Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti
particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPChim)

del 18 maggio 2005 (Stato 1° maggio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 1 della legge
del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3 nonché 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2
della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque;
visti gli articoli 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 20144
sulle derrate alimentari;
visto l’articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20165 sull’energia (LEne);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956
sugli ostacoli tecnici al commercio,7

ordina:

1 RS 813.1

2 RS 814.01

3 RS 814.20

4 RS 817.0

5 RS 730.0

6 RS 946.51

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za:

a.
vie­ta o li­mi­ta l’uti­liz­za­zio­ne di so­stan­ze, pre­pa­ra­ti e og­get­ti par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si di­sci­pli­na­ti ne­gli al­le­ga­ti;
b.
di­sci­pli­na i pre­sup­po­sti per­so­na­li e la com­pe­ten­za spe­ci­fi­ca per l’uti­liz­za­zio­ne di so­stan­ze, pre­pa­ra­ti e og­get­ti par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si.

2 Fat­te sal­ve le pre­scri­zio­ni spe­ci­fi­che del­la pre­sen­te or­di­nan­za in ma­te­ria di smal­ti­men­to, al­le so­stan­ze, ai pre­pa­ra­ti e agli og­get­ti con­si­de­ra­ti ri­fiu­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 6 LPAmb si ap­pli­ca­no:

a.8
l’or­di­nan­za del 4 di­cem­bre 20159 sui ri­fiu­ti;
b.10
l’or­di­nan­za del 22 giu­gno 200511 sul traf­fi­co di ri­fiu­ti; e
c.12
l’or­di­nan­za del 14 gen­na­io 199813 con­cer­nen­te la re­sti­tu­zio­ne, la ri­pre­sa e lo smal­ti­men­to de­gli ap­pa­rec­chi elet­tri­ci ed elet­tro­ni­ci.

3 La pre­sen­te or­di­nan­za non si ap­pli­ca:

a.
al tra­spor­to di so­stan­ze, pre­pa­ra­ti e og­get­ti su stra­da, per fer­ro­via, per via na­vi­ga­bi­le o ae­rea e at­tra­ver­so im­pian­ti di tra­spor­to in con­dot­ta;
b.14
al tran­si­to di so­stan­ze, pre­pa­ra­ti e og­get­ti sot­to vi­gi­lan­za do­ga­na­le, pur­ché du­ran­te ta­le tran­si­to non ven­ga­no trat­ta­ti o tra­sfor­ma­ti.

8 Nuo­vo te­sto giu­sta dall’all. 6 n. 11 dell’O del 4 dic. 2015 sui ri­fiu­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

9 RS 814.600

10 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 3 n. II 8 dell’O del 22 giu. 2005 sul traf­fi­co dei ri­fiu­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2006 (RU 20054199).

11 RS 814.610

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).

13 RS 814.620

14 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 4 n. 45 dell’O del 1° nov. 2006 sul­le do­ga­ne, in vi­go­re dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).

Art. 2 Definizioni  

Fat­te sal­ve le de­fi­ni­zio­ni spe­ci­fi­che con­te­nu­te ne­gli al­le­ga­ti, nel­la pre­sen­te or­di­nan­za si in­ten­de per:15

a.
fab­bri­can­te: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che fab­bri­ca, ot­tie­ne o im­por­ta so­stan­ze, pre­pa­ra­ti o og­get­ti a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le o com­mer­cia­le; è inol­tre con­si­de­ra­to fab­bri­can­te chi ac­qui­sta so­stan­ze, pre­pa­ra­ti o og­get­ti in Sviz­ze­ra e li for­ni­sce a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le o com­mer­cia­le, sen­za mo­di­fi­car­ne la com­po­si­zio­ne con il pro­prio no­me com­mer­cia­le o per un al­tro im­pie­go; chi fa fab­bri­ca­re a ter­zi in Sviz­ze­ra una so­stan­za, un pre­pa­ra­to o un og­get­to è con­si­de­ra­to il fab­bri­can­te esclu­si­vo, pur­ché ab­bia il do­mi­ci­lio o la se­de in Sviz­ze­ra;
b.
com­mer­cian­te: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che ac­qui­si­sce so­stan­ze, pre­pa­ra­ti o og­get­ti in Sviz­ze­ra e li for­ni­sce a ti­to­lo com­mer­cia­le sen­za mo­di­fi­car­ne la com­po­si­zio­ne.

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti

Sezione 1: Limitazioni, divieti e autorizzazioni eccezionali

Art. 3  

1 Le li­mi­ta­zio­ni e i di­vie­ti di uti­liz­za­zio­ne di de­ter­mi­na­te so­stan­ze e di de­ter­mi­na­ti pre­pa­ra­ti e og­get­ti, co­me pu­re le re­la­ti­ve au­to­riz­za­zio­ni ec­ce­zio­na­li, so­no di­sci­pli­na­ti ne­gli al­le­ga­ti.

2 Le au­to­riz­za­zio­ni ec­ce­zio­na­li se­con­do gli al­le­ga­ti ven­go­no con­ces­se sol­tan­to a per­so­ne con do­mi­ci­lio o se­de in Sviz­ze­ra.

Sezione 1a: Etichettature particolari16

16 Introdotta dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

Art. 3a  

1 Le eti­chet­ta­tu­re par­ti­co­la­ri de­vo­no es­se­re ben leg­gi­bi­li e du­ra­tu­re. De­vo­no es­se­re re­dat­te in al­me­no una lin­gua uf­fi­cia­le del luo­go in cui la so­stan­za, il pre­pa­ra­to, l’ap­pa­rec­chio o l’og­get­to è for­ni­to agli uti­liz­za­to­ri op­pu­re in cui è in­stal­la­to l’im­pian­to.

2 D’in­te­sa con sin­go­li uti­liz­za­to­ri pro­fes­sio­na­li, pos­so­no es­se­re eti­chet­ta­ti in un’al­tra lin­gua uf­fi­cia­le o in in­gle­se:

a.
una so­stan­za o un pre­pa­ra­to de­sti­na­to agli uti­liz­za­to­ri pro­fes­sio­na­li;
b.
gli ap­pa­rec­chi e gli im­pian­ti de­sti­na­ti a uti­liz­za­to­ri pro­fes­sio­na­li.

3 So­no lin­gue uf­fi­cia­li il te­de­sco, il fran­ce­se e l’ita­lia­no.

Sezione 2: Autorizzazioni d’impiego

Art. 4 Impieghi soggetti ad autorizzazione 17  

Per i se­guen­ti im­pie­ghi è ne­ces­sa­ria lʼau­to­riz­za­zio­ne del­le au­to­ri­tà sot­toin­di­ca­te:

Im­pie­go

Au­to­ri­tà che ri­la­scia lʼau­to­riz­za­zio­ne

a.
lʼim­pie­go a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le o com­mer­cia­le di pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri per la lot­ta con­tro i ro­di­to­ri (ro­den­ti­ci­di) a li­vel­lo in­te­ra­zien­da­le o con lʼu­so di mac­chi­ne
au­to­ri­tà can­to­na­le; per im­pie­ghi re­gio­na­li e trans­re­gio­na­li, dʼin­te­sa con lʼUf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria (USAV), lʼUf­fi­cio fe­de­ra­le del­lʼa­gri­col­tu­ra (UFAG) e lʼUf­fi­cio fe­de­ra­le del­lʼam­bien­te (UFAM)
b.18 lo spruz­za­men­to e lo spar­gi­men­to di pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri, bio­ci­di e con­ci­mi dall’aria
Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’avia­zio­ne ci­vi­le d’in­te­sa con l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la sa­ni­tà pub­bli­ca (UF­SP), l’USAV, l’UFAG, la Se­gre­te­ria di Sta­to dell’eco­no­mia (SE­CO) e l’UFAM
c.
lʼim­pie­go di pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri e di con­ci­mi nel bo­sco se es­si non so­no in­clu­si in unʼau­to­riz­za­zio­ne se­con­do le let­te­re a o b
au­to­ri­tà can­to­na­le

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 6 dell’O del 4 set. 2013 (Rior­ga­niz­za­zio­ne del set­to­re del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e del­la ve­te­ri­na­ria), in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 20133041).

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° set. 2015 (RU 20152367).

Art. 4a Impieghi non soggetti ad autorizzazione 19  

Un’au­to­riz­za­zio­ne per l’im­pie­go se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 let­te­ra b non è ne­ces­sa­ria per lo spar­gi­men­to di or­ga­ni­smi con un ae­ro­mo­bi­le sen­za oc­cu­pan­ti.

19 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° set. 2015 (RU 20152367).

Art. 5 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione  

1 Un’au­to­riz­za­zio­ne per l’im­pie­go se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 let­te­re a op­pu­re c è con­ces­sa quan­do non c’è da te­me­re che l’im­pie­go pre­vi­sto met­ta in pe­ri­co­lo l’am­bien­te. Es­sa è di du­ra­ta li­mi­ta­ta e va­le per uno spa­zio geo­gra­fi­co li­mi­ta­to.20

1bis Un’au­to­riz­za­zio­ne per l’im­pie­go se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 let­te­ra b è di du­ra­ta li­mi­ta­ta e va­li­da per uno spa­zio geo­gra­fi­co li­mi­ta­to ed è con­ces­sa sol­tan­to se per l’im­pie­go pre­vi­sto:

a.
lo spar­gi­men­to da ter­ra non è pra­ti­ca­bi­le op­pu­re lo spar­gi­men­to dall’aria por­ta van­tag­gi per la pro­te­zio­ne del­la sa­lu­te del­le per­so­ne o dell’am­bien­te;
b.
l’im­pre­sa di tra­spor­to ae­reo im­pie­ga ae­ro­mo­bi­li ed equi­pag­gia­men­ti do­ta­ti del­la mi­glio­re tec­no­lo­gia di­spo­ni­bi­le per la pro­te­zio­ne del­la sa­lu­te del­le per­so­ne e dell’am­bien­te;
c.
non vi è da te­me­re al­cun pe­ri­co­lo per la sa­lu­te del­le per­so­ne e l’am­bien­te.21

2 Le au­to­riz­za­zio­ni d’im­pie­go ven­go­no con­ces­se sol­tan­to a per­so­ne con do­mi­ci­lio o se­de in Sviz­ze­ra, in uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea (UE) o in uno Sta­to mem­bro dell’As­so­cia­zio­ne eu­ro­pea di li­be­ro scam­bio (AELS).

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° set. 2015 (RU 20152367).

21 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° set. 2015 (RU 20152367).

Art. 6 Coordinamento 22  

Quan­do il ri­la­scio dell’au­to­riz­za­zio­ne com­pe­te ad un’au­to­ri­tà fe­de­ra­le, pri­ma di de­ci­de­re es­sa con­sul­ta l’au­to­ri­tà del Can­to­ne in­te­res­sa­to in par­ti­co­la­re per chia­ri­re se que­st’ul­ti­ma ri­tie­ne che sia­no sod­di­sfat­ti i pre­sup­po­sti per l’au­to­riz­za­zio­ne e qua­li di­spo­si­zio­ni ac­ces­so­rie oc­cor­re pre­ve­de­re in un’even­tua­le au­to­riz­za­zio­ne. L’au­to­ri­tà fe­de­ra­le co­mu­ni­ca la pro­pria de­ci­sio­ne all’au­to­ri­tà del Can­to­ne.

22 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° set. 2015 (RU 20152367).

Sezione 3: Autorizzazioni speciali

Art. 7 Utilizzazioni di sostanze e preparati soggette ad autorizzazione  

1 Le se­guen­ti at­ti­vi­tà pos­so­no es­se­re eser­ci­ta­te a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le o com­mer­cia­le sol­tan­to da per­so­ne fi­si­che che di­spon­go­no di un’ap­po­si­ta au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le o sot­to la lo­ro di­re­zio­ne:

a.
l’im­pie­go di:
1.
pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri,
2.
an­ti­pa­ras­si­ta­ri per con­to di ter­zi,
3.
pro­dot­ti per la di­sin­fe­zio­ne dell’ac­qua nel­le pi­sci­ne pub­bli­che,
4.
pro­dot­ti per la pro­te­zio­ne del le­gno;
b.23
l’uti­liz­za­zio­ne di pro­dot­ti re­fri­ge­ran­ti:
1.
nel­la fab­bri­ca­zio­ne, nel mon­tag­gio, nel­la ma­nu­ten­zio­ne e nel­lo smal­ti­men­to di ap­pa­rec­chi o im­pian­ti che ser­vo­no per la re­fri­ge­ra­zio­ne, la cli­ma­tiz­za­zio­ne o la pro­du­zio­ne di ca­lo­re,
2.
nel­lo smal­ti­men­to di pro­dot­ti re­fri­ge­ran­ti.

2 La lot­ta an­ti­pa­ras­si­ta­ria con fu­mi­gan­ti può es­se­re ef­fet­tua­ta sol­tan­to da per­so­ne fi­si­che che di­spon­go­no di un’ap­po­si­ta au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

3 Il Di­par­ti­men­to com­pe­ten­te di­sci­pli­na i det­ta­gli del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li. Può pre­ve­de­re de­ro­ghe all’ob­bli­go di au­to­riz­za­zio­ne e una li­mi­ta­zio­ne tem­po­ra­le per le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li con­cer­nen­ti la lot­ta an­ti­pa­ras­si­ta­ria con fu­mi­gan­ti. Nell’am­bi­to di ta­le re­go­la­men­ta­zio­ne tie­ne con­to de­gli obiet­ti­vi di pro­te­zio­ne.

23 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

Art. 8 Attestazione delle competenze specifiche  

1 Un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le è ri­la­scia­ta a chi ha di­mo­stra­to, nell’am­bi­to di un esa­me pro­fes­sio­na­le, di pos­se­de­re le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie per la pro­pria at­ti­vi­tà per quan­to ri­guar­da:

a.
le no­zio­ni fon­da­men­ta­li dell’eco­lo­gia e del­la tos­si­co­lo­gia;
b.
la le­gi­sla­zio­ne in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dell’am­bien­te, del­la sa­lu­te e dei la­vo­ra­to­ri;
c.
le mi­su­re per la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te e del­la sa­lu­te;
d.
la com­pa­ti­bi­li­tà am­bien­ta­le non­ché l’im­pie­go e lo smal­ti­men­to cor­ret­ti del­le so­stan­ze, dei pre­pa­ra­ti e de­gli og­get­ti;
e.
gli ap­pa­rec­chi e il lo­ro uso cor­ret­to.

2 Le cor­ri­spon­den­ti au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li ri­la­scia­te in Sta­ti mem­bri dell’UE e dell’AELS so­no equi­pa­ra­te a quel­le emes­se in Sviz­ze­ra.

3 Il Di­par­ti­men­to com­pe­ten­te o l’or­ga­no da es­so de­si­gna­to de­ci­de, su do­man­da di una scuo­la o di un’isti­tu­zio­ne di for­ma­zio­ne pro­fes­sio­na­le se un de­ter­mi­na­to di­plo­ma può es­se­re con­si­de­ra­to equi­va­len­te a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

4 Il Di­par­ti­men­to com­pe­ten­te sta­bi­li­sce qua­le or­ga­no, e a qua­li con­di­zio­ni, ri­co­no­sce l’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le co­me equi­va­len­te a un’au­to­riz­za­zio­ne pro­fes­sio­na­le.

5 Gli ar­ti­co­li 9–11 si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia:

a.
al­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li ri­la­scia­te in Sta­ti mem­bri dell’UE e dell’AELS (cpv. 2);
b.
ai di­plo­mi con­si­de­ra­ti equi­va­len­ti a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le (cpv. 3);
c.
all’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le ri­co­no­sciu­ta co­me equi­va­len­te a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le (cpv. 4).
Art. 9 Campo d’applicazione locale  

Le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li so­no va­li­de in tut­ta la Sviz­ze­ra.

Art. 10 Obbligo di perfezionamento  

Chi pos­sie­de un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le e svol­ge un’at­ti­vi­tà cor­ri­spon­den­te ha l’ob­bli­go di in­for­mar­si re­go­lar­men­te sul­la mi­glio­re pra­ti­ca pro­fes­sio­na­le e di per­fe­zio­nar­si.

Art. 11 Sanzioni  

1 Se il ti­to­la­re di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le con­trav­vie­ne in­ten­zio­nal­men­te o per ri­pe­tu­ta ne­gli­gen­za al­le pre­scri­zio­ni pre­vi­ste dal­la le­gi­sla­zio­ne in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dell’am­bien­te, del­la sa­lu­te e dei la­vo­ra­to­ri per quan­to ri­guar­da il cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la sua au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le, l’au­to­ri­tà can­to­na­le può, con un’ap­po­si­ta de­ci­sio­ne:

a.
esi­ge­re che il ti­to­la­re dell’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le fre­quen­ti un cor­so o so­sten­ga un esa­me pro­fes­sio­na­le; o
b.
re­vo­ca­re l’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le per un pe­rio­do li­mi­ta­to o de­fi­ni­ti­va­men­te.

2 L’au­to­ri­tà can­to­na­le co­mu­ni­ca le sue de­ci­sio­ni all’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te.

Art. 12 Competenze  

1 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (DA­TEC) è com­pe­ten­te per le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a nu­me­ri 1 e 4 e let­te­ra b.

2 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’in­ter­no è com­pe­ten­te per le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a nu­me­ri 2 e 3 e ca­po­ver­so 2.

3 Il Di­par­ti­men­to de­fi­ni­sce:

a.
il con­te­nu­to, l’am­piez­za e la pro­ce­du­ra de­gli esa­mi pro­fes­sio­na­li;
b.
gli ob­bli­ghi di do­cu­men­ta­zio­ne de­gli or­ga­ni d’esa­me.

4 Il Di­par­ti­men­to o l’or­ga­no da es­so de­si­gna­to de­fi­ni­sce gli or­ga­ni re­spon­sa­bi­li de­gli esa­mi e del ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li.

5 Il DA­TEC of­fre pos­si­bi­li­tà di pre­pa­ra­zio­ne agli esa­mi pro­fes­sio­na­li nell’am­bi­to del­la sua sfe­ra di com­pe­ten­za.

Capitolo 3: Esecuzione

Art. 13 Cantoni  

I Can­to­ni vi­gi­la­no sul ri­spet­to del­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za, sal­vo nei ca­si in cui le com­pe­ten­ze so­no di­sci­pli­na­te di­ver­sa­men­te.

Art. 14 Confederazione  

Al­la Con­fe­de­ra­zio­ne com­pe­to­no:

a.24
i com­pi­ti a es­sa at­tri­bui­ti ne­gli ar­ti­co­li 4, 7–12 (au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li) e 19;
b.
la con­ces­sio­ne di au­to­riz­za­zio­ni se­con­do gli al­le­ga­ti;
c.
l’ese­cu­zio­ne del­le di­spo­si­zio­ni sull’im­por­ta­zio­ne e l’espor­ta­zio­ne;
d.
l’ese­cu­zio­ne del­le di­spo­si­zio­ni con­cer­nen­ti so­stan­ze, pre­pa­ra­ti e og­get­ti che ser­vo­no al­la di­fe­sa na­zio­na­le.

24 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

Art. 15 Delega di compiti e competenze a terzi  

1 I com­pe­ten­ti ser­vi­zi fe­de­ra­li pos­so­no de­le­ga­re, in par­te o in­te­gral­men­te, i com­pi­ti e le com­pe­ten­ze con­fe­ri­ti lo­ro dal­la pre­sen­te or­di­nan­za a en­ti di di­rit­to pub­bli­co o a pri­va­ti ido­nei.

2 Per quan­to con­cer­ne l’ese­cu­zio­ne del­le di­spo­si­zio­ni re­la­ti­ve al­la pro­te­zio­ne del­la sa­lu­te, la de­le­ga è li­mi­ta­ta agli ar­ti­co­li 7–12 (au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li) e al­le at­ti­vi­tà d’in­for­ma­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 28 LP­Chim.

Art. 16 Disposizioni esecutive particolari  

1 Per i di­spo­si­ti­vi me­di­ci l’ese­cu­zio­ne è ret­ta dall’or­di­nan­za del 17 ot­to­bre 200125 re­la­ti­va ai di­spo­si­ti­vi me­di­ci.

2 Per le so­stan­ze, i pre­pa­ra­ti e gli og­get­ti con­nes­si a im­pian­ti e at­ti­vi­tà che ser­vo­no al­la di­fe­sa na­zio­na­le l’ese­cu­zio­ne è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 82 dell’or­di­nan­za del 5 giu­gno 201526 sui pro­dot­ti chi­mi­ci (OP­Chim).27

3 Per i con­ci­mi l’ese­cu­zio­ne è inol­tre ret­ta, a ti­to­lo sup­ple­men­ta­re, dal­le pre­scri­zio­ni ese­cu­ti­ve dell’or­di­nan­za del 10 gen­na­io 200128 sui con­ci­mi.

25 RS 812.213

26 RS 813.11

27 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° set. 2015 (RU 20152367).

28 RS 916.171

Art. 17 Sorveglianza dell’importazione e dell’esportazione  

1 Gli uf­fi­ci do­ga­na­li con­trol­la­no, su do­man­da dell’UF­SP, dell’UFAG o dell’UFAM, se le so­stan­ze, i pre­pa­ra­ti o gli og­get­ti cor­ri­spon­do­no al­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Se so­spet­ta­no un’in­fra­zio­ne, gli uf­fi­ci do­ga­na­li so­no au­to­riz­za­ti a trat­te­ne­re la mer­ce al­la fron­tie­ra e a con­sul­ta­re le al­tre au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za. Que­ste ul­ti­me si fan­no ca­ri­co de­gli ul­te­rio­ri ac­cer­ta­men­ti e adot­ta­no le mi­su­re ne­ces­sa­rie.

Art. 18 Controlli  

1 Le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve can­to­na­li con­trol­la­no le so­stan­ze, i pre­pa­ra­ti e gli og­get­ti che si tro­va­no sul mer­ca­to, pre­le­van­do cam­pio­ni o su do­man­da dell’UF­SP, dell’UFAG, dell’UFAM o del­la SE­CO, pres­so fab­bri­can­ti, com­mer­cian­ti e uti­liz­za­to­ri pro­fes­sio­na­li o com­mer­cia­li. Es­se ve­ri­fi­ca­no se le so­stan­ze, i pre­pa­ra­ti e gli og­get­ti cor­ri­spon­do­no al­le di­spo­si­zio­ni de­gli al­le­ga­ti, se­gna­ta­men­te per quan­to ri­guar­da la lo­ro com­po­si­zio­ne, l’eti­chet­ta­tu­ra e le re­la­ti­ve in­for­ma­zio­ni da­te agli ac­qui­ren­ti.29

2 Con­trol­la­no inol­tre se l’uti­liz­za­zio­ne del­le so­stan­ze, dei pre­pa­ra­ti e de­gli og­get­ti è con­for­me al­le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

3 Se le so­stan­ze, i pre­pa­ra­ti o gli og­get­ti con­trol­la­ti o la lo­ro uti­liz­za­zio­ne dan­no adi­to a con­te­sta­zio­ni, l’au­to­ri­tà in­ca­ri­ca­ta del con­trol­lo ne in­for­ma le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti per le de­ci­sio­ni in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 19. Se que­ste ul­ti­me so­no au­to­ri­tà can­to­na­li, l’au­to­ri­tà in­ca­ri­ca­ta del con­trol­lo in­for­ma inol­tre lʼUF­SP, lʼU­FAM e la SE­CO co­me pu­re l’USAV e l’UFAG in ca­so di con­te­sta­zio­ni ri­guar­dan­ti pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri e l’UFAG in ca­so di con­te­sta­zio­ni ri­guar­dan­ti con­ci­mi.30

29 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° set. 2015 (RU 20152367).

30 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° set. 2015 (RU 20152367).

Art. 19 Decisioni in base ai controlli  

Se da un con­trol­lo ri­sul­ta che so­no sta­te vio­la­te del­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za, l’au­to­ri­tà fe­de­ra­le o l’au­to­ri­tà del Can­to­ne nel qua­le il fab­bri­can­te, il com­mer­cian­te o l’uti­liz­za­to­re ha il do­mi­ci­lio o la se­de de­ci­de le mi­su­re del ca­so.

Art. 20 Consulenza tecnica per l’impiego di concimi e prodotti fitosanitari  

1 I Can­to­ni prov­ve­do­no af­fin­ché sia of­fer­ta una con­su­len­za tec­ni­ca per l’im­pie­go dei con­ci­mi e dei pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri; es­si ne ga­ran­ti­sco­no il fi­nan­zia­men­to.

2 Pos­so­no di­spor­re che le per­so­ne che im­pie­ga­no a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le o com­mer­cia­le con­ci­mi o pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri in zo­ne in­qui­na­te deb­ba­no:

a.
ri­cor­re­re a tal fi­ne al­la con­su­len­za tec­ni­ca;
b.
met­te­re a di­spo­si­zio­ne i da­ti azien­da­li ne­ces­sa­ri a det­ta con­su­len­za.
Art. 21 Carattere confidenziale dei dati e scambio di dati 31  

Il ca­rat­te­re con­fi­den­zia­le dei da­ti e lo scam­bio di da­ti fra le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve e con l’este­ro so­no ret­ti da­gli ar­ti­co­li 73–76 OP­Chim32.

31 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° set. 2015 (RU 20152367).

32 RS 813.11

Art. 22 Emolumenti  

L’ob­bli­go di pa­ga­re gli emo­lu­men­ti e il cal­co­lo de­gli stes­si per at­ti am­mi­ni­stra­ti­vi del­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve fe­de­ra­li se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za so­no ret­ti dall’or­di­nan­za del 18 mag­gio 200533 su­gli emo­lu­men­ti per l’ese­cu­zio­ne del­la le­gi­sla­zio­ne in ma­te­ria di pro­dot­ti chi­mi­ci da par­te del­le au­to­ri­tà fe­de­ra­li.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni transitorie  

1 Le di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie re­la­ti­ve al­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li se­con­do gli ar­ti­co­li 7–12 so­no ema­na­te dal Di­par­ti­men­to com­pe­ten­te.

2 Le au­to­riz­za­zio­ni ec­ce­zio­na­li con­ces­se in ba­se all’or­di­nan­za del 9 giu­gno 198634 sul­le so­stan­ze re­sta­no va­li­de fi­no al­lo sca­de­re del ter­mi­ne pre­vi­sto.

3 Le do­man­de di au­to­riz­za­zio­ni ec­ce­zio­na­li an­co­ra in so­spe­so al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no giu­di­ca­te in ba­se al­la pre­sen­te or­di­nan­za.

34 [RU 1986 1254; 1988 911; 1989 270, 2420; 1991 1981, 2653; 1992 364, 1749; 1994 678; 1995 1491art. 440 n. 2, 4425all. 1 n. II 14, 5505; 1997 697; 1998 2009, 2863all. 5 n. 3;1999 39, 1362, 2045all. 2 n. 3; 2000 703n. II 9, 1949art. 22 cpv. 2; 2001 522all. n. 2, 17583294n. II 6; 2003 940, 1345, 5421n. II 2; 2004 3209, 4037n I 7. RU 2005 2695n. I 1]

Art. 23a Disposizione transitoria della modifica dell’11 marzo 2022 35  

Le so­stan­ze, i pre­pa­ra­ti, gli ap­pa­rec­chi, gli og­get­ti e gli im­pian­ti eti­chet­ta­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no es­se­re for­ni­ti a ter­zi fi­no al 31 di­cem­bre 2025.

35 In­tro­dot­to dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vi­go­re dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

Art. 24 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° ago­sto 2005.

Allegati 36

36 Aggiornato dal n. I dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367) e del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495).

1 Disposizioni per determinate sostanze

1.1
Inquinanti organici persistenti
1.2
Sostanze organiche alogenate
1.3
Idrocarburi clorurati alifatici
1.4
Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
1.5
Sostanze stabili nell’aria
1.6
Amianto
1.7
Mercurio
1.8
Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati
1.9
Sostanze con effetti ignifughi
1.10
Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione
1.11
Sostanze liquide pericolose
1.12
Benzene e omologhi
1.13
Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici
1.14
Composti organostannici
1.15
Catrami
1.16
Sostanze per- e polifluoroalchiliche
1.17
Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006
1.18
Ftalati

2 Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti

2.1
Detersivi per tessili
2.2
Prodotti di pulizia, disodorizzanti e cosmetici
2.3
Solventi
2.4
Biocidi
2.5
Prodotti fitosanitari
2.6
Concimi
2.7
Prodotti disgelanti
2.8
Pitture e lacche
2.9
Materie plastiche, loro monomeri e additivi
2.10
Prodotti refrigeranti
2.11
Prodotti estinguenti
2.12
Confezioni aerosol
2.13
Additivi per combustibili
2.14
Condensatori e trasformatori
2.15
Pile
2.16
Disposizioni particolari concernenti i metalli
2.17
Materiali legnosi
2.18
Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Allegato 1

Disposizioni per determinate sostanze

Allegato 1.1 37

37 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367). Aggiornato dai n. I delle O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963), del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dalla correzione del 23 giu. 2020 (RU 2020 2547) e dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162).

(art. 3)

Inquinanti organici persistenti

1 Divieti

1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego di:

a.
inquinanti organici persistenti di cui al numero 3;
b.
sostanze e preparati che contengono inquinanti organici persistenti di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

2 Gli oggetti nuovi non possono essere immessi sul mercato se essi o i loro componenti contengono inquinanti organici persistenti di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

3 Per l’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) nonché per l’acido perfluoroottanoico (PFOA) e le sue sostanze correlate si applica l’allegato 1.16.

4 Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono esabromobifenile o difenileteri bromati si applica l’allegato 2.18.

5 Per il decabromodifeniletere si applica l’allegato 1.9 numeri 2 e 4.

2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1 non si applicano:

a.
alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’impiego a scopi di analisi e di ricerca;
b.
agli oli e ai grassi lubrificanti se il loro contenuto in massa di bifenili policlorati non supera lo 0,0001 per cento (1 mg/kg).

1bis I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 lettera b non si applicano alle sostanze e ai preparati se:

a.
il loro contenuto in massa di alcani C10–C13, cloro- non supera l’1 per cento;
b.
il loro contenuto in massa di difenileteri bromati secondo il numero 3 lettera d non supera per ciascuno lo 0,001 per cento (10 mg/kg).

2 I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 lettera c e 2 non si applicano alle sostanze, ai preparati, agli oggetti e ai loro componenti se:

a.
il loro contenuto in massa di alcani C10–C13, cloro- non supera lo 0,15 per cento;
b.
il loro contenuto in massa di tetra-, penta-, esa- e eptabromodifeniletere secondo il numero 3 lettera d non supera per ciascuno lo 0,001 per cento (10 mg/kg).

3 I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 lettera b e 2 non si applicano inoltre ai preparati e agli oggetti fabbricati parzialmente o totalmente con materiali riciclati o con materiali di scarto preparati per il riutilizzo, se il rispettivo contenuto in massa di tetra-, penta-, esa- e eptabromodifeniletere secondo il numero 3 lettera d non supera per ciascuno lo 0,1 per cento.

3 Elenco degli inquinanti organici persistenti vietati

a.
Alifati alogenati
esaclorobutadiene (n. CAS 87-68-3);
alcani C10–C13, cloro- (n. CAS 85535-84-8);
acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS);
esaclorocicloesano (HCH, tutti gli isomeri);
esabromociclododecani (HBCDD, isomeri dei numeri CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7 e 134237-52-8);
aldrina (n. CAS 309-00-2);
clordano (n. CAS 57-74-9);
clorodecone (kepone, n. CAS 143-50-0);
dieldrina (n. CAS 60-57-1);
endosulfano (n. CAS 115-29-7) e i suoi isomeri (n. CAS 959-98-8 e n. CAS 33213-65-9);
endrina (n. CAS 72-20-8);
eptacloro (n. CAS 76-44-8) ed eptacloro epossido (n. CAS 1024-57-3);
mirex (n. CAS 2385-85-5);
toxafene (n. CAS 8001-35-2);
acido perfluorottanoico (PFOA) e le sue sostanze correlate.
b.
Monoaromatici alogenati
pentaclorobenzene (n. CAS 608-93-5);
esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1);
pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87-86-5), i suoi sali e i suoi esteri.
c.
Bifenili e naftaline alogenati
bifenili policlorurati (n. CAS 1336-36-3 e altri);
esabromobifenile (n. CAS 36355-01-8);
naftaline policlorurate con formula C10HnCl8–n con≤ n ≤ 7.
d.
Difenileteri bromati
tetrabromodifeniletere con formula C12H6Br4O;
pentabromodifeniletere con formula C12H5Br5O;
esabromodifeniletere con formula C12H4Br6O;
eptabromodifeniletere con formula C12H3Br7O;
decabromodifeniletere con formula C12Br10O.
e.
DDT e composti simili al DDT
diclorodifeniltricloroetano (DDT);
dicofol (n. CAS 115-32-2).

4 Disposizioni transitorie

1 I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 lettera b nonché capoverso 2 entrano in vigore il 1° marzo 2016 per:

a.
l’immissione sul mercato e l’impiego di polistirene espansibile contenente HBCDD, per la fabbricazione di pannelli isolanti destinati all’impiego dentro e fuori gli edifici;
b.
la prima immissione sul mercato di pannelli isolanti in polistirene espanso contenente HBCDD, per l’impiego all’interno e all’esterno di edifici;
c.
la prima immissione sul mercato di pannelli isolanti in polistirene estruso contenente HBCDD, per l’impiego all’interno e all’esterno di edifici.

2 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica ai pannelli isolanti di polistirene espanso o estruso per l’impiego all’interno e all’esterno di edifici se i pannelli isolanti sono fabbricati con sezioni contenenti HBCDD che risultano dalla lavorazione dentro e fuori gli edifici di pannelli isolanti nuovi.

3 Su domanda motivata, l’UFAMpuò concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al capoverso 1 lettere a e b se il richiedente può dimostrare che per i preparati o gli oggetti non è effettivamente possibile acquistare un sostituto senza HBCDD. Le deroghe sono valide al massimo fino al 1° marzo 2018.

Allegato 1.2 38

38 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367). Aggiornato dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162).

(art. 3)

Sostanze organiche alogenate

1 Divieti

1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione per scopi privati e l’impiego di:

a.
sostanze organiche alogenate di cui al numero 3;
b.
sostanze e preparati che contengono sostanze organiche alogenate di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

2 Non possono essere immessi sul mercato nuovi prodotti tessili e in pelle, se essi o i loro componenti contengono sostanze organiche alogenate di cui al numero 3 let­tere a–e non solo come impurità inevitabile.

3 Non possono essere immessi sul mercato nuovi oggetti, se essi o i loro componenti contengono sostanze di cui al numero 3 lettera f oppure g non solo come impurità inevitabile.

4 Per i bifenili e le naftaline clorurati nonché per l’esabromobifenile si applica l’allegato 1.1.

5 Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono ottabromodifeniletere si applica l’allegato 2.18.

2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1 non si applicano:

a.
alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca;
b.
a bifenili, terfenili e naftaline monoalogenati e dialogenati nonché ai pre­parati che contengono simili sostanze, nella misura in cui sono impiegati esclusivamente quali prodotti intermedi di sintesi e sono contenuti nei prodotti finali solo come impurità inevitabile;
c.
agli oli e ai grassi lubrificanti ottenuti da oli esausti se il loro contenuto in massa di bifenili alogenati non supera lo 0,0001 per cento (1 mg/kg);
d.
alla fabbricazione di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati­ che contengono 1,2,4-triclorobenzene;
e.
all’immissione sul mercato e all’impiego di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene, come:
1.
prodotti intermedi di sintesi, segnatamente per la fabbricazione di 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene,
2.
solventi di processo in sistemi chiusi per reazioni di clorurazione;
f.
all’immissione sul mercato e all’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di 1,2,4-triclorobenzene.

2 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica all’importazione di nuovi prodotti tessili e in pelle se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

3 In relazione alla sostanza menzionata al numero 3 lettera g, il divieto di cui al numero 1 capoverso 3 non si applica all’immissione sul mercato di oggetti se il loro contenuto in massa di ottabromodifeniletere non supera lo 0,1 per cento.

3 Elenco delle sostanze organiche alogenate vietate

a.
Sistemi aliciclici policiclici
isodrina (n. CAS 465-73-6);
kelevan (n. CAS 4234-79-1);
strobane (n. CAS 8001-50-1);
telodrina (n. CAS 297-78-9).
b.
Composti simili al DDT
diclorodifenildicloroetilene (DDE);
diclorodifenildicloroetano (DDD);
metossicloro (n. CAS 72-43-5);
pertano (n. CAS 72-56-0).
c.
Quintozene(n. CAS 82-68-8).
d.
Fenoli policlorurati e loro derivati
composti pentaclorofenossici;
tetraclorofenoli (TeCP), i loro sali e i composti ­tetraclorofenossici.
c.
Bifenili, terfenili e naftaline alogenati
bifenili alogenati con formula C12HnX10-n;
X = alogeno, 0 ≤ n ≤ 9;
terfenili alogenati con formula C18HnX14-n;
X = alogeno, 0 ≤ n ≤ 13;
naftaline alogenate con formula C10HnX8-n;
X = alogeno, 0 ≤ n ≤ 7.
f.
Diarilalcani alogenati
monometiltetraclorodifenilmetano (n. CAS 76253-60-6);
monometildiclorodifenilmetano;
monometildibromodifenilmetano (n. CAS 99688-47-8).
g.
Ottabromodifeniletere con formula bruta C12H2Br8O.
h.
Acidi grassi triclorofenossici e loro derivati
2,4,5-acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (n. CAS 93-76-5), i suoi sali e i composti 2,4,5 fenossiacetilici;
acido 2-(2,4,5 triclorofenossi)propionico (n. CAS 93-72-1), i suoi sali e i composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)propionici.
i.
1,2,4-triclorobenzene(n. CAS 120-82-1).

Allegato 1.3 39

39 Aggiornato dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451), dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Idrocarburi clorurati alifatici

1 Divieti

1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego delle seguenti sostanze:

a.
cloroformio (n. CAS 67-66-3);
b.
1,1,2-tricloroetano (n. CAS 79-00-5);
c.
1,1,2,2-tetracloroetano (n. CAS 79-34-5);
d.
1,1,1,2-tetracloroetano (n. CAS 630-20-6);
e.
pentacloroetano (n. CAS 76-01-7);
f.
1,1-dicloroetilene (n. CAS 75-35-4).

2 Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati in cui il contenuto in massa delle sostanze contemplate al capoverso 1 è pari o superiore allo 0,1 per cento.

3 È vietato l’impiego di esacloroetano (n. CAS 67-72-1) per la fabbricazione o la lavorazione di metalli non ferrosi.

2 Deroghe

1 I divieti secondo il numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano ai:

a.
ai farmaci;
b.
prodotti cosmetici che in virtù dell’articolo 54 capoversi 2–5 e 7 dell’ordi­nanza del 16 dicembre 201640 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso possono contenere le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1;
c.
alle sostanze e ai preparati per impieghi in sistemi chiusi nell’ambito di procedure industriali;
d.
alle sostanze e ai preparati per scopi di analisi e ricerca.

2 L’UFAM, d’intesa con la SECO e con l’UFSP, può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 per l’impiego di cloroformio, se:

a.
secondo lo stato della tecnica per l’impiego in questione non esistono alternative al cloroformio; e
b.
la quantità di cloroformio impiegata non supera quella necessaria per lo scopo perseguito, ma al massimo 20 litri all’anno.

3 Etichettatura particolare

1 L’imballaggio di sostanze e preparati di cui al numero 2 lettera c deve essere provvisto della seguente indicazione: «Destinato all’uso esclusivo in impianti industriali».

2 ...

Allegato 1.4 41

41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495). Aggiornato dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162).

(art. 3)

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

1 Definizioni

1 Sono considerati sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

a.
tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (CFC), come:
1.
il triclorofluorometano (CFC 11),
2.
il diclorofluorometano (CFC 12),
3.
il tetraclorodifluoroetano (CFC 112),
4.
il triclorotrifluoroetano (CFC 113),
5.
il diclorotetrafluoroetano (CFC 114),
6.
il cloropentafluoroetano (CFC 115);
b.
tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HCFC), come:
1.
il clorodifluorometano (HCFC 22),
2.
il diclorotrifluoroetano (HCFC 123),
3.
il diclorofluoroetano (HCFC 141),
4.
il clorodifluoroetano (HCFC 142);
c.
tutti i fluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (halon), come:
1.
il bromoclorodifluorometano (halon 1211),
2.
il bromotrifluorometano (halon 1301),
3.
il dibromotetrafluoroetano (halon 2402);
d.
tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HBFC);
e.
il 1,1,1-tricloretano (n. CAS 71-55-6);
f.
il tetracloruro di carbonio (n. CAS 56-23-5);
g.
il monobromometano (n. CAS 74-83-9);
h.
il bromoclorometano (n. CAS 74-97-5).

2 Sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono i preparati con sostanze di cui al capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.

3 Sono considerate sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono le sostanze prodotte riciclando sostanze che impoveriscono lo strato di ozono senza che ne sia modificata la composizione chimica.

2 Fabbricazione

2.1 Divieto

È vietata la fabbricazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

2.2 Deroga

In deroga al divieto di cui al numero 2.1 è autorizzata la fabbricazione di sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono.

3 Immissione sul mercato

3.1 Divieto

È vietata l’immissione sul mercato di preparati e oggetti che:

a.
contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;
b.
sono stati fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sono elencati in uno degli allegati del Protocollo di Montreal del 16 settembre 198742 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (Proto­collo di Montreal).

3.2 Deroghe

Il divieto di cui al numero 3.1 non si applica all’immissione sul mercato di:

a.
preparati e oggetti per la cui fabbricazione o manutenzione possono essere impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 6.2 o a seguito di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1;
b.
preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni degli allegati 2.9–2.11 e, se sono importati, la cui importazione avviene da Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal e delle sue modifiche del 29 giugno 199043, 25 novembre 199244, 17 settembre 199745 e 3 dicembre 199946;
c.
preparati che secondo il numero 1 capoverso 2 sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

3.3 Importazione di sostanze

3.3.1 Obbligo di autorizzazione

Chi intende importare o stoccare in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 1 necessita di un’autorizzazione d’importazione dell’UFAM.

3.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

1 Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata su domanda se:

a.
le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono destinate all’importazione sono previste per un impiego autorizzato secondo il numero 6.2 o se il previsto utilizzatore dispone di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1; e
b.
le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono destinate all’importazione sono importate da Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

2 Per le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1, l’autorizzazione d’importazione viene inoltre concessa soltanto limitatamente alle quantità approvate e agli impieghi approvati dalle Parti contraenti del Protocollo di Montreal.

3.3.3 Principi

1 L’autorizzazione d’importazione è concessa quale autorizzazione generale d’importazione.

2 Un’autorizzazione generale d’importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Essa è personale e non trasferibile.

3 L’UFAM informa i Cantoni e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)47 in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni generali d’importazione.

47 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

3.3.4 Domanda

1 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

a.
il nome e l’indirizzo del richiedente;
b.
i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri;
c.
per ogni sostanza da importare:
1.
il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2.
la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 198648 sulla tariffa delle dogane (LTD),
3.
la quantità prevista in chilogrammi per anno civile,
4.
i tipi d’impiego.

2 L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.

3.3.5 Decisione

1 L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.

2 Un’autorizzazione generale d’importazione è rilasciata per un periodo massimo di 18 mesi e scade di volta in volta alla fine dell’anno civile; essa è munita di un numero.

3.3.6 Obblighi al momento dell’importazione e del conferimento in un deposito

1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 200549 sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione generale d’importazione.

2 Su richiesta dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione secondo il numero 3.3.5 capoverso 1.

3 In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’importazione in un inventario di tutte le merci depositate.

4 Esportazione

4.1 Divieto

È vietata l’esportazione di oggetti il cui uso richiede sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 1 lettere a, c–f e h.

4.2 Autorizzazione d’esportazione

4.2.1 Obbligo di autorizzazione

Chi intende esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 1 con un peso lordo superiore a 20 kg necessita di un’autorizza­zione d’esportazione dell’UFAM:

a.
per esportare tali sostanze; oppure
b.
per trasportarle da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale in un altro Stato.

4.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata su domanda se l’esportazione è effettuata verso Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

4.2.3 Principi

1 L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata quale autorizzazione singola d’esporta­zione.

2 L’autorizzazione singola d’esportazione autorizza il titolare a esportare un’unica volta determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono verso un determinato importatore straniero di uno Stato che si attiene alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera. Essa è personale e non trasferibile.

3 L’UFAM informa i Cantoni e l’UDSC in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni d’esportazione.

4.2.4 Domanda

1 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

a.
il nome e l’indirizzo del richiedente;
b.
il nome e l’indirizzo dell’importatore estero;
c.
per ogni sostanza da esportare:
1.
il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2.
la voce tariffale secondo gli allegati della LTD,
3.
il nome e l’indirizzo del detentore precedente,
4.
la quantità prevista in chilogrammi, suddivisa per anno civile, importatore e Paese destinatario.

2 L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.

4.2.5 Decisione

1 L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.

2 L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi; essa è munita di un numero.

4.2.6 Obblighi al momento dell’esportazione e del trasferimento da un deposito

1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 LD deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione d’esportazione.

2 Al momento della dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve esibire una copia dell’autorizzazione d’esportazione.

3 In caso di trasferimento da un deposito doganale aperto, un deposito di merci di gran consumo o un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.

5 Obbligo di notifica concernente l’importazione e l’esportazione

5.1 Principi

1 Chi importa o esporta sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 1 o preparati che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 2 deve notificare all’UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità importate o esportate nell’anno precedente.

2 Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d’impiego.

5.2 Deroghe

L’obbligo di notifica di cui al numero 5.1 capoverso 1 non si applica allo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale né al trasporto da uno di tali depositi all’estero.

6 Impiego

6.1 Divieto

È vietato l’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

6.2 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze che impo­veriscono lo strato di ozono nella fabbricazione di preparati o oggetti che, secondo le disposizioni degli allegati 2.9–2.11, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.

2 Se, secondo lo stato della tecnica, non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica quando le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono vengono impiegate:

a.
come prodotti intermedi in vista della successiva trasformazione chimica completa;
b.
per gli scopi di ricerca e di analisi autorizzati secondo la decisione XXVI/5 delle Parti contraenti del Protocollo di Montreal50.

50 Il testo di questa decisione è disponibile sul sito Internet www.ozone.unep.org > Les Traités > Le Protocole de Montréal > Décisions adoptées par les réunions des Parties au Protocole de Montréal > Vingt-sixième réunion des Parties > Décision XXVI/5.

6.3 Autorizzazioni eccezionali

6.3.1 Principi

1 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee per altri impieghi di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

2 Esso informa i Cantoni in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni eccezionali.

6.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

Un’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze; e
b.
le sostanze che impoveriscono lo stato di ozono non vengono impiegate in quantità superiori a quella necessaria per lo scopo perseguito.

6.3.3 Domanda

1 Nella domanda devono figurare:

a.
il nome e l’indirizzo del richiedente;
b.
il nome chimico della sostanza secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta;
c.
la scheda di dati di sicurezza della sostanza;
d.
il nome e l’indirizzo del fornitore della sostanza;
e.
le indicazioni sull’impiego previsto, comprese le quantità da impiegare e smaltire annualmente;
f.
il tipo di smaltimento previsto;
g.
la descrizione delle misure volte a prevenire o a ridurre le emissioni della sostanza in questione durante il suo intero ciclo di vita;
h.
una descrizione delle attività di ricerca e sviluppo svolte al fine di rinunciare all’uso della sostanza in questione.

2 L’UFAM può esigere ulteriori indicazioni sulla sostanza in questione e sul suo impiego previsto.

3 Le domande di cui al numero 6.3.3 capoverso 1 devono essere presentate almeno 14 mesi prima dell’inizio dell’anno civile nel quale è previsto l’impiego.

6.3.4 Decisione

L’UFAM decide in merito alle domande complete entro due mesi dalla ricezione della decisione della Conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal concernente la quantità di una determinata sostanza che può essere impiegata per un determinato periodo.

7 Disposizione transitoria

I preparati e gli oggetti che sono fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e che sono elencati in uno degli allegati del Protocollo di Montreal (n. 3.1 lett. b) possono essere immessi sul mercato ancora per un anno dopo l’entrata in vigore del relativo allegato del Protocollo di Montreal.

Allegato 1.5 51

51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495). Aggiornato dall’all. dell’O del 24 nov. 2021 (RU 2021 859), dal n. I dell’O del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Sostanze stabili nell’aria

1 Definizioni

1 Sono considerati sostanze stabili nell’aria:

a.
i fluorocarburi parzialmente alogenati secondo l’allegato F del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono52;
b
gli altri composti organici fluorurati53 con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20° C oppure con un punto di ebollizione di al massimo 240° C a 1013,25 mbar e il cui periodo di permanenza medio nell’atmosfera è di almeno 2 anni;
c.
l’esafluoruro di zolfo (n. CAS 2551-62-4);
d.
il trifluoruro di azoto (n. CAS 7783-54-2).

1bis Per l’obbligo di cui al numero 9 capoverso 2, l’ossido di diazoto (n. CAS 10024-97-2) è inoltre considerato una sostanza stabile nell’aria qualora si formi come sottoprodotto durante la fabbricazione delle seguenti sostanze:

a.
acido nitrico (n. CAS 7697-37-2);
b.
caprolattame (n. CAS 105-60-2);
c.
acido adipico (n. CAS 124-04-9);
d.
gliossale (n. CAS 107-22-2) e acido gliossilico;
e.
acido nicotinico (n. CAS 59-67-6);
f.
sostanze diverse da quelle di cui alle lettere a-e ottenute dalla reazione con ossidi di azoto o acido nitrico, se viene generato ossido di diazoto in misura analoga a quella della fabbricazione delle sostanze di cui alle lettere a–e.

2 Sono equiparati a sostanze stabili nell’aria i preparati contenenti sostanze secondo il capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.

3 Sono considerate sostanze rigenerate stabili nell’aria le sostanze prodotte riciclando sostanze stabili nell’aria senza che ne sia modificata la composizione chimica.

52 RS 0.814.021

53 L’elenco degli altri composti organici fluorurati più usati è disponibile sul sito www.bafu.admin.ch > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > Sostanze stabili nell’aria.

2 Sostanze stabili nell’aria che impoveriscono lo strato di ozono

Per le sostanze stabili nell’aria che impoveriscono lo strato di ozono si applica l’allegato 1.4.

3 Fabbricazione

3.1 Divieto

È vietata la fabbricazione di fluorocarburi parzialmente alogenati di cui al numero 1 lettera a.

3.2 Deroga

Il divieto di cui al numero 3.1 non si applica alla fabbricazione di fluorocarburi parzialmente alogenati rigenerati.

4 Immissione sul mercato

4.1 Divieto

1 È vietata l’immissione sul mercato di preparati e oggetti che contengono sostanze stabili nell’aria.

2 Le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/201454 devono essere immesse sul mercato in contenitori riutilizzabili se sono destinate a essere utilizzate:

a.
secondo il numero 6.2 capoverso 2 o l’allegato 2.3 numero 4.2; o
b.
in impianti e apparecchi che, secondo l’allegato 2.10 numeri 2.1 e 2.2 nonché l’allegato 2.11 numeri 2.1 e 2.2, possono essere immessi sul mercato o impor­tati per scopi privati.

54 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.05.2014, pag. 195.

4.2 Deroghe

Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, il divieto di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applica all’immissione sul mercato di:

a.
preparati e oggetti per la fabbricazione o manutenzione dei quali l’impiego di sostanze stabili nell’aria è autorizzato in virtù del numero 6.2 o di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1;
b.
preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12; e
c.
preparati che secondo il numero 1 capoverso 2 sono equiparati alle sostanze stabili nell’aria.

4.3 Importazione di sostanze

4.3.1 Obbligo di autorizzazione

Chi intende importare o stoccare in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale fluorocarburi parzialmente alogenati di cui al numero 1 capoverso 1 lettera a necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.

4.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, un’autorizzazione d’importazione è concessa su domanda se i fluorocarburi parzialmente alogenati destinati all’importazione sono previsti per un impiego autorizzato secondo il numero 6.2 o se il previsto utilizzatore dispone di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1.

4.3.3 Principi

1 L’autorizzazione d’importazione è concessa quale autorizzazione generale d’importazione.

2 Un’autorizzazione generale d’importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di fluorocarburi parzialmente alogenati. Essa è personale e non trasferibile.

3 L’UFAM informa i Cantoni e l’UDSC in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni generali d’importazione.

4.3.4 Domanda

1 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

a.
il nome e l’indirizzo del richiedente;
b.
i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri;
c.
per ogni sostanza da importare:
1.
il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2.
la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 198655 sulla tariffa delle dogane (LTD),
3.
la quantità prevista in chilogrammi per ciascun anno civile,
4.
la sua qualità (nuova, usata, rigenerata),
5.
i tipi d’impiego.

2 L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.

4.3.5 Decisione

1 L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.

2 Un’autorizzazione generale d’importazione è rilasciata per un periodo massimo di 18 mesi e scade di volta in volta alla fine di un anno civile; essa è munita di un numero.

4.3.6 Obblighi al momento dell’importazione e del conferimento in un deposito

1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 200556 sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione generale d’importazione.

2 Su richiesta dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione.

3 In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’importazione in un inventario di tutte le merci depositate.

5 Esportazione

5.1 Obbligo di autorizzazione

Chi intende esportare fluorocarburi parzialmente alogenati secondo il numero 1 capo­verso 1 lettera a con un peso lordo superiore a 20 kg necessita di un’autoriz­zazione d’esportazione dell’UFAM:

a.
per esportare tali sostanze; oppure
b.
per trasportarle da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale in un altro Stato.

5.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

L’autorizzazione d’esportazione è concessa se il richiedente presenta una domanda completa secondo il numero 5.4.

5.3 Principi

1 L’autorizzazione d’esportazione è concessa quale autorizzazione singola d’esportazione.

2 L’autorizzazione singola d’esportazione autorizza il titolare a esportare un’unica volta determinate quantità di fluorocarburi parzialmente alogenati. Essa è personale e non trasferibile.

3 L’UFAM informa i Cantoni e l’UDSC in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni d’esportazione.

5.4 Domanda

Nella domanda devono figurare:

a.
il nome e l’indirizzo del richiedente;
b.
il nome e l’indirizzo dell’importatore estero;
c.
per ogni sostanza da esportare:
1.
il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2.
la voce tariffale secondo gli allegati della LTD,
3.
il nome e l’indirizzo del detentore precedente,
4.
la quantità prevista in chilogrammi, suddivisa per anno civile, importatore e Paese destinatario,
5.
la sua qualità (nuova, usata, rigenerata).

5.5 Decisione

1 L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.

2 L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi; essa è munita di un numero.

5.6 Obblighi al momento dell’esportazione e del trasferimento da un deposito

1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 LD deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione d’esportazione.

2 Al momento della dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve esibire una copia dell’autorizzazione d’esportazione.

3 In caso di trasferimento da un deposito doganale aperto, un deposito di merci di gran consumo o un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.

6 Impiego

6.1 Divieto

È vietato l’impiego di sostanze stabili nell’aria.

6.2 Deroghe

1 Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze stabili nell’aria:

a.
per la fabbricazione o la manutenzione di preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati secondo le dispo­sizioni degli allegati 2.3 e 2.9-2.12;
b.
per la fabbricazione di semiconduttori se le emissioni costituiscono al massimo il 5 per cento della quantità di sostanze impiegate;
c.
quale prodotto intermedio in vista della trasformazione chimica completa se le emissioni costituiscono al massimo lo 0,5 per cento della quantità di sostanze impiegate;
d.
come fluidi per il trasferimento di calore o isolanti per le macchine saldatrici e per i bagni di prova e di taratura;
e.
per scopi di ricerca e di analisi.

2 Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica inoltre all’impiego di esafluoruro di zolfo:

a.
per la fabbricazione della parte sottoposta ad alta tensione di acceleratori di particelle i cui compartimenti a gas sono costantemente monitorati o ermeticamente chiusi, segnatamente apparecchi per esami radiografici, microscopi elettronici e acceleratori industriali di particelle per la produzione di materie plastiche;
b.
per la fabbricazione di relais in miniatura;
c.
per la fabbricazione di impianti elettrici di erogazione con tensione nominale secondo la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) superiore a 1 kV e i cui compartimenti a gas sono costantemente monitorati o ermeticamente chiusi in conformità alla norma SN EN 62271-1:200857;
d.
per la manutenzione e il funzionamento di apparecchi e impianti che secondo le lettere a–c possono contenere esafluoruro di zolfo.

3 Le deroghe di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano soltanto se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze o che le contengono;
b.
la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
c.
le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile.

57 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;.

6.3 Autorizzazioni eccezionali

6.3.1 Principi

1 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee per altri impieghi di sostanze stabili nell’aria.

2 Esso informa i Cantoni in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni eccezionali.

6.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

Un’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze o che le contengono;
b.
la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
c.
le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile.

6.3.3 Domanda

Nella domanda devono figurare:

a.
il nome e l’indirizzo del richiedente;
b.
il nome chimico della sostanza secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta;
c.
la scheda di dati di sicurezza della sostanza;
d.
il nome e l’indirizzo del fornitore della sostanza;
e.
le indicazioni sull’impiego previsto, comprese le quantità da impiegare e smaltire annualmente;
f.
il tipo di smaltimento previsto;
g.
la descrizione delle misure volte a prevenire o a ridurre le emissioni della sostanza in questione durante il suo intero ciclo di vita;
h.
una descrizione delle attività di ricerca e sviluppo svolte al fine di rinunciare all’uso della sostanza in questione.

7 Obbligo di notifica

7.1 Obbligo di notifica concernente l’importazione e l’esportazione

7.1.1 Principi

1 Chi importa o esporta sostanze stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 1 o preparati stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 2, deve notificare all’UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità importate o esportate nell’anno prece­dente.

2 Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d’impiego.

7.1.2 Deroghe

L’obbligo di notifica di cui al numero 7.1.1 capoverso 1 non si applica:

a.
allo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale né al trasporto da uno di tali depositi all’estero;
b.
agli importatori e agli esportatori che hanno firmato un accordo settoriale ai sensi dell’articolo 41aLPAmb se tale accordo settoriale garantisce che l’UFAM venga informato.

7.2 Obbligo di notifica per apparecchi e impianti che contengono esafluoruro di zolfo

7.2.1 Principio

1 Chi mette in esercizio o fuori esercizio un apparecchio o un impianto contenente oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo deve notificarlo all’UFAM.

2 Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:

a.
il tipo di apparecchio o d’impianto e la sua ubicazione;
b.
la quantità di esafluoruro di zolfo contenuto in detto apparecchio o impianto;
c.
la data della messa in esercizio o della messa fuori esercizio;
d.
in caso di messa fuori esercizio: il destinatario dell’esafluoruro di zolfo.

7.2.2 Deroghe

1 L’obbligo di notifica di cui al numero 7.2.1 capoverso 1 non si applica ai firmatari di un accordo settoriale ai sensi dell’articolo 41a LPAmb concernente l’esafluoruro di zolfo, se tale accordo settoriale garantisce che l’UFAM venga informato.

2 Non devono essere notificati:

a.
gli apparecchi e gli impianti contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo in sistemi di pressione chiusi ermeticamente secondo la norma SN EN 62271-1:200858, se un firmatario di un accordo settoriale si fa carico dell’obbligo di notifica;
b.
gli apparecchi e gli impianti che servono alla difesa nazionale.

58 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;.

7.3 Comunicazione di dati da parte dell’UFAM

L’UFAM è responsabile per la comunicazione dei dati secondo l’articolo 7 capo­verso 3 del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

8 Etichettatura particolare

1 Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze stabili nell’aria elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/201459 e impianti di distribuzione contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo soltanto se sono provvisti di etichette con i seguenti dati:

a.
la dicitura: «Contiene gas fluorurati a effetto serra»;
b.
le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze stabili nell’aria che sono o saranno contenute nei contenitori o impianti, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
c.
le quantità di sostanze in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra delle sostanze.

1bis Il fabbricante di contenitori che contengono o conterranno sostanze di cui al capoverso 1 in qualità riciclata o rigenerata ai sensi dell’articolo 2 paragrafi 15 e 16 del regolamento (UE) n. 517/2014 o in qualità rigenerata ai sensi del numero 1 capoverso 3 deve indicare sui contenitori:

a.
la qualità delle sostanze;
b.
il nome e l’indirizzo dell’impianto nel quale le sostanze sono state riciclate o rigenerate.

2 Il fabbricante di apparecchi o di impianti non menzionati nel capoverso 1, contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo, deve segnalare sugli apparecchi o sugli impianti la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità contenuta in detti apparecchi o

impianti.

59 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.5. 2014, pag. 195.

9 Obblighi in caso di processi di trasformazione chimica

1 Chi dispone processi di trasformazione chimica che possono generare come sottoprodotto sostanze stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 1 può emettere al massimo lo 0,5 per cento di sostanze stabili nell’aria rispetto alla quantità di sostanza di partenza impiegata.

2 Chi fabbrica sostanze di cui al numero 1 capoverso 1bis deve trasformare secondo lo stato della tecnica l’ossido di diazoto generato come sottoprodotto nella misura in cui ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e operativo ed economicamente sostenibile.

9 Sorveglianza della trasformazione dell’ossido di diazoto generato dai processi di fabbricazionebis

1 L’UFAM sorveglia il rispetto dell’obbligo di cui al numero 9 capoverso 2.

2 Se constata violazioni di tale obbligo, ordina le misure del caso. Se necessario ordina la sospensione del relativo processo di fabbricazione.

10 Disposizione transitoria

Per i contenitori con sostanze stabili nell’aria elencate nell’allegato A del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 199760 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto) e gli impianti di distribuzione contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo, fino al 31 maggio 2020 è ammessa anche un’etichettatura secondo il numero 5 ORRPChim nella versione del 10 dicembre 201061.

11 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 novembre 2021.

Le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1bis lettera f possono essere fabbricate fino al 30 giugno 2023 senza trasformazione dell’ossido di diazoto risultante dalla fabbricazione.

Allegato 1.6 62

62 Aggiornato dai n. I delle O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Amianto

1 Definizioni

1 Sono considerate amianto le fibre minerali naturali di:

a.
actinolite (n. CAS 77536-66-4);
b.
amosite (n. CAS 12172-73-5);
c.
antofillite (n. CAS 77536-67-5);
d.
crisotile (n. CAS 12001-29-5);
e.
crocidolite (n. CAS 12001-28-4);
f.
tremolite (n. CAS 77536-68-6).

2 Sono considerati preparati contenenti amianto quelli che contengono amianto non solo come impurità inevitabile.

3 Sono considerati oggetti contenenti amianto quelli che contengono amianto non solo come impurità inevitabile nonché gli apparecchi e gli impianti quali veicoli, macchine e apparecchiature costruiti con componenti contenenti amianto.

2 Divieti

Sono vietati:

a.
l’impiego di amianto;
b.
l’immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti amianto;
c.
l’esportazione di preparati e oggetti contenenti amianto;
d.
l’impiego di preparati e oggetti contenenti amianto.

3 Deroghe

1 Su domanda motivata, l’UFAM può accordare, d’intesa con l’UFSP, deroghe ai divieti di cui al numero 2 lettere a e b se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa all’amianto e non si usa più amianto di quello necessario per l’impiego al quale il preparato o l’oggetto è destinato;
b.
a causa delle particolari caratteristiche costruttive si possono impiegare soltanto pezzi di ricambio contenenti amianto; oppure
c.
per ragioni estetiche non può essere preso in considerazione alcun materiale sostitutivo privo di amianto per lavori puntuali di riparazione e restauro in edifici esistenti e monumenti.

2 Su domanda motivata, l’UFAM può accordare, d’intesa con l’UFSP, deroghe al divieto di cui al numero 2 lettera b per apparecchi e impianti costruiti con componenti contenenti amianto se:

a.
erano in esercizio prima del 1° marzo 1990; e
b.
contengono solo piccole quantità di amianto e soltanto in forma legata.

3 ...

4 Il divieto di cui al numero 2 lettera d non si applica all’impiego di preparati e oggetti contenenti amianto per uno scopo per il quale è stata consentita l’immissione sul mercato secondo i capoversi 1 o 2.

4 Etichettatura particolare

1 Il fabbricante può immettere sul mercato amianto soltanto se l’imballaggio è contrassegnato con:

a.
il nome del fabbricante;
b.
un’indicazione dei pericoli per l’uomo e per l’ambiente e delle misure protettive, conforme al modello seguente:

Testa

H = almeno 5 cm

B = almeno 2,5 cm

h1 = 40 per cento di H

h2 = 60 per cento di H

Campo

testa:

«a» bianco su fondo nero

campo:

testo nero o
bianco su
fondo rosso

2 Il fabbricante deve apporre le indicazioni di cui al capoverso 1 anche su preparati e oggetti contenenti amianto. Se le indicazioni sono stampate direttamente sul preparato o sull’oggetto, per la testa e la colonna è sufficiente un solo colore, purché si distingua nettamente dallo sfondo. In questo caso le colonne con il testo possono anche essere disposte, sotto un’unica testa, una accanto all’altra o una sotto l’altra.

3 Per quanto concerne gli oggetti, il fabbricante deve apporre bene in vista sui componenti che contengono amianto le indicazioni di cui al capoverso 1.

4 Se, per motivi validi, non è possibile etichettare il preparato o l’oggetto secondo le disposizioni dei capoversi 1–3, l’UFAM, su domanda motivata e, d’intesa con l’UFSP, accorda una deroga temporanea. Esige inoltre che le necessarie indicazioni vengano trasmesse al destinatario in un’altra forma altrettanto chiara.

5 Obbligo di informazione

Se durante l’impiego di preparati o oggetti contenenti amianto possono formarsi polveri fini, il fabbricante deve mettere a disposizione dell’utilizzatore in forma scritta le seguenti informazioni:

a.
l’avviso che un impiego non conforme comporta il pericolo di malattie polmonari e un maggior rischio cancerogeno; e
b.
raccomandazioni sulle misure protettive necessarie.

6 Disposizioni transitorie

1 Il divieto di cui al numero 2 lettera d non si applica agli impieghi di oggetti e preparati contenenti amianto già esistenti prima del 1° giugno 2019.

2 Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica fino al 30 giugno 2025 all’impiego di amianto nella fabbricazione di diaframmi per impianti di elettrolisi esistenti.

3 I divieti di cui al numero 2 lettere b, c e d non si applicano fino al 30 giugno 2025 ai diaframmi contenenti amianto destinati all’impiego in impianti di elettrolisi esistenti.

Allegato 1.7 63

63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963). Aggiornato dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495).

(art. 3)

Mercurio

1 Immissione sul mercato

1.1 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti composti di mercurio e dei preparati contenenti tali composti di mercurio se il loro contenuto in massa di mercurio è pari o superiore allo 0,01 per cento:

a.
acetato di fenilmercurio (n. CAS 62-38-4);
b.
propionato di fenilmercurio (n. CAS 103-27-5);
c.
2-etilesanoato di fenilmercurio (n. CAS 13302-00-6);
d.
ottanoato di fenilmercurio (n. CAS 13864-38-5);
e.
neodecanoato di fenilmercurio (n. CAS 26545-49-3);
f.
altri composti di mercurio diversi da quelli menzionati nelle lettere a–e, se sono destinati alla fabbricazione di poliuretani.

2 È vietata l’immissione sul mercato:

a.
di termometri per la misurazione della temperatura corporea e altri strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) e destinati al grande pubblico;
b.
dei seguenti strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) o il cui impiego richiede l’uso di mercurio e destinati all’uso professionale o commerciale:
1.
barometri,
2.
igrometri,
3.
manometri,
4.
sfigmomanometri,
5.
estensimetri per l’uso in pletismografi,
6.
tensiometri,
7.
termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche,
8.
picnometri,
9.
strumenti per la determinazione del punto di rammollimento;
c.
di interruttori e relè contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6);
d.
dei seguenti tipi di prodotti contenenti composti di mercurio:
1.
prodotti fitosanitari,
2.
biocidi secondo l’articolo 1a dell’ordinanza del 18 maggio 200564 sui biocidi (OBioc),
3.
pitture e lacche,
4.
prodotti cosmetici che, in virtù dell’articolo 54 capoversi 4 e 7 dell’ordinanza del 16 dicembre 201665 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, non possono contenere composti di mercurio quali conservanti in prodotti per gli occhi,
5.
antisettici topici;
e.
preparati e oggetti contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) o composti di mercurio destinati a un’utilizzazione ignota prima del 1° gennaio 2018.

3 È inoltre vietata l’immissione sul mercato di oggetti se essi o i loro componenti contengono composti di mercurio di cui al capoverso 1 e il contenuto in massa di mercurio negli oggetti o nei loro componenti è pari o superiore allo 0,01 per cento.

4 Per l’immissione sul mercato di pile, imballaggi e componenti di imballaggi, veicoli e loro materiali e componenti, materiali legnosi nonché di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro pezzi di ricambio si applicano gli allegati 2.15-2.18.

1.2 Deroghe

1 I divieti di immissione sul mercato di composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 e di oggetti di cui al numero 1.1 capoverso 3 non si applicano all’immissione sul mercato per scopi di analisi e ricerca.

2 Il divieto di immissione sul mercato di strumenti di misurazione di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera a non si applica agli apparecchi che il 1° settembre 2015 superavano i 50 anni d’età e sono considerati oggetti d’antiquariato o beni culturali.

3 I divieti di immissione sul mercato di strumenti di misurazione di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera b non si applicano:

a.
agli sfigmomanometri impiegati come standard di riferimento per la convalida di sfigmomanometri esenti da mercurio;
b.
ai termometri destinati esclusivamente all’esecuzione di verifiche basate su norme che prescrivono l’impiego di termometri a mercurio;
c.
alle celle a punto triplo impiegate per la calibrazione di termometri a resistenza di platino;
d.
agli apparecchi che il 1° settembre 2015 superavano i 50 anni d’età e sono considerati oggetti d’antiquariato o beni culturali;
e.
agli apparecchi che sono esposti al pubblico per scopi culturali e storici.

4 Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica agli interruttori e ai relè:

a.
destinati a essere utilizzati come componenti o pezzi di ricambio per apparecchiature che sono necessarie per la tutela degli interessi di sicurezza essenziali della Svizzera, compresi armi, munizioni e materiale bellico per scopi militari;
b.
destinati a essere utilizzati come componenti o pezzi di ricambio per apparecchiature che, secondo l’allegato 2.18 numero 3, possono comprendere interruttori e relè contenenti mercurio;
c.
destinati a essere utilizzati per altre apparecchiature non menzionate alla lettera b, che sono state o saranno immesse sul mercato secondo l’allegato 2.18 numero 8 capoversi 1 e 4;
d.
destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio per gli oggetti, le apparecchiature, gli utensili di grandi dimensioni, gli impianti di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto, le macchine, i pannelli fotovoltaici e gli organi a canne di cui all’articolo 2 paragrafo 4 lettere b−k della direttiva 2011/65/UE66.

5 Il divieto di immissione sul mercato di biocidi di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera d numero 2 non si applica agli scopi di ricerca e di sviluppo.

6 Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera e non si applica:

a.
ai preparati e agli oggetti contenenti mercurio che sono necessari per la tutela degli interessi di sicurezza essenziali della Svizzera, compresi armi, munizioni e materiale bellico per scopi militari;
b.
ai preparati e agli oggetti contenenti mercurio per l’impiego nello spazio;
c.
ai preparati contenenti mercurio per l’impiego come sostanze ausiliarie nei processi di fabbricazione industriali, la cui utilizzazione è stata autorizzata secondo il numero 3.2.1 capoverso 1.

66 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/2102, GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8.

1.3 Deroghe con autorizzazione

1.3.1 Principio

L’UFAM, d’intesa con l’UFSP, può, su domanda, autorizzare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera e.

1.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

È rilasciata un’autorizzazione eccezionale se:

a.
per motivi tecnici non è possibile un impiego del preparato o dell’oggetto senza mercurio o l’impiego del preparato o dell’oggetto senza mercurio non è finanziariamente sostenibile da un’impresa media ed economicamente sana del settore in questione; ed
b.
è fornita la prova che l’impiego del preparato contenente mercurio o dell’oggetto contenente mercurio non comporta alcun rischio considerevole per la salute umana e l’ambiente.

1.3.3 Domanda

Nella domanda devono figurare almeno:

a.
indicazioni sullo scopo a cui il preparato contenente mercurio o l’oggetto contenente mercurio è destinato e sulla funzione del mercurio o del composto di mercurio;
b.
indicazioni sul contenuto in massa del mercurio o sull’identità e sul contenuto in massa del composto di mercurio nel preparato o nell’oggetto;
c.
indicazioni sulla quantità annua prevista del preparato o sul peso complessivo degli oggetti che si intendono immettere sul mercato;
d.
una valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente legati all’impiego del preparato o dell’oggetto nonché indicazioni sulle necessarie misure di protezione;
e.
un’analisi se sussiste il presupposto di cui al numero 1.3.2 lettera a;
f.
una descrizione delle attività di ricerca e di sviluppo svolte al fine di rinunciare all’impiego di mercurio nel preparato o nell’oggetto.

1.4 Importazione

1.4.1 Obbligo di autorizzazione

1 Necessita di un’autorizzazione dell’UFAM chi intende importare a scopi professionali o commerciali:

a.
mercurio (n. CAS 7439-97-6);
b.
un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento;
c.
un composto di mercurio non menzionato al numero 1.1 capoverso 1;
d.
una lega di mercurio.

2 Necessita di un’autorizzazione d’importazione secondo il capoverso 1 chi intende stoccare le sostanze e i preparati ivi menzionati o altri composti di mercurio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

1.4.2 Deroga

Non necessita di un’autorizzazione chi importa:

a.
mercurio (n. CAS 7439-97-6) o un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento da uno Stato Parte67 della Convenzione del 10 ottobre 201368 sul mercurio (Convenzione di Minamata), se la sostanza o il preparato è destinato a scopi di analisi e ricerca;
b.
un composto di mercurio o una lega di mercurio se la sostanza o il preparato è destinato a scopi di analisi e ricerca;
c.
una sostanza menzionata alla lettera a o b oppure un preparato ivi menzionato per essere utilizzato quale sostanza, o in un preparato o in un oggetto, se la sostanza, il preparato o l’oggetto è destinato a scopi di analisi e di ricerca.

67 La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM:> Prodotti chimici > Disposizioni e procedure.

68 RS 0.814.82

1.4.3 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata su domanda se:

a.
la sostanza o il preparato destinati all’importazione sono previsti per un impiego autorizzato secondo il numero 3;
b.
l’importatore conferma che la sostanza o il preparato destinati all’impor­ta­zione non sono destinati a essere riesportati in forma chimica modificata o meno;
c.
nel caso in cui il Paese di esportazione non è Parte della Convenzione di Minamata, all’UFAM è presentata una certificazione del Paese di esportazione secondo la quale il mercurio (n. CAS 7439-97-6) o il preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento destinato all’esportazione non proviene né dall’estrazione primaria di mercurio né da un’industria che produce cloro-alcali.

1.4.4 Domanda

Nella domanda devono figurare almeno:

a.
il nome e l’indirizzo del richiedente;
b.
il nome e l’indirizzo dell’esportatore estero;
c.
per ogni sostanza e ogni preparato da importare:
1.
il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2.
la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 198669 sulla tariffa delle dogane (LTD),
3.
il tipo d’impiego,
4.
la quantità prevista per l’importazione in chilogrammi,
5.
la conferma di cui al numero 1.4.3 lettera b;
d.
la certificazione di cui al numero 1.4.3 lettera c.

1.4.5 Decisione

1 L’UFAM decide entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta. Attribuisce un numero all’autorizzazione d’importazione.

2 Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata per un periodo limitato a un massimo di 12 mesi.

1.4.6 Obblighi al momento dell’importazione e del conferimento in un deposito

1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 200570 sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale:

a.
che l’importazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6), di un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento, di un composto di mercurio o di una lega di mercurio è soggetta ad autorizzazione secondo il presente allegato;
b.
il numero dell’autorizzazione d’importazione.

2 Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione secondo il presente allegato.

3 In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’importazione in un inventario di tutte le merci depositate.

1.4.7 Obbligo di conservazione

Il detentore dell’autorizzazione d’importazione deve conservarla per un periodo di cinque anni.

1.5 Obbligo di notifica

1 Chi importa mercurio (n. CAS 7439-97-6), un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento, un composto di mercurio o una lega di mercurio e, secondo il numero 1.4.2, non necessita di un’autorizzazione d’importazione, deve comunicare all’UFAM ogni anno entro il 30 aprile le quantità importate l’anno precedente, suddivise per sostanze e preparati.

2 Chi fornisce per la prima volta mercurio proveniente da rifiuti trattati in Svizzera o un composto di mercurio proveniente da rifiuti trattati in Svizzera deve comunicare all’UFAM ogni anno entro il 30 aprile le quantità fornite l’anno precedente, suddivise per sostanze e per il nome e l’indirizzo dei destinatari.

2 Esportazione

2.1 Divieti

È vietata l’esportazione di strumenti di misurazione, interruttori e relè che non possono essere immessi sul mercato.

2.2 Autorizzazione d’esportazione

2.2.1 Obbligo di autorizzazione

Chi intende esportare mercurio (n. CAS 7439-97-6) o preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento destinati all’uso professionale o commerciale, o intende trasferirli in un altro Paese da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.

2.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

1 Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata su domanda se il mercurio (n. CAS 7439-97-6) o i preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento sono destinati, nel Paese di importazione, a scopi di analisi e ricerca e se all’UFAM è stata presentata una certificazione del Paese di importazione che approva tale importazione.

2 Se l’esportazione è destinata a un Paese che non è Parte71 della Convenzione di Minamata, l’autorizzazione d’esportazione è rilasciata solo se è presentata all’UFAM una certificazione del Paese di importazione, secondo la quale quest’ultimo ha definito misure volte a proteggere la salute umana e l’ambiente per la manipolazione del mercurio.

71 La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM:> Prodotti chimici >> Disposizioni e procedure.

2.2.3 Domanda

Nella domanda devono figurare almeno:

a.
il nome e l’indirizzo del richiedente;
b.
i nomi e gli indirizzi degli importatori esteri, suddivisi per Paesi destinatari;
c.
la quantità prevista per l’esportazione in chilogrammi, per importatore e Paese destinatario;
d.
la data prevista per la prima esportazione, indicata per Paese destinatario;
e.
la conferma che il mercurio (n. CAS 7439-97-6) o i preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento sono esportati a scopi di analisi e ricerca;
f.
le certificazioni di cui al numero 2.2.2 capoversi 1 e 2.

2.2.4 Decisione

1 L’UFAM decide entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta. Attribuisce un numero all’autorizzazione d’esportazione.

2 L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi e scade di volta in volta al termine dell’anno civile.

2.2.5 Obblighi in caso di esportazione

1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della LD deve indicare nella dichiarazione doganale:

a.
che l’esportazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6) o di un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento è soggetta ad autorizzazione secondo il presente allegato;
b.
il numero dell’autorizzazione d’esportazione.

2 Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’esportazione secondo il presente allegato.

3 Nel caso di uno stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.

2.2.6 Obbligo di conservazione

L’esportatore deve conservare l’autorizzazione d’esportazione per un periodo di cinque anni.

3 Impiego

3.1 Divieti

È vietato l’impiego di:

a.
mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti di mercurio e preparati mercuriali per la fabbricazione di:
1.
sostanze, preparati e oggetti contenenti mercurio, nella misura in cui, conformemente ai numeri 1.1 capoversi 1–3, 1.2 e 1.3, non possono essere immessi sul mercato,
2.
pile con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per kg e loro componenti;
b.
amalgama dentale, se per ragioni mediche è possibile preferire un altro materiale da otturazione;
c.
mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti di mercurio e preparati mercuriali come sostanze ausiliarie in processi di fabbricazione industriali.

3.2 Deroghe

3.2.1 Principio

1 Se il mercurio (n. CAS 7439-97-6), il composto di mercurio o il preparato mercuriale non è destinato all’elettrolisi cloroalcalina o alla fabbricazione di acetaldeide, cloruro di vinile, metilato o etilato di sodio o potassio, su domanda l’UFAM può, d’intesa con l’UFSP, autorizzare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.1 lettera c.

2 È considerata autorizzazione concessa ai sensi del capoverso 1 un’autorizzazione basata sul numero 2.2 capoverso 1 del presente allegato nella versione del 1° luglio 201572.

3.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

È concessa una deroga se:

a.
per motivi tecnici non è possibile utilizzare sostanze ausiliarie esenti da mercurio o l’impiego di queste sostanze ausiliarie non è finanziariamente sostenibile da un’impresa media ed economicamente sana del settore in questione; e
b.
la quantità di emissioni di mercurio nell’ambiente è ridotta al minimo e sono adottate le necessarie misure volte a proteggere la salute umana e l’ambiente.

3.2.3 Domanda

Nella domanda devono figurare almeno:

a.
l’identità della sostanza ausiliaria contenente mercurio e indicazioni sull’impiego per il quale si chiede l’omologazione della sostanza ausiliaria;
b.
un bilancio del mercurio comprendente indicazioni in merito alla permanenza del mercurio nell’ambiente e nei rifiuti;
c.
una valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente legati all’impiego della sostanza ausiliaria nonché indicazioni sulle necessarie misure di protezione;
d.
un’analisi se è soddisfatto il presupposto di cui al numero 3.2.2 lettera a;
e.
una descrizione delle attività di ricerca e di sviluppo svolte al fine di rinunciare all’impiego di sostanze contenenti mercurio.

4 Disposizioni transitorie

4.1 Immissione sul mercato

1 I divieti di cui al numero 1.1 capoversi 1 lettere a–e e 3 non si applicano ai composti di mercurio nonché ai preparati e agli oggetti contenenti composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere a–e immessi sul mercato per la prima volta prima del 10 ottobre 2017.

2 I divieti di cui al numero 1.1 capoversi 1 lettera f e 3 non si applicano ai composti di mercurio nonché ai preparati e agli oggetti contenenti composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera f immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° gennaio 2018.

3 Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera b non si applica all’immissione sul mercato di sfigmomanometri destinati ad analisi epidemiologiche non ancora concluse al 1° settembre 2015.

4.2 Esportazione

1 In deroga ai numeri 2.2.1–2.2.2, su domanda l’UFAM autorizza l’esportazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6) importato prima del 1° gennaio 2018 o ottenuto in Svizzera da rifiuti contenenti mercurio per le utilizzazioni seguenti fino alle date ivi indicate, se gli è presentata una certificazione del Paese di importazione, che approva l’importazione:

Utilizzazione

Data

Fabbricazione di lampade a scarica

31 dicembre 2020

Manutenzione di saldatrici a rulli che funzionano con teste contenenti mercurio

31 dicembre 2020

Fabbricazione di capsule di amalgama dentale

31 dicembre 2027

2 Se l’esportazione è destinata a un Paese che non è Parte73 della Convezione di Minamata, l’autorizzazione d’esportazione è rilasciata solo se è presentata all’UFAM una certificazione del Paese di importazione, secondo la quale quest’ultimo ha definito misure volte a proteggere la salute umana e l’ambiente per la manipolazione del mercurio.

3 Nella domanda devono figurare almeno:

a.
il nome e l’indirizzo del richiedente;
b.
il nome e l’indirizzo dell’importatore estero;
c.
il tipo d’impiego;
d.
la quantità prevista per l’esportazione in chilogrammi;
e.
una dichiarazione scritta del destinatario, nella quale egli si impegna a utilizzare il mercurio (n. CAS 7439-97-6) per uno degli impieghi menzionati al capoverso 1;
f.
le certificazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

4 Per la decisione, gli obblighi in caso di esportazione e l’obbligo di conservare i documenti si applicano i numeri 2.2.4–2.2.6.

5 Il DATEC può prorogare il termine per la fabbricazione di capsule di amalgama dentale indicato nel capoverso 1. Nel concedere la proroga tiene conto della domanda di mercurio per l’uso nell’amalgama dentale nelle Parti alla Convenzione di Minamata, dei provvedimenti volti a ridurre il rilascio di mercurio derivante dall’uso di amalgama dentale adottati dalle Parti nonché dello stato dell’attuazione dell’abbandono dell’uso di amalgama dentale nell’Unione europea.

73 La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM:> Prodotti chimici >> Disposizioni e procedure.

4.3 Utilizzazione

Una richiesta basata sul numero 2.2 capoverso 1 conformemente al diritto previgente viene valutata secondo il diritto previgente.

Allegato 1.8 74

74 Aggiornato dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451), dal n. I delle O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963) e del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495).

(art. 3)

Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati

1 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti tipi di prodotto se il loro contenuto in massa di octilfenolo (formula bruta C14H22O), nonilfenolo (formula bruta C15H24O) o dei loro etossilati è pari o superiore allo 0,1 per cento:

a.
detersivi per tessili secondo l’allegato 2.1;
b.
prodotti di pulizia secondo l’allegato 2.2;
c.
cosmetici secondo l’articolo 53 dell’ordinanza del 16 dicembre 201675 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
d.
prodotti per la lavorazione dei tessili;
e.
prodotti per la lavorazione della pelle;
f.
prodotti per la lavorazione dei metalli;
g.
mezzi ausiliari per la produzione di cellulosa e di carta;
h.
grasso da mungitura che contiene queste sostanze come emulsionanti;
i.
biocidi e prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze come sostanze ausiliarie per la loro formulazione.

2 È vietato l’impiego di octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al capoverso 1.

3 È vietata l’immissione sul mercato di fibre tessili lavabili nonché di prodotti tessili semilavorati e lavorati come fibre, filati, tessuti, pannelli a maglia, prodotti tessili per interni, accessori o abbigliamento se il loro contenuto in massa di etossilati di nonilfenolo è pari o superiore allo 0,01 per cento rispetto alla componente tessile.

2 Deroghe

I divieti di cui al numero 1 non si applicano:

a.
agli spermicidi;
b.
ai prodotti per la lavorazione dei tessili e del cuoio se:
1.
durante i trattamenti non vengono liberati nelle acque di scarico etossilati di octilfenolo o di nonilfenolo, oppure
2.
in impianti per trattamenti speciali come la sgrassatura di pelli di pecora la frazione organica è eliminata completamente dall’acqua di processo prima del trattamento biologico delle acque di scarico;
c.
ai prodotti per la lavorazione dei metalli destinati all’impiego in sistemi controllati e chiusi nei quali il liquido detergente è riciclato o incenerito;
d.
alle fibre tessili e ai prodotti tessili semilavorati e lavorati se il superamento del valore limite di cui al numero 1 capoverso 3 è riconducibile al riciclaggio di prodotti tessili e se gli etossilati di nonilfenolo non sono aggiunti durante il processo di fabbricazione.

3 Disposizioni transitorie

1 Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere immessi sul mercato come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari la

cui immissione sul mercato è stata autorizzata prima del 1° agosto 2005 ancora fino allo scadere della durata di validità di tale autorizzazione.

2 Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere impiegati come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari conformemente al capoverso 1.

3 Il divieto di cui al n. 1 capoverso 3 non si applica alle fibre tessili e ai prodotti tessili semilavorati e lavorati contenenti etossilati di nonilfenolo immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2022.

Allegato 1.9 76

76 Aggiornato dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 1495).

(art. 3)

Sostanze con effetti ignifughi

1 Composti organofosforici

1.1 Definizione

Sono considerati composti organofosforici con effetti ignifughi:

a.
tris-(2,3 dibromopropil)fosfato (n. CAS 126-72-7);
b.
tris-(aziridinil)-fosfinossido (n. CAS 545-55-1).

1.2 Divieto

I prodotti tessili che contengono sostanze secondo il numero 1.1 e che sono destinati a essere portati direttamente o indirettamente sul corpo (abiti, parrucche, costumi di carnevale, ecc.) o all’arredamento e al rivestimento di locali (lenzuola, tovaglie, tappezzeria per mobili, tappeti, tende, ecc.) non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante.

2 Decabromodifeniletere

2.1 Definizioni

1 Per aeromobile ai sensi del numero 4 lettera a, numeri 1 e 3 si intende:

a.
un aeromobile civile che è stato prodotto conformemente a un certificato di omologazione rilasciato conformemente al regolamento (UE) 2018/113977 o a un’approvazione del progetto rilasciata conformemente alle disposizioni nazionali di uno Stato parte della Convenzione del 7 dicembre 194478 relativa all’aviazione civile internazionale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) o per il quale è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato parte dell’OACI conformemente all’allegato 8 della Convenzione79;
b.
un aeromobile militare.

2 Per veicolo a motore ai sensi del numero 4 lettera a numeri 2 e 4 si intende un veicolo che rientra nelle classi M, N o O secondo l’allegato II parte A punto 1 della direttiva 2007/46/CE80.

77 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

78 RS 0.748.0

79 L’elenco degli Stati è disponibile su Internet all’indirizzo www.icao.int > Au sujet de l’OACI > Liste – États membres de l’OACI.

80 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1347, modificato dalla GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1.

2.2 Divieti

1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di decabromodifenil-etere (DecaBDE, n. CAS 1163-19-5) e di sostanze e preparati contenenti decaBDE, se non come impurità inevitabile.

2 I nuovi oggetti non possono essere immessi sul mercato se essi o parti di essi contengono DecaBDE non solo come impurità inevitabile.

3 L’allegato 2.18 si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti DecaBDE.

3 Sali di ammonio inorganici81

81 In vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 1495).

3.1 Divieto

1 I materiali isolanti in cellulosa in forma sfusa e gli oggetti contenenti materiali isolanti in cellulosa non possono essere immessi sul mercato o impiegati se contengono sali di ammonio inorganici, a meno che l’emissione di ammoniaca derivante dai materiali isolanti in cellulosa misurata in una camera di saggio nelle condizioni di prova di cui al capoverso 2 non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3).

2 La conformità con il valore limite di emissione di cui al capoverso 1 è dimostrata conformemente alla norma SN EN 16516: 201782, con i seguenti criteri:

a.
la durata della prova è di almeno 14 giorni;
b.
l’emissione di gas di ammoniaca è misurata almeno una volta al giorno per l’intera durata della prova;
c.
il valore limite di emissione indicato nel capoverso 1 non è raggiunto né superato in nessuna delle misurazioni effettuate durante la prova;
d.
l’umidità relativa è del 90 per cento;
e.
è utilizzato un metodo appropriato per misurare l’emissione di gas di ammoniaca;
f.
il tasso di carico, espresso in spessore e densità, è registrato durante il campionamento dei materiali o degli oggetti isolanti in cellulosa da sottoporre a prova.

82 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;.

3.2 Deroga

Il numero 3.1 capoverso 1 non si applica al materiale isolante in cellulosa in forma sfusa utilizzato per la fabbricazione di un oggetto per il quale viene dimostrato il rispetto del valore limite di emissione per l’ammoniaca di 3 ppm secondo il numero 2.1 capoverso 2.

3.3 Etichettatura particolare

Chi immette sul mercato materiale isolante in cellulosa in forma sfusa contenente sali di ammonio inorganici deve fornire agli acquirenti informazioni sul tasso di carico massimo consentito mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente.

3.4 Osservazione delle indicazioni del responsabile dell’immissione sul mercato

Chi utilizza materiale isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici non può superare il tasso di carico massimo consentito comunicato da chi ha immesso sul mercato il prodotto.

4 Disposizioni transitorie

I divieti di cui al numero 2.2 capoversi 1 e 2 non si applicano per:

a.
l’immissione sul mercato dei seguenti articoli contenenti DecaBDE:
1.
aeromobili costruiti prima del 2 marzo 2027, se l’omologazione dell’aeromobile è stata concessa prima del 1° dicembre 2022,
2.
veicoli a motore prodotti prima del 1° dicembre 2019,
3.
componenti per la costruzione di aeromobili che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 1 e componenti per la riparazione e la manutenzione di tali aeromobili,
4.
componenti per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 2, a condizione che i componenti siano destinati ai seguenti usi:
gruppo motopropulsore e attrezzature sotto il cofano motore
sistemi di alimentazione del carburante
dispositivi pirotecnici ed elementi associati
applicazioni di sospensione
parti in plastica rinforzata e tessili
attrezzatura sotto il cruscotto
apparecchiature elettriche ed elettroniche
applicazioni interne;
b.
la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di decaBDE e di sostanze e preparati contenenti decaBDE per:
1.
finalità di analisi e di ricerca,
2.
la fabbricazione di componenti per veicoli che possono essere immessi sul mercato conformemente alla lettera a numeri 3 e 4.

Allegato 1.10 83

83 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963), del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dall’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2020 (RU 2020 5125), dal n. I dell’O dell’UFSP del 23 dic. 2021 (RU 2022 1), dal n. I dell’O del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione

1 Divieto

1 Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui all’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento EU-REACH)84 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere forniti al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera il valore soglia determinante di cui all’allegato I punto 1.1.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/200885.

2 L’UFSP, d’intesa con l’UFAM e con la SECO, adegua il capoverso 1 alle modifiche dell’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

3 È vietato l’impiego di carta termica con un contenuto in massa di bisfenolo A (n. CAS 80-05-7) o bisfenolo S (n. CAS 80-09-1) dello 0,02 per cento o superiore.

84 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/2204, GU L 446 del 14.12.2021, pag. 34.

85 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2021/849, GU L 188 del 28.5.2021 pag. 27.

2 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 1 non si applica a:

a.
farmaci e ai dispositivi medici;
b.
colori per la pittura artistica, fatto salvo l’allegato 1.17;
c.
carburanti per motori;
d.
prodotti derivati da oli minerali utilizzati come combustibili in impianti di combustione mobili o fissi e come combustibili in sistemi chiusi;
e.
sostanze di cui all’allegato XVII appendice 11 colonna 1 del regolamento (CE) n. 1907/200686 con le applicazioni ivi elencate alla colonna 2 ed eventuali limitazioni.

1bis Il divieto di cui al numero 1 capoverso 3 non si applica alla carta termica utilizzata per applicazioni speciali che richiedono specifiche tecniche aggiuntive. Tra queste rientrano in particolare le applicazioni:

a.
applicazioni nel settore medico e dei laboratori;
b.
etichette autoadesive;
c.
biglietti d’entrata e titoli di trasporto con funzionalità aggiuntive.

2 L’UFSP, d’intesa con l’UFAM e con la SECO, adegua il capoverso 1 lettera e alle modifiche dell’allegato XVII appendice 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

3 Per le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione contenute in prodotti cosmetici si applica l’ordinanza del 16 dicembre 201687 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.

86 Cfr. nota al n. 1 cpv. 1.

87 RS 817.02

3 Etichettatura particolare

1 L’imballaggio di sostanze e preparati che rientrano nel divieto di cui al numero 1 deve recare la seguente indicazione: «A uso esclusivamente commerciale».

2 ...

4 Disposizione transitoria della modifica del 23 dicembre 2021

Le seguenti sostanze che in virtù del regolamento (UE) 2021/220488 sono ora elencate nell’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento EU-REACH nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo possono essere forniti al grande pubblico fino alle seguenti date:

a.
fino al 1° marzo 2022:
Fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto dimensionale ≥ 3:1) (CAS 409-21-2 o CAS 308076-74-6)
N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossimetil)glicinato di sodio] (CAS 70161-44-3)
Metilolacrilammide (CAS 924-42-5)
Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS 101-90-6)
Butanonossima (CAS 96-29-7)
Dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene (CAS 191-30-0),
Tris(2-metossietossi)vinilsilano (CAS 1067-53-4)
Diottil dilaurato (CAS 3648-18-8) e Stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati (CAS 91648-39-4)
Ipconazolo (ISO) (CAS 125225-28-7, CAS 115850-69-6, CAS 115937-89-8)
Tetraglima (CAS 143-24-8)
2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (CAS 80-54-6)
Diisottilftalato (CAS 27554-26-3)
2-metossietil-acrilato (CAS 3121-61-7)
Zinco piritione (CAS 13463-41-7)
Fluorocloridone (ISO) (CAS 61213-25-0)
Perossido di bis(α,α-dimetilbenzile) (CAS 80-43-3)
Diclorodiottilstannano (CAS 3542-36-7);
b.
fino al 17 dicembre 2022: tutte le sostanze non contemplate dalla lettera a.

88 Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione, del 13 dicembre 2021, versione della GU L 446 del 14.12.2021, pag. 34.

Allegato 1.11 89

89 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Sostanze liquide pericolose

1 Definizione

Sono considerati sostanze o preparati liquidi pericolosi i preparati liquidi con una delle caratteristiche di cui all’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE90 e le sostanze e i preparati liquidi che soddisfano i criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/200891:

a.
classi di pericolo 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi A–F;
b.
classi di pericolo 3.1–3.6, 3.7 con effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 con effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c.
classe di pericolo 4.1;
d.
classe di pericolo 5.1.

90 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/.

91 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 dell’11.7.2012, pag. 3.

2 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato di sostanze e preparati liquidi pericolosi in:

a.
oggetti per la decorazione che producono effetti di luce e colore per mezzo di cambiamento di fase;
b.
giochi scherzosi;
c.
giochi o oggetti che, oltre all’uso prestabilito, fungono anche da decora­zione.

2 Non devono contenere né coloranti, eccetto per motivi fiscali, né sostanze odorose le sostanze e i preparati liquidi pericolosi:

a.
che sono classificati come pericolosi se inalati e contrassegnati con la frase R 65 secondo l’allegato III della direttiva 67/548/CEE92 o con la frase H304 secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/200893; e
b.
che possono essere impiegati come combustibile in lampade ornamentali (oli lampanti) e sono destinati al grande pubblico.

92 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2009/2/CE, GU L 11 del 16.1.2009, pag. 6.

93 Cfr. nota al n. 1.

3 Etichettatura particolare

1 Gli oli lampanti etichettati con la frase R 65 o H304 e destinati al grande pubblico devono recare l’indicazione seguente sull’imballaggio: «Le lampade riempite con questo liquido sono da conservare lontano dalla portata dei bambini. Ingerire dell’olio, anche se in piccola quantità, o succhiare lo stoppino può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali».

2 Gli accendifuoco liquidi etichettati con la frase R 65 o H304 e destinati al grande pubblico devono recare l’indicazione seguente sull’imballaggio: «Anche un solo sorso di accendifuoco può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali».

4 Imballaggio particolare

1 Gli oli lampanti e gli accendifuoco liquidi che riportano la frase di rischio R 65 o H304 e sono destinati al grande pubblico devono essere imballati in un recipiente nero e opaco, con una capacità non superiore a un litro.

2 Le lampade a olio decorative destinate al grande pubblico possono essere immesse sul mercato solo se conformi alle norma SN EN 14059:200294.

94 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;.

Allegato 1.12 95

95 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 dic. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007111).

(art. 3)

Benzene e omologhi

1 Benzene

1.1 Divieti

1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di benzene (n. CAS 71-43-2).

2 Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di benzene pari o superiore allo 0,1 per cento.

1.2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano quando devono essere impiegati benzene nonché sostanze e preparati che contengono benzene:

a.
in sistemi chiusi nell’ambito di processi industriali;
b.
a scopi di analisi e di ricerca.

2 Per le benzine sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 16 dicembre 198596 contro l’inquinamento atmosferico.

2 Toluene97

97 In vigore dal 1° set. 2008 (RU 2007111).

Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di toluene (n. CAS 108-88-3) e preparati con un contenuto in massa pari o superiore allo 0,1 per cento di toluene in colle e vernici spray destinate alla vendita al pubblico.

Allegato 1.13 98

98 Aggiornato dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451) e dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).

(art. 3)

Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici

1 Definizione

È considerato colorante blu il colorante azoico con i seguenti componenti:

a.
disodio-(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-)
(formula bruta C39H23ClCrN7O12S.2Na; n. CAS 118685-33-9); e
b.
trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)cromato(1-) (formula bruta C46H30CrN10O20S2.3Na).

2 Divieti

1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego delle seguenti sostanze:

a.
2-naftilamina (n. CAS 91-59-8) e i suoi sali;
b.
4-aminobifenile (n. CAS 92-67-1) e i suoi sali;
c.
benzidina (n. CAS 92-87-5) e i suoi sali;
d.
4-nitrobifenile (n. CAS 92-93-3).
2 Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di sostanze di cui al paragrafo 1 pari o superiore allo 0,1 per cento.

3 Il colorante blu come pure le sostanze e i preparati con un contenuto in massa di colorante blu pari o superiore allo 0,1 per cento non possono essere immessi sul mercato o impiegati per colorare prodotti tessili o in pelle.

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 capoversi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’impiego a scopi di analisi e di ricerca.

2 Per i coloranti azoici impiegati in prodotti tessili e in pelle e che possono emettere sostanze di cui al numero 2 capoverso 1 o altre ammine aromatiche si applica l’articolo 64 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 201699 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.

4 Disposizione transitoria

I divieti di cui al numero 2 capoverso 3 entrano in vigore il 1° agosto 2006.

Allegato 1.14 100

100 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367) e dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).

(art. 3)

Composti organostannici

1 Composti organostannici disostituiti

1.1 Definizioni

1 Sono considerati preparati con composti di dibutilstagno o di diottilstagno i preparati contenenti questi composti e il cui contenuto in massa di stagno è pari o supe­riore allo 0,1 per cento.

2 Sono considerati oggetti con composti di dibutilstagno o di diottilstagno gli oggetti contenenti questi composti e il cui contenuto in massa di stagno, nell’oggetto intero o in parte di esso, è pari o superiore allo 0,1 per cento.

1.2 Divieti

È vietata l’immissione sul mercato di:

a.
preparati e oggetti contenenti composti di dibutilstagno e destinati al grande pubblico;
b.
preparati e oggetti contenenti composti di diottilstagno e destinati al grande pubblico per i seguenti impieghi:
1.
stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2),
2.
rivestimenti per pareti e pavimenti.

1.3 Relazione con l’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso101

Si applica l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso per i materiali tessili, i prodotti di pelletteria e altri oggetti che contengono composti di diottilstagno e destinati a entrare in contatto con il corpo umano, nonché per i materiali e gli oggetti contenenti composti di dibutilstagno e destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari nell’ambito della fabbrica­zione, dell’impiego o dell’imballaggio delle stesse.

2 Composti organostannici trisostituiti

2.1 Definizioni

1 Sono considerati prodotti di protezione:

a.
i biocidi per la protezione dell’acqua non potabile dall’infestazione di organismi nocivi in ambito industriale, commerciale o comunale;
b.
i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 6 (preservanti per prodotti in sca­tola) di cui all’allegato 10 OBioc102;
c.
i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole) di cui all’allegato 10 OBioc.

2 Le vernici antivegetative sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 21 di cui all’allegato 10 OBioc.

3 Sono considerati oggetti con composti organostannici trisostituiti gli oggetti contenenti questi composti e in cui il contenuto in massa di stagno, negli oggetti interi o in parti di essi, è pari o superiore allo 0,1 per cento.

2.2 Divieti

Sono vietati:

a.
l’immissione sul mercato e l’impiego, in pitture e lacche nonché per l’acqua non potabile, di prodotti di protezione contenenti composti trialchilici o triarilici dello stagno;
b.
l’immissione sul mercato e l’impiego di vernici antivegetative contenenti stagno;
c.
la fabbricazione e l’immissione sul mercato di oggetti contenenti composti organostannici trisostituiti.

2.3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2.2 lettere a e b non si applicano agli scopi di ricerca e sviluppo.

2 I divieti di cui al numero 2.2 lettera a non si applicano alle pitture e alle lacche in cui i composti trialchilici o triarilici dello stagno sono legati chimicamente.

3 Di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)

3.1 Divieti

1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB, n. CAS 75113-37-0).

2 Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di DBB pari o superiore allo 0,1 per cento.

3.2 Deroghe

I divieti di cui al numero 3.1 non si applicano:

a.
all’immissione sul mercato e all’impiego a scopi di analisi e di ricerca;
b.
quando da processi di lavorazione risultano oggetti con un contenuto in massa di DBB inferiore allo 0,1 per cento.

4 Disposizioni transitorie

1 Il divieto di cui al numero 1.2 lettera a non si applica a oggetti contenenti composti di dibutilstagno immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2013.

2 I seguenti preparati e oggetti contenenti composti di dibutilstagno possono ancora essere immessi sul mercato fino al 1° gennaio 2015:

a.
sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigillanti RTV-1 e RTV-2);
b.
adesivi;
c.
pitture e rivestimenti contenenti composti di dibutilstagno come catalizzatori se sono applicati su oggetti;
d.
profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido;
e.
tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di dibutilstagno come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne;
f.
tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l’acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate.

3 Il divieto di cui al numero 1.2 lettera b non si applica a stampi RTV-2 contenenti composti di diottilstagno e rivestimenti per pareti e pavimenti, immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2013.

4 Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 2.2 lettera c non si applica a oggetti contenenti composti organostannici trisostituiti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2013.

Allegato 1.15 103

103 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2011 113).

(art. 3)

Catrami

1 Definizioni

1 Sono considerati catramosi i preparati seguenti se essi, a causa del loro tenore in componenti catramosi, superano i valori limite seguenti relativi agli idrocarburi aromatici policiclici (PAH):

Preparati

Valore limite

Leganti per la produzione di rivestimenti come strati di fondazione, portanti, leganti e di copertura

100 mg/kg104

Preparati per il trattamento in superficie di rivestimenti

100 mg/kg11

Sigillanti per le commessure dei rivestimenti

100 mg/kg11

Pitture e lacche

100 mg/kg11

2 Sono considerati piattelli contenenti catrame gli oggetti che servono quale bersaglio aereo per il tiro sportivo e che contengono più di 30 mg di PAH per chilo­grammo105.

104 Valore limite addizionato per i seguenti PAH: Naftalina (n. CAS 91-20-3), Acenaftilene (208-96-8), Acenaftene (83-32-9), Fluorene (86-73-7), Fenantrene (85-01-8), Antracene (120-12-7), Fluorantene (206-44-0), Pirene (129-00-0), Benzo[a]antracene (56-55-3), Crisene (218-01-9), Benzo[b]fluorantene (205-99-2), Benzo[k]fluorantene (207-08-9), Benzo[a]pirene (50-32-8), Indeno[1,2,3-cd]pirene (193-39-5), Dibenzo[a,h]antracene (53-70-3) e Benzo[g,h,i]perilene (191-24-2).

105 Valore limite addizionato per i seguenti PAH: Naftalina (n. CAS 91-20-3), Acenaftilene (208-96-8), Acenaftene (83-32-9), Fluorene (86-73-7), Fenantrene (85-01-8), Antracene (120-12-7), Fluorantene (206-44-0), Pirene (129-00-0), Benzo[a]antracene (56-55-3), Crisene (218-01-9), Benzo[b]fluorantene (205-99-2), Benzo[k]fluorantene (207-08-9), Benzo[a]pirene (50-32-8), Indeno[1,2,3-cd]pirene (193-39-5), Dibenzo[a,h]antracene (53-70-3) e Benzo[g,h,i]perilene (191-24-2).

2 Divieti

E vietata:

a.
l’immissione sul mercato di preparati catramosi per il trattamento in super­ficie di rivestimenti;
b.
l’immissione sul mercato di sigillanti catramosi per commessure di rivestimenti;
c.
la produzione di rivestimenti come strati di fondazione, portanti, leganti e di copertura, con leganti contenenti catrame;
d.
l’immissione sul mercato di piattelli contenenti catrame;
e.
l’immissione sul mercato di pitture e lacche contenenti catrame.

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 non si applicano se la Commissione Europea ha rilasciato autorizzazioni secondo l’articolo 60 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006106.

2 Su richiesta motivata, l’UFAM d’intesa con l’UFSP e la SECO può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2 lettere a–c ed e se:

a.
secondo lo stato della tecnica per l’impiego in questione non esistono alternative ai preparati contenenti catrame;
b.
la quantità di preparati contenenti catrame impiegata non supera quella necessaria per lo scopo perseguito; e
c.
il rischio per la salute e per l’ambiente è limitato a sufficienza.

106 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificata dal regolamento (CE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzo www.cheminfo.ch.

Allegato 1.16 107

107 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113). Aggiornato dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Sostanze per- e polifluoroalchiliche

1 Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati

1.1 Definizioni

Sono considerati acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) le sostanze con la formula bruta C8F17SO2X dove X significa OH, sale metallico [OM+], alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri.

1.2 Divieti

1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di PFOS nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PFOS pari o superiore allo 0,001 per cento.

2 È vietata l’immissione sul mercato di nuovi oggetti e di loro componenti, se superano i seguenti valori:

a.
un contenuto in massa di PFOS superiore allo 0,1 per cento calcolato in relazione alla massa dei diversi componenti strutturali e microstrutturali che contengono PFOS; oppure
b.
nel caso di tessili o altri materiali rivestiti, più di 1 µg PFOS per metro quadrato del materiale rivestito.

1.3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1.2 non si applicano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca.

2 I divieti di cui al numero 2 non si applicano inoltre ai seguenti prodotti né alle sostanze né ai preparati necessari per la loro fabbricazione:

a.
fotoresist o i rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici;
b.
rivestimenti fotografici, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa;
c.
abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso nei quali le emissioni di PFOS nell’ambiente sono limitate al minimo.

1.4 Obbligo di notifica

1 Chi utilizza PFOS come pure sostanze e preparati che contengono PFOS per un impiego autorizzato secondo il numero 1.3 capoverso 2, deve notificare all’UFAM entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente:

a.
il nome della sostanza o del preparato e il nome del fornitore;
b.
la quantità di PFOS utilizzata, in kg;
c.
le informazioni sullo scopo dell’utilizzazione dei PFOS;
d.
le quantità di PFOS emesse nell’ambiente nel quadro dell’utilizzazione, in kg;
e.
le indicazioni sulle possibilità di rinunciare all’utilizzazione dei PFOS.

2 I detentori di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 1° agosto 2011 (n. 5), devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno all’UFAM la quantità, in kg, di schiuma antincendio contenente PFOS a loro disposizione il 31 dicembre dell’anno precedente. La prima notifica deve fornire anche il nome della schiuma antincendio, del fabbricante come pure le indicazioni in suo possesso sul contenuto di massa di PFOS della schiuma antincendio.

2 Acido perfluoroottanoico e sostanze correlate108

108 In vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2019 1495).

2.1 Definizioni

1 Sono considerate sostanze correlate dell’acido perfluoroottanoico (PFOA, n. CAS 335-67-1), compresi i suoi sali e polimeri, le sostanze aventi, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la formula C7F15 direttamente collegato a un altro atomo di carbonio e le sostanze aventi, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroottil lineare o ramificato con la formula C8F17.

2 Il capoverso 1 non si applica:

a.
alle sostanze con formula bruta C8F17X, dove X sta per: F, Cl o Br;
b.
all’acido perfluorononanoico (n. CAS 375-95-1), ai suoi sali e ai suoi derivati con l’elemento strutturale C8F17(CO)OX, dove X sta per: qualsiasi gruppo;
c.
agli altri composti fluorurati con l’elemento strutturale C8F17(CF2)X, dove X sta per: qualsiasi gruppo.

2.2 Rapporto con il PFOS

Per la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di PFOS come pure di preparati e oggetti contenenti PFOS si applica il numero 1.

2.3 Divieti

1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di:

a.
PFOA, i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA,
b.
sostanze e preparati, se superano i seguenti valori:
1.
un contenuto in massa di PFOA e suoi sali dello 0,0000025 per cento (25 ppb), o
2.
un contenuto in massa di una sostanza correlata al PFOA o della somma di sostanze correlate al PFOA dello 0,0001 per cento (1000 ppb).

2 È vietata l’immissione sul mercato di oggetti e loro componenti, se superano i seguenti valori:

a.
un contenuto in massa di PFOA e suoi sali dello 0,0000025 per cento (25 ppb); o
b.
un contenuto in massa di una sostanza correlata al PFOA o della somma di sostanze correlate al PFOA dello 0,0001 per cento (1000 ppb).

2.4 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2.3 capoverso 1 non si applicano:

a.
alla fabbricazione e all’impiego di una sostanza fluoro-sostituita con un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei, se:
1.
contiene PFOA, suoi sali e sostanze correlate al PFOA come sottoprodotti inevitabili,
2.
è utilizzata come sostanza intermedia,
3.
durante l’uso di questa sostanza le emissioni di PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA sono evitate o, se ciò non è possibile, sono ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;
b.
all’immissione sul mercato di una sostanza fluoro-sostituita che secondo la lettera a può essere fabbricata e usata per l’impiego come sostanza intermedia;
c.
all’impiego di una sostanza isolata correlata al PFOA nel processo di fabbricazione di una sostanza fluoro-sostituita secondo la lettera a per trasformarla in una sostanza non correlata al PFOA, purché durante il processo le emissioni della sostanza correlata al PFOA siano evitate o, se ciò non è possibile, siano ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;
d.
all’immissione sul mercato di una sostanza correlata al PFOA che può essere impiegata secondo la lettera c per trasformarla in una sostanza non correlata al PFOA.

2 I divieti di cui al numero 2.3 capoversi 1 e 2 non si applicano ai seguenti oggetti né alle sostanze né ai preparati necessari per la loro fabbricazione:

a.
semiconduttori prodotti tramite un processo fotolitografico e semiconduttori composti prodotti tramite un processo di incisione, come tali o come componenti di oggetti;
b.
rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carta o lastre di stampa;
c.
dispositivi medici impiantabili e loro componenti.

3 I divieti di cui al numero 2.3 capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre per gli impieghi a scopo di analisi e ricerca.

3 Fluoroalchilsilanoli e loro derivati109

109 In vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2019 1495).

3.1 Definizioni

1 Sono considerati fluoroalchilsilanoli e loro derivati le sostanze con l’elemento strutturale C6F13(C2H4)Si(OH)n(OX)3-n con 0 ≤ n ≤ 3, dove X sta per: qualsiasi gruppo alchilico.

2 Le confezioni aerosol, gli spray a pompa e gli atomizzatori sono considerati come confezioni spray.

3.2 Divieti

1 È vietata la fornitura al grande pubblico di preparati contenenti solventi organici in confezioni spray con un contenuto in massa di fluoroalchilsilanoli e loro derivati pari o superiore allo 0,0000002 per cento (2 ppb).

2 Il divieto di cui al capoverso 1 si applica anche ai preparati destinati alla ricarica delle confezioni spray.

3.3 Etichettatura particolare

1 Sull’imballaggio di preparati che rientrano nel divieto di cui al numero 4.2 devono figurare le seguenti diciture: «Solo per utilizzatori professionali» e «Pericolo di morte per inalazione».

2 ...

4 Disposizioni transitorie110

110 In vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2019 1495).

1 I divieti di cui al numero 2.3 capoversi 1 e 2 non si applicano:

a.
ai seguenti oggetti immessi sul mercato per la prima volta prima delle date menzionate nonché alle sostanze e ai preparati necessari per la fabbricazione di questi oggetti:

Prodotto

Data

Apparecchiature utilizzate per la fabbricazione di semiconduttori

1° giugno 2023

Stampati contenenti inchiostri da stampa in lattice

1° giugno 2023

Tessili per la sicurezza sul lavoro

1° giugno 2024

Membrane destinate all’uso in tessuti medicali, filtraggio nel trattamento delle acque, processi di produzione e trattamento degli effluenti nonché oggetti con tali membrane

1° giugno 2024

Oggetti contenenti nanorivestimenti al plasma

1° giugno 2024

Dispositivi medici non impiantabili e loro componenti

4 luglio 2032

b.
a tutti gli altri oggetti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2021.

2 I divieti di cui al n. 2.3 capoverso 1 non si applicano all’impiego di schiume antincendio immesse per la prima volta sul mercato prima del 1° giugno 2021.

3 I divieti di cui al numero 2.3 capoverso 1 non si applicano fino al 1° giugno 2024 per:

a.
la fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) se:
1.
determinate proprietà molecolari sono ottenute mediante trattamento con radiazioni elettromagnetiche ad alta energia con una dose assorbita di 25-400 chilogray,
2.
il PFOA, i suoi sali o i suoi precursori sono sottoprodotti inevitabili del trattamento di cui al capoverso 1 e il cui contenuto totale in massa non supera lo 0,0001 % (1 ppm);
b.
l’immissione sul mercato del PTFE che può essere prodotto conformemente alla lettera a al fine di eliminare il PFOA, i suoi sali e i precursori del PFOA;
c.
l’uso di PTFE prodotto conformemente alla lettera a e immesso sul mercato conformemente alla lettera b del presente capoverso se le emissioni di PFOA, dei suoi sali e dei precursori di PFOA sono evitate conformemente allo stato della tecnica o, se ciò non è possibile, ridotte al minimo.

Allegato 1.17 111

111 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dai n. I delle O dell’UFAM del 27 ott. 2016 (RU 2016 4051), del 10 gen. 2017 (RU 2017 173), del 27 set. 2018 (RU 2018 3519), dalla correzione del 26 feb. 2019 (RU 2019 759), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dal n. I dell’O dell’UFAM del 29 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4315).

(art. 3)

Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 112112

112 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/171, GU L 35 del 7.2.2020, pag. 1.

1 Divieti

L’immissione sul mercato per l’impiego delle sostanze elencate al numero 5 e dei preparati contenenti tali sostanze, nonché il loro impiego a titolo professionale o commerciale sono vietati, fatte salve le deroghe di cui al numero 2 e di cui all’elenco del numero 5.

2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1 non si applicano all’impiego:

a.
come prodotto intermedio secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera j OPChim113;
b.
nei farmaci;
c.
nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali;
d.
nei prodotti fitosanitari;
e.
nei biocidi;
f.
come carburanti per motori;
g.
nei prodotti derivati da oli minerali utilizzati come combustibili in impianti di combustione mobili o fissi e come combustibili in sistemi chiusi;
h.
in prodotti cosmetici, se la sostanza è stata inclusa nell’elenco di cui al numero 5 esclusivamente per le seguenti proprietà intrinseche: «cancerogena», «mutagena», «pericolosa per la riproduzione» o «avente altri effetti gravi sulla salute umana»;
i.
in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari, se la sostanza è stata inclusa nell’elenco di cui al numero 5 esclusivamente per le seguenti proprietà intrinseche: «cancerogena», «mutagena», «pericolosa per la riproduzione» o «avente altri effetti gravi sulla salute umana»;
j.
nell’ambito della ricerca e dello sviluppo scientifici;
k.
di sostanze presenti in preparati la cui concentrazione è inferiore allo 0,1 per cento in massa e incluse nell’elenco di cui al numero 5 sulla base dell’articolo 57 lettere d, e o f del regolamento (CE) n. 1907/2006114;
l.
di sostanze presenti in preparati la cui concentrazione è inferiore ai valori soglia di cui all’allegato I punto 1.1.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/2008115 che determinano la classificazione del preparato come pericoloso e incluse nell’elenco di cui al numero 5 non sulla base dell’articolo 57 lettere d, e o f del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2 Un divieto ai sensi del numero 1 non si applica inoltre:

a.
se la Commissione europea, in virtù dell’articolo 60 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006, ha rilasciato autorizzazioni e la sostanza è immessa sul mercato e impiegata in conformità alle autorizzazioni dell’UE; oppure
b.
per gli impieghi di una determinata sostanza per i quali è stata inoltrata, entro i termini prestabiliti, una domanda di autorizzazione secondo l’arti­colo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006, su cui finora non è stata presa una decisione.

3 Conformemente all’articolo 77 OPChim, su richiesta dell’organo di notifica l’importatore deve presentare il fascicolo relativo all’autorizzazione inoltrato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nella misura in cui possa procurarselo con un onere sopportabile.

4 D’intesa con l’UFAM, l’UFSP e la SECO, l’organo di notifica può, su domanda motivata, concedere altre deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 rilasciando un numero (numero del permesso), se:

a.
il richiedente mette a disposizione le informazioni secondo l’articolo 62 paragrafi 4–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 adeguando l’analisi sociologica alle condizioni vigenti in Svizzera; e
b.
i requisiti per il rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 60 paragra­fi 2–10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono soddisfatti per analogia.

4bis D’intesa con gli organi di valutazione dell’UFAM, dell’UFSP e della SECO, l’organo di notifica può rinunciare, ove appropriato, a presentare determinate informazioni ai sensi del capoverso 4.

5 Le domande secondo il capoverso 4 devono essere inoltrate almeno 18 mesi prima della scadenza del periodo transitorio di cui al numero 5 capoverso 1. L’ufficio di notifica concede una proroga adeguata del termine se al più tardi 18 mesi dalla scadenza del termine del periodo transitorio può essere reso verosimile che la documentazione necessaria non può essere prodotta nel rispetto del termine.

6 Per gli impieghi per cui la Commissione europea ha rifiutato l’autorizzazione in virtù dell’articolo 60 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006, può ancora essere inoltrata una domanda secondo il capoverso 4 entro un termine di 3 mesi da tale rifiuto. Oltre alla documentazione secondo il capoverso 4 lettera a, alla domanda devono essere allegati:

a.
la domanda di autorizzazione iniziale inoltrata alla Commissione europea;
b.
la decisione negativa della Commissione europea.

7 Finché non è stata presa una decisione su una domanda secondo il capoverso 4, gli impieghi richiesti per la sostanza in questione nonché per i preparati contenenti tale sostanza sono autorizzate, in deroga al numero 1.

8 L’organo di notifica pubblica, nel rispetto dell’articolo 73 OPChim, nel suo sito Internet informazioni sugli impieghi previsti delle sostanze e fissa un termine entro il quale gli ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative.

9 Esso tiene un elenco pubblico, in forma elettronica, delle autorizzazioni di cui al capoverso 4. L’elenco contiene le seguenti informazioni:

a.
il nome o la ragione sociale del titolare dell’autorizzazione;
b.
il numero dell’autorizzazione;
c.
il nome della sostanza conformemente al numero 5 capoverso 1 colonna «Sostanza»;
d.
il nome commerciale della sostanza o del preparato;
e.
l’impiego per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione;
f.
la durata e le disposizioni accessorie dell’autorizzazione.

113 RS 813.11

114 Cfr. nota a piè di pagina relativa al titolo del presente allegato.

115 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/491, GU L 78 del 24.3.2015, pag. 12.

3 Obbligo di notifica

1 Chi si procura da un fabbricante o da un commerciante una sostanza elencata al numero 5 capoverso 1 o un preparato contenente una di queste sostanze e li impiega a titolo professionale o commerciale, deve notificare all’organo di notifica, entro tre mesi dalla prima fornitura, il tipo di impiego e il numero di autorizzazione o il numero dell’autorizzazione UE della sostanza.

1bis Chi utilizza un composto di cromo(VI) di cui al numero 5 capoverso 1 numeri 16–18 in un processo il cui prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente notifica annualmente all’organo di notifica entro il 31 marzo dell’anno civile precedente:

a.
il nome e l’indirizzo dell’utilizzatore;
b.
il nome e il numero CAS del composto di cromo(VI) o il nome del preparato contenente il composto di cromo(VI) e il suo contenuto in massa;
c.
la quantità del composto o del preparato di cromo(VI) utilizzato nell’anno civile precedente;
d.
il luogo di utilizzo;
e.
il processo in cui viene utilizzato il composto di cromo(VI).

2 L’organo di notifica tiene un registro delle notifiche di cui ai capoversi 1 e 1bis.

4 ...

5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie

1 Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito con le disposizioni previste nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione».

N° di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti

Periodo di transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

Periodi di revisione

1.

5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene)
n. CE 201-329-4
n. CAS 81-15-2

vPvB

21 agosto
2014

2.

4,4’-diaminodi­fenilmetano (MDA)

n. CE 202-974-4
n. CAS 101-77-9

Cancerogeno
(categoria 1B)

21 agosto
2014

3.

...

4.

Bis(2-etilesil) ftalato

(DEHP)

n. CE 204-211-0

n. CAS 117-81-7

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

21 febbraio 2015

Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/ 2004116, alla direttiva 2001/82/ CE117 e/o alla diret­tiva 2001/83/ CE118

5.

Benzil-butil-ftalato (BBP)
n. CE 201-622-7
n. CAS 85-68-7

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

21 febbraio 2015

Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE)
n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE

6.

Dibutil ftalato (DBP)
n. CE 201-557-4
n. CAS 84-74-2

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

21 febbraio 2015

Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE)
n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE

7.

Diisobutil ftalato (DIBP)

n. CE 201-553-2
n. CAS 84-69-5

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

21 febbraio 2015

8.

Diarsenico triossido
n. CE 215-481-4
n. CAS 1327-53-3

Cancerogeno
(categoria 1A)

21 maggio
2015

9.

Pentaossido di diarsenico n. CE 215-116-9
n. CAS 1303-28-2

Cancerogeno
(categoria 1A)

21 maggio
2015

10.

Cromato di piombo
n. CE 231-846-0
n. CAS 7758-97-6

Cancerogeno
(categoria 1B)
Tossico per la riproduzione (categoria 1A)

21 maggio
2015

11.

Giallo di piombo
solfo-cromato
(colorante CI Pigment Yellow 34)
n. CE 215-693-7
n. CAS 1344-37-2

Cancerogeno
(categoria 1B)
Tossico per la riproduzione (categoria 1A)

21 maggio
2015

12.

Piombo cromato molibdato solfato
rosso (colorante CI Pigment Red 104)
n. CE 235-759-9
n. CAS 12656-85-8

Cancerogeno
(categoria 1B)
Tossico per la riproduzione (categoria 1A)

21 maggio
2015

13.

Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)
n. CE 204-118-5
n. CAS 115-96-8

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

21 agosto
2015

14.

2,4-dinitrotoluene
(2,4 DNT)
n. CE 204-450-0
n. CAS 121-14-2

Cancerogeno
(categoria 1B)

21 agosto
2015

15.

Tricloroetilene
n. CE 201-167-4
n. CAS 79-01-6

Cancerogeno

(categoria 1B)

1° dicembre 2019

16.

Triossido di cromo n. CE 215‑607-8 n. CAS 1333-82-0

Cancerogeno (categoria 1A) Mutageno (categoria 1B)

1° giugno
2021

Uso in processi nei quali non risultano prodotti finali con cromo esavalente

17.

Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri

Gruppo contenente:

Acido cromico n. CE 231-801-5 n. CAS 7738-94-5

Acido dicromico n. CE 236-881-5 n. CAS 13530-68-2

Oligomeri dell’acido cromico e dell’acido dicromico n. CE non ancora assegnato n. CAS non ancora assegnato

Cancerogeno (categoria 1B)

1° giugno
2021

Uso in processi nei quali non risultano prodotti finali con cromo esavalente

18.

Dicromato di sodio n. CE 234-190-3 n. CAS 7789-12-0 10588-01-9

Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° giugno
2021

Uso in processi nei quali non risultano prodotti finali con cromo esavalente

19.

Dicromato di potassio n. CE 231-906-6 n. CAS 7778-50-9

Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° giugno
2021

20.

Dicromato di ammonio
n. CE 232-143-1 n. CAS 7789-09-5

Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° giugno
2021

21.

Cromato di potassio n. CE 232-140-5 n. CAS 7789-00-6

Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B)

1° giugno
2021

22.

Cromato di sodio n. CE 231-889-5 n. CAS 7775-11-3

Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° giugno
2021

23.

Formaldeide, prodotti di reazione oligome­rica con anilina (MDA tecnico) n. CE: 500-036-1 n. CAS: 25214-70-4

Cancerogeno (categoria 1B)

1° novembre 2021

24.

Acido arsenico n. CE 231-901-9 n. CAS 7778-39-4

Cancerogeno (categoria 1A)

1° novembre 2021

25.

Bis(2-metossietil)

etere

(diglime) n. CE 203‑924-4 n. CAS 111-96-6

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1°novembre 2021

26.

1,2-dicloroetano
(EDC) n. CE 203‑458‑1 n. CAS 107-06-2

Cancerogeno (categoria 1B)

1° febbraio 2022

27.

2,2’-dicloro-4,4’-metilendianilina (MOCA) n. CE 202 918-9 n. CAS 101-14-4

Cancerogeno (categoria 1B)

1° febbraio 2022

N. di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti

Periodo di transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

Periodi di revisione

28.

Tris(cromato) di dicromo n. CE 246‑356-2 n. CAS 24613-89-6

Cancerogeno (categoria 1B)

1°aprile 2023

29.

Cromato di stronzio n. CE 232-142-6 n. CAS 7789-06-2

Cancerogeno (categoria 1B)

1° aprile 2023

30.

Idrossiottaosso­dizincatodicromato di potassio n. CE 234‑329-8 n. CAS 11103-86-9

Cancerogeno (categoria 1A)

1° aprile 2023

31.

Ottaidrossocromato di pentazinco n. CE 256-418-0 n. CAS 49663-84-5

Cancerogeno (categoria 1A)

1° aprile 2023

32.

1-Bromopropano (n-bromuro di propile) n. CE: 203-445-0 n. CAS: 106-94-5

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

33.

Diisopentilftalato n. CE 210-088-4 n. CAS 605-50-5

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

34.

Acido 1,2-
benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6- 8-ramificati, ricchi di C7
n. CE 276-158-1
n. CAS 71888-89-6

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

35.

Acido 1,2-
benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7- 11-ramificati e lineari

n. CE 271-084-6
n. CAS 68515-42-4

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

36.

Acido 1,2-
benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare
n. CE 284-032-2 n. CAS 84777-06-0

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

37.

Ftalato di bis(2-metossietile) n. CE 204-212-6 n. CAS 117-82-8

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

N. di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti

Periodo di transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

Periodi di revisione

38.

Dipentilftalato n. CE 205-017-9 n. CAS 131-18-0

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

39.

N-pentilisopentilftalato
n. CE —
n. CAS 776297-69-9

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

40.

Olio di antracene
n. CE 292-602-7
n. CAS 90640-80-5

Cancerogeno (categoria 1B), se il contenuto di benzo[a]pirene supera lo 0,005 %,
PBT, vPvB

2 febbraio 2024

41.

Pece, catrame di carbone, alta temperatura.
n. CE 266-028-2
n. CAS 65996-93-2

Cancerogeno (categoria 1B),
PBT, vPvB

2 febbraio 2024

42.

4-(1,1,3,3-
tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi]
n. CE —
n. CAS —

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

2 maggio 2024

43.

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri]
n. CE —
n. CAS —

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

2 maggio 2024

44.

Acido 1,2-
benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare
n. CE 271-093-5
n. CAS 68515-50-4

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

45.

Ftalato di diesile
n. CE 201-559-5
n. CAS 84-75-3

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

46.

Acido 1,2-
benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile (n. CE 201-559-5)
n. CE 271-094-0; 272-013-1
n. CAS 68515-51-5; 68648-93-1

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

47.

Fosfato di trixilile
n. CE 246-677-8
n. CAS 25155-23-1

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 febbraio 2024


48.

Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio
n. CE 239-172-9;
234-390-0
n. CAS —

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 febbraio 2024

49.

Perossometaborato di sodio
n. CE 231-556-4
n. CAS 7632-04-4

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 febbraio 2024

50.

5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5- metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi)
n. CE —
n. CAS —

vPvB

2 maggio 2024

N. di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti

Periodo di transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

Periodi di revisione

51.

2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo
(UV-328)
n. CE 247-384-8
n. CAS 25973-55-1

PBT, vPvB

2 agosto 2024

52.

2,4-di-terz-butil-6-
(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo
(UV-327)
n. CE 223-383-8
n. CAS 3864-99-1

vPvB

2 agosto 2024

53.

2-(2H-benzotriazol-
2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec- butil)fenolo
(UV-350)
n. CE 253-037-1
n. CAS 36437-37-3

vPvB

2 agosto 2024

54.

2-benzotriazol-2-il-
4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320)
n. CE 223-346-6
n. CAS 3846-71-7

PBT, vPvB

2 agosto 2024

1bis Per le sostanze di cui ai numeri di registrazione 4­–­7, 10–12, nonché 14 e 15 è inoltre fissato un periodo di transizione fino al 1° maggio 2021 per gli impieghi seguenti:

a.
produzione di un pezzo di ricambio destinato alla riparazione di un oggetto quando la sostanza interessata è o è stata impiegata nella produzione dell’oggetto, il cui funzionamento non è possibile senza l’impiego di questo pezzo di ricambio;
b.
riparazione di un oggetto quando la sostanza interessata è o è stata impiegata nella produzione dell’oggetto, la cui riparazione è possibile soltanto con l’impiego di questa sostanza.

1ter Per le sostanze di cui ai numeri di registrazione 32­–46 è inoltre fissato un periodo di transizione fino al 2 luglio 2026 per gli impieghi seguenti:

a.
produzione di un pezzo di ricambio destinato alla riparazione di un oggetto quando la sostanza interessata è o è stata impiegata nella produzione dell’oggetto, il cui funzionamento non è possibile senza l’impiego di questo pezzo di ricambio;
b.
riparazione di un oggetto quando la sostanza interessata è o è stata impiegata nella produzione dell’oggetto, la cui riparazione è possibile soltanto con l’impiego di questa sostanza.

2 L’UFAM, d’intesa con l’UFSP e la SECO, adegua le disposizioni di cui al capoverso 1. Nel far questo tiene conto delle modifiche dell’allegato XIV al regolamento (CE) n. 1907/2006119 e delle registrazioni nell’allegato 3 OPChim.

116 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorve­glianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, GU L 136 del 30.4.2004, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 1027/2012, GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38.

117 Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

118 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/745, GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

119 Cfr. nota a piè di pagina relativa al titolo di questo all.

Allegato 1.18 120

120 Introdotto dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495).

(art. 3)

Ftalati

1 Definizioni

1 Sono considerati ftalati:

a.
il bis-(2-etilesil)ftalato (DEHP; n. CAS 117-81-7);
b.
il dibutilftalato (DBP; n. CAS 84-74-2);
c.
il diisobutilftalato (DIBP; n. CAS 84-69-5);
d.
il benzilbutilftalato (BBP; n. CAS 85-68-7).

2 Un oggetto è considerato contenente ftalato se esso, o una sua parte, presenta nel materiale plastificante un contenuto in massa di ftalati pari o superiore allo 0,1 per cento.

3 I seguenti materiali omogenei sono considerati come contenenti plastificanti:

a.
tutte le materie plastiche ad eccezione della gomma siliconica e dei rivestimenti in lattice naturale;
b.
rivestimenti superficiali, rivestimenti antiscivolo, involucri, strati adesivi, modelli stampati;
c.
adesivi, sigillanti, inchiostri e vernici.

4 Si ha un contatto prolungato con la pelle delle persone per un periodo prolungato se, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, la pelle è in contatto con un oggetto contenente ftalato per un periodo ininterrotto di 10 minuti al giorno o per complessivi 30 minuti al giorno.

5 Per aeromobile civile ai sensi dell’articolo 5 lettera a numeri 1 e 3 si intende:

a.
un aeromobile civile prodotto conformemente a un certificato di omologazione rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 2018/1139121 o a un’appro­va­zione del progetto rilasciata a norma delle disposizioni nazionali di uno Stato parte della Convenzione del 7 dicembre 1944122 relativa all’aviazione civile internazionale dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (OACI), o per il quale è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato parte dell’OACI a norma dell’allegato 8 della Convenzione123.
b.
un aeromobile militare.

6 Un veicolo a motore è definito come un veicolo che rientra nelle categorie M, N o O di cui all’allegato II, parte A punto 1 della direttiva 2007/46/CE124.

121 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, modificato dalla GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

122 RS 0.748.0

123 L’elenco degli Stati è disponibile sul sito Internet dell’OACI www.icao.int > Au sujet de l’OACI > Liste – États membres de l’OACI.

124 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1347, GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1.

2 Divieti

1 L’immissione sul mercato di oggetti contenenti ftalato è vietata.

2 Per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti ftalati si applica l’allegato 2.18.

3 Relazione con l’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)125

Per l’immissione sul mercato di materiali e oggetti, giocattoli e oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli si applica l’ODerr.

4 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica:

a.
agli strumenti di misurazione da laboratorio e ai loro componenti;
b.
al confezionamento primario dei medicinali contemplati dal regolamento (CE) n. 726/2004126, dalla direttiva 2001/82/CE127 e/o dalla direttiva 2001/83/CE128;
c.
ai dispositivi medici che sottostanno all’ordinanza del 17 ottobre 2011129 relativa ai dispositivi medici nonché ai componenti per tali prodotti;
d.
agli oggetti destinati esclusivamente a uso industriale o agricolo o per uso esterno, a condizione che nessun materiale contenente ftalati entri in contatto con la mucosa umana o entri in contatto prolungato con la pelle umana.

126 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali GU L 136 del 30.4.2004, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (EU) 1027/2012, GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38.

127 Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

128 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/745, GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

129 RS 812.213

5 Disposizioni transitorie

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica:

a.
all’immissione sul mercato dei seguenti oggetti contenenti ftalato:
1.
aeromobili militari che sono stati fabbricati prima del 7 gennaio 2024,
2.
veicoli a motore immessi per la prima volta sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 7 gennaio 2024,
3.
componenti per la costruzione di aeromobili che possono essere immessi sul mercato secondo il numero 1 e componenti per la riparazione e la manutenzione di tali aeromobili, qualora tali componenti siano essenziali per la sicurezza e l’aeronavigabilità dell’aeromobile,
4.
componenti per la fabbricazione di veicoli a motore che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 2 e componenti per la riparazione e la manutenzione di tali autoveicoli, qualora tali componenti siano indispensabili per il corretto funzionamento degli autoveicoli;
b.
a tutti gli altri oggetti contenenti ftalato immessi sul mercato per la prima volta prima del 7 luglio 2020.

Allegato 2

Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti

Allegato 2.1 130

130 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. I dell’O del 13 feb. 2008 (RU 2008561), dal n. 2 dell’all. dell’O del 14 gen. 2009 (RU 2009 401), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Detersivi per tessili

1 Definizione

1 I detersivi per tessili sono prodotti di lavatura e prodotti ausiliari di lavatura per tessili che vengono eliminati insieme alle acque di scarico. Comprendono in particolare:

a.
i detersivi per il prelavaggio e i detersivi combinati;
b.
i detersivi per capi fini e i detersivi speciali;
c.
gli addolcitori d’acqua;
d.
i prodotti per il pretrattamento;
e.
gli sbiancanti e i decoloranti;
f.
gli ammorbidenti.

2 Non sono considerati detersivi per tessili i prodotti usati in processi speciali di lavatura e pulizia nella fabbricazione e lavorazione dei tessili.

3 Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza chimica, di origine artificiale o naturale, aggiunta intenzionalmente al detersivo. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio eterico o un colorante è considerato alla stregua di un singolo ingrediente se non contiene sostanze odorose allergeniche di cui al numero 3 capoverso 4.

2 Divieti

1 I detersivi per tessili non possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato se contengono:

a.
composti organici alogenati liquidi quali il diclorometano (n. CAS 75-09-2), il tricloroetilene (n. CAS 79-01-6), il tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4);
b.
fosfati;
c.
più dello 0,5 per cento in massa di acido etilendiamminotetraacetico (EDTA; n. CAS 60-00-4), acido propilendiamminotetraacetico (PDTA; n. CAS 1939-36-2) o i loro sali nonché i composti da essi derivati;
d.
più dello 0,5 per cento in massa di fosforo;
e.
tensioattivi anionici o non anionici la cui biodegradabilità primaria sia inferiore all’80 per cento;
f.
tensioattivi cationici o anfoteri la cui biodegradabilità primaria è inferiore all’80 per cento;
g.
tensioattivi la cui biodegradabilità finale sia inferiore al 60 per cento (mineralizzazione) o al 70 per cento (riduzione di carbonio organico disciolto);
h.
tensioattivi compresi nell’elenco di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004131, sui detergenti:

Nome (Nomenclatura IUPAC132)

N. EINECS o
N. ELINCS

N. CAS

Limitazioni

2 L’UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera h alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

3 I metodi di verifica e di analisi sono disciplinati dagli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004.

131 GU L 104 dell’8/4/2004, p. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21/6/2006, p. 5). I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati al seguente sito Internet: www.cheminfo.ch

132 International Union of Pure and Applied Chemistry.

3 Etichettatura particolare

1 Per i detersivi per tessili deve essere indicata la presenza delle seguenti sostanze se il loro contenuto in massa è superiore allo 0,2 per cento:

a.
fosfonati;
b.
tensioattivi anionici;
c.
tensioattivi non ionici;
d.
tensioattivi cationici;
e.
tensioattivi anfoteri;
f.
sbiancanti a base di ossigeno;
g.
sbiancanti a base di cloro;
h.
idrocarburi aromatici;
i.
idrocarburi alifatici;
j.
EDTA (n. CAS 60-00-4) e i suoi sali;
k.
acido nitrilotriacetico (NTA, n. CAS 139-13-9) e i suoi sali;
l.
saponi;
m.
zeoliti;
n.
policarbossilati.

2 Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali:

inferiore al 5 per cento,
pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento,
pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento,
pari o superiore al 30 per cento.

3 Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro contenuto in massa devono sempre essere dichiarati come tali:

a.
gli enzimi;
b.
i conservanti;
c.
i disinfettanti;
d.
gli sbiancanti ottici;
e.
le sostanze odorose.

3bis Se esiste una definizione INCI133, i conservanti devono essere indicati secondo tale definizione.

4 Se sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 67 oppure da 69 a 92 nella colonna a dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009134 sono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento del peso, esse devono essere indicate secondo la nomenclatura contemplata nel regolamento.

4bis Per i detersivi per tessili occorre indicare il nome del prodotto nonché il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante. Se il detersivo per tessili è importato da uno Stato membro dello SEE è possibile indicare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del responsabile per la prima immissione sul mercato nello SEE. Ciò non si applica all’importazione di detersivi per tessili pericolosi ai sensi dell’articolo 3 OPChim135 che sono destinati al grande pubblico.

5 Per i detersivi per tessili devono essere indicati l’indirizzo postale, l’indirizzo e‑mail, se disponibile, e il numero di telefono ai quali si può richiedere la scheda dei dati relativi agli ingredienti di cui al numero 5.

6 Le indicazioni sono da apporre sull’imballaggio. Se il detersivo per tessili è fornito per un impiego professionale o commerciale, le stesse indicazioni possono essere comunicate in un’altra forma appropriata (ad es. mediante schede tecniche dei dati o schede dei dati di sicurezza).

133 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

134 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 358/2014, GU L 107 del 10.4.2014, pag. 5.

135 RS 813.11

4 Istruzioni per l’uso

1 Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi forniti al grande pubblico, il dosaggio deve essere indicato in unità SI (millilitri o grammi).

2 Un dosaggio dipendente dalla durezza dell’acqua deve essere adeguato alle gradazioni di durezza totale, ovvero dolce, media (25° df = 2.5 mmol CaCO3/l) e dura.

5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

1 Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato detersivi per tessili forniscono all’organo di notifica (art. 77 OPChim) e all’autorità cantonale competente per l’esecuzione secondo l’articolo 13 una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

2 Su domanda, inoltre, i fabbricanti devono fornire immediatamente e gratuitamente, per scopi medici, la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici e al loro personale ausiliario, i quali sono vincolati al segreto professionale.

3 I medici e il loro personale ausiliario secondo il capoverso 2 devono trattare in modo confidenziale i dati loro forniti e possono utilizzarli esclusivamente per scopi medici.

4 La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:

a.
nome del detersivo;
b.
il nome del fabbricante o della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE secondo l’articolo 2 punto 10 del regolamento (CE) n. 648/2004;
c.
tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente:
pari o superiore al 10 per cento,
pari o superiore all’1 per cento, ma inferiore al 10 per cento,
pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all’1 per cento,
inferiore allo 0,1 per cento;
d.
per ogni ingrediente devono essere indicate la denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI136 e la definizione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea. Le impurità non sono considerate ingredienti.

136 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

6 Deroghe

1 I requisiti di cui ai numeri 2–5 non si applicano all’importazione di detersivi per tessili se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

2 Il numero 2 capoverso 1 lettere e–h non si applica ai tensioattivi che sono principi attivi di disinfettanti omologati secondo l’OBioc137. Inoltre, per tali disinfettanti non si applicano i numeri 4 e 5.

3 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g non si applica ai seguenti tensioattivi figuranti nell’elenco dell’allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:

Nome (Nomenclatura IUPAC)

N. EINECS o
N. ELINCS

N. CAS

Limitazioni

4 L’UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 3 alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

5 In seguito a una domanda motivata, l’UFAM può ammettere altre deroghe al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g per tensioattivi che non sono elencati negli allegati V o VI del regolamento (CE) n. 648/2004 se essi sono utilizzati in detersivi per tessili impiegati esclusivamente per usi non domestici. In tale ambito tiene conto dei criteri stabiliti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 648/2004.

7 Disposizioni transitorie

1 Le seguenti disposizioni entrano in vigore l’8 ottobre 2005:

a.
i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere f, g e h;
b.
le prescrizioni particolari per l’etichettatura contemplate al numero 3 capoverso 3 lettere d ed e nonché al numero 4;
c.
le disposizioni concernenti la scheda dei dati di cui al numero 5.

2 I detersivi per tessili che contengono tensioattivi secondo il numero 2 capoverso 1 lettera g e che erano già sul mercato prima dell’8 ottobre 2005 possono continuare ad essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato al massimo fino al 7 ottobre 2007.

3 A partire dall’8 ottobre 2007, i detersivi per tessili di cui al capoverso 2 possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato solo se all’UFAM:

a.
è stata fornita la prova che, prima di quella data, è stata presentata in uno Stato membro dell’UE una domanda di deroga relativa al campo d’impiego in questione secondo la procedura fissata dal regolamento (CE) n. 648/2004; oppure
b.
è stata presentata una domanda di deroga secondo il numero 6 capoverso 5.

4 Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 si applicano solo finché l’autorità competente non decide in merito alla richiesta di approvazione di una deroga.

Allegato 2.2 138

138 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. I dell’O del 13 feb. 2008 (RU 2008561), dall’all. n. 2 dell’ O del 14 gen. 2009 (RU 2009 401), dal n. I dell’O dell’UFAM del 19 ott. 2009 (RU 2009 5429), dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dalla correzione del 20 giu. 2017 (RU 2017 3541), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Prodotti di pulizia, disodorizzanti e cosmetici

1 Definizione

1 I prodotti di pulizia sono preparati usati per le pulizie ed eliminati con le acque di scarico. Comprendono in particolare:

a.
i detersivi per lavastoviglie;
b.
i detersivi per stoviglie a mano;
c.
i detergenti universali;
d.
i brillantanti;
e.
gli abrasivi;
f.
i detergenti per WC;
g.
i detergenti per automobili;
h.
i detergenti per metalli;
i.
i detergenti per motori;
j.
i detergenti per l’industria alimentare e delle bevande, per le bottiglie e i contenitori;
k.
i detergenti per gli impianti di lavaggio per automobili;
l.
i detergenti per tappeti;
m.
i prodotti sgrassanti;
n.
i prodotti antiruggine.

2 Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza chimica, di origine artificiale o natu­rale, aggiunta intenzionalmente al prodotto di pulizia. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio eterico o un colorante è considerato alla stregua di un singolo ingrediente se non contiene sostanze odorose allergeniche di cui al numero 3 capoverso 4.

2 Divieti

1 I prodotti di pulizia non possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato se contengono:

a.
composti organici alogenati liquidi quali diclorometano (n. CAS 75-09-2), tricloroetilene (n. CAS 79-01-6), tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4);
b.
più dell’1 per cento in massa di acido etilendiamminotetracetico (EDTA; n. CAS 60-00-4), acido propilendiamminotetracetico (PDTA; n. CAS 1939-36-2) o i loro sali nonché composti da essi derivati;
c.
tensioattivi anionici o non ionici la cui biodegradabilità primaria è inferiore all’80 per cento;
d.
tensioattivi cationici o anfoteri, la cui biodegradabilità primaria è inferiore all’80 per cento;
e.
tensioattivi la cui biodegradabilità finale è inferiore al 60 per cento (mineralizzazione) o al 70 per cento (riduzione di carbonio organico disciolto);
f.
tensioattivi figuranti nell’elenco dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004139, sui detergenti:

Nome (Nomenclatura IUPAC140)

N. EINECS o
N. ELINCS

N. CAS

Limitazioni

1bis I detersivi per lavastoviglie domestiche non possono essere immessi sul mercato se il loro contenuto complessivo in massa di fosforo è pari o superiore allo 0,3 per cento del dosaggio standard secondo il numero 4 capoverso 1.

2 L’UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera f alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

3 I metodi di verifica e di analisi sono disciplinati dagli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004.

4 Disodorizzanti e deodoranti per l’ambiente, destinati all’uso in gabinetti, economie domestiche private, uffici e altri ambienti interni accessibili al pubblico, non pos­sono essere immessi sul mercato se il loro contenuto in massa di 1,4 diclorobenzene (n. CAS 106-46-7) è pari o superiore all’1 per cento.

5 L’impiego di 1,4-diclorobenzene per scopi di cui al capoverso 4 è vietato.

6 Non possono essere immessi sul mercato prodotti cosmetici lavabili se il loro contenuto in massa di octametilciclotetrasilossano (D4, n. CAS 556-67-2) o di decametilciclopentasilossano (D5, n. CAS 541-02-6) è pari o superiore allo 0,1 per cento.

139 GU L 104 dell’8/4/2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009 (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 3). I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito internet www.cheminfo.ch.

140 International Union of Pure and Applied Chemistry.

3 Etichettatura particolare

1 Per i prodotti di pulizia devono essere indicati i seguenti ingredienti se il contenuto in massa comporta più dello 0,2 per cento di:

a.
fosfati;
b.
fosfonati;
c.
tensioattivi anionici;
d.
tensioattivi non ionici;
e.
tensioattivi cationici;
f.
tensioattivi anfoteri;
g.
sbiancanti a base di ossigeno;
h.
sbiancanti a base di cloro;
i.
idrocarburi aromatici;
j.
idrocarburi alifatici;
k.
EDTA (n. CAS 60-00-4) e i suoi sali;
l.
acido nitrilotriacetico (NTA, n. CAS 139-13-9) e i suoi sali;
m.
saponi;
n.
zeoliti;
o.
policarbossilati;
p.
fenoli e fenoli alogenati;
q.
paradiclorobenzene (n. CAS 106-46-7).

2 Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali:

inferiore al 5 per cento;
pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento;
pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento;
pari o superiore al 30 per cento.

3 Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro contenuto in massa devono sempre essere dichiarati come tali:

a.
gli enzimi;
b.
i conservanti;
c.
i disinfettanti;
d.
le sostanze odorose.

3bis Se esiste una definizione INCI141, i conservanti devono essere indicati secondo tale definizione.

4 Se sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 67, oppure da 69 a 92 nella colonna a dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009142 sono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento del peso, esse devono essere indicate secondo la nomenclatura contemplata nel regolamento.

4bis Per i prodotti di pulizia occorre indicare il nome del prodotto nonché il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante. Se il prodotto di pulizia è importato da uno Stato membro dello SEE è possibile indicare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono dell’operatore economico responsabile per la prima immissione sul mercato nello SEE. Ciò non si applica all’importazione di prodotti di pulizia pericolosi ai sensi dell’articolo 3 OPChim143 che sono destinati al grande pubblico.

5 Per i prodotti di pulizia devono essere indicati l’indirizzo postale, l’indirizzo e‑mail, se disponibile, e il numero di telefono ai quali si può richiedere la scheda dei dati relativi agli ingredienti di cui al numero 5.

6 Le indicazioni sono da apporre sull’imballaggio. Se il prodotto di pulizia è fornito per un impiego professionale o commerciale, le stesse indicazioni possono essere comunicate in un’altra forma appropriata (ad es. mediante schede tecniche dei dati o schede dei dati di sicurezza).

141 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

142 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 358/2014, GU L 107 del 10.4.2014, pag. 5.

143 RS 813.11

4 Istruzioni per l’uso

1 Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi per lavastoviglie domestiche, il dosaggio standard deve essere indicato in grammi o millilitri o in quantità di pastiglie necessario per il lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie per 12 coperti colma; se il dosaggio dipende dalla durezza dell’acqua, le istruzioni devono essere completate con le indicazioni relative alle gradazioni di durezza morbida, media e dura.

2 ...

5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

1 Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato prodotti di pulizia forniscono all’organo di notifica (art. 77 OPChim) e all’autorità cantonale competente per l’esecuzione secondo l’articolo 13 una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

2 Su domanda, inoltre, i fabbricanti devono fornire immediatamente e gratuitamente, per scopi medici, la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici e al loro personale ausiliario, i quali sono vincolati al segreto professionale.

3 I medici e il loro personale ausiliario secondo il capoverso 2 devono trattare in modo confidenziale i dati loro forniti e possono utilizzarli esclusivamente per scopi medici.

4 La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:

a.
nome del prodotto di pulizia;
b.
il nome del fabbricante o della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE secondo l’articolo 2 punto 10 del regolamento (CE) n. 648/2004;
c.
tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente:
pari o superiore al 10 per cento,
pari o superiore all’1 per cento, ma inferiore al 10 per cento,
pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all’1 per cento,
inferiore allo 0,1 per cento;
d.
per ogni ingrediente devono essere indicate la denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI144 e la definizione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea. Le impurità non sono considerate ingredienti.

144 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

6 Deroghe

1 I requisiti di cui ai numeri 2–5 non si applicano all’importazione di prodotti di pulizia se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

2 In seguito a una domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa; e
b.
le sostanze menzionate non vengono impiegate in quantità superiori a quelle necessarie per lo scopo perseguito.

3 Il numero 2 capoverso 1 lettere c–f non si applica ai tensioattivi che sono principi attivi di disinfettanti omologati secondo l’OBioc145 o che soddisfano i requisiti fissati dall’ordinanza del 17 ottobre 2001146 relativa ai dispositivi medici. Inoltre, per tali disinfettanti non si applicano i numeri 4 e 5.

4 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica ai seguenti tensioattivi figuranti nell’elenco dell’allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:

Nome (Nomenclatura IUPAC)

N. CE

N. CAS

Limitazioni

Alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8 EO)

Nessuno (polimero)

147993-59-7

Può essere utilizzato per le seguenti applicazioni industriali fino al 27 giugno 2019:

lavaggio di bottiglie
cleaning-in-place (CIP)
pulizia dei metalli

5 L’UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 4 alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

6 In seguito a una domanda motivata, l’UFAM può ammettere altre deroghe al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e per tensioattivi che non sono elencati negli allegati V o VI del regolamento (CE) n. 648/2004. In tale ambito tiene conto dei criteri stabiliti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 648/2004.

7 Disposizioni transitorie

1 Le seguenti disposizioni entrano in vigore l’8 ottobre 2005:

a.
i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere d–f;
b.
le prescrizioni particolari per l’etichettatura contemplate al numero 3 capoverso 3 lettera d nonché al numero 4;
c.
le disposizioni concernenti la scheda dei dati di cui al numero 5.

2 I prodotti di pulizia che contengono tensioattivi secondo il numero 2 capoverso 1 lettera e, e che erano già sul mercato prima dell’8 ottobre 2005, possono continuare ad essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato al massimo fino al 7 ottobre 2007.

3 A partire dall’8 ottobre 2007, i prodotti di pulizia di cui al capoverso 2 possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato solo se all’UFAM:

a.
è stata fornita la prova che, prima di quella data, è stata presentata in uno Stato membro dell’UE una domanda di deroga relativa al campo d’impiego in questione secondo la procedura fissata dal regolamento (CE) n. 648/2004; oppure
b.
è stata presentata una domanda di deroga secondo il numero 6 capoverso 6.

4 Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 si applicano solo finché l’autorità competente non decide in merito alla richiesta di approvazione di una deroga.

5 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1bis e gli obblighi di cui al numero 4 capoverso 1 non si applicano ai detersivi per lavastoviglie domestiche immessi sul mercato la prima volta prima del 1° gennaio 2017.

6 Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi per lavastoviglie domestiche immessi sul mercato secondo il capoverso 5, il dosaggio deve essere indicato in modo tale che, rispettando dette istruzioni, non si impieghino più di 2,5 g di fosforo per ciclo di lavaggio.

Allegato 2.3 147

147 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Solventi

1 Metanolo

1.1 Divieti

È vietata l’immissione sul mercato di liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza destinati alla vendita al pubblico con un contenuto in massa di metanolo (n. CAS 67-56-1) pari o superiore allo 0,6 per cento.

1 Eteri glicolicibis

1 .1 Divietibis

È vietata l’immissione sul mercato di:

a.
preparati con un contenuto in massa di 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME, n. CAS 111-77-3) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico per i seguenti impieghi:
1.
pitture e lacche,
2.
prodotti svernicianti,
3.
prodotti di pulizia,
4.
emulsioni autolucidanti,
5.
sigillanti per pavimenti;
b.
vernici a spruzzo e prodotti di pulizia a spruzzo in confezioni aerosol
con un contenuto in massa di 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE, n.
CAS 112-34-5) pari o superiore al 3 per cento, destinati al grande pubblico.

1 .2 Etichettatura particolarebis

1 Le vernici con un contenuto in massa di DEGBE pari o superiore al 3 per cento non impiegate come vernici a spruzzo e destinate al grande pubblico devono essere munite di un’etichetta con la dicitura: «Non utilizzare in dispositivi di verniciatura a spruzzo».

2 ...

2 Cicloesano

2.1 Etichettatura particolare

1 Gli adesivi di contatto a base di neoprene con un contenuto in massa di cicloesano (n. CAS 110-82-7) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico, devono essere muniti di un’etichetta con la dicitura: «Questo prodotto non può essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione. – Questo prodotto non può essere utilizzato per la posa di moquette».

2 ...

2.2 Imballaggio particolare

Gli adesivi di contatto a base di neoprene con un contenuto in massa di cicloesano (n. CAS 110-82-7) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico, possono essere imballati soltanto in recipienti con una capacità massima di 350 grammi.

3 Diclorometano

3.1 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato di svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano (n. CAS 75-09-2) pari o superiore allo 0,1 per cento che:

a.
sono destinati al grande pubblico; e
b.
sono destinati all’impiego a titolo professionale o commerciale al di fuori di impianti industriali.

2 È vietato l’impiego, a scopi professionali o commerciali al di fuori di impianti industriali, di svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano pari o superiore allo 0,1 per cento.

3.2 Etichettatura particolare

1 Gli svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano pari o superiore allo 0,1 per cento devono essere muniti di un’etichetta con la dicitura: «Solo per impiego industriale e da parte di operatori professionali approvati in taluni Stati membri dell’Unione europea. Verificare dove ne sia autorizzato l’impiego».

2 In deroga a quanto prescritto nel capoverso 1, determinati svernicianti impiegati in Svizzera possono essere muniti di un’etichetta con la dicitura: «Solo per impiego industriale».

4 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sostanze stabili nell’aria

4.1 Divieti

Sono vietati:

a.
la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione per scopi privati e l’impiego per scopi di pulitura, dissoluzione, emulsione o sospensione sia di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o di sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5) sia di preparati che contengono tali sostanze;
b.
la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’importazione per scopi privati di oggetti che contengono per scopi di pulitura, dissoluzione, emulsione o sospensione sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5).

4.2 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 4.1 lettera a non si applica alle sostanze stabili nell’aria e ai preparati contenenti sostanze stabili nell’aria che sono impiegati in impianti per il trattamento delle superfici secondo l’allegato 2 numero 87 dell’ordinanza del 16 dicembre 1985148 contro l’inquinamento atmosferico.

2 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 4.1 per altri impieghi se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze;
b.
la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
c.
le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono mantenute al minimo livello possibile.

4.3 Etichettatura particolare

1 I contenitori che contengono o conterranno sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014149 devono essere etichettati con i seguenti dati:

a.
la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra»;
b.
le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze stabili nell’aria che sono nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
c.
le quantità di sostanze in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra delle sostanze.

2 ...

149 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

5 Utilizzazione di rifiuti di solventi alogenati

5.1 Definizioni

Sono considerati solventi alogenati i solventi in cui la somma del contenuto in massa delle seguenti sostanze supera l’1 per cento:

a.
diclorometano (n. CAS 75-09-2);
b.
1,1-dicloroetano (n. CAS 75-34-3);
c.
1,2-dicloroetano (n. CAS 107-06-2);
d.
cloroformio (n. CAS 67-66-3);
e.
tricloroetilene (n. CAS 79-01-6);
f.
tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4);
g.
sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4);
h.
sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5).

5.2 Divieto di mescolare

1 Chi utilizza, a titolo professionale o commerciale, solventi alogenati non può mescolare i rifiuti di tali solventi:

a.
con solventi non alogenati o con rifiuti di solventi non alogenati;
b.
con altri tipi di solventi alogenati o di rifiuti di solventi alogenati se ciò ne rende il riciclaggio sensibilmente più difficile;
c.
con altri rifiuti, sostanze, preparati o oggetti.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica a chi non impiega annualmente più di 20 litri di una sostanza di cui al numero 5.1.

3 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano a chi ricicla o incenerisce correttamente per proprio conto i rifiuti di solventi alogenati.

5.3 Obbligo di ripresa

Chi fornisce a un consumatore solventi alogenati in contenitori di una capacità superiore a 20 litri è tenuto a riprendere detti solventi, compresi le impurità o gli additivi derivanti dalla procedura utilizzata, oppure a garantirne la ripresa da parte di terzi, qualora il consumatore lo esiga.

5.4 Riciclaggio

Il Cantone può esigere dal detentore di rifiuti di solventi alogenati e dalle ditte che accettano tali rifiuti per smaltirli:

a.
che accertino se esistono possibilità di riciclaggio o se è possibile crearle;
b.
che informino il Cantone sui risultati dei loro accertamenti;
c.
che provvedano al riciclaggio di tali rifiuti se ciò è tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e non causa un consumo di energia sproporzionato.

6 Disposizioni transitorie

1 Per vernici, adesivi di contatto e svernicianti è ammessa fino al 31 maggio 2020 anche un’etichettatura secondo i numeri 1.2, 2.1 e 3.2 ORRPChim nella versione del 7 novembre 2012150.

2 Per i contenitori con sostanze stabili nell’aria elencate nell’allegato A del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997151 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), fino al 31 maggio 2020 è ammessa anche un’etichettatura secondo l’articolo 4.3 ORRPChim nella versione del 7 novembre 2012.

Allegato 2.4 152

152 Aggiornato dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2367), dall’all. n. 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Biocidi

1 Prodotti per la protezione del legno

1.1 Definizioni

1 I prodotti per la protezione del legno sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 8 di cui all’allegato 10 dell’OBioc153.

2 Sono considerate oli di catrame in particolare le seguenti sostanze:

a.
creosoto (n. CAS 8001-58-9);
b.
olio di creosoto (n. CAS 61789-28-4);
c.
distillati (catrame di carbone), olio naftalinico (n. CAS 84650-04-4);
d.
olio di creosoto, frazione di acenaftene (n. CAS 90640-84-9);
e.
distillati altobollenti (catrame di carbone) (n. CAS 65996-91-0);
f.
olio di antracene (n. CAS 90640-80-5);
g.
acidi di catrame, carbone, petrolio greggio (n. CAS 95996-85-2);
h.
creosoto, legname (n. CAS 8021-39-4);
i.
catrame di carbone alcalino bassobollente, residui di estrazione (n. CAS 122384-78-5).

1.2 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato di prodotti per la protezione del legno che contengono:

a.
arsenico o composti dell’arsenico;
b.
oli di catrame.

2 Sono vietati la fornitura e l’impiego di legname trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame.

3 Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno e gli oggetti contenenti tale legname possono essere importati a scopi professionali o commerciali soltanto se ogni sostanza attiva contenuta nel prodotto per la protezione figura come tipo di prodotto 8:

a.
nella lista delle sostanze attive notificate secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera d in combinato disposto con i capoversi 2 lettera b e 3 OBioc; o
b.
nell’allegato 1 lista I oppure nell’allegato 2 lista IA OBioc e nelle condizioni ivi stabilite.

1.3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 1 lettera b non si applica ai prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame se:

a.
contengono una quantità di fenoli solubili o di benzo(a)pirene corrispondente al livello minimo consentito dallo stato della tecnica, e comunque al massimo:
1.
30 grammi di fenoli solubili per chilogrammo;
2.
50 milligrammi di benzo(a)pirene per chilogrammo; e
b.
sono forniti a utilizzatori professionali o commerciali in imballaggi che ne contengono almeno 20 litri.

2 I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano alle traversine che un’impresa ferroviaria fornisce a un’altra per l’impiego in binari ferroviari.

3 I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano al legname che è stato trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame ai sensi del capoverso 1 ed è impiegato per i binari ferroviari.

4 Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3 non si applica all’importazione di legname se esso è solo ulteriormente lavorato o diversamente imballato in Svizzera e riesportato nella sua totalità.

5 L’organo di notifica (art. 77 OPChim154) può concedere deroghe dal divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3. Tale decisione è presa d’intesa con i servizi di valutazione competenti definiti nell’articolo 52 OBioc.

1.4 Impiego in zone di protezione delle acque sotterranee

1 Nelle zone S1, S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee sono vietati:

a.
l’impiego di prodotti per la protezione del legno;
b.
lo stoccaggio di legname trattato con prodotti per la protezione del legno.

2 Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti nelle zone S3 e Sm di protezione delle acque sotterranee o in vicinanza di corsi e corpi d’acqua, deve adottare misure edilizie per impedire il dilavamento e l’infiltrazione dei prodotti per la protezione del legno.

2 Altri prodotti di protezione

2.1 Definizioni

Sono considerati prodotti di protezione:

a.
i biocidi per la protezione dell’acqua non potabile dall’infestazione di organismi nocivi in ambito industriale, commerciale o comunale;
b.
i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 6 (preservanti per prodotti in scatola) di cui all’allegato 10 OBioc;
c.
i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole) di cui all’allegato 10 OBioc.

2.2 Divieti

1 È vietato immettere sul mercato o impiegare, in pitture e lacche nonché per l’acqua non potabile prodotti di protezione che contengono arsenico o composti dell’arsenico.

2 Per i prodotti di protezione in pitture e lacche nonché per l’acqua non potabile contenenti composti trialchilici o triarilici dello stagno si applicano le disposizioni dell’allegato 1.14.

3 Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di oggetti o di loro componenti il cui contenuto di dimetilfumarato (n. CAS 624-49-7) supera 0,1 mg per chilogrammo.

3 Rodenticidi

3.1 Definizione

I rodenticidi sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 14 di cui all’allegato 10 OBioc.

3.2 Divieto

I rodenticidi non possono essere immessi sul mercato o impiegati se contengono:

a.
arsenico o composti dell’arsenico;
b.
tallio o composti del tallio;
c.
stricnina.

4 Vernici antivegetative («antifouling»)

4.1 Definizione

Le vernici antivegetative sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 21 di cui all’allegato 10 OBioc.

4.2 Divieti

1 È vietato immettere sul mercato e impiegare vernici antivegetative contenenti composti dell’arsenico.

2 Per le vernici antivegetative contenenti composti trialchilici o triarilici dello stagno si applicano le disposizioni dell’allegato 1.14.

4 Biocidi contro alghe e muschibis155

155 In vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2019 1495).

4 .1 Definizionibis

Sono considerati biocidi contro alghe e muschi:

a.
i prodotti antialghe per il risanamento di materiali edili appartenenti al tipo di prodotto 2 secondo l’allegato 10 dell’OBioc;
b.
i prodotti usati per la preservazione dei lavori in muratura, di materiali compositi o di altri materiali da costruzione diversi dal legno mediante controllo degli attacchi microbiologici e algali appartenenti al tipo di prodotto 10 (preservanti per i materiali da costruzione) secondo l’allegato 10 dell’OBioc, purché siano destinati alla protezione da alghe e muschi o al loro controllo.

4 .2 Divietibis

È vietato l’impiego di biocidi contro alghe e muschi:

a.
su tetti e terrazze;
b.
su spiazzi adibiti a deposito;
c.
su e lungo strade, sentieri e spiazzi;
d.
su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari.

4 .3 Etichettatura particolarebis

1 I titolari di autorizzazioni secondo l’articolo 7 capoverso 1 OBioc devono fornire agli acquirenti di biocidi contro alghe e muschi informazioni sui divieti secondo il numero 4bis mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente.

2 L’informazione di cui al capoverso 1 deve contenere le seguenti indicazioni: «L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato».

5 Obbligo di riconsegna

1 L’utilizzatore deve consegnare i biocidi che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato.

2 Le piccole quantità di biocidi vengono riprese gratuitamente.

6 Deroghe per l’uso di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo

I divieti sanciti dal presente allegato non si applicano all’immissione sul mercato di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo.

7 Disposizioni transitorie

1 Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legno che è stato fornito entro il 31 dicembre 2001 e la cui utilizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2011.

2 Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legno trattato con prodotti per la protezione del legno che non adempiono i requisiti elencati nel numero 1.3 capoverso 1 lettera a, se il legno trattato è stato fornito entro il 30 giugno 2005 e la sua utilizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2011 per uno dei seguenti impieghi:

a.
binari ferroviari;
b.
opere di consolidamento del suolo e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate;
c.
pareti antirumore fuori dalle zone abitate;
d.
opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate;
e.
basi dei tralicci;
f.
altri impianti il cui scopo è simile a quello degli impianti di cui alle lettere a–e che vengono realizzati al di fuori delle zone abitate; dopo avere consultato gli uffici federali interessati, l’UFAM emana delle raccomandazioni all’atten­zione delle autorità esecutive.

3 Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica inoltre al legno trattato con prodotti per la protezione del legno che adempiono i requisiti elencati nel numero 1.3 capoverso 1 lettera a, se il legno trattato è stato fornito entro il 1° giugno 2019 e la sua utilizzazione è prevista entro il 1° giugno 2021 per uno dei seguenti im­pieghi:

a.
opere di consolidamento del suolo e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate;
b.
pareti antirumore fuori dalle zone abitate;
c.
opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate;
d.
basi dei tralicci;
e.
altri impianti il cui scopo è simile a quello degli impianti di cui alle lettere a–e che vengono realizzati al di fuori delle zone abitate; dopo avere consultato gli uffici federali interessati, l’UFAM emana delle raccomandazioni all’attenzione delle autorità esecutive.

Allegato 2.5 156

156 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 29 giu. 2011 (RU 2011 3379), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dall’all. 9 n. 1 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti (RU 2013 4145), dall’all. n. 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dal n. I dell’O del 14 ott. 2020 (RU 2020 4675) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Prodotti fitosanitari

1 Impiego

1.1 Divieti e limitazioni

1 I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati:

a.
in regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali, sempre che le relative prescrizioni non dispongano altrimenti;
b.
nei cariceti e nelle paludi;
c.
nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di 3 metri di larghezza lungo gli stessi;
d.
nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine;
e.
nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse; nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d’acqua giusta l’articolo 41a OPAc157 oppure, in virtù dell’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua, la striscia viene misurata a partire dalla linea di sponda e per gli altri corsi d’acqua nonché per le acque stagnanti a partire dal ciglio della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2009158;
f.
nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee;
g.
su e lungo binari ferroviari nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee.

2 I prodotti fitosanitari destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante non possono inoltre essere impiegati:

a.
su tetti e terrazze;
b.
su spiazzi adibiti a deposito;
c.
su e lungo strade, sentieri e spiazzi;
d.
su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari.

3 L’impiego di prodotti fitosanitari nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee è disciplinato dall’ordinanza del 12 maggio 2010159 sui prodotti fitosanitari.

4 Per l’impiego di prodotti fitosanitari nei settori di alimentazione Zu e Zo i Cantoni, tenendo conto delle deroghe di cui al numero 1.2 capoversi 2, 4 e 5, fissano limitazioni che vanno oltre i requisiti posti dai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. In particolare, limitano l’impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d’alimentazione Zu se questo viene rilevato in un punto di captazione d’acqua potabile e se, ripetutamente, non vengono rispettati i requisiti fissati per le acque sotterranee utilizzate o che si prevede di utilizzare.

5 Per l’impiego di prodotti fitosanitari su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S1, S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee l’Ufficio federale dei trasporti stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell’ambiente. A tal fine tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati.

157 RS 814.201

158 Il promemoria può essere richiesto presso Agridea, 8315 Lindau.

159 RS 916.161

1.2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere a e b non si applicano all’impiego di prodotti fitosanitari destinati a conservare i raccolti in impianti o edifici chiusi se delle misure di sicurezza garantiscono che tali prodotti fitosanitari e i loro prodotti di degradazione non siano dilavati o si infiltrino nel suolo.

2 I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere c e d, nella misura in cui la lette­ra d concerne pascoli alberati o una striscia di tre metri di larghezza lungo il margine del bosco, non si applicano ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.

3 Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti, l’autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d, un’autorizzazione secondo gli articoli 4‒6 per l’uso di prodotti fitosanitari:

a.
per il trattamento nel bosco del legname da cui possono scaturire danni al patrimonio forestale in seguito a catastrofi naturali, nonché contro gli agenti nocivi medesimi, se ciò è indispensabile per la conservazione del patrimonio forestale;
b.
per il trattamento del legname tagliato in spiazzi adeguati e mediante insetticidi che, in virtù dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari, sono omologati per la coltura «Tronchi abbattuti nella foresta e presso piazzali di deposito», a condizione che il legname non possa essere rimosso in tempo, che tali spiazzi non si trovino nelle zone S1, S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee e che siano adottate misure efficaci per evitare che i prodotti fitosanitari siano dilavati e si infiltrino nel suolo;
c.
per i vivai forestali al di fuori delle zone S1, S2, S3 e Sh di protezione delle acque sotterranee;
d.
per l’eliminazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle rinnovazioni naturali come pure alle piantagioni o ai rimboschimenti se ciò è indispensabile per la conservazione del patrimonio forestale.

3bis In deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera g, l’Ufficio federale dei trasporti concede nei singoli casi, d’intesa con l’UFAM, un’autorizzazione per l’uso di prodotti fitosanitari nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee se:

a.
il binario ferroviario si trova in una vasca impermeabile;
b.
le acque di scarico sono smaltite al di fuori delle zone S2 o Sh di protezione delle acque sotterranee; e
c.
la sostituzione dei prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti risulta sproporzionata.

4 Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche lungo le strade nazionali e cantonali, sempre che non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.

5 Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera d non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.

2 Etichettatura particolare

1 Per i prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 15 lettera a dell’OPF e destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante, i detentori delle autorizzazioni, mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente, devono informare gli acquirenti sui divieti di cui al numero 1.1 capoverso 2.

2 Chiunque importi un prodotto fitosanitario incluso nell’elenco di cui all’articolo 36 capoverso 1 OPF e destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante, deve fornire agli acquirenti informazioni sui divieti secondo il numero 1.1 capoverso 2 mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente.

3 L’etichetta di cui al capoverso 1 e l’informazione di cui al capoverso 2 devono fornire le seguenti indicazioni: «L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato».

3 Obbligo di riconsegna

1 L’utilizzatore deve consegnare i prodotti fitosanitari che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appo­sitamente designato.

2 Le piccole quantità di prodotti fitosanitari devono essere riprese gratuitamente.

4 Esportazione

4.1 Divieto

È vietata l’esportazione o il trasferimento delle sostanze e dei preparati seguenti che contengono tali sostanze da un deposito doganale aperto, da un deposito doganale di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale in un altro Paese:

Sostanza

Numero/i CAS rilevante/i

Atrazina

1912-24-9

Diafentiuron

80060-09-9

Metidation

950-37-8

Paraquat
e i suoi sali, compresi:
‒ paraquat-dicloruro
‒ paraquat-dimetilsolfato

4685-14-7

1910-42-5, 75365-73-0
2074-50-2

Profenofos

41198-08-7

4.2 Autorizzazione d’esportazione

4.2.1 Obbligo di autorizzazione

Chi intende esportare le sostanze seguenti e i preparati che contengono tali sostanze o chi intende trasferirli in un altro Paese da un deposito doganale aperto, da un deposito doganale di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, necessita di un’autorizzazione dell’UFAM:

Sostanza

Numero/i CAS rilevante/i

1,3-dicloropropene

542-75-6

Acefato

30560-19-1

Acetoclor

34256-82-1

Alletrina

584-79-2

Ametrina

834-12-8

Amitraz

33089-61-1

Antrachinone

84-65-1

Arsenico e composti dell’arsenico

7440-38-2 e altri

Bendiocarb

22781-23-3

Bensulide

741-58-2

Bensultap

17606-31-4

Bioalletrina

584-79-2

Bioresmetrina

28434-01-7

Bis(triclorometil)solfone

3064-70-8

Bitertanolo

55179-31-2

Bromacil

314-40-9

Butafenacil

134605-64-4

Butraline

33629-47-9

Butilato

2008-41-5

Cadusafos

95465-99-9

Carbaril

63-25-2

Carbendazim

10605-21-7

Carbosulfan

55285-14-8

Clorfenvinfos

470-90-6

Cloropicrin

76-06-2

Clortal-dimetile

1861-32-1

Cloruro di colina

67-48-1

Cinidon-etile

142891-20-1

Cianammide

420-04-2

Cianazina

21725-46-2

Cibutrina

28159-98-0

Ciflutrin

68359-37-5

Ciexatin

13121-70-5

Diazinone

333-41-5

Diclobenil

1194-65-6

Diclorvos

62-73-7

Dicloran

99-30-9

Dicrotofos

141-66-2

Dimetenammide

87674-68-8

Diniconazolo-M

83657-18-5

Dinocap

131-72-6

Dinoterb

1420-07-1

Etion

563-12-2

Etossichina

91-53-2

Fenarimol

60168-88-9

Fenbutatin ossido

13356-08-6

Fenitrotione

122-14-5

Fenpropatrin

39515-41-8

Fention

55-38-9

Fentin idrossido

76-87-9

Fentin acetato

900-95-8

Fenvalerate

51630-58-1

Flurenol

467-69-6

Flusilazolo

85509-19-9

Furatiocarb

65907-30-4

Guazatina

108173-90-6

Esaconazolo

79983-71-4

Idrametilnon

67485-29-4

Ioxynil

1689-83-4

Isoproturon

34123-59-6

Malation

121-75-5

Metabenztiazuron

18691-97-9

Metoxuron

19937-59-8

Mevinfos

7786-34-7

Monolinuron

1746-81-2

Nabam

142-59-6

Naled

300-76-5

Novaluron

116714-46-6

Ometoato

1113-02-6

Oxadiargil

39807-15-3

Ossidemeton-metile

301-12-2

Pebulato

1114-71-2

Permetrina

52645-53-1

Fosalone

2310-17-0

Procimidone

32809-16-8

Prometrina

7287-19-6

Propaclor

1918-16-7

Propanil

709-98-8

Propargite

2312-35-8

Propazina

139-40-2

Profam

122-42-9

Propoxur

114-26-1

Resmetrin

10453-86-8

Rotenone

83-79-4

Siduron

1982-49-6

Simazina

122-34-9

Temefos

3383-96-8

Terbacil

5902-51-2

Terbufos

13071-79-9

Terbutrina

886-50-0

Tetraclorvinfos

22248-79-9

Tetradifon

116-29-0

Tetrametrina

7696-12-0

Tiociclam idrogenossalato

31895-22-4

Tiodicarb

59669-26-0

Tiometon

640-15-3

Tolilfluanide

731-27-1

Triadimefon

43121-43-3

Triasulfuron

82097-50-5

Tridemorf

24602-86-6

Trifluralin

1582-09-8

Vamidotion

2275-23-2

Vinclozolin

50471-44-8

Zineb

12122-67-7

4.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

1 Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata se il richiedente presenta una domanda completa secondo il numero 4.2.3.

2 Se l’esportazione è destinata a un Paese che non è Parte160 della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998161 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (Convenzione di Rotterdam), l’autorizzazione d’esportazione è rilasciata solo se il richiedente ha presentato all’UFAM un’attestazione dell’assenso del Paese di importazione.

3 Se l’esportazione è destinata a un Paese che è Parte della Convenzione di Rotterdam, l’autorizzazione d’esportazione è rilasciata solo se l’UFAM dispone dell’assenso del Paese di importazione.

160 L’elenco può essere ordinato a pagamento presso l’UFAM, 3003 Berna oppure consultato gratuitamente sul sito Internet www.pic.int > Countries > Status of ratifications.

161 RS 0.916.21

4.2.3 Domanda

Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

a.
il nome e l’indirizzo del richiedente;
b.
il nome e l’indirizzo degli importatori esteri, suddivisi per Paese destinatario;
c.
il nome della sostanza di cui al numero 4.2.1, del preparato o dei preparati contenenti tale sostanza e, se del caso, il nome e i tenori della sostanza nei preparati;
d.
la quantità annua in chilogrammi della sostanza o dei preparati prevista per l’esportazione, suddivisa per importatore e Paese destinatario;
e.
le indicazioni relative alle contromisure da adottare in caso di infortunio, le indicazioni relative all’eliminazione senza danni e ad altre misure cautelative, quali le misure relative all’esposizione e alla diminuzione delle emissioni;
f.
le indicazioni sulle utilizzazioni previste;
g.
la scheda o le schede di dati di sicurezza di cui all’articolo 20 dell’ordinanza del 5 giugno 2015162 sui prodotti chimici;
h.
se del caso, una certificazione secondo il numero 4.2.2 capoverso 2.

4.2.4 Decisione

1 L’UFAM decide entro 30 giorni dalla ricezione di tutti i documenti richiesti.

2 L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di dodici mesi e scade di volta in volta al termine dell’anno civile; è munita di un numero specifico per Paese.

4.2.5 Obblighi al momento dell’esportazione

1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 2005163 sulle dogane deve indicare nella dichiarazione doganale:

a.
che l’esportazione della sostanza di cui al numero 4.2.1 o dei preparati che contengono tale sostanza è soggetta ad autorizzazione conformemente al presente allegato;
b.
il numero specifico per Paese dell’autorizzazione d’esportazione.

2 Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’esportazione secondo il presente allegato.

3 In caso di trasferimento da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare in un inventario il numero specifico per Paese dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.

4 Per l’etichetta e la messa a disposizione della scheda di dati di sicurezza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza PIC del 10 novembre 2004164.

Allegato 2.6 165

165 Aggiornato dall’all. dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6295), dall’all. 9 n. 1 dell’O del 23 ott. 2013 (RU 2013 4145), dall’all. n. 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dall’all. 6 n. 11 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699) e dall’all. n. 2 dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4205). La correzione del 7 mag. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 1339).

(art. 3)

Concimi

1 Definizioni

1 Nel presente allegato si applicano le definizioni dell’ordinanza del 10 gennaio 2001166 sui concimi (OCon).

2 Le superfici coltivate a foraggio sono prati e pascoli, nonché superfici agricole, il cui raccolto viene impiegato interamente o in parte per l’alimentazione del bestiame. Fanno eccezione le superfici agricole dalle quali si raccolgono soltanto i chicchi o le pannocchie.

2 Prescrizioni di fornitura particolari

2.1 Fornitura di concimi

1 I concimi possono essere forniti soltanto se, oltre ai requisiti posti dall’OCon, soddisfano anche quelli di cui al numero 2.2.

2 I fanghi di depurazione non possono essere forniti.

2.2 Requisiti di qualità

2.2.1 Concimi organici, concimi ottenuti dal riciclaggio, tranne i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio, e concimi aziendali

1 Il tenore di inquinanti nei concimi organici, nei concimi ottenuti dal riciclaggio, tranne i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio, e nei concimi aziendali non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante

Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca

Cadmio (Cd)

1

Rame (Cu)

100*

Mercurio (Hg)

1

Nichel (Ni)

30

Piombo (Pb)

120

Zinco (Zn)

400**

*
a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 150 g/t TS
**
a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 600 g/t TS

2 Per il compost e il digestato si applicano in via suppletiva le seguenti esigenze relative ai corpi estranei inerti:

a.
i corpi estranei (metallo, vetro, carta usata, cartone ecc.) possono rappresentare al massimo lo 0,4 per cento del peso della sostanza secca;
b.
il tenore di fogli di alluminio e materiali sintetici può rappresentare al massimo lo 0,1 per cento del peso della sostanza secca;
c.
il tenore di pietre con un diametro superiore a 5 mm deve essere il minore possibile in modo da non compromettere la qualità del concime.

3 Per il compost e il digestato si applicano i seguenti valori indicativi:

Inquinante

Valore indicativo

Idrocarburi aromatici policiclici
(PAH: Polyciclic Aromatic Hydrocarbons)

4 grammi per tonnellata di
sostanza secca1

Diossine (PCDD) e furani (PCDF)

20 nanogrammi I-TEQ2 per
chilogrammo di sostanza secca

1
Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene,
benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene,
indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene
2
I-TEQ = equivalente internazionale di tossicità

4 Le disposizioni di cui al capoverso 1 non si applicano per i concimi aziendali destinati ad essere utilizzati nella propria azienda né per quelli forniti da un’azienda con allevamento di animali da reddito direttamente al consumatore finale. Sono fatte salve parimenti le disposizioni di cui all’articolo 30acapoverso 2 OCon.

2.2.2 Concimi minerali e prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale

Il tenore di inquinanti nei concimi minerali e nei prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante

Valore limite in grammi per tonnellata

Sostanza secca

Fosforo (P)

Cadmio (Cd) in concimi fosfatici con un tenore di fosforo superiore all’1 per cento

50

Cromo (Cr)

2000

Vanadio (V)

4000

2.2.3 Concimi organo-minerali

Il tenore di inquinanti nei concimi organo-minerali non deve superare i valori limite di cui al numero 2.2.1; se la quota di fosforo supera il 5 per cento si applica il valore limite per il cadmio di cui al numero 2.2.2.

2.2.4 Concimi minerali ottenuti dal riciclaggio

1 Il tenore inorganico di inquinanti nei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con fosforo recuperato non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante

Valore limite in grammi per tonnellata di fosforo (P)

Piombo (Pb)

500

Cadmio (Cd)

25

Rame (Cu)

3 000

Nichel (Ni)

500

Mercurio (Hg)

2

Zinco (Zn)

10 000

Arsenico (As)

100

Cromo (Cr)

1 000

2 Il tenore organico di inquinanti nei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con fosforo recuperato non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante

Valore limite

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH):

25 grammi per tonnellata di fosforo (P)1

Bifenili policlorati (PCB)

0,5 grammi per tonnellata di fosforo (P)2

Diossine (PCDD) e furani (PCDF)

120 nanogrammi I-TEQ per chilogrammo di fosforo (P)3

1
Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene
2
Somma dei 7 isomeri secondo l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) IUPAC-n. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
3
I-TEQ = equivalente internazionale di tossicità

3 I concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con azoto o potassio recuperato non devono superare i valori limite per i concimi ottenuti dal riciclaggio di cui al numero 2.2.1.

3 Utilizzazione

3.1 Principi

1 Chi impiega concimi deve tener conto:

a.
dei nutrienti presenti nel suolo e del fabbisogno di nutrienti delle piante (raccomandazioni sui fertilizzanti);
b.
del luogo (vegetazione, topografia e condizioni del suolo);
c.
delle condizioni meteorologiche;
d.
delle limitazioni imposte o concordate in base alla legislazione concernente la protezione delle acque, la protezione della natura e del paesaggio e la protezione dell’ambiente.

2 Chi dispone di concimi aziendali può impiegare concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi minerali soltanto se il concime aziendale non è sufficiente o non è adatto a coprire il fabbisogno nutritivo delle piante.

3 L’immissione di sostanze inquinanti nei terreni utilizzati a scopi agricoli dev’essere per quanto possibile evitata.

3.2 Limitazioni

3.2.1 Concimi azotati e concimi fluidi

1 I concimi azotati possono essere sparsi soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l’azoto. Se tuttavia esigenze particolari della coltivazione richiedono una concimazione al di fuori di tali periodi, detti concimi possono essere sparsi, purché non pregiudichino la qualità delle acque.

2 I concimi fluidi possono essere sparsi soltanto quando il suolo è in grado di riceverli e di assorbirli. Di conseguenza, non possono essere sparsi in particolare quando il suolo è saturo d’acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco.

3.2.2 Compost e digestato

1 Per ettaro di superficie e su un arco di 3 anni si possono impiegare come concime fino a 25 tonnellate di compost e digestato solido (quantità riferita alla sostanza secca) o fino a 200 m3 di digestato liquido, purché il tenore di azoto e di fosforo non superi il fabbisogno delle piante.

2 Per ettaro di superficie e su un arco di 10 anni non possono essere impiegate più di 100 tonnellate di ammendanti organici e organo-minerali, di compost e di digestato solido come ammendante del suolo, sostrato, protezione contro l’erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali.

3.2.3 Residui provenienti da piccoli impianti di depurazione delle acque e da pozzi neri non agricoli senza scarico

1 I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico possono essere impiegati, con l’autorizzazione delle autorità cantonali, al di fuori delle zone di protezione delle acque sotterranee su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti.

2 Sono vietati la loro utilizzazione su superfici coltivate a ortaggi e il deposito in fosse per il colaticcio; sono inoltre fatte salve le prescrizioni di cui al numero 3.3.

3.3 Divieti e deroghe

3.3.1 Divieti

1 I concimi non possono essere impiegati:

a.
nelle regioni protette in virtù del diritto federale o cantonale sulla protezione della natura, salvo che prescrizioni o accordi determinanti stabiliscano altrimenti;
b.
nelle praterie a carice e nelle paludi per le quali non si applicano le disposizioni di cui alla lettera a;
c.
nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi;
d.
nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse; nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d’acqua giusta l’articolo 41a OPAc167 oppure, in virtù dell’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua, la striscia viene misurata a partire dalla linea di sponda e per gli altri corsi d’acqua nonché per le acque stagnanti a partire dal ciglio della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2009168;
e.
nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee.

2 I concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi non possono essere impiegati nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee.

3 Per l’utilizzazione di concimi nei settori di alimentazione Zu e Zo l’autorità cantonale fissa limitazioni che vanno oltre i requisiti dei capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque.

4 I fanghi di depurazione non possono essere impiegati.

5 È vietata l’utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine.

167 RS 814.201

168 Il promemoria può essere richiesto presso Agridea, 8315 Lindau.

3.3.2 Deroghe

1 In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 2, l’autorità cantonale può permettere che, in ogni periodo vegetativo, nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee i concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi vengano sparsi fino a tre volte e a intervalli adeguati, per una quantità di 20 m3 per ha al massimo se grazie alla configurazione del suolo è garantito che microrganismi patogeni non pervengano negli impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee.

2 In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 5 e fatto salvo il numero 3.3.1 capoversi 1–4, l’utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine può essere autorizzata (art. 4–6) al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee per:

a.
l’utilizzazione di compost, di digestato solido e di concimi minerali:
1.
nei vivai forestali,
2.
nei rimboschimenti e nelle piantagioni, nonché per la semina,
3.
per sviluppare la vegetazione lungo i margini delle strade forestali e per la sistemazione con tecniche vegetali,
4.
su piccole superfici nell’ambito di esperimenti scientifici;
b.
lo spargimento di concimi aziendali, di compost, di digestato solido e di concimi minerali privi di azoto su pascoli alberati.

4 Analisi effettuate dalle autorità

1 L’UFAM esamina a intervalli dettati dalle conoscenze scientifiche il tenore di PAH, di diossine e di furani nel compost e nel digestato. Pubblica un riassunto dei risultati analizzati dopo averli comunicati all’autorità cantonale, all’UFAG e ai detentori degli impianti esaminati.

2 Le autorità cantonali accertano le cause del superamento dei valori indicativi di cui al numero 2.2.1 capoverso 3 e provvedono affinché il compost e il digestato non vengano forniti se la loro utilizzazione può danneggiare la fertilità del suolo.

Allegato 2.7 169

169 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).

(art. 3)

Prodotti disgelanti

1 Definizione

I prodotti disgelanti sono sostanze e preparati con oltre il 10 per cento in massa di sostanze attive contro la formazione di ghiaccio e di neve gelata.

2 Fornitura

Non possono essere forniti prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da:

a.
cloruro di sodio, di calcio o di magnesio;
b.
urea;
c.
alcol degradabile con basso peso molecolare;
d.
formiato di sodio o di potassio;
e.
acetato di sodio o di potassio;
f.
melasse contenenti idrati di carbonio provenienti dalla produzione di zuc­chero e prodotti simili provenienti da altri processi.

3 Impiego

3.1 Limitazioni

1 Non possono essere impiegati prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2.

2 I prodotti disgelanti contenenti sostanze di cui al numero 2 lettere b, c oppure e possono essere impiegati soltanto negli aerodromi.

3 I prodotti disgelanti contenenti sostanze di cui al numero 2 lettera d possono essere impiegati soltanto negli aerodromi e su strade pedonali confinanti con aree verdi.

4 I prodotti disgelanti contenenti sostanze di cui al numero 2 lettera f possono essere impiegati soltanto come additivi per salamoie e unicamente:

a.
sulle strade nazionali, se:
1.
lo spargimento della salamoia è effettuato meccanicamente con la tecnica della salamoia o del sale umido, e
2.
il carbonio organico disciolto (DOC) è facilmente biodegradabile e il suo contenuto in massa non supera i 20 grammi per chilogrammo di salamoia in caso di utilizzo della tecnica della salamoia e i 10 grammi per chilogrammo di sale umido nel caso di utilizzo della tecnica del sale umido;
b.
su altre aree di traffico, se:
1.
lo spargimento della salamoia è effettuato meccanicamente con la tecnica del sale umido, e
2.
il carbonio organico disciolto (DOC) è facilmente biodegradabile e il suo contenuto in massa non supera i 10 grammi per chilogrammo di sale umido.

3.2 Deroghe

L’UFAM può autorizzare singoli utilizzatori a impiegare sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2 per verificarne l’idoneità. La validità dell’autorizzazione deve essere limitata ad un massimo di tre mesi, con possibilità di proroga.

3.3 Impiego per il servizio invernale sulle strade pubbliche

1 Se opportuno, le strade innevate devono essere sgombrate con mezzi meccanici prima di impiegare prodotti disgelanti.

2 Per il servizio invernale sulle strade pubbliche i prodotti disgelanti possono essere impiegati:

a.
solo se per lo spargimento meccanico sono utilizzati strumenti che coprono le superfici da trattare con una quantità costante per unità di superficie;
b.
a titolo preventivo, solo in caso di condizioni meteorologiche critiche e solo sulle strade nazionali nonché in luoghi esposti.

3 I Cantoni provvedono affinché per le strade, le vie e le piazze pubbliche vengano stabiliti i periodi, i luoghi e le modalità di impiego dei prodotti disgelanti oppure di altre procedure contro superfici ghiacciate e neve gelata.

Allegato 2.8 170

170 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012, (RU 2012 6161) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).

(art. 3)

Pitture e lacche

1 Definizioni

1 Sono considerate pitture e lacche al cadmio le pitture e le lacche che contengono cadmio o composti del cadmio e in cui il contenuto in massa di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento.

2 Sono considerate pitture e lacche al piombo le pitture e le lacche che contengono piombo o composti del piombo e in cui il contenuto in massa di piombo è pari o superiore allo 0,01 per cento.

2 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato da parte del fabbricante di pitture e lacche al cadmio nonché di oggetti con esse trattati.

2 È vietata l’immissione sul mercato da parte del fabbricante di pitture e lacche al piombo nonché di oggetti con esse trattati.

3 L’immissione sul mercato di imballaggi o parti di essi trattati con pitture o lacche al cadmio o al piombo è disciplinata dall’allegato 2.16 numero 4.

3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica all’immissione sul mercato di:

a.
pitture e lacche con un contenuto in massa di zinco pari o superiore al 10 per cento se il contenuto in massa di cadmio o di composti contenenti cadmio non supera lo 0,1 per cento di cadmio;
b.
oggetti trattati con pitture o lacche secondo la lettera a.

2 Fatto salvo l’allegato 1.17, il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica per:

a.
l’importazione di pitture e lacche per il trattamento di oggetti esportati nella loro totalità;
b.
l’importazione di oggetti se essi sono solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità;
c.
l’immissione sul mercato di pitture e lacche per il trattamento degli oggetti menzionati al capoverso 3.

3 Fatto salvo l’allegato 2.16 numeri 5 e 7 capoversi 2 e 3 nonché l’allegato 2.18 numeri 3 e 8, il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica neppure all’immissione sul mercato di veicoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché ai componenti di questi veicoli e apparecchiature trattati con queste pitture o lacche.

4 Disposizioni transitorie

Le pitture e le lacche al piombo come pure gli oggetti trattati con tali prodotti possono essere immessi sul mercato dal fabbricante ancora fino al 31 luglio 2006.

Allegato 2.9 171

171 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dai n. I delle O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963), del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Materie plastiche, loro monomeri e additivi

1 Definizioni

1 Sono considerate materie plastiche al cadmio, le materie plastiche contenenti cadmio o composti del cadmio ed esistenti sotto forma di oggetti costituiti, completamente o in parte, di tali materie plastiche oppure contenenti tali materie plastiche sotto forma di preparati.

2 È considerato PVC riciclato un preparato contenente rifiuti di PVC.

3 Sono pneumatici ai sensi del presente allegato i pneumatici di veicoli delle classi seguenti:

a.
classe M, N o O secondo l’allegato II paragrafo A della direttiva 2007/46/CE172;
b.
classe T, R o S secondo l’allegato II capitolo A della direttiva 2003/37/CE173;
c.
classi L1e–L7e secondo l’articolo 1 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2002/24/CE174.

4 È considerata plastica oxo-degradabile una plastica contenente additivi che mediante ossidazione provocano una decomposizione della plastica in microparticelle o una degradazione chimica.

172 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag.1; modificata l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 65/2012, GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/

173 Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2010/62/UE, GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7.

174 Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, GU L124 del 9.5.2002, pag. 1; modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.

2 Divieti

1 Sono vietati:

a.
la fabbricazione e l’immissione sul mercato da parte del fabbricante di materie plastiche al cadmio se il loro tenore di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento in massa delle materie plastiche;
b.
la fabbricazione e l’immissione sul mercato di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse;
c.
la fornitura e l’impiego di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse;
d.
l’immissione sul mercato e l’impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici se questi oli contengono:
1.
oltre 1 mg di benzo[a]pirene per chilogrammo,
2.
complessivamente oltre 10 mg per ogni chilogrammo dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici:
benzo[a]pirene (n. CAS 50-32-8)
benzo[e]pirene (n. CAS 192-97-2)
benzo[a]antracene (n. CAS 56-55-3)
crisene (n. CAS 218-01-9)
benzo[b]fluorantene (n. CAS 205-99-2)
benzo[j]fluorantene (n. CAS 205-82-3)
benzo[k]fluorantene (n. CAS 207-08-9)
dibenz[a,h]antracene (n. CAS 53-70-3);
e.
l’immissione sul mercato di penumatici e battistrada per la rigenerazione se contengono oli diluenti che superano i valori limite di cui alla lettera d;
ebis
l’immissione sul mercato di oggetti composti interamente o parzialmente di materie plastiche contenenti oltre 1 mg di un idrocarburo policiclico aromatico di cui alla lettera d numero 2, per chilogrammo di materia plastica se:
1.
gli oggetti sono destinati al grande pubblico, e
2.
nell’impiego normale o ragionevolmente prevedibile di un oggetto, un suo componente contenente un idrocarburo policiclico aromatico entra in contatto direttamente, per un periodo prolungato o per ripetuti periodi brevi, con la pelle o con la cavità orale delle persone. Ciò vale in particolare per:
attrezzature sportive come biciclette, mazze da golf, racchette
elettrodomestici, carrelli provvisti di ruote, girelli e deambulatori
utensili per uso privato
abbigliamento, scarpe, guanti e abbigliamento sportivo, nonché
orologi da polso, bracciali, maschere, fasce per la fronte;
eter.
l’immissione sul mercato e l’impiego di granulati o polveri di plastica che contengono complessivamente più di 20 mg per chilogrammo di idrocarburi policiclici aromatici di cui al numero 2 lettera d e che sono destinati all’impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o come materiale sfuso per parchi giochi o campi sportivi;
f.
l’immissione sul mercato e l’impiego di acrilammide (n. CAS 79-06-1) nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di acrilammide pari o superiore allo 0,1 per cento per applicazioni di consolidamento del suolo quali ad esempio l’iniezione, l’iniezione in profondità, la ripassatura dei giunti o la sigillatura;
g.
l’immissione sul mercato e l’impiego di plastiche oxo-degradabili.

1bis I metodi di verifica e di analisi per la determinazione dei valori limite di cui al capoverso 1 lettere d ed e si fondano sull’allegato XVII voce 50 del regolamento (CE) n. 1907/2006175.

2 Per le confezioni aerosol destinate alla fabbricazione di materie plastiche espanse si applica l’allegato 2.12.

3 Agli imballaggi di plastica contenenti cadmio si applica l’allegato 2.16 numero 4.

4 Ai giocattoli e agli oggetti per lattanti e bambini in tenera età contenenti idrocar­buri policiclici aromatici di cui al capoverso 1 lettera d numero 2 si applica l’ordinanza del 16 dicembre 2016176 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.

175 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione n. 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 326/2015, GU L 58 del 3.3.2015, pag. 43.

176 RS 817.02

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a non si applicano:

a.
al PVC riciclato, se il superamento del tenore di cadmio è dovuto ai rifiuti di PVC impiegati e se il cadmio o i composti di cadmio non sono aggiunti come componenti durante il processo di fabbricazione;
b.
alle materie plastiche contenenti PVC riciclato di cui alla lettera a, se il loro tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 per cento in massa delle materie plastiche nei seguenti impieghi del PVC rigido:
1.
profili e fogli rigidi di PVC per applicazioni nell’edilizia,
2.
porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie,
3.
pavimenti e terrazze,
4.
condotti per cavi,
5.
tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è impiegato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione.

2 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano se:

a.
secondo lo stato della tecnica, l’isolamento termico necessario non è possi­bile con altri materiali;
b.
la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non sono superiori ai livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
c.
le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’im­piego previsto sono mantenute al minimo livello possibile, specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e delle sostanze stabili nell’aria in esse contenute.

3 Dopo aver consultato le cerchie interessate e i Cantoni, l’UFAM emana, all’attenzione delle autorità esecutive, raccomandazioni sullo stato della tecnica e sullo smaltimento dei rifiuti di cui al capoverso 2.

3bis I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applicano se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze;
b.
le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate presentano un potenziale di riduzione dell’ozono di al massimo 0,0005;
c.
la quantità delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate non supera i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
d.
le emissioni di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile, specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti di materie plastiche espanse e di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono in essi contenute.

4 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze;
b.
la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non superano i livelli minimi necessari secondo lo stato della tecnica; e
c.
le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’im­piego previsto sono ridotte al minimo livello possibile, e special­mente in occasione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e delle sostanze stabili nell’aria in esse contenute.

5 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica per l’immissione sul mercato di pneumatici rigenerati se i loro battistrada contengono oli diluenti che rispettano i valori limite di cui al numero 2 capoverso 1 lettera d.

4 Etichettatura particolare

1 I fabbricanti di materie plastiche espanse devono fornire agli acquirenti informazioni sugli agenti schiumogeni contenuti in tali materie mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente.

2 Preparati e oggetti contenenti PVC riciclato devono essere muniti di un’etichetta con la dicitura «Contiene PVC riciclato» o del seguente pittogramma:

3 I preparati, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che sono destinati al grande pubblico, devono essere muniti di etichette con la seguente dicitura: «L’uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. – I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il con­tatto dermico, con questo prodotto. – Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)».

4 ...

5 Per granulati o polveri di plastica immessi sul mercato per l’impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o in forma sfusa per parchi giochi o campi sportivi deve essere indicato un numero di lotto che consente di identificare il lotto in modo univoco. Il numero di lotto deve essere apposto sull’imbalaggio o comunicato in un’altra forma utile allo scopo.

4 Imballaggio particolarebis

L’imballaggio di un preparato, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che è destinato al grande pubblico, deve contenere guanti protettivi conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 12 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 maggio 2010177 sulla sicurezza dei prodotti. Ciò non si applica agli imballaggi di colle a caldo.

5 Obbligo di notifica

Su domanda, i fabbricanti di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze stabili nell’aria devono comunicare all’UFAM:

a.
il tipo e la quantità delle materie plastiche espanse fornite in Svizzera durante gli ultimi tre anni, suddivise per importazione e fabbricazione in Svizzera;
b.
il tipo e la quantità di sostanze stabili nell’aria contenute nelle materie plastiche espanse fornite.

5 Raccomandazionibis

Dopo aver consultato i settori interessati, l’UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo il numero 3 capoverso 3bis.

6 Disposizioni transitorie

1 Il divieto d’importazione di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applica all’importazione di:

a.
apparecchi frigoriferi, scaldacqua e boiler con materie plastiche espanse contenenti clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2000;
b.
veicoli a motore contenenti materie plastiche espanse che sono stati fabbricati con clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 1.4) nonché dei relativi pezzi di ricambio e accessori contenenti tali materie plastiche espanse se sono stati fabbricati prima del 1° ottobre 1994;
c.
materie plastiche espanse integrali che sono state fabbricate con clorofluorocarburi parzialmente alogenati e che servono per scopi di sicurezza se sono state fabbricate prima del 1° gennaio 2000.

2 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applica all’uso di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell’aria e di oggetti che contengono tali materie se dette materie plastiche e detti oggetti sono stati forniti prima del 1° gennaio 2004.

3 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera d si applicano per l’immissione sul mercato e l’impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici a partire dal 1° gennaio 2010.

4 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica per l’immissione sul mercato di pneumatici e battistrada per la rigenerazione fabbricati prima del 1° gennaio 2010.

5 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera ebis non si applica agli oggetti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° settembre 2016.

6 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera eter non si applicano all’immissione sul mercato e all’impiego di granulati o polveri di plastica che fino al 1° aprile 2023 sono stati impiegati su campi in erba sintetica, parchi giochi e campi sportivi.

7 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g non si applicano all’immissione sul mercato e all’impiego di plastiche oxo-degradabili immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022.

8 Le materie plastiche espanse e gli oggetti con materie plastiche espanse cui non si applica il numero 3 capoverso 3bis poiché a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica è disponibile un’alternativa, possono essere fabbricati e importati a scopi professionali o commerciali ancora per 6 mesi come pure essere ceduti a terzi per altri 6 mesi.

Allegato 2.10 178

178 Aggiornato dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dalla correzione del 18 set. 2018 (RU 2018 3215), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dalla correzione del 3 dic. 2019 (RU 2019 4087), dall’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2020 (RU 2020 5125), dal n. I dell’O del UFAM del 9 set. 2021 (RU 2021 550), dal n. I dell’O del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Prodotti refrigeranti

1 Definizioni

1 Sono considerati prodotti refrigeranti le sostanze e i preparati che, negli apparecchi e negli impianti, trasportano il calore da una temperatura bassa a una temperatura più elevata.

2 Sono considerati prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti refrigeranti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4).

3 Sono considerati prodotti refrigeranti stabili nell’aria i prodotti refrigeranti che contengono sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5).

4 Un impianto è costituito da tutti i circuiti del prodotto refrigerante destinati allo stesso impiego di refrigerazione; esso può essere composto da una o più macchine frigorifere. Il termine «macchina frigorifera» designa un sistema compatto di generazione di freddo con uno o più circuiti del prodotto refrigerante.

5 La ristrutturazione non soltanto marginale della parte refrigerante degli impianti esistenti è equiparata all’immissione sul mercato di impianti. Le ristrutturazioni rilevanti della parte refrigerante degli impianti esistenti non sono equiparate all’immissione sul mercato se con la ristrutturazione si ottiene un consistente aumento dell’efficienza energetica o, a seguito di risparmi di materiali, si evitano consistenti emissioni di gas serra.

6 Un apparecchio è un sistema di generazione di freddo dotato di una spina elettrica non collegato permanentemente a un condotto di distribuzione del freddo o del calore. Gli apparecchi fissi sono considerati apparecchi e non impianti.

7 Il freddo positivo è il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili se la temperatura di utilizzo non è inferiore a 0 °C o se non si verifica alcun congelamento.

8 Il freddo negativo è il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili con una temperatura utile non inferiore a –25 °C.

9 La surgelazione è il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili con una temperatura utile inferiore a –25 °C.

10 La capacità di raffreddamento di un impianto è la sua effettiva capacità di raffreddamento ai picchi di consumo e per un impianto progettato secondo lo stato della tecnica.

2 Fabbricazione, immissione sul mercato, importazione ed esportazione

2.1 Divieti

1 Sono vietate la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’esportazione di:

a.
prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a 0,0005
b.
apparecchi e impianti che funzionano con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

2 Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato come pure l’importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti mobili che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria:

a.
apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico;
b.
apparecchi frigoriferi e congelatori nel settore commerciale;
c.
elettrodomestici con pompe di calore, in particolare deumidificatori e asciugatrici;
d.
climatizzatori;
e.
impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore;
f.
impianti di refrigerazione mobili per il trasporto di merci.

3 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria:

a.
impianti di climatizzazione per il raffreddamento degli edifici:
1.
con una potenza di raffreddamento superiore a 400 kW, o
2.
se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100;
b.
impianti per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari o merci deperibili mediante:
1.
freddo negativo o surgelazione con una potenza di raffreddamento superiore a 30 kW, o
2.
freddo positivo con una potenza di raffreddamento superiore a 40 kW, o
3.
freddo negativo o surgelazione con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW, se il freddo negativo o la surgelazione possono essere combinati con un freddo positivo, o
4.
freddo positivo, freddo negativo o surgelazione, se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 1500;
c.
impianti per la refrigerazione di processi nell’industria e tutte le altre applicazioni di refrigerazione:
1.
con una potenza di raffreddamento superiore a 400 kW, o
2.
se con una potenza di raffreddamento di al massimo 100kW il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100, o
3.
se con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 1500;
d.
pompe di calore per l’approvvigionamento di calore di prossimità e a distanza:
1.
con una potenza di raffreddamento superiore a 600 kW, o
2.
se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100;
e.
piste di pattinaggio:
1.
piste di pattinaggio permanenti,
2.
impianti in esercizio temporaneamente, se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 4000.

4 È vietata l’immissione sul mercato di impianti per l’utilizzo di aria fredda che funzionano con refrigeranti stabili nell’aria e che non sono dotati di un circuito del vettore del freddo se:

a.
utilizzano almeno tre unità di evaporazione e hanno una potenza di raffreddamento superiore a 80 kW; o
b.
utilizzano più di 40 unità di evaporazione.

5 È vietata l’immissione sul mercato di impianti con condensatori raffreddati ad aria contenenti un refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra superiore a 4000, nei limiti del potenziale di effetto serra massimo consentito conformemente al numero 2.1 capoverso 3.

6 È vietata l’immissione sul mercato di impianti dotati di un condensatore raffreddato ad aria e con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW se:

a
per kW di potenza di raffreddamento contengono:
1.
più di 0,18 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra superiore a 1900,
2.
più di 0,4 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o inferiore a 1900;
b.
dispongono di un dispositivo per il recupero del calore di scarto o per il free cooling e per kW di potenza di raffreddamento contengono:
1.
più di 0,22 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra superiore a 1900,
2.
più di 0,48 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o inferiore a 1900;
c.
sono utilizzati contemporaneamente per il riscaldamento e il raffreddamento, sono dotati di almeno due scambiatori di calore ad aria e contengono per kW di potenza di raffreddamento più di 0,37 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra superiore a 1900.

7 È vietata l’immissione sul mercato di impianti di raffreddamento per il freddo positivo, il freddo negativo o combinabili freddo positivo-freddo negativo (combinazione a gas caldo) con una potenza di raffreddamento superiore a 10 kW se contengono più di 2 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria per kW di potenza di raffreddamento e non sono dotati di una tecnologia per ridurre il contenuto di prodotto refrigerante di almeno il 15 per cento.

2.2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 1 lettera b e 2 lettere a, c, d non si applicano agli apparecchi che appartengono a un’economia domestica privata, che vengono immessi sul mercato a scopo privato e che sono importati ed esportati a scopo privato.

2 I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere b–f non si applicano agli apparecchi e agli impianti, se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
b.
secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e
c.
sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

3 Gli impianti in cascata possono essere immessi sul mercato per le refrigerazioni, le applicazioni di refrigerazione e le distribuzioni di calore di cui al numero 2.1 capoverso 3 che presentano una temperatura di evaporazione inferiore a –50°C, se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
b.
secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e
c.
sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

4 Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 4 non si applica agli impianti per la surgelazione se:

a.
la surgelazione non può essere combinata con un freddo positivo;
b.
secondo lo stato della tecnica non è disponibile un sostituto;
c.
secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e
d.
sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

5 Gli impianti esistenti immessi legalmente sul mercato, la cui immissione sul mercato è soggetta ad autorizzazione, possono essere forniti a terzi per gli impieghi di cui al numero 2.1 capoverso 3 senza una nuova autorizzazione di immissione sul mercato se non vengono ristrutturati e non viene cambiata la loro ubicazione.

6 Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera b non si applica se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
b.
il prodotto refrigerante presenta un potenziale di riduzione dell’ozono di al massimo 0,0005; e
c.
sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

7 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettera a se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
b.
secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e
c.
sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

8 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere a un determinato impianto una deroga dal divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 se:

a.
secondo lo stato della tecnica non è possibile rispettare le norme SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:2021179 senza impiegare un prodotto refrigerante stabile nell’aria;
b.
secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e
c.
sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

9 D’intesa con la SECO, l’UFAM può adeguare di conseguenza il capoverso 8 lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.

179 Queste norme possono essere consultate gratuitamente o ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.

2.3 Obblighi del gestore e obblighi di informazione relativi alle deroghe

1 Un impianto che può essere immesso sul mercato solo se è stata concessa una deroga secondo il numero 2.2 capoverso 8180, può essere messo in esercizio unicamente se il gestore di questo impianto si è previamente accertato dell’esistenza di tale deroga.

2 Chi immette sul mercato un tale impianto deve mettere a disposizione del gestore gratuitamente una copia della deroga.

180 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° giu. 2019.

2.4 Etichettatura speciale destinata ai professionisti

1 I fabbricanti di apparecchi e impianti devono indicare inequivocabilmente sull’apparecchio o l’impianto il tipo e la quantità dei refrigeranti impiegati.

2 Gli apparecchi e impianti che contengono o conterranno refrigeranti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014181 devono essere etichettati con i seguenti dati:

a.
la dicitura: «Contiene gas fluorurati a effetto serra»;
b.
le designazioni chimiche abbreviate dei refrigeranti che sono o saranno contenuti negli apparecchi e negli impianti, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
c.
le quantità di refrigeranti in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra dei prodotti refrigeranti;
d.
l’aggiunta: «chiuso ermeticamente», se pertinente.

3 I fabbricanti devono etichettare con l’avvertenza «Materiale espanso mediante gas fluorurati a effetto serra» gli apparecchi e gli impianti che:

a.
contengono refrigeranti che sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n.517/2014; e
b.
prima dell’immissione in commercio sono stati isolati con materiale espanso mediante sostanze stabili nell’aria che sono elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014.

181 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

2.5 Prescrizioni concernenti la fornitura di prodotti refrigeranti

I prodotti refrigeranti e gli impianti che contengono già prodotti refrigeranti e la cui messa in esercizio richiede un intervento nel circuito del prodotto refrigerante possono esser consegnati solo a destinatari che adempiono i requisiti dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti.

3 Impiego

3.1 Obbligo di diligenza

Chi manipola o utilizza prodotti refrigeranti o apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti è tenuto a provvedere affinché tali prodotti non costituiscano un pericolo per l’ambiente, e in particolare:

a.
a evitare che producano emissioni; e
b.
ad assicurarsi che i loro rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescri­zioni.

3.2 Ricarica con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono

3.2.1 Divieto

È vietata la ricarica di apparecchi o impianti con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono.

3.2.2 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica alla ricarica di apparecchi che sono stati immessi sul mercato in base alla deroga di cui al numero 2.2 capoverso 6.

2 Qualora sia necessario per la sicurezza di una centrale nucleare o di un altro impianto particolarmente complesso, la deroga di cui all’allegato 2.10 numero 3.2.2 ORRPChim nella versione del 1° luglio 2015182 può essere prorogata se:

a.
ragioni tecniche, aziendali ed economiche impediscono il rispetto del divieto entro i termini previsti; e
b.
il richiedente ha acquistato prima del 1° gennaio 2015 la quantità di prodotto refrigerante contenente clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati prevista per l’eventuale ricarica.

3.3 Ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell’aria

3.3.1 Divieto

È vietata la ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 in impianti con una capacità pari o superiore a 40 tonnellate di CO2 equivalenti.

3.3.2 Deroghe183

183 Valido fino al 31 dic. 2029 (RU 2020 5125).

Il divieto di cui al numero 3.3.1 non si applica alla ricarica:

a.
con prodotti refrigeranti rigenerati stabili nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500;
b.
con prodotti refrigeranti non rigenerati stabili nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 in impianti con temperatura di utilizzo inferiore a –50 °C, se sul mercato non sono disponibili prodotti refrigeranti rigenerati per questi impianti;
c.
con prodotti refrigeranti non rigenerati stabili nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 in impianti che sono stati immessi sul mercato sulla base di una deroga secondo il numero 2.2 capoverso 8, se sul mercato non sono disponibili prodotti refrigeranti rigenerati per questi impianti.

3.4 Controllo della tenuta stagna

1 I detentori dei seguenti apparecchi e impianti devono farne controllare periodicamente, almeno a ogni intervento e a ogni manutenzione, la tenuta stagna:

a.
apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria;
b.
apparecchi e impianti che contengono prodotti refrigeranti stabili nell’aria e la cui capacità corrisponde a più di 5 tonnellate di CO2 equivalenti;
c.
impianti di refrigerazione e di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore e che contengono prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria.

2 Qualora rilevi una perdita, il detentore deve immediatamente far riparare l’apparecchio o l’impianto.

3.5 Registro di manutenzione

1 I detentori di apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti devono provvedere affinché venga costituito un registro di manutenzione.

2 Nel registro di manutenzione deve figurare il nome del detentore dell’apparecchio o dell’impianto.

3 Il tecnico specializzato che esegue i lavori deve annotare nel registro di manutenzione, dopo ogni intervento o ogni manutenzione dell’apparecchio o dell’impianto, le seguenti indicazioni:

a.
la data dell’intervento o della manutenzione;
b.
una breve descrizione dei lavori eseguiti;
c.
il risultato del controllo della tenuta stagna secondo il numero 3.4;
d.
la quantità e il tipo del prodotto refrigerante prelevato;
e.
la quantità e il tipo del prodotto refrigerante introdotto nell’impianto;
f.
la ditta, il proprio nome e la propria firma.

4 Smaltimento

Chi prende in consegna, per smaltirli, apparecchi o impianti contenenti prodotti refrigeranti deve provvedere allo svuotamento e allo smaltimento separato e corretto di tali prodotti.

5 Obbligo di notifica

5.1 Principio

1 Chi ha messo in esercizio, mette in esercizio o mette fuori esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti deve notificarlo all’UFAM entro tre mesi dalla messa in esercizio o fuori esercizio.

2 La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a.
la data della messa in esercizio o fuori esercizio;
b.
i nomi del detentore dell’impianto, dell’impresa specializzata incaricata di mettere in esercizio o fuori esercizio l’impianto, nonché dello specialista che ha eseguito l’operazione;
c.
il tipo, l’ubicazione e la potenza di raffreddamento dell’impianto;
d.
il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto;
e.
in caso di messa fuori esercizio: il destinatario del prodotto refrigerante;
f.
per gli impianti utilizzati per riscaldare o per riscaldare e raffreddare, in aggiunta: la fonte di energia utilizzata e la potenza termica dell’impianto, se l’impianto è stato messo in esercizio dopo il 30 settembre 2022.

3 Il detentore deve notificare immediatamente all’UFAM eventuali modifiche dell’ubicazione o della potenza di raffreddamento dell’impianto nonché del tipo e della quantità di prodotto refrigerante.

4 In caso di cambiamento del detentore, il nuovo detentore deve notificare imme­dia­tamente all’UFAM il proprio nome.

5 L’impresa specializzata informa il detentore in modo adeguato sugli obblighi di notifica.

6 L’UFAM mette a disposizione numeri per l’identificazione degli impianti e li comunica alle persone soggette all’obbligo di notifica.

7 La persona soggetta all’obbligo di notifica deve esporre sull’impianto il numero di cui al capoverso 6 in modo immediatamente visibile, facilmente leggibile e permanente.

8 Su richiesta, l’UFAM fornisce all’Ufficio federale dell’energia (UFE) le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a, c, d, ed f.

5.2 Deroghe

Non devono essere notificati secondo il numero 5.1 gli impianti che servono alla difesa nazionale.

6 Raccomandazioni

L’UFAM emana raccomandazioni:

a.
sullo stato della tecnica secondo il numero 2.2 capoversi 2–4 e 6–8;
b.
sul controllo della tenuta stagna di cui al numero 3.4;
c.
sul registro di manutenzione di cui al numero 3.5.

7 Disposizioni transitorie

1 Il divieto di immissione sul mercato e di importazione a scopi privati di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica ad apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, deumidificatori e climatizzatori fabbricati prima del 1° gennaio 2005.

2 Se per l’allestimento di un impianto stazionario contenente oltre 3 kg di prodotto refrigerante stabile nell’aria è stata concessa un’autorizzazione prima del 1° dicembre 2013 secondo il numero 3.3 della versione del 18 maggio 2005184, l’impianto può essere allestito solo entro il 31 dicembre 2016.

3 Per gli apparecchi e gli impianti che contengono o conterranno prodotti refrigeranti stabili nell’aria elencati nell’allegato A del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997185 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), fino al 31 maggio 2020 è ammessa anche un’etichettatura secondo l’articolo 2.3bis ORRPChim nella versione del 10 dicembre 2010186.

4 Gli impianti e gli apparecchi per i quali non sono applicabili il numero 2.2 capoversi 2–4 e 6 perché vi è un sostituto a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono ancora essere fabbricati, importati per scopi professionali o commerciali per sei mesi e ceduti a terzi per ulteriori sei mesi.

Allegato 2.11 187

187 Aggiornato dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dai n. I delle O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Prodotti estinguenti

1 Definizioni

1 Sono considerati prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti estinguenti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4).

2 Sono considerati prodotti estinguenti stabili nell’aria i prodotti estinguenti che contengono sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5).

3 Un impianto è una struttura installata in modo fisso in un edificio (impianto stazionario) o su un veicolo (impianto mobile), che, tramite un sistema di tubazioni, distribuisce il prodotto estinguente nei punti in cui vi è un incendio.

4 La ristrutturazione di impianti esistenti è equiparata all’immissione sul mercato di impianti.

5 Un apparecchio è uno strumento ausiliario trasportabile per lo spegnimento di incendi che non dispone di un sistema di tubazioni installato in modo fisso.

1 Prodotti estinguenti contenenti sostanze per- e polifluoroalchilichebis

Per i prodotti estinguenti contenenti PFOS o PFOA, PFCA C9–C14, PFHxS e loro sostanze correlate si applica l’allegato 1.16.

2 Immissione sul mercato e importazione a scopi privati

2.1 Divieto

L’immissione sul mercato e l’importazione a scopi privati di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria nonché di apparecchi o impianti contenenti tali prodotti estinguenti sono vietate.

2.2 Deroghe

I divieti di cui al numero 2.1 non si applicano:

a.
alla fornitura a scopo di riciclaggio;
b.
all’importazione di estintori a mano destinati all’uso personale nella propria autovettura;
c.
alla reimportazione di prodotti estinguenti se esiste la prova che erano stati esportati a scopo di riciclaggio;
d.
quando la sicurezza delle persone negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria; in altri casi analoghi l’UFAM può concedere deroghe temporanee ai detentori di singoli oggetti.

3 Esportazione

3.1 Divieti

È vietata l’esportazione di:

a.
prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono;
b.
rifiuti di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono; e
c.
apparecchi e impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

3.2 Deroghe

1 I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono nonché gli apparecchi e gli impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati per l’uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

2 I rifiuti di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati soltanto se sono destinati a essere resi innocui, a essere smaltiti o a essere reimportati dopo il trattamento.

3.3 Autorizzazione d’esportazione

1 Chi intende esportare prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono con un peso lordo superiore a 20 kg deve presentare all’UFAM una domanda di autorizzazione d’esportazione.

2 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

a.
il nome e l’indirizzo del richiedente;
b.
il nome e l’indirizzo dell’importatore estero;
c.
per ogni prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono da espor­tare:
1.
il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2.
la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 1986188sulla tariffa delle dogane (LTD),
3.
il nome e l’indirizzo del detentore precedente,
4.
la quantità prevista per l’esportazione in chilogrammi,
5.
la conferma di cui al capoverso 3 lettera b.

3 Un’autorizzazione d’esportazione è concessa se:

a.
l’esportazione è effettuata verso Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987189 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (Protocollo di Montreal) e alle sue modifiche del 29 giugno 1990190, 25 novembre 1992191, 17 settembre 1997192 e 3 dicembre 1999193; e
b.
il destinatario conferma all’esportatore che impiegherà il prodotto estinguente esclusivamente per uno degli impieghi di cui al numero 3.2 capoverso 1 per i quali lo stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi non conosce alternative nel Paese destinatario. Nella conferma devono figurare indicazioni sull’ubicazione, sul tipo e sull’impiego dell’impianto nel quale il prodotto estinguente sarà utilizzato.

4 L’UFAM può esigere ulteriori indicazioni sulla provenienza e sulla destinazione del prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono. Esso decide sulla domanda completa entro due mesi.

5 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve esibire l’autorizzazione d’esportazione al momento della dichiara­zione doganale.

6 L’esportatore deve conservare l’autorizzazione d’esportazione per un periodo di cinque anni dall’esportazione del prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono.

4 Impiego

Tranne che in caso di lotta contro gli incendi, è vietato immettere nell’ambiente i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria. Il divieto si applica in particolare a esercitazioni e prove.

4 Smaltimentobis

I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria sono considerati rifiuti se sono contenuti in un apparecchio o un impianto che viene messo fuori esercizio. Ciò non si applica ai prodotti estinguenti che vengono immessi legalmente sul mercato senza trattamento secondo il numero 2.2 lettera d.

5 Raccomandazioni

L’UFAM pubblica per le autorità esecutive raccomandazionisull’esportazione e lo smaltimento corretto dei prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

6 Apparecchi e impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria

6.1 Informazione dell’UFAM

I detentori di apparecchi che contengono più di 8 kg di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria o di impianti stazionari che contengono tali prodotti devono comunicare all’UFAM:

a.
il tipo e l’ubicazione degli apparecchi e degli impianti;
b.
la data dell’acquisto o dell’installazione;
c.
il tipo e la quantità del prodotto estinguente;
d.
il tipo dell’oggetto protetto;
e.
in caso di messa fuori esercizio degli apparecchi o degli impianti: la data della messa fuori esercizio e il destinatario del prodotto estinguente.

6.2 Manutenzione

1 I detentori di apparecchi contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata ogni tre anni.

2 I detentori di impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata una volta all’anno.

7 Obbligo di notifica

1 Entro il 31 marzo di ogni anno, chi fornisce, prende in consegna o esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria, oppure apparecchi o impianti che contengono tali prodotti deve notificare all’UFAM per l’anno precedente:

a.
il tipo e il numero degli apparecchi e degli impianti forniti;
b.
la quantità di prodotto estinguente fornita con gli apparecchi;
c.
la quantità di prodotto estinguente fornita per essere impiegata negli apparecchi e negli impianti;
d.
la quantità di prodotti estinguenti presa in consegna dal detentore in seguito alla messa fuori esercizio degli apparecchi e degli impianti;
e.
la quantità di prodotti estinguenti non più utilizzati inviata al trattamento;
f.
la quantità di prodotti estinguenti reimportata dopo un trattamento di riciclaggio all’estero (n. 2.2 lett. c).

2 Le indicazioni devono essere suddivise per:

a.
apparecchi e impianti esistenti e nuovi;
b.
tipo di prodotto estinguente;
c.
tipo di trattamento.

3 Chi esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono deve comunicare all’UFAM la quantità esportata al più tardi al momento dell’esportazione.

8 Etichettatura particolare

1 I fabbricanti devono etichettare gli estintori e gli impianti che contengono o conterranno prodotti estinguenti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014194 con le seguenti indicazioni:

a.
la dicitura: «Contiene gas fluorurati a effetto serra»;
b.
le designazioni chimiche abbreviate dei gas fluorurati a effetto serra che sono o saranno contenuti, utilizzando la nomenclatura industriale ricono­sciuta per il campo di applicazione in questione;
c.
le quantità di prodotti estinguenti in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra dei prodotti estinguenti.

2 ...

194 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione secondo GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

9 Disposizione transitoria

Per gli estintori e gli impianti che contengono o conterranno prodotti estinguenti stabili nell’aria elencati nell’allegato A del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997195 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), fino al 31 maggio 2020 è ammessa anche un’etichettatura secondo l’articolo 8 ORRPChim nella versione del 10 dicembre 2010196.

Allegato 2.12 197

197 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dall’all. n. 3 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2017 283), dalla correzione del 20 nov. 2018 (RU 2018 4093), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Confezioni aerosol

1 Definizioni

1 Le confezioni aerosol sono contenitori di metallo, vetro o materia plastica che non possono essere riempiti di nuovo, incluso il gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione contenutovi con o senza liquido, pasta o polvere. Dette confezioni sono dotate di un dispositivo per il prelievo che permette la fuoriuscita del contenuto sotto forma di gas o di particelle solide o liquide sospese nel gas come schiuma, pasta, polvere o allo stato liquido. Possono essere provviste di uno o più serbatoi.

2 È considerata una produzione a scopi d’intrattenimento o decorazione in partico­lare la produzione di:

a.
effetti metallici luccicanti;
b.
neve o brina artificiale;
c.
rumori indecenti;
d.
escrementi o puzzo per scherzi;
e.
suoni di corno per divertimenti;
f.
schiume e fiocchi che si volatilizzano;
g.
ragnatele artificiali.

2 Divieti

1 Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di confezioni aerosol se contengono:

a.
sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4); o
b.
sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5).

2 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego di confezioni aerosol se:

a.
contengono cloruro di vinile; o
b.
contengono basi o acidi in fase liquida o solventi e devono essere contrassegnate conformemente all’allegato III della direttiva 67/548/CEE198 o all’alle­gato III del regolamento (CE) n. 1272/2008199 nel modo seguente:
1.
R23, R26, o
2.
H330, H331.

2bis È vietata la consegna al grande pubblico di confezioni aerosol che contengono basi o acidi in fase liquida o solventi e devono essere contrassegnate conformemente all’allegato III della direttiva 67/548/CEE o all’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 nel modo seguente:

1.
R34, R35, R41, o
2.
H314, H318.

3 Le confezioni aerosol per scopi d’intrattenimento e di decorazione non possono essere fornite al grande pubblico se contengono sostanze che, come tali o sotto forma di preparati, soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 per una delle classi di pericolo ivi menzionate e riportate qui di seguito:

a.
classi di pericolo 2.2 (gas infiammabili), 2.6 (liquidi infiammabili) e 2.7 (solidi infiammabili);
b.
classi di pericolo 2.9 (liquidi piroforici), 2.10 (solidi piroforici);
c.
classe di pericolo 2.12 (sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili).

198 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.08.1967, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/2/CE, GU L 11 del 16.01.2009, pag. 6.

199 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; nella versione menzionata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim).

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esistono ancora sostanze alternative a quelle stabili nell’aria né a preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze;
b.
la quantità e il potenziale effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non sono superiori a quelli necessari secondo lo stato della tecnica a fini della realizzazione dell’obiettivo stabilito.

2 Su domanda motivata, l’UFAM, d’intesa con l’UFSP, può concedere a un fabbricante una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esistono ancora sostanze alternative a quelle stabili nell’aria, né a preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze; e
b.
la quantità e il potenziale effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non sono superiori a quelli necessari secondo lo stato della tecnica ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti.

3 Il divieto di fornire al grande pubblico di cui al numero 2 capoverso 3 non si applica alle confezioni aerosol menzionate nell’articolo 8 paragrafo 1bis della direttiva 75/324/CEE200, e conformi ai requisiti ivi riportati.

200 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 mag. 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

4 Etichettatura particolare

1 Sull’etichetta delle confezioni aerosol di cui al numero 2 capoverso 3 deve figurare la dicitura seguente: «A uso esclusivamente commerciale».

2 ...

5 Obbligo di notifica

Chi riempie per proprio conto confezioni aerosol con sostanze stabili nell’aria oppure importa tali confezioni deve notificare all’UFAM, su richiesta, le quantità di ogni singola sostanza impiegate negli ultimi tre anni; le indicazioni vanno suddivise secondo le categorie seguenti: importazione, consumo in Svizzera, esportazione e tipi d’impiego.

Allegato 2.13 201

201 Aggiornato dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Additivi per combustibili

1 Definizione

Gli additivi per combustibili sono sostanze o preparati aggiunti ai combustibili in particolare per migliorarne la combustione o la conservazione.

2 Etichettatura particolare

1 Sugli imballaggi degli additivi per combustibili si deve indicare in un’apposita etichetta che essi non possono essere impiegati per l’olio da riscaldamento «extra leggero» se contengono:

a.
composti alogenati o composti di metalli pesanti (tranne i composti del ferro); o
b.
sostanze, come ad esempio i composti del magnesio, che falsano il risultato della misurazione dell’indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati a gasolio.

2 ...

3 Aggiunta a combustibili

Per l’aggiunta di additivi a combustibili si applicano i requisiti di cui all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 1985202 contro l’inquinamento atmosferico.

Allegato 2.14 203

203 Aggiornato dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 113).

(art. 3)

Condensatori e trasformatori

1 Definizioni

1 I condensatori e i trasformatori contenenti inquinanti sono condensatori e trasformatori che contengono:

a.
sostanze aromatiche alogenate quali i bifenili policlorurati (PCB), i diarilalcani alogenati o i benzeni alogenati; oppure
b.
sostanze o preparati che contengono a loro volta, come impurità, più di 500 ppm di sostanze aromatiche monoalogenate o più di 50 ppm di sostanze aromatiche polialogenate.

2 I condensatori con data di fabbricazione 1982 o antecedente sono considerati come contenenti inquinanti fino a quando il proprietario non prova il contrario.

2 Divieti

1 I condensatori e i trasformatori contenenti inquinanti non possono essere né immessi sul mercato né importati per scopi privati.

2 È inoltre vietato l’impiego di:

a.
condensatori contenenti inquinanti con un peso complessivo superiore a 1 kg;
b.
trasformatori contenenti inquinanti.

3 Sorveglianza

1 Gli organi di controllo elencati nell’articolo 26 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 novembre 2001204 sugli impianti a bassa tensione, nel quadro dei compiti esecutivi loro affidati, verificano anche se vengono utilizzati condensatori con un peso complessivo superiore a 1 kg contenenti sostanze nocive.

2 Se sospettano o constatano un tale impiego, informano il proprietario dell’installa­zione e l’autorità del Cantone, sul cui territorio si trova l’installazione.

3 L’autorità informata secondo il capoverso 2 ordina, se necessario, la messa fuori servizio o la sostituzione dei condensatori menzionati nel capoverso 1 e il loro smaltimento.

4 I costi del controllo menzionato al capoverso 1 sono a carico del proprietario dell’installazione.

Allegato 2.15 205

205 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113). Aggiornato dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367) e dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. II 2 dell’O del 20 ott. 2021 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 633).

(art. 3)

Pile

1 Definizioni

1 Sono considerate pile le fonti di corrente elettrica che trasformano direttamente l’energia chimica in energia elettrica e sono composte da una o più cellule non ricaricabili (batterie primarie) o da una e più cellule ricaricabili (accumulatori).

2 Sono considerate pile per autoveicoli le pile destinate all’avviamento, all’illumina­zione o all’accensione di autoveicoli.

3 Sono considerate pile portatili le pile che:

a.
sono sigillate;
b.
possono essere tenute in mano;
c.
non sono destinate esclusivamente a scopi commerciali o industriali o alla propulsione di veicoli elettrici di ogni tipo; e
d.
non sono pile per autoveicoli.

4 Sono considerate minipile, le piccole pile portatili di forma rotonda, il cui diametro è maggior dell’altezza e che sono destinate a scopi particolari come l’approvvigio­namento energetico di apparecchi acustici, orologi da polso e piccoli apparecchi portatili o destinati all’alimentazione elettrica di riserva.

5 Sono considerate pile industriali, le pile destinate esclusivamente a scopi industriali o commerciali o alla propulsione di veicoli elettrici di ogni tipo, nonché le altre pile che non sono considerate pile portatili o batterie per autoveicoli.

6 Sono considerate apparecchiature le apparecchiature elettriche ed elettroniche206 di cui all’articolo 3 lettera a della direttiva 2002/96/CE207, alimentate o capaci di essere alimentate interamente o parzialmente da pile.

206 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

207 Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzo www.cheminfo.ch.

2 Divieti

1 Pile, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 5 mg di mercurio per kg non possono essere immesse sul mercato.

2 Pile portatili, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 20 mg di cadmio per kg non possono essere immesse sul mercato.

3 Deroghe

1 ...

2 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica alle pile portatili destinate all’impiego in:

a.
sistemi di emergenza e sistemi d’allarme incluse le illuminazioni d’emer­genza;
b.
apparecchiature mediche;
c.
apparecchi necessari alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza della Svizzera, comprese armi, munizioni e materiale bellico per scopi militari.

4 Informazione

4.1 Etichettatura particolare

1 I fabbricanti di pile e di veicoli o apparecchiature in cui sono incorporate pile devono garantire che sulle pile venga apposta un’indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, visibile, ben leggibile e duratura. Sulle pile che contengono oltre 5 mg di mercurio, oltre 20 mg di cadmio o oltre 40 mg di piombo per kg, deve inoltre essere apposto il simbolo chimico Hg, Cd o Pb per il rispettivo metallo.

2 Le modalità di apposizione delle indicazioni secondo il capoverso 1 sono rette dall’articolo 21 della direttiva 2006/66/CE208.

3 I fabbricanti di pile per autoveicoli e di pile ricaricabili portatili, nonché di veicoli e apparecchiature in cui sono incorporate tali pile, devono garantire che sulle pile dei veicoli e sulle pile portatili sia indicata la loro capacità, in modo visibile, leggibile e duraturo.

4 Il capoverso 3 non si applica alle pile ricaricabili portatili di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1103/2010209.

5 Le determinazione della capacità di cui al capoverso 3 e la veste grafica dell’etichetta indicante la capacità è retta dagli articoli 2–4 del regolamento (UE) n. 1103/2010.

208 Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE, GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/103/CE, GU L 327 del 5.12.2008, pag. 7.

209 Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010, che stabi­lisce, secondo la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all’etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli, GU L 313 del 30.11.2010, pag. 3.

4.2 Punti vendita e pubblicità

1 Nei punti vendita in cui vengono fornite le pile deve essere indicato chiaramente in un luogo ben visibile che:

a.
le pile devono essere consegnate per lo smaltimento a un punto vendita o a un centro di raccolta per pile oppure nell’ambito delle apposite raccolte di pile;
b.
il punto vendita riprende gratuitamente le pile per lo smaltimento; e
c.
sulle pile viene riscossa una tassa per il finanziamento del loro smaltimento.

2 La pubblicità per le pile deve attirare l’attenzione del consumatore sull’obbligo della riconsegna delle pile secondo il numero 5.1.

5 Obbligo di riconsegna e di ripresa

5.1 Obbligo di riconsegna

I consumatori devono riconsegnare le pile per lo smaltimento a un commerciante che è tenuto a riprenderle o a un centro di raccolta per pile oppure nell’ambito delle apposite raccolte di pile. Le batterie dei veicoli possono essere consegnate anche a imprese di smaltimento titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 10 del­l’ordinanza del 22 giugno 2005210 sul traffico di rifiuti, a condizione che dette imprese di smaltimento ne accettano la consegna.

5.2 Obbligo di ripresa

1 I commercianti che forniscono pile portatili, devono riprenderle gratuitamente dai consumatori in ogni punto vendita.

2 I commercianti che forniscono pile per veicoli o pile industriali devono riprendere gratuitamente in ogni punto vendita dai consumatori i tipi di pile che hanno nell’assortimento.

3 Per i fabbricanti si applicano gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 nei confronti dei consumatori, dei commercianti e dei gestori di centri di raccolta.

6 Tassa di smaltimento anticipata e obbligo di notifica

6.1 Obbligo della tassa

1 Devono versare una tassa di smaltimento anticipata (tassa) per le pile immesse sul mercato (pile soggette a tassa) a un’organizzazione privata (organizzazione) incaricata dall’UFAM conformemente al numero 6.7:

a.
i fabbricanti di pile;
b.
i fabbricanti di veicoli o apparecchiature che contengono pile, se queste pile non sono già gravate da una tassa.

2 Il capoverso 1 lettera b non si applica se terzi si sono assunti l’obbligo della tassa secondo il capoverso 1 e l’obbligo di notifica secondo il numero 6.3 capoverso 1.

3 Su domanda, l’organizzazione esenta dall’obbligo della tassa i fabbricanti di pile per autovetture e di pile industriali nonché di veicoli e di apparecchiature che contengono pile per autovetture e pile industriali, se essi:

a.
nell’ambito di una soluzione per settore o grazie a particolari situazioni del mercato garantiscono uno smaltimento delle pile rispettoso dell’ambiente e la copertura di tutti i costi di smaltimento; e
b.
forniscono un adeguato contributo ai costi sostenuti dall’organizzazione per l’esenzione dall’obbligo della tassa e la notifica di cui al numero 6.3 capoverso 2.

6.2 Ammontare della tassa

1 L’ammontare della tassa è fissato sulla base dei costi presumibili delle attività di cui al numero 6.5. Esso varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile soggette a tassa, ma almeno a 0,03 franchi per pila.

2 Il DATEC fissa l’ammontare della tassa, lo riesamina ogni anno e lo adegua se del caso.

6.3 Obbligo di notifica

1 Le parti assoggettate alla tassa devono comunicare all’organizzazione la quantità di pile soggette a tassa immessa sul mercato, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, indicando in particolare i tipi di pile e il loro tenore di sostanze nocive. La comunicazione avviene mensilmente, salvo che le parti assoggettate alla tassa non concordino con l’organizzazione una periodicità diversa.

2 I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dall’obbligo della tassa devono notificare ogni anno, entro il 31 marzo, all’organiz­zazione la quantità di pile immessa sul mercato durante l’anno precedente indicando i tipi e il loro tenore di sostanze nocive. L’organizzazione mette a loro disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica. Essa trasmette all’UFAM le notifiche inoltrate, secondo le prescrizioni emanate da quest’ultimo.

3 Le imprese di smaltimento, autorizzate a prendere in consegna pile in virtù di un’autorizzazione di cui all’articolo 10 dell’ordinanza del 22 giugno 2005211 sul traffico di rifiuti, devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno all’organizza­zione, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, le quantità di pile riprese in Svizzera durante l’anno precedente che hanno riciclato o esportato per lo smalti­mento.

6.4 Scadenza della tassa e termine di pagamento

1 L’organizzazione fattura l’ammontare della tassa alle parti assoggettate. La tassa è esigibile non appena la fattura perviene alle parti assoggettate, oppure, nel caso di una fattura contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa all’emo­lumento secondo il numero 6.9 capoverso 2.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento; sui pagamenti anticipati l’organizzazione può accordare un interesse remunerativo.

6.5 Impiego della tassa

L’organizzazione deve impiegare la tassa esclusivamente per il finanziamento delle seguenti attività:

a.
la raccolta, il trasporto e il riciclaggio di pile, sempre che dette atti­vità vengono eseguite secondo lo stato della tecnica;
b.
l’informazione volta a promuovere in particolare la riconsegna di pile, per la quale può essere impiegato non più del 25 per cento degli introiti annui della tassa;
c.
le sue attività nell’ambito del mandato conferitole dall’UFAM;
d.
gli oneri dell’UFAM derivanti dall’adempimento dei suoi compiti di cui ai numeri 6.7 e 6.8.

6.6 Finanziamenti a terzi

1 Terzi che chiedono finanziamenti all’organizzazione per le attività di cui al numero 6.5 devono inoltrare a quest’ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente, una domanda motivata. L’organizzazione mette a disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica.

2 L’organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto se essi svolgono le atti­vità in modo economico e appropriato. Può adottare le misure necessarie per la verifica di detti presupposti.

3 L’organizzazione elargisce finanziamenti per le attività di cui al numero 6.5 let­tere a e b nel quadro dei mezzi finanziari disponibili.

6.7 Organizzazione

1 L’UFAM incarica della riscossione, dell’amministrazione e dell’impiego della tassa un’organizzazione privata idonea. Detta organizzazione non può svolgere essa stessa attività economiche in relazione con la fabbricazione, l’importazione, la vendita o il riciclaggio di pile.

2 L’UFAM stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l’organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l’organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.

3 L’organizzazione deve eseguire controlli interni dell’organo di gestione e affidare la verifica dei risultati dei controlli interni e la revisione a terzi indipendenti e autorizzati dall’UFAM. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.

4 L’organizzazione deve salvaguardare il segreto d’affari delle parti assoggettate alla tassa e di chi si occupa dello smaltimento.

5 L’UDSC può comunicare all’organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all’importa­zione o all’esportazione di pile.

6 L’organizzazione può concordare con l’UDSC la riscossione della tassa al momento dell’importazione. In tale caso, per la riscossione, la scadenza e gli interessi è applicata la legislazione doganale.

6.8 Vigilanza sull’organizzazione

1 L’UFAM vigila sull’organizzazione. Può impartire istruzioni all’organizzazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego della tassa.

2 L’organizzazione deve fornire all’UFAM tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.

3 Essa deve inoltrare all’UFAM, al più tardi il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nell’anno precedente. In tale rapporto devono figurare in parti­colare:

a.
il consuntivo annuale;
b.
il rapporto dei terzi indipendenti incaricati della revisione;
c.
la quantità delle pile soggette a tassa immessa sul mercato nell’anno precedente, con indicazione dei tipi e del tenore di sostanze nocive, nonché il tasso di ripresa delle pile soggette alla tassa;
d.
un elenco dei tipi di impiego dei proventi della tassa con ammontare, scopo e beneficiari;
e.
l’elenco dei fabbricanti esentati dall’obbligo della tassa conformemente al numero 6.1 capoverso 3.

4 L’UFAM pubblica il rapporto salvaguardando il segreto d’affari o di fabbricazione.

6.9 Procedura

1 L’organizzazione statuisce mediante decisione sulle deroghe all’obbligo della tassa e sulle domande concernenti i finanziamenti a terzi.

2 In caso di controversia sulla fattura, essa emana una decisione relativa all’emolu­mento conformemente al numero 6.4 capoverso 1 periodo 1.

3 Le procedure sono rette dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

7 Disposizioni transitorie

1 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica:

a.
alle minipile con un contenuto massimo di mercurio di 20 g per kg che non sono contenute in apparecchi, se sono state immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° marzo 2016;
b.
alle minipile con un contenuto massimo di mercurio di 20 g per kg che sono contenute in apparecchi immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2016.

1bis Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica:

a.
alle pile portatili destinate all’impiego in apparecchi elettrici a batteria che possono essere tenuti in mano per lavori di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio, comprese quelle contenute in tali apparecchi elettrici, se le pile sono state immesse sul mercato per la prima volta prima del 31 dicembre 2016;
b.
alle altre pile portatili, se:
1.
non sono contenute in apparecchi e sono state immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° febbraio 2011;
2.
sono contenute in apparecchi immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° febbraio 2011.

2 I requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applicano:

a.
alle pile che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011;
b.
alle batterie contenute in veicoli o apparecchi che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011.

2bis I requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 3 non si applicano alle pile per autoveicoli e alle pile ricaricabili portatili, né agli autoveicoli e alle apparecchiature in cui sono incorporate tali pile, se sono state immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° luglio 2013.

3 L’obbligo della tassa secondo il numero 6.1 non si applica alle batterie con un peso superiore a 5 kg che sono state immesse sul mercato entro il 1° gennaio 2012.

Allegato 2.16 212

212 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dal n. I dell’O dell’UFAG del 27 ott. 2016 (RU 2016 4051), dal n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963) e dai n. I delle O dell’UFAM del 27 set. 2018 (RU 2018 3519), del 29 set. 2020 (RU 2020 4315) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

(art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

1 Cromo(VI) in cementi

1.1 Principio

Il cemento e i preparati contenenti cemento che, dopo l’idratazione, presentano un contenuto in massa di cromo(VI) solubile superiore allo 0,0002 per cento rispetto alla massa anidra del cemento stesso non possono essere né immessi sul mercato né impiegati.

1.2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano all’immissione sul mercato a scopo di impiego o per l’impiego in processi monitorati, chiusi e completamente automatizzati, nonché in processi durante i quali il cemento e i preparati che lo contengono entrano in contatto esclusivamente con le macchine e non sussiste un pericolo di contatto con la pelle.

1.3 Etichettatura particolare

1 Il cemento e i preparati contenenti cemento che presentano un contenuto in massa di cromo(VI) solubile superiore allo 0,0002 per cento rispetto alla massa anidra del cemento stesso devono essere muniti di un’etichetta con la dicitura «Contiene cromo(VI). Può provocare reazioni allergiche».

2 Il capoverso 1 non si applica né al cemento né ai preparati contenenti cemento che sono classificati come sensibilizzanti secondo i criteri di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008213 oppure secondo i criteri di cui all’allegato II parte A della direttiva 1999/45/CE214 e che devono essere contrassegnati con la frase H317 conformemente all’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 o con la frase
R 43 conformemente all’allegato III della direttiva 67/548/CEE215.

3 Per i cementi o i preparati contenenti cemento che contengono agenti riducenti è necessario indicare sull’imballaggio:

a.
la data d’imballaggio;
b.
in quali condizioni e per quanto tempo possono essere stoccati senza che il tenore di cromo(VI) solubile superi lo 0,0002 per cento della massa anidra del cemento stesso.

4 Il numero 3 non si applica all’immissione sul mercato per impieghi secondo il numero 1.2.

213 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 dell’11.7.2012, pag. 3.

214 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classifica­zione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 1272/2008 (CE), GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

215 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classifica­zione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2009/2/CE, GU L 11 del 16.1.2009, pag. 6.

1 Cromo(VI) nei prodotti in pellebis

1 .1 Definizionebis

Sono considerati prodotti in pelle contenenti cromo gli oggetti fabbricati interamente o parzialmente in pelle, se il loro tenore in cromo(VI) è pari o superiore allo 0,0003 per cento in massa del peso a secco della pelle.

1 .2 Divietobis

È vietata l’immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo che vengono in contatto con la pelle.

2 Oggetti cadmiati

2.1 Definizione

Sono oggetti cadmiati:

a.
gli oggetti con un rivestimento di cadmio sulle superfici metalliche;
b.
gli oggetti che contengono componenti con un rivestimento di cadmio sulle superfici metalliche.

2.2 Divieti

1 La fabbricazione e l’immissione sul mercato di oggetti cadmiati da parte di un fabbricante sono vietate.

2 Per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l’allegato 2.18.

2.3 Deroghe

1 Il divieto di immissione sul mercato contemplato al numero 2.2 non si applica:

a.
agli oggetti d’antiquariato;
b.
all’importazione di oggetti se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

1bis I divieti di fabbricazione e immissione sul mercato di cui al numero 2.2 non si applicano ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali l’allegato 2.18 numeri 3 e 8 stabilisce che possono contenere cadmio.

2 Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un prodotto alternativo non cadmiato e se non è impiegato più cadmio di quello necessario per l’impiego al quale l’oggetto è destinato, i divieti di cui al numero 2.2 non si applicano:

a.
agli aeromobili, alle armi teleguidate, ai motori per battelli e ai loro componenti;
b.
agli oggetti che, per la loro sicurezza funzionale, devono al contempo essere protetti contro la corrosione e presentare particolari proprietà antifrizione;
c.
ai pezzi di ricambio per oggetti cadmiati.

3 Su domanda motivata, l’UFAM, d’intesa con l’UFSP, può ammettere deroghe per altri oggetti se:

a.
secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo non cadmiato; e
b.
non viene applicato più cadmio di quello necessario per l’impiego al quale l’oggetto è destinato.

3 Cadmio in oggetti zincati

1 I fabbricanti che procedono alla zincatura di oggetti devono provvedere affinché il contenuto in massa di cadmio nello zinco applicato non superi lo 0,025 per cento.

2 Il valore di cui al capoverso 1 è considerato rispettato se il tenore di cadmio della soluzione o della massa in fusione impiegata per la zincatura non è superiore ad esso.

3 Gli oggetti zincati possono essere importati per scopi professionali o commerciali solo se il tenore di cadmio nello zinco applicato non supera il valore massimo di cui al capoverso 1.

4 Il capoverso 3 non si applica all’importazione di oggetti zincati se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

5 Per l’immissione sul mercato di materiali e componenti per veicoli, veicoli nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi pezzi di ricambio contenenti componenti zincati si applicano i numeri 5, 7 capoversi 2 e 3 nonché l’allegato 2.18.

3 Cadmio nelle leghe per brasaturabis

3 .1 Definizionebis

Per brasatura s’intende un procedimento di giunzione realizzato con l’ausilio di leghe a temperature superiori a 450°C.

3 .2 Divietibis

Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di leghe per brasatura con un contenuto in massa di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento.

3 .3 Deroghebis

I divieti di cui al numero 3bis.2 non si applicano alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.

3 Piombo e suoi composti in oggetti destinati al grande pubblicoter

3 .1 Definizioniter

1 Si considera che un oggetto contenga piombo (n. CAS 7439-92-1) o un composto di piombo se esso, o una sua parte accessibile, presenta un contenuto in massa di piombo (espresso in metallo) pari o superiore allo 0,05 per cento.

2 Un oggetto o una sua parte accessibile può essere messo in bocca dai bambini se è di altezza, lunghezza o larghezza inferiore a 5 cm o se presenta una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.

3 .2 Divietiter

1 L’immissione sul mercato di oggetti contenenti piombo destinati al grande pubblico è vietata se, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, gli oggetti o loro parti accessibili possono essere messi in bocca dai bambini.

2 Per l’immissione sul mercato di imballaggi, oggetti trattati con pitture e lacche, materiali legnosi nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti piombo o composti di piombo si applicano il numero 4 e gli allegati 2.8, 2.17 e 2.18.

3 .3 Relazione con l’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)ter216

Si applica l’ODerr per l’immissione sul mercato di oggetti d’uso, giocattoli, gioielli e stoppini di candele contenenti piombo o composti di piombo destinati al grande pubblico, e tali oggetti o loro parti accessibili possono, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, essere messi in bocca dai bambini.

3 .4 Derogheter

1 Il divieto di cui al numero 3ter.2 non si applica:

a.
al vetro cristallo secondo l’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE217;
b.
alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite (voce tariffale 7103), eccetto quelle trattate con piombo, suoi composti o suoi preparati contenenti tale sostanza;
c.
agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali a una temperatura di almeno 500°C;
d.
alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti;
e.
agli strumenti musicali;
f.
agli oggetti e alle parti di oggetti contenenti leghe di ottone, se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) nella lega di ottone non supera lo 0,5 per cento in peso;
g.
alle punte per strumenti di scrittura;
h.
a oggetti devozionali;
i.
alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone.

2 Il divieto di cui al numero 3ter.2 capoverso 1 non si applica inoltre a:

a.
oggetti contenenti piombo non rivestiti, se esiste la prova che il tasso di cessione del piombo dall’oggetto o da sue parti accessibili non supera 0,05 μg/cm2 l’ora (equivalente a 0,05 μg/g/h);
b.
oggetti contenenti piombo rivestiti, se esiste la prova che non superano il tasso di cessione di cui alla lettera a e il rivestimento è sufficiente a garantire che questo tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili.

217 Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo, GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81.

4 Metalli pesanti in imballaggi

4.1 Definizioni

1 Sono considerati metalli pesanti il piombo, il cadmio, il mercurio e i loro composti nonché il cromo(VI).

2 Sono considerati imballaggi, inclusi i componenti, i prodotti fabbricati con diversi materiali e destinati alla ricezione, alla protezione, all’uso, alla fornitura o alla presentazione di merci.

4.2 Divieto

Gli imballaggi o i componenti di imballaggi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il loro tenore di metalli pesanti supera i 100 mg/kg.

4.3 Deroghe

1 Il divieto secondo il numero 4.2 non si applica:

a.
agli imballaggi fabbricati interamente con cristallo al piombo;
b.
agli imballaggi fabbricati con altro vetro se il superamento del tenore di metalli pesanti di cui al numero 4.2 è riconducibile a materie prime secondarie e i metalli pesanti non sono stati aggiunti di proposito come componenti durante il processo di fabbricazione;
c.
alle capsule su bottiglie che contengono vino di un’annata anteriore al 1996;
d.
a casse e palette di plastica se:
1.
il superamento del tenore massimo di metalli pesanti secondo il numero 4.2 è dovuto al riciclaggio delle casse e palette di plastica,
2.
il materiale utilizzato per il riciclaggio proviene unicamente da altre casse o palette di plastica,
3.
l’introduzione di altro materiale non menzionato al numero 2 di questa lettera si limita alla quantità minima tecnicamente necessaria e comunque non supera il 20 per cento in massa,
4.
durante il riciclaggio non sono stati introdotti deliberatamente metalli pesanti.

2 Su domanda motivata, l’UFAM può accordare, d’intesa con l’UFSP, una deroga per altri imballaggi. A tal fine tiene conto delle decisioni della Commissione basate sull’articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994218, sugli imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio, come pure dello stato della tecnica.

218 GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzo www.cheminfo.ch.

5 Metalli pesanti in veicoli

5.1 Definizioni

Sono considerati veicoli le automobili e i veicoli utilitari secondo la direttiva 2000/53/CE219 appartenenti alle categorie M1 o N1 dell’allegato II parte A numero 1 della direttiva 2007/46/CE220.

219 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, versione della GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

220 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2015/45, GU L 9 del 15.1.2015, pag. 1.

5.2 Divieti

1 L’immissione sul mercato di nuovi materiali e componenti per veicoli il cui contenuto per ogni materiale omogeneo in massa di piombo, mercurio o cromo(VI) è superiore allo 0,1 per cento o il cui contenuto in massa di cadmio è superiore allo 0,01 per cento è vietata.

2 È inoltre vietata l’immissione sul mercato di veicoli nuovi che contengono materiali o componenti secondo il capoverso 1.

5.3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:

a.
ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE221, alle condizioni ivi specificate;
b.
ai pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° agosto 2006 sul mercato, ad eccezione di:
1.
pesi equilibratori,
2.
spazzole di carbone,
3.
guarnizioni dei freni.

2 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica ai veicoli che contengono materiali o componenti i quali, secondo il capoverso 1 lettera a, possono essere immessi sul mercato.

221 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2020/363, GU L 67 del 5.3.2020, pag. 119.

5.4 Etichettatura particolare

I materiali e i componenti per veicoli devono essere etichettati o resi identificabili in con altri mezzi appropriati conformemente all’allegato II della direttiva 2000/53/CE222.

222 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 5.3 cpv. 1.

5.5 Adeguamento delle eccezioni ed etichettatura

1 D’intesa con l’UFSP, l’UFAM può adeguare i numeri 5.3 capoverso 1, 5.4 e 7 capoverso 2 alla versione vigente dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE223.

2 Se nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE è specificato per un materiale o un componente originale un termine di scadenza antecedente il 1° agosto 2006, per la loro immissione sul mercato come pezzi di ricambio si applica la disposizione di cui al numero 5.3 capoverso 1 lettera b.

223 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 5.3 cpv. 1.

6 …

7 Disposizioni transitorie

1 Il divieto di cui al 1bis.2 non si applica all’immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo forniti ai consumatori finali per la prima volta prima del 1° settembre 2016.

1bis Il divieto di cui al numero 3ter.2 capoverso 1 non si applica agli oggetti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° gennaio 2019.

2 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica ai materiali e componenti per veicoli, se sono elencati nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE224 e se sono stati immessi sul mercato per la prima volta entro i termini e alle condizioni menzionati in tale allegato.

3 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica ai veicoli che sono stati immessi per la prima volta sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che contengono materiali o componenti che possono essere immessi sul mercato secondo il capoverso 2.

224 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 5.3 cpv. 1.

Allegato 2.17 225

225 Aggiornato dal n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008561).

(art. 3)

Materiali legnosi

1 Definizioni

1 Sono considerati materiali legnosi gli oggetti formati a partire da trucioli o fibre del legno, in particolare pannelli truciolari o pannelli di fibre grezzi o laminati.

2 È definito materia prima secondaria il legno usato (legname di scarto) impiegato per la fabbricazione di materiali legnosi.

2 Divieti

I materiali legnosi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il contenuto in massa delle seguenti sostanze è superiore ai valori limite elencati:

Sostanza

Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca

Arsenico (As)

25

Piombo (Pb)

90

Cadmio (Cd)

50

Mercurio (Hg)

25

Benzo(a)pirene (n. CAS 50-32-8)

0,5

Pentaclorofenolo (PCP, n. CAS 87-86-5)

5

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 non si applicano all’importazione di materiali legnosi se questi ultimi sono solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

2 Su domanda motivata, l’UFAM può accordare, d’intesa con l’UFSP, una deroga ai divieti di cui al numero 2 se:

a.
i superamenti dei valori limite non sono riconducibili alla materia prima secondaria; e
b.
i materiali legnosi non contengono le sostanze elencate in quantità maggiori rispetto a quelle che, per ragioni tecniche, sono necessarie per la fabbricazione o servono per l’impiego previsto.

4 Disposizione transitoria

I divieti di cui al numero 2 entrano in vigore il 1° agosto 2006.

Allegato 2.18 226

226 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAM del 27 ott. 2016 (RU 2016 4051), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dal n. I dell’O dell’UFAM) del 9 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 550).

(art. 3)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

1 Definizioni

1 Per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono gli apparecchi di cui all’articolo 3 punto 1 in combinato disposto con il punto 2 della direttiva 2011/65/UE176227, che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I di questa direttiva. Non sono considerate apparecchiature elettriche ed elettroniche le apparecchiature che sono necessarie per la tutela degli interessi di sicurezza essenziali della Svizzera, compresi armi, munizioni e materiale bellico per scopi militari nonché gli oggetti, le apparecchiature, gli utensili di grandi dimensioni, gli impianti di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto, le macchine, i pannelli fotovoltaici e gli organi a canne di cui all’articolo 2 paragrafo 4 lettere b−k della direttiva 2011/65/UE secondo le definizioni di cui all’articolo 3 di questa direttiva.

2 Per cavi si intendono tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le apparecchiature elettriche ed elettroniche alla presa elettrica o per collegare tra di loro due o più apparecchiature elettriche ed elettroniche.

3 Per pezzo di ricambio si intende una parte distinta di un’apparecchiatura elettrica o elettronica che può sostituire una parte di un’apparecchiatura elettrica o elettronica. L’apparecchiatura elettrica o elettronica non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell’apparecchiatura elettrica o elettronica è ristabilita o è potenziata, la sua capacità amplificata o la sua funzionalità aggiornata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio.

4 Per materiale omogeneo si intende un materiale di composizione costantemente uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura o processi abrasivi.

5 Per fabbricante si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce o fa progettare o produrre un’apparecchiatura elettrica ed elettronica e la commercializza con il proprio nome o il proprio marchio.

6 Per importatore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in Svizzera che immette sul mercato svizzero un’apparecchiatura elettrica o elettronica proveniente dall’estero.

7 Per commerciante si intende qualsiasi persona fisica o giuridica della catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un’apparecchiatura elettrica o elettronica, ad eccezione del fabbricante e dell’importatore.

8 L’importatore o il rivenditore che immette sul mercato apparecchiature elettriche o elettroniche con il proprio nome o il proprio marchio o modifica le apparecchiature già presenti sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità ai requisiti di cui al numero 2 è considerato un fabbricante.

9 Per mandatario si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che sia stata incaricata per scritto da un fabbricante di eseguire determinati compiti per suo conto.

10 Per messa a disposizione sul mercato si intende qualsiasi fornitura a titolo oneroso o gratuito di apparecchiature elettriche o elettroniche per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato nel corso di un’attività commerciale.

11 Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione di un’apparecchiatura elettrica o elettronica sul mercato.

12 Per richiamo si intende qualsiasi misura volta a garantire che il consumatore finale restituisca un’apparecchiatura elettrica o elettronica che è già stata resa disponibile.

13 Per ritiro si intende qualsiasi misura adottata per impedire la messa a disposizione sul mercato di un’apparecchiatura elettrica o elettronica della catena di approvvigionamento.

227 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2012/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8.

2 Divieti

1 Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cavi e i pezzi di ricambio non possono essere immessi sul mercato se il contenuto in massa delle seguenti sostanze elencate nell’allegato II della direttiva 2011/65/UE228 supera i valori massimi di concentrazione nei materiali omogenei sottoelencati:

N.

Sostanze

Valori massimi di concentrazione (contenuto in massa)

1.

Piombo

0,1 per cento

2.

Mercurio

0,1 per cento

3.

Cadmio

0,01 per cento

4.

Cromo esavalente

0,1 per cento

5.

Bifenili polibromati

0,1 per cento

6.

Difenileteri polibromati

0,1 per cento

7.

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

n. CAS 117-81-7

0,1 per cento

8.

Benzilbutilftalato (BBP)

n. CAS 85-68-7

0,1 per cento

9.

Dibutilftalato (DBP)

n. CAS 84-74-2

0,1 per cento

10.

Diisobutilftalato (DIBP)

n. CAS 84-69-5

0,1 per cento

2 Per garantire la conformità ai valori massimi di concentrazione di cui al capo­verso 1 si applicano le prescrizioni tecniche di cui all’articolo 4 paragrafo 2 frase 2 della direttiva 2011/65/UE.

228 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10.

3 Deroghe

I divieti di cui al numero 2 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE229 per le applicazioni ivi riportate.

229 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2021/884, GU L 194 del 2.6.2021, pag. 37.

4 Prescrizioni per gli attori economici

4.1 Obblighi dei fabbricanti

1 Fatti salvi i numeri 3 e 8, il fabbricante che immette sul mercato un’appa­recchiatura elettrica o elettronica deve garantire che sia stata progettata e fabbricata conformemente alle esigenze di cui al numero 2.

2 Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica necessaria ed eseguire personalmente o fare eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE230.

3 Qualora la conformità delle apparecchiature elettriche o elettroniche alle prescrizioni di cui al numero 2 sia stata dimostrata dalla procedura di cui al capoverso 2, il fabbricante redige una dichiarazione di conformità conformemente al capoverso 4. Nei casi in cui le normative della Svizzera o dell’UE richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni di cui al numero 2 può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.

4 La dichiarazione di conformità deve avere la struttura tipo di cui all’allegato VI della direttiva 2011/65/UE231, contenere gli elementi indicati in tale allegato VI ed essere aggiornata periodicamente. Essa va redatta in una delle lingue ufficiali sviz­zere o in inglese.

5 Il fabbricante deve garantire che siano predisposte le procedure volte a garantire che la produzione in serie continui a essere conforme ai requisiti di cui al presente allegato. Vanno tenute in debito conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche degli apparecchi, nonché le modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

6 Il fabbricante deve conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall’immissione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato.

7 Il fabbricante di apparecchiature elettriche o elettroniche deve inoltre garantire:

a.
che sulle proprie apparecchiature sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura delle apparecchiature non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento delle apparecchiature;
b.
che sulle apparecchiature elettriche o elettroniche oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento delle apparecchiature, siano indicati il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove possa essere contattato; l’indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato.

8 Il fabbricante che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica che ha immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente allegato deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; egli deve informarne immediatamente l’autorità cantonale competente, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9 Il fabbricante deve tenere un registro delle sue apparecchiature elettriche ed elettroniche non conformi e dei relativi richiami e ritiri, informandone regolarmente i rivenditori.

230 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

231 Cfr. nota al n. 1 cpv. 1.

4.1 Mandatariobis

1 Il fabbricante può nominare per scritto un mandatario. Il fabbricante non può delegare a un mandatario gli obblighi di cui al numero 4.1 capoversi 1 e 2.

2 Un mandatario svolge i compiti definiti per conto del fabbricante. Il mandato deve consentire al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:

a.
tenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica a disposizione dell’autorità cantonale competente per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato dell’apparecchiatura elettrica o elettronica;
b.
su richiesta motivata dell’autorità cantonale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al presente alle­gato;
c.
su richiesta dell’autorità cantonale competente, cooperare con tale autorità in merito a qualsiasi misura volta a garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche siano conformi alle disposizioni del presente allegato.

4.2 Obblighi degli importatori

1 Fatti salvi i numeri 3 e 8, l’importatore può immettere sul mercato solo apparecchiature elettriche ed elettroniche conformi ai requisiti di cui al numero 2.

2 Prima di immettere apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato, l’impor­tatore deve garantire che:

a.
il fabbricante abbia eseguito l’idonea procedura di valutazione della conformità;
b.
il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica;
c.
il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui al numero 4.1 capo­verso 7 lettera a.

3 L’importatore deve indicare sulle apparecchiature elettriche o elettroniche oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento delle apparecchiature il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove può essere contattato. Nel caso in cui le apparecchiature sono importate da Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), possono essere indicati il nome, la denominazione commerciale o il marchio e l’indirizzo di contatto del responsabile dell’immissione sul mercato nell’UE o nell’AELS.

4 Per un periodo di dieci anni dall’immissione dell’apparecchiature elettriche o elettroniche sul mercato, l’importatore deve tenere a disposizione dell’autorità can­tonale competente una copia della dichiarazione UE di conformità secondo l’arti­colo 13 della direttiva 2011/65/UE e garantire che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorità.

5 L’importatore che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica non sia conforme ai requisiti del numero 2, fatti salvi i numeri 3 e 8, non può immettere tale apparecchiatura sul mercato prima che l’apparecchiatura sia conforme a detti requisiti; egli deve informarne il fabbricante e l’autorità cantonale competente.

6 L’importatore che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica che ha immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente allegato deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; egli deve informarne immediatamente l’autorità cantonale competente, indicando in partico­lare i dettagli relativi alla mancata conformità e alle misure correttive adottate.

7 L’importatore deve tenere un registro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non conformi importate come pure dei richiami e dei ritiri di tali apparecchiature elettriche ed elettroniche e informare regolarmente i rivenditori a tale proposito.

4.3 Obblighi dei commercianti

1 I commercianti che mettono apparecchiature elettriche o elettroniche a disposi­zione sul mercato devono prestare la dovuta attenzione ai requisiti del presente allegato, in particolare verificando se il fabbricante e l’importatore hanno rispettato i requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 7 nonché al numero 4.2 capoverso 3.

2 Il commerciante che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica non sia conforme ai requisiti del numero 2, fatti salvi i numeri 3 e 8, può mettere tale apparecchiatura a disposizione sul mercato solo dopo che è stato garantito che l’apparecchiatura è conforme a questi requisiti; egli deve informarne il fabbricante o l’importatore nonché l’autorità cantonale competente.

3 Il commerciante che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica che ha immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente allegato deve assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per garantire che tale apparecchiatura sia conforme ai requisiti di cui al presente allegato, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; egli deve informarne immediatamente l’autorità cantonale competente, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e alle misure correttive adottate.

5 Presunzione di conformità

1 Salvo prova contraria, le autorità cantonali competenti ritengono che le apparecchiature elettriche ed elettroniche per cui può essere presentata una dichiarazione di conformità siano conformi ai requisiti del presente allegato.

2 I materiali, i componenti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono considerati conformi ai requisiti del presente allegato se:

a.
sono stati sottoposti a prove o misure che dimostrano la loro conformità ai requisiti di cui al numero 2; oppure
b.
sono stati valutati secondo norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6 Competenze dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

1 L’UFAM, d’intesa con l’UFSP e la SECO, adegua le disposizioni del presente allegato nel modo seguente:

a.
il numero 2 conformemente alle modifiche dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE232;
b.
il numero 3 alla versione vigente degli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE.

2 L’UFAM indica nel Foglio federale il titolo nonché il riferimento o la fonte delle norme armonizzate di cui al numero 5 capoverso 2 lettera b.

232 Cfr. nota al n. 1 cpv. 1.

7 Pile

Per le pile incorporate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l’allegato 2.15.

8 Disposizioni transitorie

1 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 numeri 1–6 non si applicano:

a.
alle seguenti apparecchiature immesse sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima delle date indicate:

Apparecchiatura

Data

Dispositivi medicali

22 luglio 2014

Strumenti di monitoraggio e di controllo

22 luglio 2014

Dispositivi medico-diagnostici in vitro

22 luglio 2016

Strumenti di monitoraggio e di controllo industriali destinati esclusivamente a uso industriale e commerciale

22 luglio 2017

Altre apparecchiature che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE233 (art. 4 par. 3 della direttiva 2011/65/UE)234

22 luglio 2019

b.
alle altre apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 1° luglio 2006.

2 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 numeri 7–10 non si applicano:

a.
ai dispositivi medici, agli strumenti di monitoraggio e controllo, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e agli strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 22 luglio 2021;
b.
alle altre apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 22 luglio 2019.

3 I divieti di cui al numero 2 non si applicano ai cavi e ai pezzi di ricambio per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che:

a.
sono state immesse sul mercato secondo i capoversi 1 e 2; o
b.
contengono sostanze impiegate in applicazioni che hanno beneficiato di un’esenzione in virtù degli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE e che sono state immesse sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima della scadenza di tale esenzione, se i componenti interessati dall’esenzione sono sostituiti in tali apparecchiature.

4 Qualora il riutilizzo avvenga in un sistema interaziendale chiuso e verificabile e i consumatori siano informati che i pezzi di ricambio sono stati riutilizzati, il divieto di cui al numero 2 non si applica nemmeno al riutilizzo di pezzi di ricambio che sono:

a.
rimossi da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;
b.
rimossi da dispositivi medicali o da dispositivi di monitoraggio e controllo immessi sul mercato prima del 22 luglio 2014 e utilizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
c.
rimossi da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato prima del 22 luglio 2016 e utilizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
d.
rimossi da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato prima del 22 luglio 2017 e utilizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
e.
rimossi da qualsiasi altra apparecchiatura elettrica ed elettronica non contemplata dalla direttiva 2002/95/CE immessa sul mercato prima del 22 luglio 2019 e utilizzata nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.

5 Il capoverso 1 lettera a non si applica alle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono esabromobifenile o difenileteri bromati ad eccezione di quelle che contengono decabromodifeniletere.

233 Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione 2011/534/UE, GU L 234 del 10.9.2010, pag. 44; abrogata dalla direttiva 2011/65/UE GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

234 Cfr. nota relativa al n. 1 cpv. 1.

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