Ordinanza
sui medicamenti per uso veterinario
(Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)
del 18 agosto 2004 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 20 capoverso 2 lettera b, 42 capoverso 3, 42a, 44 e 82 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer);
visti gli articoli 10 capoverso 3 e 20 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari,3
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza si prefigge di:
- a.4
- garantire un’utilizzazione corretta dei medicamenti per uso veterinario (medicamenti veterinari), in particolare la prescrizione, la dispensazione e l’utilizzazione adeguate ai bisogni e mirate di antibiotici;
- b.
- proteggere i consumatori dalla presenza di residui indesiderati di medicamenti veterinari nelle derrate alimentari di origine animale;
- c.
- garantire un adeguato approvvigionamento con medicamenti veterinari di alta qualità, sicuri ed efficaci allo scopo di proteggere la salute degli animali.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 2 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- i requisiti in materia di prescrizione, dispensazione e utilizzazione di medicamenti veterinari;
- b.
- le condizioni per la fabbricazione di foraggi medicinali da parte di detentori di animali per i propri effettivi;
- c.
- i particolari obblighi di diligenza dei detentori di animali da reddito;
- d.
- l’utilizzazione di medicamenti non omologati;
- e.
- le esigenze relative all’obbligo di tenere una documentazione e un registro;
- f.
- l’unificazione e il coordinamento dell’esecuzione;
- g.
- i requisiti in materia di trattamento di dati sul consumo di medicamenti veterinari.
Art. 3 Definizioni
1 Ai sensi della presente ordinanza, si intende per:
- a.5
- animali da reddito: animali delle specie che possono essere utilizzate per produrre derrate alimentari secondo la legislazione sulle derrate alimentari oppure per la produzione di alimenti per animali secondo la legislazione sulle epizoozie, come pure le api;
- b.6
- animali da compagnia:
- 1.
- animali di specie non ammesse per la produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali,
- 2.
- animali delle seguenti specie, sempre che non servano alla produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali e siano tenuti o destinati a essere tenuti nell’ambiente domestico nell’interesse dell’animale o per compagnia: equidi, volatili domestici, conigli domestici, selvaggina tenuta in cattività, rane, rettili d’allevamento, pesci, crostacei, molluschi, echinodermi e insetti tranne le api;
- c.7
- ...
- d.8
- terapia di gruppo per via orale:trattamento di un gruppo di animali con una premiscela di medicamenti aggiunta al mangime o con un mangime medicato, laddove per un gruppo valgono i seguenti numeri di animali:
- 1.
- almeno 20 animali per i suini,
- 2.
- almeno 10 animali per gli animali ad unghia fessa, esclusi i suini,
- 3.
- almeno 50 animali per il pollame,
- 4.
- almeno 50 animali per i conigli,
- 5.
- almeno 10 animali per i pesci,
- 6.
- almeno 10 colonie per le api,
- 7.
- almeno 10 animali per altre specie;
- e.9
- profilassi: trattamento di un animale o di un gruppo di animali prima che insorgano i segni clinici di una malattia, al fine di impedire l’insorgenza della malattia.
2 Sono inoltre applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 14 novembre 201810 sull’autorizzazione dei medicamenti.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
7 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016 (RU 2016 961). Abrogata dall’art. 20 n. 1 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353).
8 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016 (RU 2016 961). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
9 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
10 RS 812.212.1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)con effetto dal 1° gen. 2019.
Capitolo 2: Prescrizione, dispensazione e utilizzazione di medicamenti veterinari
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 4 Etichetta supplementare
Chi dispensa medicamenti veterinari per i quali vige l’obbligo di tenere un registro ai sensi dell’articolo 26 lettere a–e deve apporre su ogni imballaggio del medicamento veterinario dispensato, oltre all’etichetta originale, un’etichetta supplementare contenente almeno le seguenti indicazioni:11
- a.
- nome e indirizzo della persona, dello studio o della farmacia che dispensa il medicamento veterinario;
- b.
- data della dispensazione;
- c.
- nome del detentore di animali.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 5 Istruzione per l’uso
1 Chi dispensa medicamenti veterinari per i quali vige l’obbligo di tenere un registro ai sensi dell’articolo 26 lettere a–e, al momento della dispensazione deve redigere un’istruzione per l’uso. Quest’ultima comprende:12
- a.
- la designazione dell’animale o del gruppo di animali da trattare;
- b.
- l’indicazione;
- c.
- l’applicazione;
- d.
- il dosaggio e la durata dell’utilizzazione;
- e.
- i termini d’attesa;
- f.
- altre informazioni come prescrizioni di deposito, sempre che queste ultime non figurino sul contenitore (imballaggio primario).
2 Per medicamenti dispensati per la scorta, nonché per medicamenti che non sono impiegati durante il periodo di utilizzazione per l’indicazione data, l’istruzione per l’uso dev’essere consegnata per scritto. Quest’ultima va riportata sull’etichetta supplementare o consegnata separatamente. Se viene consegnata separatamente, deve poter essere attribuita inequivocabilmente al medicamento veterinario.
3 Per trattamenti di lunga durata, l’istruzione per l’uso dev’essere sempre consegnata per scritto.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 6 Cambiamento di destinazione di medicamenti omologati
1 Il veterinario può prescrivere, dispensare o utilizzare un medicamento veterinario, omologato per la stessa specie animale di destinazione ma per un’altra indicazione, nello stesso dosaggio previsto per l’indicazione ammessa (cambiamento di destinazione) se:
- a.
- per il trattamento di una malattia non è omologato né disponibile nessun medicamento veterinario;
- b.
- l’utilizzo del medicamento veterinario omologato nel caso specifico non è possibile a causa della composizione o della forma di somministrazione (galenica); oppure
- c.
- sussistono dubbi concernenti lo sviluppo di resistenze.13
2 Se un simile medicamento veterinario non è disponibile, il veterinario può prescrivere, dispensare o utilizzare nella successione seguente:
- a.
- un medicamento veterinario omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic14) per un’altra specie animale di destinazione;
- b.
- un medicamento per uso umano omologato da Swissmedic.15
2bis Se un cambiamento di destinazione secondo il capoverso 1 non è possibile nel caso specifico a causa di motivi galenici oppure se sussistono dubbi concernenti lo sviluppo di resistenze, può essere prescritto, dispensato o utilizzato il medicamento successivo secondo la successione indicata al capoverso 2.16
3 I medicamenti omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici omologati possono essere utilizzati anche per una diversa destinazione, se un medicamento è omologato per l’indicazione o la specie animale da trattare.
4 Medicamenti, che contengono organismi geneticamente modificati, non possono essere destinati a uno scopo diverso.
5 È fatto salvo l’articolo 12.
6 Per motivi di sicurezza del medicamento o della derrata alimentare, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può escludere un medicamento omologato con procedura semplificata o singole sostanze attive dal cambiamento di destinazione.17
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
14 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).
16 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
17 Introdotto dal n. I dell’O del 24 mar. 2010 (RU 2010 1299). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 7 Importazione di medicamenti con omologazione in un Paese con un sistema di controllo equivalente dei medicamenti 18
1 I veterinari che dispongono di un’autorizzazione alla dispensazione rilasciata dal Cantone competente possono importare medicamenti per animali da reddito e per animali da compagnia pronti per l’uso e omologati in un Paese con un sistema di controllo equivalente dei medicamenti per animali da reddito o da compagnia al massimo nella quantità di un fabbisogno annuo per l’approvvigionamento degli animali della propria clientela se:
- a.
- in Svizzera non è omologato o non esiste alcun medicamento veterinario alternativo; e
- b.
- l’omologazione si riferisce alla relativa specie di destinazione e indicazione.
2 Essi trasmettono all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) prima dell’importazione dei medicamenti veterinari le seguenti indicazioni:
- a.
- il nome e i dati di contatto dello studio veterinario o della clinica veterinaria e il nome e cognome della persona che effettua l’ordine;
- b.
- la denominazione, il formato e l’indicazione principale del medicamento veterinario;
- c.
- la quantità del medicamento veterinario importato;
- d.
- il Paese in cui il medicamento veterinario è omologato e il relativo numero di omologazione;
- e.
- il motivo dell’importazione;
- f.
- il numero di omologazione svizzero in caso di indisponibilità del medicamento veterinario in Svizzera;
- g.
- la specie animale di destinazione: animale da compagnia o animale da reddito.
3 Se si importa un medicamento veterinario contenente uno stupefacente, deve essere allegata la notifica dell’autorizzazione di importazione secondo la legislazione sugli stupefacenti.
4 In deroga ai capoversi 1 e 2, i veterinari necessitano di un’autorizzazione dell’USAV per l’importazione dei seguenti medicamenti con omologazione in un Paese con un sistema di controllo equivalente dei medicamenti per animali da reddito o da compagnia:
- a.
- medicamenti veterinari che contengono sostanze attive di cui all’allegato 5;
- b.
- medicamenti veterinari che contengono sostanze attive antimicrobiche, che in Svizzera sono contenute in medicamenti non omologati;
- c.
- medicamenti veterinari immunologici, ad eccezione degli allergeni;
- d.
- medicamenti per le api.
5 L’autorizzazione è rilasciata se:
- a.
- in Svizzera non è omologato o non esiste alcun medicamento alternativo;
- b.
- l’omologazione si riferisce alla specie animale di destinazione e all’indicazione corrispondenti;
- c.
- vi è una particolare necessità medica; e
- d.
- non vi sono dubbi sostanziali in merito alla sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente nonché, nel caso dei medicamenti per animali da reddito, in merito alla sicurezza alimentare.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 7a Importazione di medicamenti con omologazione in un Paese senza un sistema di controllo equivalente dei medicamenti 19
1 Per l’importazione di medicamenti pronti all’uso per animali da reddito e animali da compagnia con omologazione in un Paese senza un sistema di controllo equivalente dei medicamenti per animali da reddito o da compagnia, i veterinari necessitano di un’autorizzazione dell’USAV.
2 L’autorizzazione è rilasciata se:
- a.
- in Svizzera non è omologato o non esiste alcun medicamento alternativo;
- b.
- non può essere importato nessun medicamento veterinario di cui all’articolo 7;
- c.
- l’omologazione si riferisce alla specie animale di destinazione e all’indicazione corrispondenti;
- d.
- vi è una particolare necessità medica; e
- e.
- non vi sono dubbi sostanziali in merito alla sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente nonché, nel caso dei medicamenti per animali da reddito, in merito alla sicurezza alimentare.
3 È vietata l’importazione di medicamenti pronti all’uso per animali da reddito e animali da compagnia con omologazione in un Paese senza un sistema di controllo equivalente dei medicamenti per animali da reddito o da compagnia e contenenti le sostanze attive di cui all’allegato 5.
19 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 7b Cambiamento destinazione di medicamenti importati 20
1 Per l’importazione di medicamenti per il cambiamento di destinazione, i veterinari necessitano di un’autorizzazione dell’USAV.
2 L’autorizzazione è rilasciata se:
- a.
- sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 7a capoverso 2 lettere a, b, d ed e;
- b.
- non è possibile il cambiamento di destinazione di un medicamento omologato in Svizzera; e
- c.
- sono rispettati per analogia i requisiti per il cambiamento di destinazione di cui all’articolo 6 e, per i medicamenti veterinari per animali da reddito, all’articolo 12.
20 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 7c Importazione e dispensazione di medicamenti da parte di veterinari esteri 21
1 I veterinari esteri che operano in Svizzera in virtù di un trattato internazionale22, se autorizzati in virtù di tale trattato, possono utilizzare o dispensare nell’ambito della presente ordinanza, oltre ai medicamenti veterinari omologati in Svizzera, anche medicamenti veterinari omologati nel loro Paese di provenienza. L’importazione di tali medicamenti si basa sull’articolo 20 OAMed23.
2 Nell’ambito di una convenzione Mvet, possono essere dispensati per la scorta medicamenti omologati in Svizzera.
3 I medicamenti omologati nel Paese di provenienza possono essere dispensati per la scorta solo se importati con una notifica o un’autorizzazione secondo gli articoli 7‒7b.
21 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
22 RS 0.811.119.136, 0.811.119.163, 0.811.119.349, 0.811.119.454.1, 0.142.112.681
Art. 7d Divieto di importazione di medicamenti 24
L’importazione di medicamenti non omologati che contengono organismi geneticamente modificati è vietata.
24 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 7e Notifiche e autorizzazioni per l’importazione di medicamenti veterinari 25
1 L’USAV mette a disposizione un modulo elettronico per la notifica di importazione dei medicamenti e per le domande di autorizzazione all’importazione di medicamenti.
2 I dati relativi allo studio veterinario o alla clinica veterinaria vengono confrontati elettronicamente con i dati del sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV) secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201826 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV).
3 Le notifiche e le autorizzazioni vengono registrate nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) secondo l’ordinanza del 27 aprile 202227 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.
4 L’USAV mette a disposizione di Swissmedic e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) i dati delle notifiche e delle autorizzazioni necessari all’adempimento dei loro compiti.
5 Se l’UDSC al confine oppure i Cantoni nell’ambito dei controlli in Svizzera rilevano medicamenti importati senza notifica o senza autorizzazione dell’USAV, ne informano Swissmedic.
25 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 8 Restrizioni per l’utilizzo e la dispensazione 28
1 Per le vaccinazioni che devono essere confermate da un certificato veterinario, i vaccini possono essere somministrati esclusivamente in presenza del veterinario.
2 I medicamenti veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 200829 sulla protezione degli animali.30
3 I medicamenti considerati sostanze stupefacenti non possono essere dispensati per animali da reddito. È fatta salva la dispensazione per una telesedazione immediata di selvaggina tenuta in parchi e allo stato libero.31
4 Gli antibiotici non possono essere prescritti, dispensati o utilizzati abitudinariamente per compensare carenze di igiene, condizioni di detenzione o di accudimento inadeguate o una gestione aziendale insufficiente.32
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
30 Nuovo testo giusta l’all. 6 n. II 5 dell’O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 20082985).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
32 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 8a Confezionamento parziale 33
1 I medicamenti omologati esclusivamente con confezioni di dimensioni troppo grandi per un determinato trattamento possono essere suddivisi dal veterinario in unità più piccole e dispensati immediatamente, se la stabilità del medicamento lo consente.
2 Sulle unità dispensate deve essere apposta un’etichetta contenente le seguenti indicazioni:
- a.
- la denominazione del medicamento seguita dal dosaggio;
- b.
- la denominazione dell’animale o del gruppo di animali da trattare;
- c.
- la via di somministrazione;
- d.
- la data di scadenza della confezione parziale dopo il primo prelievo;
- e.
- il numero di lotto;
- f.
- le prescrizioni per la conservazione;
- g.
- le indicazioni per la sicurezza o la protezione della salute, incluse particolari misure precauzionali per l’utilizzo e altre avvertenze.
3 Per i medicamenti per i quali vige l’obbligo di tenere un registro devono essere presenti sull’etichetta anche le seguenti indicazioni:
- a.
- il nome e l’indirizzo della persona, dello studio o della farmacia che dispensa il medicamento veterinario;
- b.
- la data della dispensazione;
- c.
- il nome del detentore di animali;
- d.
- l’indicazione;
- e.
- il dosaggio e la durata dell’utilizzazione;
- f.
- i termini di attesa.
4 Per i medicamenti con istruzioni per l’uso scritte è possibile rinunciare ad apporre sull’etichetta le indicazioni in esse contenute.
33 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 9 Dispensazione di medicamenti in commerci zoologici e di apicoltura
1 Chi può tenere e vendere animali vivi in un commercio zoologico, può dispensare, in virtù dell’autorizzazione cantonale concessa secondo l’articolo 30 della legge del 15 dicembre 200034 sugli agenti terapeutici, medicamenti per pesci ornamentali, uccelli canori e ornamentali, piccioni viaggiatori, rettili, anfibi e piccoli mammiferi, se possiede una formazione approvata dall’USAV35.36
2 Chi intende dispensare medicamenti per api ad apicoltori, necessita di un’autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio. Quest’ultima può essere rilasciata se il richiedente ha frequentato un corso approvato dall’USAV e segue regolarmente corsi di perfezionamento. L’autorizzazione consente anche al titolare di inviare ad apicoltori medicamenti antiparassitari per le api senza ricetta.
3 Gli ispettorati cantonali degli apiari sono autorizzati anche a dispensare medicamenti.
4 Swissmedic stabilisce i medicamenti che possono essere dispensati. ...37
35 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
36 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).
37 Abrogato dall’all. 8 n. II 4 dell’O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5029).
Sezione 2: Prescrizione e dispensazione di medicamenti veterinari per animali da reddito
Art. 10 Esame dello stato di salute, convenzione Mvet
1 Prima di prescrivere o dispensare un medicamento per il quale vige l’obbligo di tenere un registro secondo l’articolo 26 lettere a–e, i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell’effettivo).38
2 I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all’azienda e al corretto impiego di medicamenti veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicamenti veterinari anche senza una visita preliminare dell’effettivo.
3 Per ciascuna specie di animali da reddito si può stipulare una sola convenzione Mvet.39
4 I criteri di valutazione, la frequenza delle visite e il contenuto della convenzione Mvet sono disciplinati nell’allegato 1.
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 10a Condizioni per la stipulazione di una convenzione Mvet 40
1 Una convenzione Mvet può essere stipulata unicamente dai veterinari che soddisfano i requisiti di veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20.
2 Presso uno studio veterinario che stipula una convenzione Mvet deve essere impiegato almeno un veterinario responsabile tecnico.
40 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 10b Compiti del veterinario nel quadro della convenzione Mvet 41
1 Il veterinario che stipula una convenzione Mvet esercita la sorveglianza tecnica diretta sulle questioni inerenti alla medicina veterinaria in relazione alla pertinente specie animale. Egli garantisce le condizioni per l’utilizzazione corretta dei medicamenti.
2 Il veterinario che svolge compiti nel quadro di una convenzione Mvet deve soddisfare i requisti di cui all’articolo 10a capoverso 1.
3 I veterinari assunti da uno studio veterinario che svolgono compiti nel quadro di una convenzione Mvet devono aver concluso la formazione continua di cui all’articolo 20 entro 12 mesi dall’assunzione.
4 È fatto salvo l’articolo 11 capoverso 3.
41 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 10c Sostanze e preparati vietati 42
È vietato somministrare ad animali da reddito le sostanze e i preparati seguenti:
- a.
- le sostanze e i preparati di cui all’allegato 4;
- b.
- le sostanze farmacologicamente attive vietate dal DFI sulla base dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e dell’ordinanza del 16 dicembre 201643 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).
42 Originario art. 10a. Introdotto dall’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
Art. 11 Quantità di medicamenti veterinari prescritti o dispensati
1 In occasione di una visita dell’effettivo può essere prescritta o dispensata solo la quantità di medicamenti veterinari necessaria per il trattamento e il seguito del trattamento degli animali interessati dall’indicazione data.
2 Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicamenti veterinari in funzione delle dimensioni dell’effettivo, anche per la scorta:
- a.44
- a scopo di profilassi: il fabbisogno per quattro mesi al massimo; fanno eccezione i medicamenti con sostanze attive antimicrobiche;
- b.45
- per il trattamento di animali: il fabbisogno per tre mesi al massimo; fanno eccezione i medicamenti con sostanze attive antimicrobiche di cui all’allegato 5;
- c.
- a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce: il fabbisogno per tre mesi al massimo;
- d.
- per trattamenti antiparassitari: il fabbisogno per 12 mesi al massimo.
3 Chi sostituisce la persona o rappresenta lo studio che ha concluso la convenzione Mvet può prescrivere o dispensare medicamenti veterinari solo per l’indicazione data, il trattamento scelto e il seguito del trattamento nonché il numero degli animali da trattare.
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 12 Cambiamento di destinazione di medicamenti omologati 46
1 Nel caso di animali da reddito, possono essere utilizzati per una diversa destinazione solo medicamenti:
- a.47
- che contengono esclusivamente sostanze attive per le quali il DFI ha stabilito, conformemente all’articolo 10 capoverso 4 lettera e ODerr48, una concentrazione massima omologata per i residui di sostanze farmacologicamente attive o per le quali non ha ritenuto necessario fissare concentrazioni massime;
- b.49
- ...
- c.
- le cui sostanze attive, nel caso di medicamenti omeopatici e antroposofici, presentano un potenziamento D6 o più.
2 Le sostanze e i preparati vietati (art. 10c) non possono essere utilizzati diversamente dalla loro destinazione.
3 Per gli animali addomesticati della famiglia zoologica delle Equidae, destinati alla produzione di derrate alimentari, oltre ai medicamenti con sostanze attive di cui al capoverso 1, possono anche essere prescritti o dispensati medicamenti con sostanze attive che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 122/201350.
4 Se il regolamento (UE) n. 122/2013 è modificato, il DFI può adeguare il rimando ad esso in caso di necessità.
5 Per gli animali addomesticati della famiglia zoologica delle Camelidae e per la selvaggina tenuta in cattività, ammessi per la produzione di derrate alimentari, possono anche essere prescritti o dispensati medicamenti con sostanze attive che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.
6 Nel caso delle api e degli insetti destinati alla produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali, nessun medicamento può essere utilizzato diversamente dalla sua destinazione.51
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
47 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
49 Abrogata dall’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
50 Regolamento (UE) n. 122/2013 della Commissione, del 12 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1950/2006 che istituisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi, GU L 42 del 13.2.2013, pag. 1.
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 13 Termini d’attesa per medicamenti utilizzati per una diversa destinazione
1 Ai medicamenti veterinari, omologati per la stessa specie animale ma per un’altra indicazione, si applicano, in presenza dello stesso dosaggio e della stessa utilizzazione, gli stessi termini d’attesa previsti per l’indicazione ammessa.
2 I medicamenti veterinari omologati per un’altra specie animale nonché i medicamenti per uso umano possono essere utilizzati solo conformemente all’omologazione. Per questi medicamenti sono applicabili i seguenti termini d’attesa:
- a.52
- se le sostanze attive contenute nel medicamento figurano nell’allegato 2, non è necessario alcun termine d’attesa;
- b.53
- se per le sostanze attive contenute in un medicamento il DFI non ha stabilito concentrazioni massime conformemente all’articolo 10 capoverso 4 lettera e ODerr54 o non ha ritenuto necessario fissare concentrazioni massime, e il medicamento è somministrato a un animale della stessa classe zoologica dell’animale per il quale è stato omologato, si applica il termine d’attesa più lungo valido per questa classe, moltiplicato per il fattore 1,5; è fatta salva la lettera a;
- c.55
- se, per le sostanze attive di un medicamento, la legislazione sulle derrate alimentari prevede concentrazioni massime, se il medicamento non è ammesso per animali che servono alla produzione di derrate alimentari o se il medicamento è somministrato ad animali di una classe zoologica per la quale non è stato omologato, per ogni singola derrata alimentare ottenuta dall’animale occorre rispettare almeno i seguenti termini d’attesa:
- 1.
- 7 giorni per il latte,
- 2.
- 10 giorni per le uova,
- 3.
- 28 giorni per tessuti commestibili, e
- 4.
- 500 giorni divisi per la temperatura media dellʼacqua in °C per i pesci.
3 Se esistono indizi secondo cui le concentrazioni massime non possono essere rispettate mediante i termini d’attesa minimi, il veterinario prescrittore deve prorogare il termine.
4 Per i medicamenti utilizzati per una diversa destinazione conformemente all’articolo 12 capoversi 3 e 5, il termine d’attesa è di sei mesi.56
5 Per medicamenti omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici omologati si può rinunciare ai termini d’attesa, se il medicamento contiene esclusivamente sostanze attive:
- a.
- per le quali il DFI non ha ritenuto necessario determinare concentrazioni massime; oppure
- b.
- che presentano un potenziamento D6 o più.57
52 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
53 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 gen. 2022 concernente gli adeguamenti al nuovo diritto UE sui medicamenti veterinari, in vigore dal 28 gen. 2022 (RU 2022 16).
55 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 gen. 2022 concernente gli adeguamenti al nuovo diritto UE sui medicamenti veterinari, in vigore dal 28 gen. 2022 (RU 2022 16).
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
57 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
Art. 14 Medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer 58
1 I medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer possono essere prescritti o dispensati o utilizzati per gli animali da reddito soltanto se non esiste nessun medicamento omologato e se nessun medicamento omologato può essere utilizzato diversamente dalla sua destinazione.
2 Per fabbricare un simile medicamento possono essere prescritte e impiegate unicamente le sostanze attive che figurano nell’allegato 2 oppure che presentano un potenziamento D6 o più elevato.
3 Per la prescrizione e l’utilizzo di sostanze attive per gli animali addomesticati delle famiglie zoologiche Equidae e Camelidae e per la selvaggina tenuta in cattività si applica per analogia l’articolo 12 capoversi 3 e 5. Il termine d’attesa per questi medicamenti è di sei mesi.
4 Per trattare le api e gli insetti destinati alla produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali, non possono essere prescritti, dispensati né utilizzati i medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer.
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 15 Disposizioni speciali per animali della specie equina 59
1 Un animale della famiglia zoologica degli Equidi è considerato, dalla nascita, un animale da reddito.
2 Se non è destinato alla produzione di derrate alimentari deve essere designato come animale da compagnia. Questo scopo d’utilizzo non può più essere modificato.60
3 Lo scopo d’utilizzo va iscritto nella banca dati sul traffico di animali e nel passaporto per equide di cui all’articolo 15c dell’ordinanza del 27 giugno 199561 sulle epizoozie.
4 Se le indicazioni nel passaporto per equide divergono da quelle nella banca dati sul traffico di animali prevalgono le indicazioni della banca dati sul traffico di animali.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2311).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Sezione 3: Fabbricazione di foraggi medicinali nonché dispensazione e somministrazione di foraggi medicinali e premiscele di medicamenti
Art. 15a Condizione per la prescrizione 62
I foraggi medicinali e le premiscele di medicamenti per la terapia di gruppo per via orale possono essere prescritti esclusivamente da un veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20.
62 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 16 Prescrizione e istruzione per l’uso 63
1 Il veterinario responsabile tecnico che prescrive un mangime medicato64 o una premiscela di medicamenti per la terapia di gruppo per via orale deve avvalersi del modulo elettronico della ricetta dell’USAV e fornire in particolare le seguenti indicazioni:
- a.
- nome e indirizzo del detentore;
- b.
- specie e numero degli animali da trattare;
- c.
- indicazione e, se richiesta, data del controllo successivo;
- d.
- designazione e numero di omologazione della premiscela di medicamenti;
- e.
- istruzioni generali e specifiche dell’azienda per la fabbricazione e la somministrazione, segnatamente il dosaggio, la durata del trattamento e il termine d’attesa;
- f.
- nome e indirizzo del veterinario responsabile tecnico o dello studio;
- g.
- data della prescrizione.
1bis La prescrizione di mangime medicato o di premiscele di medicamenti con sostanze attive antimicrobiche per la terapia di gruppo per via orale deve essere effettuata nel SI AMV con il modulo elettronico della ricetta secondo l’O-SIAMV65. Anche per la prescrizione di mangime medicato o di premiscele di medicamenti senza sostanze antimicrobiche è possibile utilizzare il modulo elettronico della ricetta nel SI AMV. In questi casi i dati non vengono salvati nel SI AMV.66
2 L’istruzione per l’uso riguardante la terapia di gruppo per via orale deve essere iscritta sul modulo elettronico della ricetta.
3 Il veterinario responsabile tecnico fornisce la ricetta all’azienda di produzione e al detentore di animali e ne conserva un esemplare nella cartella medica.67
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
64 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
66 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
67 Nuovo testo giusta l’art. 20 n. 1 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353).
Art. 17 Ricetta
1 Le aziende di fabbricazione possono dispensare foraggi medicinali solo dietro presentazione di una ricetta allestita su modulo elettronico. È vietato allestire una ricetta a posteriori.68
2 Le ricette possono essere eseguite solo una volta.
68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 18 Aggiunta di medicamenti veterinari nelle aziende agricole 69
1 Chi, negli impianti tecnici della propria azienda agricola, aggiunge medicamenti agli alimenti per animali, necessita di un’autorizzazione di fabbricazione di Swissmedic conformemente alle disposizioni dell’OaMed70.71
2 Non necessita di un’autorizzazione di fabbricazione chi, per il proprio effettivo:
- a.
- fabbrica al massimo una razione giornaliera per gli animali da trattare;
- b.
- aggiunge manualmente nella mangiatoia medicamenti veterinari alla razione.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 19 Requisiti posti all’azienda e convenzione per l’aggiunta e la somministrazione di medicamenti 72
1 Un’azienda agricola, nei cui impianti tecnici sono aggiunti medicamenti agli alimenti per animali o nella quale è somministrato mangime medicato, deve soddisfare i seguenti requisiti:
- a.
- deve stipulare una convenzione scritta con un veterinario responsabile tecnico;
- b.
- deve disporre di impianti adeguati;
- c.
- deve utilizzare solo una premiscela di medicamenti che, secondo l’informazione sui medicamenti veterinari, sia adatta quale aggiunta nel processo di lavorazione previsto;
- d.
- deve registrare in un sistema di documentazione le istruzioni di lavoro, le descrizioni dei procedimenti e i protocolli relativi ai principali processi;
- e.
- deve garantire la funzionalità e l’igiene degli impianti tecnici propri all’azienda prima e dopo ogni somministrazione di premiscele di medicamenti o di mangimi medicati per la terapia di gruppo per via orale;
- f.
- deve fare in modo che gli impianti tecnici funzionino in maniera ineccepibile e che a intervalli regolari sia eseguita e documentata la manutenzione regolare da parte di una persona specializzata.
2 Se l’azienda agricola stipula una convenzione con uno studio veterinario, quest’ultimo deve disporre almeno di un veterinario responsabile tecnico. Il veterinario, che svolge i compiti nell’ambito di questa convenzione, deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 20.
3 La convenzione può essere stipulata nell’ambito di una convenzione Mvet.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 20 Requisiti posti al veterinario responsabile tecnico 73
1 Il veterinario responsabile tecnico deve disporre di un diploma universitario in medicina veterinaria e delle necessarie conoscenze specifiche e deve aver seguito una formazione continua approvata dall’USAV.
2 La formazione continua deve essere rinnovata ogni cinque anni nell’ambito di un corso approvato dall’USAV.
3 L’USAV stabilisce il contenuto, la durata e le modalità della formazione continua e del corso.
4 Le formazioni supplementari di responsabile tecnico concluse secondo il diritto anteriore sono riconosciute come equivalenti.
5 La formazione continua di cui al capoverso 1 deve essere assolta entro 12 mesi dall’inizio di un’attività per la quale tale formazione continua è richiesta.
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 20a Compiti del veterinario responsabile tecnico 74
1 Il veterinario responsabile tecnico svolge i seguenti compiti nell’ambito della convenzione:75
- a.76
- esercita la sorveglianza tecnica diretta nel settore d’attività assegnatogli secondo la convenzione e assicura in particolare le condizioni per il corretto impiego dei medicamenti e la gestione degli impianti tecnici dal profilo igienico;
- b.
- è responsabile della qualità e della corretta somministrazione dei foraggi medicinali fabbricati nell’azienda per il rispettivo settore d’attività, nonché della corretta somministrazione di premiscele di medicamenti mediante aggiunta manuale direttamente nella mangiatoia («top dressing»);
- c.77
- verifica che i criteri di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettere e ed f siano soddisfatti.
2 È autorizzato a impartire istruzioni nel suo settore di competenza di cui al capoverso 1. In particolare dispone che siano prese tutte le misure correttive necessarie.
3 Deve vietare l’utilizzazione di un impianto se questo non è o non è più idoneo a produrre e somministrare un mangime medicato di qualità ineccepibile.
- 4 Se vi è motivo di presumere che le misure correttive disposte non siano state soddisfatte, il veterinario responsabile tecnico deve rivolgersi al veterinario cantonale competente.
74 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 21 Requisiti posti agli impianti per l’aggiunta e la somministrazione di medicamenti
1 L’impianto utilizzato in un’azienda agricola per l’aggiunta di medicamenti ai foraggi o per la macinazione, la distribuzione o la somministrazione di foraggi medicinali deve essere concepito in modo tale che:
- a.
- il processo di miscelazione assicuri una miscela di medicamenti e foraggi omogenea;
- b.
- il mangime medicato possa essere somministrato agli animali conformemente alla prescrizione; e
- c.
- sia facile da pulire.
- 2 Il produttore, il suo rappresentante domiciliato in Svizzera o l’importatore collauda l’impianto prima della messa in esercizio e istruisce il detentore di animali da reddito circa la corretta utilizzazione.
3 Sono fatte salve le condizioni per l’immissione in commercio secondo le disposizioni della legge federale del 12 giugno 200978 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro).79
79 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 3 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).
Capitolo 3: Obbligo di diligenza e di comunicazione dei detentori di animali da reddito
Art. 22 Obblighi di diligenza 80
1 I detentori di animali da reddito impiegano i medicamenti veterinari secondo le istruzioni della persona che effettua la prescrizione o la dispensazione.
2 Sono tenuti a conservare i medicamenti veterinari presenti in azienda secondo le prescrizioni di conservazione e di stoccaggio indicate nell’informazione sul medicamento veterinario e nell’istruzione per l’uso, in condizioni igienicamente irreprensibili, al sicuro e in ordine. Le istruzioni per l’uso scritte vanno conservate fintanto che il medicamento veterinario si trova nell’azienda.
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 23 Obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di detentore
1 I detentori di animali da reddito, che trasferiscono in un’altra azienda un animale addomesticato delle famiglie zoologiche dei Bovidi, Suidi, Camelidi, Cervidi ed Equidi o selvaggina tenuta in cattività ammessa per la produzione di derrate alimentari, devono confermare per scritto che:
- a.
- l’animale non è stato malato né si è ferito o infortunato negli ultimi dieci giorni;
- b.
- tutti i termini d’attesa dopo un trattamento con medicamenti veterinari sono scaduti.
2 Se tale conferma non può essere rilasciata, occorre consegnare una copia del giornale dei trattamenti e indicarvi per scritto il tipo di malattia o ferita.
3 Queste indicazioni devono figurare:
- a.
- nel caso di animali ad unghia fessa: nel certificato d’accompagnamento di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 27 giugno 199581 sulle epizoozie;
- b.
- nel caso di equidi considerati animali da reddito:
- 1.
- nel passaporto per equide,
- 2.
- nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 novembre 202182 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, se l’equide è macellato prima del 31 dicembre dell’anno di nascita.83
83 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 3 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).
Art. 24 Particolari obblighi di diligenza nella produzione di derrate alimentari 84
1 La carne, il latte, le uova e il miele, nonché i prodotti che ne derivano non possono essere utilizzati quali derrate alimentari, fintanto che per gli animali interessati non è scaduto il termine d’attesa per il medicamento veterinario utilizzato. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 201685 concernente la macellazione e il controllo delle carni.
2 Il latte raccolto prima della scadenza del termine d’attesa può essere utilizzato quale mangime per gli animali da reddito nella stessa azienda di detenzione. Per gli animali abbeverati, ogni utilizzazione di questo latte deve essere documentata quale impiego di medicamenti e devono essere rispettati i termini d’attesa validi per il medicamento in questione.
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Capitolo 4: Obbligo di tenere un registro e obbligo di registrazione
Art. 25 Persone soggette all’obbligo del registro 86
Ha l’obbligo di tenere un registro chi è autorizzato a dispensare medicamenti ad animali da reddito secondo l’articolo 24 LATer o secondo l’articolo 9 capoversi 2 e 3 (persone autorizzate a dispensare medicamenti) e chi detiene animali da reddito.
86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 26 Oggetto del registro
Vanno iscritti a registro:
- a.
- i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione;
- b.
- i medicamenti veterinari per i quali occorre rispettare un termine d’attesa;
- c.87
- i medicamenti utilizzati secondo gli articoli 6 e 12, eccettuati quelli di cui all’articolo 13 capoverso 5;
- d.
- i medicamenti veterinari non soggetti a omologazione (art. 9 cpv. 2 LATer);
- e.88
- i medicamenti importati secondo gli articoli 7−7c;
- f.89
- i medicamenti per le api.
87 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).
88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
89 Introdotta dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 27 Persone autorizzate a dispensare medicamenti
1 Le persone autorizzate a dispensare medicamenti devono indicare per ogni dispensazione di medicamenti per animali da reddito:
- a.
- la designazione del medicamento (denominazione commerciale);
- b.
- la quantità in unità di confezioni o la dose;
- c.
- la data della dispensazione o dell’utilizzazione;
- d.
- il nome e l’indirizzo del detentore degli animali.
2 Le persone autorizzate a dispensare e a prescrivere medicamenti veterinari devono iscrivere queste indicazioni nella cartella medica dell’animale o del gruppo di animali di un effettivo o memorizzarle su un supporto comparabile accessibile in ogni momento. Se dispensano medicamenti sia per animali da reddito sia per animali da compagnia, la documentazione deve indicare in modo sufficientemente chiaro le quantità rispettive di medicamenti somministrati.90
3 Le persone autorizzate a dispensare ma non a prescrivere medicamenti veterinari devono inoltre allegare la prescrizione veterinaria o, nel caso non sia necessaria una prescrizione, indicare il nome e l’indirizzo del destinatario.
4 Chi dispensa medicamenti secondo l’articolo 26 deve conservare in ordine cronologico i bollettini di consegna di tutti i medicamenti acquistati nonché i documenti relativi a ogni restituzione o distruzione di medicamenti. Deve anche allegare le corrispondenti istruzioni per l’uso.
90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 28 Detentori di animali da reddito e veterinari 91
1 I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario secondo l’articolo 26 registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti:92
- a.
- la data della prima e dell’ultima utilizzazione;
- b.
- l’identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari;
- c.
- l’indicazione;
- d.
- la denominazione commerciale del medicamento veterinario;
- e.
- la quantità;
- f.
- i termini d’attesa;
- g.
- le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall’animale da reddito;
- h.
- il nome della persona autorizzata a dispensare medicamenti che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario.
2 Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicamenti secondo l’articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:
- a.
- la data;
- b.
- la denominazione commerciale;
- c.
- la quantità in unità di confezioni;
- d.
- la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento.
3 All’occorrenza, il veterinario deve mettere a disposizione dei detentori di animali da reddito le indicazioni di cui al capoverso 1 necessarie per le registrazioni.93
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).
93 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 29 Durata di conservazione
1 I documenti di cui agli articoli 10, 19 e 26–28 come pure l’originale e le copie della prescrizione di foraggi medicinali e premiscele di medicamenti vanno conservati durante tre anni, ma almeno sino alla conclusione di una procedura in corso.94
2 Sono fatti salvi termini di conservazione più lunghi secondo altri testi legislativi.
94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).
Capitolo 5: Esecuzione
Sezione 1: Controllo
Art. 30 Competenza e facoltà
1 I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e per l’esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in:95
- a.
- farmacie veterinarie private;
- b.
- altre aziende di commercio al dettaglio il cui assortimento di medicamenti è costituito prevalentemente da medicamenti veterinari;
- c.96
- aziende registrate secondo l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 200597 sulla produzione primaria.
2 Gli organi di controllo possono in particolare:98
- a.
- accedere nelle ore di apertura abituali, senza preavviso, a tutti i locali nonché ispezionare i veicoli nei quali sono conservati, lavorati o utilizzati medicamenti veterinari o foraggi;
- b.
- consultare e mettere al sicuro tutti i registri e documenti, che devono essere allestiti o conservati conformemente alla presente ordinanza, come pure la contabilità;
- c.99
- prescrivere, in casi singoli, visite all’azienda supplementari a quelle previste nella convenzione Mvet, se nel quadro di controlli vengono constatati difetti che mettono in pericolo la sicurezza alimentare o la salute degli animali;
- d.
- prelevare campioni da animali vivi o macellati, nonché da medicamenti e foraggi;
- e.
- mettere al sicuro, sequestrare, custodire ufficialmente all’indirizzo dell’autorità competente o distruggere medicamenti veterinari nocivi per la salute, vietati, non conformi alle prescrizioni della legislazione sugli agenti terapeutici o acquisiti illecitamente;
- f.
- controllare aziende e persone che riforniscono i detentori di animali da reddito di prodotti per il trattamento e la cura di animali.
3 I titolari di autorizzazioni per la fabbricazione e il commercio all’ingrosso forniscono ai veterinari cantonali, su richiesta, le indicazioni relative alle quantità di medicamenti veterinari consegnati ai singoli acquirenti nel loro settore di controllo.
4 Previa consultazione degli organi di controllo, l’USAV fissa in una direttiva tecnica forma e contenuto dei controlli. Insieme all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) provvede affinché i controlli effettuati in virtù della presente ordinanza siano coordinati con i controlli nel settore di competenza di tali organismi.100
5 Esso si adopera per garantire un’esecuzione uniforme della presente ordinanza da parte dei Cantoni.101
95 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297).
96 Nuovo testo giusta l’all.n. 4 dell’O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6167).
98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
99 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297).
100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
101 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1455).
Art. 31 Intervallo dei controlli 102
I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 2020103 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso
102 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 3 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
Art. 32 Obbligo di collaborazione
1 I titolari di farmacie veterinarie private o di altre aziende di commercio al dettaglio, nonché i detentori di animali da reddito hanno l’obbligo di collaborare in occasione dei controlli. In particolare occorre garantire agli organi di controllo:
- a.
- l’accesso;
- b.
- il rilascio delle informazioni necessarie;
- c.
- la consultazione della documentazione necessaria;
- d.
- la collaborazione nel prelievo di campioni.
2 La collaborazione durante i controlli non è indennizzata.
Art. 33 Rapporto 104
1 Oltre a registrare i dati relativi ai controlli di cui all’articolo 31, le competenti autorità cantonali inseriscono regolarmente i dati seguenti nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione di cui all’ordinanza del 27 aprile 2022105 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare:106
- a.
- le misure amministrative ordinate;
- b.
- le denunce penali depositate.
2 LʼUSAV valuta i dati e li pubblica in forma adeguata.
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
106 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 2 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).
Art. 34 Requisiti posti agli organi di controllo 107
1 I singoli controllori devono disporre, nel loro settore specifico, di una qualifica sufficiente e di esperienza; devono inoltre perfezionarsi costantemente.
2 I controllori devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968108 sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.
107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Sezione 2: Requisiti in materia di trattamento di dati sul consumo di medicamenti veterinari
Art. 35 Obbligo di comunicazione dei dati 109
1 Su richiesta dell’USAV:
- a.
- le persone soggette all’obbligo di tenere un registro dei medicamenti conformemente all’articolo 43 LATer devono mettere a disposizione i dati rilevati nell’ambito di questo obbligo;
- b.
- i veterinari responsabili tecnici che prescrivono foraggi medicinali o premiscele di medicamenti devono mettere a disposizione i dati rilevati sul modulo elettronico della ricetta;
- c.
- le competenti autorità e organizzazioni devono mettere a disposizione i dati necessari all’esecuzione della presente ordinanza.
2 I veterinari devono notificare all’USAV la prescrizione, la dispensazione e l’utilizzo di antibiotici a uso non topico per il tramite del SI AMV secondo l’O-SIAMV110.111
109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 36 Collezione di dati
1 L’USAV tratta i dati personali secondo gli articoli 7‒7b, 16, 33 e 35.112
2 Gli organi di controllo competenti secondo la presente ordinanza possono trattare autonomamente dati personali.
2bis Per lo svolgimento dei loro compiti sanciti dalla legge, le autorità cantonali competenti possono scambiarsi i dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza.113
3 L’USAV e Swissmedic possono scambiarsi e mettere a disposizione dell’UFSP e dell’UFAG i dati rilevati.114
4 I dati possono essere pubblicati in forma anonima.
5 Tutti i trattamenti sottostanno alla legge federale del 19 giugno 1992115 sulla protezione dei dati.
6 Per il trattamento dei dati sulla prescrizione, la dispensazione e l’utilizzo di antibiotici non topici si applicano le disposizioni dell’O-SIAMV116.117
112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
113 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1455).
117 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Sezione 3: Misure in caso di un consumo maggiorato di antibiotici118118 Introdotta dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
118 Introdotta dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 36a Valutazione dei dati sul consumo di antibiotici
1 Per ciascuna azienda di detenzione di animali da reddito e studio veterinario o clinica veterinaria, l’USAV conteggia ogni anno, in base ai dati notificati secondo l’articolo 4 capoverso 2 O-SIAMV119, i dati comparativi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 1 O-SIAMV.
2 Sulla base dei dati comparativi, stabilisce valori di segnalazione e di azione. Il valore di segnalazione definisce il limite tra un consumo normale e un consumo maggiorato. Il valore di azione definisce il limite tra un consumo maggiorato e un consumo eccessivo.
3 L’USAV emana direttive tecniche sul conteggio dei dati comparativi e sulla fissazione dei valori di azione e di segnalazione.
Art. 36b Verifica da parte delle autorità cantonali e prime misure
1 L’autorità cantonale competente verifica il consumo di antibiotici dei detentori di animali da reddito, degli studi veterinari e delle cliniche veterinarie in base ai valori di segnalazione e di azione messi a disposizione dall’USAV.
2 Informa i detentori di animali da reddito, gli studi veterinari o le cliniche veterinarie i cui dati comparativi superano il valore di segnalazione.
Art. 36c Misure in caso di ripetuto superamento del valore di azione
1 I detentori di animali da reddito, gli studi veterinari e le cliniche veterinarie i cui dati comparativi superano per due volte i valori di azione nell’arco di tre anni vengono informati al riguardo dall’autorità cantonale competente e devono, a proprie spese:
- a.
- chiarire le cause del consumo maggiorato di antibiotici; e
- b.
- redigere per iscritto e attuare un piano di misure per ridurre il consumo di antibiotici.
2 A tale scopo, i detentori di animali da reddito consultano un veterinario o un servizio sanitario animale.
3 In casi motivati, l’autorità cantonale competente può prolungare il periodo di tre anni, in particolare per gli studi veterinari e le cliniche veterinarie specializzati in metodi di detenzione problematici o in situazioni aziendali particolari nelle detenzioni di animali da reddito interessate.
Art. 36d Ulteriori misure
1 Se dopo l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 36c, i dati comparativi superano nuovamente il valore di azione nell’arco dei due anni successivi, l’autorità cantonale competente ordina a spese del destinatario le misure necessarie per ridurre il consumo di antibiotici, in particolare nei confronti:
- a.
- dei detentori di animali da reddito:
- 1.
- la consultazione di un determinato veterinario o servizio sanitario animale, in particolare per valutare e accompagnare l’attuazione del piano di misure di cui all’articolo 36c capoverso 1 lettera b,
- 2.
- le condizioni per la detenzione di animali da reddito, in particolare riguardo ad alimentazione, igiene, ingrasso, densità di occupazione, dotazione ed equipaggiamento delle stalle e altre misure profilattiche,
- 3.
- la condizione che gli antibiotici possano essere utilizzati per una determinata durata solo per il tramite di un veterinario,
- 4.
- la frequentazione di corsi di formazione continua;
- b.
- degli studi veterinari e delle cliniche veterinarie:
- 1.
- la consultazione di un esperto, in particolare per valutare e accompagnare l’attuazione del piano di misure cui all’articolo 36c capoverso 1 lettera b,
- 2.
- la frequentazione di corsi di formazione continua,
- 3.
- la restrizione nell’acquisto e nella dispensazione di antibiotici.
2 In casi motivati, l’autorità cantonale competente può prolungare il periodo di due anni, in particolare per gli studi veterinari e le cliniche veterinarie specializzati in metodi di detenzione problematici o in situazioni aziendali particolari nelle detenzioni di animali da reddito interessate.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 37 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 38 Modifica degli allegati 2 e 5 120
All’occorrenza, il DFI adegua allo stato attuale della tecnica e della scienza l’allegato 2 e, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, l’allegato 5.
120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 39 Disposizione transitoria
1 …121
2 Gli organi di controllo devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 34 al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
3 …122
4 Le premiscele di medicamenti, la cui informazione sul medicamento non contiene indicazioni sull’idoneità della miscela nel processo di lavorazione previsto (art. 19 lett. c), possono essere utilizzate sino al 1° gennaio 2007.
5 I medicamenti conservati dopo il 1° gennaio 2005 da una persona non autorizzata a dispensare medicamenti, devono essere muniti di etichetta e di istruzioni per l’uso conformemente agli articoli 4 e 5.
121 Abrogato dall’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, con effetto al 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).
122 Abrogato dall’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, con effetto al 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).
Art. 39a Disposizioni transitorie della modifica dell’11 marzo 2016 123
1Finché non sarà disponibile la ricetta elettronica, gli articoli 16, 17 capoverso 1, 35 capoverso 1 lettera b e 36 capoverso 1 si applicano per analogia alla ricetta dell’USAV utilizzata in forma cartacea.
2 I veterinari che non hanno seguito una formazione continua di responsabile tecnico e che hanno stipulato convenzioni Mvet secondo il diritto anteriore o ne stipulano secondo il nuovo diritto devono assolvere la formazione continua di veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20 capoverso 1 entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
3 I foraggi medicinali e le premiscele di medicamenti possono essere prescritti da veterinari che non hanno seguito una formazione continua di veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20 capoverso 1 fino al 1° aprile 2017.
4 La formazione continua e i corsi per veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20 possono essere offerti secondo il diritto anteriore fino al 1° aprile 2017.
5 I medicamenti contenenti fenilbutazone possono continuare a essere somministrati agli equidi di cui all’articolo 12 capoverso 3 fino al 1° aprile 2018. Vige un termine d’attesa di 6 mesi.
123 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 39b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 16 dicembre 2016 124
Le sostanze attive che figurano negli elenchi a e b dell’allegato 2 secondo il diritto anteriore e che secondo il nuovo diritto non possono più essere utilizzate nel rispetto dei requisiti del diritto anteriore possono ancora essere somministrate ad animali da reddito come medicamenti veterinari fino al 31 dicembre 2020.
124 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
Art. 39c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 3 giugno 2022 125
1 Le autorizzazioni per l’importazione di medicamenti che Swissmedic ha emesso prima della modifica del 3 giugno 2022 valgono fino al termine della loro validità.
2 Le domande di autorizzazione per l’importazione di medicamenti presentate a Swissmedic entro il 31 agosto 2022 vengono trattate secondo il diritto previgente.
3 I valori di segnalazione e di azione di cui all’articolo 36a capoverso 2 vengono stabiliti per la prima volta per il 2023, sulla base dei dati comparativi di cui all’articolo 36a capoverso 1 dell’anno 2022.
125 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Art. 40 Entrata in vigore
1 Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2004.
2 Gli articoli 16 capoverso 1 e 25–29 entrano in vigore il 1° gennaio 2005.
3 Gli articoli 9 e 18–21 entrano in vigore il 1° luglio 2005.
4 Gli articoli 8 capoverso 2 e 11 capoverso 2 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
Allegato 1 126126 Aggiornato dai n. II delle O dell’11 mar. 2016 (RU 2016 961) e del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
126 Aggiornato dai n. II delle O dell’11 mar. 2016 (RU 2016 961) e del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
Criteri di valutazione, frequenza delle visite e contenuto della convenzione Mvet
1 Criteri di valutazione
2 Frequenze minime di visita per ispezioni d’azienda
3 Contenuto e durata della convenzione
4 Obbligo di conservazione
Allegato 2 127127 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
127 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
Elenco delle sostanze attive della medicina veterinaria che non richiedono termini d’attesa se sono rispettati gli scopi di utilizzazione e le modalità di somministrazione indicati
Spiegazioni concernenti l’elenco al numero 2
1 Scopo dell’utilizzazione
2 Elenco
3 Medicamenti omeopatici
Allegato 3
Modifica del diritto vigente
Allegato 4 130130 Introdotto dall’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451). Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 mar. 2016 (RU 2016 961) e dall’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
130 Introdotto dall’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451). Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 mar. 2016 (RU 2016 961) e dall’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
Sostanze e preparati che non possono essere somministrati ad animali da reddito
Allegato 5 131131 Introdotto dal n. II dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
131 Introdotto dal n. II dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).