1" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Capo nono: Aiuti finanziari per la promozione dell’assistenza alle persone anziane 594595

594Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

595 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

Art. 222 Beneficiari 596  

1 Han­no di­rit­to agli aiu­ti fi­nan­zia­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1 del­la leg­ge del 5 ot­to­bre 1990597 sui sus­si­di le or­ga­niz­za­zio­ni pri­va­te di uti­li­tà pub­bli­ca at­ti­ve a li­vel­lo na­zio­na­le che:598

a.
si de­di­ca­no es­sen­zial­men­te all’aiu­to al­la vec­chia­ia;
b.
or­ga­niz­za­no cor­si di per­fe­zio­na­men­to per il per­so­na­le au­si­lia­rio ope­ran­te nell’am­bi­to dell’aiu­to al­la vec­chia­ia;
c.
or­ga­niz­za­no cor­si per an­zia­ni al­lo sco­po di fa­vo­rir­ne l’in­di­pen­den­za ed age­vo­lar­ne i con­tat­ti so­cia­li.

2 L’UFAS sti­pu­la con le or­ga­niz­za­zio­ni ai sen­si del ca­po­ver­so 1 con­trat­ti di pre­sta­zio­ni del­la du­ra­ta mas­si­ma di quat­tro an­ni in cui so­no de­fi­ni­ti gli obiet­ti­vi da rag­giun­ge­re e le pre­sta­zio­ni com­pu­ta­bi­li.

3 L’as­si­cu­ra­zio­ne par­te­ci­pa agli aiu­ti fi­nan­zia­ri ver­sa­ti dall’as­si­cu­ra­zio­ne per l’in­va­li­di­tà al­le or­ga­niz­za­zio­ni pri­va­te d’aiu­to agli in­va­li­di se­con­do gli ar­ti­co­li 108–110 OAI599, se que­ste or­ga­niz­za­zio­ni for­ni­sco­no in mi­su­ra ri­le­van­te pre­sta­zio­ni in fa­vo­re del­le per­so­ne che han­no su­bi­to un dan­no al­la sa­lu­te do­po aver rag­giun­to l’età di ri­fe­ri­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 21 ca­po­ver­so 1 LA­VS. L’am­mon­ta­re del­la par­te­ci­pa­zio­ne dell’as­si­cu­ra­zio­ne è sta­bi­li­to in fun­zio­ne del­le pre­sta­zio­ni ef­fet­ti­va­men­te for­ni­te a que­sta ca­te­go­ria di per­so­ne.600

596Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 16 dell’O del 7 nov. 2007 sul­la nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Ve­di an­che la di­sp. fin. di det­ta mod. al­la fi­ne del pre­sen­te te­sto.

597 RS 616.1

598 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

599 RS 831.201

600 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 223 Versamento degli aiuti finanziari 601  

1 Gli aiu­ti fi­nan­zia­ri per i com­pi­ti di cui all’ar­ti­co­lo 101bis ca­po­ver­so 1 let­te­re a e b LA­VS so­no ver­sa­ti in fun­zio­ne del nu­me­ro di pre­sta­zio­ni for­ni­te. Per le pre­sta­zio­ni for­ni­te a do­mi­ci­lio o in re­la­zio­ne con il do­mi­ci­lio pos­so­no es­se­re ver­sa­ti aiu­ti fi­nan­zia­ri sol­tan­to se le pre­sta­zio­ni so­no for­ni­te da vo­lon­ta­ri.

2 Gli aiu­ti fi­nan­zia­ri per i com­pi­ti per­ma­nen­ti di cui all’ar­ti­co­lo 101bis ca­po­ver­so 1 let­te­ra c LA­VS so­no ver­sa­ti sot­to for­ma di im­por­ti for­fet­ta­ri. Per pro­get­ti di svi­lup­po di du­ra­ta li­mi­ta­ta pos­so­no es­se­re con­ces­si aiu­ti fi­nan­zia­ri a ti­to­lo sup­ple­men­ta­re.

3 Gli aiu­ti fi­nan­zia­ri per i com­pi­ti di cui all’ar­ti­co­lo 101bis ca­po­ver­so 1 let­te­re d LA­VS so­no ver­sa­ti in fun­zio­ne del nu­me­ro di pre­sta­zio­ni for­ni­te. I re­qui­si­ti per la for­ma­zio­ne con­ti­nua del per­so­na­le au­si­lia­rio so­no di­sci­pli­na­ti nel con­trat­to di pre­sta­zio­ni.

4 L’UFAS sta­bi­li­sce le ba­si di cal­co­lo nei con­trat­ti di pre­sta­zio­ni e può su­bor­di­na­re il ver­sa­men­to de­gli aiu­ti fi­nan­zia­ri a con­di­zio­ni ed ob­bli­ghi.

601 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

Art. 224 Ammontare degli aiuti finanziari 602  

1 Gli aiu­ti fi­nan­zia­ri so­no ver­sa­ti sol­tan­to per pre­sta­zio­ni ap­pro­pria­te, con­for­mi ai bi­so­gni, ef­fi­ca­ci ed eco­no­mi­che. L’am­mon­ta­re de­gli aiu­ti fi­nan­zia­ri è fis­sa­to in fun­zio­ne del vo­lu­me e del­la por­ta­ta del cam­po d’at­ti­vi­tà dell’or­ga­niz­za­zio­ne. Si tie­ne con­to del­la sua ca­pa­ci­tà eco­no­mi­ca e de­gli one­ri che può ra­gio­ne­vol­men­te so­ste­ne­re, non­ché del­le pre­sta­zio­ni fi­nan­zia­rie di ter­zi.

2 So­no com­pu­ta­ti sol­tan­to i co­sti ef­fet­ti­vi. Di re­go­la, gli aiu­ti fi­nan­zia­ri co­pro­no al mas­si­mo il 50 per cen­to dei co­sti ef­fet­ti­vi. Que­sto li­mi­te può es­se­re au­men­ta­to fi­no all’80 per cen­to in ca­si ec­ce­zio­na­li, se un’or­ga­niz­za­zio­ne, in con­si­de­ra­zio­ne del­la sua strut­tu­ra e dei suoi sco­pi, ha pos­si­bi­li­tà di fi­nan­zia­men­to li­mi­ta­te e la Con­fe­de­ra­zio­ne ha un in­te­res­se par­ti­co­la­re al­lo svol­gi­men­to di un com­pi­to.

602 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

Art. 224bis Importo massimo per il versamento degli aiuti finanziari 603  

1 Il Con­si­glio fe­de­ra­le fis­sa ogni quat­tro an­ni, te­nen­do con­to del rin­ca­ro, l’im­por­to mas­si­mo an­nuo per il ver­sa­men­to de­gli aiu­ti fi­nan­zia­ri al­le or­ga­niz­za­zio­ni per l’as­si­sten­za al­le per­so­ne an­zia­ne e la par­te­ci­pa­zio­ne fi­nan­zia­ria dell’as­si­cu­ra­zio­ne al­le pre­sta­zio­ni dell’aiu­to pri­va­to agli in­va­li­di se­con­do l’ar­ti­co­lo 222 ca­po­ver­so 3.

2 L’UFAS sta­bi­li­sce le ba­si per la fis­sa­zio­ne dell’im­por­to mas­si­mo. Ve­ri­fi­ca l’ap­pro­pria­tez­za, l’eco­no­mi­ci­tà e l’ef­fi­ca­cia de­gli aiu­ti fi­nan­zia­ri con­ces­si e de­ter­mi­na il bi­so­gno.

3 I man­da­ti ester­ni con­fe­ri­ti per ve­ri­fi­ca­re l’ap­pro­pria­tez­za, l’eco­no­mi­ci­tà e l’ef­fi­ca­cia de­gli aiu­ti fi­nan­zia­ri e per de­ter­mi­na­re il bi­so­gno so­no a ca­ri­co dell’as­si­cu­ra­zio­ne. Sull’ar­co di quat­tro an­ni, i co­sti non pos­so­no su­pe­ra­re lo 0,3 per cen­to del vo­lu­me com­ples­si­vo an­nuo de­gli aiu­ti fi­nan­zia­ri ver­sa­ti.

603 In­tro­dot­to dall’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

Art. 224ter Ordine di priorità 604  

1 Se i fi­nan­zia­men­ti ri­chie­sti su­pe­ra­no l’im­por­to dei mez­zi di­spo­ni­bi­li, que­sti ul­ti­mi ven­go­no at­tri­bui­ti se­con­do le se­guen­ti prio­ri­tà:

a.
la­vo­ri ne­ces­sa­ri per il coor­di­na­men­to dei di­ver­si cam­pi di at­ti­vi­tà e ope­ra­to­ri dell’as­si­sten­za al­le per­so­ne an­zia­ne a li­vel­lo na­zio­na­le;
b.
la­vo­ri di svi­lup­po che for­ni­sco­no con­tri­bu­ti so­stan­zia­li al mi­glio­ra­men­to dell’as­si­sten­za al­le per­so­ne an­zia­ne a li­vel­lo na­zio­na­le;
c.
for­ma­zio­ni con­ti­nue per il per­so­na­le au­si­lia­rio;
d.
pre­sta­zio­ni di con­su­len­za per le per­so­ne an­zia­ne e i lo­ro fa­mi­lia­ri;
e.
ul­te­rio­ri pre­sta­zio­ni de­sti­na­te in par­ti­co­la­re a per­so­ne vul­ne­ra­bi­li;
f.
al­tre pre­sta­zio­ni.

2 L’UFAS di­sci­pli­na i det­ta­gli.

604 In­tro­dot­to dall’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

Art. 225 Procedura 605  

1 Le or­ga­niz­za­zio­ni che ri­chie­do­no aiu­ti fi­nan­zia­ri do­vran­no for­ni­re in­di­ca­zio­ni sull’or­ga­niz­za­zio­ne, sul pro­gram­ma di at­ti­vi­tà e sul­la si­tua­zio­ne fi­nan­zia­ria.

2 L’UFAS sta­bi­li­sce qua­li do­cu­men­ti de­vo­no es­se­re pre­sen­ta­ti in vi­sta del­la con­clu­sio­ne di un con­trat­to di pre­sta­zio­ni.

3 Sta­bi­li­sce qua­li do­cu­men­ti de­vo­no es­se­re pre­sen­ta­ti dall’or­ga­niz­za­zio­ne, vi­gen­te il con­trat­to, e fis­sa i ter­mi­ni. Pri­ma del­la lo­ro sca­den­za, que­sti ter­mi­ni pos­so­no es­se­re pro­ro­ga­ti die­tro ri­chie­sta scrit­ta de­bi­ta­men­te mo­ti­va­ta. L’inos­ser­van­za, sen­za mo­ti­vo va­li­do, dei ter­mi­ni or­di­na­ri o pro­ro­ga­ti com­por­ta una ri­du­zio­ne de­gli aiu­ti fi­nan­zia­ri di un quin­to per ri­tar­di fi­no a un me­se e di un al­tro quin­to per ogni ul­te­rio­re me­se di ri­tar­do.

4 L’UFAS esa­mi­na i do­cu­men­ti e sta­bi­li­sce gli aiu­ti fi­nan­zia­ri do­vu­ti. Può es­se­re con­cor­da­to il ver­sa­men­to di ac­con­ti.

5 L’or­ga­niz­za­zio­ne è te­nu­ta ad in­for­ma­re in qual­sia­si mo­men­to l’UFAS cir­ca l’im­pie­go de­gli aiu­ti fi­nan­zia­ri e a ga­ran­ti­re agli or­ga­ni di con­trol­lo l’ac­ces­so al­la con­ta­bi­li­tà ana­li­ti­ca.

605 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

Capo decimo: Disposizioni finali 606

606Nuovo testo giusta il n. 1 dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). Originario Capo nono.

Art. 226 Entrata in vigore ed esecuzione 607  

1 Con ri­ser­va del se­con­do ca­po­ver­so, la pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 1948.

2 Gli ar­ti­co­li 22 a 26, 29, 67, 69, 83 a 127, 131, 133, 134, 174 a 177, 186, 187, 194 a 198, 205 a 217 e 219 ca­po­ver­so 3 en­tra­no in vi­go­re il 1° no­vem­bre 1947.

3 Il DFI è in­ca­ri­ca­to di ese­gui­re la pre­sen­te or­di­nan­za. Es­so può ema­na­re pre­scri­zio­ni com­ple­men­ta­ri o de­le­ga­re ta­le com­pe­ten­za all’UFAS.

607Ori­gi­na­rio art. 222.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 1985 608

608RU 1985 913. Abrogata dal n. IV 42 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 13 settembre 1995 609

609RU 1995 4376. Abrogate dal n. IV 42 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995 610

a. ...611

b. Conversione delle rendite in corso

1 Se la conversione delle rendite di persone vedove in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS comporta una prestazione inferiore, il nuovo reddito annuo medio determinante è stabilito come segue:

a.
se il vecchio reddito annuo medio determinante si situa tra l’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 60 e l’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo reddito annuo corrisponde al vecchio reddito medio ridotto dell’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 15,6 e diviso per 1,2.
b.
se il vecchio reddito annuo medio determinante ammonta almeno all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo valore corrisponde all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 48.

2 Se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore.

c. Età flessibile per il godimento della rendita

1 Il nuovo disciplinamento relativo al supplemento delle rendite rinviate si applica anche a tutte le rendite rinviate che non sono ancora state revocate al momento dell’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS.

2 All’atto della conversione delle rendite per coniugi beneficianti di un supplemento per il rinvio secondo il numero 1 lettera c capoverso 5 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS, il supplemento è ripartito per metà tra le due nuove rendite. Dopo il decesso di uno dei coniugi il supplemento è aumentato di un terzo.

3 Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell’importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l’articolo 56bis capoverso 1 è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.612

d. Versamento della rendita da parte del datore di lavoro

1 La cassa di compensazione comunica al datore di lavoro i dati necessari se quest’ultimo versa la rendita o l’assegno per grandi invalidi.

2 Il datore di lavoro deve comprovare periodicamente alla cassa di compensazione che ha versato le rendite e gli assegni per grandi invalidi.

3 Il datore di lavoro deve avvisare la cassa di compensazione appena è informato che il diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi si è estinto in seguito a decesso o per altra causa, oppure se la posta o la banca non hanno, per altre ragioni, potuto eseguire il pagamento.

4 I datori di lavoro che versano le rendite ai loro salariati sono autorizzati a trasmettere loro, con lo stesso versamento, senza spese di porto, altre prestazioni periodiche d’assicurazione o di previdenza versate da loro stessi o da un’istituzione d’assicurazione o di previdenza indipendente in rapporto con la loro impresa.

5 I datori di lavoro hanno il diritto di versare le rendite a un terzo o a un’autorità soltanto se la cassa di compensazione lo ha deciso.613

6 I datori di lavoro possono esigere dalla cassa di compensazione che essa metta mensilmente a loro disposizione, sotto forma di un anticipo senza interessi, i fondi necessari al versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

611 Abrogata dal n. IV 42 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

612 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

613 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Disposizioni finali della modifica del 16 settembre 1996 614

614RU 1996 2758. Abrogate dal n. IV 42 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 27 aprile 1998 615

1 I contratti di prestazioni ai sensi dell’articolo 224 capoverso 1 devono essere stipulati al più tardi entro la fine del 1999 con organizzazioni aventi già diritto al sussidio al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

2 Fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazioni, al più tardi però entro la fine del 1999, le organizzazioni previste all’articolo 222 capoverso 1 lettera a ricevono sussidi secondo il diritto vigente.

Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001 616

616RU 1999 3044. Abrogate dall’all. n. II 5 dell’O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 617

617RU 2000 1441. Abrogate dall’all. n. II 5 dell’O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

Disposizione finale della modifica del 17 ottobre 2007 618

1 Gli articoli 8bis e 8ter sono applicabili alle prestazioni sociali versate a partire dall’entrata in vigore della presente modifica sulle quali non sono ancora stati riscossi contributi a tale data.

2 Per la determinazione del reddito di un’attività lucrativa indipendente nell’anno di entrata in vigore della modifica dell’articolo 18 capoverso 1bis, possono essere dedotte soltanto le perdite commerciali subite e allibrate in quell’anno e nell’anno immediatamente precedente.

Disposizioni finali della modifica del 7 novembre 2007 619

1 Gli organi incaricati dell’esecuzione, del controllo o della vigilanza nell’ambito delle seguenti assicurazioni sociali utilizzano il numero AVS secondo il diritto anteriore fino al 30 giugno 2008:

a.
l’AVS secondo la LAVS;
b.
l’assicurazione per l’invalidità secondo la LAI620;
c.
le prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965621 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
d.
l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952622 sulle indennità di perdita di guadagno;
e.
gli assegni familiari nell’agricoltura secondo la LAF623.

2 Gli organi incaricati dell’esecuzione, del controllo o della vigilanza nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge del 25 giugno 1982624 sull’assicurazione contro la disoccupazione possono utilizzare il numero AVS conformemente al diritto anteriore al massimo fino al 31 dicembre 2008.

3 Fino al 31 dicembre 2008, l’UCC assegna, oltre al numero AVS secondo il nuovo diritto, anche il numero AVS secondo il diritto anteriore.

620 RS 831.20

621 [RU 1965 535; 1969 120; 1971 32; 1972 2537n. III; 1974 1589; 1978 391n. II 2; 1985 2017; 1986 699; 1996 2466all. n. 4; 1997 2952; 2000 2687; 2002 685n. I 5, 701n. I 6, 3371all. n. 9, 3453; 2003 3837all. n. 4; 2006 979art. 2 n. 8; 2007 5259n. IV. RU 2007 6055art. 35].

622 RS 834.1

623 RS 836.1

624 RS 837.0

Disposizione finale della modifica del 7 novembre 2007 625

La presente modifica degli articoli 222–225 è applicabile soltanto a formazioni e perfezionamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.

Disposizioni finali della modifica del 24 settembre 2010 626

1 Le disposizioni concernenti le indennità per le comunicazioni fiscali giusta gli articoli 27 capoverso 4 e 29 capoverso 7 si applicano alle comunicazioni fiscali trasmesse a partire dall’entrata in vigore della presente modifica.

2 Per ogni anno di contribuzione, le autorità fiscali che non trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono, per ogni persona esercitante un’attività lucrativa indipendente, per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo e per ogni salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, le seguenti indennità prelevate dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti:

a.
per le comunicazioni trasmesse nel 2011: 7 franchi;
b.
per le comunicazioni trasmesse nel 2012: 6 franchi;
c.
per le comunicazioni trasmesse nel 2013: 5 franchi;
d.
per le comunicazioni trasmesse a partire dal 2014: 3 franchi.

Disposizione finale della modifica del 21 settembre 2012 627

Per quanto concerne gli obblighi di attestazione di cui all’articolo 143 capoverso 3, è applicabile per analogia l’articolo 18 (Disposizioni transitorie) dell’ordinanza del 27 giugno 2012628 sulle partecipazioni di collaboratore.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden