU 1995 3680; FF 1994 I 441. Abrogate dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
369RU 1995 3680; FF 1994 I 441. Abrogate dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1998 370370RU 19982835; FF 1997 I 809. Abrogate dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
370RU 19982835; FF 1997 I 809. Abrogate dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Disposizioni finali della modifica del 18 giugno 1999 371371 RU 1999 3071; FF 1998 2029
371 RU 1999 3071; FF 1998 2029
Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2009 373
Disposizione transitoria della modifica del 16 marzo 2012 375
Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2018 376
Allegato 379379 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175).
379 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175).