Ordinanza del DFI
concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale
(ORDOA)1
del 16 dicembre 2016 (Stato 28 novembre 2022)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 28 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1245).
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e nonché 95 capoverso 3 dell’ordinanza
del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,
ordina:
1
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1 La presente ordinanza fissa limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale.3
2 La presente ordinanza non si applica:
- a.
- alle sostanze attive di origine biologica utilizzate nei medicamenti immunologici per uso veterinario per l’immunizzazione attiva o passiva o per l’accertamento dello stato immunologico;
- b.
- ai contaminanti di cui all’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sui contaminanti;
- c.
- alle derrate alimentari che provengono da animali a cui, nell’ambito di sperimentazioni cliniche, sono state somministrate sostanze farmacologicamente attive non autorizzate.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 28 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1245).
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
- limite massimo di residuo: la concentrazione del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva e dei suoi prodotti derivati aventi un’importanza tossicologica che può essere presente in una derrata alimentare di origine animale;
- b.
- residui delle sostanze farmacologicamente attive: tutte le sostanze farmacologicamente attive, siano esse componenti attivi, eccipienti o prodotti della degradazione, nonché i loro metaboliti che rimangono nelle derrate alimentari di origine animale;
- c.
- sostanze vietate: le sostanze farmacologicamente attive che non possono essere somministrate ad animali da reddito in quanto rappresentano un rischio potenziale per la salute umana oppure non consentono di trarre conclusioni definitive in merito agli effetti dei rispettivi residui sulla salute umana;
- d.
- valore di riferimento per interventi: il tenore di residui di una sostanza farmacologicamente attiva fissato per motivi di controllo per determinate sostanze per le quali non è stato stabilito un limite massimo.
Art. 3 Limiti massimi di residuo
1 I limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale nonché la classificazione di tali sostanze sono disciplinati nell’elenco 1 dell’allegato.
2 I limiti massimi per i residui derivanti dall’utilizzo di additivi per alimenti per animali di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera h e all’articolo 25 capoverso 1 lettere b ed e dell’ordinanza del 26 ottobre 20115 sugli alimenti per animali che si trovano nelle derrate alimentari di origine animale (OsAIA) sono disciplinati nell’elenco 2 dell’allegato.
3 I limiti massimi per i residui di additivi per alimenti per animali provenienti da carry-over, come coccidiostatici e istomonostatici, che si trovano nelle derrate alimentari di origine animale sono disciplinati nell’elenco 3 dell’allegato.
4 Le sostanze vietate sono disciplinate nell’elenco 4 dell’allegato.
5 I valori di riferimento per interventi sono disciplinati nell’elenco 5 dell’allegato.
Art. 4 Immissione sul mercato
1 I residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali possono essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale solo in quantità innocue per la salute e tecnicamente inevitabili.
2 Le derrate alimentari di origine animale non possono essere immesse sul mercato se contengono residui di sostanze che:
- a.
- superano i limiti massimi fissati nell’allegato della presente ordinanza;
- b.
- sono vietate; oppure
- c.
- non sono autorizzate.
3 In deroga al capoverso 2 lettere b e c una derrata alimentare può essere immessa sul mercato se:
- a.
- per una di tali sostanze è stato fissato un valore di riferimento per interventi; e
- b.
- il limite massimo di residuo non supera tale valore di riferimento.
Art. 5 Adeguamento dell’allegato
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) adegua l’allegato allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.
2 Può fissare disposizioni transitorie per questi adeguamenti.
Art. 6 Direttive alle autorità cantonali di esecuzione
1 Se gli elenchi allegati alla presente ordinanza non corrispondono più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e si rendono necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute, l’USAV può emanare direttive provvisorie a uso delle autorità cantonali di esecuzione fino a quando gli elenchi non saranno modificati.
2 Le direttive sono pubblicate in Internet.
Art. 7 Disposizioni transitorie
I residui delle sostanze attive che finora erano elencate nelle liste a e b dell’allegato 2 dell’ordinanza del 18 agosto 20046 sui medicamenti veterinari e che non sono contenute nell’elenco 1, dal 1° gennaio 2021 non potranno più essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale.
Art. 7a Disposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2019 7
I residui delle sostanze attive non conformi alla modifica del 23 ottobre 2019 non possono più essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale dal 1° gennaio 2021.
7 Introdotto dal n. I dell’O del USAV del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3359).
Art. 7b Disposizione transitoria della modifica del 14 febbraio 2022 8
I residui delle sostanze attive non conformi alla modifica dell’allegato elenco 1 del 14 febbraio 2022 non possono più essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale dal 14 marzo 2023.
8 Introdotto dal n. I dell’O del USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022123).
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
Allegato 99 Aggiornato dal n. I dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1529), dai n. II delle O del USAV del 23 ott. 2019 (RU 2019 3359) e del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022, l’elenco 5 dal 28 nov. 2022 (RU 2022123).
9 Aggiornato dal n. I dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1529), dai n. II delle O del USAV del 23 ott. 2019 (RU 2019 3359) e del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022, l’elenco 5 dal 28 nov. 2022 (RU 2022123).