L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), visto l’articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC); ordina: 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7137). |
1 |
Art. 2 Interfacce
1 Le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT figurano nell’allegato 2. 2 Le prescrizioni relative all’ubicazione delle interfacce prescritte figurano nell’allegato 1 n. 4 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19974 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo. |
Art. 2a Informazione relativa alle restrizioni d’esercizio 5
1 L’informazione relativa alle restrizioni d’esercizio che deve figurare sull’imballaggio conformemente all’articolo 19 capoverso 3 OIT deve essere riportata in modo visibile e leggibile. 2 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio svizzero di conformità secondo l’allegato 1 numero 1 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:
3 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti: a. pittogramma di cui all’allegato 6; b. dicitura «restrizioni o requisiti in» in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali e determinata dai Paesi interessati, seguita dalle abbreviazioni di cui all’allegato 6 dei Paesi in cui esistono tali restrizioni o requisiti. 4 Per un impianto di radiocomunicazione recante i due marchi di conformità, l’informazione deve essere riportata in una delle forme previste al capoverso 3. 5 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 9 ago. 2018 (RU 2017 7137). |
Art. 3 Obblighi per gli organismi di valutazione della conformità
Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di regolamentazione in materia di impianti di radiocomunicazione e di pianificazione delle frequenze dei seguenti enti:
|
Art. 4 Omologazione di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica
1 La procedura d’omologazione di cui all’articolo 26 OIT figura nell’allegato 4. 2 Le prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità di cui all’articolo 27 capoverso 4 OIT per garantire la sicurezza pubblica figurano nell’allegato 5. |
Art. 5 Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica 6
1 Per ottenere un’autorizzazione di mettere a disposizione sul mercato impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica (art. 27 OIT), il richiedente deve disporre di un dirigente tecnico ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 20207 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS). 2 L’articolo 32 capoverso 3 OUS si applica per analogia. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5277). |
Art. 6 Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL
Le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) conformemente all’articolo 33 capoverso 1 OIT sono elencate nell’allegato 5. |
Art. 7 Cessione di impianti di telecomunicazione
1 Gli impianti di telecomunicazione elencati nell’articolo 25 capoverso 1 lettera a OIT possono essere ceduti solo ad autorità militari, a organismi addetti alla protezione civile o ad altri organismi operanti in situazioni straordinarie. La cessione va effettuata dietro ricevuta. 2 I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente:
3 La ricevuta deve recare il numero, il marchio e il tipo degli impianti di radiocomunicazione ceduti, l’indirizzo e la firma della persona a cui sono stati ceduti, nonché, eventualmente, l'indicativo di chiamata riportato sulla fattura presentata. La ricevuta non dev’essere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta.11 4 Chiunque cede un impianto di radiocomunicazione conformemente al capoverso 2 lettera a deve conservare la ricevuta per due anni. 5 Chiunque cede impianti conformemente agli articoli 6 capoverso 2 e 25 capoverso 1 lettera a OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative della messa a disposizione sul mercato, in particolare il bollettino di consegna e la fattura. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 5 lug. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 475). 10 RS 784.106 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 5 lug. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 475). |
Art. 8 Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati
Gli impianti di telecomunicazione usati, per i quali sono state modificate sostanzialmente le norme tecniche applicabili (art. 35 OIT) e le prescrizioni sulla loro installazione e il loro esercizio, figurano nell’allegato 3. |
Art. 9 Modifica delle norme tecniche designate dall’UFCOM
In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM pubblica nel Foglio federale la data dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente. |
Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 200212 sugli impianti di telecomunicazione è abrogata. 12 [RU 2002 2111, 2005 22195139, 200710017081, 2008 19076471, 2009 422958396543, 2010 95935495067, 2011 139143395265, 2012 192143376565, 2013 26494129, 2014 9194357, 2015 27714977] |
Art. 10a Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2019 13
I telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate che non soddisfano il requisito essenziale supplementare di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera g OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numero 6 possono essere immessi in commercio fino al 16 marzo 2022. 13 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFCOM del 12 nov. 2019 (RU 2019 4241). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 27 lug. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3563). |
Allegato 1 14
14 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O dell’UFCOM del 12 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4241). |
(art. 1) |
Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Allegato 2 16
16 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFCOM del 18 nov. 2020 (RU 2020 5277). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFCOM del 23 mar. 2021 (RU 2021 196), dal n. II dell’O dell’UFCOM del 5 lug. 2021 (RU 2021 475), dai n. I delle O dell’UFCOM dell’11 nov. 2022 (RU 2021 738) e del 21 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 203). |
(art. 2 cpv. 1) |
Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT 1717
17 Le prescrizioni applicabili alle interfacce sono ottenibili gratuitamente presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure consultabili in rete al seguente indirizzo: www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Apparecchi e impianti > Prescrizioni tecniche delle interfacce (RIR). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allegato 3 |
(art. 8) |
Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati di cui all’art. 35 OIT |
||||||
18 Cfr. all. 2. |
Allegato 4 19
19 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFCOM dell’11 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 738). |
(art. 4 cpv. 1) |
Procedura di omologazione degli impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica |
1 Domanda di omologazione |
20 Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne. |
3 Obbligo di notifica |
21 Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne. |
Allegato 5 22
22 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFCOM del 18 nov. 2020 (RU 2020 5277). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFCOM dell’11 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 738). |
(art. 4 cpv. 2 e art. 6) |
Prescrizioni tecniche e amministrative varie 2323
23 Queste prescrizioni tecniche e amministrative sono ottenibili gratuitamente presso l’UFCOM, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, oppure consultabili in rete all’indirizzo: www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Apparecchi e impianti > Altre prescrizioni. |
|||||||||||||||
|
Allegato 6 24
24 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O dell’UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 9 ago. 2018 (RU 2017 71377787). |
(art. 2a) |
Pittogramma |
|||||||||||
1 Il pittogramma si presenta sotto forma di tabella. 2 Include il seguente simbolo: 3 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità svizzero secondo l’allegato 1 numero 1 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, l’abbreviazione della Svizzera (CH). 4 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, le abbreviazioni dei Paesi in cui esistono restrizioni d’esercizio. 5 Le abbreviazioni di cui al capoverso 4 sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/135425; sono completate dai Paesi seguenti:
6 Variazioni nella presentazione del pittogramma e del suo contenuto (per esempio colore, forma vuota o piena, spessore del tratto) sono autorizzate, a condizione che il pittogramma resti visibile e leggibile. 7 Esempio a carattere informativo:
25 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione GU L 190 del 21.7.2017, pag. 7. |