Ordinanza
sulla protezione delle acque
(OPAc)
del 28 ottobre 1998 (Stato 1° febbraio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 9, 14 capoverso 7, 16, 19 capoverso 1, 27 capoverso 2, 36a capoverso 2, 46 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 57 capoverso 4 della legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque (LPAc),2
ordina:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e principio
1 Scopo della presente ordinanza è di proteggere le acque superficiali e sotterranee da effetti pregiudizievoli e di consentirne l’utilizzazione secondo il principio dello sviluppo sostenibile.
2 A tal fine, per tutte le misure adottate ai sensi della presente ordinanza, si deve tenere conto degli obiettivi ecologici fissati per le acque (allegato 1).
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola:
- a.
- gli obiettivi ecologici fissati per le acque;
- b.
- le esigenze relative alla qualità delle acque;
- c.
- l’eliminazione delle acque di scarico;
- d.
- lo smaltimento dei fanghi di depurazione;
- e.
- le esigenze per le aziende con allevamento di bestiame da reddito;
- f.
- le misure pianificatorie di protezione delle acque;
- g.
- il mantenimento di adeguati deflussi residuali;
- h.3
- la prevenzione e la rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque;
- i.
- la concessione di sussidi federali.
2 La presente ordinanza si applica alle sostanze radioattive nella misura in cui queste provocano effetti biologici a causa delle loro proprietà chimiche. Se tali sostanze provocano effetti biologici a causa delle loro radiazioni, si applica la legislazione sulla radioprotezione e sull’energia nucleare.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Capitolo 2: Eliminazione delle acque di scarico
Sezione 1: Distinzione fra acque di scarico inquinate e acque di scarico non inquinate
Art. 3
1 L’autorità valuta se le acque di scarico immesse nelle acque o lasciate infiltrare vadano considerate inquinate o non inquinate, secondo:
- a.
- il tipo, la quantità e le caratteristiche delle sostanze presenti nelle acque di scarico e suscettibili di inquinare acque, nonché il periodo durante il quale tali sostanze vengono immesse;
- b.
- lo stato delle acque nelle quali pervengono le acque di scarico.
2 Se le acque di scarico vengono lasciate infiltrare, l’autorità considera anche se:
- a.
- le acque di scarico possano essere inquinate a causa del deterioramento presente nel suolo o nella zona insatura del sottosuolo;
- b.4
- le acque di scarico vengano sufficientemente depurate nel suolo;
- c.
- i valori indicativi fissati dall’ordinanza del 1° luglio 19985 contro il deterioramento del suolo (Osuolo) possano essere rispettati a lungo termine, fatta eccezione per l’infiltrazione in un impianto apposito o nella zona delle scarpate e delle fasce verdi lungo le vie di comunicazione.
3 In linea di principio, l’acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate va considerata acqua di scarico non inquinata se proviene:
- a.
- da tetti;
- b.6
- da strade, sentieri e piazzali sui quali non vengono scaricate, lavorate e depositate ingenti quantità di sostanze suscettibili di inquinare le acque e, in caso di infiltrazione, se viene sufficientemente depurata nel suolo; nel valutare se le quantità di sostanze siano ingenti, bisogna tenere conto del rischio di incidenti;
- c.7
- da strade ferrate per le quali è garantito che si rinuncerà a lungo termine all’impiego di prodotti fitosanitari o, in caso di infiltrazione, se i prodotti fitosanitari sono sufficientemente trattenuti e degradati da uno strato di terreno biologicamente attivo.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Sezione 2: Pianificazione dello smaltimento delle acque
Art. 4 Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque
1 I Cantoni provvedono all’allestimento di un piano regionale di smaltimento delle acque (PRS) quando le misure di protezione delle acque adottate dai Comuni devono essere armonizzate fra loro al fine di garantire un’adeguata protezione delle acque in una regione limitata e idrologicamente unitaria.
2 Il PRS definisce in particolare:
- a.
- le ubicazioni delle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico e le regioni che vi vanno allacciate;
- b.
- quali siano le acque superficiali e in che misura esse si prestino all’immissione di acque di scarico, specie in caso di precipitazioni;
- c.
- per quali stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico sia necessario rendere più severe o completare le esigenze relative all’immissione.
3 Nell’allestimento del PRS l’autorità tiene conto dello spazio richiesto dalle acque, della protezione contro le piene e delle misure per la protezione delle acque, eccettuato il trattamento delle acque di scarico.
4 Il PRS è vincolante per la pianificazione e la definizione delle misure di protezione delle acque nei Comuni.
5 Il PRS è accessibile al pubblico.
Art. 5 Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque
1 I Cantoni provvedono all’allestimento di piani generali di smaltimento delle acque (PGS) che garantiscano nei Comuni un’adeguata protezione delle acque e un’appropriata evacuazione delle acque di scarico provenienti dalle zone abitate.
2 Il PGS definisce almeno:
- a.
- le zone nelle quali devono essere costruite canalizzazioni pubbliche;
- b.
- le zone nelle quali l’acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate deve essere eliminata separatamente dalle altre acque di scarico;
- c.
- le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare;
- d.
- le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere immesse in acque superficiali;
- e.
- le misure da adottare affinché le acque di scarico non inquinate con afflusso permanente non pervengano in una stazione centrale di depurazione;
- f.
- dove, con quale sistema di trattamento e con quale capacità devono essere costruite stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico;
- g.
- le zone nelle quali devono essere impiegati sistemi diversi dalle stazioni centrali di depurazione delle acque e il modo in cui, in queste zone, devono essere eliminate le acque di scarico.
3 Se necessario, il PGS viene adattato:
- a.
- allo sviluppo delle zone abitate;
- b.
- qualora venga allestito o modificato un PRS.
4 Il PGS è accessibile al pubblico.
Sezione 3: Evacuazione delle acque di scarico inquinate
Art. 6 Immissione in un ricettore naturale
1 L’autorità concede l’autorizzazione ad immettere acque di scarico inquinate in acque superficiali, in drenaggi nonché in fiumi e ruscelli sotterranei se sono soddisfatte le esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale di cui all’allegato 3.
2 L’autorità rende più severe o completa le esigenze se:
- a.
- a causa dell’immissione di acque di scarico, il ricettore naturale non soddisfa le esigenze relative alla qualità delle acque ai sensi dell’allegato 2 o se ciò è necessario per rispettare accordi o decisioni internazionali; e
- b.
- in base ad accertamenti (art. 47) risulta che la qualità insufficiente delle acque è da imputare in gran parte all’immissione di acque di scarico e le corrispondenti misure correttive per l’impianto di depurazione delle acque non risultano sproporzionate.
3 L’autorità può rendere più severe o completare le esigenze se la qualità delle acque ai sensi dell’allegato 2 non è sufficiente per una particolare utilizzazione del ricettore naturale interessato.
4 L’autorità può rendere meno severe le esigenze se:
- a.
- con una riduzione del volume di acque di scarico immesse, benché siano autorizzate concentrazioni più elevate di sostanze, viene ridotta la quantità di sostanze immesse che sono suscettibili di inquinare le acque; oppure
- b.
- con l’immissione di sostanze non riciclabili nelle acque di scarico industriali si grava sull’ambiente in misura complessivamente minore che non con un’altra forma di smaltimento; le esigenze relative alla qualità delle acque ai sensi dell’allegato 2 e gli accordi o decisioni internazionali devono essere rispettati.
Art. 7 Immissione nelle canalizzazioni pubbliche
1 L’autorità concede l’autorizzazione ad immettere nelle canalizzazioni pubbliche acque di scarico industriali secondo l’allegato 3.2 oppure altre acque di scarico secondo l’allegato 3.3 se sono soddisfatte le esigenze del relativo allegato.
2 L’autorità può rendere più severe o completare le esigenze se, con l’immissione delle acque di scarico:
- a.
- l’esercizio delle canalizzazioni pubbliche può risultare più gravoso o perturbato;
- b.
- per le acque di scarico della stazione centrale di depurazione delle acque le esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale non possono essere rispettate o possono esserlo soltanto con misure sproporzionate, o l’esercizio dell’impianto può in altro modo risultare più gravoso o perturbato; oppure
- c.8
- ...
- d.
- l’esercizio dell’impianto in cui vengono inceneriti i fanghi può risultare più gravoso o perturbato.
3 L’autorità può rendere meno severe le esigenze se:
- a.
- con una riduzione del volume delle acque di scarico immesse, benché siano autorizzate concentrazioni più elevate di sostanze, viene ridotta la quantità di sostanze immesse che sono suscettibili di inquinare le acque;
- b.
- con l’immissione di sostanze non riciclabili nelle acque di scarico industriali si grava sull’ambiente in misura complessivamente minore che non con un’altra forma di smaltimento, e per le acque di scarico della stazione centrale di depurazione si rispettano le esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale; oppure
- c.
- questa misura è opportuna per l’esercizio dell’impianto di depurazione delle acque.
8 Abrogata dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
Art. 8 Infiltrazione
1 È vietato lasciar infiltrare acque di scarico inquinate.
2 L’autorità può concedere l’autorizzazione a lasciar infiltrare acque di scarico comunali o altre acque di scarico inquinate di composizione analoga se:
- a.
- le acque di scarico sono state trattate e rispettano le esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale;
- b.
- per le acque sotterranee, dopo l’infiltrazione delle acque di scarico sono sempre rispettate le esigenze relative alla qualità delle acque di cui all’allegato 2;
- c.
- l’infiltrazione avviene in un impianto apposito, i valori indicativi fissati nell’Osuolo9 non vengono superati nemmeno a lungo termine o, in mancanza di valori indicativi, la fertilità del suolo è assicurata anche a lungo termine; e
- d.
- si rispettano le esigenze vigenti per l’esercizio di impianti di depurazione che immettono acque di scarico in un ricettore naturale (artt. 13–17).
Art. 9 Acque di scarico di provenienza particolare
1 Le acque di scarico inquinate che vengono prodotte fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e non possono essere né immesse in un ricettore naturale, né lasciate infiltrare, né utilizzate insieme al concime aziendale (art. 12 cpv. 4 LPAc) devono essere raccolte in una fossa senza scarico e destinate a intervalli regolari a una stazione centrale di depurazione delle acque o a un trattamento specifico.
2 Le acque di scarico provenienti dalla preparazione di concimi aziendali, dalla produzione in colture idroponiche e da analoghi procedimenti di produzione vegetale devono essere utilizzate nell’agricoltura, nell’orticoltura o nel giardinaggio in modo compatibile con l’ambiente e conforme allo stato della tecnica.
3 Le acque di scarico provenienti da impianti sanitari mobili devono essere raccolte e possono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche soltanto mediante i dispositivi appositamente previsti. Fanno eccezione gli impianti sanitari che si trovano in:
- a.
- carrozze ferroviarie munite di un dispositivo proprio di trattamento delle acque di scarico;
- b.
- carrozze ferroviarie per il traffico a lungo percorso messe in servizio prima del 1° gennaio 1997;
- c.
- carrozze ferroviarie per il traffico regionale e suburbano messe in servizio prima del 1° gennaio 2000.
Art. 10 Divieto di smaltimento dei rifiuti insieme alle acque di scarico
È vietato:
- a.
- smaltire rifiuti solidi e liquidi insieme alle acque di scarico, salvo che ciò sia opportuno per il trattamento di quest’ultime;
- b.
- evacuare sostanze contrariamente alle avvertenze del fabbricante apposte sull’etichetta o contenute nelle istruzioni per l’uso.
Sezione 4: Costruzione ed esercizio di impianti per il trattamento delle acque di scarico
Art. 11 Separazione delle acque di scarico negli edifici
I proprietari di edifici, in occasione della costruzione o di importanti modifiche degli stessi, devono provvedere affinché le acque piovane e le acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, vengano convogliate separatamente dalle acque di scarico inquinate sino all’esterno dell’edificio.
Art. 12 Allacciamento alla canalizzazione pubblica
1 L’allacciamento di acque di scarico inquinate alla canalizzazione pubblica fuori della zona edificabile (art. 11 cpv. 2 lett. c LPAc) è considerato:
- a.
- opportuno, se è realizzabile in modo ineccepibile e l’onere per la costruzione risulta normale;
- b.
- ragionevolmente esigibile, se i costi non sono sensibilmente superiori a quelli richiesti per un allacciamento analogo nella zona edificabile.
2 L’autorità può autorizzare che nuove acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, vengano convogliate in una stazione centrale di depurazione (art. 12 cpv. 3 LPAc) soltanto se le condizioni locali escludono sia la possibilità di lasciarle infiltrare, sia la possibilità di immetterle nelle acque.
3 Ai fini dell’esonero dall’allacciamento alla canalizzazione pubblica (art. 12 cpv. 4 LPAc), l’effettivo di bovini e di suini in un’azienda agricola è considerato notevole quando comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante.
Art. 13 Esercizio a regola d’arte
1 I detentori di impianti di trattamento delle acque di scarico devono:
- a.
- mantenere l’impianto in grado di funzionare;
- b.
- constatare qualsiasi anomalia di funzionamento, determinarne la causa ed eliminarla immediatamente;
- c.
- per quanto attiene all’esercizio, adottare tutte le misure del caso che contribuiscano alla riduzione della quantità di sostanze da evacuare.
2 I detentori di aziende che immettono acque di scarico industriali nella canalizzazione pubblica e i detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico che immettono tali acque nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale devono assicurarsi che:
- a.
- siano designate le persone responsabili dell’esercizio;
- b.
- il personale dell’azienda disponga delle necessarie conoscenze tecniche; e
- c.
- vengano determinate le quantità e le concentrazioni delle sostanze immesse se l’autorizzazione prevede esigenze espresse in valori numerici.
3 L’autorità può esigere dai detentori di cui al capoverso 2 che:
- a.
- determinino le quantità evacuate e le concentrazioni di sostanze che per le loro proprietà, la quantità e il pericolo di immissione rivestono importanza per le caratteristiche delle acque di scarico e per la qualità delle acque del ricettore naturale, anche se l’autorizzazione non prevede esigenze espresse in valori numerici;
- b.
- conservino per un periodo adeguato determinati campioni delle acque di scarico;
- c.
- determinino gli effetti dell’immissione delle acque di scarico e della loro infiltrazione sulla qualità delle acque, se esiste il pericolo che non vengano rispettate le esigenze relative alla qualità delle acque di cui all’allegato 2.
4 Le quantità e le concentrazioni delle sostanze immesse possono anche essere determinate mediante calcoli basati sui flussi di sostanze.
Art. 14 Annuncio concernente l’esercizio
1 I detentori di aziende che immettono acque di scarico industriali nella canalizzazione pubblica e i detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico che immettono tali acque nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale devono annunciare all’autorità, secondo le disposizioni di quest’ultima:
- a.
- la quantità delle acque di scarico immesse;
- b.
- le quantità e le concentrazioni delle sostanze immesse, che devono essere determinate in base all’articolo 13.
2 I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico devono inoltre annunciare:
- a.
- i dati principali sull’esercizio, come il grado di efficacia, la quantità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione, il tipo di smaltimento dei fanghi, il consumo di energia e i costi d’esercizio;
- b.
- le condizioni esistenti nel comprensorio dell’impianto, come il grado di allacciamento e la proporzione delle acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente.
Art. 15 Sorveglianza da parte dell’autorità
1 L’autorità verifica periodicamente se:
- a.
- le aziende che immettono acque di scarico industriali nella canalizzazione pubblica e gli impianti di depurazione delle acque di scarico che immettono tali acque nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale rispettano le esigenze stabilite nelle autorizzazioni;
- b.
- tali esigenze garantiscono ancora una protezione adeguata delle acque.
2 A tale proposito tiene conto dei risultati delle analisi effettuate dai detentori.
3 All’occorrenza adatta le autorizzazioni e ordina le misure necessarie. A tal fine tiene conto dell’urgenza di tali misure e degli obblighi derivanti da accordi o decisioni internazionali.
Art. 16 Misure in vista di eventi straordinari
1 I detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico che immettono tali acque in un ricettore naturale e i detentori di aziende che immettono acque di scarico industriali in un impianto di depurazione devono adottare le misure adeguate ed economicamente sopportabili per ridurre il rischio d’inquinamento delle acque dovuto a eventi straordinari.
2 Se, nonostante tali misure, il rischio non è sopportabile, l’autorità ordina le necessarie misure supplementari.
3 Restano salve le disposizioni ulteriori dell’ordinanza del 27 febbraio 199110 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e dell’ordinanza del 20 novembre 199111 sulla garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di emergenza.
11 [RU 1991 2517; 2017 3179n. I 2. RU 2020 3671art. 15]. Vedi ora l’O del 19 ago. 2020 sulla garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (RS 531.32).
Art. 17 Annuncio di eventi straordinari
1 I detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico che immettono tali acque in un ricettore naturale devono provvedere affinché venga annunciato immediatamente all’autorità ogni evento straordinario che possa rendere impossibile l’immissione conforme alle prescrizioni, oppure l’utilizzazione o l’eliminazione dei fanghi di depurazione nel modo previsto.
2 I detentori di aziende che evacuano acque industriali devono provvedere affinché venga annunciato immediatamente al detentore dell’impianto di depurazione delle acque di scarico ogni evento straordinario che possa ostacolare o disturbare il corretto funzionamento di tale impianto.
3 In caso di evento straordinario, l’autorità provvede affinché la collettività e i privati interessati vengano informati tempestivamente circa le possibili ripercussioni nocive sulle acque. Se si temono ripercussioni rilevanti oltre i confini cantonali o nazionali, essa provvede affinché ne siano informati anche la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) nonché i vicini Cantoni e Stati interessati.
4 ...12
5 Restano salvi ulteriori obblighi di notifica e d’informazione previsti dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.
12 Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
Capitolo 3: Smaltimento dei fanghi di depurazione
Art. 18 Piano di smaltimento dei fanghi di depurazione
1 I Cantoni elaborano un piano per lo smaltimento dei fanghi di depurazione e lo adattano periodicamente alle nuove esigenze.
2 Il piano di smaltimento definisce almeno:
- a.
- le modalità di smaltimento dei fanghi prodotti nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico;
- b.
- le misure necessarie, comprese la costruzione e la modificazione degli impianti destinati allo smaltimento dei fanghi di depurazione, e le scadenze della loro realizzazione.
3 Il piano di smaltimento è accessibile al pubblico.
Art. 19 Impianti per il deposito
1 I detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico devono provvedere affinché possano depositare i fanghi di depurazione fino a che sia garantito uno smaltimento rispettoso dell’ambiente.
2 Se i fanghi di depurazione di una stazione centrale di depurazione delle acque di scarico non possono essere smaltiti in ogni momento nel rispetto dell’ambiente, devono essere disponibili capacità di deposito per almeno due mesi.13
3 …14
13 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2003 940).
14 Abrogato dall’all. n. 1 dell’O del 9 giu. 1986, con effetto dal 1° ott. 2006 (RU 2003 940).
Art. 20 Analisi e obblighi di annuncio
1 I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico devono provvedere affinché la qualità dei fanghi di depurazione venga analizzata periodicamente.
2 ...15
3 ...16
15 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).
16 Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
Art. 21 Fornitura
1 I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico devono tenere un registro in cui figurano gli acquirenti dei fanghi di depurazione, le quantità fornite, lo smaltimento indicato e le date di fornitura; devono conservare questi dati per almeno dieci anni e metterli a disposizione dell’autorità se questa lo richiede.
2 ...17
3 ...18
4 I fanghi di depurazione possono essere smaltiti in modo diverso da quanto previsto dal relativo piano cantonale soltanto con l’accordo dell’autorità cantonale. Se si prevede che i fanghi di depurazione siano eliminati in un altro Cantone, l’autorità cantonale consulta preventivamente l’autorità del Cantone destinatario.
17 Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
18 Abrogato dall’all. 3 n. II 4 dell’O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4199).
Capitolo 4: Esigenze per le aziende con allevamento di bestiame da reddito
Art. 22 Aziende con allevamento di bestiame da reddito
Sono considerate aziende con allevamento di bestiame da reddito (art. 14 LPAc):
- a.
- le aziende agricole e le comunità aziendali che allevano bestiame da reddito;
- b.
- le altre aziende che allevano bestiame da reddito a titolo professionale; fanno eccezione le aziende che allevano animali da zoo o da circo oppure singoli animali da tiro o per la pratica dell’equitazione nonché animali per hobby.
Art. 23 Unità di bestiame grosso-fertilizzante (UBGF)
Per convertire in UBGF il numero di animali da reddito di un’azienda (art. 14 cpv. 4 LPAc) è determinante la quantità di nutrienti da loro prodotta annualmente. Per una UBGF essa è di 105 kg d’azoto e 15 kg di fosforo.
Art. 24 Raggio d’esercizio d’uso locale
1 Il raggio d’esercizio d’uso locale (art. 14 cpv. 4 LPAc) comprende le superfici utili a una distanza di percorso di 6 km al massimo dalla stalla nella quale è prodotto il concime aziendale.19
2 Tenendo conto delle condizioni d’esercizio d’uso locale, l’autorità cantonale può ridurre o aumentare questa distanza di 2 km al massimo.
19 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile 20
1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d’interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell’azienda, se l’utilizzazione del concime aziendale è garantita da un’organizzazione o da un’altra azienda.21
2 ...22
3 Sono aziende che svolgono compiti d’interesse pubblico (art. 14 cpv. 7 lett. b LPAc):
- a.
- le aziende che servono a scopi di sperimentazione, ricerca o sviluppo (stazioni di ricerca, aziende di istituti universitari, stazioni per test di rendimento, centri d’inseminazione, ecc.);
- b.23
- le aziende con allevamento di maiali che coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei maiali con sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del latte;
- c.24
- le aziende con allevamento di suini che coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte;
- d.25
- le aziende con allevamento di suini che coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini sia con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte sia con sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte.
4 Per le aziende con allevamento di animali da reddito misti, la deroga prevista al capoverso 1 è applicabile soltanto alla parte dell’esercizio che adempie la condizione per la concessione di una deroga.26
5 L’autorità cantonale accorda deroghe secondo il capoverso 1 per una durata massima di cinque anni.27
20 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 mag. 2011 alla fine del presente testo.
21 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
22 Abrogato dall’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
23 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5881).
24 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2407). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
25 Introdotta dal n. III dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2407). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
26 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
27 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
Art. 26 e 2728
28 Abrogati dall’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
Art. 28 Controllo degli impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali e di digestato liquido 29
1 L’autorità cantonale provvede affinché gli impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali e di digestato liquido vengano controllati regolarmente; gli intervalli tra i controlli dipendono dal rischio d’inquinamento delle acque.30
2 Il controllo verte:
- a.
- sulla disponibilità della capacità di deposito prescritta;
- b.
- sulla tenuta stagna degli impianti di deposito (condotte comprese);
- c.
- sulla funzionalità degli impianti;
- d.
- sull’esercizio corretto degli impianti.
29 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
30 Nuovo testo l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
Capitolo 5: Misure pianificatorie di protezione delle acque
Art. 29 Designazione dei settori di protezione delle acque e delimitazione delle zone e aree di protezione delle acque sotterranee
1 Nella suddivisione del territorio in settori di protezione delle acque (art. 19 LPAc), i Cantoni designano i settori particolarmente minacciati e gli altri settori. I settori particolarmente minacciati, descritti nell’allegato 4 numero31 11, comprendono:
- a.
- il settore di protezione delle acque Au per la protezione delle acque sotterranee utilizzabili;
- b.
- il settore di protezione delle acque Ao per la protezione della qualità delle acque superficiali, se ciò è necessario per garantire una particolare utilizzazione di tali acque;
- c.
- il settore d’alimentazione Zu per la protezione della qualità delle acque sotterranee di captazioni d’interesse pubblico esistenti e previste, se l’acqua è inquinata da sostanze non sufficientemente degradate o trattenute o se esiste il pericolo concreto di un inquinamento provocato da tali sostanze;
- d.32
- il settore d’alimentazione Zo per la protezione della qualità delle acque superficiali, se l’acqua è inquinata dal dilavamento di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.
2 I Cantoni delimitano altresì le zone di protezione delle acque sotterranee descritte nell’allegato 4 numero 12 (art. 20 LPAc) allo scopo di proteggere le captazioni d’acqua sotterranea e gli impianti di ravvenamento della falda freatica d’interesse pubblico. Possono delimitare anche zone di protezione delle acque sotterranee per captazioni e impianti di ravvenamento d’interesse pubblico previsti, la cui ubicazione e la cui quantità di prelievo sono già stabilite.
3 Delimitano le aree di protezione delle acque sotterranee descritte nell’allegato 4 numero 13 (art. 21 LPAc) allo scopo di proteggere le acque sotterranee destinate a essere utilizzate.
4 Per la designazione dei settori di protezione delle acque e per la delimitazione delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee si basano sulle conoscenze idrogeologiche disponibili; se queste ultime non sono sufficienti, provvedono all’esecuzione delle necessarie indagini idrogeologiche.
31 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
32 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).
Art. 30 Carte di protezione delle acque
1 I Cantoni elaborano carte di protezione delle acque e, se necessario, le aggiornano. Nelle carte di protezione delle acque devono figurare almeno:
- a.
- i settori di protezione delle acque;
- b.
- le zone di protezione delle acque sotterranee;
- c.
- le aree di protezione delle acque sotterranee;
- d.
- gli affioramenti, le captazioni e gli impianti di ravvenamento della falda freatica importanti per l’approvvigionamento idrico.
2 Le carte di protezione delle acque sono accessibili al pubblico. I Cantoni inviano all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e ai Cantoni limitrofi interessati le carte di protezione delle acque e ogni anno gli aggiornamenti in forma digitale.33
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
Art. 31 Misure di protezione
1 Chi costruisce o modifica impianti in settori particolarmente minacciati (art. 29 cpv. 1) nonché in zone e aree di protezione delle acque sotterranee, o vi esercita altre attività che rappresentano un pericolo per le acque, deve adottare le misure di protezione delle acque imposte dalle circostanze; in particolare deve:
- a.
- adottare le misure di cui all’allegato 4 numero 2;
- b.
- predisporre i necessari dispositivi di sorveglianza, di allarme e d’intervento.
2 L’autorità provvede affinché:
- a.
- per gli impianti esistenti nelle zone di cui al capoverso 1 e che presentano un pericolo concreto d’inquinamento delle acque siano adottate le misure di protezione delle acque imposte dalle circostanze, e in particolare quelle descritte nell’allegato 4 numero 2;
- b.
- gli impianti esistenti nelle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee che mettono in pericolo una captazione o un impianto di ravvenamento della falda freatica vengano eliminati entro un termine di tempo adeguato e, fino alla loro eliminazione, vengano adottate misure per la protezione dell’acqua potabile, in particolare la sterilizzazione o il filtraggio.
Art. 32 Autorizzazioni per impianti e attività nei settori particolarmente minacciati
1 …34
2 Nei settori particolarmente minacciati (art. 29) è necessaria un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPAc in particolare per:35
- a.
- costruzioni sotterranee;
- b.
- impianti che danneggiano gli strati di copertura o il sostrato impermeabile;
- c.
- utilizzazioni di acque sotterranee (comprese quelle per scopi di riscaldamento o di raffreddamento);
- d.
- drenaggi e irrigazioni permanenti;
- e.
- scoprimenti della falda freatica;
- f.
- perforazioni;
- g.36
- impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali liquidi e di digestato liquido;
- h.37
- impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque che in piccole quantità sono suscettibili di inquinare le acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l per contenitore per il deposito;
- i.38
- impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 450 l, situati in zone ed aree di protezione delle acque sotterranee;
- j.39
- piazzole di travaso per liquidi nocivi alle acque.
3 Se è necessaria un’autorizzazione, i richiedenti devono dimostrare che le esigenze relative alla protezione delle acque sono soddisfatte e presentare la necessaria documentazione (all’occorrenza, munita di indagini idrogeologiche).
4 L’autorità accorda l’autorizzazione se con l’imposizione di oneri e condizioni è possibile garantire una sufficiente protezione delle acque; essa stabilisce anche le esigenze relative alla chiusura dell’impianto.
34 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).
36 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 2006 (RU 2006 4291). Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
37 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).
38 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).
39 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).
Art. 32a Controllo degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque 40
1 Nel caso di impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque per i quali è necessaria un’autorizzazione, i detentori devono far eseguire ogni dieci anni dall’esterno un controllo visivo dei danni.41
2 Un controllo visivo dei danni deve essere eseguito dall’interno ogni dieci anni per:
- a.
- i contenitori per il deposito, aventi un volume utile di oltre 250 000 l, senza opere di protezione o senza doppio fondo;
- b.
- i contenitori per il deposito interrati a parete semplice.
3 I detentori devono provvedere affinché il funzionamento dei sistemi indicatori di perdite degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque venga controllato ogni due anni per i contenitori e le condotte a parete doppia e una volta l’anno per i contenitori e le condotte a parete semplice.
40 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
Capitolo 6: Mantenimento di adeguati deflussi residuali
Art. 33 Prelievi da corsi d’acqua
1 Per prelievi da corsi d’acqua (art. 29 LPAc) che presentano tratti con deflusso permanente e tratti senza deflusso permanente è necessaria un’autorizzazione se il corso d’acqua, nel luogo del prelievo, presenta un deflusso permanente. Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (art. 30 LPAc) devono essere soddisfatte solo nei tratti con deflusso permanente.
2 Se il corso d’acqua non presenta un deflusso permanente nel luogo del prelievo, l’autorità provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alla legge federale del 1° luglio 196642 sulla protezione della natura e del paesaggio e alla legge federale del 21 giugno 199143 sulla pesca.
Art. 33a Potenziale ecologico 44
Nel determinare il potenziale ecologico delle acque si devono considerare:
- a.
- l’importanza ecologica delle acque allo stato attuale;
- b.
- la probabile importanza ecologica delle acque dopo aver rimosso, nei limiti di costi proporzionati, gli effetti pregiudizievoli causati dall’uomo.
44 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 34 Piani di protezione e di utilizzazione delle acque
1 L’autorità presenta la domanda di approvazione di un piano di protezione e di utilizzazione delle acque (art. 32 lett. c LPAc) all’UFAM45.
2 La domanda contiene:
- a.
- i piani decisi per la protezione e l’utilizzazione delle acque;
- b.
- i motivi per cui le misure previste costituiscono una compensazione sufficiente alla riduzione dei deflussi residuali minimi;
- c.
- le indicazioni sulle modalità che permetteranno di fissare in modo vincolante per tutti, per la durata della concessione, le misure previste.
3 Nell’ambito dei piani di protezione e utilizzazione delle acque sono considerate idonee le misure di compensazione che servono alla protezione delle acque o dei biotopi da esse dipendenti. Non vengono considerate le misure comunque necessarie in virtù delle prescrizioni federali sulla protezione dell’ambiente.
45 Nuova denominazione giusta il n. I 13 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 35 Rapporto sui deflussi residuali
1 Per i prelievi d’acqua destinati a impianti soggetti all’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA), il rapporto sui deflussi residuali (art. 33 cpv. 4 LPAc) è parte integrante del rapporto concernente l’impatto sull’ambiente.
2 Per i prelievi d’acqua per i quali occorre consultare la Confederazione e che non sottostanno all’EIA, l’autorità provvede affinché l’UFAM disponga del parere del competente servizio cantonale in merito al rapporto sui deflussi residuali o di un progetto definitivo di tale parere. L’UFAM può limitarsi a un controllo sommario dei documenti.46
46 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 29 giu. 2011 concernente adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3379).
Art. 36 Inventario dei prelievi d’acqua esistenti
1 Per i prelievi d’acqua destinati allo sfruttamento della forza idrica, l’inventario (art. 82 cpv. 1 LPAc) prevede almeno le indicazioni seguenti:
- a.
- la denominazione del prelievo e della restituzione di acqua (nomi, coordinate, altezza s.l.m., eventualmente nome della centrale e dell’impianto di sbarramento);
- b.
- l’inizio e la durata del diritto di utilizzazione concesso, la sua entità, in particolare la portata utilizzabile in m3/s, nonché il nome del beneficiario;
- c.
- la portata massima normale in m3/s;
- d.
- il prescritto deflusso residuale attuale, con il punto di misurazione, oppure la portata di dotazione l/s;
- e.
- altri obblighi di fornire acqua imposti al beneficiario;
- f.
- la partecipazione del beneficiario alla correzione e alla manutenzione del corso d’acqua;
- g.
- gli altri oneri o installazioni nell’interesse della protezione delle acque e della pesca;
- h.
- nella misura in cui i dati sono già disponibili al momento della redazione dell’inventario, la portata Q347, il regime del corso d’acqua a monte del prelievo e la quantità d’acqua, in m3/s, prelevata ogni mese, calcolata come media di più anni;
- i.
- l’indicazione se il corso d’acqua dal quale avviene il prelievo attraversa o meno paesaggi o biotopi inclusi in inventari nazionali o cantonali.
2 Per i prelievi con installazioni fisse che possono essere autorizzati ai sensi dell’articolo 30 lettera a LPAc e che non servono allo sfruttamento della forza idrica, nell’inventario devono figurare almeno lo scopo del prelievo e le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, d, h e i.
3 Per i prelievi con installazioni fisse che possono essere autorizzati ai sensi dell’articolo 30 lettere b o c LPAc e che non servono allo sfruttamento della forza idrica, l’inventario deve contenere almeno i dati di cui al capoverso 1 lettere a e b.
Art. 37 Elenco dei prelievi d’acqua che non figurano nell’inventario
I Cantoni compilano un elenco dei prelievi per lo sfruttamento della forza idrica effettuati su corsi d’acqua senza deflusso permanente.
Art. 38 Rapporto sul risanamento
1 Per ogni prelievo d’acqua incluso nell’inventario secondo l’articolo 36 capoversi 1 e 2, il rapporto (art. 82 cpv. 2 LPAc) indica se debba essere eseguito un risanamento del corso d’acqua e, in caso affermativo, ne specifica la portata, i motivi e entro quando esso debba presumibilmente essere realizzato.
2 Per ogni prelievo d’acqua, nel rapporto figurano in particolare:
- a.
- la descrizione del prelievo e della restituzione di acqua (nomi, coordinate, altezza s.l.m., eventualmente nome della centrale e dell’impianto di sbarramento)
- b.
- la portata Q347;
- c.
- indicazioni sul regime del corso d’acqua a monte del prelievo e nel tratto con deflusso residuale;
- d.
- la quantità d’acqua, in m3/s, prelevata dal corso d’acqua ogni mese, calcolata come media di più anni.
3 Per i prelievi d’acqua per i quali è necessario un risanamento, il rapporto indica inoltre:
- a.
- le misure di risanamento che possono essere ordinate senza che ne risulti un pregiudizio ai diritti di sfruttamento delle acque tale da giustificare il versamento di un’indennità (art. 80 cpv. 1 LPAc);
- b.
- le ulteriori misure di risanamento dettate da interessi pubblici preponderanti (art. 80 cpv. 2 LPAc); per i corsi d’acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, il rapporto menziona le esigenze speciali relative al corso d’acqua che risultano dalla descrizione dello scopo della protezione nell’inventario;
- c.
- il genere delle misure di risanamento (maggiore portata di dotazione, lavori di sistemazione, misure concernenti l’esercizio, altre misure);
- d.
- i termini previsti per l’esecuzione del risanamento.
Art. 39 Obbligo di informare
1 Il beneficiario deve fornire all’autorità le informazioni necessarie per la redazione dell’inventario e del rapporto sul risanamento.
2 L’autorità può esigere che il beneficiario effettui misurazioni del deflusso.
Art. 40 Presentazione, aggiornamento e accessibilità degli inventari, degli elenchi e dei rapporti sul risanamento
1 I Cantoni presentano gli inventari, gli elenchi e i rapporti sul risanamento all’UFAM.
2 Tengono aggiornati gli inventari e gli elenchi.
3 Provvedono affinché gli inventari, gli elenchi e i rapporti sul risanamento, sentiti gli interessati, siano accessibili al pubblico. Il segreto d’affari resta garantito.
Art. 41 Prelievi per i quali la concessione è già stata rilasciata
Gli articoli 36–40 si applicano per analogia anche ai progetti di prelievo per i quali la concessione è stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della legge sulla protezione delle acque (art. 83 LPAc).
Capitolo 7: Prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque 4747 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Sezione 1: Spazio riservato alle acque e rivitalizzazione delle acque4848 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 4 mag. 2011 alla fine del presente testo.
48 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 4 mag. 2011 alla fine del presente testo.
Art. 41 a Spazio riservato ai corsi d’acqua
1 Nei biotopi d’importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, nelle riserve d’importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d’importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:
- a.
- 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro;
- b.
- 6 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 5 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri;
- c.
- la larghezza del fondo dell’alveo più 30 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri.
2 Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:
- a.
- 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri;
- b.
- 2,5 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 7 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri.
3 La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire:
- a.
- la protezione contro le piene;
- b.
- lo spazio necessario per una rivitalizzazione;
- c.
- gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio;
- d.
- l’utilizzazione delle acque.
4 Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata:
- a.
- alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate;
- b.
- alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d’acqua:
- 1.
- in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, e
- 2.
- che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l’utilizzazione a scopo agricolo.49
5 Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:
- a.
- si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;
- b.
- sono messe in galleria;
- c.
- sono artificiali; oppure
- d.50
- sono molto piccole.
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).
50 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).
Art. 41 b Spazio riservato alle acque stagnanti
1 La larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri, misurati a partire dalla linea di sponda.
2 La larghezza dello spazio riservato alle acque di cui al capoverso 1 deve essere aumentata qualora ciò fosse necessario per garantire:
- a.
- la protezione contro le piene;
- b.
- lo spazio necessario per una rivitalizzazione;
- c.
- interessi preponderanti della protezione della natura e del paesaggio;
- d.
- l’utilizzazione delle acque.
3 Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene.
4 Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:
- a.
- si trovano in foreste o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;
- b.
- hanno una superficie inferiore a 0,5 ettari; oppure
- c.
- sono artificiali.
Art. 41 c Sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque
1 Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti, l’autorità può inoltre autorizzare la realizzazione dei seguenti impianti:
- a.
- impianti conformi alla destinazione della zona in zone densamente edificate;
- abis.51
- impianti conformi alla destinazione della zona al di fuori di zone densamente edificate su singole particelle non edificate all’interno di una successione di particelle edificate;
- b.
- passi carrai e strade in ghiaia agricoli e forestali a una distanza di almeno 3 m dalla linea della sponda se gli spazi sono limitati topograficamente;
- c.
- parti a ubicazione vincolata di impianti che servono ai prelievi o alle immissioni di acqua;
- d.52
- piccoli impianti per l’utilizzazione delle acque.53
2 Gli impianti nonché le colture perenni secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere a–c, e nonché g–i dell’ordinanza del 7 dicembre 199854 sulla terminologia agricola, situati entro lo spazio riservato alle acque, sono di massima protetti nella propria situazione di fatto, sempreché siano realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e siano utilizzabili conformemente alla loro destinazione.55
3 Nello spazio riservato alle acque non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari. Al di fuori di una fascia larga 3 metri lungo la riva sono ammessi trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.
4 Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conformemente alle esigenze definite nell’ordinanza del 23 ottobre 201356 sui pagamenti diretti, è utilizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla corrispondente utilizzazione di superfici al di fuori della superficie agricola utile.57
4bis Se, sul lato opposto al corso d’acqua, lo spazio riservato alle acque comprende una porzione che si estende solo per pochi metri al di là di una strada o di una via con strato portante o di una linea ferroviaria, l’autorità può concedere deroghe alle limitazioni di utilizzazione previste ai capoversi 3 e 4 per questa parte di spazio riservato alle acque, a condizione che nessun concime o prodotto fitosanitario possa finire nelle acque.58
5 Sono ammesse misure contro l’erosione naturale delle sponde dei corsi d’acqua soltanto se sono necessarie per la protezione contro le piene o per evitare una perdita sproporzionata di superficie agricola utile.
6 Non si applicano:
- a.
- i capoversi 1-5 alla parte dello spazio riservato alle acque destinata esclusivamente a garantire l’utilizzazione delle acque;
- b.
- i capoversi 3 e 4 allo spazio riservato alle acque di corsi d’acqua messi in galleria.
51 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).
52 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
57 Nuovo testo giusta il n. IV dell’O del 3 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022737).
58 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).
Art. 41cbis Superfici coltive aventi la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture all’interno dello spazio riservato alle acque 59
1 Le superfici coltive idonee aventi la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture all’interno dello spazio riservato alle acque devono essere indicate separatamente dai Cantoni in sede di inventariazione delle superfici per l’avvicendamento delle colture di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 28 giugno 200060 sulla pianificazione del territorio. Esse possono continuare a essere computate nell’estensione totale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture relativa al Cantone. In presenza di un apposito decreto del Consiglio federale (art. 5 LPAc), tali superfici possono essere sfruttate in modo intensivo in situazioni di emergenza.
2 Le superfici coltive idonee aventi la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture all’interno dello spazio riservato alle acque, necessarie per attuare provvedimenti edilizi di protezione contro le piene o di rivitalizzazione, devono essere compensate conformemente alle disposizioni del piano settoriale per l’avvicendamento delle colture (art. 29 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio).
59 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).
Art. 41 d Pianificazione di rivitalizzazioni
1 I Cantoni elaborano le basi necessarie per la pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque. Queste basi contengono in particolare dati riguardanti:
- a.
- lo stato ecomorfologico delle acque;
- b.
- gli impianti situati nello spazio riservato alle acque;
- c.
- il potenziale ecologico e l’importanza paesaggistica delle acque.
2 Nell’ambito di una pianificazione per un periodo di 20 anni, i Cantoni definiscono i tratti d’acqua da rivitalizzare, il tipo di misure di rivitalizzazione e i termini per l’attuazione delle stesse e, se necessario, coordinano la pianificazione con i Cantoni limitrofi. Va data la precedenza alle rivitalizzazioni i cui benefici:
- a.
- sono considerevoli per la natura e il paesaggio;
- b.
- sono considerevoli rispetto ai costi prevedibili;
- c.
- sono potenziati dall’interazione con altre misure di tutela dei biotopi naturali o di protezione contro le piene.
3 I Cantoni adottano la pianificazione di cui al capoverso 2 entro il 31 dicembre 2014 per i corsi d’acqua ed entro il 31 dicembre 2022 per le acque stagnanti. Un anno prima dell’adozione, la sottopongono all’UFAM per parere.61
4 I Cantoni rinnovano ogni 12 anni per un periodo di 20 anni la pianificazione di cui al capoverso 2 e un anno prima dell’adozione la sottopongono all’UFAM per parere.
61 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
Sezione 2: Deflussi discontinui6262 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
62 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 41 e Pregiudizio sensibile arrecato dai deflussi discontinui
Un pregiudizio arrecato dai deflussi discontinui alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi naturali è considerato sensibile quando:
- a.
- la portata durante l’ondata di piena artificiale supera di almeno 1,5 volte la portata ridotta; e
- b.
- la quantità, la composizione e la varietà delle biocenosi vegetali e animali consoni al luogo sono modificate in modo pregiudizievole, in particolare per l’occorrenza periodica e non riconducibile a cause naturali di fenomeni quali l’arenamento di pesci, la distruzione di luoghi di fregola, il convogliamento di animali acquatici, le formazioni di intorbidimenti o le variazioni inammissibili della temperatura dell’acqua.
Art. 41 f Pianificazione delle misure di risanamento dei deflussi discontinui
1 I Cantoni presentano all’UFAM, secondo la procedura descritta nell’allegato 4a numero 2, una pianificazione delle misure di risanamento delle centrali idroelettriche che provocano deflussi discontinui.
2 I detentori di centrali idroelettriche devono consentire l’accesso all’autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda:
- a.
- le coordinate e la denominazione delle singole parti dell’impianto;
- b.
- le portate del corso d’acqua in questione con valori misurati a intervalli di 15 minuti al massimo (idrogramma) durante gli ultimi cinque anni; in assenza di tali valori di misurazione, l’idrogramma può essere calcolato in base a dati relativi alla produzione della centrale e alla portata del corso d’acqua;
- c.
- le misure attuate e pianificate per ridurre le conseguenze dei deflussi discontinui;
- d.
- i risultati delle indagini condotte sulle conseguenze dei deflussi discontinui;
- e.
- le previste modifiche edili e d’esercizio dell’impianto.
Art. 41 g Misure di risanamento dei deflussi discontinui
1 Sulla base della pianificazione delle misure, l’autorità cantonale dispone i risanamenti dei deflussi discontinui e impone ai detentori di centrali idroelettriche di esaminare diverse varianti di misure di risanamento in vista dell’attuazione della pianificazione.
2 Prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento, l’autorità consulta l’UFAM. In vista della domanda di cui all’articolo 30 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 201763 sull’energia (OEn), l’UFAM verifica l’adempimento dei requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 OEn.64
3 Su richiesta dell’autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l’efficacia delle misure adottate.
64 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 dell’all. 7 all’O del 1° nov. 2017 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6889).
Sezione 3: Spurgo e svuotamento dei bacini di accumulazione 6565 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
65 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 42 ... 66
1 Prima di autorizzare un’operazione di spurgo o di svuotamento di un bacino di accumulazione, l’autorità accerta che i sedimenti vengano asportati in altro modo che per dilavamento, se ciò è rispettoso dell’ambiente ed economicamente sopportabile.
2 In caso di dilavamento dei sedimenti, l’autorità si assicura che il danno arrecato alle biocenosi costituite da piante, animali e microrganismi sia il minore possibile, fissando in particolare:
- a.
- il momento e le modalità di spurgo o di svuotamento;
- b.
- la concentrazione massima di materiale in sospensione nel corso d’acqua che deve essere rispettata durante le operazioni di spurgo o di svuotamento;
- c.
- in quale misura, ad operazioni ultimate, si debba procedere al risciacquo per asportare il materiale fine che si è depositato nel corso d’acqua durante lo spurgo o lo svuotamento.
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano agli abbassamenti immediati del livello delle acque dovuti a eventi straordinari (art. 40 cpv. 3 LPAc).
66 Abrogata dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, con effetto dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Sezione 4: Bilancio in materiale detritico 6767 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
67 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 42a Pregiudizio sensibile arrecato da una modifica del bilancio in materiale detritico 68
Un pregiudizio arrecato dalla modifica del bilancio in materiale detritico alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi è considerato sensibile quando le strutture o la dinamica morfologiche delle acque sono alterate in modo pregiudizievole da impianti quali centrali idroelettriche, prelievi di ghiaia, piazze di deposito o opere di sistemazione dei corsi d'acqua.
68 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 42b Pianificazione delle misure di risanamento del bilancio in materiale detritico 69
1 I Cantoni presentano all’UFAM, secondo la procedura descritta nell’allegato 4a numero 3, una pianificazione delle misure di risanamento del bilancio in materiale detritico.
2 I detentori di impianti devono consentire l’accesso all’autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda:
- a.
- le coordinate e la denominazione degli impianti e, per le centrali idroelettriche, delle singole parti;
- b.
- la gestione del materiale detritico;
- c.
- le misure attuate e pianificate per migliorare il bilancio in materiale detritico;
- d.
- i risultati delle indagini condotte sul bilancio in materiale detritico;
- e.
- le previste modifiche edili e d’esercizio dell’impianto.
69 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 42c Misure di risanamento del bilancio in materiale detritico 70
1 Per gli impianti che secondo la pianificazione richiedono l’adozione di misure di risanamento del bilancio in materiale detritico, i Cantoni elaborano uno studio sulla tipologia e sull’entità delle misure necessarie.
2 Sulla base dello studio di cui al capoverso 1, l’autorità cantonale ordina i risanamenti da attuare. Nel caso delle centrali idroelettriche, il materiale detritico deve essere fatto transitare nella misura del possibile attraverso l’impianto.
3 Prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento di centrali idroelettriche, l’autorità consulta l’UFAM. In vista della domanda di cui all’articolo 30 capoverso 1 OEn71, l’UFAM verifica l’adempimento dei requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 OEn.72
4 Su richiesta dell’autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l’efficacia delle misure adottate.
70 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
72 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 dell’all. 7 all’O del 1° nov. 2017 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6889).
Art. 43 Estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali dai corsi d’acqua
1 Per evitare che in caso di estrazione di sabbia, ghiaia e altri materiali sia pregiudicato il bilancio del materiale detritico di un corso d’acqua (art. 44 cpv. 2 lett. c LPAc), l’autorità deve assicurarsi in particolare che:
- a.
- a lungo termine non venga prelevato dal corso d’acqua più materiale detritico di quanto ne venga apportato naturalmente;
- b.
- a lungo termine l’attività estrattiva non provochi un abbassamento del letto al di fuori del perimetro di estrazione;
- c.
- l’attività estrattiva non renda impossibile la conservazione e il ripristino di zone alluvionali inventariate;
- d.
- l’attività estrattiva non provochi alterazioni notevoli nella granulometria naturale del materiale del letto, al di fuori del perimetro di estrazione.
2 Le attività estrattive di cui al capoverso 1 non devono provocare intorbidimenti che possano arrecare danno alle acque ittiche.
Sezione 5: Acqua di drenaggio proveniente da opere sotterranee 7373 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
73 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 44 ... 74
1 L’acqua di drenaggio proveniente da opere sotterranee deve essere captata ed evacuata in modo che non possa essere inquinata dall’esercizio di dette opere, in particolare da eventi straordinari; questa disposizione non si applica a piccole quantità d’acqua di drenaggio, se con misure di ritenuta si impedisce che un ricettore naturale possa essere inquinato.
2 Per l’immissione di acque di drenaggio provenienti da opere sotterranee in corsi d’acqua vale quanto segue:
- a.
- il dispositivo d’immissione deve assicurare una rapida miscelazione delle acque;
- b.75
- il riscaldamento del corso d’acqua non deve superare di più di 3 °C la temperatura più prossima allo stato naturale; nei tratti di corsi d’acqua della zona della trota, il riscaldamento non deve superare tale temperatura di più di 1,5 °C;
- c.
- l’immissione non deve far salire la temperatura del corso d’acqua al di sopra dei 25°C.
3 L’autorità stabilisce in base alla situazione locale:
- a.
- le esigenze per l’immissione nei laghi e per l’infiltrazione;
- b.
- se necessario, altre esigenze per l’immissione nei corsi d’acqua.
74 Abrogata dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, con effetto dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1685).
Capitolo 8: Esecuzione
Art. 45 Esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione 76
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 48 capoverso 1 LPAc; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
3 Le autorità federali prendono in considerazione, su richiesta dei Cantoni, le prescrizioni e misure da essi emanate, sempreché queste non impediscano loro di adempiere i propri compiti o non li complichino in maniera sproporzionata.
4 Se emanano ordinanze amministrative, come direttive o istruzioni, riguardanti la protezione delle acque, le autorità federali consultano l’UFAM.
5 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può, in caso di necessità, modificare gli elenchi dei parametri e delle esigenze relative alla qualità delle acque, espresse in valori numerici, di cui all’allegato 2 numero 11 capoverso 3, numero 12 capoverso 5 e numero 22 capoverso 2.77
76 Nuovo testo giusta il n. II 12 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
77 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
Art. 46 Coordinamento 78
1 Se necessario, i Cantoni provvedono affinché le misure di cui alla presente ordinanza siano coordinate tra di loro e con provvedimenti di altri settori. Provvedono inoltre al coordinamento delle misure con i Cantoni limitrofi.79
1bis Nell’allestimento dei piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni tengono conto delle pianificazioni di cui alla presente ordinanza.80
2 Nell’allestimento dei piani di approvvigionamento d’acqua potabile, rilevano le acque sotterranee utilizzate e quelle destinate ad esserlo e provvedono affinché i prelievi d’acqua siano coordinati in modo da evitare prelievi eccessivi e assicurare un’utilizzazione parsimoniosa delle acque sotterranee esistenti.
3 Nel concedere autorizzazioni d’immissione o d’infiltrazione ai sensi degli articoli 6 a 8, l’autorità tiene conto anche delle esigenze della legge del 7 ottobre 198381 sulla protezione dell’ambiente riguardo alla protezione della popolazione dalle immissioni di odori, nonché delle esigenze della legge del 13 marzo 196482 sul lavoro e della legge del 20 marzo 198183 sull’assicurazione contro gli infortuni in merito alla protezione della salute del personale addetto agli impianti di smaltimento delle acque di scarico.
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
80 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 47 Procedura in caso di acque inquinate
1 Se constata che le acque non corrispondono alle esigenze fissate nell’allegato 2 o che non è garantita l’utilizzazione specifica di dette acque, l’autorità:
- a.
- accerta e valuta la natura e l’entità dell’inquinamento;
- b.
- accerta le cause dell’inquinamento;
- c.
- valuta l’efficacia delle misure possibili;
- d.
- provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alle corrispondenti prescrizioni.
2 Se le fonti dell’inquinamento sono diverse, occorre armonizzare tra loro le misure che i responsabili sono tenuti ad adottare.
Art. 47a Controllo delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio 84
1 I Cantoni rilevano e controllano almeno una volta nell’arco di quattro anni le aree di riempimento e i piazzali di lavaggio professionale o commerciale degli utenti di prodotti fitosanitari in cui vengono riempiti o puliti irroratrici e nebulizzatori.
2 Si assicurano che eventuali lacune riscontrate siano colmate immediatamente, ma al più tardi entro due anni, a seconda della gravità del pericolo per le acque.
3 Ogni quattro anni i Cantoni presentano un rapporto all’UFAM sullo stato dei rilevamenti e dei controlli e sulle lacune riscontrate e la loro eliminazione.
84 Introdotto dal n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 20233). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. qui avanti.
Art. 48 Analisi e accertamenti
1 Le analisi e gli accertamenti devono essere eseguiti secondo le regole riconosciute della tecnica; sono in particolare considerate tali le relative norme della CEN (Comitato europeo di normazione)85o altre norme che permettano di ottenere risultati equivalenti.
2 Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene prescrizioni sul genere e la frequenza dei prelievi di campioni e sugli accertamenti in merito all’adempimento delle esigenze, l’autorità fissa le prescrizioni di caso in caso.
3 Entro il 1° giugno di ogni anno, i Cantoni comunicano all’UFAM, secondo le modalità prescritte da quest’ultimo, i risultati delle analisi e degli accertamenti sulla presenza di pesticidi nelle acque.86
85 Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
86 Introdotto dal n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 20233).
Art. 48a Segnalazione del superamento di valori limite 87
1 L’UFAM segnala ai servizi di omologazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi i pesticidi ai fini della revisione dell’omologazione se:
- a.
- questi o i loro prodotti di degradazione superano ripetutamente e ampiamente il valore limite di 0,1 µg/l nelle acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo (art. 9 cpv. 3 lett. a LPAc); o
- b.
- questi superano ripetutamente e ampiamente i valori limite ecotossicologici nelle acque superficiali (art. 9 cpv. 3 lett. b LPAc).
2 Come valori limite ecotossicologici si applicano le esigenze relative alla qualità delle acque espresse in valori numerici secondo l’allegato 2 numero 11 capoverso 3 numero 4 nella tabella che divergono dal valore generale di 0,1 µg/l.
3 Un valore limite secondo l’articolo 9 capoverso 3 LPAc è considerato superato ripetutamente e ampiamente per le acque che servono o sono previste per l’utilizzo come acqua potabile se:
- a.
- nel corso di un anno è superato in almeno tre Cantoni;
- b.
- è superato almeno nel 5 per cento delle acque analizzate; e
- c.
- i superamenti di cui alle lettere a e b sono misurati durante almeno due di cinque anni consecutivi.
4 Un valore limite secondo l’articolo 9 capoverso 3 LPAc è considerato superato ripetutamente e ampiamente per le acque superficiali se:
- a.
- nel corso di un anno è superato in almeno tre Cantoni;
- b.
- è superato almeno nel 10 per cento delle acque analizzate; e
- c.
- i superamenti di cui alle lettere a e b sono misurati durante almeno due di cinque anni consecutivi.
Art. 49 Informazione
1 L’UFAM informa sullo stato delle acque e sulla loro protezione, nella misura in cui ciò interessi l’intera Svizzera; in particolare, pubblica rapporti sullo stato della protezione delle acque in Svizzera. I Cantoni gli mettono a disposizione i dati necessari.
2 I Cantoni informano sullo stato e sulla protezione delle acque nel loro territorio; a tal fine danno indicazioni sulle misure adottate e la relativa efficacia nonché sui luoghi di balneazione che non adempiono le condizioni richieste per la balneazione (all. 2 n. 11 cpv. 1 lett. e).88
88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 49a Geoinformazione 89
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200890 sulla geoinformazione.
89 Introdotto dall’all. 2 n. 7 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).
Art. 5091
91 Abrogato dal n. III 2 dell’O del 12 ago. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2903).
Art. 51 Risoluzioni, raccomandazioni e commissioni internazionali 92
1 Il Dipartimento è abilitato ad approvare, con l’accordo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, le risoluzioni e raccomandazioni derivanti dai seguenti accordi internazionali:93
- a.
- Convenzione del 22 settembre 199294 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est (Convenzione OSPAR);
- b.
- Accordo del 29 aprile 196395 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall’inquinamento;
- c.
- Convenzione del 3 dicembre 197696 sulla protezione del Reno contro l’inquinamento chimico.
2 Su richiesta, l’UFAM federale mette a disposizione di terzi le risoluzioni e raccomandazioni approvate.
3 Il Dipartimento nomina i membri delle delegazioni svizzere presso le commissioni internazionali per la protezione delle acque.97
92 Nuovo testo giusta il n. II 12 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
94 FF 1993 III 722
95 [RU 1965 395, 1979 93art. 2. RU 2003 1934art. 19 n. 1 lett. a]. Vedi ora la Conv. del 12 apr. 1999 per la protezione del Reno (RS 0.814.284).
96 [RU 1979 96, 1983 323, 1989 161. RU 2003 1934art. 19 n. 1 lett. c]
97 Introdotto dal n. II 12 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
Capitolo 8a: Tassa federale sulle acque di scarico9898 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
98 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
Art. 51 a Aliquota della tassa
L’aliquota della tassa di cui all’articolo 60b LPAc ammonta a 9 franchi l’anno per abitante. È determinante il numero di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle acque di scarico il 1° gennaio dell’anno civile per il quale la tassa è riscossa.
Art. 51 b Dati dei Cantoni
I Cantoni devono devono trasmettere all’UFAM:
- a.
- ogni anno entro il 31 marzo: per ogni stazione di depurazione centrale sul proprio territorio il numero di abitanti allacciati il 1° gennaio dell’anno civile in corso;
- b.
- entro il 31 ottobre dello stesso anno civile: i conteggi finali di cui all’articolo 60b capoverso 2 LPAc, pervenuti entro il 30 settembre dell’anno civile in corso, unitamente alla domanda di indennità.
Art. 51 c Riscossione della tassa
1 L’UFAM fattura alle parti assoggettate la tassa dovuta per l’anno civile in corso entro il 1° giugno. In caso di controversia sulla fattura, emana una decisione relativa all’emolumento.
2 Su domanda del Cantone, l’UFAM può fatturare la tassa al Cantone a condizione che quest’ultimo dimostri di riscuotere la tassa presso le stazioni di depurazione sul proprio territorio secondo le stesse modalità applicate dall’UFAM. La domanda deve essere presentata all’UFAM entro il 31 marzo.
3 Il termine di pagamento è di 60 giorni a partire dall’esigibilità. La tassa diventa esigibile al momento della ricezione della fattura oppure, qualora la fattura sia contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa all’emolumento di cui al capoverso 1. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento.99
99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).
Art. 51 d Prescrizione
1 Il credito fiscale si prescrive dopo dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
2 Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:
- a.
- quando la parte assoggettata al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
- b.
- a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la parte assoggettata al pagamento della tassa.
3 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso dopo 15 anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Capitolo 9: Concessione di sussidi federali
Sezione 1: Misure100100 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
100 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 52 Eliminazione dell’azoto negli impianti per le acque di scarico 101
1 L’ammontare delle indennità globali per gli impianti e le installazioni per l’eliminazione dell’azoto (art. 61 cpv. 1 LPAc) è fissato in base alla quantità di tonnellate di azoto eliminata ogni anno.
2 Se necessario ai fini dell’adempimento di accordi internazionali o decisioni prese da organizzazioni internazionali, si può tenere conto dell’entità e della complessità delle misure.
3 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
Art. 52a Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico 102
1 Le indennità per le misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a capoverso 1 LPAc sono accordate ai singoli Cantoni.
2 Se la misura che dà diritto all’indennità non è attuata entro cinque anni dall’assegnazione dell’indennità, tale assegnazione decade.
3 Se al posto di impianti, installazioni e apparecchiature per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce sono costruite canalizzazioni, sono computabili costi pari al massimo a quelli che sarebbero sorti con misure nella stazione di depurazione.
4 Prima di prendere una decisione in merito alla misura, l’autorità consulta l’UFAM.
102 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
Art. 53 Impianti per i rifiuti
Sono accordate indennità nel singolo caso per la pianificazione, la costruzione e l’ampliamento nell’ambito di progetti concernenti impianti sussidiabili per i rifiuti (art. 62 cpv. 1 e 2 LPAc).
Art. 54 Provvedimenti presi dall’agricoltura
1 L’ammontare delle indennità globali per provvedimenti presi dall’agricoltura (art. 62a LPAc) è stabilito in base alle caratteristiche e al numero di chilogrammi delle sostanze di cui si impediscono ogni anno il convogliamento e il dilavamento.
2 In caso di provvedimenti che comportano la modifica di strutture aziendali, l’ammontare è inoltre stabilito in base ai costi computabili.
3 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e il Cantone interessato.
Art. 54a Pianificazione di misure di rivitalizzazione 103
1 L’ammontare delle indennità globali per la pianificazione di misure di rivitalizzazione delle acque (art. 62b cpv. 1 LPAc) è stabilito in base alla lunghezza dei corsi d’acqua e delle rive di acque stagnanti incluse nella pianificazione.
2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
103 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 54b Attuazione di misure di rivitalizzazione 104
1 L’ammontare delle indennità globali per le misure di rivitalizzazione delle acque (art. 62b cpv. 1 LPAc) è stabilito in funzione:
- a.
- della lunghezza del tratto che viene rivitalizzato o reso maggiormente accessibile mediante la rimozione di ostacoli;
- b.
- della larghezza del fondo dell’alveo;
- c.
- della larghezza dello spazio riservato alle acque del tratto che viene rivitalizzato;
- d.
- dei benefici della rivitalizzazione per la natura e il paesaggio rispetto ai costi prevedibili;
- e.
- dei benefici della rivitalizzazione per le attività di svago;
- f.
- della qualità delle misure.
2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
3 Le indennità possono essere concesse nel singolo caso se le misure:
- a.
- costano più di 5 milioni di franchi;
- b.
- interessano più di un Cantone o riguardano acque confinarie nazionali;
- c.
- riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
- d.
- richiedono, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale a causa delle alternative possibili o per altri motivi; oppure
- e.
- non erano prevedibili.
4 Il contributo ai costi computabili delle misure di cui al capoverso 3 è compreso tra il 35 e l’80 per cento ed è definito in base ai criteri di cui al capoverso 1.
5 Le indennità per le rivitalizzazioni sono concesse esclusivamente se il Cantone interessato ha elaborato una pianificazione delle rivitalizzazioni conforme ai requisiti definiti nell’articolo 41d.105
6 Le indennità di cui all’articolo 62b capoverso 1 LPAc non sono concesse per le misure che risultano necessarie in applicazione dell’articolo 4 della legge federale del 21 giugno 1991106 sulla sistemazione dei corsi d’acqua.
104 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
105 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 4 mag. 2011 alla fine del presente testo.
Art. 55 Studi di base
1 Indennità nel singolo caso per la ricerca delle cause dell’insufficiente qualità di un’acqua importante al fine di stabilire le misure di risanamento (art. 64 cpv. 1 LPAc) sono accordate qualora tali progetti interessino lo stato dell’acqua in questione e dei suoi affluenti.
2 Le indennità per gli studi di base ammontano al 30 per cento dei costi computabili e quelle per la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l’approvvigionamento in acqua nonché delle falde freatiche (art. 64 cpv. 3 LPAc) al 40 per cento di tali costi.
Art. 56 Formazione di personale qualificato e informazione della popolazione
1 Gli aiuti finanziari per la formazione di personale qualificato (art. 64 cpv. 2 LPAc) ammontano:
- a.
- al massimo al 25 per cento dei costi;
- b.
- al massimo al 40 per cento dei costi se i progetti risultano particolarmente onerosi in rapporto al presumibile numero di partecipanti.
2 Possono essere accordati aiuti finanziari a progetti per l’informazione della popolazione (art. 64 cpv. 2 LPAc) se:
- a.
- i progetti sono d’interesse nazionale; e
- b.
- la documentazione informativa viene messa a disposizione per essere diffusa in tutta la Svizzera.
3 Gli aiuti finanziari destinati all’informazione della popolazione ammontano:
- a.
- al massimo al 40 per cento dei costi per l’allestimento della documentazione;
- b.
- al massimo al 20 per cento dei costi per l’esecuzione di campagne d’informazione.
4 L’UFAM accorda aiuti finanziari nel singolo caso per la formazione di personale qualificato e per l’informazione della popolazione.
Art. 57 Garanzia contro i rischi
1 Può essere accordata una garanzia singola contro i rischi per impianti e installazioni innovativi e con buone garanzie di successo (art. 64a LPAc) che servano ad adempiere a un compito di interesse pubblico, nella misura in cui non possano essere ottenute garanzie dal fabbricante.
2 La garanzia contro i rischi si applica ai costi che devono essere sostenuti per eliminare i difetti o, all’occorrenza, per sostituire gli impianti e le installazioni nei primi cinque anni dalla loro messa in esercizio, a condizione che detti costi non siano causati dal detentore.
3 La garanzia contro i rischi corrisponde almeno al 20 per cento, ma al massimo al 60 per cento dei costi di cui al capoverso 2.
4 Ai fini della procedura si applicano per analogia gli articoli 61c e 61d.
Art. 58 Costi computabili 107
1 Sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano anche i costi per gli impianti pilota e, nel caso di rivitalizzazioni di acque, i costi per l’acquisto del terreno necessario.
2 Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte.
107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Sezione 2: Procedura per la concessione di indennità globali108108 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
108 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 59 Domanda
1 Il Cantone presenta la domanda di indennità globali all’Ufficio federale competente (art. 60 cpv. 1).
2 La domanda deve contenere informazioni concernenti:
- a.
- gli obiettivi programmatici da raggiungere, nonché, nel caso di indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura, informazioni concernenti gli obiettivi da raggiungere in tutto il territorio cantonale;
- b.
- le misure probabilmente necessarie per raggiungere gli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
- c.
- l’efficacia delle misure.
Art. 60 Accordo programmatico
1 La stipula dell’accordo programmatico compete:
- a.109
- all’UFAM per le indennità destinate agli impianti per le acque di scarico, nonché alla pianificazione e all’attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque;
- b.
- all’UFAG per le indennità destinate ai provvedimenti presi dall’agricoltura.
2 L’accordo programmatico è stipulato per le singole zone. Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
- a.
- gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
- b.
- la prestazione del Cantone;
- c.
- i sussidi della Confederazione;
- d.
- il controlling.
3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata di:
- a.
- sei anni, di norma, per le indennità destinate ai provvedimenti presi dall’agricoltura;
- b.
- quattro anni per le indennità destinate ad altre misure.110
4 L’Ufficio federale competente emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.
109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 61 Pagamento
Le indennità globali sono pagate a rate.
Art. 61a Rendicontazione e controllo
1 Il Cantone presenta ogni anno all’Ufficio federale competente un rapporto sull’impiego delle indennità globali.
2 L’Ufficio federale competente controlla a campione:
- a.
- l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
- b.
- l’impiego dei sussidi pagati.
Art. 61b Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
1 L’Ufficio federale competente sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
- a.
- non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 61a cpv. 1);
- b.
- cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’Ufficio federale competente ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
3 Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale competente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
4 Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990111 sui sussidi (LSu).
Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso112112 Introdotta dal n. I 13 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
112 Introdotta dal n. I 13 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 61c Domanda
1 La domanda di aiuti finanziari o indennità nel singolo caso è presentata all’UFAM.
2 L’UFAM emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.
Art. 61d Concessione e pagamento dei sussidi
1 L’UFAM fissa i sussidi mediante decisione o stipula un contratto a tal fine con il beneficiario dei sussidi.
2 L’UFAM paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.
Art. 61e Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
1 Se, malgrado un’intimazione, il beneficiario di un’indennità o di un aiuto finanziario assegnati non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, l’indennità o l’aiuto finanziario non saranno versati o saranno ridotti.
2 Se sono stati pagati indennità o aiuti finanziari e il beneficiario, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è retta dall’articolo 28 LSu113.
3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
4 Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall’articolo 29 LSu.
Art. 61f Rendicontazione e controllo
Per la rendicontazione e il controllo nel quadro delle indennità e degli aiuti finanziari nel singolo caso si applica per analogia l’articolo 61a.
Capitolo 10:Entrata in vigore
Art. 62
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Disposizione transitoria concernente la modifica del 18 ottobre 2006 114
Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 115
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 maggio 2011 117
Disposizioni transitorie della modifica del 4 novembre 2015 118
Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2022 119
Allegato 1
Obiettivi ecologici per le acque
1 Acque superficiali
2 Acque sotterranee
Allegato 2 120120 Aggiornato dall’all. 2 n. 4 dell’O del 23 giu. 1999 sui prodotti fitosanitari (RU 1999 2045), dal n. II 9 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici (RU 2005 2695), dal n. III dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dalla correzione del 2 feb. 2016 (RU 2016 473), dal n. I dell'O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1685) e dal n. I dell'O del DATEC del 13 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 515).
120 Aggiornato dall’all. 2 n. 4 dell’O del 23 giu. 1999 sui prodotti fitosanitari (RU 1999 2045), dal n. II 9 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici (RU 2005 2695), dal n. III dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dalla correzione del 2 feb. 2016 (RU 2016 473), dal n. I dell'O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1685) e dal n. I dell'O del DATEC del 13 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 515).
Esigenze relative alla qualità delle acque
1 Acque superficiali
11 Esigenze generali
12 Esigenze particolari relative ai corsi d’acqua
13 Esigenze supplementari relative alle acque stagnanti
2 Acque sotterranee
21 Esigenze generali
22 Esigenze supplementari relative alle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo
Allegato 3
Esigenze relative all’evacuazione delle acque di scarico inquinate
Allegato 3.1 121121 Aggiornato dal n. I dell’O del 31 ott. 2001 (RU 2001 3168), dal n. III dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dalla correzione del 7 feb. 2017 (RU 2017 509) e dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 1489). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 4 nov. 2015 qui avanti.
121 Aggiornato dal n. I dell’O del 31 ott. 2001 (RU 2001 3168), dal n. III dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dalla correzione del 7 feb. 2017 (RU 2017 509) e dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 1489). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 4 nov. 2015 qui avanti.
Immissione delle acque di scarico comunali in un ricettore naturale
1 Definizioni e generalità
2 Esigenze generali
3 Esigenze supplementari relative all’immissione di acque di scarico in acque sensibili
4 Frequenza dei prelievi e superamenti ammessi
41 Frequenza dei prelievi
42 Superamenti ammessi
Allegato 3.2 124124 Aggiornato dal n. I dell’O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4043).
124 Aggiornato dal n. I dell’O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4043).
Immissione delle acque di scarico industriali in un ricettore naturale o nella canalizzazione pubblica
1 Definizioni e principi
2 Esigenze generali
3 Esigenze particolari relative a determinate sostanze provenienti da determinati settori industriali
31 Trasformazione di derrate alimentari
32 Industrie secondarie del ferro e dell’acciaio
33 Trattamento di superficie/Galvanizzazione
34 Industria chimica
35 Produzione di carta, cartone e cellulosa
36 Aziende di approvvigionamento e smaltimento
37 Altri settori
Allegato 3.3 126126 Aggiornato dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1685).
126 Aggiornato dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1685).
Immissione di altre acque di scarico inquinate in un ricettore naturale o nella canalizzazione pubblica
1 Esigenze generali
2 Esigenze particolari
21 Raffreddamento a circuito aperto
22 Raffreddamento a circuito chiuso
23 Cantieri edili
24 Pulizia di facciate e gallerie
25 Discariche
26 Estrazione di ghiaia
27 Impianti per la piscicoltura
28 Piscine
Allegato 4 127127 Aggiornato dall’all. 2 n. 4 dell’O del 23 giu. 1999 sui prodotti fitosanitari (RU 1999 2045), dal n. II 9 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della L sui prodotti chimici (RU 2005 2695), dal n. II dell’O del 18 ott. 2006 (RU 2006 4291), dal n. II cpv. 1 dell’O del 4 mag. 2011 (RU 2011 1955) e dal n. III dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). Vedi anche le disp. trans della mod. del 4 nov. 2015 qui avanti.
127 Aggiornato dall’all. 2 n. 4 dell’O del 23 giu. 1999 sui prodotti fitosanitari (RU 1999 2045), dal n. II 9 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della L sui prodotti chimici (RU 2005 2695), dal n. II dell’O del 18 ott. 2006 (RU 2006 4291), dal n. II cpv. 1 dell’O del 4 mag. 2011 (RU 2011 1955) e dal n. III dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). Vedi anche le disp. trans della mod. del 4 nov. 2015 qui avanti.
Pianificazione della protezione delle acque
1 Designazione dei settori di protezione delle acque particolarmente minacciati e delimitazione delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee
11 Settori di protezione delle acque particolarmente minacciati
111 Settore di protezione delle acque Au
112 Settore di protezione delle acque Ao
113 Settore d’alimentazione Zu
114 Settore d’alimentazione Zo
12 Zone di protezione delle acque sotterranee
121 In generale
122 Zona S1
123 Zona S2
124 Zona S3
125 Zone Sh e Sm
13 Aree di protezione delle acque sotterranee
2 Misure di protezione delle acque
21 Settori di protezione delle acque particolarmente minacciati
211 Settori di protezione delle acque Au e Ao
212 Settori di alimentazione Zu e Zo
22 Zone di protezione delle acque sotterranee
221 Zona S3
221 Zona Smbis
221 Zona Shter
222 Zona S2
223 Zona S1
23 Aree di protezione delle acque sotterranee
Allegato 4a 132132 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
132 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Pianificazione delle misure di risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico
1 Definizione
2 Fasi di pianificazione nel risanamento dei deflussi discontinui
3 Fasi di pianificazione nel risanamento del bilancio in materiale detritico
Allegato 5
Abrogazione e modifica del diritto vigente
1. Sono abrogati:
2.–5. … 137137 Le mod. possono essere consultate alla RU 19982863.
137 Le mod. possono essere consultate alla RU 19982863.