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Art. 48 Principi
1Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all’attuazione dell’assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l’autorità di vigilanza loro preposta (art. 61). 2Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica.2 Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull’assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge. 3Un istituto di previdenza è radiato dal registro se: - a.
- non soddisfa più le condizioni legali per la registrazione e non provvede agli adeguamenti necessari entro il termine impartito dall’autorità di vigilanza;
- b.
- rinuncia alla registrazione.3
4Gli istituti di previdenza registrati e i terzi coinvolti nella previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della LAVS4.5
1 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). 4 RS 831.10 5 Introdotto dal n. 9 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
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Art. 49 Libertà operativa
1Nell’ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all’età del pensionamento. 2Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:2 - 1.3
- la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b);
- 2.
- gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 84);
- 3.
- i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a);
- 3a.5
- l’adeguamento della rendita d’invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5);
- 3b.6
- la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell’AI (art. 26a);
- 4.
- la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35a);
- 5.7
- l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4);
- 5a.8
- il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a);
- 6.
- la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41);
- 6a.9
- l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato dell’AVS (art. 48 cpv. 4);
- 7.10
- l’amministrazione paritetica e i compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza (art. 51 e 51a);
- 8.
- la responsabilità (art. 52);
- 9.11
- l’abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a–52e);
- 10.12
- l’integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51b, 51c e 53a) 13;
- 11.
- la liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d);
- 12.14
- lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f);
- 13.
- il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2–5, 56a, 57 e 59);
- 14.15
- la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64c);
- 15.16
- ...
- 16.17
- la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 72a–72g);
- 17.
- la trasparenza (art. 65a);
- 18.
- le riserve (art. 65b);
- 19.
- i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4);
- 20.
- la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione (art. 68a);
- 21.
- l’amministrazione del patrimonio (art. 71);
- 22.
- il contenzioso (art. 73 e 74);
- 23.
- le disposizioni penali (art. 75–79);
- 24.
- il riscatto (art. 79b);
- 25.
- il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c);
- 25a.18 il trattamento dei dati per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS (art. 85a lett. f);
- 25b.19 la comunicazione dei dati per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS (art. 86a cpv. 2 lett. bbis);
- 26.
- l’informazione degli assicurati (art. 86b).
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 per il cpv. 2 n. 7 a 9, 12 a 14, 16 (ad accezione dell’art. 66, cpv. 4), 17, 19 a 23 e 26, dal 1° gen. 2005 per i cpv. 1 e 2 n. 3 a 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 cpv. 4), 18, dal 1° gen. 2006 per il cpv. 2 n. 1, 24 e 25 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199). 4 L’art. 13a è privo d’oggetto in seguito al rigetto dell’ 11a revisione dell’AVS del 3 ott. 2003 (FF 2004 3529). 5 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). 6 Originaria lett. 3a. Introdotto dal n. 6 dell’all. alla LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). 7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557). 8 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). 9 Introdotto dal n. 9 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 13 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS171.10). 14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295). 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 16 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339). 18 Introdotto dal n. 9 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 19 Introdotto dal n. 9 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
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Art. 50 Disposizioni regolamentari
1Gli istituti di previdenza emanano disposizioni su: - a.
- le prestazioni;
- b.
- l’organizzazione;
- c.
- l’amministrazione e il finanziamento;
- d.
- il controllo;
- e.
- il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto.
2Tali disposizioni possono essere contenute nell’atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall’ente di diritto pubblico interessato.1 3Le prescrizioni della presente legge sono poziori alle disposizioni emanate dall’istituto di previdenza. Tuttavia, se l’istituto di previdenza poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest’ultima non è applicabile retroattivamente.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339).
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Art. 51 Amministrazione paritetica
1I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti nell’organo supremo dell’istituto di previdenza.1 2L’istituto di previdenza deve garantire il buon funzionamento dell’amministrazione paritetica. Devono essere in particolare disciplinate: - a.
- la designazione dei rappresentanti degli assicurati;
- b.
- l’adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori;
- c.
- l’amministrazione paritetica del patrimonio;
- d.
- la procedura in caso di parità di voti.
3Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. Se la struttura dell’istituto di previdenza, in particolare in caso di fondazioni collettive, non lo consente, l’autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza. La presidenza dell’organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. L’organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l’attribuzione della presidenza.2 4Se la procedura applicabile in caso di parità di voti non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l’intesa, l’arbitro è designato dall’autorità di vigilanza. 5...3 6e 7 ...4
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). 3 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339). 4 Introdotti dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP) (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Abrogati dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
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Art. 51a Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza
1L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione. 2Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti: - a.
- definisce il sistema di finanziamento;
- b.
- definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l’impiego dei fondi liberi;
- c.
- emana e modifica i regolamenti;
- d.
- allestisce e approva il conto annuale;
- e.
- fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
- f.
- definisce l’organizzazione;
- g.
- organizza la contabilità;
- h.
- definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
- i.
- garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- j.
- nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
- k.
- nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione;
- l.
- decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previdenza e all’eventuale riassicuratore;
- m.
- definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso;
- n.
- verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni;
- o.
- definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;
- p.
- negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l’affiliazione di altri datori di lavoro.
3L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri. 4Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione. 5Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale secondo l’articolo 879 del Codice delle obbligazioni2. 6È fatto salvo l’articolo 50 capoverso 2, secondo periodo.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012, con eccezione del cpv. 6 che entra in vigore il 1° gen. 2015 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339). 2 RS 220
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Art. 51b Integrità e lealtà dei responsabili
1Le persone incaricate della gestione o amministrazione di un istituto di previdenza o dell’amministrazione del suo patrimonio devono godere di una buona reputazione e garantire un’attività irreprensibile. 2Sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a svolgere la loro attività nell’interesse degli assicurati dell’istituto di previdenza. A questo scopo provvedono affinché non sorgano conflitti d’interesse a causa della loro situazione personale e professionale2.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 2 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS171.10).
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Art. 51c Negozi giuridici con persone vicine
1I negozi giuridici degli istituti di previdenza devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato. 2I negozi giuridici conclusi dall’istituto di previdenza con membri dell’organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione dell’istituto o dell’amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all’ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale. 3L’ufficio di revisione verifica se nei negozi giuridici dichiarati gli interessi dell’istituto di previdenza sono garantiti. 4Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, consulenti in investimenti e gestori di investimenti che collaborano con l’istituto di previdenza.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
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Art. 52 Responsabilità
1Le persone incaricate dell’amministrazione o della gestione dell’istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.2 2Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.3 3Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il termine di prescrizione di cinque anni per l’esercizio del diritto di regresso secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui il danno è risarcito. 4Per la responsabilità dell’ufficio di revisione si applica per analogia l’articolo 755 del Codice delle obbligazioni4.5
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 3 Nuovo testo giusta il n. 22 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). 4 RS 220 5 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
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Art. 52a Verifica
1Per la verifica l’istituto di previdenza designa un ufficio di revisione e un perito in materia di previdenza professionale. 2L’organo supremo dell’istituto di previdenza trasmette il rapporto dell’ufficio di revisione all’autorità di vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale e lo tiene a disposizione degli assicurati.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
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Art. 52b Abilitazione di uffici di revisione per la previdenza professionale
Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare quale perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 20052 sui revisori.
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Art. 52c Compiti dell’ufficio di revisione
1L’ufficio di revisione verifica se: - a.
- il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
- b.
- l’organizzazione, la gestione e l’investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
- c.
- sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell’amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall’organo supremo2;
- d.
- i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d’assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
- e.
- in caso di copertura insufficiente l’istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
- f.
- le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all’autorità di vigilanza;
- g.
- le disposizioni dell’articolo 51c sono state rispettate.
2L’ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l’approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato. 3Se necessario, l’ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 2 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS171.10).
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Art. 52d Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale
1I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza. 2Per ottenere l’abilitazione i periti devono: - a.
- disporre della formazione e dell’esperienza professionale necessarie;
- b.
- conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;
- c.
- avere una buona reputazione ed essere affidabili.
3La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l’abilitazione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
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Art. 52e Compiti del perito in materia di previdenza professionale
1Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se: - a.
- l’istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni;
- b.
- le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.
2Il perito sottopone all’organo supremo dell’istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare: - a.
- il tasso d’interesse tecnico e le altri basi tecniche;
- b.
- le misure da prendere in caso di copertura insufficiente.
3Se l’organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell’istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l’autorità di vigilanza.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 2 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS171.10).
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Art. 53
…1 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
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Art. 53a Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana disposizioni: - a.
- sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da persone incaricate dell’amministrazione del patrimonio2;
- b.
- sulla liceità e l’obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti nel contesto dell’attività svolta per l’istituto di previdenza.
1 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 2 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS171.10).
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Art. 53b Liquidazione parziale
1Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se: - a.
- l’effettivo del personale è considerevolmente ridotto;
- b.
- un’impresa è ristrutturata;
- c.
- il contratto d’affiliazione è sciolto.
2Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall’autorità di vigilanza.
1 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
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Art. 53c Liquidazione totale
In caso di scioglimento dell’istituto di previdenza (liquidazione totale), l’autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
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Art. 53d Procedura in caso di liquidazione parziale o totale
1La liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi. 2I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo. 3Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia (art. 15).2 4L’organo paritetico designato o l’organo competente stabilisce nell’ambito delle disposizioni legali e del regolamento: - a.
- il momento esatto della liquidazione parziale;
- b.
- i fondi liberi e la quota da ripartire;
- c.
- l’importo del disavanzo e la sua ripartizione;
- d.
- il piano di ripartizione.
5L’istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione. 6Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell’autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell’istruzione, d’ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell’effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.3
1 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339). 3 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
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Art. 53e Scioglimento dei contratti
1In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP2 vi è il diritto alla riserva matematica. 2Il diritto di cui all’articolo 1 è aumentato di una partecipazione proporzionale alle eccedenze ed è diminuito dei costi di riscatto. L’istituto di assicurazione deve presentare all’istituto di previdenza un conteggio dettagliato e comprensibile. 3Per costi di riscatto si intendono le deduzioni per il rischio dovuto al tasso di interesse. Se il contratto è durato almeno cinque anni, i costi di riscatto non possono essere dedotti. L’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 non può essere ridotto nemmeno se il contratto è durato meno di cinque anni. 4Se il datore di lavoro scioglie il contratto d’affiliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d’affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale. 4bisSe il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i beneficiari di rendite lascino l’attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse condizioni.3 5Se l’istituto di previdenza scioglie il contratto d’affiliazione con il datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale. 6Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale, il contratto d’affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui l’invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d’affiliazione ma l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d’affiliazione. 7Il Consiglio federale disciplina l’appartenenza dei beneficiari di rendite se il contratto d’affiliazione è sciolto in seguito all’insolvenza del datore di lavoro. 8Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica.
1 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). 2 RS 831.42 3 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).
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Art. 53f Diritto legale di disdetta
1Le modifiche sostanziali apportate dall’istituto di previdenza o dall’impresa di assicurazione a un contratto di affiliazione o di assicurazione devono essere annunciate per scritto all’altra parte contraente almeno sei mesi prima che entrano in vigore. 2L’altra parte può, con preavviso scritto di 30 giorni, disdire il contratto per il giorno in cui le modifiche entreranno in vigore. 3Essa può esigere per scritto che l’istituto di previdenza o l’impresa di assicurazione le metta a disposizione le indicazioni necessarie per le offerte. Se tali indicazioni non le vengono fornite entro 30 giorni, la decorrenza del termine di preavviso di 30 giorni e il momento in cui le modifiche sostanziali entrano in vigore sono posticipati di conseguenza. Se il diritto legale di disdetta non è utilizzato, le modifiche sostanziali entrano in vigore a partire dal giorno annunciato. 4Sono modifiche sostanziali di un contratto di affiliazione o di assicurazione ai sensi del capoverso 1 le seguenti modifiche: - a.
- un aumento del 10 per cento almeno, sull’arco di tre anni, dei contributi a cui non corrispondono accrediti sull’avere degli assicurati;
- b.
- una riduzione dell’aliquota di conversione che comporti per gli assicurati una riduzione della presumibile prestazione di vecchiaia del 5 per cento almeno;
- c.
- altri provvedimenti che hanno conseguenze almeno equivalenti a quelle dei provvedimenti di cui alle lettere a e b;
- d.
- la soppressione della riassicurazione integrale.
5Le modifiche di cui al capoverso 4 non sono considerate essenziali se sono conseguenti alla modifica di una base giuridica.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).
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