Legge federale
sulle istituzioni che promuovono
l’integrazione degli invalidi
(LIPIn)
del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2017)1
1 Cifra I n. 2 della LF che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (RU 2007 5779).
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 112b capoverso 3 e 197 numero 4 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20053,
decreta:
Sezione 1: Scopo
Art. 1
La presente legge si prefigge di garantire agli invalidi l’accesso a un’istituzione che ne promuova l’integrazione (istituzione).
Sezione 2: Compiti dei Cantoni
Art. 2 Principio
Ogni Cantone garantisce che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di un’offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze.
Art. 3 Istituzioni
1 Sono considerate istituzioni:
- a.
- i laboratori che occupano in permanenza nei loro locali o in posti di lavoro decentralizzati invalidi i quali, in condizioni ordinarie, non potrebbero esercitare un’attività lucrativa;
- b.
- case e altre forme di alloggio collettivo destinate agli invalidi;
- c.
- centri diurni in cui gli invalidi possono incontrarsi e partecipare a programmi di occupazione e a programmi per il tempo libero.
2 Le unità di una struttura che forniscono prestazioni ai sensi del capoverso 1 sono parificate alle istituzioni.
Art. 4 Riconoscimento di istituzioni
1 Il Cantone riconosce le istituzioni necessarie per attuare il principio di cui all’articolo 2. Queste istituzioni possono essere situate all’interno o all’esterno del suo territorio.
2 La concessione, il diniego e la revoca del riconoscimento avvengono mediante decisione formale.
Art. 5 Condizioni per ottenere il riconoscimento
1 Per essere riconosciuta, un’istituzione deve adempiere le seguenti condizioni:
- a.
- disporre di un’infrastruttura e di un’offerta di prestazioni conformi alle esigenze degli invalidi, come pure del necessario personale specializzato;
- b.
- assicurare una gestione economica e conforme a una presentazione dei conti uniforme basata sui principi dell’economia aziendale;
- c.
- assicurare la trasparenza delle condizioni di ammissione;
- d.
- informare per scritto gli invalidi e i loro congiunti sui loro diritti e doveri;
- e.
- tutelare i diritti della personalità degli invalidi, segnatamente il diritto all’autodeterminazione, alla sfera privata, alla promozione individuale, ai contatti sociali al di fuori dell’istituzione, alla protezione contro abusi e maltrattamenti, nonché il diritto alla partecipazione degli invalidi e dei loro congiunti;
- f.
- rimunerare gli invalidi in caso di attività economicamente utilizzabili;
- g.
- garantire un trasporto conforme alle esigenze degli invalidi da e per i centri diurni e i laboratori;
- h.
- assicurare il controllo della qualità.
2 Il riconoscimento è accordato dal Cantone sul cui territorio è situata l’istituzione. I Cantoni possono concordare una diversa competenza. Le istituzioni riconosciute dal Cantone competente possono essere riconosciute da altri Cantoni senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1.
Art. 6 Controllo
1 L’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 è controllata periodicamente.
2 Il controllo compete al Cantone sul cui territorio è situata l’istituzione. I Cantoni possono concordare una diversa competenza.
3 Il Cantone competente informa gli altri Cantoni in caso di revoca del riconoscimento a un’istituzione da esso controllata che non adempie più le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1.
Art. 7 Partecipazione ai costi
1 I Cantoni partecipano ai costi per il soggiorno in un’istituzione riconosciuta, nella misura necessaria affinché nessun invalido debba far capo all’assistenza sociale a causa di questo soggiorno.
2 Se non trova un posto in un’istituzione riconosciuta dal suo Cantone di domicilio che soddisfi adeguatamente le sue esigenze, l’invalido ha diritto che il Cantone partecipi, nei limiti definiti dal capoverso 1, ai costi del soggiorno in un’altra istituzione che adempia le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1.
Sezione 3: Diritto ai sussidi e diritto di ricorso delle organizzazioni
Art. 8 Diritto ai sussidi
Se la legislazione cantonale prevede la partecipazione ai costi mediante la concessione di sussidi alle istituzioni riconosciute o a invalidi, il diritto a tali sussidi deve essere garantito.
Art. 9 Diritto di ricorso delle organizzazioni
1 Le organizzazioni d’importanza nazionale che rappresentano gli interessi degli invalidi ed esistono da almeno dieci anni possono ricorrere contro le decisioni di riconoscimento di un’istituzione.
2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni che hanno diritto di ricorso.
Sezione 4: Disposizione transitoria
Art. 10
1 Ciascun Cantone adotta, conformemente all’articolo 197 numero 4 della Costituzione federale, una strategia per promuovere l’integrazione degli invalidi ai sensi dell’articolo 2. Esso sente le istituzioni e le organizzazioni degli invalidi. La prima volta, sottopone la strategia per approvazione al Consiglio federale.
2 La strategia comprende i seguenti elementi:
- a.
- pianificazione delle esigenze dal profilo qualitativo e quantitativo;
- b.
- procedura per analisi periodiche delle esigenze;
- c.
- genere di collaborazione con le istituzioni;
- d.
- principi di finanziamento;
- e.4
- principi per la formazione professionale e la formazione professionale continua del personale specializzato;
- f.
- procedura di conciliazione per le controversie tra invalidi e istituzioni;
- g.
- genere della collaborazione intercantonale, in particolare nella pianificazione delle esigenze e nel finanziamento;
- h.
- piano di attuazione della strategia.
3 Per l’approvazione di cui al capoverso 1, il Consiglio federale consulta una commissione peritale. Quest’ultima è nominata dal Consiglio federale stesso e si compone di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle istituzioni e degli invalidi.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20085
4 Nuovo testo giusta il n. 38 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
5 DCF del 7 nov. 2007.