Ordinanza
concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori
(O-LRNIS)
del 27 febbraio 2019 (Stato 31 agosto 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale 16 giugno 20171 sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del (LRNIS),
ordina:
Sezione 1: Utilizzo di solarium
Art. 1 Definizione
Ai sensi della presente sezione, per solarium si intendono impianti, apparecchi e lampade che irradiano la pelle con raggi ultravioletti (UV).
Art. 2 Obblighi del gestore
1 Il gestore di un solarium deve assicurare che:
- a.
- i solarium siano classificati in modo ben visibile per gli utenti come UV tipo 1, 2, 3 o 4 secondo l’allegato 1 numero 1;
- b.
- l’irradianza efficace totale di un solarium, in considerazione dei valori massimi delle bande dello spettro ad azione eritematogena di cui all’allegato 1 numero 1, non superi il valore di 0,3 Watt per metro quadrato;
- c.
- agli utenti sia messo a disposizione un programma di esposizione specifico dell’apparecchio secondo l’allegato 1 numero 2;
- d.
- siano presenti occhiali di protezione UV del tipo designato dal fabbricante del solarium;
- e.
- gli utenti utilizzino un solarium UV tipo 4 solo se presentano una raccomandazione medica al personale.
2 Deve predisporre e gestire il solarium in modo che:
- a.
- le persone di età inferiore ai 18 anni non possano utilizzarlo;
- b.
- gli utenti possano regolare facilmente sul solarium le impostazioni prescritte dal programma di esposizione.
3 Deve informare gli utenti prima dell’utilizzo del solarium:
- a.
- che i gruppi a rischio di cui all’allegato 1 numero 3 non possono utilizzare in alcun caso un solarium;
- b.
- sui pericoli dei raggi UV elencati nell’allegato 1 numero 4 e sulle misure per ridurre al minimo tali pericoli.
Art. 3 Solarium senza servizio
Il gestore può mettere a disposizione senza servizio unicamente solarium UV tipo 3.
Art. 4 Solarium con servizio
Per l’utilizzo di solarium UV tipo 1, 2 e 4, il gestore deve avvalersi di personale con una formazione conforme alle seguenti norme2:
- a.
- SN EN 16489-1:2014, «Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi – Parte 1: Requisiti per la fornitura di formazione»;
- b.
- SN EN 16489-2:2015, «Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi – Parte 2: Qualifiche e competenze richieste per il consulente dei centri di abbronzatura».
2 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
Sezione 2: Utilizzo di prodotti per scopi estetici
Art. 5 Esecuzione di trattamenti
1 I trattamenti di cui all’allegato 2 numero 1 con prodotti che per il loro effetto generano radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori possono essere eseguiti dalle seguenti persone:
- a.
- medici autorizzati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale;
- b.
- personale di studio medico sotto la diretta direzione, vigilanza e responsabilità di un medico di cui alla lettera a;
- c.
- persone con un attestato di competenza ottenuto dopo il superamento di un esame.
2 I trattamenti di cui all’allegato 2 numero 2 con tali prodotti possono essere eseguiti esclusivamente dalle persone di cui al capoverso 1 lettera a o b.
Art. 6 Divieto di utilizzo
È vietata la rimozione di:
- a.
- tatuaggi e trucco permanente mediante sorgenti di luce pulsata non coerente ad alta intensità (IPL);
- b.
- nevi melanocitici mediante laser o IPL.
Art. 7 Compiti dell’organo responsabile degli attestati di competenza
1 L’organo responsabile degli attestati di competenza è composto dalle associazioni professionali di orientamento medico ed estetico interessate dal profilo tecnico.
2 Elabora i piani di formazione, i contenuti degli esami e i regolamenti d’esame per gli attestati di competenza. Il piano di formazione deve prevedere la trasmissione delle conoscenze e delle capacità di cui all’allegato 2 numero 3 e corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. Gli esami devono comprovare l’ottenimento di queste conoscenze e capacità.
Art. 8 Compiti degli organi d’esame
1 Gli organi d’esame svolgono gli esami e rilasciano gli attestati di competenza.
2 Notificano all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gli attestati di competenza con le seguenti indicazioni:
- a.
- cognome e nome;
- b.
- data di nascita;
- c.
- trattamenti permessi secondo l’allegato 2 numero 1.
Art. 9 Requisiti delle formazioni e degli esami
1 Le formazioni e gli esami devono attuare il piano di formazione e i contenuti degli esami.
2 Il DFI allestisce, mediante ordinanza, un elenco degli attestati di competenza che adempiono i requisiti secondo l’allegato 2 numero 3.
3 L’UFSP riconosce l’equivalenza di un altro titolo di formazione, se le conoscenze e le capacità acquisite corrispondono a tali requisiti.
Sezione 3: Manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser
Art. 10 Definizioni
Ai sensi della presente sezione si intende per:
- a.
- manifestazione che prevede l’impiego di radiazione laser: spettacolo laser, proiezione olografica, osservazione astronomica;
- b.
- settore destinato al pubblico:la superficie calpestabile dove può stazionare il pubblico, compreso lo spazio fino a 3 metri al di sopra e fino a 2,5 metri a lato di questa superficie.
Art.11 Suddivisione degli apparecchi laser in classi
La suddivisione degli apparecchi laser nelle classi 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4 si basa sulla norma SN EN 60825-1:20143, «Sicurezza degli apparecchi laser – Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni».
3 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
Art.12 Manifestazione in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico
1 Chi organizza una manifestazione in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico per la quale è previsto l’utilizzo di un apparecchio laser di classe 1M, 2M, 3R, 3B o 4, deve avvalersi di una persona secondo il capoverso 2 lettera a.
2 La persona che utilizza l’apparecchio laser deve:
- a.
- possedere una conferma di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera a o un attestato di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera b;
- b.
- rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 3 numero 1.1;
- c.
- notificare all’UFSP tramite il suo portale di notifica le indicazioni di cui all’allegato 3 numeri 2.1 e 2.2 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Art.13 Manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico
1 Chi organizza una manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico per la quale è previsto l’utilizzo di un apparecchio laser di classe 1M, 2M, 3R, 3B o 4, deve avvalersi di una persona secondo il capoverso 2 lettera a.
2 La persona che utilizza l’apparecchio laser deve:
- a.
- possedere un attestato di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera b;
- b.
- rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 3 numero 1.2;
- c.
- notificare all’UFSP tramite il suo portale di notifica le indicazioni di cui all’allegato 3 numeri 2.1 e 2.3 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
3 Per sorvegliare una manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico, una persona con attestato di competenza può avvalersi di una persona con conferma di competenza che ha istruito.
Art. 14 Radiazione laser all’aperto o verso l’esterno
1 Chi emette radiazione laser con un apparecchio laser di qualsiasi classe all’aperto o verso l’esterno non deve mettere in pericolo altre persone; in particolare non devono essere abbagliati piloti, personale aeroportuale e conducenti di mezzi di trazione ferroviari o di veicoli a motore.
2 Se un apparecchio laser emette radiazione laser nello spazio aereo, per la sicurezza delle operazioni di volo le seguenti persone devono comunicarlo all’UFSP, tramite l’apposito portale di notifica, fornendo le informazioni di cui all’allegato 3 numero 2.1 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio:
- a.
- la persona con conferma di competenza o attestato di competenza secondo gli articoli 12 o 13 per l’utilizzo di apparecchi laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B o 4;
- b.
- l’organizzatore per l’utilizzo di apparecchi laser delle classi 1 o 2.
Art. 15 Portale di notifica per manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser
1 L’UFSP gestisce un portale di notifica elettronico per le manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser.
2 Tramite questo portale sono raccolti i dati di cui all’allegato 3 numero 2.
3 L’UFSP utilizza i dati esclusivamente per i compiti prescritti dalla presente ordinanza.
4 Offre dati personali all’Archivio federale al più tardi 10 anni dopo la conclusione della manifestazione o della serie di manifestazioni e distrugge i dati indicati dall’Archivio federale come non degni di archiviazione.
5 Assicura che il portale di notifica corrisponda allo stato della tecnica dal profilo della protezione e della sicurezza dei dati.
Art. 16 Ottenimento della competenza
1 Le formazioni e gli esami per ottenere la competenza devono includere i seguenti contenuti:
- a.
- per la conferma di competenza, i contenuti di cui all’allegato 3 numeri
3.1–3.3; - b.
- per l’attestato di competenza, i contenuti di cui all’allegato 3 numeri 3.1–3.4.
2 Per ottenere la conferma di competenza e l’attestato di competenza, dev’essere superato un esame.
3 La formazione e gli esami devono corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.
4 Il DFI allestisce, mediante ordinanza, un elenco delle conferme di competenza e degli attestati di competenza che adempiono i requisiti secondo l’allegato 3 numero 3.
5 L’UFSP riconosce l’equivalenza di un altro titolo di formazione, se le conoscenze e le capacità acquisite corrispondono a tali requisiti.
Art. 17 Compiti degli organi d’esame
Gli organi d’esame svolgono gli esami, rilasciano gli attestati di competenza e le conferme di competenza e tengono una statistica degli esami.
Sezione 4: Manifestazioni con stimoli sonori
Art. 18 Livello sonoro medio
Per livello sonoro medio LAeq1h si intende la media del livello sonoro continuo equivalente LAeq ponderato A calcolata su 60 minuti in dB(A).
Art. 19 Limiti del livello sonoro nelle manifestazioni
1 Nelle manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica:
- a.
- non può essere superato il livello sonoro medio di 100 dB(A);
- b.
- non può essere superato in alcun momento il livello sonoro massimo di 125 dB(A).
2 Nelle manifestazioni destinate a bambini o adolescenti di età inferiore a 16 anni non è ammesso superare il livello sonoro medio di 93 dB(A).
Art. 20 Obblighi dell’organizzatore
1 Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica:
- a.
- se il livello sonoro medio è superiore a 93 dB(A), deve comunicare la manifestazione per scritto all’organo cantonale di esecuzione al più tardi 14 giorni prima dell’inizio fornendo le informazioni di cui all’allegato 4 numero 1;
- b.
- se il livello sonoro medio è superiore a 93 dB(A) e inferiore o uguale a 96 dB(A), deve rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 2;
- c.
- se il livello sonoro medio è superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A), deve:
- 1.
- rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3.1 qualora la durata dell’esposizione agli stimoli sonori non superi le tre ore,
- 2.
- rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3.2 qualora la durata dell’esposizione agli stimoli sonori superi le tre ore.
2 In una manifestazione con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica il cui livello sonoro medio è complessivamente superiore a 93 dB(A) e che include più parti che si svolgono in successione nella stessa sede, la parte della manifestazione con il livello sonoro medio più alto determina se per tutta la durata della manifestazione devono essere rispettati gli obblighi di cui al capoverso 1 lettera b o gli obblighi di cui al capoverso 1 lettera c.
3 Chi organizza manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) è tenuto a rispettare sia negli edifici sia nelle sedi fisse all’aperto i requisiti di cui all’allegato 4 numero 4.
Art. 21 Determinazione del livello sonoro e misurazioni di controllo
1 Le misurazioni e i calcoli per determinare il livello sonoro sono disciplinati dall’allegato 4 numero 5.
2 L’organo cantonale di esecuzione può terminare una misurazione del livello sonoro non appena è in grado di comprovare matematicamente che il limite del livello sonoro medio notificato è stato superato.
Sezione 5: Puntatori laser
Art. 22 Definizione
Ai sensi della presente sezione, per puntatore laser si intende un apparecchio laser che in virtù delle sue dimensioni e del suo peso può essere tenuto in mano e da questa guidato ed emette radiazione laser per fini di indicazione divertimento, nonché di difesa e di allontanamento.
Art. 23 Divieti e utilizzo permesso
1 Sono vietati l’importazione, il transito, l’offerta, la consegna e il possesso di:
- a.
- puntatori laser delle classi 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4;
- b.
- puntatori laser non classificati o classificati in modo errato oppure contrassegnati con una classe di laser in modo non corretto secondo la norma SN EN 60825-1:20144 «Sicurezza degli apparecchi laser – Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni»;
- c.
- accessori in grado di concentrare la radiazione dei puntatori laser.
2 Sono permessi l’importazione e il possesso di puntatori laser delle classi 1, 1M, 2, 2M, 3R e 3B per allontanare gli uccelli nei perimetri degli aerodromi, a condizione che sia stata rilasciata un’autorizzazione dell’autorità competente.
3 I puntatori laser della classe 1 possono essere utilizzati esclusivamente in ambienti chiusi e solo per fini di indicazione.
4 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
Sezione 6: Esecuzione da parte delle autorità federali ed emolumenti
Art. 24 Compiti dell’UFSP
1 L’UFSP esegue le disposizioni della sezione 3 concernente le manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser come segue:
- a.
- verifica le notifiche presentate ed esegue controlli a campione del rispetto dei requisiti sul posto;
- b.
- trasmette le notifiche concernenti la radiazione laser nello spazio aereo di cui all’articolo 14 capoverso 2 all’organo competente per la sicurezza aerea.
2 Mette a disposizione degli organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni aiuti all’esecuzione.
Art. 25 Compiti dell’UDSC
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)5 esegue le disposizioni concernenti i divieti di importazione e transito di cui all’articolo 23 capoverso 1.
5 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo
Art. 26 Emolumenti
1 Per i controlli e le misure sono riscossi emolumenti. Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 90–200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste e del livello di funzione del personale incaricato.
2 Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.
3 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20046 sugli emolumenti.
Art. 27 Controlli degli organi di esecuzione e obblighi di collaborazione
1 L’UFSP e gli organi cantonali di esecuzione possono eseguire in ogni momento e senza preavviso controlli e misurazioni nei locali delle manifestazioni e nei locali commerciali e raccogliere nel contempo ulteriori mezzi di prova.
2 All’UFSP e agli organi cantonali di esecuzione devono essere fornite gratuitamente tutte le informazioni necessarie, messi a disposizione tutti i documenti necessari e garantito l’accesso ai locali e ai luoghi delle manifestazioni.
3 In occasione di controlli sul posto di manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser, le disposizioni dell’UFSP devono essere attuate immediatamente.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 28 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 L’ordinanza del 28 febbraio 20077 sugli stimoli sonori e i raggi laser è abrogata.
2 …8
7 [RU 2007 1307, 2010 4489n. I 2, 2012 793]
8 La mod. può essere consultata alla RU 2019 999.
Art. 29 Disposizioni transitorie
1 I gestori di solarium devono:
- a.
- al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, aver adeguato e gestire di conseguenza i solarium secondo le prescrizioni della stessa;
- b.
- al più tardi entro il 1° gennaio 2022, aver adeguato e da questa data gestire i solarium in modo che non possano essere utilizzati dalle persone di età inferiore ai 18 anni.
2 I trattamenti di cui all’allegato 2 numero 1 possono continuare a essere eseguiti fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza senza la necessità di un attestato di competenza di cui all’articolo 5. Per l’utilizzo di laser della classe 4 e di sorgenti di luce pulsata non coerente ad alta intensità immessi sul mercato come dispositivi medici si applica l’allegato 6 numero 1 lettere b e c nonché numero 2 lettere b e c ODmed9, nella versione del 24 marzo 201010.
3 Le manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser possono continuare a svolgersi secondo le disposizioni dell’ordinanza del 28 febbraio 200711 sugli stimoli sonori e i raggi laser fino a 18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
4 I puntatori laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B e 4 devono essere smaltiti in modo corretto al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Fino a questa data è permesso il loro possesso ma non il loro utilizzo.
5 I puntatori laser della classe 2 devono essere smaltiti in modo corretto al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Fino a questa data, il loro possesso e utilizzo è permesso esclusivamente in ambienti chiusi e solo per fini di indicazione.
Art. 30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.
Allegato 1
Utilizzo di solarium
1 UV tipi dei solarium
2 Programma di esposizione
3 Gruppi a rischio
4 Pericoli e misure
Allegato 2
Utilizzo di prodotti per scopi estetici
1 Trattamenti che richiedono un attestato di competenza
2 Trattamenti medici
3 Conoscenze e capacità necessarie per ottenere l’attestato di competenza
3.1 Conoscenze e capacità generali
3.2 Conoscenze tecniche
3.3 Conoscenze e capacità specifiche inerenti al trattamento
Allegato 3
Manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser
1 Requisiti
1.1 Requisiti per le manifestazioni in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico
1.2 Requisiti per le manifestazioni in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico
2 Notifiche
2.1 Contenuti delle notifiche
2.2 Contenuto complementare della notifica per le manifestazioni in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico
2.3 Contenuti complementari della notifica per le manifestazioni in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico
3 Contenuti della formazione e degli esami per l’ottenimento della competenza
Allegato 4 1515 La correzione del 31 ago. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 478).
15 La correzione del 31 ago. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 478).