1 La Confederazione versa ogni anno su richiesta aiuti finanziari per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi della categoria II.
2 L’importo totale degli aiuti finanziari accordati secondo il presente articolo non deve superare i crediti provenienti dall’imposta sugli oli minerali concessi per l’anno considerato per i servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo.
3 Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFAC al più tardi entro il 30 novembre per l’anno successivo. La richiesta deve essere corredata di una previsione dei costi e dei ricavi, compresi i contributi secondo gli articoli 31 e 34.56
4 L’ammontare delle tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo riscosse negli aerodromi che beneficiano di aiuti finanziari secondo il presente articolo deve essere almeno pari a quello dell’anno precedente l’ottenimento di tali aiuti finanziari. Questo importo minimo è adeguato almeno ogni cinque anni all’indice nazionale dei prezzi al consumo, qualora esso sia aumentato nel lasso di tempo in questione. Le riduzioni delle tasse sono ammesse solo in caso di una partecipazione di altri enti pubblici o di privati ai sensi dell’articolo 31.57
5 L’UFAC fissa l’aiuto finanziario per ogni zona di tariffazione mediante decisione. Accorda gli importi per ogni zona di tariffazione sulla base del programma pluriennale di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 29 giugno 201158 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo.59
6 Esso esercita la vigilanza sulla rimunerazione che il fornitore di servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo fattura agli organi responsabili del finanziamento. In caso di controversia tra il fornitore di servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo e l’organo responsabile del finanziamento, approva, su richiesta di una delle due parti, l’importo dovuto dall’esercente dell’aerodromo.60
7 Un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo l’articolo 7 della legge del 16 dicembre 200561 sui revisori esamina su mandato del fornitore dei servizi di cui all’articolo 27 il conto della sicurezza aerea delle relative zone di tariffazione.
8 Se il conto secondo il capoverso 7 evidenzia che in un determinato anno l’aiuto finanziario è stato superiore ai costi non coperti da tasse e contributi secondo gli articoli 31 e 34, l’eccedenza deve essere restituita alla Confederazione.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4169).
58 RS 725.116.22
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4169).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4169).
61 RS 221.302