|
Art. 36107
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla costruzione e l’esercizio degli aerodromi. 2 Può limitare il numero di idroscali. 107 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1678; FF 1998 4434).
|
Art. 36a108
1 Per l’esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d’esercizio. Essa è rilasciata dal DATEC. 2 Al concessionario è attribuito il diritto di gestire un aeroporto a titolo professionale e in particolare di riscuotere tasse. Esso è obbligato a rendere l’aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico interno e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento d’esercizio, a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere per l’infrastruttura necessaria a tal fine. 3 Previo consenso del DATEC, la concessione può essere trasferita a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l’adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione. 4 Al concessionario spetta il diritto d’espropriazione. 108 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 36b109
1 Per l’esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d’aviazione) occorre un’autorizzazione d’esercizio. Essa è rilasciata dall’UFAC. 2 L’autorizzazione d’esercizio stabilisce diritti e obblighi relativi all’esercizio di un campo d’aviazione. 109 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 36c110
1 Il gerente d’aerodromo deve adottare un regolamento d’esercizio. 2 Il regolamento d’esercizio stabilisce le modalità concrete dell’esercizio come risultano dal piano settoriale «infrastruttura aeronautica», dalla concessione o dall’autorizzazione d’esercizio, nonché dall’approvazione dei piani e in particolare: - a.
- l’organizzazione dell’aerodromo;
- b.
- le procedure d’avvicinamento e di decollo, nonché particolari prescrizioni per l’utilizzazione dell’aerodromo.
3 Il gerente d’aerodromo sottopone il regolamento all’UFAC per approvazione. 4 Se il gerente adotta o modifica il regolamento d’esercizio in relazione con la costruzione o la modifica di impianti aeroportuali, l’UFAC approva il regolamento d’esercizio al più presto al momento dell’approvazione dei piani. 110 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 36d111
1 L’UFAC trasmette ai Cantoni interessati le domande di modifica del regolamento d’esercizio con effetti sostanziali sull’esposizione al rumore, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere ridotto o prorogato.112 2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. 3 La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997113 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 4 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968114 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’UFAC. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. 5 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. 111 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 113 RS 172.010 114 RS 172.021
|
Art. 36e115
1 Le pretese d’indennità nei confronti dell’esercente dell’aeroporto per le immissioni foniche eccessive che devono essere tollerate in forza di un regolamento d’esercizio approvato sono valutate conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930116 sull’espropriazione (LEspr). Gli articoli 27–44 LEspr non sono applicabili. 2 Le pretese d’indennità devono essere presentate al presidente della commissione di stima competente. Non è necessario aver previamente partecipato alla procedura di approvazione del regolamento d’esercizio. 3 Il termine di prescrizione per le pretese d’indennità è di cinque anni e decorre dalla data in cui sorge il diritto all’indennità.
|
Art. 37117
1 Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all’esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un’approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l’esercizio. 1bis Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall’obbligo di approvazione.118 2 Autorità d’approvazione dei piani è: - a.
- per gli aeroporti il DATEC;
- b.
- per i campi d’aviazione l’UFAC.
3 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. 4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l’esercizio dell’aerodromo. 5 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979119 sulla pianificazione del territorio. 117 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 118 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 119 RS 700
|
Art. 37a120
1La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968121 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. 2 Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr122.
|
Art. 37b123
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all’autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla. 123 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 37c124
1 Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata. 2 Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza aerea e di un ordinato svolgimento dell’esercizio, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall’obbligo di cui al capoverso 1.125 3 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, all’autorità competente per l’approvazione dei piani. 124 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
|
Art. 37d127
1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli ad esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere ridotto o prorogato.128 2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. 3 ...129 127 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 129 Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
|
Art. 37e130
130 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
|
Art. 37f131
1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968132 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani.133 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. 2 Chi ha qualità di parte per gli impianti aeroportuali secondo le prescrizioni della LEspr134 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.135 3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. 131 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 132 RS 172.021 133 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 134 RS 711 135 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
|
Art. 37g136
La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997137 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 136 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 137 RS 172.010
|
Art. 37h138
1 Con l’approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali il DATEC decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione. 2 L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. 3 Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione. 138 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 37i139
1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: - a.
- progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- b.
- impianti di aerodromi la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
- c.
- impianti di aerodromi che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata. 3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine. 4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria. 139 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 37k141
1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr142.143 2 ...144 3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr. 141 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 142 RS 711 143 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 144 Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
|
Art. 37l145
1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto per impianti aeroportuali e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev’essere ordinata su domanda del DATEC entro un termine da esso fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni. 2 Nella procedura di ricomposizione particellare: - a.
- possono essere inseriti fondi dell’impresa richiedente;
- b.
- può essere ridotta la superficie dei fondi compresi nella procedura;
- c.
- possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione aeroportuale;
- d.
- l’impresa richiedente può essere anticipatamente immessa in possesso;
- e.
- possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.
3 Il terreno ceduto all’impresa richiedente per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all’impresa di ricomposizione particellare, al valore venale. 4 Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione aeroportuale. 5 Alla costruzione aeroportuale sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione aeroportuale, l’impresa richiedente sopporta integralmente le spese. 145 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 37m146
1 L’edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all’esercizio dell’aerodromo (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. 2 L’autorità cantonale sente l’UFAC prima di autorizzare un impianto accessorio. 3 Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea né compromettere l’esercizio dell’aerodromo. 4 L’UFAC può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale. 146 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 37n147
1 L’UFAC può, d’ufficio o su proposta dell’esercente dell’aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costruzioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. 2 Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 147 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 37o148
Nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta. 148 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 37p149
1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico. 2 L’UFAC sopprime una zona riservata, d’ufficio o su domanda dell’esercente dell’aerodromo, del Cantone o del Comune, quando constata che l’impianto aeroportuale progettato non sarà eseguito. 3 Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso. 149 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 37q150
1 L’UFAC può determinare allineamenti per assicurare impianti aeroportuali esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente. Possono essere delimitati verticalmente. 2 Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati. 3 Le decisioni sulla determinazione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso. 150 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 37r151
Entro gli allineamenti non può essere eseguita alcuna trasformazione edilizia o altro intervento contrari al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta. 151 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|
Art. 37s152
1 L’UFAC sopprime, d’ufficio o su domanda dell’esercente dell’aerodromo, del Cantone o del Comune, gli allineamenti divenuti privi di oggetto. 2 Le decisioni sulla soppressione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso. 3 I principi dell’indebito arricchimento s’applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un’indennità. In caso di cambiamento di proprietario, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di lite, decide la Commissione di stima. …153 152 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 153 Per. abrogato dall’all. n. 82 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
|
Art. 37t154
All’interno degli allineamenti e delle zone riservate già stabiliti o previsti possono essere effettuati atti preparatori. L’articolo 15 LEspr155 si applica per analogia. 154 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 155 RS 711
|
Art. 37u157
1 L’uso degli aeroporti nazionali quali punti nodali del traffico aereo internazionale e come parte del sistema dei trasporti nel suo complesso risponde a un interesse nazionale. 2 È garantito il mantenimento degli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra nel loro stato attuale, in considerazione della funzione loro attribuita nel quadro dei piani settoriali della Confederazione. Gli organi incaricati di emanare norme di diritto e quelli preposti alla loro applicazione tengono debitamente conto di tale garanzia, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la protezione delle paludi e delle zone palustri e alla loro esecuzione.
157 Originario art. 36e. Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
|
Art. 38
1 In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli idroscali appartenenti alla Confederazione devono essere aperti anche all’aviazione civile. Il Consiglio federale stabilisce: - a.
- le ulteriori condizioni relative alla coutenza;
- b.
- le disposizioni relative all’aviazione civile che sono applicabili anche a detti aerodromi e idroscali per motivi legati alla sicurezza dell’aviazione, nonché l’intensità di fruizione a partire dalla quale tali disposizioni sono applicabili;
- c.
- le competenze.159
2 Gli aeromobili a servizio dell’esercito, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e della polizia possono usare gratuitamente degli aerodromi e idroscali civili sussidiati dalla Confederazione, sempreché non intralcino l’aviazione civile.160 3 Rimangono riservati speciali accordi regolanti i diritti d’uso di cui ai capoversi 1 e 2. 159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401). 160 Nuovo testo giusta il n. I 29 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
|
Art. 39162
1 L’esercente dell’aeroporto può riscuotere tasse per l’uso delle infrastrutture aeroportuali necessarie alle operazioni di volo, inclusi i controlli di sicurezza specifici, e per l’accesso a tali infrastrutture. 2 In caso di contestazione delle tasse l’esercente dell’aeroporto statuisce mediante decisione formale. 3 Le tasse comprendono in particolare le seguenti categorie: - a.
- tasse passeggeri;
- b.
- tasse di sicurezza;
- c.
- tasse d’atterraggio;
- d.
- tasse di stazionamento;
- e.
- tasse sul rumore e sulle emissioni;
- f.
- tasse per l’uso dell’infrastruttura centrale;
- g.
- tasse per l’accesso agli impianti aeroportuali.
4 Per stabilire le tasse l’esercente dell’aeroporto tiene segnatamente conto dei seguenti criteri: - a.
- peso massimo ammissibile dell’aeromobile al decollo;
- b.
- numero di passeggeri;
- c.
- impatto fonico;
- d.
- emissioni di sostanze nocive.
5 L’importo massimo complessivo delle tasse deve essere stabilito in modo che queste non superino i costi comprovati, tenendo conto di un’adeguata rimunerazione del capitale investito. 6 Il Consiglio federale stabilisce quali costi e quali utili devono essere presi in considerazione per il calcolo delle tasse. Se un aeroporto realizza utili in un ramo d’attività diverso da quello direttamente legato alle operazioni di volo, il Consiglio federale può obbligare l’esercente dell’aeroporto a includere una parte di tali utili nel calcolo delle tasse. Nel fissare le modalità, il Consiglio federale tiene adeguatamente conto degli interessi dell’esercente e degli utenti dell’aero-porto, della situazione del mercato e delle esigenze specifiche dell’aeroporto interessato. 7 Il Consiglio federale può prevedere che nel calcolo delle tasse si tenga conto della sollecitazione degli impianti aeroportuali al momento dell’uso. Le compagnie aeree con un importante volume di trasbordo non devono essere svantaggiate nel contesto generale del mercato. 8 L’UFAC esercita la sorveglianza sulle tasse aeroportuali. In caso di controversia tra esercente e utenti dell’aeroporto, l’UFAC approva le tasse, su richiesta. Il Consiglio federale disciplina la procedura. 162 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4263).
|
Art. 39a163
1 Il Consiglio federale disciplina il coordinamento delle bande orarie (slot) negli aeroporti. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera. 2 L’UFAC designa l’organo competente per il coordinamento delle bande orarie. Può delegare tale coordinamento a organi privati.
|
Art. 40164
1 Il Consiglio federale disciplina il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea.165 2 L’attività del servizio della sicurezza aerea non è limitata alle frontiere nazionali.
|
Art. 40a166
1Il Consiglio federale disciplina la produzione, la messa a disposizione, l’amministrazione, la trasmissione e la diffusione di dati aeronautici necessari per la messa a disposizione di informazioni aeronautiche e per la fornitura di servizi della sicurezza aerea. 2Provvede all’istituzione e all’esercizio di un’interfaccia nazionale di registrazione dei dati contenente tutti i dati aeronautici secondo il capoverso 1. Può delegare questo compito a una persona giuridica di diritto privato. Quest’ultima sottostà alla vigilanza dell’UFAC. 3 e 4 ...167
|
Art. 40abis168
1 Il Consiglio federale può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima. 2 La società deve adempiere i seguenti requisiti: - a.
- non deve perseguire uno scopo di lucro;
- b.
- deve essere a economia mista;
- c.
- la Confederazione deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti;
- d.
- gli statuti devono essere approvati dal Consiglio federale.
3 La società deve coordinare i servizi civile e militare della sicurezza aerea. 4 Il servizio della sicurezza aerea civile sottostà alla vigilanza dell’UFAC. Il servizio della sicurezza aerea militare sottostà alla vigilanza della MAA.169
|
Art. 40b170
1 Previa autorizzazione dell’UFAC, la società può: - a.
- delegare la fornitura di servizi della sicurezza aerea di sua competenza a fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea;
- b.
- fornire servizi della sicurezza aerea su incarico di fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea;
- c.
- delegare a terzi l’assistenza tecnica che serve a fornire servizi della sicurezza aerea.
2 A tale scopo essa può stipulare contratti o acquisire partecipazioni. 3 Da una tale collaborazione non possono risultare limitazioni insostenibili per il servizio della sicurezza aerea in Svizzera. 4 La fornitura di servizi della sicurezza aerea d’importanza nazionale nonché le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari a tale fornitura non possono essere oggetto di delega. 5 Il Consiglio federale stabilisce quali limitazioni sono considerate insostenibili secondo il capoverso 3 e quali servizi sottostanno al divieto di cui al capoverso 4.
|
Art. 40bbis171
1 Il Consiglio federale può delegare la fornitura di servizi della sicurezza aerea locali all’esercente di un aerodromo. 2 Per la delega occorre un’autorizzazione dell’UFAC. 3 L’UFAC rilascia l’autorizzazione se è garantita la sicurezza aerea.
|
Art. 40c172
1 Il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni gli obiettivi della società. 2 Il consiglio di amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul conseguimento di tali obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie per verificarne il raggiungimento.
|
Art. 40d173
1 La Confederazione assicura un’adeguata dotazione di capitale della società. La società, se realizza un utile, può utilizzarlo per la costituzione di riserve; esse servono a finanziare investimenti e a coprire eventuali perdite. 2 La Confederazione può finanziare inizialmente, in tutto o in parte, gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti di previdenza risultanti da un rendiconto conforme a standard internazionalmente riconosciuti. 3 La Confederazione finanzia in tutto o in parte, a favore degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura supplementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento anticipato. 4 Il Consiglio federale stabilisce le modalità d’attuazione, nonché il momento e l’entità del finanziamento della società e dei pagamenti ai suoi istituti di previdenza.
|
Art. 40e174
La società è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; sono fatte salve le seguenti imposte federali: - a.
- l’imposta sul valore aggiunto;
- b.
- l’imposta preventiva.
|
Art. 40f175
1 Per la costruzione e le modifiche importanti di un impianto di sicurezza aerea occorre l’approvazione dei piani da parte dell’UFAC. 2 Gli articoli 37–37t si applicano per analogia. 3 All’impresa che chiede l’approvazione dei piani per provvedimenti di sicurezza aerea spetta il diritto d’espropriazione.
|
Art. 40g176
La Confederazione e la società hanno il diritto di usare proprietà pubbliche o private per gli impianti di sicurezza aerea.
|
Art. 41177
1 Per creare e per modificare ostacoli alla navigazione aerea occorre un’autorizzazione dell’UFAC. L’UFAC la rilascia se sono adottate le necessarie misure di sicurezza. 2 Sono ritenuti ostacoli alla navigazione aerea le costruzioni, gli impianti e le piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l’esercizio di impianti della navigazione aerea. 3 Il Consiglio federale stabilisce quali ostacoli alla navigazione aerea devono essere semplicemente notificati all’UFAC oppure direttamente registrati mediante le interfacce nazionali della registrazione dei dati. A tal proposito si basa sul potenziale di pericolo degli ostacoli. 4 Può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.
|
Art. 41a178
Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea è tenuto a provvedere alla sua misurazione e alla trasmissione dei relativi dati all’interfaccia nazionale di registrazione dei dati. Il Consiglio federale può prevedere deroghe nei casi in cui i requisiti di qualità dei dati possono essere soddisfatti anche senza misurazione.
|
Art. 41b179
Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea è applicabile la legislazione federale sull’espropriazione.
|
Art. 42180
1 Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza). 1bis Nelle zone di sicurezza può: - a.
- limitare l’utilizzo dello spazio aereo mediante ordigni balistici;
- b.
- limitare le attività che possono compromettere la visibilità o avere un effetto abbagliante.181
2 Il Consiglio federale può prescrivere zone di sicurezza su territorio svizzero anche per aeroporti, impianti del servizio della sicurezza aerea o vie aeree situati all’estero. 3 Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Quest’ultimo contiene l’estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell’aeroporto. L’esercente dell’aeroporto sente i Governi dei Cantoni interessati e l’UFAC. 4 Il capoverso 3 si applica per analogia agli aeroporti all’estero; l’UFAC agisce al posto dell’esercente dell’aeroporto.
|
Art. 43182
1 I piani delle zone di sicurezza sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall’esercente dell’aeroporto se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero e dall’UFAC se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato all’estero, di un impianto del servizio della sicurezza aerea o di una via aerea. Senza l’autorizzazione del depositante, dal momento del deposito non può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano delle zone di sicurezza.183 2 Se è fatta opposizione e risulta impossibile un’intesa, l’autorità cantonale competente trasmette l’opposizione all’UFAC. 3 Il DATEC decide in merito alle opposizioni e approva i piani delle zone di sicurezza sottopostigli dall’esercente dell’aeroporto o dall’UFAC.184 4 Il piano delle zone di sicurezza approvato diviene vincolante con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.185
|
Art. 44186
1 La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano delle zone di sicurezza dà diritto a indennizzo se, negli effetti, equivale a un’espropriazione.187 2 Il sorgere del diritto e il calcolo dell’indennizzo sono stabiliti dalle condizioni esistenti all’atto della pubblicazione del piano delle zone di sicurezza nel Foglio ufficiale cantonale.188 3 L’interessato deve far valere le proprie pretese entro cinque anni dalla pubblicazione del piano delle zone di sicurezza: - a.
- presso l’esercente dell’aeroporto, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero;
- b.
- presso l’UFAC, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato all’estero, di un impianto del servizio della sicurezza aerea o di una via aerea.189
4 Se è contestata l’esistenza o l’entità della pretesa, la procedura è retta dalla LEspr190.191
|
Art. 44a192
192Originario art. 44bis.
|
Art. 44b193
1 Gli articoli 42 a 44 e 47 non si applicano agli aerodromi non adibiti al traffico pubblico. 2 I provvedimenti imposti dall’esercizio devono essere adottati nelle forme del diritto privato. 3 Se non è possibile garantire in questo modo l’osservanza delle prescrizioni pertinenti, l’autorizzazione di esercitare l’aerodromo è negata o revocata.
|
Art. 45194
1 Sono a carico di chi esercita l’aerodromo le spese di costruzione, d’esercizio e di manutenzione del medesimo. 2 Sono inoltre a suo carico: - a.
- le spese di soppressione o adattamento degli ostacoli alla navigazione aerea che pregiudicano l’impiego dell’aerodromo, se situato su territorio svizzero;
- b.
- le indennità dovute conformemente all’articolo 44 capoverso 1, se l’aerodromo è situato su territorio svizzero.195
3 …196
|
|
Art. 47198
1 I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono assumersi tutte le spese d’adattamento alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea. 2 La Confederazione può versare un’indennità speciale, se l’adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate. 198Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).
|
Art. 48199
1 La Confederazione assume le spese: - a.
- di soppressione o adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea esistenti in Svizzera al di fuori del perimetro di un aeroporto o di un aeroporto situato all’estero;
- b.
- di indennizzo per le restrizioni della proprietà fondiaria in Svizzera a favore di un aeroporto o all’estero a favore di un impianto di sicurezza aerea.
2 Sono fatti salvi gli articoli 45 e 47.
|
Art. 49200
1 I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse per garantire la sicurezza: - a.
- delle rotte;
- b.
- degli avvicinamenti e dei decolli su aerodromi.
2 L’importo massimo complessivo delle tasse deve essere stabilito in modo che queste non superino i costi, tenendo conto di un’adeguata rimunerazione del capitale investito. 3 Il Consiglio federale può suddividere gli aerodromi in categorie. Per ogni categoria disciplina i principi secondo cui sono stabilite le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo e gli altri mezzi da utilizzare per coprire i costi della sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli. Al riguardo tiene conto anche delle possibilità di finanziamento dei Cantoni e dei Comuni in cui sono ubicati gli aerodromi o dei privati. 4 I proventi della tassa prelevata per una categoria di aerodromi non possono essere utilizzati per finanziare i costi di un’altra categoria. 5 All’interno di una categoria di aerodromi può essere fissata un’aliquota unitaria applicabile alle tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo. 6 Le tasse per i servizi della sicurezza aerea devono essere approvate dal DATEC. 7 Il Consiglio federale stabilisce: a. quali voli sono esentati dalle tasse per i servizi della sicurezza aerea; b. quali sono i costi dei servizi della sicurezza aerea a carico della Confederazione; c. a quali condizioni un esercente di aerodromo può essere autorizzato a stabilire e a riscuotere tasse per i servizi della sicurezza aerea senza fornire egli stesso tali servizi. 200Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263), i cpv. 3 - 5 entrano in vigore il 1° ago. 2011 (RU 2011 1119n. V cpv. 2 3467).
|
Art. 50201
201Abrogato dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
|