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Capo primo: Mezzi finanziari

Art. 102 Norma 433434  

1 Le pre­sta­zio­ni dell’as­si­cu­ra­zio­ne per la vec­chia­ia e per i su­per­sti­ti so­no fi­nan­zia­te con:

a.
i con­tri­bu­ti de­gli as­si­cu­ra­ti e dei da­to­ri di la­vo­ro;
b.435
il con­tri­bu­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
c.436
i red­di­ti del pa­tri­mo­nio del Fon­do di com­pen­sa­zio­ne AVS;
d.437
le en­tra­te pro­ve­nien­ti dal re­gres­so con­tro i ter­zi re­spon­sa­bi­li;
e.438
gli in­troi­ti ri­sul­tan­ti dall’au­men­to del­le ali­quo­te dell’im­po­sta sul va­lo­re ag­giun­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 130 ca­po­ver­si 3 e 3ter Co­st. de­sti­na­ti all’as­si­cu­ra­zio­ne me­de­si­ma;
f.439
il pro­dot­to del­la tas­sa sul­le ca­se da gio­co.

2 L’as­se­gno per gran­di in­va­li­di è fi­nan­zia­to esclu­si­va­men­te dal­la Con­fe­de­ra­zio­ne.440

433Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I del­la LF del 19 dic. 1963, in vi­go­re dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

434Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II lett. c del­la LF del 4 ott. 1968, in vi­go­re dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

435Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 1 del­la LF del 5 ott. 1984, in vi­go­re dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

436 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I del­la LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

437In­tro­dot­ta dal n. I 1 del­la LF del 5 ott. 1984, in vi­go­re dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

438 In­tro­dot­ta dal n. I del­la LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

439 In­tro­dot­ta dal n. I del­la LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

440Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 24 del­la LF del 6 ott. 2006 (Nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni), in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Art. 103 Contributo della Confederazione 441  

Il con­tri­bu­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne am­mon­ta al 20,2 per cen­to del­le usci­te an­nue dell’as­si­cu­ra­zio­ne; da que­sto im­por­to è de­dot­to il con­tri­bu­to all’as­se­gno per gran­di in­va­li­di se­con­do l’ar­ti­co­lo 102 ca­po­ver­so 2.

441Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I del­la LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

Art. 104 Finanziamento del contributo della Confederazione 442  

1 Il con­tri­bu­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne è fi­nan­zia­to an­zi­tut­to con i pro­ven­ti dell’im­po­si­zio­ne del ta­bac­co e del­le be­van­de di­stil­la­te.

2 L’im­por­to re­si­duo è co­per­to me­dian­te le ri­sor­se ge­ne­ra­li.

442Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I del­la LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

Art. 105 e 106443  

443Abro­ga­ti dal n. I 1 del­la LF del 5 ott. 1984, con ef­fet­to dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

Capo secondo: Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 107 Costituzione  

1 Sot­to la de­si­gna­zio­ne «Fon­do di com­pen­sa­zio­ne dell’as­si­cu­ra­zio­ne per la vec­chia­ia e per i su­per­sti­ti» (Fon­do di com­pen­sa­zio­ne AVS), è co­sti­tui­to un fon­do cui van­no ac­cre­di­ta­te tut­te le en­tra­te di cui all’ar­ti­co­lo 102 e ad­de­bi­ta­ti tut­te le pre­sta­zio­ni in con­for­mi­tà del­la par­te pri­ma, ca­po ter­zo, i sus­si­di di cui all’ar­ti­co­lo 69 ca­po­ver­so 2 del­la pre­sen­te leg­ge e le usci­te fon­da­te su re­gres­si se­con­do gli ar­ti­co­li 72–75 LP­GA444.445

2 La Con­fe­de­ra­zio­ne ver­sa ogni me­se il suo con­tri­bu­to al Fon­do di com­pen­sa­zio­ne AVS.446

3 Il Fon­do di com­pen­sa­zio­ne AVS non de­ve, di re­go­la, scen­de­re sot­to un im­por­to ugua­le a quel­lo del­le usci­te di un an­no.447

444 RS 830.1

445 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. II 4 del­la LF LF del 16 giu. 2017 sui fon­di di com­pen­sa­zio­ne, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).

446Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 24 del­la LF del 6 ott. 2006 (Nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni), in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

447In­tro­dot­to dal n. I del­la LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I del­la LF del 30 giu. 1972, in vi­go­re dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

Art. 108448  

448 Abro­ga­to dall’all. n. II 4 del­la LF del 16 giu. 2017 sui fon­di di com­pen­sa­zio­ne, con ef­fet­to dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).

Art. 109 Amministrazione 449  

L’am­mi­ni­stra­zio­ne del Fon­do di com­pen­sa­zio­ne AVS è ret­ta dal­la leg­ge del 16 giu­gno 2017450 sui fon­di di com­pen­sa­zio­ne.

449 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. II 4 del­la LF del 16 giu. 2017 sui fon­di di com­pen­sa­zio­ne, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).

450 RS 830.2

Art. 110451  

451 Abro­ga­to dall’all. n. II 4 del­la LF del 16 giu. 2017 sui fon­di di com­pen­sa­zio­ne, con ef­fet­to dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).

Capo terzo: …

Art. 111452  

452Abro­ga­to dal n. I del­la LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), con ef­fet­to dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

Art. 112453  

453Abro­ga­to dal n. I del­la LF del 19 dic. 1963, con ef­fet­to dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

Capo quarto: …

Art. 113a153454  

454Abro­ga­ti dall’art. 46 lett. a del­la LF del 21 mar. 1969 sull’im­po­si­zio­ne del ta­bac­co, con ef­fet­to dal 1° gen. 1970 (RU 1969 663; FF 1968 II 580).

Parte terza: Relazione con il diritto europeo455

455 Introdotta dal n. I 4 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).

Art. 153a456  

1 Ai cit­ta­di­ni sviz­ze­ri o di uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea che so­no o so­no sta­ti sog­get­ti al­la le­gi­sla­zio­ne in ma­te­ria di si­cu­rez­za so­cia­le del­la Sviz­ze­ra o di uno o più Sta­ti mem­bri dell’Unio­ne eu­ro­pea, ai ri­fu­gia­ti o agli apo­li­di re­si­den­ti in Sviz­ze­ra o in uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea, non­ché ai fa­mi­lia­ri e ai su­per­sti­ti di que­ste per­so­ne, in me­ri­to al­le pre­sta­zio­ni che rien­tra­no nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te leg­ge, si ap­pli­ca­no i se­guen­ti at­ti nor­ma­ti­vi nel­la ver­sio­ne vin­co­lan­te per la Sviz­ze­ra dell’al­le­ga­to II se­zio­ne A dell’Ac­cor­do del 21 giu­gno 1999457 tra la Con­fe­de­ra­zio­ne Sviz­ze­ra, da una par­te, e la Co­mu­ni­tà eu­ro­pea ed i suoi Sta­ti mem­bri, dall’al­tra, sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne (Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne):

a.
re­go­la­men­to (CE) n. 883/2004458;
b.
re­go­la­men­to (CE) n. 987/2009459;
c.
re­go­la­men­to (CEE) n. 1408/71460;
d.
re­go­la­men­to (CEE) n. 574/72461.

2 Ai cit­ta­di­ni sviz­ze­ri, islan­de­si, nor­ve­ge­si o del Prin­ci­pa­to del Lie­ch­ten­stein che so­no o so­no sta­ti sog­get­ti al­la le­gi­sla­zio­ne in ma­te­ria di si­cu­rez­za so­cia­le del­la Sviz­ze­ra, dell’Islan­da, del­la Nor­ve­gia o del Prin­ci­pa­to del Lie­ch­ten­stein, agli apo­li­di o ai ri­fu­gia­ti re­si­den­ti in Sviz­ze­ra o nel ter­ri­to­rio dell’Islan­da, del­la Nor­ve­gia o del Prin­ci­pa­to del Lie­ch­ten­stein, non­ché ai fa­mi­lia­ri e ai su­per­sti­ti di que­ste per­so­ne, in me­ri­to al­le pre­sta­zio­ni che rien­tra­no nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te leg­ge, si ap­pli­ca­no i se­guen­ti at­ti nor­ma­ti­vi nel­la ver­sio­ne vin­co­lan­te per la Sviz­ze­ra dell’al­le­ga­to K ap­pen­di­ce 2 del­la Con­ven­zio­ne del 4 gen­na­io 1960462 isti­tu­ti­va dell’As­so­cia­zio­ne eu­ro­pea di li­be­ro scam­bio (Con­ven­zio­ne AELS):

a.
re­go­la­men­to (CE) n. 883/2004;
b.
re­go­la­men­to (CE) n. 987/2009;
c.
re­go­la­men­to (CEE) n. 1408/71;
d.
re­go­la­men­to (CEE) n. 574/72.

3 Il Con­si­glio fe­de­ra­le ade­gua i ri­man­di agli at­ti nor­ma­ti­vi dell’Unio­ne eu­ro­pea di cui ai ca­po­ver­si 1 e 2 ogni­qual­vol­ta è adot­ta­ta una mo­di­fi­ca dell’al­le­ga­to II dell’Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne e dell’al­le­ga­to K ap­pen­di­ce 2 del­la Con­ven­zio­ne AELS.

4 Nel­la pre­sen­te leg­ge le espres­sio­ni «Sta­ti mem­bri dell’Unio­ne eu­ro­pea», «Sta­ti mem­bri del­la Co­mu­ni­tà eu­ro­pea», «Sta­ti dell’Unio­ne eu­ro­pea» e «Sta­ti del­la Co­mu­ni­tà eu­ro­pea» de­si­gna­no gli Sta­ti cui si ap­pli­ca l’Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne.

456 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 1 del DF del 17 giu. 2016 (esten­sio­ne al­la Croa­zia dell’Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne), in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

457 RS 0.142.112.681

458 Re­go­la­men­to (CE) n. 883/2004 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 29 apri­le 2004, re­la­ti­vo al coor­di­na­men­to dei si­ste­mi di si­cu­rez­za so­cia­le (RS 0.831.109.268.1).

459 Re­go­la­men­to (CE) n. 987/2009 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 16 set­tem­bre 2009, che sta­bi­li­sce le mo­da­li­tà di ap­pli­ca­zio­ne del re­go­la­men­to (CE) n. 883/2004 re­la­ti­vo al coor­di­na­men­to dei si­ste­mi di si­cu­rez­za so­cia­le (RS 0.831.109.268.11).

460 Re­go­la­men­to (CEE) n. 1408/71 del Con­si­glio, del 14 giu­gno 1971, re­la­ti­vo all’ap­pli­ca­zio­ne dei re­gi­mi di si­cu­rez­za so­cia­le ai la­vo­ra­to­ri su­bor­di­na­ti, ai la­vo­ra­to­ri au­to­no­mi e ai lo­ro fa­mi­lia­ri che si spo­sta­no all’in­ter­no del­la Co­mu­ni­tà; nel­la ver­sio­ne in vi­go­re dell’Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne (RU 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) e del­la Con­ven­zio­ne AELS ri­ve­du­ta.

461Re­go­la­men­to (CEE) n. 574/72 del Con­si­glio, del 21 mar­zo 1972, che sta­bi­li­sce le mo­da­li-tà di ap­pli­ca­zio­ne del re­go­la­men­to (CEE) n. 1408/71 re­la­ti­vo all’ap­pli­ca­zio­ne dei re­gi­mi di si­cu­rez­za so­cia­le ai la­vo­ra­to­ri su­bor­di­na­ti, ai la­vo­ra­to­ri au­to­no­mi e ai lo­ro fa­mi­lia­ri che si spo­sta­no all’in­ter­no del­la Co­mu­ni­tà; nel­la ver­sio­ne in vi­go­re dell’Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) e del­la Con­ven­zio­ne AELS ri­ve­du­ta.

462 RS 0.632.31

Parte quarta: Utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS463

463 Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).

Art. 153b Definizione  

Per uti­liz­za­zio­ne si­ste­ma­ti­ca del nu­me­ro AVS se­con­do l’ar­ti­co­lo 50c si in­ten­de il col­le­ga­men­to del nu­me­ro AVS, in for­ma in­te­gra­le, par­zia­le o mo­di­fi­ca­ta, con da­ti per­so­na­li rac­col­ti in for­ma strut­tu­ra­ta.

Art. 153c Aventi diritto  

1 Sol­tan­to le se­guen­ti au­to­ri­tà, or­ga­niz­za­zio­ni e per­so­ne so­no au­to­riz­za­te a uti­liz­za­re si­ste­ma­ti­ca­men­te il nu­me­ro AVS:

a.
nel­la mi­su­ra in cui è ne­ces­sa­rio per l’adem­pi­men­to dei lo­ro com­pi­ti le­ga­li:
1.
i di­par­ti­men­ti fe­de­ra­li e la Can­cel­le­ria fe­de­ra­le,
2.
le uni­tà de­cen­tra­te dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le,
3.
le uni­tà del­le am­mi­ni­stra­zio­ni can­to­na­li e co­mu­na­li,
4.
le or­ga­niz­za­zio­ni e per­so­ne di di­rit­to pub­bli­co o pri­va­to che non ap­par­ten­go­no al­le am­mi­ni­stra­zio­ni di cui ai nu­me­ri 1–3 e al­le qua­li so­no con­fe­ri­ti com­pi­ti am­mi­ni­stra­ti­vi sul­la ba­se del di­rit­to fe­de­ra­le, can­to­na­le o co­mu­na­le op­pu­re di un con­trat­to, pur­ché il di­rit­to ap­pli­ca­bi­le pre­ve­da l’uti­liz­za­zio­ne si­ste­ma­ti­ca del nu­me­ro AVS,
5.
le isti­tu­zio­ni di for­ma­zio­ne;
b.
le im­pre­se di as­si­cu­ra­zio­ne pri­va­te nei ca­si di cui all’ar­ti­co­lo 47a del­la leg­ge del 2 apri­le 1908464 sul con­trat­to d’as­si­cu­ra­zio­ne;
c.
gli or­ga­ni in­ca­ri­ca­ti dell’ese­cu­zio­ne dei con­trol­li pre­vi­sti da un con­trat­to col­let­ti­vo di la­vo­ro di ob­bli­ga­to­rie­tà ge­ne­ra­le.

2 Es­se non pos­so­no uti­liz­za­re si­ste­ma­ti­ca­men­te il nu­me­ro AVS ne­gli am­bi­ti in cui il di­rit­to ap­pli­ca­bi­le lo esclu­de espres­sa­men­te.

Art. 153d Misure tecniche e organizzative  

Le au­to­ri­tà, or­ga­niz­za­zio­ni e per­so­ne au­to­riz­za­te a uti­liz­za­re si­ste­ma­ti­ca­men­te il nu­me­ro AVS pos­so­no uti­liz­zar­lo sol­tan­to se han­no adot­ta­to le se­guen­ti mi­su­re tec­ni­che e or­ga­niz­za­ti­ve:

a.
l’ac­ces­so al­le ban­che da­ti con­te­nen­ti il nu­me­ro AVS è li­mi­ta­to al­le per­so­ne che ne­ces­si­ta­no del nu­me­ro AVS per l’adem­pi­men­to dei pro­pri com­pi­ti e i di­rit­ti di let­tu­ra e scrit­tu­ra nel­le ban­che da­ti elet­tro­ni­che so­no li­mi­ta­ti in mo­do cor­ri­spon­den­te;
b.
è de­si­gna­to un re­spon­sa­bi­le per l’uti­liz­za­zio­ne si­ste­ma­ti­ca del nu­me­ro AVS;
c.
le per­so­ne con di­rit­to di ac­ces­so ven­go­no istrui­te, nell’am­bi­to del­la for­ma­zio­ne e del­la for­ma­zio­ne con­ti­nua, sul fat­to che il nu­me­ro AVS può es­se­re uti­liz­za­to sol­tan­to per l’adem­pi­men­to dei com­pi­ti ed es­se­re co­mu­ni­ca­to sol­tan­to in con­for­mi­tà al­le pre­scri­zio­ni le­ga­li;
d.
so­no adot­ta­te mi­su­re con­for­mi al li­vel­lo di ri­schio e al­lo sta­to del­la tec­ni­ca per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za del­le in­for­ma­zio­ni e la pro­te­zio­ne dei da­ti, prov­ve­den­do in par­ti­co­la­re a ci­fra­re in mo­do con­for­me al­lo sta­to del­la tec­ni­ca le se­rie di da­ti con­te­nen­ti il nu­me­ro AVS che ven­go­no tra­smes­se at­tra­ver­so una re­te pub­bli­ca;
e.
è de­fi­ni­ta la pro­ce­du­ra da se­gui­re in ca­so di ac­ces­so abu­si­vo a ban­che da­ti o di uti­liz­za­zio­ne abu­si­va del­le me­de­si­me.

465 Ve­di an­che la di­sp. fin. del­la mod. del 18 dic. 2021 al­la fi­ne del pre­sen­te te­sto.

Art. 153e Analisi dei rischi  

1 Le se­guen­ti uni­tà svol­go­no pe­rio­di­ca­men­te un’ana­li­si dei ri­schi che tie­ne con­to in par­ti­co­la­re del ri­schio di col­le­ga­men­ti il­le­ci­ti tra ban­che da­ti:

a.
i di­par­ti­men­ti fe­de­ra­li e la Can­cel­le­ria fe­de­ra­le, per le ban­che da­ti da es­si ge­sti­te e per le ban­che da­ti ge­sti­te dal­le au­to­ri­tà, or­ga­niz­za­zio­ni e per­so­ne di cui all’ar­ti­co­lo 153c ca­po­ver­so 1 let­te­ra a nu­me­ri 2 e 4, dal­le isti­tu­zio­ni di for­ma­zio­ne nei ri­spet­ti­vi am­bi­ti di com­pe­ten­za e dal­le im­pre­se di as­si­cu­ra­zio­ne pri­va­te di cui all’ar­ti­co­lo 153c ca­po­ver­so 1 let­te­ra b;
b.
i Can­to­ni, per le ban­che da­ti ge­sti­te da uni­tà del­le am­mi­ni­stra­zio­ni can­to­na­li e co­mu­na­li e dal­le or­ga­niz­za­zio­ni e per­so­ne di cui all’ar­ti­co­lo 153c ca­po­ver­so 1 let­te­ra a nu­me­ri 4 e 5, pur­ché il di­rit­to can­to­na­le o co­mu­na­le ap­pli­ca­bi­le pre­ve­da l’uti­liz­za­zio­ne si­ste­ma­ti­ca del nu­me­ro AVS.

2 Per gli sco­pi dell’ana­li­si dei ri­schi ten­go­no un elen­co del­le ban­che da­ti in cui è uti­liz­za­to si­ste­ma­ti­ca­men­te il nu­me­ro AVS.

Art. 153f Obbligo di collaborazione  

Le au­to­ri­tà, or­ga­niz­za­zio­ni e per­so­ne che uti­liz­za­no si­ste­ma­ti­ca­men­te il nu­me­ro AVS coa­diu­va­no l’Uf­fi­cio cen­tra­le di com­pen­sa­zio­ne nell’adem­pi­men­to dei suoi com­pi­ti. In par­ti­co­la­re:

a.
co­mu­ni­ca­no all’Uf­fi­cio cen­tra­le di com­pen­sa­zio­ne l’uti­liz­za­zio­ne si­ste­ma­ti­ca del nu­me­ro AVS;
b.
per­met­to­no all’Uf­fi­cio cen­tra­le di com­pen­sa­zio­ne di svol­ge­re con­trol­li, met­to­no a di­spo­si­zio­ne del­lo stes­so i da­ti ne­ces­sa­ri per ve­ri­fi­ca­re il nu­me­ro AVS e gli for­ni­sco­no le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie al ri­guar­do;
c.
ap­por­ta­no al nu­me­ro AVS le cor­re­zio­ni or­di­na­te dall’Uf­fi­cio cen­tra­le di com­pen­sa­zio­ne.
Art. 153g Comunicazione del numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale  

Le au­to­ri­tà, or­ga­niz­za­zio­ni e per­so­ne che uti­liz­za­no si­ste­ma­ti­ca­men­te il nu­me­ro AVS nell’am­bi­to dell’ese­cu­zio­ne del di­rit­to can­to­na­le o co­mu­na­le so­no au­to­riz­za­te a co­mu­ni­ca­re il nu­me­ro AVS se non vi si op­pon­go­no in­te­res­si ma­ni­fe­sta­men­te de­gni di pro­te­zio­ne del­la per­so­na in­te­res­sa­ta e:

a.
la co­mu­ni­ca­zio­ne è ne­ces­sa­ria af­fin­ché pos­sa­no adem­pie­re i lo­ro com­pi­ti, in par­ti­co­la­re ve­ri­fi­ca­re il nu­me­ro AVS;
b.
la co­mu­ni­ca­zio­ne è in­di­spen­sa­bi­le af­fin­ché il de­sti­na­ta­rio pos­sa adem­pie­re i suoi com­pi­ti le­ga­li; o
c.
nel ca­so spe­ci­fi­co, la per­so­na in­te­res­sa­ta ha da­to il suo con­sen­so al­la co­mu­ni­ca­zio­ne.
Art. 153h Emolumenti  

Il Con­si­glio fe­de­ra­le può pre­ve­de­re emo­lu­men­ti per i ser­vi­zi che l’Uf­fi­cio cen­tra­le di com­pen­sa­zio­ne for­ni­sce in re­la­zio­ne all’uti­liz­za­zio­ne si­ste­ma­ti­ca del nu­me­ro AVS al di fuo­ri dell’AVS.

Art. 153i Disposizioni penali relative alla parte quarta  

1 Chi uti­liz­za si­ste­ma­ti­ca­men­te il nu­me­ro AVS sen­za es­ser­vi au­to­riz­za­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 153c ca­po­ver­so 1 è pu­ni­to con una pe­na pe­cu­nia­ria.

2 Chi uti­liz­za il nu­me­ro AVS sen­za adot­ta­re le mi­su­re tec­ni­che o or­ga­niz­za­ti­ve di cui all’ar­ti­co­lo 153d è pu­ni­to con la mul­ta.

3 L’ar­ti­co­lo 79 LP­GA466 è ap­pli­ca­bi­le.

Parte quinta: Disposizioni finali467

467 Originaria parte terza, rispettiva,emte quarta.

Art. 154 Attuazione ed esecuzione  

1 La pre­sen­te leg­ge en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 1948. Il Con­si­glio fe­de­ra­le è au­to­riz­za­to, a con­ta­re dal­la pub­bli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te leg­ge nel­la Rac­col­ta Uf­fi­cia­le del­le leg­gi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, a met­te­re in vi­go­re già in­nan­zi il 1° gen­na­io 1948, de­ter­mi­na­te di­spo­si­zio­ni par­ti­co­la­ri re­la­ti­ve all’or­ga­niz­za­zio­ne468.

2 Il Con­si­glio fe­de­ra­le è in­ca­ri­ca­to di ese­gui­re la pre­sen­te leg­ge e di ema­na­re le re­la­ti­ve di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve.

468 Gli art. 9, cpv. 4, 17, 50, 51, cpv. 4, 53 a 58, 61 a 69, 71 a 73, 75, 77, cpv. 1, ul­ti­ma fra­se, 80, cpv. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 e 109 so­no en­tra­ti in vi­go­re il 1° ago. 1947 (DCF del 28 lug. 1947; RU 63 903).

Art. 155469  

469In­tro­dot­to dal n. I 1 del­la LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677). Abro­ga­to dal n. II 39 del­la LF del 20 mar. 2008 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Disposizioni finali della modifica del 28 giugno 1974 470

470RU 1974 1589. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).

Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977 (9 revisione dell’AVS)471a

a. Primo adeguamento delle rendite da parte del Consiglio federale 472

472Questo adeguamento ha avuto luogo il 1° gen. 1980 [art. 2 dell’O del 17 set. 1979 sull’entrata in vigore integrale della 9a revisione dell’AVS – RU 1979 1365].

1 Il primo adeguamento delle rendite avviene allorché l’indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge 175,5 punti. In tale momento, l’indice delle rendite giusta l’articolo 33ter capoverso 2 della LAVS, come anche i suoi componenti indice dei prezzi e indice dei salari, saranno stabiliti a 100 punti.

2 L’importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia a tenore dell’articolo 34 capoverso 2 della LAVS sarà allora stabilito a 550 franchi, per la data più vicina possibile. Fino a tale momento, il Consiglio federale stabilisce d’anno in anno il fattore di rivalutazione secondo l’articolo 30 capoverso 4 della LAVS in base a un indice di 167,5 punti.

3 Allo stesso momento, il più presto, il Consiglio federale può anche adeguare corrispondentemente i limiti di reddito stabiliti negli articoli 42 capoverso 1 della LAVS e 2 capoverso 1della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), nonché la tavola scalare giusta gli articoli 6 e 8 della LAVS.

b. a d. …473

473 Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).

e. Applicazione del regresso nei confronti di terzi responsabili 474

474 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).

Gli articoli 72–75 LPGA475 si applicano ai casi in cui l’evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

f. Applicazione del nuovo articolo 30 capoversi 2 e 2 della LAVSbis

L’articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS s’applica alle rendite sorte dopo la sua entrata in vigore. Alle rendite in corso a tale momento s’applicano le disposizioni previgenti, anche in caso di cambiamento del genere di rendita.

g. …476

476 Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).

Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1981 477

477RS 832.20, All. n. 2. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).

Disposizione finale della modifica del 7 ottobre 1983 478

478RU 1984 100. Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).

Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10 revisione dell’AVS)479a

a. Assoggettamento

1 Le persone finora assicurate in conformità all’articolo 1 capoverso 1 lettera c rimangono sottoposte al diritto previgente. Esse possono tuttavia chiedere l’applicazione del nuovo diritto. In caso di cambiamento di datore di lavoro, si applica il nuovo diritto.

2 Le persone, giusta l’articolo 1 capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d’intesa con il datore di lavoro, l’adesione all’assicurazione entro il termine di un anno a partire dell’entrata in vigore della presente modificazione.

b. …480

480 Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).

c. Introduzione di un nuovo sistema di rendite

1 Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.

2 Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

3 L’accredito transitorio corrisponde alla metà dell’importo dell’accredito per compiti educativi. Esso sarà scaglionato come segue:

Anno di nascita

Accredito transitorio pari alla metà dell’importo dell’accredito per compiti educativi

1945 e anni precedenti

16 anni

1946

14 anni

1947

12 anni

1948

10 anni

1949

8 anni

1950

6 anni

1951

4 anni

1952

2 anni

L’accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all’avente diritto.

4 Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica l’articolo 29quinquies capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.

5 Quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i seguenti principi:

a.
è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
b.
a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi;
c.
a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.

6 Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere dal 1° gennaio 1997, che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due rendite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione.

7 Quattro anni dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:

a.
è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
b.
il reddito annuo medio determinante per l’attuale rendita è dimezzato;
c.
agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3;
d.
le persone vedove ricevono un supplemento giusta l’articolo 35bis.

8 L’articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò dà rendite più elevate. Esso si applica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto su richiesta e al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente modificazione.

9 Un accredito transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi.

10 I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.

d. Aumento dell’età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita anticipata

1 L’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.

2 Il versamento anticipato della rendita è introdotto:

a.
al momento dell’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS, al compimento dei 64 anni per gli uomini;
b.
quattro anni dopo l’entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.

3 Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l’articolo 40 capoverso 3.

e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell’AVS

1 L’età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il previgente articolo 22bis capoverso 1, è adeguata come segue: per ogni anno civile trascorso a partire dell’entrata in vigore del nuovo articolo 22bis capoverso 1, il previgente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno.

2 La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata dev’essere ridotta conformemente all’articolo 40 capoverso 3.

f. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della rendita per vedovi

1 Il diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio 1997 è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste nessun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a.

2 Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23–24ae 33 si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1997. Nondimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire dall’entrata in vigore.

g. Mantenimento del diritto previgente

1 L’articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 1992481 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il 31 dicembre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997. L’articolo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi.

2 L’attuale articolo 29bis capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l’entrata in vigore della decima revisione.

3 I datori di lavoro che il 1° gennaio 1997 hanno versato essi stessi le rendite ai dipendenti o ai loro superstiti conformemente all’articolo 51 capoverso 2 possono continuare a versare le rendite alle stesse condizioni.

h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera

L’articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l’evento assicurato si sia verificato prima del 1° gennaio 1997, purché i contributi AVS non siano già stati rimborsati all’assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con l’entrata in vigore. L’articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i contributi AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è ancora caduto in prescrizione.

Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999 482

482 RU 1999 2374n. I 9, 2385cpv. 2 n. 2 lett. d; FF 1999 3

1 Il decreto federale del 4 ottobre 1985483 che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all’assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.

2484

483 [RU 19852006, 19963441]

484 Abrogato dal n. I 12 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000 485

1 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all’entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore della presente legge486. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.

2 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell’entrata in vigore della presente legge487 possono restarlo finché adempiono le condizioni d’assicurazione.

3 Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all’estero continuano a esserlo dopo l’entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell’ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

486 In vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2000 2677).

487 In vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2000 2677).

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001 488

1 Le persone assoggettate all’assicurazione facoltativa al momento dell’entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001489 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001490. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell’entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all’età legale di pensionamento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001, a concorrenza dell’importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

489 RS 0.632.31

490 In vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685).

Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003 491

491 RU 2004 1633. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).

Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004 492

1 Le persone che vivono a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assicurate facoltativamente all’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004493 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all’età di riferimento494.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.

493 RU 2006 995

494 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006 495

1 A tutte le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d’assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d’assicurato.

2 Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l’entrata in vigore della presente modifica può essere assegnato un numero d’assicurato secondo il diritto anteriore.

3 I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d’assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 496

1 Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale relativo al finanziamento dell’assistenza e delle cure a domicilio, i Cantoni fissano il sussidio alle istituzioni private di utilità pubblica (Spitex) che ricevevano sussidi AVS conformemente all’articolo 101bis del diritto previgente, sulla base dei salari dell’anno precedente e dell’aliquota percentuale determinante per l’ammontare del contributo nell’anno civile prima dell’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006497 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Essi pagano inoltre 30 franchi per ogni giornata di permanenza nell’istituto diurno e un franco per ogni pasto consegnato.

2498

497 RU 2007 5779

498 Abrogato dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

Disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008 499

1 Le persone che vivono in Bulgaria o in Romania e sono assicurate facoltativamente all’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008500 relativo all’estensione dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea (Bulgaria e Romania), possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all’età di riferimento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Bulgaria o in Romania continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE (Bulgaria e Romania), fintantoché adempiono le condizioni di reddito.

Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 501

Computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale

L’articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016 502

1 Le persone che risiedono in Croazia e sono assicurate facoltativamente, all’entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016503 all’Accordo del 21 giugno 1999504 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all’Unione europea, possono restare assicurate durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore di detto Protocollo. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, può restare assicurato fino all’età di riferimento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Croazia continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore di detto Protocollo, finché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

Disposizione finale della modifica del 18 dicembre 2020 505

I servizi e le istituzioni che utilizzano il numero AVS secondo il diritto previgente adottano entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 18 dicembre 2020 le misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 153d.

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 (AVS 21) 506

a. Età di riferimento delle donne

L’età di riferimento è di:

a.
64 anni per le donne nate nel 1960;
b.
64 anni e tre mesi per le donne nate nel 1961;
c.
64 anni e sei mesi per le donne nate nel 1962;
d.
64 anni e nove mesi per le donne nate nel 1963;
e.
65 anni per le donne nate nel 1964 o successivamente.

b. Computo dei contributi pagati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento

Le persone che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 non hanno ancora compiuto i 70 anni e hanno totalizzato periodi di contribuzione dopo l’età di 65 anni possono chiedere che la loro rendita venga ricalcolata secondo l’articolo 29bis capoversi 3 e 4.

c. Aliquote di riduzione per le donne in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

Alle rendite di vecchiaia delle donne la cui riscossione anticipata è in corso al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 40c rimane applicabile il diritto previgente per tutto il periodo di riscossione anticipata. Al momento in cui l’assicurata raggiunge l’età di riferimento la rendita di vecchiaia è ricalcolata secondo l’articolo 29bis, tenendo conto delle aliquote di riduzione previste all’articolo 40c507.

d. Età per la riscossione anticipata

Nell’anno dell’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 le donne possono anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia a partire dai 62 anni compiuti.

e. Adeguamento delle aliquote di riduzione e d’aumento

Il Consiglio federale adegua le aliquote d’aumento di cui all’articolo 39 capoverso 3 e le aliquote di riduzione di cui all’articolo 40a capoversi 1 e 3 al più presto il 1° gennaio 2027.

507 In vigore dal 1° gennaio 2025 con effetto al 31 dicembre 2033.

Disposizioni finali della modifica del 17 giugno 2022 (Modernizzazione della vigilanza) 508

1 I Cantoni provvedono ai necessari adeguamenti organizzativi derivanti dall’articolo 61 entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2022.

2 Le casse di compensazione adottano le misure necessarie derivanti dall’articolo 66 entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

Allegato 509

509Abrogata dall’art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull’imposizione del tabacco, con effetto dal 1° gen. 1970 (RU 1969 663; FF 1968 II 580).

Tariffa dei dazi sui tabacchi

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