Ordinanza
relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio
da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo
superiore allo 0,1 per cento
(OHEL)
del 12 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 35b e 35c della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
ordina:
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Art. 1 Principio
1 Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero olio da riscaldamento «extra leggero» (HEL) con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione.
2 Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione dell’imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d’incentivazione sugli HEL.
3 L’HEL con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) può essere mescolato con altre qualità di oli da riscaldamento soltanto dopo che è sorto il credito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOm) oppure dopo che è stata pagata la tassa d’incentivazione.
Art. 2 Esecuzione
1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)3 esegue la presente ordinanza, fatta eccezione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L’UDSC riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per l’onere derivante dall’esecuzione dell’ordinanza.4
2 L’Ufficio federale dell’ambiente5 (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l’effetto della tassa sulla qualità dell’ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati.
3 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
4 Per. introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4063).
5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
Art. 3 Aliquota della tassa
L’aliquota della tassa è di 12 franchi per ogni 1000 kg di HEL con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa). Detta aliquota corrisponde a franchi 10,14 per ogni 1000 litri alla temperatura di 15° C.
Art. 3a Metodo di misurazione 6
1 Il prelievo dei campioni avviene in conformità alle disposizioni contemplate dalla legislazione doganale.
2 Il tenore di zolfo viene rilevato applicando il metodo di analisi ASTM D 5453:20007.
3 I risultati delle singole misurazioni vengono valutati sulla base dei criteri contemplati nell’articolo 9 della norma ISO 4259:19928.
6 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4065).
7 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch
8 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch
Art. 4 Distribuzione del prodotto della tassa 9
1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).
2 Per assicuratori si intendono:
- a.
- gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge del 18 marzo 199410 sull’assicurazione malattie (LAMal);
- b.
- l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199211 sull’assicurazione militare (LAM).
3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione.
4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione:
- a.
- sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b.
- sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.
5 Gli assicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.
6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione.
7 Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.
9 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 3 all’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
10 RS 832.10
11 RS 833.1
Art. 5 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d’incentivazione
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.
2 La tassa d’incentivazione viene riscossa per la prima volta il 1° luglio 1998.