Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
del 18 maggio 2005 (Stato 1° giugno 2023) (Stato 1° giugno 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 1 della legge
del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3 nonché 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2
della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque;
visti gli articoli 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 20144
sulle derrate alimentari;
visto l’articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20165 sull’energia (LEne);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956
sugli ostacoli tecnici al commercio,7
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza:
- a.
- vieta o limita l’utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi disciplinati negli allegati;
- b.
- disciplina i presupposti personali e la competenza specifica per l’utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi.
2 Fatte salve le prescrizioni specifiche della presente ordinanza in materia di smaltimento, alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti secondo l’articolo 7 capoverso 6 LPAmb si applicano:
- a.8
- l’ordinanza del 4 dicembre 20159 sui rifiuti;
- b.10
- l’ordinanza del 22 giugno 200511 sul traffico di rifiuti; e
- c.12
- l’ordinanza del 14 gennaio 199813 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.
3 La presente ordinanza non si applica:
- a.
- al trasporto di sostanze, preparati e oggetti su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea e attraverso impianti di trasporto in condotta;
- b.14
- al transito di sostanze, preparati e oggetti sotto vigilanza doganale, purché durante tale transito non vengano trattati o trasformati.
8 Nuovo testo giusta dall’all. 6 n. 11 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
10 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 8 dell’O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 20054199).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).
14 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 45 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
Art. 2 Definizioni
Fatte salve le definizioni specifiche contenute negli allegati, nella presente ordinanza si intende per:15
- a.
- fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati o oggetti a titolo professionale o commerciale; è inoltre considerato fabbricante chi acquista sostanze, preparati o oggetti in Svizzera e li fornisce a titolo professionale o commerciale, senza modificarne la composizione con il proprio nome commerciale o per un altro impiego; chi fa fabbricare a terzi in Svizzera una sostanza, un preparato o un oggetto è considerato il fabbricante esclusivo, purché abbia il domicilio o la sede in Svizzera;
- b.
- commerciante: ogni persona fisica o giuridica che acquisisce sostanze, preparati o oggetti in Svizzera e li fornisce a titolo commerciale senza modificarne la composizione.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).
Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti
Sezione 1: Limitazioni, divieti e autorizzazioni eccezionali
Art. 3
1 Le limitazioni e i divieti di utilizzazione di determinate sostanze e di determinati preparati e oggetti, come pure le relative autorizzazioni eccezionali, sono disciplinati negli allegati.
2 Le autorizzazioni eccezionali secondo gli allegati vengono concesse soltanto a persone con domicilio o sede in Svizzera.
Sezione 1a: Etichettature particolari1616 Introdotta dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
16 Introdotta dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Art. 3a
1 Le etichettature particolari devono essere ben leggibili e durature. Devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui la sostanza, il preparato, l’apparecchio o l’oggetto è fornito agli utilizzatori oppure in cui è installato l’impianto.
2 D’intesa con singoli utilizzatori professionali, possono essere etichettati in un’altra lingua ufficiale o in inglese:
- a.
- una sostanza o un preparato destinato agli utilizzatori professionali;
- b.
- gli apparecchi e gli impianti destinati a utilizzatori professionali.
3 Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l’italiano.
Sezione 2: Autorizzazioni d’impiego
Art. 4 Impieghi soggetti ad autorizzazione 17
Per i seguenti impieghi è necessaria lʼautorizzazione delle autorità sottoindicate:
Impiego | Autorità che rilascia lʼautorizzazione | ||
---|---|---|---|
|
| ||
|
| ||
|
|
17 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133041).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
Art. 4a Impieghi non soggetti ad autorizzazione 19
Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettera b non è necessaria per lo spargimento di organismi con un aeromobile senza occupanti.
19 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
Art. 5 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
1 Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettere a oppure c è concessa quando non c’è da temere che l’impiego previsto metta in pericolo l’ambiente. Essa è di durata limitata e vale per uno spazio geografico limitato.20
1bis Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettera b è di durata limitata e valida per uno spazio geografico limitato ed è concessa soltanto se per l’impiego previsto:
- a.
- lo spargimento da terra non è praticabile oppure lo spargimento dall’aria porta vantaggi per la protezione della salute delle persone o dell’ambiente;
- b.
- l’impresa di trasporto aereo impiega aeromobili ed equipaggiamenti dotati della migliore tecnologia disponibile per la protezione della salute delle persone e dell’ambiente;
- c.
- non vi è da temere alcun pericolo per la salute delle persone e l’ambiente.21
2 Le autorizzazioni d’impiego vengono concesse soltanto a persone con domicilio o sede in Svizzera, in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
21 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
Art. 6 Coordinamento 22
Quando il rilascio dell’autorizzazione compete ad un’autorità federale, prima di decidere essa consulta l’autorità del Cantone interessato in particolare per chiarire se quest’ultima ritiene che siano soddisfatti i presupposti per l’autorizzazione e quali disposizioni accessorie occorre prevedere in un’eventuale autorizzazione. L’autorità federale comunica la propria decisione all’autorità del Cantone.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
Sezione 3: Autorizzazioni speciali
Art. 7 Utilizzazioni di sostanze e preparati soggette ad autorizzazione
1 Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone fisiche che dispongono di un’apposita autorizzazione speciale o sotto la loro direzione:
- a.
- l’impiego di:
- 1.
- prodotti fitosanitari,
- 2.
- antiparassitari per conto di terzi,
- 3.
- prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine pubbliche,
- 4.
- prodotti per la protezione del legno;
- b.23
- l’utilizzazione di prodotti refrigeranti:
- 1.
- nella fabbricazione, nel montaggio, nella manutenzione e nello smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore,
- 2.
- nello smaltimento di prodotti refrigeranti.
2 La lotta antiparassitaria con fumiganti può essere effettuata soltanto da persone fisiche che dispongono di un’apposita autorizzazione speciale.
3 Il Dipartimento competente disciplina i dettagli delle autorizzazioni speciali. Può prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione e una limitazione temporale per le autorizzazioni speciali concernenti la lotta antiparassitaria con fumiganti. Nell’ambito di tale regolamentazione tiene conto degli obiettivi di protezione.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).
Art. 8 Attestazione delle competenze specifiche
1 Un’autorizzazione speciale è rilasciata a chi ha dimostrato, nell’ambito di un esame professionale, di possedere le conoscenze necessarie per la propria attività per quanto riguarda:
- a.
- le nozioni fondamentali dell’ecologia e della tossicologia;
- b.
- la legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori;
- c.
- le misure per la protezione dell’ambiente e della salute;
- d.
- la compatibilità ambientale nonché l’impiego e lo smaltimento corretti delle sostanze, dei preparati e degli oggetti;
- e.
- gli apparecchi e il loro uso corretto.
2 Le corrispondenti autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.
3 Il Dipartimento competente o l’organo da esso designato decide, su domanda di una scuola o di un’istituzione di formazione professionale se un determinato diploma può essere considerato equivalente a un’autorizzazione speciale.
4 Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l’esperienza professionale come equivalente a un’autorizzazione professionale.
5 Gli articoli 9–11 si applicano per analogia:
- a.
- alle autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’UE e dell’AELS (cpv. 2);
- b.
- ai diplomi considerati equivalenti a un’autorizzazione speciale (cpv. 3);
- c.
- all’esperienza professionale riconosciuta come equivalente a un’autorizzazione speciale (cpv. 4).
Art. 9 Campo d’applicazione locale
Le autorizzazioni speciali sono valide in tutta la Svizzera.
Art. 10 Obbligo di perfezionamento
Chi possiede un’autorizzazione speciale e svolge un’attività corrispondente ha l’obbligo di informarsi regolarmente sulla migliore pratica professionale e di perfezionarsi.
Art. 11 Sanzioni
1 Se il titolare di un’autorizzazione speciale contravviene intenzionalmente o per ripetuta negligenza alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori per quanto riguarda il campo d’applicazione della sua autorizzazione speciale, l’autorità cantonale può, con un’apposita decisione:
- a.
- esigere che il titolare dell’autorizzazione speciale frequenti un corso o sostenga un esame professionale; o
- b.
- revocare l’autorizzazione speciale per un periodo limitato o definitivamente.
2 L’autorità cantonale comunica le sue decisioni all’ufficio federale competente.
Art. 12 Competenze
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per le autorizzazioni speciali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 4 e lettera b.
2 Il Dipartimento federale dell’interno è competente per le autorizzazioni speciali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3 e capoverso 2.
3 Il Dipartimento definisce:
- a.
- il contenuto, l’ampiezza e la procedura degli esami professionali;
- b.
- gli obblighi di documentazione degli organi d’esame.
4 Il Dipartimento o l’organo da esso designato definisce gli organi responsabili degli esami e del rilascio delle autorizzazioni speciali.
5 Il DATEC offre possibilità di preparazione agli esami professionali nell’ambito della sua sfera di competenza.
Capitolo 3: Esecuzione
Art. 13 Cantoni
I Cantoni vigilano sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, salvo nei casi in cui le competenze sono disciplinate diversamente.
Art. 14 Confederazione
Alla Confederazione competono:
- a.24
- i compiti a essa attribuiti negli articoli 4, 7–12 (autorizzazioni speciali) e 19;
- b.
- la concessione di autorizzazioni secondo gli allegati;
- c.
- l’esecuzione delle disposizioni sull’importazione e l’esportazione;
- d.
- l’esecuzione delle disposizioni concernenti sostanze, preparati e oggetti che servono alla difesa nazionale.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).
Art. 15 Delega di compiti e competenze a terzi
1 I competenti servizi federali possono delegare, in parte o integralmente, i compiti e le competenze conferiti loro dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati idonei.
2 Per quanto concerne l’esecuzione delle disposizioni relative alla protezione della salute, la delega è limitata agli articoli 7–12 (autorizzazioni speciali) e alle attività d’informazione di cui all’articolo 28 LPChim.
Art. 16 Disposizioni esecutive particolari
1 Per i dispositivi medici l’esecuzione è retta dall’ordinanza del 17 ottobre 200125 relativa ai dispositivi medici.
2 Per le sostanze, i preparati e gli oggetti connessi a impianti e attività che servono alla difesa nazionale l’esecuzione è retta dall’articolo 82 dell’ordinanza del 5 giugno 201526 sui prodotti chimici (OPChim).27
3 Per i concimi l’esecuzione è inoltre retta, a titolo supplementare, dalle prescrizioni esecutive dell’ordinanza del 10 gennaio 200128 sui concimi.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
Art. 17 Sorveglianza dell’importazione e dell’esportazione
1 Gli uffici doganali controllano, su domanda dell’UFSP, dell’UFAG o dell’UFAM, se le sostanze, i preparati o gli oggetti corrispondono alle disposizioni della presente ordinanza.
2 Se sospettano un’infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce alla frontiera e a consultare le altre autorità esecutive ai sensi della presente ordinanza. Queste ultime si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure necessarie.
Art. 18 Controlli
1 Le autorità esecutive cantonali controllano le sostanze, i preparati e gli oggetti che si trovano sul mercato, prelevando campioni o su domanda dell’UFSP, dell’UFAG, dell’UFAM o della SECO, presso fabbricanti, commercianti e utilizzatori professionali o commerciali. Esse verificano se le sostanze, i preparati e gli oggetti corrispondono alle disposizioni degli allegati, segnatamente per quanto riguarda la loro composizione, l’etichettatura e le relative informazioni date agli acquirenti.29
2 Controllano inoltre se l’utilizzazione delle sostanze, dei preparati e degli oggetti è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.
3 Se le sostanze, i preparati o gli oggetti controllati o la loro utilizzazione danno adito a contestazioni, l’autorità incaricata del controllo ne informa le autorità competenti per le decisioni in virtù dell’articolo 19. Se queste ultime sono autorità cantonali, l’autorità incaricata del controllo informa inoltre lʼUFSP, lʼUFAM e la SECO come pure l’USAV e l’UFAG in caso di contestazioni riguardanti prodotti fitosanitari e l’UFAG in caso di contestazioni riguardanti concimi.30
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
Art. 19 Decisioni in base ai controlli
Se da un controllo risulta che sono state violate delle disposizioni della presente ordinanza, l’autorità federale o l’autorità del Cantone nel quale il fabbricante, il commerciante o l’utilizzatore ha il domicilio o la sede decide le misure del caso.
Art. 20 Consulenza tecnica per l’impiego di concimi e prodotti fitosanitari
1 I Cantoni provvedono affinché sia offerta una consulenza tecnica per l’impiego dei concimi e dei prodotti fitosanitari; essi ne garantiscono il finanziamento.
2 Possono disporre che le persone che impiegano a titolo professionale o commerciale concimi o prodotti fitosanitari in zone inquinate debbano:
- a.
- ricorrere a tal fine alla consulenza tecnica;
- b.
- mettere a disposizione i dati aziendali necessari a detta consulenza.
Art. 21 Carattere confidenziale dei dati e scambio di dati 31
Il carattere confidenziale dei dati e lo scambio di dati fra le autorità esecutive e con l’estero sono retti dagli articoli 73–76 OPChim32.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
Art. 22 Emolumenti
L’obbligo di pagare gli emolumenti e il calcolo degli stessi per atti amministrativi delle autorità esecutive federali secondo la presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 18 maggio 200533 sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 23 Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni transitorie relative alle autorizzazioni speciali secondo gli articoli 7–12 sono emanate dal Dipartimento competente.
2 Le autorizzazioni eccezionali concesse in base all’ordinanza del 9 giugno 198634 sulle sostanze restano valide fino allo scadere del termine previsto.
3 Le domande di autorizzazioni eccezionali ancora in sospeso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono giudicate in base alla presente ordinanza.
34 [RU 1986 1254; 1988 911; 1989 270, 2420; 1991 1981, 2653; 1992 364, 1749; 1994 678; 1995 1491art. 440 n. 2, 4425all. 1 n. II 14, 5505; 1997 697; 1998 2009, 2863all. 5 n. 3;1999 39, 1362, 2045all. 2 n. 3; 2000 703n. II 9, 1949art. 22 cpv. 2; 2001 522all. n. 2, 17583294n. II 6; 2003 940, 1345, 5421n. II 2; 2004 3209, 4037n I 7. RU 2005 2695n. I 1]
Art. 23a Disposizione transitoria della modifica dell’11 marzo 2022 35
Le sostanze, i preparati, gli apparecchi, gli oggetti e gli impianti etichettati secondo il diritto anteriore possono essere forniti a terzi fino al 31 dicembre 2025.
35 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Art. 24 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
Allegati 3636 Aggiornato dal n. I dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367) e del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495).
36 Aggiornato dal n. I dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367) e del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495).
1 Disposizioni per determinate sostanze
2 Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti
Allegato 1
Disposizioni per determinate sostanze
Allegato 1.1 3737 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367). Aggiornato dai n. I delle O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963), del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dalla correzione del 23 giu. 2020 (RU 2020 2547) e dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162).
37 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367). Aggiornato dai n. I delle O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963), del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dalla correzione del 23 giu. 2020 (RU 2020 2547) e dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162).
Inquinanti organici persistenti
1 Divieti
2 Deroghe
3 Elenco degli inquinanti organici persistenti vietati
4 Disposizioni transitorie
Allegato 1.2 3838 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367). Aggiornato dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162).
38 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367). Aggiornato dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162).
Sostanze organiche alogenate
1 Divieti
2 Deroghe
3 Elenco delle sostanze organiche alogenate vietate
Allegato 1.3 3939 Aggiornato dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451), dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
39 Aggiornato dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451), dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Idrocarburi clorurati alifatici
1 Divieti
2 Deroghe
3 Etichettatura particolare
Allegato 1.4 4141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495). Aggiornato dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495). Aggiornato dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162).
Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
1 Definizioni
2 Fabbricazione
2.1 Divieto
2.2 Deroga
3 Immissione sul mercato
3.1 Divieto
3.2 Deroghe
3.3 Importazione di sostanze
3.3.1 Obbligo di autorizzazione
3.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
3.3.3 Principi
3.3.4 Domanda
3.3.5 Decisione
3.3.6 Obblighi al momento dell’importazione e del conferimento in un deposito
4 Esportazione
4.1 Divieto
4.2 Autorizzazione d’esportazione
4.2.1 Obbligo di autorizzazione
4.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
4.2.3 Principi
4.2.4 Domanda
4.2.5 Decisione
4.2.6 Obblighi al momento dell’esportazione e del trasferimento da un deposito
5 Obbligo di notifica concernente l’importazione e l’esportazione
5.1 Principi
5.2 Deroghe
6 Impiego
6.1 Divieto
6.2 Deroghe
6.3 Autorizzazioni eccezionali
6.3.1 Principi
6.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
6.3.3 Domanda
6.3.4 Decisione
7 Disposizione transitoria
Allegato 1.5 5151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495). Aggiornato dall’all. dell’O del 24 nov. 2021 (RU 2021 859), dal n. I dell’O del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495). Aggiornato dall’all. dell’O del 24 nov. 2021 (RU 2021 859), dal n. I dell’O del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Sostanze stabili nell’aria
1 Definizioni
2 Sostanze stabili nell’aria che impoveriscono lo strato di ozono
3 Fabbricazione
3.1 Divieto
3.2 Deroga
4 Immissione sul mercato
4.1 Divieto
4.2 Deroghe
4.3 Importazione di sostanze
4.3.1 Obbligo di autorizzazione
4.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
4.3.3 Principi
4.3.4 Domanda
4.3.5 Decisione
4.3.6 Obblighi al momento dell’importazione e del conferimento in un deposito
5 Esportazione
5.1 Obbligo di autorizzazione
5.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
5.3 Principi
5.4 Domanda
5.5 Decisione
5.6 Obblighi al momento dell’esportazione e del trasferimento da un deposito
6 Impiego
6.1 Divieto
6.2 Deroghe
6.3 Autorizzazioni eccezionali
6.3.1 Principi
6.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
6.3.3 Domanda
7 Obbligo di notifica
7.1 Obbligo di notifica concernente l’importazione e l’esportazione
7.1.1 Principi
7.1.2 Deroghe
7.2 Obbligo di notifica per apparecchi e impianti che contengono esafluoruro di zolfo
7.2.1 Principio
7.2.2 Deroghe
7.3 Comunicazione di dati da parte dell’UFAM
8 Etichettatura particolare
9 Obblighi in caso di processi di trasformazione chimica
9 Sorveglianza della trasformazione dell’ossido di diazoto generato dai processi di fabbricazionebis
10 Disposizione transitoria
11 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 novembre 2021.
Allegato 1.6 6262 Aggiornato dai n. I delle O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
62 Aggiornato dai n. I delle O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Amianto
1 Definizioni
2 Divieti
3 Deroghe
4 Etichettatura particolare
5 Obbligo di informazione
6 Disposizioni transitorie
Allegato 1.7 6363 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963). Aggiornato dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963). Aggiornato dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495).
Mercurio
1 Immissione sul mercato
1.1 Divieti
1.2 Deroghe
1.3 Deroghe con autorizzazione
1.3.1 Principio
1.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
1.3.3 Domanda
1.4 Importazione
1.4.1 Obbligo di autorizzazione
1.4.2 Deroga
1.4.3 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
1.4.4 Domanda
1.4.5 Decisione
1.4.6 Obblighi al momento dell’importazione e del conferimento in un deposito
1.4.7 Obbligo di conservazione
1.5 Obbligo di notifica
2 Esportazione
2.1 Divieti
2.2 Autorizzazione d’esportazione
2.2.1 Obbligo di autorizzazione
2.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
2.2.3 Domanda
2.2.4 Decisione
2.2.5 Obblighi in caso di esportazione
2.2.6 Obbligo di conservazione
3 Impiego
3.1 Divieti
3.2 Deroghe
3.2.1 Principio
3.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
3.2.3 Domanda
4 Disposizioni transitorie
4.1 Immissione sul mercato
4.2 Esportazione
4.3 Utilizzazione
Allegato 1.8 7474 Aggiornato dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451), dal n. I delle O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963) e del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495).
74 Aggiornato dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451), dal n. I delle O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963) e del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495).
Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati
1 Divieti
2 Deroghe
3 Disposizioni transitorie
Allegato 1.9 7676 Aggiornato dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 1495).
76 Aggiornato dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 1495).
Sostanze con effetti ignifughi
1 Composti organofosforici
1.1 Definizione
1.2 Divieto
2 Decabromodifeniletere
2.1 Definizioni
2.2 Divieti
3 Sali di ammonio inorganici8181 In vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 1495).
81 In vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 1495).
3.1 Divieto
3.2 Deroga
3.3 Etichettatura particolare
3.4 Osservazione delle indicazioni del responsabile dell’immissione sul mercato
4 Disposizioni transitorie
Allegato 1.10 8383 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963), del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dall’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2020 (RU 2020 5125), dal n. I dell’O dell’UFSP del 23 dic. 2021 (RU 2022 1), dal n. I dell’O del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
83 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963), del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dall’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2020 (RU 2020 5125), dal n. I dell’O dell’UFSP del 23 dic. 2021 (RU 2022 1), dal n. I dell’O del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione
1 Divieto
2 Deroghe
3 Etichettatura particolare
4 Disposizione transitoria della modifica del 23 dicembre 2021
Allegato 1.11 8989 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
89 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Sostanze liquide pericolose
1 Definizione
2 Divieti
3 Etichettatura particolare
4 Imballaggio particolare
Allegato 1.12 9595 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 dic. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007111).
95 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 dic. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007111).
Benzene e omologhi
1 Benzene
1.1 Divieti
1.2 Deroghe
2 Toluene9797 In vigore dal 1° set. 2008 (RU 2007111).
97 In vigore dal 1° set. 2008 (RU 2007111).
Allegato 1.13 9898 Aggiornato dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451) e dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).
98 Aggiornato dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451) e dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).
Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici
1 Definizione
2 Divieti
3 Deroghe
4 Disposizione transitoria
Allegato 1.14 100100 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367) e dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).
100 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367) e dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).
Composti organostannici
1 Composti organostannici disostituiti
1.1 Definizioni
1.2 Divieti
1.3 Relazione con l’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso101
2 Composti organostannici trisostituiti
2.1 Definizioni
2.2 Divieti
2.3 Deroghe
3 Di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)
3.1 Divieti
3.2 Deroghe
4 Disposizioni transitorie
Allegato 1.15 103103 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2011 113).
103 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2011 113).
Catrami
1 Definizioni
2 Divieti
3 Deroghe
Allegato 1.16 107107 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022 (RU 2022 162). La correzione del 6 ott. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 560).
107 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022 (RU 2022 162). La correzione del 6 ott. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 560).
Sostanze per- e polifluoroalchiliche
1. Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati
1.1 Definizioni
1.2 Divieti
1.3 Deroghe
2 Acido perfluoroesano sulfonico e le sue sostanze correlate
2.1 Definizioni
2.2 Divieti
2.3 Deroghe
3 Acido perfluoroottanoico, acidi perfluorocarbossilici a catena lunga e sostanze a essi correlate
3.1 Definizioni
3.2 Divieti
3.3 Deroghe
4 Fluoroalchilsilanoli e loro derivati
4.1 Definizioni
4.2 Divieti
4.3 Etichettatura particolare
5 Disposizioni transitorie
Allegato 1.17 108108 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dai n. I delle O dell’UFAM del 27 ott. 2016 (RU 2016 4051), del 10 gen. 2017 (RU 2017 173), del 27 set. 2018 (RU 2018 3519), dalla correzione del 26 feb. 2019 (RU 2019 759), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dal n. I dell’O dell’UFAM del 29 set. 2020 (RU 2020 4315) e dal n. I dell’O del 5 apr. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 191).
108 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dai n. I delle O dell’UFAM del 27 ott. 2016 (RU 2016 4051), del 10 gen. 2017 (RU 2017 173), del 27 set. 2018 (RU 2018 3519), dalla correzione del 26 feb. 2019 (RU 2019 759), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dal n. I dell’O dell’UFAM del 29 set. 2020 (RU 2020 4315) e dal n. I dell’O del 5 apr. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 191).
Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 109109109 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/171, GU L 35 del 7.2.2020, pag. 1.
109 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/171, GU L 35 del 7.2.2020, pag. 1.
1 Divieti
2 Deroghe
3 Obbligo di notifica
4 Processo di fabbricazione all’interno di un sistema chiuso
5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie
Allegato 1.18 117117 Introdotto dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495).
117 Introdotto dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495).
Ftalati
1 Definizioni
2 Divieti
3 Relazione con l’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)122
4 Deroghe
5 Disposizioni transitorie
Allegato 2
Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti
Allegato 2.1 127127 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. I dell’O del 13 feb. 2008 (RU 2008561), dal n. 2 dell’all. dell’O del 14 gen. 2009 (RU 2009 401), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
127 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. I dell’O del 13 feb. 2008 (RU 2008561), dal n. 2 dell’all. dell’O del 14 gen. 2009 (RU 2009 401), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Detersivi per tessili
1 Definizione
2 Divieti
3 Etichettatura particolare
4 Istruzioni per l’uso
5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti
6 Deroghe
7 Disposizioni transitorie
Allegato 2.2 135135 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. I dell’O del 13 feb. 2008 (RU 2008561), dall’all. n. 2 dell’ O del 14 gen. 2009 (RU 2009 401), dal n. I dell’O dell’UFAM del 19 ott. 2009 (RU 2009 5429), dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dalla correzione del 20 giu. 2017 (RU 2017 3541), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
135 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. I dell’O del 13 feb. 2008 (RU 2008561), dall’all. n. 2 dell’ O del 14 gen. 2009 (RU 2009 401), dal n. I dell’O dell’UFAM del 19 ott. 2009 (RU 2009 5429), dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dalla correzione del 20 giu. 2017 (RU 2017 3541), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Prodotti di pulizia, disodorizzanti e cosmetici
1 Definizione
2 Divieti
3 Etichettatura particolare
4 Istruzioni per l’uso
5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti
6 Deroghe
7 Disposizioni transitorie
Allegato 2.3 144144 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
144 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Solventi
1 Metanolo
1.1 Divieti
1 Eteri glicolicibis
1 .1 Divietibis
1 .2 Etichettatura particolarebis
2 Cicloesano
2.1 Etichettatura particolare
2.2 Imballaggio particolare
3 Diclorometano
3.1 Divieti
3.2 Etichettatura particolare
4 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sostanze stabili nell’aria
4.1 Divieti
4.2 Deroghe
4.3 Etichettatura particolare
5 Utilizzazione di rifiuti di solventi alogenati
5.1 Definizioni
5.2 Divieto di mescolare
5.3 Obbligo di ripresa
5.4 Riciclaggio
6 Disposizioni transitorie
Allegato 2.4 149149 Aggiornato dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2367), dall’all. n. 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
149 Aggiornato dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2367), dall’all. n. 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Biocidi
1 Prodotti per la protezione del legno
1.1 Definizioni
1.2 Divieti
1.3 Deroghe
1.4 Impiego in zone di protezione delle acque sotterranee
2 Altri prodotti di protezione
2.1 Definizioni
2.2 Divieti
3 Rodenticidi
3.1 Definizione
3.2 Divieto
4 Vernici antivegetative («antifouling»)
4.1 Definizione
4.2 Divieti
4 Biocidi contro alghe e muschibis152152 In vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2019 1495).
152 In vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2019 1495).
4 .1 Definizionibis
4 .2 Divietibis
4 .3 Etichettatura particolarebis
5 Obbligo di riconsegna
6 Deroghe per l’uso di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo
7 Disposizioni transitorie
Allegato 2.5 153153 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 29 giu. 2011 (RU 2011 3379), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dall’all. 9 n. 1 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti (RU 2013 4145), dall’all. n. 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dal n. I dell’O del 14 ott. 2020 (RU 2020 4675) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
153 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 29 giu. 2011 (RU 2011 3379), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dall’all. 9 n. 1 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti (RU 2013 4145), dall’all. n. 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dal n. I dell’O del 14 ott. 2020 (RU 2020 4675) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Prodotti fitosanitari
1 Impiego
1.1 Divieti e limitazioni
1.2 Deroghe
2 Etichettatura particolare
3 Obbligo di riconsegna
4 Esportazione
4.1 Divieto
4.2 Autorizzazione d’esportazione
4.2.1 Obbligo di autorizzazione
4.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
4.2.3 Domanda
4.2.4 Decisione
4.2.5 Obblighi al momento dell’esportazione
Allegato 2.6 162162 Aggiornato dall’all. dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6295), dall’all. 9 n. 1 dell’O del 23 ott. 2013 (RU 2013 4145), dall’all. n. 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dall’all. 6 n. 11 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699) e dall’all. n. 2 dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4205). La correzione del 7 mag. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 1339).
162 Aggiornato dall’all. dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6295), dall’all. 9 n. 1 dell’O del 23 ott. 2013 (RU 2013 4145), dall’all. n. 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dall’all. 6 n. 11 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699) e dall’all. n. 2 dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4205). La correzione del 7 mag. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 1339).
Concimi
1 Definizioni
2 Prescrizioni di fornitura particolari
2.1 Fornitura di concimi
2.2 Requisiti di qualità
2.2.1 Concimi organici, concimi ottenuti dal riciclaggio, tranne i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio, e concimi aziendali
2.2.2 Concimi minerali e prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale
2.2.3 Concimi organo-minerali
2.2.4 Concimi minerali ottenuti dal riciclaggio
3 Utilizzazione
3.1 Principi
3.2 Limitazioni
3.2.1 Concimi azotati e concimi fluidi
3.2.2 Compost e digestato
3.2.3 Residui provenienti da piccoli impianti di depurazione delle acque e da pozzi neri non agricoli senza scarico
3.3 Divieti e deroghe
3.3.1 Divieti
3.3.2 Deroghe
4 Analisi effettuate dalle autorità
Allegato 2.7 166166 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
166 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
Prodotti disgelanti
1 Definizione
2 Fornitura
3 Impiego
3.1 Limitazioni
3.2 Deroghe
3.3 Impiego per il servizio invernale sulle strade pubbliche
Allegato 2.8 167167 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012, (RU 2012 6161) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
167 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012, (RU 2012 6161) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
Pitture e lacche
1 Definizioni
2 Divieti
3 Deroghe
4 Disposizioni transitorie
Allegato 2.9 168168 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dai n. I delle O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963), del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
168 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dai n. I delle O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963), del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Materie plastiche, loro monomeri e additivi
1 Definizioni
2 Divieti
3 Deroghe
4 Etichettatura particolare
4 Imballaggio particolarebis
5 Obbligo di notifica
5 Raccomandazionibis
6 Disposizioni transitorie
Allegato 2.10 175175 Aggiornato dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dalla correzione del 18 set. 2018 (RU 2018 3215), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dalla correzione del 3 dic. 2019 (RU 2019 4087), dall’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2020 (RU 2020 5125), dal n. I dell’O del UFAM del 9 set. 2021 (RU 2021 550), dal n. I dell’O del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
175 Aggiornato dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dalla correzione del 18 set. 2018 (RU 2018 3215), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dalla correzione del 3 dic. 2019 (RU 2019 4087), dall’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2020 (RU 2020 5125), dal n. I dell’O del UFAM del 9 set. 2021 (RU 2021 550), dal n. I dell’O del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Prodotti refrigeranti
1 Definizioni
2 Fabbricazione, immissione sul mercato, importazione ed esportazione
2.1 Divieti
2.2 Deroghe
2.3 Obblighi del gestore e obblighi di informazione relativi alle deroghe
2.4 Etichettatura speciale destinata ai professionisti
2.5 Prescrizioni concernenti la fornitura di prodotti refrigeranti
3 Impiego
3.1 Obbligo di diligenza
3.2 Ricarica con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono
3.2.1 Divieto
3.2.2 Deroghe
3.3 Ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell’aria
3.3.1 Divieto
È vietata la ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 in impianti con una capacità pari o superiore a 40 tonnellate di CO2 equivalenti.
3.3.2 Deroghe180180 Valido fino al 31 dic. 2029 (RU 2020 5125).
180 Valido fino al 31 dic. 2029 (RU 2020 5125).
3.4 Controllo della tenuta stagna
3.5 Registro di manutenzione
4 Smaltimento
5 Obbligo di notifica
5.1 Principio
5.2 Deroghe
6 Raccomandazioni
7 Disposizioni transitorie
Allegato 2.11 184184 Aggiornato dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dai n. I delle O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
184 Aggiornato dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dai n. I delle O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), del 23 feb. 2022 (RU 2022 162) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Prodotti estinguenti
1 Definizioni
1 Prodotti estinguenti contenenti sostanze per- e polifluoroalchilichebis
2 Immissione sul mercato e importazione a scopi privati
2.1 Divieto
2.2 Deroghe
3 Esportazione
3.1 Divieti
3.2 Deroghe
3.3 Autorizzazione d’esportazione
4 Impiego
4 Smaltimentobis
5 Raccomandazioni
6 Apparecchi e impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria
6.1 Informazione dell’UFAM
6.2 Manutenzione
7 Obbligo di notifica
8 Etichettatura particolare
9 Disposizione transitoria
Allegato 2.12 194194 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dall’all. n. 3 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2017 283), dalla correzione del 20 nov. 2018 (RU 2018 4093), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
194 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dall’all. n. 3 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2017 283), dalla correzione del 20 nov. 2018 (RU 2018 4093), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Confezioni aerosol
1 Definizioni
2 Divieti
3 Deroghe
4 Etichettatura particolare
5 Obbligo di notifica
Allegato 2.13 198198 Aggiornato dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
198 Aggiornato dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Additivi per combustibili
1 Definizione
2 Etichettatura particolare
3 Aggiunta a combustibili
Allegato 2.14 200200 Aggiornato dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 113).
200 Aggiornato dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 113).
Condensatori e trasformatori
1 Definizioni
2 Divieti
3 Sorveglianza
Allegato 2.15 202202 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113). Aggiornato dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367) e dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. II 2 dell’O del 20 ott. 2021 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 633).
202 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113). Aggiornato dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367) e dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495) e dall’all. n. II 2 dell’O del 20 ott. 2021 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 633).
Pile
1 Definizioni
2 Divieti
3 Deroghe
4 Informazione
4.1 Etichettatura particolare
4.2 Punti vendita e pubblicità
5 Obbligo di riconsegna e di ripresa
5.1 Obbligo di riconsegna
5.2 Obbligo di ripresa
6 Tassa di smaltimento anticipata e obbligo di notifica
6.1 Obbligo della tassa
6.2 Ammontare della tassa
6.3 Obbligo di notifica
6.4 Scadenza della tassa e termine di pagamento
6.5 Impiego della tassa
6.6 Finanziamenti a terzi
6.7 Organizzazione
6.8 Vigilanza sull’organizzazione
6.9 Procedura
7 Disposizioni transitorie
Allegato 2.16 209209 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dal n. I dell’O dell’UFAG del 27 ott. 2016 (RU 2016 4051), dal n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963) e dai n. I delle O dell’UFAM del 27 set. 2018 (RU 2018 3519), del 29 set. 2020 (RU 2020 4315) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
209 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del 15 dic. 2006 (RU 2007111), dal n. I 6 dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152367), dal n. I dell’O dell’UFAG del 27 ott. 2016 (RU 2016 4051), dal n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5963) e dai n. I delle O dell’UFAM del 27 set. 2018 (RU 2018 3519), del 29 set. 2020 (RU 2020 4315) e dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
Disposizioni particolari concernenti i metalli
1 Cromo(VI) in cementi
1.1 Principio
1.2 Deroghe
1.3 Etichettatura particolare
1 Cromo(VI) nei prodotti in pellebis
1 .1 Definizionebis
1 .2 Divietobis
2 Oggetti cadmiati
2.1 Definizione
2.2 Divieti
2.3 Deroghe
3 Cadmio in oggetti zincati
3 Cadmio nelle leghe per brasaturabis
3 .1 Definizionebis
3 .2 Divietibis
3 .3 Deroghebis
3 Piombo e suoi composti in oggetti destinati al grande pubblicoter
3 .1 Definizioniter
3 .2 Divietiter
3 .3 Relazione con l’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)ter213
3 .4 Derogheter
4 Metalli pesanti in imballaggi
4.1 Definizioni
4.2 Divieto
4.3 Deroghe
5 Metalli pesanti in veicoli
5.1 Definizioni
5.2 Divieti
5.3 Deroghe
5.4 Etichettatura particolare
5.5 Adeguamento delle eccezioni ed etichettatura
6 …
7 Disposizioni transitorie
Allegato 2.17 222222 Aggiornato dal n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008561).
222 Aggiornato dal n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008561).
Materiali legnosi
1 Definizioni
2 Divieti
3 Deroghe
4 Disposizione transitoria
Allegato 2.18 223223 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAM del 27 ott. 2016 (RU 2016 4051), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dal n. I delle O dell’UFAM del 9 set. 2021 (RU 2021 550) e del 28 ott. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 632).
223 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAM del 27 ott. 2016 (RU 2016 4051), dal n. I dell’O del 17 apr. 2019 (RU 2019 1495), dal n. I delle O dell’UFAM del 9 set. 2021 (RU 2021 550) e del 28 ott. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 632).