Legge federale
sulle Ferrovie federali svizzere
(LFFS)
del 20 marzo 1998 (Stato 1° luglio 2020)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 87 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 19963,
decreta:
1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5031; FF 2010 2215).
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina la costituzione, lo scopo e l’organizzazione delle Ferrovie federali svizzere (FFS).
Art. 2 Ditta, natura giuridica e sede
1 Sotto la ditta ”Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS” è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna.
2 La società anonima è iscritta nel registro di commercio.
3 Le FFS sono un’impresa ferroviaria ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie.5
5 Introdotto dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Art. 3 Scopo e principi imprenditoriali
1 Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell’ambito del trasporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell’infrastruttura, nel trasporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nel trasporto di merci nonché nei settori connessi.
2 Le FFS possono effettuare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indirettamente in relazione allo scopo dell’impresa o atto a favorirne il raggiungimento. In particolare possono costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Possono acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti.
3 Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell’economia aziendale. Mantengono l’infrastruttura ferroviaria in buono stato e l’adeguano alle esigenze dei trasporti e al livello raggiunto dalla tecnica.
4 ...6
6 Abrogato dal n. II 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 4e57
7 Abrogati dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Sezione 2: Capitale azionario e azionisti
Art. 6 Capitale azionario
Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione.
Art. 7 Azionisti
1 La Confederazione è azionista delle FFS.
2 Il Consiglio federale può decidere di alienare azioni a terzi o di sottoscrivere da terzi.
3 La Confederazione deve sempre detenere la maggioranza del capitale e dei voti.
Sezione 3: Obiettivi strategici 88 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
8 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 7a9
9 Introdotto dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Abrogato dal n. II 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 810
1 Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS.
2 Il consiglio d’amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.
10 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Sezione 4: Organi e responsabilità
Art. 9 Organi
Gli organi delle FFS sono l’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione, la direzione generale e l’ufficio di revisione.
Art. 10 Assemblea generale
1 I poteri dell’assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima.
2 Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell’assemblea generale.
3 L’assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale.
11 RS 220
Art. 11 Consiglio d’amministrazione
1 Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell’articolo 716acapoverso 1 del Codice delle obbligazioni12, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.
2 I membri non devono essere necessariamente azionisti.
3 Il personale dell’azienda deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d’amministrazione.
12 RS 220
Art. 12 Gestione aziendale
1 In un regolamento organizzativo il consiglio d’amministrazione affida la gestione aziendale alla direzione generale. Il regolamento organizzativo regola la gestione aziendale, determina i posti necessari a questo fine, ne definisce i compiti e disciplina l’obbligo di riferire come anche la rappresentanza delle FFS.
2 La direzione generale può nominare altre persone con facoltà di rappresentanza.
Art. 13 Ufficio di revisione
Art. 14 Responsabilità
Sezione 5: Personale
Art. 15 Rapporti d’impiego
1 Le disposizioni relative al rapporto d’impiego del personale federale sono applicabili anche al personale delle FFS.
2 Il Consiglio federale può autorizzare le FFS a disciplinare altrimenti il rapporto d’impiego, introducendo deroghe o complementi nel quadro dei contratti collettivi di lavoro.
3 In singoli casi motivati è possibile stipulare contratti secondo il Codice delle obbligazioni15.
15 RS 220
Art. 16 Previdenza professionale
1 Le FFS gestiscono una propria cassa pensioni.
2 La cassa pensioni può essere gestita nella forma di un’unità organica delle FFS, rivestire la forma giuridica di una fondazione o di una cooperativa o essere amministrata come un istituto di diritto pubblico. Con l’approvazione del Consiglio federale può affiliarsi a un’altra cassa pensioni.
3 La Cassa pensioni delle FFS è gestita secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.16
4 ...17
16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5031; FF 2010 2215).
17 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2011, con effetto dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5031; FF 2010 2215).
Sezione 6: Contabilità
Art. 17a1918
18 Abrogati dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 20 Finanziamento 19
1 Gli investimenti al di fuori del settore dell’infrastruttura sono finanziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione. D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose.
2 Il Consiglio federale fissa negli obiettivi strategici il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione.
19 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 21 Esenzione assicurativa 20
1 …21
2 Le disposizioni cantonali e comunali sull’obbligo di assicurarsi non sono applicabili alle FFS.
3 È fatta salva l’indennità dovuta in virtù della legge federale del 22 dicembre 191622 sull’utilizzazione delle forze idriche.
20 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
21 Abrogato dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
22 RS 721.80
Sezione 7: Diritto applicabile
Art. 2223
1 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni24 sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 200325 sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99–101.
2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS.
23 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
24 RS 220
25 RS 221.301
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 23 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.
Art. 24 Costituzione delle FFS
1 Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall’azienda federale.
2 Al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:
- a.
- il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d’apertura delle FFS;
- b.
- il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante;
- c.
- il Consiglio federale nomina il consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente, emana i primi statuti, determina l’ufficio di revisione e approva il preventivo;
- d.
- il consiglio d’amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell’azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo.
3 Entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b.
4 Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d’impiego esistenti.
5 Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d’emissione.
Art. 25 Personalità giuridica
Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS acquistano personalità giuridica.
Art. 26 Ripresa degli attivi e dei passivi
1 Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS riprendono gli attivi e i passivi dell’Azienda FFS, fatto salvo il decreto federale del 20 marzo 199826 sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere.
2 La trascrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante deve essere effettuata conformemente al relativo annuncio e senza conseguenze fiscali e tributarie.
26 [RU 19982845. RU 2008 3437n. I 13]
Art. 26a Disposizione transitoria 27
La prima convenzione sulle prestazioni conclusa dopo l’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 della presente legge è valida due anni.
27 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 1389; FF 2010 4327).
Art. 27 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:28 1° gennaio 1999
Art. 16: 1° dicembre 1998
28 DCF del 25 nov. 1998.