Ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico
(OIAt)1
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12, 13, 16 e 39 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione
dell’ambiente (legge),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 Scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti.
2 Essa regola:
- a.
- la limitazione preventiva delle emissioni provenienti da impianti secondo l’articolo 7 della legge che inquinano l’aria;
- abis 3 le modalità per bruciare i rifiuti all’aperto;
- b.
- le esigenze in materia di carburanti e di combustibili;
- c.
- il carico inquinante massimo ammissibile per l’aria (valori limite d’immissione);
- d.
- la procedura nel caso in cui le immissioni siano eccessive.
3Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).
Art. 2 Definizioni
1 Sono considerati impianti stazionari:
- a.
- le opere edili e gli altri dispositivi fissi;
- b.
- le modificazioni del terreno;
- c.
- gli apparecchi e le macchine;
- d.
- gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell’ambiente come aria di scarico.
2 Sono considerati veicoli gli autoveicoli, gli aeromobili, i battelli e i treni.
3 Sono considerate infrastrutture per i trasporti le strade, gli aeroporti, le strade ferrate e gli altri impianti nei quali i gas di scarico dei veicoli sono immessi nell’ambiente come aria di scarico senza essere stati convogliati.
4 Sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora:
- a.
- a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni o
- b.
- le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto.
5 Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d’immissione ai sensi dell’allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d’immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando:
- a.
- mettono in pericolo l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi;
- b.
- sulla base di un’inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione;
- c.
- danneggiano le costruzioni;
- d.
- pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque.
6 Per messa in commercio s’intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l’utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente.4
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).
Capitolo 2: Emissioni
Sezione 1: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari nuovi
Art. 3 Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4
1 Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d’emissione fissate nell’allegato 1.
2 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:
- a.
- per gli impianti speciali secondo l’allegato 2: le esigenze fissate in detto allegato;
- b.
- per gli impianti a combustione: le esigenze secondo l’allegato 3;
- c.5
- per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l’articolo 19a, nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna secondo l’articolo 20b: le esigenze di cui all’allegato 4.
5Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).
Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell’autorità
1 L’autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d’emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile.
2 Sono possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio i provvedimenti limitativi delle emissioni, che:
- a.
- sono stati sperimentati con successo su impianti comparabili in Svizzera o all’estero o
- b.
- sono stati impiegati con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicati ad altri impianti.
3 Per giudicare se un provvedimento limitativo delle emissioni sia sopportabile sotto il profilo economico si fa riferimento ad un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo le aziende sono suddivise in categorie molto differenti, si fa riferimento ad un’azienda media della rispettiva categoria.
Art. 5 Limitazione più severa delle emissioni da parte dell’autorità
1 Se c’è da aspettarsi che un impianto previsto provochi immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l’autorità decide limitazioni completive o più severe delle emissioni.
2 La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive.
Art. 6 Captazione ed evacuazione delle emissioni 6
1 Le emissioni devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine, ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive.7
2 Di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico.
3 Per i camini industriali vale l’allegato 6. Se la necessaria altezza di costruzione H non può essere realizzata o se il parametro Ho è superiore a 100 m, l’autorità, a titolo sostitutivo, rende più severe le limitazioni delle emissioni previste negli allegati 1 a 3.
6Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).
7Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).
Sezione 2: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari esistenti
Art. 7 Limitazione preventiva delle emissioni
Le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni degli impianti stazionari nuovi (art. 3, 4 e 6) valgono anche per gli impianti stazionari esistenti.
Art. 8 Obbligo di risanamento
1 L’autorità provvede affinché gli impianti stazionari esistenti, che non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, siano risanati.
2 Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento secondo l’articolo 10. Se necessario, decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto.8
3 Il titolare può essere dispensato dal risanamento, se si impegna a disattivare l’impianto entro il termine di risanamento.
8Per. 2 introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).
Art. 9 Limitazione più severa delle emissioni
1 Se è accertato che un impianto esistente provoca immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l’autorità decide limitazioni completive o più severe.
2 La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive.
3 Le limitazioni completive o più severe delle emissioni sono ordinate mediante decisione di risanamento da attuare entro i termini previsti all’articolo 10 capoverso 2. Se necessario, l’autorità decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto.
4 Se le immissioni eccessive sono provocate da più impianti, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34.
Art. 10 Termini di risanamento 9
1 Il termine normale di risanamento è di 5 anni.
2 Termini più brevi, ma di almeno 30 giorni, sono fissati, se:
- a.
- il risanamento può essere eseguito senza importanti investimenti;
- b.
- le emissioni superano il triplo del valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni, o
- c.
- le immissioni provocate dall’impianto sono eccessive.
3 Termini più lunghi, fino a un massimo di 10 anni, sono fissati se:
- a.
- le emissioni sono inferiori a una volta e mezzo il valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni o le prescrizioni sulle perdite di calore sensibile non sono rispettate e
- b.
- sono esclusi i casi secondo il capoverso 2 lettere a e c.
4 Resta salva la decisione di termini di risanamento più brevi secondo l’articolo 32.
9Vedi anche le disp. fin. e trans. delle mod. del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561) e dell’11 giu. 2018 (RU 2018 1687) qui avanti.
Art. 11 Agevolazioni
1 Su domanda, l’autorità accorda agevolazioni al titolare dell’impianto, se il risanamento ai sensi degli articoli 8 e 10 è sproporzionato, in particolare non possibile dal punto di vista tecnico o dell’esercizio o non sopportabile economicamente.
2 Come agevolazione l’autorità può concedere in primo luogo termini più lunghi. Se la concessione di termini più lunghi non basta, l’autorità fissa limitazioni più blande delle emissioni.
Sezione 3: Controllo degli impianti stazionari
Art. 12 Dichiarazione delle emissioni
1 Chi gestisce o intende costruire un impianto10, che causa inquinamenti atmosferici, deve fornire all’autorità informazioni su:
- a.
- il genere e la quantità delle emissioni;
- b.
- il luogo dell’espulsione, l’altezza rispetto al suolo e le variazioni nel tempo;
- c.
- ulteriori condizioni d’espulsione, se sono necessarie ai fini della valutazione delle emissioni.
2 La dichiarazione delle emissioni può essere allestita in base a misurazioni o al bilancio quantitativo delle sostanze.
Art. 13 Controlli e misurazioni delle emissioni
1 L’autorità sorveglia che le limitazioni delle emissioni siano rispettate. Procede essa stessa a controlli e misurazioni delle emissioni o li fa eseguire.
2 La prima misurazione (misurazione di collaudo) o il primo controllo è da effettuare, se possibile, entro 3 mesi, ma al più tardi entro 12 mesi dalla messa in servizio dell’impianto nuovo o risanato. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell’allegato 3.11
3 Fatte salve le disposizioni derogatorie degli allegati 2, 3 e 4, la misurazione o il controllo è di regola da ripetere come segue:
- a.
- ogni quattro anni per le caldaie per impianti a combustione alimentati a legna secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d cifra 1 con una prestazione termica pari o inferiore a 70 kW e per gli impianti a combustione alimentati con gas con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW;
- b.
- ogni due anni per gli altri impianti a combustione;
- c.12
- ogni tre anni per gli altri impianti.13
4 Per gli impianti dai quali possono uscire emissioni considerevoli, l’autorità ordina la misurazione e la registrazione continue delle emissioni o di un altro parametro d’esercizio che permetta il controllo delle emissioni.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
12 Correzione del 16 apr. 2019 (RU 2019 1225)
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
Art. 13a Prova delle regole riconosciute della metrologia 14
1 Se incarica terzi di eseguire controlli e misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 13, l’autorità deve verificare periodicamente se essi hanno una conoscenza sufficiente delle regole riconosciute della metrologia.
2 L’autorità ha la facoltà di prescindere dalle verifiche periodiche di cui al capoverso 1 se il terzo incaricato esegue solo controlli e misurazioni per cui sono previste procedure di misurazione semplificate.
14 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
Art. 14 Esecuzione delle misurazioni
1 Le misurazioni tengono conto delle fasi d’esercizio importanti ai fini della valutazione. Se necessario, l’autorità fissa il genere e l’estensione delle misurazioni e le fasi d’esercizio importanti.
2 Le misurazioni delle emissioni sono eseguite secondo le regole riconosciute della metrologia. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) emana raccomandazioni per l’esecuzione delle misurazioni. Le esigenze tecniche in materia di sistemi di misurazione e stabilità di misurazione sono rette dall’ordinanza del 15 febbraio 200615 sugli strumenti di misurazione e dalle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.16
3 Il titolare dell’impianto da controllare deve, su istruzioni dell’autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili.
4 I valori misurati e quelli calcolati, i metodi di misura utilizzati e le condizioni d’esercizio dell’impianto durante le misurazioni sono consegnati nel verbale di misurazione.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
Art. 15 Valutazione delle emissioni
1 I valori misurati sono rapportati alle grandezze di riferimento fissate nell’allegato 1 cifra 23.
2 Salvo disposizioni contrarie negli allegati 1 a 4, per la valutazione i valori calcolati secondo il capoverso 1 sono convertiti in valori medi orari. In casi motivati l’autorità può stabilire un’altra unità di tempo per il calcolo del valore medio.
3 Nelle misurazioni effettuate in occasione del collaudo o di controlli, la limitazione delle emissioni è considerata rispettata, se nessuno dei valori medi calcolati secondo il capoverso 2 supera il valore limite.
4 In caso di misurazione continua delle emissioni, i valori limite sono considerati rispettati, se nell’arco dell’anno civile:
- a.
- nessun valore medio giornaliero supera il valore limite d’emissione;
- b.
- il 97 per cento di tutti i valori medi orari non è superiore a 1,2 volte il valore limite e
- c.
- nessun valore medio orario è superiore al doppio del valore limite.
5 Le emissioni durante le fasi d’avviamento e di arresto dell’impianto sono valutate dall’autorità, tenendo conto delle circostanze particolari.
Art. 16 Condotte di aggiramento, disturbi d’esercizio e mancata disponibilità di prodotti chimici per la depurazione dei gas di scarico 17
1 Una condotta di aggiramento per la protezione degli impianti di depurazione dei gas di scarico può essere utilizzata solo con il consenso dell’autorità.
2 Se l’impiego di condotte di aggiramento o disturbi d’esercizio possono provocare emissioni considerevoli, l’autorità stabilisce le misure da prendere.
3 L’autorità può stabilire limitazioni meno severe delle emissioni per gli impianti stazionari se è provato che non sono disponibili i prodotti chimici necessari per l’esercizio degli impianti di depurazione dei gas di scarico. Limitazioni meno severe delle emissioni sono escluse per le sostanze altamente tossiche o cancerogene.18
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022832).
18 Introdotto dal n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022832).
Sezione 4: Emissioni da veicoli e da infrastrutture per i trasporti
Art. 17 Limitazione preventiva delle emissioni dei veicoli
Le emissioni dei veicoli sono limitate preventivamente secondo la legislazione sui trasporti per strada, aria, battello e ferrovia nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
Art. 18 Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti
Per le infrastrutture per i trasporti l’autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico.
Art. 19 Misure contro le immissioni eccessive del traffico
Se è accertato o se c’è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti provochino immissioni eccessive, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34.
Sezione 4a: Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato1919 Introdotta dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4639).
19 Introdotta dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4639).
Art. 19a Esigenze
1 Le macchine e gli apparecchi per l’impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3.
2 ...20
3 Le macchine di cantiere possono essere fatte funzionare soltanto con un sistema di filtri antiparticolato di cui è stata provata la conformità con le esigenze di cui all’allegato 4 numeri 32 e 33.
4 Su domanda, nei casi in cui vengono messe in funzione macchine di cantiere nell’ambito di test o dimostrazioni, l’autorità può accordare deroghe alle esigenze di cui all’allegato 4 numero 3. Le deroghe sono accordate fino a un massimo di dieci giorni.21
20 Abrogato dal n. I dell’O del 20 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).
21 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).
Art. 19b Prova di conformità
1 La prova di conformità comprende:
- a.
- un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 199522 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) secondo cui il tipo di macchina di cantiere o di sistema di filtro antiparticolato soddisfa le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 (certificato di conformità);
- b.
- una dichiarazione del fabbricante o dell’importatore secondo la quale le macchine di cantiere o i sistemi di filtro antiparticolato da mettere in commercio corrispondono ai tipi esaminati (dichiarazione di conformità), contenente i seguenti dati:
- 1.
- nome e indirizzo del fabbricante o dell’importatore,
- 2.
- designazione del tipo di macchina di cantiere, di motore e di sistema di riduzione del particolato,
- 3.
- anno di fabbricazione e numeri di serie della macchina di cantiere, del motore e del sistema di filtro antiparticolato,
- 4.
- nome e indirizzo dell’organismo di valutazione della conformità e numero del certificato di conformità,
- 5.
- nome e funzione della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per l’importatore,
- 6.
- la posizione esatta del contrassegno apportato sulla macchina di cantiere; e
- c.
- il contrassegno secondo l’allegato 4 numero 33.
1bis Per le macchine di cantiere che soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/162823, la prova di conformità comprende l’omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea secondo il regolamento (UE) 2016/1628.24
2 Gli organismi di valutazione della conformità fanno pervenire all’UFAM i certificati di conformità con i relativi rapporti di prova. L’UFAM pubblica le liste dei tipi di sistemi di filtro antiparticolato e di motori conformi.25
3 Il fabbricante o l’importatore deve conservare la dichiarazione di conformità per 10 anni dal momento della messa in commercio della macchina di cantiere o del sistema di filtro antiparticolato.
23 Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine e agli apparecchi mobili non stradali, versione della GU L 252 del 16.09.2016, pag. 53; integrato da: regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, GU L 102 del 13.04.2017, pag. 1; regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, GU L 102 del 13.04.2017, pag. 334; regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, GU L 102 del 13.04.2017, pag. 364.
24 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).
Sezione 5: ...
Art. 2026
26 Abrogato dal n. I dell’O del 20 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).
Art. 20a27
27Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561). Abrogato dal n. I dell’O del 20 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).
Sezione 5a: Esigenze per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna2828 Introdotta dal n. I dell’O del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
28 Introdotta dal n. I dell’O del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
Art. 20b Esigenze
1 Le macchine e gli apparecchi mobili non stradali con motore a combustione interna (macchine e apparecchi con motore a combustione interna) devono rispettare le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4.
2 Le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna nuovi possono essere messi in commercio soltanto se ne è stata provata la conformità con le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4 (art. 20c).
Art. 20c Prova di conformità
1 La prova di conformità comprende:
- a.
- l’omologazionedel tipo di motore o della famiglia di motori rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea secondo il regolamento (UE) 2016/162829; e
- b.
- la marcatura del motore secondo l’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1628.
2 La prova di conformità può essere fornita anche con un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo l’articolo 18 LOTC30, che attesti che il tipo di macchina o apparecchio con motore a combustione interna soddisfa le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4 (certificato di conformità). Il motore deve essere contrassegnato con il marchio o la denominazione commerciale del costruttore e il nome dell’organismo di valutazione della conformità.
Sezione 5b: ...
Art. 20de20e31
31 Introdotti dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687). Abrogati dal n. I dell’O del 20 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).
Sezione 6: Combustibili
Art. 21 Esigenze
Per i combustibili valgono le esigenze dell’allegato 5.
Art. 22 Dichiarazione
Chi importa o offre combustibili a scopo commerciale deve fornire all’acquirente o al consumatore una dichiarazione sulla qualità del combustibile. All’importazione è tenuto a presentare una tale dichiarazione anche alle autorità doganali.
Art. 2332
32 Abrogato dal n. I dell’O del 4 lug. 2007, con effetto dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).
Sezione 7: Carburanti
Art. 24 Esigenze
Per i carburanti valgono le esigenze dell’allegato 5.
Art. 25 Dichiarazione
Chi importa o offre carburanti a scopo commerciale deve fornire all’acquirente o al consumatore una dichiarazione sulla qualità del carburante. All’importazione è tenuto a presentare una tale dichiarazione anche alle autorità doganali.
Art. 26 Impianti destinati alla benzina senza piombo per motori
1 Gli impianti destinati alla benzina senza piombo per motori, come serbatoi per il deposito e il trasporto, veicoli cisterna e pompe di distribuzione, devono essere chiaramente contrassegnati con la scritta «senza piombo».
2 Se per la benzina senza piombo viene usato un impianto che aveva contenuto benzina con piombo, il titolare deve dapprima procedere alla pulizia approfondita dell’impianto o, mediante altre misure, provvedere che non siano rimasti residui eccessivi di piombo.
Sezione 8: Modalità per bruciare i rifiuti3333Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).
33Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).
Art. 26a Incenerimento in impianti 34
I rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).
Art. 26b Incenerimento al di fuori degli impianti 35
1 I rifiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati al di fuori degli impianti soltanto se sono secchi al punto tale da produrre poco fumo.
2 L’autorità può autorizzare nel singolo caso l’incenerimento di rifiuti naturali non sufficientemente secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti se vi è un interesse preponderante e se non vengono prodotte immissioni eccessive.
3 In determinate regioni o determinati periodi l’autorità può limitare o vietare l’incenerimento di rifiuti provenienti da boschi, campi, giardini e orti al di fuori degli impianti se sono prevedibili immissioni eccessive.
35 Introdotto dal n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).
Capitolo 3: Immissioni
Sezione 1: Determinazione e valutazione
Art. 27 Determinazione delle immissioni
1 I Cantoni sorvegliano lo stato e lo sviluppo dell’inquinamento atmosferico sul loro territorio; determinano, in particolare, l’entità delle immissioni.
2 A tale scopo eseguono rilevamenti, misurazioni e calcoli di diffusione. L’UFAM raccomanda loro procedimenti idonei.
Art. 28 Previsione delle immissioni
1 Prima della costruzione o del risanamento di un impianto stazionario o di un’infrastruttura per i trasporti, suscettibili di produrre emissioni considerevoli, l’autorità può esigere dal titolare una previsione delle immissioni.
2 La previsione deve indicare le immissioni presumibili, la loro entità, la loro frequenza e le regioni colpite.
3 Nella previsione devono essere indicati la natura e la quantità delle emissioni, le condizioni di diffusione e i metodi di calcolo.
Art. 29 Sorveglianza di singoli impianti
L’autorità può esigere dal titolare dell’impianto, dal quale provengono emissioni considerevoli, che sorvegli con adeguati metodi di misurazione le immissioni nella zona colpita.
Art. 30 Valutazione delle immissioni
L’autorità giudica se le immissioni misurate sono eccessive (art. 2 cpv. 5).
Sezione 2: Provvedimenti contro le immissioni eccessive
Art. 31 Allestimento di un piano dei provvedimenti 36
L’autorità allestisce un piano dei provvedimenti giusta l’articolo 44a della legge se è accertato o se c’è da aspettarsi che, nonostante le limitazioni preventive delle emissioni, si producano immissioni eccessive provocate da:
- a.
- un’infrastruttura per i trasporti;
- b.
- più impianti stazionari.
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).
Art. 32 Contenuto del piano dei provvedimenti 37
1 Il piano dei provvedimenti indica:
- a.
- le fonti delle emissioni all’origine delle immissioni eccessive;
- b.
- l’importanza delle emissioni delle singole fonti in rapporto al carico ambientale totale;
- c.
- i provvedimenti per ridurre ed eliminare le immissioni eccessive;
- d.
- l’effetto dei singoli provvedimenti;
- e.
- le basi legali esistenti o da emanare in relazione ai singoli provvedimenti;
- f.
- i termini entro i quali ordinare ed eseguire i provvedimenti;
- g.
- le autorità competenti per l’esecuzione dei provvedimenti.
2 Sono provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettera c:
- a.
- per gli impianti stazionari: termini di risanamento più brevi oppure limitazioni completive o più severe delle emissioni;
- b.
- per le infrastrutture per i trasporti: provvedimenti riguardanti la costruzione, l’esercizio, la gestione o la limitazione del traffico.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).
Art. 33 Attuazione del piano dei provvedimenti 38
1 Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni.
2 In prima urgenza l’autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale.
3 I Cantoni verificano regolarmente l’efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico.
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).
Art. 34 Proposte dei Cantoni
1 Se il piano cantonale prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, il Cantone presenta il piano al Consiglio federale e gli sottopone pertinenti proposte.
2 Se il piano cantonale presuppone la partecipazione di un altro Cantone, l’autorità cantonale glielo presenta e gli sottopone pertinenti proposte. Il Consiglio federale coordina, se necessario, i piani cantonali.39
Capitolo 4: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 35 Esecuzione da parte dei Cantoni
Fatto salvo l’articolo 36, l’esecuzione della presente ordinanza incombe ai Cantoni.
Art. 36 Esecuzione da parte della Confederazione
1 La Confederazione esegue le prescrizioni in materia di:
- a.40
- sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtro antiparticolato, nonché delle macchine e apparecchi con motore a combustione interna (art. 37);
- b.41
- controllo dei combustibili e dei carburanti al momento dell’importazione e della messa in commercio (art. 38).42
2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.43
3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni44 può emanare disposizioni esecutive e completive, in particolare su:
- a.
- i metodi di controllo, di misurazione e di calcolo;
- b.
- le prove di omologazione;
- c.
- i camini.
4 La Confederazione esegue i rilevamenti sullo stato e l’evoluzione dell’inquinamento atmosferico sull’insieme del territorio svizzero (art. 39).45
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).
43 Nuovo testo giusta il n. II 13 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
44 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
45 Introdotto dal n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 giu. 2010 (RU 2010 2965).
Art. 37 Sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e apparecchi con motore a combustione interna 4647
1 L’UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna. Controlla in particolare:48
- a.
- i dati riportati nella dichiarazione di conformità sono esatti; o
- b.49
- i motori a combustione interna delle macchine e degli apparecchi muniti di un marchio di omologazione corrispondono al motore o alla famiglia di motori omologati.
2 Può affidare compiti di controllo a enti di diritto pubblico e a organizzazioni settoriali di diritto privato.
3 Se gli impianti controllati non sono conformi alle esigenze, l’UFAM ordina i necessari provvedimenti. In casi gravi, può vietare l’ulteriore offerta e messa in commercio degli impianti o esigere l’adeguamento di quelli già in commercio.
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
Art. 38 Combustibili e carburanti
1 Le autorità doganali prelevano campioni di combustibili e di carburanti importati o forniti da raffinerie nazionali. Trasmettono tali campioni a un laboratorio designato dall’UFAM oppure li analizzano esse stesse.50
2 Le autorità doganali o il laboratorio comunicano i risultati delle analisi all’UFAM.51
3 L’UFAM effettua controlli a campione per verificare se le disposizioni sulla messa in commercio di combustibili e carburanti sono rispettate.52
4 Se constata che un importatore o un commerciante importa rispettivamente mette in commercio a più riprese combustibili o carburanti che non soddisfano le esigenze di qualità di cui all’allegato 5, l’UFAM notifica il fatto all’autorità cantonale competente per l’azione penale ed eventualmente alle autorità doganali.53
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).
53 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).
Art. 39 Rilevamenti sull’inquinamento atmosferico
1 L’UFAM esegue i rilevamenti sullo stato e sullo sviluppo dell’inquinamento atmosferico sull’insieme del territorio svizzero.
2 Il laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca a Dübendorf gestisce, per incarico dell’UFAM, la Rete nazionale d’osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL).
Art. 39a Geoinformazione 54
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200855 sulla geoinformazione.
54 Introdotto dall’all. 2 n. 8 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).
Sezione 2: Modificazione e abrogazione del diritto vigente
Art. 4056
56 Abrogato dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 41 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 10 dicembre 198457 sulla lotta contro l’inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti è abrogata.
Sezione 3: Disposizione transitoria
Art. 42
1 Gli impianti per i quali è necessaria l’autorizzazione di costruzione o l’approvazione dei piani sono considerati nuovi se, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, nessuna decisione avente autorità di cosa giudicata è stata presa in merito all’autorizzazione di costruzione o all’approvazione dei piani.
2 L’autorità emana le decisioni di risanamento ai sensi degli articoli 8 e 9 entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, se possibile per tutti gli impianti, in ogni caso però per i casi più urgenti.
3 I piani dei provvedimenti ai sensi dell’articolo 31 concernenti immissioni eccessive già in atto devono essere allestiti entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Sezione 3a: ...
Art. 42a58
58 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687). Abrogato dal n. I dell’O del 20 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 43
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1986.
Disposizioni transitorie della modifica del 20 novembre 1991 5959RU 1992 124. Abrogate dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
59RU 1992 124. Abrogate dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Disposizioni transitorie della modifica del 15 dicembre 1997 6060 RU 1998 223. Abrogate dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
60 RU 1998 223. Abrogate dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Disposizioni transitorie della modifica del 25 agosto 1999 6161 RU 1999 2498. Abrogate dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
61 RU 1999 2498. Abrogate dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Disposizioni finali della modifica del 30 aprile 2003 62
Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2004 63
Disposizioni transitorie della modifica del 4 luglio 2007 66
Disposizioni transitorie della modifica del 19 settembre 2008 67
Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010 6868 RU 2010 2965. Abrogate dal n. IV dell’O dell’11 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
68 RU 2010 2965. Abrogate dal n. IV dell’O dell’11 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 14 ottobre 2015 69
Disposizioni transitorie della modifica dell’11 aprile 2018 70
Disposizioni transitorie della modifica del 12 febbraio 2020 71
Disposizioni transitorie alla modifica del 20 ottobre 2021 72
Disposizioni transitorie della modifica del 16 settembre 2022 73
Allegato 1 7474Aggiornato dal n. II delle O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561), dal n. II 10 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici (RU 2005 2695), dal n. II delle O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171) e dalla correzione del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 789).
74Aggiornato dal n. II delle O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561), dal n. II 10 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici (RU 2005 2695), dal n. II delle O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171) e dalla correzione del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 789).
Limitazione preventiva generale delle emissioni
1 Campo d’applicazione
2 Definizioni
21 Gas di scarico
22 Emissioni
23 Grandezza di riferimento per le concentrazioni d’emissione
24 Potenza termica
3 Disposizioni generali
31 Limitazione delle emissioni
32 Limitazione delle emissioni in funzione delle caratteristiche tecniche dell’impianto
4 Polvere
41 Valore limite per la polvere totale
42 Limitazione delle emissioni per le sostanze contenute nella polvere
43 Misure applicabili a operazioni di trattamento, d’immagazzinamento, di trasbordo e di trasporto
5 Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere
51 Valori limite
52 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere
6 Sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore
61 Valori limite
62 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore
7 Sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato
71 Valori limite
72 Tabella delle sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato
8 Sostanze cancerogene
81 Definizione
82 Limitazione delle emissioni
83 Tabella delle sostanze cancerogene
Allegato 2 7979Aggiornato dal n. II dell’O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), dal n. II dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), dall’all. n. 5 dell’O del 23 giu. 1999 (RU 1999 2045), dal n. II dell’O del 30 apr. 2003 (RU 2003 1345), dell’all. 3 n. II 5 dell’O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti (RU 20054199), dal n. II delle O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965), del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171), dall’all. 6 n. 7 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699), dal n. I dell’O del 3 mar. 2017 (RU 2017 715), dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687), dal n. II dell’O del 20 ott. 2021 (RU 2021 632), dal n. I delle O del 16 nov. 2022 (RU 2022 777), del 12 feb. 2020 (RU 2020 793; 2021 682n. III) e dalla correzione del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 789). Vedi anche la disp. trans. della mod del 12 feb. 2020 qui avanti.
79Aggiornato dal n. II dell’O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), dal n. II dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), dall’all. n. 5 dell’O del 23 giu. 1999 (RU 1999 2045), dal n. II dell’O del 30 apr. 2003 (RU 2003 1345), dell’all. 3 n. II 5 dell’O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti (RU 20054199), dal n. II delle O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965), del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171), dall’all. 6 n. 7 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699), dal n. I dell’O del 3 mar. 2017 (RU 2017 715), dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687), dal n. II dell’O del 20 ott. 2021 (RU 2021 632), dal n. I delle O del 16 nov. 2022 (RU 2022 777), del 12 feb. 2020 (RU 2020 793; 2021 682n. III) e dalla correzione del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 789). Vedi anche la disp. trans. della mod del 12 feb. 2020 qui avanti.
Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali
Sommario
1 Pietre e terre
11 Forni per cemento e forni per clinker di calcio
111 Combustibili e rifiuti
111 Grandezze di riferimentobis
112 Ossidi d’azoto e ammoniaca
113 Ossidi di zolfo
114 Sostanze organiche gassose
115 Polvere
116 Mercurio e cadmio
117 Piombo e zinco
118 Diossine e furani
119 Sorveglianza
12 Impianti per la cottura di prodotti in ceramica a base di argilla
121 Grandezza di riferimento
122 Composti del fluoro
123 Ossidi d’azoto
124 Sostanze organiche
125 Applicabilità della cifra 81
13 Vetrerie
131 Campo d’applicazione
132 Grandezze di riferimento
133 Ossidi d’azoto
134 …
135 Ossidi di zolfo
136 Applicabilità della cifra 81
14 Impianti di miscelazione dell’asfalto
141 Grandezza di riferimento
142 Esigenze in materia di costruzione e d’esercizio
143 Polvere
144 Sostanze organiche gassose
145 Ossidi d’azoto
146 Monossido di carbonio
147 Sorveglianza
2 Chimica
21 Impianti per la produzione di acido solforico
211 Campo d’applicazione
212 Anidride solforosa
213 Triossido di zolfo
22 Impianti di Claus
221 Zolfo
222 Idrogeno solforato
23 Impianti per la produzione di cloro
231 Cloro
232 Mercurio
24 Impianti per la produzione di 1,2-dicloroetano e di cloruro di vinile
25 …
26 Fabbricazione e confezione di prodotti fitosanitari
27 Impianti per la produzione di nerofumo
28 Impianti per la produzione di carbonio (carbone artificiale) o elettrografite mediante combustione
281 Sostanze organiche
282 Miscelamento e formatura
283 Combustione
284 Impregnazione
285 Applicabilità della cifra 81
29 Impianti per la produzione di acido nitrico
291 Ossidi d’azoto
3 Industria petrolifera
31 Raffinerie
311 Definizione e campo d’applicazione
312 Forni di raffinerie
312.1 Grandezze di riferimento
1 I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 3 per cento (% vol).
2 Per le esigenze in materia di limitazione delle emissioni dei forni di raffinerie è determinante la potenza termica totale della raffineria.
312.2 Ossidi di zolfo
Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare le seguenti concentrazioni d’emissione:
- a.
- 350 mg/m3 per una potenza termica pari o inferiore a 300 MW
- b.
- 100 mg/m3 per una potenza termica superiore a 300 MW
312.3 Ossidi d’azoto
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 300 mg/m3.
313 Deposito
314 Altre fonti d’emissione
315 Idrogeno solforato
316 Acque di processo e acque di lavaggio reflue
32 Impianti con grandi serbatoi
321 Definizione e campo d’applicazione
322 Deposito
33 Impianti per il travaso di benzina
4 Metalli
41 Fonderie
411 Ammine
412 Applicabilità della cifra 81
42 Cubilotti
421 Polvere
422 Monossido di carbonio
423 Applicabilità della cifra 81
43 Impianti per la produzione di alluminio
431 Composti del fluoro
432 Valutazione delle emissioni
44 Impianti per la rifusione di metalli non ferrosi
441 Sostanze organiche
442 Applicabilità della cifra 81
45 Impianti per la zincatura
451 Polvere
452 Disposizioni completive per gli impianti di zincatura a caldo
46 Impianti per la produzione di accumulatori al piombo
461 Piombo
462 Vapori di acido solforico
463 Applicabilità della cifra 81
47 Forni per il trattamento termico
471 Campo d’applicazione
472 Grandezze di riferimento
473 Ossidi d’azoto
474 Misurazioni
475 Applicabilità della cifra 81
48 Forno elettrico per la produzione dell’acciaio
481 Campo d’applicazione
482 Polvere
483 Diossine e furani
5 Agricoltura e generi alimentari
51 Allevamenti
511 Campo d’applicazione
512 Distanze minime
513 Impianti di ventilazione
514 Ammoniaca
52 Impianti per affumicare
521 Campo d’applicazione
522 Produzione di fumo
523 Sostanze organiche
53 Impianti per il trattamento di carcasse di animali e per l’essicazione di materie fecali
531 Definizione e campo d’applicazione
532 Esigenze in materia di costruzione e d’esercizio
533 Applicabilità della cifra 81
54 Impianti per l’essiccazione di foraggio fresco
541 Campo d’applicazione
542 Polvere
543 Applicabilità della cifra 81
55 Impianti per il deposito e lo spandimento di concimi aziendali liquidi
551 Deposito di concimi aziendali liquidi
552 Spandimento di concimi aziendali liquidi
56 Impianti di torrefazione del caffè e del cacao
561 Sostanze organiche
562 Applicabilità della cifra 81
6 Verniciatura e stampa
61 Impianti per l’applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche
611 Campo d’applicazione
612 Polvere
613 Emissioni dovute ai solventi
614 Gas di scarico di impianti d’essiccazione e di cottura
615 Applicabilità della cifra 81
7 Rifiuti
71 Impianti d’incenerimento di rifiuti urbani e speciali
711 Campo d’applicazione e definizioni
712 Applicabilità dell’allegato 1
713 Grandezze di riferimento e valutazione delle emissioni
714 Valori limite d’emissione
715 …
716 Sorveglianza
717 Deposito
718 Divieto di bruciare rifiuti in piccoli impianti
719 Incenerimento di rifiuti particolarmente pericolosi per l’ambiente
72 Impianti d’incenerimento di legno, carta e rifiuti simili
721 Campo d’applicazione
722 Grandezze di riferimento
723 Polvere
724 Piombo e zinco
725 Sostanze organiche
726 Monossido di carbonio e ossidi di azoto
727 Regolazione della combustione
728 Divieto di bruciare rifiuti nei piccoli impianti
73 Impianti d’incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa
731 Ossidi di zolfo
732 Valutazione delle emissioni
74 Impianti per la combustione di rifiuti biogeni e prodotti dell’agricoltura
741 Campo d’applicazione
742 Valori limite d’emissione
743 Divieto di incenerimento in piccoli impianti
8 Altri impianti
81 Impianti nei quali il trattamento del prodotto avviene per contatto immediato con i gas di combustione
82 Motori a combustione stazionari
821 Grandezze di riferimento
822 Combustibili e carburanti
823 Particelle solide
824 Monossido di carbonio, ossidi d’azoto e ammoniaca
825 Banchi di collaudo
826 Misurazione e controllo
827 Gruppi elettrogeni d’emergenza
83 Turbine a gas
831 Grandezza di riferimento
832 Combustibili
833 Indice di fuliggine
834 Monossido di carbonio
835 Ossidi di zolfo
836 Ossidi d’azoto e ammoniaca
837 Banchi di collaudo e gruppi elettrogeni d’emergenza
84 Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno
841 Campo d’applicazione
842 Applicabilità della cifra 81
843 Grandezze di riferimento
844 Polvere
845 Sostanze organiche
846 Formaldeide
847 Ossidi di azoto
848 Sorveglianza
85 Pulitura di prodotti tessili
86 Forni crematori
861 Sostanze organiche
862 Monossido di carbonio
87 Impianti per il trattamento della superficie
88 Cantieri edili
Allegato 3 8888Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124). Aggiornato dai n. II delle O del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561), del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 22 ott. 2008 (RU 2008 5163), del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965), del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171), dal n. I dell’O del 3 mar. 2017 (RU 2017 715) e dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687), dalla correzione dell’11 dic. 2018 (RU 2018 4709), dal n. I dell’O del 12 feb. 2020 (RU 2020 793) e dal n. II dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632). Vedi anche le disp. trans. della mod. dell’11 apr. 2018 qui avanti.
88Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124). Aggiornato dai n. II delle O del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561), del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 22 ott. 2008 (RU 2008 5163), del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965), del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171), dal n. I dell’O del 3 mar. 2017 (RU 2017 715) e dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687), dalla correzione dell’11 dic. 2018 (RU 2018 4709), dal n. I dell’O del 12 feb. 2020 (RU 2020 793) e dal n. II dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632). Vedi anche le disp. trans. della mod. dell’11 apr. 2018 qui avanti.
Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione
1 Campo d’applicazione
2 Disposizioni generali
21 Combustibili
22 Controllo degli impianti a combustione
23 Misurazione e valutazione delle emissioni
3 Prescrizioni particolari per gli impianti a combustione a più focolari
4 Impianti a combustione alimentati con olio
41 Impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero»
411 Valori limite d’emissione
412 Disposizioni completive sulle emissioni di ossidi d’azoto
413 …
414 Esigenze energetiche
415 Impiego di olio da riscaldamento «extra leggero Euro»
42 Impianti a combustione alimentati con olio «medio» e «pesante»
421 Valori limite d’emissione
422 Impiego degli oli da riscaldamento «medio» e «pesante»
5 Impianti a combustione per combustibili solidi
51 Impianti a combustione alimentati con carbone
511 Valori limite d’emissione
512 Controlli e misurazioni
513 Impiego di carbone
52 Impianti a combustione alimentati con legna
521 Tipi di impianto e di combustibile
522 Valori limite d’emissione
523 Esigenze particolari relative a caldaie
524 Misurazioni e controlli
525 Esigenze relative ai sistemi di separazione delle polveri
6 Impianti a combustione alimentati con gas
61 Valori limite d’emissione
62 Disposizioni completive concernenti le emissioni di ossidi d’azoto
63 Esigenze energetiche
7 Impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi secondo l’allegato 5 cifra 13
8 Impianti a combustione alimentati con combustibili multipli o misti
81 Impianti a combustione alimentati con combustibili multipli
82 Impianti a combustione alimentati con combustibili misti
Allegato 4 9393Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561). Aggiornato dai n. II delle O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 19 set. 2008 (RU 2008 4639) del 22 ott. 2008 (RU 2008 5163), del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965), dai n. I e II dell’O del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171), dal n. III 1 dell’O del 22 giu. 2016 (RU 2016 2479), dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687), dal n. I dell’O del 12 feb. 2020 (RU 2020 793) e dal n. II dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632). Vedi anche le disp. trans. delle mod. del 4 lug. 2007 e del 19 set. 2008 qui avanti.
93Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561). Aggiornato dai n. II delle O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 19 set. 2008 (RU 2008 4639) del 22 ott. 2008 (RU 2008 5163), del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965), dai n. I e II dell’O del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171), dal n. III 1 dell’O del 22 giu. 2016 (RU 2016 2479), dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687), dal n. I dell’O del 12 feb. 2020 (RU 2020 793) e dal n. II dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632). Vedi anche le disp. trans. delle mod. del 4 lug. 2007 e del 19 set. 2008 qui avanti.
Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna
1 Campo d’applicazione
2 ...
3 Esigenze d’igiene dell’aria per le macchine di cantieree i relativi sistemi di filtro antiparticolato
31 Esigenze per le macchine di cantiere
32 Esigenze per i sistemi di filtro antiparticolato
33 Contrassegno
34 Manutenzione del sistema antinquinamento e controllo
4 Esigenze d’igiene dell’aria per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna
41 Esigenze per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna
42 Manutenzione del sistema antinquinamento e controllo
Allegato 5 100100Aggiornato giusta il n. II dell’O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), il n. I dell’O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2498), il n. II delle O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561), del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 19 set. 2008 (RU 2008 4639), del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965) dai n. I e II dell’O del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171), dal n. I dell’O del 3 mar. 2017 (RU 2017 715), dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687) e dal n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 793). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 19 set. 2008 qui avanti.
100Aggiornato giusta il n. II dell’O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), il n. I dell’O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2498), il n. II delle O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561), del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 19 set. 2008 (RU 2008 4639), del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965) dai n. I e II dell’O del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171), dal n. I dell’O del 3 mar. 2017 (RU 2017 715), dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687) e dal n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 793). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 19 set. 2008 qui avanti.
Esigenze in materia di combustibili e carburanti
1 Oli da riscaldamento e altri combustibili liquidi
11 Definizioni
11 Tenore in zolfo degli oli da riscaldamentobis
12 Ulteriori esigenze per gli oli da riscaldamento
13 Altri combustibili liquidi
131 Definizione
132 Esigenze
133 Applicabilità dell’allegato 2, cifra 71
2 Carbone, mattonelle di carbone e coke
3 Legna da ardere
31 Definizioni
32 Esigenze per pellet e mattonelle di legno
4 Combustibili e carburanti gassosi
41 Definizione
42 Esigenze
5 Benzine
6 Olio diesel
Allegato 6 104104 Aggiornato giusta il n. II dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).
104 Aggiornato giusta il n. II dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).
Altezza minima dei camini industriali
1 Campo d’applicazione
2 Procedimento per il calcolo
3 Parametro H0
31 Determinazione di H0 secondo il diagramma 1
32 Determinazione di H0 nei singoli casi
4 Altezza minima in una zona piana senza ostacoli
5 Determinazione della maggiorazione dell’altezzanelle zone edificate e boschive
6 Altezza di costruzione del camino
7 Esigenze più severe
8 Simboli
9 Valori S
Determinazione del parametro H0 per camini industriali
Determinazione del fattore di correzione g in zone edificate e boschive
Allegato 7 105105 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171). Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
105 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171). Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).