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Art. 63 Compiti delle casse di compensazione
1 Alle casse di compensazione incombono in particolare i compiti seguenti:331 - a.
- la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi;
- b.
- la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi332;
- c.333
- la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;
- d.
- l’allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi334 pagati con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un’attività lucrativa) da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra parte;
- e.
- la tassazione d’ufficio e l’applicazione della procedura di diffida e di esecuzione;
- f.
- la tenuta dei conti individuali335;
- g.
- la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.
2 Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all’assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi. 3 Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell’ambito della presente legge.336 Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l’Ufficio centrale di compensazione.337 4 ...338 5...339 331 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 332Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). 333Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). 334Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). 335Nuova designazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). 336Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209). 337 Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 338 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 339Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
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Art. 63a Delega di altri compiti alle casse di compensazione 340
1 La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono delegare alle casse di compensazione altri compiti. L’approvazione può essere vincolata a condizioni e oneri. 2 La delega di compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 3 Chi delega compiti garantisce che i costi derivanti alle casse di compensazione dall’adempimento di tali compiti siano interamente coperti. 4 Per l’esecuzione dei compiti delegati dalla Confederazione, le casse di compensazione sono vincolate esclusivamente alle istruzioni dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 72. 340 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
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Art. 63b Delega di compiti delle casse a terzi 341
1 Le casse di compensazione possono, con l’approvazione del Consiglio federale, delegare a terzi determinati compiti secondo gli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1. L’approvazione può essere vincolata a condizioni e oneri. 2 I terzi incaricati e il loro personale sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge, in particolare le disposizioni relative al trattamento e alla comunicazione di dati. Essi sottostanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 33 LPGA342 per i compiti delle casse da essi svolti. 3 La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo 70 della presente legge per i compiti delle casse che vengono svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.
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Art. 64 Affiliazione alle casse e obbligo di informare 343
1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un’associazione professionale e di un’associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell’associazione professionale o a quella dell’associazione interprofessionale. 2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un’associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi. 2bisGli assicurati che cessano di esercitare un’attività lucrativa prima di raggiungere l’età di riferimento restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente, se hanno raggiunto il limite d’età richiesto; il Consiglio federale fissa questo limite d’età.344 Il Consiglio federale può stabilire che il loro coniuge senza attività lucrativa e tenuto a pagare i contributi sia affiliato alla stessa cassa di compensazione.345 3 L’affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi. 3bis Le persone assicurate in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.346 4 Il Consiglio federale emana le disposizioni sull’affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.347 5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.348 6 In deroga all’articolo 35 LPGA349, le controversie sull’affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate dal competente ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione e dalle persone interessate entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso riguardante l’affiliazione.350 343Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). 344 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). 345 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). 346 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715). 347Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). 348Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). 349 RS 830.1 350 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).
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Art. 64a Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi 351
La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che riscuote per primo la rendita di vecchiaia; è fatto salvo l’articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.
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Art. 65 Agenzie
1 Le casse di compensazione professionali possono istituire agenzie in singole regioni linguistiche o in Cantoni ove si trova un numero rilevante di datori di lavoro e di persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a esse affiliati. Esse sono tenute a istituirne una se, in una regione linguistica o in un Cantone, un numero rilevante di datori di lavoro o di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, affiliati a esse, ne fa richiesta. 2 Le casse di compensazione cantonali possono istituire agenzie.352 3 I Governi cantonali possono istituire agenzie della cassa cantonale di compensazione per il personale dell’amministrazione e delle aziende cantonali, nonché per gli impiegati e gli operai dei Comuni. 352 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
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Art. 66 Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno 353
1 Le casse di compensazione identificano, limitano e sorvegliano i principali rischi (gestione dei rischi). 2 Esse applicano un sistema di gestione della qualità e istituiscono un sistema di controllo interno della propria attività. Entrambi i sistemi sono adeguati alle dimensioni delle casse e al volume dei loro compiti. 3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sui requisiti minimi richiesti per la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il sistema di controllo interno. 353 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
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Art. 66a Garanzia di un’attività irreprensibile 354
Le seguenti persone devono godere di buona reputazione, offrire la garanzia di un’attività irreprensibile e dichiarare le proprie relazioni d’interesse: - a.
- i membri del comitato direttivo di una cassa di compensazione professionale;
- b.
- i membri della commissione amministrativa di una cassa di compensazione cantonale;
- c.
- il gerente, il suo supplente e le altre persone cui sono affidati compiti di direzione.
354 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
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Art. 66b Rapporti della cassa di compensazione 355
Le casse di compensazione presentano annualmente all’autorità di vigilanza un rapporto di gestione e mettono a sua disposizione gli indicatori necessari per l’esercizio della vigilanza. 355 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
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Art. 67 Presentazione dei conti 356
1 Per la presentazione dei conti da parte delle casse di compensazione vige il principio della trasparenza. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle modalità con cui deve essere garantita la trasparenza. In particolare disciplina le modalità secondo cui: - a.
- impostare il regolamento dei conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra parte;
- b.
- indicare le spese di amministrazione e il loro finanziamento;
- c.
- impostare la contabilità e la presentazione dei conti delle casse di compensazione;
- d.
- impostare la contabilità e la presentazione dei conti dell’istituto cantonale delle assicurazioni sociali di cui fa parte una cassa di compensazione cantonale secondo l’articolo 61 capoverso 1bis.
356 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
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Art. 68 Requisiti relativi all’ufficio di revisione e al capo revisore 357
1 Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, è sottoposta a revisione da parte di un’impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo la legge del 16 dicembre 2005358 sui revisori (LSR). 2 Possono esercitare la funzione di capo revisore le persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore secondo la LSR. 3 All’indipendenza dell’ufficio di revisione si applica per analogia l’articolo 728 del Codice delle obbligazioni359, fatta eccezione per i capoversi 2 numero 2 e 6 relativamente alle società da verificare (prima parte del periodo). Il Consiglio federale può definire ulteriori criteri riguardanti l’incompatibilità con il mandato di verifica dell’ufficio di revisione. 4 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sui requisiti relativi all’ufficio di revisione e al capo revisore in aggiunta alle condizioni di abilitazione di cui ai capoversi 1 e 2. 5 Se una cassa di compensazione fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, l’ufficio di revisione di quest’ultimo deve adempiere le condizioni di cui ai capoversi 1–4 ed eseguire anche la revisione della cassa di compensazione.
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Art. 68a Compiti dell’ufficio di revisione 360
1 L’ufficio di revisione verifica se il conto d’esercizio è stato allestito conformemente all’articolo 67. 2 Verifica inoltre se: - a.
- la contabilità è conforme alle disposizioni legali;
- b.
- l’organizzazione e la gestione sono conformi alle disposizioni legali;
- c.
- i sistemi d’informazione soddisfano i requisiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b;
- d.
- la gestione dei rischi, il sistema di gestione della qualità e il sistema di controllo interno soddisfano i requisiti di cui all’articolo 66;
- e.
- i compiti delegati secondo l’articolo 63a capoverso 1 sono svolti conformemente a quanto approvato dal Consiglio federale.
3 L’ufficio di revisione presenta un rapporto sulla revisione all’autorità di vigilanza, conformemente alle istruzioni di quest’ultima. Se la cassa di compensazione fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, l’ufficio di revisione presenta all’autorità di vigilanza anche il rapporto sulla revisione dell’istituto delle assicurazioni sociali. 4 L’ufficio di revisione notifica senza indugio all’autorità di vigilanza l’eventuale constatazione di reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di un’attività irreprensibile. 5 Il Consiglio federale può incaricare l’autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolareggiate relative all’esecuzione delle revisioni. Le casse di compensazione sono sentite in merito a queste prescrizioni. 360 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
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Art. 68b Controllo dei datori di lavoro 361
1 La cassa di compensazione controlla periodicamente se i datori di lavoro che le sono affiliati si attengono alle disposizioni legali. Essa può far eseguire il controllo da: - a.
- un’impresa di revisione e un capo revisore che adempiono i requisiti di cui all’articolo 68;
- b.
- un servizio speciale della cassa di compensazione o un’organizzazione specializzata delle casse di compensazione;
- c.
- un assicuratore o un organo esecutivo di un’assicurazione sociale secondo la LPGA362.
2 Gli organi incaricati di svolgere il controllo dei datori di lavoro presentano alla cassa di compensazione un rapporto in merito. 3 Essi notificano senza indugio alla cassa di compensazione l’eventuale constatazione di reati o gravi irregolarità. 4 Il Consiglio federale può incaricare l’autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolareggiate relative al controllo dei datori di lavoro.
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Art. 69 Copertura delle spese di amministrazione
1 A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone che non esercitano un’attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l’art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli.363 È applicabile l’articolo 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell’amministrazione non differiscano troppo da una cassa all’altra. 2 Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno essere concessi dei sussidi, prelevati dal Fondo di compensazione AVS. L’importo di questi sussidi sarà fissato dal Consiglio federale, che terrà equamente conto della struttura di ogni singola cassa di compensazione e dei compiti che le incombono. 2bis Per la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005364 contro il lavoro nero alle casse di compensazione vengono concesse indennità prelevate dal Fondo di compensazione AVS e il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.365 3 I contributi alle spese di amministrazione prelevati in virtù del capoverso 1, e i sussidi concessi in virtù del capoverso 2, devono essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione e delle loro agenzie, nonché per sopperire alle spese di revisione e di controllo. Le casse di compensazione devono tenere un conto separato delle spese di amministrazione. 4 ...366 363 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). 364 RS 822.41 365 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). 366 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
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Art. 70 Responsabilità per danni 367
1 Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968368 sulla procedura amministrativa. 2 Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all’articolo 78 LPGA369 devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest’ultima statuisce mediante decisione. 3 La pretesa di risarcimento per danni si estingue: - a.
- nel caso del capoverso 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato;
- b.
- nel caso del capoverso 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato.
4I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All’occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma prescritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione. 5 I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione. 367 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896). 368 RS 172.021 369 RS 830.1
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