Ordinanza
concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente
(OEIA)
del 19 ottobre 1988 (Stato 1° agosto 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c e 39 capoverso 1 della legge del
7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 19912 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo)
e della Convenzione del 25 giugno 19983 sull’accesso alle informazioni,
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus),4
ordina:
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2903).
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto e contenuto dell’esame
Art. 1 Costruzione di nuovi impianti 5
Gli impianti che figurano nell’allegato della presente ordinanza sono sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente ai sensi dell’articolo 10a LPAmb (esame).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 2 Modificazione di impianti esistenti
1 La modificazione di un impianto esistente che figura nell’allegato è sottoposta all’esame se:
- a.
- la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d’esercizio sostanziali; e
- b.
- occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto (art. 5).
2 La modificazione di un impianto esistente che non figura nell’allegato è sottoposta all’esame se:
- a.
- l’impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell’allegato; e
- b.
- occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto (art. 5).
Art. 3 Contenuto e scopo dell’esame
1 Nell’esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l’ingegneria genetica.6
2 Le conclusioni dell’esame costituiscono una base per la decisione d’autorizzazione, approvazione o concessione nella procedura decisiva (art. 5) nonché per ulteriori autorizzazioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 21).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 4 Altri impianti
Nel caso di impianti che non sottostanno all’obbligo dell’esame sono applicate le prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 3), senza che venga steso un rapporto ai sensi dell’articolo 7.
Sezione 2: Principi procedurali
Art. 5 Autorità decisionale e procedura decisiva
1 L’esame è condotto dall’autorità che, nel quadro della procedura d’autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale).
2 La procedura decisiva per l’esame è determinata nell’allegato. Se durante l’approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull’ambiente di un impianto sottoposto all’EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase.7
3 Se non è determinata nell’allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva.
7 Per. introdotto dal n. II 7 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
Art. 6 Esame plurifase
Se l’allegato o il diritto cantonale prevede un esame ripartito in diverse fasi procedurali, in ogni singola fase l’esame si protrae fintanto che l’impatto sull’ambiente non sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente.
Sezione 3: OEIA in un contesto transfrontaliero88 Introdotta dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 6a
1 Se è accertato o prevedibile che la Svizzera sia interessata da effetti transfrontalieri notevoli di un progetto estero, per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della Svizzera secondo la Convenzione di Espoo sono competenti:
- a.
- l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM):
- 1.
- per il ricevimento della notifica dalla Parte di origine, e
- 2.
- per l’inoltro dei pareri alla Parte di origine per i progetti per i quali in Svizzera dovrebbe decidere un’autorità cantonale;
- b.
- l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso 1, che in Svizzera dovrebbe decidere sul progetto, per l’esercizio degli altri diritti e obblighi; se l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso 1 è un’autorità cantonale, i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze.
2 L’autorità, che secondo l’articolo 5 capoverso 1 decide su un progetto per il quale è accertato o prevedibile che abbia effetti transfrontalieri notevoli, esercita anche i diritti e gli obblighi della Svizzera quale Parte di origine secondo la Convenzione di Espoo; i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze per i progetti cantonali. L’autorità informa l’UFAM della notifica alla parte interessata.
Capitolo 2: Rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente
Art. 7 Obbligo di stendere il rapporto concernente l’impatto sull’ambiente 9
Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato secondo la presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente (rapporto).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 8 Indagine preliminare e capitolato d’oneri 10
1 Il richiedente elabora:
- a.
- un’indagine preliminare che mostra quali effetti dell’impianto potrebbero presumibilmente gravare l’ambiente;
- b.
- un capitolato d’oneri che designa gli effetti dell’impianto sull’ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi previsti e i limiti di spazio e tempo per le indagini.
2 Il richiedente presenta all’autorità competente l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri. L’autorità competente trasmette i documenti al servizio della protezione dell’ambiente (art. 12), il quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 8a Indagine preliminare considerata come rapporto 11
1 Se, nel corso dell’indagine preliminare, gli effetti del progetto sull’ambiente e le misure di protezione ambientale sono accertati ed esposti in modo completo, l’indagine preliminare vale come rapporto.
2 Per il contenuto del rapporto si applicano gli articoli 9 e 10. I termini di trattazione sono disciplinati dall’articolo 12b.
11 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 9 Contenuto del rapporto
1 Il rapporto deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 10b capoverso 2 LPAmb.12
2 In particolare, deve contenere tutti i dati che servono all’autorità decisionale per esaminare il progetto ai sensi dell’articolo 3.
3 Il rapporto deve determinare e valutare non solo singolarmente, ma anche globalmente e secondo la loro azione congiunta gli effetti sull’ambiente imputabili all’impianto progettato.
4 Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini ambientali effettuate nel quadro della pianificazione del territorio.13
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 10 Direttive dei servizi della protezione dell’ambiente
1 Per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive dell’UFAM se:14
- a.
- l’esame è condotto da un’autorità federale;
- b.15
- il rapporto concerne un impianto per il quale, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM; oppure
- c.
- il servizio cantonale della protezione dell’ambiente non ha emanato proprie direttive.
2 Negli altri casi, per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.16
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 11 Presentazione del rapporto
Il richiedente deve presentare il rapporto, insieme con i documenti, all’autorità decisionale, all’inizio della procedura decisiva.
Capitolo 3: Compiti del servizio della protezione dell’ambiente 1717 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 12 Competenza 18
1 Il servizio cantonale della protezione dell’ambiente valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità cantonale.
2 L’UFAM valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. In tale ambito tiene conto del parere del Cantone.
3 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime un parere sommario in merito all’indagine preliminare, al capitolato d’oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell’ambiente.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 12a Termini di trattazione per l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri 19
1 Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.
2 Per i progetti esaminati da un’autorità federale, l’UFAM si esprime entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno un mese per esprimere a sua volta il proprio parere.
3 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime il proprio parere entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.
19 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 12b Termini di trattazione per il rapporto 20
1 Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito al rapporto.
2 L’UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere e un mese per i progetti di cui al n. 22.2 dell’allegato.21
3 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo valuta entro due mesi se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente.
20 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
21 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).
Art. 13 Oggetto della valutazione
1 Il servizio della protezione dell’ambiente verifica in base alle direttive se tutti i dati necessari per l’esame sono contenuti nel rapporto e sono corretti.
2 Se rileva lacune o errori, propone all’autorità decisionale di chiedere chiarimenti supplementari al richiedente o di ricorrere a periti.
3 Il servizio della protezione dell’ambiente valuta se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente (art. 3). Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo effettua una valutazione sommaria.22
4 Il servizio della protezione dell’ambiente comunica all’autorità competente le conclusioni della sua valutazione; se necessario, propone oneri e condizioni.23
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
23 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 13a24
24 Introdotto dal n. I dell’O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261). Abrogato dal n. I dell’O del 19 set. 2008, con effetto dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Capitolo 4: Compiti dell’autorità decisionale
Sezione 1: Preparazione dell’esame
Art. 14 Coordinazione
1 L’autorità decisionale provvede alla coordinazione dei lavori preliminari, in particolare dei compiti del richiedente e del servizio della protezione dell’ambiente.
2 Provvede affinché il servizio della protezione dell’ambiente disponga del rapporto del richiedente e degli altri atti della procedura decisiva che servono per valutare l’impatto del progetto sull’ambiente. Se il progetto viene esaminato da un’autorità federale, fanno parte di tali atti anche i pareri che i Cantoni formulano nella procedura decisiva.25
3 I Cantoni possono affidare ad un’altra autorità i compiti dell’autorità decisionale ai sensi dei capoversi 1 e 2.
4 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, l’autorità competente provvede affinché l’UFAM disponga dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto, nonché della valutazione del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.26
25 Per. introdotto dal n. I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).
26 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 15 Accessibilità del rapporto
1 L’autorità decisionale provvede affinché il rapporto sia accessibile al pubblico. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.
2 Se la domanda per l’impianto deve essere pubblicata, nella pubblicazione si menziona che anche il rapporto può essere consultato.
3 Se la domanda non deve essere pubblicata, i Cantoni rendono noto il rapporto secondo le modalità previste dal loro diritto. L’autorità federale indica nel Foglio federale o in un’altra pubblicazione idonea dove il rapporto può essere consultato.
4 Il rapporto può essere consultato durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.
Art. 16 Disposizioni dell’autorità decisionale
1 L’autorità decisionale prende le disposizioni necessarie all’esecuzione dell’esame.
2 In particolare decide:
- a.
- sulle proposte del servizio della protezione dell’ambiente;
- b.
- sulla richiesta di chiarimenti supplementari e sul ricorso a periti;
- c.
- sulla domanda del richiedente di tenere segrete parti del suo rapporto.
3 La decisione di tenere o meno segrete parti del rapporto è notificata al richiedente prima che il rapporto sia reso accessibile al pubblico.
Sezione 2: Esecuzione dell’esame e decisione sull’impianto
Art. 17 Basi per l’esame
L’autorità decisionale svolge l’esame fondandosi sui seguenti atti:
- a.27
- il rapporto;
- b.28
- i pareri delle autorità competenti a rilasciare un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 o ad assegnare un sussidio ai sensi dell’articolo 22;
- c.
- la valutazione del rapporto da parte del servizio della protezione dell’ambiente;
- d.
- le proposte del servizio della protezione dell’ambiente;
- e.
- il risultato di eventuali chiarimenti eseguiti da lei stessa o da periti;
- f.
- eventuali pareri di altre persone, commissioni, organizzazioni o autorità, nella misura in cui servano all’esame.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).
Art. 17a Appianamentodelle divergenze nella procedura federale 29
Se l’autorità federale competente è in disaccordo con la valutazione dell’UFAM nell’ambito della procedura decisiva, per appianare le divergenze si applica l’articolo 62b della legge del 21 marzo 199730 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
29 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Art. 18 Oggetto dell’esame
1 L’autorità decisionale esamina se il progetto è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente (art. 3).
2 Se il progetto non è conforme a tali prescrizioni, l’autorità decisionale chiarisce se lo si possa autorizzare con oneri o condizioni.
Art. 19 Considerazione delle conclusioni dell’esame
L’autorità decisionale tiene conto delle conclusioni dell’esame per decidere sulla domanda nella procedura decisiva.
Art. 20 Accessibilità della decisione
1 L’autorità competente rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell’ambiente, i risultati di un’eventuale consultazione dell’UFAM, nonché la decisione, nella misura in cui quest’ultima concerna i risultati dell’esame. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto, come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi degli articoli 55 e 55f LPAmb.31
2 I documenti di cui al capoverso 1 possono essere consultati durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).
Capitolo 5: Coordinazione con altre autorizzazioni e con decisioni in materia di sussidi
Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni
1 Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l’autorità decisionale fa pervenire all’autorità che rilascia l’autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest’ultimo al servizio della protezione dell’ambiente:
- a.32
- autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 199133;
- b.
- autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 196634 sulla protezione della natura e del paesaggio;
- c.35
- autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d’acqua secondo la legge federale del 21 giugno 199136 sulla pesca;
- d.37
- autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 199138 sulla protezione delle acque;
- e.
- autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 198339 sulla protezione dell’ambiente.
2 Se il progetto dev’essere sottoposto all’esame dell’impatto sull’ambiente e la sua realizzazione implica un’autorizzazione di cui al capoverso 1, l’autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell’esame (art. 18).
3 L’autorità che rilascia l’autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all’autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).
Art. 22 Coordinazione con le decisioni in materia di sussidi 40
1 Se accerta che un singolo progetto può probabilmente essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione versato nel singolo caso, l’autorità cantonale competente, prima di decidere, chiede il preavviso dell’autorità federale che accorda il sussidio. Quest’ultima consulta l’UFAM e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L’UFAM dà il suo parere entro tre mesi.
2 In caso di progetti che devono essere sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente, l’autorità federale che accorda il sussidio concede un sussidio nel singolo caso solo dopo la conclusione dell’esame (art. 18).
3 Se ha espresso un parere all’attenzione dell’autorità cantonale competente, l’autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenervisi nella procedura di sussidio, a meno che nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione.
4 In caso di progetti per i quali la Confederazione versa contributi globali in base ad accordi programmatici, la coordinazione con le decisioni del Cantone concernenti i sussidi è disciplinata dal diritto cantonale.
40 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 23 Modificazione del diritto vigente
Art. 24 Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016 42
Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il nuovo diritto. I ricorsi pendenti sono valutati secondo il diritto che era in vigore al momento dell’emanazione della decisione impugnata.
42 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 all’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3215).
Art. 25 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.
Allegato 4343 Aggiornato dall’art. 47 n. 3 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti (RU 1991169), dall’art. 74 dell’O del 23 nov. 1994 sull’infrastruttura aeronautica (RU 19943050), dal n. I dell’O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261), dall’art. 32 dell’O del 25 set. 1995 conc. la procedura d’autorizzazione per costruzioni e impianti militari (RU 1995 4784), dal n. II 28 dell’O del 25 nov. 1998 (RU 1999 704), dal n. 1 dell’all. 5 dell’O del 25 ago. 1999 sull’impiego confinato (RU 19992783), dal n. II 7 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703), dal n. 2 dell’all. 7 all’O del 10 dic. 2004 sull’energia nucleare (RU 2005601), dall’art. 71 n. 2 dell’O sugli impianti a fune del 21 dic. 2006 (RU 200739), dal n. II dell’O del 19 set. 2008 (RU 2008 4621), dal n. III 1 dell’O del 13 mag. 2009 (RU 2009 2525), dal n. 6 all’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato (RU 2012 2777), dal n. III 1 dell’O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337), dal n. II dell’O del 12 ago. 2015 (RU 2015 2903), dal n. 5 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699), dall’art. 43 cpv. 1 lett. a dell’O del 25 nov. 2015 sugli impianti di telecomunicazione (RU 2016 179), dal n. II 2 dell’all. all’O del 17 ago. 2016 (RU 2016 3215) e dal n. II dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 395).
43 Aggiornato dall’art. 47 n. 3 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti (RU 1991169), dall’art. 74 dell’O del 23 nov. 1994 sull’infrastruttura aeronautica (RU 19943050), dal n. I dell’O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261), dall’art. 32 dell’O del 25 set. 1995 conc. la procedura d’autorizzazione per costruzioni e impianti militari (RU 1995 4784), dal n. II 28 dell’O del 25 nov. 1998 (RU 1999 704), dal n. 1 dell’all. 5 dell’O del 25 ago. 1999 sull’impiego confinato (RU 19992783), dal n. II 7 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703), dal n. 2 dell’all. 7 all’O del 10 dic. 2004 sull’energia nucleare (RU 2005601), dall’art. 71 n. 2 dell’O sugli impianti a fune del 21 dic. 2006 (RU 200739), dal n. II dell’O del 19 set. 2008 (RU 2008 4621), dal n. III 1 dell’O del 13 mag. 2009 (RU 2009 2525), dal n. 6 all’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato (RU 2012 2777), dal n. III 1 dell’O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337), dal n. II dell’O del 12 ago. 2015 (RU 2015 2903), dal n. 5 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699), dall’art. 43 cpv. 1 lett. a dell’O del 25 nov. 2015 sugli impianti di telecomunicazione (RU 2016 179), dal n. II 2 dell’all. all’O del 17 ago. 2016 (RU 2016 3215) e dal n. II dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 395).