Ordinanza
contro l’inquinamento fonico
(OIF)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 19, 21
capoverso 2, 23, 39 capoverso 1, 40 e 45 della legge federale del 7 ottobre 19831
sulla protezione dell’ambiente (legge),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 Lo scopo della presente ordinanza è la protezione dai rumori dannosi o molesti.
2 Essa regola:
- a.
- la limitazione delle emissioni foniche esterne prodotte dall’esercizio di impianti nuovi o esistenti ai sensi dell’articolo 7 della legge;
- b.
- la delimitazione e l’urbanizzazione delle zone edificabili nelle zone esposte ai rumori;
- c.
- il rilascio di autorizzazioni di costruire, in zone esposte ai rumori, edifici con locali sensibili al rumore;
- d.
- l’isolamento contro i rumori esterni e interni nei nuovi edifici con locali sensibili al rumore;
- e.
- l’isolamento contro i rumori esterni negli edifici esistenti con locali sensibili al rumore;
- f.
- la determinazione delle immissioni foniche esterne e la loro valutazione in base a valori limite d’esposizione.
3 Essa non regola:
- a.
- la protezione contro il rumore prodotto sull’area di un’azienda nella misura in cui colpisce l’edificio aziendale e le abitazioni annesse all’interno di detta area;
- b.
- la protezione contro gli infrasuoni e gli ultrasuoni.
4 ...2
2 Abrogato dal n. I dell’O del 12 apr. 2000, con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1388).
Art. 2 Definizioni
1 Sono impianti fissi gli edifici, le infrastrutture per il traffico, gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni non mobili il cui esercizio provoca rumore esterno. Ne fanno segnatamente parte le strade, gli impianti ferroviari, gli aeroporti, gli impianti dell’industria, delle arti e mestieri e dell’agricoltura, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari permanenti.
2 Sono considerati impianti fissi nuovi anche gli impianti fissi e gli edifici di cui viene cambiata completamente l’utilizzazione.
3 Per limitazione delle emissioni si intendono sia i provvedimenti tecnici, di costruzione, d’esercizio, compresi quelli dirigistici, limitativi o moderativi del traffico realizzati sugli impianti stessi, sia i provvedimenti di costruzione messi in opera sulla via di propagazione delle emissioni, che servono a prevenire o a ridurre la formazione o la propagazione del rumore esterno.
4 Il risanamento è la limitazione delle emissioni di un impianto fisso esistente.
5 Sono valori limite d’esposizione i valori limite d’immissione, i valori di pianificazione e i valori d’allarme. Sono stabiliti in funzione del tipo di rumore, del periodo della giornata, dell’utilizzazione dell’edificio e della zona da proteggere.
6 Per i locali sensibili al rumore si intendono:
- a.
- i locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i servizi e i ripostigli;
- b.
- i locali delle aziende nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato, tranne i locali nei quali si tengono animali da reddito e i locali con notevole rumore aziendale.
Capitolo 2: Veicoli, apparecchi e macchine mobili
Sezione 1: Limitazione delle emissioni dei veicoli
Art. 3
1 Le emissioni foniche dei veicoli a motore, degli aeromobili, dei battelli e dei veicoli ferroviari devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
2 La limitazione delle emissioni è retta rispettivamente dalla legislazione sulla circolazione stradale, sulla navigazione aerea civile, sulla navigazione interna e sulle ferrovie, per i veicoli che sottostanno ad una di dette legislazioni.
3 La limitazione delle emissioni degli altri veicoli è retta dalle prescrizioni sugli apparecchi e macchine mobili.
Sezione 2: Limitazione delle emissioni degli apparecchi e macchine mobili
Art. 4 Principio
1 Le emissioni foniche esterne degli apparecchi e macchine mobili devono essere limitate:
- a.
- nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e
- b.
- in modo che il benessere fisico della popolazione colpita non sia sensibilmente disturbato.
2 L’autorità esecutiva ordina provvedimenti che concernono l’esercizio o la costruzione o che assicurano una manutenzione a regola d’arte.
3 Quando immissioni foniche notevolmente moleste prodotte dal funzionamento o dall’impiego di armi, di apparecchi o macchine militari non possono essere evitate, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni.
4 La limitazione delle emissioni prodotte da apparecchi e macchine che servono al funzionamento di un impianto fisso è retta dalle prescrizioni sugli impianti fissi.
Art. 5 Valutazione della conformità e contrassegno di apparecchi e macchine 3
1 Gli apparecchi e le macchine destinati a essere utilizzati all’aperto possono essere messi in commercio solo se sono stati sottoposti a una valutazione della conformità e sono muniti del relativo contrassegno.
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce:4
- a.
- gli apparecchi e le macchine da sottoporre all’obbligo della valutazione della conformità e del contrassegno;
- b.
- le esigenze in materia di limitazione preventiva delle emissioni e in materia di contrassegno, tenendo conto delle norme riconosciute sul piano internazionale;
- c.
- i documenti da presentare per la valutazione della conformità;
- d.
- i metodi d’esame, di misurazione e di calcolo determinanti;
- e.
- il controllo successivo;
- f.
- il riconoscimento di risultati d’esame e di contrassegni esteri.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
Art. 6 Direttive sul rumore dei cantieri 5
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) emana direttive sui provvedimenti di costruzione e d’esercizio per limitare il rumore dei cantieri.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023582).
Capitolo 3: Impianti fissi nuovi o modificati
Art. 7 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi nuovi
1 Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva:
- a.
- nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e
- b.
- in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione.
2 Se l’osservanza dei valori di pianificazione costituisse un onere sproporzionato rispetto all’impianto e se esiste un interesse pubblico preponderante per l’impianto, segnatamente anche in relazione alla pianificazione del territorio, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni. I valori limite d’immissione non possono tuttavia essere superati.6
3 Nel caso di pompe di calore aria-acqua nuove utilizzate prevalentemente per il riscaldamento di locali o di acqua potabile e le cui immissioni foniche non superano i valori di pianificazione, le ulteriori limitazioni delle emissioni di cui al capoverso 1 lettera a devono essere adottate solo se è possibile ottenere una limitazione delle emissioni di almeno 3 dB con al massimo l’1 per cento dei costi di investimento dell’impianto.7
6Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588).
7 Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023582).
Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati
1 Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d’impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.8
2 Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell’intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d’immissione.
3 Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell’esercizio causati dal titolare dell’impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c’è da aspettarsi che l’impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell’impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale.
4 Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l’articolo 7.9
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
9Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588).
Art. 9 Maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico
L’esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve:
- a.
- né comportare il superamento dei valori limite d’immissione a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico;
- b.
- né provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate.
Art. 10 Provvedimenti d’isolamento acustico di edifici esistenti
1 Se per impianti fissi nuovi o modificati sostanzialmente, pubblici o concessionati, le esigenze secondo gli articoli 7 capoverso 2 e 8 capoverso 2 o secondo l’articolo 9 non possono essere rispettate, l’autorità esecutiva obbliga i proprietari degli edifici esistenti esposti al rumore ad isolare secondo l’allegato 1 le finestre dei locali sensibili al rumore.
2 Con l’accordo dell’autorità esecutiva, i proprietari possono applicare ai loro edifici altri provvedimenti d’isolamento acustico, se questi permettono di ridurre nella stessa misura il rumore all’interno dei locali.
3 Nessun provvedimento d’isolamento acustico deve essere preso quando:
- a.
- c’è da aspettarsi che non produrrà una riduzione percettibile del rumore nell’edificio;
- b.
- prevalgono gli interessi per la protezione di un sito o di un monumento storico;
- c.
- l’edificio sarà demolito presumibilmente entro tre anni dalla messa in funzione dell’impianto nuovo o modificato oppure quando entro tale termine i locali saranno destinati ad un uso non sensibile al rumore.
Art. 11 Spese
1 Il titolare dell’impianto nuovo o modificato sostanzialmente sopporta le spese per la limitazione delle emissioni prodotte dal suo impianto.
2 Se il proprietario di un edificio deve prendere provvedimenti d’isolamento acustico ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1, il titolare dell’impianto deve inoltre sopportare le spese debitamente giustificate, in uso localmente, per:
- a.
- la progettazione e la direzione dei lavori;
- b.
- l’isolamento acustico delle finestre necessario ai sensi dell’allegato 1 e i lavori d’adattamento indispensabili;
- c.
- il finanziamento se nonostante l’invito del proprietario dell’edificio non ha versato alcun acconto;
- d.
- eventuali tasse.
3 Se il proprietario dell’edificio deve prendere provvedimenti d’isolamento acustico ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2, il titolare dell’impianto sopporta le spese debitamente giustificate, in uso localmente, solo nella misura in cui non superano quelle secondo il capoverso 2. Le altre spese sono a carico del proprietario dell’edificio.
4 Quando le limitazioni d’emissione o i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere attuati a causa del rumore prodotto da più impianti, le spese sono ripartite in proporzione alle immissioni foniche di ciascun impianto.
5 Le spese di manutenzione e di rinnovamento dei provvedimenti d’isolamento acustico sono a carico del proprietario dell’edificio.
Art. 12 Controlli
L’autorità esecutiva controlla, al più tardi un anno dopo la messa in esercizio dell’impianto nuovo o modificato, che le limitazioni d’emissione e i provvedimenti d’isolamento acustico ordinati siano stati attuati. In caso di dubbio esamina l’efficacia dei provvedimenti.
Capitolo 4: Impianti fissi esistenti
Sezione 1: Risanamento e provvedimenti d’isolamento acustico
Art. 13 Risanamenti
1 Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d’immissione l’autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell’impianto, i risanamenti necessari.
2 Gli impianti devono essere risanati:
- a.
- nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e
- b.
- in modo che i valori limite d’immissione non siano superati.
3 Se nessun interesse preponderante vi si oppone, l’autorità esecutiva dà la preferenza ai provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione.
4 Nessun risanamento deve essere effettuato, se:
- a.
- i valori limite d’immissione sono superati solo in zone di costruzione non ancora urbanizzate;
- b.
- sulla base del diritto cantonale di costruzione e di pianificazione del territorio, sul luogo delle immissioni foniche saranno prese misure di pianificazione, sistemazione o costruzione che permetteranno, prima dello scadere dei termini fissati (art. 17), di rispettare i valori limite d’immissione.
Art. 14 Facilitazioni in materia di risanamento
1 L’autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui:
- a.
- il risanamento provoca limitazioni dell’esercizio sproporzionate o costi sproporzionati;
- b.
- interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell’esercizio, come pure della difesa integrata, si oppongono al risanamento.
2 I valori d’allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati.
Art. 15 Provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti
1 Se per impianti fissi pubblici o concessionati non possono essere rispettati i valori d’allarme a causa delle facilitazioni accordate, l’autorità esecutiva obbliga i proprietari degli edifici esistenti esposti al rumore ad isolare ai sensi dell’allegato 1 le finestre dei locali sensibili al rumore.
2 Con l’accordo dell’autorità esecutiva, i proprietari possono applicare ai loro edifici altri provvedimenti d’isolamento acustico, se questi permettono di ridurre nella stessa misura il rumore all’interno dei locali.
3 Nessun provvedimento d’isolamento acustico deve essere preso quando:
- a.
- c’è da aspettarsi che non produrrà una riduzione percettibile del rumore nell’edificio;
- b.
- prevalgono gli interessi per la protezione di un sito o di un monumento storico;
- c.
- l’edificio sarà demolito presumibilmente entro tre anni dalla notifica della decisione sui provvedimenti d’isolamento acustico da effettuare oppure quando entro tale termine i locali saranno destinati ad un uso non sensibile al rumore.
Art. 16 Spese
1 Il detentore dell’impianto sopporta le spese di risanamento del suo impianto.
2 Il detentore di un impianto pubblico o concessionato sopporta inoltre le spese ai sensi dell’articolo 11 per i provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti, quando non è in grado di liberarsi, ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 della legge, da tale obbligo.
3 Quando i risanamenti o i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere attuati a causa del rumore prodotto da più impianti, le spese sono ripartite in proporzione alle immissioni foniche di ciascun impianto.
4 Le spese di manutenzione e di rinnovamento dei provvedimenti d’isolamento acustico sono a carico del proprietario dell’edificio.
Art. 17 Termini
1 L’autorità esecutiva fissa i termini per il risanamento e per i provvedimenti d’isolamento acustico a seconda della loro urgenza.
2 Per la valutazione dell’urgenza sono determinanti:
- a.
- l’entità del superamento dei valori limite d’immissione;
- b.
- il numero delle persone colpite dal rumore;
- c.
- il rapporto fra la spesa e il giovamento.
3 I risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere eseguiti al più tardi 15 anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
4 Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico inerenti alle strade il termine (cpv. 3) è prorogato come segue:
- a.
- fino al 31 marzo 2015 per le strade nazionali;
- b.
- fino al 31 marzo 2018 per le strade principali ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 22 marzo 198510 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) nonché per le altre strade.11
5 Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico di impianti ferroviari valgono i termini previsti dalla legge federale del 24 marzo 200012 concernente il risanamento fonico delle ferrovie.13
6 I risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere realizzati:
- a.
- entro il 31 luglio 2020, per gli aerodromi militari;
- b.
- entro il 31 maggio 2016, per gli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi;
- c.
- entro il 1° novembre 2016, per gli impianti di tiro civili per i quali vige l’obbligo di risanamento in base alla modifica del 23 agosto 200614 dell’allegato 7;
- d.
- entro il 31 luglio 2025, per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari.15
11 Introdotto dal n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).
13 Introdotto dal n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).
15 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2006 (RU 2006 3693). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
Art. 18 Controlli
L’autorità esecutiva controlla, al più tardi un anno dopo l’esecuzione del risanamento o dei provvedimenti d’isolamento acustico, che questi siano conformi alle misure ordinate. In caso di dubbio esamina l’efficacia dei provvedimenti.
Art. 1916
16 Abrogato dal n. I dell’O del 1° set. 2004, con effetto dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).
Art. 20 Rilevamenti periodici 17
1 L’UFAM18 effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d’isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro, nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari.
2 Per le strade, l’UFAM chiede alle autorità esecutive di presentare, entro il 31 marzo, in particolare:
- a.
- una panoramica concernente:
- 1.
- le strade o i tratti stradali da risanare,
- 2.
- i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali,
- 3.
- le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico, e
- 4.
- il numero delle persone esposte a immissioni foniche superiori ai valori limite d’immissione e ai valori d’allarme;
- b.
- un rapporto riguardante:
- 1.
- i risanamenti effettuati durante l’anno precedente su strade o tratti stradali e i provvedimenti d’isolamento acustico, e
- 2.
- l’efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico, nonché le spese da essi derivanti.
3 Per le strade nazionali, l’UFAM chiede le informazioni di cui al capoverso 2 all’Ufficio federale delle strade. Per le strade principali e le altre strade le chiede ai Cantoni. Le informazioni devono essere inoltrate secondo le disposizioni dell’UFAM.
4 L’UFAM valuta le informazioni raccolte, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti, nonché all’efficacia dei provvedimenti e alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.
17 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
18 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023582). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 2: Sussidi federali per il risanamento e i provvedimenti d’isolamento acustico nel caso di strade principali e altre strade esistenti1919 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
19 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 21 Diritto ai sussidi
1 La Confederazione accorda sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti:20
- a.
- per le strade principali secondo l’articolo 12 LUMin21;
- b.
- per le altre strade.
2 I sussidi di cui al capoverso 1 lettera a sono parte integrante dei sussidi globali secondo l’articolo 13 LUMin, mentre i sussidi di cui al capoverso 1 lettera b sono accordati globalmente per i tratti fissati negli accordi programmatici con i Cantoni.
3 ...22
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 965).
22 Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2018 (RU 2018 965). Abrogato dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 293).
Art. 22 Domanda
1 Il Cantone presenta la domanda di sussidi per i risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico relativi alle strade di cui all’articolo 21 capoverso 1 lettera b all’UFAM.
2 La domanda deve contenere in particolare informazioni concernenti:
- a.
- le strade o i tratti stradali da risanare durante il periodo di validità dell’accordo programmatico;
- b.
- i provvedimenti di risanamento e d’isolamento acustico previsti e le relative spese;
- c.
- l’efficacia perseguita con tali provvedimenti.
Art. 23 Accordo programmatico
1 L’UFAM stipula un accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.
2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
- a.
- le strade o i tratti stradali da risanare;
- b.
- i sussidi della Confederazione;
- c.
- il controlling.
3 La durata dell’accordo programmatico è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata superiore o inferiore.23
4 L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 965).
Art. 24 Calcolo dei sussidi
1 L’ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base:
- a.
- al numero delle persone protette mediante tali provvedimenti; e
- b.
- alla riduzione dell’inquinamento fonico.
2 Per provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 400 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile d’isolamento acustico di efficacia analoga.
3 L’ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e il Cantone.
Art. 24a e 24b
Abrogati
Art. 25 Pagamento
I sussidi globali sono pagati a rate.
Art. 26 Rendicontazione e controllo
1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego dei sussidi.
2 L’UFAM controlla a campione:
- a.
- l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
- b.
- l’impiego dei sussidi versati.
Art. 27 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
1 L’UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
- a.
- non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 26 cpv. 1);
- b.
- cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
3 Se impianti per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
4 Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199024 sui sussidi.
Art. 28
Abrogato
Capitolo 5: Requisiti delle zone edificabili e autorizzazioni di costruire nelle zone esposte ai rumori
Art. 29 Delimitazione di nuove zone edificabili e di nuove zone che richiedono una protezione fonica elevata
1 Le nuove zone edificabili destinate ad edifici con locali sensibili al rumore e le nuove zone non edificabili che richiedono una protezione fonica elevata possono essere delimitate solo nelle zone nelle quali le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali tali valori possono essere rispettati grazie a misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.
2 …25
25Abrogato dal n. I dell’O del 16 giu. 1997, con effetto dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588).
Art. 30 Urbanizzazione delle zone edificabili 26
Le zone edificabili destinate ad edifici con locali sensibili al rumore che al momento dell’entrata in vigore della legge non erano ancora urbanizzate possono essere urbanizzate solo nella misura in cui i valori di pianificazione sono rispettati oppure possono esserlo sia mediante il cambiamento della destinazione delle zone sia mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. L’autorità esecutiva può accordare delle eccezioni per piccole parti di zone edificabili.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
Art. 31 Autorizzazione di costruire nelle zone esposte ai rumori
1 Quando i valori limite d’immissione sono superati, la costruzione o la modificazione sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore può essere autorizzata soltanto se detti valori possono essere rispettati:
- a.
- grazie alla disposizione dei locali sensibili al rumore sul lato opposto dell’edificio rispetto al rumore stesso; oppure
- b.
- grazie a misure di costruzione o di sistemazione che proteggano l’edificio dai rumori.27
2 Se i provvedimenti di cui al capoverso 1 non permettono di rispettare i valori limite d’immissione, l’autorizzazione di costruire può essere accordata solo se esiste un interesse preponderante per la costruzione dell’edificio e se l’autorità cantonale è consenziente.
3 Le spese per detti provvedimenti sono a carico del proprietario del terreno.
27Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588).
Art. 31a Disposizioni speciali per gli aeroporti con traffico di velivoli grandi 28
1 In prossimità di aeroporti sui quali circolano velivoli grandi, i valori di pianificazione e i valori limite d’immissione secondo l’allegato 5 numero 222 sono rispettati durante le ore notturne se:
- a.
- dalle ore 24 alle 6 non è prevista alcuna attività aerea;
- b.
- i locali sensibili al rumore sono protetti contro il rumore esterno e interno almeno secondo le esigenze maggiorate in materia di isolamento acustico previste dalla norma SIA 181 del 1° giugno 200629 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti; e
- c.
- le camere da letto:
- 1.
- dispongono di una finestra che si chiude automaticamente tra le ore 22 e le 24 e si può aprire automaticamente nelle restanti ore, e
- 2.
- sono concepite in modo da garantire un clima adeguato dei locali.
2 Al momento della delimitazione o dell’urbanizzazione di zone edificabili, l’autorità competente provvede affinché le esigenze di cui al capoverso 1 lettere b e c siano definite in modo vincolante per i proprietari fondiari.
3 L’UFAM emana raccomandazioni per l’esecuzione del capoverso 1 lettera c. A tal fine, tiene conto delle norme tecniche determinanti.
28 Introdotto dal n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2014 4501).
29 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente presso la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), Selnaustrasse 16, 8027Zurigo, o ordinata dietro pagamento all’indirizzo Internet: www.sia.ch.
Capitolo 6: Isolamento acustico dei nuovi edifici
Art. 32 Esigenze
1 Il committente di un nuovo edificio provvede affinché l’isolamento acustico degli elementi edili esterni e di quelli di separazione dei locali sensibili al rumore come pure delle scale e degli impianti tecnici dell’edificio corrisponda alle regole riconosciute dell’edilizia. Come tali valgono in particolare, per il rumore degli aerodromi con traffico di velivoli grandi, le esigenze più severe e, per il rumore degli altri impianti fissi, le esigenze minime secondo la norma SIA 181 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.30
2 Quando i valori limite d’immissione sono superati e le premesse ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 per l’accordo dell’autorizzazione di costruire sono adempite, l’autorità esecutiva inasprisce in misura adeguata le esigenze in materia d’isolamento acustico degli elementi edili esterni.
3 Le esigenze si applicano anche agli elementi edili esterni, a quelli di separazione, alle scale e agli impianti tecnici dell’edificio che devono essere modificati, sostituiti o montati come elementi nuovi. Su richiesta, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni, se il rispetto delle esigenze è sproporzionato.
30 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 12 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1388).
Art. 33 Elementi edili esterni, elementi edili di separazione ed impianti tecnici dell’edificio
1 Gli elementi edili esterni delimitano il locale da quanto è esterno all’edificio (per es. le finestre, le porte e i muri esterni, il tetto).
2 Gli elementi edili di separazione delimitano fra loro i locali di differenti unità d’uso come per esempio di appartamenti (per es. le pareti interne, le solette, le porte).
3 Gli impianti tecnici dell’edificio sono quelli che fanno corpo con esso come l’impianto di riscaldamento, quello d’aerazione, gli impianti d’approvvigionamento e d’evacuazione, gli ascensori o le macchine per lavare.
Art. 34 Richiesta dell’autorizzazione di costruire
1 Nella richiesta dell’autorizzazione di costruire il committente deve indicare:
- a.
- il carico fonico esterno, se i valori limite d’immissione sono superati;
- b.
- l’utilizzazione dei locali;
- c.
- gli elementi edili esterni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore.
2 Per i progetti di costruzione nelle zone in cui i valori limite d’immissione sono superati, l’autorità esecutiva può esigere indicazioni sull’isolamento acustico degli elementi edili esterni.
Art. 35 Controlli
Al termine dei lavori di costruzione l’autorità esecutiva verifica, mediante prove a caso, se i provvedimenti d’isolamento acustico adempiono le esigenze. In caso di dubbio, procede ad un esame approfondito.
Capitolo 7: Determinazione, valutazione e controllo delle immissioni foniche esterne degli impianti fissi 3131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).
Sezione 1: Determinazione
Art. 36 Obbligo della determinazione 32
1 L’autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi, se ha motivo di ritenere che i valori limite d’esposizione determinanti di detti impianti siano o potrebbero essere superati.
2 Essa tiene conto a tal fine degli aumenti o delle diminuzioni prevedibili delle immissioni foniche in seguito:
- a.
- alla costruzione, alla modifica o al risanamento di impianti fissi, in particolare se, al momento della determinazione, i relativi progetti sono già stati approvati o pubblicati; e
- b.
- alla costruzione, alla modifica o alla demolizione di altri edifici, se, al momento della determinazione, i relativi progetti sono già pubblicati.
3 ...33
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).
33 Abrogato dell’art. 15 dell’O del 4 dic. 2015 concernente il risanamento fonico delle ferrovie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5691).
Art. 37 Catasto dei rumori 34
1 Per le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi e le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, l’autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate secondo l’articolo 36.35
2 Nel catasto dei rumori sono contemplati:
- a.
- il carico fonico determinato;
- b.
- i metodi di calcolo impiegati;
- c.
- i dati iniziali per il calcolo del rumore;
- d.
- l’utilizzazione delle zone esposte al rumore secondo il relativo piano d’utilizzazione;
- e.
- i gradi di sensibilità assegnati;
- f.
- gli impianti e i loro proprietari;
- g.
- il numero delle persone esposte ad immissioni foniche superiori ai valori limite d’esposizione al rumore.
3 L’autorità esecutiva provvede alla verifica e alla rettifica del relativo catasto dei rumori.
4 Su richiesta, essa inoltra detto catasto dei rumori all’UFAM, il quale può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità del rilevamento e della rappresentazione dei dati.
5 La determinazione delle immissioni foniche generate dall’aeroporto di Basilea- Mulhouse sul territorio svizzero è effettuata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile.
6 Chiunque può prendere visione dei catasti dei rumori, a condizione che il segreto di fabbricazione e d’affari siano garantiti e che nessun altro interesse preponderante vi si opponga.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
Art. 37a Definizione delle immissioni foniche e controllo 36
1 Nella sua decisione concernente la costruzione, la modifica o il risanamento di un impianto, l’autorità esecutiva definisce le immissioni foniche consentite.
2 Nel caso in cui risulti accertato o sia lecito attendersi che le immissioni foniche di un impianto divergano sensibilmente e durevolmente dalle immissioni definite nella decisione, l’autorità esecutiva adotta le misure necessarie.
3 L’UFAM può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità dei rilevamenti e della rappresentazione dei dati relativi alle immissioni foniche definite in tali decisioni.
36 Introdotto dal n. I dell’O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).
Art. 38 Metodi di determinazione
1 Le immissioni foniche sono determinate sotto forma di livello di valutazione Lr o livello massimo Lmass in base a calcoli o misurazioni.37
2 Le immissioni foniche degli aeroplani sono di regola determinate mediante calcoli. Tali calcoli vanno eseguiti secondo lo stato riconosciuto della tecnica. L’UFAM raccomanda le procedure di calcolo idonee.38
3 Le esigenze poste ai metodi di calcolo e agli apparecchi di misura sono rette dall’allegato 2.39
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 41674313).
38 Introdotto dal n. I dell’O del 12 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1388).
39 Originario cpv. 2.
Art. 39 Luogo della determinazione
1 Per gli edifici, le immissioni foniche devono essere determinate al centro delle finestre aperte dei locali sensibili al rumore. Le immissioni foniche degli aeroplani possono essere determinate anche in prossimità dell’edificio.40
2 Nelle zone non edificate di zone che richiedono una protezione fonica elevata, le immissioni foniche devono essere determinate ad 1,5 m dal suolo.
3 Nelle zone edificabili non ancora edificate le immissioni foniche devono essere determinate nel luogo dove, in base al diritto di costruzione e alla pianificazione, potranno sorgere edifici con locali sensibili al rumore.
40 La correzione del 7 mag. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 1337).
Sezione 2: Valutazione
Art. 40 Valori limite d’esposizione al rumore
1 L’autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d’esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.
2 I valori limite d’esposizione al rumore sono superati anche quando la somma delle immissioni foniche dello stesso genere provenienti da più impianti li superano. Detta regola non è applicabile ai valori di pianificazione nel caso di impianti fissi nuovi (art. 7 cpv. 1).
3 In mancanza di valori limite d’esposizione al rumore, l’autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all’articolo 15 della legge. Tiene pure conto degli articoli 19 e 23 della legge.
Art. 41 Applicabilità dei valori limite d’esposizione al rumore
1 I valori limite d’esposizione al rumore sono applicabili agli edifici con locali sensibili al rumore.
2 Sono inoltre applicabili:
- a.
- nelle zone edificabili non ancora edificate dove secondo il diritto di costruzione e di pianificazione possono sorgere edifici con locali sensibili al rumore;
- b.
- nelle zone non edificate delle zone che richiedono una protezione fonica elevata.
3 Per le zone e gli edifici nei quali solitamente le persone soggiornano soltanto durante il giorno o durante la notte, i valori limite d’esposizione al rumore per la notte, rispettivamente per il giorno non sono applicabili.
Art. 42 Particolari valori limite d’esposizione al rumore per i locali aziendali
1 Per i locali delle aziende (art. 2 cpv. 6 lett. b) site nelle zone con grado di sensibilità I, II o III sono applicabili valori di pianificazione e valori limite d’immissione superiori di 5 dB (A).
2 Il capoverso 1 non è applicabile ai locali delle scuole, degli istituti e dei collegi. È applicabile ai locali degli alberghi e dei ristoranti solo se questi possono essere sufficientemente aerati anche con le finestre chiuse.
Art. 43 Gradi di sensibilità
1 Nelle zone d’utilizzazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge federale del 22 giugno 197941 sulla pianificazione del territorio sono applicabili i seguenti gradi di sensibilità:
- a.
- il grado di sensibilità I nelle zone che richiedono una protezione fonica elevata, segnatamente nelle zone ricreative;
- b.
- il grado di sensibilità II nelle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente le zone destinate all’abitazione e quelle riservate agli edifici e impianti pubblici;
- c.
- il grado di sensibilità III nelle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente le zone destinate all’abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e quelle agricole;
- d.
- il grado di sensibilità IV nelle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste, segnatamente le zone industriali.
2 Parti delle zone d’utilizzazione con grado di sensibilità I o II possono essere declassate di un grado, se sono già esposte al rumore.
Art. 44 Procedura
1 I Cantoni provvedono affinché nei regolamenti edili o nei piani d’utilizzazione dei Comuni siano assegnati i gradi di sensibilità alle zone d’utilizzazione.
2 I gradi di sensibilità devono essere assegnati al momento della delimitazione o della modificazione delle zone d’utilizzazione oppure in occasione di modificazioni del regolamento edile.42
3 Fino all’assegnazione, i Cantoni stabiliscono caso per caso il grado di sensibilità secondo l’articolo 43.
4 …43
42 Nuovo testo giusta il n. IV 31 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
43Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 1995, con effetto dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3694).
Capitolo 8: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 45 Competenze della Confederazione e dei Cantoni 4445
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
3 Per l’esecuzione delle prescrizioni sulla limitazione delle emissioni (art. 4, 7–9 e 12), sui risanamenti (art. 13, 14, 16–18 e 20) e sulla determinazione e valutazione delle immissioni foniche (art. 36, 37, 37a e 40) provvedono:
- a.
- per gli impianti ferroviari:
- 1.
- il DATEC, se le prescrizioni concernono grandi progetti ferroviari secondo l’allegato della legge federale del 20 dicembre 195746 sulle ferrovie e sono attuate nel quadro di una procedura di approvazione dei piani,
- 2.
- l’Ufficio federale dei trasporti, negli altri casi;
- b.
- per gli aerodromi civili:
- 1.
- il DATEC, se le prescrizioni concernono edifici e impianti di cui all’articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 194847 sulla navigazione aerea, sono utili alla gestione di un aeroporto e sono attuate nel quadro di una procedura di approvazione dei piani,
- 2.
- l’Ufficio federale dell’aviazione civile, negli altri casi;
- c.
- per le strade nazionali:
- 1.
- il DATEC, se le prescrizioni sono attuate nel quadro di una procedura di approvazione dei piani;
- 2.
- l’Ufficio federale delle strade, negli altri casi;
- d.
- per gli impianti della difesa nazionale: il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- e.
- per gli impianti elettrici:
- 1.
- l’Ufficio federale dell’energia, nei casi in cui l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera b della legge del 24 giugno 190248 sugli impianti elettrici,
- 2.
- l’ESTI, negli altri casi;
- f.
- per gli impianti a fune secondo l’articolo 2 della legge del 23 giugno 200649 sugli impianti a fune: l’Ufficio federale dei trasporti.50
4 Se le autorità federali sono competenti per ordinare limitazioni delle emissioni e risanamenti e quelle cantonali lo sono per ordinare provvedimenti d’isolamento acustico, le due autorità concordano tra loro i provvedimenti.
5 Per le strade nazionali, il DATEC provvede anche all’esecuzione delle prescrizioni concernenti i provvedimenti d’isolamento acustico (art. 10 e 15). Coordina l’esecuzione di tali prescrizioni con i provvedimenti d’isolamento acustico ordinati dai Cantoni.51
44 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
45 Introdotta dall’all. 2 n. 9 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
51 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
Art. 45a Panoramica nazionale dell’inquinamento fonico 52
L’UFAM cura una panoramica nazionale dell’inquinamento fonico. Pubblica una rappresentazione georeferenziata dell’inquinamento fonico in particolare per il rumore del traffico stradale, ferroviario e aereo, nonché per il rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari. Aggiorna tale rappresentazione almeno ogni cinque anni.
52 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
Art. 46 Geoinformazione 53
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200854 sulla geoinformazione.
53 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 9 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 47 Impianti fissi ed edifici 55
1 Gli impianti fissi sono considerati nuovi se al momento dell’entrata in vigore della legge la decisione che autorizza l’inizio dei lavori di costruzione non ha ancora valore legale.
2 Per gli impianti fissi che devono essere modificati, gli articoli da 8 a 12 valgono solo se al momento dell’entrata in vigore della legge la decisione che autorizza la modifica di tali impianti non ha ancora valore legale.
3 Gli edifici sono considerati nuovi se al momento dell’entrata in vigore della legge l’autorizzazione di costruzione non ha ancora valore legale.
4 Per gli edifici che devono essere modificati, gli articoli 31 e 32 capoverso 3 valgono solo se al momento dell’entrata in vigore della legge l’autorizzazione di costruzione non ha ancora valore legale.
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693).
Art. 4856
56 Abrogato dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
Art. 48a57
57 Introdotto dal n. I dell’O del 1° set. 2004 (RU 2004 4167). Abrogato dal n. I dell’O del 21 feb. 2018, con effetto dal 1° apr. 2018 (RU 2018 965).
Art. 4958
58 Abrogato dal n. IV 31 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 50
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1987.
Allegato 1 5959 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693).
59 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693).
Esigenze per l’isolamento acustico delle finestre
Allegato 2 6060 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 23 ago. 2006 (RU 2006 3693). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
60 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 23 ago. 2006 (RU 2006 3693). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
Esigenze relative ai metodi di calcolo e agli strumenti di misura
1 Metodi di calcolo
2 Strumenti di misura
Allegato 3
Valori limite d’esposizione al rumore del traffico stradale
1 Campo d’applicazione
2 Valori limite d’esposizione al rumore
3 Determinazione del livello di valutazione
31 Principi
32 Traffico medio diurno e notturno
33 Determinazione del traffico medio diurno e notturno dei veicoli a motore
34 Determinazione del traffico medio diurno e notturno dei treni
35 Correzioni del livello
Allegato 4
Valori limite d’esposizione al rumore dei treni
1 Campo d’applicazione
2 Valori limite d’esposizione al rumore
3 Determinazione del livello di valutazione
31 Principi
32 Esercizio medio diurno e notturno
33 Correzioni del livello
Allegato 5 6262 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mag. 2001 (RU 2001 1610). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mag. 2001 (RU 2001 1610). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
Valori limite d’esposizione al rumore degli aerodromi civili
1 Campo d’applicazione e definizioni
2 Valori limite d’esposizione al rumore
21 Valori limite d’esposizione in Lrk per il rumore del traffico di velivoli piccoli
22 Valori limite d’esposizione in Lr per il rumore del traffico globale di velivoli piccoli e grandi
221 Valori limite d’esposizione in Lrt per il giorno (ore 6–22)
222 Valori limite d’esposizione in Lrn per la prima (ore 22–23), la seconda (ore 23–24) e l’ultima ora della notte (ore 5–6)
23 Valori limite d’esposizione inmax
3 Determinazione del livello di valutazione Lrk per il rumore del traffico di velivoli piccoli
31 Principi
32 Numero di movimenti di volo n per gli aerodromi civili esistenti
33 Numero di movimenti di volo n per gli aerodromi civili nuovi
34 Correzioni del livello
4 Determinazione del livello di valutazione Lr per il traffico globale sugli aerodromi civili con traffico di velivoli grandi
41 Principi
42 Attività aerea determinante
5 Determinazione del livello di rumore massimo medio max per gli eliporti
Allegato 6
Valori limite d’esposizione al rumore dell’industria e delle arti e mestieri
1 Campo d’applicazione
2 Valori limite d’esposizione al rumore
3 Determinazione del livello di valutazione
31 Principi
32 Durata giornaliera media delle fasi di rumore
33 Correzioni del livello
Allegato 7 6363Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
63Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
Valori limite d’esposizione al rumore degli impianti di tiro civili
1 Campo d’applicazione
2 Valori limite d’esposizione al rumore
3 Determinazione del livello di valutazione
31 Principi
32 Correzione del livello
321 Calcolo
322 Determinazione delle semigiornate di tiro
323 Determinazione del numero di colpi sparati
Allegato 8 6666Introdotto dal n. II dell’O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3694). Aggiornato giusta i n. II cpv. 2 delle O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388) e del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693).
66Introdotto dal n. II dell’O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3694). Aggiornato giusta i n. II cpv. 2 delle O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388) e del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693).
Valori limite d’esposizione al rumore degli aerodromi militari
1 Campo d’applicazione
2 Valori limite d’esposizione al rumore
21 Valori limite d’esposizione in Lr
22 Valori limite d’esposizione in Lrz
3 Determinazione del livello di valutazione
31 Principi
32 Numero di movimenti di volo nj e np per gli aerodromi militari
33 Correzione del livello
Allegato 9 6767 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).
67 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).