Ordinanza del DFI
sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari
(Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 10 capoversi 4 e 5 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- i requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari;
- b.
- i requisiti igienici per il personale impiegato nelle aziende alimentari e la sua formazione in materia di igiene;
- c.
- i procedimenti termici e l’igiene della trasformazione;
- d.
- le disposizioni particolari sulle derrate alimentari di origine animale;
- e.
- le disposizioni speciali per la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione;
- f.
- i criteri microbiologici applicabili alle derrate alimentari.
2 Sono fatti salvi i requisiti specifici dell’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la produzione primaria.
Art. 2 Deroghe
1 In singoli casi, le competenti autorità cantonali di esecuzione possono ammettere deroghe alle prescrizioni igieniche generali di cui agli articoli 6–19 per:
- a.
- produttori che, direttamente o attraverso aziende di commercio al dettaglio locali, consegnano ai consumatori esclusivamente prodotti primari di fabbricazione propria in piccole quantità;
- b.
- aziende di commercio al dettaglio che consegnano derrate alimentari ai consumatori esclusivamente per via diretta.
2 In singoli casi, le competenti autorità cantonali di esecuzione possono ammettere deroghe agli articoli 7, 9 e 13 per:
- a.
- la fabbricazione di derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali;
- b.
- le aziende situate in zone geograficamente svantaggiate; sono considerate tali le regioni d’estivazione e le regioni di montagna secondo l’articolo 1 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle zone agricole.
3 Devono in ogni caso essere osservati i principi di cui all’articolo 10 capoversi 1–3 ODerr.
Art. 3 Obbligo di diligenza
1 Il responsabile deve provvedere affinché siano rispettate le prescrizioni igieniche della presente ordinanza in tutte le fasi di fabbricazione, di trasformazione e di distribuzione.
2 In particolare è tenuto a garantire che:
- a.
- siano rispettate le prescrizioni sulla temperatura delle derrate alimentari e non sia interrotta la catena del freddo;
- b.
- siano rispettati i criteri microbiologici di cui all’allegato 1.
Art. 4 Definizioni
1 Le derrate alimentari pronte al consumo sono alimenti destinati dal fabbricante al consumo umano diretto, senza che sia necessaria la cottura o un altro trattamento per eliminare o ridurre a un livello accettabile i microrganismi presenti.
2 Un criterio microbiologico è un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto, di una partita di derrate alimentari o di un processo in base all’assenza, alla presenza o al numero di microrganismi o alla quantità di tossine o metaboliti per unità stabilita. Si distingue tra:
- a.
- criterio di sicurezza alimentare;
- b.
- criterio di igiene del processo;
- c.4
- valore microbiologico indicativo per la verifica della buona prassi procedurale.
3 Un criterio di sicurezza alimentare definisce l’accettabilità di un prodotto o di una partita di derrate alimentari immessi sul mercato.
4 Un criterio di igiene del processo definisce il funzionamento accettabile del processo di fabbricazione. In caso di superamento del criterio devono essere adottate le misure correttive necessarie per garantire l’igiene del processo. I criteri di igiene del processo non si applicano ai prodotti immessi sul mercato.
5 Un valore microbiologico indicativo per la verifica della buona prassi procedurale definisce il numero di microrganismi che in base all’esperienza non viene superato nei prodotti fabbricati, trasformati o preparati durante il periodo di conservabilità se le materie prime sono scelte con cura, se è rispettata la buona prassi procedurale e se il prodotto è conservato in modo adeguato.5
6 Nella presente ordinanza s’intende per partita un gruppo o una serie di prodotti identificabili, ottenuti mediante un determinato processo in circostanze praticamente identiche e fabbricati in un determinato luogo entro un periodo di produzione definito.
7 Le derrate alimentari surgelate, eccetto i gelati, sono alimenti sottoposti a un processo di congelamento, detto surgelamento, che permette di superare con la rapidità necessaria in funzione della natura del prodotto la zona di cristallizzazione massima del prodotto e di far sì che la temperatura del prodotto, dopo la stabilizzazione termica, sia mantenuta ininterrottamente a valori pari o inferiori a –18 °C.
8 Un’azienda di estivazione è un’azienda secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 7 dicembre 19986 sulla terminologia agricola.
9 L’acqua dolce pulita è acqua dolce naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi o sostanze nocive in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
Art. 5 Metodi di analisi
1 I campioni devono essere analizzati in base ai metodi di analisi di riferimento di cui all’allegato 1.
2 Sono ammessi altri metodi di analisi se sono convalidati sulla base del metodo di riferimento secondo i protocolli riconosciuti a livello internazionale e se portano alle stesse valutazioni dei metodi di riferimento.
Capitolo 2: Prescrizioni igieniche generali per il trattamento di derrate alimentari
Art. 6 Prescrizioni generali per le aziende alimentari
1 I locali e gli impianti delle aziende alimentari devono essere puliti e mantenuti sempre in buono stato.
2 I locali e gli impianti devono essere concepiti, sistemati, costruiti, ubicati e dimensionati in modo da adempiere i requisiti seguenti:
- a.
- devono poter essere appropriatamente mantenuti, puliti e disinfettati e devono poter essere evitate o limitate al minimo le contaminazioni aerogene. Devono disporre di sufficienti superfici di lavoro per lo svolgimento delle singole fasi di lavorazione in condizioni igienicamente ineccepibili;
- b.
- devono poter essere evitati l’accumulo di sporcizia, il contatto con sostanze tossiche, la penetrazione di particelle estranee nelle derrate alimentari e la formazione di condensa e muffa indesiderata sulle superfici;
- c.
- deve essere garantita un’igiene delle derrate alimentari tale da impedire anche le contaminazioni;
- d.
- se necessario, devono essere disponibili locali di lavorazione e depositi appropriati, a temperatura controllata e sufficientemente grandi che permettano di conservare le derrate alimentari in condizioni termiche adeguate e di controllare e, se necessario, di registrare la temperatura di conservazione;
- e.
- i sistemi di scarico delle acque reflue devono essere concepiti e costruiti in modo da escludere qualsiasi rischio di contaminazione delle derrate alimentari. Le acque reflue che scorrono in canali di scarico aperti o semiaperti non devono fluire da settori contaminati a settori puliti, in particolare a settori dove sono trattate le derrate alimentari, se questo può comportare un elevato rischio per i consumatori;
- f.
- i settori nei quali sono trattate le derrate alimentari devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale;
- g.
- i locali e gli impianti devono essere privi di parassiti e altri organismi nocivi. Se necessario devono essere predisposti gli adeguati procedimenti per eliminarli;
- h.
- i prodotti di pulizia e di disinfezione non possono essere conservati nei locali nei quali sono trattate le derrate alimentari.
Art. 7 Disposizioni particolari per i locali
1 I locali nei quali sono preparate, trasformate o trattate le derrate alimentari devono essere concepiti e sistemati in modo da garantirne una buona igiene e impedirne la contaminazione durante le fasi di lavorazione e tra una fase e l’altra.
2 Devono in particolare adempiere i requisiti seguenti:
- a.
- i pavimenti devono essere mantenuti in condizioni ineccepibili, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. Devono essere in materiale impermeabile, non assorbente, resistente all’usura e non tossico. Se del caso, devono presentare un adeguato sistema di scarico. Il responsabile può dimostrare alla competente autorità cantonale di esecuzione che altri materiali sono idonei;
- b.
- le pareti devono essere mantenute in condizioni ineccepibili, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. Devono essere in materiale impermeabile, non assorbente, resistente all’usura e non tossico e avere una superficie liscia fino a un’altezza adeguata alle diverse fasi di lavorazione. Se sono utilizzati altri materiali, il responsabile deve dimostrarne l’idoneità alla competente autorità cantonale di esecuzione;
- c.
- i soffitti, le superfici interne dei tetti direttamente visibili e le strutture dei soffitti devono essere costruiti e lavorati in modo da impedire l’accumulo di sporcizia e limitare il più possibile la formazione di condensa e di muffa indesiderata e la caduta di particelle;
- d.
- le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l’accumulo di sporcizia. Se si possono aprire verso l’esterno devono essere munite, se necessario, di reti antinsetti facilmente amovibili per la pulizia. Se la loro apertura favorisce le contaminazioni, le finestre devono restare chiuse durante il processo di fabbricazione, di lavorazione e di trattamento;
- e.
- le porte devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. A tal fine devono presentare superfici lisce e non assorbenti. Se sono utilizzati altri materiali, il responsabile deve dimostrarne l’idoneità alla competente autorità cantonale di esecuzione;
- f.
- le superfici nei settori in cui sono trattate le derrate alimentari, in particolare le superfici che entrano in diretto contatto con derrate alimentari, devono essere mantenute in condizioni ineccepibili, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. A tal fine devono essere di materiale resistente alla corrosione, liscio, resistente all’usura e non tossico. Se sono utilizzati altri materiali, il responsabile deve dimostrarne l’idoneità alla competente autorità cantonale di esecuzione.
3 Se necessario, vanno installati dispositivi adeguati per la pulizia, la disinfezione e il deposito degli strumenti di lavoro e delle attrezzature. Questi dispositivi devono essere resistenti alla corrosione e facili da pulire e disporre di un’adeguata erogazione di acqua calda e fredda.
Art. 8 Dispositivi per il lavaggio delle derrate alimentari
1 Se necessario, vanno installati dispositivi separati adeguati per il lavaggio delle derrate alimentari.
2 Ogni dispositivo per il lavaggio delle derrate alimentari deve disporre, ove necessario, di un’adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda.
3 Deve essere mantenuto pulito e, se necessario, disinfettato.
Art. 9 Impianti sanitari nelle aziende alimentari
1 Le aziende alimentari devono disporre di un numero sufficiente di servizi igienici muniti di sciacquone e allacciamento alle canalizzazioni. I locali dei servizi igienici non devono dare direttamente sui locali nei quali sono trattate le derrate alimentari.
2 Deve essere disponibile un numero sufficiente di lavandini, adeguatamente collocati, muniti di acqua corrente fredda e calda e del materiale necessario per lavarsi e asciugarsi le mani in modo igienico.
3 Tutti gli impianti sanitari devono essere provvisti di un adeguato sistema di ventilazione naturale o artificiale.
Art. 10 Ventilazione nelle aziende alimentari
1 I settori delle aziende alimentari nei quali sono trattate le derrate alimentari devono essere sufficientemente ventilati mediante un sistema naturale o artificiale.
2 Occorre evitare il flusso artificiale di aria da un settore contaminato a un settore pulito.
3 I sistemi di ventilazione devono essere installati in modo da consentire un facile accesso ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite.
Art. 11 Impianti mobili, locali utilizzati principalmente come abitazione privata nei quali sono però preparate regolarmente derrate alimentari destinate a essere immesse sul mercato e distributori automatici
1 Nella misura del possibile, gli impianti mobili, quali le bancarelle da mercato, i tendoni o i furgoni muniti di banchi vendita, i locali utilizzati principalmente come abitazione privata nei quali sono però preparate regolarmente derrate alimentari destinate a essere immesse sul mercato nonché i distributori automatici devono essere sistemati, concepiti e costruiti in modo che possano essere evitati, nella misura del possibile, i rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali, parassiti e atri organismi nocivi. Essi devono essere adeguatamente puliti e mantenuti sempre in buono stato.
2 In particolare, ove necessario, devono essere adempiuti i requisiti seguenti:
- a.
- devono essere previsti dispositivi appropriati per garantire l’igiene personale. In questi rientrano in particolare dispositivi per lavarsi e asciugarsi le mani in modo igienico e spogliatoi e impianti sanitari igienicamente ineccepibili;
- b.
- le superfici che entrano a contatto con le derrate alimentari devono essere mantenute in condizioni ineccepibili e poter essere pulite e, se necessario, disinfettate con facilità. Devono essere di materiale resistente alla corrosione e all’usura, liscio e non tossico;
- c.
- devono essere previsti dispositivi appropriati per pulire e, se necessario, disinfettare gli strumenti di lavoro e le attrezzature;
- d.
- se le derrate alimentari devono essere lavate, si deve provvedere affinché le diverse fasi di lavorazione si svolgano in condizioni igieniche ineccepibili;
- e.
- deve essere garantita l’erogazione sufficiente di acqua potabile calda o fredda;
- f.
- devono essere disponibili impianti o dispositivi appropriati per il deposito e l’eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili e di rifiuti;
- g.
- devono essere disponibili impianti o dispositivi per mantenere e controllare le condizioni termiche adeguate delle derrate alimentari;
- h.
- le derrate alimentari devono essere conservate in modo da evitare per quanto possibile il rischio di contaminazione.
Art. 12 Trasporto
1 I contenitori adibiti al trasporto delle derrate alimentari devono essere puliti e mantenuti in buono stato per proteggere le derrate alimentari da contaminazioni. Se necessario, devono essere concepiti e costruiti in modo da poter essere puliti e disinfettati appropriatamente.
2 Se vi è il pericolo che le derrate alimentari vengano contaminate da altre merci trasportate, devono essere utilizzati contenitori adibiti esclusivamente al trasporto di derrate alimentari.
3 Se i contenitori adibiti al trasporto sono utilizzati per trasportare contemporaneamente derrate alimentari e altra merce o diversi tipi di derrate alimentari, i vari prodotti devono, se necessario, essere rigorosamente separati.
4 Se sono utilizzati per trasportare anche altra merce o diversi tipi di derrate alimentari, i contenitori adibiti al trasporto devono essere accuratamente puliti tra un carico e l’altro.
5 Per il trasporto in grandi quantità di derrate alimentari in forma liquida, granulare o in polvere devono essere utilizzati soltanto contenitori adibiti esclusivamente al trasporto di derrate alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile e indelebile in una lingua ufficiale della Confederazione che sono adibiti esclusivamente al trasporto di derrate alimentari.
6 Nei contenitori, le derrate alimentari devono essere collocate e protette in modo da limitare per quanto possibile il rischio di contaminazione.
7 I contenitori utilizzati per il trasporto di derrate alimentari che devono essere mantenute a una determinata temperatura devono essere concepiti in modo da consentire la conservazione delle derrate alimentari a una temperatura adeguata e il controllo delle temperatura durante il trasporto.
8 Le attrezzature e i contenitori adibiti al trasporto utilizzati per il trasporto o il deposito di una delle sostanze o dei prodotti menzionati nell’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20167 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) che provocano allergie o altre reazioni indesiderate non possono essere utilizzati per il trasporto o il deposito di derrate alimentari che non contengono questa sostanza o questo prodotto, a meno che tali attrezzature e i contenitori adibiti al trasporto non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.8
8 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023829).
Art. 13 Attrezzature
1 Le attrezzature, quali i recipienti, gli apparecchi, gli attrezzi e altri oggetti e dispositivi, che entrano a contatto con le derrate alimentari, devono essere:
- a.
- regolarmente pulite in modo accurato e, se necessario, disinfettate per evitare ogni rischio di contaminazione. Fanno eccezione i contenitori e gli imballaggi a perdere;
- b.
- concepite, costruite e mantenute in modo da limitare nella misura del possibile il rischio di contaminazione;
- c.
- installate in modo da consentire un’adeguata pulizia dell’area circostante;
- d.
- munite, se necessario, di appositi dispositivi di controllo.
2 Se sono necessari per impedire la corrosione delle attrezzature, gli additivi chimici devono essere utilizzati secondo la buona prassi professionale.
Art. 14 Presenza di animali
1 Non è consentito tenere né introdurre animali nei locali nei quali sono trattate le derrate alimentari.
2 Sono eccettuati:
- a.
- i cani che guidano o accompagnano persone disabili;
- b.
- i cani che accompagnano clienti nelle sale da pranzo dei ristoranti, purché il responsabile lo consenta;
- c.
- gli animali tenuti nelle sale da pranzo dei ristoranti in modo da non comportare un rischio di contaminazione, in particolare in acquari e terrari.
Art. 15 Rifiuti
1 I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto dai locali nei quali sono trattate le derrate alimentari.
2 Devono essere depositati in contenitori sigillabili. Questi devono essere funzionali, mantenuti in buono stato, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.
3 Devono essere adottati provvedimenti adeguati per il deposito e l’eliminazione dei rifiuti alimentari, dei sottoprodotti non commestibili e di altri scarti.
4 I locali di deposito dei rifiuti devono essere concepiti e gestiti in modo da poter essere mantenuti puliti e privi di animali e altri organismi nocivi. Se necessario, vanno raffreddati.
5 I rifiuti devono essere eliminati in maniera igienicamente ineccepibile. Non devono costituire una fonte di contaminazione diretta né indiretta delle derrate alimentari.
6 Se usa altri tipi di contenitori o altri sistemi di eliminazione, il responsabile è tenuto a dimostrare alla competente autorità cantonale di esecuzione che sono altrettanto idonei.
Art. 16 Rifornimento idrico
1 Nelle aziende alimentari deve essere disponibile in quantità sufficiente acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20169 sull’acqua potabile e sulle acque per piscine e docce accessibili al pubblico.
2 Quando si deve garantire che le derrate alimentari non vengano contaminate, si utilizza sempre acqua potabile.
3 L’acqua impiegata per trasformare una derrata o come suo ingrediente non deve presentare rischi di ordine microbiologico, chimico o fisico per la derrata alimentare in questione e deve soddisfare i requisiti stabiliti per l’acqua potabile.
4 Il ghiaccio che entra a contatto con le derrate alimentari o che potrebbe contaminarle deve essere fabbricato con acqua potabile. Deve essere fabbricato, trattato e immagazzinato in modo da escludere ogni possibile contaminazione.
5 Il vapore che entra direttamente a contatto con le derrate alimentari non deve contenere alcuna sostanza che presenti un pericolo per la salute né contaminare le derrate alimentari.
6 L’acqua non potabile utilizzata per spegnere incendi, produrre vapore, refrigerare o altri scopi analoghi deve scorrere in condotte separate debitamente contrassegnate. Gli impianti devono essere costruiti secondo le norme tecniche riconosciute, in funzione del potenziale contaminante per l’acqua potabile, in modo da evitare il riflusso di acqua non potabile.
Art. 17 Materie prime, ingredienti e derrate alimentari
1 Il responsabile non deve accettare materie prime o ingredienti, se risultano contaminati o se si può ragionevolmente presumere che siano contaminati da parassiti, microrganismi patogeni o sostanze tossiche, decomposte o estranee in misura tale che, anche dopo la normale cernita o dopo procedimenti igienicamente ineccepibili di pretrattamento o trasformazione, il prodotto finale risulti non idoneo al consumo umano.
2 Le derrate alimentari crude non pronte al consumo devono essere conservate separatamente dalle derrate alimentari pronte al consumo. Durante la trasformazione e la lavorazione, in particolare durante il lavaggio e la preparazione, devono essere adottati adeguati provvedimenti in tal senso.
3 Le materie prime e gli ingredienti depositati in un’azienda alimentare devono essere conservati in modo da evitare qualsiasi contaminazione e un deterioramento pericoloso per la salute.
4 Durante la fabbricazione, la trasformazione, il trattamento, il deposito, l’imballaggio, la consegna e il trasporto le derrate alimentari devono essere protette da qualsiasi contaminazione che le rende non idonee al consumo umano.
5 Le sostanze pericolose per la salute o non commestibili devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.
Art. 18 Derrate alimentari direttamente accessibili
1 Le derrate alimentari sfuse offerte in punti vendita o in locali di ristorazione self-service o altrimenti accessibili ai consumatori non devono subire deterioramenti a causa del fatto che non sono imballate.
2 Per il self-service devono essere messi a disposizione accessori di servizio e imballaggi adeguati.
Art. 19 Confezionamento e imballaggio di derrate alimentari
1 I materiali di confezionamento e imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione delle derrate alimentari. In particolare, se si fa uso di vetro o metallo, si deve assicurare che il contenitore in questione sia igienicamente ineccepibile e non presenti danni.
2 I materiali di confezionamento e imballaggio devono essere immagazzinati in modo da non essere contaminati.
3 I materiali di confezionamento e imballaggio riutilizzati per le derrate alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.
Capitolo 3: Igiene personale e formazione
Art. 20 Igiene personale
1 Durante il trattamento delle derrate alimentari, le persone che lavorano in un’azienda alimentare devono osservare un’adeguata igiene e pulizia personale.
2 Gli abiti di lavoro o gli indumenti protettivi devono essere funzionali e puliti.
3 Le aziende alimentari devono disporre di spogliatoi e di dispositivi necessari per l’igiene personale.
4 Il responsabile provvede affinché il personale curi l’igiene personale, in particolare quella delle mani, del corpo e degli abiti.
Art. 21 Persone malate o ferite
1 È vietato l’accesso ai settori nei quali sono trattate le derrate alimentari alle persone affette da malattie acute trasmissibili per via alimentare.
2 Le persone che dopo la guarigione sono ancora portatrici di germi patogeni o che presentano ferite infette, piaghe o simili non sono autorizzate ad accedere ai settori nei quali sono trattate le derrate alimentari, a meno che non siano state adottate misure igieniche che consentono di escludere qualsiasi rischio di contaminazione diretta o indiretta delle derrate alimentari.
3 Una persona affetta da una malattia trasmissibile per via alimentare che lavora in un’azienda alimentare e che può entrare a contatto con le derrate alimentari deve annunciare immediatamente la malattia e i suoi sintomi al responsabile, precisandone se possibile anche le cause.
4 Se in un’azienda alimentare si registrano contemporaneamente più casi di malattie trasmissibili per via alimentare, il responsabile deve informarne la competente autorità cantonale di esecuzione.
Art. 22 Formazione e sorveglianza
1 Il responsabile deve garantire che il personale addetto al trattamento delle derrate alimentari sia sorvegliato e abbia ricevuto un’istruzione o una formazione in materia d’igiene delle derrate alimentari adeguata alla sua attività.
2 Il responsabile deve garantire che il personale addetto allo sviluppo e all’applicazione delle procedure secondo l’articolo 78 capoverso 1 ODerr sia istruito adeguatamente in merito a tutte le questioni relative all’applicazione dei principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (Hazard Analysis and Critical Control Points, principi HACCP).
Art. 23 Accesso di persone estranee all’azienda
Il responsabile disciplina l’accesso di persone estranee all’azienda, soprattutto di visitatori, ai settori nei quali sono trattate le derrate alimentari e stabilisce le necessarie misure igieniche.
Capitolo 4: Procedimenti termici e igiene della trasformazione
Art. 24 Refrigerazione
1 Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e le derrate alimentari pronte al consumo che potrebbero favorire la proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine devono essere conservati a temperature che, per quanto possibile, le impediscano.
2 Le temperature di refrigerazione devono essere scelte in modo da garantire in ogni momento la sicurezza delle derrate alimentari. Al momento della consegna ai consumatori o fino al raggiungimento della data di scadenza, devono essere rispettati in particolare i criteri microbiologici stabiliti nell’allegato 1.
3 La catena del freddo non deve essere interrotta. È consentito derogare alle prescrizioni sulla temperatura al massimo per un periodo limitato, se ciò è necessario durante la preparazione, il trasporto, il deposito o la consegna o per il servizio a tavola delle derrate alimentari e non comporta un rischio per la salute dei consumatori.
Art. 25 Surgelazione
1 Le derrate alimentari di qualità ineccepibile e usuale nel commercio e con il necessario grado di freschezza possono essere surgelate per prolungarne la conservabilità o aumentarne la sicurezza igienico-batteriologica.
2 Questo trattamento deve modificare il meno possibile la composizione e le proprietà fisiche, fisiologico-nutrizionali e organolettiche delle derrate alimentari.
3 I prodotti surgelati devono essere conservati a una temperatura di –18 °C o inferiore. La catena del freddo non deve essere interrotta. La temperatura di conservazione può essere aumentata per breve tempo durante il trasporto e lo sbrinamento dei congelatori nel commercio al dettaglio. La temperatura dei prodotti non deve tuttavia superare i –15 °C negli strati marginali.
4 I prodotti surgelati devono essere preimballati. Costituiscono un’eccezione:
- a.
- i prodotti greggi o intermedi, destinati alla trasformazione industriale o artigianale;
- b.
- i prodotti surgelati nella vendita al dettaglio destinati alla consegna diretta ai consumatori.10
5 Lo scongelamento dei prodotti surgelati deve avvenire in modo da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine nelle derrate alimentari. Lo scongelamento deve avvenire a una temperatura che non comporti rischi per la salute. Qualora possa costituire un rischio per la salute, il liquido proveniente dal processo di scongelamento deve essere eliminato. Dopo lo scongelamento, le derrate alimentari devono essere trattate in modo da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine.
6 Possono entrare a contatto diretto con le derrate alimentari surgelate soltanto i mezzi criogeni seguenti:
- a.
- aria;
- b.
- azoto;
- c.
- diossido di carbonio.
7 Le prescrizioni sul controllo delle temperature delle derrate alimentari surgelate nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione sono stabilite nell’allegato 2.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023829).
Art. 26 Trattamenti termici
1 Le derrate alimentari che vi si prestano possono essere sottoposte a un trattamento termico per prolungarne la conservabilità o aumentarne la sicurezza igienico-batteriologica. I trattamenti termici devono modificare il meno possibile la composizione e le proprietà fisiche, fisiologico-nutrizionali e organolettiche delle derrate alimentari.
2 Le derrate alimentari sono considerate:
- a.
- pastorizzate, se sono state riscaldate ad almeno 63 °C e conservate a questa temperatura o a una temperatura più elevata fino all’eliminazione di tutti i germi patogeni vegetativi;
- b.
- riscaldate a temperatura ultra alta (UHT), se sono state riscaldate per alcuni secondi a temperature di 135–155 °C fino all’eliminazione di tutti i microrganismi e di tutte le spore in grado di proliferare;
- c.
- sterilizzate, se sono state sottoposte a un procedimento che garantisce che, in condizioni normali di conservazione, non subiscano un’alterazione microbiologica né enzimatica.
3 Sono autorizzati altri tipi di trattamento termico entro i limiti posti dal capoverso 1. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche di cui al capitolo 5 sulle derrate alimentari di origine animale.
4 Per tutte le derrate alimentari consegnate ai consumatori in contenitori ermeticamente chiusi si applicano i seguenti requisiti:
- a.
- per qualsiasi trattamento termico volto alla trasformazione di un prodotto non trasformato o all’ulteriore trasformazione di un prodotto trasformato, ogni parte del prodotto sottopostavi deve essere portata a una determinata temperatura per un determinato periodo di tempo. Il prodotto non deve subire contaminazioni nel corso del processo;
- b.
- il responsabile deve controllare regolarmente i principali parametri considerati, quali la temperatura, la pressione, la sigillatura e le caratteristiche microbiologiche, anche ricorrendo a dispositivi automatici, al fine di garantire che con il procedimento impiegato siano raggiunti gli obiettivi perseguiti;
- c.
- l’acqua utilizzata per raffreddare i contenitori dopo il trattamento termico non deve costituire una fonte di contaminazione;
- d.
- il procedimento utilizzato, come la pastorizzazione, il trattamento UHT o la sterilizzazione, deve essere conforme alle norme riconosciute a livello internazionale.
Art. 27 Conservazione a freddo, conservazione a caldo
1 Se le derrate alimentari e i cibi devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine del trattamento termico o della preparazione, a una temperatura che non comporti rischi per la salute e impedisca il deterioramento.
2 La conservazione a caldo dei cibi deve avvenire a una temperatura che impedisca la proliferazione di microrganismi nocivi.
3 La conservazione a freddo e a caldo delle derrate alimentari e dei cibi deve essere garantita in ogni momento mediante termometri adeguati e impianti di raffreddamento, surgelazione o riscaldamento ed essere oggetto di un controllo autonomo.
Capitolo 4a: Ridistribuzione di derrate alimentari1111 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023829).
11 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023829).
Art. 27a
1 Le aziende alimentari che ridistribuiscono derrate alimentari devono verificare regolarmente che le derrate alimentari sotto la loro responsabilità non siano dannose per la salute e siano adatte al consumo secondo l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 20 giugno 201412 sulle derrate alimentari. Se l’esito della verifica è soddisfacente, le aziende alimentari possono ridistribuire le derrate alimentari in accordo con il capoverso 2:
- a.
- per le derrate alimentari alle quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 13 capoverso 2 OID13, prima della scadenza di tale data;
- b.
- per le derrate alimentari alle quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 13 capoverso 1 OID, fino a tale data e successivamente;
- c.
- per le derrate alimentari per le quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all’allegato 8 numero 1.4 OID, in qualsiasi momento.
2 Le aziende alimentari che trattano le derrate alimentari di cui al capoverso 1 valutano che le derrate alimentari non siano dannose per la salute e siano adatte al consumo, tenendo conto a tal proposito almeno dei seguenti aspetti:
- a.
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che il periodo di conservabilità residuo sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
- b.
- se del caso, l’integrità dell’imballaggio;
- c.
- le corrette condizioni di deposito e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
- d.
- se del caso, la data di congelamento conformemente all’allegato 8 numero 3 OID;
- e.
- le caratteristiche organolettiche;
- f.
- garantire la rintracciabilità.
Capitolo 5: Disposizioni particolari sulle derrate alimentari di origine animale
Sezione 1: Carne e prodotti a base di carne
Art. 28 Aziende di sezionamento e fabbricazione
1 La struttura delle aziende di sezionamento e fabbricazione deve essere tale da impedire una contaminazione della carne e dei prodotti della sua trasformazione. Deve essere garantito in particolare che:
- a.
- le diverse fasi di lavorazione si svolgano senza interruzioni; oppure
- b.
- la lavorazione delle diverse partite di produzione sia cronologicamente distinta.
2 La carne destinata alla trasformazione può essere portata nei locali di lavoro soltanto progressivamente, secondo le necessità.
3 L’azienda deve essere dotata di:
- a.
- locali separati per il deposito di carne imballata e non imballata, così come di prodotti imballati e non imballati, salvo se tali prodotti sono depositati in momenti diversi o in modo tale da garantire che la carne non possa essere contaminata dagli imballaggi e dalle modalità di deposito;
- b.
- dispositivi di lavaggio delle mani destinati al personale che entra a contatto con la carne non imballata, tali da evitare contaminazioni;
- c.
- dispositivi per la disinfezione degli strumenti di lavoro nei quali la temperatura dell’acqua non deve essere inferiore a 82 °C o di un sistema alternativo con effetto equivalente;
- d.
- locali la cui attrezzatura garantisca che durante le operazioni di sezionamento, disossamento, spezzettatura e fabbricazione di preparati a base di carne e di confezionamento e imballaggio, la carne e i preparati a base di carne possano essere conservati alle temperature di cui all’articolo 29 capoverso 1, grazie a una temperatura ambiente non superiore a 12 °C o a un sistema alternativo con effetto equivalente. Questa disposizione è applicabile soltanto alle aziende che beneficiano di un’autorizzazione secondo l’articolo 21 capoverso 1 ODerr.
Art. 29 Prescrizioni sulla temperatura
1 Dopo la macellazione o la fabbricazione, la carne e i prodotti della sua trasformazione devono essere portati al più presto e conservati alle temperature interne seguenti:14
- a.
- carne di ungulati domestici, rettili d’allevamento e selvaggina; fanno eccezione gli uccelli selvatici, i conigli selvatici e le lepri: 7 °C;
- b.
- carne di volatili da cortile, ratiti, conigli domestici, uccelli selvatici, conigli selvatici, lepri, marmotte e nutrie: 4 °C;
- c.
- preparati e prodotti a base di carne: 4 °C;
- d.
- sottoprodotti della macellazione, quali frattaglie e sangue, di specie animali ai sensi dell’articolo 2 lettere a–f dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201615 sulle derrate alimentari di origine animale: 3 °C;
- e.
- carne macinata: 2 °C.
2 Durante la refrigerazione, la carne di ungulati domestici deve essere sottoposta a un’adeguata aerazione al fine di evitare la formazione di acqua di condensazione sulla sua superficie.
3 La carne e i prodotti della sua trasformazione destinati alla surgelazione devono essere surgelati immediatamente e rimanerlo durante il deposito e il trasporto. Se necessario, prima della congelazione, è ammesso un certo periodo di maturazione. Le aziende di commercio al dettaglio non devono soddisfare tali requisiti, purché la sicurezza delle derrate alimentari sia costantemente garantita.16
4 Per il trasporto devono essere mantenute le temperature di cui al capoverso 1. Fanno eccezione i trasporti diretti di durata non superiore a due ore di:
- a.
- carcasse di animali a temperatura di macellazione dal macello al luogo dell’ulteriore lavorazione;
- b.
- che lasciano immediatamente il macello o il locale di sezionamento, se si trova nello stesso luogo del macello.
4bis Il trasporto di carcasse, mezzene o quarti oppure di mezzene affettate in tre pezzi di ovini, caprini, bovini o suini può avvenire prima che sia raggiunta la temperatura interna prescritta al capoverso 1 lettera a, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
- il trasporto avviene in territorio svizzero e dura al massimo sei ore;
- b.
- nel macello o nell’azienda di sezionamento adiacente al macello, la temperatura interna è controllata e documentata nell’ambito delle misure di controllo autonomo; la temperatura superficiale dei pezzi di carne da trasportare non può superare 7° C;
- c.
- l’autorità competente per la sorveglianza del rispetto della legislazione sulle derrate alimentari nel macello o nell’azienda di sezionamento adiacente al macello è informata del trasporto previsto; essa può vietare il trasporto prima del raggiungimento della temperatura interna prescritta se le condizioni di trasporto non sono rispettate;
- d.
- un’azienda alimentare che riceve per la prima volta carcasse, mezzene o quarti oppure mezzene affettate in tre pezzi che, prima del trasporto, non sono stati refrigerati alla temperatura interna di cui al capoverso 1 lettera a, informa in via preliminare al riguardo l’autorità competente nel luogo di destinazione;
- e.
- il veicolo di trasporto è dotato di uno strumento che controlla e registra la temperatura dell’aria all’interno del veicolo e la durata del trasporto, in modo tale che si possa verificare il rispetto delle prescrizioni;
- f.
- per poter essere trasportati nello stesso compartimento insieme a pezzi di carne già refrigerati alla temperatura interna di cui al capoverso 1 lettera a, i pezzi di carne trasportati conformemente alle disposizioni del presente capoverso devono avere una temperatura interna massima di 15° C all’inizio del trasporto;
- g.
- la partita è accompagnata da una dichiarazione (p. es. un bollettino di consegna) del macello o dell’azienda di sezionamento adiacente da cui si evince per quali pezzi di carne il trasporto avviene secondo le disposizioni del presente capoverso.17
4terSe i trasporti durano più di sei ore e in caso di trasporti transfrontalieri verso l’Unione europea, per quanto riguarda le temperature durante il trasporto delle carni si applicano le condizioni stabilite dall’articolo 1 del regolamento (UE) 2017/198118.19
5 Alla vendita, la carne e i prodotti della sua trasformazione devono essere conservati a una temperatura non superiore a 5 °C.
6 Le prescrizioni sulla temperatura non sono applicabili a:
- a.
- prodotti sterilizzati;
- b.
- insaccati crudi maturati e insaccati salmistrati crudi;
- c.
- altri prodotti a base di carne con un’attività dell’acqua (valore aw) inferiore
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
17 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
18 Regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni, versione della GU L 285 dell’1.11.2017, pag. 10.
19 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
Art. 30 Sezionamento della carne
1 La carne può essere sezionata prima di aver raggiunto la temperatura di cui all’articolo 29 capoverso 1, se il locale di sezionamento si trova nello stesso luogo del macello, oppure se le carcasse alla temperatura di macellazione sono state trasportate entro due ore dal macello al luogo dell’ulteriore lavorazione.
1bis Carcasse, mezzene o quarti oppure mezzene affettate in non più di tre pezzi possono essere sezionati e disossati prima di raggiungere la temperatura di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a, se sono stati trasportati nei termini della deroga di cui all’articolo 29 capoverso 4bis. In questo caso, durante il sezionamento e il disossamento la carne deve essere esposta a una temperatura dell’aria che garantisca una diminuzione continua della temperatura della carne. Non appena sezionata e, se del caso, imballata, la carne deve essere refrigerata alla temperatura di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a.20
2 Se un’azienda è autorizzata a sezionare carne di specie animali diverse, occorre evitare contaminazioni incrociate. A questo scopo il sezionamento di specie diverse deve essere effettuato in tempi o in luoghi ben distinti.
20 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
Art. 31 Carne macinata e preparati a base di carne
1 La carne surgelata usata per la fabbricazione di carne macinata o di preparati a base di carne deve essere disossata prima della congelazione.
2 Se è fabbricata a base di carne refrigerata, dopo la macellazione la carne macinata deve essere preparata entro:
- a.
- per i volatili da cortile: tre giorni;
- b.
- per tutti gli altri animali: sei giorni;
- c.
- per la carne di manzo e di vitello disossata e imballata sotto vuoto: 15 giorni.
3 La carne macinata e i preparati a base di carne devono essere confezionati o imballati immediatamente dopo la fabbricazione e refrigerati o surgelati alle temperature di cui all’articolo 29 capoverso 1.
4 Dopo essere stati scongelati, la carne macinata e i preparati a base di carne non possono essere ricongelati.
5 Le aziende del commercio al dettaglio possono:
- a.
- derogare ai termini previsti dal capoverso 2, se la sicurezza delle derrate alimentari è costantemente garantita;
- b.
- vendere carne macinata e preparati a base di carne senza imballaggio.
Art. 32 Carne separata meccanicamente
1 Se la carne è separata meccanicamente, dopo la macellazione le materie prime non disossate devono essere utilizzate entro:
- a.
- se provengono direttamente da un macello annesso: sette giorni;
- b.
- in tutti gli altri casi: cinque giorni;
- c.
- fanno eccezione al termine di cui alla lettera b le carcasse di volatili da cortile: per loro vige un termine di tre giorni.
2 Se la separazione meccanica non avviene immediatamente dopo il disossamento, le ossa carnose devono essere immagazzinate e trasportate a una temperatura non superiore a 2 °C o surgelate.
3 Dopo essere state scongelate, le ossa carnose non possono essere ricongelate.
4 Se non è utilizzata subito dopo essere stata prodotta, la carne separata meccanicamente deve essere immediatamente refrigerata a una temperatura non superiore a 2 °C. Se, dopo la refrigerazione, non è trasformata entro 24 ore, la carne separata meccanicamente deve essere surgelata, confezionata e imballata entro 12 ore dalla produzione e conservata costantemente surgelata. Entro sei ore deve raggiungere una temperatura interna di –18 °C o inferiore.
5 La carne separata meccanicamente surgelata non deve essere conservata per più di tre mesi. Dopo essere stata scongelata, non può essere ricongelata.
6 Se è dimostrato che non soddisfa il criterio microbiologico di cui all’allegato 1 parte 1 numero 1.7, una partita di carne separata meccanicamente può essere utilizzata nella filiera agroalimentare soltanto per la fabbricazione di prodotti a base di carne trattati termicamente da parte di aziende autorizzate conformemente all’articolo 21 ODerr.21
21 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
Art. 33 Consegna di fegato di volatili
1 Il fegato di volatili proveniente da allevamenti in cui è stata dimostrata l’assenza di Campylobacter può essere consegnato ai consumatori refrigerato.
2 Il restante fegato di volatili può essere consegnato ai consumatori soltanto allo stato surgelato.
Sezione 2: Stomaci, vesciche e intestini trasformati
Art. 34
Stomaci, vesciche e intestini trasformati che non possono essere conservati a temperatura ambiente devono essere conservati in locali refrigerati adibiti a tale scopo fino al momento della spedizione. In particolare i prodotti che non sono né salati né essiccati devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a 3 °C.
Sezione 3: Gelatina e collagene
Art. 35 Fabbricazione di gelatina
1 Per essere trasportate e immagazzinate, le materie prime destinate alla fabbricazione di gelatina devono essere refrigerate o surgelate, a meno che non siano trasformate entro 24 ore dalla loro produzione.
2 È consentito trasportare e immagazzinare a temperatura ambiente:
- a.
- ossa sgrassate ed essiccate o osseina;
- b.
- pelli salate, essiccate o calcinate;
- c.
- pelli e pellicce trattate con soluzioni alcaline o acidi.
3 Il processo di fabbricazione della gelatina destinata al consumo umano deve garantire che:
- a.
- il materiale osseo di ruminanti sia sottoposto a un processo di trasformazione durante il quale l’intero materiale osseo è finemente frantumato e sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (concentrazione minima del 4 per cento e pH < 1,5) per un periodo non inferiore a due giorni; questo trattamento è seguito da:
- 1.
- un trattamento alcalino con una soluzione satura di calce (pH > 12,5) della durata di almeno 20 giorni e un trattamento termico ad almeno 138 °C per 4 secondi,
- 2.
- un trattamento acido (pH < 3,5) della durata di almeno 10 ore, comprendente un trattamento termico ad almeno 138 °C per 4 secondi,
- 3.
- un trattamento termico e a pressione della durata di almeno 20 minuti con vapore saturo a 133 °C e pressione superiore a 3 bar, oppure
- 4.
- qualsiasi altro trattamento equivalente approvato;
- b.
- altre materie prime siano sottoposte a un trattamento con acido o soluzione alcalina, seguito da uno o più risciacqui; il pH deve essere regolato di conseguenza; la gelatina deve essere estratta mediante riscaldamento unico o ripetuto e in seguito purificata mediante filtrazione e sottoposta a un trattamento termico.
4 Le aziende che fabbricano gelatina destinata al consumo umano possono fabbricare e immagazzinare anche gelatina non destinata al consumo umano purché tutte le materie prime e i processi di produzione rispettino i requisiti che si applicano alla gelatina destinata al consumo umano.
Art. 36 Fabbricazione di collagene
1 Per essere trasportate e immagazzinate, le materie prime destinate alla fabbricazione di collagene devono essere refrigerate o surgelate, a meno che non siano trasformate entro 24 ore dalla loro produzione.
2 È consentito trasportare e immagazzinare a temperatura ambiente:
- a.
- ossa sgrassate ed essiccate o osseina;
- b.
- pelli salate, essiccate o calcinate;
- c.
- pelli trattate con soluzioni alcaline o acidi.
3 Per il procedimento di fabbricazione di collagene destinato al consumo umano si applica quanto segue:
- a.
- il materiale osseo di ruminanti è sottoposto a un processo di trasformazione durante il quale l’intero materiale osseo viene finemente frantumato e sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (con una concentrazione minima del 4 % e un pH < 1,5) per un periodo non inferiore a due giorni; questo trattamento è seguito dalla regolazione del pH con acido o soluzione alcalina nei modi seguenti:
- 1.
- con uno o più risciacqui consecutivi e successiva filtrazione, frantumazione o estrusione, o
- 2.
- con un processo riconosciuto equivalente;
- b.
- altre materie prime sono sottoposte a un processo di trasformazione comprendente il lavaggio e la regolazione del pH con acido o soluzione alcalina, seguiti da:
- 1.
- uno o più risciacqui e successiva filtrazione, frantumazione o estrusione, o
- 2.
- un processo riconosciuto equivalente.22
4 Dopo essere stato sottoposto al procedimento di cui al capoverso 3, il collagene può subire un procedimento di essiccazione.
5 Le aziende che fabbricano collagene destinato al consumo umano possono fabbricare e immagazzinare anche collagene non destinato al consumo umano purché tutte le materie prime e i processi di produzione rispettino i requisiti che si applicano al collagene destinato al consumo umano.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
Sezione 4: Grassi fusi di origine animale e ciccioli
Art. 37 Aziende di raccolta e trasformazione
1 Le aziende che raccolgono grassi crudi di origine animale e li trasportano nelle aziende di trasformazione devono disporre di impianti che consentano di conservare le materie prime a una temperatura non superiore a 7 °C.
2 Ogni azienda di trasformazione deve disporre di:
- a.
- impianti di refrigerazione;
- b.
- un locale di spedizione, a meno che l’azienda proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi in autocisterne;
- c.
- se del caso, di apparecchi adeguati per la preparazione di prodotti fabbricati a partire da grassi fusi di origine animale con l’aggiunta di altre derrate alimentari o spezie.
Art. 38 Trattamento delle materie prime
1 Le materie prime utilizzate per la fabbricazione di grassi fusi di origine animale e ciccioli devono essere trasportate e immagazzinate fino al momento della loro fusione in condizioni igieniche ineccepibili e a una temperatura interna non superiore a 7 °C. Le materie prime possono essere immagazzinate e trasportate senza refrigerazione, purché siano sottoposte a fusione entro 12 ore dal giorno in cui sono state prodotte.
2 a 4 ...23
23 Abrogati dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2023829).
Sezione 5: Molluschi bivalvi vivi
Art. 39
1 I molluschi bivalvi vivi devono essere immagazzinati, trasportati e conservati a una temperatura che non pregiudichi la loro vitalità e la sicurezza delle derrate alimentari.
2 Una volta imballati per la vendita al dettaglio, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d’acqua.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche agli echinodermi, ai tunicati e alle lumache di mare consegnati vivi.
Sezione 6: Prodotti della pesca
Art. 40 Padiglioni per le aste e mercati di pesce all’ingrosso
1 I padiglioni per le aste e i mercati all’ingrosso, in cui sono venduti prodotti della pesca, devono disporre di impianti separati per il deposito di prodotti della pesca momentaneamente sequestrati o dichiarati non idonei al consumo umano.
2 Durante la vendita o il deposito di prodotti della pesca:
- a.
- i locali non devono essere utilizzati ad altri fini;
- b.
- i veicoli con motori a combustione interna i cui gas di scarico possono influire negativamente sulla qualità dei prodotti della pesca non devono avere accesso ai locali;
- c.
- le persone che hanno accesso ai locali non vi devono introdurre altri animali.
Art. 41 Prodotti freschi della pesca
1 Se non sono distribuiti, spediti, preparati o trasformati immediatamente una volta giuntiall’azienda di destinazione, i prodotti della pesca refrigerati non imballati devono essere conservati sotto ghiaccio in strutture adeguate. Deve essere reimmesso ghiaccio ogni qualvolta sia necessario.
2 I prodotti freschi della pesca imballati devono essere refrigerati alla temperatura del ghiaccio in fusione (non superiore a 2 °C).
3 Per la pulizia esterna dei prodotti freschi della pesca interi, al posto dell’acqua potabile può essere utilizzata acqua pulita, in particolare acqua dolce di qualità paragonabile. Le fasi di lavorazione quali la decapitazione e l’eviscerazione devono essere effettuate in condizioni igieniche ineccepibili. Immediatamente dopo tali operazioni, i prodotti devono essere lavati accuratamente con acqua pulita.
4 Le fasi di lavorazione quali la sfilettatura e l’affettatura devono essere eseguite in modo da evitare la contaminazione o l’insudiciamento dei filetti e dei tranci. I filetti e i tranci non devono restare sui tavoli di lavoro più del tempo richiesto per la loro fabbricazione. Devono essere confezionati e, se necessario, imballati, e refrigerati al più presto una volta prodotti.
5 I contenitori utilizzati per il trasporto, la spedizione o la conservazione di prodotti freschi della pesca non imballati e conservati sotto ghiaccio devono essere concepiti in modo da assicurare che l’acqua di fusione del ghiaccio venga scaricata e non venga a contatto con i prodotti della pesca.24
6 I prodotti della pesca destinati alla surgelazione devono essere surgelati il più presto possibile e conservati in tale stato. I depositi devono essere muniti di un termografo, il cui sensore deve essere situato nella zona del locale dove la temperatura è più elevata.
7 Il responsabile è tenuto a effettuare un’analisi organolettica dei prodotti della pesca. L’analisi deve garantire in particolare che i prodotti della pesca soddisfino i criteri di freschezza.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023829).
Art. 42 Protezione dai parassiti
1 Per i seguenti prodotti della pesca ottenuti da pesci pinnati o molluschi cefalopodi, la materia prima o il prodotto finito deve essere sottoposto a un trattamento di congelamento per uccidere i parassiti vivi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori:
- a.
- prodotti della pesca consumati crudi;
- b.
- prodotti della pesca marinati, salati o trattati altrimenti, se il trattamento scelto non garantisce l’uccisione dei parassiti vivi.
2 Il trattamento di congelamento deve avvenire in ogni parte del prodotto della pesca almeno alle seguenti condizioni di temperatura e durata:
- a.
- –20 °C per 24 ore; oppure
- b.
- –35 °C per 15 ore.
3 Non è richiesto il trattamento di congelamento per i prodotti della pesca:
- a.
- sottoposti, o destinati a essere sottoposti, a un trattamento termico che uccide i parassiti vivi prima del consumo; a tal fine il prodotto deve essere riscaldato a una temperatura al centro del prodotto di almeno 60 °C per almeno un minuto;
- b.
- conservati come prodotti della pesca congelati per un periodo di tempo sufficiente per uccidere i parassiti vivi;
- c.
- derivanti da cattura in zone di pesca non di allevamento, a condizione che possano essere presentati alla competente autorità cantonale di esecuzione dati epidemiologici indicanti che le zone di pesca d’origine non presentano rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti;
- d.
- provenienti da piscicolture il cui patrimonio:
- 1.
- è ottenuto da colture di embrioni, ed
- 2.
- è nutrito esclusivamente secondo una dieta e allevato in un ambiente esente da parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario.
4 Al momento dell’immissione sul mercato, i prodotti di cui al capoverso 1 devono essere accompagnati da un’attestazione indicante il tipo di congelamento al quale sono stati sottoposti. L’attestazione deve essere rilasciata dal responsabile dell’azienda alimentare che ha effettuato il trattamento. Non vi è alcun obbligo di attestazione in caso di consegna al consumatore.
5 Prima dell’immissione sul mercato, i prodotti della pesca devono essere sottoposti a un controllo a occhio nudo (controllo visivo), allo scopo di individuare parassiti visibili. I prodotti della pesca infestati da parassiti non devono essere consegnati per il consumo umano.
6 Se un’azienda alimentare immette sul mercato prodotti della pesca che non sono stati sottoposti a un trattamento di congelamento o che non sono destinati a essere sottoposti, prima del consumo, a un trattamento volto a uccidere i parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario, il suo responsabile deve essere in grado di provare che i prodotti della pesca in questione provengono da una zona di pesca o piscicoltura conforme alle condizioni specifiche di cui al capoverso 3 lettera c o d. Ciò può avvenire mediante i relativi documenti commerciali o altri documenti.
Art. 43 Trasformazione di crostacei e molluschi
Durante la sterilizzazione di crostacei e molluschi occorre garantire che:
- a.
- dopo la cottura, i prodotti siano rapidamente refrigerati. Se non viene utilizzato alcun altro procedimento di conservazione, i prodotti devono essere refrigerati alla temperatura del ghiaccio in fusione (non superiore a 2 °C);
- b.
- i gusci siano tolti in condizioni igieniche ineccepibili, evitando qualsiasi insudiciamento dei prodotti. Se l’operazione viene eseguita manualmente, gli addetti devono lavarsi accuratamente le mani;
- c.
- una volta sgusciati, i prodotti cotti siano immediatamente surgelati o refrigerati conformemente alla lettera a.
Art. 44 Prescrizioni sulla temperatura
1 I prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati scongelati, nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati devono essere immagazzinati e trasportati a una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione (non superiore a 2 °C).
2 I prodotti della pesca surgelati devono essere mantenuti tali durante il trasporto e l’immagazzinamento. Fanno eccezione i pesci interi congelati in salamoia e destinati alla fabbricazione di conserve: questi possono essere immagazzinati e trasportati a temperature non superiori a –9 °C.
3 I prodotti della pesca immessi vivi sul mercato devono essere immagazzinati e trasportati in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità.
4 Per la vendita valgono le seguenti temperature:
- a.
- prodotti della pesca freschi, non lavorati o marinati: temperatura del ghiaccio in fusione (non superiore a 2 °C);
- b.
- prodotti della pesca cotti, affumicati a caldo o a freddo: 5 °C;
- c.
- prodotti della pesca trasformati a base di riso raffreddato acidificato con aceto di riso con pH < 4,5 (sushi): 5 °C.
Sezione 7: Cosce di rana
Art. 45
Immediatamente dopo la produzione, le cosce di rana devono essere accuratamente lavate con acqua corrente potabile, refrigerate senza indugio alla temperatura del ghiaccio in fusione (non superiore a 2 °C) e conservate, congelate o trasformate a tale temperatura.
Sezione 8: Latte e prodotti a base di latte
Art. 46 Trattamento del latte crudo dopo la mungitura
1 Durante il trasporto del latte crudo dall’azienda produttrice al luogo di destinazione, la catena del freddo non deve essere interrotta. Una volta giunto a destinazione, il latte non deve superare la temperatura di 10 °C.
2 È possibile derogare a queste temperature, se:
- a.
- il latte crudo è raccolto o trasformato entro due ore dalla fine della mungitura; oppure
- b.
- con il latte crudo è fabbricato formaggio ai sensi dell’articolo 14 capoverso 7 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200525 concernente l’igiene nella produzione lattiera.
Art. 47 Consegna di latte crudo
Il latte crudo preimballato consegnato direttamente ai consumatori deve essere pulito meccanicamente dalle impurità.
Art. 48 Aziende di trasformazione del latte
1 Una volta giunto nell’azienda di trasformazione, il latte crudo deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 6 °C e mantenutovi fino alla lavorazione.
2 Il latte può essere conservato a una temperatura superiore se:
- a.
- la trasformazione inizia immediatamente dopo la mungitura o entro quattro ore dall’arrivo nell’azienda; oppure
- b.
- ciò è necessario per ragioni tecnologiche e la sicurezza delle derrate alimentari è costantemente garantita.
3 Le aziende che fabbricano prodotti a base di latte devono mettere in atto procedimenti tesi a garantire che immediatamente prima del trattamento termico siano osservati i seguenti criteri microbiologici:
- a.
- latte crudo: tenore di germi inferiore a 300 000 per ml a 30 °C;
- b.
- latte trattato termicamente impiegato per la fabbricazione di prodotti a base di latte: tenore di germi inferiore a 100 000 per ml a 30 °C;
- c.
- panna: tenore di germi inferiore a 300 000 per ml a 30 °C.
4 Per la verifica dei valori di cui al capoverso 3 va applicata, quale procedura di riferimento, la norma «SN EN ISO 4833-1, 2013, Mikrobiologie der Lebensmittel kette – Horizontales Verfahren zur Zählung von Mikroorganismen – Teil 1: Kolonie-zählverfahren bei 30 °C mittels Gussplattenverfahren» (Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la conta dei microrganismi - Parte 1: Conta delle colonie a 30 °C con la tecnica dell’inseminazione in profondità)26.27
26 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente o ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
Art. 49 Trattamento
1 Il latte è considerato pronto al consumo soltanto se è stato sottoposto a un trattamento sufficiente. Sono considerati tali:
- a.28
- il riscaldamento a una temperatura minima di 72 °C durante 15 secondi o rapporti tempo/temperatura con effetti uguali, che portino a una reazione negativa al test della fosfatasi e positiva a quello della perossidasi (pastorizzazione), oppure il riscaldamento a una temperatura compresa tra 85 e 135 °C, che porti altresì a una reazione negativa al test della perossidasi (pastorizzazione alta); per determinare l’attività della fosfatasi va applicata, quale procedura di riferime nto, la norma «SN EN ISO 11816-1, 2013, Milch und Milcherzeugnisse – Bestimmung der Aktivität der alkalischen Phosphatase – Teil 1: Fluorimetrisches Verfahren für Milch und flüssige Milchprodukte» (Latte e prodotti del latte – Determinazione dell’attività della fosfatasi alcalina - Parte 1: Metodo fluorimetrico per latte e bevande a base di latte)29;
- b.
- il trattamento UHT ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 lettera b;
- c.
- la sterilizzazione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 lettera c, purché la stabilità microbiologica dei prodotti sia assicurata dopo:
- 1.
- un periodo d’incubazione di 15 giorni a 30 °C in un recipiente chiuso,
- 2.
- un periodo d’incubazione di 7 giorni a 55 °C in un recipiente chiuso, oppure
- 3.
- l’applicazione di un altro metodo in grado di dimostrare che è stato eseguito un trattamento termico appropriato;
- d.
- altri trattamenti che portino a una conservabilità e a un’igienizzazione equivalenti almeno a quelle dei procedimenti menzionati alla lettera a.
2 Prima del trattamento UHT o della sterilizzazione, il latte deve essere pastorizzato una sola volta.
3 Durante il trattamento termico di latte crudo e di prodotti a base di latte devono essere osservati i requisiti di cui all’articolo 26 e ci si deve attenere alle procedure basate sui principi HACCP.
4 Nelle aziende che fabbricano prodotti a base di latte crudo, l’applicazione di adeguati procedimenti deve garantire in ogni momento la sicurezza delle derrate alimentari.
5 La panna è considerata pronta al consumo soltanto se è stata sottoposta a un trattamento termico secondo l’articolo 26 capoverso 2. Sono autorizzati altri tipi di trattamento termico purché comportino una conservazione e igienizzazione almeno equivalente e un trattamento termico secondo l’articolo 26 capoverso 2 lettera a.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
29 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente o ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
Art. 50 Trattamento di latte precedentemente sottoposto a trattamento termico
1 Immediatamente dopo l’ultimo trattamento termico, il latte pronto al consumo e i prodotti a base di latte in forma liquida devono essere versati in contenitori chiusi, per evitare contaminazioni. Il sistema di chiusura deve essere concepito in modo da poter riconoscere e verificare facilmente se il contenitore è stato aperto.
2 Immediatamente dopo il trattamento termico, il latte pastorizzato deve essere raffreddato.
3 Il latte UHT e il latte sterilizzato non devono essere sottoposti ad altri riscaldamenti.
Art. 51 Consegna di latte pronto al consumo
1 Il latte UHT e il latte sterilizzato devono essere consegnati preimballati; fa eccezione il latte destinato a esercizi pubblici e mense collettive.
2 Il latte pastorizzato e i prodotti a base di latte pastorizzati in forma liquida possono essere consegnati aperti ai consumatori, se il dispositivo di mescita, in particolare il recipiente o il rubinetto, garantisce un prelievo privo di contaminazioni. Il punto di consegna è tenuto a informare i consumatori sulla conservabilità e sulle condizioni di conservazione del latte e dei prodotti a base di latte.
Art. 52 Colostro e prodotti a base di colostro
1 Gli articoli 46, 48 capoversi 1 e 2, 49 capoversi 1 e 3, nonché 50 capoverso 1 si applicano per analogia all’utilizzazione, alla trasformazione e al trattamento termico del colostro e dei prodotti a base di colostro.
2 Se non è raccolto quotidianamente, il colostro può essere surgelato dopo la mungitura. In questo caso, una volta giunto nell’azienda di trasformazione deve rimanere surgelato fino alla sua trasformazione.
Art. 53 Latte e prodotti a base di latte di altri mammiferi
1 Salvo l’articolo 48 capoverso 3, gli articoli 46–52 sono applicabili per analogia al latte di altri mammiferi e ai prodotti derivati.
2 Nel caso di latte che, per motivi tecnici legati alla produzione, non può essere sottoposto a trattamento termico, in particolare il latte di giumenta, il responsabile deve garantire la sicurezza delle derrate alimentari, osservando la buona prassi procedurale.
Sezione 9: Uova e ovoprodotti
Art. 54 Uova
1 Fino al momento in cui sono consegnate ai consumatori, le uova devono essere conservate pulite, all’asciutto e al riparo da odori estranei e protette dagli urti e dai raggi solari.
2 Le uova devono essere immagazzinate e trasportate a una temperatura che garantisca al meglio una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche. La temperatura deve essere mantenuta, nella misura del possibile, costante.
3 ... 30
30 Abrogato dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2023829).
Art. 55 Aziende di lavorazione delle uova
Le aziende di lavorazione delle uova devono essere costruite, sistemate e attrezzate in modo da consentire lo svolgimento separato delle diverse fasi di lavorazione, in particolare:
- a.
- la lavatura, l’asciugatura e la disinfezione delle uova sporche;
- b.
- la rottura delle uova per la raccolta del contenuto e l’eliminazione delle parti di gusci e delle membrane.
Art. 56 Separazione delle uova di diverse specie
1 L’azienda deve trattare e lavorare separatamente le uova diverse da quelle di gallina, di tacchina e di faraona.
2 Le attrezzature devono essere pulite e disinfettate prima di essere riutilizzate per la lavorazione di uova di gallina, tacchina e faraona.
Art. 57 Procedimento per la fabbricazione di ovoprodotti
1 Le uova devono essere rotte in modo da evitare per quanto possibile le contaminazioni, in particolare separando le fasi di lavorazione.
2 Le uova screpolate devono essere lavorate al più presto.
3 È vietato estrarre il contenuto delle uova mediante centrifugazione o schiacciatura. È parimenti vietato procedere alla centrifugazione di gusci vuoti per ottenere residui di albumi destinati al consumo umano.
4 Dopo la rottura, ogni parte dell’uovo liquido deve essere sottoposta al più presto a un trattamento per eliminare i rischi microbiologici o per ridurli a un livello accettabile. Una partita il cui trattamento sia stato insufficiente può essere sottoposta immediatamente a un nuovo trattamento nella stessa azienda, purché sia in questo modo resa idonea al consumo.
5 L’albume destinato alla fabbricazione di albumina in polvere o cristallizzata sottoposta a successivo trattamento termico non deve essere trattato ai sensi del capoverso 4.
6 Se si constata che non è idonea al consumo umano, una partita deve essere denaturata per garantire che non sia impiegata a questo scopo.
7 Se il trattamento non avviene immediatamente dopo la rottura, le uova liquide devono essere congelate o conservate a una temperatura non superiore a 4 °C. Se il prodotto non viene congelato, il periodo di conservazione prima della lavorazione non deve superare le 48 ore; queste prescrizioni non si applicano ai prodotti destinati a essere privati degli zuccheri, purché tale processo sia eseguito al più presto.
8 Gli ovoprodotti che non siano stati stabilizzati per la conservazione a temperatura ambiente devono essere refrigerati a una temperatura non superiore a 4 °C.
9 I prodotti da congelare devono essere surgelati immediatamente dopo il trattamento.
Sezione 10: Derrate alimentari composte
Art. 58
Se per la fabbricazione di una derrata alimentare sono utilizzati prodotti di base di origine animale contenenti anche ingredienti di origine vegetale, in particolare per i ravioli, i prodotti di base di origine animale devono essere ottenuti e trasformati secondo le disposizioni particolari del presente capitolo e dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201631 sulle derrate alimentari di origine animale.
Capitolo 6: Disposizioni speciali sulla trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione
Art. 59 Principio 32
Per le aziende di estivazione nelle quali viene trasformato latte, le disposizioni del presente capitolo prevalgono sugli articoli 7, 9, 13, 14, 20 e 48 e sull’articolo 14 capoverso 7 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200533 concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023829).
Art. 60 Disposizioni particolari per i locali delle aziende di estivazione
1 I locali di un’azienda di estivazione nei quali sono trattati latte e prodotti a base di latte, in particolare i locali di trasformazione, i locali di maturazione e i locali di deposito, devono essere concepiti e sistemati in modo da garantire una buona igiene delle derrate alimentari e da impedirne la contaminazione durante le fasi di lavorazione e tra una fase e l’altra.
2 Devono in particolare adempiere i requisiti seguenti:
- a.
- i pavimenti devono essere mantenuti in condizioni ineccepibili, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. Devono essere di materiale solido, non tossico e resistente agli acidi. Devono essere muniti di un sistema per l’evacuazione igienica dell’acqua residua. I pavimenti dei locali destinati all’immagazzinamento dei prodotti a base di latte, quali le cantine naturali o i depositi, possono essere costituiti da materiali non solidi;
- b.
- le pareti devono essere mantenute in condizioni ineccepibili, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare nei settori direttamente adibiti alla trasformazione;
- c.
- i soffitti, le superfici interne dei tetti direttamente visibili e le strutture dei soffitti devono essere costruiti e lavorati in modo da impedire l’accumulo di sporcizia e limitare il più possibile la formazione di condensa e di muffa indesiderata e la caduta di particelle;
- d.
- le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l’accumulo di sporcizia. Se si possono aprire verso l’esterno devono essere munite, se necessario, di reti antinsetti;
- e.
- le porte devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. Le porte e le altre aperture che dalla stalla danno direttamente verso un locale adibito alla trasformazione devono essere munite di chiusura ermetica;
- f.
- le superfici nei settori in cui sono trattate le derrate alimentari, in particolare le superfici che entrano a diretto contatto con le derrate alimentari, devono essere mantenute in condizioni ineccepibili, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. Devono essere di materiale resistente all’usura e non tossico.
3 Se sono impiegati materiali che non adempiono i requisiti di cui al capoverso 2, il responsabile deve dimostrare alla competente autorità cantonale di esecuzione che sono altrettanto idonei. Il legno in condizioni ineccepibili è un materiale consentito.
4 Vanno installati dispositivi adeguati per la pulizia, la disinfezione e il deposito degli strumenti di lavoro e delle attrezzature. Questi dispositivi devono essere resistenti alla corrosione e facili da pulire.
5 Deve essere disponibile acqua calda e fredda.
6 Il latte deve essere trasformato in un apposito locale. Fanno eccezione le aziende di estivazione in cui il locale di trasformazione è usato anche per cucinare e consumare pasti. In queste aziende i settori usati per trasformare il latte devono essere chiaramente separati dai settori usati per cucinare e consumare pasti.
7 È consentita la tradizionale fabbricazione in caldaie sospese su fuoco aperto.
8 La legna usata come combustibile nel locale di trasformazione può essere accatastata nel locale.
Art. 61 Impianti sanitari nelle aziende di estivazione
1 Le aziende di estivazione devono disporre di servizi igienici in condizioni igieniche ineccepibili. I locali dei servizi igienici non devono dare direttamente sui locali nei quali sono trattate le derrate alimentari.
2 In luoghi adeguati devono essere previsti dispositivi per lavarsi e asciugarsi le mani in modo igienico.
3 Tutti gli impianti sanitari devono essere provvisti di un adeguato sistema di ventilazione naturale o artificiale.
Art. 62 Attrezzature nelle aziende di estivazione
1 I recipienti, gli apparecchi, gli attrezzi e altri oggetti e attrezzature che entrano a contatto con il latte o i prodotti a base di latte devono essere di materiale idoneo per le derrate alimentari. Devono essere regolarmente puliti in modo accurato e, se necessario, disinfettati, per evitare ogni rischio di contaminazione.
2 Sono consentite attrezzature di legno in condizioni ineccepibili. Dopo l’uso, devono essere accuratamente pulite con acqua calda ad almeno 85 °C.
3 Nei locali di trasformazione usati anche per cucinare e consumare i pasti devono essere impiegati oggetti e attrezzature separati per la trasformazione e il deposito del latte e dei prodotti a base di latte.
Art. 63 Presenza di animali nelle aziende di estivazione
1 Non è consentito tenere né introdurre animali nei locali in cui sono trattate le derrate alimentari.
2 La presenza di animali da compagnia nei locali di trasformazione usati anche per cucinare e consumare pasti è consentita, in deroga al capoverso 1, nei momenti in cui il locale non è usato per la trasformazione del latte.
Art. 64 Igiene personale nelle aziende di estivazione
1 Durante il trattamento delle derrate alimentari, le persone che lavorano in un’azienda di estivazione devono osservare un’adeguata igiene e pulizia personale.
2 Gli abiti di lavoro o gli indumenti protettivi devono essere funzionali e puliti.
3 Se in un’azienda di estivazione la stessa persona si occupa sia della mungitura sia della trasformazione del latte, il trattamento igienico delle derrate alimentari deve essere garantito mediante una separazione temporale delle diverse fasi della lavorazione, il cambiamento degli abiti, l’igiene delle mani e altre misure adeguate.
Art. 65 Trasformazione del latte nelle aziende di estivazione
1 Dopo la mungitura, il latte crudo deve essere efficacemente raffreddato.
2 Se non è trasformato immediatamente dopo la mungitura, il latte crudo deve essere raffreddato entro due ore a una temperatura di 8 °C o inferiore e in seguito conservato a questa temperatura fino alla trasformazione.
3 Il latte crudo destinato alla fabbricazione di formaggio può essere conservato a una temperatura più elevata se ciò è necessario per ragioni tecnologiche e la sicurezza delle derrate alimentari è garantita in ogni momento.34
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023829).
Capitolo 7: Disposizioni particolari per l’analisi e la campionatura microbiologiche
Art. 66 Obblighi del responsabile
1 Il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti necessari nell’ambito del suo controllo autonomo per garantire che:
- a.
- siano rispettati i criteri di igiene del processo per le materie prime e le derrate alimentari sottoposte al suo controllo;
- b.
- siano rispettati i criteri di sicurezza alimentare applicabili all’intero periodo di conservabilità dei prodotti a condizioni ragionevolmente prevedibili di distribuzione, conservazione e uso;
- c.35
- i prodotti fabbricati, trasformati o preparati rispettino i valori microbiologici di riferimento per la verifica della buona prassi procedurale durante il periodo di conservabilità.
2 Se necessario, durante la fabbricazione dei prodotti il responsabile è tenuto a effettuare le analisi di cui all’allegato 3, al fine di verificare il rispetto dei criteri durante l’intero periodo di conservabilità del prodotto. In particolare ciò si applica alle derrate alimentari pronte al consumo che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes e che possono costituire un rischio per la salute pubblica in quanto mezzo di diffusione di questo batterio.
3 Nel convalidare o verificare il corretto funzionamento delle sue procedure basate sui principi HACCP o di altre misure di controllo dell’igiene, il responsabile è tenuto ad analizzare, ove necessario, i criteri microbiologici definiti nell’allegato 1 parti 1 e 2.
4 Per verificare la buona prassi procedurale, il responsabile è tenuto ad analizzare i prodotti fabbricati, trasformati o preparati durante il loro periodo di conservabilità in base ai valori microbiologici di riferimento stabiliti nelle direttive settoriali secondo l’articolo 80 ODerr. Se il settore non ha stabilito valori microbiologici di riferimento, essi possono essere fissati dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).36
5 Le aziende che non utilizzano direttive settoriali sono tenute a elaborare e rispettare un sistema di buona prassi procedurale equivalente adeguato all’azienda.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
Art. 67 Analisi e campionatura microbiologiche
1 Il numero di unità campionarie da prelevare secondo i piani di campionatura di cui all’allegato 1 può essere ridotto se il responsabile è in grado di documentare l’applicazione da parte sua di procedure efficaci basate sui principi HACCP.
2 Se le analisi hanno lo scopo di valutare in modo specifico l’accettabilità di una partita di derrate alimentari o di un determinato processo, occorre rispettare almeno i piani di campionatura di cui all’allegato 1.
3 Il responsabile può applicare altre procedure di campionatura e di analisi se può dimostrare alla competente autorità di esecuzione che tali procedure forniscono garanzie almeno equivalenti. Queste procedure possono prevedere siti di campionatura alternativi e l’utilizzazione di analisi delle tendenze.
4 Le analisi basate su altri microrganismi e sui relativi limiti microbiologici, nonché l’esecuzione di analisi diverse da quelle microbiologiche sono autorizzate soltanto per i criteri di igiene del processo.
Art. 68 Frequenza della campionatura
1 Nel quadro del controllo autonomo il responsabile stabilisce la frequenza della campionatura.
2 La frequenza della campionatura può essere adeguata alla natura e alle dimensioni dell’azienda alimentare purché la sicurezza delle derrate alimentari sia garantita in ogni momento.
3 Il responsabile di un macello o di un’azienda alimentare che fabbrica carne macinata, preparati a base di carne, carni separate meccanicamente o carne fresca di pollame deve prelevare almeno una volta alla settimana campioni per l’analisi microbiologica. Il giorno di campionatura deve variare di settimana in settimana, affinché sia coperto ogni giorno della stessa.37
4 La frequenza della campionatura può essere ridotta:
- a.
- a una volta ogni 14 giorni per analisi destinate alla ricerca di E. coli e di germi aerobi mesofili qualora si ottengano risultati soddisfacenti per sei settimane consecutive;
- b.
- a una volta ogni 14 giorni per analisi destinate alla ricerca di Salmonella qualora si ottengano risultati soddisfacenti per 30 settimane consecutive;
- c.
- a una volta ogni sei mesi per analisi destinate alla ricerca di Salmonella in carne macinata e preparati a base di carne di pollo da ingrasso di origine svizzera;
- d.
- a una volta ogni sei mesi per analisi destinate alla ricerca di Salmonella typhimuriume Salmonella enteritidisin carne fresca di pollo da carne di origine svizzera.
5 Le aziende di commercio al dettaglio sono esonerate dagli obblighi di cui ai capoversi 3 e 4.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
Art. 69 Campionatura nei settori di trasformazione e nelle attrezzature
1 Se necessario per garantire il rispetto dei criteri, sono prelevati campioni nei settori di trasformazione e dalle attrezzature utilizzate. Per questi prelievi è impiegata come metodo di riferimento la norma «SN EN ISO 18593 2018, Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln – Horizontales Verfahren für Probenahmetechniken von Oberflächen» (Microbiologia della catena alimentare - Metodi orizzontali per il campionamento di superficie)38.39
2 Le aziende alimentari che fabbricano derrate alimentari pronte al consumo, che possono comportare un rischio per la salute umana dovuto a Listeria monocytogenes, sono tenute ad analizzare, nell’ambito del loro piano di campionatura, campioni prelevati nei settori di lavorazione e dalle attrezzature utilizzate per individuare la presenza di Listeria monocytogenes.
3 Le aziende alimentari che fabbricano alimenti in polvere per lattanti o alimenti in polvere a fini medici speciali destinati a bambini di età inferiore ai sei mesi che possono comportare un rischio dovuto a Cronobacter spp. sono tenute ad analizzare, nell’ambito del loro piano di campionatura, i settori di trasformazione e le attrezzature utilizzate per individuare la presenza di Enterobacteriaceae.40
38 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 829).
Art. 70 Analisi delle tendenze
Il responsabile è tenuto ad analizzare le tendenze dei risultati delle analisi microbiologiche. Qualora osservi una tendenza a risultati insoddisfacenti, deve adottare senza indugio provvedimenti adeguati per correggere la situazione e prevenire l’insorgere di rischi microbiologici.
Art. 71 Risultati insoddisfacenti
1 Qualora i risultati delle analisi fondate sui criteri di cui all’allegato 1 siano insoddisfacenti, il responsabile deve adottare le misure correttive stabilite nell’ambito del controllo autonomo e le misure seguenti:
- a.
- individuare la causa dei risultati insoddisfacenti al fine di evitare che la contaminazione microbiologica inaccettabile si verifichi nuovamente;
- b.
- se i risultati dell’analisi dei criteri di sicurezza alimentare di cui all’allegato 1 parte 1 sono insoddisfacenti, ritirare o richiamare il prodotto o la partita di derrate alimentari conformemente all’articolo 84 ODerr. I prodotti immessi sul mercato che non hanno ancora raggiunto lo stadio della vendita al dettaglio possono essere sottoposti a un’ulteriore trasformazione destinata a eliminare il rischio in questione. Questo trattamento può essere eseguito soltanto da un’azienda alimentare che non appartiene al livello della vendita al dettaglio;
- c.
- se i risultati insoddisfacenti riguardano i criteri di igiene del processo, attuare le misure previste nell’allegato 1 parte 2;
- d.41
- in caso di superamento dei valori microbiologici di riferimento la buona prassi procedurale è considerata inadempiuta; in questo caso devono essere attuate le misure correttive necessarie.
2 I prodotti o le partite di derrate alimentari ritirati o richiamati possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati inizialmente, purché tale uso non comporti un rischio per la salute umana o animale, sia stato deciso nell’ambito delle procedure basate sui principi HACCP e sia autorizzato dalla competente autorità di esecuzione.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 72 Aggiornamento degli allegati
1 L’USAV adegua gli allegati allo stato della scienza e della tecnica e al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.42
2 Può stabilire disposizioni transitorie.
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
Art. 73 Abrogazione di altri atti normativi
Art. 74 Disposizione transitoria
Per il criterio di igiene del processo per Campylobacter secondo l’allegato 1 parte 2 numero 2.1.6 è previsto un termine transitorio fino al 30 aprile 2018.
Art. 74a Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020 45
Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
45 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
Art. 74b Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023 46
Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
46 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 829).
Art. 75 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
Allegato 1 4747 Aggiornato dal n. I dellʼO dellʼUSAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1339), dalla correzione del 30 ott. 2018 (RU 2018 3795), dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2429) e dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 829).
47 Aggiornato dal n. I dellʼO dellʼUSAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1339), dalla correzione del 30 ott. 2018 (RU 2018 3795), dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2429) e dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 829).
Criteri microbiologici applicabili alle derrate alimentari
Parte 1: Criteri di sicurezza alimentare
Legenda:
1. Categorie alimentari
Parte 2: Criteri di igiene del processo
Legenda:
2.1 Carne e prodotti a base di carne
2.2 Latte e prodotti a base di latte
2.3 Ovoprodotti
2.4 Prodotti della pesca
2.5 Verdura, frutta e prodotti derivati
Parte 3: Disposizioni particolari per la campionatura e l’analisi dei germogli
Allegato 2 106106 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).
106 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).