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Art. 10 Definizioni
Ai sensi della presente sezione si intende per: - a.
- manifestazione che prevede l’impiego di radiazione laser: spettacolo laser, proiezione olografica, osservazione astronomica;
- b.
- settore destinato al pubblico:la superficie calpestabile dove può stazionare il pubblico, compreso lo spazio fino a 3 metri al di sopra e fino a 2,5 metri a lato di questa superficie.
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Art.11 Suddivisione degli apparecchi laser in classi
La suddivisione degli apparecchi laser nelle classi 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4 si basa sulla norma SN EN 60825-1:20143, «Sicurezza degli apparecchi laser – Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni». 3 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
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Art.12 Manifestazione in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico
1 Chi organizza una manifestazione in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico per la quale è previsto l’utilizzo di un apparecchio laser di classe 1M, 2M, 3R, 3B o 4, deve avvalersi di una persona secondo il capoverso 2 lettera a. 2 La persona che utilizza l’apparecchio laser deve: - a.
- possedere una conferma di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera a o un attestato di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera b;
- b.
- rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 3 numero 1.1;
- c.
- notificare all’UFSP tramite il suo portale di notifica le indicazioni di cui all’allegato 3 numeri 2.1 e 2.2 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
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Art.13 Manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico
1 Chi organizza una manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico per la quale è previsto l’utilizzo di un apparecchio laser di classe 1M, 2M, 3R, 3B o 4, deve avvalersi di una persona secondo il capoverso 2 lettera a. 2 La persona che utilizza l’apparecchio laser deve: - a.
- possedere un attestato di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera b;
- b.
- rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 3 numero 1.2;
- c.
- notificare all’UFSP tramite il suo portale di notifica le indicazioni di cui all’allegato 3 numeri 2.1 e 2.3 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
3 Per sorvegliare una manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico, una persona con attestato di competenza può avvalersi di una persona con conferma di competenza che ha istruito.
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Art. 14 Radiazione laser all’aperto o verso l’esterno
1 Chi emette radiazione laser con un apparecchio laser di qualsiasi classe all’aperto o verso l’esterno non deve mettere in pericolo altre persone; in particolare non devono essere abbagliati piloti, personale aeroportuale e conducenti di mezzi di trazione ferroviari o di veicoli a motore. 2 Se un apparecchio laser emette radiazione laser nello spazio aereo, per la sicurezza delle operazioni di volo le seguenti persone devono comunicarlo all’UFSP, tramite l’apposito portale di notifica, fornendo le informazioni di cui all’allegato 3 numero 2.1 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio: - a.
- la persona con conferma di competenza o attestato di competenza secondo gli articoli 12 o 13 per l’utilizzo di apparecchi laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B o 4;
- b.
- l’organizzatore per l’utilizzo di apparecchi laser delle classi 1 o 2.
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Art. 15 Portale di notifica per manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser
1 L’UFSP gestisce un portale di notifica elettronico per le manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser. 2 Tramite questo portale sono raccolti i dati di cui all’allegato 3 numero 2. 3 L’UFSP utilizza i dati esclusivamente per i compiti prescritti dalla presente ordinanza. 4 Offre dati personali all’Archivio federale al più tardi 10 anni dopo la conclusione della manifestazione o della serie di manifestazioni e distrugge i dati indicati dall’Archivio federale come non degni di archiviazione. 5 Assicura che il portale di notifica corrisponda allo stato della tecnica dal profilo della protezione e della sicurezza dei dati.
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Art. 16 Ottenimento della competenza
1 Le formazioni e gli esami per ottenere la competenza devono includere i seguenti contenuti: - a.
- per la conferma di competenza, i contenuti di cui all’allegato 3 numeri
3.1–3.3; - b.
- per l’attestato di competenza, i contenuti di cui all’allegato 3 numeri 3.1–3.4.
2 Per ottenere la conferma di competenza e l’attestato di competenza, dev’essere superato un esame. 3 La formazione e gli esami devono corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. 4 Il DFI allestisce, mediante ordinanza, un elenco delle conferme di competenza e degli attestati di competenza che adempiono i requisiti secondo l’allegato 3 numero 3. 5 L’UFSP riconosce l’equivalenza di un altro titolo di formazione, se le conoscenze e le capacità acquisite corrispondono a tali requisiti.
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Art. 17 Compiti degli organi d’esame
Gli organi d’esame svolgono gli esami, rilasciano gli attestati di competenza e le conferme di competenza e tengono una statistica degli esami.
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