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Art. 18 Notifiche relative a sostanze e preparati
1 Per le sostanze e i preparati pericolosi che non sottostanno all’obbligo di notifica o d’omologazione e immessi sul mercato il fabbricante notifica all’organo di notifica: - a.
- nome e indirizzo del fabbricante;
- b.
- le indicazioni essenziali per l’identificazione del prodotto;
- c.
- la classificazione e la caratterizzazione;
- d.
- le sostanze rilevanti per la classificazione.
2 Per determinate sostanze e preparati il Consiglio federale può rinunciare del tutto o parzialmente all’obbligo di notifica, in particolare se: - a.
- considerate le loro proprietà pericolose o il loro previsto impiego non è necessario fornire indicazioni per la determinazione dei rischi e per la loro prevenzione;
- b.
- sono destinati esclusivamente ad utenti per scopi professionali o commerciali; oppure
- c.
- sono forniti in piccole quantità ad una cerchia limitata di utenti.
3 Sempre che importante per la determinazione dei rischi e la loro prevenzione, il Consiglio federale può: - a.
- prescrivere per determinate sostanze e preparati la notifica di indicazioni supplementari, segnatamente concernenti la loro composizione;
- b.
- estendere l’obbligo di notifica a preparati non pericolosi, contenenti sostanze pericolose.
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Art. 19 Prescrizioni relative a sostanze
1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni speciali per: - a.
- determinate sostanze e preparati che possono mettere in pericolo la salute;
- b.
- oggetti che contengono sostanze o preparati di cui alla lettera a e nei quali, se usati conformemente alla loro destinazione o quanto è lecito attendersi, tali sostanze o preparati possono mettere in pericolo la salute.
2 Può: - a.
- limitare le modalità d’utilizzazione, segnatamente la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego;
- b.
- limitare l’immissione sul mercato, segnatamente per quanto concerne lo scopo d’impiego, la forma e la natura della sostanza o del preparato;
- c.
- proibire l’utilizzazione qualora non vi sia altro modo per tutelare la vita e la salute;
- d.
- vincolare l’esportazione a condizioni speciali;
- e.
- prescrivere la dichiarazione obbligatoria di determinate sostanze contenute in oggetti o che possono essere da questi sprigionate;
- f.
- prescrivere che determinate piante e animali velenosi siano caratterizzati come tali quando sono immessi sul mercato;
- g.
- stabilire la classificazione e la caratterizzazione di singole sostanze pericolose e definire limiti di concentrazione per la classificazione e la caratterizzazione di preparati che contengono siffatte sostanze.
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Art. 20 Pubblicità
1 La pubblicità e l’offerta di sostanze e preparati pericolosi nonché di preparati che contengono sostanze pericolose non deve indurre in errore circa la loro pericolosità o provocare un’utilizzazione inadeguata. Nel caso di prodotti biocidi non è lecito fornire indicazioni fallaci sulla loro efficacia. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul modo in cui occorre segnalare la pericolosità nella pubblicità e nell’offerta.
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Art. 21 Conservazione, deposito
Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere conservati e depositati in modo sicuro e adeguato alla loro pericolosità. Devono in particolare: - a.
- essere protetti da influssi esterni pericolosi;
- b.
- essere inaccessibili alle persone non autorizzate;
- c.
- essere conservati o immagazzinati in modo da evitare un impiego errato oppure confusioni, segnatamente con derrate alimentari.
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Art. 22 Obbligo di ritiro e di restituzione
1 Chi fornisce sostanze o preparati pericolosi è tenuto a ritirarli dagli utenti non professionisti per la corretta eliminazione. La restituzione di piccole quantità è gratuita. 2 Il Consiglio federale può stabilire che i detentori che intendono eliminare sostanze e preparati particolarmente pericolosi siano tenuti a restituirli per l’eliminazione.
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Art. 23 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato
Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti le misure da adottare in caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi.
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Art. 24 Prescrizioni concernenti i requisiti personali e tecnici
1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti personali e tecnici per l’utilizzazione di sostanze e preparati che presentano proprietà particolarmente pericolose, specifiche caratteristiche di pericolosità o rischi particolari. Se necessario per la protezione della vita e della salute, stabilisce un obbligo d’autorizzazione. 2 Disciplina come possono essere acquisite le conoscenze tecniche necessarie.
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Art. 25 Misure nelle imprese e negli istituti di formazione
1 Chi utilizza a titolo professionale o commerciale sostanze o preparati deve, per proteggere la vita e la salute degli impiegati, prendere tutte le misure di cui l’esperienza ha mostrato la necessità, che lo stato della tecnica permette di applicare e che appaiono adeguate alla situazione dell’impresa. L’esecuzione di questa disposizione è retta, fatti salvi gli articoli 42 e 45, dalla legge sul lavoro del 13 marzo 19644 e dalla legge federale del 20 marzo 19815 sull’assicurazione contro gli infortuni. 2 Nelle imprese e negli istituti di formazione nei quali sono utilizzate a titolo professionale o commerciale sostanze o preparati pericolosi si designa una persona responsabile per le questioni relative alla loro utilizzazione secondo le prescrizioni e che sia capace di fornire alle autorità d’esecuzione le informazioni necessarie (art. 42 cpv. 2). Detta persona deve disporre delle necessarie qualificazioni tecniche e competenze imprenditoriali. Il suo nome va comunicato all’autorità cantonale d’esecuzione.
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Art. 25a Riduzione dei rischi associati all’impiego di prodotti biocidi 6
1 I rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’impiego di prodotti biocidi vanno ridotti e la qualità dell’acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata. 2 Il Consiglio federale stabilisce entro il 2023: - a.
- i settori a rischio determinanti;
- b.
- gli obiettivi per la riduzione dei rischi inammissibili in questi settori;
c. il metodo con cui è calcolato il raggiungimento di tali obiettivi. 6 Introdotto dal n. I n. 1 della LF del 21 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 263; 2023 708; FF 2020 5759, 5967).
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