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Ordinanza del DFI
sui cosmetici
(OCos)

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 47 capoverso 5, 54 capoverso 7, 55 capoverso 2, 57 capoverso 2, 58, 60, 83 capoverso 4 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za si ap­pli­ca ai co­sme­ti­ci ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 53 ca­po­ver­so 1 ODerr.

2 Es­sa di­sci­pli­na:

a.
la do­cu­men­ta­zio­ne che i co­sme­ti­ci de­vo­no ri­spet­ta­re;
b.
le de­ro­ghe di cui all’ar­ti­co­lo 54 ca­po­ver­si 1–5 ODerr con­cer­nen­ti le so­stan­ze vie­ta­te e le so­stan­ze sog­get­te a re­stri­zio­ni nei co­sme­ti­ci;
c.
la ca­rat­te­riz­za­zio­ne dei co­sme­ti­ci, la pub­bli­ci­tà e il di­vie­to di in­gan­no;
d.
i cri­te­ri di fab­bri­ca­zio­ne e di igie­ne;
e.
gli ob­bli­ghi spe­ci­fi­ci del fab­bri­can­te, dell’im­por­ta­to­re e del di­stri­bu­to­re.

3 La se­zio­ne 3 «Va­lu­ta­zio­ne del­la si­cu­rez­za e do­cu­men­ta­zio­ne in­for­ma­ti­va sul pro­dot­to» non si ap­pli­ca ai co­sme­ti­ci ar­ti­gia­na­li di­stri­bui­ti lo­cal­men­te, nell’am­bi­to cir­co­scrit­to di un ba­zar, di una fe­sta sco­la­sti­ca o di una si­tua­zio­ne ana­lo­ga, fat­ta ec­ce­zio­ne per i co­sme­ti­ci spe­ci­fi­ca­men­te de­sti­na­ti ai bam­bi­ni al di sot­to di 3 an­ni o ap­pli­ca­ti in zo­na pe­rio­cu­la­re e sul­le mem­bra­ne mu­co­se.

Art. 2 Definizioni  

1 Si in­ten­de per:

a.
so­stan­za: qual­sia­si ele­men­to chi­mi­co e suoi com­po­sti al­lo sta­to na­tu­ra­le o ot­te­nu­ti me­dian­te un pro­ces­so di fab­bri­ca­zio­ne, in­clu­si gli ad­di­ti­vi ne­ces­sa­ri per pre­ser­var­ne la sta­bi­li­tà e le con­ta­mi­na­zio­ni de­ri­van­ti dal pro­ces­so im­pie­ga­to, a ec­ce­zio­ne dei sol­ven­ti che pos­so­no es­se­re se­pa­ra­ti dal­la so­stan­za sen­za pre­giu­di­car­ne la sta­bi­li­tà e sen­za mo­di­fi­car­ne la com­po­si­zio­ne;
b.
in­gre­dien­ti: qual­sia­si so­stan­za o pre­pa­ra­to usa­to in­ten­zio­nal­men­te nel co­sme­ti­co du­ran­te il pro­ces­so di fab­bri­ca­zio­ne, di­ver­so dal­le con­ta­mi­na­zio­ni con­te­nu­te nel­le ma­te­rie pri­me uti­liz­za­te e da­gli au­si­lia­ri tec­no­lo­gi­ci uti­liz­za­ti nel­la pre­pa­ra­zio­ne ma che non com­pa­io­no nel­la com­po­si­zio­ne del pro­dot­to fi­ni­to;
c.
fab­bri­can­te: una per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che fab­bri­ca un co­sme­ti­co o lo fa svi­lup­pa­re o fab­bri­ca­re e lo im­met­te sul mer­ca­to ap­po­nen­do­vi il pro­prio no­me o mar­chio;
d.
im­por­ta­to­re: una per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che im­met­te sul mer­ca­to un co­sme­ti­co pro­ve­nien­te dall’este­ro;
e.
di­stri­bu­to­re: una per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca nel­la ca­te­na di for­ni­tu­ra, di­ver­sa dal fab­bri­can­te o dall’im­por­ta­to­re, che im­met­te sul mer­ca­to un co­sme­ti­co;
f.
con­su­ma­to­re fi­na­le: un con­su­ma­to­re o pro­fes­sio­ni­sta che uti­liz­za il co­sme­ti­co;
g.
co­lo­ran­ti: le so­stan­ze de­sti­na­te esclu­si­va­men­te o pre­va­len­te­men­te a co­lo­ra­re il co­sme­ti­co, il cor­po in­te­ro o ta­lu­ne sue par­ti, at­tra­ver­so l’as­sor­bi­men­to o la ri­fles­sio­ne del­la lu­ce vi­si­bi­le; so­no inol­tre con­si­de­ra­ti co­lo­ran­ti i pre­cur­so­ri dei co­lo­ran­ti di os­si­da­zio­ne per ca­pel­li;
h.
con­ser­van­ti: le so­stan­ze de­sti­na­te esclu­si­va­men­te o pre­va­len­te­men­te a evi­ta­re lo svi­lup­po di mi­croor­ga­ni­smi nel co­sme­ti­co;
i.
fil­tri ul­tra­vio­let­ti: le so­stan­ze de­sti­na­te esclu­si­va­men­te o pre­va­len­te­men­te a pro­teg­ge­re la pel­le da de­ter­mi­na­te ra­dia­zio­ni UV at­tra­ver­so l’as­sor­bi­men­to, la ri­fles­sio­ne o la dif­fu­sio­ne di ta­li ra­dia­zio­ni;
j.
na­no­ma­te­ria­le: un ma­te­ria­le in­so­lu­bi­le o bio­per­si­sten­te, fab­bri­ca­to in­ten­zio­nal­men­te e aven­te una o più di­men­sio­ni ester­ne, o una strut­tu­ra in­ter­na, in una sca­la da 1 a 100 nm;
k.
ef­fet­to in­de­si­de­ra­bi­le: una rea­zio­ne no­ci­va per la sa­lu­te uma­na de­ri­van­te dall’uso nor­ma­le o ra­gio­ne­vol­men­te pre­ve­di­bi­le di un co­sme­ti­co;
l.
ef­fet­to in­de­si­de­ra­bi­le gra­ve: una rea­zio­ne no­ci­va per la sa­lu­te uma­na de­ri­van­te dall’uso nor­ma­le o ra­gio­ne­vol­men­te pre­ve­di­bi­le di un co­sme­ti­co che in­du­ce in­ca­pa­ci­tà fun­zio­na­le tem­po­ra­nea o per­ma­nen­te, di­sa­bi­li­tà, ospe­da­liz­za­zio­ne, ano­ma­lie con­ge­ni­te, ri­schi mor­ta­li im­me­dia­ti o de­ces­so.

2 I pro­dot­ti elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 1 pos­so­no es­se­re con­si­de­ra­ti co­sme­ti­ci.

Sezione 2: Obblighi del fabbricante, dell’importatore e del distributore

Art. 3  

1 Il fab­bri­can­te e l’im­por­ta­to­re de­vo­no as­si­cu­rar­si che il co­sme­ti­co che im­met­to­no sul mer­ca­to sia con­for­me ai re­qui­si­ti in ma­te­ria di di­rit­to sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri.

2 Il fab­bri­can­te e l’im­por­ta­to­re pos­so­no de­si­gna­re, su man­da­to scrit­to, un man­da­ta­rio con in­di­riz­zo in Sviz­ze­ra che è quin­di sog­get­to agli ob­bli­ghi di cui al ca­po­ver­so 1.

3 Il di­stri­bu­to­re è sog­get­to agli ob­bli­ghi di cui al ca­po­ver­so 1 se:

a.
im­met­te per la pri­ma vol­ta un co­sme­ti­co sul mer­ca­to ap­po­nen­do­vi il pro­prio no­me o il pro­prio mar­chio; o
b.
mo­di­fi­ca un co­sme­ti­co già im­mes­so sul mer­ca­to in mo­do ta­le che la sua con­for­mi­tà con i re­qui­si­ti vi­gen­ti pos­sa es­ser­ne com­pro­mes­sa.

4 Il di­stri­bu­to­re è sog­get­to agli ob­bli­ghi che gli in­com­bo­no in vir­tù del­la pre­sen­te or­di­nan­za e agli ob­bli­ghi se­guen­ti:

a.
pri­ma di im­met­te­re un co­sme­ti­co sul mer­ca­to, de­ve ve­ri­fi­ca­re che la ca­rat­te­riz­za­zio­ne del pro­dot­to men­zio­ni le in­for­ma­zio­ni di cui agli ar­ti­co­li 8 e 9 ca­po­ver­so 1 let­te­re b e f;
b.
pri­ma di im­met­te­re un co­sme­ti­co sul mer­ca­to, de­ve ve­ri­fi­ca­re che le in­for­ma­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­re a, c–e e g sod­di­sfi­no i re­qui­si­ti lin­gui­sti­ci di cui all’ar­ti­co­lo 47 ca­po­ver­so 2 let­te­ra c ODerr;
c.
pri­ma di im­met­te­re un co­sme­ti­co sul mer­ca­to, de­ve ve­ri­fi­ca­re che non sia de­cor­sa la da­ta di du­ra­ta mi­ni­ma di con­ser­va­zio­ne spe­ci­fi­ca­ta, se del ca­so, nell’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­ra c;
d.
se un pro­dot­to è sot­to la sua re­spon­sa­bi­li­tà, de­ve ve­ri­fi­ca­re che le con­di­zio­ni di de­po­si­to o di tra­spor­to sia­no con­for­mi ai re­qui­si­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Sezione 3: Valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto

Art. 4 Valutazione della sicurezza  

1 La va­lu­ta­zio­ne del­la si­cu­rez­za se­con­do l’ar­ti­co­lo 57 ca­po­ver­so 1 ODerr è ef­fet­tua­ta sul­la ba­se del­le in­for­ma­zio­ni ade­gua­te e una re­la­zio­ne sul­la si­cu­rez­za del co­sme­ti­co è re­dat­ta con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 5.

2 La va­lu­ta­zio­ne del­la si­cu­rez­za tie­ne con­to dell’uso cui è de­sti­na­to il co­sme­ti­co e dell’espo­si­zio­ne si­ste­mi­ca an­ti­ci­pa­ta ai sin­go­li in­gre­dien­ti nel­la for­mu­la­zio­ne fi­na­le.

3 La va­lu­ta­zio­ne del­la si­cu­rez­za uti­liz­za un ap­proc­cio ade­gua­to ba­sa­to sul­la for­za pro­ban­te per ve­ri­fi­ca­re i da­ti pro­ve­nien­ti da tut­te le fon­ti esi­sten­ti.

4 La re­la­zio­ne sul­la si­cu­rez­za del co­sme­ti­co è ag­gior­na­ta te­nen­do con­to del­le in­for­ma­zio­ni sup­ple­men­ta­ri per­ti­nen­ti di­spo­ni­bi­li do­po l’im­mis­sio­ne sul mer­ca­to del pro­dot­to.

5 La va­lu­ta­zio­ne del­la si­cu­rez­za del co­sme­ti­co di cui all’al­le­ga­to 5 par­te B è ese­gui­ta da per­so­ne in pos­ses­so di un di­plo­ma o di un al­tro ti­to­lo che at­te­sti una for­ma­zio­ne uni­ver­si­ta­ria teo­ri­ca e pra­ti­ca in cam­po far­ma­ceu­ti­co, tos­si­co­lo­gi­co, me­di­co o in di­sci­pli­ne ana­lo­ghe, o una for­ma­zio­ne ri­co­no­sciu­ta equi­va­len­te.

6 Gli stu­di di si­cu­rez­za non cli­ni­ci men­zio­na­ti nel­la va­lu­ta­zio­ne del­la si­cu­rez­za so­no con­for­mi ai prin­ci­pi del­la buo­na pras­si di la­bo­ra­to­rio se­con­do le re­la­ti­ve nor­me in vi­go­re nel mo­men­to in cui lo stu­dio è sta­to rea­liz­za­to.

7 La re­la­zio­ne sul­la si­cu­rez­za dei co­sme­ti­ci con­te­nen­ti na­no­ma­te­ria­li non men­zio­na­ti nell’ar­ti­co­lo 54 ca­po­ver­si 2–5 ODerr de­ve con­te­ne­re, ol­tre ai re­qui­si­ti di cui al ca­po­ver­so 1, le in­for­ma­zio­ni se­guen­ti re­la­ti­ve al na­no­ma­te­ria­le uti­liz­za­to:

a.
l’iden­ti­fi­ca­zio­ne del na­no­ma­te­ria­le, com­pre­sa la sua de­no­mi­na­zio­ne chi­mi­ca e al­tre no­men­cla­tu­re;
b.
la de­scri­zio­ne del na­no­ma­te­ria­le, com­pre­se la di­men­sio­ne del­le par­ti­cel­le e le pro­prie­tà fi­si­che e chi­mi­che;
c.
una sti­ma del­la quan­ti­tà di na­no­ma­te­ria­le con­te­nu­to nei co­sme­ti­ci che si pre­ve­de di im­met­te­re sul mer­ca­to per an­no;
d.
il pro­fi­lo tos­si­co­lo­gi­co del na­no­ma­te­ria­le;
e.
i da­ti re­la­ti­vi al­la si­cu­rez­za del na­no­ma­te­ria­le le­ga­ti al­la ca­te­go­ria del co­sme­ti­co in cui det­to na­no­ma­te­ria­le è usa­to;
f.
le con­di­zio­ni di espo­si­zio­ne ra­gio­ne­vol­men­te pre­ve­di­bi­li.
Art. 5 Documentazione informativa sul prodotto  

1 La do­cu­men­ta­zio­ne in­for­ma­ti­va sul pro­dot­to di cui all’ar­ti­co­lo 57 ca­po­ver­so 1 ODerr con­tie­ne le in­for­ma­zio­ni se­guen­ti, se ne­ces­sa­rio ag­gior­na­te:

a.
una de­scri­zio­ne del co­sme­ti­co che con­sen­ta di col­le­ga­re la do­cu­men­ta­zio­ne in­for­ma­ti­va sul pro­dot­to al co­sme­ti­co stes­so;
b.
la re­la­zio­ne sul­la si­cu­rez­za del co­sme­ti­co di cui all’ar­ti­co­lo 4;
c.
una de­scri­zio­ne del me­to­do di fab­bri­ca­zio­ne e una di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà al­la buo­na pras­si di fab­bri­ca­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 12;
d.
qua­lo­ra la na­tu­ra o gli ef­fet­ti del co­sme­ti­co lo giu­sti­fi­chi, le pro­ve de­gli ef­fet­ti at­tri­bui­ti al co­sme­ti­co;
e.
i da­ti con­cer­nen­ti le spe­ri­men­ta­zio­ni ani­ma­li ef­fet­tua­te dal fab­bri­can­te, dai suoi agen­ti o dai suoi for­ni­to­ri re­la­ti­va­men­te al­lo svi­lup­po o al­la va­lu­ta­zio­ne del­la si­cu­rez­za del co­sme­ti­co o dei suoi in­gre­dien­ti.

2 La do­cu­men­ta­zio­ne in­for­ma­ti­va sul pro­dot­to è re­dat­ta in una lin­gua uf­fi­cia­le del­la Con­fe­de­ra­zio­ne o in in­gle­se. È con­ser­va­ta per die­ci an­ni a par­ti­re dal­la da­ta in cui l’ul­ti­mo lot­to del co­sme­ti­co è sta­to im­mes­so sul mer­ca­to per la pri­ma vol­ta.

3 Si può ri­nun­cia­re a co­sti­tui­re una do­cu­men­ta­zio­ne in­for­ma­ti­va sul pro­dot­to se ta­le do­cu­men­ta­zio­ne è già sta­ta re­dat­ta all’este­ro per il me­de­si­mo co­sme­ti­co e cor­ri­spon­de ai re­qui­si­ti di cui ai ca­po­ver­si 1 e 2. L’im­por­ta­to­re o il di­stri­bu­to­re de­ve po­ter­ne for­ni­re la pro­va al­le au­to­ri­tà can­to­na­li d’ese­cu­zio­ne.

Sezione 4: Sostanze vietate e sostanze soggette a restrizioni

Art. 6 Sostanze vietate  

1 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 54 ca­po­ver­so 1 ODerr, per la vo­ce n. 358 dell’al­le­ga­to II del re­go­la­men­to (CE) n. 1223/20092 si ap­pli­ca quan­to se­gue: «Fu­ro­cu­ma­ri­ne, tra cui Trio­xy­sa­le­num (INN), me­tos­si-8-pso­ra­le­ne, me­tos­si-5-pso­ra­le­ne, sal­vo te­no­ri nor­ma­li ne­gli oli es­sen­zia­li na­tu­ra­li im­pie­ga­ti. Nei co­sme­ti­ci, esclu­si pro­fu­mi, ac­que da toe­let­ta e ac­qua di Co­lo­nia, nel pro­dot­to fi­na­le le fu­ro­cu­ma­ri­ne de­vo­no es­se­re pre­sen­ti in quan­ti­tà in­fe­rio­ri a 1 mg/kg e gli oli es­sen­zia­li na­tu­ra­li de­vo­no es­se­re do­sa­ti di con­se­guen­za se in ca­so di uso nor­ma­le e ra­gio­ne­vol­men­te pre­ve­di­bi­le il co­sme­ti­co:

a.
non è da ri­sciac­qua­re; e
b.
può es­se­re espo­sto di­ret­ta­men­te al so­le. »3

2 Nei co­sme­ti­ci è vie­ta­to l’uti­liz­zo di so­stan­ze can­ce­ro­ge­ne, mu­ta­ge­ne o tos­si­che per il ci­clo ri­pro­dut­ti­vo (so­stan­ze CMR) clas­si­fi­ca­te nel­le ca­te­go­rie di pe­ri­co­lo 1A, 1B o 2 con­for­me­men­te al re­go­la­men­to (CE) n. 1272/2008 se­con­do la ver­sio­ne dell’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1 dell’or­di­nan­za del 5 giu­gno 20154 sui pro­dot­ti chi­mi­ci (OP­Chim). So­no esclu­se dal di­vie­to le so­stan­ze CMR elen­ca­te nell’ar­ti­co­lo 54 ca­po­ver­si 2–5 ODerr.

3 La pre­sen­za di pic­co­le quan­ti­tà di una so­stan­za vie­ta­ta è tol­le­ra­ta se:

a.
è in­vo­lon­ta­ria e ri­sul­ta da con­ta­mi­na­zio­ni do­vu­te a com­po­nen­ti na­tu­ra­li o sin­te­ti­che, al pro­ces­so di fab­bri­ca­zio­ne, al de­po­si­to op­pu­re al­la mi­gra­zio­ne dall’im­bal­lag­gio;
b.
è ine­vi­ta­bi­le dal pun­to di vi­sta tec­ni­co con­for­me­men­te al­la buo­na pras­si di fab­bri­ca­zio­ne; e
c.
non met­te in pe­ri­co­lo la sa­lu­te.

2 Re­go­la­men­to (CE) n. 1223/2009 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 30 no­vem­bre 2009 sui pro­dot­ti co­sme­ti­ci, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; mo­di­fi­ca­to da ul­ti­mo dal re­go­la­men­to (UE) 2017/1410, GU L 202 del 3.8.2017, pag. 1.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 3 gen. 2019, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 333).

4 RS 813.11

Art. 7 Sostanze soggette a restrizioni  

In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 54 ca­po­ver­so 2 ODerr, per la co­lon­na h del­la vo­ce 12 dell’al­le­ga­to III del re­go­la­men­to (CE) n. 1223/20095 si ap­pli­ca quan­to se­gue per i pro­dot­ti per lo sbian­ca­men­to o lo schia­ri­men­to dei den­ti: «Ven­di­ta de­sti­na­ta esclu­si­va­men­te ai den­ti­sti, co­me de­fi­ni­ti ai sen­si del­la leg­ge del 23 giu­gno 20066 sul­le pro­fes­sio­ni me­di­che, o agli igie­ni­sti den­ta­li di­pl. SSS, co­me de­fi­ni­ti ai sen­si dell’or­di­nan­za del DE­FR dell’11 mar­zo 20057 con­cer­nen­te le esi­gen­ze mi­ni­me per il ri­co­no­sci­men­to dei ci­cli di for­ma­zio­ne e de­gli stu­di post­di­plo­ma del­le scuo­le spe­cia­liz­za­te su­pe­rio­ri. Per cia­scun ci­clo di uti­liz­zo, la pri­ma uti­liz­za­zio­ne è ri­ser­va­ta ai den­ti­sti o agli igie­ni­sti den­ta­li o de­ve av­ve­ni­re sot­to la lo­ro di­ret­ta su­per­vi­sio­ne se si ga­ran­ti­sce un li­vel­lo di si­cu­rez­za equi­va­len­te. In se­gui­to il pro­dot­to de­ve es­se­re for­ni­to al con­su­ma­to­re per com­ple­ta­re il ci­clo di uti­liz­zo. Da non uti­liz­za­re su per­so­ne di età in­fe­rio­re a 18 an­ni».

5 Cfr. no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 6 cpv. 1.

6 RS 811.11

7 RS 412.101.61

Sezione 5: Caratterizzazione, pubblicità e divieto di inganno

Art. 8 Elenco degli ingredienti nella caratterizzazione  

1 Su­gli im­bal­lag­gi dei co­sme­ti­ci de­ve fi­gu­ra­re, al mo­men­to dell’im­mis­sio­ne sul mer­ca­to, l’elen­co de­gli in­gre­dien­ti, in or­di­ne de­cre­scen­te di pe­so, pre­ce­du­to dal ter­mi­ne «In­gre­dien­ts» e oc­cor­re te­ner con­to del­le in­di­ca­zio­ni se­guen­ti:8

a.
gli in­gre­dien­ti pre­sen­ti in con­cen­tra­zio­ni in­fe­rio­ri all’1 per cen­to in mas­sa del pro­dot­to fi­ni­to pos­so­no es­se­re in­di­ca­ti in un or­di­ne spar­so do­po quel­li pre­sen­ti in con­cen­tra­zio­ni su­pe­rio­ri all’1 per cen­to;
b.
i co­lo­ran­ti pos­so­no es­se­re in­di­ca­ti in un or­di­ne spar­so do­po gli al­tri in­gre­dien­ti con­for­me­men­te al nu­me­ro CI (Co­lour In­dex) o al­le di­spo­si­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 54 ca­po­ver­so 3 ODerr;
c.
per i co­sme­ti­ci da truc­co im­mes­si sul mer­ca­to in va­rie sfu­ma­tu­re di co­lo­re, può es­se­re men­zio­na­to l’in­sie­me dei co­lo­ran­ti uti­liz­za­ti nel­la gam­ma, ad ec­ce­zio­ne di quel­li de­sti­na­ti a co­lo­ra­re i ca­pel­li o le zo­ne pi­li­fe­re del vi­so e le ci­glia, a con­di­zio­ne di ag­giun­ger­vi l’in­di­ca­zio­ne «può con­te­ne­re …» o il sim­bo­lo «+/–»;
d.
i com­po­sti odo­ran­ti e aro­ma­tiz­zan­ti e le lo­ro ma­te­rie pri­me pos­so­no fi­gu­ra­re sot­to la de­no­mi­na­zio­ne di «pro­fu­mo» o «aro­ma»; la pre­sen­za di so­stan­ze la cui di­chia­ra­zio­ne è ri­chie­sta con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 54 ca­po­ver­so 2 ODerr de­ve es­se­re in­di­ca­ta nell’elen­co de­gli in­gre­dien­ti, ol­tre al­la de­no­mi­na­zio­ne di «pro­fu­mo» o «aro­ma»;
e.
tut­ti gli in­gre­dien­ti pre­sen­ti sot­to for­ma di na­no­ma­te­ria­li de­vo­no es­se­re chia­ra­men­te in­di­ca­ti nell’elen­co de­gli in­gre­dien­ti, se­gui­ti dal­la pa­ro­la «na­no» po­sta tra vir­go­let­te;
f. 9
gli in­gre­dien­ti so­no elen­ca­ti se­con­do la de­no­mi­na­zio­ne co­mu­ne de­fi­ni­ta nell’al­le­ga­to del­la de­ci­sio­ne (UE) 2019/70110; in man­can­za di una de­no­mi­na­zio­ne co­mu­ne dell’in­gre­dien­te, è uti­liz­za­to un ter­mi­ne che fi­gu­ra nel­la no­men­cla­tu­ra ge­ne­ral­men­te ri­co­no­sciu­ta.

2 Se per ra­gio­ni pra­ti­che non può es­se­re ap­po­sto sul­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne, l’elen­co de­gli in­gre­dien­ti de­ve fi­gu­ra­re su un fo­glio di istru­zio­ni, un’eti­chet­ta, una fa­scet­ta o un car­tel­li­no al­le­ga­to o at­tac­ca­to al co­sme­ti­co e un’in­di­ca­zio­ne scrit­ta o il pit­to­gram­ma il­lu­stra­to nell’al­le­ga­to 2 de­ve fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio.

3 Per i sa­po­ni e le per­le da ba­gno e al­tri pro­dot­ti pic­co­li, l’elen­co de­gli in­gre­dien­ti può fi­gu­ra­re su un car­tel­li­no col­lo­ca­to vi­ci­no al re­ci­pien­te in cui è con­te­nu­to il co­sme­ti­co of­fer­to in ven­di­ta.

8 Cor­re­zio­ne del 30 mag. 2017 (RU 2017 3263).

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2427).

10 De­ci­sio­ne (UE) 2019/701 del­la Com­mis­sio­ne, del 5 apri­le 2019, che sta­bi­li­sce un glos­sa­rio del­le de­no­mi­na­zio­ni co­mu­ni de­gli in­gre­dien­ti da uti­liz­za­re nell’eti­chet­ta­tu­ra dei pro­dot­ti co­sme­ti­ci, ver­sio­ne del­la GU L 121 dell’8.5.2019, pag. 1.

Art. 9 Altre indicazioni sulla caratterizzazione  

1 Su­gli im­bal­lag­gi e sui re­ci­pien­ti dei co­sme­ti­ci de­vo­no fi­gu­ra­re, al mo­men­to dell’im­mis­sio­ne sul mer­ca­to, le in­di­ca­zio­ni se­guen­ti:

a.
la de­sti­na­zio­ne d’im­pie­go, a me­no che non sia de­du­ci­bi­le dal­la pre­sen­ta­zio­ne del pro­dot­to;
b.
il no­me, la ra­gio­ne so­cia­le e l’in­di­riz­zo del fab­bri­can­te, dell’im­por­ta­to­re, del di­stri­bu­to­re o del­la per­so­na re­spon­sa­bi­le nell’UE se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 del re­go­la­men­to (CE) n. 1223/200911; le in­di­ca­zio­ni che per­met­to­no di iden­ti­fi­ca­re la per­so­na e il suo in­di­riz­zo pos­so­no es­se­re ab­bre­via­te;
c.
la da­ta di du­ra­ta mi­ni­ma di con­ser­va­zio­ne o da­ta di du­ra­ta mi­ni­ma, in­di­can­do nell’or­di­ne il me­se e l’an­no op­pu­re il gior­no, il me­se e l’an­no fi­no al qua­le il co­sme­ti­co con­ser­va le sue qua­li­tà spe­ci­fi­che in con­di­zio­ni ap­pro­pria­te di con­ser­va­zio­ne, pre­ce­du­ta dal pit­to­gram­ma il­lu­stra­to nell’al­le­ga­to 4 o dall’in­di­ca­zio­ne «Usa­re pre­fe­ri­bil­men­te en­tro»;
d.
se la du­ra­ta mi­ni­ma di con­ser­va­zio­ne è su­pe­rio­re a 30 me­si, non è ob­bli­ga­to­rio in­di­car­la, ma de­ve es­se­re in­di­ca­to per quan­to tem­po il co­sme­ti­co può es­se­re uti­liz­za­to sen­za ri­schi per i con­su­ma­to­ri do­po es­se­re sta­to aper­to; que­sta in­for­ma­zio­ne è da­ta, tran­ne nei ca­si in cui il con­cet­to di con­ser­va­zio­ne do­po l’aper­tu­ra non è ri­le­van­te, dal pit­to­gram­ma raf­fi­gu­ra­to nell’al­le­ga­to 3 se­gui­to dal pe­rio­do di tem­po espres­so in me­si o an­ni;
e.
le con­di­zio­ni di con­ser­va­zio­ne da os­ser­va­re, se ne­ces­sa­rio, per ga­ran­ti­re la du­ra­ta mi­ni­ma in­di­ca­ta;
f.
il nu­me­ro del lot­to di fab­bri­ca­zio­ne o il ri­fe­ri­men­to che per­met­ta di iden­ti­fi­ca­re il co­sme­ti­co; in ca­so di im­pos­si­bi­li­tà pra­ti­ca do­vu­ta al­le di­men­sio­ni ri­dot­te dei co­sme­ti­ci, que­sta in­di­ca­zio­ne de­ve fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio;
g.
le av­ver­ten­ze per l’uso e al­me­no quel­le men­zio­na­te nell’ar­ti­co­lo 54 ca­po­ver­si 2–5 ODerr, non­ché even­tua­li av­ver­ten­ze par­ti­co­la­ri che de­vo­no es­se­re ri­spet­ta­te per i co­sme­ti­ci a uso pro­fes­sio­na­le.

2 Le in­di­ca­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra g de­vo­no ri­sal­ta­re net­ta­men­te ri­spet­to al re­sto del­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne.

3 Se per ra­gio­ni pra­ti­che non pos­so­no es­se­re ap­po­ste sul­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne, le in­di­ca­zio­ni se­con­do il ca­po­ver­so 1 let­te­ra g de­vo­no fi­gu­ra­re su un fo­glio di istru­zio­ni, un’eti­chet­ta, una fa­scet­ta o un car­tel­li­no al­le­ga­to o at­tac­ca­to al co­sme­ti­co e un’in­di­ca­zio­ne scrit­ta o il pit­to­gram­ma il­lu­stra­to nell’al­le­ga­to 2 de­ve fi­gu­ra­re sul re­ci­pien­te o sull’im­bal­lag­gio.

11 Cfr. no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 6 cpv. 1.

Art. 10 Dichiarazioni  

1 Le di­chia­ra­zio­ni sot­to for­ma di te­sti, de­no­mi­na­zio­ni, mar­chi, im­ma­gi­ni o al­tri se­gni, fi­gu­ra­ti­vi o me­no, non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te né espli­ci­ta­men­te né im­pli­ci­ta­men­te per at­tri­bui­re a que­sti pro­dot­ti ca­rat­te­ri­sti­che o fun­zio­ni che non pos­sie­do­no.

2 Le di­chia­ra­zio­ni uti­liz­za­te per i co­sme­ti­ci de­vo­no es­se­re con­for­mi ai cri­te­ri elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 6.

3 L’in­di­ca­zio­ne che il co­sme­ti­co è sta­to svi­lup­pa­to sen­za fa­re ri­cor­so al­la spe­ri­men­ta­zio­ne ani­ma­le può fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio o su qual­sia­si do­cu­men­to, fo­glio di istru­zio­ni, eti­chet­ta, fa­scet­ta o car­tel­li­no al­le­ga­to o at­tac­ca­to al co­sme­ti­co so­lo se il fab­bri­can­te o i suoi for­ni­to­ri non han­no ef­fet­tua­to o in­ca­ri­ca­to ter­zi di ese­gui­re ta­li spe­ri­men­ta­zio­ni per il pro­dot­to fi­ni­to, il suo pro­to­ti­po o gli in­gre­dien­ti di cui è com­po­sto e non han­no uti­liz­za­to al­cun in­gre­dien­te te­sta­to da al­tri su ani­ma­li in vi­sta del­lo svi­lup­po di nuo­vi co­sme­ti­ci.

Art. 11 Informazione sulle sostanze  

Fat­ta sal­va la tu­te­la del­la se­gre­tez­za com­mer­cia­le e dei di­rit­ti di pro­prie­tà in­tel­let­tua­le, il fab­bri­can­te, l’im­por­ta­to­re o il di­stri­bu­to­re prov­ve­de af­fin­ché, su ri­chie­sta, le in­for­ma­zio­ni se­guen­ti sia­no re­se fa­cil­men­te ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co con i mez­zi ap­pro­pria­ti:

a.
com­po­si­zio­ne qua­li­ta­ti­va del co­sme­ti­co;
b.
com­po­si­zio­ne quan­ti­ta­ti­va del co­sme­ti­co li­mi­ta­ta al­le so­stan­ze pe­ri­co­lo­se con­for­me­men­te al re­go­la­men­to (CE) n. 1272/2008 nel­la ver­sio­ne se­con­do l’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1 OP­Chim12;
c.
no­me, nu­me­ro di co­di­ce del com­po­sto e iden­ti­tà del for­ni­to­re nel ca­so di com­po­sti odo­ran­ti e aro­ma­tiz­zan­ti;
d.
da­ti esi­sten­ti in me­ri­to agli ef­fet­ti in­de­si­de­ra­bi­li e agli ef­fet­ti in­de­si­de­ra­bi­li gra­vi de­ri­van­ti dall’uso del co­sme­ti­co.

Sezione 6: Fabbricazione e igiene

Art. 12  

1 I co­sme­ti­ci de­vo­no es­se­re fab­bri­ca­ti in mo­do da sod­di­sfa­re le con­di­zio­ni igie­ni­che e di pu­li­zia al fi­ne di ga­ran­ti­re la pro­te­zio­ne del­la sa­lu­te uma­na.

2 La fab­bri­ca­zio­ne dei co­sme­ti­ci ri­spet­ta la buo­na pras­si di fab­bri­ca­zio­ne.

3 Qua­lo­ra la fab­bri­ca­zio­ne dei co­sme­ti­ci av­ven­ga in con­for­mi­tà del­le nor­me re­la­ti­ve al­la buo­na pras­si di fab­bri­ca­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 7, si pre­su­me il ri­spet­to del­la buo­na pras­si di fab­bri­ca­zio­ne.

Sezione 7: Controllo autonomo

Art. 13  

Le in­for­ma­zio­ni de­vo­no po­ter es­se­re pre­sen­ta­te al­le au­to­ri­tà can­to­na­li d’ese­cu­zio­ne per tre an­ni:

a.
dal fab­bri­can­te, a par­ti­re dal­la da­ta in cui il lot­to del co­sme­ti­co è sta­to im­mes­so sul mer­ca­to; e
b.
dall’im­por­ta­to­re e dal di­stri­bu­to­re, a par­ti­re dal­la da­ta in cui il lot­to del co­sme­ti­co è sta­to con­se­gna­to.

Sezione 8: Aggiornamento degli allegati

Art. 14  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria (USAV) ade­gua gli al­le­ga­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za al­lo sta­to del­la scien­za e del­la tec­ni­ca, non­ché al di­rit­to dei prin­ci­pa­li part­ner com­mer­cia­li del­la Sviz­ze­ra.

2 L’USAV può ema­na­re di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione di un altro atto legislativo  

L’or­di­nan­za del DFI del 23 no­vem­bre 200513 sui co­sme­ti­ci è abro­ga­ta.

Art. 16 Disposizioni transitorie  

1 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 95 ODerr, i co­sme­ti­ci non con­for­mi ai re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 54 ca­po­ver­si 1–5 ODerr pos­so­no es­se­re fab­bri­ca­ti, im­por­ta­ti e ca­rat­te­riz­za­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 30 apri­le 2018 e pos­so­no es­se­re con­se­gna­ti ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

2 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 95 ODerr, i co­sme­ti­ci che non sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti di cui agli ar­ti­co­li 4, 5 e 12 del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 30 apri­le 2021.

3 In de­ro­ga ai ca­po­ver­si 1 e 2, le so­stan­ze se­guen­ti pos­so­no es­se­re im­mes­se sul mer­ca­to se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za fi­no al 30 apri­le 2021 se una re­la­zio­ne sul­la si­cu­rez­za è re­dat­ta con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 4, an­che se le con­di­zio­ni di cui agli ar­ti­co­li 5 e 12 non so­no sod­di­sfat­te; in man­can­za di una re­la­zio­ne sul­la si­cu­rez­za, det­te so­stan­ze pos­so­no an­co­ra es­se­re uti­liz­za­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 30 apri­le 2021:

a.
aci­do co­gi­co (n. CAS 501-30-4);
b.
oli es­sen­zia­li e lo­ro com­po­nen­ti in pro­dot­ti da non ri­sciac­qua­re (a ec­ce­zio­ne di pro­fu­mi e ac­que da toe­let­ta);
c.
α-idros­sia­ci­di in pro­dot­ti per il pee­ling;
d.
re­ti­na­le, re­ti­nal­dei­de (n. CAS 116-31-4).
Art. 16a Disposizioni transitorie della modifica del 27 maggio 2020 14  

1 I pro­dot­ti co­sme­ti­ci che non sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti del­la mo­di­fi­ca del 27 mag­gio 2020 pos­so­no es­se­re ca­rat­te­riz­za­ti fi­no al 30 giu­gno 2021 se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re.

2 Do­po la sca­den­za del pe­rio­do tran­si­to­rio, i pro­dot­ti co­sme­ti­ci ca­rat­te­riz­za­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no es­se­re con­se­gna­ti ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

14 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2427).

Art. 17 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° mag­gio 2017.

Allegato 1

(art. 2 cpv. 2)

Elenco indicativo dei prodotti che possono essere considerati cosmetici

Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la cura della pelle
Maschere di bellezza
Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)
Ciprie, talchi per il dopobagno e per l’igiene personale
Saponi da toeletta, saponi deodoranti
Profumi, acque da toeletta e acqua di Colonia
Preparati per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel)
Prodotti per la depilazione
Deodoranti e antitraspiranti
Prodotti per la cura dei capelli:
tinture e decoloranti
prodotti per l’arricciatura, la stiratura e il fissaggio
prodotti per la messa in piega
prodotti per la pulizia (lozioni, polveri, shampoo)
prodotti di cura (lozioni, creme, oli)
prodotti per l’acconciatura (lozioni, lacche, gel, schiume, brillantine)
Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni)
Prodotti per il trucco e lo strucco
Prodotti per la cura e il trucco delle labbra
Prodotti per l’igiene dei denti e della bocca
Prodotti per la cura delle unghie e lacche
Prodotti per l’igiene intima esterna
Prodotti solari
Prodotti autoabbronzanti
Prodotti per schiarire la pelle
Prodotti antirughe

Allegato 2

(art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 3)

Pittogramma da utilizzare sull’imballaggio/sul recipiente di un cosmetico per indicare un rimando alle informazioni allegate o attaccate al prodotto

Allegato 3

(art. 9 cpv. 1 lett. d)

Pittogramma da utilizzare sull’imballaggio/sul recipiente di un cosmetico per indicare la durata minima di conservazione dopo l’apertura

Allegato 4

(art. 9 cpv. 1 lett. c)

Pittogramma da utilizzare sull’imballaggio/sul recipiente di un cosmetico per indicare la data di durata minima di conservazione

Allegato 5

(art. 4 cpv. 1)

Relazione sulla sicurezza del cosmetico

La relazione sulla sicurezza del cosmetico contiene almeno gli elementi seguenti:

Parte A: Informazioni sulla sicurezza del cosmetico

1. Composizione quantitativa e qualitativa del cosmetico

Composizione qualitativa e quantitativa del cosmetico, inclusa l’identità chimica delle sostanze (denominazione chimica, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, ove possibile) e la loro funzione prevista. Per i composti odoranti e aromatizzanti, nome e numero di codice del composto nonché identità del fornitore.

2. Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del cosmetico

Caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o dei preparati, nonché del cosme­tico.

Stabilità del cosmetico in condizioni di stoccaggio ragionevolmente prevedibili.

3. Qualità microbiologica

Specifiche microbiologiche della sostanza o del preparato e del cosmetico. Va prestata particolare attenzione ai cosmetici da utilizzare nella zona perioculare, sulle membrane mucose in generale, sulla cute lesa, su bambini di età inferiore a tre anni, su persone anziane e persone con deficit del sistema immunitario.

Risultati del challenge test per la verifica della capacità di conservazione.

4. Contaminazioni, tracce, informazioni sul materiale d’imballaggio

Purezza delle sostanze e dei preparati.

Qualora siano presenti tracce di sostanze vietate, prova della loro inevitabilità tecnica.

Caratteristiche pertinenti del materiale da imballaggio, in particolare purezza e stabilità.

5. Uso normale e ragionevolmente prevedibile

Uso normale e ragionevolmente prevedibile del prodotto. In tale ambito vanno fornite motivazioni tenendo presenti in particolare le avvertenze e altre spiegazioni sulla caratterizzazione del prodotto.

6. Esposizione al cosmetico

Dati sull’esposizione al cosmetico che tengano conto delle informazioni di cui al numero 5 riguardanti:

la sede di applicazione
la superficie di applicazione
la quantità di prodotto applicata
la durata e la frequenza d’uso
le vie di esposizione normali o ragionevolmente prevedibili
la popolazione target (o esposta); va tenuto conto anche dell’esposizione potenziale di una determinata popolazione.

Nel calcolo dell’esposizione va tenuto conto anche degli effetti tossicologici da considerare (p. es. potrebbe essere necessario calcolare l’esposizione per unità di superficie cutanea o per unità di peso corporeo). Sarebbe opportuno tenere conto anche dell’eventuale esposizione secondaria attraverso vie diverse da quelle conseguenti all’applicazione diretta (p. es. inalazione involontaria di spray, ingestione involontaria di prodotti da applicare sulle labbra).

Va tenuto conto in particolare degli eventuali effetti sull’esposizione dovuti alla dimensione delle particelle.

7. Esposizione alle sostanze

Dati sull’esposizione alle sostanze contenute nel cosmetico per gli effetti tossicologici pertinenti, tenendo conto delle informazioni di cui al numero 6.

8. Profilo tossicologico delle sostanze

Profilo tossicologico della sostanza contenuta nel cosmetico per tutti gli effetti tossicologici pertinenti. Va dedicata particolare attenzione alla valutazione della tossicità locale (irritazione cutanea e oculare), della sensibilizzazione cutanea e, nel caso dell’assorbimento di radiazioni UV, della tossicità fotoindotta.

Tutte le vie di assorbimento tossicologiche significative vanno considerate, così come gli effetti sistemici, e va calcolato il margine di sicurezza in base al livello al quale non si osservano effetti nocivi (NOAEL: no observed adverse effect level). L’assenza di tali informazioni va debitamente motivata.

Va tenuto conto in particolare degli eventuali effetti sul profilo tossicologico dovuti a:

dimensione delle particelle, compresi i nanomateriali
contaminazioni delle sostanze e delle materie prime utilizzate e
interazione tra sostanze

L’eventuale applicazione del metodo «read-across» va debitamente documentata e motivata.

Le fonti d’informazione vanno identificate chiaramente.

9. Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi

Tutti i dati disponibili sugli effetti indesiderabili e sugli effetti indesiderabili gravi connessi al cosmetico o, se del caso, ad altri cosmetici. Sono compresi i dati statis­tici.

10. Informazioni sul cosmetico

Altre informazioni pertinenti, per esempio studi disponibili, effettuati su volontari, o risultati debitamente confermati e comprovati delle valutazioni dei rischi effettuate in altri ambiti pertinenti.

Parte B: Valutazione della sicurezza del cosmetico

1. Conclusioni della valutazione

Dichiarazione sulla sicurezza del cosmetico ai sensi dell’articolo 15 della legge del 20 giugno 201415 sulle derrate alimentari.

2. Avvertenze e istruzioni per l’uso riportate sulla caratterizzazione

Dichiarazione relativa alla necessità di indicare sulla caratterizzazione tutte le avvertenze particolari e le istruzioni per l’uso conformemente all’articolo 9 capoverso 1 lettera g.

3. Motivazione

Spiegazione della motivazione scientifica alla base delle conclusioni della valutazione di cui al numero 1 e della dichiarazione di cui al numero 2. La spiegazione si fonda sulle descrizioni di cui alla parte A. Ove opportuno, vanno valutati e discussi margini di sicurezza.

Va effettuata, fra l’altro, una specifica valutazione dei cosmetici destinati ai bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all’igiene intima esterna.

Vanno valutate le eventuali interazioni tra le sostanze contenute nel cosmetico.

Vanno inoltre fornite le motivazioni della considerazione o non considerazione dei vari profili tossicologici.

Infine è necessario tenere conto degli impatti della stabilità sulla sicurezza del cosmetico.

4. Informazioni sul valutatore e approvazione della parte B

Nome e indirizzo del valutatore della sicurezza.

Prova delle qualifiche del valutatore della sicurezza.

Data e firma del valutatore della sicurezza.

Allegato 6

(art. 10 cpv. 2)

Criteri relativi alle dichiarazioni applicabili ai cosmetici

1. Conformità alla legislazione

1. Non sono ammesse le dichiarazioni che indicano che il prodotto è stato autorizzato o approvato da un’autorità competente.

2. Una dichiarazione è considerata accettabile in base al modo in cui il cosmetico viene percepito dal consumatore, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici del mercato in questione.

3. Non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l’impressione che un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge.

2. Veridicità

1. Se si dichiara che un prodotto contiene uno specifico ingrediente, tale ingrediente deve essere effettivamente presente.

2. Le dichiarazioni sugli ingredienti che fanno riferimento alle proprietà di uno specifico ingrediente non possono attribuire le stesse proprietà al prodotto finito se questo non le possiede.

3. I messaggi commerciali non devono suscitare l’impressione che i pareri espressi siano dichiarazioni verificate, a meno che non siano sostenuti da prove verificabili.

3. Supporto probatorio

1. Le dichiarazioni relative ai cosmetici, sia esplicite che implicite, devono essere sostenute da prove adeguate e verificabili, indipendentemente dal tipo di supporto probatorio utilizzato per comprovarle, comprese eventualmente le valutazioni di esperti.

2. Le prove a sostegno delle dichiarazioni devono tenere conto di prassi all’avanguardia.

3. Se come elementi di prova si utilizzano studi, questi devono essere pertinenti al prodotto e ai benefici attribuitigli, essere stati realizzati secondo metodologie ben concepite e applicate correttamente (valide, affidabili e riproducibili) e rispettare considerazioni di ordine etico.

4. Le prove o le convalide devono essere di un livello coerente con il tipo di dichiarazione presentato, in particolare in caso di dichiarazioni non veritiere che possono compromettere la sicurezza dei consumatori.

5. Per le affermazioni chiaramente esagerate che non vanno prese alla lettera dal consumatore (iperboli) o per le affermazioni di tipo astratto non sono richieste prove.

6. Una dichiarazione che estrapola (esplicitamente o implicitamente) le proprietà di un ingrediente attribuendole al prodotto finito deve essere corroborata da prove adeguate e verificabili, che dimostrino per esempio la presenza dell’ingrediente a una concentrazione efficace.

7. La valutazione dell’accettabilità di una dichiarazione deve basarsi sul valore probante di tutti gli studi, i dati e le informazioni disponibili, a seconda della natura della dichiarazione e delle conoscenze generali prevalenti dei consumatori finali.

4. Onestà

1. Le dichiarazioni sugli effetti di un prodotto non devono andare al di là delle prove a sostegno disponibili.

2. Le dichiarazioni non devono attribuire al prodotto in questione caratteristiche specifiche (cioè uniche) se prodotti simili possiedono le stesse caratteristiche.

3. Se l’azione di un prodotto è subordinata a condizioni specifiche, come l’utilizzo in combinazione con altri prodotti, ciò va indicato chiaramente.

5. Correttezza

1. Le dichiarazioni relative ai cosmetici devono essere oggettive e non devono denigrare i prodotti della concorrenza né gli ingredienti legalmente utilizzati.

2. Le dichiarazioni relative ai cosmetici non devono creare confusione con il prodotto di un concorrente.

6. Decisioni informate

1. Le dichiarazioni devono essere chiare e comprensibili al consumatore finale medio.

2. Le dichiarazioni sono parte integrante dei prodotti e devono contenere informazioni che consentano al consumatore finale medio di compiere una scelta informata.

3. I messaggi commerciali devono tener conto della capacità del pubblico destinatario di comprendere tali messaggi. I messaggi commerciali devono essere chiari, precisi, pertinenti e comprensibili al pubblico destinatario.

Allegato 7

(art. 12 cpv. 3)

Norme tecniche per i cosmetici 16

16 Le norme menzionate possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.

Numero

Titolo

SN EN ISO 22716:2008-02

Cosmetici – Pratiche di Buona fabbricazione (GMP) – Linee guida sulle Pratiche di Buona Fabbricazione (ISO 22716:2007)

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