Ordinanza del DFI
sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità1
(OMAI)2
1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4521).
2 Nuova abbreviazione giusta l’art. 8 dell’O del DFI del 28 ago. 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 19781387).
1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4521).
2 Nuova abbreviazione giusta l’art. 8 dell’O del DFI del 28 ago. 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 19781387).
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 14 e 14bis dell’ordinanza del 17 gennaio 19613 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI),
ordina:4
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4521).
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1
1 La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21–21ter della legge federale del 19 giugno 19595 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e il rimborso di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 21quater capoverso 1 lettere a–c LAI.6
2 Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, elementi indispensabili di provvedimenti sanitari d’integrazione, ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI e non figuranti nell’elenco annesso.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 28 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6849).
Sezione 2: I mezzi ausiliari
Art. 2 Il diritto ai mezzi ausiliari
1 Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall’elenco allegato, alla necessità per l’assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia.
2 L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l’attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell’allegato.7
3 Il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall’invalidità.
4 L’assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Se nell’elenco in allegato non è menzionato alcuno degli strumenti previsti dall’articolo 21quater LAI8, sono rimborsate le spese effettive.9
5 ...10
7Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1931).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 28 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6849).
10Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236). Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 14 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 677).
Art. 3 Forma della consegna 11
1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, l’assicurato diventa proprietario dei mezzi ausiliari consegnatigli.
2 I mezzi ausiliari costosi che per le loro caratteristiche possono essere utili anche ad altri assicurati sono consegnati in prestito.
11Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
Art. 3bis Rimborso di mezzi ausiliari 12
- 1 Nei casi descritti nell’allegato l’assicurazione può
- a.
- versare all’assicurato sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari da lui acquistati;
- b.
- versare all’assicurato un importo forfetario per l’acquisto di mezzi ausiliari;
- c.
- prendere a carico l’ammontare delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari presi in locazione.
2 L’importo dei rimborsi è fissato nell’allegato.
12 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
Art. 4 Mantenimento dell’assegnazione per impiego ulteriore
1 Se le condizioni poste per l’assegnazione in prestito di mezzi ausiliari secondo l’articolo 21 capoverso 1 della LAI13 non sono più adempite, l’assicurato può continuare a farne uso fintanto che gli sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o sviluppare un’autonomia più estesa.14
2 L’assicurato ha sempre il diritto di acquistare, a prezzo equo, i mezzi consegnatigli in prestito.
14Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).
Art. 5 Ripresa per riutilizzazione
I mezzi ausiliari consegnati in prestito cui l’assicurato non ha più diritto e che non gli sono lasciati per uso ulteriore devono essere restituiti. L’assicurazione s’incarica di accumularli in un deposito speciale fino al momento del loro reimpiego.
Art. 6 Debita cura 15
1 I mezzi ausiliari consegnati dall’assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura.
- 2 L’assicurato ha l’obbligo di versare all’assicurazione un indennizzo adeguato se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile a causa di violazioni del dovere di diligenza.
15Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
Art. 6bis Uso conforme allo scopo previsto 16
- 1 L’assicurato deve utilizzare i rimborsi giusta l’articolo 3bis capoverso 1 lettere a e b conformemente allo scopo previsto.
2 La consegna di mezzi ausiliari può essere subordinata a condizioni volte ad impedirne l’uso improprio. Se un mezzo ausiliario diventa prematuramente inutilizzabile a causa dell’inadempienza delle condizioni, l’assicurato ha l’obbligo di versare all’assicurazione un indennizzo adeguato.
16 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
Art. 7 Preparazione all’uso, riparazione e manutenzione 17
1 Se l’uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell’invalido, l’assicurazione ne assume le spese.
2 In assenza di un terzo responsabile, l’assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l’utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All’assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L’importo della partecipazione è fissato nell’allegato.
2bis Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell’elenco sono assunte secondo l’articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19
3 Ove non altrimenti disposto dall’allegato, per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l’assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d’uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall’assicurazione.
4 Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l’assicurazione assegna un sussidio mensile. L’importo del sussidio è fissato nell’allegato.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
19Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 14 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 677).
Sezione 3: Le prestazioni sostitutive
Art. 8 Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari 20
1 L’assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell’elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all’invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l’assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento.
2 Mezzi ausiliari definiti costosi dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali che, date le loro caratteristiche, possono essere utili anche ad altri assicurati sono rimborsati mediante sussidi di ammortamento annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata dell’utilizzazione.
3 Il rimborso può essere subordinato a talune condizioni miranti ad impedire l’impiego di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al passaggio di proprietà di tali mezzi all’assicurazione nel caso di mancata utilizzazione.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
Art. 9 Diritto alla rifusione delle spese cagionate da servizi di terzi
1 L’assicurato ha diritto alla rifusione delle spese inerenti all’invalidità, debitamente comprovate e causate da servizi speciali di terze persone, di cui necessita al posto di mezzi ausiliari, per
- a.
- recarsi al lavoro;
- b.
- esercitare un’attività lucrativa;
- c.
- acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio ambiente.21
2 Il rimborso annuo non può superare né l’importo del reddito annuo dell’attività lucrativa svolta dall’assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l’importo minimo annuo della rendita completa di cui all’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 194622 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).23
21Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).
23Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 14 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 677).
Sezione 4: Disposizione finale
Art. 10
1 L’ordinanza del 4 agosto 197224 sulla consegna in casi speciali di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMA) è abrogata.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 1977.
Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2007 2525 RU 2007 6039. Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 28 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6849).
25 RU 2007 6039. Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 28 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6849).
Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011 26
Disposizioni transitorie della modifica del 28 novembre 2012 27
Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2023 28
Allegato 2929Aggiornato dal n. I delle O del DFI del 21 set. 1982 (RU 1982 1931), del 2 ago. 1983 (RU 1983 1165), del 13 nov. 1985 (RU 1985 2010), del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236), del 9 ott. 1992 (RU 1992 2406), dell’8 gen. 1996 (RU 1996 768), dal n. II dell’O del DFI del 19 dic. 1996 (RU 1997 563), dal n. I delle O del DFI del 16 dic. 1999 (RU 2000 616), del 18 dic. 2000 (RU 2000 3085), del 17 nov. 2003 (RU 2003 4069), dal n. II dell’O del DFI del 22 nov. 2007 (RU 2007 6039), dal n. I delle O del DFI del 24 nov. 2009 (RU 2009 6555), del 17 mar. 2010 (RU 2010 1053), del 25 mag. 2011 (RU 2011 2665), dal n. II delle O del DFI del 28 nov. 2012 (RU 2012 6849), del 21 nov. 2013 (RU 2013 4521), dal n. I delle O del DFI del 18 nov. 2015 (RU 2015 4983), del 22 nov. 2016 (RU 2016 4343), del 24 apr. 2020 (RU 2020 1773) e dal n. II dell’O del 14 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 677).
29Aggiornato dal n. I delle O del DFI del 21 set. 1982 (RU 1982 1931), del 2 ago. 1983 (RU 1983 1165), del 13 nov. 1985 (RU 1985 2010), del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236), del 9 ott. 1992 (RU 1992 2406), dell’8 gen. 1996 (RU 1996 768), dal n. II dell’O del DFI del 19 dic. 1996 (RU 1997 563), dal n. I delle O del DFI del 16 dic. 1999 (RU 2000 616), del 18 dic. 2000 (RU 2000 3085), del 17 nov. 2003 (RU 2003 4069), dal n. II dell’O del DFI del 22 nov. 2007 (RU 2007 6039), dal n. I delle O del DFI del 24 nov. 2009 (RU 2009 6555), del 17 mar. 2010 (RU 2010 1053), del 25 mag. 2011 (RU 2011 2665), dal n. II delle O del DFI del 28 nov. 2012 (RU 2012 6849), del 21 nov. 2013 (RU 2013 4521), dal n. I delle O del DFI del 18 nov. 2015 (RU 2015 4983), del 22 nov. 2016 (RU 2016 4343), del 24 apr. 2020 (RU 2020 1773) e dal n. II dell’O del 14 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 677).