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Art. 58 Trattamento di dati personali
1 L’UFSP, le autorità cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali, compresi i dati concernenti la salute, per quanto sia necessario all’identificazione di persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni, nell’ambito di provvedimenti di protezione della salute pubblica, in particolare per individuare e sorvegliare le malattie trasmissibili e lottare contro di esse. 2 Essi sono responsabili del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. 3 I dati possono essere conservati per dieci anni al massimo, sempre che le particolarità della malattia non esigano un periodo di conservazione più lungo. I dati sono successivamente distrutti o resi anonimi.
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Art. 59 Comunicazione di dati personali
1 I servizi federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge possono comunicarsi reciprocamente dati personali, compresi i dati concernenti la salute, di cui hanno bisogno per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge. 2 Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti: - a.
- cognome, nome, indirizzo, data di nascita e attività professionale;
- b.
- indicazioni sugli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti;
- c.
- risultati di visite mediche;
- d.
- risultati di indagini epidemiologiche;
- e.
- indicazioni sull’appartenenza a un determinato gruppo a rischio;
- f.
- indicazioni sui provvedimenti adottati per prevenire una malattia trasmissibile e lottare contro di essa.
3 Se necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile, l’UFSP e le autorità cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge possono comunicare dati personali, compresi i dati concernenti la salute, alle persone e autorità seguenti: - a.
- medici incaricati di curare le malattie trasmissibili;
- b.
- autorità cantonali che svolgono compiti volti a individuare, sorvegliare e prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse;
- c.
- altre autorità federali, sempre che sia necessario per l’esecuzione degli atti normativi che tali autorità devono applicare.
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Art. 60 Sistema d’informazione
1 L’UFSP gestisce un sistema d’informazione nel quale sono registrati dati su persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni. 2 Il sistema d’informazione contiene i dati seguenti: - a.
- dati che permettono di identificare in modo chiaro le persone e di prendere contatto con esse;
- b.
- indicazioni sugli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti;
- c.
- risultati di visite mediche;
- d.
- indicazioni sui provvedimenti adottati per prevenire una malattia trasmissibile e lottare contro di essa.
3 Il sistema d’informazione serve a: - a.
- identificare e informare le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni;
- b.
- organizzare provvedimenti nei confronti di singole persone ai sensi degli articoli 33–38.
4 Il sistema permette inoltre un trattamento uniforme dei dati da parte delle autorità competenti, l’allestimento di statistiche e il controllo dell’esecuzione. 5 L’UFSP è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati personali. Nel loro ambito di competenza, i Cantoni prendono i provvedimenti organizzativi e tecnici adeguati volti a garantire la sicurezza dei dati personali. 6 L’UFSP verifica se i dati che gli sono trasmessi sono esatti. Corregge i dati inesatti, distrugge quelli che non sono necessari e ne informa il fornitore di dati. 7 Il sistema d’informazione è a disposizione, mediante procedura di richiamo, dell’UFSP, dei servizi cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge e del servizio sanitario coordinato, per lo svolgimento dei suoi compiti. 8 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati e disciplina i diritti d’accesso. 9 Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d’informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 5 e 8 della legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati. Le domande di accesso ai dati personali e di rettifica devono essere indirizzate all’UFSP.
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Art. 60a Sistemi di tracciamento di prossimità e di presenza per il coronavirus SARS‑CoV‑2 10
1 L’UFSP gestisce i seguenti sistemi volti a informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2: - a.
- un sistema che registra la prossimità tra i telefoni cellulari di persone partecipanti al sistema (sistema di tracciamento di prossimità);
- b.
- un sistema che i visitatori di manifestazioni e strutture possono utilizzare per registrare la loro presenza senza fornire dati personali (sistema di tracciamento di presenza).
2 I sistemi e i dati trattati possono essere utilizzati esclusivamente per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2 e per allestire le relative statistiche. Non possono in particolare essere utilizzati dalle autorità cantonali per ordinare ed eseguire i provvedimenti di cui agli articoli 33–38, dalla polizia, dalle autorità penali o dai servizi delle attività informative. 3 La partecipazione ai sistemi è volontaria per tutti. Autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la partecipazione o non partecipazione; eventuali accordi derogatori non hanno effetto. 4 Chi è stato informato attraverso uno dei sistemi di essere stato potenzialmente esposto al coronavirus SARS-CoV-2 può, dietro presentazione della relativa notifica, sottoporsi gratuitamente a test per determinare se presenta un’infezione da coronavirus. 5 I sistemi sono concepiti in base ai seguenti principi: - a.
- per il trattamento dei dati sono adottati tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per evitare che i partecipanti siano identificabili;
- b.
- i dati sono trattati, per quanto possibile, su componenti decentralizzate e installate dai partecipanti sul loro telefono cellulare; in particolare, i dati su altre persone registrati sul telefono cellulare di un partecipante possono essere trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare;
- c.
- il sistema di tracciamento di prossimità raccoglie o tratta soltanto i dati necessari a determinare la distanza e la durata della prossimità e a trasmettere le informazioni; in particolare, non registra dati sulla posizione;
- d.
- i dati sono distrutti non appena non servono più alla trasmissione delle informazioni;
- e.
- il codice sorgente e le specifiche tecniche di tutte le componenti dei sistemi sono pubblici; i programmi leggibili elettronicamente devono comprovatamente essere stati elaborati per mezzo di questo codice sorgente.
6 È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati. 7 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’organizzazione e dell’esercizio dei sistemi, nonché del trattamento dei dati. 8 Il Consiglio federale prevede la sospensione dei sistemi, segnatamente la disattivazione o la disinstallazione di tutte le componenti installate sui telefoni cellulari, non appena i sistemi non sono più necessari o non si rivelano sufficientemente efficaci per lottare contro l’epidemia causata dal coronavirus SARS-CoV-2.
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Art. 61 Dati statistici
L’Ufficio federale di statistica mette ogni anno a disposizione dell’UFSP, per scopi statistici, i dati provenienti dalla statistica delle cause dei decessi e dalla statistica medica ospedaliera.
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Art. 62 Comunicazione di dati personali ad autorità estere
1 Ai fini dell’esecuzione della presente legge, l’UFSP e le autorità cantonali competenti possono comunicare alle autorità estere incaricate di compiti corrispondenti, nonché a organizzazioni sopranazionali e internazionali, dati personali, inclusi dati concernenti la salute, se lo Stato interessato, e in particolare la sua legislazione, o l’organizzazione sopranazionale o internazionale garantiscono un’adeguata protezione della personalità della persona interessata. 2 Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti: - a.
- cognome, nome, indirizzo, data di nascita e attività professionale;
- b.
- indicazioni sugli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti;
- c.
- risultati di visite mediche;
- d.
- risultati di indagini epidemiologiche;
- e.
- indicazioni sull’appartenenza a un determinato gruppo a rischio;
- f.
- indicazioni sui provvedimenti adottati per prevenire una malattia trasmissibile e lottare contro di essa.
3 In assenza di una legislazione che assicuri un’adeguata protezione, i dati possono essere comunicati soltanto se: - a.
- garanzie sufficienti, in particolare contrattuali, assicurano un’adeguata protezione all’estero;
- b.
- la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;
- c.
- nel caso specifico, la comunicazione è indispensabile per tutelare la salute pubblica; o
- d.
- nel caso specifico, la comunicazione è indispensabile per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata.
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Art. 62a Collegamento dei sistemi di tracciamento di prossimità e di presenza a sistemi esteri 11
I sistemi di cui all’articolo 60a possono essere collegati a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità mediante: - a.
- la legislazione; o
- b.
- garanzie sufficienti, in particolare contrattuali.
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