Rifinanziamento di un contributo di risanamento delle FFS 1 La Confederazione rifinanzia le FFS con un importo unico di 1148 milioni di franchi quale contributo per risanare la loro Cassa pensioni. 2 Nel quadro di un piano di risanamento, le FFS in quanto datore di lavoro erogano alla propria Cassa pensioni un conferimento pari a 1148 milioni di franchi oltre a rilevanti contributi di risanamento ai sensi dell’articolo 65d capoverso 3 lettera a della legge federale del 25 giugno 198230 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 3 Le FFS e la Cassa pensioni delle FFS rinunciano a eventuali pretese supplementari nei confronti della Confederazione in quanto titolare e garante delle prestazioni dell’ex Cassa pensioni e di soccorso delle FFS. La Cassa pensioni delle FFS rinuncia a simili pretese anche nei confronti delle FFS. 4 Il contributo di rifinanziamento della Confederazione è versato alle FFS a condizione che al Dipartimento federale delle finanze siano presentati i seguenti documenti: - a.
- una conferma dell’organo di controllo della Cassa pensioni delle FFS secondo cui, sulla base di un piano di risanamento, le FFS si sono impegnate nei confronti della loro Cassa pensioni a effettuare un conferimento pari a 1148 milioni di franchi;
- b.
- una conferma del perito in materia di previdenza professionale della Cassa pensioni delle FFS secondo cui, sulla base del piano di risanamento, sono adottate le altre misure di risanamento necessarie, compresi i rilevanti contributi di risanamento dei datori di lavoro e dei lavoratori; e
- c.
- le dichiarazioni di rinuncia delle FFS e della Cassa pensioni delle FFS secondo il capoverso 3.
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