Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2024)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 19794,
decreta:
3Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
Titolo primo: Principi e disposizioni generali
Capitolo 1: Principi
Art. 1 Scopo
1 Scopo della presente legge è di proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5
2 A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
Art. 2 Principio di causalità
Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa.
Art. 3 Riserva di altre leggi
1 Sono riservate le prescrizioni più severe di altre leggi federali.
2 Le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti sottostanno alla legislazione sull’energia nucleare e a quella sulla radioprotezione.6
6Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 4 Prescrizioni esecutive fondate su altre leggi federali
1 Le prescrizioni fondate su altre leggi federali e concernenti gli effetti cagionati all’ambiente dagli inquinamenti atmosferici, dal rumore, dalle vibrazioni e radiazioni devono corrispondere al principio della limitazione delle emissioni (art. 11), ai valori limite delle immissioni (art. 13–15), ai valori d’allarme (art. 19) e ai valori di pianificazione (art. 23–25).7
2 Le prescrizioni sull’utilizzazione di sostanze e organismi fondate su altre leggi federali devono corrispondere ai principi riguardanti l’utilizzazione di sostanze (art. 26–28) e organismi (art. 29a–29h).8
7Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
8 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
Art. 5 Deroghe per la difesa nazionale
In quanto lo esiga la difesa nazionale, il Consiglio federale disciplina, in via d’ordinanza, le deroghe alle disposizioni della presente legge.
Art. 69
9 Abrogato dall’art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).
Capitolo 2: Disposizioni generali
Art. 7 Definizioni
1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d’acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall’esercizio di impianti, dall’utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10
2 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all’uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni.
3 Per inquinamenti atmosferici s’intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell’aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.11
4 Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore.
4bis Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.12
5 Per sostanze s’intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.13
5bis Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.14
5ter Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.15
5quater Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.16
6 Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell’interesse pubblico.17
6bis Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti.18
6ter Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l’importazione, l’esportazione, la messa in commercio, l’impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.19
7 Per impianti s’intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili.
8 Per informazioni ambientali s’intendono le informazioni che rientrano nell’ambito disciplinato dalla presente legge e nell’ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull’ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.20
9 Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.21
10 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
11Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
12Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
13 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 20044763, 2005 2293, 2005 2293; FF 2000590).
14Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
15Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
16 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
17Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
18Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
19Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
20 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).
21 Introdotto dall’all. della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 4719, 4827; 2021 2252, 2254).
Art. 8 Valutazione degli effetti
Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
Art. 922
22 Abrogato dal n. I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
Art. 10 Protezione dalle catastrofi
1 Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all’uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l’ambiente.23 Occorre, in particolare, scegliere un’ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell’esercizio e l’organizzazione d’allarme.
2 I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d’annuncio.
3 Il titolare dell’impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d’annuncio.24
4 Il Consiglio federale può, in via d’ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l’ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera.
23Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
24Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Capitolo 3: Esame dell’impatto sull’ambiente2525 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
25 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
Art. 10a Esame dell’impatto sull’ambiente
1 Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l’autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.
2 Sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull’ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l’adozione di misure specifiche al progetto o all’ubicazione al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente.
3 Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all’esame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.
Art. 10b Rapporto sull’impatto ambientale
1 Chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all’esame dell’impatto sull’ambiente deve sottoporre all’autorità competente un rapporto sull’impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l’esame.
2 Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente e comprende i seguenti punti:
- a.
- lo stato iniziale;
- b.26
- il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell’ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente;
- c.
- il carico inquinante presumibile dopo l’esecuzione del progetto.
3 Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l’esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull’ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull’impatto ambientale.
4 L’autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare.
26 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).
Art. 10c Valutazione del rapporto
1I servizi della protezione dell’ambiente valutano l’esame preliminare e il rapporto e propongono all’autorità competente per la decisione le misure da prendere. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione.
2 Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l’autorità competente sente l’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale). Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di consultazione ad altri impianti.
Art. 10d Pubblicità del rapporto
1 Chiunque può consultare il rapporto e i risultati dell’esame dell’impatto sull’ambiente nella misura in cui interessi preponderanti pubblici o privati non esigano l’osservanza del segreto.
2 Il segreto d’affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.
Capitolo 4: Informazioni ambientali2727 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).
27 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).
Art. 10e Informazione e consulenza ambientali
1 Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e lo stato del carico inquinante; in particolare:
- a.
- pubblicano le rilevazioni sul carico inquinante e l’esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);
- b.
- dopo aver sentito gli interessati, possono pubblicare, per quanto siano d’interesse generale:
- 1.
- i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40),
- 2.
- i risultati del controllo di impianti,
- 3.
- le informazioni secondo l’articolo 46.
2 Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.
3 I servizi della protezione dell’ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell’ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.
4 Se possibile, le informazioni ambientali sono messe a disposizione come dati digitali aperti.
Art. 10f Rapporti sull’ambiente
Il Consiglio federale valuta almeno ogni quattro anni lo stato dell’ambiente in Svizzera e fa rapporto alle Camere.
Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali
1 Ognuno ha il diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali, nonché a informazioni concernenti l’ambiente nell’ambito delle prescrizioni energetiche, e di ottenere informazioni sul contenuto di tali documenti da parte delle autorità.
2 Per quanto riguarda le autorità federali, il diritto di accesso è disciplinato dalla legge del 17 dicembre 200428 sulla trasparenza (LTras). L’articolo 23 LTras si applica esclusivamente ai documenti che contengono informazioni secondo il capoverso 1 in relazione a impianti nucleari.
3 Il diritto di consultare i documenti si applica anche alle corporazioni di diritto pubblico e ai privati a cui sono stati delegati compiti d’esecuzione, anche se non hanno la competenza di emanare decisioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196829 sulla procedura amministrativa. In questi casi l’autorità esecutiva competente pronuncia una decisione secondo l’articolo 15 LTras.
4 Per quanto riguarda le autorità cantonali, il diritto di consultazione è disciplinato dal diritto cantonale. Se non hanno ancora emanato disposizioni relative all’accesso ai documenti, i Cantoni applicano per analogia le disposizioni della presente legge e della LTras.
Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 1: Inquinamenti atmosferici, rumore, vibrazioni e radiazioni
Sezione 1: Emissioni
Art. 11 Principio
1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
2 Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
3 Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
Art. 12 Limitazione delle emissioni
1 Le emissioni sono limitate da:
- a.
- valori limite;
- b.
- prescrizioni di costruzione e attrezzatura;
- c.
- prescrizioni di traffico o d’esercizio;
- d.
- prescrizioni sull’isolazione termica degli edifici;
- e.
- prescrizioni su combustibili e carburanti.
2 Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge.
Sezione 2: Immissioni
Art. 13 Valori limite delle immissioni
1 Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti.
2 Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte.
Art. 14 Valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici
I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l’esperienza, le immissioni inferiori a tali valori:
- a.
- non mettano in pericolo l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi;
- b.
- non molestino considerevolmente la popolazione;
- c.
- non danneggino le opere edili;
- d.
- non pregiudichino la fertilità del suolo, la vegetazione e le acque.
Art. 15 Valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni
I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l’esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione.
Sezione 3: Risanamenti
Art. 16 Obbligo di risanamento
1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l’estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento.
3 Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l’autorità chiede al titolare dell’impianto di presentarle proposte in merito.
4 In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell’impianto.
Art. 17 Facilitazioni nel singolo caso
1 Se, nel singolo caso, il risanamento secondo l’articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato, le autorità accordano facilitazioni.
2 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.30
30 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135).
Art. 18 Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento
1 Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato.
2 Le facilitazioni previste all’articolo 17 possono essere limitate o soppresse.
Sezione 4: Prescrizioni complementari per la protezione contro il rumore e le vibrazioni
Art. 19 Valori d’allarme
Il Consiglio federale, per valutare l’urgenza dei risanamenti (art. 16 e 20), può stabilire, per le immissioni foniche, valori d’allarme superiori ai valori limite delle immissioni (art. 15).
Art. 20 Isolazione acustica negli edifici esistenti
1 Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al valore d’allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre insonorizzate i locali destinati al soggiorno prolungato di persone o a proteggerli mediante analoghe misure di natura edile.
2 I proprietari degli impianti fissi rumorosi assumono le spese delle necessarie misure di protezione acustica se non forniscono la prova che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell’edificio considerato:
- a.
- i valori limite delle immissioni erano già stati superati, o
- b.
- i progetti dell’impianto erano già stati pubblicati.
Art. 21 Protezione acustica nei nuovi edifici
1 Chiunque intende costruire un edificio destinato al soggiorno prolungato di persone deve prevedere un’appropriata protezione edile contro il rumore esterno ed interno, come anche contro le vibrazioni.
2 Il Consiglio federale stabilisce la protezione minima in via d’ordinanza.
Art. 22 Permessi di costruzione in zone esposte al rumore
1 I permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi, con riserva del capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni non sono superati.
2 Se i valori limite delle immissioni sono superati, i permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi soltanto qualora i locali siano disposti opportunamente e siano state prese le eventuali misure complementari di protezione acustica ancora necessarie.31
31Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 23 Valori di pianificazione
Per la pianificazione di nuove zone edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi, il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai valori limite delle immissioni.
Art. 24 Requisiti per le zone edificabili
1 Le nuove zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. Il cambiamento di destinazione delle zone edificabili non implica una delimitazione di nuove zone edificabili.32
2 Le zone esistenti, ma non ancora urbanizzate per la costruzione di abitazioni o di altri edifici destinati al soggiorno prolungato di persone, nelle quali i valori di pianificazione sono superati, devono essere riservate per usi meno sensibili al rumore, eccetto che, nella parte preponderante di tali zone, i valori di pianificazione possano venir rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.
32Per. introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 25 Costruzione di impianti fissi
1 La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l’autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore.
2 Se l’impianto è d’interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l’osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni.33 In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati.
3 Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell’impianto.
33Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Capitolo 2: Sostanze pericolose per l’ambiente
Art. 26 Controllo autonomo
1 È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni.34
2 A tale scopo il fabbricante o l’importatore effettua un controllo autonomo.
3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l’estensione e la verifica del controllo autonomo.35
34Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
35Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 27 Informazione dell’acquirente 36
1 Chi mette in commercio sostanze deve:
- a.
- informare l’acquirente sulle proprietà che influiscono sull’ambiente;
- b.
- fornire all’acquirente istruzioni idonee a garantire che, se la sostanza è utilizzata conformemente alle prescrizioni, l’ambiente o indirettamente l’uomo non possano essere messi in pericolo.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al tipo, al contenuto e all’entità dell’informazione dell’acquirente.37
36Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
37 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 20044763, 2005 2293; FF 2000590).
Art. 28 Utilizzazione conforme alle esigenze ecologiche 38
1 Le sostanze possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro derivati o i loro rifiuti non possano mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo.
2 Le istruzioni del fabbricante o dell’importatore devono essere osservate.
38Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d’impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l’ambiente o, indirettamente, per l’uomo.
2 Tali prescrizioni riguardano segnatamente:
- a.
- le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l’ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti;
- b.
- le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell’ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti.
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi3939Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
39Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
Art. 29a Principi
1 Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:
- a.
- non possano mettere in pericolo l’uomo o l’ambiente;
- b.
- non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.
2 All’utilizzazione di organismi geneticamente modificati si applica la legge del 21 marzo 200340 sull’ingegneria genetica.
3 Sono fatte salve le prescrizioni contenute in altre leggi federali destinate a proteggere la salute dell’uomo da pericoli diretti dovuti a organismi.
Art. 29b Attività in sistemi chiusi
1 Chiunque utilizza organismi patogeni che non ha il diritto né di immettere nell’ambiente a titolo sperimentale (art. 29c), né di mettere in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29d) deve adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in particolare della pericolosità degli organismi per l’uomo e per l’ambiente.
2 Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l’utilizzazione di organismi patogeni.
3 Per determinati organismi patogeni e attività può prevedere deroghe all’obbligo di notifica o autorizzazione oppure agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a.
Art. 29c Immissione nell’ambiente a titolo sperimentale
1 Chiunque intende immettere nell’ambiente a titolo sperimentale organismi patogeni che non ha il diritto di mettere in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29d) deve esserne autorizzato dalla Confederazione.
2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura. In particolare disciplina:
- a.
- la consultazione di esperti;
- b.
- la garanzia di finanziamento dei provvedimenti intesi ad accertare, prevenire o eliminare eventuali effetti nocivi o molesti;
- c.
- l’informazione del pubblico.
3 Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a.
Art. 29d Messa in commercio
1 È vietato mettere in commercio organismi la cui utilizzazione, pur essendo conforme alle disposizioni, viola i principi di cui all’articolo 29a.
2 A tale scopo il fabbricante o l’importatore effettua un controllo autonomo. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l’estensione e la verifica del controllo autonomo.
3 Gli organismi patogeni possono essere messi in commercio in vista di un impiego nell’ambiente soltanto previa autorizzazione della Confederazione.
4 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura nonché l’informazione del pubblico. Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a.
Art. 29dbis Procedura d’opposizione 41
1 Le domande di autorizzazione conformemente agli articoli 29c capoverso 1, 29d capoverso 3 e 29f capoverso 2 lettera b sono pubblicate nel Foglio federale dall’autorità che rilascia l’autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni.
2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l’autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
41 Introdotto dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
Art. 29e Informazione degli acquirenti
1 Chiunque mette in commercio organismi deve:
- a.
- informare l’acquirente sulle loro proprietà importanti per l’applicazione dei principi di cui all’articolo 29a;
- b.
- fornire all’acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all’articolo 29anon sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.
2 Le istruzioni del fabbricante e dell’importatore devono essere osservate.
Art. 29f Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d’impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui all’articolo 29a.
2 In particolare, il Consiglio federale può:
- a.
- disciplinare il trasporto, l’importazione, l’esportazione e il transito;
- b.
- subordinare ad autorizzazione, limitare o vietare l’utilizzazione di determinati organismi;
- c.
- prescrivere provvedimenti intesi a combattere determinati organismi o a prevenirne l’apparizione;
- d.
- prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile;
- e.
- prescrivere indagini a lungo termine per l’utilizzazione di determinati organismi;
- f.
- prevedere consultazioni pubbliche in relazione alle procedure d’autorizzazione.
Art. 29g Commissioni consultive
La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica e la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano (art. 22 e 23 della L del 21 mar. 200343 sull’ingegneria genetica) prestano consulenza al Consiglio federale per l’elaborazione delle prescrizioni e per l’esecuzione delle disposizioni sugli organismi.
Art. 29h44
44 Abrogato dall’art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).
Capitolo 4: Rifiuti4545Originario Cap. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
45Originario Cap. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Sezione 1: Prevenzione e smaltimento dei rifiuti
Art. 30 Principi
1 La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile.
2 Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati.
3 I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale.
Art. 30a Prevenzione
Il Consiglio federale può:
- a.
- vietare la messa in commercio di prodotti destinati ad essere impiegati una sola volta e per breve tempo, se i vantaggi del loro impiego non giustificano il carico che ne deriva per l’ambiente;
- b.
- vietare l’impiego di sostanze o di organismi che rendono lo smaltimento notevolmente più difficile o che, all’atto dello smaltimento, possono mettere in pericolo l’ambiente;
- c.
- obbligare i fabbricanti a prevenire la formazione di rifiuti di produzione per i quali non si conoscono metodi di smaltimento rispettosi dell’ambiente.
Art. 30b Raccolta
1 Il Consiglio federale può prescrivere che determinati rifiuti che si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale debbano essere consegnati separatamente per lo smaltimento.
2 Il Consiglio federale può prescrivere a chi mette in commercio prodotti che come rifiuti si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale di:
- a.
- riprendere tali prodotti dopo l’uso;
- b.
- prelevare un deposito minimo e rimborsarlo al momento della ripresa.
3 Il Consiglio federale può provvedere a istituire una cassa di compensazione dei depositi e prescrivere, in particolare, che:
- a.
- chi mette in commercio prodotti gravati da un deposito versi alla cassa le somme eccedenti derivanti dalla riscossione del deposito;
- b.
- dette eccedenze servano a coprire le perdite derivanti dal rimborso del deposito e a promuovere la riconsegna dei prodotti gravati da deposito.
Art. 30c Trattamento
1 I rifiuti destinati ad essere depositati definitivamente devono essere trattati in modo da ridurre il più possibile il loro tenore di carbonio organico e la loro solubilità nell’acqua.
2 I rifiuti non possono essere inceneriti fuori degli impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.
3 Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul trattamento di determinati rifiuti.
Art. 30d Riciclaggio
Il Consiglio federale può:
- a.
- prescrivere che determinati rifiuti debbano essere riciclati, se ciò è sopportabile sotto il profilo economico e se il carico per l’ambiente è minore rispetto a un altro modo di smaltimento e alla fabbricazione ex novo dei prodotti;
- b.
- limitare l’impiego di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò favorisce lo smercio di analoghi prodotti riciclati e non comporta né costi supplementari né un pregiudizio della qualità importanti.
Art. 30e Deposito definitivo
1 I rifiuti possono essere depositati definitivamente soltanto in discarica.
2 Chi intende sistemare o gestire una discarica dev’essere in possesso di un’autorizzazione del Cantone; questa gli è accordata soltanto se dimostra che la discarica è necessaria. Nell’autorizzazione sono descritti i rifiuti che è permesso depositare.
Art. 30f Traffico di rifiuti speciali
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l’impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all’estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano.
2 Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali:
- a.
- devono essere contrassegnati per la consegna all’interno della Svizzera, per l’importazione, l’esportazione ed il transito;
- b.
- possono essere consegnati all’interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un’autorizzazione ai sensi della lettera d;
- c.
- possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell’Ufficio federale;
- d.
- possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un’autorizzazione del Cantone.
3 Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche.
4 ...46
46 Abrogato dal n. I 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).
Art. 30g Traffico di altri rifiuti
1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l’articolo 30fcapoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche.
2 ...47
47 Abrogato dal n. I 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).
Art. 30h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (impianti per i rifiuti).
2 L’autorità può limitare nel tempo l’esercizio di impianti per i rifiuti.
Sezione 2: Pianificazione della gestione dei rifiuti e obbligo di smaltirli
Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti
1 I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l’ubicazione di tali impianti.
2 Essi comunicano i loro piani alla Confederazione.
Art. 31a Collaborazione
1 I Cantoni collaborano fra loro in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e di smaltimento. Evitano le sovracapacità in impianti per i rifiuti.
2 Se non riescono a trovare un accordo, i Cantoni propongono soluzioni alla Confederazione. Se la mediazione della Confederazione non porta ad un accordo, il Consiglio federale può ordinare ai Cantoni di:
- a.
- definire le zone di provenienza e gli impianti ai quali devono essere consegnati i rifiuti perché vi siano trattati, riciclati o depositati definitivamente (comprensori di raccolta);
- b.
- determinare l’ubicazione degli impianti per i rifiuti;
- c.
- mettere a disposizione di altri Cantoni impianti idonei per i rifiuti; se necessario disciplina la ripartizione delle spese.
Art. 31b Smaltimento dei rifiuti urbani
1 I rifiuti urbani, quelli provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico, nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente, sono smaltiti dai Cantoni. Per i rifiuti che, in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione, devono essere riciclati dal detentore o devono essere ripresi da terzi, l’obbligo dello smaltimento è retto dall’articolo 31c.
2 I Cantoni definiscono zone di raccolta per questi rifiuti e provvedono a un esercizio economico degli impianti per i rifiuti.48
3 Il detentore deve consegnare i rifiuti nell’ambito delle azioni di raccolta previste dai Cantoni oppure nei posti di raccolta stabiliti dai Cantoni.
48 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).
Art. 31c Smaltimento degli altri rifiuti
1 Il detentore deve smaltire gli altri rifiuti. Può incaricare terzi dello smaltimento.
2 Se necessario i Cantoni facilitano lo smaltimento di questi rifiuti con provvedimenti adeguati. In particolare possono definire comprensori di raccolta.
3 Se lo smaltimento di questi rifiuti richiede in tutta la Svizzera solo pochi comprensori di raccolta, il Consiglio federale può definire questi comprensori.
Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento
Art. 32 Principio
1 Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l’onere delle spese.
2 Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all’obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni.
Art. 32a Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani 49
1 I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L’ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
- a.
- del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;
- b.
- dei costi per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti;
- c.
- degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
- d.
- degli interessi;
- e.
- degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l’ottimizzazione del loro esercizio.
2 Se l’introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.
3 I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.
4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.
49 Introdotto dal n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).
Art. 32abis Tassa di smaltimento anticipata 50
1 Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti e gli importatori che mettono in commercio prodotti che, dopo l’uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori, ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere riciclati, a versare una tassa anticipata di smaltimento a un’organizzazione privata a tale scopo incaricata e sorvegliata dalla Confederazione. Tale tassa è destinata a finanziare lo smaltimento dei rifiuti ad opera di privati o di enti di diritto pubblico.
2 Il Consiglio federale, tenuto conto delle spese di smaltimento, fissa l’importo massimo e minimo della tassa. Entro questi limiti, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni51 stabilisce l’ammontare della tassa.
3 Il Consiglio federale regola le modalità di riscossione e di impiego della tassa. Può prescrivere in particolare che chi mette in commercio i prodotti informi con mezzi adeguati il consumatore circa l’ammontare della tassa.
50 Originario art. 32a.
51 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 32b Garanzie finanziarie relative alle discariche
1 Chi gestisce o intende gestire una discarica deve garantire la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento, mediante accantonamento, assicurazione o in altro modo.
2 Il titolare della discarica che si fa garante deve notificare ogni anno all’autorità l’ammontare della garanzia.
3 Il terzo che si porta garante deve notificare all’autorità l’esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia. Il Consiglio federale può prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica.
4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla garanzia. Può in particolare:
- a.
- fissarne l’entità e la durata o lasciare che sia l’autorità a decidere di caso in caso;
- b.
- prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell’indennizzo.
Art. 32bbis Finanziamento dello sgombero di materiale di scavo in siti inquinati 52
1 Qualora rimuova da un sito inquinato materiale che non dev’essere smaltito in seguito a risanamento secondo l’articolo 32c, il detentore del fondo può pretendere da coloro che hanno causato l’inquinamento e dai precedenti detentori del sito di regola due terzi delle spese supplementari di analisi e smaltimento del materiale se:
- a.
- coloro che hanno causato l’inquinamento non hanno prestato alcun indennizzo per il corrispondente carico ambientale o, al momento della vendita del fondo, i precedenti detentori non hanno accordato uno sconto per il carico medesimo;
- b.
- lo sgombero del materiale è necessario per procedere all’edificazione o alla modifica di costruzioni; e
- c.
- il detentore ha acquistato il fondo tra il 1° luglio 1972 e il 1° luglio 1997.
2 Il relativo credito può essere fatto valere presso il giudice civile del luogo di situazione della cosa. Si applica la procedura civile corrispondente.
3 Le pretese di cui al capoverso 1 possono essere fatte valere entro il 1° novembre 2021.
52 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2677; FF 200343414376).
Sezione 4: Risanamento di siti inquinati5353 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2677; FF 200343414376).
53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2677; FF 200343414376).
Art. 32c Obbligo di risanamento
1 I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l’urgenza dello stesso.
2 I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico.
3 Essi possono eseguire direttamente l’esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l’incarico a terzi se:
- a.
- è necessario per prevenire un effetto nocivo imminente;
- b.
- il responsabile non è in grado di provvedere all’esecuzione dei provvedimenti; o
- c.
- il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine impartito.
Art. 32d Assunzione delle spese
1 Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese.
2 Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell’inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria.
3 L’ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi.
4 L’autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento.
5 Se l’esame di un sito iscritto o suscettibile d’iscrizione nel catasto (art. 32ccpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l’ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d’esame necessari.
Art. 32dbis Garanzia della copertura dei costi 54
1 L’autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di costi per l’esame, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti.
2 L’ammontare della garanzia è fissato tenendo conto in particolare dell’estensione, del tipo e della gravità dell’inquinamento. Esso viene adeguato quando il miglioramento dello stato delle conoscenze lo giustifica.
3 L’alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell’autorizzazione dell’autorità. L’autorizzazione è accordata se:
- a.
- non sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito;
- b.
- la copertura dei costi dei provvedimenti previsti è garantita; o
- c.
- sussiste un interesse pubblico preponderante all’alienazione o alla divisione.
4 L’autorità cantonale può far menzionare nel Registro fondiario che il sito in questione è iscritto nel catasto.
54 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013, i cpv. 3 e 4entrano in vigore il 1° lug. 2014 (RU 2013 3241; FF 2012 82558267).
Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti
1 Il Consiglio federale può prescrivere che:
- a.
- il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti;
- b.
- colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d’esportazione.
1bis Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.55
2 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L’aliquota non può superare:
- a.
- per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera:
- 1.
- in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t,
- 2.
- in altre discariche: 25 fr./t;
- b.
- per i rifiuti depositati definitivamente all’estero:
- 1.
- in discariche sotterranee: 30 fr./t,
- 2.
- in altre discariche: l’aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.56
2bis Il Consiglio federale può adeguare l’aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all’indice nazionale dei prezzi al consumo.57
3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:58
- a.
- l’allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull’iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007;
- b.
- l’esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:59
- 1.
- il responsabile non è identificabile oppure è insolvente,
- 2.
- il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani;
- c.60
- l’esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se:
- 1.
- nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012,
- 2.61
- nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all’anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020;
- cbis.62
- provvedimenti di protezione adeguati come l’installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all’anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020;
- d.
- l’esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5).
4 Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:
- a.
- forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a;
- b.63
- per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b:
- 1.
- al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996,
- 2.64
- al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;
- c.65
- per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c:
- 1.
- forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m,
- 2.
- al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro;
- d.66
- per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.67
5 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.
6 Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l’esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.
55 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
57 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009 (Indennità per il risanamento di impianti di tiro), in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4739; FF 2008 79317941).
61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 513, FF 2019 27392751).
62 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 513; FF 2019 27392751).
63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
64 Vedi anche l’art. 65a.
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
66 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009 (Indennità per il risanamento di impianti di tiro), in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4739; FF 2008 79317941).
Capitolo 5: Deterioramento del suolo6868Originario Cap. 4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
68Originario Cap. 4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 33 Misure contro il deterioramento del suolo
1 Le misure intese a conservare a lungo termine la fertilità del suolo proteggendolo da deterioramenti di natura chimica o biologica figurano nelle prescrizioni esecutive della legge federale del 24 gennaio 199169 sulla protezione delle acque, nonché nelle prescrizioni esecutive sulla protezione contro le catastrofi, sulla lotta contro l’inquinamento atmosferico, sull’utilizzazione di sostanze e organismi, sui rifiuti e sulle tasse d’incentivazione.70
2 Un suolo può essere deteriorato nella sua struttura fisica soltanto nella misura in cui il pregiudizio che ne deriva alla sua fertilità non è durevole; questa disposizione non vale per l’uso edilizio del suolo. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni o raccomandazioni sulle misure contro i deterioramenti di natura fisica, quali l’erosione o il costipamento.
70 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
Art. 34 Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati
1 Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d’intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull’impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo.
2 Se il deterioramento del suolo mette in pericolo l’uomo, la fauna o la flora, i Cantoni limitano, nella necessaria misura, l’utilizzazione del suolo.
3 Per i suoli destinati ad essere utilizzati a scopo orticolo, agricolo o forestale nei quali non è possibile una coltivazione conforme agli usi locali senza mettere in pericolo l’uomo, la fauna o la flora, i Cantoni ordinano provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo almeno in misura tale da permettere una coltivazione non pericolosa.
Art. 35 Valori indicativi e valori di risanamento applicabili ai suoli deteriorati
1 Per valutare il deterioramento del suolo, il Consiglio federale può fissare valori indicativi e valori di risanamento.
2 I valori indicativi definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all’esperienza, la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine.
3 I valori di risanamento definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all’esperienza, determinate utilizzazioni non sono più possibili senza mettere in pericolo l’uomo, la fauna o la flora.
Capitolo 6: Tasse d’incentivazione7171Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
71Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 35a Composti organici volatili
1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione.
2 Sottostà alla tassa anche l’importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all’importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l’ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole.
3 Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili:
- a.
- impiegati come carburante o combustibile;
- b.
- in transito o esportati;
- c.
- impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell’ambiente.
4 Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge.
5 Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l’ambiente.
6 L’importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione.
7 Il Consiglio federale fissa l’importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell’aria; in particolare tiene conto:
- a.
- del carico che i composti organici volatili costituiscono per l’ambiente;
- b.
- della loro pericolosità per l’ambiente;
- c.
- dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti;
- d.
- del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti.
8 Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa.
9 Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d’esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.
Art. 35b Tenore di zolfo nell’olio da riscaldamento «extra leggero»
1 Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa), deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione.72
2 È esente dalla tassa l’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) in transito o esportato.
3 L’importo della tassa è, al massimo, di venti franchi per tonnellata di olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa), più il rincaro a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione.
4 Il Consiglio federale fissa l’importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell’aria; in particolare, tiene conto:
- a.
- del carico che l’anidride solforosa costituisce per l’ambiente;
- b.
- dei costi supplementari per la produzione di olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo dello 0,1 per cento;
- c.
- dei bisogni relativi all’approvvigionamento del Paese.
5 Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d’esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.
72Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19963371; FF 1995III 137).
Art. 35bbis Tenore di zolfo nella benzina e nel gasolio 73
1 Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero benzina o gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione.
2 Sono esenti dalla tassa la benzina e il gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) in transito o esportati.
3 L’importo della tassa è al massimo di 5 centesimi il litro, più il rincaro a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione.
4 Il Consiglio federale può fissare un importo diverso per la benzina e per il gasolio.
5 Il Consiglio federale fissa altresì l’importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell’aria; in particolare tiene conto:
- a.
- del carico che gli inquinamenti atmosferici costituiscono per l’ambiente;
- b.
- delle esigenze di protezione del clima;
- c.
- dei costi supplementari per la produzione o la distribuzione di benzina e di gasolio con un tenore di zolfo dello 0,001 per cento (% massa);
- d.
- dei bisogni relativi all’approvvigionamento del Paese.
6 Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d’esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.
73 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215; FF 20025762).
Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura
1 Sono soggetti alla tassa:
- a.
- sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell’importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero;
- b.75
- sull’olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all’imposta.
2 Se il diritto all’esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest’ultimo comporta un dispendio sproporzionato.
3 Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77
3bis Per quanto riguarda l’importazione o l’esportazione, nonché la fabbricazione o l’estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78
4 Chi produce all’interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli.
74[CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1397art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857all. n. 7, 1980 1793n. I 1, 1992 1670n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371all. 2 n. 2, 1997 2465all. n. 13, 2000 1300art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248n. I 1 art. 41, 2004 4763all. n. II 1, 2006 2197all. n. 50. RU 2007 1411art. 131 cpv. 1]. Vedi ora art. 70 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).
75Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215; FF 20025762).
77Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19963371; FF 1995III 137).
78Introdotto dall’all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali (RU 19963371; FF 1995III 137). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215; FF 20025762).
Capitolo 7: Messa in commercio di materie prime e prodotti 798079 Introdotto dall’all. della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007).
80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123).
79 Introdotto dall’all. della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007).
80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123).
Sezione 1: Biocarburanti e biocombustibili 8181 Introdotto dal n. II della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254).
81 Introdotto dal n. II della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254).
Art. 35d82
1 Se biocarburanti e biocombustibili o miscele contenenti biocarburanti e biocombustibili che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 199683 sull’imposizione degli oli minerali sono messi in commercio in grande quantità, il Consiglio federale può prevedere che i biocarburanti e i biocombustibili da esso designati possano essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche o sociali.
2 È esonerato dall’obbligo di omologazione l’etanolo destinato alla combustione.
3 Tenendo conto delle disposizioni della legislazione sull’imposizione degli oli minerali, il Consiglio federale stabilisce:
- a.
- le esigenze ecologiche o sociali che i biocarburanti e i biocombustibili soggetti a omologazione devono soddisfare;
- b.
- la procedura di omologazione.
82 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254).
Sezione 2: Legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti8484 Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123).
84 Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123).
Art. 35e Requisiti per la messa in commercio
1 È vietato mettere in commercio per la prima volta legno e prodotti da esso derivati che non soddisfano le prescrizioni del Paese di origine sul disboscamento e il commercio di legname.
2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell’Unione europea.
3 Il Consiglio federale può, in conformità degli standard internazionali, stabilire requisiti per la messa in commercio di altre materie prime e prodotti o vietarne la messa in commercio se la loro coltura, estrazione o produzione grava notevolmente sull’ambiente o compromette notevolmente l’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali.
Art. 35f Obbligo di diligenza
1 Chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati o altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capoverso 3 deve esercitare la dovuta diligenza al fine di garantire che la merce soddisfi i requisiti di cui all’articolo 35e.
2 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- il tipo, il contenuto e l’entità dell’obbligo di diligenza;
- b.
- il controllo del rispetto dell’obbligo di diligenza;
- c.
- il riconoscimento delle organizzazioni che supportano e verificano il rispetto dell’obbligo di diligenza, nonché il controllo della loro attività.
3 Il Consiglio federale può sottoporre a un obbligo di notifica chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati.
4 Il Consiglio federale può prevedere che in caso di violazione dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 35e il legno e i prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l’articolo 35e capoverso 3 siano rispediti, sequestrati o confiscati. Può inoltre prevedere che in casi particolarmente gravi sia disposto il divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati.
Art. 35g Tracciabilità e dichiarazione
1 I commercianti devono documentare da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti; il Consiglio federale può introdurre l’obbligo di documentazione per altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l’articolo 35e capoverso 3.
2 Chi fornisce legno o prodotti da esso derivati ai consumatori deve dichiarare il tipo e la provenienza del legno. Il Consiglio federale definisce il legno e i prodotti da esso derivati che sottostanno all’obbligo di dichiarazione.
Art. 35h Trattamento dei dati
1 Le autorità o terzi incaricati dell’esecuzione della presente legge oppure del controllo o della vigilanza sulla sua esecuzione possono trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione delle disposizioni della presente sezione.
2 Le autorità svizzere possono comunicare ad autorità estere e istituzioni internazionali dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, ai fini dell’esecuzione delle disposizioni dell’Unione europea sulla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati.
Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura
Capitolo 1: Esecuzione
Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni
Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni
Riservato l’articolo 41, l’esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni.
Art. 37 Prescrizioni esecutive cantonali 85
Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti la protezione dalle catastrofi (art. 10), l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 10a–10d), il risanamento (art. 16–18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30–32, 32abis–32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione.
85Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701, 2012 2389; FF 2005 47774817).
Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione
Art. 38 Vigilanza e coordinamento
1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge.
2 Essa coordina le misure esecutive cantonali e quelle dei suoi propri istituti ed aziende.
3 Il Consiglio federale determina i metodi d’esame, di misurazione e di calcolo.
Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.
1bis Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e:
- a.
- autorizzare l’ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme;
- b.
- prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali;86
2 Esso può stipulare accordi internazionali su:
- a.
- le prescrizioni tecniche;
- abis.87
- sostanze pericolose per l’ambiente (art. 26–29);
- b.88
- la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti;
- c.
- la collaborazione nelle zone confinarie mediante l’istituzione di commissioni bilaterali consultive;
- d.
- la raccolta di dati e le indagini;
- e.
- la ricerca e la formazione.
3 ...89
86 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20044763, 2005 2293; FF 2000590).
87 Introdotto dall’all. n. II 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 20044763, 2005 2293; FF 2000590).
88Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
89Abrogato dall’art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 20054099; FF 2004453).
Art. 40 Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie 90
1 Il Consiglio federale può subordinare l’immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all’apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un’omologazione nella misura del carico inquinante che essi provocano.
2 Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e omologazioni esteri.
90Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 19961725; FF 1995II 393).
Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione
1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell’acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a–35c (tasse d’incentivazione), 35d (biocarburanti e biocombustibili), 35e–35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.91
2 L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento del suo compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L’Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all’esecuzione conformemente agli articoli 62ae 62b della legge del 21 marzo 199792 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.93
3 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati.94
4 Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell’ambiente previste dai Cantoni.95
91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123).
93 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).
94 Introdotto dal n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).
95 Originario cpv. 3.
Sezione 2a: Collaborazione con l’economia9696Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
96Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 41a
1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche per l’esecuzione della presente legge.
2 Possono promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi e scadenze.
3 Prima di emanare prescrizioni d’esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall’economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nel diritto d’esecuzione.
Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali
Art. 42 Servizi della protezione dell’ambiente
1 Per l’esame dei problemi della protezione dell’ambiente, i Cantoni istituiscono un servizio specialistico o designano a tal fine uffici idonei esistenti.
2 L’Ufficio federale è il pertinente servizio della Confederazione.97
97Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 43 Delega di compiti d’esecuzione 98
Le autorità esecutive possono delegare compiti d’esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.
98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 43a Emblema ecologico e gestione ambientale 99
1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’introduzione:
- a.
- di un sistema volontario di insegne per la protezione dell’ambiente (emblema ecologico);
- b.
- di un sistema volontario di valutazione e miglioramento della protezione ambientale delle imprese (gestione ambientale e monitoraggio ambientale).
2 A tal fine considera il diritto internazionale e le norme tecniche riconosciute a livello internazionale.
99Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 44 Rilevazioni sul carico inquinante
1 La Confederazione e i Cantoni procedono a rilevazioni sul carico inquinante ed esaminano l’esito delle misure prese in virtù della presente legge.
2 Il Consiglio federale coordina le rilevazioni e le raccolte di dati, federali e cantonali.
3 Determina quali dati, rilevati sulle sostanze e sugli organismi in base alla legislazione sull’ingegneria genetica, sulle derrate alimentari, sui medicamenti e i dispositivi medici, sui prodotti chimici, sull’agricoltura, sulle epidemie e sulle epizoozie, devono essere messi a disposizione dell’Ufficio federale.100
100 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
Art. 44a Piani di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici 101
1 Se sono costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti a inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l’autorità competente allestisce un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito (piano dei provvedimenti).
2 I piani di provvedimenti sono vincolanti per le autorità alle quali i Cantoni affidano compiti d’esecuzione. Essi operano una distinzione tra i provvedimenti che possono essere ordinati immediatamente e quelli per cui mancano ancora le basi legali.
3 Se un piano prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, i Cantoni presentano le relative proposte al Consiglio federale.
101Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 45 Controlli periodici 102
Il Consiglio federale può prescrivere il controllo regolare di impianti come i bruciatori ad olio, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti o le macchine di cantiere.
102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 46 Obbligo d’informare
1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini.
2 Il Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano allestiti repertori con dati sull’inquinamento atmosferico, sui rumori e sulle vibrazioni, sui rifiuti e sul loro smaltimento nonché sul genere, sulla quantità e sulle proprietà di sostanze e organismi, che tali repertori siano conservati e che siano trasmessi alle autorità che ne fanno richiesta.103
3 Il Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati sulle sostanze o sugli organismi che possono minacciare l’ambiente o che vengono messi in commercio per la prima volta.104
103Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
104Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 47 Segreto d’ufficio 105
1 e 2 ...106
3 Tutte le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e di comitati tecnici sono tenuti al segreto d’ufficio.
4 Le informazioni riservate ottenute nell’ambito dell’esecuzione della presente legge possono essere trasmesse ad autorità estere e ad organizzazioni internazionali soltanto se un accordo internazionale, decisioni di organizzazioni internazionali o una legge federale lo prevedono.107 Il Consiglio federale regola le competenze e la procedura.108
105 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).
106 Abrogati dall’art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).
107 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 20044763, 2005 2293; FF 2000590).
108Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 48 Tasse
1 Per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la presente legge, è riscossa una tassa.
2 Per la Confederazione, l’ammontare è fissato dal Consiglio federale e, per i Cantoni, dall’autorità competente giusta il diritto cantonale.
Capitolo 2: Promovimento
Art. 49 Formazione e ricerca
1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti nella presente legge.109
2Essa può commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell’impatto tecnologico.110
3 Essa può promuovere lo sviluppo di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell’interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.111
109Nuovo testo giusta l’all. n. 31 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
110 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
111Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 50 Sussidi per misure di protezione dell’ambiente lungo le strade 112
1 Nell’ambito dell’impiego del prodotto netto dell’imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese:
- a.
- per le misure di protezione dell’ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali che devono essere sistemate con l’aiuto federale conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985113concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin); per le strade principali, questi sussidi sono parte integrante dei contributi globali secondo la LUMin;
- b.
- per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale sulla base di accordi di programma con i Cantoni; gli importi dei sussidi sono stabiliti in funzione dell’efficacia delle misure.
2 I Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sull’utilizzo dei sussidi per le misure di protezione dell’ambiente lungo le strade principali che devono essere sistemate con l’aiuto federale e lungo le rimanenti strade.
112 Nuovo testo giusta il n. II 22 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 57795817; FF 2005 5349).
Art. 51 Installazioni di controllo e di sorveglianza
Se le installazioni di misurazione, di controllo e di sorveglianza necessarie all’esecuzione della presente legge servono a più Cantoni, la Confederazione può sussidiarne i costi di costruzione e d’attrezzatura.
Art. 52114
114 Abrogato dal n. I 10 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).
Art. 53 Cooperazione internazionale per la protezione dell’ambiente 115
1 La Confederazione può accordare contributi:
- a.
- a organizzazioni internazionali o programmi nell’ambito della protezione ambientale internazionale;
- b.
- per attuare accordi internazionali in materia ambientale;
- c.
- per finanziare i segretariati di accordi internazionali in materia ambientale la cui sede permanente è in Svizzera;
- d.
- a Fondi per il sostegno di Paesi in sviluppo e in transizione nell’ambito dell’attuazione di accordi internazionali in materia ambientale.
2 I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.
3 Il Consiglio federale vigila sull’impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all’Assemblea federale.
115Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4061; FF 2002 7042).
Capitolo 3: Procedura
Sezione 1: Rimedi giuridici 116116 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
116 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
Art. 54 ... 117118
La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
117 Nuovo testo giusta l’all. n. 91 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
118 Abrogata dal n. I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
Sezione 2: Ricorso delle associazioni contro decisioni relative ad impianti 119119 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
119 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
Art. 55 Organizzazioni legittimate a ricorrere 120
1 Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell’impatto sull’ambiente secondo l’articolo 10a, se:
- a.
- sono attive a livello nazionale;
- b.
- perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.
2 Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto.
3 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
4 La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo supremo dell’organizzazione.
5 Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.
120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui al cpv. 1 lett. b (n. III cpv. 3 di detta mod.).
Art. 55a Comunicazione della decisione 121
1 L’autorità comunica alle organizzazioni la propria decisione secondo l’articolo 55 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone.
2 Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1.
121 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
Art. 55b Perdita della legittimazione a ricorrere 122
1 Le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 1930123 sull’espropriazione.
2 Le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.
3 In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definitivamente.
4 In materia di piani di utilizzazione i capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale.
122 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
Art. 55c Accordi fra richiedenti e organizzazioni 124
1 Se il richiedente e l’organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell’autorità. L’autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell’articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 1968125 sulla procedura amministrativa.
2 Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a:
- a.
- far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità;
- b.
- realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;
- c.
- compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale.
3 L’autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l’organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2.
124 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
Art. 55d Inizio anticipato dei lavori 126
I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.
126 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
Art. 55e Spese procedurali 127
Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico dell’organizzazione soccombente.
127 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
Sezione 3: Ricorso delle associazioni contro autorizzazioni concernenti organismi128128 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
128 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
Art. 55f
1 Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni destinati a essere utilizzati nell’ambiente, se:
- a.
- sono attive a livello nazionale;
- b.
- sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.
2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
3 Sono applicabili gli articoli 55a e 55b capoversi 1 e 2.
Sezione 4: Ricorso delle autorità e dei Comuni, espropriazione, costi delle misure di sicurezza e delle rimozioni 129129 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
129 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
Art. 56 Ricorso delle autorità
1 L’Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.130
2 Lo stesso diritto spetta ai Cantoni per controversie riguardanti gli effetti provenienti da Cantoni vicini.
3 ...131
130 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).
131 Abrogato dall’all. n. 91 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
Art. 57 Ricorso dei Comuni
I Comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale, in quanto siano toccati dalla decisione e abbiano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa.
Art. 58 Espropriazione
1 Se l’esecuzione della presente legge lo esige, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il diritto di espropriazione o delegarlo a terzi.132
2 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930133 sull’espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.134
3 La legislazione federale sull’espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni.135 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni decide sul diritto d’espropriazione.
132Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
134 Nuovo testo giusta l’all. n. 17 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
135Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione 136
I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l’accertamento e l’eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa.
136Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Titolo quarto: Responsabilità civile137137Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
137Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Art. 59a In generale 138
1 Il titolare di un’azienda o di un impianto che costituisce un pericolo particolare per l’ambiente risponde del danno causato dal verificarsi di tale pericolo. In caso di danni che si verificano utilizzando organismi patogeni si applica l’articolo 59abis.139
2 Di norma, costituiscono un pericolo particolare per l’ambiente le aziende e gli impianti:
- a.
- che il Consiglio federale assoggetta alle prescrizioni d’esecuzione di cui all’articolo 10 a causa delle sostanze, degli organismi o dei rifiuti da essi utilizzati;
- b.
- destinati allo smaltimento dei rifiuti;
- c.
- nei quali vengono utilizzati liquidi che possono inquinare le acque;
- d.140
- nei quali sono presenti sostanze per le quali il Consiglio federale, a tutela dell’ambiente, introduce un obbligo d’autorizzazione o emana altre prescrizioni particolari.
3 È liberato da questa responsabilità colui che prova che il danno è stato cagionato da motivi di forza maggiore o da una colpa grave del danneggiato o di terzi.
4 Sono applicabili gli articoli 42–47 e 49–53 del Codice delle obbligazioni141.142
5 La riserva prevista all’articolo 3 è applicabile alle disposizioni sulla responsabilità civile contenute in altre leggi federali.
6 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono anch’essi responsabili secondo i capoversi 1–5.
138 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
139 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
140 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
142 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
Art. 59abis Utilizzazione di organismi patogeni 143
1 La persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione o di notifica che utilizza in un sistema chiuso organismi patogeni, immette tali organismi nell’ambiente a titolo sperimentale o li mette in commercio senza autorizzazione è responsabile dei danni che si verificano in seguito a tale utilizzazione.
2 La responsabilità per i danni causati alle aziende agricole e forestali144 o ai consumatori di prodotti di tali aziende dalla messa in commercio autorizzata di organismi patogeni incombe esclusivamente alla persona soggetta all’obbligo di autorizzazione se gli organismi:
- a.
- sono contenuti in mezzi di produzione145 dell’agricoltura o della economia forestale146; o
- b.
- derivano da tali mezzi di produzione.
3 Nell’ambito della responsabilità secondo il capoverso 2 è fatto salvo il diritto di regresso verso persone che hanno utilizzato in modo inappropriato tali organismi o hanno contribuito in altro modo al verificarsi o all’aggravamento del danno.
4 La responsabilità per i danni causati dalla messa in commercio autorizzata di qualsiasi altro organismo patogeno incombe alla persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione se l’organismo è difettoso. La responsabilità si estende anche ai difetti che non potevano essere riconosciuti in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in commercio dell’organismo.
5 Sono difettosi gli organismi patogeni che non offrono la sicurezza che è lecito attendersi in considerazione delle circostanze; si tiene conto in particolare:
- a.
- del modo in cui sono presentati al pubblico;
- b.
- dell’uso ragionevolmente ipotizzabile;
- c.
- del momento in cui sono stati messi in commercio.
6 Un prodotto ottenuto con organismi patogeni non è da ritenersi difettoso per il solo fatto che successivamente sia stato messo in commercio un prodotto migliorato.
7 Il danno deve essersi verificato a causa della patogenicità degli organismi.
8 La prova del nesso causale incombe alla persona che pretende il risarcimento del danno. Se tale prova non può essere fornita con certezza o se non si può ragionevolmente pretendere che la persona a cui le incombe la fornisca, il giudice può accontentarsi di un alto grado di verosimiglianza. Il giudice può inoltre ordinare d’ufficio l’accertamento dei fatti.
9 La persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione o di notifica deve rimborsare anche le spese legate a provvedimenti necessari e adeguati presi per ripristinare le componenti dell’ambiente distrutte o deteriorate o per sostituirle con componenti equivalenti. Se le componenti dell’ambiente distrutte o deteriorate non sono oggetto di un diritto reale o se l’avente diritto non prende i provvedimenti richiesti dalle circostanze, il diritto al risarcimento spetta all’ente pubblico competente.
10 È liberato dalla responsabilità civile colui che prova che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa grave del danneggiato o di terzi.
11 Sono applicabili gli articoli 42–47 e 49–53 del Codice delle obbligazioni147.
12 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono anch’essi secondo i capoversi 1–11.
143 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
144 Nuova espr. giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
145 Nuova espr. giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
146 Nuova espr. giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
Art. 59b Garanzia
Allo scopo di proteggere il danneggiato, il Consiglio federale può:
- a.148
- prescrivere che i titolari di determinati impianti o aziende e le persone soggette all’obbligo d’autorizzazione o di notifica che utilizzano organismi forniscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile;
- b.
- fissare l’entità e la durata di tale garanzia oppure lasciare che sia l’autorità a decidere di caso in caso;
- c.
- obbligare chi si porta garante della responsabilità civile a notificare all’autorità esecutiva l’esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia;
- d.
- prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica;
- e.
- prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell’indennizzo.
148 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
Art. 59c Prescrizione 149
1 Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l’articolo 60 del Codice delle obbligazioni150.
2 Se il danno è stato causato dall’utilizzazione di organismi patogeni, le pretese di risarcimento si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma al più tardi dopo trent’anni dal giorno in cui:
- a.
- l’evento che ha provocato il danno si è verificato o si è concluso nell’azienda o nell’impianto; o
- b.
- gli organismi patogeni sono stati messi in commercio.
149 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
Art. 59d Prescrizione del diritto di regresso 151
Il diritto di regresso si prescrive secondo l’articolo 59c. Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota l’identità del corresponsabile.
151 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
Titolo quinto: Disposizioni penali 152153152Originario Tit. 4
153 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 – 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 19991669).
152Originario Tit. 4
153 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 – 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 19991669).
Art. 60 Delitti
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:154
- a.
- omette di prendere le misure di sicurezza ordinate per prevenire le catastrofi o si avvale di procedimenti di produzione o di sistemi di deposito vietati (art. 10);
- b.
- mette in commercio sostanze per impieghi di cui sa o deve sapere che possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo (art. 26);
- c.
- mette in commercio sostanze senza informare l’acquirente sulle proprietà che influiscono sull’ambiente (art. 27 cpv. 1 lett. a) o senza indicargli come utilizzare in modo corretto tali sostanze (art. 27 cpv. 1 lett. b);
- d.
- utilizza sostanze contrariamente alle istruzioni in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo (art. 28);
- e.155
- viola le prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi (art. 29, 29b cpv. 2, 29f, 30alett. b e 34 cpv. 1);
- f.156
- utilizza organismi in modo tale che vengano violati i principi di cui all’articolo 29acapoverso 1;
- g.157
- nell’utilizzare organismi patogeni non prende tutte le misure di confinamento necessarie (art. 29bcpv. 1);
- h.158
- senza autorizzazione, libera a titolo sperimentale organismi patogeni o li mette in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29c cpv. 1 e 29d cpv. 3 e 4);
- i.159
- mette in commercio organismi dei quali sa o deve sapere che in determinati impieghi vengono violati i principi di cui all’articolo 29acapoverso 1 (art. 29dcpv. 1);
- j.160
- mette in commercio organismi senza fornire all’acquirente le informazioni e le istruzioni necessarie (art. 29ecpv. 1);
- k.161
- utilizza gli organismi senza attenersi alle istruzioni (art. 29ecpv. 2);
- l.162
- ...
- m.
- senza autorizzazione, sistema o gestisce una discarica (30ecpv. 2);
- n.
- omette di contrassegnare come tali i rifiuti speciali in vista della consegna (art. 30fcpv. 2 lett. a) oppure li consegna ad un’impresa che non è in possesso della necessaria autorizzazione (art. 30fcpv. 2 lett. b);
- o.
- ritira, importa o esporta, senza autorizzazione, rifiuti speciali (art. 30fcpv. 2 lett. c e d);
- p.
- viola le prescrizioni sul traffico dei rifiuti speciali (art. 30fcpv. 1);
- q.163
- viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. b);
- r.164
- viola le prescrizioni sulla prima messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capoverso 3 (art. 35e e 35fcpv. 1 e 2 lett. a).
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.165
154 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
155 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
156 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
157 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
158 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
159 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
160 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
161 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
162 Abrogata dall’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
163 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
164 Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123).
165 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
Art. 61 Contravvenzioni
1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:166
- a.
- viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge (art. 12 e 34 cpv. 1);
- b.
- non si conforma alle decisioni di risanamento (art. 16 e 32ccpv. 1);
- c.
- non prende le misure di protezione acustica prescritte dall’autorità (art. 19–25);
- d.
- fornisce informazioni o istruzioni errate o incomplete (art. 27);
- e.
- utilizza sostanze, senza che siano accompagnate dalle necessarie informazioni o istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo (art. 28);
- f.
- incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti (art. 30ccpv. 2);
- g.
- deposita rifiuti fuori delle discariche autorizzate (art. 30ecpv. 1);
- h.
- viola l’obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 30fcpv. 4, 30gcpv. 2, 32bcpv. 2 e 3);
- i.
- viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30alett. a e c, 30b, 30ccpv. 3, 30d, 30hcpv. 1, 32abis, 32bcpv. 4 e 32ecpv. 1–4);
- k.
- viola le prescrizioni sul traffico di altri rifiuti (art. 30gcpv. 1);
- l.
- non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento della discarica (art. 32bcpv. 1);
- m.
- viola le prescrizioni sul deterioramento fisico e l’utilizzazione del suolo (art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 e 2) nonché sui provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo (art. 34 cpv. 3);
- mbis.167
- viola le prescrizioni sulla tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capoverso 3 per i quali è stato introdotto un obbligo di documentazione (art. 35g cpv.1);
- n.
- viola le prescrizioni sulla messa in commercio di impianti fabbricati in serie168 (art. 40);
- o.
- rifiuta di dare informazioni o fornisce dati inesatti all’autorità competente (art. 46);169
- p.
- viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b).170
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
3 Il tentativo e la complicità sono punibili.
166 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
167 Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123).
168In precedenza: omologazione e contrassegni.
169Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
170 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
Art. 61a Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d’incentivazione e sui biocarburanti e i biocombustibili 171172
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude una tassa ai sensi degli articoli 35a, 35b o 35bbis, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l’ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l’ammontare della tassa viene stimato.173
2 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in commercio biocarburanti o biocombustibili senza omologazione secondo l’articolo 35d o ottiene un’omologazione fornendo indicazioni false, inesatte o incomplete, è punito con la multa fino a 500 000 franchi.174
3 Il tentativo di commettere una delle infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 è punibile.175
4 L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)176.177
5 Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione ai sensi dei capoversi 1–3 e un’infrazione a un altro atto normativo federale che l’UDSC178 è incaricato di perseguire, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.179
171Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
172 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254).
173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215; FF 20025762).
174 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254).
175 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254).
176 Nuova espr. giusta il n. I 31 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
177 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254).
178 Nuova espr. giusta il n. I 31 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
179 Introdotto dall’all. della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254).
Art. 62 Applicazione del diritto penale amministrativo
1 Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974180 sul diritto penale amministrativo sono applicabili ai reati secondo la presente legge.
2 Alle infrazioni secondo l’articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo.181
181Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254).
Titolo sesto: Disposizioni finali182182Originario Tit. 5.
182Originario Tit. 5.
Art. 63183
183 Abrogato dal n. II 32 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).
Art. 64 Adattamento di ordinanze federali
Le prescrizioni concernenti l’ambiente, emanate in virtù di altre leggi federali, se non sono conformi a quelle della presente legge, devono essere adeguate o completate secondo un piano stabilito dal Consiglio federale.
Art. 65 Diritto cantonale sulla protezione dell’ambiente
1 Fintanto che il Consiglio federale non fa espressamente uso della sua facoltà di emanare ordinanze, i Cantoni, udito il Dipartimento federale dell’interno, possono emanare, nei limiti della presente legge, disposizioni proprie.
2 I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d’allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie e l’utilizzazione di sostanze o organismi.184 Le prescrizioni cantonali esistenti rimangono in vigore finché il Consiglio federale non emani le pertinenti prescrizioni.
184 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145).
Art. 65a Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014 185
In deroga all’articolo 36 della legge del 5 ottobre 1990186 sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l’articolo 32e capoverso 4 lettera b numero 2 sono esaminate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati prima dell’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014. Le domande devono essere presentate al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
185 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).