Legge federale
sulla navigazione aerea
(LNA1)
del 21 dicembre 1948 (Stato 1° settembre 2023)
1Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 87 e 92 della Costituzione federale2 (Cost.);3
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19454,
decreta:
2[CS 1 3].A queste disp. corrispondono oragli art. 87 e 92della Cost. del 18 apr. 1999(RS 101).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
4FF 1945 481
Parte prima: Principi della navigazione aerea
Titolo primo: Spazio aereo e superficie terrestre
Capo primo: Sovranità sullo spazio aereo e suoi effetti
Art. 15
1 L’uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.
2 Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell’atmosfera per mezzo di reazioni dell’aria diverse da quelle dell’aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d’aria).
3 Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.
4 Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.
5Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
Art. 26
1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2:
- a.
- gli aeromobili svizzeri di Stato;
- b.
- gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all’articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell’articolo 56;
- c.
- gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108);
- d.
- gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;
- e.
- gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)7.
2 Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell’ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8
3 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.
6Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
7 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 3
1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue:
- a.
- nel settore dell’aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell’esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC);
- b.
- nel settore dell’aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell’esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).9
2 Istituisce presso il DATEC l’UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l’Autorità dell’aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.10
2bis L’UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.11
3 Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
10 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
11 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
Art. 3a13
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:
- a.
- il traffico aereo internazionale;
- b.14
- la sicurezza tecnica nell’aviazione (sicurezza aerea);
- c.
- il servizio della sicurezza aerea;
- cbis.15
- la prevenzione di atti illeciti contro l’aviazione (sicurezza dell’aviazione);
- d.
- lo scambio di dati aeronautici.
2 Gli accordi concernenti la sicurezza aerea, il servizio della sicurezza aerea e la sicurezza dell’aviazione possono contenere in particolare disposizioni riguardanti:16
- a.
- la vigilanza, incluse le sanzioni;
- b.
- la delega di singoli settori o competenze di vigilanza a istituzioni internazionali.
3 Gli accordi concernenti il servizio della sicurezza aerea possono:
- a.
- contenere disposizioni relative alla responsabilità per i danni causati nell’ambito della fornitura di servizi della sicurezza aerea; queste disposizioni possono derogare alla legge del 14 marzo 195817 sulla responsabilità;
- b.
- prevedere che il servizio della sicurezza aerea possa coprire regioni transfrontaliere;
- c.18
- prevedere la delega della fornitura di servizi della sicurezza aerea ad altri fornitori di servizi della sicurezza aerea; va rispettato il divieto in materia di delega di cui all’articolo 40b capoverso 4.
4 Se, in applicazione di un accordo concernente il servizio della sicurezza aerea, è tenuta a versare indennizzi per danni causati illecitamente da un fornitore svizzero di servizi della sicurezza aerea, la Confederazione ha diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo.
L’UFAC può concludere con autorità aeronautiche estere o istituzioni internazionali accordi concernenti la collaborazione amministrativa e tecnica, in particolare in materia di:21
- a.
- vigilanza sulle imprese di navigazione aerea;
- b.22
- servizio di sicurezza aerea;
- c.
- ricerche e salvataggi;
- d.23
- vigilanza sulla costruzione, la navigabilità e la manutenzione di aeromobili;
- e.24
- delega di singole competenze di vigilanza;
- f.25
- simulatori di volo e altri apparecchi elettronici per l’addestramento;
- g.26
- formazione professionale e abilitazione del personale aeronautico, nonché la vigilanza su quest’ultimo;
- h.27
- trattamento e scambio di dati aeronautici.
13Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
15 Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
18 Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
19Originario art. 3bis.
20Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1989; FF 20053479).
23 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
24 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
25 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
26 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
27 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 428
1 L’UFAC può delegare singoli settori o competenze di vigilanza alle direzioni degli aerodromi e, con il loro consenso, ai Cantoni, ai Comuni oppure a organizzazioni o persone idonee.29
2 I Governi dei Cantoni interessati saranno sentiti prima di qualsiasi delega di competenze alle autorità comunali.
28Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 530
30 Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 631
1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d’esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.32
2 …33
31Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
32 Nuovo testo giusta l’all. n. 82 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
33 Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 6a34
1 Il Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare direttamente applicabili taluni allegati, comprese le relative prescrizioni tecniche, della Convenzione del 7 dicembre 194435 relativa all’aviazione civile internazionale; per queste disposizioni può prescrivere un modo di pubblicazione speciale e decidere che taluni allegati o parti di allegati non verranno tradotti.
2 Il Consiglio federale può applicare tale disciplinamento pure alle prescrizioni tecniche stabilite nell’ambito della collaborazione tra le autorità aeronautiche europee.
34Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
Art. 6b36
1 L’UFAC riscuote emolumenti per le sue decisioni e per i servizi prestati.
2 Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti.
36 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 7
Nell’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica o per ragioni di ordine militare, il Consiglio federale può vietare o limitare in modo temporaneo o permanente l’uso dello spazio aereo o il sorvolo di certe zone.
Art. 838
1Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.39
2 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- a quali condizioni gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare fuori degli aerodromi (atterramenti esterni);
- b.
- quali edifici e impianti che permettono o facilitano gli atterramenti esterni sono autorizzati; il diritto in materia di pianificazione del territorio e il diritto della costruzione devono tuttavia essere rispettati.40
3 Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo solo sulle aree d’atterramento designate dal DATEC d’intesa con il DDPS e le competenti autorità cantonali.41
4 La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio.
5 Per motivi importanti l’UFAC può concedere, d’intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.42
6 Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di formazione continua delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.43
7 Per gli atterramenti in montagna l’UFAC può prescrivere spazi aerei o vie aeree. Sente prima i Governi dei Cantoni interessati.44
38Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4263).
40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4263).
41Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
42Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
43 Nuovo testo giusta l’all. n. 27 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
44Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 8a45
1 L’UFAC definisce la struttura dello spazio aereo.
2 La struttura dello spazio aereo entra in vigore anche se contro di essa è stato interposto ricorso.
45Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 9
1 Gli aeromobili che si dirigono all’estero o ne provengono possono prendere il volo od atterrare soltanto su aerodromi e idroscali doganali.
2 In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può, d’intesa con l’UFAC, autorizzare l’uso di altro campo.
Art. 10
L’UFAC può designare, d’intesa con la Direzione generale delle dogane, determinati punti tra i quali non può essere varcata la frontiera.
Art. 10a46
1 Le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea nello spazio aereo svizzero sono effettuate di regola in inglese.
2 Per i voli a vista non commerciali, le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea, eccettuati i servizi della sicurezza aerea dell’aeroporto di Zurigo, possono essere effettuate, oltre che in inglese, nella lingua ufficiale della Confederazione parlata in loco. 47
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; può prevedere altre deroghe al capoverso 1 qualora la sicurezza aerea lo consenta.48
46 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626).
48 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626).
Art. 1149
1 Lo spazio aereo che sovrasta la Svizzera è soggetto al diritto svizzero.
2 Il Consiglio federale può fissare norme speciali per gli aeromobili stranieri, sempreché esse non deroghino alle disposizioni sulla responsabilità civile e a quelle penali della presente legge.
3 All’estero, a bordo degli aeromobili svizzeri, è applicabile il diritto svizzero, a meno che non sia imperativamente applicabile quello dello Stato ospitante o sorvolato.
4 Sono, in ogni caso, riservate le disposizioni degli accordi internazionali, le norme riconosciute del diritto internazionale e le disposizioni della presente legge sull’applicabilità territoriale delle disposizioni penali.
49Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317; BBl 1962 II 717ediz. ted., FF 1962 II 713ediz. franc.).
Capo secondo: Uso dello spazio aereo e misure di sicurezza 5050Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).
50Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).
Art. 11a51
1 È vietato ogni uso dello spazio aereo svizzero incompatibile con gli obiettivi della Convenzione del 7 dicembre 194452 relativa all’aviazione civile internazionale.
2 Questa disposizione si applica per analogia anche all’uso all’estero:
- a.
- di aeromobili svizzeri;
- b.
- di aeromobili stranieri da parte di un esercente la cui sede principale o residenza permanente si trova in Svizzera.
51Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
Art. 1253
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza aerea, per prevenire gli attentati, per combattere il rumore, l’inquinamento dell’aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all’impiego di aeromobili.54
2 Esso emana altresì prescrizioni per la protezione della natura.
3 I Governi dei Cantoni interessati devono essere sentiti prima dell’emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi.
Art. 13
Il Consiglio federale può subordinare all’autorizzazione preventiva dell’UFAC, specialmente i lanci con paracadute, le ascensioni di palloni frenati, l’organizzazione di manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché l’esecuzione di voli acrobatici e le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili.
53Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 1455
1 Nello spazio aereo svizzero sono vietati i voli a velocità supersoniche.
2 È vietato gettare oggetti da un aeromobile in volo, riservate le eccezioni da determinare dal Consiglio federale.
3 Il Consiglio federale può vietare o subordinare a un’autorizzazione dell’UFAC la presa di fotografie aeree e la loro pubblicazione, la pubblicità e la propaganda con aeromobili, come pure il trasporto di determinati oggetti per via aerea.
55Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
Art. 1556
L’UFAC ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza aerea e combattere i rumori degli aeromobili, sia all’atto del rilascio di un’autorizzazione, sia mediante apposita decisione.
56Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 16
Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti.
Art. 1757
1 Se un aeromobile, in stato d’emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l’operazione, a chiedere le istruzioni all’autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali.
2 Nell’attesa l’aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali.
57Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317; BBl 1962 II 717ediz. ted., FF 1962 II 713ediz. franc.).
Art. 18
1 Qualsiasi aeromobile può, per motivi d’ordine e di sicurezza pubblica, essere obbligato ad atterrare. Esso deve obbedire senza indugio ai segnali d’atterramento.
2 Qualsiasi aeromobile che usa, senza averne il diritto, lo spazio aereo svizzero, deve atterrare sul più vicino aerodromo o idroscalo doganale per sottoporsi al controllo delle autorità competenti. Esso rimane sotto sequestro fino al momento in cui l’UFAC gli rilascia l’autorizzazione di circolare.
Art. 1959
1 L’UFAC può limitare o vietare i voli di aeromobili svizzeri all’estero se la sicurezza dell’esercizio lo esige; questa disposizione si applica ai voli effettuati da aeromobili stranieri il cui esercente ha la sede principale o la residenza permanente in Svizzera.
2 Qualora motivi politici impongano provvedimenti di cui al capoverso 1, l’UFAC li attua d’intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri.
59Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
Art. 19a61
L’UFAC può, d’intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, vietare la formazione di personale navigante straniero nonché la manutenzione e la riparazione di apparecchi volanti stranieri, se gravi motivi di politica estera lo esigono.
Art. 2062
1 Ai fini di migliorare la sicurezza aerea, il Consiglio federale predispone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore dell’aviazione. Agli infortuni e agli incidenti gravi nel settore dell’aviazione si applica l’articolo 23 capoverso 1.63
2 Per l’approntamento del sistema di segnalazione il Consiglio federale si ispira al diritto dell’Unione europea.64
3 Il Consiglio federale può prevedere la rinuncia all’apertura di un procedimento penale nei confronti degli autori della segnalazione.
61Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
62Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3479).
63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 21
1 La polizia aerea è esercitata dagli organi designati dal Consiglio federale.
1bis …66
2 Sono riservate le competenze generali della polizia della Confederazione e dei Cantoni su gli aerodromi, gli idroscali e gli altri terreni messi al servizio della navigazione aerea.
66 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 20 mar. 2008 sulla coercizione (RU 20085463; FF 2006 2327). Abrogato dal n. I della LF del 16 giu. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 21a67
1 Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale, a bordo di tali aeromobili o in aerodromi esteri possono essere impiegate guardie di sicurezza.
2 Possono essere impiegate le seguenti persone formate per tale compito dall’Ufficio federale di polizia (fedpol):
- a.
- membri dei corpi di polizia cantonale o comunale;
- b.
- membri della Sicurezza militare;
- c.
- membri del Corpo delle guardie di confine;
- d.
- membri di fedpol;
- e.
- membri della polizia dei trasporti.
3 Le guardie di sicurezza a bordo possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200868 sulla coercizione è applicabile.
4 In caso di ricorso a personale dei Cantoni o dei Comuni, la Confederazione rimborsa le relative spese.
67 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 21b69
Fedpol elabora in un sistema d’informazione i dati necessari allo svolgimento di analisi dei rischi e delle minacce e alla pianificazione dell’impiego di guardie di sicurezza.
69 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 21c70
1 Nel sistema d’informazione sono trattati i seguenti dati relativi a eventi rilevanti per la sicurezza e a individui potenzialmente pericolosi che vi sono implicati:
- a.
- dati personali concernenti l’identità e dati di contatto pubblicamente accessibili, segnatamente dati provenienti da reti sociali;
- b.71
- dati personali che sono necessari per valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale, compresi i dati personali degni di particolare protezione, come informazioni relative allo stato di salute, alle condanne o alle procedure penali o amministrative pendenti e all’appartenenza a gruppi criminali o terroristici;
- c.
- registrazioni di immagini e suoni.
1bis Per valutare la pericolosità degli individui di cui al capoverso 1, fedpol è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 202072 sulla protezione dei dati.73
2 Nel sistema d’informazione sono inoltre trattati i dati personali relativi all’identità delle guardie di sicurezza che possono essere impiegate.
70 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
71 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
73 Introdotto dall’all. 1 n. II 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 21d74
1 Hanno accesso al sistema d’informazione mediante una procedura di richiamo esclusivamente i servizi di fedpol che:
- a.
- valutano il pericolo per la sicurezza dell’aviazione e svolgono le corrispondenti analisi dei rischi e delle minacce;
- b.
- decidono in merito all’impiego delle guardie di sicurezza, lo pianificano e lo valutano statisticamente.
2 I dati possono essere utilizzati soltanto per l’adempimento di tali compiti.
3 I dati contenuti nel sistema d’informazione possono essere trasmessi ai seguenti servizi per gli scopi indicati qui di seguito:
- a.
- alle autorità federali, cantonali e comunali di sicurezza e di perseguimento penale, per l’adempimento dei loro obblighi legali in materia di sicurezza dell’aviazione;
- b.
- alle imprese di trasporto aereo che impiegano aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale, per l’adempimento dei loro obblighi di diritto pubblico relativi alla sicurezza dell’aviazione, in particolare per l’impiego di guardie di sicurezza.
74 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 21e75
1 Fedpol distrugge i dati relativi a individui potenzialmente pericolosi al più tardi cinque anni dopo la cessazione della minaccia per la sicurezza dell’aviazione derivante dalla persona in questione.
2 Fedpol distrugge i dati relativi alle guardie di sicurezza al più tardi due anni dopo l’ultimo impiego di queste ultime.
3 Prima della loro distruzione, i dati sono offerti all’Archivio federale conformemente all’articolo 6 della legge del 26 giugno 199876 sull’archiviazione.
75 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 21f77
1 Per la prevenzione o il perseguimento di crimini e delitti, le imprese di trasporto aereo sono tenute a mettere a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale, su loro richiesta, i seguenti dati sui passeggeri (elenchi dei passeggeri), per quanto li abbiano già rilevati nell’ambito della loro normale attività:
- a.
- cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del documento di viaggio;
- b.
- data, ora e numero del volo;
- c.
- luogo di partenza, di transito e destinazione finale del trasporto;
- d.
- eventuali compagni di viaggio;
- e.
- informazioni relative al pagamento, in particolare il metodo di pagamento e il mezzo di pagamento impiegato;
- f.
- dati concernenti il servizio presso il quale è stato prenotato il trasporto.
2 Gli elenchi dei passeggeri sono messi a disposizione al più presto immediatamente dopo la conclusione del check-in e al più tardi sei mesi dopo l’esecuzione del trasporto.
3 L’autorità di perseguimento penale distrugge i dati messile a disposizione 72 ore dopo il loro ricevimento, purché non siano direttamente necessari per gli scopi di cui al capoverso 1.
77 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 22
L’UFAC può emanare disposizioni sull’organizzazione del servizio di salvataggio negli infortuni aerei.
Art. 2379
1 Il personale aeronautico interessato, gli organi della polizia aerea e le autorità locali devono annunciare senza indugio al DATEC gli infortuni e gli incidenti gravi nel settore dell’aviazione civile e al DDPS quelli nel settore dell’aviazione militare.80
2 Le autorità locali provvedono affinché sul luogo dell’infortunio non sia fatto alcun mutamento che possa ostacolare l’inchiesta, salvo le operazioni indispensabili di salvataggio e di soccorso.
79Nuovo testo giusta il n. I della LF del 2 ott. 1959, in vigore dal 1° mag. 1960 (RU 1960 371; FF 1959 I 959).
80 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
Art. 2481
1 Per ogni infortunio e incidente grave nel settore dell’aviazione è aperta un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.
2 L’inchiesta serve a impedire infortuni analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.
81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 11194573; FF 2009 4263).
Art. 2583
1 Per svolgere le inchieste nel settore dell’aviazione civile il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d’inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge del 21 marzo 199784 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.85
2 La Commissione d’inchiesta (Commissione) si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti.
3 La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria. Essa è amministrativamente aggregata al DATEC.
4 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione della Commissione. Può accorparla con la Commissione di cui all’articolo 15a della legge federale del 20 dicembre 195786 sulle ferrovie.
83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
85 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
Art. 2687
1 La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale né può essere impugnato.
2 Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:
- a.
- la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;
- b.
- perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni, nonché perquisizioni di persone e oggetti;
- c.
- sequestri;
- d.
- analisi mediche quali prove del sangue o dell’urina;
- e.
- autopsie;
- f.
- analisi dei dati contenuti in apparecchi di registrazione;
- g.
- perizie.
3 Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 196888 sulla procedura amministrativa.
4 Le decisioni emanate dalla segreteria nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinanzi alla Commissione.
5 La Commissione gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.
6 Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.
87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 26a89
1 Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato l’evento oggetto di inchiesta intenzionalmente o per negligenza grave, la Commissione può addossargli una parte delle spese d’inchiesta. Il Consiglio federale ne disciplina il calcolo. Al riguardo considera la gravità della colpa.90
2 Le spese di rimozione sono a carico dell’esercente dell’aeromobile, indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia stato ordinato ai fini dell’inchiesta.
3 Il Cantone sul cui territorio si è verificato l’infortunio assume le spese di sorveglianza in loco.
89Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 11194573; FF 2009 4263).
90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 26b91
1 Lo svolgimento delle inchieste nel settore dell’aviazione militare compete a un servizio della MAA.
2 Alla procedura si applica per analogia l’articolo 26 capoversi 1−3.
3 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione del servizio, i dettagli della procedura e le misure coercitive.
91Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
Art. 26c92
92Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 2011 11194573; FF 2009 4263).
Art. 2793
1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un’autorizzazione di esercizio dell’UFAC. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.
2 L’autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l’impresa:
- a.94
- dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei necessari diritti d’uso sull’aero-dromo previsto quale ubicazione dell’esercizio;
- b.
- dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile degli aeromobili;
- c.
- è redditizia e dispone di un’organizzazione finanziaria e di una contabilità affidabili;
- d.
- dispone di una sufficiente copertura assicurativa;
- e.
- impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente.
3 L’autorizzazione può essere modificata o revocata.95
4 Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condizioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.
93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).
94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 2896
1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all’impresa in possesso di un’autorizzazione di esercizio secondo l’articolo 27.
2 Quando rilascia una concessione, l’UFAC esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali.97
3 La concessione può essere rilasciata per l’esercizio di singole o più rotte. La sua durata è limitata. La concessione può essere rinnovata, modificata o revocata.
4 Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un’impresa concessionaria può far effettuare voli da altre imprese di trasporti aerei. L’impresa concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. L’impresa che effettua realmente i voli è soggetta agli obblighi derivanti dagli articoli 27 o 29.
5 Il Consiglio federale disciplina la procedura in particolare per quanto concerne il rilascio della concessione e determina il contenuto e la portata dell’obbligo di allestire orari di volo, di garantire l’esercizio e il trasporto e di emanare tariffe.
6 Prima di decidere su una domanda di concessione occorre consultare i Governi dei Cantoni coinvolti e le imprese pubbliche di trasporto interessate.
96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).
97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3479).
Art. 2998
1 Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, le imprese con sede all’estero che effettuano il trasporto professionale di persone e di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un’autorizzazione dell’UFAC.
1bis In casi urgenti l’UFAC può delegare all’esercente dell’aerodromo, con il suo consenso, la competenza di rilasciare singole autorizzazioni.99
2 L’autorizzazione viene rilasciata se:
- a.
- l’impresa soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro e nei limiti del possibile rispettoso dell’ambiente, secondo i requisiti minimi concordati internazionalmente;
- b.
- l’impresa è sottoposta a una vigilanza adeguata; e
- c.
- importanti interessi svizzeri non vi si oppongono.
3 L’autorizzazione può essere rifiutata se lo Stato estero interessato non autorizza allo stesso modo le imprese svizzere ad effettuare il trasporto professionale di persone o di merci.
4 L’autorizzazione può essere modificata o revocata.100
98Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).
99 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 30101
1 Le imprese con sede all’estero che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all’impresa in possesso di un’autorizzazione di esercizio di cui all’articolo 29.
2 L’UFAC rilascia la concessione se le condizioni fissate negli accordi internazionali sono adempiute.
3 In mancanza di una regolamentazione internazionale, il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il DATEC102 può conferire diritti di trasporto alle imprese straniere. A tale proposito, occorre segnatamente vigilare a che sia garantita la reciprocità.
4 Quando conclude accordi bilaterali o multilaterali, la Confederazione persegue l’utilizzazione della designazione multipla.
101Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).
102 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
Art. 31103
Il Consiglio federale disciplina la delimitazione del traffico di linea da ogni altro traffico commerciale.
103Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).
Art. 32104
Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, il trasporto professionale di persone o di merci per via aerea tra due punti del territorio svizzero è riservato, di regola, alle imprese svizzere.
104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).
Art. 33105
1 Le imprese che formano il personale aeronautico devono essere in possesso di un’autorizzazione all’istruzione, rilasciata dall’UFAC.
2 L’autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dispone di un’organizzazione di esercizio e di istruttori in grado di garantire una formazione adeguata e se è in possesso dei necessari diritti d’uso su un aerodromo adeguato.
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di rilascio delle autorizzazioni.
105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).
Art. 34106
106Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
Art.35107
107Abrogato giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).
Capo terzo: Infrastruttura 108108 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
108 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 36109
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla costruzione e l’esercizio degli aerodromi.
2 Può limitare il numero di idroscali.
109 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1678; FF 1998 4434).
Art. 36a110
1 Per l’esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d’esercizio. Essa è rilasciata dal DATEC.
2 Al concessionario è attribuito il diritto di gestire un aeroporto a titolo professionale e in particolare di riscuotere tasse. Esso è obbligato a rendere l’aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico interno e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento d’esercizio, a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere per l’infrastruttura necessaria a tal fine.
3 Previo consenso del DATEC, la concessione può essere trasferita a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l’adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione.
4 Al concessionario spetta il diritto d’espropriazione.
110 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 36b111
1 Per l’esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d’aviazione) occorre un’autorizzazione d’esercizio. Essa è rilasciata dall’UFAC.
2 L’autorizzazione d’esercizio stabilisce diritti e obblighi relativi all’esercizio di un campo d’aviazione.
111 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 36c112
1 Il gerente d’aerodromo deve adottare un regolamento d’esercizio.
2 Il regolamento d’esercizio stabilisce le modalità concrete dell’esercizio come risultano dal piano settoriale «infrastruttura aeronautica», dalla concessione o dall’autorizzazione d’esercizio, nonché dall’approvazione dei piani e in particolare:
- a.
- l’organizzazione dell’aerodromo;
- b.
- le procedure d’avvicinamento e di decollo, nonché particolari prescrizioni per l’utilizzazione dell’aerodromo.
3 Il gerente d’aerodromo sottopone il regolamento all’UFAC per approvazione.
4 Se il gerente adotta o modifica il regolamento d’esercizio in relazione con la costruzione o la modifica di impianti aeroportuali, l’UFAC approva il regolamento d’esercizio al più presto al momento dell’approvazione dei piani.
112 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 36d113
1 L’UFAC trasmette ai Cantoni interessati le domande di modifica del regolamento d’esercizio con effetti sostanziali sull’esposizione al rumore, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere ridotto o prorogato.114
2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
3 La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997115 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
4 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968116 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’UFAC. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
5 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
113 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 36e117
1 Le pretese d’indennità nei confronti dell’esercente dell’aeroporto per le immissioni foniche eccessive che devono essere tollerate in forza di un regolamento d’esercizio approvato sono valutate conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930118 sull’espropriazione (LEspr). Gli articoli 27–44 LEspr non sono applicabili.
2 Le pretese d’indennità devono essere presentate al presidente della commissione di stima competente. Non è necessario aver previamente partecipato alla procedura di approvazione del regolamento d’esercizio.
3 Il termine di prescrizione per le pretese d’indennità è di cinque anni e decorre dalla data in cui sorge il diritto all’indennità.
117 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 37119
1 Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all’esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un’approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l’esercizio.
1bis Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall’obbligo di approvazione.120
- a.
- per gli aeroporti il DATEC;
- b.
- per i campi d’aviazione l’UFAC.
3 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l’esercizio dell’aerodromo.
5 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979121 sulla pianificazione del territorio.
119 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
120 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 37a122
1La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968123 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.
2 Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr124.
122 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 37b125
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all’autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.
125 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 37c126
1 Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.
2 Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza aerea e di un ordinato svolgimento dell’esercizio, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall’obbligo di cui al capoverso 1.127
3 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, all’autorità competente per l’approvazione dei piani.
126 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 37d129
1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli ad esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere ridotto o prorogato.130
2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
3 ...131
129 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
131 Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 37e132
132 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 37f133
1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968134 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani.135 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
2 Chi ha qualità di parte per gli impianti aeroportuali secondo le prescrizioni della LEspr136 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.137
3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
133 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
135 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
137 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 37g138
La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997139 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
138 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 37h140
1 Con l’approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali il DATEC decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.
2 L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.
3 Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.
140 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 37i141
1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
- a.
- progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- b.
- impianti di aerodromi la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
- c.
- impianti di aerodromi che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
141 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 37k143
1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr144.145
2 ...146
3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.
143 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
145 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
146 Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 37l147
1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto per impianti aeroportuali e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev’essere ordinata su domanda del DATEC entro un termine da esso fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.
2 Nella procedura di ricomposizione particellare:
- a.
- possono essere inseriti fondi dell’impresa richiedente;
- b.
- può essere ridotta la superficie dei fondi compresi nella procedura;
- c.
- possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione aeroportuale;
- d.
- l’impresa richiedente può essere anticipatamente immessa in possesso;
- e.
- possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.
3 Il terreno ceduto all’impresa richiedente per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all’impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.
4 Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione aeroportuale.
5 Alla costruzione aeroportuale sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione aeroportuale, l’impresa richiedente sopporta integralmente le spese.
147 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 37m148
1 L’edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all’esercizio dell’aerodromo (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale.
2 L’autorità cantonale sente l’UFAC prima di autorizzare un impianto accessorio.
3 Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea né compromettere l’esercizio dell’aerodromo.
4 L’UFAC può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.
148 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 37n149
1 L’UFAC può, d’ufficio o su proposta dell’esercente dell’aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costruzioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.
2 Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
149 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 37o150
Nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.
150 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 37p151
1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.
2 L’UFAC sopprime una zona riservata, d’ufficio o su domanda dell’esercente dell’aerodromo, del Cantone o del Comune, quando constata che l’impianto aeroportuale progettato non sarà eseguito.
3 Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.
151 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 37q152
1 L’UFAC può determinare allineamenti per assicurare impianti aeroportuali esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.
2 Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati.
3 Le decisioni sulla determinazione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.
152 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 37r153
Entro gli allineamenti non può essere eseguita alcuna trasformazione edilizia o altro intervento contrari al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.
153 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 37s154
1 L’UFAC sopprime, d’ufficio o su domanda dell’esercente dell’aerodromo, del Cantone o del Comune, gli allineamenti divenuti privi di oggetto.
2 Le decisioni sulla soppressione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.
3 I principi dell’indebito arricchimento s’applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un’indennità. In caso di cambiamento di proprietario, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di lite, decide la Commissione di stima. …155
154 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
155 Per. abrogato dall’all. n. 82 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
Art. 37t156
All’interno degli allineamenti e delle zone riservate già stabiliti o previsti possono essere effettuati atti preparatori. L’articolo 15 LEspr157 si applica per analogia.
156 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 37u159
1 L’uso degli aeroporti nazionali quali punti nodali del traffico aereo internazionale e come parte del sistema dei trasporti nel suo complesso risponde a un interesse nazionale.
2 È garantito il mantenimento degli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra nel loro stato attuale, in considerazione della funzione loro attribuita nel quadro dei piani settoriali della Confederazione. Gli organi incaricati di emanare norme di diritto e quelli preposti alla loro applicazione tengono debitamente conto di tale garanzia, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la protezione delle paludi e delle zone palustri e alla loro esecuzione.
159 Originario art. 36e. Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 38
1 In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli idroscali appartenenti alla Confederazione devono essere aperti anche all’aviazione civile. Il Consiglio federale stabilisce:
- a.
- le ulteriori condizioni relative alla coutenza;
- b.
- le disposizioni relative all’aviazione civile che sono applicabili anche a detti aerodromi e idroscali per motivi legati alla sicurezza dell’aviazione, nonché l’intensità di fruizione a partire dalla quale tali disposizioni sono applicabili;
- c.
- le competenze.161
2 Gli aeromobili a servizio dell’esercito, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e della polizia possono usare gratuitamente degli aerodromi e idroscali civili sussidiati dalla Confederazione, sempreché non intralcino l’aviazione civile.162
3 Rimangono riservati speciali accordi regolanti i diritti d’uso di cui ai capoversi 1 e 2.
161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
162 Nuovo testo giusta il n. I 29 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
Art. 39164
1 L’esercente dell’aeroporto può riscuotere tasse per l’uso delle infrastrutture aeroportuali necessarie alle operazioni di volo, inclusi i controlli di sicurezza specifici, e per l’accesso a tali infrastrutture.
2 In caso di contestazione delle tasse l’esercente dell’aeroporto statuisce mediante decisione formale.
3 Le tasse comprendono in particolare le seguenti categorie:
- a.
- tasse passeggeri;
- b.
- tasse di sicurezza;
- c.
- tasse d’atterraggio;
- d.
- tasse di stazionamento;
- e.
- tasse sul rumore e sulle emissioni;
- f.
- tasse per l’uso dell’infrastruttura centrale;
- g.
- tasse per l’accesso agli impianti aeroportuali.
4 Per stabilire le tasse l’esercente dell’aeroporto tiene segnatamente conto dei seguenti criteri:
- a.
- peso massimo ammissibile dell’aeromobile al decollo;
- b.
- numero di passeggeri;
- c.
- impatto fonico;
- d.
- emissioni di sostanze nocive.
5 L’importo massimo complessivo delle tasse deve essere stabilito in modo che queste non superino i costi comprovati, tenendo conto di un’adeguata rimunerazione del capitale investito.
6 Il Consiglio federale stabilisce quali costi e quali utili devono essere presi in considerazione per il calcolo delle tasse. Se un aeroporto realizza utili in un ramo d’attività diverso da quello direttamente legato alle operazioni di volo, il Consiglio federale può obbligare l’esercente dell’aeroporto a includere una parte di tali utili nel calcolo delle tasse. Nel fissare le modalità, il Consiglio federale tiene adeguatamente conto degli interessi dell’esercente e degli utenti dell’aero-porto, della situazione del mercato e delle esigenze specifiche dell’aeroporto interessato.
7 Il Consiglio federale può prevedere che nel calcolo delle tasse si tenga conto della sollecitazione degli impianti aeroportuali al momento dell’uso. Le compagnie aeree con un importante volume di trasbordo non devono essere svantaggiate nel contesto generale del mercato.
8 L’UFAC esercita la sorveglianza sulle tasse aeroportuali. In caso di controversia tra esercente e utenti dell’aeroporto, l’UFAC approva le tasse, su richiesta. Il Consiglio federale disciplina la procedura.
164 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4263).
Art. 39a165
1 Il Consiglio federale disciplina il coordinamento delle bande orarie (slot) negli aeroporti. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.
2 L’UFAC designa l’organo competente per il coordinamento delle bande orarie. Può delegare tale coordinamento a organi privati.
165 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 40166
1 Il Consiglio federale disciplina il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea.167
2 L’attività del servizio della sicurezza aerea non è limitata alle frontiere nazionali.
166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
167 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
Art. 40a168
1Il Consiglio federale disciplina la produzione, la messa a disposizione, l’amministrazione, la trasmissione e la diffusione di dati aeronautici necessari per la messa a disposizione di informazioni aeronautiche e per la fornitura di servizi della sicurezza aerea.
2Provvede all’istituzione e all’esercizio di un’interfaccia nazionale di registrazione dei dati contenente tutti i dati aeronautici secondo il capoverso 1. Può delegare questo compito a una persona giuridica di diritto privato. Quest’ultima sottostà alla vigilanza dell’UFAC.
3 e 4 ...169
168Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
169 Non ancora in vigore.
Art. 40abis170
1 Il Consiglio federale può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima.
2 La società deve adempiere i seguenti requisiti:
- a.
- non deve perseguire uno scopo di lucro;
- b.
- deve essere a economia mista;
- c.
- la Confederazione deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti;
- d.
- gli statuti devono essere approvati dal Consiglio federale.
3 La società deve coordinare i servizi civile e militare della sicurezza aerea.
4 Il servizio della sicurezza aerea civile sottostà alla vigilanza dell’UFAC. Il servizio della sicurezza aerea militare sottostà alla vigilanza della MAA.171
170Originario art. 40a.Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
171 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
Art. 40b172
1 Previa autorizzazione dell’UFAC, la società può:
- a.
- delegare la fornitura di servizi della sicurezza aerea di sua competenza a fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea;
- b.
- fornire servizi della sicurezza aerea su incarico di fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea;
- c.
- delegare a terzi l’assistenza tecnica che serve a fornire servizi della sicurezza aerea.
2 A tale scopo essa può stipulare contratti o acquisire partecipazioni.
3 Da una tale collaborazione non possono risultare limitazioni insostenibili per il servizio della sicurezza aerea in Svizzera.
4 La fornitura di servizi della sicurezza aerea d’importanza nazionale nonché le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari a tale fornitura non possono essere oggetto di delega.
5 Il Consiglio federale stabilisce quali limitazioni sono considerate insostenibili secondo il capoverso 3 e quali servizi sottostanno al divieto di cui al capoverso 4.
172Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
Art. 40bbis173
1 Il Consiglio federale può delegare la fornitura di servizi della sicurezza aerea locali all’esercente di un aerodromo.
2 Per la delega occorre un’autorizzazione dell’UFAC.
3 L’UFAC rilascia l’autorizzazione se è garantita la sicurezza aerea.
173 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
Art. 40c174
1 Il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni gli obiettivi della società.
2 Il consiglio di amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul conseguimento di tali obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie per verificarne il raggiungimento.
174 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 40d175
1 La Confederazione assicura un’adeguata dotazione di capitale della società. La società, se realizza un utile, può utilizzarlo per la costituzione di riserve; esse servono a finanziare investimenti e a coprire eventuali perdite.
2 La Confederazione può finanziare inizialmente, in tutto o in parte, gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti di previdenza risultanti da un rendiconto conforme a standard internazionalmente riconosciuti.
3 La Confederazione finanzia in tutto o in parte, a favore degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura supplementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento anticipato.
4 Il Consiglio federale stabilisce le modalità d’attuazione, nonché il momento e l’entità del finanziamento della società e dei pagamenti ai suoi istituti di previdenza.
175 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 40e176
La società è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; sono fatte salve le seguenti imposte federali:
- a.
- l’imposta sul valore aggiunto;
- b.
- l’imposta preventiva.
176 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 40f177
1 Per la costruzione e le modifiche importanti di un impianto di sicurezza aerea occorre l’approvazione dei piani da parte dell’UFAC.
2 Gli articoli 37–37t si applicano per analogia.
3 All’impresa che chiede l’approvazione dei piani per provvedimenti di sicurezza aerea spetta il diritto d’espropriazione.
177 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 40g178
La Confederazione e la società hanno il diritto di usare proprietà pubbliche o private per gli impianti di sicurezza aerea.
178 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 41179
1 Per creare e per modificare ostacoli alla navigazione aerea occorre un’autorizzazione dell’UFAC. L’UFAC la rilascia se sono adottate le necessarie misure di sicurezza.
2 Sono ritenuti ostacoli alla navigazione aerea le costruzioni, gli impianti e le piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l’esercizio di impianti della navigazione aerea.
3 Il Consiglio federale stabilisce quali ostacoli alla navigazione aerea devono essere semplicemente notificati all’UFAC oppure direttamente registrati mediante le interfacce nazionali della registrazione dei dati. A tal proposito si basa sul potenziale di pericolo degli ostacoli.
4 Può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.
179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
Art. 41a180
Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea è tenuto a provvedere alla sua misurazione e alla trasmissione dei relativi dati all’interfaccia nazionale di registrazione dei dati. Il Consiglio federale può prevedere deroghe nei casi in cui i requisiti di qualità dei dati possono essere soddisfatti anche senza misurazione.
180 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
Art. 41b181
Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea è applicabile la legislazione federale sull’espropriazione.
181 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
Art. 42182
1 Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza).
1bis Nelle zone di sicurezza può:
- a.
- limitare l’utilizzo dello spazio aereo mediante ordigni balistici;
- b.
- limitare le attività che possono compromettere la visibilità o avere un effetto abbagliante.183
2 Il Consiglio federale può prescrivere zone di sicurezza su territorio svizzero anche per aeroporti, impianti del servizio della sicurezza aerea o vie aeree situati all’estero.
3 Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Quest’ultimo contiene l’estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell’aeroporto. L’esercente dell’aeroporto sente i Governi dei Cantoni interessati e l’UFAC.
4 Il capoverso 3 si applica per analogia agli aeroporti all’estero; l’UFAC agisce al posto dell’esercente dell’aeroporto.
182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
183 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
Art. 43184
1 I piani delle zone di sicurezza sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall’esercente dell’aeroporto se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero e dall’UFAC se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato all’estero, di un impianto del servizio della sicurezza aerea o di una via aerea. Senza l’autorizzazione del depositante, dal momento del deposito non può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano delle zone di sicurezza.185
2 Se è fatta opposizione e risulta impossibile un’intesa, l’autorità cantonale competente trasmette l’opposizione all’UFAC.
3 Il DATEC decide in merito alle opposizioni e approva i piani delle zone di sicurezza sottopostigli dall’esercente dell’aeroporto o dall’UFAC.186
4 Il piano delle zone di sicurezza approvato diviene vincolante con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.187
184Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 44188
1 La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano delle zone di sicurezza dà diritto a indennizzo se, negli effetti, equivale a un’espropriazione.189
2 Il sorgere del diritto e il calcolo dell’indennizzo sono stabiliti dalle condizioni esistenti all’atto della pubblicazione del piano delle zone di sicurezza nel Foglio ufficiale cantonale.190
3 L’interessato deve far valere le proprie pretese entro cinque anni dalla pubblicazione del piano delle zone di sicurezza:
- a.
- presso l’esercente dell’aeroporto, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero;
- b.
- presso l’UFAC, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato all’estero, di un impianto del servizio della sicurezza aerea o di una via aerea.191
4 Se è contestata l’esistenza o l’entità della pretesa, la procedura è retta dalla LEspr192.193
188Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Vedi anche il n. III delle disp. fin. mod. del 17 dic. 1971, alla fine del presente testo.
189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
193 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Art. 44b195
1 Gli articoli 42 a 44 e 47 non si applicano agli aerodromi non adibiti al traffico pubblico.
2 I provvedimenti imposti dall’esercizio devono essere adottati nelle forme del diritto privato.
3 Se non è possibile garantire in questo modo l’osservanza delle prescrizioni pertinenti, l’autorizzazione di esercitare l’aerodromo è negata o revocata.
195Originario art. 44ter. Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
Art. 45196
1 Sono a carico di chi esercita l’aerodromo le spese di costruzione, d’esercizio e di manutenzione del medesimo.
2 Sono inoltre a suo carico:
- a.
- le spese di soppressione o adattamento degli ostacoli alla navigazione aerea che pregiudicano l’impiego dell’aerodromo, se situato su territorio svizzero;
- b.
- le indennità dovute conformemente all’articolo 44 capoverso 1, se l’aerodromo è situato su territorio svizzero.197
3 …198
196Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
197Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).
198Abrogato dal n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).
Art. 46199
199 Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 47200
1 I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono assumersi tutte le spese d’adattamento alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.
2 La Confederazione può versare un’indennità speciale, se l’adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate.
200Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).
Art. 48201
1 La Confederazione assume le spese:
- a.
- di soppressione o adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea esistenti in Svizzera al di fuori del perimetro di un aeroporto o di un aeroporto situato all’estero;
- b.
- di indennizzo per le restrizioni della proprietà fondiaria in Svizzera a favore di un aeroporto o all’estero a favore di un impianto di sicurezza aerea.
2 Sono fatti salvi gli articoli 45 e 47.
201 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 49202
1 I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse per garantire la sicurezza:
- a.
- delle rotte;
- b.
- degli avvicinamenti e dei decolli su aerodromi.
2 L’importo massimo complessivo delle tasse deve essere stabilito in modo che queste non superino i costi, tenendo conto di un’adeguata rimunerazione del capitale investito.
3 Il Consiglio federale può suddividere gli aerodromi in categorie. Per ogni categoria disciplina i principi secondo cui sono stabilite le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo e gli altri mezzi da utilizzare per coprire i costi della sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli. Al riguardo tiene conto anche delle possibilità di finanziamento dei Cantoni e dei Comuni in cui sono ubicati gli aerodromi o dei privati.
4 I proventi della tassa prelevata per una categoria di aerodromi non possono essere utilizzati per finanziare i costi di un’altra categoria.
5 All’interno di una categoria di aerodromi può essere fissata un’aliquota unitaria applicabile alle tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo.
6 Le tasse per i servizi della sicurezza aerea devono essere approvate dal DATEC.
7 Il Consiglio federale stabilisce:
a. quali voli sono esentati dalle tasse per i servizi della sicurezza aerea;
b. quali sono i costi dei servizi della sicurezza aerea a carico della Confederazione;
c. a quali condizioni un esercente di aerodromo può essere autorizzato a stabilire e a riscuotere tasse per i servizi della sicurezza aerea senza fornire egli stesso tali servizi.
202Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263), i cpv. 3 - 5 entrano in vigore il 1° ago. 2011 (RU 2011 1119n. V cpv. 2 3467).
Art. 50203
203Abrogato dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Titolo secondo: Aeromobili e personale aeronautico
Capo primo: Aeromobili
Art. 51204
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.
2 Esso definisce in particolare:
- a.
- quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato;
- b.
- a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108).
3 Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull’ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo.
204Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
Art. 52205
1 L’UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili.
2 Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:
- a.
- non è immatricolato in un altro Stato;
- b.
- adempie le condizioni d’ammissione agli esami prescritti;
- c.
- i rapporti di proprietà sull’aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l’iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.206
3 Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l’esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà.
4 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.
205Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
206Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994733; FF 1993 I 609).
Art. 53 e 54207
207Abrogati dal n. I della LF del 18 giu. 1993, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU1994733; FF 1993 I 609).
Art. 55
Gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera208 sono considerati come aeromobili svizzeri.
Art. 55a209
1 La MAA tiene una matricola separata degli aeromobili militari.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulle condizioni di iscrizione nella matricola, sul contenuto, sulla modificazione e sulla cancellazione delle immatricolazioni.
209 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
Art. 56210
1 L’UFAC certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:
- a.
- l’immatricolazione;
- b.
- la navigabilità;
- c.
- l’emissione di rumori o sostanze nocive degli aeromobili a motore.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro dei certificati. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.
210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 57211
1 Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il DATEC emana disposizioni sulla costruzione, l’esercizio, la manutenzione e l’equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo.212
2 Il DATEC può emanare prescrizioni sulla costruzione di talune parti di aeromobili.
3 Le aziende di costruzione e di manutenzione necessitano di un’autorizzazione dell’UFAC.213
211Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
212 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
213 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 58214
1 La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l’emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.215
2 Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.216
3 L’UFAC emana un regolamento concernente l’esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all’esame.
4 Il richiedente sopporta le spese di controllo.
214Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
215Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
216 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).
Art. 59
1 Qualsiasi aeromobile che circola nello spazio aereo svizzero deve portare contrassegni ben visibili.
2 L’UFAC fissa il genere dei contrassegni, se non sono prescritti da accordi internazionali.
Capo secondo: Personale aeronautico
Art. 60
1 Le seguenti persone necessitano di una licenza dell’UFAC per esercitare la loro attività nel settore dell’aviazione civile e di una licenza della MAA per esercitarla nel settore dell’aviazione militare:217
- a.
- i piloti di aeromobili;
- b.
- il personale ausiliario indispensabile per la condotta di un aeromobile, in particolare i navigatori, i radiotelegrafisti di bordo e i meccanici di bordo;
- c.
- le persone che formano il personale aeronautico;
- d.
- il personale dei servizi della sicurezza aerea.218
1bis Le licenze sono limitate nel tempo.219
2 Il Consiglio federale stabilisce quali altre categorie del personale aeronautico devono essere in possesso di una licenza per esercitare la loro attività.
3 Esso emana le prescrizioni sul rilascio, il rinnovo e il ritiro delle licenze.
217 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
219 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 61220
220 Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 62
1 L’UFAC decide circa il riconoscimento dei certificati stranieri, a meno che siano applicabili accordi internazionali in materia.
2 Esso ha il diritto di non riconoscere, per la circolazione nello spazio aereo svizzero, i certificati rilasciati a un cittadino svizzero da uno Stato estero.
Art. 63
Il Consiglio federale determina i diritti e gli obblighi del personale aeronautico mediante ordinanze e regolamenti speciali, entro i limiti degli accordi internazionali e della legislazione federale. Le condizioni di lavoro sono regolate mediante contratto.
Parte seconda: Rapporti giuridici derivanti dall’esercizio della navigazione aerea
Titolo primo: Responsabilità civile verso i terzi
Art. 64
1 L’esercente dell’aeromobile è tenuto a risarcire il danno causato dall’aeromobile in volo a persone e a cose che si trovano a terra, per il fatto solo che sia accertata l’esistenza di un danno causato dall’aeromobile.
2 La presente disposizione è applicabile:
- a.
- al danno cagionato da un corpo qualsiasi che cade dall’aeromobile, anche in caso di lancio regolamentare di zavorra o di lancio fatto in caso di necessità;
- b.
- al danno cagionato da qualsiasi persona che si trova a bordo di un aeromobile; se questa persona non appartiene all’equipaggio, l’esercente è responsabile soltanto fino all’importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.
3 L’aeromobile è considerato in volo dal momento dell’inizio della manovra di partenza a quello della fine della manovra di atterramento.
Art. 65
Chi usa un aeromobile senza il consenso dell’esercente risponde del danno cagionato. L’esercente risponde con chi ha causato il danno soltanto fino all’importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.
Art. 66
In caso di danno cagionato a terra da due o più aeromobili entrati in collisione, gli esercenti di questi aeromobili sono considerati solidalmente responsabili verso i terzi vittime del danno.
Art. 67221
221 Abrogato dall’all. 1 n. II 25 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 68222
Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni223 sugli atti illeciti.
222 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
Art. 69
Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni, cagionati a terra, la cui riparazione è disciplinata da un contratto conchiuso tra la persona lesa e quella responsabile conformemente alla presente legge.
Art. 70
1 L’esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili deve essere assicurato contro i rischi legati alla sua responsabilità civile in quanto esercente di aeromobili. È fatto salvo l’articolo 71.224
2 L’assicurazione deve garantire anche la responsabilità civile delle persone che pilotano, per conto dell’esercente, un aeromobile, o che adempiono altri servizi a bordo, per i danni causati a terzi nell’esercizio della loro attività al servizio dell’esercente.
224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 71
1 La garanzia per le conseguenze della responsabilità può consistere anche in un deposito di valori, facilmente realizzabili, presso una cassa pubblica o una banca accetta all’UFAC, come pure in una cauzione solidalmente prestata da una banca o da una società d’assicurazione autorizzata dal Consiglio federale a operare nella Svizzera.
2 I valori e la cauzione devono essere completati non appena vi è la possibilità che le somme da essi rappresentate vengano diminuite per il pagamento di una indennità.
Art. 72
La Confederazione e i Cantoni non sono soggetti all’obbligo di prestare garanzia per i loro aeromobili.
Art. 73
L’obbligo di prestare garanzia per gli aeromobili stranieri è regolato dagli accordi internazionali. In mancanza di tali accordi, l’UFAC può subordinare l’uso dello spazio aereo svizzero alla prestazione anticipata di una garanzia.
Art. 74225
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla prestazione delle garanzie, specialmente per quanto concerne il loro importo e il rilascio di certificati ufficiali concernenti il genere, l’importo e la durata di validità delle garanzie prestate.
2 Esso può estendere la prestazione delle garanzie a determinate categorie di aeromobili svizzeri che non sono iscritti nella matricola.
3 In modo analogo alla legislazione sulla circolazione stradale, il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative ai danni causati da aeromobili sconosciuti o non assicurati.
225Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
Titolo secondo: Diritto di trasporto aereo
Art. 75226
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di persone, bagagli, merci e animali, sulla responsabilità civile del trasportatore nei confronti dei passeggeri e degli speditori e sull’obbligo di assicurazione. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.227
2 Per il traffico interno, il Consiglio federale può semplificare le modalità di spedizione.
3 Il Consiglio federale può regolare in altro modo il limite della responsabilità civile in favore del danneggiato per il traffico interno ed il traffico internazionale non soggetto a convenzioni internazionali sulla responsabilità civile nel trasporto aereo, vincolanti per la Svizzera.
4 In quanto le convenzioni applicabili riservino un aumento contrattuale dei limiti di responsabilità, il Consiglio federale può emanare prescrizioni giusta le quali il rilascio di concessioni e di autorizzazioni a imprese svizzere del traffico aereo commerciale deve essere subordinato alla condizione che esse offrano ai passeggeri una somma maggiore per la responsabilità civile.
5 …228
226Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).
227 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
228Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 76
Per il trasporto degli invii postali per via aerea sono riservate le disposizioni speciali della legislazione postale.
Art. 76a229
1 Le imprese svizzere del traffico aereo commerciale devono assicurarsi contro le conseguenze della responsabilità civile come trasportatori aerei sino a concorrenza di un importo da stabilirsi dal Consiglio federale.
2 Fatti salvi gli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, il Consiglio federale può far dipendere il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni a imprese straniere del traffico aereo commerciale dall’esistenza di una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile come trasportatori aerei.
229Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
Titolo terzo: Disposizioni comuni sulla responsabilità civile
Art. 77
1 I diritti derivanti dalla presente legge sono garantiti alle persone danneggiate assicurate giusta la legge federale del 20 marzo 1981230 sull’assicurazione contro gli infortuni. L’assicuratore dispone del diritto di regresso nei confronti degli assicurati conformemente agli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 2000231 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.232
2 Più ampi diritti, derivanti da infortunio causato da un aeromobile, sono acquisiti alla vittima o ai suoi superstiti.
232 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991 II 178766 1994V 897 1999 3896).
Art. 78
Se una persona, al beneficio dell’assicurazione militare, rimane vittima di infortunio cagionato dall’uso di un aeromobile militare svizzero, è applicabile esclusivamente la legislazione federale sull’assicurazione militare.
Titolo quarto: Sequestro conservativo degli aeromobili
Art. 80
Per sequestro conservativo, nel senso degli articoli seguenti, s’intende ogni atto, di qualsiasi nome, con il quale un aeromobile è trattenuto, per un interesse privato, a profitto di un creditore, del suo proprietario o del titolare di un diritto reale che lo grava, senza che il sequestrante possa invocare una sentenza esecutiva ottenuta precedentemente nella procedura ordinaria, o un titolo esecutivo equivalente.
Art. 81
1 Sono esclusi dal sequestro conservativo:
- a.
- gli aeromobili destinati o adibiti esclusivamente a un servizio di Stato;
- b.
- gli aeromobili effettivamente in servizio su una linea di trasporti pubblici esercitata regolarmente e gli aeromobili di riserva indispensabili;
- c.
- tutti gli altri aeromobili destinati o adibiti al trasporto retribuito di persone e di cose, quando sono pronti a prendere il volo per eseguire il trasporto, a meno che non si tratti di un debito contratto per compiere il viaggio o di un credito sorto durante il viaggio.
2 Le disposizioni del presente articolo non si applicano al sequestro conservativo domandato dal proprietario spossessato del suo aeromobile mediante atto illecito.
Art. 82 a 84234
234 Abrogati dall’all. 1 n. II 25 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 85
Le prescrizioni che precedono non si applicano ai provvedimenti conservativi presi in virtù della legislazione sul fallimento, del diritto amministrativo o del diritto penale.
Art. 86
Gli articoli 80 a 85 sono applicabili anche agli aeromobili stranieri, purché lo Stato ove sono iscritti nella matricola235 garantisca la reciprocità.
Art. 87
Restano riservate le convenzioni internazionali sulla protezione della proprietà industriale.
Titolo quinto: Disposizioni penali
Capo primo: Reati
Art. 88236
1 Chiunque, violando un divieto di circolare emanato in virtù dell’articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata in Svizzera, è punito con una pena detentiva237 fino a un anno o con una pena pecuniaria.
2 Se l’autore ha inoltre violato le prescrizioni dell’articolo 18 sull’obbligo di atterrare, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
237 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 89238
1 Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni prescritti nell’articolo 59, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
3 È parimenti punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito di contrassegni svizzeri. È applicabile l’articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero239.
238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 89a240
1Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue intenzionalmente le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le norme della circolazione aerea, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.241
2 L’atto è parimenti punibile se è stato commesso all’estero a bordo:
- a.
- di un aeromobile svizzero;
- b.
- di un aeromobile straniero utilizzato da un esercente con sede principale o con residenza permanente in Svizzera.
3 È applicabile l’articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero242.
240Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 90243
1 Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o membro dell’equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la vita o l’integrità fisica di persone o beni di terzi di notevole valore a terra è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.244
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
243 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
244 Nuovo testo giusta il n. I 25 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
Art. 90bis245
È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: 246
- a.
- svolge funzioni di membro dell’equipaggio in stato di ebrietà o sotto l’influsso di narcotici o sostante psicotrope;
- b.
- si oppone o si sottrae intenzionalmente a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall’autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo.
245Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
246 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626).
Art. 91247
1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
- a.
- viola norme di circolazione;
- b.
- viola prescrizioni sull’esercizio della navigazione aerea volte a garantire la sicurezza di persone o cose;
- c
- pilota o esercita un aeromobile senza disporre dei documenti prescritti;
- d.
- pilota o esercita un aeromobile che non adempie le condizioni di navigabilità;
- e.
- viola prescrizioni sulla manutenzione mettendo in tal modo in pericolo la sicurezza dell’esercizio;
- f.
- viola le prescrizioni qui appresso, contenute in un regolamento d’esercizio di cui all’articolo 36ce volte a proteggere l’ambiente, la sicurezza di persone o cose:
- 1.
- prescrizioni sulla procedura d’avvicinamento e di decollo,
- 2.
- prescrizioni sull’utilizzazione degli impianti dell’aerodromo da parte dei passeggeri, degli aeromobili e dei veicoli terrestri nonché di altri utenti;
- g.
- viola, come passeggero, le istruzioni dell’equipaggio volte a garantire la sicurezza di persone o cose;
- h.
- disturba la quiete pubblica esercitando un aeromobile in un momento in cui la legislazione o il regolamento d’esercizio di cui all’articolo 36c non lo consente;
- i.
- viola prescrizioni d’esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.
2 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- a.
- contravviene a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione;
- b.
- non ottempera a un obbligo derivante da concessione o da autorizzazione;
- c.248
- penetra nell’area di sicurezza di un aerodromo senza esservi autorizzato oppure eludendo o vanificando i controlli di sicurezza; il tentativo è punibile;
- d.249
- introduce senza autorizzazione all’interno dell’area di sicurezza di un aerodromo un’arma o un oggetto pericoloso ai sensi dell’articolo 4 capoversi 1 o 6 della legge del 20 giugno 1997250 sulle armi; il tentativo è punibile.
3 In caso di gravi infrazioni secondo il capoverso 1 lettere a–e ed i, nonché capoverso 2, la pena è la multa fino a 40 000 franchi.
4 Il trasportatore aereo che viola ripetutamente e gravemente nei confronti dei suoi passeggeri obblighi sussistenti in virtù di accordi internazionali e per la cui violazione devono essere comminate sanzioni in virtù degli stessi accordi, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
248 Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
249 Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 91bis251
Le disposizioni speciali della legge federale del 22 marzo 1974252 sul diritto penale amministrativo (art. 14 a 18) sono applicabili.
251Introdotto dall’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
Art. 92
Qualora siano state violate disposizioni della presente legge o di ordinanze e altre prescrizioni emanate per la sua applicazione dalle autorità competenti, o disposizioni di accordi internazionali sulla navigazione aerea, l’UFAC può, indipendentemente dall’apertura e dal risultato di qualsiasi procedimento penale, pronunciare:253
- a.
- il ritiro definitivo o temporaneo, o la limitazione della validità di autorizzazioni, licenze e certificati rilasciati;
- b.
- il sequestro di aeromobili che metterebbero in pericolo la sicurezza pubblica se usati ulteriormente, o di cui vi sia da temere l’uso abusivo.
253 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 93254
Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 37 può essere ritirata, in qualsiasi tempo e senza indennità, in caso di contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi del concessionario.
254 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).
Art. 94255
255Abrogato dall’all. n. 15 del DPA, con effetto dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
Art. 95256
256Abrogato dal n. I della LF del 16 giu. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Capo secondo: Campo d’applicazione e perseguimento penale
Art. 96257
Con riserva degli articoli 89 capoverso 3, 89acapoverso 3 e 97 della presente legge o degli articoli 4–7 del Codice penale svizzero258, le disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un reato in Svizzera.
257Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 97260
1 Il diritto penale svizzero è applicabile anche agli atti commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero.
1bis È applicabile anche ai crimini e ai delitti, nonché alle contravvenzioni di cui all’articolo 91 capoverso 1 lettera g, commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile straniero se l’aeromobile atterra in Svizzera e l’autore è ancora a bordo.261
2 I membri dell’equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono inoltre al diritto penale svizzero anche se hanno commesso il reato fuori dell’aeromobile nell’adempimento delle loro funzioni professionali.
3 Il giudizio è ammesso soltanto se l’autore si trova nella Svizzera e non è stato estradato all’estero o quando è stato estradato alla Confederazione a cagione dell’atto commesso.
4 L’articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale svizzero262 è applicabile.263
260Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).
261 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. emendativo della Conv. di Tokyo, in vigore dal 1° ago 2021 (RU 2021 468; FF 2020 4579).
263 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 98
1 Con riserva del capoverso 2 i reati commessi a bordo di un aeromobile soggiacciono alla giurisdizione penale federale.264
2 Le contravvenzioni a tenore dell’articolo 91 sono perseguite e giudicate dall’UFAC secondo le norme procedurali della legge federale del 22 marzo 1974265 sul diritto penale amministrativo.266
3 Se i reati sono stati commessi a bordo di un aeromobile straniero sopra il territorio svizzero o a bordo di un aeromobile svizzero fuori della Svizzera, l’autorità svizzera competente a procedere penalmente può rinunciare al procedimento penale.267
264Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
266Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
267Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
Art. 99
1 Se un reato è commesso a bordo di un aeromobile svizzero, il comandante deve raccogliere ed assicurare le prove.268
2 Egli compie, fino al momento dell’arrivo delle autorità competenti, gli atti d’inchiesta che non soffrono indugio.269
3 È autorizzato a perquisire i passeggeri e i membri dell’equipaggio nonché a sequestrare gli oggetti che possono servire di prova.270
4 Se vi è pericolo nel ritardo, il comandante ha il diritto di procedere al fermo delle persone sospette.271
5 Sono applicabili per analogia gli articoli 39, 40 e 45 a 52 della legge federale del 22 marzo 1974272 sul diritto penale amministrativo circa l’interrogatorio dell’imputato, la raccolta di informazioni orali, l’attuazione di provvedimenti coattivi, il sequestro, la perquisizione e il fermo.273
268Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
269Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
270Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
271Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
273Introdotto dall’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
Art. 100275
1 I pubblici ministeri e le autorità giudicanti informano l’UFAC di qualsiasi reato che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati ai sensi dell’articolo 92 lettera a.
2 Sempre che non sia d’intralcio al procedimento penale, essi informano l’UFAC delle condanne e dei procedimenti penali in corso concernenti persone operanti all’interno dell’area di sicurezza di un aeroporto e aventi come oggetto:
- a.
- attività terroristiche ai sensi dell’articolo 13a capoverso 1 lettera b numero 1276 della legge federale del 21 marzo 1997277 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- b.
- i reati di cui agli articoli 111–113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 e 223–226ter del Codice penale svizzero278;
- c.
- gli atti punibili secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951279 sugli stupefacenti;
- d.
- i reati secondo l’articolo 37 della legge federale del 25 marzo 1977280 sugli esplosivi;
- e.
- i reati secondo l’articolo 33 della legge del 20 giugno 1997281 sulle armi.
3 L’UFAC può consultare il Servizio delle attività informative della Confederazione per verificare le autorizzazioni, le licenze e i certificati delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto.
4 I medici e psicologi che nutrono dubbi circa l’idoneità di un membro dell’equipaggio o di un controllore del traffico aereo a svolgere la propria attività a causa di una malattia fisica o psichica, un’infermità o una dipendenza da essi accertate possono informarne l’UFAC.282
275 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
276 Attualmente: l’art. 19 cpv. 2 lett. a della LF sulle attività informative (RS 121).
282 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626).
Art. 100bis283
1 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato su un aeromobile in partenza dalla Svizzera, il comandante di polizia competente per l’aerodromo ha diritto di ordinare un controllo e, all’occorrenza, la perquisizione dell’aeromobile. Su richiesta della polizia cantonale, l’equipaggio e il personale dell’infrastruttura sono tenuti a coadiuvare gli organi di polizia nell’esecuzione di tali provvedimenti.
2 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato mediante invii postali o bagaglio aerei, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare un controllo e se necessario la perquisizione degli invii postali o del bagaglio di cui si tratta. I fornitori di servizi postali e i loro agenti devono consegnare alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.284 285
3 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato a bordo d’un aeromobile in volo, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare la perquisizione dei passeggeri e dei bagagli a mano per scovare le armi e gli esplosivi. Il passeggero che si oppone può essere escluso dal volo senza indennità alcuna.
4 Durante i controlli e le perquisizioni previsti ai capoversi 1 a 3, deve essere massimamente salvaguardato il segreto privato. Per quanto possibile, saranno considerati anche gli interessi del traffico aereo. Deve essere garantito il trattamento doganale.
5 La responsabilità per i danni inerenti alle operazioni di controllo è disciplinata secondo le disposizioni della legge federale del 14 marzo 1958286 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali.
283Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Originario art. 44ter.
284 Nuovo testo del secondo per. giusta l’all. n. II 4 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493).
285 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 19972465; FF 1996 III 1201).
Art. 100ter287
1 I membri dell’equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame adeguato.288
2 I capi d’aerodromo e gli organi di polizia competenti per luogo hanno facoltà di ordinare i provvedimenti necessari. In caso d’intervento dei capi d’aerodromo, quest’ultimi devono chiedere senz’indugio l’operato della polizia se i sospetti di cui al capoverso 1 siano confermati da una prima inchiesta.
3 Nell’ambito di ispezioni di rampa di aeromobili e del loro equipaggio l’UFAC può ordinare in ogni tempo che i membri dell’equipaggio siano sottoposti a un test alcolemico. I provvedimenti necessari sono eseguiti dal competente organo di polizia cantonale.289
4 Le persone e servizi competenti di cui ai capoversi 2 e 3 possono ordinare un prelievo di sangue.290
5 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione degli esami e provvedimenti di cui ai capoversi 1, 3 e 4. Tiene conto delle disposizioni dell’Unione europea sull’ebrietà applicabili in virtù dell’Accordo del 21 giugno 1999291 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. Si ispira a titolo completivo alle prescrizioni concernenti i controlli alcolemici e gli altri provvedimenti nei confronti degli utenti della strada.292
287Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Originario art. 44ter.
288 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626).
289 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626).
290 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626).
292 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626).
Parte terza: Promovimento della navigazione aerea
Art. 101294
1 La Confederazione può concedere sussidi o prestiti alla navigazione aerea svizzera per l’esercizio di linee aeree regolari.295
2 In ogni singolo caso è tenuto conto della situazione finanziaria del beneficiario.
294Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).
295Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
Art. 101a296
296Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogato dal n. II 21 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 101b297
1 La Confederazione può assumere temporaneamente le perdite di proventi di un fornitore di servizi della sicurezza aerea per le prestazioni fornite in un Paese confinante sino a concorrenza dell’indennità concordata con questo Stato.
2Il Consiglio federale verifica ogni tre anni se e in quale misura la Confederazione deve continuare ad assumere queste perdite di proventi.298
297 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
298 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
Art. 102299
La Confederazione può partecipare a imprese esercitanti aerodromi e a imprese di trasporto aereo se siffatta partecipazione è giustificata dall’interesse generale.
299Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
Art. 102a300
1 Se, a seguito della pandemia di COVID-19, l’esercizio continuo e ordinato degli aeroporti nazionali non può essere garantito altrimenti, la Confederazione può:
- a.
- partecipare temporaneamente, insieme a imprese esercitanti aerodromi, a società per garantire la fornitura di prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili, oppure concedere mutui, fideiussioni o garanzie a tali società;
- b.
- concedere mutui, fideiussioni o garanzie alle imprese che forniscono prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili;
- c.
- concedere mutui, fideiussioni o garanzie agli aeroporti nazionali.
2 Il Consiglio federale, assicurandosi che siano fornite garanzie adeguate, disciplina le condizioni per la partecipazione della Confederazione e per l’erogazione di ulteriori aiuti finanziari, nonché le condizioni e gli oneri relativi ai mutui, alle fideiussioni e alle garanzie. Provvede affinché gli aiuti finanziari siano impiegati esclusivamente per garantire le prestazioni in Svizzera.
3 La concessione di aiuti finanziari a imprese estere o sotto controllo estero è subordinata alla condizione che siano garantiti pari diritti di partecipazione o misure di protezione equivalenti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
300 Introdotto dal n. I della LF del 6 mag. 2020, in vigore dal 7 mag. 2020 al 31 dic. 2025 (RU 20201493; FF 20203281).
Art. 103301
1 La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l’articolo 13 dell’accordo del 21 giugno 1999302 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:
- a.303
- dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d’applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101 e 102 della presente legge;
- b.
- delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comuni, nonché da altri enti o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico o ad economia mista;
- c.
- delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri.
2 Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall’Amministrazione.
3 Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di tale esame.
301 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 3867; FF 20035424).
303 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mag. 2020, in vigore dal 7 mag. 2020 al 31 dic. 2025 (RU 20201493; FF 20203281).
Art. 103a305
1 La Confederazione sostiene l’istruzione e il perfezionamento aeronautici di candidati atti a divenire piloti militari, piloti professionisti, istruttori o esploratori paracadutisti.306 307
2 L’istruzione è impartita principalmente in scuole private.
3 Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni della navigazione aerea la direzione amministrativa, l’informazione sulle possibilità della carriera aeronautica e la pubblicità. La Confederazione assume le spese al prezzo di costo. I dettagli sono disciplinati in via contrattuale.
4 Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza e istituisce un organo incaricato di conciliare gli interessi dei servizi interessati.
305Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
306 Correzione del 24 set. 2013 (RU 2013 3323).
307 Nuovo testo giusta l’all. n. 27 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
Art. 103b308
La Confederazione promuove l’istruzione e la formazione continua, nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nell’ambito dei vari settori dell’aviazione.
308Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l’all. n. 27 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
Art. 103ce103d309
309Introdotti dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogati dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Parte quarta: Applicazione e disposizioni finali
Art. 104310
Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.
310 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 19972465; FF 1996 III 1201).
Art. 105
1 Sono riservate le disposizioni della legislazione doganale.
2 Chi esercita un aerodromo o un idroscalo è tenuto a mettere a disposizione i locali necessari per le operazioni doganali.
Art. 106
III. Aviazione militare
1 La Confederazione risponde soltanto conformemente agli articoli 64 a 74 e 77 a 79 dei danni cagionati da aeromobili militari svizzeri a persone ed a beni che si trovano a terra.
2 Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni che disciplinano l’aviazione civile sono applicabili, per ragioni inerenti alla sicurezza aerea, anche all’aviazione militare.312
3 D’intesa con l’UFAC, la MAA prende i provvedimenti necessari affinché gli aeromobili militari osservino le norme emanate per la sicurezza della circolazione, nonché l’ordinanza sui segnali. Se queste norme sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse si applicano senz’altro agli aeromobili militari svizzeri.313
312 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
313 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
Art. 107314
Per l’aviazione militare il Consiglio federale disciplina:
- a.
- le norme per i sistemi aeronautici e le infrastrutture;
- b.
- le operazioni di volo;
- c.
- la gestione della sicurezza.
314 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
Art. 107a315
1 L’UFAC, le autorità di ricorso come pure le altre autorità e organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge trattano i dati personali necessari all’adempimento del loro mandato legale.
2 Sono trattati dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, concernenti:316
a. le persone attive nell’aviazione civile, che riguardano:
- 1.
- l’attitudine caratteriale (buona condotta, estratto del casellario giudiziale e risultati di eventuali accertamenti supplementari),
- 2.
- la capacità (formazione scolastica e specialistica, percorso professionale, qualifiche, infortuni e incidenti),
- 3.
- la salute (esami concernenti l’idoneità fisica e l’attitudine psichica);
- b.
- procedimenti amministrativi e penali e sanzioni secondo la legislazione sull’aviazione civile.
3 Sono inoltre trattati dati personali concernenti:
- a.
- imprese svizzere di trasporto aereo;
- b.
- imprese estere di trasporto aereo che esercitano la navigazione aerea in Svizzera;
- c.
- imprese di costruzione;
- d.
- imprese di manutenzione;
- e.
- gestori di impianti infrastrutturali;
- f.
- fornitori di servizi della sicurezza aerea.
4 Ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi, i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile gestiscono un sistema di registrazione di conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e la distruzione dei dati, nonché le misure tecniche e organizzative di protezione.317
5 Per l’esecuzione dei loro compiti legali, gli organi che trattano i dati possono comunicare dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, alle autorità svizzere o estere incaricate di compiti analoghi nonché a organizzazioni internazionali, se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 16 della legge federale del 25 settembre 2020318 sulla protezione dei dati.319
6 L’UFAC informa gli esercenti degli aeroporti interessati in merito alle denunce e alle prese di posizione che gli sono pervenute in base all’articolo 100 capoversi 2 e 3, nella misura in cui il loro contenuto possa dare adito al ritiro delle autorizzazioni, delle licenze e dei certificati delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto.320
315 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
316 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
317 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
319 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
320 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
Art. 107b321
1 I dati personali raccolti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 52 segg.) sono pubblici. Possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo.
2 Il servizio d’inchiesta ha accesso ai dati personali delle persone attive nell’aviazione civile trattati dall’UFAC.
321 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 108
1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:
- a.
- gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;
- b.
- gli aeromobili senza motore;
- c.
- gli aeromobili a motore senza occupanti;
- d.
- gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.322
2 Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.
322Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
Art. 108a323
1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica e della sostenibilità economica.
2 Può designare norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempiuti anche i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza.
3 Può delegare all’UFAC l’emanazione di prescrizioni amministrative e tecniche, in particolare la designazione delle norme tecniche di cui al capoverso 2.
323 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
Art. 108b324
1 Sono tenuti a eseguire controlli dei precedenti personali i seguenti servizi:
- a.
- le imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera, per il loro personale aeronautico;
- b.
- gli esercenti di aeroporti, per tutte le altre persone che hanno o dovranno avere accesso all’area di sicurezza di un aeroporto.
2 Il controllo dei precedenti personali comprende almeno:
- a.
- la verifica dell’identità della persona in questione;
- b.
- l’accertamento di eventuali precedenti penali e procedimenti penali in corso;
- c.
- la verifica del curriculum vitae, in particolare delle informazioni su precedenti impieghi, formazioni e soggiorni all’estero.
3 Il controllo dei precedenti personali è eseguito soltanto con il consenso della persona oggetto del controllo. Se l’accesso all’area di sicurezza dell’aeroporto non viene autorizzato, la persona in questione può chiedere all’esercente dell’aeroporto di emanare una decisione.
324 Introdotto dal n. I 11 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 565, 672; FF 2019 3935).
Art. 108c325
Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, l’impresa di trasporto aereo o l’esercente dell’aeroporto può comunicare al servizio di polizia cantonale competente i dati di cui all’articolo 108b capoverso 2.
2 Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, il servizio di polizia cantonale competente può:
- a.
- rilevare i dati iscritti nel casellario giudiziale, inclusi i dati su procedimenti penali in corso;
- b.
- chiedere informazioni al Servizio delle attività informative della Confederazione.
3 Esso può richiedere a un servizio di polizia estero i dati necessari al controllo dei precedenti personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, e trattare tali dati, purché sia assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi.
4 Esso trasmette all’esercente dell’aeroporto e all’impresa di trasporto aereo i dati necessari all’emanazione della decisione di cui all’articolo 108bcapoverso 3, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità.
325 Introdotto dal n. I 11 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 565, 672; FF 2019 3935).
Art. 108d326
Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, l’impresa di Su domanda dell’impresa di trasporto aereo o dell’esercente dell’aeroporto, il servizio di polizia cantonale competente raccomanda se autorizzare o no la persona in questione ad accedere all’area di sicurezza dell’aeroporto.
326 Introdotto dal n. I 11 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 565, 672; FF 2019 3935).
Art. 108e327
Il controllo dei precedenti personali è ripetuto a intervalli regolari. È eseguito anzitempo se vi è motivo di ritenere che siano emersi nuovi rischi.
327 Introdotto dal n. I 11 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 565, 672; FF 2019 3935).
Art. 109
Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per:
- a.
- l’esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall’Assemblea federale;
- b.
- l’applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi;
- c.
- l’adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.
Art. 110
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ad essa; in particolare:
- a.
- il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920328 che regola la circolazione aerea in Svizzera e le prescrizioni esecutive emanate dal DATEC e dall’UFAC;
- b.
- le prescrizioni del Consiglio federale del 24 gennaio 1921329 concernenti la circolazione degli aeromobili sopra e sulle acque.
Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 1971 331
Disposizioni finali della modifica del 26 giugno 1998 334
Disposizioni finali della modifica del 18 giugno 1999 335335 RU 1999 3071; FF 1998 2029
335 RU 1999 3071; FF 1998 2029