1 Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:35
- a.36
- importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
- 1.
- 20 100 franchi per le persone sole,
- 2.
- 30 150 franchi per i coniugi,
- 3.37
- 10 515 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e hanno compiuto gli 11 anni di età; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per i due figli successivi due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo,
- 4.38
- 7380 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età; per il primo figlio si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante; per ogni altro figlio l’importo si riduce di un sesto dell’importo applicabile al figlio precedente; l’importo per il quinto figlio si applica anche ai figli successivi;
- b.39
- la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l’importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
- 1.
- 17 580 franchi nella regione 1, 17 040franchi nella regione 2 e 15 540 franchi nella regione 3 per le persone che vivono sole,
- 2.
- se più persone vivono nella stessa economia domestica:
- –
- un supplemento di 3240 franchi nella regione 1, 3180 franchi nella regione 2 e 3240 franchi nella regione 3 per la seconda persona
- –
- un supplemento di 2280 franchi nella regione 1 e 1920 franchi nelle regioni 2 e 3 per la terza persona
- –
- un supplemento di 2100 franchi nella regione 1, 1980 franchi nella regione 2 e 1680 franchi nella regione 3 per la quarta persona.
- 3.
- 6420 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella;
- c.40
- in luogo della pigione, il valore locativo dell’immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia.
1bis Se più persone vivono nella stessa economia domestica l’importo massimo riconosciuto per la pigione è fissato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune della prestazione transitoria secondo l’articolo 9 capoverso 2, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il numero di persone che vivono nell’economia domestica. I supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.41
1ter Per le persone che condividono l’alloggio e per le quali non è effettuato un calcolo comune conformemente all’articolo 9 capoverso 2, l’importo massimo annuo riconosciuto per la pigione corrisponde a quello per una persona che vive in un’economia domestica composta da due persone. Il Consiglio federale determina le modalità di calcolo dell’importo massimo per:
- a.
- i coniugi che vivono insieme e condividono l’alloggio con altre persone;
- b.
- le persone che condividono l’alloggio insieme a orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.42
1quater Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei Comuni tra le tre regioni. A tal riguardo si fonda sui livelli geografici dell’Ufficio federale di statistica.43
1quinquies Il Dipartimento federale dell’interno stabilisce la ripartizione dei Comuni in un’ordinanza. Riesamina la ripartizione quando l’Ufficio federale di statistica modi-fica i livelli geografici sui quali essa si fonda.44
1sexies I Cantoni possono chiedere una riduzione o un aumento fino al 10 per cento degli importi massimi in un Comune. La richiesta di riduzione è accolta se e fino a quando la pigione del 90 per cento dei beneficiari di prestazioni complementari è coperta dagli importi massimi. Il Consiglio federale disciplina la procedura.45
1septies Il Consiglio federale verifica almeno ogni dieci anni se e in che misura gli importi massimi coprono le pigioni effettive dei beneficiari di prestazioni comple-mentari e pubblica i risultati del suo esame. Anticipa l’esame e la pubblicazione se l’indice delle pigioni si è modificato di oltre il 10 per cento dall’ultimo esame.46
2 Per le persone che vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:47
- a.48
- la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall’istituto o dall’ospedale; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale; provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall’aiuto sociale;
- b.
- un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.
3 Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
- a.
- spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell’attività lucrativa;
- b.
- spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile;
- c.
- premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l’assicurazione malattie;
- d.49
- importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde a un importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni), al massimo però il premio effettivo;
- e.
- pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia;
- f.50
- spese nette per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età, sempre che la custodia sia necessaria e comprovata.
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
36 Importi adeguati dall’art. 1 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022608).
37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
38 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705). Importi adeguati dall’art. 2 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022608).
40 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
41 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705). Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 30 giu. 2020, pubblicata il 7 lug. 2020 (RU 2020 2827).
42 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC) (RU 2020585; FF 20166705). Nuovo testo giusta il n. III della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
43 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC) (RU 2020585; FF 20166705). Nuovo testo giusta il n. III della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
44 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC) (RU 2020585; FF 20166705). Nuovo testo giusta il n. III della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
45 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC) (RU 2020585; FF 20166705). Nuovo testo giusta il n. III della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
46 Introdotto dal n. III della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
50 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).