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Art. 104310
Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. 310 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 19972465; FF 1996 III 1201).
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Art. 105
1 Sono riservate le disposizioni della legislazione doganale. 2 Chi esercita un aerodromo o un idroscalo è tenuto a mettere a disposizione i locali necessari per le operazioni doganali.
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Art. 106
III. Aviazione militare 1 La Confederazione risponde soltanto conformemente agli articoli 64 a 74 e 77 a 79 dei danni cagionati da aeromobili militari svizzeri a persone ed a beni che si trovano a terra. 2 Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni che disciplinano l’aviazione civile sono applicabili, per ragioni inerenti alla sicurezza aerea, anche all’aviazione militare.312 3 D’intesa con l’UFAC, la MAA prende i provvedimenti necessari affinché gli aeromobili militari osservino le norme emanate per la sicurezza della circolazione, nonché l’ordinanza sui segnali. Se queste norme sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse si applicano senz’altro agli aeromobili militari svizzeri.313
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Art. 107314
Per l’aviazione militare il Consiglio federale disciplina: - a.
- le norme per i sistemi aeronautici e le infrastrutture;
- b.
- le operazioni di volo;
- c.
- la gestione della sicurezza.
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Art. 107a315
1 L’UFAC, le autorità di ricorso come pure le altre autorità e organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge trattano i dati personali necessari all’adempimento del loro mandato legale. 2 Sono trattati dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, concernenti:316 a. le persone attive nell’aviazione civile, che riguardano: - 1.
- l’attitudine caratteriale (buona condotta, estratto del casellario giudiziale e risultati di eventuali accertamenti supplementari),
- 2.
- la capacità (formazione scolastica e specialistica, percorso professionale, qualifiche, infortuni e incidenti),
- 3.
- la salute (esami concernenti l’idoneità fisica e l’attitudine psichica);
- b.
- procedimenti amministrativi e penali e sanzioni secondo la legislazione sull’aviazione civile.
3 Sono inoltre trattati dati personali concernenti: - a.
- imprese svizzere di trasporto aereo;
- b.
- imprese estere di trasporto aereo che esercitano la navigazione aerea in Svizzera;
- c.
- imprese di costruzione;
- d.
- imprese di manutenzione;
- e.
- gestori di impianti infrastrutturali;
- f.
- fornitori di servizi della sicurezza aerea.
4 Ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi, i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile gestiscono un sistema di registrazione di conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e la distruzione dei dati, nonché le misure tecniche e organizzative di protezione.317 5 Per l’esecuzione dei loro compiti legali, gli organi che trattano i dati possono comunicare dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, alle autorità svizzere o estere incaricate di compiti analoghi nonché a organizzazioni internazionali, se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 16 della legge federale del 25 settembre 2020318 sulla protezione dei dati.319 6 L’UFAC informa gli esercenti degli aeroporti interessati in merito alle denunce e alle prese di posizione che gli sono pervenute in base all’articolo 100 capoversi 2 e 3, nella misura in cui il loro contenuto possa dare adito al ritiro delle autorizzazioni, delle licenze e dei certificati delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto.320 315 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 316 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 317 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401). 318 RS 235.1 319 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 320 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
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Art. 107b321
1 I dati personali raccolti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 52 segg.) sono pubblici. Possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo. 2 Il servizio d’inchiesta ha accesso ai dati personali delle persone attive nell’aviazione civile trattati dall’UFAC.
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Art. 108
1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: - a.
- gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;
- b.
- gli aeromobili senza motore;
- c.
- gli aeromobili a motore senza occupanti;
- d.
- gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.322
2 Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.
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Art. 108a323
1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica e della sostenibilità economica. 2 Può designare norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempiuti anche i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza. 3 Può delegare all’UFAC l’emanazione di prescrizioni amministrative e tecniche, in particolare la designazione delle norme tecniche di cui al capoverso 2.
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Art. 108b324
1 Sono tenuti a eseguire controlli dei precedenti personali i seguenti servizi: - a.
- le imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera, per il loro personale aeronautico;
- b.
- gli esercenti di aeroporti, per tutte le altre persone che hanno o dovranno avere accesso all’area di sicurezza di un aeroporto.
2 Il controllo dei precedenti personali comprende almeno: - a.
- la verifica dell’identità della persona in questione;
- b.
- l’accertamento di eventuali precedenti penali e procedimenti penali in corso;
- c.
- la verifica del curriculum vitae, in particolare delle informazioni su precedenti impieghi, formazioni e soggiorni all’estero.
3 Il controllo dei precedenti personali è eseguito soltanto con il consenso della persona oggetto del controllo. Se l’accesso all’area di sicurezza dell’aeroporto non viene autorizzato, la persona in questione può chiedere all’esercente dell’aeroporto di emanare una decisione. 324 Introdotto dal n. I 11 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 565, 672; FF 2019 3935).
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Art. 108c325
Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, l’impresa di trasporto aereo o l’esercente dell’aeroporto può comunicare al servizio di polizia cantonale competente i dati di cui all’articolo 108b capoverso 2. 2 Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, il servizio di polizia cantonale competente può: - a.
- rilevare i dati iscritti nel casellario giudiziale, inclusi i dati su procedimenti penali in corso;
- b.
- chiedere informazioni al Servizio delle attività informative della Confederazione.
3 Esso può richiedere a un servizio di polizia estero i dati necessari al controllo dei precedenti personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, e trattare tali dati, purché sia assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi. 4 Esso trasmette all’esercente dell’aeroporto e all’impresa di trasporto aereo i dati necessari all’emanazione della decisione di cui all’articolo 108bcapoverso 3, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. 325 Introdotto dal n. I 11 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 565, 672; FF 2019 3935).
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Art. 108d326
Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, l’impresa di Su domanda dell’impresa di trasporto aereo o dell’esercente dell’aeroporto, il servizio di polizia cantonale competente raccomanda se autorizzare o no la persona in questione ad accedere all’area di sicurezza dell’aeroporto. 326 Introdotto dal n. I 11 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 565, 672; FF 2019 3935).
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Art. 108e327
Il controllo dei precedenti personali è ripetuto a intervalli regolari. È eseguito anzitempo se vi è motivo di ritenere che siano emersi nuovi rischi. 327 Introdotto dal n. I 11 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 565, 672; FF 2019 3935).
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Art. 109
Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per: - a.
- l’esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall’Assemblea federale;
- b.
- l’applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi;
- c.
- l’adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.
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Art. 110
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ad essa; in particolare: - a.
- il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920328 che regola la circolazione aerea in Svizzera e le prescrizioni esecutive emanate dal DATEC e dall’UFAC;
- b.
- le prescrizioni del Consiglio federale del 24 gennaio 1921329 concernenti la circolazione degli aeromobili sopra e sulle acque.
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Art. 111
Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge; esso è incaricato di eseguirla. Data dell’entrata in vigore: 15 giugno 1950330
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