Ordinanza del DFI
sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari
(Ordinanza sugli additivi, OAdd)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 23 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2
ordina:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Sezione 1: Definizioni 33 Introdotto del n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
3 Introdotto del n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 14
A complemento delle definizioni secondo l’articolo 2 ODerr, nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
- categoria funzionale: uno dei gruppi di additivi figuranti nell’allegato 1, ordinato in base alla funzione tecnologica che esercita nelle derrate alimentari;
- b.
- derrata alimentare senza zuccheri aggiunti: derrata alimentare senza aggiunta di:
- 1.
- monosaccaridi o disaccaridi,
- 2.
- derrate alimentari contenenti monosaccaridi o disaccaridi e impiegate per le loro proprietà dolcificanti;
- c.
- derrata alimentare a ridotto contenuto calorico: derrata alimentare con un contenuto calorico ridotto di almeno il 30 per cento rispetto a quello della derrata alimentare originaria o di un prodotto analogo;
- d.
- preparati di edulcoranti o edulcoranti da tavola: preparati di edulcoranti ammessi, i quali:
- 1.
- possono contenere altri additivi secondo l’allegato 3 posizione 11.4 e ingredienti alimentari; e
- 2.
- vengono impiegati come sostitutivi di sorte di zuccheri secondo l’articolo 80 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Sezione 2: Requisiti degli additivi e loro utilizzazione 66 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
6 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 1a Principi 7
1 Gli additivi e le derrate alimentari a cui vengono aggiunti uno o più additivi possono essere utilizzati esclusivamente secondo le disposizioni della presente ordinanza.
2 Quali additivi possono essere utilizzate esclusivamente le sostanze secondo l’allegato 1a.
3 Ai gruppi di additivi secondo l’allegato 2 si applicano le condizioni d’uso comuni.
4 L’ammissibilità degli additivi e dei gruppi di additivi nelle singole derrate alimentari è disciplinata nell’allegato 3 lettera B.
5 Un additivo deve essere utilizzato secondo la buona prassi di fabbricazione (BPF). La BPF è rispettata qualora:
- a.
- l’additivo sia utilizzato in una quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto voluto; e
- b.
- l’utilizzazione dell’additivo non sia ingannevole per il consumatore.
6 Non sono considerati additivi:
- a.
- i coadiuvanti tecnologici;
- b.
- le sostanze utilizzate per la protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali;
- c.
- le sostanze aggiunte alle derrate alimentari a fini nutrizionali;
- d.
- le sostanze per il trattamento dell’acqua potabile;
- e.
- i monosaccaridi, i disaccaridi e gli oligosaccaridi nonché le derrate alimentari utilizzate per le loro proprietà dolcificanti e contenenti tali sostanze;
- f.
- le derrate alimentari, liofilizzate o concentrate, che sono aggiunte durante la fabbricazione di derrate alimentari composte per le loro proprietà aromatizzanti, gustative o fisiologiche–nutrizionali e che possiedono l’effetto secondario di colorare;
- g.
- le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimenti ma che non fanno parte delle derrate alimentari e non sono destinate a essere consumate con queste ultime;
- h.
- i prodotti contenenti pectina ottenuti da residui essiccati di mele spremute o dalla scorza essiccata di agrumi oppure da una miscela di tali sostanze mediante trattamento con acido diluito e successiva neutralizzazione parziale con sodio o sali di potassio;
- i.
- le basi o la gomma base per la fabbricazione di gomma da masticare;
- j.
- la destrina bianca o gialla, l’amido torrefatto o destrinizzato, l’amido modificato con trattamento acido o alcalino, l’amido sbiancato, l’amido modificato fisicamente e l’amido trattato mediante enzimi amilolitici;
- k.
- il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine;
- l.
- gli aminoacidi e i loro sali, tranne l’acido glutammico, la glicina, la cisteina, la cistina e i loro sali;
- m.
- i caseinati e la caseina;
- n.
- l’inulina;
- o.
- gli aromi;
- p.
- le sostanze secondo l’articolo 2 lettere a e d dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20168 sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti al trattamento di derrate alimentari.
7 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 2 Nuovi additivi 9
1 Su richiesta motivata, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ammettere altri additivi negli allegati 1a–3 e 5.
2 Nella richiesta occorre dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
- la quantità proposta è innocua per la salute;
- b.
- è dimostrata una sufficiente necessità tecnologica e l’obiettivo perseguito non può essere raggiunto con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnico;
- c.
- il consumatore non è tratto in inganno dall’utilizzazione del nuovo additivo;
- d.
- l’additivo presenta vantaggi per il consumatore;
- e.
- il richiedente presenta i documenti analitici.
3 In caso di richiesta per l’ammissione di un additivo destinato all’uso come edulcorante, oltre alle condizioni secondo il capoverso 2 occorre dimostrare che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a.
- l’additivo ha la funzione di sostituire gli zuccheri nella fabbricazione di derrate alimentari a ridotto contenuto calorico, derrate alimentari non cariogene o derrate alimentari senza zuccheri aggiunti;
- b.
- l’additivo ha la funzione di sostituire gli zuccheri e la sua utilizzazione consente di prolungare la durata di conservazione della derrata alimentare;
- c.
- l’additivo è destinato a essere impiegato nella fabbricazione di derrate alimentari secondo l’articolo 2 lettere d–f dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201610 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali.
4 In caso di richiesta per l’ammissione di un nuovo additivo destinato all’uso come colorante, occorre dimostrare che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a.
- l’additivo restituisce l’apparenza originaria delle derrate alimentari il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dallo stoccaggio, dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile;
- b.
- l’additivo accresce l’attrattiva visiva delle derrate alimentari;
- c.
- l’additivo colora derrate alimentari normalmente incolori.
5 Una richiesta non è necessaria per gli additivi che possono essere immessi legalmente sul mercato nella quantità utilizzata secondo le prescrizioni dell’Unione Europea determinanti per l’immissione in commercio.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 3 Criteri di purezza
Gli additivi devono soddisfare i criteri di purezza specifici stabiliti nell’allegato 4.
Art. 4 Additivi trasferiti
1Gli additivi trasferiti sono additivi provenienti dagli ingredienti di una derrata alimentare composta.
2Il trasferimento («carry-over») è ammesso se l’additivo:
- a.
- può essere utilizzato nell’ingrediente impiegato e la derrata alimentare composta non è elencata nell’allegato 6 numero 1 o 2;
- b.
- è ammesso negli additivi, negli enzimi o negli aromi aggiunti, è stato trasferito da questi ultimi nella derrata alimentare e non ha alcuna funzione tecnologica nella derrata alimentare finita;
- c.
- è impiegato in una derrata alimentare destinata a essere utilizzata soltanto nella preparazione di una derrata alimentare composta e la sua utilizzazione nella derrata alimentare composta è ammessa dalla presente ordinanza.
2bis Indipendentemente dal capoverso 2 il trasferimento di additivi impiegati come edulcoranti è ammesso nei seguenti casi, purché l’edulcorante sia ammesso per uno degli ingredienti:
- a.
- nelle derrate alimentari composte senza zuccheri aggiunti;
- b.
- nelle derrate alimentari composte a ridotto contenuto calorico;
- c.
- nelle derrate alimentari composte come razione giornaliera per un’alimentazione contro l’aumento di peso;
- d.
- nelle derrate alimentari composte non cariogene;
- e.
- nelle derrate alimentari composte con durata di conservazione prolungata.11
3 Se un additivo è aggiunto a un aroma, a un additivo o a un enzima di una derrata alimentare e svolge in essa una funzione tecnologica, esso è considerato quale additivo di tale derrata alimentare e non dell’aroma, dell’additivo o dell’enzima aggiunto e deve quindi essere conforme alle condizioni predefinite per l’utilizzazione di tale derrata alimentare.12
4Gli additivi trasferiti non sono ammessi in:
- a.
- alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento;
- b.
- alimenti per lo svezzamento a base di cereali e nelle altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età;
- c.
- alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini in tenera età.
5Le eccezioni di cui al capoverso 4 sono disciplinate nell’allegato 5 numero 5 parte B.
11 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 5 Preparati di additivi, di aromi e di enzimi
Soltanto gli additivi alimentari figuranti nell’allegato 5 possono venire utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e negli aromi alimentari, alle condizioni ivi contenute.
Art. 6e713
13 Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 8 Additivi in preparati con vitamine, sali minerali e determinate altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico 14
Nei preparati con vitamine, sali minerali e determinate altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico possono essere utilizzati solo gli additivi elencati nell’allegato 5 numero 5.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Sezione 3: Caratterizzazione 1515 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
15 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 9 Additivi o preparati di additivi consegnati come tali ai consumatori 16
Se additivi o preparati di additivi sono consegnati come tali ai consumatori, sull’imballaggio o sull’etichetta devono figurare, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201617 relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID), le seguenti indicazioni:
- a.
- la menzione «per alimenti» oppure «per alimenti (uso limitato)» o la menzione dell’utilizzazione prevista nelle derrate alimentari;
- b.
- la denominazione della classe funzionale secondo l’allegato 1;
- c.
- i componenti e le denominazioni stabilite, in ordine ponderale di quantità decrescente; nel caso degli additivi occorre utilizzare le denominazioni singole e i numeri E;
- d.
- lo scopo di utilizzazione, le istruzioni per l’uso e le prescrizioni per il dosaggio.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 9a Preparati edulcoranti consegnati come tali ai consumatori 18
1 Se preparati edulcoranti sono consegnati come tali ai consumatori, la denominazione specifica secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a OID19 è «edulcorante a base di…», seguita dalla denominazione singola, come «saccarina». Anziché «edulcorante» è possibile usare il termine «edulcorante da tavola».
2 Oltre alle indicazioni secondo gli articoli 9 e 3 OID, sull’imballaggio o sull’etichetta dei preparati edulcoranti devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- il potere dolcificante rispetto al saccarosio, ad esempio «una pastiglia corrisponde al potere dolcificante di una zolletta di zucchero (4 g)»;
- b.
- la menzione «contiene una fonte di fenilalanina» sui preparati edulcoranti che contengono aspartame (E 951) o aspartame-acesulfame (E 962);
- c.
- la menzione «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi» sui preparati edulcoranti che contengono polioli.
18 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 9b Additivi o preparati di additivi non consegnati come tali ai consumatori 20
1 Se additivi o preparati di additivi non sono consegnati come tali ai consumatori ma sono consegnati per essere ulteriormente trasformati, sull’imballaggio o sul recipiente devono figurare, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere a, c, e–g, k e m OID21, le seguenti indicazioni:
- a.
- la menzione «da utilizzare negli alimenti» o una menzione dell’utilizzazione prevista nelle derrate alimentari;
- b.22
- i componenti e le denominazioni stabilite, in ordine ponderale di quantità decrescente; nel caso degli additivi occorre utilizzare le denominazioni singole oppure i numeri E;
- c.
- tutte le indicazioni necessarie al rispetto delle prescrizioni sui livelli massimi di additivi e ingredienti nei prodotti finiti.
2 È sufficiente che le indicazioni secondo il capoverso 1 lettera c e quelle secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere g e k OID figurino sui documenti relativi alla merce che devono essere forniti prima o all’atto della consegna, a condizione che l’indicazione «destinato alla fabbricazione di alimenti, non destinato alla vendita al dettaglio» sia ben visibile sull’imballaggio o sul recipiente del prodotto interessato.
20 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2365).
Sezione 4: Obbligo d’informazione 2323 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
23 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 10 ... 24
I fabbricanti e gli utilizzatori di additivi hanno l’obbligo di:
- a.
- trasmettere all’USAV qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza di un additivo; e
- b.
- informare l’USAV, su sua richiesta, in merito all’utilizzazione di tale additivo.
24 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Sezione 5: Adeguamento degli allegati 2525 Introdotto n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
25 Introdotto n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 11 ... 26
1L’USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
2 Può stabilire disposizioni transitorie.27
26 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
27 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2365).
Sezione 6: Disposizioni finali 2828 Introdotto n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
28 Introdotto n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 22 giugno 200729 sugli additivi è abrogata.
29 [RU 2007 2977, 20081291,20092047]
Art. 13 Disposizioni transitorie
1 Le derrate alimentari possono essere fabbricate, importate e caratterizzate conformemente al diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. Possono essere consegnate al consumatore fino a esaurimento delle scorte secondo il diritto anteriore.
2 Le derrate alimentari che contengono giallo chinolina (E 104), giallo arancio S (E 110) e rosso cocciniglia A (Ponceau 4R) (E 124) possono essere consegnate al consumatore fino a esaurimento delle scorte secondo il diritto anteriore.
3 Gli additivi autorizzati a titolo provvisorio secondo il diritto anteriore possono essere fabbricati, importati, caratterizzati e consegnati al consumatore fino alla scadenza dell’autorizzazione.
Art. 13a Disposizioni transitorie della modifica del 14 settembre 2015 30
1 Le derrate alimentari che non corrispondono alla modifica del 14 settembre 2015 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate, caratterizzate e pubblicizzate secondo il diritto anteriore fino al 30 settembre 2016.
2 Esse possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino ad esaurimento delle scorte.
30 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 14 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3409).
Art. 13b Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020 31
Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
31 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2365).
Art. 13c Disposizione transitoria della modifica del 14 febbraio 2022 32
Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 14 febbraio 2022 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 14 settembre 2022 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
32 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 124).
Art. 13d Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023 33
Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
33 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 827).
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Allegato 1 3434 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
34 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Categorie funzionali degli additivi
Allegato 1a 3535 Originario all. 1. Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409), delle O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1465), del 27 mag. 2020 (RU 20202365), dai n. II delle O dell’USAV del 14 feb. 2022 (RU 2022 124), dell’8 dic. 2023 (RU 2023 827) e dal n. I dell’O dell’USAV del 29 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 248).
35 Originario all. 1. Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409), delle O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1465), del 27 mag. 2020 (RU 20202365), dai n. II delle O dell’USAV del 14 feb. 2022 (RU 2022 124), dell’8 dic. 2023 (RU 2023 827) e dal n. I dell’O dell’USAV del 29 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 248).
Lista degli additivi ammessi 363636 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/248> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
36 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/248> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
Allegato 2 3737 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1465), dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2365), dai n. II delle O dell’USAV del 14 feb. 2022 (RU 2022 124), dell’8 dic. 2023 (RU 2023 827) e dal n. I dell’O dell’USAV del 29 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 248).
37 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1465), dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2365), dai n. II delle O dell’USAV del 14 feb. 2022 (RU 2022 124), dell’8 dic. 2023 (RU 2023 827) e dal n. I dell’O dell’USAV del 29 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 248).
Gruppi di additivi 383838 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/248> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
38 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/248> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
Allegato 3 3939 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1465), dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2365), dai n. II delle O dell’USAV del 14 feb. 2022 (RU 2022 124), dell’8 dic. 2023 (RU 2023 827) e dal n. I dell’O dell’USAV del 29 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 248).
39 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1465), dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2365), dai n. II delle O dell’USAV del 14 feb. 2022 (RU 2022 124), dell’8 dic. 2023 (RU 2023 827) e dal n. I dell’O dell’USAV del 29 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 248).
Lista di applicazione 404040 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/248> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
40 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/248> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
Allegato 4 4141 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2365).
41 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2365).
Criteri di purezza specifici per gli additivi
Allegato 5 4343 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1465), dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 20202365) e dal n. II dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 124).
43 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1465), dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 20202365) e dal n. II dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 124).
Liste degli additivi, comprese le sostanze di supporto per l’utilizzazione in additivi, enzimi, aromi e vitamine, sali minerali e altre determinate sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico
1. Sostanze di supporto negli additivi
2. Additivi tranne le sostanze di supporto negli additivi
3. Additivi comprese le sostanze di supporto negli enzimi *
4. Additivi comprese le sostanze di supporto negli aromi
5. Additivi in vitamine, sali minerali e altre determinate sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico
Parte A: Additivi in vitamine, sali minerali e altre determinate sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico, ad eccezione delle sostanze nelle derrate alimentari per i lattanti e i bambini nella prima infanzia (secondo la lista figurante nell’allegato 3, n. 13.1)
Parte B: Additivi in vitamine, Sali minerali e altre determinate sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico nelle derrate alimentari per i lattanti e i bambini nella prima infanzia (secondo la lista figurante nell’allegato 3, n. 13.1)
Allegato 6 4444 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
44 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Liste delle derrate alimentari nelle quali non è ammesso il trasferimento di un additivo
1. Lista delle derrate alimentari nelle quali non è ammesso il trasferimento di un additivo
2. Lista delle derrate alimentari nelle quali non sono ammessi coloranti trasferiti
Allegato 7 4646 Abrogato dal n. II cpv. 4 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
46 Abrogato dal n. II cpv. 4 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).